LEGGE 23 Dicembre 2000, N. 388, Art. 127 Art. 127 Nuove norme

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LEGGE 23 Dicembre 2000, N. 388, Art. 127 Art. 127 Nuove norme
LEGGE 23 Dicembre 2000, N. 388, Art. 127
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.)
Art. 127
Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolateā€
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le
perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata
agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il
calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi
dall'Unione europea"
2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate
dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione
complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le
cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di
mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle
produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei parametri contributivi
stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno
successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate
dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la
competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è
istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.
4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle
polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione
agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima
dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea
2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
serie C n. 28 del 1° febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle
disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono
adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva
dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.
8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive
modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente
anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;".
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli
stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.