Operatività della garanzia
Transcript
Operatività della garanzia
Operatività della garanzia COMPAGNIA ARA 1857 AXA Oggetto della garanzia E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a seguito di danni da avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta). E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a seguito di danni da avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante; dalla marcescenza e/o spaccatura delle bacche e frutti accaduta in prossimità - 20 giorni - dall’epoca di raccolta). E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a seguito di danni da avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento FATA - CATTOLICA forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale). GENERALI GROUPAMA ITAS NOBIS E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a seguito di danni da avversità: - grandine - vento forte - eccesso di pioggia Gli eventi in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto. E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a seguito di danni da avversità: - grandine - vento forte - eccesso di pioggia (per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante; dalla marcescenza e/o spaccatura delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta) Gli eventi in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto. E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a seguito di danni da avversità: - grandine - vento forte - eccesso di pioggia E' riconosciuta la mancata o diminuita resa quantitativa, o quanti-qualitativa se previsto, a causa delle avversità: - grandine - vento forte - eccesso di pioggia REALE MUTUA E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a causa delle seguenti avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta). E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a causa delle seguenti avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti GREAT LAKES, SACE provocati dall’asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi BT, TUA, VITTORIA, riproduttivi. Per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni ALLIANZ conseguenti da marcescenza e/o spaccatura delle bacche e frutti che avvengono nei 20 giorni antecedenti la maturazione del prodotto). UNIPOLSAI VH ZURICH E' riconosciuta la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità se previsto, a causa delle seguenti avversità: grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa), vento forte (per i soli effetti meccanici diretti) ed eccesso di pioggia (per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta). E' riconosciuta la mancata o diminuita resa quantitativa, o quanti-qualitativa se previsto, a causa delle avversità: - grandine - vento forte - eccesso di pioggia E' riconosciuta la mancata o diminuita resa assicurata quantitativa, o quanti-qualitativa se previsto, a causa delle avversità: - grandine - vento forte - eccesso di pioggia Definizione Eventi COMPAGNIA Definizione Eventi GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. ARA 1857 ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 1 ora. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. AXA VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo , e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. FATA – CATTOLICA ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora (tranne per il mais 40 in 1 ora). GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. GENERALI ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi. GROUPAMA ITAS VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo, calcolate su un arco temporale di 10 giorni o precipitazioni di particolare intensità intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni piovose: - prolungate, intendendo per tali precipitazioni cumulate non inferiori ad 80 mm calcolati su un arco temporale di 10 giorni, che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo; - di particolare intensità, intendendo per tali le precipitazioni cumulate di almeno 80 mm di pioggia nelle 72. - di breve durata e particolare intensità (nubifragio) intendendo per tali le precipitazioni di almeno 40 mm nelle 3 ore. che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. NOBIS VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco delle 3 ore. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. REALE MUTUA ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiore ad 80 mm che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di un’ora. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. GREAT LAKES, TUA, ALLIANZ, VITTORIA, SACE VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiore ad 80 mm che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di un’ora. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. UNIPOLSAI VH ITALIA ECCESSO DI PIOGGIA: Ristagno idrico nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiore ad 80 mm che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm riferite nell’arco di 1 ora. Sono da considerarsi esclusi invece i fenomeni di ruscellamento, asportazione superficiale del substrato, scalzamento delle piante dovuti a pendenza del terreno. GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da: - precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno di 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l’evento denunciato, calcolata considerando i dati metereologici degli ultimi 5 anni, relativa all’arco temporale delle 3 decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l’evento dannoso denunciato. - precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. -nubifragio intendendo per tale la precipitazione di breve durata, caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 3 ore, e da una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe che abbiano causato danni alle produzioni assicurate GRANDINE: acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato. ZURICH ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Sono indennizzabili solo i danni diretti causati da piogge prolungate o con conseguente bagnatura fogliare prolungata intendendo per tali le piogge o le ore di bagnatura che eccedono oltre il 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni, o da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno a 100 mm di pioggia nelle 72 ore che abbia causato danni alle colture assicurate. Decorrenza e cessazione della garanzia COMPAGNIA ARA 1857 AXA FATA - CATTOLICA GENERALI GROUPAMA ITAS NOBIS REALE MUTUA GREAT LAKES, TUA, ALLIANZ, VITTORIA, SACE UNIPOLSAI VH ITALIA ZURICH Decorrenza e cessazione garanzia 1 gg per grandine e vento, 6 gg eccesso pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 gg per grandine e vento, 6 gg eccesso pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento, 6 giorni eccesso di pioggia La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 4 giorni ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. 1 giorno per grandine e vento; 6 giorni per ecc. pioggia. La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione. Limiti di indennizzo (al netto della franchigia) COMPAGNIA Limiti d'indennizzo (netto della franchigia) Eccesso di pioggia limite di indennizzo 50%. Vento forte limite 60% solo per i prodotti Pere e Susine. In caso di danni combinati: tra avversità Eccesso Pioggia ed altre avversità il limite di indennizzo è pari al 60% ARA 1857 qualora l'incidenza dell’Eccesso di Pioggia sia superiore al 50% del danno complessivo; tra avversità grandine e vento forte, limitatamente ai prodotti pere e susine, il limite di indennizzo è pari al 60% solo se l’incidenza dei danni da Vento Forte sia superiore al 50% del danno complessivo. AXA FATA CATTOLICA GENERALI Eccesso di pioggia limite di indennizzo 60%. Eccesso di pioggia limite di indennizzo 60%. Vento forte limite di indennizzo 60% solo per i prodotti Pere e Susine. In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento Forte (ad eccezione dei prodotti Pere e Susine) detti limiti non saranno applicati. Eccesso di pioggia limite di indennizzo 50%. Tuttavia in presenza di danni da grandine e/o vento forte: >=10 punti del danno complessivo il limite di indennizzo diventa 60% >=50 punti del danno complessivo il limite di indennizzi diventa 80% Grandine: limite di indennizzo 80% per le orticole. Vento forte: limite di indennizzo 50% su orticole da consumo fresco da industria, GROUPAMA pomodoro; limite di indennizzo al 60% per cereali, mais, oleaginose. Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 50% su orticole da consumo fresco da industria, pomodoro; limite di indennizzo al 60% per cereali, mais, oleaginose. Grandine: limite di indennizzo 70% per tabacco e vivai; Vento forte: limite di indennizzo 70% per tutti i prodotti escluso mais; ITAS Danni combinati da grandine e vento forte: 80% per il mais e 70% per gli altri prodotti; Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 60% per tutti i prodotti. Grandine: limite di indennizzo 65% per vivai di piante da frutto e vivai di pioppi; limite di indennizzo al 75% per cocomeri, meloni, zucche, zucchine e colture da seme; NOBIS Vento forte: limite di indennizzo al 50% per susine e pere; limite di indennizzo al 65% per vivai; limite di indennizzo al 75% per il tabacco, orticole officinali e colture da seme; REALE MUTUA GREAT LAKES, TUA, ALLIANZ, VITTORIA, SACE UNIPOLSAI VH ITALIA ZURICH Grandine: limite di indennizzo 70% tabacco, vivai e cucurbitacee Vento forte: limite di indennizzo 60% Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 60% 70% in caso di danni combinati grandine più altri eventi. Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 60% Vento forte: pere, susine, vivai, orticole, produzioni da seme, cereali limite di indennizzo 60% Grandine e vento forte: limite di indennizzo per tabacco 80%; per vivai 70% Per eccesso pioggia: limite di indennizzo 50% Eccesso pioggia: limiti di indennizzo 50% Grandine: limite di indennizzo 70% per pere e susine Vento forte: limite di indennizzo 70% per pere e susine Eccesso di pioggia: limite di indennizzo 60% Franchigie COMPAGNIA ARA 1857 Franchigia combinata Per danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia: -per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30% -per danni complessivi superiori al 30% la franchigia da applicare è ridotta di due punti per ogni punto di danno da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia fissa minima del 20%. Per danni combinati grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia, la franchigia diventa 30% ed è progressivamente ridotta fino al 20% secondo la scalarità a passo 1 AXA solo quando i danni da grandine e/o vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo. In caso di danni combinati grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia: la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da grandine o vento forte sono FATA - CATTOLICA inferiori o uguali alla metà del danno complessivo; la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da grandine o vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo. Per i danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso pioggia superiori al 30%, GENERALI la franchigia applicata è scalare secondo specifica tabella. Al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia: -Per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30% GROUPAMA -Per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20% Al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte, in caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento, viene applicata la franchigia dell’avversità con danno prevalente. Danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia: ITAS -per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia diventa 30% -Per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia 30% viene ridotta di un punto per ogni punto di danno causato da grandine e/o venti forti, che eccede la franchigia contrattuale applicata fino all’aliquota di franchigia minima del 20% NOBIS In caso di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia, la franchigia diventa 30% REALE MUTUA Al verificarsi su un medesimo appezzamento di danni combinati da grandine e/o vento forte (qualora le franchigie siano diverse) l’aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto è sempre pari alla franchigia prevista per la garanzia vento forte. Al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia l’aliquota di franchigia da applicare è uguale al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Invece per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale esclusivamente causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20% TUA, GREAT LAKES, Al verificarsi di danni da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia: ALLIANZ, VITTORIA, per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%; SACE per danni complessivi superiori al 30% la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20%. UNIPOLSAI VH ZURICH Al verificarsi su un medesimo appezzamento di danni combinati da grandine e/o vento forte (qualora le franchigie siano diverse) l’aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto è sempre pari alla franchigia prevista per la garanzia vento forte. Al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia l’aliquota di franchigia da applicare è uguale al 30% per danni inferiori o uguali al 30% ovvero qualora i danni da grandine e/o Vento forte siano inferiori al 5%; Invece per danni superiori al 30% e con danni da grandine e/o Vento forte uguali o superiori al 5% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale esclusivamente causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell’aliquota di franchigia minima del 20% In caso di danni combinati da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia, la franchigia diventa 30% Al verificarsi di danni da grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia: - per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%; - per danni complessivi superiori al 30% la franchigia viene ridotta progressivamente secondo specifica tabella fino al raggiungimento di franchigia minima del 20%. Scoperto COMPAGNIA Scoperto (% di danno non liquidabile) ARA 1857 Non previsto AXA FATA CATTOLICA GENERALI GROUPAMA ITAS Non previsto NOBIS REALE MUTUA TUA, GREAT LAKES, ALLIANZ, VITTORIA, SACE UNIPOLSAI VH ITALIA ZURICH Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto E’ previsto uno scoperto limitatamente ai prodotti pomodori, cocomeri, meloni, peperoni, melanzane, patate, orticole in generale, vivai generale qualora detti prodotti abbiano subito danni risarcibili a termine del contratto superiori al 50% del danno complessivo a seguito dell’avversità eccesso di pioggia Per tutti i prodotti, per danni da vento forte che si verificano nei 15 giorni antecedenti l’inizio della raccolta, anche nel caso di raccolta a scalare, verrà applicato all’indennizzo, per partita, uno scoperto del 20% Limitatamente al prodotto ciliegie qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato dall’avversità eccesso di pioggia in misura superiore al 50% del danno complessivo, verrà applicato all’intero indennizzo, per partita assicurata, uno scoperto del 20%. Non previsto Non previsto E’ previsto uno scoperto del 30% sulle culture biologiche MAIS COMPAGNIA ARA 1857 AXA FATA - CATTOLICA GENERALI GROUPAMA ITAS La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. Per l’avversità grandine la garanzia cessa alla raccolta del prodotto. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa: Mais granella: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”; Mais insilato: alla fine della fase di maturazione cerosa. La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del primo aprile. Per l’avversità grandine e l’eccesso di pioggia la garanzia cessa alla maturazione del prodotto. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa: Mais granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”; Mais insilato: alla fine della fase di maturazione cerosa. La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del primo aprile. Per l’avversità eccesso di pioggia la garanzia cessa alla fine della fase fenologica della maturazione cerosa. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa: Mais granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”; Mais insilato: alla fine della fase di maturazione cerosa. La garanzia decorre dall’emergenza. Per l’avversità eccesso di pioggia la garanzia cessa alla fine della fase fenologica della maturazione cerosa. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa: Mais granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”; Mais insilato: alla fine della fase di maturazione cerosa. La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. Per le avversità grandine e vento forte la garanzia cessa: Mais granella: -alle ore 12:00 del 1 ottobre per il mais fino alla classe FAO 500 compresa. -alle ore 12:00 del 15 ottobre per il mais dalla classe FAO 600 compresa. Mais da insilaggio e da biomassa: alle ore 12:00 del 15 ottobre. Per l’avversità eccesso di pioggia la garanzia cessa: Per il mais da granella: -alle ore 12:00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa. -alle ore 12:00 del 31 agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa. Per il mais da insilaggio e da biomassa: alle ore 12 del 20 agosto La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa: Mais granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”; Mais insilato e da biomassa: all’inizio della fase fenologica di maturazione cerosa. NOBIS REALE MUTUA TUA, GREAT LAKES, ALLIANZ, VITTORIA, SACE UNIPOLSAI VH ZURICH La garanzia grandine ed eccesso di pioggia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. La garanzia vento forte decorre dall’inizio della seconda sottofase di levata. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa: Mais granella: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”; Mais insilato: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa. La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. Per l’avversità grandine e l’eccesso di pioggia la garanzia cessa alla maturazione del prodotto. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa al raggiungimento di una determinata fase fenologica in base alla destinazione d’uso del prodotto assicurato (granella, seme, insilato). La garanzia decorre dall’emergenza e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa: Mais granella: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”; Mais insilato e da biomassa: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa. Per le avversità grandine ed eccesso di pioggia la garanzia decorre dall'emergenza e cessa a maturazione agronomica o di raccolta del prodotto. Per l’avversità vento forte la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa: Mais da granella e da seme: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero”; Mais da insilaggio e da biomassa: dalla fine della fase fenologica di maturazione cerosa. La garanzia decorre all’emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto Limitatamente all’eccesso di pioggia la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 marzo. Per il rischio vento forte la garanzia cessa: Mais da granella e da seme: all’inizio dello stadio fenologico di Punto Nero; Mais da insilaggio: all’inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea. La garanzia decorre dall'emergenza. Per l’avversità vento forte la garanzia cessa per il mai da granella dalla fase fenologica detta “del punto nero” della cariosside e, comunque, non oltre il 30 ottobre. POMODORO COMPAGNIA ARA 1857 AXA FATA - CATTOLICA GENERALI GROUPAMA ITAS Decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e comunque non prima del 1 aprile. Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 110° giorno dalla data di trapianto o al 140° giorno dalla data di semina e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre. Decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e comunque non prima del 1 aprile. Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 110° giorno dalla data di trapianto o di semina e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre. In caso di danni da grandine occorsi successivamente alle ore 12:00 del 1° luglio la garanzia può essere prorogata fino alle ore 12:00 del 10 ottobre previo accordo scritto tra le parti. Decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e comunque non prima del 1 aprile. Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 120° giorno dalla data di trapianto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre. Decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e comunque non prima del 1 aprile. Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre. In caso di danni da grandine occorsi successivamente alle ore 12:00 del 1° luglio la garanzia può essere prorogata fino alle ore 12:00 del 10 ottobre previo accordo scritto tra le parti La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del 5 aprile. Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa: Per il pomodoro seminato/trapiantato entro il 30 aprile alle ore 12:00 del 30 agosto Per il pomodoro seminato/trapiantato successivamente al 30 aprile alle ore 12:00 del 25 settembre. Per il vento e l’eccesso di pioggia la garanzia cessa al: Per il pomodoro seminato/trapiantato entro il 30 aprile alle ore 12:00 del 15 agosto. Per il pomodoro seminato/trapiantato successivamente al 30 aprile alle ore 12:00 del 10 settembre. La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del 5 aprile. Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 110° giorno dal trapianto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre. In caso di danni da grandine occorsi successivamente alle ore 12:00 del 1° luglio la garanzia può essere prorogata fino alle ore 12:00 del 10 ottobre previo accordo scritto tra le parti. NOBIS REALE MUTUA La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 120° giorno dal trapianto o 140° giorno successivo alla data di semina e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre. Ferma la decorrenza contrattuale, la garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto e comunque non prima del 1 aprile. Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 115° giorno dalla semina o dal trapianto e comunque non oltre il 30 settembre. La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di TUA, GREAT LAKES, trapianto, e comunque non prima delle ore 12:00 del 1 aprile. ALLIANZ, VITTORIA, Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa SACE alle ore 12:00 del 120° giorno dal trapianto e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 settembre. La garanzia decorre all'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in UNIPOLSAI caso d trapianto e termina per grandine e vento forte alle ore 12:00 del 25 settembre; per l’eccesso di pioggia termina alle ore 12:00 del 15 settembre. La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto. VH Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa dopo 130 giorni dalla data di semina o dopo 120 giorni dalla data del trapianto e comunque non oltre le ore 12:00 del 10 ottobre. La garanzia decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento in caso di trapianto. ZURICH La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa al 120° giorno dal trapianto e comunque alle ore 12:00 del 25 settembre COCOMERI E MELONI COMPAGNIA ARA 1857 AXA FATA - CATTOLICA GENERALI GROUPAMA ITAS NOBIS REALE MUTUA Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: il 10/08; Per le coltivazioni a cielo aperto: il 31/08 Per le coltivazioni tardive: il 15/09 Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento (per l’eccesso di pioggia la garanzia decorre dal 7° giorno dopo l’attecchimento) in caso di trapianto. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: il 10/08; Per le coltivazioni a cielo aperto: il 31/08 Per le coltivazioni tardive: il 15/09 Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia cessa alle ore 12:00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12:00 del 31 di agosto. Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: il 10/08; Per le coltivazioni a cielo aperto: il 31/08 Per le coltivazioni tardive: il 15/09 Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. Per la grandine la garanzia cessa a maturazione di raccolta; per vento forte ed eccesso di pioggia la garanzia cessa 20 giorni prima della maturazione di raccolta. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: il 15/08; Per le coltivazioni a cielo aperto: il 31/08 Per le coltivazioni tardive: il 15/09 Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08; Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08 Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 30/09 Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08; Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08; Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 30/09. Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08; Per le coltivazioni a cielo aperto e/o pacciamate: alle ore 12:00 del 31/08; Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 15/09. Decorre dall'emergenza in caso di semina ed all'attecchimento in caso di trapianto. TUA, GREAT LAKES, La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: ALLIANZ, VITTORIA, Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08; SACE Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08; Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 15/09. UNIPOLSAI VH ZURICH La garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia termina: Per le coltivazioni forzate (compresa copertura con tessuto non tessuto per anticipo ciclo colturale): alle ore 12:00 del 10/08; Per le coltivazioni a cielo aperto non forzate (comprese quelle con pacciamatura): alle ore 12:00 del 31/08; Per le coltivazioni tardive senza sistemi di forzatura: alle ore 12:00 del 15/09. La garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08; Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08; Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 15/09 La garanzia decorre dall'emergenza in caso di semina o all'attecchimento in caso di trapianto. La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto e comunque: Per le coltivazioni forzate e semiforzate: alle ore 12:00 del 15/08; Per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12:00 del 31/08; Per le coltivazioni tardive: alle ore 12:00 del 30/09