RIMBORSI SPESE A PROFESSIONISTI E COLLABORATORI

Transcript

RIMBORSI SPESE A PROFESSIONISTI E COLLABORATORI
RIMBORSI SPESE A PROFESSIONISTI E COLLABORATORI
a) A PROFESSIONISTI (con partita Iva):
a1) Anticipazioni in nome e per conto della società - è il caso in cui il professionista anticipa un pagamento, a fronte dell’emissione di fattura o ricevuta del fornitore intestata direttamente all'impresa (es. marche
da bollo, vidimazioni, …); al momento del rimborso da parte della società del proprio credito, il professionista
emette nei confronti della stessa un documento fuori campo Iva art. 15, senza ritenuta, con marca da bollo
da € 1,81 se l'importo è superiore a € 77,47. La società registra i documenti giustificativi a lei intestati e si
deduce tali spese nel rispetto del principio di inerenza; rimborsa le spese al professionista.
a2) Anticipazioni in nome proprio e per conto della società - è il caso in cui il professionista sostiene
costi in proprio a fronte di una specifica consulenza richiesta dall’impresa (es. viaggi, vitto, alloggio per consulenze svolte all’estero, con documento giustificativo intestato al professionista). Il professionista registra i
documenti giustificativi, si deduce i costi e detrae l’Iva relativa nei limiti previsti dalla legge, e, a fronte di ciò,
emette fattura, comprensiva di consulenza e costi a rimborso, con Iva e ritenuta, a favore della società, che
si deduce il costo complessivo (R.M. 20.3.98 n. 20/E).
Per il professionista le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande
sono deducibili per un importo complessivo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%, sempre commisurato al limite del 2% del totale dei compensi.
Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili al 100%, se
sono anticipate dal committente per conto del professionista e se da quest'ultimo sono riaddebitate in
fattura.
La deduzione integrale è subordinata al rispetto di una serie di adempimenti indicati nella C.M. n. 28/E/2006
e n. 53/E/2008:
• l'albergo o il ristorante che forniscono il servizio di alloggio e vitto intestano il documento fiscale al committente e vi indicano espressamente il nominativo del professionista che ha usufruito del servizio;
• il committente comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e gli invia
una copia del documento fiscale ricevuto;
• il professionista registra contabilmente tale spesa tra quelle di vitto e alloggio che non soggiacciono al
tetto del 75% e del 2% ed emette la fattura comprensiva delle spese per il servizio di albergo o ristorante.
In questo modo, da un lato, per il committente le spese di vitto e alloggio effettuate rientrano tra i costi indeducibili, mentre l'intero costo sostenuto come compenso erogato al professionista può essere portato in deduzione.
Esempio: un professionista sostiene spese per vitto per € 1.000 + iva. La sua parcella al committente sarà:
Compenso professionale
€ 9.000
Anticipo committente
€ 1.000 (Imponibile)
Imponibile
€ 10.000
IVA
€ 2.100
Totale
€ 12.100
A sottrarre ritenuta 20%
€ 2.000
Differenza
€ 10.100
A sottrarre spese anticipate € 1.100 (Imponibile + IVA)
Netto a pagare
€ 9.000
b) A COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI:
Si applica la procedura prevista per gli amministratori.
333
RISARCIMENTI DANNI - Art. 85
Se durante l'esercizio sono stati conseguiti risarcimenti assicurativi o di altri, controllare la registrazione:
 Risarcimenti relativi a merci, materie prime, ...
- danno luogo a ricavi
 Risarcimenti relativi a beni ammortizzabili
- danno luogo a plusvalenze o minusvalenze
 Altri risarcimenti
- danno luogo a sopravvenienze attive
Non si rileva alcun costo o sopravvenienza se il risarcimento si concretizza nella sostituzione o reintegrazione dei beni danneggiati. Per un approfondimento vedere gli Oic n. 12 e n. 16.
Se alla fine dell'esercizio in cui si è verificato il danno non è ancora stato pagato l'indennizzo e:
 si conosce l'ammontare che sarà pagato - si procede all’imputazione a c.e.;
 non si conosce l'ammontare che sarà pagato ma si è certi del diritto al risarcimento - occorrerà procedere
come sopra ipotizzando l'indennizzo che si otterrà;
 non si è certi né dell'ammontare né del diritto al risarcimento - si svaluterà il bene (art. 101.5).
Iva - Fatture o Note di accredito emesse per il pagamento di somme a titolo di risarcimento sono escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15.1/633 (soggette a bollo, salvo siano relative ad esportazioni).
Esproprio. E’ trattato come il risarcimento danni.
RISARCIMENTI SU BENI MERCE (Indennizzi assicurativi)
I risarcimenti su beni merce generano ricavi, se conseguiti nell’esercizio in cui si è verificato il danno, sopravvenienze attive, se conseguiti successivamente. Il danno viene automaticamente imputato al momento
di rilevazione delle rimanenze (inferiori per quantità e/o valore per effetto del danno).
• Ai sensi dell’art. 85.1 f) sono considerate ricavi (voce A.5) le indennità conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di:
beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
materie prime, sussidiarie, semilavorati;
partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.
RISARCIMENTI (Indennizzi assicurativi) SU BENI AMMORTIZZABILI (Oic n. 16)
Per procedere all’analisi delle varie situazioni occorre distinguere tra:
- perdita totale del bene - il quale viene distrutto o diviene comunque inutilizzabile (l’Oic n. 16 lo assimila, ai
fini contabili, ad una alienazione);
- perdita parziale - che consente all’impresa di continuare ad utilizzare il bene, previa riparazione.
Perdita totale del bene. Il valore non ancora ammortizzato fa emergere una minusvalenza (insussistenza)
da iscriversi tra gli oneri straordinari (E.21 di c.e.):
Insussistenza passiva
c.e. E.21
a
Immobilizzazione
Se è previsto un risarcimento assicurativo, occorre registrare il credito verso l’assicuratore, una volta determinato l’ammontare dell’indennizzo spettante:
C II Crediti v/assicuratore
a
==/==
Insussistenza passiva
Plusvalenze straordinaria
c.e. E.21
c.e. E.20
La plusvalenza (ai sensi dell’art. 86.1) da iscriversi tra i Proventi straordinari (E.20 di c.e.), concorre alla formazione del reddito nel periodo di realizzo o in quote costanti in 5 esercizi (se il bene perduto era detenuto
da almeno 3 anni: dal giorno di acquisto o di riscatto a quello dell’evento). Se il risarcimento avviene in un
esercizio successivo darà luogo a sopravvenienza attiva, con facoltà di riparto in 5 esercizi (sempre se il bene era detenuto da almeno 3 anni).
 In caso di sostituzione del bene a titolo di risarcimento si applicano le norme della permuta (art. 86.2):
a) il bene ricevuto va iscritto in bilancio allo stesso costo fiscalmente riconosciuto di quello perso;
b) se c’è conguaglio in denaro, questo costituisce sopravvenienza;
c) se il bene ricevuto è nuovo si calcolano gli ammortamenti tenendo conto del periodo temporale.
Perdita parziale. Permanendo il bene nella disponibilità dell’impresa sia pure con un valore ridotto, non deve essere rilevata alcuna minusvalenza. Occorre però distinguere tre diverse situazioni:
1. Dopo la riparazione il valore del bene rimane invariato. L’Oic n. 16 stabilisce che le spese di riparazione
non devono essere capitalizzate nel bene, ma interamente imputate a c.e. nell’esercizio in cui sono sostenute e sono deducibili nei limiti di cui all’art. 102.6 (5%). Se il risarcimento è contabilizzato nello stesso esercizio costituisce plusvalenza, altrimenti sopravvenienza attiva.
334
Es.: Un autocarro ha subito un danno di € 4.000,00
Risarcimento dell'assicurazione pari ad € 3.000,00
Costo di acquisto € 25.000,00; Fondo ammortamento € 19.000,00
Valore netto di iscrizione in bilancio pari ad € 6.000,00 (25.000,00 – 19.000,00)
Valore normale al momento dell'incidente € 10.000,00
Occorrerà innanzitutto determinare il costo non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte del
bene danneggiato. La parte di costo non ammortizzato del bene da mettere a confronto con l'indennizzo ai
fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza si computa effettuando il prodotto tra l'indennizzo conseguito
ed il costo residuo del bene e dividendo il relativo ammontare per il valore normale del bene al momento del
danno.
risarcimento x costo residuo : val. normale = costo attribuibile
3.000,00
x 6.000,00
: 10.000,00 = € 1.800,00
+ € 3.000,00 risarcimento
- € 1.800,00 costo non ammortizzato attribuibile alla parte danneggiata
= € 1.200,00 plusvalenza
Per la riparazione, l'articolo in partita doppia sarà:
==/==
Manutenzioni e riparazioni
Iva c/ acquisti
a
Fornitori
4.840,00
4.000,00
840,00
Per il successivo risarcimento nello stesso esercizio:
Crediti v/ Assicurazione
a
==/==
Manutenzioni e riparazioni
Plusvalenze
3.000,00
1.800,00
1.200,00
Per il successivo risarcimento in un esercizio successivo:
Crediti v/ Assicurazione
a
Sopravvenienze attive
3.000,00
2. Dopo la riparazione il valore del bene è aumentato. Per determinare la plusvalenza o la minusvalenza da
risarcimento occorre procedere ad un calcolo proporzionale. Le spese sostenute per la riparazione devono
essere capitalizzate portandole ad incremento del valore dell'automezzo.
3. Se l’impresa sceglie di non procedere al ripristino del bene o di effettuare opere tali da incrementarne il
valore ed il grado di efficienza rispetto a quello precedente il momento del danno, occorrerà evidenziare una
insussistenza passiva, per la duratura perdita di valore.
RISARCIMENTI PER DANNI DIVERSI
Ai sensi dell’art. 88.3 costituiscono sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento per
danni diversi da quelli che riguardano beni merce o beni ammortizzabili, quali:
a) interruzione della produzione a causa di guasti agli impianti in garanzia;
b) concorrenza sleale;
c) ritardi nella consegna di merce;
d) ritardata riconsegna dei locali dati in affitto.
RISARCIMENTI DI BENI IN LEASING
Nel caso di distruzione di un bene utilizzato in leasing l'utilizzatore dovrà versare al concedente un indennizzo pari alla somma attualizzata dei canoni successivi al sinistro e del riscatto. La nota di addebito emessa
dalla società di leasing è fuori campo Iva e assoggettata ad imposta di bollo. Per l'utilizzatore l'indennizzo, al
netto del risarcimento pagato dalla Compagnia assicuratrice, costituisce costo, fiscalmente deducibile,
quando presenti i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità.
335