Notizie utili sulla maternità

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Notizie utili sulla maternità
PREMESSA
Questa nota, non esaustiva di tutto quanto previsto dalle norme vigenti, reca alcune indicazioni
sulla gestione della maternità di assegniste di ricerca, riferite alla casistica più frequente. Per
situazioni rare o particolari si invita a contattare direttamente l’Ufficio contratti di ricerca e CEL di
APOS.
INTRODUZIONE NORMATIVA
Il D. Lgs. n° 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità” disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché
il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
Il Decreto stabilisce i periodi nei quali è prevista l’astensione obbligata dal lavoro e la loro durata,
fissando inoltre i motivi e le condizioni che possono prolungare l’obbligatorietà dell’astensione,
nonché i periodi di congedo parentale.
In particolare l’art. 64 e i successivi decreti attuativi (DM 4/4/2002 e 12/7/2007) prevedono per le
Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 che la tutela della maternità avvenga nelle forme e con le modalità previste per il lavoro
dipendente.
L’art. 22 co. 6 della L. 240/2010 stabilisce che dall’anno 2011 vengano applicate agli assegni di
ricerca di cui all’art. stesso, le disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007, e prevede un’integrazione
da parte dell'università per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, dell'indennità
corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto di cui sopra, fino a concorrenza dell'intero
importo dell'assegno di ricerca.
Il D.M. 439/2011 (Riparto FFO 2011) ha destinato € 3.500.000 ad integrazione dell’indennità
corrisposta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, tenuto conto del numero
di assegniste di cui all’art. 22 della L 240/2010 che iniziano o completano il periodo di astensione
nel 2011.
Con D.R. n. 416 del 19/4/2011 è stato emanato il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca,
che richiama all’art. 10 quanto previsto dalla norma nazionale e all’art. 13 disciplina i casi di
sospensione dell'assegno di ricerca:
“1. L’attività oggetto dell’assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità o
infortunio.
Gli assegnisti sono tenuti a comunicare al Direttore della struttura il verificarsi delle suddette
condizioni, non appena accertate.
2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di
cessazione della causa di sospensione.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS è integrata
fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno rapportato alle relative mensilità.
Il Consiglio della struttura può prevedere di estendere la sospensione del rapporto per maternità,
compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del
fondo.”
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12/4/2011, ha esteso il diritto all’integrazione
di cui sopra anche alle assegniste che hanno stipulato un contratto ai sensi della previgente
normativa. Nella medesima seduta il Consiglio ha destinato €. 187.000 a copertura
dell’integrazione per l’anno 2011.
I PERIODI DI ASTENSIONE PER MATERNITA’
Si possono distinguere in periodi di astensione obbligata (congedo di maternità) e astensione
facoltativa (congedo parentale).
I periodi di astensione obbligata a loro volta possono suddividersi in:
1. Congedo di maternità:
Se la gravidanza decorre regolarmente e se l’attività svolta e l’ambiente di lavoro non espone a
rischi particolari è previsto un periodo di astensione obbligata dal lavoro, che comprende i 2 mesi
precedenti e i 3 mesi successivi al parto.
In questo caso l’assegnista presenta alla struttura, entro la fine del settimo mese di gestazione, un
certificato medico rilasciato da un ginecologo privato e/o convenzionato con il S.S.N., con
l’indicazione della data presunta del parto.
L’assegnista è in pre-parto fino al giorno del parto compreso; è considerato pre-parto anche
l’eventuale periodo fra la data presunta e la data effettiva del parto.
Entro 30 giorni dal parto presenta sia alla struttura che alla cassa previdenziale certificato o
autocertificazione di nascita del figlio.
E’ altresì in post parto per i tre mesi successivi al parto. In caso di parto prematuro i giorni non
goduti prima del parto sono obbligatoriamente aggiunti al periodo di post-parto.
L’assegnista, presenta domanda di indennità di maternità alla sede provinciale INPS di residenza,
in caso di esclusiva iscrizione alla gestione separata, o alla cassa previdenziale alla quale è iscritta
(nel caso non sia iscritta alla sola gestione separata), allegando il certificato medico specialistico
con la data presunta del parto e, a parto avvenuto, presentando il certificato di nascita del figlio o
idonea autocertificazione.
La presentazione alla struttura di fotocopia della domanda prodotta all’INPS (o ad altra cassa) e
della documentazione ad essa allegata è sufficiente per l’accettazione.
2. Flessibilità del congedo di maternità:
Sempre entro il termine del 7° mese di gestazione, pena l’irricevibilità della domanda, l’assegnista
può chiedere di rimanere in servizio fino all’ottavo mese di gestazione. In questo caso ha diritto ad
1 mese di pre-parto e a 4 mesi di post-parto.
L’accoglimento della domanda è condizionata dall’attestazione che tale opzione non pregiudichi la
salute della gestante e del nascituro. L'attestazione deve essere effettuata dal medico specialista
del SSN o con esso convenzionato e dal medico del Lavoro dell’Università (vedere indirizzo e
numeri del Servizio di Medicina del lavoro nei contatti).
La richiesta va fatta, per chi è iscritta in via esclusiva alla gestione separata, alla sede provinciale
INPS (provincia di residenza), allegando il certificato del ginecologo del SSN (o convenzionato con
esso) con l’indicazione della data presunta del parto e che la permanenza in servizio oltre il 7°
mese non pregiudica la salute della gestante e del nascituro e il certificato del medico competente
dell’Ateneo che non vi sono ostative alla flessibilità (Servizio di Medicina del Lavoro).
La presentazione alla struttura di fotocopia della domanda prodotta all’INPS (o ad altra cassa) e
della documentazione ad essa allegata è sufficiente per l’accettazione.
3. Astensione anticipata e/o posticipata del congedo di maternità
L’astensione obbligata può essere estesa per i seguenti motivi:
1. Qualora vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero
essere aggravate dallo stato di gravidanza (maternità anticipata per gravidanza a
rischio). I periodi (possono essere più di uno nel corso della gestazione anche intervallati
da periodi di ripresa di attività) sono stabiliti, su istanza dell’assegnista, dalla Direzione
Prov.le del Lavoro (sede provinciale di residenza) con provvedimento definitivo emanato
entro 7 giorni dal ricevimento della domanda documentata. L’assegnista deve astenersi
subito da qualsiasi attività in attesa del provvedimento della DPL, che dovrà consegnare in
copia alla struttura e unire alla richiesta di indennità di maternità da presentare alla cassa
previdenziale di iscrizione.
2. Qualora le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino
e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione (maternità anticipata e/o
prolungata per lavoro a rischio). Il Direttore della struttura valuta i rischi per la sicurezza
e la salute delle lavoratrici madri, siano esse gestanti, puerpere o in allattamento. Vanno
considerati i rischi da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici nonché le mansioni
svolte e le condizioni di lavoro (rischi ergonomici, di postura). L’assegnista non può in alcun
modo, anche se in periodi limitati o occasionali, svolgere i lavori espressamente vietati dalla
norma (tabelle A, B e C del D.L.vo 151/01). Il Direttore informa per iscritto l’assegnista sulla
valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.
L’assegnista firma per avvenuta presa visione ed accettazione. Qualora non sia possibile
eliminare i fattori di rischio e non si individuino provvedimenti sufficienti a garantire la
sicurezza e la salute, l’assegnista verrà allontanata dal lavoro mediante un provvedimento
di interdizione anticipata emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
3. Il divieto di lavoro può essere anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto in
presenza di rischi per la gestante e il nascituro in relazione all’avanzato stato di gravidanza
e alle attività svolte. L’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 151/01 prevede, qualora le lavoratrici
siano occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli, che l’astensione obbligata sia anticipata a tre mesi dalla data del
presunta del parto. L’anticipazione del divieto è disposto dalla Direzione Provinciale del
Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio
Sanitario Nazionale, su istanza che può essere prodotta sia dalla lavoratrice che dal datore
di lavoro.
Rientrano in questa ipotesi le seguenti tipologie di rischio:
• pendolarismo
• videoterminalisti, così come definiti dal D.Lgs. 81/08, senza possibilità di ridurre i tempi
di utilizzo del VDT,
• postazione di lavoro fissa per almeno 2/3 dell’orario di lavoro,
• postazione di lavoro angusta.
Il Congedo parentale
L’assegnista può usufruire, a richiesta, di uno o più periodi frazionati di congedo parentale
(astensione facoltativa) fino ad un massimo di tre mesi entro l’anno di vita del bambino.
Questi periodi sono indennizzati su istanza dell’assegnista dall’INPS (per le assegniste iscritte in
via esclusiva alla gestione separata) o da altra cassa previdenziale. Non sono altresì soggetti,
contrariamente a quelli di astensione obbligata, all’integrazione dell’assegno, prevista dall’art. 22
co. 6 della l:240/10 a carico dell’Ateneo. Quindi nei predetti periodi si sospende l’assegno e non si
provvede ad alcuna integrazione. E’ altresì prevista la proroga del contratto.
DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE DELL’INDENNITA’ DI MATERNITA’
Hanno diritto all’integrazione le assegniste iscritte alla gestione separata INPS, per le quali ci sia
stato il versamento di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del
periodo indennizzabile per maternità.
Il diritto all’integrazione decorre a far data dal 29 gennaio 2011.
Non è pertanto, al momento, dovuta integrazione dell’assegno quando:
non sia stato riconosciuto il diritto all’erogazione dell’indennità da parte dell’INPS (le 3
mensilità di cui sopra);
l’assegnista riceva l’indennità di maternità da cassa previdenziale diversa dall’INPS;
l’aspettativa obbligata per maternità sia stata goduta integralmente prima del 29/1/2011.
ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO - CHI FA CHE COSA
1. L’assegnista di ricerca:
• comunica il proprio stato di gravidanza alla struttura appena ne viene a conoscenza e
presenta certificazione medica con la data presunta del parto entro la data di inizio del
periodo di astensione obbligata (due mesi dalla data presunta del parto certificata).
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se desidera avvalersi della flessibilità deve produrre sempre entro la fine del settimo mese
di gestazione l’apposito certificato del S.S.N. oltre al parere favorevole del servizio di
medicina del lavoro.
se iscritta alla gestione separata, presenta domanda di indennità di maternità alla sede
provinciale dell’INPS di residenza per il periodo di astensione obbligata (pre-parto e postparto ed eventualmente per i periodi di astensione anticipata e posticipata riconosciuti dalla
Direzione Prov.le del Lavoro di residenza dell’assegnista) con flessibilità o meno.
consegna alla struttura copia dell’istanza presentata all’INPS e l’autorizzazione al
trattamento dei dati di liquidazione dell’indennità di maternità assieme ad un suo
documento di riconoscimento in corso di validità.
nei periodi di astensione obbligata interrompe qualsiasi attività riconducibile
all’assegno.
nel caso sia iscritta ad altra cassa previdenziale è necessario che comunichi alla struttura e
all’Ufficio Contratti di ricerca e cel l’indennità ricevuta dalla propria cassa prev.le.
presenta alla struttura autocertificazione o certificato di nascita del bambino entro 30 gg
dall’evento.
2. La struttura che ha in gestione la liquidazione dell’assegno (Cia) e la scheda dell’assegnista
(applicativo assegni di ricerca):
• acquisisce tutta la documentazione relativa alla gravidanza.
• determina i periodi di astensione per maternità sulla base dei documenti ricevuti, li
comunica per iscritto all’assegnista e li inserisce nella scheda dell’assegnista, provvedendo
al suo invio.
• interrompe l’erogazione dell’assegno nel periodo di maternità e ne riprende l’erogazione al
rientro in servizio dell’assegnista.
• vigila sul rispetto della sospensione dell’attività dell’assegnista
• inserisce i periodi effettivi di astensione per maternità nella scheda dell’assegnista e
provvede al suo invio.
• trasmette all’Ufficio contratti di ricerca e cel l’autorizzazione al trattamento dei dati di
liquidazione dell’assegnista.
• ricevuti i dati di liquidazione dell’INPS, accerta in bilancio, nei confronti
dell’Amministrazione Centrale, il totale della spesa da sostenere.
• provvede alla liquidazione all’assegnista a concorrenza dell’importo dell’assegno per il
periodo di maternità obbligata.
3. L’Ufficio Contratti di ricerca e CEL di APOS
• fornisce supporto alle strutture su normativa e gestione maternità.
• richiede alla sede regionale INPS di Bologna l’ammontare delle indennità corrisposte alle
assegniste, trasmettendo contestualmente l’autorizzazione dell’assegnista al trattamento
dei dati di liquidazione.
• trasferisce alle strutture e al Settore Contabilità Ricerca di ARAG i dati acquisiti dall’INPS e
li comunica al Miur.
• provvede alla denuncia di proroga dell’assegno al Cip.
4. Il Settore contabilità ricerca di ARAG
• fornisce supporto alle strutture sugli aspetti contabili relativi alla liquidazione
dell’integrazione.
• trasferisce alle strutture quanto necessario ai fini dell’applicazione della norma.
5. La sede regionale INPS di Bologna
• acquisisce l’autorizzazione al trattamento dei dati di liquidazione dell’assegnista.
• verifica l’avvenuta liquidazione da parte della sede provinciale INPS di residenza
dell’assegnista.
• certifica all’Ufficio Contratti di ricerca e cel le somme erogate all’assegnista per i periodi di
maternità per tutte le sedi provinciali italiane.
6. Il MIUR
• provvede alla ripartizione fra gli Atenei della quota di FFO 2011 destinata all’integrazione
dell’indennità corrisposta dall’INPS sulla base dei dati trasmessi per le maternità di
assegniste con contratto stipulato ai sensi della L. 240/10 art. 22.
Norme di riferimento:
1. L. 449/97 ed in particolare l'art. 51 comma 6, che ha istituito gli Assegni di Ricerca e l’art.
59, co. 16, che prevede che è dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
percentuali per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare;
2. Linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000 (scaricabili al
sito http://www.amblav.it/Download/Linee_Direttrici_UE.pdf) sulle linee direttrici per la
valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)
3. D.Lgs. 151/2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno
della maternità e paternità, in particolare gli artt. 17, 22 e 64 eabelle A, B e C
4. D.M. 4/4/2002 di attuazione dell'art. 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
5. L. 296/2006 - articolo 1 comma 788 (congedo parentale per iscritti alla gestione separata
con diritto all’indennità di maternità) e art, 1, co. 791, che prevede emanazione di un D.M.
che disciplini l’applicazione degli artt. 17 e 22 del D.L.vo 151/01 poi concretizzato
nell’emanazione del D.M. 12/7/2007
6. D.M. 12/7/2007 Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità nei confronti delle lavoratrici iscritte
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
7. Circolare INPS n. 137del 21/12/2007;
8. D.Lgs 9/04/2008 n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori e le
lavoratrici autonomi o subordinati o ad essi equiparati;
9. L. 240/2010 art. 22 che prevede dall’anno 2011 l’applicazione agli assegni delle
disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 e integrazione dell'università per il periodo di
astensione obbligatoria per maternità, dell'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 fino a concorrenza dell'intero importo
dell'assegno di ricerca;
10. D.R. n. 416 del 19/4/2011 - Regolamento assegni di ricerca ed in particolare gli artt. 10, co.
1, e 13, commi 1, 2 e 3;
11. Delibera del CdA del 12/4/2011
Per contatti:
Ufficio Contratti di ricerca e cel
Apos – Settore Didattica e contratti –
Piazza Verdi, 3 – 40126 Bologna –
Tel. 051/20989 72 – 73 – 79 – 58
Fax 051/2098980
e-mail: [email protected]
Settore contabilità ricerca – Arag –
Largo Trombetti, 4 – 40126 Bologna –
Tel. 051/209 9324 – 9197 – 8117
Fax: 051/209 9437 - 9857
e-mail: [email protected]
Servizio di Medicina del lavoro, di prevenzione e protezione e di fisica sanitaria:
Via Palagio Palagi, 9 – 40138 Bologna –
Per appuntamenti contattare i numeri:
Tel. 051/4290 222 – 23 – 24
Organigramma disponibile alla pagina:
http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Strutture/Strutture+di+servizio/501/503/organigramma.htm
Sedi provinciali sul territorio italiano delle Direzioni Provinciali del Lavoro:
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/direzioni/
la modulistica è scaricabile nel sito della direzione provinciale cercata in “modulistica on-line”
Sedi provinciali INPS sul territorio italiano:
http://www.inps.it/agendasedi/
per conoscere sede competente orari e giorni di ricevimento
http://www.inps.it/Modulistica/homepage.asp
per scaricare la modulistica e le istruzioni per la presentazione della domanda di indennità in
ricerca scrivere maternità dall’elenco selezionare il modulo con codice SR01 denominato
“Domanda di indennità per congedo di maternità/paternità per tutte le categorie di lavoratori
(astensione obbligatoria)”