Diritto Privato IV – V - Vivere Scienze Politiche
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Diritto Privato IV – V - Vivere Scienze Politiche
Diritto Privato (quarta e quinta lezione) Rapporto Normativo (diritto oggettivo) Il rapporto normativo per essere un principio di diritto deve contenere la caratteristica della bilateralità. La bilateralità è composta da più componenti la più rilevante è quella dell’invertibilità; - L’invertibilità sta a significare come a posizioni invertitela regola vale sempre e comunque. - Il requisito di alterità, significa che mentre si ordina una determinata condotta a qualcuno viene conferito a qualcun altro il potere di esigerla; - Diritto di credito, se un debitore deve pagare ci sarà un creditore che ha il potere di esigere questa prestazione; - Egualitarismo, è un principio basilare in cui vengono parificati tutti gli uomini, cioè nel momento in cui si ha la possibilità di sfruttare quello che ci circonda tutti (potenzialmente) siamo nelle condizioni di poterlo utilizzare; - Astrattezza, sta a significare che si detta un principio senza considerare qualità e interessi del soggetto; - Positività (posito, deposito, reso, noto a tutti) quindi tutti devono avere la possibilità di conoscere la norma (pubblicazione nella gazzetta ufficiale); - Coercibilità (coercizione), la possibilità di imporre il dovere. Alla base di una regola di diritto sta l’eguaglianza. Il termine legge lo poniamo quando dobbiamo individuare il primo momento volitivo del rapporto normativo, il primo rapporto volitivo è quello che viene espresso da chi ha il potere di dettare le regole (in questo momento si può individuare nel parlamento del nostro Stato). Il parlamento ha la possibilità di emanare una sua volizione che viene chiamata legge (ci sono anche dei prevedimenti che non si chiamano legge: decreto del presidente della repubblica, decreto legislativo, legge delega, decreto legge). L’atto volitivo può partire anche dagli stessi consociati (usi o consuetudini), in questo caso uno degli aspetti del rapporto normativo della relazione è già superato (tra il promulgatore della regola e il destinatario della regole c’è una identificazione). Rapporto Giuridico (diritto soggettivo) Il rapporto giuridico è unilaterale. Il rapporto normativo è un rapporto bilaterale perché in quella regola prevede che tutti possono essere nella duplice posizione (Proprietario/Non proprietario – Creditore/Non Creditore) non facendo nessuna distinzione, in concreto poi (rapporto giuridico) vi sarà un proprietario e un non proprietario o un creditore e un non creditore. Nel rapporto giuridico vi sono due grandi categorie: - Rapporto giuridico di I° tipo o di esclusione (concerne il diritto di proprietà), un soggetto, titolare del diritto, ha la possibilità di escludere qualsiasi altro soggetto dal bene di cui vanta il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà può nascere e morire senza che il titolare entri in relazione con altri soggetti. - Rapporto giuridico di II° tipo o di collaborazione (concerne il diritto di credito), necessità della collaborazione di un altro soggetto (diversamente dal rapporto giuridico di I° tipo), in mancanza di un debitore non si può costituire un credito. Quello che fa rispettare la regola non è la sanzione, ma è il sentimento di giustezza che c’è tra i consociati, e il fatto che un giorno si ci possa trovare a posizioni inverse. Parte storica Quando i consociati ritengono giusto un determinato diritto hanno bisogno che tutto l’ordinamento sia certo perché devono uniformare i loro comportamenti a quel principio certo. Allora bisogna trovare dei sistemi che diano certezza ai consociati. Ciclicamente avvengono delle rotture del periodo di certezza. Le leggi delle XII tavole costituiscono la prima redazione scritta di leggi nella storia di Roma, è un corpo di leggi compilato nel 451-450 a.C. dai decemviri legibus scribundis (commissione della Repubblica romana), contenenti regole di diritto privato e pubblico. Secondo la versione tradizionale, tramandata dagli storici antichi, la creazione di un codice di leggi scritte sarebbe stata voluta dai plebei nel quadro delle lotte tra patrizi e plebei che si ebbero all'inizio dell'epoca repubblicana. In particolare, i plebei chiedevano un'attenuazione delle leggi contro i debitori insolventi e leggi scritte che limitassero l'arbitrio dei patrizi nell'amministrazione della giustizia. In quell'epoca, infatti, l'interpretazione del diritto era affidata al collegio sacerdotale dei pontefici, che era di esclusiva composizione patrizia. Da questo momento in poi la cultura giuridica romana ha un grande splendore, , la finezza del ragionamento giuridico romano è veramente sorprendente, soprattutto se noi poniamo quello che era un contesto di carattere generale dell’epoca romana. Questa epoca di grande splendore viene a decadere a causa dell’influenza di una cultura completamente diversa, la cultura barbarica (400 D.C.). I barbari avevano un diverso concetto di proprietà dai romani visto che erano un popolo di migratori. Con Giustiniano (500 D.C.) ritorna un periodo fiorente, in cui viene alla luce il Corpus iuris civilis, una compilazione omogenea della legge romana che è tutt’oggi alla base del diritto civile, l’ordinamento giuridico più diffuso al mondo. Giustiniano molte volte per l’ideologia cattolica che lo ispirava e per la necessità di compendiare esigenze politiche e sociali diverse da quello che era il primigenio ceppo romano vi sono delle modifiche a quelli che erano i principi, per esempio mette nell’ombra un principio forte e importante come quello dell’usucapione viene annacquato per dare spazio a altri istituti. Dopo questa opera si ha un decadimento e si raggiunge l’alto Medio Evo (1200 D.C.), dove il buio sotto tutti i profili si fa terribilmente grande. Per il diritto si ha di nuovo l’esigenza di ricostruire che viene attuata da due scuole di pensiero che vivono in Emilia-Romagna: - Glossatori (glossa = una puntualizzazione per sintetizzare un concetto che è espresso in una parte del testo), essi facevano riferimento al Corpus Iuris Civilis, quindi si rimettono a studiare il Corpus Iuris Civilis in modo tale da riaffermare i principi fondamentali; - Commentatori (commento), rinverdiscono i principi del Corpus Iuris Civilis. Ma la crisi che colpisce il periodo storico influenza anche la qualità della glossa e del commento, i Glossatori e i Commentatori non avevano nessuna cognizione di Gaio, quindi l’evoluzione dei concetti vengono annacquati rispetto ai principi originali. Ancora una volta cambiò il rapporto con il diritto di proprietà, non vi era più un rapporto di proprietà accessibile a tutti, quest’ultimo era nelle mani del re il quale concedeva l’utilizzo dei terreni a coloro che pagavano, vi era la possibilità di trasferire il godimento di questi feudi al primo figlio maschio (maggiorascato). Il maggiorascato causò le ire della classe borghese che non poteva investire i suoi capitali in beni immobili (non c’era la circuitazione dei beni era tutto immobile). Questo era uno dei motivi portanti della rivoluzione francese (il maggiorascato), il secondo fu la disparità di classi, il clero aveva una tutela di gran lunga maggiore rispetto alle altre classi, questa disparità veniva fatta dai magistrati.