Studio Giuridico Tributario e Finanziario Dott. Rigoni

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Dott.Lorenzo Rigoni – Tributarista e Consulente Finanziario
GUIDA AGLI INVESTIMENTI ESTERI
LA HOLDING DI DIRITTO IRLANDESE
Brevi cenni
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Irlanda: La Holding di diritto Irlandese e possibili
strategie di investimento
Premessa
Nonostante la sua reputazione innovatrice nel campo della tassazione delle società,
l’Irlanda non è mai stata considerata una prima scelta per la localizzazione di società
holding.
Il governo Irlandese,fin dai primi anni ’50, si è sempre concentrato sull’incentivazione
occupazionale e quindi sull’apertura di mercati quali il manifatturiero e quello del’’export.
Avendo “mancato” la fase della rivoluzione industriale nel corso del diciottesimo e
diciannovesimo secolo, e non essendo sede di società multinazionali domestiche, a metà
del ventesimo secolo, il governo aveva priorità ben più imminenti che quelle di gareggiare
con giurisdizioni più benevoli sul tema holding, quali la Svizzera, i Paesi Bassi e il
Lussemburgo.
L’obiettivo delle riforme fiscali era dunque quello di attrarre investimenti stranieri diretti,
favorendo occupazione e formazione del personale. Certo è che negli ultimi anni, si è
assistito ad una tendenza fortemente riformatrice in campo fiscale e finalizzata ad
incentivare tutti i tipi di investimento. Fermo restando quanto appena affermato, non si è
giunti ad una compiuta disciplina in tema di holding.
Tutto ciò considerato, in questo breve excursus si vuole delineare la disciplina applicabile
alle società holding di diritto irlandese ed analizzare, sommariamente, le possibilità di
investimento offerte da questo Paese. In modo particolare si porrà l’accento sulle cosidette
trading company
Le società Holding non necessitano di adottare forme giuridiche particolari. Tutte le
società possono essere costituite secondo il Companies Act del periodo 1963-1999 ed
assumere il ruolo di holding per l’esercizio dell’attività di detenzione di partecipazioni.
La costituzione di una società, è una procedura relativamente semplice e
richiede,normalmente, dalle quattro alle sei settimane.
Nel quadro di una sempre più vasta globalizzazione dell’economia e di un’accesa
concorrenza transnazionale anche la valutazione degli aspetti fiscali e della loro incidenza
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sul reddito prodotto possono essere considerati determinanti fattori nelle scelte di
localizzazione dei piani strategici aziendali a lungo termine. Il conveniente sistema fiscale
irlandese, rispetto ad altri in vigore nell’area Ue, offre, in tal senso, opportunità
d'investimento allettanti. Vediamole in dettaglio.
L'attuale situazione economica internazionale spinge sempre più i singoli Stati ad evitare il
trasferimento verso l’estero di insediamenti produttivi o, in senso opposto, a cercare di
attirare, con regimi fiscali meno «pressanti», investimenti stranieri.
Il rapporto di forza Stato-impresa e la tendenza a definire dannosa la concorrenza di alcuni
Paesi, che mirano a risanare o rilanciare le proprie economie domestiche attraverso la
creazione di regimi fiscali appetibili, ha generato un turbinio di reazioni a livello
internazionale, nonché l’inasprimento dei rapporti diplomatici tra gli Stati a regime fiscale
ordinario e gli altri, dotati di un sistema di tassazione sui redditi delle persone giuridiche
cosiddetto privilegiato.
Pur tuttavia, la concorrenza fiscale internazionale non ha rappresentato un fenomeno dal
quale l’Unione Europea è uscita indenne. Infatti, il consiglio Ecofin ha più volte
individuato in alcuni sistemi fiscali di paesi membri elementi distintivi di quel fenomeno
definito appunto «concorrenza fiscale sleale».
Tra gli Stati dell'Unione Europea posti sotto la lente d’ingrandimento del consiglio Ecofin
vi è stata anche la Repubblica di Irlanda, la quale della riforma del sistema tributario ha
fatto il proprio cavallo di battaglia per rilanciare lo sviluppo economico ed il settore
occupazionale.
Infatti, i dati macroeconomici dimostrano come gli interventi strutturali sul sistema fiscale
irlandese abbiano permesso al paese di raggiungere livelli soddisfacenti di sviluppo al di
sopra della media europea.
Questo non consente di annoverare l’Irlanda tra gli Stati denominati «paradisi fiscali», più
volte classificati ed elencati con decreti del Ministero delle Finanze (ad esempio: Bahamas,
Montecarlo, Liechtestein), che consentono la costituzione di società esenti da imposte, le
quali successivamente effettuano, anche grazie alle moderne tecnologie, investimenti
finanziari in ogni parte del mondo oppure percepiscono compensi per l’uso di brevetti,
marchi o diritti di licenza.
L’opportunità di localizzare in Irlanda un investimento produttivo al fine di beneficiare di
un regime fiscale «normale» appare oggi motivo per una scelta strategica del tutto lecita, in
linea con le direttive comunitarie in tema di fiscalità d’impresa e non in contrasto con le
recenti normative nazionali in tema di elusione.
Quadro fiscale generale in tema di holding
L’Irlanda ha un sistema fiscale completo, comprendente l’imposta sul reddito delle persone
fisiche, l’imposta sul reddito delle società, l’imposta sui capital gains, l’imposta
sull’acquisto di capitali, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo.
L’imposta sul reddito delle società si applica sul reddito worlwide ed ai capital gains
conseguiti da una società residente, considerata tale se costituita ex diritto irlandese, o se
la gestione della stessa e il di lei controllo sono qui concentrati. Tale presunzione è
superata se la società è controllata o diretta da uno o più soggetti residenti in un altro stato
membro della UE od altro paese con cui l’Irlanda ha concluso un Trattato contro le doppie
imposizioni.
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Appare utile in questo contesto, analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività, la
normativa fiscale applicabile alle holding di diritto irlandese. Per scopo precipuo delle
stesse, l’attenzione verrà posta sull’imposizione inerente capital gains ed utili
In base a quanto fin qui esposto constatiamo come l’aliquota del 12,5% si considerata
aliquota standard e si applichi ai redditi promananti dalla conduzione di affari in tutto o
parte dell’Irlanda. Il reddito speculativo ed di alcune attività d’affari ( expected operations)
scontano l’imposta ad un’aliquota superiore pari al 25%. Trattasi di particolari attività
riferite al commercio, sviluppo dei terreni, alla lavorazione dei minerali ed all’attività
petrolifera.
Per i soci, assumono rilievo l’imposta sui redditi e sui capital gains e l’imposta di bollo. Le
distribuzioni di utili e di dividendi da parte di società residenti sono sottoposte ad imposta
sul reddito; le persone fisiche sono soggette ad un’aliquota del 20% fino a € 34.000 e del
41% per gli importi superiori. Trova altresì applicazione una ritenuta d’acconto del 20%
che costituisce pagamento in acconto da scomputarsi nelle dichiarazioni dei contribuenti il
cui reddito si colloca nello scaglione più elevato.
Molti contribuenti/soci possono evitare tale ritenuta ove soddisfino le condizioni in
appresso.
Le persone fisiche residenti in uno stato con il quale l’Irlanda abbia stipulato dei Trattati
contro le doppie imposizioni possono evitare l’applicazione della ritenuta consegnando alla
società erogante un certificato di residenza fiscale in quello stato. Le società non residenti
possono evitare l’applicazione della stessa consegnando alla società erogante una
certificato emesso da revisori dello loro casa madre, che attesti che le azioni di quest’ultima
sono quotate e scambiate presso una Borsa Valori Ufficiale, o presentando un certificato
che attesti che la casa madre è residente fiscalmente in uno Stato con cui L’Irlanda abbia
stipulato dei Trattati. In alternativa, una società fiscalmente residente in un Paese aderente
Ue, che detenga una partecipazione del 5% o superiore del capitale sociale della società
irlandese, può ricevere i dividendi lordi, i.e. senza ritenuta, in ossequio alla applicazione
della direttiva Madre-Figlia.
I capital gains realizzati a seguito delle vendita di azioni o quote in una società,
indipendentemente dal fatto che sia incorporata in Irlanda o se ivi fiscalmente residente,
sono tassabili nel Paese con l’applicazione di un’aliquota secca del 20% se le azioni o quote
fanno dipendere il loro valore o la maggior parte del loro valore da terreni nazionali o
minerali di provenienza irlandese.
La distribuzione di dividendi ed utili, nonché ogni altro rapporto qualificante ai fini fiscali
come assimilati ai dividendi effettuati da una società residente sono esenti dall’imposta.
Tale esenzione non si applica in caso di dividendi ricevuti da società non residente tassati
con aliquota al 25%, cui va scomputata una ritenuta pari al prelievo già subito nello stato
2erogante”,
Le deducibilità delle spese, operante per le società che esercitano attività di impresa vera e
propria, non trova applicazione invece per le holding, in cui la deducibilità è confinata alle
spese di gestione, salvo che il titolare del reddito non sia una società di investimento .
Come già riferito, i dividendi ricevuti da una società soggetta ad imposta irlandese
differenti dalle distribuzioni da società residente, sono incisi a tassazione all’aliquota del
25%
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Tuttavia per il caso pocanzi evidenziato, cioè a dire una partecipazione detenuta per
almeno il 5%, l’impatto effettivo è mitigato da un credito di imposta. Il foreign tax
comprende ogni ritenuta d’acconto applicata dallo stato della fonte sul dividendo oltre ad
una parte proporzionale costituita dall’onere impositivo nazionale o locale, sopportato
dalla stessa società erogante sui profitti nello stato di residenza ed all’imposta applicata da
un paese terzo riconducibile ai profitti che hanno generato il dividendo.
I principi fondamentali in tema di credito di imposta sono annoverati negli artt.826-835
del Corporate tax law, nonché nello schema 24 del Taxes Consolidation Act 1997. La
regola è che ogni qual volta si in vigore un trattato tra Irlanda e stato estero “fonte” “ è
riconosciuto un credito di imposta da fare valere nei confronti di ogni imposta irlandese
applicabile rispetto ad ogni tipologia di reddito..”. tale credito è limitato al minore fra
l’aliquota effettiva irlandese, da una parte, e l’aliquota d’imposta estera riconducibile al
dividendo di provenienza estera, dall’altra.
La fattispecie de qua fu estesa anche a fattispecie non coperte da Trattato, ad opera del
Finance Act 1998. Tale orma di incentivo fiscale, fu confinata a dividendi ricevuti da
partecipazioni del 25% o più, ovvero da una consociata di una casa madre residente in un
paese Ue. Qualora il requisito della partecipazione fosse verificato, a prescindere dal
trattato, l’imposta accreditabile deve includere non soltanto la ritenuta alla fonte sul
dividendo, ma anche una parte proporzionale delle imposte sui profitti della società
erogante, assolte nello stato della fonte. Tale diritto continua verso il basso, interessando le
eventuali consociate con una partecipazione detenuta sempre di almeno il 25%, creando
presupposti per un accesso illimitato al credito di imposta per le imposte assolte all’estero
all’interno di gruppi multi-livello.
Il finance act 2004 introdusse ulteriori approfondimenti, mediante la riduzione della
percentuale di possesso dal 25% al 5% e l’estensione della portata del credito di imposta
alle imposte statali e locali assolte all’estero, il permettere di riguardare l’imposta irlandese
sostenuta dalla società partecipata come assolta all’estero ai fini fiscali per il
riconoscimento del credito, il facilitare l’onshore pooling del credito stesso.
Con tale termine si intende la miscelazione delle imposte applicate da più di una
giurisdizione estera. In sintesi i dividendi ricevuti da una società holding irlandese da fonte
estera sarebbero incisi al 25% (12,5% nel caso di attività commerciali). Prima del 2004 il
meccanismo operava su una base source by source, con il credito per imposte assolte
all’estero ristretto all’imposta irlandese applicabile sul dividendo. Ove il credito avesse
ecceduto tale imposta, il credito residuo sarebbe andato perduto.
Con il finance act 2004 venne modificato tale approccio, potendo ora assoggettare tutti i
crediti sui dividendi stranieri ricevuti senza limitazioni. Sebbene i dividendi ricevuti da
fonte estera siano generalmente tassabili al 25% il credito di imposta derivante dalla
ritenuta subita e dalle imposte applicate sui profitti nello stato della fonte ridurrebbe o
eliminerebbe tale carico fiscale, estendo la possibilità di portare in compensazione in
successivi esercizi l’eventuale residuo. Tale beneficio è applicabile, nel caso delle holding,
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per ovvie ragione maggiormente interessate alla norma, solamente nel caso in cui si tratti
di società correlata alla holding, i.e da quel soggetto nel quale il percipiente il dividendo ha
una partecipazione maggiore o uguale al 5% del capitale, sia essa diretta o indiretta.
Prima dell’emendamento 2004, tale meccanismo si poteva ugualmente raggiunge solo per
il tramite di una società olandese mixer. Non si nega che tale escamotage generasse un
incremento degli oneri gestionali.
Al tema dei capital gains è legato il meccanismo della partecipation exemption, esteso
nella sua applicazione dal Finance act 2005, e sicuramente meno stringente rispetto al
regime previsto dal nostro Tuir all’art 87. Ai fini applicativi si richiede la residenza della
partecipate in uno stato ue, o in un paese con cui l’Irlanda ha concluso dei trattati e la
detenzione per un periodo non inferiore a 12 mesi, di partecipazioni che rappresentino
almeno il 5% del capitale sociale o del diritto di partecipazione agli utili. La legislazione
contiene misure antielusive per evitare, che nei casi di esenzione del capital gaing, sia dia
luogo a minusvalenze deducibili.
La detenzione di partecipazioni ai fini iva è attività esente. L’applicazione di un’aliquota al
21% è prevista nel caso in cui tale società presti servizi di gestione a favore di terzi, solo nel
caso in cui il fatturato superi i 35.000€. L’imposta di bollo (Stamp Duty) dell’1% si applica
al valore delle transazioni in azioni. A tale scopo si aggiunge che la normale attività di
impresa è soggetta ad aliquota del 21%. Sono altresì previste aliquote agevolate (vedi
aliquota al 4,8% per commercio ovini, bovini ecc..)
Non esistono tasse sulla ricchezza ma è prevista un’imposta sulle successioni e donazioni
(Capital Acquisition Tax) che trova applicazione sulle acquisizioni perfezionatesi ad una
prezzo inferiore a quello dei mercati dei beni, ovvero ad un corrispettivo nullo da una
società irlandese o a favore di essa o da una persona fisica fiscalmente residente. Lo stesso
accade in caso di soggetti non residenti. L’aliquota è del 20%, pagabile da soggetto
destinatario della donazione o dell’eredità
Nota: le società che vengono create con residenza in Irlanda sono soggette a tassazione per quanto
riguarda la totalità dei proventi ottenuti mentre le società non domiciliate fiscalmente in Irlanda ma che
operano attraverso una filiale o un’agenzia sono soggette all’imposizione soltanto per la parte di utili
generate da tali filiali o agenzie.
Nota Iva: Normalmente il periodo base di determinazione dell’Iva dovuta è bimestrale e il pagamento va
effettuato entro il giorno 19 del mese successivo alla scadenza del periodo. Si può pagare con bonifico
bancario oppure in via telematica tramite il Revenue Online Service (Ros). La base imponibile corrisponde
al corrispettivo pagato o dovuto dal cessionario e include tutte le tasse, i costi e le commissioni applicabili
tranne la Vat che grava su tali costi aggiuntivi. Normalmente la Vat si rende esigibile con l’emissione della
fattura che ne espone l’importo dovuto, tuttavia alcuni contribuenti possono optare di far coincidere
l’esigibilità con il momento del pagamento del corrispettivo. I soggetti Vat hanno il diritto di sottrarre
l’imposta che è stata loro addebitata per acquisti inerenti la loro attività sottraendola da quella dovuta in
ragione delle vendite effettuate mentre tale diritto non spetta se lo scopo degli acquisti non riguarda
l’attività.
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Scelta della Struttura giuridica delle società e aspetti particolari della
normativa
La disciplina fiscale che ha introdotto in Irlanda la Coorporation Tax, con un'aliquota pari
al 12,5% degli utili prodotti da società di capitali, non prevede particolari limitazioni circa
la forma giuridica che devono assumere i soggetti che intendono avvalersi di detto
beneficio.
Una prassi, oramai consolidata, ha suggerito ai numerosi investitori, nazionali e stranieri,
di adottare la forma della Limited Liability Company – una sorta di società a
responsabilità
limitata – con la quale si ottengono numerosi vantaggi, soprattutto in termini di:
1) tempi di costituzione e ammontare del capitale sociale versato;
2) responsabilità degli amministratori;
3) facilitazioni nella costituzione da parte di soggetti, persone fisiche non residenti.
Approfondendo l’elencazione dei vantaggi connessi all’utilizzo della veste giuridica del tipo
L.L.C. emerge, prima facie, che i tempi di costituzione di quest’ultima sono di dieci giorni
lavorativi e il capitale sociale «versato» può essere figurativamente pari a 1 euro se trattasi
di società a socio unico; in tutti gli altri casi (due o più soci) il capitale richiesto per legge
deve essere pari a un minimo di 2 euro.
Inoltre, la condizione della presenza nel consiglio di amministrazione della L.L.C. di
soggetti residenti in Irlanda può essere comodamente aggirata fornendo alle autorità fiscali
competenti una fideiussione del valore di 25.395,00 euro. Lo scopo del rilascio di questa
fideiussione, che può essere bancaria e/o assicurativa, è quello di garantire, in parte, le
eventuali obbligazioni di pagamento derivanti dalla comminazione, da parte delle autorità
fiscali irlandesi, di sanzioni amministrative nei confronti della società per inosservanza
delle disposizioni contenute nel Companies Act o nel Taxes Consolidation Act.
Struttura dell’investimento e opportunità fiscali
L’introduzione dell’aliquota del 12,5% sul reddito prodotto dalle persone giuridiche
residenti nel territorio irlandese è stata subordinata al rispetto di alcune condizioni, di
fatto e di diritto, il mancato verificarsi delle quali comporta l’automatica esclusione dalla
categoria dei soggetti che possono beneficiare del particolare livello di tassazione appena
descritto.
Infatti, l’Amministrazione finanziaria irlandese si è più volte pronunciata
sull’appartenenza di alcuni contribuenti alla categoria dei soggetti ai quali le disposizioni in
commento riservano l’aliquota del 12,5% sui profitti.
Il trattamento fiscale riservato a questi contribuenti, i quali dovranno avere come oggetto
sociale lo svolgimento di attività cosiddette di trading, non sempre è facile da applicare a
causa dei dubbi interpretativi generati dalla normativa di riferimento.
Le frequenti verifiche delle condizioni di appartenenza alla categoria delle società di
trading da parte dell’Amministrazione finanziaria sono sovente caratterizzate da severe
sanzioni amministrative. Per questo motivo, l’istituto dell’interpello (i.e. tax opinion)
appare una formula di autotutela suggerita dalle stesse autorità fiscali. Infatti,
l’Amministrazione finanziaria, attraverso l’emanazione di numerosi circolari, ha più volte
esortato i contribuenti a richiedere pareri agli esperti del Ministero delle Finanze per
meglio definire la tipologia di attività posta in essere e l’appartenenza di questa alla
categoria delle «trading company».
Talvolta, la difficoltà di catalogare una certa attività d’impresa come «trading» suggerisce,
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soprattutto all’investitore straniero, di rivolgersi alle autorità fiscali irlandesi, al fine di
meglio comprendere la natura e gli scopi ai quali il soggetto giuridico di futura costituzione
dovrà ispirarsi per poter beneficiare del regime fiscale del 12,5%.
L’esame della normativa di riferimento può essere un utile strumento di analisi a
descrizione dei principali requisiti che una «nuova società» deve rispettare per poter essere
definita, appunto, «trading company». La Sezione 3 del Taxes Consolidation Act del 1997
descrive in maniera puntuale le attività che possono essere giuridicamente incluse nel
«trade» come «every trade, manifacture or concern in the nature of trade». L’esperienza
di common law e le raccolte giurisprudenziali rappresentano un’ulteriore linea guida per il
contribuente. Infatti, le regole derivanti dai cases law inclusi nella relazione della Royal
Commision on Taxation of Profit and Income, accettati ed approvati come vincolanti dalle
Corti Irlandesi, rappresentano un naturale commentario alla già snella normativa fiscale
sulle trading company.
Secondo alcune statistiche elaborate dal Ministero delle Finanze irlandese, il numero delle
controversie sulla effettiva classificazione ed inclusione di società nella categoria delle
trading company non supera il 2,5% dei casi esaminati. La normativa, inoltre, include in
questo gruppo le società manifatturiere che trattano articoli di qualsiasi genere, incluse le
commodities, nonché le società di servizi; anche queste attività secondo l’Amministrazione
finanziaria irlandese «meets the requirements of these regime qualified for the 12,5% tax
rate».
Nonostante l’assoluta assenza di controversie tra l’Amministrazione finanziaria irlandese e
i contribuenti sulla «vexata questio» della trading company, le autorità di Dublino hanno
voluto precisare alcuni casi particolari sui quali maggiori sono stati i dubbi dei contribuenti
circa l’esatta collocazione delle attività poste in essere da questi ultimi.
Presupposti dell’attività di trading
La stretta correlazione tra il reddito prodotto e l’attività svolta è la prima condizione
richiesta dalla normativa fiscale irlandese per poter considerare una società rientrante
nella categoria delle trading company.
La prima essenziale condizione affinché l’attività posta in essere dal contribuente sia
definibile «trading activity» è che «the company concerned must carry on business
activities from which its income derives».
La stretta correlazione tra il reddito prodotto e l’attività svolta è la prima condizione
richiesta dalla normativa fiscale irlandese per poter annoverare una società tra le trading
company.
Trattasi di questione non di rango secondario, poiché l’effettiva operatività nel settore
dichiarato ed indicato sia nell’atto costitutivo sia dalle autorità fiscali irlandesi rappresenta
uno degli elementi importanti per evitare che la stessa Amministrazione fiscale italiana
intraveda, nella localizzazione «extra moenia», una manovra elusiva per ridurre la
pressione fiscale, sottraendo ricavi a tassazione.
Pertanto, vi deve essere una valida ragione economica alla base dell’operazione di
localizzazione all’estero di una società di tal genere, imponendosi, inoltre, l’effettiva
sussistenza in Irlanda di una struttura operativa che giustifichi la presenza della
compagine sociale in quel paese.
L’Amministrazione finanziaria ha, altresì, individuato nella natura del «trade» posto in
essere e nella specifica professionalità degli amministratori, soprattutto se soggetti non
residenti in Irlanda, l’ulteriore principio distintivo tra «trading and non trading
company».
Inoltre, la prevalenza di forza lavoro esterna alla società (i.e. outsourcing) può comportare
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un’ulteriore verifica delle condizioni di appartenenza della società alla categoria
specificata.
Ove l’outsourcing dovesse costituire, sulla forza lavoro della società, una percentuale
preponderante, la normativa propone l’inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente, il quale dovrà dimostrare come «the company conducts, manages and
controls the outsourced part of its business».
Principali differenze tra trading e investimenti non produttivi
Accade spesso che alcuni contribuenti, per la maggior parte società multinazionali
straniere, decidano di costituire nuovi soggetti giuridici residenti in Irlanda al solo scopo di
trasferire, ad esempio, singoli cespiti altamente indipendenti da uno specifico ambito
territoriale oppure royalty companies attraverso le quali generare profitto dallo
sfruttamento dei brevetti, marchi e opere dell’ingegno o ancora, cash companies, le quali
hanno come
compito l'effettuazione di finanziamenti infragruppo.
In questi casi, tuttavia, non è sempre agevole comprendere se l’attività svolta sia
palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Taxes Consolidation Act del
1997 oppure se esista un oggetto d’impresa che possa configurarsi quale attività principale
rispetto a quella apparentemente fuori campo di applicazione della disciplina delle trading
company: in quest’ultimo caso quella di natura sussidiaria o ancillare viene inclusa tra le
trade activities in virtù di un principio di assorbimento.
La dottrina si è più volte ispirata al famoso caso «Noddy Subsidiary Rights Company Ltd»
per meglio dipanare i dubbi esistenti sui concetti di income passive (redditi da cespiti) e
tax
deferral6, precisando che la giurisprudenza delle Corti Irlandesi ha più volte ribadito che
la
mera detenzione di un asset con percezione di royalty «can be defined a trade».. In questo
specifico caso, infatti, è stata fornita la prova di una prevalenza della attività di ricerca,
sviluppo e rivalutazione dei marchi, anche in concorrenza con terze parti, su quelle di
protezione e sfruttamento degli stessi.
Corporation tax – Interpretazione di trading company
La giurisprudenza delle Corti Irlandesi si è pronunciata in numerose circostanze sui ricorsi
proposti dalle autorità fiscali per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di
tassazione delle L.L.C. operanti nel settore del trading. Ne è scaturita una corrente
giurisprudenziale interpretativa dalla quale i maggiori commentatori hanno desunto
ulteriori principi, nonché individuato requisiti soggettivi ed oggettivi, in mancanza dei
quali non è possibile applicare il regime di tassazione agevolata del 12,5%.
Potrà collocarsi tra le società che svolgono in Irlanda attività di trading quella Limited
Liability Company che:
1. pone in essere, in un anno solare, un numero di transazioni commerciali/finanziarie
significative;
2. è detenuta dalla medesima compagine sociale per un periodo di tempo coincidente
almeno con un quinquennio;
3. svolge attività complementari a quelle principali (ad esempio: presenza di costi di
pubblicità e/o sviluppo a supporto del core business).
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Inoltre, i motivi e le circostanze per le quali i soggetti detentori del pacchetto azionario
della
L.L.C. sono stati spinti a costituire la società rappresentano elementi d’indagine ed analisi
da parte delle autorità fiscali irlandesi.
Per tali ragioni sembra opportuno produrre tutta la documentazione societaria necessaria
per meglio illustrare le effettive ragioni economiche di tale costituzione. La presenza di un
corretto e ben costruito shareholder agreement e, se del caso, la possibilità di disporre di
un
valuation report, nelle ipotesi di fusioni e/o joint venture, sembrano essere due punti
essenziali: se detti documenti sono elaborati da auditor indipendenti e non direttamente
dagli imprenditori interessati all’investimento, allora essi potranno godere di maggiore
considerazione presso le autorità fiscali destinatarie degli stessi.
È di tutta evidenza che la rispondenza ai requisiti soggettivi ed oggettivi, sopra specificati,
escluderà i profitti derivanti dall’attività di impresa dalla categoria dei passive income, la
cui tassazione è operata sulla base di un’aliquota del 25% in luogo di quella ordinaria pari
alla metà.
Anche nel reclutamento della forza lavoro la prassi giurisprudenziale richiede alcuni
requisiti essenziali. Infatti, si osserva la necessaria presenza di personale impiegatizio e/o
dirigenziale che abbia maturato significative esperienze nel settore in cui dovrà operare la
neo costituita società.
Questa condizione non rientra nell’elencazione dei requisiti oggettivi, ma rappresenta un
elemento induttivo per le autorità fiscali irlandesi, al fine di valutare l’effettiva operatività
della L.L.C. in osservanza delle disposizioni sopra richiamate.
Holding irlandese e tassazione consolidata
Casi Olanda e Lussemburgo: principali differenze con l’esperienza irlandese
Esistono numerosi casi in Europa di trattamenti fiscali privilegiati che possono offrire a
soggetti non residenti vantaggi non di scarsa entità in termini di risparmio di imposta. Nei
casi di Olanda, Lussemburgo e Svizzera le autorità fiscali non operano sconti d’imposta
determinando un minor livello delle aliquote, poiché questo comportamento sarebbe
evidente ad osservatori esterni, i quali percepirebbero ciò come una concorrenza fiscale
sleale. Piuttosto, mantenendo invariate le aliquote ordinarie, si agisce sulla determinazione
dell’imponibile, riducendolo, spesso in via amministrativa, ad una frazione modestissima
dei ricavi effettivi.7
Al contrario, lo schema adottato dalla normativa in tema di Coorporation Tax dal
Legislatore irlandese, appare sensibilmente diverso da quello ormai consolidato e
collaudato di Olanda e Lussemburgo. Le principali differenze tra la Legge del 1929, la
normativa in tema di holding olandesi e la disciplina irlandese si fonda sul sistema di
determinazione dell’imponibile: nei primi due casi si agisce per ridurlo, nell’ipotesi
«irlandese» l’imposta sugli utili conseguiti da holding finanziarie di gruppi internazionali
dovrà considerarsi raddoppiata rispetto alla normale tassazione degli utili delle L.L.C. (la
tassazione delle holding è in genere pari al 25% degli utili conseguiti ante imposte rispetto
alla normale aliquota del 12,5%).
Armonizzazione delle aliquote secondo la disciplina del Tax Consolidation Act
Fallita l’esperienza di alcune legislazioni europee nel consolidamento degli imponibili per
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gruppi multinazionali, nonché il tentativo di concentrare in capo ad un’unica
amministrazione finanziaria le pretese impositive maturate in relazione ad attività
economiche esercitate sul territorio di più Stati, è emersa anche in Irlanda la necessità di
disciplinare il trattamento dei redditi derivanti da attività di trading di società
appartenenti a gruppi internazionali.
L’Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che l’applicazione della tassazione del
12,5% sui redditi prodotti dalla controllata residente in Irlanda potrà avvenire solo nel caso
in cui la stessa provi che le altre società del gruppo svolgano un’attività classificabile come
«trade». Detta prova potrà essere offerta con qualsiasi mezzo, anche per facta
concludentia
e la verifica della veridicità dei dati forniti sarà riservata all’Amministrazione finanziaria, la
quale potrà richiedere al contribuente informazioni suppletive per meglio chiarire le
attività del gruppo e la posizione che la controllata occupa all’interno dello stesso.
Sistema Bancario – Brevi cenni
Il sistema bancario irlandese è considerato solido
Per l’apertura di un conto corrente bancario è necessario presentare:
Nel caso di società un’attestazione apostillata ed avente valore legale
Certificato di incorporazione in copia autentica
Generalità di ogni amministratore
Nel caso di una società costituita fuori irlanda una conferma scritta da parte degli
istituti di credito concernete lo specmiemdelle firme delle persone firmatarie dei
nuovi conti
Dettagli in merito ai beneficiari economici della società
Consenso scritto al trattamento dei dati ai fini della privacy
Identificazione di coloro che detengono partecipazioni superiori al 10%
Anche in Irlanda opera una stringente normativa antiriciclaggio in recepimento della
direttiva UE, avvenuta nel Criminal Jusice Act 1994.
Nota di approfondimento: Principali tipi societari
Secondo la legislazione irlandese sono previste le seguenti forme di società:
private limited company - Società a responsabilità limitata, è il tipo di società più
frequentemente usato per i privati, aziende ed imprese. La qualificazione esatta sarebbe
quella di società per azioni in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale
sottoscritto.
Studio Giuridico Tributario e Finanziario Dott. Rigoni
Dott.Lorenzo Rigoni – Tributarista e Consulente Finanziario
guarantee company - utilizzata dagli enti di beneficienza a fini scolastici o religiosi,
associazioni sportive, ed altre operazioni non - benefit
unlimited company - Società utilizzate per operazioni di poco rischio, la responsabilità
illimitata dei soci comunque può essere limitata al secondo stadio, quando gli azionisti
sono società a responsabilità limitata.
public limited company (PLC) Società finalizzate alla quotazione in borsa.
societas europaea company (SE) - La Società Europea (SE) è una società per azioni
costituita in base al Regolamento UE adottato da tutti gli stati membri.