essere ONLUS, quelli che lo sono ope legis e quelli che in

Transcript

essere ONLUS, quelli che lo sono ope legis e quelli che in
786
Schedario/ Lessico oggi
Enrico Sarti
ONLUS
Avvocato in Firenze
AS 11 [2002] 786-789
Marco Seracini
Dottore commercialista in Firenze
L’acronimo ONLUS contraddistingue le
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale. La figura e la regolamentazione
di queste organizzazioni sono state introdotte nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
ovvero con un provvedimento di natura e
finalità esclusivamente fiscali, costruito
in modo tale da identificare soggetti che,
svolgendo attività meritevoli di tutela,
possano usufruire di un trattamento fiscale agevolato.
In realtà il concetto di ONLUS è stato da
subito utilizzato anche in campi diversi
da quello tributario, come ad esempio
quelli civilistico e sociale, quasi a colmare una lacuna rappresentata da una disciplina complessiva ormai obsoleta rispetto
al rilievo sociale ed economico assunto
dagli enti non lucrativi nel nostro Paese.
Le ONLUS sono una sottocategoria speciale di enti non commerciali in possesso
di requisiti meritori indicati dall’art. 10
del decreto citato. Il titolo di ONLUS è così subordinato alla presenza di alcuni
presupposti sia soggettivi che oggettivi.
essere ONLUS, quelli che lo sono ope legis
e quelli che in nessun caso possono qualificarsi come tali. In merito alla natura
giuridica delle organizzazioni, la normativa sancisce che possono essere ONLUS le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi,
redatti nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente alcune
clausole che ne individuano il carattere
meritorio delle agevolazioni fiscali.
L’art. 10, comma 8, prevede l’automatica
acquisizione della qualifica di ONLUS per
le organizzazioni di volontariato iscritte al
registro regionale, le cooperative sociali e
le Organizzazioni non governative, mentre non possono in ogni caso essere ONLUS
gli enti pubblici, le società commerciali
diverse dalle cooperative, le fondazioni
bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori
di lavoro e le associazioni di categoria.
L’aspetto oggettivo
I presupposti soggettivi
In primo luogo il decreto individua i
soggetti interessati al provvedimento, distinguendo quelli che hanno la facoltà di
L’ambito oggettivo del provvedimento
si riferisce invece alle attività che gli enti sopra descritti debbono svolgere per
poter beneficiare della normativa in esa-
ONLUS
me. Per acquisire la qualifica di ONLUS
occorre innanzi tutto perseguire finalità
di solidarietà sociale o finalità inerenti a
quelle di solidarietà sociale. Le finalità
di solidarietà sociale si intendono perseguite quando l’attività è rivolta ad apportare benefici a persone svantaggiate in
ragione di condizioni fisiche, sociali,
economiche o familiari, oppure a componenti di collettività estere relativamente
agli aiuti umanitari. Le finalità di solidarietà sociale si intendono sempre perseguite per le organizzazioni che svolgono
attività nei seguenti settori:
– assistenza sociale e socio-sanitaria;
– beneficenza;
– tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di
cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al DPR 30 settembre 1963, n. 1409;
– tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni
che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo ai sensi
dell’art. 17 della Legge 23 agosto 1988,
n. 400.
La necessità di evitare utilizzi distorti
della qualifica di ONLUS ha reso necessarie ulteriori limitazioni. Le attività svolte
in alcuni settori — assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte,
tutela dei diritti civili — sono considerate di utilità sociale solo all’ulteriore con-
787
dizione che le prestazioni siano rese a
soggetti in situazioni di svantaggio fisico,
psichico, economico o sociale.
Il complesso intreccio di attività sopra
descritto non concerne le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e
le Organizzazioni non governative, le
quali sono ONLUS di diritto indipendentemente dall’attività effettivamente svolta e
dai destinatari.
Gli Enti ecclesiastici
Un discorso a parte meritano gli Enti
ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese. L’Ente ecclesiastico nel
suo complesso non può essere considerato né può costituirsi in ONLUS in quanto
ciò comporterebbe l’assoggettamento
dell’intero Ente a una legge dello Stato
italiano, violando le norme costituzionali,
concordatarie o pattizie in materia di indipendenza e sovranità di ciascuna confessione per quanto concerne le proprie
attività di religione e di culto.
Soltanto le attività diverse da quelle di
religione e di culto eventualmente svolte
dagli Enti ecclesiastici possono essere
disciplinate, nel rispetto della struttura e
delle finalità di tali Enti, dalla normativa
italiana. Per questo la legge stabilisce
che gli Enti ecclesiastici possono essere
considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività svolte all’interno dei
settori caratterizzanti l’utilità sociale
Vincoli statutari
Oltre ai vincoli descritti precedentemente, gli statuti delle ONLUS devono obbligatoriamente prevedere le seguenti
clausole, indicate nell’art. 10, comma 1,
del decreto istitutivo:
– il divieto di svolgere attività diverse da
quelle sopra menzionate, a eccezione di
788
quelle ad esse direttamente connesse.
Rimandando l’approfondimento a una
letteratura specifica, si intendono per
«connesse» attività previste statutariamente e — fatta esclusione dei settori
per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano intrinseche — dirette
ad arrecare benefici a persone non svantaggiate. Le attività connesse non devono
essere prevalenti rispetto a quelle di
identica natura, ma con destinatari svantaggiati, definite «istituzionali». La prevalenza non deve manifestarsi nell’ambito del settore di attività e neppure nell’ambito temporale dell’esercizio annuale. La ratio di questa norma è volta a
consentire alle ONLUS di svolgere attività
a supporto di quelle istituzionali senza
assumere un carattere troppo marcatamente commerciale e, quindi — rispettivamente nei casi di buona e cattiva fede
—, di non distogliere l’attenzione dai veri bisognosi o di non promuovere operazioni elusive e di turbativa del mercato;
– il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o effettuate a favore di
altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
– l’obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse;
– l’obbligo di devolvere il patrimonio
dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale;
– l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
Enrico Sarti – Marco Seracini
– la disciplina uniforme del rapporto e
delle modalità associative, volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiorenni il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
– l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo «ONLUS».
Le clausole sopra descritte non sono
tuttavia obbligatorie per le ONLUS di diritto. Analogamente, alcuni vincoli statutari non si applicano agli Enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Si tratta, in particolare, della disciplina del rapporto associativo secondo determinati criteri, della
previsione dell’eleggibilità libera degli
organi amministrativi, del principio del
voto singolo, della sovranità dell’assemblea e delle modalità di funzionamento
della stessa.
Agevolazioni fiscali
A fronte dei requisiti richiesti per assumere la qualifica di ONLUS viene attribuito un regime fiscale agevolato sotto
molteplici aspetti. Con questo lo Stato riconosce l’importanza della funzione sociale svolta da queste organizzazioni e
concede benefici in cambio di trasparenza. Si tratta in particolare dell’applicazione di un regime agevolato per le imposte
sui redditi, per l’imposta sul valore aggiunto, per le imposte indirette (bollo e
registro, spettacoli, ecc.) e per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali disposte a favore di tali enti. Questa rivisi-
ONLUS
tazione del regime fiscale degli enti di
utilità sociale non ha peraltro comportato
l’abrogazione delle previsioni di miglior
favore contenute nelle precedenti discipline delle organizzazioni di volontariato,
delle cooperative e delle Organizzazioni
non governative. Questo fatto ha però ridotto il potenziale grado di innovazione
che il decreto ONLUS poteva portare al nostro ordinamento, lasciando la normativa
del Terzo Settore ancora caratterizzata
dalla disomogeneità di trattamento delle
diverse forme che assume il non-profit.
Problemi ancora aperti
Sotto il profilo tecnico il corpus normativo relativo al Terzo Settore in generale,
e alle ONLUS in particolare, resta tutt’altro che omogeneo e completo.
La normativa tributaria presenta infatti lacune e problemi che le interpretazioni ministeriali non sempre riescono a
colmare e che, anzi, in certi casi, contribuiscono ad aumentare con posizioni che
addirittura confliggono con la stessa lettera della norma. Questa inadeguatezza è
d’altro canto ampiamente comprensibile,
se si tiene presente l’estrema eterogeneità della galassia del non-profit. In tale
ottica, questo primo tentativo del legislatore di razionalizzare, almeno sotto il
profilo tributario, il Terzo Settore, deve
essere senz’altro apprezzato.
La normativa civilistica, poi, appare
ancora più arretrata, disciplinando le
singole tipologie di enti senza una minima visione d’insieme. L’esigenza di un
adeguamento del Codice Civile al ruolo e
al rilievo sociale attualmente rivestiti
dalle organizzazioni non-profit appare
quindi improcrastinabile.
Un’ultima osservazione riguarda la
rappresentatività e il coordinamento delle ONLUS. Come si è potuto osservare, nu-
789
merose sono le tipologie di enti che possono fregiarsi di questa qualifica. Molti
di questi — associazioni di volontariato,
cooperative, fondazioni — sono già inseriti in reti che permettono sinergie, interazioni e rappresentanze comuni. Mancano invece strutture analoghe per molti
enti — comitati, rami-ONLUS di Enti ecclesiastici, altre associazioni — che potrebbero trarre grande utilità da una rete
capace di favorire, oltre allo scambio di
esperienze e di collaborazioni, anche la
ricerca di istanze comuni da portare all’attenzione degli organi competenti, al
fine di un auspicabile ulteriore potenziamento delle strutture non-profit all’interno della nostra società.
Per saperne di più
DI DIEGO S. – FRANGUELLI F. –
TARANTINO M., Le ONLUS. Disciplina
civilistica e fiscale. Profili gestionali, organizzativi e contabili, Maggioli, Rimini 2002.
PROPERSI A. – ROSSI G., Gli enti
non profit, Il Sole 24 Ore – Norme &
Tributi, Milano 2001.
AVVOCATURA G ENERALE C URIA
A RCIVESCOVILE DI M ILANO (ed.),
ONLUS, enti non commerciali e parrocchie, Centro Ambrosiano – ITL,
Milano 1998.
Decreto Legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale».
<www.nonprofitonline.it>