28/31/01/2017 - deliberazione

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28/31/01/2017 - deliberazione
28/31/01/2017 - DELIBERAZIONE
ID. 2970475
Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
O G G E T T O :
PROGRAMMA ASSICURATIVO PER I RISCHI SANITARI DELLA REGIONE PIEMONTE.
POLIZZA RCT/O N. 12.10.7005807. SIN. 2010/223. PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL
GIUDIZIO CON LA SENTENZA N. 341/2016 DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO E
LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN FAVORE DELLA SIGNORA T.A. RIMBORSO FRANCHIGIA
ALL’A. O. CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO.
I L
D I R E T T O R E
G E N E R A L E
nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182
Premesso che:
-
l’ASL CN2 era convenuta in giudizio dalla Sig.ra T. A. nel procedimento civile R.G.N.
1202/2010 innanzi al Tribunale di ALBA al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità
professionale e la condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni da
malpractice per i danni riconducibili all’intervento di “tiroidectomia totale” eseguito presso la
S.O. di Chirurgia dell’Ospedale “S. Spirito” di Bra in data 22.06.2009;
-
la gestione del sinistro veniva affidata allo Studio Ravinale il quale, in base al Programma
Assicurativo per i rischi sanitari della Regione Piemonte 2008- 2010, era competente per
valore;
-
l’ASL CN2 si costituiva in giudizio conferendo incarico di rappresentanza e difesa all’Avv.
Gionni MARENGO del Foro di Alba (ora Asti) e il processo si concludeva con la sentenza n.
302/2012 del 31.07.2012 del Tribunale di Alba, che rigettava la domanda di parte attrice e
poneva a carico solidale delle parti le spese di CTU;
-
lo Studio Ambrosio & Commodo di Torino, difensore della Sig. T.A., impugnava la suddetta
sentenza e, in data 09.03.2013, notificava atto di citazione in appello instaurando il giudizio
R.G.N. 412/2013 dinnanzi alla Corte d’Appello di Torino;
-
il giudizio civile si concludeva con la sentenza n. 341/2016 del 01.03.2016 di accoglimento
della domanda della sig. T.A. e condanna dell’ASL CN2 al pagamento della somma di euro
33.620,00, oltre rivalutazione, interessi, spese di CTU e spese legali dei giudizi di primo e
secondo grado;
-
su ricorso dello Studio Ambrosio & Commodo di Torino per errore materiale della Corte
d’Appello di Torino, con Ordinanza IV Sezione civile del 13.10.2016 l’importo da corrispondere
a titolo di capitale in favore della Sig. T.A. veniva corretto e quantificato in euro 37.876,65
anzicchè euro 33.620,00;
Vista la comunicazione dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - prot. 58581 del
17.10.2016 - che avendo liquidato alla danneggiata Sig. T.A. la somma omnicomprensiva di euro
55.114,27 a carico del Fondo Regionale, chiede il rimborso della quota di euro 1.500,00, che
costituisce, in base al Programma assicurativo regionale 2010, franchigia fissa ed assoluta a
carico di ciascuna ASR;
Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016 è stato adottato il
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base del quale è stato assegnato ai
servizi il budget di spesa per l’anno 2017;
Su conforme proposta del Direttore della S.C. SERVIZIO LEGALE INTERAZIENDALE ASLCN 1
ASLCN2 AZIENDA OSPEDALIERA ”S. CROCE E CARLE” Avv. Piero G. REINAUDO che attesta
la legittimità, nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);
DELIBERA
−
di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa, della definizione del sinistro n. 2010/223
denunciato a seguito di richiesta di risarcimento danni da malpractice dalla Sig. ra T.A. per i
danni da lei subiti e riconducibili all’intervento di “tiroidectomia totale” eseguito presso la S.O. di
Chirurgia dell’Ospedale “S. Spirito” di Bra in data 22.06.2009;
−
di prendere atto che con sentenza n. 341/2016 pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino del
01.03.2016, corretta con Ordinanza della IV Sezione civile del 13.10.2016, l’ASLCN2 è stata
condannata al risarcimento dei danni in favore della Sig. T. A quantificati in euro 37.876,65
oltre interessi legali, rivalutazione, spese di CTU e spese legali dei giudizi di primo e secondo
grado;
−
di prendere atto che l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ha liquidato, in qualità di
Azienda delegata del Programma assicurativo regionale 2010, in favore della Sig. T.A. la
somma complessiva di euro 55.114,27 a carico del Fondo Regionale;
−
di rimborsare all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la somma di euro 1.500,00
che costituisce, in base al Programma assicurativo regionale 2010, franchigia fissa ed
assoluta a carico di ciascuna ASR, come richiesto con nota prot. 58581 del 17.10.2016;
−
che si contabilizzi la spesa derivante dal presente provvedimento come da prospetto che
segue:
Anno
Nome del Budget
Conto
Descrizione conto
Importo
competenza
2017
SLE
3.101077 Risarcimento in
1.500,00
franchigia assicurativa
danni terzi per
Responsabilità civile
−
di dare atto della presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del
Servizio Bilancio e Contabilità;
−
di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio;
−
di dare atto che il responsabile del procedimento è Reinaudo Piero Giuseppe - Direttore S.C.
Servizio Legale Interaziendale ASLCN1 ASLCN2 Azienda Ospedaliera ”S. Croce e Carle”;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
Danilo BONO
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA
Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
IL DIRETTORE SANITARIO
Giovanni MESSORI IOLI
Sottoscrizione per proposta
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO LEGALE
INTERAZIENDALE ASLCN1 - ASLCN2 - A. O.
”S. CROCE E CARLE”
Piero Giuseppe REINAUDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
Archivio I.2.05.03
Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre:
RICORSO AL T.A.R.
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tale ricorso deve essere presentato
nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento
sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la
notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi.
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile.