Spese arretrate (2005)
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Spese arretrate (2005)
PAGINA 50 — Lunedì 31 Ottobre 2005 - N. 297 COMPRAVENDITE 1 SPORTELLO RECLAMI IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ I criteri da seguire per determinare chi pagherà le opere deliberate prima della cessione dell’appartamento DOMANDE & RISPOSTE Spese arretrate: vale la data dei lavori In generale toccano al soggetto che beneficia delle migliorie hi acquista una casa in condominio deve accertarsi, prima di stipulare il rogito, non solo che il suo venditore abbia pagato tutte le spese arretrate, ma anche che non ci siano in corso pagamenti relativi a opere straordinarie, magari eseguite nelle precedenti gestioni. Spesso accade, infatti, che la complessità e i costi degli interventi manutentivi da eseguirsi sull’edificio condominiale impongano sia tempi lunghi di esecuzione sia un pagamento dilazionato, così da consentire ai condomini di farvi comodamente fronte senza stravolgere più di tanto il proprio equilibrio economico familiare. In alcuni casi il saldo dei lavori viene richiesto addirittura a distanza di anni rispetto alla loro ultimazione, soprattutto nell’ipotesi di controversie giudiziarie, sorte magari tra il condominio e l’impresa che ha eseguito i lavori. Prima o poi, però, per l’amministratore arriva il momento di richiedere ai singoli condomini il versamento dei saldi: operazione, questa, di per sé di estrema semplicità, ma che si presenta di non facile gestione nel caso in cui tra l’esecuzione dei lavori e il termine di questi (o tra questo e i tempi del saldo) intervenga una qualche variazione soggettiva nella compagine sociale. In altre parole, le cose possono complicarsi se, al momento della richiesta dei pagamenti, i condomini sono cambiati rispetto alla data in cui l’assemblea decise di eseguire i lavori. 7 Le norme di legge. La legge in proposito non è di grande aiuto, per- C LA DOMANDA 1 Ho appena acquistato un appartamento in un condominio e nel rogito ho fatto chiaramente scrivere che restano a carico del venditore tutte le spese maturate prima della vendita. Adesso sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale, che sono però stati deliberati dall’assemblea prima dell’acquisto da parte mia e dei quali nulla sapevo. L’amministratore mi ha già inviato la richiesta di pagamento della quota di spesa relativa alla mia unità immobiliare. Posso rivalermi sul mio venditore? Si può presumere che la miglioria apportata all’edificio (si pensi, per esempio, al rifacimento della facciata o del tetto) sia stata tenuta in debito conto ai fini della quantificazione del prezzo di vendita dell’immobile, cosicché non v’è dubbio che in tale caso, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le parti contraenti, la relativa spesa, anche Ma l’amministratore ha il dovere se maturata successivamente alla cessione, dedi rivolgersi comunque all’acquirente ve essere integralmente sopportata dal vendisi quello di gestione o di esercizio e tore. non quello solare. È comunque una Può accadere invece che i lavori, norma che ben si presta a incontrare seppure deliberati precedentemente, la resistenza dei nuovi condomini e abbiano avuto concreta esecuzione che non fornisce una chiara soluzio- dopo la vendita e che non abbiano ne alle varie casistiche che si posso- in alcun modo influito sulla determino presentare. nazione del prezzo. Tutti i benefici 7 I casi. Vale il momento dell’esecu- dell’opera sono goduti in questo cazione dei lavori. Può verificarsi il so dall’acquirente (cioè il nuovo caso in cui sia la delibera di esecu- condomino) che pertanto dovrà sopzione dei lavori sia l’inizio degli portarne integralmente i costi: è da stessi intervengono prima della ven- tale momento che sorge l’esigibilità dita e solo il pagamento del saldo della spesa da parte della gestione viene richiesto in tempi successivi. comune. 1 Ho già sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di un appartamento in condominio. Posso partecipare all’assemblea che si terrà prima del rogito per oppormi all’approvazione di alcune spese? Lo può fare solo se si fa rilasciare la delega da parte del venditore, perché si diventa condomino solo dopo l’acquisto. Conviene quindi ben precisare nel rogito che anche le spese per le opere deliberate prima, seppure ancora non eseguite, resteranno a carico del venditore. Leggi e sentenze 1 Codice civile, articoli 1123-63 Disp. Att. 1 Legge fallimentare, articoli 93, 101, 111 1 Tribunale Milano, 16 dicembre 2003, n. 17490 1 Tribunale Milano, 12 agosto 2003, n.11414 1 Tribunale Milano, 9 agosto 2003, n. 11386 1 Cassazione, 22 febbraio 2000, n.1956 1 Cassazione, 26 gennaio 2000, n. 857 1 Cassazione, 2 febbraio 1998, n.981 7 Possibile rivalsa. In ogni caso, il dovere dell’amministratore è quello di pretendere il pagamento da colui che risulta essere condomino al momento in cui viene assunta la delibera di pagamento, e quindi dal nuovo condomino. Spetterà poi a costui, nel rispetto degli accordi che sono stati stipulati in sede di compraven- Casi particolari / Se il vicino è una società Dichiarazioni nel rogito Tempi lunghi. In alcuni casi il saldo dei lavori viene chiesto addirittura a distanza di anni rispetto alla data in cui furono ultimati (Stone/Ronchi) dita, rivalersi nei confronti del proprio venditore per ottenere il pagamento di quanto versato al condominio. Sarà lui che dovrà assumersi il rischio dell’eventuale irreperibilità o dell’insolvenza del vecchio condomino o, comunque, di tutte le difficoltà operative in cui può capitare di imbattersi per farsi rimborsare. Una cosa è certa: il condominio non può e non deve essere pregiudicato dal possibile contenzioso tra vecchio e nuovo condomino circa le reciproche responsabilità in ordine al pagamento delle spese pregresse. Uno dei due deve tempestivamente provvedere a fornire al condominio la somma necessaria per pagare i fornitori e per evitare l’addebito di maggiori costi, conseguente al ritardo nei pagamenti. PAGINA A CURA DI AUGUSTO CIRLA Nel rendiconto / I debiti di più gestioni Recupero a rischio con il fallimento Il conguaglio è contestabile C A nche il condominio deve spesso confrontarsi con la legge fallimentare, nel senso che quando l’unità immobiliare sita nello stabile condominiale è di proprietà di un società dichiarata fallita, l’amministratore si trova a doFondamentale ver fare i conti con il la vigilanza curatore del sui casi di morosità fallimento per poter recuperare sia le spese arretrate e sia quelle che maturano nel corso della procedura fallimentare. 7 Controllo. L’amministratore deve prestare vigile controllo su tutte le posizioni dei condomini morosi, ancor più se tra essi ci sono società o imprenditori, perché un loro ritardo nei pagamenti deve subito suonare come un campanello d’allarme ed indurlo ad attivarsi perché il Tribunale provveda quanto prima a emettere la sentenza dichiarativa di fallimento della società e/o dell’imprenditore moroso. Il temporeggiare eccessivamente, confidando nelle promesse del condomino-società riguardo la propria futura solvibilità, può risultare molto pericoloso per il condominio, perché per il recupero delle spese è molto importante la data della dichiarazione di fallimento. Quelle maturate prima del fallimento hanno infatti natura chirografaria, nel senso che rientrano tra i crediti che il fallimento soddisfa per ultimi e che solitamente il curatore non riesce mai a pagare, se non in misura minima. Quelle, invece, maturate e maturande successivamente en- 1 Ho acquistato un appartamento in condominio a un’asta di un fallimento e ho ricevuto dall’amministratore una richiesta di pagamento di spese arretrate per le quali il condominio neppure ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Devo davvero pagarle? No, perché l’amministratore può recuperare solo i crediti maturati dal condominio per l’immobile di proprietà del fallito, tenendo presente che quelli scaduti dopo la dichiarazione di fallimento devono essere pagati prima di tutti gli altri crediti insinuati nella procedura fallimentare. Chi va in assemblea ROSANNA S. - Bari ché si limita a disporre che chi acquista una unità immobiliare in condominio è obbligato solidalmente con il proprio venditore al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Va subito chiarito che, in tema di condominio, per anno deve intender- Immobili acquistati all’asta trano a far parte dei cosiddetti "crediti della massa" necessari per la conservazione del bene e come tali vengono saldate prima di tutti gli altri, quasi sempre in misura integrale. 7 Come farsi pagare. Il condominio deve fare valere il proprio credito nella procedura fallimentare depositando una domanda alla cancelleria del Tribunale che ha dichiarato il fallimento. In tale domanda, che peraltro è di facile compilazione e si può redigere anche senza l’assistenza di un legale, devono essere specificate le ragioni creditorie, documentate allegando dei consuntivi e dei preventivi approvati dall’assemblea. Sarà il giudice delegato a valutare la sussistenza del credito del condominio e ad inserirlo nell’una o nell’altra categoria sopra viste, riconoscendo anche gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo. apita spesso di trovare, nei rendiconti consuntivi, l’addebito al singolo condomino dell’importo da lui ancora dovuto a titolo di saldo per l’esercizio precedente, senza però che sia specificato se tale debito si riferisca effettivamente alla gestione appena terminata oppure Poca chiarezza se rappresenti, in realtà, la sommatoria di alla voce «saldo debiti che sono matuanche in ben più esercizi precedenti» rati remote gestioni. È la tipica voce «saldo esercizi precedenti» che il neo-acquirente dell’immobile, al pari di qualche altro condomino, si può trovare esposta come addebito nel rendiconto consuntivo della gestione e che non per tale solo fatto è obbligato a pagare. Questa voce di debito rappresenta, infatti, una sempli- ce annotazione contabile effettuata dall’amministratore, che trova origine, però, nelle precedenti delibere dell’assemblea condominiale relative alle singole gestioni cui la morosità pregressa si riferisce. 7 Approvazione non determinante. Ebbene, l’approvazione da parte dell’assemblea di un riparto delle spese inerenti la gestione appena terminata e comprendenti anche un conguaglio precedente non impedisce al singolo condomino di rimettere in discussione l’intero rapporto di dare-avere risultante dal riepilogo contabile degli esercizi pregressi e di contestare la corrispondenza degli importi arretrati rispetto al reale ammontare dei precedenti saldi. Il «sì» espresso dall’assemblea di condominio, in buona sostanza, non rende incontestabile l’importo indicato come arretrato delle precedenti gestioni, ma lascia la possibilità al condomino di dimostrarne l’infondatezza. 1 Mi è stato notificato un decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore del condominio per il pagamento delle spese relative alla gestione precedente il mio acquisto dell’appartamento, benché il venditore abbia dichiarato nel rogito che tutte le spese erano stata da lui pagate. Che cosa posso fare? Ben poco, nei confronti del condominio, perché l’amministratore ha il pieno diritto di richiedere all’acquirente dell’immobile le spese relative alla gestione precedente l’acquisto, non trovando in ciò alcun impedimento dalla diversa dichiarazione resa nel rogito dal venditore. Risarcimento dei danni 1 È stata notificata al condominio una sentenza che lo condanna al risarcimento dei danni verificatisi in un box di un condomino almeno cinque anni prima del mio acquisto dell’appartamento. Posso rifiutarmi di partecipare alla spesa? Trattasi di una spesa cui deve necessariamente contribuire colui che era condomino al momento in cui si è verificato il danno all’autorimessa, indipendentemente dal fatto che l’ammontare di tale danno sia stato accertato in epoca successiva da parte dell’autorità giudiziaria. Cambio da comunicare 1 L’assemblea dei condomini si è riunita parecchio tempo dopo l’acquisto da parte mia di un appartamento nello stabile condominiale. È stato però convocato il vecchio proprietario. Posso rifiutarmi di pagare le spese straordinarie che sono state deliberate? Il venditore o l’acquirente deve comunicare all’amministratore il cambiamento di proprietà. Fino a quando ciò non avvenga, il venditore resta obbligato al pagamento verso il condominio, ma l’acquirente non può rifiutare di pagare quanto deliberato dall’assemblea pur in sua assenza. GUIDA AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI È in edicola il MODULO 12! ‘Guida ai Principi Contabili Internazionali’ del Sole 24 ORE Nel DODICESIMO modulo l’impatto degli Ias sull’informativa di settore e utile per azione: I Individuazione dei settori I Come preparare l’informativa di settore I Utile base e utile diluito Il dodicesimo modulo di ‘Guida ai Principi Contabili Internazionali’ in edicola con Il Sole 24 ORE a soli € 5,90 oltre al prezzo del quotidiano!* In collaborazione con: *Offerta valida in Italia dal 20/10/2005 al 16/11/2005 www.ilsole24ore.com