detrazioni 730/2012
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detrazioni 730/2012
Antonella Donati DETRAZIONI 730/2012 CAsi svolti • DomAnDe & risposte • suggerimenti • DoCumentAzione • Diritti • normAtivA Antonella Donati DETRAZIONI 730/2012 Le 100 voci che fanno risparmiare • Casi svolti • Domande & risposte • Suggerimenti • Documentazione • Diritti • Normativa SINTESI Il Fisco prova a semplificare. Seguendo un percorso iniziato ormai da qualche anno, il 730 si presenta di più agevole compilazione. Per il 730/2012, in particolare, le novità più significative riguardano gli adempimenti relativi a uno degli argomenti più gettonati: la detrazione per ristrutturazione. Nel libro tutte le novità e le più significative risposte dell’Agenzia delle entrate in materia di detrazioni aggiornate al 2011. Antonella Donati – Giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. è autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia. © Copyright 2012 by Fisco 2 e Tasse E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse INDICE Premessa........................................................................................................................................................ » 18 1. Adozione minori stranieri.................................................................................................................... » 19 1.1 Le spese deducibili................................................................................................................... » 19 1.2 Agevolazione ammessa anche se l’adozione non va in porto ................................ » 19 1.3 La ripartizione delle spese tra i genitori.............................................................................. » 19 1.4 Documentazione...................................................................................................................... » 20 1.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 20 2. Affitto prima casa................................................................................................................................. » 20 2.1 Le regole per l’importo della detrazione........................................................................... » 20 2.2 Nessun vincolo di residenza anagrafica............................................................................ » 21 2.3 Agevolazione da dividersi tra tutti i titolari del contratto............................................. » 21 2.4 Rimborso in caso di incapienza............................................................................................ » 21 2.5 Diritto alla scelta della detrazione più conveniente..................................................... » 21 2.6 Documentazione...................................................................................................................... » 22 2.7 Domande&Risposte................................................................................................................. » 22 3. Affitto prima casa a canone libero................................................................................................... » 22 3.1 Per l’agevolazione conta solo la destinazione dell’immobile a prima casa...................... » 22 3.2 Detrazione ammessa anche senza i riferimenti alla legge sulle locazioni.............. » 23 3.3 Documentazione...................................................................................................................... » 23 3.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 23 4. Affitto prima casa con canone concordato................................................................................ » 24 4.1 Contratto cointestato e redditi diversi............................................................................... » 24 4.2 In caso di incapienza di uno dei titolari............................................................................. » 24 4.3 Documentazione...................................................................................................................... » 25 4.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 25 5. Affitto prima casa con trasferimento per motivi di lavoro....................................................... » 26 5.1 Niente detrazione per i contratti a progetto................................................................... » 26 5.2 In caso di cointestatari con requisiti diversi...................................................................... » 26 5.3 Tre anni e non di più................................................................................................................. » 26 5.4 Documentazione...................................................................................................................... » 27 5.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 27 6. Affitto prima casa giovani fino a 30 anni...................................................................................... » 27 6.1 Agevolazione anche se la residenza resta insieme ai genitori............................................. » 27 6.2 In caso di contratto cointestato con persone che non hanno tutte il requisito anagrafico................................................................................................................................... » 28 6.3 Documentazione...................................................................................................................... » 28 6.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 28 7. Affitto per studenti fuori sede............................................................................................................ » 28 7.1 Agevolazione legata alla distanza da casa.................................................................... » 29 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 3 Indice Detrazioni 730 - Antonella Donati 7.2 Detrazione anche per le residenze universitarie............................................................. » 29 7.3 Agevolazione ammessa per i familiari a carico anche se non intestatari del contratto...................................................................................................................................... » 29 7.4 Unico tetto di spesa in caso di più figli studenti ............................................................. » 29 7.5 Nessuna agevolazione per le sublocazioni...................................................................... » 29 7.6 Documentazione...................................................................................................................... » 30 7.7 Domande&Risposte................................................................................................................. » 30 8. Agevolazioni affitto per i proprietari............................................................................................... » 31 8.1 Sconto d’imposta per canone concordato e contratti per gli studenti.................... » 31 8.2 Agevolazione anche per affitto parziale dell’appartamento............................................ » 31 8.3 Documentazione...................................................................................................................... » 31 8.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 31 9. Agopuntura............................................................................................................................................. » 32 9.1 Nessuna agevolazione per i trattamenti effettuati da personale non medico... » 32 9.2 Se si tratta di anestesia è una prestazione specialistica.............................................. » 32 9.3 Documentazione...................................................................................................................... » 32 9.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 33 10.Analisi di laboratorio............................................................................................................................ » 33 10.1 Agevolazione anche per i prelievi che sono effettuati da un soggetto diverso dal laboratorio........................................................................................................................... » 33 10.2 Documentazione ..................................................................................................................... » 34 10.3 Domande&Risposte................................................................................................................. » 34 11.Apparecchiature sanitarie ............................................................................................................... » 34 11.1 Agevolazione ammessa per tutti i dispositivi nell’elenco ministeriale...................... » 34 11.2 Dai termometri ai misuratori di pressione.......................................................................... » 35 11.3 Detrazione anche senza prescrizione medica................................................................ » 35 11.4 Agevolazione per affitto e riparazioni comprese........................................................... » 35 11.5 Documentazione...................................................................................................................... » 36 11.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 36 12.Articoli sanitari di uso comune......................................................................................................... » 36 12.1 Articoli detraibili a prescindere dalla patologia ............................................................ » 36 12.2 Documentazione...................................................................................................................... » 37 12.3 Domande&Risposte................................................................................................................. » 37 13.Asilo nido................................................................................................................................................. » 38 13.1 Nessuna differenza tra struttura pubblica o privata...................................................... » 38 13.2 Detrazione in base ai documenti di spesa....................................................................... » 38 13.3 Documentazione...................................................................................................................... » 38 13.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 38 4 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Indice 14.Assegni al coniuge............................................................................................................................... » 39 14.1 Deduzione solo per gli assegni mensili............................................................................... » 39 14.2 Quando non è specificata la quota per i figli................................................................. » 39 14.3 Documentazione...................................................................................................................... » 39 14.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 39 15.Assegni alimentari ............................................................................................................................... » 40 15.1 Assistenza a prescindere dal tenore di vita...................................................................... » 41 15.2 I familiari ai quali l’assistenza è dovuta per legge.......................................................... » 41 15.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 41 15.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 41 16.Assicurazione......................................................................................................................................... » 42 16.1 I soggetti interessati.................................................................................................................. » 42 16.2 Le polizze detraibili.................................................................................................................... » 43 16.3 Per le polizze rischio morte agevolazioni anche se temporanee................................... » 43 16.4 Per le polizze contro l’invalidità detrazione solo se non c’è diritto di recesso della società............................................................................................................................... » 43 16.5 Per le polizze miste detrazione solo per quota parte.................................................... » 44 16.6 Il tetto massimo di spesa......................................................................................................... » 44 16.7 Documentazione...................................................................................................................... » 44 16.8 Domande&Risposte................................................................................................................. » 44 17.Assicurazione abbinata al mutuo................................................................................................... » 45 17.1 Agevolazione completa per la polizza puro rischio...................................................... » 45 17.2 Detrazione parziale per l’assicurazione multi rischio...................................................... » 45 17.3 Documentazione...................................................................................................................... » 45 18.Assicurazione infortuni conducente............................................................................................... » 46 18.1 Contro i danni subiti da chi guida....................................................................................... » 46 18.2 Documentazione...................................................................................................................... » 46 18.3 Domande&Risposte................................................................................................................. » 46 19.Assicurazioni per i familiari a carico.............................................................................................. » 46 19.1 Detraibili tutte le polizze ma entro il tetto massimo di spesa annua ....................... » 47 19.2 Sì all’agevolazione anche se il familiare è contraente oltre che assicurato......... » 47 19.3 Documentazione...................................................................................................................... » 47 19.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 47 20.Assistenza sanitaria integrativa........................................................................................................ » 48 20.1 Gli enti interessati....................................................................................................................... » 48 20.2 Sempre escluse le polizze sanitarie...................................................................................... » 48 20.3 Limite di importo detraibile e familiari a carico............................................................... » 49 20.4 Se si versa più della somma agevolabile.......................................................................... » 49 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 5 Indice Detrazioni 730 - Antonella Donati 20.5 Deduzione anche per i pensionati che continuano a pagare i contributi direttamente....................................................................................................................................... » 49 20.6 Documentazione...................................................................................................................... » 49 20.7 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 50 21.Assistenza infermieristica e ostetrica.............................................................................................. » 50 21.1 Le prestazioni interessate........................................................................................................ » 50 21.2 Assistenza al parto sempre detraibile................................................................................. » 51 21.3 Niente agevolazione per la conservazione del cordone ombelicale ................... » 51 21.4 Documentazione...................................................................................................................... » 51 21.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 51 22.Assistenza specifica ai disabili......................................................................................................... » 52 22.1 I soggetti interessati.................................................................................................................. » 52 22.2 Le prestazioni di assistenza specifica.................................................................................. » 52 22.3 Deduzione per i familiari anche se il disabile non è fiscalmente a carico............. » 53 22.4 Autocertificazione per la disabilità...................................................................................... » 53 22.5 Documentazione...................................................................................................................... » 53 22.6 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 53 23.Attività sportiva ragazzi....................................................................................................................... » 54 23.1 Le strutture autorizzate............................................................................................................. » 54 23.2 Anche attività agonistica purché non professionale.................................................... » 55 23.3 Documentazione...................................................................................................................... » 55 23.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 55 24.Ausili sanitari .......................................................................................................................................... » 56 24.1 Attrezzature di vario tipo ma tutte classificate................................................................ » 56 24.2 Prodotti detraibili anche fuori dall’elenco se per specifiche patologie.................... » 56 24.3 Agevolazioni anche ai familiari in caso di incapienza................................................. » 57 24.4 Documentazione...................................................................................................................... » 57 24.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 57 25.Autoveicoli per disabili....................................................................................................................... » 58 25.1 I disabili che possono avere l’agevolazione.................................................................... » 58 25.2 Veicoli e spese di acquisto.................................................................................................... » 58 25.3 Detraibile anche la manutenzione..................................................................................... » 58 25.4 Adattamento obbligatorio a seconda della disabilità................................................ » 59 25.5 Due anni di possesso obbligatorio....................................................................................... » 59 25.6 In caso di rottamazione o furto............................................................................................ » 59 25.7 Acquisto da parte dei familiari............................................................................................. » 60 25.8 Documentazione...................................................................................................................... » 60 25.9 Domande&Risposte................................................................................................................. » 60 6 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Indice 26.Badanti..................................................................................................................................................... » 61 26.1 La definizione di non autosufficienza.................................................................................. » 61 26.2 Necessario il certificato medico........................................................................................... » 61 26.3 Non autosufficienza momentanea..................................................................................... » 61 26.4 Detrazione anche in caso di ricovero................................................................................ » 62 26.5 A chi spetta la detrazione...................................................................................................... » 62 26.6 Tetto massimo di spesa a prescindere dal numero dei lavoratori e da quello di chi paga...................................................................................................................................... » 62 26.7 Per i contributi sempre riconosciuta la deduzione piena............................................ » 62 26.8 Documentazione...................................................................................................................... » 63 26.9 Domande&Risposte................................................................................................................. » 63 27.Certificati medici e perizie ............................................................................................................... » 64 27.1 I certificati detraibili.................................................................................................................. » 64 27.2 Le perizie...................................................................................................................................... » 64 28.Chirurgia estetica................................................................................................................................. » 65 28.1 Sconto fiscale per le spese per eliminare i difetti fisici................................................... » 65 28.2 Detraibili anche le protesi ricostruttive............................................................................... » 65 28.3 Documentazione...................................................................................................................... » 65 28.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 65 29.Contributi agli istituti scolastici......................................................................................................... » 66 29.1 La finalizzazione del contributo............................................................................................ » 66 29.2 Tutte le scuole interessate, dalle materne alle superiori, sia pubbliche che private................................................................................................................................................ » 66 29.3 Documentazione...................................................................................................................... » 67 29.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 67 30.Contributi colf e badanti.................................................................................................................... » 68 30.1 Agevolazione per tutti i contributi obbligatori ................................................................ » 68 30.2 Deduzione solo per la quota a carico del datore di lavoro.............................................. » 68 30.3 Spese deducibili per cassa.................................................................................................... » 68 30.4 Documentazione...................................................................................................................... » 68 30.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 68 31.Contributi previdenziali obbligatori................................................................................................ » 69 31.1 Deducibilità senza limiti qualunque sia la gestione....................................................... » 69 31.2 Risparmio di imposte anche per l’assicurazione infortuni per le casalinghe......... » 69 31.3 Escluso dal reddito anche il premio Rc auto versato al Servizio sanitario nazionale................................................................................................................................................ » 70 31.4 Documentazione...................................................................................................................... » 70 31.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 70 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 7 Indice Detrazioni 730 - Antonella Donati 32.Contributi previdenziali volontari..................................................................................................... » 71 32.1 Agevolazioni senza distinzioni............................................................................................... » 71 32.2 Deduzione anche per i familiari a carico ........................................................................ » 71 32.3 Documentazione...................................................................................................................... » 71 32.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 71 33.Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea.................................................. » 72 33.1 I periodi riscattabili ................................................................................................................... » 72 33.2 Riscatto anche per gli studi all’estero ............................................................................... » 72 33.3 Documentazione...................................................................................................................... » 73 33.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 73 34.Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea di familiari a carico.......... » 73 34.1 L’agevolazione ai familiari finché l’interessato non lavora............................................. » 73 34.2 Documentazione...................................................................................................................... » 73 34.3 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 74 35.Corsi di specializzazione e dottorato di ricerca......................................................................... » 74 35.1 Specializzazione universitaria sempre detraibile............................................................. » 74 35.2 Sconto Irpef anche per il dottorato di ricerca ............................................................... » 74 35.3 Agevolati gli studi degli psicoterapeuti e degli aspiranti insegnanti ...................... » 75 35.4 Documentazione...................................................................................................................... » 75 35.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 75 36.Credito d’imposta per riacquisto prima casa............................................................................. » 76 36.1 A quanto ammonta il credito............................................................................................... » 76 36.2 Nessun rimborso ma solo riduzione Irpef o compensazione.............................................. » 76 36.3 Credito anche per più vendite e riacquisti ..................................................................... » 76 36.4 Documentazione...................................................................................................................... » 77 36.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 77 37.Cure termali............................................................................................................................................ » 78 37.1 Agevolazione a fronte della prescrizione del medico.................................................. » 78 37.2 Indetraibili le spese di soggiorno.......................................................................................... » 78 37.3 Documentazione...................................................................................................................... » 78 37.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 78 38.Detrazione d’imposta per i figli a carico....................................................................................... » 79 38.1 Possibile sfruttare al meglio l’agevolazione...................................................................... » 79 38.2 Detrazione azzerata ai 95.000 euro di reddito................................................................. » 79 38.3 Stesse regole per i genitori non coniugati......................................................................... » 79 39.Detrazione d’imposta per i figli a carico con genitori separati............................................. » 80 39.1 In caso di affido congiunto.................................................................................................... » 80 39.2 Se non c’è capienza nell’imposta....................................................................................... » 80 39.3 In caso di mancato accordo................................................................................................ » 80 8 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Indice 39.4 In caso di affido esclusivo....................................................................................................... » 81 39.5 Stesse regole anche in assenza di matrimonio............................................................... » 81 39.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 81 40.Detrazione per le spese per i figli a carico................................................................................... » 82 40.1 Se la fattura è intestata al genitore.................................................................................... » 82 40.2 Se la fattura è intestata ai figli............................................................................................... » 82 40.3 In caso di coniuge a carico.................................................................................................. » 82 40.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 82 41.Detrazione 36%...................................................................................................................................... » 83 41.1 I lavori che danno diritto allo sconto d’imposta ............................................................ » 84 41.2 lavori complementari e accessori....................................................................................... » 84 41.3 Le altre spese sulle quali spetta la detrazione ................................................................ » 85 41.4 L’importo massimo dei lavori per ciascun immobile..................................................... » 85 41.5 No all’agevolazione per interventi solo sulle pertinenze se non cambia la destinazione d’uso ........................................................................................................................ » 85 41.6 Niente detrazione se l’immobile aumenta di cubatura............................................... » 86 41.7 Beneficio fiscale anche a chi ha stipulato solo il compromesso............................... » 86 41.8 Detrazione riconosciuta per chi fa i lavori da sé............................................................ » 86 41.9 Bonifico obbligatorio e manodopera in fattura ............................................................ » 86 41.10Meno rate per chi è in là con gli anni................................................................................ » 87 41.11Documentazione...................................................................................................................... » 87 41.12Domande&Risposte................................................................................................................. » 88 42.Detrazione 36% a comodatari e inquilini...................................................................................... » 88 42.1 I soggetti interessati e l’autorizzazione ai lavori .............................................................. » 88 42.2 La detrazione si trasferisce con l’inquilino......................................................................... » 89 42.3 Documentazione...................................................................................................................... » 89 43.Detrazione 36% con il coniuge........................................................................................................ » 89 43.1 Massimizzare l’agevolazione in base ai redditi............................................................... » 90 43.2 Niente detrazione al marito per le spese pagate dalla moglie a carico............... » 90 43.3 Le regole per i bonifici............................................................................................................. » 90 43.4 Documentazione...................................................................................................................... » 90 43.5 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 91 44.Detrazione 36% immobili di familiari ............................................................................................. » 91 44.1 Fa sempre testo il grado di parentela................................................................................ » 91 44.2 Solo immobili a disposizione e non locati.......................................................................... » 92 44.3 Bonifici intestati al convivente che paga i lavori............................................................ » 92 44.4 Documentazione...................................................................................................................... » 92 45.Detrazione 36% in condominio........................................................................................................ » 92 45.1 Parti comuni e quote millesimali ......................................................................................... » 93 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 9 Indice Detrazioni 730 - Antonella Donati 45.2 La delibera dell’assemblea .................................................................................................. » 93 45.3 I compiti dell’amministratore................................................................................................. » 93 45.4 L’attestazione di pagamento............................................................................................... » 94 45.5 In caso di più comproprietari................................................................................................ » 94 45.6 Se si fanno lavori in casa e in condominio........................................................................ » 94 45.7 Documentazione...................................................................................................................... » 94 45.8 Domande&Risposte................................................................................................................. » 94 46.Detrazione 36%& per acquisto box................................................................................................ » 96 46.1 Sempre obbligatori bonifici e manodopera in fattura................................................. » 96 46.2 Vincolo di pertinenza e pagamento prima del rogito.................................................. » 96 46.3 L’invio della comunicazione di inizio lavori....................................................................... » 96 46.4 In caso di acquisto cointestato............................................................................................ » 96 46.5 Documentazione...................................................................................................................... » 97 46.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 97 47.Detrazione 36% per acquisto immobili ristrutturati da impresa............................................. » 98 47.1 Le date di riferimento............................................................................................................... » 98 47.2 Detrazione solo sul prezzo dell’abitazione ....................................................................... » 98 47.3 Agevolazione riconosciuta a tutti gli acquirenti............................................................. » 99 47.4 Documentazione ..................................................................................................................... » 99 47.5 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 99 48.Detrazione 36% per acquisto immobile ristrutturato da privato............................................ » 100 48.1 Documentazione dal vecchio proprietario .................................................................... » 100 48.2 Compravendita con lavori in corso ................................................................................... » 100 48.3 L’utilizzo della rata .................................................................................................................... » 100 48.4 In caso di vendita parziale di un alloggio ristrutturato ................................................. » 101 48.5 Documentazione...................................................................................................................... » 101 48.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 101 49.Detrazione 36% per successione..................................................................................................... » 102 49.1 L’utilizzo dell’immobile............................................................................................................. » 102 49.2 Niente detrazione se la casa si affitta................................................................................ » 102 49.3 Documentazione...................................................................................................................... » 102 49.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 102 50.Detrazione 55% per risparmio energetico.................................................................................... » 103 50.1 I lavori che danno diritto allo sconto d’imposta............................................................. » 103 50.2 Solo edifici esistenti................................................................................................................... » 103 50.3 Niente agevolazioni sugli ampliamenti ............................................................................. » 104 50.4 Agevolati anche i pannelli per produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica........................................................................................................................ » 104 50.5 Bonifici e pagamenti................................................................................................................ » 104 50.6 In caso di lavori nell’arco di più anni.................................................................................. » 105 10 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Indice 50.7 Documentazione...................................................................................................................... » 105 50.8 Domande&Risposte................................................................................................................. » 105 51.Dietisti e diete......................................................................................................................................... » 107 51.1 Prescrizione medica sempre necessaria........................................................................... » 107 51.2 Niente sconti fiscali per gli integratori ................................................................................ » 107 51.3 Agevolazione esclusa anche per i disabili........................................................................ » 107 51.4 Documentazione...................................................................................................................... » 108 51.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 108 52.Erogazioni liberali deducibili............................................................................................................. » 108 52.1 I versamenti a favore delle istituzioni religiose ................................................................ » 108 52.2 Le donazioni a ong e Onlus................................................................................................... » 109 52.3 Le donazioni alla ricerca........................................................................................................ » 109 52.4 Documentazione...................................................................................................................... » 109 52.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 110 53.Erogazioni liberali detraibili............................................................................................................... » 110 53.1 Dallo sport alla cultura............................................................................................................. » 110 53.2 I limiti di versamento in favore delle Onlus........................................................................ » 111 53.3 Documentazione...................................................................................................................... » 111 54.Farmaci.................................................................................................................................................... » 111 54.1 Lo scontrino parlante............................................................................................................... » 111 54.2 Il codice AIC............................................................................................................................... » 112 54.3 Obbligatorio specificare la tipologia del prodotto........................................................ » 112 54.4 La scomparsa dell’obbligo di ricetta................................................................................. » 112 54.5 Nessuna agevolazione per i parafarmaci........................................................................ » 112 54.6 Documentazione...................................................................................................................... » 113 55.Farmaci da banco .............................................................................................................................. » 113 55.1 Farmaci di libera vendita....................................................................................................... » 113 55.2 Le sigle che identificano i prodotti...................................................................................... » 114 55.3 Documentazione...................................................................................................................... » 114 56.Farmaci galenici................................................................................................................................... » 114 56.1 I prodotti “su misura”................................................................................................................ » 114 56.2 La fattura del farmacista........................................................................................................ » 114 56.3 Documentazione...................................................................................................................... » 115 57.Farmaci fitoterapici ............................................................................................................................. » 115 57.1 Solo prodotti approvati dall’Aifa......................................................................................... » 115 57.2 Nessuna detrazione per le preparazioni di erboristeria ............................................... » 115 57.3 Documentazione...................................................................................................................... » 116 57.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 116 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 11 Indice Detrazioni 730 - Antonella Donati 58.Farmaci omeopatici............................................................................................................................ » 116 58.1 Omeopatici certificati............................................................................................................. » 116 58.2 Le indicazioni sullo scontrino.................................................................................................. » 117 58.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 117 59.Farmaci veterinari................................................................................................................................. » 117 59.1 Il tetto di spesa........................................................................................................................... » 117 59.2 Detrazioni a chi presenta lo scontrino................................................................................ » 118 59.3 Documentazione...................................................................................................................... » 118 60.Fecondazione assistita........................................................................................................................ » 118 60.1 Agevolazione riconosciuta fin dal 1996............................................................................. » 118 60.2 Nessun limite per le spese all’estero.................................................................................... » 118 60.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 118 61.Fisioterapia.............................................................................................................................................. » 119 61.1 Prescrizione medica sempre necessaria .......................................................................... » 119 61.2 Se chi segue la terapia è un disabile ................................................................................ » 119 61.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 119 61.4 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 120 62.Ginnastica correttiva........................................................................................................................... » 120 62.1 Fisioterapisti o centro medico............................................................................................... » 120 62.2 Documentazione...................................................................................................................... » 120 62.3 Domande&Risposte................................................................................................................. » 120 63.Intermediazione immobiliare............................................................................................................ » 121 63.1 Solo acquisto della prima casa............................................................................................ » 121 63.2 Detrazione a tutti gli acquirenti compreso l’usufruttuario............................................ » 121 63.3 Per l’agevolazione sufficiente il compromesso............................................................... » 121 63.4 Documentazione ..................................................................................................................... » 122 63.5 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 122 64.Lenti a contatto...................................................................................................................................... » 122 64.1 Solo lenti graduate................................................................................................................... » 122 64.2 Detraibile anche il liquido di conservazione.................................................................... » 123 64.3 Documentazione...................................................................................................................... » 123 64.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 123 65.Logopedista ........................................................................................................................................... » 123 65.1 Terapia di riabilitazione............................................................................................................ » 123 65.2 Decidibilità per i disabili........................................................................................................... » 124 65.3 Documentazione...................................................................................................................... » 124 66.Master ...................................................................................................................................................... » 124 66.1 Solo corsi post-laurea .............................................................................................................. » 124 12 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Indice 66.2 Esclusivamente strutture universitarie................................................................................. » 124 66.3 L’importo detraibile.................................................................................................................. » 125 66.4 Documentazione...................................................................................................................... » 125 66.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 125 67.Mutuo prima casa................................................................................................................................ » 125 67.1 Agevolazione e abitazione principale............................................................................... » 125 67.2 Le voci che danno diritto allo sconto d’imposta........................................................... » 126 67.3 Importo del mutuo e prezzo di acquisto........................................................................... » 126 67.4 Detrazione solo se contemporaneamente proprietari dell’immobile e intestatari del contratto....................................................................................................................... » 127 67.5 Nessuna agevolazione agli usufruttuari............................................................................. » 127 67.6 Obbligatorio trasferirsi nell’immobile entro 12 mesi....................................................... » 127 67.7 Domicilio e residenza............................................................................................................... » 128 67.8 Se si compra un immobile locato o un appartamento all’asta................................ » 128 67.9 Se ci sono lavori in corso......................................................................................................... » 128 67.10Se si compra un’altra quota.................................................................................................. » 128 67.11Se la casa poi si lascia............................................................................................................. » 129 67.12Le regole per gli anziani in casa di cura............................................................................ » 129 67.13Se ci sono più titolari del contratto...................................................................................... » 129 67.14Documentazione...................................................................................................................... » 129 67.15Domande&Risposte ................................................................................................................ » 129 68.Mutuo e prima casa con il coniuge............................................................................................... » 131 68.1 Comunione dei beni e casa acquistata dopo il matrimonio............................................ » 131 68.2 Mutuo cointestato e casa no............................................................................................... » 132 68.3 Casa cointestata e mutuo no............................................................................................... » 132 68.4 Se uno dei due coniugi è carico......................................................................................... » 132 68.5 Se non c’è capienza nell’imposta....................................................................................... » 132 68.6 Se i coniugi si separano e la casa spetta a lei................................................................ » 133 68.7 Documentazione...................................................................................................................... » 133 68.8 Domande&Risposte................................................................................................................. » 133 69.Mutuo prima casa dei familiari........................................................................................................ » 134 69.1 Parenti e affini fino al terzo grado........................................................................................ » 134 69.2 Obbligo di residenza da parte del familiare.................................................................... » 134 69.3 Nessuna scelta se possiede più di una casa.................................................................... » 134 69.4 Documentazione...................................................................................................................... » 135 69.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 135 70.Mutuo e prima casa e successione............................................................................................... » 136 70.1 Accollo obbligatorio per la detrazione............................................................................. » 136 70.2 Necessario anche l’uso dell’immobile............................................................................... » 136 70.3 Documentazione...................................................................................................................... » 136 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 13 Indice Detrazioni 730 - Antonella Donati 71.Mutuo e prima casa e trasferimento per lavoro......................................................................... » 137 71.1 Non importa quale sia il nuovo comune se il trasferimento deriva dalla nuova occupazione.............................................................................................................................. » 137 71.2 Diritto alla detrazione anche in caso di successivi trasferimenti, finché restano i motivi di lavoro......................................................................................................................... » 137 71.3 Detrazione riconosciuta anche se l’immobile viene dato in locazione.................. » 138 71.4 Documentazione ..................................................................................................................... » 138 72.Mutuo e prima casa per nuda proprietà...................................................................................... » 138 72.1 Necessario l’uso dell’immobile............................................................................................. » 138 72.2 Sì all’agevolazione se ad abitarci sono solo i familiari.................................................. » 139 72.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 139 73.Mutuo rinegoziato................................................................................................................................. » 139 73.1 Detrazione ammessa anche se cambiano gli intestatari............................................ » 139 73.2 Come fare i calcoli per non sbagliare............................................................................... » 140 73.3 Documentazione...................................................................................................................... » 140 74.Mutuo rinegoziato e accollo............................................................................................................. » 140 74.1 L’accollo del mutuo per la casa familiare........................................................................ » 141 74.2 Importo detraibile sempre entro i limiti del vecchio contratto.................................. » 141 74.3 Documentazione...................................................................................................................... » 141 74.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 141 75.Mutuo per costruzione........................................................................................................................ » 142 75.1 Detrazione anche all’usufruttuario...................................................................................... » 142 75.2 Data del contratto e inizio dei lavori.................................................................................. » 142 75.3 L’importo massimo ammesso in detrazione..................................................................... » 142 75.4 Verifica a fine lavori.................................................................................................................. » 142 75.5 Documentazione...................................................................................................................... » 143 76.Mutuo per ristrutturazione................................................................................................................... » 143 76.1 Agevolazione cumulabile con il mutuo per l’acquisto................................................ » 143 76.2 In caso di unico mutuo per acquisto e ristrutturazione................................................. » 143 76.3 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 144 77.Occhiali e montature.......................................................................................................................... » 144 77.1 Prescrizione del medico non obbligatoria........................................................................ » 144 77.2 Autocertificazione per gli acquisti in farmacia .............................................................. » 144 77.3 Detraibili anche le sole montature...................................................................................... » 145 77.4 Documentazione...................................................................................................................... » 145 78.Prestazioni chiropratiche.................................................................................................................... » 145 78.1 Il chiropratico e l’albo che non c’è.................................................................................... » 145 78.2 Detrazione no-problem se il chiropratico è anche un medico................................. » 146 78.3 Documentazione...................................................................................................................... » 146 14 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Indice 79.Previdenza integrativa........................................................................................................................ » 146 79.1 Contributi deducibili con tetto massimo........................................................................... » 146 79.2 Più agevolazioni per i neo assunti........................................................................................ » 147 79.3 Le voci da considerate in sede di 730 .............................................................................. » 147 79.4 La prosecuzione volontaria della contribuzione............................................................. » 147 79.5 Documentazione ..................................................................................................................... » 148 79.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 148 80.Previdenza integrativa all’estero..................................................................................................... » 148 80.1 Deduzione per tutti i fondi Ue................................................................................................ » 148 80.2 Agevolazione riconosciuta anche per le somme versate a fondi assicurativi..... » 148 80.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 149 80.4 Domande &Risposte ............................................................................................................... » 149 81.Protesi....................................................................................................................................................... » 149 81.1 Il nomenclatore ufficiale......................................................................................................... » 149 81.2 Detrazione riconosciuta anche per acquisti al di fuori dei negozi di sanitari ...... » 150 81.3 Prescrizione o autocertificazione......................................................................................... » 150 81.4 Documentazione...................................................................................................................... » 150 81.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 150 82.Psicoterapia............................................................................................................................................ » 151 82.1 Solo personale iscritto all’Albo degli psicoterapeuti..................................................... » 151 82.2 Prestazione di tipo specialistico............................................................................................ » 151 82.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 151 83.Società di mutuo soccorso................................................................................................................ » 152 83.1 Detrazione e importo massimo ............................................................................................ » 152 83.2 Versamenti sempre tracciabili.............................................................................................. » 152 83.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 152 84.Spese di degenza................................................................................................................................. » 153 84.1 Le spese legate all’intervento .............................................................................................. » 153 84.2 Sempre esclusi gli optional..................................................................................................... » 153 84.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 153 85.Spese di istruzione................................................................................................................................ » 154 85.1 Scuola pubblica gratuita fino al terzo anno delle superiori ......................................... » 154 85.2 Sempre indetraibile la retta della scuola privata .......................................................... » 154 85.3 Corsi di formazione senza agevolazione........................................................................... » 155 85.4 Documentazione ..................................................................................................................... » 155 85.5 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 155 86.Spese funebri.......................................................................................................................................... » 156 86.1 Quali spese e quali familiari................................................................................................... » 156 86.2 Quando a pagare sono più persone................................................................................. » 156 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 15 Indice Detrazioni 730 - Antonella Donati 86.3 Documentazione...................................................................................................................... » 156 86.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 156 87.Spese mediche per disabili .............................................................................................................. » 157 87.1 Medico generico e farmaci.................................................................................................. » 157 87.2 Fisioterapia, riabilitazione e assistenza specifica ........................................................... » 157 87.3 Sempre necessaria la prescrizione del medico.............................................................. » 157 87.4 Le spese di tipo specialistico ................................................................................................ » 158 87.5 Documentazione...................................................................................................................... » 158 88.Spese mediche per disabili non fiscalmente a carico................................................................. » 159 88.1 I parenti interessati.................................................................................................................... » 159 88.2 Le regole per l’agevolazione................................................................................................ » 159 88.3 Nel caso di disabili ricoverati in casa di cura ................................................................. » 159 88.4 Documentazione...................................................................................................................... » 160 89.Spese mediche per familiari incapienti esenti dal ticket........................................................ » 160 89.1 Spese direttamente legate alla patologia....................................................................... » 160 89.2 Obbligatoria l’attestazione medica dell’esenzione...................................................... » 160 89.3 Dichiarazione fiscale e incapienza..................................................................................... » 160 89.4 Documentazione...................................................................................................................... » 161 90.Spese per acquisto farmaci all’estero........................................................................................... » 161 90.1 Obbligatorio identificare i medicinali................................................................................. » 161 90.2 Possibile aggiungere a mano solo il codice fiscale....................................................... » 161 90.3 Documentazione...................................................................................................................... » 162 91.Spese sanitarie all’estero.................................................................................................................... » 162 91.1 La documentazione e la traduzione ................................................................................. » 162 91.2 Niente sconto fiscale sul trasporto in ambulanza........................................................... » 162 91.3 Documentazione...................................................................................................................... » 162 92.Spese sanitarie rimborsate................................................................................................................ » 163 92.1 Spese rimborsate da enti di gestione dell’assistenza sanitaria integrativa............ » 163 92.2 Spese rimborsate da casse mutue e polizze infortuni................................................... » 163 92.3 Spese rimborsate a fronte di contributi indetraibili......................................................... » 163 92.4 Spese rimborsate da polizze sanitarie................................................................................ » 164 92.5 Non si può scegliere l’opzione più conveniente............................................................. » 164 93.Sussidi tecnici ed informatici............................................................................................................. » 164 93.1 La lista dei prodotti .................................................................................................................. » 165 93.2 Obbligatoria la certificazione del medico....................................................................... » 165 93.3 Documentazione...................................................................................................................... » 165 94.Test di accesso all’università ........................................................................................................... » 165 94.1 Condizione indispensabile per l’iscrizione......................................................................... » 165 94.2 Documentazione...................................................................................................................... » 166 16 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Indice 95.Ticket farmaci........................................................................................................................................ » 166 95.1 Basta il ticket per sapere che si tratta di medicine........................................................ » 166 95.2 Documentazione...................................................................................................................... » 166 96.Trasporto in ambulanza...................................................................................................................... » 167 96.1 Per i disabili spese di accompagnamento con agevolazione ad hoc..................... » 167 96.2 Detraibili come spese mediche specialistiche le prestazioni praticate durante il viaggio....................................................................................................................................... » 167 96.3 Documentazione...................................................................................................................... » 167 97.Università................................................................................................................................................. » 167 97.1 La spesa massima detraibile................................................................................................. » 167 97.2 Nessun riferimento al reddito................................................................................................. » 168 97.3 Documentazione...................................................................................................................... » 168 98.Università all’estero ............................................................................................................................. » 168 98.1 I parametri per la spesa detraibile...................................................................................... » 168 98.2 Nessuno sconto fiscale per le spese di riconoscimento del diploma estero......... » 169 98.3 Documentazione...................................................................................................................... » 169 99.Università telematiche........................................................................................................................ » 169 99.1 Nessuna differenza per la laurea se i corsi si seguono da casa ............................... » 169 99.2 Spese detraibili nei limiti fissati per i corsi delle università pubbliche........................ » 170 99.3 Le regole per calcolare il limite di spesa........................................................................... » 170 99.4 Documentazione...................................................................................................................... » 170 100.Visite veterinarie ................................................................................................................................. » 170 100.1Tetto massimo insieme ai farmaci........................................................................................ » 170 100.2Documentazione...................................................................................................................... » 171 Appendice normativa............................................................................................................................... » 172 • Legge 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi................. » 173 • Decreto Ministero della sanità 29 marzo 2001 - Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251................................................... » 181 • Codice civile, Libro primo - Delle persone e della famiglia Titolo XIII - “Degli alimenti”....................................................................................................................................... » 182 • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.)........ » 182 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 17 PREMESSA Detrazione per ristrutturazione più semplice e con meno incertezze grazie alle semplificazioni introdotte nel 2011 sia da parte dell’Agenzia delle entrate che del Governo, con l’inserimento di tutte le disposizioni in un nuovo articolo 16-bis del Tuir. Districarsi tra le norme di legge e i provvedimenti di applicazione è quindi ora un po’ più facile rispetto al passato. Ma i dubbi sono sempre in agguato un po’ perché il linguaggio del fisco per sua natura non è chiaro, un po’ perché nel corso degli anni sono andati cambiando gli stessi orientamenti del legislatore che, in alcuni casi, hanno fatto rimettere in discussione questioni che si davano ormai per acquisite. Questo testo ha quindi l’obbiettivo di offrire un quadro di certezze nell’attribuzione delle detrazioni, sulla base dei documenti di prassi che sono stati emanati dall’Agenzia delle entrate nel corso degli anni proprio per fornire l’“interpretazione autentica” delle norme. In tutti i casi in cui l’orientamento è stato sempre coerente viene riportato il documento di prassi che offre un quadro di riferimento complessivo. Altrimenti viene citata la risoluzione o la circolare che da ultima ha affrontato l’argomento indicando la via da seguire. E proprio sulla base dei documenti di prassi viene anche data una soluzione concreta ai problemi che si presentano più di frequente in una materia, che nonostante gli sforzi di semplificazione fatti anche negli ultimi anni, continua ad essere complessa da trattare. 18 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 1.Adozione minori stranieri La lett. l-bis) dell’art. 10, comma 1, del Tuir, introdotta dall’art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, concernente “Ratifica ed esecuzione del- Agevolazione fiscale ad la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di hoc per chi avvia una adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993”, prevede la deducibilità dal reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione, di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (riforma della legge sulle adozioni internazionali). 1.1 pratica di adozione di minori stranieri. Prevista la deduzione dal reddito del 50% delle spese sostenute anche se l’adozione non si conclude positivamente Le spese deducibili Tra le spese deducibili sono comprese quelle effettuate per: › assistenza ai bambini; › legalizzazione e traduzione dei documenti; ›visti; › spese di trasferimento e soggiorno; › quota associativa richiesta dall’ente; › altre spese rimborsate all’ente e debitamente certificate. In sostanza non si fa riferimento ai soli oneri burocratici veri ma a tutte le spese direttamente connesse con la procedura, purché certificate o documentate. Non c’è, invece, nessun beneficio fiscale per tutte le spese sostenute una volta conclusa l’adozione, come, ad esempio, quelle degli incontri postadottivi previsti dalle procedure di adozione per gli anni successivi alla conclusione dell’adozione stessa. 1.2 Agevolazione ammessa anche se l’adozione non va in porto Agli effetti fiscali la procedura di adozione inizia con il conferimento del mandato all’ente autorizzato, e di conseguenza per usufruire della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. L’agevolazione spetta quindi a prescindere dalla conclusione della pratica, e anche nel caso in cui la procedura si interrompe perché gli aspiranti all’adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare all’ente tutte le spese sostenute sino a quel momento per l’incarico ricevuto. 1.3 La ripartizione delle spese tra i genitori Per l’attribuzione dell’agevolazione fiscale, va seguito il criterio ordinario che riconosce il diritto alla deduzione della spesa al soggetto che l’ha sostenuta. Quindi in caso di documentazione intestata ad uno solo dei genitori, l’onere verrà dedotto solo da quest’ultimo. Se invece la E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 19 Detrazioni 730 - Antonella Donati documentazione risulta intestata al minore la deduzione va divisa tra i coniugi, fatta salva la possibilità di annotare in calce una diversa percentuale di ripartizione della spesa tra i due coniugi, o tutta in capo ad uno. La stessa annotazione potrà essere effettuata sulla certificazione rilasciata dall’ente. 1.4 Documentazione › Ricevute delle spese; › certificazione dell’ente. 1.5 Domande&Risposte Qual’è il criterio di deduzione delle spese a cavallo di più anni d’imposta? La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute a prescindere, come detto, dalla data e dall’esito di conclusione della procedura. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. l-bis) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 28 maggio 204, n. 77 Ministero delle finanze Circolare 19 maggio 2000, n. 101 2.Affitto prima casa Detrazione fiscale per i titolari di contratti di locazione per la prima casa con reddito fino a 30.987,41 euro. In caso di incapienza diritto al rimborso per la parte non usufruita o non utilizzabile in compensazione L’art. 16 del Tuir - “Detrazioni per canoni di locazione”, riconosce una detrazione d’imposta per la stipula dei contratti di locazione della prima casa ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’agevolazione è limitata, però, ai titolari di redditi fino ai 30.987,41 euro, ma riguarda tutti i contratti stipulati per l’abitazione principale. 2.1 Le regole per l’importo della detrazione La detrazione è in cifra fissa, quindi non rapportata al canone corrisposto, ma varia in base a: › scaglioni di reddito; › tipologia del contratto (canone libero o concordato); › età del titolare. In tutti i casi l’importo spettante va calcolato in base al periodo dell’anno 20 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 durante il quale l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. 2.2 Nessun vincolo di residenza anagrafica La norma questione non vincola la concessione dell’agevolazione fiscale al requisito della residenza anagrafica, tranne che in un singolo caso specifico, ossia quello del trasferimento della residenza per motivi di lavoro (vedi oltre). A stabilirlo il comma 1-quinquies dello stesso art. 16 secondo il quale “Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Nessun accenno, quindi, alla residenza in senso anagrafico, e di conseguenza per usufruire della detrazione è sufficiente l’autocertificazione del domicilio e dell’utilizzo dell’immobile. 2.3 Agevolazione da dividersi tra tutti i titolari del contratto L’agevolazione fiscale è riconosciuta a tutti i titolari del contratto pro quota. Ne caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori, quindi, ciascuno potrà fruire solo della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante. Un principio, questo, che si applica anche nel caso in cui diversi titolari abbiano redditi o età diverse e abbiano di conseguenza diritto all’agevolazione in misura diversa. In questo caso, a ciascuno sarà riconosciuto l’importo spettante a prescindere da quello attribuito agli altri titolari. 2.4 Rimborso in caso di incapienza è possibile usufruire dell’agevolazione riconosciuta dall’art. 16 anche in caso di incapienza. Il comma 1-sexies dell’articolo prevede infatti che qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Questa somma, come stabilito dal d.m. 11 febbraio 2008, può essere utilizzata in compensazione di altre imposte, ovvero essere computata in diminuzione dell’Irpef relativa al periodo d’imposta successivo, o essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 2.5 Diritto alla scelta della detrazione più conveniente Le agevolazioni previste dall’articolo 16 non sono tra loro cumulabili. è, in ogni caso, sancito il diritto a scegliere la detrazione più favorevole secondo quanto espressamente previsto dal comma 1-quater). E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 21 Detrazioni 730 - Antonella Donati 2.6 Documentazione › Contratto di locazione registrato; › residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile. 2.7 Domande&Risposte In base a quanto previsto dall’art. 16, comma 1-sexies, del Tuir l’incapienza dalla detrazione per canoni di locazione può essere riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto? Sì. Il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 2008, concernente detrazioni per canoni di locazione, nel disciplinare le modalità per il riconoscimento dell’incapienza fa espresso riferimento alla “detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16, commi da 01 a 1-ter del citato Tuir”. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 16 Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, 11 Febbraio 2008 “Modalità di attribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l’imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Tuir” Prassi Agenzia delle entrate Circolare 4 aprile 2008, n. 34 3. Affitto prima casa a canone libero Detrazione di 300 o 150 euro per le locazioni a canone libero. Non c’è differenza in base alla durata del contratto Il comma 1 dell’art. 16 del Tuir, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) riconosce la detrazione di 300 o 150 euro per l’affitto dell’abitazione principale qualunque sia la tipologia di contratto. è indifferente la durata. 3.1 Per l’agevolazione conta solo la destinazione dell’immobile a prima casa Il testo, infatti, specifica che la disposizione si applica ai contratti regolati dalla fa genericamente riferimento alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza alcun riferimento specifico ai singoli articoli. Non essendoci alcun limite di legge non vanno prese in considerazione solo le locazioni con durata 4+4, ma a qualunque tipologia di contratto. Agevolazione concessa, quindi, anche in caso di transitorio, purché, ovviamente, si tratti sempre di prima casa. 22 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 3.2 Detrazione ammessa anche senza i riferimenti alla legge sulle locazioni è possibile usufruire dell’agevolazione anche se nel contratto non si fa riferimento alla legge 431/1919, perché, ad esempio, si tratta di contratti stipulati in precedenza e successivamente rinnovati. è infatti, lo stesso comma 6 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a sancire che “i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo”. Agevolazione ammessa anche nel caso in cui si tratti di contratti sostituiti dopo l’entrata in vigore della legge ma senza alcuno specifico riferimento a questa, perché il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere contra legem. 3.3 Documentazione › Contratto di locazione registrato; › residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile. 3.4 Domande&Risposte Chi possiede una prima casa data in locazione e a sua volta va in affitto, ha diritto al bonus? Sì, il fatto di possedere un’abitazione non è una limitazione, dato che la legge non contiene alcuna indicazione relativamente alle tipologie di reddito da considerare ai fini dell’attribuzione dell0’agevolazione. Occorre, ovviamente, che il reddito complessivo risulti entro la soglia massima prevista. In caso di contratto di vecchia data intestato al coniuge deceduto, la moglie può avere la detrazione? Sì, anche in questo caso si ha diritto al bonus. L’articolo 6 della legge 392/1978 tuttora in vigore, stabilisce infatti che in caso di successione, il coniuge subentra nella titolarità del contratto. Di conseguenza l’agevolazione fiscale deve essere riconosciuta anche in questo caso. La detrazione per i contratti diversi da quelli a canone concordato, è cumulabile con il Contributo fondo affitti dato che non viene indicata un’incompatibilità specifica? No. L’art. 10, comma 2 della legge 431 del 1998, stabilisce che la detrazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 10 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale non è cumulabile con i contributi integrativi dei canoni di locazione erogati in favore di determinate categorie di E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 23 Detrazioni 730 - Antonella Donati conduttori. La non cumulabilità tra il Contributo fondo affitti e le detrazioni per l’affitto della prima casa, quindi, sussiste per qualunque sia la tipologia di contratto stipulato. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 16, comma 01 Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” Prassi Agenzia delle entrate Circolare 4 aprile 2008, n. 34 Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200 4.Affitto prima casa con canone concordato Detrazione di 496 euro o di 248 euro a seconda del reddito per i contratti a canone concordato. Escluse le locazioni con enti pubblici In base al comma 1 dell’art. 16 del Tuir, nel caso di contratti di durata 3+2 stipulati o rinnovati a norma degli articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione in cifra fissa con le regole viste nel precedente capitolo. In particolare la detrazione è pari a 496 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro, o a 248 euro per i redditi superiori ma entro il tetto di 30.987,41 euro. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici (ad esempio gli Istituti case popolari) e contraenti privati. 4.1 Contratto cointestato e redditi diversi La detrazione è in cifra fissa e viene riconosciuta singolarmente a ciascun titolare del contratto in riferimento ai suoi redditi. Così, ad esempio moglie e marito cointestatari avranno diritto a metà bonus ciascuno, calcolato, però sul reddito personale. Quindi nel caso in cui uno dei due coniugi guadagna meno di 15.493,71 euro e l’altro supera questa soglia, si avrà diritto ad una detrazione che per il primo coniuge sarà pari a 150 euro (il 50% del bonus da 300), mentre per il secondo sarà di 75 euro (ossia il 50% di 150 euro). 4.2 In caso di incapienza di uno dei titolari Se il contratto di locazione è intestato a due persone e una di queste è incapiente, l’altra non può usufruire della detrazione per intero neppure se si tratta di coniugi. Al titolare incapiente verrà, invece,attribuita la sua quota da chiedere a rimborso. Il comma 1-sexies dell’art. 16 del Tuir 24 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 riconosce, infatti, il diritto ad avere il beneficio anche nel caso di detrazione per la quale non c’è capienza nell’imposta lorda che potrà poi essere richiesta a rimborso secondo le modalità previste dal d.m. 11 febbraio 2008. 4.3 Documentazione › Contratto di locazione registrato; › residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile. 4.4 Domande&Risposte Se il contratto di affitto è cointestato con la moglie a carico, il marito può avere la detrazione per intero? No. L’art. 16 del Tuir prevede espressamente che l’agevolazione possa essere usufruita da ogni singolo titolare del contratto pro quota, e la spesa non rientra tra quelle per le quali è consentita la detrazione se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Se uno degli intestatari del contratto non ha redditi può presentare comunque la dichiarazione per ottenere il rimborso della quota di detrazione a lui spettante? No. Un soggetto che non possiede redditi non può essere definito “incapiente” ai fini del riconoscimento dell’ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall’articolo 16, comma 1-sexies, del Tuir. L’incapienza presa in considerazione dalla norma, infatti, è generata dalla circostanza che l’imposta lorda dovuta dal conduttore (al netto delle detrazioni) sia di ammontare inferiore a quello della detrazione. Il concetto di “incapienza” presuppone quindi che vi sia un reddito sul quale calcolare l’imposta anche se l’imposta netta risulta pari a zero. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 16, comma 1 Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” Prassi Agenzia delle entrate: Circolare 4 aprile 2008, n. 34 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 25 Detrazioni 730 - Antonella Donati 5.Affitto prima casa con trasferimento per motivi di lavoro II comma 1-bis dell’art. 16 del Tuir riconosce una detrazione fiscale specifiBonus triennale per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro fuori regione. L’agevolazione è riconosciuta a chi si trasferisce a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente domicilio ca per i lavoratori dipendenti costretti al trasferimento per lavoro. Il bonus è pari a 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, oppure a 495,80 euro se il reddito complessivo è più alto ma non supera i 30.987,41 euro. Se ne ha diritto a partire dal giorno di trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in un comune confinante. 5.1 Niente detrazione per i contratti a progetto La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento di residenza, ed è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Ammessa anche la possibilità che il contratto stipulato sia un contratto a termine, mentre sono escluse altre categorie di lavoratori come per esempio i collaboratori coordinati e/o a progetto. Inoltre occorre essere già titolari di un contratto di lavoro, anche appena stipulato, prima di trasferire la residenza. 5.2 In caso di cointestatari con requisiti diversi In caso di contratto di locazione cointestato tra più conduttori, la detrazione va divisa tra tutti gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito, a patto che, ovviamente, abbiano tutti trasferito la residenza. Se invece uno solo dei titolari ha i requisiti per usufruirne, la detrazione spetterà solo a quest’ultimo al 100% se gli altri non hanno diritto alla detrazione prima casa spettante in base al reddito e all’età. 5.3 Tre anni e non di più I tre anni dal trasferimento della residenza, per i quali spetta la detrazione, sono da considerare come tre periodi d’imposta e non come un periodo di 36 mesi. Quindi l’agevolazione può essere richiesta fino al terzo anno successivo a quello nel quale è avvenuto il cambio di residenza, ma non oltre. Per il primo anno la detrazione va calcolata a partire dal giorno in cui è stata trasferita la residenza e in base al numero dei giorni, compresi tra il giorno di trasferimento e la fine dell’anno, nei quali l’immobile locato è stato adibito ad abitazione principale. In sostanza chi si fosse trasferito il primo dicembre 2010 potrebbe beneficiare della detrazione d’imposta per 31 giorni dell’anno in questione e per 365 giorni per gli anni successivi e fino al 2012. A partire dal 2013 non ci sarà più il bonus in quanto quarto anno successivo a quello di trasferimento. Da quella data in poi, però, rimanendo nel tetto annuale di reddito si potrà optare per una delle detrazioni precedentemente viste in riferimento al tipo di canone di locazione. 26 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 5.4 Documentazione › Contratto di locazione registrato; ›residenza; › autocertificazione delle motivazioni del trasferimento. 5.5 Domande&Risposte Cosa accade alla detrazione se la residenza viene nuovamente spostata? È possibile ottenere una nuova detrazione alle stesse condizioni se si tratta di nuovo spostamento per motivi di lavoro in un comune diverso, fuori dalla regione a 100 chilometri di distanza. In questo caso, infatti, si ricreerebbero le condizioni per la detrazione per il trasferimento per i primi tre anni. Se invece il trasferimento fosse indipendente dal lavoro, l’agevolazione con lo stesso importo non spetterebbe più, ma si dovrebbe optare per un’altra delle detrazioni previste. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 16, comma 1-bis Prassi Agenzia delle entrate Circolare 4 aprile 2008, n. 34 Circolare 12 giugno 2002, n.50 Circolare 18 giugno 2001, n. 58 6.Affitto prima casa giovani fino a 30 anni La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nell’art. 16 del Tuir una ulteriore detrazione al comma 1-ter in favore dei giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con reddito non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione per l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori. L’agevolazione è in cifra fissa e pari a 991,60 euro per i primi tre anni dalla stipula del contratto, indipendentemente dalla sua tipologia e durata. Nessuna specifica è richiesta in Superbonus per i giovani fino ai 30 che vanno a vivere da soli e stipulano un contratto per l’affitto della prima casa. L’agevolazione ad hoc spetta per i primi tre anni riferimento alla tipologia di contratto. 6.1 Agevolazione anche se la residenza resta insieme ai genitori Le detrazioni previste per i canoni di locazione dall’articolo 16 del Tuir, prescindono dal requisito della residenza anagrafica, ma fanno riferimento esclusivamente all’utilizzo dell’appartamento come abitazione principale, come indicato nel comma 1-quinquies. Di conseguenza anche se un giovane mantiene la residenza anagrafica nella casa dei genitori, ma risulta titolare di un contratto di locazione per un immobile diverso, ha diritto a godere dell’agevolazione. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 27 Detrazioni 730 - Antonella Donati 6.2 In caso di contratto cointestato con persone che non hanno tutte il requisito anagrafico Le detrazioni previste per i canoni di locazione dall’articolo 16 del Tuir, secondo quanto previsto dal comma 1-quater, “devono essere ripartite tra gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili”. Pertanto nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori, ciascuno potrà fruire della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante. Chi non avesse il requisito anagrafico richiesto, avendo più di 30 anni, potrebbe comunque usufruire del bonus previsto in riferimento alla tipologia di canone previsto dal contratto, ossia libero o concordato. 6.3 Documentazione › Contratto registrato; › residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile. 6.4 Domande&Risposte A quale data va verificata la condizione dell’età? Relativamente al requisito dell’età del conduttore, questa deve essere compresa tra i 20 e i 30 anni. Di conseguenza il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione, che, quindi, deve far riferimento solo al numero di giorni di utilizzo dell’alloggio come abitazione principale e non anche alla data del compleanno. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 16, comma 1-ter Prassi Agenzia delle entrate Circolare 4 aprile 2008, n. 34 7.Affitto per studenti fuori sede Risparmio fiscale anche per studenti fuori sede. Detrazione del 19% su una spesa massima di 2.633 euro l’anno e può essere usufruita anche dai genitori per i figli a carico L’art. 15 comma 1, lett. i-sexies) del Tuir elenca le diverse detrazioni d’imposta nel 19%. Tra queste, nella legge finanziaria per il 2008 è stata introdotta la detraibilità dall’Irpef del 19% dell’importo del canone di locazione per i contratti stipulati da studenti universitari ai sensi della legge 431/1998 fino all’importo massimo di 2.633 euro. Per poter usufruire dell’agevolazione occorre che la sede universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, disti da quest’ultimo almeno cento chilometri e sia comunque situata in una provincia diversa. 28 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 7.1 Agevolazione legata alla distanza da casa Condizione essenziale per l’agevolazione è, dunque, quella di rispettare il criterio della distanza minima. Per la verifica della distanza si deve fare riferimento a quella più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno di questi collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri. 7.2 Detrazione anche per le residenze universitarie Se la distanza è un requisito indispensabile, non fa differenza, invece, la tipologia del contratto. Purché sia a norma di legge, quindi debitamente registrato, non è obbligatorio che sia un contratto a canone concordato per studenti. La detrazione spetta anche nel caso di residenza presso enti per il diritto allo studio, convitti e collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. In caso di contratto cointestato, tutti gli intestatari hanno diritto alla detrazione. Questa viene calcolata, ovviamente, fino al tetto massimo di spesa annua previsto. 7.3 Agevolazione ammessa per i familiari a carico anche se non intestatari del contratto La detrazione spetta allo studente, se ha un reddito, oppure ai genitori se è a carico. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, infatti, l’agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l’onere sia sostenuto nell’interesse di familiari a carico. Anche se il contratto di locazione è intestato al padre che sostiene la spesa, non viene meno la possibilità di usufruire del beneficio, purché, ovviamente, siano rispettate le altre condizioni. 7.4 Unico tetto di spesa in caso di più figli studenti In caso di più figli a carico, comunque, il limite di spesa è da considerare unico, ossia costituisce l’importo massimo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente per il calcolo della detrazione. Di conseguenza anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio, la spesa massima non può essere superata. 7.5 Nessuna agevolazione per le sublocazioni Non è ammessa la detrazione se lo studente ha un contratto di subaffitto. Per conseguire il beneficio fiscale (lett. i-sexies), articolo 15, Tuir) occorre, infatti, che lo studente universitario fuori sede risulti intestatario, oppure cointestatario, di un contratto di locazione stipulato secondo uno degli E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 29 Detrazioni 730 - Antonella Donati schemi previsti dalla legge 431/1998, o delle altre figure contrattuali richiamate dalla lett. i-sexies). Non sono ammessi rapporti di sublocazione o di condivisione informali . 7.6 Documentazione › Contratto registrato; › iscrizione all’università. 7.7 Domande&Risposte Quando il contratto di locazione è intestato allo studente a carico, come va ripartita la detrazione? Quando il contratto è intestato al figlio a carico di entrambi i genitori, la spesa va ripartita in parti uguali, e quindi la detrazione spetta per ciascun genitore, su una spesa massima di 1.316,50 euro. Si deve annotare sul documento la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50 per cento. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione. È detraibile l’affitto per il figlio studente universitario in una città europea? No, la detrazione spetta solo per gli studenti fuori sede in Italia. La norma, infatti, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall’ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro ecc.), esclude dall’agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti. È detraibile l’affitto in caso di iscritti a corsi di specializzazione post-laurea? No, la detrazione in questo caso non è ammessa. La norma precisa, infatti, che l’agevolazione è riconosciuta agli studenti iscritti a corsi di laurea. Normativa e prassi di riferimento 30 Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. i-sexies) Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprile 2010, n. 21 Circolare 21 aprile 2009, n. 18 Circolare 4 aprile 2008, n. 34 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 8.Agevolazioni affitto per i proprietari Canone da riportare in dichiarazione ridotto del 40,5% per i proprietari che scelgono di cedere l’immobile con la formula 3+2. Alla detrazione di Taglio del 30% legge del 15% dell’importo annuo del reddito da locazione infatti, si applica un’ulteriore riduzione del 30%, che spetta a tutti i proprietari di immobili a prescindere dal reddito complessivo. Per l’agevolazione è obbligatorio far riferimenti al canone concordato a livello locale, e occorre, quindi, che il contratto riporti espressamente i riferimenti di legge. 8.1 sull’importo da dichiarare da parte dei proprietari per i contratti di affitto a canone concordato. Agevolazione riconosciuta anche per i contratti per studenti Sconto d’imposta per canone concordato e contratti per gli studenti L’agevolazione, introdotta con la circolare 7 luglio 1999, n. 150 del Ministero delle finanze, al paragrafo 3 stabilisce che la stessa agevolazione si applica anche per i contratti per studenti fuori sede, purché stipulati sulla base degli accordi-tipo previsti a livello locale. Per ottenere l’agevolazione è quindi obbligatorio che il contratto faccia riferimento al canone concordato a livello locale e quindi che venga stipulato sui moduli che riportano l’esplicito riferimento alla legge (comma 2, articolo 5 della legge 431/1998) e abbia un importo compreso nelle fasce indicate dagli accordi territoriali e contenga le clausole previste nei contratti tipo promossi dai comuni sede di università. L’iscrizione all’università da parte dell’intestatario del contratto è un’altra condizione obbligatoria, e deve risultare anche l’indicazione della facoltà frequentata. 8.2 Agevolazione anche per affitto parziale dell’appartamento Rispettando le condizioni in materia di contratti e importi da indicare, il taglio del canone è riconosciuto anche in caso di affitto solo parziale del proprio appartamento, e quindi con residenza nell’immobile anche del padrone di casa. Lo stesso nel caso di affitto di singole stanze a studenti diversi. Nello stesso contratto standard, infatti, è prevista espressamente questa possibilità. 8.3 Documentazione › Dati di registrazione del contratto; › pagamento Ici. 8.4 Domande&Risposte Se gli inquilini sono studenti ma il contratto non fa riferimento alle norme di legge ed è semplicemente per uso transitorio, si ha comunque diritto alla detrazione? No, in questo caso l’agevolazione fiscale non spetta. Per poterne usufruire è necessario che l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 31 Detrazioni 730 - Antonella Donati comune diverso da quello di residenza e che il contratto sia redatto in conformità ai contratti tipo. Normativa e prassi di riferimento Normativa Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8 Prassi Agenzia delle entrate Circolare 14 giugno 2001, n. 55 Circolare 12 maggio 2000, n. 95 Ministero delle finanze Circolare 7 luglio 1999, n. 150 9.Agopuntura Detrazione del 19% come spese mediche, con la franchigia di 129,11 euro, per i trattamenti di agopuntura. Il trattamento deve essere praticato da un medico Agevolazione fiscale anche per i trattamenti di agopuntura. Questi, però, rientrano tra le spese detraibili solo se effettuati da un medico generico o specialista in anestesia. Qualunque trattamento effettuato dai medici, infatti, da diritto alla detrazione. 9.1 Nessuna agevolazione per i trattamenti effettuati da personale non medico Non c’è, invece, nessuna possibilità di ottenere la detrazione fiscale se il trattamento è praticato da personale diverso da un laureato in medicina regolarmente iscritto all’Albo. Non esiste, infatti, al momento nessun riconoscimento dell’agopuntura come terapia nell’ambito delle specializzazioni accademiche, per cui non è riconosciuta la detrazione come spesa di tipo sanitario se il trattamento è praticato da un soggetto semplicemente “specializzato” in agopuntura. Se però la persona che effettua la prestazione è anche laureato in medicina, la prestazione è a tutti gli effetti di tipo medicosanitario e come tale detraibile. 9.2 Se si tratta di anestesia è una prestazione specialistica Detrazione come spese mediche specialistiche, invece, se l’agopuntura è utilizzata come forma di anestesia da un medico anestesista specializzato. Appartengono, infatti, a questa categoria tutti i trattamenti e le prestazioni effettuate da un medico specializzato in quella particolare branca della medicina (dentista, oculista, ginecologo, chirurgo, pediatra, anestesista, ecc.). 9.3 Documentazione › Fattura del medico. 32 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 9.4 Domande&Risposte Quando è fiscalmente rilevante la differenza tra prestazione medica generica e prestazione specialistica? La distinzione tra spese mediche specialistiche e spese mediche generiche è rilevante al solo fine delle agevolazioni fiscali per i disabili, per i quali è prevista la deducibilità dal reddito delle spese mediche generiche e la semplice detraibilità per quelle specialistiche. Al di fuori di questa categoria qualunque prestazione medica da diritto alla sola detrazione del 19% della spesa. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.10, comma 1, lett. b) Tuir, art.15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprirle 2010, n. 21 Ministero delle finanze Circolare 3 maggio 1996, n. 108 10.Analisi di laboratorio Detrazione del 19% per tutte le analisi di laboratorio. Questo tipo di prestazioni rientra tra le spese mediche specialistiche sia perché sono consi- Agevolazione fiscale derate complementari a diagnosi specialistiche, sia perché sono eseguite in ogni caso in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. 10.1 Agevolazione anche per i prelievi che sono effettuati da un soggetto diverso dal laboratorio senza limiti per le analisi mediche. La detrazione in riferimento alla prestazione, a prescindere dal soggetto che la fornisce, anche se effettuata in farmacia L’agevolazione fiscale è riconosciuta per la prestazione in sé, anche se effettuata da due soggetti diversi. Così, in particolare, se il laboratorio affida a personale specializzate la raccolta di campioni che poi esaminerà direttamente, l’intera prestazione è detraibile dato che sia la raccolta dei campioni che il successivo esame di laboratorio rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA. Detrazione anche se l’analisi viene effettuata in farmacia, poiché è la prestazione in sé, non la struttura nella quale viene effettuata, che consente di avere l’agevolazione fiscale. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 33 Detrazioni 730 - Antonella Donati 10.2 Documentazione › Prescrizione del medico e fattura del laboratorio oppure › ricevuta di pagamento del ticket se effettuata in un ambulatorio convenzionato oppure › prescrizione del medico se effettuata in farmacia e scontrino con specifica “autoanalisi”. 10.3 Domande&Risposte è riconosciuta l’agevolazione nel caso di acquisto in farmacia di un kit per analisi domestiche per la glicemia? E di un kit di ricambio? Sì, L’agevolazione è ammessa perché anche questo tipo di apparecchiature rientra nell’elenco dei dispositivi medici per i quali è riconosciuta la detrazione (vedi capitolo seguente). I kit di reagenti in particolare sono classificati come dispositivi medico-diagnostici in vitro. è prevista l’agevolazione nel caso di acquisto di contenitori per campioni per le analisi? Sì, l’agevolazione è ammessa anche in questo caso perché anche i contenitori appartengono ai dispositivi medici per i quali è riconosciuta la detrazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 12 luglio 2006, n. 87 Circolare 23 aprile 1981, n. 14 11.Apparecchiature sanitarie Misuratori per la pressione, termometri, apparecchi per aerosolterapia. Tutte le apparecchiature sanitarie classificate come tali danno diritto alla detrazione del 19% Le spese per l’acquisto di apparecchi sanitari rientrano sempre tra le spese mediche. Fanno parte di questa categoria tutte le attrezzature qualificate come dispositivi medici dal parte del Ministero della salute. Qualunque prodotto risulti nell’elenco è quindi detraibile. 11.1 Agevolazione ammessa per tutti i dispositivi nell’elenco ministeriale La lettera c) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir stabilisce, infatti, che sono detraibili le spese mediche per le attrezzature sanitarie in genere. La normativa in materia è quella emanata dal Ministero della salute 34 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 in riferimento alle disposizione comunitarie. In base alle disposizioni è definito come dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di: › diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; › diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; › studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico”. L’elenco dei dispositivi classificati come tali è pubblico e disponibile sul sito del Ministero della salute. L’acquisto di qualunque prodotto nell’elenco, quindi, consente di ottenere l’agevolazione fiscale. 11.2 Dai termometri ai misuratori di pressione Rientrano, ad esempio, tra gli articoli per i quali è ammessa la detrazione, termometri, apparecchi per la misurazione della pressione, per l’aereosol, misuratori della glicemia e del colesterolo, e relativi eventuali kit per il loro funzionamento. L’unico vincolo, in sostanza, è che questi prodotti riportino espressamente sulla confezione la dicitura “dispositivo medico” e il marchio “Ce”, perché i dispositivi possono essere immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal Ministero della salute sulla base della normativa comunitaria. 11.3 Detrazione anche senza prescrizione medica Per quanto riguarda la documentazione per fruire della detrazione, è necessaria la certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura), dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Quando non è prevista l’emissione dello scontrino con il codice fiscale, è possibile allegare una autocertificazione con i propri dati fiscali. Autocertificazione anche se manca la prescrizione del medico. Anche in questo caso, infatti, è possibile attestare che l’acquisto di quel determinato prodotto è necessario per curare una patologia propria o di un familiare a carico. 11.4 Agevolazione per affitto e riparazioni comprese L’agevolazione riconosciuta per l’acquisto è prevista anche in caso di noleggio di apparecchiature sanitarie. Stessa agevolazione anche per le eventuali riparazioni o gli interventi di assistenza necessari al corretto funzionamento degli apparecchi stessi. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 35 Detrazioni 730 - Antonella Donati 11.5 Documentazione › Scontrino con dati fiscali o fattura con specifica del prodotto acquistato; › prescrizione del medico o autocertificazione. 11.6 Domande&Risposte è possibile avere la detrazione per l’acquisto on line di fasce magnetiche per curare l’artrosi? E quale documentazione occorre? In tutti i casi in cui i prodotti rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medici, le spese sostenute per il loro acquisto sono detraibili dall’Irpef, a prescindere dal luogo di acquisto. Per quanto riguarda la documentazione, è necessaria la certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all’indicazione sulla certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, è possibile autocertificare i dati stessi. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.15, comma 1, lett. c) Decreto Ministero della salute 20 febbraio 2007 “Approvazione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici” Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 29 settembre 2009, n. 253 12.Articoli sanitari di uso comune La spesa sostenuta per l’acquisto di un prodotto qualificato come dispoDetrazione del 19% come spese mediche generiche, anche per tutti i prodotti di uso comune in campo sanitario. Lo scontrino deve però riportare la natura del prodotto acquistato sitivo medico in base ai provvedimenti emanati dal Ministero della salute è sempre detraibile dall’Irpef, anche se si tratta di prodotti di uso comune. Inoltre la norma non prevede limitazioni riguardo alla struttura che commercializza il prodotto, quindi è possibile considerare detraibile la spesa anche se l’acquisto è stato effettuato in un supermercato. 12.1 Articoli detraibili a prescindere dalla patologia Per la detrazione conta, dunque, solo la classificazione non la patologia. Non è richiesto, così ad esempio, che si debba soffrire di patologie croniche per poter detrarre l’acquisto di siringhe. Tra i prodotti nella lista ci sono, infatti, garze e cerotti, aghi e siringhe, ghiaccio istantaneo, 36 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 medicazioni pronte. Nessuna eccezione all’agevolazione fiscale a patto che sia specificata la tipologia del prodotto sul documento di acquisto. In caso di dubbio relativo al prodotto acquistato, l’unico testo che può essere utilizzato come riferimento è l’elenco ufficiale dei dispositivi medici. Quando il prodotto è nella lista la detrazione è sempre ammessa. 12.2 Documentazione › Scontrino con dati fiscali o fattura con specifica del prodotto acquistato; › prescrizione del medico o autocertificazione. 12.3 Domande&Risposte è detraibile la spesa relativa all’acquisto di un prodotto venduto in siringa monouso, appartenente al gruppo terapeutico “medicazione-aghi e siringhe” del prontuario farmaceutico? Sì, perché nel documento di spesa è chiaramente specificata la categoria di appartenenza del prodotto, che è uno dei sotto insiemi della più vasta categoria dei dispositivi medici. è ammessa l’agevolazione per l’acquisto di aghi da insulina se nello scontrino della farmacia compare solamente l’indicazione “parafamaco”? No, in questo caso la detrazione non è ammessa perché per l’agevolazione è richiesto espressamente che dal documento di spesa risulti la descrizione del prodotto acquistato o la sua classificazione come dispositivo medico. è detraibile l’acquisto pannoloni in un supermercato, considerato che si tratta di spesa sanitaria in quanto prodotti nell’elenco ministeriale e che la norma non prevede limitazioni riguardo alla struttura che commercializza il prodotto? Sì, ma per documentare la detrazione in esame, la certificazione fiscale (ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato. Necessaria, inoltre, la prescrizione del medico o l’autocertificazione della necessità. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 18 maggio 2006, n. 17 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 37 Detrazioni 730 - Antonella Donati 13.Asilo nido Agevolazione fiscale per le spese di iscrizione agli asili nido. La detrazione del 19% è riconosciuta per i bambini fino a tre anni A partire dall’anno d’imposta 2005 è stata introdotta la detrazione del 19% delle spese per l’asilo nido, su una spesa massima di 632 euro per ciascun figlio di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nel periodo d’imposta, indipendentemente dall’anno di frequenza della struttura al quale si riferiscono. 13.1 Nessuna differenza tra struttura pubblica o privata Non c’è alcuna differenza rispetto al tipo di nido al quale iscrivere il bambino, nido comunale o struttura privata. L’importante è che siano strutture che svolgano solo l’attività prevista dalla legge, ossia strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni. Qualunque sia il tipo di istituto, quindi, deve essere autorizzato espressamente per lo svolgimento di questo tipo di attività. 13.2 Detrazione in base ai documenti di spesa L’agevolazione compete al genitore che ha materialmente sostenuto la spesa a prescindere dall’attribuzione della detrazione per i figli a carico. Se la ricevuta è intestata a suo nome ha diritto alla detrazione al 100%. Se invece il documento è intestato al bambino, l’agevolazione va divisa a metà tra i genitori, a prescindere da come è stata attribuita la detrazione sui redditi per i figli a carico. Oppure è possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso documento, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno. 13.3 Documentazione ›Fattura; › ricevuta o quietanza di pagamento. 13.4 Domande&Risposte Si può avere la detrazione nel caso di una ricevuta di una associazione ludica con regolare codice fiscale, che attesta la retta come contributo associativo per il centro ludico educativo d’infanzia per la frequenza di un figlio di età inferiore a tre anni? No, perché le norme riconoscono la possibilità di detrazione solo per l’iscrizione presso strutture che debbono essere qualificate come asili nido. Sono dunque escluse ludoteche, centri bambini-genitori, centri giochi e tutte le altre strutture simili. 38 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Normativa e prassi di riferimento Normativa Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 335 Prassi Agenzia delle entrate Circolare 13 febbraio 2006, n. 6 14.Assegni al coniuge La lett. c) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir stabilisce la deduzione dal reddito degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. è esplicitamente esclusa dallo stesso comma la possibilità di portare in deduzione l’eventuale quota dell’assegno di mantenimento pagata al coniuge ma destinata ai figli. Deduzione dal reddito per gli assegni di mantenimento corrisposti all’ex coniuge. Agevolazione, però, solo per quelli periodici e non per gli assegni una tantum in caso di divorzio 14.1 Deduzione solo per gli assegni mensili La deduzione è ammessa solo l’assegno di mantenimento che costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve e che è tenuto a sottoporlo a tassazione. Invece l’assegno una tantum (in unica soluzione) non è considerato come “reddito”, di conseguenza a chi lo versa non spetta alcuna agevolazione fiscale. Allo stesso modo non sono deducibili eventuali altri contributi concessi al coniuge separato, come le somme erogate quale adeguamento Istat dell’assegno, a meno che non ci sia una specifica clausola nella sentenza del giudice. 14.2 Quando non è specificata la quota per i figli Quando la sentenza non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. L’agevolazione fiscale è di conseguenza riconosciuta solo per il 50% della somma versata. 14.3 Documentazione › Sentenza di separazione o divorzio; › certificazioni relative all’erogazione mensile degli importi (bonifico o ricevuta rilasciata dal coniuge). 14.4 Domande&Risposte è ammessa la deduzione se la sentenza è stata pronunciata ma non si è ancora avuta l’omologa della separazione? E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 39 Detrazioni 730 - Antonella Donati Sì, perché la deduzione dell’assegno versato al coniuge è ammessa di fronte al “provvedimento dell’autorità giudiziaria”. Con questo termine si intendono tutti i provvedimenti del giudice, compresa l’ordinanza con cui viene disposto l’assegno provvisorio (provvedimento che riveste carattere cautelare e costituisce titolo esecutivo), a prescindere dal fatto che sia o meno avvenuta l’omologa della separazione. Se invece c’è solo un accordo tra le parti l’assegno non è deducibile. Nel caso in cui un contribuente abbia due ex coniugi, è possibile avere la deduzione dal reddito di entrambi gli assegni pagati? Sì, avendo le sentenze di separazione e divorzio per entrambi i due ex coniugi e le relative ricevute, le spese sono deducibili. Se nella sentenza di divorzio il giudice impone il pagamento di un’assicurazione sulla via in favore dell’ex coniuge, si può dedurre la somma dal reddito? No. L’assicurazione sulla vita versata a favore dell’ex moglie non può essere dedotta dal reddito complessivo dichiarato dal marito separato. La regola non cambia anche se è stato il Tribunale, in occasione della causa di divorzio, a disporre il pagamento, perché la deducibilità prevista dall’art. 10 del Tuir è limitata agli oneri costituiti dall’assegno di mantenimento del coniuge divorziato e il beneficio non si estende ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita a favore della moglie. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.10, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 11 giugno 2009, n. 153e Risoluzione 19 novembre 2008, n. 448e Giurisprudenza Corte di Cassazione 31gennaio 11, n. 2236 15.Assegni alimentari Deduzione dal reddito anche per tutti gli assegni alimentari pagati a fronte di una sentenza. L’agevolazione è riconosciuta anche se riguarda i figli 40 La lett. d) del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir stabilisce, invece, la deduzione dal reddito per tutti gli assegni alimentari versati nei confronti delle persone per le quali esiste un obbligo di mantenimento ai sensi dell’articolo 433 c.c. se il pagamento è imposto dal giudice. In caso di assegni alimentari, la deduzione è ammessa anche se si tratta di somme versate a favore dei figli. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 15.1 Assistenza a prescindere dal tenore di vita Esiste, infatti, una differenza tra le due tipologie di assegni: presupposto per il versamento di un assegno alimentare, come stabilito dal codice civile, è lo stato di bisogno di chi lo riceve e in quanto si trova nell’impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte, tramite lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’assegno di mantenimento, invece, spetta al coniuge al quale non è addebitabile la separazione, che non abbia, però, redditi tali che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. La differenza, in sostanza, la fa il fatto che si tratti di mantenimento dell’ex coniuge, o di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio. In questo caso, infatti, non si hanno obblighi nei confronti di un nucleo familiare del quale fa parte anche l’ex coniuge a sua volta obbligato al mantenimento dei figli, ma solo, appunto, nei confronti dei figli. 15.2 I familiari ai quali l’assistenza è dovuta per legge L’art. 433 c.c. impone obblighi di mantenimento nei confronti dei seguenti familiari: ›coniuge; › figli; › nipoti (figli dei figli); ›genitori; ›nonni; › generi e nuore; ›suoceri; › fratelli e sorelle. Si tratta, in sostanza, degli stessi familiari che possono essere considerati fiscalmente a carico e per i quali è possibile godere della relativa detrazione dall’Irpef se, appunto, vengono mantenuti dal contribuente. 15.3 Documentazione ›Sentenza; › certificazioni relative all’erogazione mensile degli importi (bonifico o ricevuta). 15.4 Domande&Risposte In base a quale norma un genitore separato non può dedurre l’assegno per i figli mentre la deduzione è ammessa nel caso di genitori non coniugati quando esiste una sentenza del giudice? Non c’è disparità di trattamento? E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 41 Detrazioni 730 - Antonella Donati No, perché il diverso trattamento fiscale si basa sull’esistenza di presupposti e funzioni diversi tra l’obbligo di mantenimento dei figli e l’obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi. Infatti, mentre l’obbligo di mantenimento dei figli è espressione del dovere di solidarietà coniugale sancito dall’articolo 30 della Costituzione ed assolve la funzione di consentire il pieno sviluppo della personalità dei figli, l’obbligo alimentare sussiste solo ove non vi sia obbligo di mantenimento ed assolve la diversa funzione di assistenza familiare, in quanto è diretto esclusivamente ad ovviare allo stato di bisogno ed all’incapacità di chi lo riceve di farvi fronte. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.10, comma 1, lett. c) Giurisprudenza Corte Costituzionale 14 novembre 2008, n. 373 16.Assicurazione L’articolo 13 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 - “Riforma della disciplina Assicurazioni sulla vita con detrazione del 19% del premio pagato. Agevolazione ammessa a prescindere dalla durata purché sia coperto il rischio morte o quello di invalidità permanente fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133”, ha riscritto le norme in materia di detraibilità delle polizze di assicurazione. A partire dal 2001, infatti, come prevede la lettera f) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, è stata limitata la detraibilità alle sole polizze a copertura del rischio morte o di invalidità permanente, escludendo, quindi le polizze con destinazione elusivamente finanziaria, quelle, cioè, finalizzate a creare una rendita aggiuntiva alla pensione. 16.1 I soggetti interessati L’agevolazione fiscale riguarda i versamenti effettuati a fronte di un’assicurazione sulla vita. Il contribuente che intende detrarre il premio, quindi, deve essere necessariamente anche assicurato, altrimenti l’agevolazione non spetta. Nell’ambito del contratto di assicurazione sulla vita, si possono distinguere i seguenti soggetti: › il contraente, che è il titolare del contratto con l’assicuratore; › l’assicurato, che è la persona fisica la cui vita viene presa in considerazione; › il beneficiario, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell’evento. Quindi la detrazione è ammessa se: › contraente e assicurato coincidono con il contribuente interessato alla detrazione; 42 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 › contraente è il contribuente interessato e assicurato da un familiare a carico; › contraente e assicurato è il familiare a carico del contribuente che richiede la detrazione; › contraente è il contribuente interessato alla detrazione e assicurati sono il contraente stesso e i familiari (non necessariamente a carico, in quanto è sufficiente che tra gli assicurati risulti il contraente). Se invece il contraente stipula un’assicurazione sulla vita nella quale è assicurato solo un familiare non a carico, la detrazione non è ammessa. 16.2 Le polizze detraibili L’agevolazione fiscale quindi è riconosciuta solo per tre tipologie di contratto: › assicurazione sulla vita con copertura per rischio morte; › polizze infortuni a copertura di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante (quindi anche in caso di malattie); › polizze a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le cosiddette long term care). Al di là di questo tipo di contratti l’agevolazione fiscale non è ammessa. Restano del tutto escluse dall’agevolazione le polizze che hanno una semplice valenza di investimento finanziario. 16.3 Per le polizze rischio morte agevolazioni anche se temporanee Per quel che riguarda le polizze rischio morte, la detrazione è ammessa sia nel caso di polizze che prevedono il versamento del capitale solo alla morte dell’assicurato, sia per quelle che prevedono che il capitale maturato sia versato al beneficiario a scadenza, indipendentemente dal momento in cui avvenga il decesso dell’assicurato. Non è però più necessario che le polizze abbiano una durata minima di cinque anni, quando si tratta di prodotti stipulati a partire dal 2001 in poi, dato che l’agevolazione fiscale non è legata alla durata della polizza ma solo al tipo di copertura che offre. 16.4 Per le polizze contro l’invalidità detrazione solo se non c’è diritto di recesso della società Nel caso delle assicurazioni contro i rischi di invalidità, invece, per l’agevolazione fiscale occorre che sia rispettata un’altra condizione: il divieto di recesso anticipato da parte della società. In sostanza anche in questo caso deve essere garantita la copertura a vita intera, pena l’indetraibilità della polizza. Sono escluse dal beneficio le somme versate per coprire il rischio di invalidità temporanea anche se totale. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 43 Detrazioni 730 - Antonella Donati 16.5 Per le polizze miste detrazione solo per quota parte Nel caso in cui si sottoscrivano polizze di assicurazione che coprono da più rischi, invece, la detrazione è ammessa solo per la parte di premio che va a copertura, appunto, del rischio vita o di invalidità permanente. Così, ad esempio, nel caso di polizze malattia o polizze sanitarie, ossia quelle che prevedono solo un rimborso in caso di spese mediche, è possibile detrarre solo la parte del premio eventualmente finalizzata alla copertura da infortuni che portano all’invalidità permanente. Se questa copertura non è prevista non è riconosciuta l’agevolazione fiscale. 16.6 Il tetto massimo di spesa Qualunque sia la tipologia di polizza prescelta, comunque, la detrazione del 19% è riconosciuta su un tetto massimo di spesa pari a 1.291,14 euro l’anno. La cifra comprende tutte le polizze stipulate da un singolo contribuente, di qualunque tipo siano. Nel caso di familiari a carico anche queste rientrano nel tetto. 16.7 Documentazione › Copia del contratto con specifica della destinazione del premio pagato; › quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici. 16.8 Domande&Risposte è ammessa la detrazione del premio pagato dal singolo dipendente nel caso di polizze vita collettive stipulate dal datore di lavoro? Sì. Anche se il contraente è una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi, si tratta, però, tuttavia, di stipula in nome e per conto, tanto che nel certificato di assicurazione che viene rilasciato al singolo assicurato, quest’ultimo viene definito sottoscrittore. E, poiché si evince in dettaglio la singola posizione individuale, sulla relativa quota pagata dal lavoratore è ammessa la detrazione. Normativa e prassi di riferimento 44 Normativa Tuir, art.15, comma 1, lett. f) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 13 maggio 2011, n. 20 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 17.Assicurazione abbinata al mutuo Un caso particolare di assicurazioni sulla vita è quello relativo alle assicurazioni obbligatorie per la sottoscrizione dei mutui. Anche chi non ha mai pensato a sottoscrivere polizze si trova costretto a farlo, se vuole il mutuo, ma in compenso per tutte le polizze che coprono anche il rischio morte e/o di invalidità permanente è ammessa la detraibilità. 17.1 Agevolazione completa per la polizza puro rischio Detrazione del 19% anche per le polizze che accompagnano i mutui. Agevolazione, però, solo sulla parte del premio che copre il rischio morte e/o invalidità permanente Sostanzialmente le assicurazioni che accompagnano i contratti di mutuo sono di due tipi: › puro rischio sulla vita; › multi rischio. Nel primo caso la copertura assicurativa è legata alla durata del mutuo e il contratto garantisce il pagamento del debito residuo in caso di morte dell’assicurato prima della scadenza contrattuale, ovvero il pagamento della sua sola quota nel caso il mutuo sia ripartito tra più cointestatari. 17.2 Detrazione parziale per l’assicurazione multi rischio Le polizze del secondo tipo, invece, offrono diverse prestazioni quali a seconda del caso che si verifica ossia: › decesso o di invalidità totale e permanente dell’assicurato; › inabilità totale temporanea da infortunio e malattia; › rischio impiego per lavoratori dipendenti di ente privato ovvero; › ricovero ospedaliero da infortunio e malattia per i non lavoratori. La detrazione per questa tipologia di polizze è ammessa per la quota che copre i primi due tipi di rischio. 17.3 Documentazione › Copia del contratto con specifica della destinazione del premio pagato; › quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.15, comma 1, lett. f) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 13 maggio 2011, n. 20 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 45 Detrazioni 730 - Antonella Donati 18.Assicurazione infortuni conducente Appartengono alla famiglia delle polizze infortuni, e quindi sono detraibili Assicurazioni contro i danni subiti dal conducente detraibili al 19%. Rientrano, infatti, nell’ambito delle polizze contro gli infortuni anche le assicurazioni contro gli infortuni del conducente. Si tratta di polizze aggiuntive rispetto alla Rc auto,e che non sono in nessun caso obbligatorie, diversamente da quanto accade, appunto, per la Rca. 18.1 Contro i danni subiti da chi guida Con la polizza di responsabilità civile, infatti, l’unico a non essere risarcito in caso di danni fisici derivanti dall’incidente è proprio il conducente del veicolo che ha provocato il sinistro. Così proprio perché il conducente resta fuori da questo tipo di copertura, come opzione alla Rc auto di base, le polizze di copertura dei rischi per chi guida assicurano il rimborso per gli eventuali danni subiti. Anche il premio pagato per queste polizze è detraibile solo nell’ambito del tetto massimo previsto pari a 1.291,14 euro l’anno. 18.2 Documentazione › Copia del contratto con specifica della destinazione del premio pagato; › quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici; › specifica della quota di premio destinata alla copertura degli infortuni del conducente. 18.3 Domande&Risposte Per detrarre la polizza conducente è necessario avere un contratto ad hoc diverso dalla polizza auto? No. è sufficiente che nella polizza auto venga evidenziata la voce relativa alla parte di premio pagato destinato alla copertura dei rischi del conducente. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.15, comma 1, lett. f) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 13 maggio 2011, n. 20 19.Assicurazioni per i familiari a carico Anche le polizze stipulate a favore dei familiari fiscalmente a carico consentono di godere dell’agevolazione. Questa è riconosciuta chiunque sia il contraente della polizza. 46 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 19.1 Detraibili tutte le polizze ma entro il tetto massimo di spesa annua La detrazione del 19%, come prevede espressamente il comma 2 dell’articolo 15 del Tuir, è ammessa anche nel caso di premi pagati per le assicurazioni stipulate nell’interesse dei familiari, ossia per le quali il familiare risulti assicurato. Ovviamente si deve trattare di polizze che abbiano le stesse caratteristiche di quelle appena viste, ossia forniscano lo stesso tipo di copertura per vita e/o infortuni. Inoltre anche nel caso di stipula di più contratti di assicurazione, come prevede lo stesso comma, occorre tener conto del limite complessivo di spesa prestabilito, ossia 1.291,14 euro l’anno. Quindi qualunque sia il numero di polizze e per chiunque siano stipulate, la cifra da indicare come spesa non cambia. 19.2 Sì all’agevolazione anche se il familiare è contraente oltre che assicurato La detrazione è comunque riconosciuta anche se il familiare non è solo l’assicurato ma anche il contraente della polizza. Trattandosi di familiare a carico, infatti, è evidente che la spesa è sempre sostenuta dal contribuente che ha, appunto, i suoi familiari fiscalmente a carico. 19.3 Documentazione › Copia del contratto con specifica della destinazione del premio pagato; › quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici. 19.4 Domande&Risposte è possibile avere la detrazione di una polizza stipulata dal marito come contraente e beneficiario sulla vita della moglie che non è a carico? No, l’agevolazione non è ammessa. La detrazione è possibile solo nel caso in cui il contribuente sia anche assicurato, oppure se la polizza abbia come assicurato uno dei suoi familiari a carico. Non essendo questa la situazione, l’agevolazione non spetta. è consentita la detrazione per le polizze infortuni famiglia? Se la polizza copre dai rischi previsti dalla legge, ossia da rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, l’agevolazione è ammessa nei seguenti casi: › contribuente che sia contemporaneamente contraente e assicurato insieme a tutti i familiari; › contribuente che sia solo contraente e siano assicurati solo i familiari purché tra questi ci siano familiari a carico. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 47 Detrazioni 730 - Antonella Donati Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.15, comma 1, lett. f) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 13 maggio 2011, n. 20 20.Assistenza sanitaria integrativa Deduzione dal reddito per i versamenti aggiuntivi ai fondi di assistenza sanitaria integrativa contrattuali o aziendali. L’agevolazione anche se si tratta di versamenti per i familiari a carico La lettera e-ter) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir riconosce la deduzione dal reddito delle somme versate a casse, fondi e enti di assistenza sanitaria integrativa istituiti a fronte di contratti, accordi o di regolamenti aziendale fino al tetto massimo di 3.615,20 euro l’anno. Per l’agevolazione occorre tener conto delle somme versate dal datore di lavoro e già sottratte a monte dall’imponibile. 20.1 Gli enti interessati La possibilità di avere l’agevolazione fiscale riguarda esclusivamente i versamenti a favore dei fondi disciplinati dall’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502 - “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42”. La costituzione di questi fondi è possibile solo tramite: › contratti e accordi collettivi, anche aziendali; › accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; › regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; › Onlus operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza sanitaria; › società di mutuo soccorso riconosciute; › altri enti pubblici e privati, a condizione che sia prevista l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti. Per legge gli enti di questo tipo debbono per legge riportare nella denominazione l’indicazione “fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale”. 20.2 Sempre escluse le polizze sanitarie Appartengono a questa categoria, ad esempio, tutti i fondi integrativi che fanno capo ai vari ordini professionali, oppure a categorie o ad associazioni di categoria. Inoltre i fondi debbono essere iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari istituita presso il Ministero della salute. Senza il rispetto di tutte queste disposizioni l’agevolazione fiscale non è ammessa. 48 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Risultano invece esclusi dall’agevolazione fiscale i versamenti a favore di polizze sanitarie integrative, ossia prodotti gestiti dalle società di assicurazione e non, appunto, dai fondi disciplinati dalla legge. Questa esclusione comporta un diverso trattamento in merito alle spese sanitarie rimborsate, come indicato nel capitolo 92. 20.3 Limite di importo detraibile e familiari a carico Per la deduzione dal reddito è previsto un tetto massimo annuale pari a 3.615,20 euro l’anno. Ai fini del calcolo di questo limite si deve tener conto anche dei contributi pagati dal datore di lavoro ed evidenziati nel Cud. Stesso limite massimo anche nel caso in cui parte delle somme venga versato nell’interesse di familiari a carico. 20.4 Se si versa più della somma agevolabile A fonte dell’agevolazione fiscale sui versamenti, non possono godere invece della detrazione fiscale le spese mediche e sanitarie rimborsate da parte del fondo stesso, ma solo quelle relative alla quota eventualmente rimasta a carico. Poiché è previsto un limite massimo di deducibilità per i contributi, nel caso in cui il versamento al fondo sia superiore anche le spese sanitarie rimborsate dal fondo, possono, invece, dar luogo a detrazione. Infatti eventuali contributi versati in eccedenza al limite complessivo concorrono (soltanto per l’eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente. In questo caso la detrazione spetta in proporzione alla quota dei contributi non dedotti a monte. 20.5 Deduzione anche per i pensionati che continuano a pagare i contributi direttamente La deducibilità dal reddito è espressamente prevista in caso di lavoro dipendente, ma è riconosciuta anche a chi ha lasciato il lavoro, e quindi ha redditi da pensione qualora si tratti di contributi pagati direttamente. Se prevista, invece, anche una quota versata a favore dei pensionati da parte dell’associazione di categoria che ha dato vita al fondo, la deduzione è ammessa solo se il meccanismo del fondo consente di verificare il collegamento diretto tra il versamento e la singola posizione di ogni pensionato. Se così non è, e le somme sono invece destinate a confluire in una cassa comune per i pensionati, la deduzione da parte del singolo contribuente non è ammessa. 20.6 Documentazione › Attestazioni di versamento. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 49 Detrazioni 730 - Antonella Donati 20.7 Domande&Risposte È possibile che nel caso del FASI, il Fondo assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali, sia prevista una diversa disciplinata tra i dirigenti in attività e quelli in pensione per cui i pensionati non hanno diritto alla deduzione dei contributi? Sì, è così perché ai fini della detrazione occorre che non solo il contributo versato dal percettore di reddito, ma anche quello a carico del datore di lavoro, sia riferibile alla posizione del singolo dipendente pensionato. Sulla base dello statuto del FASI e degli accordi collettivi, invece, ogni impresa è tenuta, al fine di contribuire al finanziamento delle prestazioni sanitarie in favore dei pensionati, a versare una quota pensionato moltiplicata per il numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla stessa circostanza che propri eventuali dirigenti pensionati abbiano richiesto ed ottenuto l’iscrizione al Fondo. La circostanza che le aziende non abbiano alcun rapporto con i propri ex dirigenti pensionati e che versino al fondo in conto gestione pensionati un contributo cumulativo e indifferenziato, porta ad escludere la reperibilità di un collegamento diretto tra il contributo versato e ciascun singolo pensionato. Di conseguenza il pensionato non ha diritto a dedurre le quote versate direttamente poiché manca il collegamento con quelle versate dall’ex datore di lavoro. In conseguenza di ciò si ha il diritto di detrarre tutte le spese mediche, comprese quelle rimborsate. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.10, comma 1, lett. e-ter) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprile 2010, n. 21 Risoluzione 28 luglio 204, n. 78 21.Assistenza infermieristica e ostetrica Agevolazione fiscale per le prestazioni sanitarie infermieristiche e per le Detrazione del 19% per i trattamenti sanitari effettuati da personale sanitario specializzato. Necessaria la prescrizione medica prestazioni ostetriche. Infermieri e ostetrici, infatti, fanno parte del personale sanitario le cui prestazioni sono esenti da IVA in quanto finalizzate alla cura della persona, come indicato nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 “Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” . 21.1 Le prestazioni interessate Godono dunque della detrazione o della deduzione le spese effettuate per prestazioni rese da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica quale quella di: 50 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 ›infermiere; › infermiere pediatrico; ›ostetrico. Per avere l’agevolazione è richiesta la prescrizione del medico. Per le spese effettuate per queste prestazioni l’agevolazione è riconosciuta come prestazione medica generica, quindi completamente deducibile dal reddito nel caso in cui vengano effettuate in favore di una persona disabile ai sensi della legge 104/1992. 21.2 Assistenza al parto sempre detraibile Anche per l’assistenza ostetrica, quindi, è necessaria la relativa prescrizione medica. L’agevolazione riguarda tutte le spese relative alla gravidanza e al parto. Detraibili anche le spese per il corso di preparazione, e quelle per l’assistenza successiva anche domiciliare. 21.3 Niente agevolazione per la conservazione del cordone ombelicale Non rientrano invece tra le spese mediche quelle sostenute per il prelievo e la conservazione (presso una banca di raccolta) delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, cioè al fine di eventuale cura futura del neonato cui appartiene. La detrazione non è ammessa in quanto l’attuale normativa sanitaria non riconosce efficacia terapeutica a questo tipo di procedura. 21.4 Documentazione › Prescrizione medica; › fattura della prestazione. 21.5 Domande&Risposte è possibile detrarre i costi per un corso di preparazione al parto sulla base della fattura rilasciata dall’ospedale e non direttamente dall’osterica? Sì, ha diritto alla detrazione se ha la prescrizione medica e il corso è stato effettuato da personale sanitario specializzato come ad esempio un’ostetrica, e la fattura è emessa senza IVA. Per tutte le prestazioni di tipo sanitario, infatti, è espressamente prevista l’esenzione dall’imposta. Non sono invece detraibili le prestazioni effettuate da altro personale e sulle quali è obbligatorio il pagamento dell’IVA. E le prestazioni mediche effettuate da professionisti abilitati sono esenti da IVA, ai sensi del n. 18 dell’art. 10, d.P.R. n. 633 del 1972, anche quando i professionisti operino all’interno di una struttura e quindi emettano fatture a carico della struttura che a sua volta provveda ad emettere fatture nei confronti dei pazienti. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 51 Detrazioni 730 - Antonella Donati Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.15, comma 1, lett. c) Decreto Ministero della sanità, 29 marzo 2001 “Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 12 giugno 2009, n. 155 22.Assistenza specifica ai disabili Non solo prestazioni infermieristiche. Nel caso dei soggetti disabili, infatti, Deduzione dal reddito per le spese mediche generiche e quelle specifiche per l’assistenza ai disabili. Agevolazioni riconosciute anche nel caso di spese sostenute da parte dei familiari anche se non si tratta di soggetti fiscalmente a carico è prevista anche la deduzione dal reddito dell’intero importo pagato per le spese di assistenza specifica, come espressamente indicato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir. 22.1 I soggetti interessati Questo tipo di agevolazione fiscale è riconosciuta solo nel caso di spese che riguardano i soggetti che sono dichiarati disabili ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 14 - “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento previsto per le situazioni di gravità. 22.2 Le prestazioni di assistenza specifica In dettaglio rientrano tra le spese di assistenza specifica le prestazioni effettuate da personale sanitario quale: › personale infermieristico; › tecnici della riabilitazione. Sono poi anche detraibili le prestazioni effettuate da personale in possesso della qualifica professionale di: › addetto all’assistenza di base; › operatore tecnico assistenziale dedicato all’assistenza diretta della persona; › addetto di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; ›educatore; › addetto ad attività di animazione; › terapista occupazionale. 52 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Si tratta, infatti, di operatori del settore socio-assistenziale con competenze di gestione, coordinamento e riabilitazione dei soggetti disabili e anziani e minori. 22.3 Deduzione per i familiari anche se il disabile non è fiscalmente a carico In caso di spese relative ad un soggetto disabile ai sensi della legge 104 per le quali è prevista la deduzione d’imposta, è riconosciuta la possibilità di godere della stessa agevolazione anche se le spese sono sostenute da parte di un familiare. Non è richiesto, per questo, che il disabile sia fiscalmente a carico, purché si tratti di uno dei familiari per i quali è previsto l’obbligo di legge dell’assistenza ai sensi dell’art. 433 c.c., infatti l’agevolazione è riconosciuta qualora si tratti di soggetti incapienti e che di conseguenza non posso fruire della deduzione dal reddito. Per l’agevolazione è necessaria la fattura intestata a chi ha sostenuto la spesa, se non si tratta di disabile a carico, e la documentazione relativa all’invalidità. 22.4 Autocertificazione per la disabilità Per questa, peraltro, è sufficiente un’autocertificazione. In base a quanto previsto dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, infatti i soggetti riconosciuti disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 14, “attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”. 22.5 Documentazione › Fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove siano evidenziati i dati fiscali della persona assistita, la prestazione svolta e la qualifica dell’operatore; › autocertificazione di invalidità. 22.6 Domande&Risposte In caso di ricovero di un disabile in un istituto, quali sono le spese deducibili? In caso di ricovero non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 53 Detrazioni 730 - Antonella Donati specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Se la fattura è intestata al disabile ma le spese sono state sostenute dal figlio, cosa si deve fare per avere l’agevolazione? Nell’ipotesi in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l’obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art.10, comma 1, lett. b) Legge 5 febbraio 1992, n. 14, art. 3 "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" Prassi Agenzia delle entrate Circolare 1° luglio 2010, n. 39 Circolare 10 giungo 204, n. 24 23.Attività sportiva ragazzi Detrazione del 19% per l’attività sportiva svolta dai ragazzi di età comAgevolazione fiscale per le spese di sport per i ragazzi under 18. Si deve trattare, però, di strutture dedicate allo sport dilettantistico presa tra i 5 ai 18 anni iscritti ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione si applica su un massimo di spesa di 210 euro l’anno per ciascun iscritto. 23.1 Le strutture autorizzate Per “palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica” si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici o privati. Con il termine “associazioni sportive” si intendono, invece, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica. 54 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 23.2 Anche attività agonistica purché non professionale Le norme consentono la detrazione anche se si tratta di attività svolta a livello agonistico, purché si tratti di impianti o di associazioni sportive destinati alla pratica dilettantistica e non professionale dello sport. La detrazione del 19% della spesa è riconosciuta a prescindere dalla durata dei corsi. La detrazione spetta al genitore che ha effettuato la spesa, se il suo codice fiscale è indicato nella ricevuta a prescindere dal genitore al quale è attribuita la detrazione fiscale per figli a carico. 23.3 Documentazione Ricevuta del pagamento che riporti: › dati del titolare dell’attività ossia denominazione o ragione sociale e sede legale; › causale del pagamento attività sportiva esercitata; › importo corrisposto; › dati anagrafici del praticante l’attività sportiva; › codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. La detrazione va ripartita tra i genitori secondo le regole ordinarie, ossia in misura del 50% se la fattura è intestata al figlio, oppure a chi ha sostenuto materialmente la spesa e ha la fattura intestata. 23.4 Domande&Risposte È possibile avere la detrazione nel caso in cui un figlio compia 5 anni oppure 18 anni dopo il pagamento della quota di iscrizione in palestra e quindi il requisito dell’età sia rispettato solo per una parte dell’anno? Sì, perché in considerazione del principio di unità del periodo d’imposta, il requisito è rispettato purché sussista anche per una sola parte del periodo d’imposta. Le istruzioni al modello 730 chiariscono che l’ammontare della spesa sostenuta per ciascun ragazzo non può essere superiore a euro 210,00. Cosa fare quando si hanno più figli? L’importo da indicare nel rigo è relativo all’ammontare complessivo delle spese sostenute per attività sportive per ragazzi. Per cui se si hanno due o più figli che fanno attività sportiva può essere compilato un solo rigo con la cifra totale e l’importo indicato concorrerà nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni, rispettando, ovviamente, il tetto massimo previsto. Così, ad esempio, avendo tre figli, la cifra massima che si potrà indicare non potrà superare i 630 euro. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 55 Detrazioni 730 - Antonella Donati L’iscrizione ad una scuola di danza è assimilabile alla frequenza di corsi sportivi? Sì, purché l’attività si svolga presso un’associazione sportiva o una palestra. Se invece non si tratta di struttura sportiva la detrazione non è ammessa. Per la detrazione è necessario che il centro sportivo sia affiliato ad una delle federazioni sportive italiane? No, l’affiliazione delle associazioni sportive o delle palestre alle federazioni non è un requisito richiesto. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. i-quinquies) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 25 febbraio 2009, n. 50 Circolare 4 aprile 2008, n. 34 24.Ausili sanitari Detrazione del 19% per l’acquisto di tutti i prodotti sanitari destinati a consentire una migliore agevolazione riconosciuta sulla spesa piena, ossia senza la franchigia di 129,11 euro La lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir riconosce il diritto alla detrazione del 19% per gli acquisti di tutti i beni e gli strumenti volti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili ai sensi di legge. Un insieme quantomai vasto di beni e prodotti che si trovano elencati nel nomenclatore degli ausili approvato con il decreto Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332. 24.1 Attrezzature di vario tipo ma tutte classificate Nel vasto insieme dei sussidi rientrano, dunque, stampelle e carrozzine ma anche vestiti e calzature specifici, come pure tutte le tipologie di protesi. Si trovano nella stessa classificazione anche tutti gli strumenti necessari per favorire la mobilità in casa. Fanno parte di questo elenco, peraltro, anche i pannoloni per adulti. Per la detrazione è sufficiente la presenza in elenco, non è invece obbligatorio l’acquisto presso negozi specializzati, come visto nel caso dei dispositivi medici. Purché ci sia la specifica indicazione sullo scontrino, quindi, anche l’acquisto di pannoloni in un supermercato è detraibile. 24.2 Prodotti detraibili anche fuori dall’elenco se per specifiche patologie Di recente l’agevolazione fiscale è stata estesa anche ad altri prodotti non in elenco ma comunque destinati a far fronte a gravi disagi dovuti 56 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 ad una specifica patologia. Così, ad esempio, una parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni quotidiane. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico, purché si tratti di un prodotto che sia messo in commercio con queste finalità e quindi sia realizzato secondo le normative sanitarie comunitarie. 24.3 Agevolazioni anche ai familiari in caso di incapienza L’acquisto di ausili per i disabili riconosciuti ai sensi di legge da diritto alla detrazione del 19% anche se viene effettuato in favore di familiari non fiscalmente a carico. In questo caso, infatti, si rientra nelle agevolazioni previste pe la detrazione di spese per familiari affetti da patologie esenti dal ticket (vedi capitolo 89). 24.4 Documentazione › Scontrino con la descrizione del prodotto e dati fiscali dell’acquirente; › prescrizione medica o autocertificazione della necessità (a seconda della tipologia di ausilio); › certificazione di accertamento della patologia invalidante; › autocertificazione per i disabili ai sensi della legge 104. 24.5 Domande&Risposte In quali casi è ammessa la detrazione del 19% per l’acquisto di un materasso ortopedico? Il Nomenclatore tariffario delle protesi riconosce tra gli ausili esclusivamente i materassi e le traverse antidecubito. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli ausili in questione, il decreto specifica che devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio. Ne consegue che relativamente ai materassi, la detrazione del 19% per l’acquisto è ammessa solo se i materassi stessi presentano le caratteristiche dei materassi antidecubito e non semplicemente quelle di materassi ortopedici genericamente detti. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Decreto Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332 “Nomenclatore degli ausili tecnici di serie” E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 57 Detrazioni 730 - Antonella Donati Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9 Risoluzione 26 gennaio 2007, n. 11 Circolare 6 febbraio 1997, n. 25 25.Autoveicoli per disabili Detrazione del 19% per l’acquisto di autoveicoli destinati alla mobilità dei disabili. La detrazione è riconosciuta per veicoli nuovi o usati, ma è obbligatorio il possesso per almeno due anni Tra gli ausili per i quali è riconosciuta la detrazione in caso di disabili ai sensi della legge 14 si trovano anche gli autoveicoli. Anche in questo caso è ammessa la detrazione del 19% della spesa, con un tetto massimo di 18.075,99 euro. 25.1 I disabili che possono avere l’agevolazione Lo sconto Irpef è riconosciuto a: › non vedenti e sordomuti; › disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; › disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; › disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia vale solo per le spese di acquisto del veicolo, mentre sono escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.) spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19% in quanto rientrano nella categoria dei sussidi. 25.2 Veicoli e spese di acquisto Le agevolazioni per il settore auto riguardano tutti gli autoveicoli senza limiti di cilindrata, usati o nuovi. Agevolato anche l’acquisto di motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico. Non è agevolabile, invece, l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente. 25.3 Detraibile anche la manutenzione La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di quattro anni dalla data di acquisto: si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria 58 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 manutenzione, i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante, ma sempre entro la soglia massima di spesa di 18.075,99 euro. 25.4 Adattamento obbligatorio a seconda della disabilità Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica. Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Non viene invece considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente. 25.5 Due anni di possesso obbligatorio La legge finanziaria per il 2007 ha poi stabilito l’obbligo di mantenere il possesso dell’auto acquistata con le agevolazioni per almeno due anni. In caso di vendita o cessione prima del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. Unica eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. In ogni caso al termine dei quattro anni è possibile acquistare un nuovo veicolo utilizzando nuovamente le agevolazioni. 25.6 In caso di rottamazione o furto È invece possibile ottenere di nuovo il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio se si perde il possesso dell’auto per altri motivi, ad esempio in caso di rottamazione del veicolo. Se poi il veicolo viene rubato, la detrazione per il nuovo veicolo da riacquistare spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 59 Detrazioni 730 - Antonella Donati 25.7 Acquisto da parte dei familiari Se il disabile è a carico, la fattura di acquisto può essere intestata indifferentemente a lui o al familiare che sostiene la spesa. Se invece il disabile non è carico, è necessario che i documenti di spesa siano comunque intestati a lui, anche quando a effettuare l’acquisto è un familiare. 25.8 Documentazione In caso di acquisto da parte del disabile: ›fattura; › fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; › copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. Per l’acquisto effettuato dai familiari: › certificazione attestante la condizione di disabilità; › fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico oppure autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia da intestare al familiare del disabile. 25.9 Domande&Risposte Se il veicolo è stato intestato alla moglie, in comunione dei beni, che insieme al figlio disabile è fiscalmente a carico del marito, è ammessa la detrazione della spesa? ll veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico. Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta, in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito, mentre le norme richiedono che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. Normativa e prassi di riferimento Normativa 60 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprile 2010, n. 21 Risoluzione 17 gennaio 2007, n. 4 Circolare 11 maggio 2001, n. 46 26.Badanti La detrazione fiscale in favore di chi assume una badante è ammessa solo nel caso in cui l’assistito si trovi in situazioni di non autosufficienza. Lo Detrazione del 19% per sconto fiscale è riconosciuto a chiunque paghi lo stipendio alla persona addetta all’assistenza, a prescindere dal fatto che sia o meno il datore di lavoro. Per la detrazione, infatti, fa testo solo la ricevuta del lavoratore. 26.1 La definizione di non autosufficienza Ai fini della detrazione, dunque, occorre che il soggetto interessato abbia necessità di assistenza continua. Sono considerati a questo fine non autosufficienti le persone che in seguito a malattie, infortuni, disabilità o per l’età avanzata: › non sono in grado di occuparsi da sole della propria cura personale e lo stipendio di badanti per non autosufficienti (anche in caso di non autosufficienza momentanea per incidenti) su una spesa massima di 2.100 euro. L’agevolazione è riconosciuta solo se il reddito di chi paga la badante non supera i 40.000 euro l’anno dell’alimentazione; › non sono in condizione di vestirsi e di camminare senza aiuto; › necessitano di sorveglianza continuativa. Ovviamente non rientrano in questa definizione i lattanti e i bimbi piccoli, a meno che non soffrano di particolari patologie. Se stanno bene, invece, saranno sempre affidati eventualmente alle cure di una baby sitter e non di una badante. 26.2 Necessario il certificato medico La condizione di non autosufficienza deve risultare da un certificato medico. Il medico dovrà attestare, appunto, l’impossibilità del malato a compiere le azioni quotidiane in autonomia e quindi la necessità della presenza constante di una persona con il compito di fornire aiuto. 26.3 Non autosufficienza momentanea È possibile avere l’agevolazione anche nei casi di non autosufficienza solo momentanea, ad esempio per chi si trova in queste condizioni in seguito ai postumi di un incidente e non è quindi in grado di vestirsi e alimentarsi a causa delle ingessature. Lo sconto fiscale, infatti, è ammesso comunque, a prescindere dal periodo per il quale è assunta la badante. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 61 Detrazioni 730 - Antonella Donati 26.4 Detrazione anche in caso di ricovero La stessa detrazione è riconosciuta anche quando le prestazioni non vengono fornite presso il proprio domicilio ma presso una casa di cura. Le somme pagate a questo titolo, però, devono essere certificate a parte rispetto ai costi riferibili ad altri servizi ricevuti presso la struttura, perché il diritto al beneficio fiscale è legato al tipo di prestazione e non dal luogo dove viene resa l’assistenza. Per cui anche chi paga per questa assistenza per un soggetto ricoverato ma che ha necessità di un aiuto ulteriore in quanto è in condizione di non autosufficienza, ha diritto alla detrazione del 19% sulle spese sostenute per la badante. L’agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’assistenza sia resa da parte di cooperative di servizi. In questo caso la documentazione fiscale deve essere rilasciata dalla cooperativa con la quale si intrattiene il rapporto di assistenza. Il documento dovrà contenere, oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta), i dati identificativi della cooperativa stessa e la specifica del servizio reso. 26.5 A chi spetta la detrazione La detrazione può essere utilizzata dalla persona che usufruisce dell’assistenza o da familiari che pagano al suo posto. Non è necessario per questo che si tratti di familiari conviventi, né che la persona che ha necessità della badante risulti fiscalmente a carico. Quello che fa testo, infatti, è solo il pagamento della spesa. Deve, però, essere uno dei familiari per i quali c’è obbligo di assistenza (coniuge, genitori, figli e nipoti, nonni, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore). 26.6 Tetto massimo di spesa a prescindere dal numero dei lavoratori e da quello di chi paga Il tetto massimo di spesa di 2.100 euro è un tetto massimo riferito a questo tipo di spesa, che prescinde sia dal numero di badanti che da quello di persone che effettuano il pagamento. Quindi anche se sono assunte più badanti per la stessa persona, la detrazione non può essere aumentata. E nel caso in cui ci siano più persone che pagano parzialmente la badante, l’importo della spesa massima deve essere ripartito tra tutti gli interessati. 26.7 Per i contributi sempre riconosciuta la deduzione piena Spetta invece al solo titolare del contratto di assunzione la deduzione dei contribui previdenziali, a prescindere dal fatto che usufruisca o meno anche della detrazione sulla retribuzione. L’una agevolazione, infatti, non 62 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 esclude l’altra dato che il pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro è un obbligo di legge. La deduzione in questo caso spetta su una spesa massima di 1.549,37 euro l’anno, a prescindere dalle persone addette (vedi capitolo dedicato). 26.8 Documentazione › Ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza con i propri dati fiscali, quelli della persona che ha effettuato il pagamento e quelli del soggetto assistito se la spesa è stata sostenuta da un familiare; › certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza. 26.9 Domande&Risposte Nel caso in cui si debbano prendere due badanti per assistere una stessa persona che ha anche necessità di sorveglianza continua, è possibile avere la detrazione sulle due retribuzioni? No. Il limite di 2.100 euro l’anno è il tetto massimo di detrazione per ciascun contribuente e per questa tipologia di spesa. Quindi se è solo un contribuente a pagare le due persone, ha diritto alla detrazione sul massimo di spesa, a prescindere dalle somme versate come stipendio. Una badante è stata assunta dal genitore anziano che risulta titolare del contratto, ma è pagata dai figli. Chi ha diritto alla detrazione? L’agevolazione spetta a chi paga materialmente la badante, non è richiesto, infatti, che sia anche il titolare del contratto. Quando più familiari hanno sostenuto spese per assistere la stessa persona in stato di non autosufficienza, il limite massimo di 2.100 euro di spesa deve comunque essere ripartito tra tutti. è riconosciuta la detrazione della badante se è il nipote che paga per la zia vedova e senza figli? No. La detrazione è ammessa solo se si tratta di familiari che rientrano tra quelli per i quali è previsto l’obbligo di assistenza, ossia tra i familiari elencati dall’art. 433 c.c. Gli zii non rientrano tra questi. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. i-septies) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 397 Circolare 18 maggio 2006, n. 17 Circolare 3 gennaio 2005, n. 2 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 63 Detrazioni 730 - Antonella Donati 27.Certificati medici e perizie Tutte le prestazioni mediche in quanto tali rientrano tra le spese sanitarie Detrazione del 19% o deduzione per i certificati medici per qualunque motivazione siano richiesti. Agevolazione fiscale anche per le perizie medico-legali per le quali è riconosciuta la detrazione. Ricomprese tra queste voci anche i certificati e le perizie medico-legali, in quanto, appunto, prestazioni fornite da un medico. 27.1 I certificati detraibili Rientrano, quindi, tra i certificati detraibili quelli per: › certificati per esonero dalla educazione fisica; › certificazione di idoneità per attività sportiva; › certificati per invio di minori in colonie o comunità; › certificati di avvenuta vaccinazione; › controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilirne l’idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro; › visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo della patente. Se queste prestazioni sono rese da un medico generico e si tratta di disabili, il costo del certificato è deducibile in quanto si tratta di spesa di tipo medico generico. 27.2 Le perizie Rientrano invece tra le spese medico-specilistiche in quanto effettuate, appunto, da medici specializzati, prestazioni quali: › consulenze medico legali finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità; › certificati per il riconoscimento di “cause di servizio” presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermità; › inabilità assoluta o permanente; › esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie; › perizie per l’accertamento della paternità. Il questi casi è riconosciuta sempre la detrazione anche se si tratta di perizie per soggetti disabili. Normativa e prassi di riferimento 64 Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 13 maggio 2011, n. 20 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 28.Chirurgia estetica Nell’elenco delle prestazioni esenti dall’IVA rientrano anche quelle di chirurgia estetica praticata dal chirurgo plastico. Per il riconoscimento della detrazione fiscale deve essere riconosciuta la finalità di recupero del benessere psico-fisico. 28.1 Sconto fiscale per le spese per eliminare i difetti fisici Le prestazioni mediche di chirurgia plastica ed estetica sono esenti da Rientrano tra le spese sanitarie detraibili anche quelle per la chirurgia plastica. Si deve trattare, però, di interventi non esclusivamente finalizzati all’aspetto estetico ma al complessivo benessere IVA in quanto sono connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Detraibili quindi tutti gli interventi necessari per eliminare difetti congeniti o dovuti a patologie e/o incidenti. Rientrano in questa casistica interventi di plastica quali quelli per modificare l’aspetto del naso, la plastica per eliminare cicatrici e scottature o altre malformazioni, ma anche quelli per eliminare altri inestetismi seguiti anche a interventi chirurgici terapeutici che hanno lasciato tracce tali da creare disagi. 28.2 Detraibili anche le protesi ricostruttive Si tratta, sostanzialmente, di tutti gli interventi estetici che sono praticabili anche all’interno delle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate. La ragione per cui un intervento chirurgico può risultare detraibile può essere anche collegata alla circostanza che uno specialista ritenga necessario effettuarlo per un recupero della funzionalità sanitaria e complessiva della persona. Così l’agevolazione è riconosciuta anche per interventi di riduzione del seno, per evitare o ridurre le patologie vertebrali, ma non per quelli di ingrandimento che hanno invece, una finalità sostanzialmente estetica e nulla a che vedere con il recupero del paziente o l’eliminazione di disagi. Detrazione anche per le eventuali spese di degenza o comunque collegate all’intervento, come quelle di anestesia. 28.3 Documentazione › Fattura del medico che ha effettuato la prestazione o della struttura sanitaria. 28.4 Domande&Risposte è ammessa la detrazione di una fattura del chirurgo plastico che riporta la dicitura “intervento di otoplastica” e non semplicemente “intervento chirurgico”? Sì. In tutti i casi in cui si tratta di un intervento che ha come finalità l’eliminazione di difetti fisici congeniti, la detrazione è riconosciuta. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 65 Detrazioni 730 - Antonella Donati Normativa e prassi di riferimento Normativa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 Prassi Agenzia delle entrate Circolare 28 gennaio 2005, n. 4 29.Contributi agli istituti scolastici Le somme richieste a vario titolo dalle scuole come contributi scolaDetrazione del 19% per i contributi richiesti dalle scuole di ogni ordine e grado per innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa. Agevolazione fiscale a fronte della tracciabilità del pagamento stici volontari, a prescindere dalle vere e proprie tasse scolastiche, hanno diritto all’agevolazione fiscale. Lo ha stabilito la legge finanziaria per il 2008 introducendo una nuova voce tra le erogazioni liberali detraibili. 29.1 La finalizzazione del contributo La legge stabilisce che le “erogazioni liberali” che danno diritto alla detrazione sono quelle “a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a: › innovazione tecnologica; › edilizia scolastica; › ampliamento dell’offerta formativa”. Edilizia a parte, si tratta proprio delle voci di spesa che vengono utilizzate dagli istituti per giustificare il pagamento dei contributi volontari di inizio d’anno. Non rientrano, invece, nelle voci elencate dalla legge, quelle relative al rimborso delle gite scolastiche in quanto si tratta di pagamento di spese di vitto e alloggio. Lo stesso per il rimborso di biglietti di cinema e musei, ossia fondi che non sono destinati alla scuola in quanto tale, ma appunto, al pagamento di un biglietto d’ingresso. 29.2 Tutte le scuole interessate, dalle materne alle superiori, sia pubbliche che private Per quel che riguarda l’istituto scolastico non ci sono limitazioni alla detrazione per i contributi, e quindi sono compresi anche quelli eventualmente versati alle scuole materne e alla scuola primaria. Le norme, infatti, riconoscono l’agevolazione ai versamenti in favore genericamente di tutti gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche le scuole materne fanno parte del sistema di istruzione. 66 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 29.3 Documentazione Ricevuta del versamento effettuato tramite: › bollettino postale; › bonifico; ›assegno; ›bancomat; › carta di credito; › carta prepagata. Si può usufruire dell’agevolazione in base alle regole previste per la ripartizione delle spese per i figli a carico, a prescindere da chi ha la relativa detrazione d’imposta, come precisato nel capitolo. 29.4 Domande&Risposte Nel caso di figli iscritti alle scuole private, la retta è detraibile come erogazione liberale? No, in questo caso l’agevolazione non è riconosciuta. Condizione indispensabile per averne diritto, infatti, è che il contributo all’istituto deve essere finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa, e che si tratti di versamento volontario. La retta di frequenza, che tra l’altro è obbligatoria, non rientra tra queste voci. In caso di più figli iscritti a istituti che richiedono i contributi, esiste un limite massimo di importo da indicare nel modello fiscale? No, non ci sono limiti. La detrazione per le erogazioni degli istituti scolastici, infatti, non rientra tra quelle per le quali è previsto un limite in riferimento alla somma versata. È quindi possibile avere la detrazione sull’intera somma versata, qualunque sia il suo ammontare, purché debitamente documentata con i mezzi di pagamento richiesti e a fronte della motivazione indicata nel bollettino di versamento. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art.15, comma 1, lett. i-octies) Legge 2 aprile 2007, n. 40, art.13 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 67 Detrazioni 730 - Antonella Donati 30.Contributi colf e badanti L’articolo 30 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - “Misure in materia Deducibili dal reddito i contributi obbligatori versati dai datori di lavoro. Tra questi rientrano anche quelli per il personale domestico fiscale” ha introdotto la deducibilità dei contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza personale o familiare. Prevista una deduzione massima per datore di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti assunti. La deducibilità delle spese è 3indicata nel comma 2 dell’art. 10 del Tuir. 30.1 Agevolazione per tutti i contributi obbligatori L’agevolazione fiscale è riconosciuta per tutti i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. L’importo massimo di contributi versati sui quali è riconosciuta l’agevolazione è pari a 1.549,37 euro. L’agevolazione compete solo al titolare del contratto di lavoro. L’agevolazione può essere usufruita anche da chi ha la detrazione sullo stipendio delle badanti in quanto le due forme di risparmio fiscale sono cumulabili per espressa indicazione di legge. 30.2 Deduzione solo per la quota a carico del datore di lavoro Lo sconto spetta per legge soltanto in relazione alla quota obbligatoria dovuta dai datori di lavoro, al netto di quella dovuta del dipendente. Anche se il datore di lavoro si facesse carico di questa somma, in sostanza, non potrebbe comunque considerarla ai fini della deduzione del contributo. 30.3 Spese deducibili per cassa La somma che può essere portata in deduzione è quella effettivamente pagata nel corso dell’anno, in quanto si applica tassativamente il criterio di cassa, a prescindere dal trimestre al quale i contributi si riferiscono. Così chi paga la rata l’ultimo giorno di scadenza, ossia il 10 gennaio, può detrarla nell’anno fiscale di pagamento, anche se si riferisce all’anno precedente. 30.4 Documentazione › Ricevute dei versamenti. 30.5 Domande&Risposte Sono deducibili da parte del marito i contributi versati dalla moglie a carico per la colf? No, in questo caso non spetta la deduzione al coniuge. L’agevolazione 68 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 fiscale per i contributi versati per la colf, infatti, è riconosciuta solo per i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, e non è previsto che si possa usufruire dell’agevolazione nel caso in cui i titolari del contratto siano familiari fiscalmente a carico. Normativa e prassi di riferimento Normativa: Tuir art. 10, comma 2 Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 30 “Misure in materia fiscale” 31.Contributi previdenziali obbligatori La lett. e) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir consente la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di I versamenti previdenziali legge, ossia di tutti i contributi obbligatori. Deduzione piena e senza alcun sono sempre esclusi limite di importo, e agevolazione riconosciuta anche se si tratta di somme versate nell’interesse di familiari a carico. 31.1 Deducibilità senza limiti qualunque sia la gestione è possibile portare in deduzione l’intero importo dei contributi versa- dalla base imponibile. Agevolabili, quindi, anche i versamenti effettuati direttamente e non solo quelli dovuti dal datore di lavoro ti alle gestioni previdenziali di appartenenza, di qualunque tipo siano, dall’Inps, alle casse private, in tutti i casi in cui si tratti di versamenti dovuti per obbligo di legge o di contratto. Sono così interamente deducibili i contributi versati alle forme previdenziali che fanno capo ai diversi ordini professionali – avvocati, notai, commercialisti, medici, geologi, geometri, ingegneri, ecc. – per la quota rimasta a carico e direttamente versata dal professionista. Stessa agevolazione fiscale anche per i versamenti degli autonomi iscritti alla gestione separata Inps, così come i contributi agricoli unificati versati all’Inps dall’agricoltore per costituire la propria posizione previdenziale. Deducibili anche i contributi obbligatori pagati all’estero. 31.2 Risparmio di imposte anche per l’assicurazione infortuni per le casalinghe Nell’elenco delle voci per le quali è ammessa la detrazione rientra anche il premio annuale per l’assicurazione Inail per la tutela contro gli infortuni domestici. Si tratta infatti di un versamento obbligatorio dal 1° marzo 2001, per coloro che svolgono, in ambito domestico a titolo gratuito, attività destinata alla cura dei componenti della famiglia, in tutti i casi in cui non sono già assicurati Inail. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 69 Detrazioni 730 - Antonella Donati 31.3 Escluso dal reddito anche il premio Rc auto versato al Servizio sanitario nazionale Tra i contributi per i quali è riconosciuta la possibilità di deduzione dal reddito rientra anche il contributo al servizio sanitario nazionale pagato con il premio Rc auto. L’agevolazione legata all’obbligatorietà della contribuzione. La deduzione è ammessa, come per gli altri contributi anche nel caso in cui il pagamento sia fatto in favore di un familiare fiscalmente a carico, e quindi con la polizza intestata a lui e non a chi paga materialmente il premio. 31.4 Documentazione › Attestazione dei versamenti. 31.5 Domande&Risposte C’è qualche agevolazione fiscale per i contributi versati alla gestione separata dell’Inps obbligatori da parte degli specializzandi in medicina? Sì, è prevista la deduzione da parte dei familiari. Le borse di studio per le scuole di perfezionamento in medicina sono reddito esente al pari di tutte le borse di studio, ma sono sottoposte al versamento obbligatorio dei contributi alla gestione separata dell’Inps. Di conseguenza chi percepisce tali borse e non ha altri redditi è un familiare fiscalmente a carico, e la deduzione dal reddito dei contributi volontari spetta, quindi, ai familiari dai quali è, appunto, a carico. Si possono dedurre dal proprio reddito gli importi pagati al SSN in relazione ad assicurazioni auto RCA, nel caso in cui il contratto stipulato assicuri, attraverso il pagamento di unico premio, tutti i veicoli del nucleo familiare prescindendo dall’intestatario dei veicoli stessi? No. Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir, “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi non si configurano quali oneri deducibili dal reddito complessivo in quanto rilevano nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Un principio, questo, che trova applicazione anche per gli assegni di ricerca che non sono assoggettati ad imposta per effetto di un’espressa norma di esenzione. Pertanto, né il titolare dell’assegno di ricerca esente dall’Irpef né il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare della deduzione. Normativa e prassi di riferimento 70 Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. e) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 19 maggio 2000, n. 101 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 32.Contributi previdenziali volontari Non solo contributi obbligatori. L’articolo 10, comma 1, lett. e), del Tuir elenca, infatti, tra gli oneri deducibili anche i contributi previdenziali ed Deduzione dal reddito assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. 32.1 Agevolazioni senza distinzioni Sia che si tratti di ricongiunzione dei periodi assicurativi accumulati pres- anche per i contributi previdenziali volontari versati alla gestione di appartenenza. La finalizzazione dei versamenti è indifferente so gestioni diverse, che di prosecuzione volontaria di forme di assicurazioni obbligatorie, o di riscatti della laurea e dei periodi di astensione facoltativi durante la maternità, l’agevolazione è sempre riconosciuta. E come nel caso dei contributi obbligatori anche per il versamento di quelli volontari si ha diritto a dedurre dal reddito l’importo delle somme pagate, qualunque esso sia. Tra i contributi volontari rientrano anche quelli da riscatto, qualunque sia la loro finalizzazione, in quanto tutti i contributi facoltativi sono equiparati a quelli obbligatori ai fini sia del diritto sia della misura della pensione. 32.2 Deduzione anche per i familiari a carico Come previsto per i contributi volontari anche per quelli facoltativi è ammessa la deduzione nel caso in cui si tratti di versamenti che sono effettuati da parte di un familiare a carico. Rientrano in questa tipologia, ad esempio, i contributi versati al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, ossia l’assicurazione previdenziale per le casalinghe, altra da quella contro gli infortuni. Diverso, invece, il caso dei contributi versati per il riscatto della laurea nel caso in cui si tratti di familiari a carico senza un lavoro, e quindi senza iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza. In questo caso, infatti, per i familiari a carico non c’è la deduzione ma la detrazione del 19% dal reddito (vedi capitolo 34). 32.3 Documentazione › Attestazione dei versamenti. 32.4 Domande&Risposte Sono deducibili i contributi da riscatto finalizzati esclusivamente all’aumento della buonuscita? Il Tuir, nel prevedere la deducibilità dei contributi facoltativi versati alla gestione della forma pensionistica di appartenenza, non prescrive che abbiano una specifica finalizzazione. Di conseguenza anche i contributi E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 71 Detrazioni 730 - Antonella Donati versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. e) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 12 settembre 2002, n. 298 33.Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea L’art. 1, comma 77, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 247 del Agevolazione ad hoc per il riscatto della laurea. Opportunità riconosciuta anche per i periodi di specializzazione 2007) ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter all’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 - “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”. Reso meno costoso l’onere che è comunque pienamente deducibile. 33.1 I periodi riscattabili I contributi per il riscatto della laurea sono equiparati a quelli obbligatori. Qualunque sia stato il tempo impiegato a prendere la laurea, però, è possibile riscattare solo un numero di anni pari a quello della durata standard del corso. Nessuna opportunità, invece, per gli anni fuori corso. La possibilità di riscatto, però, è riconosciuta anche per le specializzazioni successive alla laurea. Sono quindi riscattabili: › i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre); › i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni); › i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; › i dottorati di ricerca; › la laurea triennale e la laurea specialistica. 33.2 Riscatto anche per gli studi all’estero Il diritto al riscatto riguarda anche le lauree conseguite all’estero (nel limite della durata legale del corrispondente corso di laurea in Italia o della durata degli studi effettivamente compiuti all’estero, se inferiore). Occorre però che si tratti di corsi di laurea riconosciuti da università italiane o, comunque, con valore legale in Italia. Riscattabili anche gli anni di studio compiuti all’estero con ammissione all’anno successivo, o direttamente all’esame di laurea presso una università italiana. 72 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 33.3 Documentazione › Ricevuta dei versamenti. 33.4 Domande&Risposte Sono deducibili da parte della moglie i versamenti per il riscatto della laurea del marito deceduto? Sì. Il contribuente che versa i contributi alla forma pensionistica obbligatoria cui apparteneva il coniuge deceduto, per poter riscattare gli anni di laurea e maturare il diritto alla percezione della “pensione ai superstiti” e, in particolare, della pensione indiretta, può dedurli dal reddito. Il versamento dei contributi alla gestione previdenziale del coniuge deceduto consentirà, infatti, al coniuge superstite di percepire il trattamento pensionistico, che è soggetto a tassazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. e) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 31 maggio 2005, n. 155 34.Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea di familiari a carico Anche nel caso di laureati ancora in cerca di lavoro c’è comunque la possibilità di richiedere il riscatto della laurea, che avrà valore anche ai fini dell’anzianità contributiva per il diritto alla pensione. Agevolazioni fiscale riconosciuta, in questo caso ai familiari di cui si è a carico. 34.1 L’agevolazione ai familiari finché l’interessato non lavora In questo caso, i contributi debbono essere versati all’Inps e si potrà poi portare la propria posizione contributiva nella gestione previdenziale di Riscatto laurea fiscalmente agevolato anche per chi non lavora e quindi non è iscritto a nessuna gestione previdenziale. Lo sconto fiscale in questo caso previsto per i familiari dei quali è a carico cui si farà parte, senza perdere nulla. Il comma 5-ter all’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, come modificato dalla legge finanziaria per il 2008, riconosce, poi, il diritto a una detrazione del 19% della somma versata per i contribuenti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. Una volta iniziato il lavoro, la deduzione delle somme versate spetterà all’interessato. 34.2 Documentazione › Ricevuta dei versamenti. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 73 Detrazioni 730 - Antonella Donati 34.3 Domande&Risposte Esiste un limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione o si possono avere le agevolazioni fiscali sull’intera somma pagata per il familiare a carico? Non ci sono limiti di spesa per questa voce, sia che si tratti di uno che di più figli fiscalmente a carico. Di conseguenza si può avere la detrazione del 19% sull’intera somma pagata all’Inps. Normativa Decreto legge 30 aprile 1997, n. 184, art. 2, comma 5-ter) “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici” 35.Corsi di specializzazione e dottorato di ricerca Detrazione del 19% per tutti i corsi di specializzazione che rilasciano Studi fiscalmente agevolati anche per i periodi di specializzazione post laurea. Rientra nell’agevolazione anche il dottorato di ricerca attestati di abilitazione allo svolgimento di professioni per le quali è richiesta una laurea. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle per la frequenza di dottorati di ricerca. Lo sconto dalle imposte è riconosciuto anche se si tratta di spese effettuate dai familiari fiscalmente a carico. 35.1 Specializzazione universitaria sempre detraibile L’agevolazione prevista dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir consente la detrazione delle spese di istruzione secondaria e universitaria. Come precisato dall’amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi a partire dal 1993, la stessa agevolazione è riconosciuta per le spese di iscrizione e frequenza di corsi universitari di specializzazione e corsi di perfezionamento. Condizione indispensabile è che si tratti di corsi gestiti da istituti universitari, pubblici o privati e che siano riconosciuti in base all’ordinamento universitario. In caso di corsi gestiti da strutture private la detrazione è ammessa solo per gli importi pari a quelli dovuti per le tasse e i contributi degli istituti statali. 35.2 Sconto Irpef anche per il dottorato di ricerca Su questa base è riconosciuta la detraibilità anche per le spese relative al dottorato di ricerca. Il dottorato, rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria 74 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione, e quindi come tale gode dell’agevolazione. 35.3 Agevolati gli studi degli psicoterapeuti e degli aspiranti insegnanti Tra gli altri corsi di specializzazione detraibili rientrano quelli forniti dalle scuole di specializzazione in psicoterapia, la cui frequenza è indispensabile per esercitare la professione di psicoterapeuta. Detrazione anche per le spese sostenute per la frequenza della scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. In base all’attuale ordinamento, infatti, l’abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori si consegue con la frequenza di corsi biennali di formazione post-laurea, a numero chiuso. Questo si può conseguire con dei corsi biennali post-laurea istituiti presso le università o presso centri privati, riconosciuti dallo Stato che offrono corsi con le stesse caratteristiche per quel che riguarda numero di ore di frequenza e modalità dell’esame di abilitazione finale. 35.4 Documentazione › Attestazioni di pagamento. 35.5 Domande&Risposte Può essere indicato tra gli oneri detraibili, nelle spese per istruzione, la tassa pagata per il conseguimento dell’attestato del TOEFL (Test of English as a Foreign Language) obbligatorio ai fini del conseguimento dell’esame di laurea presso il politecnico di Milano? No, la spesa sostenuta non è detraibile. Le uniche spese di istruzione ammesse in detrazione sono infatti quelle sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento e/o specializzazione post-universitaria e non anche quelle sostenute per corsi su singole materie. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. e) Prassi Ministero delle finanze Circolare1 giugno 1999, n. 122 Circolare 10 giugno 1993, n. 7 Agenzia delle entrate Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11 Circolare 19 maggio 2000, n. 101 Risoluzione 4 marzo 2008, n. 77 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 75 Detrazioni 730 - Antonella Donati 36.Credito d’imposta per riacquisto prima casa A chi decide di vendere l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima Credito d’imposta per ridurre l’Irpef per il riacquisto della prima casa. Importo utilizzabile anche in forma rateale ma non è ammesso a rimborso casa per comperarne un’altra entro 12 mesi dalla vendita, l’art. 7 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 - “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, riconosce un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA versata al primo acquisto. Il credito si può utilizzare al momento del rogito per ridurre la nuova imposta di registro, oppure per ridurre l’Irpef se al rogito è dovuta l’IVA. 36.1 A quanto ammonta il credito La somma riconosciuta come ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al successivo acquisto. In sostanza se per il primo acquisto fossero stati spesi 6.000 euro di IVA e per il secondo acquisto l’imposta di registro dovuta fosse solo di 4.500 euro, il credito sarebbe comunque pari a questa cifra e la differenza sarebbe comunque irrecuperabile. 36.2 Nessun rimborso ma solo riduzione Irpef o compensazione Nel caso in cui non si voglia o non si possa utilizzare il credito al rogito, la somma spettante si può utilizzare solo in diminuzione dall’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto, oppure per pagare altre imposte in compensazione. Il credito, invece, non può mai essere chiesto a rimborso. Inoltre se si utilizza il credito per diminuire l’Irpef dovuta, è possibile farlo solo entro 10 anni e solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto in cui sorge il diritto al credito. In caso di più proprietari il credito di imposta spetta a ciascuno degli interessati in proporzione alla percentuale di possesso. 36.3 Credito anche per più vendite e riacquisti Si ha diritto al credito d’imposta anche se vendita e riacquisto sono fatte più volte, e in questo caso il credito viene determinato nella misura corrispondente all’imposta pagata per il precedente acquisto (sia pure utilizzando il precedente credito), sempre che sia inferiore all’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto che chiude la catena. È possibile avere il credito d’imposta anche se dopo la vendita del primo appartamento si acquista un terreno per costruire un nuovo immobile. Il credito, però, non può essere “speso” per comprare il terreno, ma si può utilizzare per ridurre l’Irpef se entro un anno dall’acquisto si costruisce almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e con 76 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 il tetto. L’immobile comunque dovrà essere completato e abitato in tempi brevi. Inoltre è necessario che il contratto di appalto sia redatto in forma scritta, che sia registrato e che sia dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l’applicazione del credito. In caso di più proprietari l’importo del credito va ripartito tra tutti pro quota. 36.4 Documentazione › Rogito notarile con specifica riacquisto prima casa. 36.5 Domande&Risposte Si ha diritto al credito d’imposta se il primo immobile acquistato non si rivende ma si cede in donazione ad un parente? Sì, anche in questo caso si ha diritto all’agevolazione fiscale. Unico requisito infatti è che venga ceduto l’immobile acquistato a suo tempo con i benefici per riacquistare un’altra prima casa. In caso di vendita e successiva assegnazione di una casa da una cooperativa, si ha diritto al credito? Sì, perché nel concetto di nuovo acquisto viene ricompreso non solo il diritto di proprietà, ma anche i diritti reali di godimento e il diritto dell’assegnatario in via provvisoria dell’alloggio da parte della cooperativa a proprietà divisa. Il credito d’imposta spetta nel caso in cui il nuovo immobile venga acquistato tramite una permuta? Sì, perché non ci sono limiti alle modalità di acquisto del secondo immobile. Se si vende solo il box acquistato insieme all’abitazione principale con i benefici, si ha diritto al credito d’imposta per l’acquisto di un altro box? No, il riacquisto del solo box, non può beneficiare del credito d’imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei benefici “prima casa”, cosa che non si verifica nel caso di immobile per uso non abitativo. Normativa e prassi di riferimento Normativa Legge 23 dicembre 1997, n. 448, art. 7 Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 1° febbraio 2008, n. 30 Risoluzione 11 luglio 2005, n. 87 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 77 Detrazioni 730 - Antonella Donati 37.Cure termali Detrazione del 19% per i trattamenti sanitari effettuati presso gli stabilimenti termali. Escluse le spese accessorie Fanghi, inalazione, piscina terapeutica, trattamenti di riabilitazione. Tutte le prestazioni sanitarie presso stabilimenti attrezzati danno diritto all’agevolazione fiscale come spese mediche. 37.1 Agevolazione a fronte della prescrizione del medico L’agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui la spesa venga sostenuta per un familiare fiscalmente a carico. Poiché si tratta di spese mediche generiche è invece riconosciuta la deduzione nel caso in cui si tratti di un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. è richiesta la prescrizione medica. 37.2 Indetraibili le spese di soggiorno Nessuna agevolazione fiscale, invece, per le spese che rappresentano un costo accessorio a quello delle prestazioni professionali sanitarie vere e proprie, come le spese di viaggio, albergo e soggiorno. Quindi se la fattura fosse comprensiva delle spese, occorrerebbe richiedere a parte il dettaglio relativo ai soli trattamenti sanitari. 37.3 Documentazione › Prescrizione medica; › ticket o fattura dei trattamenti effettuati. 37.4 Domande&Risposte Per La detrazione per cure termali è necessaria la prescrizione di un medico specialista? No. L’obbligo si riferisce esclusivamente alla prescrizione medica dato anche che si tratta di terapie catalogate come medico-generiche. è sufficiente, quindi, anche la semplice prescrizione del medico di base con indicazione della patologia. Normativa e prassi di riferimento 78 Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Ministero delle finanze Risoluzione 9 aprile 1976, n. 8/207 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 38.Detrazione d’imposta per i figli a carico Il comma 16 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finan- ziaria per il 2007, ha modificato le modalità di ripartizione della detrazione Detrazione fiscale divisa d’imposta per i figli a carico. In base al nuovo testo introdotto nell’art. 12 del Tuir, la detrazione fiscale sul reddito per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, ma spetta al 50% ciascuno. Se i coniugi non sono separati è possibile attribuire l’intera detrazione al sempre a metà tra i genitori. Solo in caso di accordo può averla al 100% chi ha un reddito più elevato genitore con reddito complessivo più elevato in base ad uno specifico accordo tra gli interessati. 38.1 Possibile sfruttare al meglio l’agevolazione Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico è dunque, ripartita, in via normativa, nella misura del 50% ciascuno. è però consentito attribuire l’intera agevolazione al coniuge con il reddito più elevato per massimizzare i vantaggi fiscali. Questa via può essere seguita, innanzitutto, nel caso in cui uno dei due genitori non abbia sufficiente capienza nell’imposta, perdendo così in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. Il vantaggio ovviamente va calcolato a tavolino in base ai redditi imponibili, dato che per quelli più elevati, la detrazione si perde, poiché è teorica e rapportata alle fasce di reddito. 38.2 Detrazione azzerata ai 95.000 euro di reddito La detrazione, infatti, spetta solo per la parte corrispondente al rapporto tra 95.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. Nel caso ci si avvicini a questa soglia, quindi, anche a fronte di uno dei due redditi dei genitori nettamente più elevato, non c’è alcun vantaggio ad attribuire l’intera dato che questa andrebbe comunque persa. Meglio allora mantenere la divisione a metà in modo da consentire almeno ad uno dei due coniugi di approfittarne al massimo. 38.3 Stesse regole per i genitori non coniugati Divisione della detrazione a metà, salvo diverso accordo, anche nel caso dei genitori non coniugati. Se l’accordo manca o entrambi richiedono l’intera detrazione, occorre far riferimento alle disposizioni previste nel caso di genitori separati. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 12, comma 1, lettera c) E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 79 Detrazioni 730 - Antonella Donati Prassi Agenzia delle entrate Circolare 16 marzo 2007, n. 15 39. Detrazione d’imposta per i figli a carico con genitori separati L’art. 12 del Tuir disciplina, infatti, espressamente il caso di genitori sepaDetrazione per i figli a carico al 100% al coniuge che ha l'affido esclusivo. Ammessi altri accordi in caso di incapienza rati. In queste situazioni occorre distinguere tra affido congiunto e affido esclusivo dei figli. 39.1 In caso di affido congiunto Nella prima situazione, ossia l’affido congiunto, la detrazione è ripartita secondo le regole appena viste per i genitori coniugati. La detrazione, quindi, viene attribuita al 50% per ciascuno, salvo un diverso accordo che attribuisca l’intero sconto d’imposta al genitore che ha il reddito più elevato. Per l’accordo non è richiesta una particolare forma, ma in caso di verifica da parte dell’amministrazione, i genitori devono fornire la prova dell’intesa in base alla quale hanno usufruito della detrazione nella diversa misura. 39.2 Se non c’è capienza nell’imposta Se uno dei due genitori non può fruire in tutto o in parte della detrazione a causa di un’Irpef lorda insufficiente, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore con l’obbligo di versare all’altro un importo pari al 50% della detrazione stessa. Perché questo sia possibile, però, occorre che nel testo dell’accordo sia indicato anche esattamente l’importo da versare al coniuge che non può usufruire della detrazione. Questa possibilità è prevista anche nel caso in cui il coniuge affidatario non abbia capienza nell’imposta anche in presenza di redditi più elevati rispetto a quelli dell’altro genitore perché in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l’imposta. In caso di genitori separati fa testo, in sostanza, solamente l’incapienza, qualunque sia la sua motivazione. 39.3 In caso di mancato accordo Nel caso in cui, invece, non ci sia accordo e venga presentata richiesta della detrazione da parte di entrambi i genitori in misura pari al 100% in sede di liquidazione, la detrazione sarà riconosciuta ai due genitori nella misura legale della metà. In questa situazione, infatti, si deve prevedere che non ci sia stato accordo e che quindi l’agevolazione spetti ad entrambi, salvo prova contraria. 80 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 39.4 In caso di affido esclusivo In caso di affido esclusivo la detrazione spetta di base al genitore affidatario, fatta salva anche in questo caso la possibilità di raggiungere una diversa intesa. E come visto in precedenza se non c’è capienza nell’imposta del genitore affidatario la detrazione spetta per intero all’altro, con l’obbligo di versare l’intera somma al genitore al quale è stato affidato il figlio. 39.5 Stesse regole anche in assenza di matrimonio La ripartizione della detrazione segue le stesse regole anche nel caso in cui non si tratti di genitori separati ma semplicemente di genitori non coniugati. Se non c’è un’intesa, oppure un provvedimento di affido da parte del giudice, la detrazione spetta al 50% per ciascuno ai sensi di legge. Altrimenti al genitore al quale i figli sono affidati. 39.6 Domande&Risposte Una ragazza inizialmente non coniugata ha un figlio non riconosciuto dall’altro genitore. Successivamente si sposa: se il suo reddito non è capiente per fruire della detrazione e la ragazza si è successivamente sposata con un soggetto diverso dal genitore del figlio, quest’ultimo può applicare la detrazione per il figlio anche in assenza di provvedimenti per il riconoscimento? No. L’art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir, riconosce le detrazioni per figli a carico “per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati”. La condizione di figlio a carico, presuppone un rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che usufruisce della detrazione. Pertanto, nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non può fruirne per incapienza dell’imposta). Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 12, comma 1, lettera c) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 30 dicembre 2010, n. 143 Circolare 4 aprile 2008, n. 34 Circolare 16 marzo 2007, n. 15 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 81 Detrazioni 730 - Antonella Donati 40.Detrazione per le spese per i figli a carico Detrazione del 19% per le spese per i figli a carico al genitore che ha pagato la fattura. L'agevolazione prescinde dall'attribuzione della detrazione fiscale per i figli a carico Le regole introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 in merito alle modalità di attribuzione della detrazione fiscale sul reddito per figli a carico non incidono sulla possibilità di avere la detrazione del 19% per le spese effettuate al loro interesse. é quindi sempre valido il principio di attribuzione della detrazione fiscale solo a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. 40.1 Se la fattura è intestata al genitore Poiché la detrazione è riconosciuta a fronte dell’attestazione della spesa, la sua attribuzione fa riferimento per prima cosa ai dati fiscali riportati sul documento di spesa. Se questo è intestato al genitore, la detrazione spetta per intero all’intestatario della ricevuta, a prescindere dal fatto che abbia oppure no la detrazione in busta paga. 40.2 Se la fattura è intestata ai figli Quando la ricevuta è intestata al figlio, invece, le spese in linea di principio devono essere suddivise tra i due genitori, a prescindere da chi ha il figlio a carico ai fini fiscali. Se però uno dei due ha pagato l’intero importo ha diritto alla detrazione sull’intera spesa sostenuta. Per questo occorre annotare sulla ricevuta il suo nome, perché ai fini della detrazione degli oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente. Quindi se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di provarlo, potrà tenere conto dell’intero importo per calcolare la detrazione. 40.3 In caso di coniuge a carico Infine quando uno dei due coniugi è a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione per tutti i documenti di spesa. Questo principio si applica sia quando fatture e ricevute sono intestate ai figli, sia quando portano il nome del coniuge a carico. 40.4 Domande&Risposte Se il padre gode della detrazione fiscale al 100%, e la fattura del dentista è intestata al figlio ma è stata pagata dalla madre, chi può detrarre la spesa? Se i coniugi hanno interesse a farlo la detrazione spetta al 50% per ciascuno anche se il figlio è a carico del padre. Se però la madre può avere un beneficio fiscale maggiore dalla detrazione, ha diritto ad averla tutta lei. In questo caso è però necessario annotare a mano sul documento i 82 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 dati personali e fiscali di chi ha pagato specificando di aver sostenuto la spesa per intero. E se invece la fattura è intestata alla madre? Anche in questo caso l’intestatario della fattura ha diritto alla detrazione perché il nuovo criterio di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico è riferito esclusivamente alle detrazioni Irpef sui redditi e non può essere considerato come principio di ripartizione tra i coniugi delle detrazioni e delle deduzioni per spese sostenute per i figli. Nel caso in cui i figli siano affidati alla madre separata ma il padre sostiene per intero le spese mediche e scolastiche, per consentirgli di avere le agevolazioni va fatta la ripartizione della detrazione per i figli a carico al 50%? No. A prescindere dall’affidamento e dalla detrazione fiscale in busta paga, infatti, rimane valido il criterio in base al quale la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Quindi se il padre ha delle fatture a lui intestate per le spese effettuate per i figli ha diritto alla detrazione del 19% dell’importo. Se invece le fatture sono intestate ai figli, perché il padre le possa detrarre occorre che appunti sul documento che le ha sostenute integralmente lui. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 12, comma 1, lettera c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 4 aprile 2008, n. 34 Circolare 16 febbraio 2007, n. 11 Ministero delle finanze Circolare 3 maggio 1996, n. 108 41.Detrazione 36% Agevolazione fiscale ormai di vecchia data, in quanto è in vigore fin dal 1998 grazie all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. La detrazione fiscale del 36% per i lavori di ristrutturazione è diventata strutturale e ha fatto il suo ingresso nel Tuir dalla fine del 2011. Con il decreto “salva Italia” (d.l. n. 201/2011), è stato, infatti, aggiunto nel Tuir un nuovo articolo, il 16-bis, che introduce in pianta stabile la detrazione originariamente prevista dalla legge n. 449/1997. Nel testo le disposizioni sono state precisate e arricchite sulla base dei documenti di prassi emanati dal 1997 in poi. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Detrazione del 36% per tutti gli interventi di ristrutturazione di immobili ad uso residenziale. Nessuna restrizione nelle norme che hanno prorogato l'agevolazione per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2012 83 Detrazioni 730 - Antonella Donati 41.1 I lavori che danno diritto allo sconto d’imposta Con l’ingresso nel Tuir si allunga anche la lista dei lavori che danno diritto alla detrazione. Si tratta infatti di: › interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali; › interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; › realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; › eliminazione di barriere architettoniche; › interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi; › interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico; › interventi volti al conseguimento di risparmi energetici; › adozione di misure antisismiche; › interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Ma con l’ingresso nel Tuir, come detto, si amplia anche l’elenco degli interventi agevolabili. Il beneficio fiscale, infatti, viene riconosciuto anche a coloro che eseguono interventi sugli immobili danneggiati per terremoti e alluvioni, anche se si tratta di interventi che rientrano tra quelli espressamente elencati. Le agevolazioni si applicano anche per le spese effettuate nel 2011. Requisito indispensabile è che l’immobile si trovi in una delle aeree per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, anche in data precedente a quella dell’entrata in vigore del decreto. 41.2 lavori complementari e accessori Al di là dei singoli interventi sono ammessi a godere dell’agevolazione anche tutti quelli di tipo accessorio ai lavori di ristrutturazione, purché, appunto, si tratti di opere complementari per il completamento dell’intervento agevolato. Quindi opere quali sostituzione di pavimenti, tinteggiatura di pareti, soffitti, rifacimento di intonaci interni, verniciatura delle porte, rientrano nella detrazione solo se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzi, la realizzazione di nuove mura divisorie, lo spostamento o la realizzazione di nuovi servizi, il collegamento di più unità mobiliari, la messa norma degli impianti, il 84 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 rifacimento dell’impianto di riscaldamento e così via. Stessa agevolazione per le spese dismantellamento. 41.3 Le altre spese sulle quali spetta la detrazione Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese quelle di: › progettazione e prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; › acquisto dei materiali; › imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; › oneri di urbanizzazione; › compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori. La detrazione per le spese necessarie per l’autorizzazione ai lavori è riconosciuta anche se sono effettuate prima della data di invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle entrate. 41.4 L’importo massimo dei lavori per ciascun immobile Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun immobile. Il tetto di spesa si riferisce ai soli immobili per uso abitativo, ed è considerato per immobile, a prescindere dal numero dei proprietari. Di conseguenza, l’importo massimo va suddiviso fra tutti i soggetti che hanno diritto alla detrazione avendo effettuato le relative spese. Il limite di spesa è riferito a ciascun anno d’imposta nel caso in cui si tratti di interventi diversi tra un anno e l’altro. Nel caso di semplice prosecuzione degli interventi dell’anno precedente, invece, occorre far riferimento alla somma spesa anno per anno. A seguito della fissazione del limite di spesa non è più obbligatorio inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione di fine lavori nel caso, originariamente prevista per quelli di ammontare superiore a 51.000 euro. 41.5 No all’agevolazione per interventi solo sulle pertinenze se non cambia la destinazione d’uso Il limite è unico anche per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un’abitazione che sulle pertinenze. Non è invece ammessa la detrazione su immobili che non siano per uso abitativo, se i lavori non riguardano anche l’immobile residenziale. Quindi non si può avere nessuna agevolazione fiscale se si ristruttura, ad esempio, una mansarda accatastata C/2, a meno che non si ristrutturi contemporaneamente anche l’appartamento, oppure che la ristrutturazione della mansarda non abbia come obiettivo E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 85 Detrazioni 730 - Antonella Donati quello di trasformare il locale in uso abitativo. In caso di lavori finalizzati al cambio di destinazione d’uso, la richiesta deve risultare nella DIA altrimenti l’agevolazione non può essere riconosciuta. 41.6 Niente detrazione se l’immobile aumenta di cubatura Particolare attenzione sulla tipologia dei lavori agevolabili va fatta anche nel caso in cui si intendono effettuare interventi che ampliano le dimensioni dell’immobile. L’Agenzia delle entrate ha infatti recentemente ribadito che sono ammessi al beneficio solo gli interventi di ristrutturazione che aumentano la superficie ma non il volume preesistente, anche se l’ampliamento è concesso dal c.d. Piano casa. Unica eccezione la realizzazione di nuovi servizi igienici. Per questo intervento, infatti, è possibile aumentare sia la superficie che il volume esistenti. 41.7 Beneficio fiscale anche a chi ha stipulato solo il compromesso Si ha diritto alla detrazione del 36% anche se l’immobile non è ancora di proprietà ma è stato stipulato solo il compromesso. In questo caso è necessario che il compromesso sia stato registrato e che ci sia l’autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. 41.8 Detrazione riconosciuta per chi fa i lavori da sé Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile. In questo caso l’agevolazione è riconosciuta, ovviamente, sulle sole spese di acquisto dei materiali utilizzati. Se però vengono effettuati dei lavori per i quali è richiesta la certificazione della messa a norma di sicurezza ad esempio rifacimento impianto elettrico, installazione di antenne, installazione di impianti di allarme, la detrazione spetta solo a condizione che ci sia la relativa certificazione firmata da un tecnico abilitato. Se si fa tutto da sé, invece, la detrazione non si può avere. 41.9 Bonifico obbligatorio e manodopera in fattura Per fruire della detrazione è necessario che tutte le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse dall’obbligo di pagamento con bonifico le spese per le quali il pagamento in questa forma non è ammesso quali: › oneri di urbanizzazione; › diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; › imposte di bollo. 86 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), il costo della manodopera deve essere indicato in maniera distinta. Senza manodopera niente detrazione. L’unica eccezione è quella delle fatture in acconto: qui è possibile anche non indicare la manodopera, a patto che questa venga dettagliata nella fattura a saldo. 41.10 Meno rate per chi è in là con gli anni I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono usufruire della detrazione in un numero minore di rate, ossia rispettivamente in cinque o tre. Questa facoltà, però, è concessa solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento, mentre non ne possono beneficiare l’inquilino o il comodatario. 41.11 Documentazione › Copia della comunicazione di inizio lavori e ricevuta della raccomandata; › concessione edilizia, autorizzazione o DIA; › comunicazione alla Asl in caso di apertura di un cantiere con durata superiore ai 200 giorni-uomo; › bonifici; ›fatture; › pagamento dell’Ici. Per quel che riguarda invece l’obbligo di indicazione separata della manodopera in fattura, previsto del d.l. n. 223/2006, questo è stato abolito per tutte le fatture successive al 14 maggio 2011. Le novità previste nel decreto Sviluppo, il d.l. n. 70/2011, e valide a partire dalla sua entrato in vigore, appunto il 14 maggio. Per le fatture con data precedente valgono le regole precedenti. Quindi senza manodopera niente detrazione. L’unica eccezione è quella delle fatture in acconto: qui è possibile anche non indicare la manodopera, a patto che questa venga dettagliata nella fattura a saldo. Lo stesso provvedimento ha inoltre abolito l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori a Pescara. Quest’obbligo è stato sostituito da un’autocertificazione con la data di avvio degli interventi di ristrutturazione da conservare insieme ai documenti di spesa. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 87 Detrazioni 730 - Antonella Donati 41.12 Domande&Risposte È possibile richiedere le detrazioni sia per i lavori di ristrutturazione che per quelli destinati al risparmio energetico per i quali lo sconto d’imposta è pari al 55%? Sì, è possibile avere entrambe le detrazioni. È necessario, però, che si tratti di agevolazioni richieste per lavori diversi, ad esempio se si rifà l’impianto di riscaldamento e contestualmente si amplia una stanza, i lavori relativi all’impianto di riscaldamento potranno godere della sola detrazione del 55% e non anche di quella del 36% per ristrutturazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 16-bis Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 5 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4 Circolare 23 aprile 2010, n. 21 Risoluzione 12 luglio 2007, n. 167 Circolare 10 giugno 2004, n. 24 Circolare 14 giugno 2001, n. 55 Circolare 13 maggio 2011, n. 20 Circolare 11 maggio 1998, n. 121 Provvedimento 2 novembre 2011, prot. n. 2011/149646 42.Detrazione 36% a comodatari e inquilini Sconto fiscale sui lavori anche per coloro che abitano nell'immobile senza esserne proprietari. Necessaria, però, l'autorizzazione ai lavori da parte del proprietario Possono beneficiare dello sconto Irpef non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. L’agevolazione prescinde dal possesso, in quanto il diritto a goderne previsto dalla legge fa riferimento esclusivamente al pagamento delle spese. 42.1 I soggetti interessati e l’autorizzazione ai lavori La detrazione è dunque riconosciuta anche a: 88 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 ›usufruttuari; › titolari del diritto di abitazione; ›inquilini; ›comodatari. Requisito indispensabile per l’agevolazione, però, è quella di avere l’autorizzazione scritta da parte del proprietario dell’immobile. La documentazione deve essere esibita in caso di verifiche. 42.2 La detrazione si trasferisce con l’inquilino Quando i lavori vengono pagati dal detentore dell’immobile, se allo scadere del contratto di locazione questo non viene rinnovato, l’agevolazione non si perde. Si ha il diritto, infatti, di continuare a detrarre le rate anche una volta lasciato libero l’appartamento. L’agevolazione è riconosciuta anche se il contratto di locazione non è intestato a chi paga i lavori ma ad un suo familiare convivente. 42.3 Documentazione › Comunicazione di inizio lavori e ricevuta della raccomandata; › concessione edilizia, autorizzazione o DIA; › comunicazione alla Asl in caso di apertura di un cantiere con durata superiore ai 200 giorni-uomo; › bonifici; ›fatture; › contratto di locazione o comodato; › autorizzazione del proprietario ad effettuare i lavori. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 16-bis Prassi Agenzia delle entrate Circolare 14 giugno 2001, n. 55 Circolare 11 maggio 1998, n. 121 43.Detrazione 36% con il coniuge L’agevolazione fiscale, come detto, è riconosciuta in base alle spese effettivamente pagate, a prescindere dalle quote di possesso dell’immobi- Diritto alla detrazione in le. In caso di coniugi con immobile in comproprietà è possibile valutare come attribuire le spese in modo da ottimizzare la detrazione. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse base all'importo delle spese pagate. Possibile suddividere i pagamenti tra i coniugi per massimizzare l'agevolazione 89 Detrazioni 730 - Antonella Donati 43.1 Massimizzare l’agevolazione in base ai redditi Poiché anche in caso di comproprietà la detrazione spetta a ciascun proprietario in base alle spese pagate, a prescindere dalla quota di possesso, nulla vieta a chi possiede solo la metà dell’appartamento di attribuirsi l’intera agevolazione, ovviamente con l’accordo degli altri. Così in caso di coniugi con redditi di importi significativamente diversi, può risultare conveniente attribuire l’intera detrazione ad uno dei due per non perdere in tutto o in parte l’agevolazione per incapienza. 43.2 Niente detrazione al marito per le spese pagate dalla moglie a carico Non è invece ammessa la detrazione per il marito quando la moglie non ha redditi, se fatture e bonifici sono intestati anche a lei. Per questa tipologia di spese, infatti, non è prevista la detrazione in caso di familiari a carico. Quindi qualora uno dei due coniugi intestatari del documento di spesa non avesse più capienza nella sua imposta, la rata relativa all’anno o agli anni in questione non potrebbe essere detratta dall’altro. 43.3 Le regole per i bonifici In linea di principio se ci sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio. E poichè per la detrazione fa testo solo l’attestazione di spesa, se il bonifico e la fattura sono intestati ad entrambi i coniugi è obbligatorio dividere la spesa a metà. Al contrario quando il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione di inizio lavori, la moglie che intende usufruire dell’agevolazione per la sua quota deve indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico e annotare sulla fattura di aver contribuito per metà (o per altra quota) al pagamento delle spese. 43.4 Documentazione › Comunicazione di inizio lavori e ricevuta della raccomandata; › concessione edilizia, autorizzazione o DIA; › comunicazione alla Asl in caso di apertura di un cantiere con durata superiore ai 200 giorni-uomo; › bonifici; ›fatture; › contratto di locazione o comodato; › autorizzazione del proprietario ad effettuare i lavori. 90 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 43.5 Domande&Risposte Se ci si dimentica di riportare il codice fiscale di uno dei beneficiari sul bonifico, la detrazione si perde o si può avere comunque? Si può avere comunque. Nel caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione nel bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di servizio competente, il diritto alla detrazione da parte di altri soggetti non viene meno qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. Nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso, è necessario annotare nella fattura la percentuale di spese alla quale si è direttamente contribuito. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 16-bis Prassi Agenzia delle entrate Circolare 14 giugno 2001, n. 55 Circolare 1° giugno 1999, n. 122 44.Detrazione 36% immobili di familiari In tutti i casi in cui l’immobile non è di proprietà, ma appartiene al 100% a uno dei propri familiari ha diritto alla detrazione anche chi non lo possiede Detrazione del 36% anche e non ci abita, purché conviva con il proprietario. Occorre che la convivenza sussista prima dell’invio della comunicazione a Pescara, e questo è un requisito indispensabile. Non conta il fatto che si tratti di familiare a carico o essere o meno in comunione dei beni. per gli immobili non di proprietà o non abitati, se si tratta di proprietà di familiari conviventi. Fa testo il grado di parentela 44.1 Fa sempre testo il grado di parentela In ogni caso l’agevolazione è ammessa solo se l’immobile appartiene a parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ossia: › Coniuge, figli e genitori (familiari di primo grado); › fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni (familiari di secondo grado); › zii e nipoti, ossia figli di un fratello o una sorella (parenti di terzo grado); › suoceri, generi e nuore (affini di primo grado); › cognati (affini di secondo grado). Se la casa appartiene ad uno di loro, e chi la vuol ristrutturare è convivente a tutti gli effetti, la detrazione va sempre riconosciuta. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 91 Detrazioni 730 - Antonella Donati 44.2 Solo immobili a disposizione e non locati Non è invece richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, ma è necessario che sia uno degli immobili che sono a disposizione del proprietario, e che possano essere utilizzati anche da chi ha pagato i lavori. Anche per le seconde case, quindi, il beneficio è sempre riconosciuto. Non è invece ammessa la detrazione al familiare nei casi in cui si tratta non di un immobile a disposizione ma di uno dato in locazione. In questa situazione, infatti, la spesa e la relativa detrazione spettano solo al proprietario. 44.3 Bonifici intestati al convivente che paga i lavori Convivenza a parte, chi intende chiedere le detrazioni deve pagare le spese e avere fatture e bonifici a lui intestati. In ogni caso la detrazione spetta anche se le eventuali autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Anche in caso di lavori condominiali la detrazione è riconosciuta con le stesse regole. 44.4 Documentazione › Comunicazione di inizio lavori e ricevuta della raccomandata; › concessione edilizia, autorizzazione o DIA; › comunicazione alla Asl in caso di apertura di un cantiere con durata superiore ai 200 giorni-uomo; › bonifici; ›fatture; › attestazione della convivenza con il proprietario dell’immobile. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 16-bis Prassi Agenzia delle entrate Circolare 12 giugno 2002, n. 50 Risoluzione del 12 giugno 2002, n. 184 Risoluzione del 6 maggio 2002, n. 136 Circolare 11 maggio 1998, n. 121 45.Detrazione 36% in condominio Detrazione del 36% per tutti i lavori condominiali, anche quelli di semplice manutenzione ordinaria. Burocrazia a carico dell'amministratore 92 In caso di immobile in condominio gli interventi sono sempre agevolati, qualunque sia la loro tipologia. In caso di interventi sulle parti comuni di un edificio residenziale godono della detrazione non solo le opere di ristrutturazione vera e propria ma anche gli interventi di riparazione, rinnovamento E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti sono sempre agevolati. Detrazione anche per l’eventuale costruzione di posti auto condominiali consente di avere lo sconto fiscale, come pure per tutti gli interventi di messa a norma degli impianti comuni, o l’installazione di nuovi ascensori. 45.1 Parti comuni e quote millesimali Anche nel caso degli interventi sulle parti comuni l’importo massimo di spesa sulla quale applicare la detrazione per le parti comuni è pari a 48.000 euro per ciascun appartamento, a prescindere dal numero dei proprietari e a prescindere dal numero degli appartamenti che si possiedono nello stesso condominio. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117 c.c. ossia: › fondamenta e muri maestri; › tetti e i lastrici solari; › portoni d’ingresso e scale; › vestiboli e anditi; › portici e cortili; › locali portineria e alloggio del portiere; › locali riscaldamento centrale e altri servizi in comune; ›ascensori; › acquedotti e fognature; › canali di scarico; › impianti comuni. La detrazione per gli interventi relativi alle parti comuni spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale di proprietà. 45.2 La delibera dell’assemblea Per questo per l’agevolazione è necessaria la copia della delibera dell’assemblea di approvazione dei lavori e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese relative all’intervento deliberato. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario allegare la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese. 45.3 I compiti dell’amministratore Sciolto il nodo dell’approvazione della spesa spetterà all’amministratore occuparsi di tutta la questione burocratica. Sarà lui, infatti, tenuto ad occuparsi dei permessi e delle eventuali concessioni edilizie, della comunicazione alla Asl in caso di apertura di cantiere dovrà inviare la comunicazione di inizio lavori a Pescara indicando il codice fiscale del condominio, e provvedere al pagamento con bonifico. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 93 Detrazioni 730 - Antonella Donati 45.4 L’attestazione di pagamento Per gli interventi effettuati sulle parti comuni la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione. I singoli condomini, però, hanno diritto alla detrazione a patto di aver effettivamente versato la rata di competenza entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per questo fa testo un’apposita dichiarazione che l’amministratore dovrà rilasciare a tutti i condomini attestando di aver effettuato tutte le pratiche richieste, indicando la quota di lavori pagata dal singolo condomino nell’anno in questione. Questa somma sarà riportata in dichiarazione ai fini della detrazione. 45.5 In caso di più comproprietari Se l’appartamento è in comproprietà, la detrazione per i lavori condominiali spetta a tutti coloro che pagano le spese, a prescindere dalle quote di possesso. Per avere il riconoscimento all’agevolazione occorrerà indicare sulla ricevuta dell’amministratore la cifra singolarmente pagata. In caso di accordo tra comproprietari, comunque, anche se la dichiarazione dell’amministratore è intestata a tutti, la detrazione può essere usufruita da uno solo, a patto che venga annotato sulla ricevuta il nome di chi ha pagato tutte le spese. 45.6 Se si fanno lavori in casa e in condominio In caso di contemporanei lavori in casa e in condominio si devono sommare le detrazioni che spettano per ciascun intervento, anche se complessivamente superano il tetto dei 48.000 euro. Infatti le spese sostenute per i lavori condominiali vanno considerate in modo autonomo, perché sono espressamente agevolate come tali e perciò possono essere aggiunte ai lavori sui singoli appartamenti. Quindi nel caso di lavori condominiali vanno considerati due “tetti” per appartamento: 48.000 euro per le spese che riguardano la proprietà privata e altrettanti per gli interventi sulle parti comuni. 45.7 Documentazione › Verbale dell’assemblea di approvazione dei lavori; › tabella di ripartizione delle spese per i lavori; › dichiarazione dell’amministratore con l’attestazione della spesa effettivamente sostenuta. 45.8 Domande&Risposte Se si possiedono più appartamenti all’interno di uno stesso condominio come ci si deve comportare per quel che riguarda il tetto dei 48.000 euro per le spese sulle parti comuni? 94 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Nel caso di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di uno stabile nel quale una stessa persona è proprietaria di più case, l’importo da portare in detrazione è la somma delle quote spettanti per ogni unità immobiliare, e il tetto massimo di spesa su cui calcolare il beneficio è sempre di 48.000 euro per abitazione. Se l’amministratore non fornisce in tempo la comunicazione per la detrazione, è comunque possibile rimediare in qualche modo e non perdere il diritto all’agevolazione? Sì, infatti nel caso in cui non venga richiesta la detrazione nella prima dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale sono stati effettuati i lavori, si può usufruire dell’agevolazione a partire dalla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo. La prima rata può essere recuperata presentando una dichiarazione integrativa entro la stessa data di presentazione della denuncia dei redditi oppure con una richiesta di rimborso all’Agenzia delle entrate. Se l’amministratore per un appartamento cointestato rilascia la certificazione intestata ad uno solo dei proprietari, l’altro può comunque usufruire della detrazione? Sì, è sufficiente riportare sul documento rilasciato dall’amministratore la quota di spesa sostenuta. Se un immobile è composto di un solo appartamento ma ha due pertinenze, è sempre possibile considerare una detrazione a parte per le parti comuni? No, in questo caso non è possibile perché non si può parlare di “parti comuni” quando un edificio è costituito da una sola unità abitativa, anche se questa ha più di una pertinenza. Le detrazioni, infatti, sono ammesse solo per gli edifici a destinazione residenziale, e le pertinenze vanno considerate tutt’uno con gli appartamenti, tanto che non possono godere di una detrazione autonoma. Motivo per cui essendoci un solo appartamento sul quale è possibile avere le detrazioni, non ci possono essere anche parti comuni. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 16-bis Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 12 febbraio 2010, n.7 Circolare 24 febbraio 1998, n. 57 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 95 Detrazioni 730 - Antonella Donati 46.Detrazione 36%& per acquisto box Detrazione del 36% anche in caso di acquisto di box di pertinenza di nuova realizzazione. L'agevolazione anche se non si tratta di prima casa L’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, nell’introdurre la detrazione d’imposta del 36% per gli interventi di ristrutturazione, ha previsto la possibilità di ottenere la stessa agevolazione per le spese di realizzazione di autorimesse o posti auto di pertinenza di un’abitazione. Si ha diritto all’agevolazione anche in caso di acquisto di box già realizzato, o di acquisto con un un unico atto notarile di casa e box di pertinenza. In tutti i casi l’agevolazione è riconosciuta per le sole spese di costruzione che debbono essere certificate a parte dal costruttore. 46.1 Sempre obbligatori bonifici e manodopera in fattura La detrazione è riconosciuta su una spesa massima di 48.000 euro. Nella fattura di acquisto deve essere riportato separatamente l’importo della manodopera. In caso di pagamenti a stato di avanzamento lavori, sono ammesse singole fatture senza manodopera, purchè nel documento a saldo sia indicato il suo costo totale. Sempre richiesto il pagamento con bonifico. 46.2 Vincolo di pertinenza e pagamento prima del rogito Condizione fondamentale per la detrazione è il vincolo di pertinenza tra l’abitazione e l’autorimessa che si va ad acquistare. In caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto definitivo di acquisto è obbligatoria la registrazione del compromesso al fine di attestare la presenza del vincolo. Tuttavia se il pagamento e il rogito avvengono nella stessa giornata, ossia si tratta di un semplice “sfasamento” orario tra l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, il diritto allo sconto fiscale non è compromesso. 46.3 L’invio della comunicazione di inizio lavori Obbligatorio, anche nel caso dell’acquisto del box, l’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle entrate. In questo caso, però, è sufficiente che la raccomandata al Centro operativo di Pescara sia inviata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale si effettua la detrazione. 46.4 In caso di acquisto cointestato Anche se il box è acquistato in comproprietà, la detrazione va riconosciuta in base ai pagamenti effettuati, a prescindere dalle quote di possesso del box. Si deve seguire, cioè, il criterio generale relativo all’attribuzione 96 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 della detrazione a chi sostiene materialmente la spesa. Quindi nel caso di due coniugi in comunione di beni, per i quali l’acquisto per legge è cointestato, ma la spesa è effettuata da uno solo dei due, la detrazione compete solo a quest’ultimo. 46.5 Documentazione › Fattura con indicazione della manodopera; › attestazione dei costi da parte del costruttore; › bonifico di pagamento; › vincolo di pertinenza nel rogito; › comunicazione di inizio lavori da inviare prima della presentazione della dichiarazione fiscale. 46.6 Domande&Risposte Se la moglie è a carico, il marito può usufruire della sua quota di detrazione per l’acquisto cointestato? Solo se il marito è l’unico a sostenere le spese e fatture e bonifici sono intestati solo a lui e quindi si ricade nel caso di spese di ristrutturazione pagate dal familiare proprietario dell’immobile. Se invece sono cointestati, il marito non può usufruire della detrazione della moglie per la quale non c’è capienza nella sua imposta. Se la casa è intestata al marito e non alla moglie, è possibile comperare un box intestato ad entrambi i coniugi e avere ciascuno la detrazione del 36% sulla spesa sostenuta? Sì, perché la legge riconosce tra i possibili beneficiari, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori. Quindi anche se la moglie non è proprietaria della casa, ha diritto alla detrazione se acquista il box e paga i lavori di costruzione. Nel caso di costruzione di box da parte di cooperativa, è obbligatoria la registrazione del compromesso per la detrazione? No, in questo caso è ammesso il beneficio della detrazione anche in assenza di un compromesso di vendita regolarmente registrato, ma è necessario che il verbale di accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della richiesta di assegnazione del bene sia trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. In questo modo anche i soci della cooperativa edilizia possono fruire dell’agevolazione fiscale sugli acconti pagati con bonifico. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 97 Detrazioni 730 - Antonella Donati Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 16-bis Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7 Circolare 14 giugno 2001, n. 55 Circolare 13 maggio 2011, n. 20 47.Detrazione 36% per acquisto immobili ristrutturati da impresa L’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha introdotto Detrazione del 36% sull'acquisto in caso di immobili ristrutturati da imprese. Agevolazione a fronte del rogito che riporti la specifica indicazione il beneficio della detrazione Irpef del 36% per gli acquirenti o assegnatari di appartamenti all’interno di immobili interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione, o da cooperative edilizie. L’agevolazione è riconosciuta su una quota pari al 25% del prezzo di acquisto, con il limite massimo di 48.000 euro. La detrazione è stata più volte reiterata con diversi limiti temporali per avvio lavori e stipula del rogito. 47.1 Le date di riferimento In base alla proroga delle disposizioni prevista dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 27 dicembre 2007, n. 244) la detrazione è riconosciuta a patto che i lavori di ristrutturazione siano iniziati non prima del 1° gennaio 2008 e si concludono entro il 31 dicembre 2011. Il rogito, poi, dovrà essere stipulato entro il 30 giugno 2012. Per avere la detrazione, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione devono essere eseguiti, direttamente o tramite appalti a imprese terze, da imprese o cooperative edilizie che provvedano successivamente alla vendita o all’assegnazione dell’immobile. Non è richiesto in questo caso il pagamento con bonifico né l’invio della comunicazione di inizio lavori. 47.2 Detrazione solo sul prezzo dell’abitazione L’agevolazione è riconosciuta solo per l’acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale, non importa che si tratti di prima o seconda casa, mentre le pertinenze rientrano nel beneficio esclusivamente nel caso in cui vengono acquistate insieme all’abitazione e risulti il vincolo di pertinenza nell’atto di acquisto. È possibile avere l’agevolazione anche per le somme pagate a titolo di acconto prima del rogito, purché il compromesso venga registrato. Se un privato rivende un’immobile ristrutturato per il quale ha goduto delle detrazioni di acquisto, le rate non godute passano automaticamente all’acquirente, con le modalità viste nel precedente capitolo. 98 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 47.3 Agevolazione riconosciuta a tutti gli acquirenti Il beneficio fiscale spetta a ciascun proprietario in base alla sua quota di acquisto. Così se a comperare sono due coniugi, ognuno potrà avere il 50% della detrazione entro il tetto massimo di 48.000 euro. Nel caso in cui due soggetti acquistino, uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto dell’immobile ristrutturato, la detrazione deve essere proporzionata ai rispettivi valori della nuda proprietà e dell’usufrutto. 47.4 Documentazione › Rogito dal quale risulti che l’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione. 47.5 Domande&Risposte In caso di acquisto in comproprietà di immobile ristrutturato da parte di due coniugi, se la moglie è a carico e quindi non ha la possibilità di avere la detrazione, può averla per intero il marito? No, la detrazione non spetta al marito. Questo tipo di agevolazione, infatti, è riconosciuta agli acquirenti pro-quota, ossia in base alla quota di possesso. Poiché il marito è proprietario al 50%, non può avere la detrazione al 100% anche se la moglie è a carico. In caso di acquisto da parte di un genitore di un appartamento ristrutturato la cui nuda proprietà viene intestata al figlio e l’usufrutto ai genitori, con tre fatture intestate agli interessati ma importo interamente pagato dal padre, come va calcolata la detrazione? Il genitore acquirente del diritto di usufrutto sull’immobile, che ha sostenuto interamente la spesa, ha diritto di beneficiare della detrazione del 36% solo sulla somma corrispondente all’importo a lui fatturato, pari ad un terzo del totale. Invece, non può essere riconosciuta la detrazione ai familiari del contribuente che non hanno sostenuto la spesa perché, secondo i principi generali che regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il contribuente, per aver diritto alla detrazione, deve avere effettivamente sostenuto la spesa, cosa che non è stata in questo caso. Normativa e prassi di riferimento Normativa Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 2 Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 99 Detrazioni 730 - Antonella Donati Prassi Agenzia entrate Risoluzione 9 gennaio 2007, n.1 Circolare 1 giugno 2004, n. 24 48.Detrazione 36% per acquisto immobile ristrutturato da privato Rivisto il criterio di destinazione delle rate di detrazione non godute in Passano dal venditore all’acquirente le rate non godute per le compravendite fino al 17 settembre. Da questa data in poi la detrazione resta al venditore caso di passaggio di proprietà dell’immobile. A partire dai rogiti effettuati dal 17 settembre 2011, le rate possono anche rimanere all’acquirente, o comunque possono essere oggetto di trattativa. 48.1 Documentazione dal vecchio proprietario Il d.l. n. 138/2011, la manovra-bis, ha infatti riscritto le disposizioni della legge n. 449/1997 prevedendo la possibilità che rimanessero al venditore, e non passassero più per legge all’acquirente, le rate residue. Questo principio si applica per le compravendite effettuate dal 17 settembre, data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. In sostanza ora non c’è più alcun automatismo, ma è consentito alle parti di accordarsi, in sede di rogito, stabilendo che la detrazione possa continuare ad essere fruita dal venditore, oppure, appunto, passare all’acquirente come in precedenza. Resta fermo in ogni caso l’obbligo di acquisire e conservare la documentazione relativa alla detrazione per poter usufruire dell’agevolazione. 48.2 Compravendita con lavori in corso Diverse le regole, invece, se la vendita avviene quando sono ancora in corso lavori di ristrutturazione e il proprietario ha pagato solo una quota dei lavori stessi. In questa situazione l’acquirente deve inviare una nuova comunicazione a Pescara a suo nome e subentrare nella DIA al precedente proprietario. 48.3 L’utilizzo della rata Il diritto a godere delle rate rimanenti scatta a partire dalla dichiarazione dei redditi successiva al passaggio di proprietà, riferita, quindi, allo stesso anno d’imposta nel quale è stato effettuato il rogito, dato che non è previsto il godimento dell’agevolazione pro quota in base ai giorni di possesso. In sostanza fa fede la proprietà effettiva al 31 dicembre dell’anno precedente, qualunque sia la data del rogito. In ogni caso, in considerazione delle novità introdotte nel 2011, solo per lo scorso anno per stabilire chi ha diritto alla detrazione occorre 100 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 far riferimento alla data del rogito. Chi avesse venduto prima del 17 settembre, infatti, non potrebbe continuare a godere delle agevolazioni anche se non avesse ceduto la documentazione necessaria al venditore. 48.4 In caso di vendita parziale di un alloggio ristrutturato Niente subentro dell’acquirente nell’agevolazione, invece, nel caso di acquisto di una quota parte dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione da parte del venditore. Così, ad esempio, se la ristrutturazione ha riguardato un appartamento di grandi dimensioni, successivamente suddiviso in due unità catastalmente distinte, la detrazione non segue l’acquisto. In questa situazione, infatti, il venditore conserva il diritto al beneficio per la parte di abitazione nella quale rimane, mentre all’acquirente non spetta nulla. 48.5 Documentazione Per gli appartamenti privati: › comunicazione di inizio lavori; › DIA se richiesta dalle disposizioni comunali; › ricevute di pagamento dell’Ici se dovuta; › fatture e bonifici. Per gli interventi su parti condominiali: › dichiarazione dell’amministratore con l’attestazione della spesa sostenuta. 48.6 Domande&Risposte Se si acquista un appartamento da un privato che a sua volta lo aveva acquistato da un’impresa ma non aveva mai goduto della detrazione, l’acquirente può averla comunque per le rate rimanenti? Il fatto che il venditore non abbia usufruito a suo tempo dell’agevolazione non impedisce all’acquirente di averla, quando si tratta di acquisto di immobile ristrutturato. È però necessario avere l’atto di compravendita da cui risulti il corrispettivo sul quale deve essere calcolata la detrazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 16-bis Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 1° dicembre 2008, n. 457 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 101 Detrazioni 730 - Antonella Donati 49.Detrazione 36% per successione Se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’interPassa all'erede la detrazione per ristrutturazione in caso di successione. Necessario presentare la relativa denuncia vento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. Questo però, come ha stabilito la legge finanziaria per il 2003, solo se l’erede conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. 49.1 L’utilizzo dell’immobile Il requisito dell’utilizzo diretto è stato introdotto dal comma 5 dell’art. 2, della legge 289 del 2002 secondo il quale la detrazione spetta all’erede del proprietario dell’immobile che ne ha la “disponibilità materiale e diretta”. E come precisato dall’Agenzia, la disponibilità materiale e diretta prevista dalla legge sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. 49.2 Niente detrazione se la casa si affitta Non è necessario trasferire la residenza nell’appartamento, o comunque andarlo ad abitare per godere della detrazione, dato che non è richiesta la residenza ma è ovviamente obbligatorio presentare la denuncia di successione, perché è necessario che l’erede o gli eredi siano individuati esattamente tra tutti gli aventi diritto. Se la detrazione riguarda la casa coniugale ovviamente non ci sono problemi visto che il coniuge superstite eredita per legge il diritto di abitazione. Ma se ci sono più case e più eredi, è necessario chiarire chi avrà la disponibilità dell’appartamento a suo tempo ristrutturato. 49.3 Documentazione › Denuncia di successione. 49.4 Domande&Risposte Il coniuge che rinuncia all’eredità e mantiene solo il diritto di abitazione, ha la possibilità di usufruire della detrazione del marito? No, perché la rinuncia all’eredità fa venir meno la condizione di erede passando a quella di legatario ex-lege, e di conseguenza pur disponendo della detenzione materiale e diretta del bene, non è più nella condizione di avere l’agevolazione. 102 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Normativa e prassi di riferimento Normativa Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” Prassi Agenzia delle entrate Circolare 24/2004 50.Detrazione 55% per risparmio energetico Le detrazioni del 55% per il risparmio energetico seguono le stesse regole previste per le detrazioni per ristrutturazione. Previsto però l’obbligo aggiuntivo di inviare la comunicazione all’Enea al momento del collaudo dei lavori. Comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono a cavallo di più anni. Il termine scade il 31 marzo. Detrazione del 55% per tutti gli interventi volti al risparmio energetico. Agevolazione prorogata per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2011 50.1 I lavori che danno diritto allo sconto d’imposta La legge 13 dicembre 2010, n. 220 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2011), ha prorogato a tutto il 2011 gli incentivi già vigenti sul 55%, inserendo la novità che quanto speso nel 2011 sarà detraibile al 55% in 10 anni, anziché in 5 come in precedenza. Tutto il resto rimane inalterato. Gli interventi per i quali spetta la detrazione, restano quelli già previsti, ossia sono tutti quelli in grado di aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, quindi di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, il miglioramento termico dell’edificio (finestre comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. I limiti di spesa sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento: Intervento Riqualificazione energetica di tutto l’edificio Tetto di spesa 100.000 euro Sostituzione di infissi e finestre 60.000 euro Installazione di pannelli solari 60.000 euro Sostituzione impianti di riscaldamento 30.000 euro 50.2 Solo edifici esistenti Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti. Non sono agevolabili, E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 103 Detrazioni 730 - Antonella Donati quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. Così, in particolare, l’agevolazione è esclusa se si acquista un immobile in costruzione e si chiede una modifica rispetto al capitolato originario, per installare, ad esempio, un impianto di riscaldamento a minor consumo energetico rispetto a quello originariamente previsto dal costruttore. Se l’immobile non è ancora completato e se non si sostituisce un vecchio impianto con uno nuovo, insomma, l’agevolazione non si può avere. Lo stesso principio si applica nel caso in cui si vogliano installare pannelli solari per l’acqua calda: anche per questo intervento per avere la detrazione è necessario aver completato la costruzione dell’edificio e richiesto l’iscrizione in catasto. 50.3 Niente agevolazioni sugli ampliamenti Seguendo queste regole è esclusa anche l’agevolazione in caso di ampliamento di immobili. L’agevolazione è invece riconosciuta se si effettua un lavoro di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione. È necessario, quindi, che la ricostruzione avvenga mantenendo inalterata la sagoma e la volumetria del precedente edificio. In caso contrario l’agevolazione può essere usufruita solo per la parte di lavori che riguardano una superficie pari a quella precedentemente esistente. 50.4 Agevolati anche i pannelli per produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica Di recente, invece, è stata riconosciuta la possibilità di ottenere l’agevolazione non solo ai pannelli solari per la produzione di acqua calda ma anche ai pannelli che consentono la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica. La quota di spesa detraibile va però individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto. In ogni caso la detrazione d’imposta per risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali quando queste sono richieste per gli stessi interventi, o nel caso in cui siano previsti contributi pubblici. 50.5 Bonifici e pagamenti Al di là delle specifiche certificazioni richieste, per avere la detrazione è necessario seguire tutte le disposizioni previste dalle norme in materia di detrazione del 36% per ristrutturazione. Per i pagamenti, quindi, è sempre necessario il bonifico con l’intestazione della ditta che esegue il lavoro e i dati fiscali di chi paga. Come previsto per la detrazione del 36%, anche in questo caso nella fattura è obbligatoria l’indicazione del costo della manodopera. Le regole sono le stesse anche per quel che 104 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 riguarda il pagamento effettuato da più proprietari, per i quali la detrazione spetta in base alla cifra effettivamente pagata a prescindere dalla quota di possesso. Anche in questo caso, poi, è possibile avere la detrazione se si eseguono lavori su immobili di proprietà dei familiari, a patto che si sia conviventi con loro. In caso di variazione della titolarità dell’immobile, durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) possono essere utilizzate dal nuovo titolare. 50.6 In caso di lavori nell’arco di più anni Per attivare la procedura e poter avere il rimborso, è necessario compilare ed inviare on-line all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal collaudo degli impianti. Per i lavori in corso è necessario inviare l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate per comunicare le spese sostenute con riferimento a lavori non ancora conclusi. 50.7 Documentazione ›Fatture; › bonifici; › ricevuta informatica dell’invio della documentazione all’Enea; › eventuale copia della comunicazione di lavori in corso. 50.8 Domande&Risposte È possibile avere la detrazione del 55% per la trasformazione di un sottotetto non riscaldato in una mansarda abitabile? Se il sottotetto non è riscaldato, è possibile avere la detrazione per la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la riduzione della dispersione di calore verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Inoltre non si può avere la detrazione per l’installazione dell’impianto di riscaldamento perché il sottotetto ne è sprovvisto e quindi non c’è sostituzione. Se per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento occorre effettuare dei lavori edili necessari all’installazione dell’impianto stesso, su questi lavori si può avere la detrazione del 55%? Sì, in questo caso la detrazione del 55% è ammessa perché le spese detraibili comprendono anche i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico. I costi dei cassonetti e degli scuri possono beneficiare della detrazione? E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 105 Detrazioni 730 - Antonella Donati Sì. Si ha diritto alla detrazione anche per i costi relativi a cassonetti, persiane, scuri o altre strutture accessorie dell’infisso purché questi contribuiscano a migliorare la prestazione energetica oppure siano strutturalmente accorpati. In sostanza gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore. È possibile avere la detrazione per risparmio energetico se si sostituisce una porta insieme alle finestre? Se si tratta di porta a vetri che ha quindi le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle finestre, la detrazione è ammessa con la semplice documentazione fornita dal costruttore in merito alla trasmittanza termica. Se invece si tratta di un portoncino in legno, per attestare il risparmio ottenuto con questo intervento occorre la certificazione energetica rilasciata dal tecnico abilitato. Si può avere la detrazione per la coibentazione del tetto e l’installazione di nuovi infissi in una casa di campagna nella quale ci sono solo un camino e una stufa a legna ma non c’è impianto di riscaldamento? No, anche in questo caso non si ha diritto alla detrazione del 55% per risparmio energetico ma solo a quella del 36% per ristrutturazione, in quanto non è presente un impianto di riscaldamento ma solo stufe a legna il cui consumo energetico viene considerato pari a zero. È possibile avere la detrazione se si sostituisce una serie di stufe con un impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione? No, in questo caso la detrazione del 55% non è ammessa perché per usufruire della detrazione è necessario che si sostituisca un impianto già esistente. Per questo tipo di intervento, però, è sempre possibile avere la detrazione del 36%. Se si esegue in proprio la coibentazione del tetto, ci sono vincoli da rispettare per l’acquisto dei materiali? No, in questo caso non sono richieste caratteristiche particolari per i materiali. Spetterà poi al tecnico incaricato della certificazione energetica attestare che è stato raggiunto il risparmio previsto ai fini della detrazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa 106 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 344 a 347 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 7 febbraio 2011, n.12 Risoluzione 4 gennaio 2011, n.4 Circolare 1° luglio 2010, n. 39 Circolare 23 aprile 2010, n. 21 Circolare 31 maggio 2007, n. 36 51.Dietisti e diete Agevolazione fiscale per le visite dal dietista in quanto prestazioni effettuate da un operatore tecnico sanitario. La spesa rientra tra le spese me- Il dietista è un tecnico diche generiche, per cui nel caso di un soggetto disabile ai sensi della sanitario specializzato. legge 104/1992 la fattura è deducibile dal reddito. 51.1 Prescrizione medica sempre necessaria Le prestazioni fornite sono perciò detraibili, solo a fronte della richiesta del medico Poiché non si tratta di personale con laurea in medicina, però, per poter usufruire della detrazione è necessaria la prescrizione del medico. Il dietista, infatti, è un professionista sanitario che può solo elaborare diete ma non può effettuare la prescrizione autonoma del piano nutrizionale, né quella di farmaci o di attività fisica. Può operare, quindi, sostanzialmente solo sulla base delle indicazioni fornite dal medico. Di conseguenza, ai fini della detrazione è richiesto che un medico si assuma la responsabilità di dichiarare come necessario quello specifico tipo di assistenza ai fini della detrazione fiscale. 51.2 Niente sconti fiscali per gli integratori Anche se la fattura del dietista è detraibile, non ci sono sconti Irpef per l’acquisto di integratori alimentari. Detrazione esclusa anche nel caso in cui a prescrivere l’acquisto sia un medico. Come precisato dall’Agenzia delle entrate nel 2008, infatti, gli integratori non possono mai essere equiparati ai medicinali, in quanto la stessa composizione li qualifica come prodotti appartenenti all’area alimentare. Di conseguenza anche a fronte della prescrizione medica, l’acquisto degli integratori non può essere equiparato ad una spesa sanitaria per la quale è possibile godere della detrazione. 51.3 Agevolazione esclusa anche per i disabili L’indetraibilità per gli integratori alimentari non prevede eccezioni. Non è ammessa, infatti, la detrazione neppure nel caso in cui la spesa riguardi un soggetto disabile, perchè pur se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 107 Detrazioni 730 - Antonella Donati possono comunque essere equiparati a medicinali. Quindi anche nel caso in cui gli integratori siano finalizzati non ad una dieta dimagrante ma necessari per una specifica patologia, dal diabete alle insufficienze renali, la detrazione non viene riconosciuta. 51.4 Documentazione › Ricetta medica di richiesta della prestazione del dietista. › fattura del dietista. 51.5 Domande&Risposte Come si distingue un integratore alimentare da un farmaco detraibile quando dal nome non è facile risalire alla distinzione e l’integratore viene prescritto dal medico? Gli integratori sono riconoscibili dal codice alfanumerico che si trova al di sopra del codice a barre e che inizia con “A 9…”. La detraibilità in questo caso non è ammessa. I farmaci detraibili, infatti, hanno un codice che inizia sempre con “A 0…”. Inoltre nello stesso scontrino fiscale per questi prodotti appare la dicitura “parafarmaco”, categoria che non consente la detraibilità per le spese relative a questi prodotti dato che l’agevolazione fiscale per spese mediche è ammessa solo per i farmaci in quanto tali. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lettera b) Tuir art. 15, comma 1, lettera c) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 20 giugno 2008, n. 256 Circolare 18 maggio 2006, n. 17 52.Erogazioni liberali deducibili Deducibilità dal reddito per le donazioni in favore delle istituzioni religiose Donazioni alla chiesa ma anche alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale. Obbligatoria la tracciabilità del versamento, la sola ricevuta non è sufficiente ma anche delle Onlus e delle organizzazioni che operano nel sociale. Agevolate anche le donazioni effettuate tramite datore di lavoro. 52.1 I versamenti a favore delle istituzioni religiose La deduzione è riconosciuta innanzitutto per i versamenti in favore di istituzioni religiose quali: › Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; 108 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 › Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; › Ente morale Assemblee di Dio in Italia; › Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi; › Chiesa Evangelica Luterana in Italia e comunità a essa collegate; › Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per ciascuna di queste erogazioni è ammessa la deduzione dal reddito deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro. Le donazioni debbono obbligatoriamente essere effettuate con strumenti tracciabili. 52.2 Le donazioni a ong e Onlus Deducibili anche i versamenti in favore di: › Onlus; › associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale; › fondazioni e associazioni riconosciute per tutela, promozione valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; › fondazioni e associazioni riconosciute di ricerca scientifica. L’importo massimo della deduzione in questo caso non potrà superare il 10% del reddito dichiarato e, comunque, i 70.000 euro. Per questo tipo di erogazioni è possibile scegliere, ove fosse più conveniente, la detrazione del 19% al posto della donazione. Previsto anche in questo caso un limite massimo per il versamento. Agevolazione con le stesse regole anche nel caso in cui sia il datore di lavoro a raccogliere direttamente i fondi. 52.3 Le donazioni alla ricerca Nessun limite, invece, per le erogazioni in favore di: › università e fondazioni universitarie; › istituzioni universitarie pubbliche; › enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; › enti parco regionali e nazionali. 52.4 Documentazione › Ricevute dei bollettini postali di versamento; › quietanze liberatorie; › ricevute dei bonifici bancari; › estratto conto della società che gestisce la carta di credito. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 109 Detrazioni 730 - Antonella Donati 52.5 Domande&Risposte Nel caso di Onlus la detrazione non è ammessa se il versamento riguarda le adozioni a distanza? No. Nel caso in cui si tratti specificatamente di adozione a distanza e non di versamento in favore dell’organizzazione, la deduzione non è riconosciuta. é possibile versare in contanti presso la sede dell’associazione e ottenere la detrazione presentando solo la ricevuta? No. Per tutte le erogazioni liberali è richiesta anche l’attestazione dell’avvenuto versamento con strumenti di pagamento tracciabili. Nel caso di versamento effettuato tramite datore di lavoro è comunque possibile effettuare l’opzione tra deduzione e detrazione del 19%? Sì. Anche il lavoratore dipendente può scegliere la soluzione fiscalmente più conveniente, o attraverso la compilazione di un modulo ad hoc, oppure attraverso il modulo legato all’iniziativa di erogazione di somme a favore di una o più Onlus. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. da g) al l) Tuir art. 15, comma 1, lett. i-bis) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione del 15 giugno 2009, n. 160 Risoluzione 17 novembre 2008, n. 441 Circolare 13 maggio 2011, n. 20 53.Erogazioni liberali detraibili Agevolate dal fisco anche altre erogazioni liberali. Le organizzazioni amDetrazione del 19% per le erogazioni liberali a favore di cultura e sport ma anche dei partiti politici con detrazione d'imposta del 19%. Possibile optare per questa formula anche in caso di versamenti alle Onlus messe coprono diversi campi di interesse. 53.1 Dallo sport alla cultura La detrazione del 19% è riconosciuta infatti per i versamenti in favore di: › società e associazioni sportive dilettantistiche per un importo massimo di 1.500 euro; › “La Biennale di Venezia” per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo; › attività culturali ed artistiche gestite da enti senza scopo di lucro e patrocinate dal Ministero per i beni culturali; › enti dello spettacolo; 110 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 › fondazioni operanti nel settore musicale su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; › movimenti e partiti politici (con almeno un parlamentare eletto) per un importo compreso tra un minimo di 51,65 euro e un massimo di 103.291,38 euro. 53.2 I limiti di versamento in favore delle Onlus In alternativa alla deduzione vista nel precedente capitolo è ammessa la detrazione del 19% delle somme versate in favore delle Onlus o delle associazioni di promozione sociale. Agevolazione ammessa su un importo non superiore a 2.065,83 euro. 53.3 Documentazione › Ricevute dei bollettini postali di versamento; › quietanze liberatorie; › ricevute dei bonifici bancari; › estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. da g) al l) Tuir art. 15, comma 1, lett. da h) a i-quater) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione del 15 giugno 2009, n. 160 Risoluzione 17 novembre 2008, n. 441 54.Farmaci Agevolazione fiscale come spese mediche generiche per l’acquisto di farmaci prescritti dal medico. Le somme sono interamente deducibili nel Le spese per i i farmaci caso di acquisti da parte di persone disabili ai sensi della legge 104/1992. 54.1 Lo scontrino parlante A partire dal 2007, in seguito all’entrata in vigore dall’art. 1, comma godono della detrazione fiscale come spese mediche generiche. Per l'agevolazione fiscale basta lo scontrino 28, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si tratta del cosiddetto “scontrino parlante” che riporta sia i dati fiscali dell’acquirente che l’identikit dei prodotti acquistati. Una norma più restrittiva rispetto al passato, per E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 111 Detrazioni 730 - Antonella Donati consentire di identificare con esattezza i prodotti ammessi a godere della detrazione come spese mediche. 54.2 Il codice AIC In particolare, per quanto riguarda l’indicazione della qualità del prodotto, nel 2009, in seguito ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che al posto del nome del medicinale dovesse apparire solo l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) rilevato mediante lettura ottica del codice a barre. I medicinali autorizzati per i quali è riconosciuta l’agevolazione fiscale presentano sopra il codice a barre un codice di riconoscimento alfanumerico attribuito al momento dell’autorizzazione al commercio che inizia per “A0”. 54.3 Obbligatorio specificare la tipologia del prodotto Per quanto riguarda le le altre diciture, invece, è stato confermato l’obbligo di specificare la qualità del prodotto, ossia “farmaco” o “medicinale”. Ammesse anche le abbreviazioni come “med.” o “f.co.” o le altre, illustrate successivamente, e destinate ad identificare i farmaci a seconda della loro tipologia di appartenenza. Lo stesso anche per altre categorie di farmaci identificati attaverso la composizione, come successivamente precisato. 54.4 La scomparsa dell’obbligo di ricetta Con lo stesso provvedimento del 2009, il Garante della privacy, proprio a tutela dei dati personali, ha stabilito il divieto non solo di indicare il nome del prodotto, ma anche di allegare la ricetta allo scontrino per ottenere la detrazione. A partire dalle spese effettuate nel 2009, quindi, non è più richiesta nessuna copia della ricetta, nè alcun tipo di autocertificazione sulla necessità, e l’unico documento necessario è lo scontrino parlante. Poiché l’unico documento da esibire per la detrazione è lo scontrino, l’agevolazione fiscale può essere riconosciuta solo al titolare della tessera sanitaria, ossia al contribuente identificato con il codice fiscale che appare sullo scontrino, anche se non è la persona alla quale i farmaci sono destinati. 54.5 Nessuna agevolazione per i parafarmaci Una volta stabilito che per poter avere l’agevolazione fiscale è obbligatorio esibire lo scontrino con l’indicazione “farmaco”, restano automaticamente esclusi “alla fonte” tutti i prodotti che farmaci non sono e che quindi sullo scontrino non appaiono come tali. Niente più agevolazione, quindi, per tutti i “parafarmaci”, pomate, colliri e integratori alimentari, 112 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 ossia – come li ha definiti il Ministero della salute – prodotti che “anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali”. Stessa esclusione dall’agevolazione per scontrini che riportino genericamente l’indicazione “presidio medico”. In tutti i casi in cui non si tratta di farmaci ma di attrezzature e/o articoli sanitari detraibili è necessario che lo scontrino specifichi la natura del prodotto acquistato. In caso di indicazioni generiche l’agevolazione non è riconosciuta. 54.6 Documentazione › Scontrino parlante. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lettera b) Tuir art. 15, comma 1, lettera c) Prassi Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento 29 aprile 2009 Agenzia delle entrate Circolare 30 luglio 2009, n. 40 Circolare 2008, n. 34 Circolare 2008, n. 30 Risoluzione 2007, n. 156 55.Farmaci da banco Non solo medicinali prescritti dal medico. La detrazione del 19% o la deduzione, è riconosciuta anche per l’acquisto dei farmaci per i quali non Detrazione senza limiti c’è obbligo di ricetta. Anche in questo caso, però, lo scontrino deve rispettare le regole prescritte per l’identificazione del prodotto. per i farmaci acquistabili senza ricetta. Ammesse anche abbreviazioni sullo scontrino 55.1 Farmaci di libera vendita I farmaci non soggetti all’obbligo di ricetta sono di due tipi, e sono regolamentati dal d.lgs. n. 219 del 2006. La classificazione prevede i farmaci da banco o “OTC” (sigla che sta per “over the counter”, ovvero, “medicinale sul banco” quindi di libera vendita), e i farmaci identificati come “SOP”, ossia senza obbligo di prescrizione. I primi sono di libera vendita e possono inoltre essere oggetto di pubblicità, e per questo possono, appunto, essere esibiti sul bancone della farmacia. I farmaci SOP, invece, possono essere venduti liberamente ma non pubblicizzati al pubblico: devono essere consigliati espressamente dal farmacista e non possono essere tenuti esposti sul banco. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 113 Detrazioni 730 - Antonella Donati 55.2 Le sigle che identificano i prodotti Le sigle SOP e OTC, quindi, identificano una specifica categoria di medicinali che è disciplinata espressamente dalla legge. Di conseguenza, ha stabilito l’Agenzia, è ammesso alla detrazione anche lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica che al posto del “farmaco” o “medicinale” riporti le sigle SOP o OTC. 55.3 Documentazione › Scontrino parlante. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lettera b) Tuir art. 15, comma 1, lettera c) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione del 17 febbraio 2010, n. 10 Circolare 30 luglio 2009, n. 40 56.Farmaci galenici Preparazioni medicinali del farmacista detraibili. Necessaria, però, una fattura con la specifica indicazione del prodotto Una volta erano molto comuni, ora si usano meno, ma anche nel caso delle preparazioni galeniche è possibile avere la detrazione fiscale. é necessario però, anche in questo caso, che sia possibile individuare con esattezza il prodotto. 56.1 I prodotti “su misura” I galenici sono farmaci preparati in tempo reale nel laboratorio della farmacia con sostanze medicinali. Si tratta di quelle pomate, sciroppi, polveri, soluzioni per uso esterno, che vengono preparate dallo stesso farmacista, direttamente in farmacia. Quando il preparato è realizzato sulla base di formule standardizzate previste nella farmacopea nazionale, si tratta di preparazioni “officinali”. Se invece i farmaci sono realizzati sulla base delle quantità indicate dal medico, si tratta delle preparazioni definite “magistrali”, che di fatto, quindi, sono dei farmaci su misura per ciascun singolo paziente. 56.2 La fattura del farmacista Per poter detrarre i farmaci di questo tipo, sia officinali che magistrali, non è possibile utilizzare lo scontrino poichè non è previsto ovviamente un codice a barre trattandosi di confezioni di tipo non industriale. Per l’agevolazione è 114 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 invece necessaria una fattura del farmacista che riporti la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”. 56.3 Documentazione › Fattura con specifica della tipologia del prodotto e dati fiscali dell’acquirente. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 12 agosto 2009, n. 218 57.Farmaci fitoterapici Niente agevolazione per i rimedi naturali a base di erbe, a meno che non si tratti di farmaci fitoterapici riconosciuti come tali. Anche in questo caso, infatti, l’agevolazione è ammessa solo se si tratta di medicinali registrati, non, quindi, per i prodotti acquistati nelle erboristerie, né per i parafarmaci a base di erbe. 57.1 Solo prodotti approvati dall’Aifa Agevolazione fiscale come spese mediche generiche per l'acquisto di prodotti fitoterapici in tutti i casi in cui sono riconosciuti come farmaci. Nessuna detrazione per i prodotti di erboristeria Relativamente ai prodotti fitoterapici le norme definiscono come medicinale di origine vegetale o fitoterapico “ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”. I medicinali fitoterapici, ufficialmente approvati dall’Aifa, possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco. 57.2 Nessuna detrazione per le preparazioni di erboristeria Per i prodotti classificati come farmaci, quindi, lo scontrino riporterà l’apposita dicitura e il codice di autorizzazione. Per gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio come farmaci anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, sullo scontrino apparirà, quindi, la dicitura “parafarmaci”, e quindi la detrazione in questo caso non è ammessa. Lo stesso, ovviamente, nel caso E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 115 Detrazioni 730 - Antonella Donati di preparazioni di erboristerie dato che la vendita dei farmaci fitoterapici in quanto tali è riservata alle farmacie. 57.3 Documentazione › Scontrino parlante. 57.4 Domande&Risposte È possibile avere la detrazione per shampoo, creme, saponi alle erbe e altri prodotti naturali prescritti dal dermatologo a fronte di allergie? No, la detrazione è ammessa solo se si tratta di medicinali regolarmente registrati. Per gli altri prodotti a base di erbe o di sostanze naturali che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio dall’Aifa, ad esempio pomate o colliri, non è prevista la detrazione anche se prescritti dal medico e quindi considerati utili ai fini di quella determinata patologia. In questo caso, infatti, si tratta di “parafarmaci” e per questi prodotti la detrazione non è riconosciuta neppure a fronte di regolare prescrizione del medico specialista. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396 58.Farmaci omeopatici Detrazione del 19% o deduzione dal reddito dei disabili per l’acquisto di farAgevolazione fiscale come spese mediche generiche anche per l'acquisto di prodotti omeopatici. Detrazione ammessa a patto che, ovviamente, si tratti di omeopatici registrati come farmaci e non come parafarmaci maci omeopatici. Agevolazione riconosciuta anche se si tratta di medicinali omeopatici senza obbligo di ricetta. Diverse possibilità per quel che riguarda le modalità di indicazione del prodotto sullo scontrino. 58.1 Omeopatici certificati L’agevolazione spetta, infatti, innanzitutto quando accanto al nome o al codice del prodotto appare la dicitura farmaco o medicinale. Nessun problema anche quando sullo scontrino non compare la dicitura “farmaco” ma solo l’indicazione “omeopatici” accanto al relativo codice di autorizzazione. é proprio il codice AIC, infatti, che consente di classificare il prodotto come farmaco, a prescindere dalle altre indicazioni. Quindi per i farmaci già in possesso del relativo codice di 116 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 autorizzazione, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”. 58.2 Le indicazioni sullo scontrino Ma per i prodotti omeopatici, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica. Grazie alla possibilità di identificazione univoca, sono detraibili anche gli scontrini sui quali la qualità del medicinale omeopatico viene indicata solo con il numero identificativo. 58.3 Documentazione › Scontrino parlante. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprile 2010, n. 21 Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10 59.Farmaci veterinari Oltre che per i medicinali per uso umano, il Tuir riconosce la detrazione del 19% anche per i farmaci veterinari. Diversamente da quan- Detraibili anche i to accade per le spese sanitarie ordinarie, per le quali è ammessa la detraibilità dell’intero importo, salva la franchigia, nel caso delle cure destinate agli animali la detrazione è ammessa su un importo massimo farmaci per gli animali da compagnia. Per loro, però, regole ad hoc e tetto massimo di 387,34 euro. 59.1 Il tetto di spesa Il limite di spesa euro è il tetto massimo indipendentemente dal numero e dal tipo di animali posseduti, e comunque, solo al di sopra della franchigia di 129,11 euro. La legge, comunque riconosce la detrazione per le spese per farmaci veterinari per tutti gli animali da compagnia senza eccezione. Detrazione ammessa anche per i cani da caccia. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 117 Detrazioni 730 - Antonella Donati 59.2 Detrazioni a chi presenta lo scontrino L’agevolazione fiscale è riconosciuta a chi ha sostenuto la spesa anche se non è proprietario dell’animale, quindi a chi presenta la tessera sanitaria in farmacia e esibisce il relativo scontrino parlante. Per la detrazione dei farmaci veterinari, infatti, sono previste le stesse regole anche per quel che riguarda l’obbligo di scontrino parlante, mentre non occorre alcun riferimento al possesso degli animali in questione per poter scaricare la spesa. Anche in questo caso, quindi, dovrà essere prevista la dicitura “farmaco”, e il relativo codice di identificazione ai fini della detrazione. 59.3 Documentazione › Scontrino parlante. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 15, comma 1, lett. c-bis) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 14 giugno 2006, n. 55 60.Fecondazione assistita Anche le procedure per la fecondazione assistita rientrano tra le prestazioni Detrazione del 19% come spese mediche specialistiche per gli interventi e le procedure necessarie per la fecondazione assistita. Agevolazione qualunque sia la tipologia di tecnica adottata sanitarie specialistiche. é prevista la detrazione sia per l’intervento in sè sia per tutte le prestazioni accessorie necessarie al buon esito della procedura. 60.1 Agevolazione riconosciuta fin dal 1996 La detrazione è riconosciuta per l’intervento in quanto tale. Non c’è, quindi, alcuna differenza relativamente al fatto che questo sia praticato presso strutture pubbliche o private, o relativamente al tipo di tecnica scelta per l’intervento di fecondazione assistita. L’indicazione data dal Ministero delle finanze fin dal 1996. 60.2 Nessun limite per le spese all’estero Successivamente a questa data non sono state previste limitazioni o restrizioni o indicazioni relative alla tecnica. Risultano, quindi, pienamente detraibili, quindi, anche le spese eventualmente sostenute all’estero, anche in questo caso a prescindere dalla tecnica utilizzata. 60.3 Documentazione › Fattura del centro medico. 118 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia entrate Circolare 3 maggio 1996, n. 108 61.Fisioterapia Il fisioterapista è uno degli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sulle professioni sanitarie (vedi appendice). Le Agevolazione fiscale come prestazioni effettuate rientrano tra quelle finalizzate alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, e quindi ammesse a godere delle agevolazioni fiscali. spese sanitarie generiche per le prestazioni di fisioterapia. Necessaria la prescrizione medica 61.1 Prescrizione medica sempre necessaria Poiché, però, il fisioterapista è un tecnico sanitario, non è sufficiente la sua fattura per poter avere l’agevolazione. In tutti i casi in cui non si tratta di laureati in medicina, infatti, ai fini della detrazione è necessario che sia un medico a prescrivere la necessità di quella specifica prestazione. In sostanza quando le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammessa solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria e, appunto, prescritte da un medico. Non è comunque richiesto che si tratti di un medico specialista, ma è sufficiente anche la prescrizione del medico di base. 61.2 Se chi segue la terapia è un disabile Nel caso in cui a sottoporsi alla terapia sia un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992, la prestazione di un fisioterapista abilitato rientra tra le spese per le quali è ammessa la deduzione dal reddito. Il fisioterapista, infatti, è uno dei tecnici abilitati alla riabilitazione, e in quanto tale le sue prestazioni rientrano tra quelle di assistenza specifica ai disabili. Di conseguenza le fatture del fisioterapista sono deducibili dal reddito del disabile. La stessa agevolazione è riconosciuta nel caso in cui le spese vengano pagate da familiari, anche se il disabile non è fiscalmente a carico o convivente (vedi capitolo 88). 61.3 Documentazione › Prescrizione medica; › fattura della prestazione. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 119 Detrazioni 730 - Antonella Donati 61.4 Domande&Risposte é ammessa la detrazione di un corso di potenziamento di muscoli della colonna in seguito ai danni riportati per un incidente prescritto da un medico ma effettuato in una palestra e fatturato da questa struttura e non da un centro di riabilitazione? No, la detrazione in questo caso non è ammessa. Per l’agevolazione è richiesto, infatti, che si tratti di prestazioni effettuate da personale sanitario autorizzato. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 1° luglio 2010, n. 39 Circolare 18 maggio 2006, n. 17 62.Ginnastica correttiva Ginnastica come terapia di riabilitazione e quindi sempre estraibile tra le Agevolazione fiscale come spese sanitarie generiche anche per le sedute di ginnastica correttiva e riabilitativa. Obbligatorio praticarle in un centro medico specializzato o con personale sanitario spese sanitarie di tipo medico-generico, anche se si tratta di un tipo di attività meno impegnativa rispetto alle vere e proprie sedute di fisioterapia. Necessario, però, che il trattamento sia praticato da personale paramedico o in un centro medico-specialistico. 62.1 Fisioterapisti o centro medico Trattandosi di una prestazione sanitaria resa da personale diverso dal medico, inoltre, è sempre richiesta la specifica prescrizione. Nel caso in cui l’attività sia praticata presso un centro medico specializzato e con un diretto sanitario medico, è sufficiente la fattura della struttura. Se praticata altrove deve invece essere fatturata dal fisioterapista. 62.2 Documentazione › Prescrizione del medico; › fattura del fisioterapista; › fattura del centro specializzato. 62.3 Domande&Risposte Chi si sottopone ad un ciclo di ginnastica riabilitativa prescritta da un medico, può detrarre la fattura della palestra se l’attività è fatta sotto la guida di un fitoterapista? 120 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Sì. Occorre, però, che sulla fattura sia annotato che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale sanitario autorizzato. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. b) Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Ministero delle finanze Circolare 23 aprile 1981, n. 14 63.Intermediazione immobiliare Detrazione del 19% sui compensi pagati alle agenzie di intermediazione immobiliare. Obbligatoria la registrazione del compromesso se si paga Sconto fiscale per la prima del rogito. 63.1 Solo acquisto della prima casa fattura dell'agenzia immobiliare. Agevolazione su un massimo di 1.000 euro di spesa Lo sconto fiscale è riconosciuto, però, esclusivamente per l’attività di intermediazione finalizzata all’acquisto di immobili ad uso abitativo da destinare ad abitazione principale. La finalizzazione dell’acquisto è una condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione. Di conseguenza se l’acquisto viene meno la detrazione non può più essere riconosciuta. E non è ammessa neppure se si compra solo un box, anche se questo è destinato a diventare pertinenza dell’abitazione principale. 63.2 Detrazione a tutti gli acquirenti compreso l’usufruttuario L’importo sul quale applicare la detrazione è fissato in un massimo di 1.000 euro,da dividersi tra tutti gli eventuali comproprietari in base alla percentuale di acquisto. In pratica per l’agevolazione si deve far riferimento esclusivamente alla quota di proprietà a prescindere dall’intestatario della fattura. Questo principio si applica anche nel caso in cui si tratti di acquisto separato di nuda proprietà e usufrutto. A condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, in sostanza, l’agevolazione è riconosciuta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà. 63.3 Per l’agevolazione sufficiente il compromesso L’agevolazione è riconosciuta anche se il pagamento dell’intermediazione avviene al momento del compromesso e il rogito l’anno successivo. é E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 121 Detrazioni 730 - Antonella Donati determinante, infatti, solo il fatto che la somma sia finalizzata all’acquisto dell’immobile. Per questo, peraltro, è ammessa la detrazione anche se la somma per l’intermediazione viene pagata ancora prima della stipula del compromesso, purché, appunto, ci sia poi la prova data dall’effettivo acquisto. 63.4 Documentazione › Fattura dell’agenzia; › compromesso registrato; › rogito. 63.5 Domande&Risposte Nel caso di familiare dell’acquirente dell’immobile che paga le spese ma non è intestatario dell’abitazione, la detrazione è ammessa? No, solo se la fattura è intestata all’acquirente o a uno degli acquirenti dell’immobile è possibile avere la detrazione perché questa è legata all’acquisto dell’abitazione. Ai fini dell’agevolazione, infatti, è necessario attestare l’acquisto con l’esibizione del rogito. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 15, comma 1, lettera b-bis) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 1° luglio 2010, n. 39 Circolare 4 aprile 2008, n. 34 Circolare 4 agosto 2006, n. 28 64.Lenti a contatto Detrazione del 19% per la spesa di acquisto delle lenti a contatto. Anche Sconto fiscale per le lenti a contatto. Detrazione riconosciuta, però, solo per quelle correttive le sole lenti, infatti, rientrano nella categoria delle protesi sanitarie (vedi capitolo 81). 64.1 Solo lenti graduate L’acquisto delle lenti, dunque, è considerato come una delle spese mediche generiche, a patto che, ovviamente, si tratti di lenti correttive e non di semplici lenti acquistate per scopo estetico. Per la detrazione occorre la richiesta del medico oppure la certificazione dell’ottico che precisi che si tratta di acquisto necessario per correggere un difetto della vista. 122 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 64.2 Detraibile anche il liquido di conservazione Rientra nell’agevolazione fiscale anche l’acquisto del liquido per la conservazione. Si tratta, infatti, di un prodotto indispensabile per la corretta ed efficiente utilizzazione delle lenti stesse. 64.3 Documentazione › Ricetta medica e scontrino parlante oppure › fattura e certificazione dell’ottico oppure › scontrino parlante con dettaglio dell’acquisto e autocertificazione. nel caso di acquisto del solo liquido di mantenimento; 64.4 Domande&Risposte In caso di acquisto effettuato per i figli a carico è necessaria la richiesta del medico? No. Anche in questo caso è sufficiente la fattura dell’ottico che attesti la tipologia del prodotto. Occorrerà poi autocertificare la necessità della figlia. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprile 1981, n. 14 65.Logopedista Le spese per le sedute di logopedia godono delle agevolazioni fiscali. Il logopedista è una delle figure che appartengono all’insieme delle pro- Agevolazione fiscale fessioni tecnico sanitarie elencate nel d.m. 29 marzo 2001 (vedi appendice) e quindi le sue prestazioni sono detraibili o deducibili a seconda del soggetto interessato. per le sedute di logopedia. Le sedute rientrano tra le terapie di riabilitazione 65.1 Terapia di riabilitazione L’area di attività del logopedista è quella dei tecnici della riabilitazione. In questo ambito si occupa di disturbi della voce, del linguaggio e della comunicazione, disturbi dell’apprendimento e disturbi dell’attenzione, e disturbi neurocomportamentali. Le sedute effettuate dal logopedista rientrano, perciò, tra le spese per le quali è ammessa la detrazione come spese mediche generiche al pari delle altre sedute di riabilitazione. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 123 Detrazioni 730 - Antonella Donati 65.2 Decidibilità per i disabili Se invece la prestazione effettuata riguarda un disabile ai sensi di legge, la spesa è deducibile. Tutte le terapie di riabilitazione rientrano, infatti, tra quelle di assistenza specifica per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito del disabile o dei suoi familiari anche se non si tratta di soggetto fiscalmente a carico. Necessaria, comunque, la prescrizione del medico. 65.3 Documentazione › Prescrizione del medico; › fattura della prestazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art.15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 1° luglio 2010, n. 39 66.Master Rientrano tra le spese di istruzione che danno diritto alla detrazione del 19% Detrazione come spese di istruzione per i master di specializzazione post laurea. Agevolazione riconosciuta, però, solo se gestiti da istituti universitari o equiparati anche i master. Agevolazione ammessa a due condizioni: si deve trattare di corsi post-laurea e gestiti da università pubbliche e private, oppure da istituti che sono riconosciuti come di livello universitario, come da specifico decreto che deve essere citato nei riferimenti legali della scuola. 66.1 Solo corsi post-laurea L’agevolazione fiscale per le spese di perfezionamento, infatti, è riconosciuta solo nel caso in cui i corsi siano assimilabili, per durata e struttura d’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione. Sono quindi detraibili i corsi di perfezionamento scientifico e di formazione, successivi al conseguimento della laurea triennale, ossia i master di I livello, o della laurea magistrale, master di II livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati gli specifici attestati. 66.2 Esclusivamente strutture universitarie La differenza in merito al diritto alla detrazione delle spese la fa la struttura. Si deve trattare, infatti, di corsi tenuti esclusivamente da istituti universitari, pubblici o privati. Non si può quindi avere la detrazione per le spese pagate a enti diversi da quelli di tipo universitario, anche se si tratta di corsi gestiti in collaborazione con l’università, ma appaltati da questa a soggetti 124 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 esterni, come, ad esempio, imprese private del settore produttivo legato al master. Se il pagamento non viene effettuato all’università, in sostanza, la detrazione non è ammessa. 66.3 L’importo detraibile Per quel che riguarda le spese dei master gestiti da università private o strutture accreditate, l’agevolazione è riconosciuta su un importo massimo pari a quello stabilito per tasse e contributi versati per i master con analoga tipologia effettuabili presso istituti statali italiani. Se corsi identici non ci sono, si devono verificare le somme richieste per quelli relativi a argomenti e materia analoghi o affini al corso prescelto. 66.4 Documentazione › Attestati di pagamento. 66.5 Domande&Risposte Nel caso di master, ai fini della detrazione, com’è possibile riconoscere dal titolo del corso se si tratta di un corso detraibile? Per la detrazione non occorre considerare il tipo di insegnamento ma i titoli di studio richiesti per entrare, che non possono essere inferiori al diploma di laurea. Se l’istituto che offre il master non richiede la laurea, la detrazione non è riconosciuta, perché si tratta di formazione professionale e non di livello universitario. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. e) Prassi Ministero delle finanze Circolare 19 maggio 2000, n. 101 67.Mutuo prima casa La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del Tuir stabilisce il diritto all’agevolazione per un massimo di 4.000 euro di interessi pagati ogni anno. Detrazione del 19% per Fondamentale l’utilizzo diretto dell’abitazione acquistata con il mutuo gli interessi pagati come prima casa. 67.1 Agevolazione e abitazione principale per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa. Diverse le variabili da considerare L’agevolazione è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto agevolato E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 125 Detrazioni 730 - Antonella Donati della prima casa. Come precisa lo stesso testo, infatti, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare. Occorre che dal contratto di mutuo risulti che si tratta di un finanziamento destinato all’acquisto di un immobile che diverrà abitazione principale, a prescindere dal fatto che questo sia o meno acquistato a sua volta con le agevolazioni prima casa, e, quindi, che il mutuo sia un mutuo agevolato da questo punto di vista. Se la banca non rilascia la relativa attestazione, è ammessa anche l’autocertificazione di questo requisito. La detrazione, inoltre, spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. 67.2 Le voci che danno diritto allo sconto d’imposta La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro di interessi pagati all’anno, ed è riconosciuta solo per i mutui che sono accesi a fronte di un’ipoteca sull’immobile. Possono esser stipulati con banche italiane o con istituti di credito residenti nel territorio di uno degli Stati dell’Unione europea. L’agevolazione è ammessa anche per le rate pagate a titolo di preammortamento, ossia le rate di soli interessi dovute nella fase iniziale del prestito, prima che inizi la restituzione del capitale. Niente detrazione, invece, per gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria sugli immobili. Nell’importo sul quale applicare la detrazione rientrano anche i cosiddetti “oneri accessori”, ossia le spese indispensabili per l’accensione e la restituzione del mutuo. Si tratta di: › spese di istruttoria e perizia tecnica; › imposta per l’iscrizione dell’ipoteca; › l’imposta sostitutiva sul capitale; › onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo; › eventuali spese di incasso della rata. Al di fuori di questo elenco non sono previste spese detraibili. 67.3 Importo del mutuo e prezzo di acquisto Se il mutuo è superiore al costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione solo gli interessi relativi alla 126 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 parte che copre il costo indicato nell’atto di acquisto più le spese notarili e gli altri oneri accessori. Per determinare la parte di interessi da detrarre occorre considerare il costo di acquisizione dell’immobile moltiplicato per l’importo degli interessi pagati diviso per l’importo del mutuo. 67.4 Detrazione solo se contemporaneamente proprietari dell’immobile e intestatari del contratto Requisito indispensabile per avere la detrazione è quello di essere contemporaneamente proprietari dell’immobile e intestatari del contratto di mutuo. Se entrambe queste condizioni non sono rispettate non si ha alcun diritto allo sconto Irpef. Quindi niente agevolazione a chi è terzo datore di ipoteca, né al marito che paga il mutuo per la casa acquistata prima del matrimonio e intestata solo alla moglie. 67.5 Nessuna agevolazione agli usufruttuari Allo stesso modo non ha diritto all’agevolazione per l’eventuale mutuo di acquisto il titolare del solo usufrutto. L’usufrutto, infatti, non è un titolo di possesso ma solo un diritto di utilizzo. L’usufruttuario, infatti, non può vendere la proprietà dell’immobile, e quindi poichè manca il requisito del possesso, non può neppure avere la detrazione del mutuo. Nessuna detrazione neppure nel caso in cui si tratti di immobile intestato ai figli minori, anche se sui loro beni i genitori hanno l’usufrutto fino alla maggiore età. Anche questa situazione, infatti, non comporta per i genitori alcun diritto di proprietà, e quindi nessuna possibilità di godere dell’agevolazione. 67.6 Obbligatorio trasferirsi nell’immobile entro 12 mesi La detrazione è riconosciuta solo a patto di utilizzare stabilmente l’appartamento acquistato come sua abitazione principale, oppure se questo è abitato dai propri familiari. In ogni caso è indispensabile abitare nell’immobile entro 12 mesi dalla stipula del contratto di mutuo, altrimenti il diritto all’agevolazione fiscale si perde. Solo al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà non è richiesto il requisito della dimora abituale. Non è comunque necessario cambiare la residenza quando la detrazione è richiesta dal proprietario dell’immobile, ma è obbligatorio vivere in quel determinato appartamento. L’utilizzo può esser dimostrato anche con un’autocertificazione con la quale il contribuente può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 127 Detrazioni 730 - Antonella Donati 67.7 Domicilio e residenza Come precisato più volte dall’Agenzia delle entrate, infatti, tra i documenti che possono essere sostituiti dall’autocertificazione sono ammessi anche quelli attestanti i requisiti per avere la detrazione del mutuo. è così possibile autocertificare la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, compreso, quindi, il trasferimento entro i 12 mesi dall’acquisto, come richiesto per godere della detrazione. Peraltro per questo non è richiesto dal Tuir il requisito della residenza anagrafica quando si tratta di agevolazioni prima casa, ma solo l’attestazione, sotto la propria responsabilità, dell’uso dell’immobile come abitazione principale, finché si tratta di contribuente che abita nella propria casa. Nel caso in cui si tratti di casa adibita ad abitazione principale solo dei familiari è invece richiesta la residenza dei familiari stessi. 67.8 Se si compra un immobile locato o un appartamento all’asta L’uso diretto dell’immobile è dunque un requisito indispensabile e per questo nel caso di un immobile affittato acquistato con un mutuo, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato all’inquilino lo sfratto per finita locazione e, purché entro un anno dal rilascio, l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. In pratica è possibile detrarre il mutuo, fin dalla prima rata, solo se si acquista un immobile con il contratto in scadenza entro tre mesi al massimo. In tutti gli altri casi l’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta. Queste stesse regole vanno rispettate anche nel caso in cui si acquisti un immobile all’asta e questo risulti abitato dall’ex proprietario. A condizione di avviare le procedure per lo sfatto entro tre mesi dal decreto di trasferimento della proprietà e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio, la detrazione è ammessa anche in questo caso fin dalla prima rata. 67.9 Se ci sono lavori in corso Se nell’immobile acquistato sono in corso lavori di ristrutturazione e l’appartamento non è abitabile, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Questo, però, deve avvenire entro due anni dall’acquisto. Inoltre è necessario dimostrare con la relativa licenza edilizia o con la DIA che ci sono effettivamente lavori in corso. 67.10 Se si compra un’altra quota La detrazione spetta, poi, quando il mutuo è stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare nella quale già si vive. Solo per la casa, però. La detrazione non compete, invece, nel caso in 128 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare solo una pertinenza dell’abitazione principale dato che l’agevolazione riguarda esclusivamente gli immobili per uso abitativo. Se invece si acquistano contemporaneamente due immobili da destinare entrambi a prima casa unificandoli, l’agevolazione è riconosciuta solo per uno dei due appartamenti. 67.11 Se la casa poi si lascia Se dopo essere andati ad abitare nell’appartamento acquistato con il mutuo ci si trasferisce altrove, si perde il diritto alla detrazione, a partire dall’anno di imposta successivo a quello nel quale si lascia l’appartamento. In pratica si può stare fuori casa per un anno intero senza perdere la detrazione. Dall’anno successivo, invece, l’agevolazione non è più riconosciuta. Se però si torna ad abitare nell’appartamento è possibile avere di nuovo la detrazione. Fa eccezione il trasferimento per motivi di lavoro: in questo caso, infatti, il diritto alla detrazione non si perde comunque. 67.12 Le regole per gli anziani in casa di cura Gli anziani trasferiti in case di cura hanno diritto a mantenere la detrazione del mutuo a patto che l’appartamento non venga affittato. Infatti non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari. 67.13 Se ci sono più titolari del contratto In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, il tetto massimo di importo detraibile si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Così, ad esempio, nel caso di coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo, ciascuno può indicare non più della metà degli interessi complessivamente dovuti sul finanziamento, con un massimo di 2.000 euro. 67.14 Documentazione › Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito; › quietanza della banca relativa agli interessi pagati; › residenza o domicilio nell’immobile; › residenza nell’immobile di propri familiari. 67.15 Domande&Risposte Ho acquistato una nuova casa con un mutuo senza vedere quella che E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 129 Detrazioni 730 - Antonella Donati già possedevo, ma è mia intenzione utilizzare questa nuova abitazione come prima casa. è possibile avere la detrazione del mutuo se sul contratto non appare la destinazione “prima casa”? Deve richiedere per questo che la banca le attesti che il mutuo è finalizzato all’acquisto della casa che diverrà la sua abitazione principale. è necessario, infatti, che la finalità del mutuo risulti dal testo del contratto o da altra documentazione bancaria fornita a richiesta del sottoscrittore. Acquistando un appartamento con un mutuo e affittandolo per il primo anno, si ha diritto alla detrazione quando ci si va ad abitare? No, si ha diritto a detrarre il mutuo della prima casa solo se si va ad abitare l’appartamento entro 12 mesi dall’acquisto. Trascorso questo termine la detrazione non è più ammessa. Nel caso di immobile locato con contratto in scadenza due anni dopo l’acquisto, si può avere il diritto alla detrazione? No, non si può usufruire della detrazione del mutuo. Quando si acquista un appartamento affittato con un contratto in regola, infatti, è un obbligo di legge rispettare la scadenza del contratto. E se non si ha la possibilità di dare lo sfratto per finita locazione entro tre mesi dall’acquisto, la detrazione non è riconosciuta. Se si acquista un appartamento e vi si abita per un breve periodo, poi ci si trasferisce altrove, tornando nell’appartamento dopo due anni è possibile usufruire di nuovo della detrazione del mutuo? Sì, è possibile riprendere la detrazione per le rate pagate a decorrere dal momento in cui l’immobile torna ad essere utilizzato come abitazione principale. La continuità nell’utilizzo, infatti, non è un requisito richiesto per usufruire della detrazione. Può essere considerato un onere accessorio al mutuo il contratto di assicurazione sull’immobile che taluni istituti di credito richiedono ad ulteriore garanzia oltre quella ipotecaria nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile che potrebbe poi avere un valore inferiore a quello ipotecato? No. Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi sono compresi solo l’onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto, le spese per l’iscrizione dell’ipoteca e l’imposta sostitutiva, ossia spese assolutamente necessarie alla stipula stessa del contratto. Le spese per l’assicurazione dell’immobile non danno diritto alla detrazione poichè non solo necessarie rispetto al contratto di mutuo in quanto tale, ma rappresentano solo un’ulteriore forma di garanzia aggiuntiva. 130 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Nel caso di un mutuo per l’acquisto di una seconda abitazione nello stesso comune, da destinare a nuova abitazione principale, è ammessa la detrazione visto che il mutuo non è espressamente agevolato per la prima casa e la banca non rilascia nessuna attestazione in materia? Sì, la detrazione è riconosciuta anche in questo caso. Qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere all’autocertificazione dichiarando che il mutuo è stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle dichiarazioni rese. Il CAF potrà riconoscere la detrazione in questione sulla base dell’autodichiarazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare del 27 marzo 2010, n. 16 Risoluzione del 14 ottobre 2008, n. 385 Risoluzione 22 dicembre 2006, n. 147 Circolare del 20 aprile 2005, n. 15 Circolare del 12 giugno 2002, n. 50 Circolare del 3 gennaio 2001, n. 1 Circolare 19 maggio 2000, n. 95 Circolare 13 maggio 2011, n. 20 68.Mutuo e prima casa con il coniuge Il diritto alla detrazione, come detto, spetta a tutti coloro che sono proprietari e titolari del contratto. Per la detrazione si deve far riferimento alla quo- Nel caso di mutuo per ta di interessi pagata da ciascuno e certificata dalla banca. Nel caso di la casa coniugale per mutui cointestati con il coniuge, però, ci possono essere diverse situazioni. 68.1 Comunione dei beni e casa acquistata dopo il matrimonio Se la casa è acquistata dopo il matrimonio da parte di due coniugi in comunione dei beni con mutuo cointestato, è riconosciuta la detrazione ad entrambi anche se il rogito è stato effettuato da uno solo, poichè l’im- la detrazione occorre tener conto di diverse variabili. In ogni caso se uno dei due coniugi è a carico, l’altro può avere l’agevolazione per intero anche in caso di mutuo cointestato mobile è comunque di proprietà di entrambi. Ai fini della proprietà tra coniugi fa testo l’art. 177 c.c. secondo il quale “costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”, e per questo motivo il notaio annota sull’atto il regime patrimoniale dei coniugi. Nessun dubbio, quindi, sul diritto alla detrazione del mutuo cointestato anche se all’atto con il notaio era presente un solo coniuge. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 131 Detrazioni 730 - Antonella Donati 68.2 Mutuo cointestato e casa no Se invece la casa è stata acquistata prima del matrimonio da uno solo dei due interessati, non anche se l’altro ha contribuito con un contratto di mutuo cointestato, l’agevolazione è riconosciuta solo al titolare della proprietà dell’appartamento e, ovviamente, solo per la quota che paga direttamente. Manca, infatti, in questo caso il requisito determinante della proprietà abbinata alla titolarità del contratto di mutuo. 68.3 Casa cointestata e mutuo no Se invece la casa è stata acquistata da entrambi i coniugi al 50% ma il mutuo è stato stipulato da uno solo, ai fini della detrazione fa premio comunque che si tratti di casa coniugale. Il fisco in questo caso riconosce al coniuge che ha stipulato il mutuo la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati a prescindere dal fatto che sia proprietario solo a metà. L’Agenzia delle entrate con la circolare 17 del 2006 ha stabilito, infatti, che si può considerare l’intero prezzo di acquisto che risulta dal rogito “perché nel quadro dei rapporti familiari può accadere che la ripartizione del costo tra i soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato”. Come dire, quello che conta è l’interesse della famiglia, quindi la detrazione spetta per intero anche se si è proprietari solo di mezza casa. 68.4 Se uno dei due coniugi è carico Quando oltre la casa anche il mutuo è cointestato, ma uno dei coniugi non ha reddito e risulta fiscalmente a carico, l’intera detrazione spetta all’altro proprietario. Si tratta di una possibilità espressamente riconosciuta dal Tuir. Quindi chi ha la moglie o il marito a carico, ha sempre diritto alla detrazione per tutte e due le quote pagate a prescindere dall’intestazione del mutuo. 68.5 Se non c’è capienza nell’imposta Se il coniuge non è carico ma non ha capienza nella sua imposta, la detrazione si perde. Non è prevista, infatti, in questo caso la possibilità che l’altro coniuge possa recuperarla, perché la doppia detrazione spetta solo in caso di coniuge a carico. In questa situazione l’alternativa è quella dell’accollo dell’intero mutuo. Un’operazione che si può fare se al vantaggio fiscale si può abbinare quello della rinegoziazione. In questo caso a chi si accolla tutto il peso del prestito spetta tutto lo sconto sull’Irpef, dato che si tratta di casa familiare. 132 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 68.6 Se i coniugi si separano e la casa spetta a lei La detrazione in linea di principio si può ottenere fintanto che si abita nell’appartamento acquistato con il mutuo. Se si va via di casa non spetta più, e questo è vero nella gran parte dei casi, a meno che nell’appartamento non restino ad abitare propri familiari. Cosa che accade anche quando in seguito ad una separazione legale viene riconosciuto il diritto di abitazione ad uno solo dei due coniugi. In questa situazione il coniuge che deve lasciare l’appartamento mantiene comunque la detrazione perché il coniuge legalmente separato resta a tutti gli effetti un familiare. Il diritto alla detrazione non si perde neppure in caso di divorzio se ci sono dei figli: anche se con il divorzio l’ex coniuge esce di fatto dall’insieme dei familiari, il diritto a mantenere la detrazione resta perché in casa restano i figli. 68.7 Documentazione › Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito; › quietanza della banca relativa agli interessi pagati; › residenza o domicilio nell’immobile; › residenza nell’immobile di propri familiari. 68.8 Domande&Risposte Acquistando una casa in separazione dei beni ma con un mutuo al 50% con il coniuge, anche lui ha diritto alla detrazione degli interessi? Quando la casa è solo di un coniuge l’altro non ha diritto alla detrazione. Infatti condizione indispensabile per avere la detrazione è quella di essere contemporaneamente intestatari del contratto di mutuo e proprietari dell’alloggio. Se la casa è solo della moglie che è a carico, il marito può detrarre il mutuo? No, anche nel caso di coniuge a carico manca una delle due condizioni perché l’altro possa avere la detrazione, ossia il possesso dell’immobile. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 18 maggio 2006, n. 17 Circolare 13 maggio 2011, n. 20 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 133 Detrazioni 730 - Antonella Donati 69.Mutuo prima casa dei familiari Detrazione del mutuo non solo per la casa dove si abita ma anche Detrazione del mutuo anche se nella casa acquistata abitano solo i propri familiari. Se però si possiedono due abitazioni l’agevolazione è concessa solo per quella utilizzata direttamente dal proprietario per quella nella quale abitano solo i familiari. Chi decide di comprare casa per i figli può godere della detrazione del 19% sugli interessi anche senza andare ad abitarci, purché non abiti già in un’altra casa di sua proprietà. 69.1 Parenti e affini fino al terzo grado Dai figli ai nipoti, dai suoceri alla zia. Il fisco, a partire dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) riconosce il diritto di godere delle agevolazioni Irpef relative alla prima casa anche all’abitazione utilizzata da un parente del proprietario. Agevolazione riconosciuta per i familiari fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Ai sensi di legge si tratta di: › Coniuge, figli e genitori (familiari di primo grado); › fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni (familiari di secondo grado); › zii e nipoti, ossia figli di un fratello o una sorella (familiari di terzo grado); › suoceri, generi e nuore (affini di primo grado); › cognati (affini di secondo grado). Se si compra un appartamento pagandolo con un mutuo e poi si concede questo appartamento in uso gratuito ad una delle persone che appartengono all’insieme dei familiari più vicini si ha quindi il diritto ad avere la detrazione. 69.2 Obbligo di residenza da parte del familiare L’agevolazione fiscale è riconosciuta, però a patto che vengano rispettati tutti i requisiti, che in questo caso prevedono anche espressamente l’obbligo di di residenza da parte del familiare. Non è sufficiente il solo domicilio da parte del familiare ma è necessario che sia espressamente rispettato il requisito della residenza anagrafica. 69.3 Nessuna scelta se possiede più di una casa La possibilità di detrarre il mutuo per la casa nella quale abitano solo i familiari, però è concessa solo a chi non abita in casa propria. Non basta, cioè, pagare il mutuo e poi mandare a vivere un figlio nell’appartamento, ma è necessario anche abitare in una casa non di proprietà, in affitto o in uso gratuito, ma comunque non intestata. Il concetto di 134 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 “prima casa” presuppone, infatti, che si tratti anche di “unica” casa, e non è contemplata la possibilità di avere due prime case. E non c’è neppure possibilità di scelta: il proprietario di due immobili entrambi con i requisiti dell’abitazione principale, in quanto in una abita con la moglie, mentre nell’altra abita il figlio, può calcolare la detrazione solo in riferimento agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione. 69.4 Documentazione › Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito; › quietanza della banca relativa agli interessi pagati; › residenza nell’immobile di propri familiari. 69.5 Domande&Risposte Un genitore che acquista un immobile e lo va ad abitare per il primo anno, e successivamente cede l’appartamento alla figlia che però ci va ad abitare solo dopo due mesi, può continuare a detrarsi gli interessi passivi del mutuo nei prossimi anni? Sì, perché è stato comunque rispettato il requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e poiché la detrazione si perde solo dall’anno successivo a quello in cui l’immobile non viene più utilizzato come abitazione principale, in questo caso non c’è perdita del beneficio in quanto nell’anno in questione si è trasferita nell’immobile la figlia. è possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione e degli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione del figlio, o, in caso contrario scegliere per quale dei due mutui richiedere la detrazione? No. Nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze. Quindi anche nel caso in cui il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale, e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con questo principio la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 135 Detrazioni 730 - Antonella Donati Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. b) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 2 Prassi Agenzia delle entrate Circolare 12 giugno 2002, n. 50 Risoluzione 11 febbraio 2000, n. 13 70.Mutuo e prima casa e successione In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’eDetrazione del mutuo anche in caso di successione. Il diritto, infatti, spetta agli eredi che subentrano nel contratto rede o legatario. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale. 70.1 Accollo obbligatorio per la detrazione Nell’ipotesi di decesso del titolare del mutuo le condizioni di detraibilità ricorrono solo, però, nei confronti dell’erede che si è accollato il mutuo. In mancanza di indicazioni nel testamento, infatti, tutti gli eredi subentrano pro-quota nella titolarità del mutuo se l’eredità è stata accettata, o esplicitamente o per dato di fatto, ad esempio presa di possesso dei beni ereditari. In questa situazione anche qualora il mutuo fosse pagato, ad esempio, solo dal coniuge superstite, o solo da uno degli eredi che abita nell’appartamento, sarebbe possibile attribuire il diritto alla detrazione solo pro quota. 70.2 Necessario anche l’uso dell’immobile In ogni caso per l’agevolazione deve essere sempre rispettato anche l’uso dell’immobile come abitazione principale. Quindi se il pagamento del mutuo è diviso, ad esempio, tra coniuge superstite e due figli, ma i figli hanno a loro volta una casa di proprietà, l’unica persona che ha titolo a detrarre il mutuo per un terzo è il coniuge superstite. Al contrario se i figli non avessero case di proprietà avrebbero diritto alla detrazione in quanto nella casa abita un familiare. 70.3 Documentazione › Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito; ›accollo; › quietanza della banca relativa agli interessi pagati; › domicilio o residenza nell’immobile. 136 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. b) Prassi Ministero delle finanze Circolare 1° giugno 1999, n. 122 71.Mutuo e prima casa e trasferimento per lavoro Sia che si debba lasciare la casa già abitata, sia che non ci si possa trasferire entro un anno dall’acquisto, non si decade dal dritto a detrarre il Detrazione per il mutuo mutuo quando ci si deve spostare per motivi di lavoro. In questo caso la mancata utilizzazione dell’immobile non ha influenza, neppure se la casa viene data in locazione. se si deve lasciare la casa per motivi di lavoro. L’agevolazione in questo caso non si perde mai 71.1 Non importa quale sia il nuovo comune se il trasferimento deriva dalla nuova occupazione Ai fini del diritto a mantenere la detrazione del mutuo non è necessario che il nuovo comune di abitazione o di residenza coincida con quello di lavoro, per cui iI diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi rimane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. La generica formulazione adottata dalla norma “trasferimenti per motivi di lavoro” consente di continuare a godere dell’agevolazione fiscale in tutti i casi in cui la variazione dell’abitazione principale risulti una conseguenza diretta della mutata o nuova situazione lavorativa, un trasferimento di sede con la stessa azienda o un nuovo contratto, senza alcuna ulteriore condizione. La norma, infatti, non subordina in alcun modo il diritto all’agevolazione all’ulteriore vincolo che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro. 71.2 Diritto alla detrazione anche in caso di successivi trasferimenti, finché restano i motivi di lavoro Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i “motivi di lavoro” che hanno determinato la variazione della dimora abituale. Solo se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 137 Detrazioni 730 - Antonella Donati 71.3 Detrazione riconosciuta anche se l’immobile viene dato in locazione Il trasferimento per motivi di lavoro consente si mantenere la detrazione anche nel caso in cui l’immobile venga affittato. Non è prevista nessuna eccezione in questo caso, e quindi si ha il diritto a mantenere lo sconto fiscale sugli interessi anche se l’immobile viene concesso in locazione. Ovviamente in questo caso si dovranno utilizzare i codici relativi al contratto di affitto e non fare riferimento all’immobile come “prima casa”. 71.4 Documentazione › Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito; › quietanza della banca relativa agli interessi pagati; › autocertificazione delle motivazioni del trasferimento. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprile 2010, n. 21 72.Mutuo e prima casa per nuda proprietà La detrazione per i mutui è riconosciuta anche in caso di acquisto di nuda proprietà. Occorre, però, rispettare anche il requisito dell’uso dell’immobile Il fisco fa lo sconto anche a chi acquista solo il diritto di proprietà dell’immobile, senza quello di utilizzo. Anche in presenza di un usufruttuario la detrazione è riconosciuta al nudo proprietario, ma resta comunque l’obbligo di uso dell’immobile. 72.1 Necessario l’uso dell’immobile L’agevolazione fiscale spetta al nudo proprietario in quanto acquirente della proprietà dell’immobile. L’usufruttuario, invece, ne acquista solo il diritto di utilizzo, ma non, appunto, la proprietà. E poiché la detrazione del mutuo è riconosciuta solo a chi è contemporaneamente titolare del contratto e proprietario del bene, è evidente che chi possiede solo l’uso del bene ma non la sua proprietà, non può avere la detrazione. Poiché, però è obbligatorio rispettare anche il requisito dell’utilizzo dell’immobile, se si effettua l’acquisto di una nuda proprietà come forma d’investimento, lasciando all’ex pieno proprietario il diritto di abitazione o l’usufrutto, la detrazione per il nudo proprietario non può essere riconosciuta. 138 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 72.2 Sì all’agevolazione se ad abitarci sono solo i familiari Situazione diversa, invece, se l’acquisto viene fatto in ambito familiare, ad esempio per favorire dei parenti anziani. Infatti se si acquista la nuda proprietà di un’abitazione nella quale hanno o avranno l’usufrutto dei familiari, il diritto alla detrazione è riconosciuto dato che anche in questo caso, come illustrato nel capitolo 69, è rispettato il requisito di abitazione principale. 72.3 Documentazione › Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito; › quietanza della banca relativa agli interessi pagati; › residenza o domicilio nell’immobile; › residenza nell’immobile di propri familiari. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 18 maggio 2006, n. 17 73.Mutuo rinegoziato Detrazioni per il mutuo senza perdere nessun beneficio fiscale anche in caso di rinegoziazione o surroga. Si mantiene inalterato il diritto alla de- Diritto a mantenere trazione del 19% degli interessi anche se il nuovo mutuo è di importo più elevato rispetto a quello in scadenza. La detrazione spetta, però, solo sulla quota di interessi dovuti sulla parte di mutuo che corrisponde all’importo l’agevolazione per i mutui rinegoziati . Detrazione, però, solo sull’importo originario del finanziamento originario, più le spese eventualmente dovute per la procedura se non si tratta di semplice surroga. 73.1 Detrazione ammessa anche se cambiano gli intestatari Il diritto a mantene l’agevolazione in cado di rinegoziazione del mutuo è ad ampio raggio. Posto il limite dell’importo riconosciuto per la detrazione, l’agevolazione non si perde anche se cambiano gli intestatari del contratto. Così, ad esempio, se da un mutuo intestato ad un solo coniuge si passa ad un contratto cointestato l’agevolazione è comunque consentita. Per l’Agenzia delle entrate, infatti, la norma che consente al contribuente di conservare i benefici fiscali in occasione della sostituzione di un vecchio mutuo con un altro più conveniente, tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta dell’interessato. Quindi anche nel caso in cui il vecchio mutuo fosse stato intestato ad uno solo dei coniugi e l’altro ad entrambi, con il nuovo contratto E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 139 Detrazioni 730 - Antonella Donati il diritto alla detrazione spetterebbe a tutti e due. In caso di rinegoziazione, infatti, non si tiene conto del tempo intercorso tra la stipula del contratto di mutuo e il trasferimento nell’immobile. Solo in caso di acquisto, infatti, non debbono intercorre più di 12 mesi tra il contratto di mutuo e l’atto di acquisto. 73.2 Come fare i calcoli per non sbagliare In caso di rinegoziazione, comunque, la detrazione è riconosciuta solo sulla parte del nuovo mutuo di importo pari al capitale residuo del vecchio .Per sapere qual è l’importo di detrazione che spetta si deve far utilizzare questa formula: residua quota di capitale da rimborsare + oneri correlati ________________________________________________________ importo del secondo mutuo Quindi fatto 100 l’importo del mutuo residuo, 3.978 euro le spese e 104.000 l’importo del nuovo mutuo la detrazione spetta su X = (100 x 103.978,37) / 104.000,00 = 99,98. 73.3 Documentazione › Contratto o contratti di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito; › quietanza annuale della banca o delle banche relativa agli interessi pagati che vanno però riparametrati in riferimento all’importo rimanente del mutuo originario. Normativa e prassi di riferimento Agevolazione doppia per chi si accolla tutto il mutuo in precedenza cointestato con il coniuge. Non si tiene conto della quota di proprietà 140 Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 4 aprile 2008, n.34 74.Mutuo rinegoziato e accollo Il diritto ad avere condizioni migliori per il mutuo e a mantenere la detrazione, come detto, non ha confini. Quindi in caso di mutui cointestati tra coniugi comproprietari della prima casa, ha diritto all’intera detrazione il coniuge che accende un nuovo mutuo per sostituire il vecchio, passando da un contratto con due mutuatari a uno solo. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 74.1 L’accollo del mutuo per la casa familiare In questo caso, infatti, la detrazione che prima era divisa a metà dai due mutuatari può essere goduta per intero dal coniuge che ha sottoscritto il nuovo contratto, a prescindere dal fatto che il finanziamento risulta superiore al prezzo di acquisto originariamente pagato per il 50% dell’appartamento che possiede accollandosi l’intero finanziamento. A far testo, è, come visto nel capitolo 68, solo il fatto che si tratti di casa coniugale. 74.2 Importo detraibile sempre entro i limiti del vecchio contratto Ovviamente, però, la detrazione compete in misura non superiore all’importo totale del mutuo riferito al prezzo pagato per l’acquisto. Quindi anche se il nuovo mutuo superasse questa somma, ovvero l’importo del mutuo precedentemente sottoscritto, occorrerebbe comunque far riferimento solo all’importo di capitale residuo del mutuo che si è andati a sostituire. 74.3 Documentazione › Contratto o contratti di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o autocertificazione del requisito; › quietanza annuale della banca o delle banche relativa agli interessi pagati che vanno però riparametrati in riferimento all’importo rimanente del mutuo originario. 74.4 Domande&Risposte La possibilità di avere l’intera detrazione da parte di un solo coniuge è riconosciuta anche nel caso in cui la moglie, essendo una dipendente pubblica, accende da sola un mutuo con l’Inpdap per sostituire il vecchio finanziamento visto che il marito, dipendente privato, non può averlo? Sì, non importa quale sia l’istituto erogatore o il fatto che si tratti di un mutuo agevolato. Il principio in base al quale in caso di rinegoziazione con accollo da parte di un solo comproprietario si ha diritto alla detrazione si applica comunque, quindi l’intestatario del nuovo mutuo che si fa carico delle spese per quelle che in precedenza erano due quote, ha diritto alla detrazione doppia. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 18 maggio 2006, n. 17 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 141 Detrazioni 730 - Antonella Donati 75.Mutuo per costruzione Diritto alla detrazione degli interessi pagato anche nel caso di mutuo sottoscritto per la costruzione dell’abitazione principale. Agevolazione ammessa con riferimento al costo dei lavori Sconto fiscale anche per i mutui per la costruzione della prima casa. Il diritto alla detrazione, come detto, spetta a tutti coloro che sono proprietari e titolari del contratto, ma anche, in questo caso ai soli usufruttuari o titolari del diritto di abitazione. 75.1 Detrazione anche all’usufruttuario Il diverso trattamento è legato alla nascita dell’agevolazione. Questa, infatti, è stata prevista nell’ambito della legge 449 del 1997 che ha introdotto le detrazioni per ristrutturazione. Insieme a questa agevolazione è stato stabilito anche il diritto alla detrazione degli interessi sui mutui eventualmente sottoscritti per finanziare questi lavori. Quindi l’agevolazione è riconosciuta non solo ai proprietari ma anche a chi abita nell’immobile in base ad un diritto di usufrutto o di abitazione. 75.2 Data del contratto e inizio dei lavori L’agevolazione è riservata all’abitazione principale. Per questo motivo è richiesto che l’indicazione sia contenuta nel contratto di appalto dei lavori. Altra condizione da rispettare è quella relativa alla data di conclusione dei lavori: non si può sforare rispetto al termine indicato dalla DIA o dalla licenza edilizia, in caso contrario la detrazione non spetta. Inoltre l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori. Per poter avere la detrazione il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori oppure entro i 18 mesi successivi. Non si perde il diritto alla detrazione se i lavori non possono iniziare entro i termini previsti per ritardi imputabili esclusivamente all’amministrazione comunale, per quel che riguarda il rilascio delle autorizzazioni edilizie. 75.3 L’importo massimo ammesso in detrazione La detrazione si applica unicamente sugli interessi pagati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato nell’anno per pagare i lavori. Se l’ammontare del mutuo è superiore alle spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono a questa parte del finanziamento. Per questa tipologia di mutuo è previsto un importo massimo di 2.582,28 euro sul quale calcolare la detrazione. 75.4 Verifica a fine lavori Al termine dei lavori di ristrutturazione si dovrà calcolare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute. Se dovesse risultare che in considerazione dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, sono stati detratti 142 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 più interessi rispetto alla detrazione effettivamente spettante, l’importo detratto in eccesso dovrà essere sottoposto a tassazione separata. 75.5 Documentazione › Contratto di mutuo dal quale risulti la destinazione a costruzione dell’abitazione principale o autocertificazione del requisito; › quietanze di pagamento; › copia della licenza edilizia o della DIA; › fatture delle spese. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1-ter) Decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale” Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 3 marzo 2008, n. 73 Risoluzione 7 settembre 2007, n. 241 Risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1 76.Mutuo per ristrutturazione Le stesse regole appena viste per quel che riguarda i mutui per la costruzione. In caso di lavori di ristrutturazione finanziati con un mutuo, la Doppia detrazione in caso detrazione è cumulabile con quella prevista per i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale. 76.1 Agevolazione cumulabile con il mutuo per l’acquisto I mutui per la ristrutturazione seguono le stesse regole previste per quelli di di mutuo per l’acquisto e successivo mutuo per ristrutturazione. Agevolazione riconosciuta, però, solo finché i lavori sono in corso costruzione. La detrazione in questo caso è cumulabile con quella per il mutuo di acquisto, ma solo per il periodo che va dall’inizio dei lavori fino, al massimo, sei mesi dopo la loro conclusione. 76.2 In caso di unico mutuo per acquisto e ristrutturazione è possibile anche sottoscrivere un mutuo unico da destinare ad acquisto e ristrutturazione dell’immobile. Per poter usufruire della doppia detrazione, però è necessario che nel contatto sia dettagliata separatamente la parte della somma che è destinata all’acquisto e quella finalizzata alla ristrutturazione, per consentire di attribuire con esattezza le detrazioni. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 143 Detrazioni 730 - Antonella Donati 76.3 Domande&Risposte Nel caso di rinegoziazione di un mutuo per ristrutturazione, è possibile mantenere il diritto alla detrazione fiscale come nel caso di un mutuo per l’acquisto della prima casa? Le regole della rinegoziazione valgono anche per i mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione, perché le norme che consentono la conferma delle detrazioni fiscali in caso di rinegoziazione non prevedono eccezioni in riferimento al tipo di mutuo. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. 1-ter) Decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale” Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 390 77.Occhiali e montature Come visto per le sole lenti, anche gli occhiali appartengono alla cateDetrazione del 19% per l’acquisto degli occhiali. Possibile autocertificare la necessità goria delle protesi sanitarie (vedi capitolo 81). In quanto dispositivi utilizzati per sostituire, anche solo parzialmente, una parte del corpo che non è più in grado di operare correttamente, l’acquisto da diritto alla detrazione del 19% come spesa sanitaria. 77.1 Prescrizione del medico non obbligatoria Proprio per la funzione che svolgono per la detrazione non è vincolante la prescrizione del medico, ma è sufficiente l’attestazione dell’ottico che sulla fattura dichiari la presenza della patologia per la quale sono necessarie le lenti. In sostanza l’ottico deve dichiarare che non si tratti, ad esempio di semplice acquisto di occhiali da sole, ma di vere e proprie lenti correttive. Se non è l’ottico a fatturare direttamente, dovrà comunque annotare sulla fattura che ha eseguito la prestazione legata all’acquisto degli occhiali, oltre a fornire la dichiarazione in merito alla necessità di usare le lenti. 77.2 Autocertificazione per gli acquisti in farmacia Invece se gli occhiali si comprano in farmacia – ad esempio nel caso di occhiali premontati con lenti graduate per la presbiopia – insieme allo 144 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 scontrino fiscale che dovrà dettagliare il tipo di prodotto acquistato, occorre autocertificare che gli occhiali servono per la patologia di cui si è affetti. Lo stesso se la spesa riguarda un familiare a carico: anche in questo caso l’autocertificazione attesterà la sua necessità. 77.3 Detraibili anche le sole montature Da diritto alla detrazione, infine, anche il semplice acquisto della sola montatura in caso di necessità di ricambio. Godono, infatti, della detrazione, non solo le protesi ma anche tutti i “pezzi di ricambio” necessario al loro funzionamento. Unica eccezione in questo campo l’acquisto di singole montature che siano realizzate in metalli preziosi. 77.4 Documentazione › Ricetta medica e scontrino parlante oppure › fattura e certificazione dell’ottico oppure › scontrino parlante con dettaglio dell’acquisto e autocertificazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 13 maggio 2011, n. 20 Ministero delle finanze Circolare 23 aprile 1981, n. 14 78.Prestazioni chiropratiche Il chiropratico svolge un’attività che non rientra nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal d.m. 29 marzo 2001 (vedi appendice) e quindi non appartiene all’elenco dei tecnici sanitari specializzati, a differenza, ad esempio, del fisioterapista. La detrazione delle prestazioni effettuate dal chiropratico in quanto tale non è, dunque, detraibile. Uni- Prestazioni chiropratiche detraibili solo con fattura di un centro medico. La sola fattura del chiropratico non è invece detraibile ca eccezione che vengano eseguite presso un centro medico specializzato, sotto il controllo medico, e fatturate dal centro stesso. 78.1 Il chiropratico e l’albo che non c’è La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha infatti previsto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un registro dei dottori in chiropratica. Secondo il testo delle norme l’iscrizione al registro è E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 145 Detrazioni 730 - Antonella Donati consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute. Il regolamento che avrebbe dovuto dare attuazione della legge, però, non è ancora stato emanato. Da parte sua il Ministero della sanità, fin dal 1984 aveva precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia. In queste situazioni, quindi, ossia a fronte della fattura rilasciata non dal professionista ma dalla struttura sanitaria, la detrazione è ammessa. 78.2 Detrazione no-problem se il chiropratico è anche un medico Ovviamente nel caso in cui ad effettuare il trattamento di chiroprassi fosse un medico, anche generico, non ci sarebbe alcun problema per la detrazione e non occorrerebbe altra documentazione. Qualunque prestazione effettuata da personale medico è infatti detraibile in quanto tale, e quindi il chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione sotto la sua diretta responsabilità e fatturare il trattamento direttamente. 78.3 Documentazione › Fattura del centro medico autorizzato. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare del 23 aprile 2010, n. 21 Circolare del 18 maggio 2006, n. 17 79.Previdenza integrativa Fondi pensione con sconto fiscale. Agevolazioni anche per i piani previdenziali al di fuori dagli accordi aziendali L’art. 15 comma 1, lett. e-bis)del Tuir riconosce la deduzione dal reddito per i premi versati a forme di previdenza integrativa individuali come i fondi pensione. La detrazione è ammessa per un importo massimo di 5.164,57 euro l’anno complessivamente. 79.1 Contributi deducibili con tetto massimo La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito e sia che si tratti di contributi volontari che di 146 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Deduzione ammessa anche quando si scelgono fondi aperti al di fuori dei contratti aziendali e quindi con piani personalizzati, anche aggiuntivi ai piani di previdenza aziendali. Per il calcolo della somma detraibile occorre, ovviamente, far riferimento anche a quella dedotta direttamente a monte dal datore di lavoro e indicata nel Cud, nel caso di versamenti dovuti in base agli accordi aziendali. L’agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell’interesse dei familiari a carico. Anche in questo caso, però, sempre fino all’importo complessivo di 5.164,57 euro. 79.2 Più agevolazioni per i neo assunti Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 è invece previsto un regime fiscale più favorevole: dopo i primi cinque anni di iscrizione al fondo sarà infatti possibile dedurre fino a 2.582,30 euro in più all’anno. In sostanza, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale a 7.746,86 euro. 79.3 Le voci da considerate in sede di 730 In sede di 730, quindi, ai fini della deduzione vanno considerate sia le somme indicate nel Cud e dedotte alla fonte, sia quelle effettivamente rimaste a carico o versate ad alti fondi aperti. In ogni caso la deduzione non può superare il tetto massimo previsto, a meno che non si tratti di fondi in squilibrio finanziario. Per i versamenti ai fondi per i quali il Ministro del lavoro accerta situazioni di squilibrio finanziario, infatti, continua ad applicare la disciplina precedente al 2007, che consente la piena deducibilità dei contributi versati senza il rispetto del limite di 5.164,57 euro. In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e i contributi versati ai fondi in squilibrio. 79.4 La prosecuzione volontaria della contribuzione Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale anche nei casi di prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile. Questa possibilità, però, è ammessa a condizione di avere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare alla data del pensionamento. La deduzione con gli stessi limiti generalmente previsti. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 147 Detrazioni 730 - Antonella Donati 79.5 Documentazione › Ricevuta dei versamenti; › contratto con il fondo in caso di forme previdenziali individuali. 79.6 Domande&Risposte Nel caso di contributi dovuti nel dicembre 2011 ma versati in ritardo il mese successivo, che data va considerata ai fini della deduzione? Occorre sempre far riferimento al principio di cassa, quindi alla data nella quale è stato effettuato il versamento. Non ci sono eccezioni a questa regola. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. e-bis) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 18 dicembre 2007, n. 70 80.Previdenza integrativa all’estero Fondi pensione senza confini. Deducibili anche gli investimenti all’estero purché si tratti di fondi europei L’agevolazione riconosciuta per i versamenti di previdenza integrativa non è limitata ai soli prodotti italiani. L’esclusione dal reddito dell’importo dei versamenti, infatti, è ammessa anche se si tratta di fondi esteri, purché dell’area Ue. 80.1 Deduzione per tutti i fondi Ue Il diritto a dedurre dal reddito i contributi per la previdenza integrativa è riconosciuta anche nel caso di contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione. In sostanza, dal punto di vista fiscale, i contributi versati a forme pensionistiche di questi Paesi sono stati equiparati a quelli italiani. 80.2 Agevolazione riconosciuta anche per le somme versate a fondi assicurativi La stessa agevolazione è ammessa quando i versamenti riguardano i premi pagati per le forme di previdenza individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita a soggetti non residenti. In entrambi i casi, ovviamente, è sempre necessario verificare il limite massimo ammesso per la deducibilità, che non varia anche se si scelgono più forme di previdenza. 148 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 80.3 Documentazione › Ricevuta dei versamenti; › contratto con il fondo. 80.4 Domande &Risposte Chi ha lavorato all’estero, oltre ai fondi pensione, può portare in detrazione anche i contributi previdenziali volontari all’Istituto di previdenza per raggiungere il requisito minimo per aver diritto alla pensione? Sì. Si applicano, infatti, le stesse disposizioni previste per quel che riguarda i contributi volontari versati agli enti previdenziali italiani per le stesse finalità. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. e-bis) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 18 dicembre 2007, n. 70 81.Protesi Dal punto di vista medico e di conseguenza per quel che riguarda le spese sanitarie, sono qualificati come protesi non solo le sostituzioni di Detrazione del 19% un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o di ausilio di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Rientrano pertanto in questa categoria, come detto, le lenti e gli occhiali, per l’acquisto di protesi, di qualunque tipo siano. In caso di disabili acquisto detraibile senza franchigia gli apparecchi dentari compresi quelli correttivi, gli apparecchi acustici ma anche le scarpe, i plantari e i tacchi ortopedici, purché realizzati su misura, ma anche stampelle e carrozzine per disabili, e comunque tutti i prodotti classificati ufficialmente come tali. 81.1 Il nomenclatore ufficiale L’elenco delle protesi è contenuto nel Nomenclatore tariffario, documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio sanitario nazionale, e conseguentemente delle protesi che sono riconosciute ai fini del diritto alla detrazione. In caso di dubbio, quindi, è sempre necessario far riferimento al Nomenclatore. Quello delle protesi è comunque un insieme assai vasto, e come le protesi sono detraibili anche gli eventuali pezzi di ricambio e le riparazioni che si dovessero rendere necessarie. L’agevolazione, cioè, è ammessa anche per tutto ciò che è necessario al loro corretto E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 149 Detrazioni 730 - Antonella Donati utilizzo, anche nel caso in cui a fornire la protesi fosse stata la Asl, a titolo gratuito, e a carico dell’interessato ci fossero solo le spese necessarie al funzionamento. 81.2 Detrazione riconosciuta anche per acquisti al di fuori dei negozi di sanitari Inoltre poichè tra le protesi rientrano anche prodotti di uso comune, non necessariamente destinate ai disabili gravi ai sensi della legge 104/1992, ma anche a chi soffre di patologie più lievi, o semplicemente ha bisogno di ausili per la vista come gli occhiali, nel caso in cui uno dei prodotti inseriti nel Nomenclatore o i loro accessori (le pile per gli apparecchi acustici, ad esempio) siano acquistati al di fuori dei negozi di sanitari è sempre necessario che sul documento di spesa appaia la tipologia esatta del prodotto acquistato. Nel caso di riparazioni, invece, è obbligatorio rivolgersi ai centri espressamente attrezzati per la gestione delle protesi o ai rivenditori autorizzati. 81.3 Prescrizione o autocertificazione Per aver diritto alla detrazione non è sempre necessaria la prescrizione del medico. A seconda del tipo di protesi, infatti, può essere sufficiente l’indicazione della necessità sulla fattura attestata da personale sanitario (odontotecnico, ottico, audiometrista, ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente occorre comunque una sua attestazione sul documento che certifichi la necessità. Inoltre in riferimento alla tipologia del prodotto è possibile anche la semplice autocertificazione, come visto con gli occhiali. 81.4 Documentazione › Scontrino con la descrizione del prodotto e dati fiscali dell’acquirente; › prescrizione medica o autocertificazione della necessità (a seconda della tipologia di ausilio); › certificazione di accertamento della patologia invalidante; › autocertificazione per i disabili ai sensi della legge 104. 81.5 Domande&Risposte è ammessa la detrazione per l’acquisto di protesi per disabili non fiscalmente a carico, ad esempio un busto ortopedico per la zia? Nel caso in cui sia necessario sostenere delle spese per l’acquisto di protesi per un soggetto disabile, anche se non a carico, l’agevolazione è ammessa. Si deve trattare, però esclusivamente di uno dei familiari per 150 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 i quali è previsto l’obbligo di mantenimento, ossia genitori e nonni, figli e nipoti, generi e suoceri. Al di fuori di questi gradi di parentela l’agevolazione non è riconosciuta. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprile1981, n. 14 82.Psicoterapia Le sedute di psicoterapia rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di tipo medico-specialistico. Agevolazione riconosciuta sia per le sedute di terapia tenute da medici psichiatri che per quelle degli psicologi, purché si tratti di laureati iscritti all’Albo degli psicoterapeuti. Detrazione del 19% anche per le sedute di psicoterapia. Sconti fiscale anche se fatturate da uno psicologo abilitato 82.1 Solo personale iscritto all’Albo degli psicoterapeuti In base a quanto stabilito dal d.m. 17 maggio 2002 - “Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”, infatti, anche quella dello psicologo è una prestazione finalizzata alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona e resa da personale sanitario specializzato, ma per poter praticare la psicoterapia è necessaria un’ulteriore specializzazione post-laurea che può essere rilasciata solo da istituti pubblici autorizzati. 82.2 Prestazione di tipo specialistico Quindi per la detrazione della prestazione non è necessaria la richiesta del medico in quanto anche gli psicologi iscritti all’albo degli psicoterapeuti sono abilitati a questo tipo di attività come i medici specialisti in psichiatria. Di conseguenza tutte le sedute di psicoterapia, indipendentemente dal fatto che siano tenute da uno psicologo iscritto all’Albo o da un medico, in quanto effettuate da personale sanitario in possesso di una specifica specializzazione, rientrano tra le spese mediche specialistiche. Non sono invece detraibili le sedute eventualmente effettuate da altre figure professionali diverse da quelle abilitate a questo tipo di attività. 82.3 Documentazione ›Fattura. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 151 Detrazioni 730 - Antonella Donati Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. c) Decreto del Ministero della sanità 17 maggio 2002 “Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto” Prassi Agenzia delle entrate Circolare 23 aprile 1981, n. 14 83.Società di mutuo soccorso Tra le diverse detrazioni d’imposta previste, la lettera i-bis) del comma Detrazione del 19% per le quote versate alle società di mutuo soccorso. Agevolazione legata alle finalità di assistenza previste nello statuto 1 dell’art. 15 del Tuir ne riconosce una a favore degli iscritti alle società di mutuo soccorso. Lo sconto fiscale riguarda esclusivamente gli enti che, come prevede la legge 3818 del 1896, hanno come fine istituzionale quello di assicurare sussidi ai soci principalmente in ambito sanitario e in caso di inabilità al lavoro. 83.1 Detrazione e importo massimo La detrazione del 19% sui contributi associativi è limitata ad un importo massimo di 1.291,14 euro versati esclusivamente, però, con riferimento alla propria posizione personale e non a quella di eventuali familiari a carico. La detrazione, in sostanza, è nominativa e non può essere estesa ad altre persone che non abbiano la qualità di socio. In cambio di questa agevolazione le spese mediche rimborsate dalle società ai propri soci non possono essere detratte in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Possono invece essere sempre detratte le spese mediche non rimborsate, o, in caso di rimborso parziale, la parte non rimborsata, ovvero le spese rimborsate per i familiari per i quali si è pagato un premio non detraibile (vedi capitolo 92). 83.2 Versamenti sempre tracciabili Requisito per avere la detrazione è che i pagamenti siano tracciabili. Le regole sono le stesse previste per tutte le erogazioni indicate nello stesso comma. 83.3 Documentazione Ricevuta del versamento effettuato tramite: › bollettino postale; › bonifico; ›assegno; ›bancomat; 152 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 › carta di credito; › carta prepagata. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. i-bis) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 28 maggio 2004, n. 77 Ministero delle finanze Circolare 19 maggio 2000, n. 101 84.Spese di degenza Spese di ricovero rimaste a carico sempre detraibili. Rientrano, infatti, a pieno titolo tra le spese mediche, qualunque sia la motivazione del rico- Agevolazione fiscale per vero. Nessuna agevolazione, invece, per le prestazioni non direttamente connesse con quelle relative alla cura e al benessere del malato. 84.1 Le spese legate all’intervento Nel caso di ricovero per interventi chirurgici tra le spese detraibili rientra- tutte le spese di ricovero a prescindere dall’eventuale intervento chirurgico. Esclusi gli extra e le prestazioni di tipo alberghiero no tutte quelle direttamente connesse all’intervento stesso, che rientrano tra le spese di tipo specialistico. Detraibili, ovviamente, anche tutte quelle sostenute per gli esami medici, e quelle per l’eventuale successiva riabilitazione. Nel caso in cui si tratti di prestazioni fornite da personale esterno è comunque sempre necessario che la relativa fattura sia intestata al contribuente che chiede la detrazione. Agevolazione non ammessa, invece, nel caso in cui la fattura sia intestata al professionista medico o alla struttura sanitaria, anche se effettivamente pagata dal soggetto. 84.2 Sempre esclusi gli optional Per quel che riguarda le altre spese di degenze, l’agevolazione è riconosciuta per tutte quelle sostenute purché finalizzate al benessere del paziente. Sì, dunque alla detrazione per questioni di confort, come ad esempio per la stanza singola. Sono invece, sempre da escludere le spese relative a servizi extra e non direttamente necessari come il televisore o l’aggiunta di un letto nella stanza per i propri familiari. 84.3 Documentazione › Fatture spesa. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 153 Detrazioni 730 - Antonella Donati Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Tuir, art. 10, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 1° luglio 2010, n.39 Circolare 10 giungo 2004, n. 24 Ministero delle finanze Circolare 1 giugno 1999, n. 122 Circolare 24 aprile 1981, n. 14 85.Spese di istruzione La lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, riconosce la detrazione del 19% Le tasse di iscrizione e frequenza agli istituti scolastici superiori danno diritto alla detrazione d’imposta. Indetraibili, invece, le rette delle scuole private per le spese di istruzione. Tra queste sono specificamente elencate quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere. In caso di strutture private o estere la detrazione è comunque ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse degli istituti statali. Altre spese detraibili come spese di istruzione non sono previste. 85.1 Scuola pubblica gratuita fino al terzo anno delle superiori Per quel che riguarda gli istituti pubblici, poichè è previsto l’obbligo scolastico, attualmente fino ai 16, non c’è alcun importo da pagare come spesa di frequenza dalla scuola primaria ai primi tre anni delle superiori. Scuola pubblica totalmente gratuita, dunque, almeno per quel che riguarda gli obblighi nei confronti dello Stato. Il che significa che qualunque tipo di versamento richieda la scuola pubblica al momento dell’iscrizione, non è una spesa detraibile come spesa di istruzione, mentre può rientrare tra i contributi volontari (vedi capitolo 29). A partire dal quarto anno delle superiori, ossia dal termine dell’obbligo scolastico, si pagano le tasse per la frequenza e poi per l’esame di maturità. Attualmente però la tassa di frequenza dovuta allo Stato è pari a circa 15 euro e i ragazzi che hanno superato l’esame di terza media con il massimo dei voti sono esonerati da questo pagamento. Meno di 30 euro complessivamente per la tassa per l’esame di maturità e quella di diploma nei licei. Gli importi appena indicati sono, dunque, quelli di riferimento anche per chi sceglie le scuole private, dato che la detrazione è ammessa solo per un importo pari a quello richiesto per le scuole pubbliche. 85.2 Sempre indetraibile la retta della scuola privata Nessuna detrazione a qualunque titolo è comunque ammessa per le rette e per tutte le altre somme richieste relativamente all’iscrizione e alla 154 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 frequenza, diverse dalle tasse dovute allo Stato. Allo stesso modo non è ammesso nessuno sconto fiscale per i corsi di lingua, sia in Italia che all’estero, come pure per le spese per i viaggi di istruzione organizzati dagli istituti. 85.3 Corsi di formazione senza agevolazione Nessuna detrazione, poi, è prevista per i corsi di formazione professionale offerti da istituti privati e accessibili da chi ha solo il diploma di terza media, o di scuola superiore. Qualunque sia il tipo di corso seguito in questo caso, infatti, le spese di iscrizione e frequenza non danno diritto alla detrazione del 19% per spese scolastiche, perché anche la formazione professionale è gratuita quando si scelgono gli istituti pubblici. 85.4 Documentazione › Ricevute di pagamento. 85.5 Domande&Risposte è possibile avere la detrazione per le somme versate per le gite scolastiche? E quelle per il pagamento del corso per la patente europea di computer? No. A titolo di spese scolastiche è ammessa solo la detrazione di quelle espressamente indicate nel Tuir, ossia le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. Non rientrano tra queste né la prima né la seconda voce. Come è possibile sapere se il corso di formazione frequentato presso un istituto privato gode della detrazione per spese di istruzione? È possibile avere la detrazione solo per i corsi di formazione gestiti da università o istituti universitari riconosciuti dal Ministero, ossia solo per quelli che richiedono come requisito per l’accesso l’aver conseguito un diploma di laurea. Se per l’iscrizione è sufficiente il diploma di scuola media superiore l’agevolazione non è riconosciuta. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. b) Prassi Ministero delle finanze Circolare 23 maggio 1987, n. 11 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 155 Detrazioni 730 - Antonella Donati 86.Spese funebri La lettera d) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, riconosce la detrazione del Detrazione del 19% delle spese funebri. Agevolazione riconosciuta anche se non si tratta di familiari a carico 19% per le spese funebri sostenute per i familiari fino ad un massimo di spesa di 1.549,37 euro per ciascun decesso. L’agevolazione è riconosciuta a tutti coloro che pagano le spese. 86.1 Quali spese e quali familiari Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. Non sono detraibili le somme pagate per il futuro (ad esempio per l’acquisto di loculi o cappelle), o quelle relative alla successiva esumazione, in quanto non direttamente legate al decesso. La detrazione spetta anche nel caso in cui si paghino le spese per familiari non a carico; deve trattarsi, però, dei familiari nei confronti dei quali c’è l’obbligo di assistenza, ossia quelli previsti dall’art. 433. c.c. 86.2 Quando a pagare sono più persone Il limite massimo di spesa detraibile si riferisce al singolo evento, per cui se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro. Se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione nella quale deve risultare la quota versata da ciascuno, ai fini della detrazione. 86.3 Documentazione ›Fattura. 86.4 Domande&Risposte Una fattura relativa a spese funebri intestata alla moglie che però non ha capienza nella sua Irpef può portarla in detrazione il marito? No, la detrazione non può passare al marito. Il marito, però, ha diritto a detrarre l’eventuale parte di spesa sostenuta annotando il relativo importo sulla fattura. È possibile detrarre le spese funebri sostenute dal nipote, unico erede, per la propria zia con la quale conviveva? No, perché gli zii non rientrano nell’elenco dei parenti per i quali è possibile godere della detrazione, neppure se conviventi. Il fatto di essere nominato erede non ha alcuna influenza da questo punto di vista. 156 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. d) Prassi Ministero delle finanze Circolare 25 maggio 1979, n. 29 87.Spese mediche per disabili In caso di disabili ai sensi della legge 104/1992 il fisco riconosce il regime fiscale più favorevole della deduzione dal reddito per alcune spese di tipo sanitario. Questo stesso regime si estende anche ai familiari che sostengono le stesse spese nel suo interesse, anche se il disabile non è a carico (vedi capitolo successivo). Per le spese mediche generiche e di assistenza specifica deduzione dal reddito. Solo detraibili, invece, le spese specialistiche 87.1 Medico generico e farmaci Le spese per le quali l’art. 10 del Tuir riconosce la deducibilità al posto della semplice detrazione, sono innanzitutto le spese mediche generiche, ossia di tutte le prestazioni, di qualunque tipo, fornite dai medici generici. Rientrano, quindi tra queste anche eventuali costi per la redazione di certificati, come pure le spese per eventuali sedute di agopuntura (vedi capitolo 9). Deduzione piena anche per le spese per l’acquisto dei i farmaci di qualunque tipologia, con o senza obbligo di ricetta. 87.2 Fisioterapia, riabilitazione e assistenza specifica Sono poi interamente deducibili le spese per l’assistenza specifica (vedi capitolo 22). Deducibili anche tutte le prestazioni effettuate da personale qualificato come tecnico della riabilitazione, ossia: ›podologo; › fisioterapista; ›logopedista; › ortottista-assistente di oftalmologia ; › terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; › tecnico della riabilitazione psichiatrica; › terapista occupazionale; › educatore professionale. Deducibili anche le spese di assistenza infermieristica. 87.3 Sempre necessaria la prescrizione del medico Poiché si tratta di prestazioni effettuate da personale tecnico, è sempre E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 157 Detrazioni 730 - Antonella Donati necessaria la richiesta del medico. Non ci sono eccezioni per nessuna delle figure indicate, neppure per le prestazioni del fisioterapia. L’Agenzia delle entrate aveva in passato escluso l’obbligo di richiesta del medico per le prestazioni di questo tipo riconoscendo la deducibilità delle spese a fronte della sola fattura del fisioterapista. A partire dal 2010, invece, l’obbligo di richiesta del medico è stato ripristinato anche in questo caso. 87.4 Le spese di tipo specialistico Non sono invece deducibili ma solo detraibili dal reddito del disabile o dei familiari se il disabile è a carico, le spese di tipo specialistico. Tra queste rientrano: › esami di laboratorio; › elettrocardiogrammi ed altri controlli ordinari; › esami complessi (TAC, ecografie, indagini laser); › spese per interventi chirurgici anche ambulatoriali; ›anestesia; › prestazione rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (neurologo, fisiatra, oculista, dentista, cardiologo, angiologo, ecc.). Per queste spese non è prevista agevolazione fiscale nel caso in cui siano sostenute da familiari diversi da quelli dei quali il disabile è a carico. A seconda del tipo di spesa e di disabilità, però, può essere comunque prevista la detrazione del 19%, come illustrato nel capitolo seguente. 87.5 Documentazione › Fattura del medico; › scontrino parlante; › prescrizione del medico e fattura. Normativa e prassi di riferimento 158 Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 1° luglio 2010, n. 39 Ministero delle finanze Circolare 23 aprile 1981, n. 14 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 88. Spese mediche per disabili non fiscalmente a carico Deduzione delle spese mediche per i disabili anche se non si tratta di familiari a carico. L’agevolazione è riconosciuta per i parenti più stretti. La deducibilità dal reddito delle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i disabili si estende a tutti i familiari più vicini. In questo caso conta solo il rapporto di parentela. Risparmio fiscale per chi sostiene le spese mediche necessarie ai disabili. Necessaria solo l'attestazione di spesa 88.1 I parenti interessati I familiari interessati, infatti, sono quelli per i quali la legge impone l’obbligo di assistenza, ossia: ›coniuge; › figli; ›nipoti; ›genitori; ›nonni; ›generi; ›suoceri; ›fratelli. Le spese per le quali è riconosciuta la detraibilità nel caso in cui si tratti di disabili ai sensi di legge, risultano quindi deducibili da uno qualunque tra i parenti elencati che abbia sostenuto le spese al loro posto. 88.2 Le regole per l’agevolazione La deduzione delle spese dal reddito è ammessa nel caso in cui la fattura sia intestata a chi ha pagato, con l’indicazione del soggetto assistito. Se la fattura è intestata al disabile non a carico, il familiare che ha sostenuto effettivamente la spesa per poter dedurre l’importo deve annotare sul documento l’importo della somma pagata in tutto o in parte. Questa stessa regola si applica anche nel caso in cui a sostenere le spese siano stati più familiari. Naturalmente, nel caso in cui la fattura è intestata al disabile c’è l’obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa. 88.3 Nel caso di disabili ricoverati in casa di cura Non gode, invece, di nessuna agevolazione la spesa per la retta nel caso di ricovero in casa di cura per pazienti disabili ai sensi di legge. Lo sconto Irpef spetta, invece, per tutti gli altri costi di tipo sanitario purché debitamente evidenziati dalla struttura. è necessario, quindi, che la casa di cura fornisca una fattura distinta voce per voce. Senza la documentazione specifica la detrazione non può essere riconosciuta. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 159 Detrazioni 730 - Antonella Donati 88.4 Documentazione › Fatture e documenti di spesa; › fattura della struttura sanitaria con evidenziate separatamente le varie voci di costo. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 1° luglio 2010, n. 39 Ministero delle finanze Circolare 23 aprile 1981, n. 14 89. Spese mediche per familiari incapienti esenti dal ticket Subentro dei familiari nella detrazione delle spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket, se non c’è capienza nell’imposta. Limiti all’importo detraibile Il comma 2 dell’art. 15 del Tuir consente ai familiari di persone affette da patologie che danno diritto all’esenzione del pagamento del ticket di detrarre le spese sanitarie per le quali non c’è stata capienza nella loro imposta, e per quelle sostenute direttamente nel loro interesse. Agevolazione ammessa, anche in questo caso, per tutti i familiari indicati dall’art. 433 c.c. 89.1 Spese direttamente legate alla patologia La detrazione delle spese da parte dei familiari, però, è limitata ad un importo di 6.197,48 euro annui ed è riconosciuta solo per le spese sanitarie legate alla patologia che da diritto all’esenzione dal ticket. La possibilità di subentrare nella detrazione del familiare incapiente riguarda sia le spese mediche vere e proprie che quelle per l’acquisto di prodotti sanitari necessari per quella specifica patologia. 89.2 Obbligatoria l’attestazione medica dell’esenzione Per poter usufruire dell’agevolazione è necessaria la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la presenza di una o più malattie incluse tra quelle per le quali spetta l’esenzione dal pagamento del ticket. Non si può prescindere dalla certificazione in nessun caso. Non è sufficiente, ad esempio, che il familiare sia stato ricoverato in un istituto o clinica se non si può esibire l’esenzione. 89.3 Dichiarazione fiscale e incapienza La detrazione è riconosciuta, come detto, per tutte le spese sostenute in riferimento alla specifica patologia. Quando si tratta di un soggetto 160 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 incapiente o che possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni alla fonte, non è necessaria la presentazione della dichiarazione, e l’intera spesa potrà essere detratta dal familiare, sempre entro il tetto massimo previsto. Se invece c’è obbligo di dichiarazione, potrà essere detratta solo la quota che non ha trovato capienza nell’imposta dell’interessato. 89.4 Documentazione › Certificazione di esenzione; › fatture di spesa. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 2 Prassi Agenzia delle entrate Circolare 14 giugno 2001, n. 55 90.Spese per acquisto farmaci all’estero Le spese per farmaci acquistati al di fuori del territorio italiano danno di- ritto alla deduzione o alla detrazione con le stesse regole previste per Detrazione del 19% le spese effettuate in casa. Sempre necessario che sia identificabile in maniera univoca dal documento di spesa che il prodotto acquistato appartiene alla categoria dei medicinali. per le medicine acquistate all’estero. Sempre necessaria la specifica relativa ai prodotti 90.1 Obbligatorio identificare i medicinali Per la detrazione dei farmaci in Italia, per questo motivo è ammessa solo la presentazione dello scontrino parlante. Per quel che riguarda gli acquisti all’estero, invece, le regole sono più elastiche ed è possibile attestare la spesa anche con altri documenti. è indispensabile, però che la natura, la qualità e la quantità del farmaco, risultino dalla documentazione rilasciata dalla farmacia e non da autocertificazioni. 90.2 Possibile aggiungere a mano solo il codice fiscale Solo nel caso in cui il farmacista non aggiunga anche il codice fiscale dell’acquirente è possibile integrare l’annotazione a mano. Altre indicazioni o forme di autocertificazione non sono più riconosciute. Non è ammessa, quindi, nessuna documentazione integrativa o di chiarimento rispetto a quella rilasciata dal farmacista. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 161 Detrazioni 730 - Antonella Donati 90.3 Documentazione › Documentazione rilasciata dal farmacista. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 4 aprile 2008, n. 34 91.Spese sanitarie all’estero Le regole per la detrazione delle spese mediche si applicano senza diSpese mediche all’estero deducibili o detraibili a seconda della tipologia e del soggetto assistito. Richiesta la traduzione giurata dei documenti a seconda della lingua stinzione rispetto al Paese nel quale vengono sostenute. Sia che si tratti di una necessità – perché ci si trova all’estero per un viaggio, di lavoro o di piacere – sia che si tratti di una scelta, non c’è dunque alcuna restrizione. 91.1 La documentazione e la traduzione I documenti di spesa da esibire sono gli stessi richiesti per l’agevolazione fiscale delle spese sostenute in Italia. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita direttamente e sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa va corredata da una traduzione giurata. Quanto invece all’importo da indicare nella dichiarazione se non si tratta di spese in euro, è obbligatorio applicare il cambio di listino del giorno in cui la spesa è stata sostenuta. 91.2 Niente sconto fiscale sul trasporto in ambulanza Poiché le regole per le detrazioni sono identiche a quelle previste in Italia, non è ammessa la detrazione delle spese di trasporto in ambulanza a meno che non si tratti di un paziente disabile (vedi capitolo successivo). Allo stesso modo è esclusa l’agevolazione per le spese generiche di viaggio e di soggiorno, anche se sono necessarie per il trasferimento e l’assistenza del malato all’estero. 91.3 Documentazione › Fatture di spesa. 162 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 10, comma 1, lett. b) Tuir art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Ministero delle finanze Circolare 9 maggio 1987, n. 9 92.Spese sanitarie rimborsate In linea di principio, come stabiliscono gli articoli 10 e 15 del Tuir, la deducibilità o la detraibilità delle spese mediche è riconosciuta solo per quelle In caso di spese mediche effettivamente rimaste a carico. Quando le spese mediche sono rimborsate, però, occorre distinguere caso per caso. 92.1 Spese rimborsate da enti di gestione dell’assistenza sanitaria integrativa A iscritti agli enti di assistenza sanitaria integrativa (vedi capitolo 20) è ri- rimborsate può essere ammessa comunque la detraibilità. L’agevolazione nel caso in cui il premio pagato alla forma di assicurazione non goda a sua volta di agevolazioni fiscali conosciuto il diritto a dedurre dai redditi il contributo versato agli enti stessi. Quando è prevista una deduzione fiscale sui contributi versati somma, le spese mediche per le quali si è avuto il rimborso non possono essere considerate rimaste a carico ma costituiscono reddito. Non è riconosciuta, dunque, la possibilità di portarle in detrazione. 92.2 Spese rimborsate da casse mutue e polizze infortuni Per lo stesso motivo non è ammesso portare in detrazione le spese mediche rimborsate da società di mutuo soccorso o da polizze infortuni, sempre relativamente a spese sanitarie. Anche per i versamenti in favore di questi soggetti, infatti, è previsto il diritto a godere dell’agevolazione fiscale, ossia della detrazione del 19% del premio pagato, e poichè non è ammessa la doppia agevolazione non è riconosciuta la detrazione delle spese rimborsate neppure in questo caso. 92.3 Spese rimborsate a fronte di contributi indetraibili è invece riconosciuta la detrazione per tutte le spese, comprese le somme per le quali si è avuto il rimborso, nel caso in cui non sia stato possibile godere della detrazione del premio perché non previsto dalle norme. Così, ad esempio, poichè è indetraibile la somma versata da persone diverse dai soci degli enti di mutuo soccorso, le somme incassate a titolo di rimborso per questi familiari non costituiscono reddito ad esempio. Lo E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 163 Detrazioni 730 - Antonella Donati stesso nel caso in cui sia stato pagato un premio per familiari non fiscalmente a carico: non essendoci stata detrazione alla fonte in quanto non ammessa, è possibile avere l’agevolazione su tutte le spese sostenute, comprese quelle oggetto di rimborso. 92.4 Spese rimborsate da polizze sanitarie Risultano detraibili anche le spese rimborsate nel caso in cui provengano da polizze sanitarie. Poiché per i premi versati alle assicurazioni che hanno come oggetto solo il rimborso delle spese mediche non c’è detraibilità del premio, le somme incassate non costituiscono reddito. Consentita, quindi, la detrazione di tutte le spese sostenute, comprese quelle successivamente restituite dall’assicurazione. Per lo stesso motivo si considerano rimaste a carico anche le spese rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate e pagate direttamente dal datore di lavoro, senza versamento di premi da parte del dipendente. 92.5 Non si può scegliere l’opzione più conveniente A fronte delle restrizioni previste non è possibile scegliere la soluzione fiscalmente più conveniente, ossia rinunciare all’agevolazione sul premio e detrarre, invece, le spese mediche. II Tuir, infatti, subordina la possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate, alla circostanza che per i contributi e premi di assicurazione versati dal contribuente competa o meno la detraibilità o deducibilità. Di conseguenza non è rilevante la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle agevolazioni fiscali spettanti per i contributi in questione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. b) Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 19 giugno 2002, n. 54 93.Sussidi tecnici ed informatici Tra le spese sanitarie rientrano anche quelle per l’acquisto di sussidi Detrazione del 19% tra le spese sanitarie anche per i sussidi informatici. Necessaria una specifica documentazione medica 164 tecnici ed informatici volti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei disabili. Rientrano tra questi, ad esempio, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa per il computer, lo stesso computer. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 93.1 La lista dei prodotti In particolare rientrano nel beneficio sia le apparecchiature di comune reperibilità, sia appositamente fabbricate. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: › facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura; › agevolare il controllo dell’ambiente; › assistere la riabilitazione. L’elenco dei sussidi appositamente realizzati per le varie disabilità è contenuto nella lista dei dispositivi medici (vedi capitolo11). Per l’acquisto di prodotti di serie fa testo, invece, la necessità indicata dal medico. 93.2 Obbligatoria la certificazione del medico Per la detrazione, infatti, è necessario esibire anche una specifica certificazione medica. In particolare il medico dovrà attestare che quel determinato sussidio è adeguato a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto disabile. Deve essere, quindi, adatto per la sua patologia, anche se si tratta di un oggetto prodotto in serie. 93.3 Documentazione › Certificazione del medico; › fatture di spesa. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Decreto Ministero delle finanze 14 marzo 1998 “Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.” 94.Test di accesso all’università Rientrano tra le spese di istruzione universitaria anche i test di accesso alle facoltà. Si tratta, infatti, di un passaggio necessario per l’iscrizione. 94.1 Condizione indispensabile per l’iscrizione La detrazione del costo del test è riconosciuta in quanto il test costituisce E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Detrazione del 19% anche per i test di accesso all’università. Spesa necessaria per poter accedere ai corsi 165 Detrazioni 730 - Antonella Donati una condizione indispensabile per l’accesso al corso di istruzione universitaria. Di conseguenza la somma richiesta per poter partecipare alla prova di selezione è a tutti gli effetti un contributo obbligatorio e come tale detraibile. Nessuna agevolazione, invece, per la spesa per la partecipazione ai corsi per la preparazione ai test di accesso, in quanto corsi di preparazione non sono equiparati ai corsi universitari o a quelli di istruzione superiore, e di conseguenza rientrano tra le voci di spesa detraibili. 94.2 Documentazione › Attestazione di pagamento. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir art. 15, comma 1, lett. e) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione del 11 marzo 2008, n. 87 95.Ticket farmaci Il pagamento del ticket per i medicinali da sempre diritto alla detrazione Sconto fiscale per i ticket per le medicine. Non occorre allegare la richiesta del medico o alla deduzione tra le spese sanitarie. Non occorre allegare la ricetta. 95.1 Basta il ticket per sapere che si tratta di medicine Per quanto riguarda i farmaci, infatti, l’abolizione dell’obbligo di allegare la ricetta riguarda anche queste spese, o di specificare altre sigle sullo scontrino. è sufficiente la dicitura “ticket” per indicare la natura del prodotto acquistato dato che questa può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal Servizio sanitario nazionale. 95.2 Documentazione › Scontrino parlante. Normativa e prassi di riferimento 166 Normativa Tuir, art. 10, comma 1, lett. b) Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 17 febbraio 2010, n. 10 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 96.Trasporto in ambulanza Lo sconto fiscale per le spese sanitarie non è riconosciuto per quelle relative al trasporto in ambulanza. Unica eccezione il trasporto di disabili ai Trasporto in ambulanza sensi della legge 104/1992. 96.1 Per i disabili spese di accompagnamento con agevolazione ad hoc Le spese necessarie a trasportare il disabile, infatti, in questo caso vengo- detraibile solo per i soggetti disabili ai sensi di legge. Detrazione anche per eventuali interventi praticati durante il viaggio no considerate “spese di accompagnamento”. Per questa tipologia di costo la detrazione è riconosciuta sull’intera somma pagata senza franchigia. 96.2 Detraibili come spese mediche specialistiche le prestazioni praticate durante il viaggio Nel caso in cui durante il trasporto vengano effettuati dei trattamenti medici, invece, le relative spese risultano detraibili qualunque sia il soggetto interessato. Le prestazioni mediche, infatti, danno sempre diritto alla detrazione d’imposta, a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate. 96.3 Documentazione › Fattura di trasporto per i disabiliti; › fattura delle spese mediche sostenute. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. c) Prassi Agenzia delle entrate Circolare 3 maggio 1996, n. 108 97.Università La lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir stabilisce il diritto alla detrazione d’imposta per le spese di istruzione universitaria. La detrazione del 19% spetta sulle spese annuali per iscrizione, frequenza ed esami. 97.1 La spesa massima detraibile La legge prevede espressamente la detrazione anche per le università Detrazione del 19% per le spese per l’iscrizione e la frequenza a corsi universitari. Agevolazione, con tetto, anche per le università private libere o private, senza limitazione alcuna, su una spesa, però, non superiore a quella richiesta per le università pubbliche. Per sapere qual’è E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 167 Detrazioni 730 - Antonella Donati il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione si deve fare riferimento all’analogo corso di laurea dell’università pubblica. In caso di città in cui sono presenti più università pubbliche e quindi più corsi di laurea identici, per la somma da portare in detrazione si deve far riferimento a quello per il quale è più alto l’importo dei contributi da pagare. Se invece il corso proposto dall’università privata non ha un equivalente nell’università statale, ci si deve riferire ai corsi di laurea nelle materie affini. 97.2 Nessun riferimento al reddito Non si deve, invece, tener conto delle riduzioni delle spese previste in base al reddito. Anche se o costi per la frequenza presso gli atenei pubblici sono proporzionali al reddito (secondo il modello ISEU), le spese per la frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Quindi l’importo da indicare è pari alla misura massima delle tasse stabilita dall’università pubblica di riferimento, a prescindere dalle agevolazioni da queste previste in base al reddito. 97.3 Documentazione › Attestazione dei pagamenti. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 15, comma 1, lett. e) Prassi Agenzia delle entrate : Circolare 21 aprile 2009, n. 18 Circolare 12 maggio 2000, n. 95 Circolare 23 maggio 1987, n. 11 98.Università all’estero Detrazione del 19% per chi studia presso università straniere. Anche in Agevolazione fiscale anche per le spese universitarie all’estero. Le regole da seguire sono analoghe a quelle per le università privata in Italia questo caso è previsto un tetto massimo per la spesa detraibile pari a quello delle università statali italiane. 98.1 I parametri per la spesa detraibile Per la frequenza di università estere, per determinare l’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione si deve far riferimento alle spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’università statale 168 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. Agevolazioni analoghe anche per i corsi di specializzazione. 98.2 Nessuno sconto fiscale per le spese di riconoscimento del diploma estero Non rientrano, invece, tra le spese per le quali si ha diritto alla detrazione come spese di istruzione i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero. Questi contributi, infatti, non rientrano nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” contemplato nell’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir. 98.3 Documentazione › Attestazione dei pagamenti. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 1, comma 1, lett. e) Prassi Agenzia delle entrate : Circolare 12 maggio 2000, n. 95 Circolare 23 maggio 1987, n. 11 99.Università telematiche Quando si tratta di spese per l’istruzione universitaria non fa testo il tipo di università scelta, anche se si tratta di insegnamento a distanza. Re- Detrazione del 19% per gole identiche sia che i corsi siano gestiti da università pubbliche che private. 99.1 Nessuna differenza per la laurea se i corsi si seguono da casa le spese per le università telematiche. Agevolazione ammessa a patto che abbiano il riconoscimento ministeriale I corsi di studio a distanza sono istituiti e attivati dalle università degli studi statali e non statali e dalle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici e che per questo assumono la denominazione di “università telematiche”. Per quanto riguarda le istituzioni private, il d.m. 17 aprile 2003 - “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509”, prevede che questi enti debbano avere il riconoscimento con provvedimento di accreditamento, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le università telematiche regolarmente istituite e riconosciute svolgono, pertanto, un’attività E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 169 Detrazioni 730 - Antonella Donati di formazione universitaria alternativa a quella tradizionale, ma rilasciano titoli accademici con lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle università tradizionali. 99.2 Spese detraibili nei limiti fissati per i corsi delle università pubbliche L’attività di formazione a distanza fornita dalle università telematiche riconosciute dal Ministero è quindi equiparata ad ogni fine alla formazione universitaria tradizionale. Di conseguenza le spese di iscrizione e frequenza danno diritto alla detrazione con gli stessi limiti previsti per le università tradizionali. è quindi necessario riferirsi alle somme richieste dalle università pubbliche. 99.3 Le regole per calcolare il limite di spesa In particolare per il calcolo dell’importo sul quale è ammessa la detrazione ci si deve basare anche in questo caso sul costo dei corsi di laurea tenuti presso l’università statale della stessa città in cui ha sede l’istituto che si frequenta. In caso di più corsi di laurea corrispondenti, invece, si deve far riferimento a quello per il quale è più alto l’importo dei contributi richiesti. 99.4 Documentazione › Attestazione dei pagamenti. Normativa e prassi di riferimento Detrazione del 19% per le prestazioni del medico veterinario. Previsto un tetto massimo di spesa Normativa Tuir, art. 1, comma 1, lett. e) Prassi Agenzia delle entrate Risoluzione 24 gennaio 2007, n. 6 Circolare 13 maggio 2011, n. 20 Circolare 23 maggio 1987, n. 11 100. Visite veterinarie Non solo farmaci (vedi capitolo 59). Anche per le visite veterinarie è riconosciuta, infatti, la possibilità di detrarre le spese. 100.1Tetto massimo insieme ai farmaci L’agevolazione è riconosciuta entro il tetto massimo di spesa di 387 euro l’anno, compreso l’acquisto dei farmaci. La detrazione anche in questo caso è riconosciuta all’intestatario della fattura del medico, a prescindere dal fatto che sia o meno anche il proprietario dell’animale curato. 170 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Detrazioni 730 100.2Documentazione › Fattura della prestazione. Normativa e prassi di riferimento Normativa Tuir, art. 1, comma 1, lett. c-bis) Decreto Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 “Regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta” E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 171 APPENDICE NORMATIVA 173|Legge 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi 181|Decreto Ministero della sanità 29 marzo 2001 - Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 182|Codice civile, Libro primo - Delle persone e della famiglia Titolo XIII - “Degli alimenti” 182|Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.) E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 172 Appendice normativa Antonella Donati - Detrazioni 730 Legge 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi Art. 10 - Oneri deducibili 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a)i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b)le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c)gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; d)gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonchè quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse stabiliti; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle 173 Appendice normativa persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; g)i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184; 174 Detrazioni 730 - Antonella Donati l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche; l-quater)le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 del Fondo per il merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali. 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Art. 15 - Detrazioni per oneri 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Appendice normativa Antonella Donati - Detrazioni 730 clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b)gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità; c)le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 175 Appendice normativa 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. è consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre 176 Detrazioni 730 - Antonella Donati spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; d)le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; e)le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g)le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Appendice normativa Antonella Donati - Detrazioni 730 per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h)le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonchè l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse dicembre dell’anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonchè per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonchè i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di 177 Appendice normativa assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-quater)le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis); i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi 178 Detrazioni 730 - Antonella Donati di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonchè agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; i-septies)le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro; i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. 1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Appendice normativa Antonella Donati - Detrazioni 730 o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. 1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 13 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 13 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorchè non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Art. 16 - Detrazioni per canoni di locazione 01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b)euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; b)lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. 1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse complessivamente pari a: a)lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni; b)lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni. 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. 1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. 1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare. 179 Appendice normativa Art. 16-bis - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione 180 Detrazioni 730 - Antonella Donati delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Appendice normativa Antonella Donati - Detrazioni 730 immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Decreto Ministero della sanità 29 marzo 2001 - Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 Art. 1 Le figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli. Art. 2 Nella fattispecie: “professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica” sono incluse le seguenti figure professionali: a)infermiere; b)ostetrica/o; c) infermiere pediatrico. Art. 3 Nella fattispecie: “professioni sanitarie riabilitative” sono incluse le seguenti figure professionali: a)podologo; b) fisioterapista; c)logopedista; E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse d) ortottista - assistente di oftalmologia; e)terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale. Art. 4 1. Nella fattispecie: “professioni tecnico sanitarie” articolata in area tecnicodiagnostica e area 181 Appendice normativa tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali: 1.1 area tecnico-diagnostica: a) tecnico audiometrista; b)tecnico sanitario di laboratorio biomedico; c)tecnico sanitario di radiologia medica; d) tecnico di neurofisiopatologia. Detrazioni 730 - Antonella Donati 1.2 area tecnico-assistenziale: a) tecnico ortopedico; b) tecnico audioprotesista; c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; d) igienista dentale; e)dietista. Art. 5 Nella fattispecie: “professioni tecniche della prevenzione” sono incluse le seguenti figure professionali: a) tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; b) assistente sanitario. Codice civile, Libro primo - Delle persone e della famiglia Titolo XIII - “Degli alimenti” Art. 433 - Persone obbligate All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.) Art. 3 - Soggetti aventi diritto 1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura 182 e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Appendice normativa Antonella Donati - Detrazioni 730 Art. 4 - Accertamento dell’handicap 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. 183