Operatività della garanzia

Transcript

Operatività della garanzia
Operatività della garanzia
COMPAGNIA
ARA 1857
AXA
Oggetto della garanzia
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
seguito di danni da avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento
forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti
provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza
delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta).
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
seguito di danni da avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento
forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti
provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante; dalla marcescenza
e/o spaccatura delle bacche e frutti accaduta in prossimità - 20 giorni - dall’epoca di
raccolta).
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
seguito di danni da avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento
FATA - CATTOLICA forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti
provocati dall’asfissia radicale).
GENERALI
GROUPAMA
ITAS
NOBIS
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
seguito di danni da avversità:
- grandine
- vento forte
- eccesso di pioggia
Gli eventi in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante
e/o compromissione del prodotto.
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
seguito di danni da avversità:
- grandine
- vento forte
- eccesso di pioggia (per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la
morte delle piante; dalla marcescenza e/o spaccatura delle bacche e frutti accaduta in
prossimità dell’epoca di raccolta)
Gli eventi in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante
e/o compromissione del prodotto.
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
seguito di danni da avversità:
- grandine
- vento forte
- eccesso di pioggia
E' riconosciuta la mancata o diminuita resa quantitativa, o quanti-qualitativa se previsto,
a causa delle avversità:
- grandine
- vento forte
- eccesso di pioggia
REALE MUTUA
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
causa delle seguenti avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento
forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti
provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla
marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta).
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
causa delle seguenti avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento
forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti
GREAT LAKES, SACE provocati dall’asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi
BT, TUA, VITTORIA,
riproduttivi. Per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni
ALLIANZ
conseguenti da marcescenza e/o spaccatura delle bacche e frutti che avvengono nei 20
giorni antecedenti la maturazione del prodotto).
UNIPOLSAI
VH
ZURICH
E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a
causa delle seguenti avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento
forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti
provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza
delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta).
E' riconosciuta la mancata o diminuita resa quantitativa, o quanti-qualitativa se previsto,
a causa delle avversità:
- grandine
- vento forte
- eccesso di pioggia
E' riconosciuta la mancata o diminuita resa assicurata quantitativa, o quanti-qualitativa
se previsto, a causa delle avversità:
- grandine
- vento forte
- eccesso di pioggia
Definizione Eventi
COMPAGNIA
Definizione Eventi
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
ARA 1857
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%
le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate
su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità,
intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore
che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di
pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con
intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 1 ora.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
AXA
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%
le medie quinquennali del periodo , e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate
su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità,
intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore
che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di
pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con
intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
FATA –
CATTOLICA
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%
le medie quinquennali del periodo, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate
su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità,
intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore
che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di
pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con
intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora (tranne per il mais 40 in 1 ora).
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
GENERALI
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%
le medie quinquennali del periodo, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate
su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità,
intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore
che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di
pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con
intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio più o meno voluminosi.
GROUPAMA
ITAS
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali piogge che eccedono per oltre il 50% le
medie del periodo, calcolate su un arco temporale di 10 giorni o precipitazioni di
particolare intensità intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di
pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni piovose:
- prolungate, intendendo per tali precipitazioni cumulate non inferiori ad 80 mm
calcolati su un arco temporale di 10 giorni, che eccedono per oltre il 50% le medie
quinquennali del periodo;
- di particolare intensità, intendendo per tali le precipitazioni cumulate di almeno 80
mm di pioggia nelle 72.
- di breve durata e particolare intensità (nubifragio) intendendo per tali le
precipitazioni di almeno 40 mm nelle 3 ore.
che abbiano causato danni alle produzioni assicurate.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
NOBIS
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%
le medie quinquennali del periodo, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate
su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità,
intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore
che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di
pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con
intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
REALE
MUTUA
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiore ad
80 mm che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, calcolate
su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità,
intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore
che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di
pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con
intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di un’ora.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
GREAT
LAKES, TUA,
ALLIANZ,
VITTORIA,
SACE
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiore ad
80 mm che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, calcolate
su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità,
intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore
che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di
pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con
intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di un’ora.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
UNIPOLSAI
VH ITALIA
ECCESSO DI PIOGGIA: Ristagno idrico nel terreno causato da precipitazioni
prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiore ad 80 mm che
eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, calcolate su un arco
temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la
caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato
danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la
precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di
almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora.
Sono da considerarsi esclusi invece i fenomeni di ruscellamento, asportazione
superficiale del substrato, scalzamento delle piante dovuti a pendenza del terreno.
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da:
- precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il
50% e di almeno di 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato
l’evento denunciato, calcolata considerando i dati metereologici degli ultimi 5 anni,
relativa all’arco temporale delle 3 decadi a cavallo di quella in cui si manifesta
l’evento dannoso denunciato.
- precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad
almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi.
-nubifragio intendendo per tale la precipitazione di breve durata, caratterizzata da una
intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 3 ore, e da una violenza tale da causare
danni meccanici diretti al prodotto assicurato.
Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una
pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone
aventi caratteristiche orografiche analoghe
che abbiano causato danni alle produzioni assicurate
GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di
granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala
Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici
diretti sul prodotto assicurato.
ZURICH
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di
precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle
produzioni assicurate. Sono indennizzabili solo i danni diretti causati da piogge
prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali le
piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate
allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da
precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari
almeno a 100 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle colture
assicurate.
Decorrenza e cessazione della garanzia
COMPAGNIA
ARA 1857
AXA
FATA - CATTOLICA
GENERALI
GROUPAMA
ITAS
NOBIS
REALE MUTUA
GREAT LAKES, TUA, ALLIANZ,
VITTORIA, SACE
UNIPOLSAI
VH ITALIA
ZURICH
Decorrenza e cessazione garanzia
1 gg per grandine e vento, 6 gg eccesso pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 gg per grandine e vento, 6 gg eccesso pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento, 6 giorni eccesso di pioggia
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 4 giorni ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia.
La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del
prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo
quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.
Limiti di indennizzo (al netto della franchigia)
COMPAGNIA Limiti d'indennizzo (netto della franchigia)
Eccesso di pioggia limite di indennizzo 50%.
Vento forte limite 60% solo per i prodotti Pere e Susine.
In caso di danni combinati:
tra avversità Eccesso Pioggia ed altre avversità il limite di indennizzo è pari al 60%
ARA 1857
qualora l'incidenza dell’Eccesso di Pioggia sia superiore al 50% del danno complessivo;
tra avversità grandine e vento forte, limitatamente ai prodotti pere e susine, il limite di
indennizzo è pari al 60% solo se l’incidenza dei danni da Vento Forte sia superiore al 50%
del danno complessivo.
AXA
FATA CATTOLICA
GENERALI
Eccesso di pioggia limite di indennizzo 60%.
Eccesso di pioggia limite di indennizzo 60%.
Vento forte limite di indennizzo 60% solo per i prodotti Pere e Susine.
In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno
complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento Forte (ad eccezione dei
prodotti Pere e Susine) detti limiti non saranno applicati.
Eccesso di pioggia limite di indennizzo 50%.
Tuttavia in presenza di danni da grandine e/o vento forte:
>=10 punti del danno complessivo il limite di indennizzo diventa 60%
>=50 punti del danno complessivo il limite di indennizzi diventa 80%
Grandine: limite di indennizzo 80% per le orticole.
Vento forte: limite di indennizzo 50% su orticole da consumo fresco da industria,
GROUPAMA pomodoro; limite di indennizzo al 60% per cereali, mais, oleaginose.
Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 50% su orticole da consumo fresco da industria,
pomodoro; limite di indennizzo al 60% per cereali, mais, oleaginose.
Grandine: limite di indennizzo 70% per tabacco e vivai;
Vento forte: limite di indennizzo 70% per tutti i prodotti escluso mais;
ITAS
Danni combinati da grandine e vento forte: 80% per il mais e 70% per gli altri prodotti;
Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 60% per tutti i prodotti.
Grandine: limite di indennizzo 65% per vivai di piante da frutto e vivai di pioppi;
limite di indennizzo al 75% per cocomeri, meloni, zucche, zucchine e colture da seme;
NOBIS
Vento forte: limite di indennizzo al 50% per susine e pere;
limite di indennizzo al 65% per vivai;
limite di indennizzo al 75% per il tabacco, orticole officinali e colture da seme;
REALE
MUTUA
GREAT LAKES,
TUA, ALLIANZ,
VITTORIA, SACE
UNIPOLSAI
VH ITALIA
ZURICH
Grandine: limite di indennizzo 70% tabacco, vivai e cucurbitacee
Vento forte: limite di indennizzo 60%
Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 60%
70% in caso di danni combinati grandine più altri eventi.
Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 60%
Vento forte: pere, susine, vivai, orticole, produzioni da seme, cereali limite di indennizzo
60%
Grandine e vento forte: limite di indennizzo per tabacco 80%; per vivai 70%
Per eccesso pioggia: limite di indennizzo 50%
Eccesso pioggia: limiti di indennizzo 50%
Grandine: limite di indennizzo 70% per pere e susine
Vento forte: limite di indennizzo 70% per pere e susine
Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 60%
Franchigie
COMPAGNIA
ARA 1857
Franchigia combinata
Per danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia:
-per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%
-per danni complessivi superiori al 30% la franchigia da applicare è ridotta di due punti
per ogni punto di danno da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento
dell’aliquota di franchigia fissa minima del 20%.
Per danni combinati grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia, la franchigia
diventa 30% ed è progressivamente ridotta fino al 20% secondo la scalarità a passo 1
AXA
solo quando i danni da grandine e/o vento forte sono superiori alla metà del danno
complessivo.
In caso di danni combinati grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia:
la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da grandine o vento forte sono
FATA - CATTOLICA inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da grandine o vento forte sono
superiori alla metà del danno complessivo.
Per i danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso pioggia superiori al 30%,
GENERALI
la franchigia applicata è scalare secondo specifica tabella.
Al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia:
-Per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%
GROUPAMA
-Per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di un
punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento
forte fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%
Al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte, in caso di franchigie fisse
differenti per le avversità grandine e vento, viene applicata la franchigia dell’avversità
con danno prevalente.
Danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia:
ITAS
-per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia diventa 30%
-Per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia 30% viene ridotta di un punto
per ogni punto di danno causato da grandine e/o venti forti, che eccede la franchigia
contrattuale applicata fino all’aliquota di franchigia minima del 20%
NOBIS
In caso di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia, la
franchigia diventa 30%
REALE MUTUA
Al verificarsi su un medesimo appezzamento di danni combinati da grandine e/o vento
forte (qualora le franchigie siano diverse) l’aliquota di franchigia da applicare in
detrazione al danno causato al prodotto è sempre pari alla franchigia prevista per la
garanzia vento forte.
Al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia
l’aliquota di franchigia da applicare è uguale al 30% per danni inferiori o uguali al
30%.
Invece per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto
per ogni punto di danno percentuale esclusivamente causato da grandine e/o vento
forte, fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%
TUA, GREAT LAKES, Al verificarsi di danni da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia:
ALLIANZ, VITTORIA, per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%;
SACE
per danni complessivi superiori al 30% la franchigia viene ridotta progressivamente di
un punto per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte fino
al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%.
UNIPOLSAI
VH
ZURICH
Al verificarsi su un medesimo appezzamento di danni combinati da grandine e/o vento
forte (qualora le franchigie siano diverse) l’aliquota di franchigia da applicare in
detrazione al danno causato al prodotto è sempre pari alla franchigia prevista per la
garanzia vento forte.
Al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia
l’aliquota di franchigia da applicare è uguale al 30% per danni inferiori o uguali al 30%
ovvero qualora i danni da grandine e/o Vento forte siano inferiori al 5%;
Invece per danni superiori al 30% e con danni da grandine e/o Vento forte uguali o
superiori al 5% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di
danno percentuale esclusivamente causato da grandine e/o vento forte, fino al
raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%
In caso di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia, la
franchigia diventa 30%
Al verificarsi di danni da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia:
- per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al
30%;
- per danni complessivi superiori al 30% la franchigia viene ridotta
progressivamente secondo specifica tabella fino al raggiungimento di franchigia
minima del 20%.
Scoperto
COMPAGNIA
Scoperto (% di danno non liquidabile)
ARA 1857
Non previsto
AXA
FATA CATTOLICA
GENERALI
GROUPAMA
ITAS
Non previsto
NOBIS
REALE MUTUA
TUA, GREAT
LAKES,
ALLIANZ,
VITTORIA, SACE
UNIPOLSAI
VH ITALIA
ZURICH
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
E’ previsto uno scoperto limitatamente ai prodotti pomodori, cocomeri, meloni, peperoni,
melanzane, patate, orticole in generale, vivai generale qualora detti prodotti abbiano subito
danni risarcibili a termine del contratto superiori al 50% del danno complessivo a seguito
dell’avversità eccesso di pioggia
Per tutti i prodotti, per danni da vento forte che si verificano nei 15 giorni antecedenti
l’inizio della raccolta, anche nel caso di raccolta a scalare, verrà applicato all’indennizzo,
per partita, uno scoperto del 20%
Limitatamente al prodotto ciliegie qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato
dall’avversità eccesso di pioggia in misura superiore al 50% del danno complessivo, verrà
applicato all’intero indennizzo, per partita assicurata, uno scoperto del 20%.
Non previsto
Non previsto
E’ previsto uno scoperto del 30% sulle culture biologiche
MAIS
COMPAGNIA
ARA 1857
AXA
FATA - CATTOLICA
GENERALI
GROUPAMA
ITAS
La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1
aprile. Per l’avversità grandine la garanzia cessa alla raccolta del prodotto.
Per l’avversità vento forte la garanzia cessa:
Mais granella: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside
assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”;
Mais insilato: alla fine della fase di maturazione cerosa.
La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del
primo aprile. Per l’avversità grandine e l’eccesso di pioggia la garanzia cessa alla
maturazione del prodotto. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa:
Mais granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la
cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”;
Mais insilato: alla fine della fase di maturazione cerosa.
La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del
primo aprile. Per l’avversità eccesso di pioggia la garanzia cessa alla fine della fase
fenologica della maturazione cerosa.
Per l’avversità vento forte la garanzia cessa:
Mais granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la
cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”;
Mais insilato: alla fine della fase di maturazione cerosa.
La garanzia decorre dall’emergenza.
Per l’avversità eccesso di pioggia la garanzia cessa alla fine della fase fenologica
della maturazione cerosa.
Per l’avversità vento forte la garanzia cessa:
Mais granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la
cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”;
Mais insilato: alla fine della fase di maturazione cerosa.
La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1
aprile.
Per le avversità grandine e vento forte la garanzia cessa:
Mais granella:
-alle ore 12:00 del 1 ottobre per il mais fino alla classe FAO 500 compresa.
-alle ore 12:00 del 15 ottobre per il mais dalla classe FAO 600 compresa.
Mais da insilaggio e da biomassa: alle ore 12:00 del 15 ottobre.
Per l’avversità eccesso di pioggia la garanzia cessa:
Per il mais da granella:
-alle ore 12:00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa.
-alle ore 12:00 del 31 agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa.
Per il mais da insilaggio e da biomassa: alle ore 12 del 20 agosto
La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1
aprile.
Per l’avversità vento forte la garanzia cessa:
Mais granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la
cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”;
Mais insilato e da biomassa: all’inizio della fase fenologica di maturazione cerosa.
NOBIS
REALE MUTUA
TUA, GREAT LAKES,
ALLIANZ, VITTORIA,
SACE
UNIPOLSAI
VH
ZURICH
La garanzia grandine ed eccesso di pioggia decorre dall’emergenza e comunque
non prima delle ore 12:00 del 1 aprile.
La garanzia vento forte decorre dall’inizio della seconda sottofase di levata.
Per l’avversità vento forte la garanzia cessa:
Mais granella: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside
assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”;
Mais insilato: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa.
La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1
aprile. Per l’avversità grandine e l’eccesso di pioggia la garanzia cessa alla
maturazione del prodotto.
Per l’avversità vento forte la garanzia cessa al raggiungimento di una determinata
fase fenologica in base alla destinazione d’uso del prodotto assicurato (granella,
seme, insilato).
La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1
aprile.
Per l’avversità vento forte la garanzia cessa:
Mais granella: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside
assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”;
Mais insilato e da biomassa: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa.
Per le avversità grandine ed eccesso di pioggia la garanzia decorre dall'emergenza e
cessa a maturazione agronomica o di raccolta del prodotto.
Per l’avversità vento forte la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata e
cessa:
Mais da granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la
cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”;
Mais da insilaggio e da biomassa: dalla fine della fase fenologica di maturazione
cerosa.
La garanzia decorre all’emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto
Limitatamente all’eccesso di pioggia la garanzia decorre dalla semina per i prodotti
seminati dopo la data del 31 marzo.
Per il rischio vento forte la garanzia cessa:
Mais da granella e da seme: all’inizio dello stadio fenologico di Punto Nero;
Mais da insilaggio: all’inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea.
La garanzia decorre dall'emergenza.
Per l’avversità vento forte la garanzia cessa per il mai da granella dalla fase
fenologica detta “del punto nero” della cariosside e, comunque, non oltre il 30
ottobre.
POMODORO
COMPAGNIA
ARA 1857
AXA
FATA - CATTOLICA
GENERALI
GROUPAMA
ITAS
Decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e
comunque non prima del 1 aprile.
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
alle ore 12:00 del 110° giorno dalla data di trapianto o al 140° giorno dalla data di
semina e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre.
Decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e
comunque non prima del 1 aprile.
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
alle ore 12:00 del 110° giorno dalla data di trapianto o di semina e comunque non oltre
le ore 12:00 del 30 settembre.
In caso di danni da grandine occorsi successivamente alle ore 12:00 del 1° luglio la
garanzia può essere prorogata fino alle ore 12:00 del 10 ottobre previo accordo scritto
tra le parti.
Decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e
comunque non prima del 1 aprile.
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
alle ore 12:00 del 120° giorno dalla data di trapianto e comunque non oltre le ore
12:00 del 30 settembre.
Decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e
comunque non prima del 1 aprile.
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
alle ore 12:00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto e comunque non
oltre le ore 12:00 del 30 settembre.
In caso di danni da grandine occorsi successivamente alle ore 12:00 del 1° luglio la
garanzia può essere prorogata fino alle ore 12:00 del 10 ottobre previo accordo scritto
tra le parti
La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di
trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del 5 aprile.
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:
Per il pomodoro seminato/trapiantato entro il 30 aprile alle ore 12:00 del 30 agosto
Per il pomodoro seminato/trapiantato successivamente al 30 aprile alle ore 12:00 del
25 settembre.
Per il vento e l’eccesso di pioggia la garanzia cessa al:
Per il pomodoro seminato/trapiantato entro il 30 aprile alle ore 12:00 del 15 agosto.
Per il pomodoro seminato/trapiantato successivamente al 30 aprile alle ore 12:00 del
10 settembre.
La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di
trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del 5 aprile.
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
alle ore 12:00 del 110° giorno dal trapianto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30
settembre.
In caso di danni da grandine occorsi successivamente alle ore 12:00 del 1° luglio la
garanzia può essere prorogata fino alle ore 12:00 del 10 ottobre previo accordo scritto
tra le parti.
NOBIS
REALE MUTUA
La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di
trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile.
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
alle ore 12:00 del 120° giorno dal trapianto o 140° giorno successivo alla data di
semina e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre.
Ferma la decorrenza contrattuale, la garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina
o ad attecchimento in caso di trapianto e comunque non prima del 1 aprile.
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
alle ore 12:00 del 115° giorno dalla semina o dal trapianto e comunque non oltre il 30
settembre.
La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di
TUA, GREAT LAKES, trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile.
ALLIANZ, VITTORIA, Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
SACE
alle ore 12:00 del 120° giorno dal trapianto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30
settembre.
La garanzia decorre all'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in
UNIPOLSAI
caso d trapianto e termina per grandine e vento forte alle ore 12:00 del 25 settembre;
per l’eccesso di pioggia termina alle ore 12:00 del 15 settembre.
La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di
trapianto.
VH
Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa
dopo 130 giorni dalla data di semina o dopo 120 giorni dalla data del trapianto e
comunque non oltre le ore 12:00 del 10 ottobre.
La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di
trapianto.
ZURICH
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del
prodotto e cessa al 120° giorno dal trapianto e comunque alle ore 12:00 del 25
settembre
COCOMERI E MELONI
COMPAGNIA
ARA 1857
AXA
FATA - CATTOLICA
GENERALI
GROUPAMA
ITAS
NOBIS
REALE MUTUA
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. La
garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: il 10/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto: il 31/08
Per le coltivazioni tardive: il 15/09
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento (per l’eccesso di
pioggia la garanzia decorre dal 7° giorno dopo l’attecchimento) in caso di trapianto.
La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: il 10/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto: il 31/08
Per le coltivazioni tardive: il 15/09
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto.
La garanzia cessa alle ore 12:00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque
alle ore 12:00 del 31 di agosto.
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto.
La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: il 10/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto: il 31/08
Per le coltivazioni tardive: il 15/09
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto.
Per la grandine la garanzia cessa a maturazione di raccolta; per vento forte ed eccesso
di pioggia la garanzia cessa 20 giorni prima della maturazione di raccolta.
La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: il 15/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto: il 31/08
Per le coltivazioni tardive: il 15/09
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto.
La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08
Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 30/09
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto.
La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08;
Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 30/09.
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto.
La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto e/o pacciamate: alle ore 12:00 del 31/08;
Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 15/09.
Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto.
TUA, GREAT LAKES, La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
ALLIANZ, VITTORIA, Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08;
SACE
Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08;
Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 15/09.
UNIPOLSAI
VH
ZURICH
La garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di
trapianto.
La garanzia termina:
Per le coltivazioni forzate (compresa copertura con tessuto non tessuto per anticipo
ciclo colturale): alle ore 12:00 del 10/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto non forzate (comprese quelle con pacciamatura): alle
ore 12:00 del 31/08;
Per le coltivazioni tardive senza sistemi di forzatura: alle ore 12:00 del 15/09.
La garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di
trapianto.
La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08;
Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 15/09
La garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di
trapianto.
La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque:
Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08;
Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08;
Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 30/09