detrazioni 730/2012

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detrazioni 730/2012
Antonella Donati
DETRAZIONI 730/2012
CAsi svolti • DomAnDe & risposte • suggerimenti
• DoCumentAzione • Diritti • normAtivA
Antonella Donati
DETRAZIONI 730/2012
Le 100 voci che fanno risparmiare
• Casi svolti • Domande & risposte • Suggerimenti
• Documentazione • Diritti • Normativa
SINTESI
Il Fisco prova a semplificare. Seguendo un percorso iniziato ormai da qualche anno,
il 730 si presenta di più agevole compilazione. Per il 730/2012, in particolare, le novità
più significative riguardano gli adempimenti relativi a uno degli argomenti più gettonati: la detrazione per ristrutturazione. Nel libro tutte le novità e le più significative
risposte dell’Agenzia delle entrate in materia di detrazioni aggiornate al 2011.
Antonella Donati – Giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di
carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. è autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
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e Tasse
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
INDICE
Premessa........................................................................................................................................................ » 18
1. Adozione minori stranieri.................................................................................................................... » 19
1.1
Le spese deducibili................................................................................................................... » 19
1.2
Agevolazione ammessa anche se l’adozione non va in porto ................................ » 19
1.3
La ripartizione delle spese tra i genitori.............................................................................. » 19
1.4
Documentazione...................................................................................................................... » 20
1.5
Domande&Risposte................................................................................................................. » 20
2. Affitto prima casa................................................................................................................................. » 20
2.1
Le regole per l’importo della detrazione........................................................................... » 20
2.2
Nessun vincolo di residenza anagrafica............................................................................ » 21
2.3
Agevolazione da dividersi tra tutti i titolari del contratto............................................. » 21
2.4
Rimborso in caso di incapienza............................................................................................ » 21
2.5
Diritto alla scelta della detrazione più conveniente..................................................... » 21
2.6
Documentazione...................................................................................................................... » 22
2.7
Domande&Risposte................................................................................................................. » 22
3. Affitto prima casa a canone libero................................................................................................... » 22
3.1
Per l’agevolazione conta solo la destinazione dell’immobile a prima casa...................... » 22
3.2
Detrazione ammessa anche senza i riferimenti alla legge sulle locazioni.............. » 23
3.3
Documentazione...................................................................................................................... » 23
3.4
Domande&Risposte................................................................................................................. » 23
4. Affitto prima casa con canone concordato................................................................................ » 24
4.1
Contratto cointestato e redditi diversi............................................................................... » 24
4.2
In caso di incapienza di uno dei titolari............................................................................. » 24
4.3
Documentazione...................................................................................................................... » 25
4.4
Domande&Risposte................................................................................................................. » 25
5. Affitto prima casa con trasferimento per motivi di lavoro....................................................... » 26
5.1
Niente detrazione per i contratti a progetto................................................................... » 26
5.2
In caso di cointestatari con requisiti diversi...................................................................... » 26
5.3
Tre anni e non di più................................................................................................................. » 26
5.4
Documentazione...................................................................................................................... » 27
5.5
Domande&Risposte................................................................................................................. » 27
6. Affitto prima casa giovani fino a 30 anni...................................................................................... » 27
6.1
Agevolazione anche se la residenza resta insieme ai genitori............................................. » 27
6.2
In caso di contratto cointestato con persone che non hanno tutte il requisito
anagrafico................................................................................................................................... » 28
6.3
Documentazione...................................................................................................................... » 28
6.4
Domande&Risposte................................................................................................................. » 28
7. Affitto per studenti fuori sede............................................................................................................ » 28
7.1
Agevolazione legata alla distanza da casa.................................................................... » 29
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Indice
Detrazioni 730 - Antonella Donati
7.2
Detrazione anche per le residenze universitarie............................................................. » 29
7.3
Agevolazione ammessa per i familiari a carico anche se non intestatari del
contratto...................................................................................................................................... » 29
7.4
Unico tetto di spesa in caso di più figli studenti ............................................................. » 29
7.5
Nessuna agevolazione per le sublocazioni...................................................................... » 29
7.6
Documentazione...................................................................................................................... » 30
7.7
Domande&Risposte................................................................................................................. » 30
8. Agevolazioni affitto per i proprietari............................................................................................... » 31
8.1
Sconto d’imposta per canone concordato e contratti per gli studenti.................... » 31
8.2
Agevolazione anche per affitto parziale dell’appartamento............................................ » 31
8.3
Documentazione...................................................................................................................... » 31
8.4
Domande&Risposte................................................................................................................. » 31
9. Agopuntura............................................................................................................................................. » 32
9.1
Nessuna agevolazione per i trattamenti effettuati da personale non medico... » 32
9.2
Se si tratta di anestesia è una prestazione specialistica.............................................. » 32
9.3
Documentazione...................................................................................................................... » 32
9.4
Domande&Risposte................................................................................................................. » 33
10.Analisi di laboratorio............................................................................................................................ » 33
10.1 Agevolazione anche per i prelievi che sono effettuati da un soggetto diverso
dal laboratorio........................................................................................................................... » 33
10.2 Documentazione ..................................................................................................................... » 34
10.3 Domande&Risposte................................................................................................................. » 34
11.Apparecchiature sanitarie ............................................................................................................... » 34
11.1 Agevolazione ammessa per tutti i dispositivi nell’elenco ministeriale...................... » 34
11.2 Dai termometri ai misuratori di pressione.......................................................................... » 35
11.3 Detrazione anche senza prescrizione medica................................................................ » 35
11.4 Agevolazione per affitto e riparazioni comprese........................................................... » 35
11.5 Documentazione...................................................................................................................... » 36
11.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 36
12.Articoli sanitari di uso comune......................................................................................................... » 36
12.1 Articoli detraibili a prescindere dalla patologia ............................................................ » 36
12.2 Documentazione...................................................................................................................... » 37
12.3 Domande&Risposte................................................................................................................. » 37
13.Asilo nido................................................................................................................................................. » 38
13.1 Nessuna differenza tra struttura pubblica o privata...................................................... » 38
13.2 Detrazione in base ai documenti di spesa....................................................................... » 38
13.3 Documentazione...................................................................................................................... » 38
13.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 38
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Antonella Donati - Detrazioni 730
Indice
14.Assegni al coniuge............................................................................................................................... » 39
14.1 Deduzione solo per gli assegni mensili............................................................................... » 39
14.2 Quando non è specificata la quota per i figli................................................................. » 39
14.3 Documentazione...................................................................................................................... » 39
14.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 39
15.Assegni alimentari ............................................................................................................................... » 40
15.1 Assistenza a prescindere dal tenore di vita...................................................................... » 41
15.2 I familiari ai quali l’assistenza è dovuta per legge.......................................................... » 41
15.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 41
15.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 41
16.Assicurazione......................................................................................................................................... » 42
16.1 I soggetti interessati.................................................................................................................. » 42
16.2 Le polizze detraibili.................................................................................................................... » 43
16.3 Per le polizze rischio morte agevolazioni anche se temporanee................................... » 43
16.4 Per le polizze contro l’invalidità detrazione solo se non c’è diritto di recesso
della società............................................................................................................................... » 43
16.5 Per le polizze miste detrazione solo per quota parte.................................................... » 44
16.6 Il tetto massimo di spesa......................................................................................................... » 44
16.7 Documentazione...................................................................................................................... » 44
16.8 Domande&Risposte................................................................................................................. » 44
17.Assicurazione abbinata al mutuo................................................................................................... » 45
17.1 Agevolazione completa per la polizza puro rischio...................................................... » 45
17.2 Detrazione parziale per l’assicurazione multi rischio...................................................... » 45
17.3 Documentazione...................................................................................................................... » 45
18.Assicurazione infortuni conducente............................................................................................... » 46
18.1 Contro i danni subiti da chi guida....................................................................................... » 46
18.2 Documentazione...................................................................................................................... » 46
18.3 Domande&Risposte................................................................................................................. » 46
19.Assicurazioni per i familiari a carico.............................................................................................. » 46
19.1 Detraibili tutte le polizze ma entro il tetto massimo di spesa annua ....................... » 47
19.2 Sì all’agevolazione anche se il familiare è contraente oltre che assicurato......... » 47
19.3 Documentazione...................................................................................................................... » 47
19.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 47
20.Assistenza sanitaria integrativa........................................................................................................ » 48
20.1 Gli enti interessati....................................................................................................................... » 48
20.2 Sempre escluse le polizze sanitarie...................................................................................... » 48
20.3 Limite di importo detraibile e familiari a carico............................................................... » 49
20.4 Se si versa più della somma agevolabile.......................................................................... » 49
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Indice
Detrazioni 730 - Antonella Donati
20.5 Deduzione anche per i pensionati che continuano a pagare i contributi direttamente....................................................................................................................................... » 49
20.6 Documentazione...................................................................................................................... » 49
20.7 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 50
21.Assistenza infermieristica e ostetrica.............................................................................................. » 50
21.1 Le prestazioni interessate........................................................................................................ » 50
21.2 Assistenza al parto sempre detraibile................................................................................. » 51
21.3 Niente agevolazione per la conservazione del cordone ombelicale ................... » 51
21.4 Documentazione...................................................................................................................... » 51
21.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 51
22.Assistenza specifica ai disabili......................................................................................................... » 52
22.1 I soggetti interessati.................................................................................................................. » 52
22.2 Le prestazioni di assistenza specifica.................................................................................. » 52
22.3 Deduzione per i familiari anche se il disabile non è fiscalmente a carico............. » 53
22.4 Autocertificazione per la disabilità...................................................................................... » 53
22.5 Documentazione...................................................................................................................... » 53
22.6 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 53
23.Attività sportiva ragazzi....................................................................................................................... » 54
23.1 Le strutture autorizzate............................................................................................................. » 54
23.2 Anche attività agonistica purché non professionale.................................................... » 55
23.3 Documentazione...................................................................................................................... » 55
23.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 55
24.Ausili sanitari .......................................................................................................................................... » 56
24.1 Attrezzature di vario tipo ma tutte classificate................................................................ » 56
24.2 Prodotti detraibili anche fuori dall’elenco se per specifiche patologie.................... » 56
24.3 Agevolazioni anche ai familiari in caso di incapienza................................................. » 57
24.4 Documentazione...................................................................................................................... » 57
24.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 57
25.Autoveicoli per disabili....................................................................................................................... » 58
25.1 I disabili che possono avere l’agevolazione.................................................................... » 58
25.2 Veicoli e spese di acquisto.................................................................................................... » 58
25.3 Detraibile anche la manutenzione..................................................................................... » 58
25.4 Adattamento obbligatorio a seconda della disabilità................................................ » 59
25.5 Due anni di possesso obbligatorio....................................................................................... » 59
25.6 In caso di rottamazione o furto............................................................................................ » 59
25.7 Acquisto da parte dei familiari............................................................................................. » 60
25.8 Documentazione...................................................................................................................... » 60
25.9 Domande&Risposte................................................................................................................. » 60
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Antonella Donati - Detrazioni 730
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26.Badanti..................................................................................................................................................... » 61
26.1 La definizione di non autosufficienza.................................................................................. » 61
26.2 Necessario il certificato medico........................................................................................... » 61
26.3 Non autosufficienza momentanea..................................................................................... » 61
26.4 Detrazione anche in caso di ricovero................................................................................ » 62
26.5 A chi spetta la detrazione...................................................................................................... » 62
26.6 Tetto massimo di spesa a prescindere dal numero dei lavoratori e da quello di
chi paga...................................................................................................................................... » 62
26.7 Per i contributi sempre riconosciuta la deduzione piena............................................ » 62
26.8 Documentazione...................................................................................................................... » 63
26.9 Domande&Risposte................................................................................................................. » 63
27.Certificati medici e perizie ............................................................................................................... » 64
27.1 I certificati detraibili.................................................................................................................. » 64
27.2 Le perizie...................................................................................................................................... » 64
28.Chirurgia estetica................................................................................................................................. » 65
28.1 Sconto fiscale per le spese per eliminare i difetti fisici................................................... » 65
28.2 Detraibili anche le protesi ricostruttive............................................................................... » 65
28.3 Documentazione...................................................................................................................... » 65
28.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 65
29.Contributi agli istituti scolastici......................................................................................................... » 66
29.1 La finalizzazione del contributo............................................................................................ » 66
29.2 Tutte le scuole interessate, dalle materne alle superiori, sia pubbliche che private................................................................................................................................................ » 66
29.3 Documentazione...................................................................................................................... » 67
29.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 67
30.Contributi colf e badanti.................................................................................................................... » 68
30.1 Agevolazione per tutti i contributi obbligatori ................................................................ » 68
30.2 Deduzione solo per la quota a carico del datore di lavoro.............................................. » 68
30.3 Spese deducibili per cassa.................................................................................................... » 68
30.4 Documentazione...................................................................................................................... » 68
30.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 68
31.Contributi previdenziali obbligatori................................................................................................ » 69
31.1 Deducibilità senza limiti qualunque sia la gestione....................................................... » 69
31.2 Risparmio di imposte anche per l’assicurazione infortuni per le casalinghe......... » 69
31.3 Escluso dal reddito anche il premio Rc auto versato al Servizio sanitario nazionale................................................................................................................................................ » 70
31.4 Documentazione...................................................................................................................... » 70
31.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 70
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Indice
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32.Contributi previdenziali volontari..................................................................................................... » 71
32.1 Agevolazioni senza distinzioni............................................................................................... » 71
32.2 Deduzione anche per i familiari a carico ........................................................................ » 71
32.3 Documentazione...................................................................................................................... » 71
32.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 71
33.Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea.................................................. » 72
33.1 I periodi riscattabili ................................................................................................................... » 72
33.2 Riscatto anche per gli studi all’estero ............................................................................... » 72
33.3 Documentazione...................................................................................................................... » 73
33.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 73
34.Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea di familiari a carico.......... » 73
34.1 L’agevolazione ai familiari finché l’interessato non lavora............................................. » 73
34.2 Documentazione...................................................................................................................... » 73
34.3 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 74
35.Corsi di specializzazione e dottorato di ricerca......................................................................... » 74
35.1 Specializzazione universitaria sempre detraibile............................................................. » 74
35.2 Sconto Irpef anche per il dottorato di ricerca ............................................................... » 74
35.3 Agevolati gli studi degli psicoterapeuti e degli aspiranti insegnanti ...................... » 75
35.4 Documentazione...................................................................................................................... » 75
35.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 75
36.Credito d’imposta per riacquisto prima casa............................................................................. » 76
36.1 A quanto ammonta il credito............................................................................................... » 76
36.2 Nessun rimborso ma solo riduzione Irpef o compensazione.............................................. » 76
36.3 Credito anche per più vendite e riacquisti ..................................................................... » 76
36.4 Documentazione...................................................................................................................... » 77
36.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 77
37.Cure termali............................................................................................................................................ » 78
37.1 Agevolazione a fronte della prescrizione del medico.................................................. » 78
37.2 Indetraibili le spese di soggiorno.......................................................................................... » 78
37.3 Documentazione...................................................................................................................... » 78
37.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 78
38.Detrazione d’imposta per i figli a carico....................................................................................... » 79
38.1 Possibile sfruttare al meglio l’agevolazione...................................................................... » 79
38.2 Detrazione azzerata ai 95.000 euro di reddito................................................................. » 79
38.3 Stesse regole per i genitori non coniugati......................................................................... » 79
39.Detrazione d’imposta per i figli a carico con genitori separati............................................. » 80
39.1 In caso di affido congiunto.................................................................................................... » 80
39.2 Se non c’è capienza nell’imposta....................................................................................... » 80
39.3 In caso di mancato accordo................................................................................................ » 80
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Antonella Donati - Detrazioni 730
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39.4 In caso di affido esclusivo....................................................................................................... » 81
39.5 Stesse regole anche in assenza di matrimonio............................................................... » 81
39.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 81
40.Detrazione per le spese per i figli a carico................................................................................... » 82
40.1 Se la fattura è intestata al genitore.................................................................................... » 82
40.2 Se la fattura è intestata ai figli............................................................................................... » 82
40.3 In caso di coniuge a carico.................................................................................................. » 82
40.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 82
41.Detrazione 36%...................................................................................................................................... » 83
41.1 I lavori che danno diritto allo sconto d’imposta ............................................................ » 84
41.2 lavori complementari e accessori....................................................................................... » 84
41.3 Le altre spese sulle quali spetta la detrazione ................................................................ » 85
41.4 L’importo massimo dei lavori per ciascun immobile..................................................... » 85
41.5 No all’agevolazione per interventi solo sulle pertinenze se non cambia la destinazione d’uso ........................................................................................................................ » 85
41.6 Niente detrazione se l’immobile aumenta di cubatura............................................... » 86
41.7 Beneficio fiscale anche a chi ha stipulato solo il compromesso............................... » 86
41.8 Detrazione riconosciuta per chi fa i lavori da sé............................................................ » 86
41.9 Bonifico obbligatorio e manodopera in fattura ............................................................ » 86
41.10Meno rate per chi è in là con gli anni................................................................................ » 87
41.11Documentazione...................................................................................................................... » 87
41.12Domande&Risposte................................................................................................................. » 88
42.Detrazione 36% a comodatari e inquilini...................................................................................... » 88
42.1 I soggetti interessati e l’autorizzazione ai lavori .............................................................. » 88
42.2 La detrazione si trasferisce con l’inquilino......................................................................... » 89
42.3 Documentazione...................................................................................................................... » 89
43.Detrazione 36% con il coniuge........................................................................................................ » 89
43.1 Massimizzare l’agevolazione in base ai redditi............................................................... » 90
43.2 Niente detrazione al marito per le spese pagate dalla moglie a carico............... » 90
43.3 Le regole per i bonifici............................................................................................................. » 90
43.4 Documentazione...................................................................................................................... » 90
43.5 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 91
44.Detrazione 36% immobili di familiari ............................................................................................. » 91
44.1 Fa sempre testo il grado di parentela................................................................................ » 91
44.2 Solo immobili a disposizione e non locati.......................................................................... » 92
44.3 Bonifici intestati al convivente che paga i lavori............................................................ » 92
44.4 Documentazione...................................................................................................................... » 92
45.Detrazione 36% in condominio........................................................................................................ » 92
45.1 Parti comuni e quote millesimali ......................................................................................... » 93
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
45.2 La delibera dell’assemblea .................................................................................................. » 93
45.3 I compiti dell’amministratore................................................................................................. » 93
45.4 L’attestazione di pagamento............................................................................................... » 94
45.5 In caso di più comproprietari................................................................................................ » 94
45.6 Se si fanno lavori in casa e in condominio........................................................................ » 94
45.7 Documentazione...................................................................................................................... » 94
45.8 Domande&Risposte................................................................................................................. » 94
46.Detrazione 36%& per acquisto box................................................................................................ » 96
46.1 Sempre obbligatori bonifici e manodopera in fattura................................................. » 96
46.2 Vincolo di pertinenza e pagamento prima del rogito.................................................. » 96
46.3 L’invio della comunicazione di inizio lavori....................................................................... » 96
46.4 In caso di acquisto cointestato............................................................................................ » 96
46.5 Documentazione...................................................................................................................... » 97
46.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 97
47.Detrazione 36% per acquisto immobili ristrutturati da impresa............................................. » 98
47.1 Le date di riferimento............................................................................................................... » 98
47.2 Detrazione solo sul prezzo dell’abitazione ....................................................................... » 98
47.3 Agevolazione riconosciuta a tutti gli acquirenti............................................................. » 99
47.4 Documentazione ..................................................................................................................... » 99
47.5 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 99
48.Detrazione 36% per acquisto immobile ristrutturato da privato............................................ » 100
48.1 Documentazione dal vecchio proprietario .................................................................... » 100
48.2 Compravendita con lavori in corso ................................................................................... » 100
48.3 L’utilizzo della rata .................................................................................................................... » 100
48.4 In caso di vendita parziale di un alloggio ristrutturato ................................................. » 101
48.5 Documentazione...................................................................................................................... » 101
48.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 101
49.Detrazione 36% per successione..................................................................................................... » 102
49.1 L’utilizzo dell’immobile............................................................................................................. » 102
49.2 Niente detrazione se la casa si affitta................................................................................ » 102
49.3 Documentazione...................................................................................................................... » 102
49.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 102
50.Detrazione 55% per risparmio energetico.................................................................................... » 103
50.1 I lavori che danno diritto allo sconto d’imposta............................................................. » 103
50.2 Solo edifici esistenti................................................................................................................... » 103
50.3 Niente agevolazioni sugli ampliamenti ............................................................................. » 104
50.4 Agevolati anche i pannelli per produzione combinata di acqua calda ed
energia elettrica........................................................................................................................ » 104
50.5 Bonifici e pagamenti................................................................................................................ » 104
50.6 In caso di lavori nell’arco di più anni.................................................................................. » 105
10
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730
Indice
50.7 Documentazione...................................................................................................................... » 105
50.8 Domande&Risposte................................................................................................................. » 105
51.Dietisti e diete......................................................................................................................................... » 107
51.1 Prescrizione medica sempre necessaria........................................................................... » 107
51.2 Niente sconti fiscali per gli integratori ................................................................................ » 107
51.3 Agevolazione esclusa anche per i disabili........................................................................ » 107
51.4 Documentazione...................................................................................................................... » 108
51.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 108
52.Erogazioni liberali deducibili............................................................................................................. » 108
52.1 I versamenti a favore delle istituzioni religiose ................................................................ » 108
52.2 Le donazioni a ong e Onlus................................................................................................... » 109
52.3 Le donazioni alla ricerca........................................................................................................ » 109
52.4 Documentazione...................................................................................................................... » 109
52.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 110
53.Erogazioni liberali detraibili............................................................................................................... » 110
53.1 Dallo sport alla cultura............................................................................................................. » 110
53.2 I limiti di versamento in favore delle Onlus........................................................................ » 111
53.3 Documentazione...................................................................................................................... » 111
54.Farmaci.................................................................................................................................................... » 111
54.1 Lo scontrino parlante............................................................................................................... » 111
54.2 Il codice AIC............................................................................................................................... » 112
54.3 Obbligatorio specificare la tipologia del prodotto........................................................ » 112
54.4 La scomparsa dell’obbligo di ricetta................................................................................. » 112
54.5 Nessuna agevolazione per i parafarmaci........................................................................ » 112
54.6 Documentazione...................................................................................................................... » 113
55.Farmaci da banco .............................................................................................................................. » 113
55.1 Farmaci di libera vendita....................................................................................................... » 113
55.2 Le sigle che identificano i prodotti...................................................................................... » 114
55.3 Documentazione...................................................................................................................... » 114
56.Farmaci galenici................................................................................................................................... » 114
56.1 I prodotti “su misura”................................................................................................................ » 114
56.2 La fattura del farmacista........................................................................................................ » 114
56.3 Documentazione...................................................................................................................... » 115
57.Farmaci fitoterapici ............................................................................................................................. » 115
57.1 Solo prodotti approvati dall’Aifa......................................................................................... » 115
57.2 Nessuna detrazione per le preparazioni di erboristeria ............................................... » 115
57.3 Documentazione...................................................................................................................... » 116
57.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 116
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
11
Indice
Detrazioni 730 - Antonella Donati
58.Farmaci omeopatici............................................................................................................................ » 116
58.1 Omeopatici certificati............................................................................................................. » 116
58.2 Le indicazioni sullo scontrino.................................................................................................. » 117
58.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 117
59.Farmaci veterinari................................................................................................................................. » 117
59.1 Il tetto di spesa........................................................................................................................... » 117
59.2 Detrazioni a chi presenta lo scontrino................................................................................ » 118
59.3 Documentazione...................................................................................................................... » 118
60.Fecondazione assistita........................................................................................................................ » 118
60.1 Agevolazione riconosciuta fin dal 1996............................................................................. » 118
60.2 Nessun limite per le spese all’estero.................................................................................... » 118
60.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 118
61.Fisioterapia.............................................................................................................................................. » 119
61.1 Prescrizione medica sempre necessaria .......................................................................... » 119
61.2 Se chi segue la terapia è un disabile ................................................................................ » 119
61.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 119
61.4 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 120
62.Ginnastica correttiva........................................................................................................................... » 120
62.1 Fisioterapisti o centro medico............................................................................................... » 120
62.2 Documentazione...................................................................................................................... » 120
62.3 Domande&Risposte................................................................................................................. » 120
63.Intermediazione immobiliare............................................................................................................ » 121
63.1 Solo acquisto della prima casa............................................................................................ » 121
63.2 Detrazione a tutti gli acquirenti compreso l’usufruttuario............................................ » 121
63.3 Per l’agevolazione sufficiente il compromesso............................................................... » 121
63.4 Documentazione ..................................................................................................................... » 122
63.5 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 122
64.Lenti a contatto...................................................................................................................................... » 122
64.1 Solo lenti graduate................................................................................................................... » 122
64.2 Detraibile anche il liquido di conservazione.................................................................... » 123
64.3 Documentazione...................................................................................................................... » 123
64.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 123
65.Logopedista ........................................................................................................................................... » 123
65.1 Terapia di riabilitazione............................................................................................................ » 123
65.2 Decidibilità per i disabili........................................................................................................... » 124
65.3 Documentazione...................................................................................................................... » 124
66.Master ...................................................................................................................................................... » 124
66.1 Solo corsi post-laurea .............................................................................................................. » 124
12
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730
Indice
66.2 Esclusivamente strutture universitarie................................................................................. » 124
66.3 L’importo detraibile.................................................................................................................. » 125
66.4 Documentazione...................................................................................................................... » 125
66.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 125
67.Mutuo prima casa................................................................................................................................ » 125
67.1 Agevolazione e abitazione principale............................................................................... » 125
67.2 Le voci che danno diritto allo sconto d’imposta........................................................... » 126
67.3 Importo del mutuo e prezzo di acquisto........................................................................... » 126
67.4 Detrazione solo se contemporaneamente proprietari dell’immobile e intestatari del contratto....................................................................................................................... » 127
67.5 Nessuna agevolazione agli usufruttuari............................................................................. » 127
67.6 Obbligatorio trasferirsi nell’immobile entro 12 mesi....................................................... » 127
67.7 Domicilio e residenza............................................................................................................... » 128
67.8 Se si compra un immobile locato o un appartamento all’asta................................ » 128
67.9 Se ci sono lavori in corso......................................................................................................... » 128
67.10Se si compra un’altra quota.................................................................................................. » 128
67.11Se la casa poi si lascia............................................................................................................. » 129
67.12Le regole per gli anziani in casa di cura............................................................................ » 129
67.13Se ci sono più titolari del contratto...................................................................................... » 129
67.14Documentazione...................................................................................................................... » 129
67.15Domande&Risposte ................................................................................................................ » 129
68.Mutuo e prima casa con il coniuge............................................................................................... » 131
68.1 Comunione dei beni e casa acquistata dopo il matrimonio............................................ » 131
68.2 Mutuo cointestato e casa no............................................................................................... » 132
68.3 Casa cointestata e mutuo no............................................................................................... » 132
68.4 Se uno dei due coniugi è carico......................................................................................... » 132
68.5 Se non c’è capienza nell’imposta....................................................................................... » 132
68.6 Se i coniugi si separano e la casa spetta a lei................................................................ » 133
68.7 Documentazione...................................................................................................................... » 133
68.8 Domande&Risposte................................................................................................................. » 133
69.Mutuo prima casa dei familiari........................................................................................................ » 134
69.1 Parenti e affini fino al terzo grado........................................................................................ » 134
69.2 Obbligo di residenza da parte del familiare.................................................................... » 134
69.3 Nessuna scelta se possiede più di una casa.................................................................... » 134
69.4 Documentazione...................................................................................................................... » 135
69.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 135
70.Mutuo e prima casa e successione............................................................................................... » 136
70.1 Accollo obbligatorio per la detrazione............................................................................. » 136
70.2 Necessario anche l’uso dell’immobile............................................................................... » 136
70.3 Documentazione...................................................................................................................... » 136
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13
Indice
Detrazioni 730 - Antonella Donati
71.Mutuo e prima casa e trasferimento per lavoro......................................................................... » 137
71.1 Non importa quale sia il nuovo comune se il trasferimento deriva dalla nuova
occupazione.............................................................................................................................. » 137
71.2 Diritto alla detrazione anche in caso di successivi trasferimenti, finché restano
i motivi di lavoro......................................................................................................................... » 137
71.3 Detrazione riconosciuta anche se l’immobile viene dato in locazione.................. » 138
71.4 Documentazione ..................................................................................................................... » 138
72.Mutuo e prima casa per nuda proprietà...................................................................................... » 138
72.1 Necessario l’uso dell’immobile............................................................................................. » 138
72.2 Sì all’agevolazione se ad abitarci sono solo i familiari.................................................. » 139
72.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 139
73.Mutuo rinegoziato................................................................................................................................. » 139
73.1 Detrazione ammessa anche se cambiano gli intestatari............................................ » 139
73.2 Come fare i calcoli per non sbagliare............................................................................... » 140
73.3 Documentazione...................................................................................................................... » 140
74.Mutuo rinegoziato e accollo............................................................................................................. » 140
74.1 L’accollo del mutuo per la casa familiare........................................................................ » 141
74.2 Importo detraibile sempre entro i limiti del vecchio contratto.................................. » 141
74.3 Documentazione...................................................................................................................... » 141
74.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 141
75.Mutuo per costruzione........................................................................................................................ » 142
75.1 Detrazione anche all’usufruttuario...................................................................................... » 142
75.2 Data del contratto e inizio dei lavori.................................................................................. » 142
75.3 L’importo massimo ammesso in detrazione..................................................................... » 142
75.4 Verifica a fine lavori.................................................................................................................. » 142
75.5 Documentazione...................................................................................................................... » 143
76.Mutuo per ristrutturazione................................................................................................................... » 143
76.1 Agevolazione cumulabile con il mutuo per l’acquisto................................................ » 143
76.2 In caso di unico mutuo per acquisto e ristrutturazione................................................. » 143
76.3 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 144
77.Occhiali e montature.......................................................................................................................... » 144
77.1 Prescrizione del medico non obbligatoria........................................................................ » 144
77.2 Autocertificazione per gli acquisti in farmacia .............................................................. » 144
77.3 Detraibili anche le sole montature...................................................................................... » 145
77.4 Documentazione...................................................................................................................... » 145
78.Prestazioni chiropratiche.................................................................................................................... » 145
78.1 Il chiropratico e l’albo che non c’è.................................................................................... » 145
78.2 Detrazione no-problem se il chiropratico è anche un medico................................. » 146
78.3 Documentazione...................................................................................................................... » 146
14
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Antonella Donati - Detrazioni 730
Indice
79.Previdenza integrativa........................................................................................................................ » 146
79.1 Contributi deducibili con tetto massimo........................................................................... » 146
79.2 Più agevolazioni per i neo assunti........................................................................................ » 147
79.3 Le voci da considerate in sede di 730 .............................................................................. » 147
79.4 La prosecuzione volontaria della contribuzione............................................................. » 147
79.5 Documentazione ..................................................................................................................... » 148
79.6 Domande&Risposte................................................................................................................. » 148
80.Previdenza integrativa all’estero..................................................................................................... » 148
80.1 Deduzione per tutti i fondi Ue................................................................................................ » 148
80.2 Agevolazione riconosciuta anche per le somme versate a fondi assicurativi..... » 148
80.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 149
80.4 Domande &Risposte ............................................................................................................... » 149
81.Protesi....................................................................................................................................................... » 149
81.1 Il nomenclatore ufficiale......................................................................................................... » 149
81.2 Detrazione riconosciuta anche per acquisti al di fuori dei negozi di sanitari ...... » 150
81.3 Prescrizione o autocertificazione......................................................................................... » 150
81.4 Documentazione...................................................................................................................... » 150
81.5 Domande&Risposte................................................................................................................. » 150
82.Psicoterapia............................................................................................................................................ » 151
82.1 Solo personale iscritto all’Albo degli psicoterapeuti..................................................... » 151
82.2 Prestazione di tipo specialistico............................................................................................ » 151
82.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 151
83.Società di mutuo soccorso................................................................................................................ » 152
83.1 Detrazione e importo massimo ............................................................................................ » 152
83.2 Versamenti sempre tracciabili.............................................................................................. » 152
83.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 152
84.Spese di degenza................................................................................................................................. » 153
84.1 Le spese legate all’intervento .............................................................................................. » 153
84.2 Sempre esclusi gli optional..................................................................................................... » 153
84.3 Documentazione ..................................................................................................................... » 153
85.Spese di istruzione................................................................................................................................ » 154
85.1 Scuola pubblica gratuita fino al terzo anno delle superiori ......................................... » 154
85.2 Sempre indetraibile la retta della scuola privata .......................................................... » 154
85.3 Corsi di formazione senza agevolazione........................................................................... » 155
85.4 Documentazione ..................................................................................................................... » 155
85.5 Domande&Risposte ................................................................................................................ » 155
86.Spese funebri.......................................................................................................................................... » 156
86.1 Quali spese e quali familiari................................................................................................... » 156
86.2 Quando a pagare sono più persone................................................................................. » 156
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15
Indice
Detrazioni 730 - Antonella Donati
86.3 Documentazione...................................................................................................................... » 156
86.4 Domande&Risposte................................................................................................................. » 156
87.Spese mediche per disabili .............................................................................................................. » 157
87.1 Medico generico e farmaci.................................................................................................. » 157
87.2 Fisioterapia, riabilitazione e assistenza specifica ........................................................... » 157
87.3 Sempre necessaria la prescrizione del medico.............................................................. » 157
87.4 Le spese di tipo specialistico ................................................................................................ » 158
87.5 Documentazione...................................................................................................................... » 158
88.Spese mediche per disabili non fiscalmente a carico................................................................. » 159
88.1 I parenti interessati.................................................................................................................... » 159
88.2 Le regole per l’agevolazione................................................................................................ » 159
88.3 Nel caso di disabili ricoverati in casa di cura ................................................................. » 159
88.4 Documentazione...................................................................................................................... » 160
89.Spese mediche per familiari incapienti esenti dal ticket........................................................ » 160
89.1 Spese direttamente legate alla patologia....................................................................... » 160
89.2 Obbligatoria l’attestazione medica dell’esenzione...................................................... » 160
89.3 Dichiarazione fiscale e incapienza..................................................................................... » 160
89.4 Documentazione...................................................................................................................... » 161
90.Spese per acquisto farmaci all’estero........................................................................................... » 161
90.1 Obbligatorio identificare i medicinali................................................................................. » 161
90.2 Possibile aggiungere a mano solo il codice fiscale....................................................... » 161
90.3 Documentazione...................................................................................................................... » 162
91.Spese sanitarie all’estero.................................................................................................................... » 162
91.1 La documentazione e la traduzione ................................................................................. » 162
91.2 Niente sconto fiscale sul trasporto in ambulanza........................................................... » 162
91.3 Documentazione...................................................................................................................... » 162
92.Spese sanitarie rimborsate................................................................................................................ » 163
92.1 Spese rimborsate da enti di gestione dell’assistenza sanitaria integrativa............ » 163
92.2 Spese rimborsate da casse mutue e polizze infortuni................................................... » 163
92.3 Spese rimborsate a fronte di contributi indetraibili......................................................... » 163
92.4 Spese rimborsate da polizze sanitarie................................................................................ » 164
92.5 Non si può scegliere l’opzione più conveniente............................................................. » 164
93.Sussidi tecnici ed informatici............................................................................................................. » 164
93.1 La lista dei prodotti .................................................................................................................. » 165
93.2 Obbligatoria la certificazione del medico....................................................................... » 165
93.3 Documentazione...................................................................................................................... » 165
94.Test di accesso all’università ........................................................................................................... » 165
94.1 Condizione indispensabile per l’iscrizione......................................................................... » 165
94.2 Documentazione...................................................................................................................... » 166
16
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730
Indice
95.Ticket farmaci........................................................................................................................................ » 166
95.1 Basta il ticket per sapere che si tratta di medicine........................................................ » 166
95.2 Documentazione...................................................................................................................... » 166
96.Trasporto in ambulanza...................................................................................................................... » 167
96.1 Per i disabili spese di accompagnamento con agevolazione ad hoc..................... » 167
96.2 Detraibili come spese mediche specialistiche le prestazioni praticate durante
il viaggio....................................................................................................................................... » 167
96.3 Documentazione...................................................................................................................... » 167
97.Università................................................................................................................................................. » 167
97.1 La spesa massima detraibile................................................................................................. » 167
97.2 Nessun riferimento al reddito................................................................................................. » 168
97.3 Documentazione...................................................................................................................... » 168
98.Università all’estero ............................................................................................................................. » 168
98.1 I parametri per la spesa detraibile...................................................................................... » 168
98.2 Nessuno sconto fiscale per le spese di riconoscimento del diploma estero......... » 169
98.3 Documentazione...................................................................................................................... » 169
99.Università telematiche........................................................................................................................ » 169
99.1 Nessuna differenza per la laurea se i corsi si seguono da casa ............................... » 169
99.2 Spese detraibili nei limiti fissati per i corsi delle università pubbliche........................ » 170
99.3 Le regole per calcolare il limite di spesa........................................................................... » 170
99.4 Documentazione...................................................................................................................... » 170
100.Visite veterinarie ................................................................................................................................. » 170
100.1Tetto massimo insieme ai farmaci........................................................................................ » 170
100.2Documentazione...................................................................................................................... » 171
Appendice normativa............................................................................................................................... » 172
•
Legge 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi................. » 173
•
Decreto Ministero della sanità 29 marzo 2001 - Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli
articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251................................................... » 181
•
Codice civile, Libro primo - Delle persone e della famiglia Titolo XIII - “Degli
alimenti”....................................................................................................................................... » 182
•
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.)........ » 182
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
17
PREMESSA
Detrazione per ristrutturazione più semplice e con meno incertezze grazie alle semplificazioni introdotte nel 2011 sia da parte dell’Agenzia delle entrate che del Governo,
con l’inserimento di tutte le disposizioni in un nuovo articolo 16-bis del Tuir.
Districarsi tra le norme di legge e i provvedimenti di applicazione è quindi ora un po’
più facile rispetto al passato. Ma i dubbi sono sempre in agguato un po’ perché il
linguaggio del fisco per sua natura non è chiaro, un po’ perché nel corso degli anni
sono andati cambiando gli stessi orientamenti del legislatore che, in alcuni casi, hanno fatto rimettere in discussione questioni che si davano ormai per acquisite.
Questo testo ha quindi l’obbiettivo di offrire un quadro di certezze nell’attribuzione
delle detrazioni, sulla base dei documenti di prassi che sono stati emanati dall’Agenzia delle entrate nel corso degli anni proprio per fornire l’“interpretazione autentica”
delle norme.
In tutti i casi in cui l’orientamento è stato sempre coerente viene riportato il documento di prassi che offre un quadro di riferimento complessivo. Altrimenti viene citata la
risoluzione o la circolare che da ultima ha affrontato l’argomento indicando la via da
seguire.
E proprio sulla base dei documenti di prassi viene anche data una soluzione concreta ai problemi che si presentano più di frequente in una materia, che nonostante gli
sforzi di semplificazione fatti anche negli ultimi anni, continua ad essere complessa da
trattare.
18
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
1.Adozione minori stranieri
La lett. l-bis) dell’art. 10, comma 1, del Tuir, introdotta dall’art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, concernente “Ratifica ed esecuzione del- Agevolazione fiscale ad
la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di hoc per chi avvia una
adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993”, prevede la deducibilità dal reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese
sostenute per l’espletamento della procedura di adozione, di cui al Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (riforma della legge sulle
adozioni internazionali).
1.1
pratica di adozione di
minori stranieri. Prevista
la deduzione dal reddito
del 50% delle spese
sostenute anche se
l’adozione non si conclude
positivamente
Le spese deducibili
Tra le spese deducibili sono comprese quelle effettuate per:
› assistenza ai bambini;
› legalizzazione e traduzione dei documenti;
›visti;
› spese di trasferimento e soggiorno;
› quota associativa richiesta dall’ente;
› altre spese rimborsate all’ente e debitamente certificate.
In sostanza non si fa riferimento ai soli oneri burocratici veri ma a tutte
le spese direttamente connesse con la procedura, purché certificate o
documentate.
Non c’è, invece, nessun beneficio fiscale per tutte le spese sostenute una
volta conclusa l’adozione, come, ad esempio, quelle degli incontri postadottivi previsti dalle procedure di adozione per gli anni successivi alla
conclusione dell’adozione stessa.
1.2
Agevolazione ammessa anche se l’adozione non va in porto
Agli effetti fiscali la procedura di adozione inizia con il conferimento del
mandato all’ente autorizzato, e di conseguenza per usufruire della deduzione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. L’agevolazione spetta quindi a prescindere dalla conclusione della pratica,
e anche nel caso in cui la procedura si interrompe perché gli aspiranti
all’adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare all’ente tutte le spese
sostenute sino a quel momento per l’incarico ricevuto.
1.3
La ripartizione delle spese tra i genitori
Per l’attribuzione dell’agevolazione fiscale, va seguito il criterio ordinario che riconosce il diritto alla deduzione della spesa al soggetto che
l’ha sostenuta. Quindi in caso di documentazione intestata ad uno solo
dei genitori, l’onere verrà dedotto solo da quest’ultimo. Se invece la
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
19

Detrazioni 730 - Antonella Donati
documentazione risulta intestata al minore la deduzione va divisa tra i
coniugi, fatta salva la possibilità di annotare in calce una diversa percentuale di ripartizione della spesa tra i due coniugi, o tutta in capo ad uno.
La stessa annotazione potrà essere effettuata sulla certificazione rilasciata dall’ente.
1.4
Documentazione
› Ricevute delle spese;
› certificazione dell’ente.
1.5
Domande&Risposte
Qual’è il criterio di deduzione delle spese a cavallo di più anni d’imposta?
La deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute a prescindere, come detto, dalla data e dall’esito di
conclusione della procedura.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. l-bis)
Prassi


Agenzia delle entrate
Risoluzione 28 maggio 204, n. 77
Ministero delle finanze
Circolare 19 maggio 2000, n. 101
2.Affitto prima casa
Detrazione fiscale per
i titolari di contratti di
locazione per la prima
casa con reddito fino a
30.987,41 euro. In caso
di incapienza diritto al
rimborso per la parte non
usufruita o non utilizzabile
in compensazione
L’art. 16 del Tuir - “Detrazioni per canoni di locazione”, riconosce una detrazione d’imposta per la stipula dei contratti di locazione della prima
casa ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’agevolazione è limitata, però, ai titolari di redditi fino ai 30.987,41 euro, ma riguarda tutti i
contratti stipulati per l’abitazione principale.
2.1
Le regole per l’importo della detrazione
La detrazione è in cifra fissa, quindi non rapportata al canone corrisposto,
ma varia in base a:
› scaglioni di reddito;
› tipologia del contratto (canone libero o concordato);
› età del titolare.
In tutti i casi l’importo spettante va calcolato in base al periodo dell’anno
20
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

durante il quale l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione
principale.
2.2
Nessun vincolo di residenza anagrafica
La norma questione non vincola la concessione dell’agevolazione fiscale
al requisito della residenza anagrafica, tranne che in un singolo caso specifico, ossia quello del trasferimento della residenza per motivi di lavoro
(vedi oltre). A stabilirlo il comma 1-quinquies dello stesso art. 16 secondo il
quale “Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto
titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Nessun accenno, quindi, alla residenza in senso anagrafico, e di conseguenza per usufruire della detrazione è sufficiente l’autocertificazione
del domicilio e dell’utilizzo dell’immobile.
2.3
Agevolazione da dividersi tra tutti i titolari del contratto
L’agevolazione fiscale è riconosciuta a tutti i titolari del contratto pro quota. Ne caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori, quindi, ciascuno potrà fruire solo della detrazione per quota, nella
percentuale a lui spettante. Un principio, questo, che si applica anche
nel caso in cui diversi titolari abbiano redditi o età diverse e abbiano di
conseguenza diritto all’agevolazione in misura diversa. In questo caso, a
ciascuno sarà riconosciuto l’importo spettante a prescindere da quello
attribuito agli altri titolari.
2.4
Rimborso in caso di incapienza
è possibile usufruire dell’agevolazione riconosciuta dall’art. 16 anche
in caso di incapienza. Il comma 1-sexies dell’articolo prevede infatti
che qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda
diminuita delle detrazioni spettanti, è riconosciuto un ammontare pari
alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Questa somma,
come stabilito dal d.m. 11 febbraio 2008, può essere utilizzata in compensazione di altre imposte, ovvero essere computata in diminuzione
dell’Irpef relativa al periodo d’imposta successivo, o essere chiesta a
rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
2.5
Diritto alla scelta della detrazione più conveniente
Le agevolazioni previste dall’articolo 16 non sono tra loro cumulabili. è,
in ogni caso, sancito il diritto a scegliere la detrazione più favorevole
secondo quanto espressamente previsto dal comma 1-quater).
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
21

Detrazioni 730 - Antonella Donati
2.6
Documentazione
› Contratto di locazione registrato;
› residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile.
2.7
Domande&Risposte
In base a quanto previsto dall’art. 16, comma 1-sexies, del Tuir l’incapienza dalla detrazione per canoni di locazione può essere riconosciuta in
relazione a tutte le tipologie di contratto?
Sì. Il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 2008, concernente detrazioni per canoni di locazione, nel disciplinare le modalità per il riconoscimento dell’incapienza fa espresso riferimento alla “detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16, commi da 01 a 1-ter del citato Tuir”.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 16
 Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, 11
Febbraio 2008
“Modalità di attribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato
articolo 16 eccedente l’imposta lorda diminuita delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Tuir”
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
3. Affitto prima casa a canone libero
Detrazione di 300 o 150
euro per le locazioni a
canone libero. Non c’è
differenza in base alla
durata del contratto
Il comma 1 dell’art. 16 del Tuir, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008
(legge 24 dicembre 2007, n. 244) riconosce la detrazione di 300 o 150
euro per l’affitto dell’abitazione principale qualunque sia la tipologia di
contratto. è indifferente la durata.
3.1
Per l’agevolazione conta solo la destinazione dell’immobile a prima casa
Il testo, infatti, specifica che la disposizione si applica ai contratti regolati
dalla fa genericamente riferimento alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
senza alcun riferimento specifico ai singoli articoli. Non essendoci alcun
limite di legge non vanno prese in considerazione solo le locazioni con
durata 4+4, ma a qualunque tipologia di contratto. Agevolazione concessa, quindi, anche in caso di transitorio, purché, ovviamente, si tratti
sempre di prima casa.
22
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730
3.2

Detrazione ammessa anche senza i riferimenti alla legge sulle locazioni
è possibile usufruire dell’agevolazione anche se nel contratto non si fa
riferimento alla legge 431/1919, perché, ad esempio, si tratta di contratti
stipulati in precedenza e successivamente rinnovati. è infatti, lo stesso
comma 6 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a sancire che “i
contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della
presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo”. Agevolazione ammessa anche nel caso
in cui si tratti di contratti sostituiti dopo l’entrata in vigore della legge
ma senza alcuno specifico riferimento a questa, perché il contenuto del
contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non
può mai essere contra legem.
3.3
Documentazione
› Contratto di locazione registrato;
› residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile.
3.4
Domande&Risposte
Chi possiede una prima casa data in locazione e a sua volta va in affitto,
ha diritto al bonus?
Sì, il fatto di possedere un’abitazione non è una limitazione, dato che la
legge non contiene alcuna indicazione relativamente alle tipologie di
reddito da considerare ai fini dell’attribuzione dell0’agevolazione. Occorre, ovviamente, che il reddito complessivo risulti entro la soglia massima
prevista.
In caso di contratto di vecchia data intestato al coniuge deceduto, la
moglie può avere la detrazione?
Sì, anche in questo caso si ha diritto al bonus. L’articolo 6 della legge
392/1978 tuttora in vigore, stabilisce infatti che in caso di successione, il
coniuge subentra nella titolarità del contratto. Di conseguenza l’agevolazione fiscale deve essere riconosciuta anche in questo caso.
La detrazione per i contratti diversi da quelli a canone concordato, è cumulabile con il Contributo fondo affitti dato che non viene indicata un’incompatibilità specifica?
No. L’art. 10, comma 2 della legge 431 del 1998, stabilisce che la detrazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 10 ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati
a titolo di abitazione principale non è cumulabile con i contributi integrativi dei canoni di locazione erogati in favore di determinate categorie di
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23

Detrazioni 730 - Antonella Donati
conduttori. La non cumulabilità tra il Contributo fondo affitti e le detrazioni
per l’affitto della prima casa, quindi, sussiste per qualunque sia la tipologia di contratto stipulato.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 16, comma 01
 Legge 9 dicembre 1998, n. 431
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo”
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200
4.Affitto prima casa con canone concordato
Detrazione di 496 euro
o di 248 euro a seconda
del reddito per i contratti
a canone concordato.
Escluse le locazioni con
enti pubblici
In base al comma 1 dell’art. 16 del Tuir, nel caso di contratti di durata
3+2 stipulati o rinnovati a norma degli articolo 2, comma 3 e articolo 4,
commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione in cifra fissa con le regole viste nel precedente capitolo. In particolare la detrazione è pari a 496 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro,
o a 248 euro per i redditi superiori ma entro il tetto di 30.987,41 euro. In
nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici (ad esempio gli Istituti case popolari) e contraenti
privati.
4.1
Contratto cointestato e redditi diversi
La detrazione è in cifra fissa e viene riconosciuta singolarmente a ciascun
titolare del contratto in riferimento ai suoi redditi. Così, ad esempio moglie
e marito cointestatari avranno diritto a metà bonus ciascuno, calcolato,
però sul reddito personale. Quindi nel caso in cui uno dei due coniugi
guadagna meno di 15.493,71 euro e l’altro supera questa soglia, si avrà
diritto ad una detrazione che per il primo coniuge sarà pari a 150 euro (il
50% del bonus da 300), mentre per il secondo sarà di 75 euro (ossia il 50%
di 150 euro).
4.2
In caso di incapienza di uno dei titolari
Se il contratto di locazione è intestato a due persone e una di queste è
incapiente, l’altra non può usufruire della detrazione per intero neppure se si tratta di coniugi. Al titolare incapiente verrà, invece,attribuita la
sua quota da chiedere a rimborso. Il comma 1-sexies dell’art. 16 del Tuir
24
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

riconosce, infatti, il diritto ad avere il beneficio anche nel caso di detrazione per la quale non c’è capienza nell’imposta lorda che potrà poi essere
richiesta a rimborso secondo le modalità previste dal d.m. 11 febbraio
2008.
4.3
Documentazione
› Contratto di locazione registrato;
› residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile.
4.4
Domande&Risposte
Se il contratto di affitto è cointestato con la moglie a carico, il marito può
avere la detrazione per intero?
No. L’art. 16 del Tuir prevede espressamente che l’agevolazione possa essere usufruita da ogni singolo titolare del contratto pro quota, e la spesa
non rientra tra quelle per le quali è consentita la detrazione se sostenute
nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Se uno degli intestatari del contratto non ha redditi può presentare comunque la dichiarazione per ottenere il rimborso della quota di detrazione a lui spettante?
No. Un soggetto che non possiede redditi non può essere definito “incapiente” ai fini del riconoscimento dell’ammontare corrispondente alla
detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall’articolo 16,
comma 1-sexies, del Tuir. L’incapienza presa in considerazione dalla norma, infatti, è generata dalla circostanza che l’imposta lorda dovuta dal
conduttore (al netto delle detrazioni) sia di ammontare inferiore a quello
della detrazione. Il concetto di “incapienza” presuppone quindi che vi sia
un reddito sul quale calcolare l’imposta anche se l’imposta netta risulta
pari a zero.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 16, comma 1
 Legge 9 dicembre 1998, n. 431
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo”
Prassi
 Agenzia delle entrate:
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
25

Detrazioni 730 - Antonella Donati
5.Affitto prima casa con trasferimento per motivi di lavoro
II comma 1-bis dell’art. 16 del Tuir riconosce una detrazione fiscale specifiBonus triennale per i
lavoratori dipendenti che
trasferiscono la residenza
per motivi di lavoro fuori
regione. L’agevolazione
è riconosciuta a chi si
trasferisce a non meno di
100 chilometri di distanza
dal precedente domicilio
ca per i lavoratori dipendenti costretti al trasferimento per lavoro. Il bonus
è pari a 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro,
oppure a 495,80 euro se il reddito complessivo è più alto ma non supera i
30.987,41 euro. Se ne ha diritto a partire dal giorno di trasferimento della
residenza nel comune di lavoro o in un comune confinante.
5.1
Niente detrazione per i contratti a progetto
La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento di residenza, ed
è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Ammessa anche
la possibilità che il contratto stipulato sia un contratto a termine, mentre
sono escluse altre categorie di lavoratori come per esempio i collaboratori coordinati e/o a progetto. Inoltre occorre essere già titolari di un contratto di lavoro, anche appena stipulato, prima di trasferire la residenza.
5.2
In caso di cointestatari con requisiti diversi
In caso di contratto di locazione cointestato tra più conduttori, la detrazione va divisa tra tutti gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione
al proprio reddito, a patto che, ovviamente, abbiano tutti trasferito la residenza. Se invece uno solo dei titolari ha i requisiti per usufruirne, la detrazione spetterà solo a quest’ultimo al 100% se gli altri non hanno diritto alla
detrazione prima casa spettante in base al reddito e all’età.
5.3
Tre anni e non di più
I tre anni dal trasferimento della residenza, per i quali spetta la detrazione, sono da considerare come tre periodi d’imposta e non come un periodo di 36 mesi. Quindi l’agevolazione può essere richiesta fino al terzo
anno successivo a quello nel quale è avvenuto il cambio di residenza,
ma non oltre. Per il primo anno la detrazione va calcolata a partire dal
giorno in cui è stata trasferita la residenza e in base al numero dei giorni,
compresi tra il giorno di trasferimento e la fine dell’anno, nei quali l’immobile locato è stato adibito ad abitazione principale. In sostanza chi
si fosse trasferito il primo dicembre 2010 potrebbe beneficiare della detrazione d’imposta per 31 giorni dell’anno in questione e per 365 giorni
per gli anni successivi e fino al 2012. A partire dal 2013 non ci sarà più il
bonus in quanto quarto anno successivo a quello di trasferimento. Da
quella data in poi, però, rimanendo nel tetto annuale di reddito si potrà
optare per una delle detrazioni precedentemente viste in riferimento al
tipo di canone di locazione.
26
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
5.4
Documentazione
› Contratto di locazione registrato;
›residenza;
› autocertificazione delle motivazioni del trasferimento.
5.5
Domande&Risposte
Cosa accade alla detrazione se la residenza viene nuovamente spostata?
È possibile ottenere una nuova detrazione alle stesse condizioni se si tratta
di nuovo spostamento per motivi di lavoro in un comune diverso, fuori dalla regione a 100 chilometri di distanza. In questo caso, infatti, si ricreerebbero le condizioni per la detrazione per il trasferimento per i primi tre anni.
Se invece il trasferimento fosse indipendente dal lavoro, l’agevolazione
con lo stesso importo non spetterebbe più, ma si dovrebbe optare per
un’altra delle detrazioni previste.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 16, comma 1-bis
Prassi

Agenzia delle entrate
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
Circolare 12 giugno 2002, n.50
Circolare 18 giugno 2001, n. 58
6.Affitto prima casa giovani fino a 30 anni
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto nell’art. 16 del Tuir una ulteriore detrazione al comma 1-ter in favore dei giovani di età compresa tra
i 20 e i 30 anni, con reddito non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano
un contratto di locazione per l’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale diversa da quella dei genitori. L’agevolazione è in cifra fissa e
pari a 991,60 euro per i primi tre anni dalla stipula del contratto, indipendentemente dalla sua tipologia e durata. Nessuna specifica è richiesta in
Superbonus per i giovani
fino ai 30 che vanno a
vivere da soli e stipulano
un contratto per l’affitto
della prima casa.
L’agevolazione ad hoc
spetta per i primi tre anni
riferimento alla tipologia di contratto.
6.1
Agevolazione anche se la residenza resta insieme ai genitori
Le detrazioni previste per i canoni di locazione dall’articolo 16 del Tuir, prescindono dal requisito della residenza anagrafica, ma fanno riferimento
esclusivamente all’utilizzo dell’appartamento come abitazione principale, come indicato nel comma 1-quinquies. Di conseguenza anche se un
giovane mantiene la residenza anagrafica nella casa dei genitori, ma
risulta titolare di un contratto di locazione per un immobile diverso, ha
diritto a godere dell’agevolazione.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
27

Detrazioni 730 - Antonella Donati
6.2
In caso di contratto cointestato con persone che non hanno tutte il
requisito anagrafico
Le detrazioni previste per i canoni di locazione dall’articolo 16 del Tuir, secondo quanto previsto dal comma 1-quater, “devono essere ripartite tra
gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili”. Pertanto nel caso in cui il
contratto di locazione sia stipulato da più conduttori, ciascuno potrà fruire
della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante. Chi non avesse
il requisito anagrafico richiesto, avendo più di 30 anni, potrebbe comunque
usufruire del bonus previsto in riferimento alla tipologia di canone previsto dal
contratto, ossia libero o concordato.
6.3
Documentazione
› Contratto registrato;
› residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile.
6.4
Domande&Risposte
A quale data va verificata la condizione dell’età?
Relativamente al requisito dell’età del conduttore, questa deve essere
compresa tra i 20 e i 30 anni. Di conseguenza il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui
si intende fruire della detrazione, che, quindi, deve far riferimento solo al
numero di giorni di utilizzo dell’alloggio come abitazione principale e non
anche alla data del compleanno.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 16, comma 1-ter
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
7.Affitto per studenti fuori sede
Risparmio fiscale anche
per studenti fuori sede.
Detrazione del 19% su
una spesa massima di
2.633 euro l’anno e può
essere usufruita anche dai
genitori per i figli a carico
L’art. 15 comma 1, lett. i-sexies) del Tuir elenca le diverse detrazioni
d’imposta nel 19%. Tra queste, nella legge finanziaria per il 2008 è stata introdotta la detraibilità dall’Irpef del 19% dell’importo del canone di locazione per i contratti stipulati da studenti universitari ai sensi
della legge 431/1998 fino all’importo massimo di 2.633 euro. Per poter
usufruire dell’agevolazione occorre che la sede universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, disti da quest’ultimo almeno cento chilometri e sia comunque situata in una provincia
diversa.
28
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730
7.1

Agevolazione legata alla distanza da casa
Condizione essenziale per l’agevolazione è, dunque, quella di rispettare
il criterio della distanza minima. Per la verifica della distanza si deve fare
riferimento a quella più breve tra il comune di residenza e quello in cui
ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di
comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla
detrazione sussiste se almeno uno di questi collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.
7.2
Detrazione anche per le residenze universitarie
Se la distanza è un requisito indispensabile, non fa differenza, invece, la
tipologia del contratto. Purché sia a norma di legge, quindi debitamente
registrato, non è obbligatorio che sia un contratto a canone concordato per studenti. La detrazione spetta anche nel caso di residenza presso enti per il diritto allo studio, convitti e collegi universitari legalmente
riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. In caso di contratto
cointestato, tutti gli intestatari hanno diritto alla detrazione. Questa viene
calcolata, ovviamente, fino al tetto massimo di spesa annua previsto.
7.3
Agevolazione ammessa per i familiari a carico anche se non intestatari del contratto
La detrazione spetta allo studente, se ha un reddito, oppure ai genitori se
è a carico. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, infatti, l’agevolazione
fiscale spetta anche nel caso in cui l’onere sia sostenuto nell’interesse di
familiari a carico. Anche se il contratto di locazione è intestato al padre
che sostiene la spesa, non viene meno la possibilità di usufruire del beneficio, purché, ovviamente, siano rispettate le altre condizioni.
7.4
Unico tetto di spesa in caso di più figli studenti
In caso di più figli a carico, comunque, il limite di spesa è da considerare
unico, ossia costituisce l’importo massimo di spesa di cui può usufruire
ciascun contribuente per il calcolo della detrazione. Di conseguenza anche nell’ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in
riferimento a più di un figlio, la spesa massima non può essere superata.
7.5
Nessuna agevolazione per le sublocazioni
Non è ammessa la detrazione se lo studente ha un contratto di subaffitto.
Per conseguire il beneficio fiscale (lett. i-sexies), articolo 15, Tuir) occorre,
infatti, che lo studente universitario fuori sede risulti intestatario, oppure
cointestatario, di un contratto di locazione stipulato secondo uno degli
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
29

Detrazioni 730 - Antonella Donati
schemi previsti dalla legge 431/1998, o delle altre figure contrattuali richiamate dalla lett. i-sexies). Non sono ammessi rapporti di sublocazione
o di condivisione informali .
7.6
Documentazione
› Contratto registrato;
› iscrizione all’università.
7.7
Domande&Risposte
Quando il contratto di locazione è intestato allo studente a carico, come
va ripartita la detrazione?
Quando il contratto è intestato al figlio a carico di entrambi i genitori, la
spesa va ripartita in parti uguali, e quindi la detrazione spetta per ciascun
genitore, su una spesa massima di 1.316,50 euro. Si deve annotare sul
documento la percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal
50 per cento. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro,
quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo
della detrazione.
È detraibile l’affitto per il figlio studente universitario in una città europea?
No, la detrazione spetta solo per gli studenti fuori sede in Italia. La norma,
infatti, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della
legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall’ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro ecc.), esclude dall’agevolazione contratti
stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.
È detraibile l’affitto in caso di iscritti a corsi di specializzazione post-laurea?
No, la detrazione in questo caso non è ammessa. La norma precisa, infatti, che l’agevolazione è riconosciuta agli studenti iscritti a corsi di laurea.
Normativa e prassi di riferimento
30
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. i-sexies)
 Legge 9 dicembre 1998, n. 431
“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo”
Prassi

Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprile 2010, n. 21
Circolare 21 aprile 2009, n. 18
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
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8.Agevolazioni affitto per i proprietari
Canone da riportare in dichiarazione ridotto del 40,5% per i proprietari
che scelgono di cedere l’immobile con la formula 3+2. Alla detrazione di Taglio del 30%
legge del 15% dell’importo annuo del reddito da locazione infatti, si applica un’ulteriore riduzione del 30%, che spetta a tutti i proprietari di immobili
a prescindere dal reddito complessivo. Per l’agevolazione è obbligatorio
far riferimenti al canone concordato a livello locale, e occorre, quindi,
che il contratto riporti espressamente i riferimenti di legge.
8.1
sull’importo da dichiarare
da parte dei proprietari
per i contratti di affitto
a canone concordato.
Agevolazione riconosciuta
anche per i contratti per
studenti
Sconto d’imposta per canone concordato e contratti per gli studenti
L’agevolazione, introdotta con la circolare 7 luglio 1999, n. 150 del Ministero delle finanze, al paragrafo 3 stabilisce che la stessa agevolazione si
applica anche per i contratti per studenti fuori sede, purché stipulati sulla
base degli accordi-tipo previsti a livello locale. Per ottenere l’agevolazione è quindi obbligatorio che il contratto faccia riferimento al canone
concordato a livello locale e quindi che venga stipulato sui moduli che
riportano l’esplicito riferimento alla legge (comma 2, articolo 5 della legge 431/1998) e abbia un importo compreso nelle fasce indicate dagli accordi territoriali e contenga le clausole previste nei contratti tipo promossi
dai comuni sede di università. L’iscrizione all’università da parte dell’intestatario del contratto è un’altra condizione obbligatoria, e deve risultare
anche l’indicazione della facoltà frequentata.
8.2
Agevolazione anche per affitto parziale dell’appartamento
Rispettando le condizioni in materia di contratti e importi da indicare, il taglio
del canone è riconosciuto anche in caso di affitto solo parziale del proprio
appartamento, e quindi con residenza nell’immobile anche del padrone di
casa. Lo stesso nel caso di affitto di singole stanze a studenti diversi. Nello
stesso contratto standard, infatti, è prevista espressamente questa possibilità.
8.3
Documentazione
› Dati di registrazione del contratto;
› pagamento Ici.
8.4
Domande&Risposte
Se gli inquilini sono studenti ma il contratto non fa riferimento alle norme
di legge ed è semplicemente per uso transitorio, si ha comunque diritto
alla detrazione?
No, in questo caso l’agevolazione fiscale non spetta. Per poterne usufruire è necessario che l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un
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comune diverso da quello di residenza e che il contratto sia redatto in
conformità ai contratti tipo.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8
Prassi


Agenzia delle entrate
Circolare 14 giugno 2001, n. 55
Circolare 12 maggio 2000, n. 95
Ministero delle finanze
Circolare 7 luglio 1999, n. 150
9.Agopuntura
Detrazione del 19% come
spese mediche, con la
franchigia di 129,11
euro, per i trattamenti di
agopuntura. Il trattamento
deve essere praticato da
un medico
Agevolazione fiscale anche per i trattamenti di agopuntura. Questi, però,
rientrano tra le spese detraibili solo se effettuati da un medico generico
o specialista in anestesia. Qualunque trattamento effettuato dai medici,
infatti, da diritto alla detrazione.
9.1
Nessuna agevolazione per i trattamenti effettuati da personale non
medico
Non c’è, invece, nessuna possibilità di ottenere la detrazione fiscale se il
trattamento è praticato da personale diverso da un laureato in medicina
regolarmente iscritto all’Albo. Non esiste, infatti, al momento nessun riconoscimento dell’agopuntura come terapia nell’ambito delle specializzazioni
accademiche, per cui non è riconosciuta la detrazione come spesa di tipo
sanitario se il trattamento è praticato da un soggetto semplicemente “specializzato” in agopuntura. Se però la persona che effettua la prestazione è
anche laureato in medicina, la prestazione è a tutti gli effetti di tipo medicosanitario e come tale detraibile.
9.2
Se si tratta di anestesia è una prestazione specialistica
Detrazione come spese mediche specialistiche, invece, se l’agopuntura
è utilizzata come forma di anestesia da un medico anestesista specializzato. Appartengono, infatti, a questa categoria tutti i trattamenti e le
prestazioni effettuate da un medico specializzato in quella particolare
branca della medicina (dentista, oculista, ginecologo, chirurgo, pediatra, anestesista, ecc.).
9.3
Documentazione
› Fattura del medico.
32
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9.4
Domande&Risposte
Quando è fiscalmente rilevante la differenza tra prestazione medica generica e prestazione specialistica?
La distinzione tra spese mediche specialistiche e spese mediche generiche è rilevante al solo fine delle agevolazioni fiscali per i disabili, per i quali
è prevista la deducibilità dal reddito delle spese mediche generiche e la
semplice detraibilità per quelle specialistiche. Al di fuori di questa categoria qualunque prestazione medica da diritto alla sola detrazione del
19% della spesa.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.10, comma 1, lett. b)
 Tuir, art.15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprirle 2010, n. 21
 Ministero delle finanze
Circolare 3 maggio 1996, n. 108
10.Analisi di laboratorio
Detrazione del 19% per tutte le analisi di laboratorio. Questo tipo di prestazioni rientra tra le spese mediche specialistiche sia perché sono consi- Agevolazione fiscale
derate complementari a diagnosi specialistiche, sia perché sono eseguite in ogni caso in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di uno
specialista.
10.1 Agevolazione anche per i prelievi che sono effettuati da un soggetto diverso dal laboratorio
senza limiti per le
analisi mediche. La
detrazione in riferimento
alla prestazione, a
prescindere dal soggetto
che la fornisce, anche se
effettuata in farmacia
L’agevolazione fiscale è riconosciuta per la prestazione in sé, anche se
effettuata da due soggetti diversi. Così, in particolare, se il laboratorio
affida a personale specializzate la raccolta di campioni che poi esaminerà direttamente, l’intera prestazione è detraibile dato che sia la
raccolta dei campioni che il successivo esame di laboratorio rientrano
tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA. Detrazione anche se l’analisi
viene effettuata in farmacia, poiché è la prestazione in sé, non la struttura nella quale viene effettuata, che consente di avere l’agevolazione fiscale.
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10.2 Documentazione
› Prescrizione del medico e fattura del laboratorio
oppure
› ricevuta di pagamento del ticket se effettuata in un ambulatorio convenzionato
oppure
› prescrizione del medico se effettuata in farmacia e scontrino con specifica “autoanalisi”.
10.3 Domande&Risposte
è riconosciuta l’agevolazione nel caso di acquisto in farmacia di un kit
per analisi domestiche per la glicemia? E di un kit di ricambio?
Sì, L’agevolazione è ammessa perché anche questo tipo di apparecchiature rientra nell’elenco dei dispositivi medici per i quali è riconosciuta la detrazione (vedi capitolo seguente). I kit di reagenti in particolare sono classificati
come dispositivi medico-diagnostici in vitro.
è prevista l’agevolazione nel caso di acquisto di contenitori per campioni
per le analisi?
Sì, l’agevolazione è ammessa anche in questo caso perché anche i contenitori appartengono ai dispositivi medici per i quali è riconosciuta la
detrazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 12 luglio 2006, n. 87
Circolare 23 aprile 1981, n. 14
11.Apparecchiature sanitarie
Misuratori per la
pressione, termometri,
apparecchi per
aerosolterapia. Tutte le
apparecchiature sanitarie
classificate come
tali danno diritto alla
detrazione del 19%
Le spese per l’acquisto di apparecchi sanitari rientrano sempre tra le
spese mediche. Fanno parte di questa categoria tutte le attrezzature
qualificate come dispositivi medici dal parte del Ministero della salute.
Qualunque prodotto risulti nell’elenco è quindi detraibile.
11.1 Agevolazione ammessa per tutti i dispositivi nell’elenco ministeriale
La lettera c) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir stabilisce, infatti, che
sono detraibili le spese mediche per le attrezzature sanitarie in genere.
La normativa in materia è quella emanata dal Ministero della salute
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in riferimento alle disposizione comunitarie. In base alle disposizioni è
definito come dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio,
impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a
scopo di:
› diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
› diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
› studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico”.
L’elenco dei dispositivi classificati come tali è pubblico e disponibile sul
sito del Ministero della salute. L’acquisto di qualunque prodotto nell’elenco, quindi, consente di ottenere l’agevolazione fiscale.
11.2 Dai termometri ai misuratori di pressione
Rientrano, ad esempio, tra gli articoli per i quali è ammessa la detrazione,
termometri, apparecchi per la misurazione della pressione, per l’aereosol,
misuratori della glicemia e del colesterolo, e relativi eventuali kit per il loro
funzionamento. L’unico vincolo, in sostanza, è che questi prodotti riportino
espressamente sulla confezione la dicitura “dispositivo medico” e il marchio “Ce”, perché i dispositivi possono essere immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal Ministero della salute sulla
base della normativa comunitaria.
11.3 Detrazione anche senza prescrizione medica
Per quanto riguarda la documentazione per fruire della detrazione, è necessaria la certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura), dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il
soggetto che sostiene la spesa. Quando non è prevista l’emissione dello
scontrino con il codice fiscale, è possibile allegare una autocertificazione
con i propri dati fiscali.
Autocertificazione anche se manca la prescrizione del medico. Anche
in questo caso, infatti, è possibile attestare che l’acquisto di quel determinato prodotto è necessario per curare una patologia propria o di un
familiare a carico.
11.4 Agevolazione per affitto e riparazioni comprese
L’agevolazione riconosciuta per l’acquisto è prevista anche in caso di
noleggio di apparecchiature sanitarie. Stessa agevolazione anche per
le eventuali riparazioni o gli interventi di assistenza necessari al corretto
funzionamento degli apparecchi stessi.
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11.5 Documentazione
› Scontrino con dati fiscali o fattura con specifica del prodotto acquistato;
› prescrizione del medico o autocertificazione.
11.6 Domande&Risposte
è possibile avere la detrazione per l’acquisto on line di fasce magnetiche
per curare l’artrosi? E quale documentazione occorre?
In tutti i casi in cui i prodotti rientrano nella classificazione nazionale dei
dispositivi medici, le spese sostenute per il loro acquisto sono detraibili
dall’Irpef, a prescindere dal luogo di acquisto. Per quanto riguarda la
documentazione, è necessaria la certificazione fiscale (scontrino fiscale
o fattura) emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare
chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all’indicazione sulla certificazione fiscale dei
dati identificativi del destinatario del prodotto, è possibile autocertificare
i dati stessi.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.15, comma 1, lett. c)
Decreto Ministero della salute 20 febbraio 2007
“Approvazione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici”
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 29 settembre 2009, n. 253
12.Articoli sanitari di uso comune
La spesa sostenuta per l’acquisto di un prodotto qualificato come dispoDetrazione del 19% come
spese mediche generiche,
anche per tutti i prodotti
di uso comune in campo
sanitario. Lo scontrino deve
però riportare la natura del
prodotto acquistato
sitivo medico in base ai provvedimenti emanati dal Ministero della salute
è sempre detraibile dall’Irpef, anche se si tratta di prodotti di uso comune.
Inoltre la norma non prevede limitazioni riguardo alla struttura che commercializza il prodotto, quindi è possibile considerare detraibile la spesa
anche se l’acquisto è stato effettuato in un supermercato.
12.1 Articoli detraibili a prescindere dalla patologia
Per la detrazione conta, dunque, solo la classificazione non la patologia. Non è richiesto, così ad esempio, che si debba soffrire di patologie
croniche per poter detrarre l’acquisto di siringhe. Tra i prodotti nella lista ci sono, infatti, garze e cerotti, aghi e siringhe, ghiaccio istantaneo,
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Antonella Donati - Detrazioni 730

medicazioni pronte. Nessuna eccezione all’agevolazione fiscale a patto
che sia specificata la tipologia del prodotto sul documento di acquisto.
In caso di dubbio relativo al prodotto acquistato, l’unico testo che può
essere utilizzato come riferimento è l’elenco ufficiale dei dispositivi medici.
Quando il prodotto è nella lista la detrazione è sempre ammessa.
12.2 Documentazione
› Scontrino con dati fiscali o fattura con specifica del prodotto acquistato;
› prescrizione del medico o autocertificazione.
12.3 Domande&Risposte
è detraibile la spesa relativa all’acquisto di un prodotto venduto in siringa
monouso, appartenente al gruppo terapeutico “medicazione-aghi e siringhe” del prontuario farmaceutico?
Sì, perché nel documento di spesa è chiaramente specificata la categoria di appartenenza del prodotto, che è uno dei sotto insiemi della più
vasta categoria dei dispositivi medici.
è ammessa l’agevolazione per l’acquisto di aghi da insulina se nello scontrino
della farmacia compare solamente l’indicazione “parafamaco”?
No, in questo caso la detrazione non è ammessa perché per l’agevolazione è richiesto espressamente che dal documento di spesa risulti la descrizione del prodotto acquistato o la sua classificazione come dispositivo
medico.
è detraibile l’acquisto pannoloni in un supermercato, considerato che si
tratta di spesa sanitaria in quanto prodotti nell’elenco ministeriale e che la
norma non prevede limitazioni riguardo alla struttura che commercializza
il prodotto?
Sì, ma per documentare la detrazione in esame, la certificazione fiscale
(ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale deve
necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato. Necessaria, inoltre, la prescrizione del medico o l’autocertificazione della
necessità.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 18 maggio 2006, n. 17
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
13.Asilo nido
Agevolazione fiscale per
le spese di iscrizione agli
asili nido. La detrazione
del 19% è riconosciuta per
i bambini fino a tre anni
A partire dall’anno d’imposta 2005 è stata introdotta la detrazione del
19% delle spese per l’asilo nido, su una spesa massima di 632 euro per
ciascun figlio di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. La detrazione
spetta in relazione alle spese sostenute nel periodo d’imposta, indipendentemente dall’anno di frequenza della struttura al quale si riferiscono.
13.1 Nessuna differenza tra struttura pubblica o privata
Non c’è alcuna differenza rispetto al tipo di nido al quale iscrivere il bambino, nido comunale o struttura privata. L’importante è che siano strutture
che svolgano solo l’attività prevista dalla legge, ossia strutture dirette a
garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini
di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni. Qualunque sia il tipo di istituto,
quindi, deve essere autorizzato espressamente per lo svolgimento di questo tipo di attività.
13.2 Detrazione in base ai documenti di spesa
L’agevolazione compete al genitore che ha materialmente sostenuto
la spesa a prescindere dall’attribuzione della detrazione per i figli a
carico. Se la ricevuta è intestata a suo nome ha diritto alla detrazione al 100%. Se invece il documento è intestato al bambino, l’agevolazione va divisa a metà tra i genitori, a prescindere da come è
stata attribuita la detrazione sui redditi per i figli a carico. Oppure è
possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso documento, le
percentuali di spesa imputabili a ciascuno.
13.3 Documentazione
›Fattura;
› ricevuta o quietanza di pagamento.
13.4 Domande&Risposte
Si può avere la detrazione nel caso di una ricevuta di una associazione
ludica con regolare codice fiscale, che attesta la retta come contributo
associativo per il centro ludico educativo d’infanzia per la frequenza di
un figlio di età inferiore a tre anni?
No, perché le norme riconoscono la possibilità di detrazione solo per l’iscrizione presso strutture che debbono essere qualificate come asili nido.
Sono dunque escluse ludoteche, centri bambini-genitori, centri giochi e
tutte le altre strutture simili.
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Antonella Donati - Detrazioni 730

Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 335
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 13 febbraio 2006, n. 6
14.Assegni al coniuge
La lett. c) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir stabilisce la deduzione dal
reddito degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano
da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. è esplicitamente esclusa dallo stesso comma la possibilità di portare in deduzione l’eventuale quota
dell’assegno di mantenimento pagata al coniuge ma destinata ai figli.
Deduzione dal reddito
per gli assegni
di mantenimento
corrisposti all’ex coniuge.
Agevolazione, però, solo
per quelli periodici e non
per gli assegni una tantum
in caso di divorzio
14.1 Deduzione solo per gli assegni mensili
La deduzione è ammessa solo l’assegno di mantenimento che costituisce
reddito imponibile per il coniuge che lo riceve e che è tenuto a sottoporlo
a tassazione. Invece l’assegno una tantum (in unica soluzione) non è considerato come “reddito”, di conseguenza a chi lo versa non spetta alcuna
agevolazione fiscale. Allo stesso modo non sono deducibili eventuali altri
contributi concessi al coniuge separato, come le somme erogate quale
adeguamento Istat dell’assegno, a meno che non ci sia una specifica clausola nella sentenza del giudice.
14.2 Quando non è specificata la quota per i figli
Quando la sentenza non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. L’agevolazione
fiscale è di conseguenza riconosciuta solo per il 50% della somma versata.
14.3 Documentazione
› Sentenza di separazione o divorzio;
› certificazioni relative all’erogazione mensile degli importi (bonifico o ricevuta rilasciata dal coniuge).
14.4 Domande&Risposte
è ammessa la deduzione se la sentenza è stata pronunciata ma non si è
ancora avuta l’omologa della separazione?
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
Sì, perché la deduzione dell’assegno versato al coniuge è ammessa di
fronte al “provvedimento dell’autorità giudiziaria”. Con questo termine si
intendono tutti i provvedimenti del giudice, compresa l’ordinanza con cui
viene disposto l’assegno provvisorio (provvedimento che riveste carattere
cautelare e costituisce titolo esecutivo), a prescindere dal fatto che sia o
meno avvenuta l’omologa della separazione. Se invece c’è solo un accordo tra le parti l’assegno non è deducibile.
Nel caso in cui un contribuente abbia due ex coniugi, è possibile avere la
deduzione dal reddito di entrambi gli assegni pagati?
Sì, avendo le sentenze di separazione e divorzio per entrambi i due ex
coniugi e le relative ricevute, le spese sono deducibili.
Se nella sentenza di divorzio il giudice impone il pagamento di un’assicurazione sulla via in favore dell’ex coniuge, si può dedurre la somma dal
reddito?
No. L’assicurazione sulla vita versata a favore dell’ex moglie non può essere dedotta dal reddito complessivo dichiarato dal marito separato. La
regola non cambia anche se è stato il Tribunale, in occasione della causa
di divorzio, a disporre il pagamento, perché la deducibilità prevista dall’art.
10 del Tuir è limitata agli oneri costituiti dall’assegno di mantenimento del
coniuge divorziato e il beneficio non si estende ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita a favore della moglie.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.10, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 11 giugno 2009, n. 153e
Risoluzione 19 novembre 2008, n. 448e
Giurisprudenza
 Corte di Cassazione
31gennaio 11, n. 2236
15.Assegni alimentari
Deduzione dal reddito
anche per tutti gli assegni
alimentari pagati a fronte di
una sentenza. L’agevolazione
è riconosciuta anche se
riguarda i figli
40
La lett. d) del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir stabilisce, invece, la deduzione dal reddito per tutti gli assegni alimentari versati nei confronti delle
persone per le quali esiste un obbligo di mantenimento ai sensi dell’articolo 433 c.c. se il pagamento è imposto dal giudice. In caso di assegni
alimentari, la deduzione è ammessa anche se si tratta di somme versate
a favore dei figli.
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Antonella Donati - Detrazioni 730

15.1 Assistenza a prescindere dal tenore di vita
Esiste, infatti, una differenza tra le due tipologie di assegni: presupposto
per il versamento di un assegno alimentare, come stabilito dal codice
civile, è lo stato di bisogno di chi lo riceve e in quanto si trova nell’impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte, tramite lo
svolgimento dell’attività lavorativa. L’assegno di mantenimento, invece,
spetta al coniuge al quale non è addebitabile la separazione, che non
abbia, però, redditi tali che gli consentano di mantenere un tenore di
vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. La differenza, in
sostanza, la fa il fatto che si tratti di mantenimento dell’ex coniuge, o di
mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio. In questo caso, infatti, non
si hanno obblighi nei confronti di un nucleo familiare del quale fa parte
anche l’ex coniuge a sua volta obbligato al mantenimento dei figli, ma
solo, appunto, nei confronti dei figli.
15.2 I familiari ai quali l’assistenza è dovuta per legge
L’art. 433 c.c. impone obblighi di mantenimento nei confronti dei seguenti familiari:
›coniuge;
› figli;
› nipoti (figli dei figli);
›genitori;
›nonni;
› generi e nuore;
›suoceri;
› fratelli e sorelle.
Si tratta, in sostanza, degli stessi familiari che possono essere considerati fiscalmente a carico e per i quali è possibile godere della relativa detrazione
dall’Irpef se, appunto, vengono mantenuti dal contribuente.
15.3 Documentazione
›Sentenza;
› certificazioni relative all’erogazione mensile degli importi (bonifico o ricevuta).
15.4 Domande&Risposte
In base a quale norma un genitore separato non può dedurre l’assegno
per i figli mentre la deduzione è ammessa nel caso di genitori non coniugati quando esiste una sentenza del giudice? Non c’è disparità di trattamento?
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
No, perché il diverso trattamento fiscale si basa sull’esistenza di presupposti e funzioni diversi tra l’obbligo di mantenimento dei figli e l’obbligo degli
alimenti legali in favore dei medesimi. Infatti, mentre l’obbligo di mantenimento dei figli è espressione del dovere di solidarietà coniugale sancito
dall’articolo 30 della Costituzione ed assolve la funzione di consentire il
pieno sviluppo della personalità dei figli, l’obbligo alimentare sussiste solo
ove non vi sia obbligo di mantenimento ed assolve la diversa funzione di
assistenza familiare, in quanto è diretto esclusivamente ad ovviare allo
stato di bisogno ed all’incapacità di chi lo riceve di farvi fronte.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.10, comma 1, lett. c)
Giurisprudenza
 Corte Costituzionale
14 novembre 2008, n. 373
16.Assicurazione
L’articolo 13 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 - “Riforma della disciplina
Assicurazioni sulla vita
con detrazione del 19%
del premio pagato.
Agevolazione ammessa
a prescindere dalla durata
purché sia coperto il
rischio morte o quello di
invalidità permanente
fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della
legge 13 maggio 1999, n. 133”, ha riscritto le norme in materia di detraibilità delle polizze di assicurazione. A partire dal 2001, infatti, come prevede
la lettera f) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, è stata limitata la detraibilità
alle sole polizze a copertura del rischio morte o di invalidità permanente,
escludendo, quindi le polizze con destinazione elusivamente finanziaria,
quelle, cioè, finalizzate a creare una rendita aggiuntiva alla pensione.
16.1 I soggetti interessati
L’agevolazione fiscale riguarda i versamenti effettuati a fronte di un’assicurazione sulla vita. Il contribuente che intende detrarre il premio, quindi,
deve essere necessariamente anche assicurato, altrimenti l’agevolazione non spetta.
Nell’ambito del contratto di assicurazione sulla vita, si possono distinguere
i seguenti soggetti:
› il contraente, che è il titolare del contratto con l’assicuratore;
› l’assicurato, che è la persona fisica la cui vita viene presa in considerazione;
› il beneficiario, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell’evento.
Quindi la detrazione è ammessa se:
› contraente e assicurato coincidono con il contribuente interessato alla
detrazione;
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Antonella Donati - Detrazioni 730

› contraente è il contribuente interessato e assicurato da un familiare a
carico;
› contraente e assicurato è il familiare a carico del contribuente che
richiede la detrazione;
› contraente è il contribuente interessato alla detrazione e assicurati sono
il contraente stesso e i familiari (non necessariamente a carico, in quanto è sufficiente che tra gli assicurati risulti il contraente).
Se invece il contraente stipula un’assicurazione sulla vita nella quale è assicurato solo un familiare non a carico, la detrazione non è ammessa.
16.2 Le polizze detraibili
L’agevolazione fiscale quindi è riconosciuta solo per tre tipologie di contratto:
› assicurazione sulla vita con copertura per rischio morte;
› polizze infortuni a copertura di invalidità permanente non inferiore al
5%, da qualsiasi causa derivante (quindi anche in caso di malattie);
› polizze a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana (le cosiddette long term care).
Al di là di questo tipo di contratti l’agevolazione fiscale non è ammessa. Restano del tutto escluse dall’agevolazione le polizze che hanno una
semplice valenza di investimento finanziario.
16.3 Per le polizze rischio morte agevolazioni anche se temporanee
Per quel che riguarda le polizze rischio morte, la detrazione è ammessa
sia nel caso di polizze che prevedono il versamento del capitale solo alla
morte dell’assicurato, sia per quelle che prevedono che il capitale maturato sia versato al beneficiario a scadenza, indipendentemente dal momento in cui avvenga il decesso dell’assicurato. Non è però più necessario che le polizze abbiano una durata minima di cinque anni, quando si
tratta di prodotti stipulati a partire dal 2001 in poi, dato che l’agevolazione
fiscale non è legata alla durata della polizza ma solo al tipo di copertura
che offre.
16.4 Per le polizze contro l’invalidità detrazione solo se non c’è diritto di
recesso della società
Nel caso delle assicurazioni contro i rischi di invalidità, invece, per l’agevolazione fiscale occorre che sia rispettata un’altra condizione: il divieto
di recesso anticipato da parte della società. In sostanza anche in questo
caso deve essere garantita la copertura a vita intera, pena l’indetraibilità
della polizza. Sono escluse dal beneficio le somme versate per coprire il
rischio di invalidità temporanea anche se totale.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
43

Detrazioni 730 - Antonella Donati
16.5 Per le polizze miste detrazione solo per quota parte
Nel caso in cui si sottoscrivano polizze di assicurazione che coprono da
più rischi, invece, la detrazione è ammessa solo per la parte di premio
che va a copertura, appunto, del rischio vita o di invalidità permanente. Così, ad esempio, nel caso di polizze malattia o polizze sanitarie,
ossia quelle che prevedono solo un rimborso in caso di spese mediche,
è possibile detrarre solo la parte del premio eventualmente finalizzata
alla copertura da infortuni che portano all’invalidità permanente. Se
questa copertura non è prevista non è riconosciuta l’agevolazione fiscale.
16.6 Il tetto massimo di spesa
Qualunque sia la tipologia di polizza prescelta, comunque, la detrazione
del 19% è riconosciuta su un tetto massimo di spesa pari a 1.291,14 euro
l’anno. La cifra comprende tutte le polizze stipulate da un singolo contribuente, di qualunque tipo siano. Nel caso di familiari a carico anche
queste rientrano nel tetto.
16.7 Documentazione
› Copia del contratto con specifica della destinazione del premio pagato;
› quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie
assicuratrici.
16.8 Domande&Risposte
è ammessa la detrazione del premio pagato dal singolo dipendente nel
caso di polizze vita collettive stipulate dal datore di lavoro?
Sì. Anche se il contraente è una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi, si tratta, però,
tuttavia, di stipula in nome e per conto, tanto che nel certificato di assicurazione che viene rilasciato al singolo assicurato, quest’ultimo viene
definito sottoscrittore. E, poiché si evince in dettaglio la singola posizione individuale, sulla relativa quota pagata dal lavoratore è ammessa
la detrazione.
Normativa e prassi di riferimento
44
Normativa
 Tuir, art.15, comma 1, lett. f)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
17.Assicurazione abbinata al mutuo
Un caso particolare di assicurazioni sulla vita è quello relativo alle assicurazioni obbligatorie per la sottoscrizione dei mutui. Anche chi non ha mai
pensato a sottoscrivere polizze si trova costretto a farlo, se vuole il mutuo,
ma in compenso per tutte le polizze che coprono anche il rischio morte e/o
di invalidità permanente è ammessa la detraibilità.
17.1 Agevolazione completa per la polizza puro rischio
Detrazione del 19%
anche per le polizze che
accompagnano i mutui.
Agevolazione, però, solo
sulla parte del premio che
copre il rischio morte e/o
invalidità permanente
Sostanzialmente le assicurazioni che accompagnano i contratti di mutuo
sono di due tipi:
› puro rischio sulla vita;
› multi rischio.
Nel primo caso la copertura assicurativa è legata alla durata del mutuo
e il contratto garantisce il pagamento del debito residuo in caso di morte
dell’assicurato prima della scadenza contrattuale, ovvero il pagamento
della sua sola quota nel caso il mutuo sia ripartito tra più cointestatari.
17.2 Detrazione parziale per l’assicurazione multi rischio
Le polizze del secondo tipo, invece, offrono diverse prestazioni quali a
seconda del caso che si verifica ossia:
› decesso o di invalidità totale e permanente dell’assicurato;
› inabilità totale temporanea da infortunio e malattia;
› rischio impiego per lavoratori dipendenti di ente privato ovvero;
› ricovero ospedaliero da infortunio e malattia per i non lavoratori.
La detrazione per questa tipologia di polizze è ammessa per la quota che
copre i primi due tipi di rischio.
17.3 Documentazione
› Copia del contratto con specifica della destinazione del premio pagato;
› quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie
assicuratrici.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.15, comma 1, lett. f)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
45

Detrazioni 730 - Antonella Donati
18.Assicurazione infortuni conducente
Appartengono alla famiglia delle polizze infortuni, e quindi sono detraibili
Assicurazioni contro
i danni subiti dal
conducente detraibili al
19%. Rientrano, infatti,
nell’ambito delle polizze
contro gli infortuni
anche le assicurazioni contro gli infortuni del conducente. Si tratta di polizze aggiuntive rispetto alla Rc auto,e che non sono in nessun caso obbligatorie, diversamente da quanto accade, appunto, per la Rca.
18.1 Contro i danni subiti da chi guida
Con la polizza di responsabilità civile, infatti, l’unico a non essere risarcito
in caso di danni fisici derivanti dall’incidente è proprio il conducente del
veicolo che ha provocato il sinistro. Così proprio perché il conducente resta fuori da questo tipo di copertura, come opzione alla Rc auto di base,
le polizze di copertura dei rischi per chi guida assicurano il rimborso per gli
eventuali danni subiti. Anche il premio pagato per queste polizze è detraibile solo nell’ambito del tetto massimo previsto pari a 1.291,14 euro l’anno.
18.2 Documentazione
› Copia del contratto con specifica della destinazione del premio pagato;
› quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie
assicuratrici;
› specifica della quota di premio destinata alla copertura degli infortuni
del conducente.
18.3 Domande&Risposte
Per detrarre la polizza conducente è necessario avere un contratto ad
hoc diverso dalla polizza auto?
No. è sufficiente che nella polizza auto venga evidenziata la voce relativa alla
parte di premio pagato destinato alla copertura dei rischi del conducente.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.15, comma 1, lett. f)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
19.Assicurazioni per i familiari a carico
Anche le polizze stipulate a favore dei familiari fiscalmente a carico consentono di godere dell’agevolazione. Questa è riconosciuta chiunque sia
il contraente della polizza.
46
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

19.1 Detraibili tutte le polizze ma entro il tetto massimo di spesa annua
La detrazione del 19%, come prevede espressamente il comma 2 dell’articolo 15 del Tuir, è ammessa anche nel caso di premi pagati per le assicurazioni stipulate nell’interesse dei familiari, ossia per le quali il familiare
risulti assicurato. Ovviamente si deve trattare di polizze che abbiano le
stesse caratteristiche di quelle appena viste, ossia forniscano lo stesso tipo
di copertura per vita e/o infortuni. Inoltre anche nel caso di stipula di più
contratti di assicurazione, come prevede lo stesso comma, occorre tener conto del limite complessivo di spesa prestabilito, ossia 1.291,14 euro
l’anno. Quindi qualunque sia il numero di polizze e per chiunque siano
stipulate, la cifra da indicare come spesa non cambia.
19.2 Sì all’agevolazione anche se il familiare è contraente oltre che assicurato
La detrazione è comunque riconosciuta anche se il familiare non è solo
l’assicurato ma anche il contraente della polizza. Trattandosi di familiare a
carico, infatti, è evidente che la spesa è sempre sostenuta dal contribuente
che ha, appunto, i suoi familiari fiscalmente a carico.
19.3 Documentazione
› Copia del contratto con specifica della destinazione del premio pagato;
› quietanze delle singole rate o certificazioni rilasciate dalle compagnie
assicuratrici.
19.4 Domande&Risposte
è possibile avere la detrazione di una polizza stipulata dal marito come
contraente e beneficiario sulla vita della moglie che non è a carico?
No, l’agevolazione non è ammessa. La detrazione è possibile solo nel
caso in cui il contribuente sia anche assicurato, oppure se la polizza abbia come assicurato uno dei suoi familiari a carico. Non essendo questa
la situazione, l’agevolazione non spetta.
è consentita la detrazione per le polizze infortuni famiglia?
Se la polizza copre dai rischi previsti dalla legge, ossia da rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, l’agevolazione è ammessa nei
seguenti casi:
› contribuente che sia contemporaneamente contraente e assicurato
insieme a tutti i familiari;
› contribuente che sia solo contraente e siano assicurati solo i familiari
purché tra questi ci siano familiari a carico.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.15, comma 1, lett. f)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
20.Assistenza sanitaria integrativa
Deduzione dal reddito
per i versamenti aggiuntivi
ai fondi di assistenza
sanitaria integrativa
contrattuali o aziendali.
L’agevolazione anche se si
tratta di versamenti per i
familiari a carico
La lettera e-ter) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir riconosce la deduzione
dal reddito delle somme versate a casse, fondi e enti di assistenza sanitaria integrativa istituiti a fronte di contratti, accordi o di regolamenti
aziendale fino al tetto massimo di 3.615,20 euro l’anno. Per l’agevolazione
occorre tener conto delle somme versate dal datore di lavoro e già sottratte a monte dall’imponibile.
20.1 Gli enti interessati
La possibilità di avere l’agevolazione fiscale riguarda esclusivamente
i versamenti a favore dei fondi disciplinati dall’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502 - “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42”.
La costituzione di questi fondi è possibile solo tramite:
› contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
› accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
› regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
› Onlus operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o dell’assistenza
sanitaria;
› società di mutuo soccorso riconosciute;
› altri enti pubblici e privati, a condizione che sia prevista l’esplicita assunzione dell’obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi
di soggetti.
Per legge gli enti di questo tipo debbono per legge riportare nella denominazione l’indicazione “fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale”.
20.2 Sempre escluse le polizze sanitarie
Appartengono a questa categoria, ad esempio, tutti i fondi integrativi
che fanno capo ai vari ordini professionali, oppure a categorie o ad
associazioni di categoria. Inoltre i fondi debbono essere iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari istituita presso il Ministero della salute. Senza il rispetto di tutte queste disposizioni l’agevolazione fiscale non è ammessa.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

Risultano invece esclusi dall’agevolazione fiscale i versamenti a favore
di polizze sanitarie integrative, ossia prodotti gestiti dalle società di assicurazione e non, appunto, dai fondi disciplinati dalla legge. Questa
esclusione comporta un diverso trattamento in merito alle spese sanitarie rimborsate, come indicato nel capitolo 92.
20.3 Limite di importo detraibile e familiari a carico
Per la deduzione dal reddito è previsto un tetto massimo annuale pari a
3.615,20 euro l’anno. Ai fini del calcolo di questo limite si deve tener conto
anche dei contributi pagati dal datore di lavoro ed evidenziati nel Cud.
Stesso limite massimo anche nel caso in cui parte delle somme venga
versato nell’interesse di familiari a carico.
20.4 Se si versa più della somma agevolabile
A fonte dell’agevolazione fiscale sui versamenti, non possono godere invece della detrazione fiscale le spese mediche e sanitarie rimborsate da
parte del fondo stesso, ma solo quelle relative alla quota eventualmente
rimasta a carico. Poiché è previsto un limite massimo di deducibilità per
i contributi, nel caso in cui il versamento al fondo sia superiore anche le
spese sanitarie rimborsate dal fondo, possono, invece, dar luogo a detrazione. Infatti eventuali contributi versati in eccedenza al limite complessivo concorrono (soltanto per l’eccedenza) a formare il reddito di lavoro
dipendente. In questo caso la detrazione spetta in proporzione alla quota dei contributi non dedotti a monte.
20.5 Deduzione anche per i pensionati che continuano a pagare i contributi direttamente
La deducibilità dal reddito è espressamente prevista in caso di lavoro
dipendente, ma è riconosciuta anche a chi ha lasciato il lavoro, e quindi ha redditi da pensione qualora si tratti di contributi pagati direttamente. Se prevista, invece, anche una quota versata a favore dei pensionati da parte dell’associazione di categoria che ha dato vita al fondo,
la deduzione è ammessa solo se il meccanismo del fondo consente di
verificare il collegamento diretto tra il versamento e la singola posizione
di ogni pensionato. Se così non è, e le somme sono invece destinate a
confluire in una cassa comune per i pensionati, la deduzione da parte
del singolo contribuente non è ammessa.
20.6 Documentazione
› Attestazioni di versamento.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
20.7 Domande&Risposte
È possibile che nel caso del FASI, il Fondo assistenza sanitaria integrativa
per i dirigenti di aziende industriali, sia prevista una diversa disciplinata
tra i dirigenti in attività e quelli in pensione per cui i pensionati non hanno
diritto alla deduzione dei contributi?
Sì, è così perché ai fini della detrazione occorre che non solo il contributo
versato dal percettore di reddito, ma anche quello a carico del datore di
lavoro, sia riferibile alla posizione del singolo dipendente pensionato. Sulla
base dello statuto del FASI e degli accordi collettivi, invece, ogni impresa
è tenuta, al fine di contribuire al finanziamento delle prestazioni sanitarie in
favore dei pensionati, a versare una quota pensionato moltiplicata per il
numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dalla stessa circostanza che propri eventuali dirigenti pensionati abbiano richiesto ed ottenuto
l’iscrizione al Fondo. La circostanza che le aziende non abbiano alcun rapporto con i propri ex dirigenti pensionati e che versino al fondo in conto
gestione pensionati un contributo cumulativo e indifferenziato, porta ad
escludere la reperibilità di un collegamento diretto tra il contributo versato
e ciascun singolo pensionato. Di conseguenza il pensionato non ha diritto a
dedurre le quote versate direttamente poiché manca il collegamento con
quelle versate dall’ex datore di lavoro. In conseguenza di ciò si ha il diritto
di detrarre tutte le spese mediche, comprese quelle rimborsate.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.10, comma 1, lett. e-ter)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprile 2010, n. 21
Risoluzione 28 luglio 204, n. 78
21.Assistenza infermieristica e ostetrica
Agevolazione fiscale per le prestazioni sanitarie infermieristiche e per le
Detrazione del 19%
per i trattamenti sanitari
effettuati da personale
sanitario specializzato.
Necessaria la prescrizione
medica
prestazioni ostetriche. Infermieri e ostetrici, infatti, fanno parte del personale sanitario le cui prestazioni sono esenti da IVA in quanto finalizzate alla
cura della persona, come indicato nel decreto del Ministero della sanità
29 marzo 2001 “Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” .
21.1 Le prestazioni interessate
Godono dunque della detrazione o della deduzione le spese effettuate
per prestazioni rese da personale paramedico in possesso di una qualifica
professionale specialistica quale quella di:
50
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

›infermiere;
› infermiere pediatrico;
›ostetrico.
Per avere l’agevolazione è richiesta la prescrizione del medico.
Per le spese effettuate per queste prestazioni l’agevolazione è riconosciuta come prestazione medica generica, quindi completamente deducibile dal reddito nel caso in cui vengano effettuate in favore di una persona
disabile ai sensi della legge 104/1992.
21.2 Assistenza al parto sempre detraibile
Anche per l’assistenza ostetrica, quindi, è necessaria la relativa prescrizione medica. L’agevolazione riguarda tutte le spese relative alla gravidanza e al parto. Detraibili anche le spese per il corso di preparazione, e
quelle per l’assistenza successiva anche domiciliare.
21.3 Niente agevolazione per la conservazione del cordone ombelicale
Non rientrano invece tra le spese mediche quelle sostenute per il prelievo
e la conservazione (presso una banca di raccolta) delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo, cioè al fine di eventuale
cura futura del neonato cui appartiene. La detrazione non è ammessa in
quanto l’attuale normativa sanitaria non riconosce efficacia terapeutica
a questo tipo di procedura.
21.4 Documentazione
› Prescrizione medica;
› fattura della prestazione.
21.5 Domande&Risposte
è possibile detrarre i costi per un corso di preparazione al parto sulla base
della fattura rilasciata dall’ospedale e non direttamente dall’osterica?
Sì, ha diritto alla detrazione se ha la prescrizione medica e il corso è stato
effettuato da personale sanitario specializzato come ad esempio un’ostetrica, e la fattura è emessa senza IVA. Per tutte le prestazioni di tipo
sanitario, infatti, è espressamente prevista l’esenzione dall’imposta. Non
sono invece detraibili le prestazioni effettuate da altro personale e sulle
quali è obbligatorio il pagamento dell’IVA. E le prestazioni mediche effettuate da professionisti abilitati sono esenti da IVA, ai sensi del n. 18 dell’art.
10, d.P.R. n. 633 del 1972, anche quando i professionisti operino all’interno
di una struttura e quindi emettano fatture a carico della struttura che a
sua volta provveda ad emettere fatture nei confronti dei pazienti.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
51

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.15, comma 1, lett. c)
 Decreto Ministero della sanità, 29 marzo 2001
“Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502”
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 12 giugno 2009, n. 155
22.Assistenza specifica ai disabili
Non solo prestazioni infermieristiche. Nel caso dei soggetti disabili, infatti,
Deduzione dal reddito per
le spese mediche
generiche e quelle
specifiche per l’assistenza
ai disabili. Agevolazioni
riconosciute anche nel
caso di spese sostenute
da parte dei familiari
anche se non si tratta di
soggetti fiscalmente a
carico
è prevista anche la deduzione dal reddito dell’intero importo pagato per
le spese di assistenza specifica, come espressamente indicato dalla lett.
a) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir.
22.1 I soggetti interessati
Questo tipo di agevolazione fiscale è riconosciuta solo nel caso di spese
che riguardano i soggetti che sono dichiarati disabili ai sensi dell’art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 14 - “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, ossia chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione,
indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno
di accompagnamento previsto per le situazioni di gravità.
22.2 Le prestazioni di assistenza specifica
In dettaglio rientrano tra le spese di assistenza specifica le prestazioni effettuate da personale sanitario quale:
› personale infermieristico;
› tecnici della riabilitazione.
Sono poi anche detraibili le prestazioni effettuate da personale in possesso della qualifica professionale di:
› addetto all’assistenza di base;
› operatore tecnico assistenziale dedicato all’assistenza diretta della persona;
› addetto di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
›educatore;
› addetto ad attività di animazione;
› terapista occupazionale.
52
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

Si tratta, infatti, di operatori del settore socio-assistenziale con competenze di gestione, coordinamento e riabilitazione dei soggetti disabili e
anziani e minori.
22.3 Deduzione per i familiari anche se il disabile non è fiscalmente a
carico
In caso di spese relative ad un soggetto disabile ai sensi della legge 104
per le quali è prevista la deduzione d’imposta, è riconosciuta la possibilità
di godere della stessa agevolazione anche se le spese sono sostenute da
parte di un familiare. Non è richiesto, per questo, che il disabile sia fiscalmente a carico, purché si tratti di uno dei familiari per i quali è previsto
l’obbligo di legge dell’assistenza ai sensi dell’art. 433 c.c., infatti l’agevolazione è riconosciuta qualora si tratti di soggetti incapienti e che di
conseguenza non posso fruire della deduzione dal reddito. Per l’agevolazione è necessaria la fattura intestata a chi ha sostenuto la spesa, se non
si tratta di disabile a carico, e la documentazione relativa all’invalidità.
22.4 Autocertificazione per la disabilità
Per questa, peraltro, è sufficiente un’autocertificazione. In base a quanto previsto dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - “Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, infatti i soggetti
riconosciuti disabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
14, “attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste
ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione
di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”.
22.5 Documentazione
› Fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove siano evidenziati i
dati fiscali della persona assistita, la prestazione svolta e la qualifica
dell’operatore;
› autocertificazione di invalidità.
22.6 Domande&Risposte
In caso di ricovero di un disabile in un istituto, quali sono le spese deducibili?
In caso di ricovero non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo
la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
53

Detrazioni 730 - Antonella Donati
specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto
di assistenza.
Se la fattura è intestata al disabile ma le spese sono state sostenute dal
figlio, cosa si deve fare per avere l’agevolazione?
Nell’ipotesi in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando
come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter
dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la
fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato. Naturalmente,
resta fermo l’obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art.10, comma 1, lett. b)
 Legge 5 febbraio 1992, n. 14, art. 3
"Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate"
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 1° luglio 2010, n. 39
Circolare 10 giungo 204, n. 24
23.Attività sportiva ragazzi
Detrazione del 19% per l’attività sportiva svolta dai ragazzi di età comAgevolazione fiscale per
le spese di sport per i
ragazzi under 18. Si deve
trattare, però, di strutture
dedicate allo sport
dilettantistico
presa tra i 5 ai 18 anni iscritti ad associazioni sportive, palestre, piscine e
altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La
detrazione si applica su un massimo di spesa di 210 euro l’anno per ciascun iscritto.
23.1 Le strutture autorizzate
Per “palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla
pratica dilettantistica” si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale,
compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle
associazioni sportive, da soggetti pubblici o privati. Con il termine “associazioni sportive” si intendono, invece, le società e le associazioni
sportive dilettantistiche che abbiano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

23.2 Anche attività agonistica purché non professionale
Le norme consentono la detrazione anche se si tratta di attività svolta
a livello agonistico, purché si tratti di impianti o di associazioni sportive
destinati alla pratica dilettantistica e non professionale dello sport.
La detrazione del 19% della spesa è riconosciuta a prescindere dalla
durata dei corsi. La detrazione spetta al genitore che ha effettuato
la spesa, se il suo codice fiscale è indicato nella ricevuta a prescindere dal genitore al quale è attribuita la detrazione fiscale per figli a
carico.
23.3 Documentazione
Ricevuta del pagamento che riporti:
› dati del titolare dell’attività ossia denominazione o ragione sociale e
sede legale;
› causale del pagamento attività sportiva esercitata;
› importo corrisposto;
› dati anagrafici del praticante l’attività sportiva;
› codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
La detrazione va ripartita tra i genitori secondo le regole ordinarie, ossia in
misura del 50% se la fattura è intestata al figlio, oppure a chi ha sostenuto
materialmente la spesa e ha la fattura intestata.
23.4 Domande&Risposte
È possibile avere la detrazione nel caso in cui un figlio compia 5 anni
oppure 18 anni dopo il pagamento della quota di iscrizione in palestra e quindi il requisito dell’età sia rispettato solo per una parte
dell’anno?
Sì, perché in considerazione del principio di unità del periodo d’imposta, il
requisito è rispettato purché sussista anche per una sola parte del periodo
d’imposta.
Le istruzioni al modello 730 chiariscono che l’ammontare della spesa
sostenuta per ciascun ragazzo non può essere superiore a euro 210,00.
Cosa fare quando si hanno più figli?
L’importo da indicare nel rigo è relativo all’ammontare complessivo delle
spese sostenute per attività sportive per ragazzi. Per cui se si hanno due o
più figli che fanno attività sportiva può essere compilato un solo rigo con
la cifra totale e l’importo indicato concorrerà nella sua interezza a formare la base di calcolo delle detrazioni, rispettando, ovviamente, il tetto
massimo previsto. Così, ad esempio, avendo tre figli, la cifra massima che
si potrà indicare non potrà superare i 630 euro.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
55

Detrazioni 730 - Antonella Donati
L’iscrizione ad una scuola di danza è assimilabile alla frequenza di corsi
sportivi?
Sì, purché l’attività si svolga presso un’associazione sportiva o una palestra. Se invece non si tratta di struttura sportiva la detrazione non è ammessa.
Per la detrazione è necessario che il centro sportivo sia affiliato ad una
delle federazioni sportive italiane?
No, l’affiliazione delle associazioni sportive o delle palestre alle federazioni
non è un requisito richiesto.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. i-quinquies)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 25 febbraio 2009, n. 50
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
24.Ausili sanitari
Detrazione del 19%
per l’acquisto di tutti i
prodotti sanitari destinati
a consentire una migliore
agevolazione riconosciuta
sulla spesa piena, ossia
senza la franchigia di
129,11 euro
La lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir riconosce il diritto alla detrazione del 19% per gli acquisti di tutti i beni e gli strumenti volti a
facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti
disabili ai sensi di legge. Un insieme quantomai vasto di beni e prodotti
che si trovano elencati nel nomenclatore degli ausili approvato con il
decreto Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332.
24.1 Attrezzature di vario tipo ma tutte classificate
Nel vasto insieme dei sussidi rientrano, dunque, stampelle e carrozzine
ma anche vestiti e calzature specifici, come pure tutte le tipologie di
protesi. Si trovano nella stessa classificazione anche tutti gli strumenti necessari per favorire la mobilità in casa. Fanno parte di questo elenco,
peraltro, anche i pannoloni per adulti. Per la detrazione è sufficiente la
presenza in elenco, non è invece obbligatorio l’acquisto presso negozi
specializzati, come visto nel caso dei dispositivi medici. Purché ci sia la
specifica indicazione sullo scontrino, quindi, anche l’acquisto di pannoloni in un supermercato è detraibile.
24.2 Prodotti detraibili anche fuori dall’elenco se per specifiche patologie
Di recente l’agevolazione fiscale è stata estesa anche ad altri prodotti
non in elenco ma comunque destinati a far fronte a gravi disagi dovuti
56
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Antonella Donati - Detrazioni 730

ad una specifica patologia. Così, ad esempio, una parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili se serve a rimediare al danno estetico
provocato da una patologia e alleviare una condizione di grave disagio
psicologico nelle relazioni quotidiane. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata
a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico, purché si tratti di un
prodotto che sia messo in commercio con queste finalità e quindi sia realizzato secondo le normative sanitarie comunitarie.
24.3 Agevolazioni anche ai familiari in caso di incapienza
L’acquisto di ausili per i disabili riconosciuti ai sensi di legge da diritto alla
detrazione del 19% anche se viene effettuato in favore di familiari non
fiscalmente a carico. In questo caso, infatti, si rientra nelle agevolazioni
previste pe la detrazione di spese per familiari affetti da patologie esenti
dal ticket (vedi capitolo 89).
24.4 Documentazione
› Scontrino con la descrizione del prodotto e dati fiscali dell’acquirente;
› prescrizione medica o autocertificazione della necessità (a seconda
della tipologia di ausilio);
› certificazione di accertamento della patologia invalidante;
› autocertificazione per i disabili ai sensi della legge 104.
24.5 Domande&Risposte
In quali casi è ammessa la detrazione del 19% per l’acquisto di un materasso ortopedico?
Il Nomenclatore tariffario delle protesi riconosce tra gli ausili esclusivamente i materassi e le traverse antidecubito. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli ausili in questione, il decreto specifica che
devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare
l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio. Ne consegue che relativamente ai materassi, la detrazione del 19% per l’acquisto è ammessa solo
se i materassi stessi presentano le caratteristiche dei materassi antidecubito e non semplicemente quelle di materassi ortopedici genericamente detti.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
Decreto Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332
“Nomenclatore degli ausili tecnici di serie”
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9
Risoluzione 26 gennaio 2007, n. 11
Circolare 6 febbraio 1997, n. 25
25.Autoveicoli per disabili
Detrazione del 19% per
l’acquisto di autoveicoli
destinati alla mobilità
dei disabili. La detrazione
è riconosciuta per veicoli
nuovi o usati, ma è
obbligatorio il possesso
per almeno due anni
Tra gli ausili per i quali è riconosciuta la detrazione in caso di disabili ai sensi della legge 14 si trovano anche gli autoveicoli. Anche in questo caso
è ammessa la detrazione del 19% della spesa, con un tetto massimo di
18.075,99 euro.
25.1 I disabili che possono avere l’agevolazione
Lo sconto Irpef è riconosciuto a:
› non vedenti e sordomuti;
› disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
› disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
› disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia vale solo per le spese di acquisto del veicolo, mentre sono escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento
necessari a consentirne l’utilizzo (ad esempio la pedana sollevatrice,
ecc.) spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19% in
quanto rientrano nella categoria dei sussidi.
25.2 Veicoli e spese di acquisto
Le agevolazioni per il settore auto riguardano tutti gli autoveicoli senza
limiti di cilindrata, usati o nuovi. Agevolato anche l’acquisto di motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico. Non è agevolabile, invece, l’acquisto di quadricicli leggeri,
cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
25.3 Detraibile anche la manutenzione
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso
di quattro anni dalla data di acquisto: si può fruire dell’intera detrazione
per il primo anno oppure, in alternativa, optare per la sua ripartizione in
quattro quote annuali di pari importo. Oltre che per le spese di acquisto,
la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria
58
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Antonella Donati - Detrazioni 730

manutenzione, i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante, ma sempre entro la soglia massima di spesa di
18.075,99 euro.
25.4 Adattamento obbligatorio a seconda della disabilità
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da
grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo
motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di
invalidità rilasciato dalla Commissione medica. Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché
prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Gli adattamenti, che debbono sempre
risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche
ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del
veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Non viene invece considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con
funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in
sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice
richiesta dell’acquirente.
25.5 Due anni di possesso obbligatorio
La legge finanziaria per il 2007 ha poi stabilito l’obbligo di mantenere il possesso dell’auto acquistata con le agevolazioni per almeno
due anni. In caso di vendita o cessione prima del termine di due anni
dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni
stesse. Unica eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate
necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. In ogni
caso al termine dei quattro anni è possibile acquistare un nuovo veicolo utilizzando nuovamente le agevolazioni.
25.6 In caso di rottamazione o furto
È invece possibile ottenere di nuovo il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio se si perde il possesso dell’auto per altri motivi, ad esempio in caso di rottamazione del veicolo. Se poi il veicolo viene rubato, la
detrazione per il nuovo veicolo da riacquistare spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
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25.7 Acquisto da parte dei familiari
Se il disabile è a carico, la fattura di acquisto può essere intestata indifferentemente a lui o al familiare che sostiene la spesa. Se invece
il disabile non è carico, è necessario che i documenti di spesa siano
comunque intestati a lui, anche quando a effettuare l’acquisto è un
familiare.
25.8 Documentazione
In caso di acquisto da parte del disabile:
›fattura;
› fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in
funzione della minorazione fisico/motoria;
› copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una
Commissione pubblica in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
Per l’acquisto effettuato dai familiari:
› certificazione attestante la condizione di disabilità;
› fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico oppure autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia
da intestare al familiare del disabile.
25.9 Domande&Risposte
Se il veicolo è stato intestato alla moglie, in comunione dei beni, che
insieme al figlio disabile è fiscalmente a carico del marito, è ammessa la
detrazione della spesa?
ll veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile
stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico. Il fatto che
i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il
veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei
benefici fiscali di cui si tratta, in quanto il veicolo è stato intestato alla
madre del disabile, fiscalmente a carico del marito, mentre le norme
richiedono che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o
in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto
di cui il disabile sia a carico.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
60
 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8
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Prassi

Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprile 2010, n. 21
Risoluzione 17 gennaio 2007, n. 4
Circolare 11 maggio 2001, n. 46
26.Badanti
La detrazione fiscale in favore di chi assume una badante è ammessa
solo nel caso in cui l’assistito si trovi in situazioni di non autosufficienza. Lo Detrazione del 19% per
sconto fiscale è riconosciuto a chiunque paghi lo stipendio alla persona
addetta all’assistenza, a prescindere dal fatto che sia o meno il datore di
lavoro. Per la detrazione, infatti, fa testo solo la ricevuta del lavoratore.
26.1 La definizione di non autosufficienza
Ai fini della detrazione, dunque, occorre che il soggetto interessato abbia
necessità di assistenza continua. Sono considerati a questo fine non autosufficienti le persone che in seguito a malattie, infortuni, disabilità o per
l’età avanzata:
› non sono in grado di occuparsi da sole della propria cura personale e
lo stipendio di badanti
per non autosufficienti
(anche in caso di
non autosufficienza
momentanea per
incidenti) su una spesa
massima di 2.100
euro. L’agevolazione è
riconosciuta solo se il
reddito di chi paga la
badante non supera i
40.000 euro l’anno
dell’alimentazione;
› non sono in condizione di vestirsi e di camminare senza aiuto;
› necessitano di sorveglianza continuativa.
Ovviamente non rientrano in questa definizione i lattanti e i bimbi piccoli,
a meno che non soffrano di particolari patologie. Se stanno bene, invece, saranno sempre affidati eventualmente alle cure di una baby sitter e
non di una badante.
26.2 Necessario il certificato medico
La condizione di non autosufficienza deve risultare da un certificato medico. Il medico dovrà attestare, appunto, l’impossibilità del malato a
compiere le azioni quotidiane in autonomia e quindi la necessità della
presenza constante di una persona con il compito di fornire aiuto.
26.3 Non autosufficienza momentanea
È possibile avere l’agevolazione anche nei casi di non autosufficienza
solo momentanea, ad esempio per chi si trova in queste condizioni in
seguito ai postumi di un incidente e non è quindi in grado di vestirsi e
alimentarsi a causa delle ingessature. Lo sconto fiscale, infatti, è ammesso comunque, a prescindere dal periodo per il quale è assunta la
badante.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
61

Detrazioni 730 - Antonella Donati
26.4 Detrazione anche in caso di ricovero
La stessa detrazione è riconosciuta anche quando le prestazioni non vengono fornite presso il proprio domicilio ma presso una casa di cura. Le
somme pagate a questo titolo, però, devono essere certificate a parte
rispetto ai costi riferibili ad altri servizi ricevuti presso la struttura, perché il
diritto al beneficio fiscale è legato al tipo di prestazione e non dal luogo
dove viene resa l’assistenza. Per cui anche chi paga per questa assistenza per un soggetto ricoverato ma che ha necessità di un aiuto ulteriore
in quanto è in condizione di non autosufficienza, ha diritto alla detrazione
del 19% sulle spese sostenute per la badante.
L’agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’assistenza sia resa
da parte di cooperative di servizi. In questo caso la documentazione
fiscale deve essere rilasciata dalla cooperativa con la quale si intrattiene il rapporto di assistenza. Il documento dovrà contenere, oltre agli
estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è
sostenuta), i dati identificativi della cooperativa stessa e la specifica del
servizio reso.
26.5 A chi spetta la detrazione
La detrazione può essere utilizzata dalla persona che usufruisce dell’assistenza o da familiari che pagano al suo posto. Non è necessario per
questo che si tratti di familiari conviventi, né che la persona che ha necessità della badante risulti fiscalmente a carico. Quello che fa testo,
infatti, è solo il pagamento della spesa. Deve, però, essere uno dei familiari per i quali c’è obbligo di assistenza (coniuge, genitori, figli e nipoti,
nonni, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore).
26.6 Tetto massimo di spesa a prescindere dal numero dei lavoratori e
da quello di chi paga
Il tetto massimo di spesa di 2.100 euro è un tetto massimo riferito a questo
tipo di spesa, che prescinde sia dal numero di badanti che da quello di
persone che effettuano il pagamento. Quindi anche se sono assunte più
badanti per la stessa persona, la detrazione non può essere aumentata. E
nel caso in cui ci siano più persone che pagano parzialmente la badante,
l’importo della spesa massima deve essere ripartito tra tutti gli interessati.
26.7 Per i contributi sempre riconosciuta la deduzione piena
Spetta invece al solo titolare del contratto di assunzione la deduzione
dei contribui previdenziali, a prescindere dal fatto che usufruisca o meno
anche della detrazione sulla retribuzione. L’una agevolazione, infatti, non
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

esclude l’altra dato che il pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro è un obbligo di legge. La deduzione in questo
caso spetta su una spesa massima di 1.549,37 euro l’anno, a prescindere
dalle persone addette (vedi capitolo dedicato).
26.8 Documentazione
› Ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza con i propri dati
fiscali, quelli della persona che ha effettuato il pagamento e quelli del
soggetto assistito se la spesa è stata sostenuta da un familiare;
› certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza.
26.9 Domande&Risposte
Nel caso in cui si debbano prendere due badanti per assistere una stessa
persona che ha anche necessità di sorveglianza continua, è possibile
avere la detrazione sulle due retribuzioni?
No. Il limite di 2.100 euro l’anno è il tetto massimo di detrazione per ciascun contribuente e per questa tipologia di spesa. Quindi se è solo un
contribuente a pagare le due persone, ha diritto alla detrazione sul massimo di spesa, a prescindere dalle somme versate come stipendio.
Una badante è stata assunta dal genitore anziano che risulta titolare del
contratto, ma è pagata dai figli. Chi ha diritto alla detrazione?
L’agevolazione spetta a chi paga materialmente la badante, non è richiesto, infatti, che sia anche il titolare del contratto. Quando più familiari hanno sostenuto spese per assistere la stessa persona in stato di non
autosufficienza, il limite massimo di 2.100 euro di spesa deve comunque
essere ripartito tra tutti.
è riconosciuta la detrazione della badante se è il nipote che paga per la
zia vedova e senza figli?
No. La detrazione è ammessa solo se si tratta di familiari che rientrano tra
quelli per i quali è previsto l’obbligo di assistenza, ossia tra i familiari elencati dall’art. 433 c.c. Gli zii non rientrano tra questi.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. i-septies)
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 397
Circolare 18 maggio 2006, n. 17
Circolare 3 gennaio 2005, n. 2
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
63

Detrazioni 730 - Antonella Donati
27.Certificati medici e perizie
Tutte le prestazioni mediche in quanto tali rientrano tra le spese sanitarie
Detrazione del 19% o
deduzione per i certificati
medici per qualunque
motivazione siano
richiesti. Agevolazione
fiscale anche per le perizie
medico-legali
per le quali è riconosciuta la detrazione. Ricomprese tra queste voci anche i certificati e le perizie medico-legali, in quanto, appunto, prestazioni
fornite da un medico.
27.1 I certificati detraibili
Rientrano, quindi, tra i certificati detraibili quelli per:
› certificati per esonero dalla educazione fisica;
› certificazione di idoneità per attività sportiva;
› certificati per invio di minori in colonie o comunità;
› certificati di avvenuta vaccinazione;
› controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine
di stabilirne l’idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo
svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro;
› visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo della patente.
Se queste prestazioni sono rese da un medico generico e si tratta di disabili, il costo del certificato è deducibile in quanto si tratta di spesa di tipo
medico generico.
27.2 Le perizie
Rientrano invece tra le spese medico-specilistiche in quanto effettuate,
appunto, da medici specializzati, prestazioni quali:
› consulenze medico legali finalizzate al riconoscimento di una pensione
di invalidità;
› certificati per il riconoscimento di “cause di servizio” presentate da
lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermità;
› inabilità assoluta o permanente;
› esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico
in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno
nelle controversie giudiziarie;
› perizie per l’accertamento della paternità.
Il questi casi è riconosciuta sempre la detrazione anche se si tratta di perizie per soggetti disabili.
Normativa e prassi di riferimento
64
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
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28.Chirurgia estetica
Nell’elenco delle prestazioni esenti dall’IVA rientrano anche quelle di chirurgia estetica praticata dal chirurgo plastico. Per il riconoscimento della
detrazione fiscale deve essere riconosciuta la finalità di recupero del benessere psico-fisico.
28.1 Sconto fiscale per le spese per eliminare i difetti fisici
Le prestazioni mediche di chirurgia plastica ed estetica sono esenti da
Rientrano tra le spese
sanitarie detraibili anche
quelle per la chirurgia
plastica. Si deve trattare,
però, di interventi non
esclusivamente finalizzati
all’aspetto estetico ma
al complessivo benessere
IVA in quanto sono connesse al benessere psico-fisico del soggetto che
riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona.
Detraibili quindi tutti gli interventi necessari per eliminare difetti congeniti
o dovuti a patologie e/o incidenti. Rientrano in questa casistica interventi
di plastica quali quelli per modificare l’aspetto del naso, la plastica per
eliminare cicatrici e scottature o altre malformazioni, ma anche quelli per
eliminare altri inestetismi seguiti anche a interventi chirurgici terapeutici
che hanno lasciato tracce tali da creare disagi.
28.2 Detraibili anche le protesi ricostruttive
Si tratta, sostanzialmente, di tutti gli interventi estetici che sono praticabili anche all’interno delle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate. La ragione per cui un intervento chirurgico può risultare detraibile
può essere anche collegata alla circostanza che uno specialista ritenga necessario effettuarlo per un recupero della funzionalità sanitaria e
complessiva della persona. Così l’agevolazione è riconosciuta anche
per interventi di riduzione del seno, per evitare o ridurre le patologie
vertebrali, ma non per quelli di ingrandimento che hanno invece, una
finalità sostanzialmente estetica e nulla a che vedere con il recupero
del paziente o l’eliminazione di disagi. Detrazione anche per le eventuali spese di degenza o comunque collegate all’intervento, come
quelle di anestesia.
28.3 Documentazione
› Fattura del medico che ha effettuato la prestazione o della struttura
sanitaria.
28.4 Domande&Risposte
è ammessa la detrazione di una fattura del chirurgo plastico che riporta
la dicitura “intervento di otoplastica” e non semplicemente “intervento
chirurgico”?
Sì. In tutti i casi in cui si tratta di un intervento che ha come finalità l’eliminazione di difetti fisici congeniti, la detrazione è riconosciuta.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
65

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 28 gennaio 2005, n. 4
29.Contributi agli istituti scolastici
Le somme richieste a vario titolo dalle scuole come contributi scolaDetrazione del 19% per i
contributi richiesti dalle
scuole di ogni ordine e
grado per innovazione
tecnologica e ampliamento
dell’offerta formativa.
Agevolazione fiscale a
fronte della tracciabilità
del pagamento
stici volontari, a prescindere dalle vere e proprie tasse scolastiche,
hanno diritto all’agevolazione fiscale. Lo ha stabilito la legge finanziaria per il 2008 introducendo una nuova voce tra le erogazioni liberali
detraibili.
29.1 La finalizzazione del contributo
La legge stabilisce che le “erogazioni liberali” che danno diritto alla detrazione sono quelle “a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a:
› innovazione tecnologica;
› edilizia scolastica;
› ampliamento dell’offerta formativa”.
Edilizia a parte, si tratta proprio delle voci di spesa che vengono utilizzate dagli istituti per giustificare il pagamento dei contributi volontari di inizio d’anno. Non rientrano, invece, nelle voci elencate dalla
legge, quelle relative al rimborso delle gite scolastiche in quanto si
tratta di pagamento di spese di vitto e alloggio. Lo stesso per il rimborso di biglietti di cinema e musei, ossia fondi che non sono destinati
alla scuola in quanto tale, ma appunto, al pagamento di un biglietto
d’ingresso.
29.2 Tutte le scuole interessate, dalle materne alle superiori, sia pubbliche che private
Per quel che riguarda l’istituto scolastico non ci sono limitazioni alla
detrazione per i contributi, e quindi sono compresi anche quelli eventualmente versati alle scuole materne e alla scuola primaria. Le norme,
infatti, riconoscono l’agevolazione ai versamenti in favore genericamente di tutti gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di
istruzione. Come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche le
scuole materne fanno parte del sistema di istruzione.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

29.3 Documentazione
Ricevuta del versamento effettuato tramite:
› bollettino postale;
› bonifico;
›assegno;
›bancomat;
› carta di credito;
› carta prepagata.
Si può usufruire dell’agevolazione in base alle regole previste per la ripartizione delle spese per i figli a carico, a prescindere da chi ha la relativa
detrazione d’imposta, come precisato nel capitolo.
29.4 Domande&Risposte
Nel caso di figli iscritti alle scuole private, la retta è detraibile come erogazione liberale?
No, in questo caso l’agevolazione non è riconosciuta. Condizione indispensabile per averne diritto, infatti, è che il contributo all’istituto deve essere finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa, e che si tratti di versamento volontario.
La retta di frequenza, che tra l’altro è obbligatoria, non rientra tra queste
voci.
In caso di più figli iscritti a istituti che richiedono i contributi, esiste un limite
massimo di importo da indicare nel modello fiscale?
No, non ci sono limiti. La detrazione per le erogazioni degli istituti scolastici,
infatti, non rientra tra quelle per le quali è previsto un limite in riferimento
alla somma versata. È quindi possibile avere la detrazione sull’intera somma versata, qualunque sia il suo ammontare, purché debitamente documentata con i mezzi di pagamento richiesti e a fronte della motivazione
indicata nel bollettino di versamento.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art.15, comma 1, lett. i-octies)
 Legge 2 aprile 2007, n. 40, art.13
“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche e la nascita di nuove imprese”
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
30.Contributi colf e badanti
L’articolo 30 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - “Misure in materia
Deducibili dal reddito
i contributi obbligatori
versati dai datori di lavoro.
Tra questi rientrano anche
quelli per il personale
domestico
fiscale” ha introdotto la deducibilità dei contributi obbligatori versati per
gli addetti ai servizi domestici e per l’assistenza personale o familiare. Prevista una deduzione massima per datore di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti assunti. La deducibilità delle spese è 3indicata nel
comma 2 dell’art. 10 del Tuir.
30.1 Agevolazione per tutti i contributi obbligatori
L’agevolazione fiscale è riconosciuta per tutti i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare. L’importo massimo di contributi versati sui quali è
riconosciuta l’agevolazione è pari a 1.549,37 euro. L’agevolazione compete solo al titolare del contratto di lavoro. L’agevolazione può essere
usufruita anche da chi ha la detrazione sullo stipendio delle badanti in
quanto le due forme di risparmio fiscale sono cumulabili per espressa indicazione di legge.
30.2 Deduzione solo per la quota a carico del datore di lavoro
Lo sconto spetta per legge soltanto in relazione alla quota obbligatoria
dovuta dai datori di lavoro, al netto di quella dovuta del dipendente. Anche se il datore di lavoro si facesse carico di questa somma, in sostanza,
non potrebbe comunque considerarla ai fini della deduzione del contributo.
30.3 Spese deducibili per cassa
La somma che può essere portata in deduzione è quella effettivamente
pagata nel corso dell’anno, in quanto si applica tassativamente il criterio
di cassa, a prescindere dal trimestre al quale i contributi si riferiscono.
Così chi paga la rata l’ultimo giorno di scadenza, ossia il 10 gennaio, può
detrarla nell’anno fiscale di pagamento, anche se si riferisce all’anno precedente.
30.4 Documentazione
› Ricevute dei versamenti.
30.5 Domande&Risposte
Sono deducibili da parte del marito i contributi versati dalla moglie a carico per la colf?
No, in questo caso non spetta la deduzione al coniuge. L’agevolazione
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
fiscale per i contributi versati per la colf, infatti, è riconosciuta solo per i
contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, e non è previsto che
si possa usufruire dell’agevolazione nel caso in cui i titolari del contratto
siano familiari fiscalmente a carico.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa:
 Tuir art. 10, comma 2
 Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 30
“Misure in materia fiscale”
31.Contributi previdenziali obbligatori
La lett. e) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir consente la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di I versamenti previdenziali
legge, ossia di tutti i contributi obbligatori. Deduzione piena e senza alcun sono sempre esclusi
limite di importo, e agevolazione riconosciuta anche se si tratta di somme
versate nell’interesse di familiari a carico.
31.1 Deducibilità senza limiti qualunque sia la gestione
è possibile portare in deduzione l’intero importo dei contributi versa-
dalla base imponibile.
Agevolabili, quindi, anche
i versamenti effettuati
direttamente e non solo
quelli dovuti dal datore
di lavoro
ti alle gestioni previdenziali di appartenenza, di qualunque tipo siano,
dall’Inps, alle casse private, in tutti i casi in cui si tratti di versamenti
dovuti per obbligo di legge o di contratto. Sono così interamente deducibili i contributi versati alle forme previdenziali che fanno capo ai diversi ordini professionali – avvocati, notai, commercialisti, medici, geologi,
geometri, ingegneri, ecc. – per la quota rimasta a carico e direttamente
versata dal professionista. Stessa agevolazione fiscale anche per i versamenti degli autonomi iscritti alla gestione separata Inps, così come i
contributi agricoli unificati versati all’Inps dall’agricoltore per costituire la
propria posizione previdenziale. Deducibili anche i contributi obbligatori
pagati all’estero.
31.2 Risparmio di imposte anche per l’assicurazione infortuni per le casalinghe
Nell’elenco delle voci per le quali è ammessa la detrazione rientra anche
il premio annuale per l’assicurazione Inail per la tutela contro gli infortuni domestici. Si tratta infatti di un versamento obbligatorio dal 1° marzo
2001, per coloro che svolgono, in ambito domestico a titolo gratuito, attività destinata alla cura dei componenti della famiglia, in tutti i casi in cui
non sono già assicurati Inail.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
69

Detrazioni 730 - Antonella Donati
31.3 Escluso dal reddito anche il premio Rc auto versato al Servizio sanitario nazionale
Tra i contributi per i quali è riconosciuta la possibilità di deduzione dal reddito
rientra anche il contributo al servizio sanitario nazionale pagato con il premio Rc auto. L’agevolazione legata all’obbligatorietà della contribuzione. La
deduzione è ammessa, come per gli altri contributi anche nel caso in cui il
pagamento sia fatto in favore di un familiare fiscalmente a carico, e quindi
con la polizza intestata a lui e non a chi paga materialmente il premio.
31.4 Documentazione
› Attestazione dei versamenti.
31.5 Domande&Risposte
C’è qualche agevolazione fiscale per i contributi versati alla gestione separata dell’Inps obbligatori da parte degli specializzandi in medicina?
Sì, è prevista la deduzione da parte dei familiari. Le borse di studio per
le scuole di perfezionamento in medicina sono reddito esente al pari di
tutte le borse di studio, ma sono sottoposte al versamento obbligatorio
dei contributi alla gestione separata dell’Inps. Di conseguenza chi percepisce tali borse e non ha altri redditi è un familiare fiscalmente a carico, e
la deduzione dal reddito dei contributi volontari spetta, quindi, ai familiari
dai quali è, appunto, a carico.
Si possono dedurre dal proprio reddito gli importi pagati al SSN in relazione ad assicurazioni auto RCA, nel caso in cui il contratto stipulato assicuri,
attraverso il pagamento di unico premio, tutti i veicoli del nucleo familiare
prescindendo dall’intestatario dei veicoli stessi?
No. Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir, “i contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge” non concorrono alla formazione della base imponibile
e quindi non si configurano quali oneri deducibili dal reddito complessivo in
quanto rilevano nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Un
principio, questo, che trova applicazione anche per gli assegni di ricerca che
non sono assoggettati ad imposta per effetto di un’espressa norma di esenzione. Pertanto, né il titolare dell’assegno di ricerca esente dall’Irpef né il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare della deduzione.
Normativa e prassi di riferimento
70
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. e)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 19 maggio 2000, n. 101
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
32.Contributi previdenziali volontari
Non solo contributi obbligatori. L’articolo 10, comma 1, lett. e), del Tuir
elenca, infatti, tra gli oneri deducibili anche i contributi previdenziali ed Deduzione dal reddito
assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
32.1 Agevolazioni senza distinzioni
Sia che si tratti di ricongiunzione dei periodi assicurativi accumulati pres-
anche per i contributi
previdenziali volontari
versati alla gestione
di appartenenza. La
finalizzazione dei
versamenti è indifferente
so gestioni diverse, che di prosecuzione volontaria di forme di assicurazioni obbligatorie, o di riscatti della laurea e dei periodi di astensione
facoltativi durante la maternità, l’agevolazione è sempre riconosciuta.
E come nel caso dei contributi obbligatori anche per il versamento di
quelli volontari si ha diritto a dedurre dal reddito l’importo delle somme
pagate, qualunque esso sia. Tra i contributi volontari rientrano anche
quelli da riscatto, qualunque sia la loro finalizzazione, in quanto tutti i
contributi facoltativi sono equiparati a quelli obbligatori ai fini sia del
diritto sia della misura della pensione.
32.2 Deduzione anche per i familiari a carico
Come previsto per i contributi volontari anche per quelli facoltativi è ammessa la deduzione nel caso in cui si tratti di versamenti che sono effettuati da parte di un familiare a carico. Rientrano in questa tipologia, ad
esempio, i contributi versati al “Fondo di previdenza per le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”,
ossia l’assicurazione previdenziale per le casalinghe, altra da quella contro gli infortuni. Diverso, invece, il caso dei contributi versati per il riscatto
della laurea nel caso in cui si tratti di familiari a carico senza un lavoro, e
quindi senza iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza. In questo
caso, infatti, per i familiari a carico non c’è la deduzione ma la detrazione
del 19% dal reddito (vedi capitolo 34).
32.3 Documentazione
› Attestazione dei versamenti.
32.4 Domande&Risposte
Sono deducibili i contributi da riscatto finalizzati esclusivamente all’aumento della buonuscita?
Il Tuir, nel prevedere la deducibilità dei contributi facoltativi versati alla
gestione della forma pensionistica di appartenenza, non prescrive che
abbiano una specifica finalizzazione. Di conseguenza anche i contributi
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
71

Detrazioni 730 - Antonella Donati
versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. e)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 12 settembre 2002, n. 298
33.Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea
L’art. 1, comma 77, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 247 del
Agevolazione ad hoc
per il riscatto della laurea.
Opportunità riconosciuta
anche per i periodi
di specializzazione
2007) ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter all’art. 2 del decreto legislativo n.
184/1997 - “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto
e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”. Reso meno costoso l’onere che è comunque pienamente deducibile.
33.1 I periodi riscattabili
I contributi per il riscatto della laurea sono equiparati a quelli obbligatori. Qualunque sia stato il tempo impiegato a prendere la laurea, però,
è possibile riscattare solo un numero di anni pari a quello della durata
standard del corso. Nessuna opportunità, invece, per gli anni fuori corso.
La possibilità di riscatto, però, è riconosciuta anche per le specializzazioni
successive alla laurea. Sono quindi riscattabili:
› i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
› i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
› i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla
laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
› i dottorati di ricerca;
› la laurea triennale e la laurea specialistica.
33.2 Riscatto anche per gli studi all’estero
Il diritto al riscatto riguarda anche le lauree conseguite all’estero (nel limite della durata legale del corrispondente corso di laurea in Italia o della
durata degli studi effettivamente compiuti all’estero, se inferiore). Occorre però che si tratti di corsi di laurea riconosciuti da università italiane o,
comunque, con valore legale in Italia. Riscattabili anche gli anni di studio
compiuti all’estero con ammissione all’anno successivo, o direttamente
all’esame di laurea presso una università italiana.
72
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
33.3 Documentazione
› Ricevuta dei versamenti.
33.4 Domande&Risposte
Sono deducibili da parte della moglie i versamenti per il riscatto della
laurea del marito deceduto?
Sì. Il contribuente che versa i contributi alla forma pensionistica obbligatoria cui apparteneva il coniuge deceduto, per poter riscattare gli
anni di laurea e maturare il diritto alla percezione della “pensione ai
superstiti” e, in particolare, della pensione indiretta, può dedurli dal reddito. Il versamento dei contributi alla gestione previdenziale del coniuge
deceduto consentirà, infatti, al coniuge superstite di percepire il trattamento pensionistico, che è soggetto a tassazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. e)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 31 maggio 2005, n. 155
34.Contributi previdenziali volontari per il riscatto della laurea di
familiari a carico
Anche nel caso di laureati ancora in cerca di lavoro c’è comunque la
possibilità di richiedere il riscatto della laurea, che avrà valore anche ai fini
dell’anzianità contributiva per il diritto alla pensione. Agevolazioni fiscale
riconosciuta, in questo caso ai familiari di cui si è a carico.
34.1 L’agevolazione ai familiari finché l’interessato non lavora
In questo caso, i contributi debbono essere versati all’Inps e si potrà poi
portare la propria posizione contributiva nella gestione previdenziale di
Riscatto laurea
fiscalmente agevolato
anche per chi non lavora
e quindi non è iscritto
a nessuna gestione
previdenziale. Lo sconto
fiscale in questo caso
previsto per i familiari dei
quali è a carico
cui si farà parte, senza perdere nulla. Il comma 5-ter all’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, come modificato dalla legge finanziaria per
il 2008, riconosce, poi, il diritto a una detrazione del 19% della somma
versata per i contribuenti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.
Una volta iniziato il lavoro, la deduzione delle somme versate spetterà
all’interessato.
34.2 Documentazione
› Ricevuta dei versamenti.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
73

Detrazioni 730 - Antonella Donati
34.3 Domande&Risposte
Esiste un limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione o si
possono avere le agevolazioni fiscali sull’intera somma pagata per il familiare a carico?
Non ci sono limiti di spesa per questa voce, sia che si tratti di uno che di
più figli fiscalmente a carico. Di conseguenza si può avere la detrazione
del 19% sull’intera somma pagata all’Inps.
Normativa
 Decreto legge 30 aprile 1997, n. 184, art. 2, comma
5-ter)
“Attuazione della delega conferita dall’articolo 1,
comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria ai fini pensionistici”
35.Corsi di specializzazione e dottorato di ricerca
Detrazione del 19% per tutti i corsi di specializzazione che rilasciano
Studi fiscalmente
agevolati anche per i
periodi di specializzazione
post laurea. Rientra
nell’agevolazione anche il
dottorato di ricerca
attestati di abilitazione allo svolgimento di professioni per le quali è
richiesta una laurea. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle per
la frequenza di dottorati di ricerca. Lo sconto dalle imposte è riconosciuto anche se si tratta di spese effettuate dai familiari fiscalmente a
carico.
35.1 Specializzazione universitaria sempre detraibile
L’agevolazione prevista dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir
consente la detrazione delle spese di istruzione secondaria e universitaria.
Come precisato dall’amministrazione finanziaria con diversi documenti di
prassi a partire dal 1993, la stessa agevolazione è riconosciuta per le spese di iscrizione e frequenza di corsi universitari di specializzazione e corsi di
perfezionamento. Condizione indispensabile è che si tratti di corsi gestiti
da istituti universitari, pubblici o privati e che siano riconosciuti in base
all’ordinamento universitario. In caso di corsi gestiti da strutture private la
detrazione è ammessa solo per gli importi pari a quelli dovuti per le tasse
e i contributi degli istituti statali.
35.2 Sconto Irpef anche per il dottorato di ricerca
Su questa base è riconosciuta la detraibilità anche per le spese relative
al dottorato di ricerca. Il dottorato, rappresenta un titolo conseguito a
seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per
consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria
74
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione, e quindi come tale
gode dell’agevolazione.
35.3 Agevolati gli studi degli psicoterapeuti e degli aspiranti insegnanti
Tra gli altri corsi di specializzazione detraibili rientrano quelli forniti dalle scuole di specializzazione in psicoterapia, la cui frequenza è indispensabile per esercitare la professione di psicoterapeuta. Detrazione
anche per le spese sostenute per la frequenza della scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. In base all’attuale ordinamento, infatti, l’abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e
superiori si consegue con la frequenza di corsi biennali di formazione
post-laurea, a numero chiuso. Questo si può conseguire con dei corsi
biennali post-laurea istituiti presso le università o presso centri privati, riconosciuti dallo Stato che offrono corsi con le stesse caratteristiche per
quel che riguarda numero di ore di frequenza e modalità dell’esame di
abilitazione finale.
35.4 Documentazione
› Attestazioni di pagamento.
35.5 Domande&Risposte
Può essere indicato tra gli oneri detraibili, nelle spese per istruzione, la tassa pagata per il conseguimento dell’attestato del TOEFL (Test of English as
a Foreign Language) obbligatorio ai fini del conseguimento dell’esame di
laurea presso il politecnico di Milano?
No, la spesa sostenuta non è detraibile. Le uniche spese di istruzione ammesse in detrazione sono infatti quelle sostenute per la frequenza di corsi
di perfezionamento e/o specializzazione post-universitaria e non anche
quelle sostenute per corsi su singole materie.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. e)
Prassi


Ministero delle finanze
Circolare1 giugno 1999, n. 122
Circolare 10 giugno 1993, n. 7
Agenzia delle entrate
Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11
Circolare 19 maggio 2000, n. 101
Risoluzione 4 marzo 2008, n. 77
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
75

Detrazioni 730 - Antonella Donati
36.Credito d’imposta per riacquisto prima casa
A chi decide di vendere l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima
Credito d’imposta per
ridurre l’Irpef per il
riacquisto della prima
casa. Importo utilizzabile
anche in forma rateale
ma non è ammesso a
rimborso
casa per comperarne un’altra entro 12 mesi dalla vendita, l’art. 7 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998 - “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, riconosce un credito d’imposta pari all’imposta
di registro o all’IVA versata al primo acquisto. Il credito si può utilizzare al
momento del rogito per ridurre la nuova imposta di registro, oppure per
ridurre l’Irpef se al rogito è dovuta l’IVA.
36.1 A quanto ammonta il credito
La somma riconosciuta come ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al successivo acquisto. In sostanza se per il primo acquisto fossero stati spesi 6.000 euro di IVA e per il secondo acquisto
l’imposta di registro dovuta fosse solo di 4.500 euro, il credito sarebbe
comunque pari a questa cifra e la differenza sarebbe comunque irrecuperabile.
36.2 Nessun rimborso ma solo riduzione Irpef o compensazione
Nel caso in cui non si voglia o non si possa utilizzare il credito al rogito,
la somma spettante si può utilizzare solo in diminuzione dall’Irpef dovuta
in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del
nuovo acquisto, oppure per pagare altre imposte in compensazione. Il
credito, invece, non può mai essere chiesto a rimborso. Inoltre se si utilizza
il credito per diminuire l’Irpef dovuta, è possibile farlo solo entro 10 anni e
solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto in cui sorge il diritto al credito. In caso
di più proprietari il credito di imposta spetta a ciascuno degli interessati in
proporzione alla percentuale di possesso.
36.3 Credito anche per più vendite e riacquisti
Si ha diritto al credito d’imposta anche se vendita e riacquisto sono fatte più volte, e in questo caso il credito viene determinato nella misura
corrispondente all’imposta pagata per il precedente acquisto (sia pure
utilizzando il precedente credito), sempre che sia inferiore all’imposta di
registro dovuta per il nuovo acquisto che chiude la catena. È possibile
avere il credito d’imposta anche se dopo la vendita del primo appartamento si acquista un terreno per costruire un nuovo immobile.
Il credito, però, non può essere “speso” per comprare il terreno, ma si può
utilizzare per ridurre l’Irpef se entro un anno dall’acquisto si costruisce almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e con
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

il tetto. L’immobile comunque dovrà essere completato e abitato in tempi
brevi. Inoltre è necessario che il contratto di appalto sia redatto in forma
scritta, che sia registrato e che sia dichiarato il possesso dei requisiti che
consentono l’applicazione del credito. In caso di più proprietari l’importo
del credito va ripartito tra tutti pro quota.
36.4 Documentazione
› Rogito notarile con specifica riacquisto prima casa.
36.5 Domande&Risposte
Si ha diritto al credito d’imposta se il primo immobile acquistato non si
rivende ma si cede in donazione ad un parente?
Sì, anche in questo caso si ha diritto all’agevolazione fiscale. Unico requisito infatti è che venga ceduto l’immobile acquistato a suo tempo con i
benefici per riacquistare un’altra prima casa.
In caso di vendita e successiva assegnazione di una casa da una cooperativa, si ha diritto al credito?
Sì, perché nel concetto di nuovo acquisto viene ricompreso non solo il
diritto di proprietà, ma anche i diritti reali di godimento e il diritto dell’assegnatario in via provvisoria dell’alloggio da parte della cooperativa a
proprietà divisa.
Il credito d’imposta spetta nel caso in cui il nuovo immobile venga acquistato tramite una permuta?
Sì, perché non ci sono limiti alle modalità di acquisto del secondo immobile.
Se si vende solo il box acquistato insieme all’abitazione principale con i benefici, si ha diritto al credito d’imposta per l’acquisto di un altro box?
No, il riacquisto del solo box, non può beneficiare del credito d’imposta
perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di
acquisto degli immobili possano godere dei benefici “prima casa”, cosa
che non si verifica nel caso di immobile per uso non abitativo.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Legge 23 dicembre 1997, n. 448, art. 7
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 1° febbraio 2008, n. 30
Risoluzione 11 luglio 2005, n. 87
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
77

Detrazioni 730 - Antonella Donati
37.Cure termali
Detrazione del 19% per
i trattamenti sanitari
effettuati presso gli
stabilimenti termali. Escluse
le spese accessorie
Fanghi, inalazione, piscina terapeutica, trattamenti di riabilitazione. Tutte
le prestazioni sanitarie presso stabilimenti attrezzati danno diritto all’agevolazione fiscale come spese mediche.
37.1 Agevolazione a fronte della prescrizione del medico
L’agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui la spesa venga sostenuta per un familiare fiscalmente a carico. Poiché si tratta di spese
mediche generiche è invece riconosciuta la deduzione nel caso in cui
si tratti di un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992. è richiesta la
prescrizione medica.
37.2 Indetraibili le spese di soggiorno
Nessuna agevolazione fiscale, invece, per le spese che rappresentano
un costo accessorio a quello delle prestazioni professionali sanitarie vere
e proprie, come le spese di viaggio, albergo e soggiorno. Quindi se la
fattura fosse comprensiva delle spese, occorrerebbe richiedere a parte il
dettaglio relativo ai soli trattamenti sanitari.
37.3 Documentazione
› Prescrizione medica;
› ticket o fattura dei trattamenti effettuati.
37.4 Domande&Risposte
Per La detrazione per cure termali è necessaria la prescrizione di un medico specialista?
No. L’obbligo si riferisce esclusivamente alla prescrizione medica dato
anche che si tratta di terapie catalogate come medico-generiche. è sufficiente, quindi, anche la semplice prescrizione del medico di base con
indicazione della patologia.
Normativa e prassi di riferimento
78
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Ministero delle finanze
Risoluzione 9 aprile 1976, n. 8/207
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
38.Detrazione d’imposta per i figli a carico
Il comma 16 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finan-
ziaria per il 2007, ha modificato le modalità di ripartizione della detrazione Detrazione fiscale divisa
d’imposta per i figli a carico. In base al nuovo testo introdotto nell’art. 12
del Tuir, la detrazione fiscale sul reddito per figli a carico non può essere
ripartita liberamente tra entrambi i genitori, ma spetta al 50% ciascuno.
Se i coniugi non sono separati è possibile attribuire l’intera detrazione al
sempre a metà tra i
genitori. Solo in caso di
accordo può averla al
100% chi ha un reddito
più elevato
genitore con reddito complessivo più elevato in base ad uno specifico
accordo tra gli interessati.
38.1 Possibile sfruttare al meglio l’agevolazione
Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per
figli a carico è dunque, ripartita, in via normativa, nella misura del 50% ciascuno. è però consentito attribuire l’intera agevolazione al coniuge con
il reddito più elevato per massimizzare i vantaggi fiscali. Questa via può
essere seguita, innanzitutto, nel caso in cui uno dei due genitori non abbia
sufficiente capienza nell’imposta, perdendo così in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. Il vantaggio ovviamente va calcolato
a tavolino in base ai redditi imponibili, dato che per quelli più elevati, la
detrazione si perde, poiché è teorica e rapportata alle fasce di reddito.
38.2 Detrazione azzerata ai 95.000 euro di reddito
La detrazione, infatti, spetta solo per la parte corrispondente al rapporto
tra 95.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. Nel caso ci si avvicini a questa soglia, quindi, anche
a fronte di uno dei due redditi dei genitori nettamente più elevato, non
c’è alcun vantaggio ad attribuire l’intera dato che questa andrebbe comunque persa. Meglio allora mantenere la divisione a metà in modo da
consentire almeno ad uno dei due coniugi di approfittarne al massimo.
38.3 Stesse regole per i genitori non coniugati
Divisione della detrazione a metà, salvo diverso accordo, anche nel caso
dei genitori non coniugati. Se l’accordo manca o entrambi richiedono
l’intera detrazione, occorre far riferimento alle disposizioni previste nel
caso di genitori separati.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 12, comma 1, lettera c)
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
79

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 16 marzo 2007, n. 15
39. Detrazione d’imposta per i figli a carico con genitori separati
L’art. 12 del Tuir disciplina, infatti, espressamente il caso di genitori sepaDetrazione per i figli a
carico al 100% al coniuge
che ha l'affido esclusivo.
Ammessi altri accordi in
caso di incapienza
rati. In queste situazioni occorre distinguere tra affido congiunto e affido
esclusivo dei figli.
39.1 In caso di affido congiunto
Nella prima situazione, ossia l’affido congiunto, la detrazione è ripartita
secondo le regole appena viste per i genitori coniugati. La detrazione,
quindi, viene attribuita al 50% per ciascuno, salvo un diverso accordo che
attribuisca l’intero sconto d’imposta al genitore che ha il reddito più elevato. Per l’accordo non è richiesta una particolare forma, ma in caso di
verifica da parte dell’amministrazione, i genitori devono fornire la prova
dell’intesa in base alla quale hanno usufruito della detrazione nella diversa misura.
39.2 Se non c’è capienza nell’imposta
Se uno dei due genitori non può fruire in tutto o in parte della detrazione
a causa di un’Irpef lorda insufficiente, la detrazione è assegnata per
intero al secondo genitore con l’obbligo di versare all’altro un importo
pari al 50% della detrazione stessa. Perché questo sia possibile, però,
occorre che nel testo dell’accordo sia indicato anche esattamente
l’importo da versare al coniuge che non può usufruire della detrazione.
Questa possibilità è prevista anche nel caso in cui il coniuge affidatario non abbia capienza nell’imposta anche in presenza di redditi più
elevati rispetto a quelli dell’altro genitore perché in possesso di oneri
deducibili e/o detraibili tali da azzerare l’imposta. In caso di genitori
separati fa testo, in sostanza, solamente l’incapienza, qualunque sia la
sua motivazione.
39.3 In caso di mancato accordo
Nel caso in cui, invece, non ci sia accordo e venga presentata richiesta
della detrazione da parte di entrambi i genitori in misura pari al 100% in
sede di liquidazione, la detrazione sarà riconosciuta ai due genitori nella
misura legale della metà. In questa situazione, infatti, si deve prevedere
che non ci sia stato accordo e che quindi l’agevolazione spetti ad entrambi, salvo prova contraria.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

39.4 In caso di affido esclusivo
In caso di affido esclusivo la detrazione spetta di base al genitore affidatario, fatta salva anche in questo caso la possibilità di raggiungere una
diversa intesa. E come visto in precedenza se non c’è capienza nell’imposta del genitore affidatario la detrazione spetta per intero all’altro, con
l’obbligo di versare l’intera somma al genitore al quale è stato affidato il
figlio.
39.5 Stesse regole anche in assenza di matrimonio
La ripartizione della detrazione segue le stesse regole anche nel caso in
cui non si tratti di genitori separati ma semplicemente di genitori non coniugati. Se non c’è un’intesa, oppure un provvedimento di affido da parte del giudice, la detrazione spetta al 50% per ciascuno ai sensi di legge.
Altrimenti al genitore al quale i figli sono affidati.
39.6 Domande&Risposte
Una ragazza inizialmente non coniugata ha un figlio non riconosciuto dall’altro genitore. Successivamente si sposa: se il suo reddito non è
capiente per fruire della detrazione e la ragazza si è successivamente
sposata con un soggetto diverso dal genitore del figlio, quest’ultimo può
applicare la detrazione per il figlio anche in assenza di provvedimenti per
il riconoscimento?
No. L’art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir, riconosce le detrazioni per figli a
carico “per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati”. La condizione di figlio a carico, presuppone un
rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che usufruisce della
detrazione. Pertanto, nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in
assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta
esclusivamente alla madre (anche se questa non può fruirne per incapienza dell’imposta).
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 12, comma 1, lettera c)
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione 30 dicembre 2010, n. 143
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
Circolare 16 marzo 2007, n. 15
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
40.Detrazione per le spese per i figli a carico
Detrazione del 19% per
le spese per i figli a carico
al genitore che ha pagato
la fattura. L'agevolazione
prescinde dall'attribuzione
della detrazione fiscale
per i figli a carico
Le regole introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 in merito alle modalità di attribuzione della detrazione fiscale sul reddito per figli a carico non
incidono sulla possibilità di avere la detrazione del 19% per le spese effettuate al loro interesse. é quindi sempre valido il principio di attribuzione
della detrazione fiscale solo a chi ha effettivamente sostenuto la spesa.
40.1 Se la fattura è intestata al genitore
Poiché la detrazione è riconosciuta a fronte dell’attestazione della spesa,
la sua attribuzione fa riferimento per prima cosa ai dati fiscali riportati sul
documento di spesa. Se questo è intestato al genitore, la detrazione spetta per intero all’intestatario della ricevuta, a prescindere dal fatto che
abbia oppure no la detrazione in busta paga.
40.2 Se la fattura è intestata ai figli
Quando la ricevuta è intestata al figlio, invece, le spese in linea di principio devono essere suddivise tra i due genitori, a prescindere da chi ha il
figlio a carico ai fini fiscali. Se però uno dei due ha pagato l’intero importo
ha diritto alla detrazione sull’intera spesa sostenuta. Per questo occorre
annotare sulla ricevuta il suo nome, perché ai fini della detrazione degli
oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente. Quindi se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e
questi è in grado di provarlo, potrà tenere conto dell’intero importo per
calcolare la detrazione.
40.3 In caso di coniuge a carico
Infine quando uno dei due coniugi è a carico dell’altro, quest’ultimo può
considerare l’intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione
per tutti i documenti di spesa. Questo principio si applica sia quando fatture e ricevute sono intestate ai figli, sia quando portano il nome del coniuge a carico.
40.4 Domande&Risposte
Se il padre gode della detrazione fiscale al 100%, e la fattura del dentista
è intestata al figlio ma è stata pagata dalla madre, chi può detrarre la
spesa?
Se i coniugi hanno interesse a farlo la detrazione spetta al 50% per ciascuno anche se il figlio è a carico del padre. Se però la madre può avere
un beneficio fiscale maggiore dalla detrazione, ha diritto ad averla tutta
lei. In questo caso è però necessario annotare a mano sul documento i
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
dati personali e fiscali di chi ha pagato specificando di aver sostenuto la
spesa per intero.
E se invece la fattura è intestata alla madre?
Anche in questo caso l’intestatario della fattura ha diritto alla detrazione
perché il nuovo criterio di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico
è riferito esclusivamente alle detrazioni Irpef sui redditi e non può essere
considerato come principio di ripartizione tra i coniugi delle detrazioni e
delle deduzioni per spese sostenute per i figli.
Nel caso in cui i figli siano affidati alla madre separata ma il padre sostiene
per intero le spese mediche e scolastiche, per consentirgli di avere le agevolazioni va fatta la ripartizione della detrazione per i figli a carico al 50%?
No. A prescindere dall’affidamento e dalla detrazione fiscale in busta
paga, infatti, rimane valido il criterio in base al quale la detrazione o la
deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che
certifica la spesa. Quindi se il padre ha delle fatture a lui intestate per le
spese effettuate per i figli ha diritto alla detrazione del 19% dell’importo.
Se invece le fatture sono intestate ai figli, perché il padre le possa detrarre
occorre che appunti sul documento che le ha sostenute integralmente lui.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 12, comma 1, lettera c)
Prassi


Agenzia delle entrate
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
Circolare 16 febbraio 2007, n. 11
Ministero delle finanze
Circolare 3 maggio 1996, n. 108
41.Detrazione 36%
Agevolazione fiscale ormai di vecchia data, in quanto è in vigore fin dal
1998 grazie all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - “Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica”. La detrazione fiscale del 36% per
i lavori di ristrutturazione è diventata strutturale e ha fatto il suo ingresso
nel Tuir dalla fine del 2011. Con il decreto “salva Italia” (d.l. n. 201/2011),
è stato, infatti, aggiunto nel Tuir un nuovo articolo, il 16-bis, che introduce in pianta stabile la detrazione originariamente prevista dalla legge n.
449/1997. Nel testo le disposizioni sono state precisate e arricchite sulla
base dei documenti di prassi emanati dal 1997 in poi.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Detrazione del 36%
per tutti gli interventi
di ristrutturazione
di immobili ad uso
residenziale. Nessuna
restrizione nelle norme
che hanno prorogato
l'agevolazione per tutte le
spese effettuate fino al 31
dicembre 2012
83

Detrazioni 730 - Antonella Donati
41.1 I lavori che danno diritto allo sconto d’imposta
Con l’ingresso nel Tuir si allunga anche la lista dei lavori che danno diritto
alla detrazione. Si tratta infatti di:
› interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
› interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
› realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
› eliminazione di barriere architettoniche;
› interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di
atti illeciti da parte di terzi;
› interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento
acustico;
› interventi volti al conseguimento di risparmi energetici;
› adozione di misure antisismiche;
› interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
Ma con l’ingresso nel Tuir, come detto, si amplia anche l’elenco degli interventi agevolabili. Il beneficio fiscale, infatti, viene riconosciuto anche a
coloro che eseguono interventi sugli immobili danneggiati per terremoti
e alluvioni, anche se si tratta di interventi che rientrano tra quelli espressamente elencati. Le agevolazioni si applicano anche per le spese effettuate nel 2011. Requisito indispensabile è che l’immobile si trovi in una delle
aeree per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, anche
in data precedente a quella dell’entrata in vigore del decreto.
41.2 lavori complementari e accessori
Al di là dei singoli interventi sono ammessi a godere dell’agevolazione
anche tutti quelli di tipo accessorio ai lavori di ristrutturazione, purché,
appunto, si tratti di opere complementari per il completamento dell’intervento agevolato. Quindi opere quali sostituzione di pavimenti, tinteggiatura di pareti, soffitti, rifacimento di intonaci interni, verniciatura delle
porte, rientrano nella detrazione solo se questi interventi fanno parte di
un intervento più vasto come la demolizione di tramezzi, la realizzazione
di nuove mura divisorie, lo spostamento o la realizzazione di nuovi servizi,
il collegamento di più unità mobiliari, la messa norma degli impianti, il
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

rifacimento dell’impianto di riscaldamento e così via. Stessa agevolazione per le spese dismantellamento.
41.3 Le altre spese sulle quali spetta la detrazione
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese quelle di:
› progettazione e prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
› acquisto dei materiali;
› imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le
denunzie di inizio lavori;
› oneri di urbanizzazione;
› compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori.
La detrazione per le spese necessarie per l’autorizzazione ai lavori è riconosciuta anche se sono effettuate prima della data di invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle entrate.
41.4 L’importo massimo dei lavori per ciascun immobile
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun immobile. Il tetto di spesa si
riferisce ai soli immobili per uso abitativo, ed è considerato per immobile, a prescindere dal numero dei proprietari. Di conseguenza, l’importo
massimo va suddiviso fra tutti i soggetti che hanno diritto alla detrazione avendo effettuato le relative spese. Il limite di spesa è riferito a
ciascun anno d’imposta nel caso in cui si tratti di interventi diversi tra
un anno e l’altro. Nel caso di semplice prosecuzione degli interventi
dell’anno precedente, invece, occorre far riferimento alla somma spesa anno per anno. A seguito della fissazione del limite di spesa non è
più obbligatorio inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione di
fine lavori nel caso, originariamente prevista per quelli di ammontare
superiore a 51.000 euro.
41.5 No all’agevolazione per interventi solo sulle pertinenze se non cambia la destinazione d’uso
Il limite è unico anche per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su
un’abitazione che sulle pertinenze. Non è invece ammessa la detrazione
su immobili che non siano per uso abitativo, se i lavori non riguardano anche l’immobile residenziale. Quindi non si può avere nessuna agevolazione fiscale se si ristruttura, ad esempio, una mansarda accatastata C/2, a
meno che non si ristrutturi contemporaneamente anche l’appartamento,
oppure che la ristrutturazione della mansarda non abbia come obiettivo
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
quello di trasformare il locale in uso abitativo. In caso di lavori finalizzati
al cambio di destinazione d’uso, la richiesta deve risultare nella DIA altrimenti l’agevolazione non può essere riconosciuta.
41.6 Niente detrazione se l’immobile aumenta di cubatura
Particolare attenzione sulla tipologia dei lavori agevolabili va fatta anche
nel caso in cui si intendono effettuare interventi che ampliano le dimensioni dell’immobile. L’Agenzia delle entrate ha infatti recentemente ribadito che sono ammessi al beneficio solo gli interventi di ristrutturazione
che aumentano la superficie ma non il volume preesistente, anche se
l’ampliamento è concesso dal c.d. Piano casa. Unica eccezione la realizzazione di nuovi servizi igienici. Per questo intervento, infatti, è possibile
aumentare sia la superficie che il volume esistenti.
41.7 Beneficio fiscale anche a chi ha stipulato solo il compromesso
Si ha diritto alla detrazione del 36% anche se l’immobile non è ancora
di proprietà ma è stato stipulato solo il compromesso. In questo caso è
necessario che il compromesso sia stato registrato e che ci sia l’autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.
41.8 Detrazione riconosciuta per chi fa i lavori da sé
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile. In questo caso l’agevolazione è riconosciuta, ovviamente, sulle sole
spese di acquisto dei materiali utilizzati. Se però vengono effettuati dei
lavori per i quali è richiesta la certificazione della messa a norma di sicurezza ad esempio rifacimento impianto elettrico, installazione di antenne,
installazione di impianti di allarme, la detrazione spetta solo a condizione
che ci sia la relativa certificazione firmata da un tecnico abilitato. Se si fa
tutto da sé, invece, la detrazione non si può avere.
41.9 Bonifico obbligatorio e manodopera in fattura
Per fruire della detrazione è necessario che tutte le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale
del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice
fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono
escluse dall’obbligo di pagamento con bonifico le spese per le quali
il pagamento in questa forma non è ammesso quali:
› oneri di urbanizzazione;
› diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
› imposte di bollo.
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Antonella Donati - Detrazioni 730

Nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, dal 4 luglio 2006
(data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), il costo della manodopera deve essere indicato in maniera distinta. Senza manodopera niente
detrazione. L’unica eccezione è quella delle fatture in acconto: qui è
possibile anche non indicare la manodopera, a patto che questa venga
dettagliata nella fattura a saldo.
41.10 Meno rate per chi è in là con gli anni
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono usufruire della
detrazione in un numero minore di rate, ossia rispettivamente in cinque
o tre. Questa facoltà, però, è concessa solo ai contribuenti che siano
proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di
intervento, mentre non ne possono beneficiare l’inquilino o il comodatario.
41.11 Documentazione
› Copia della comunicazione di inizio lavori e ricevuta della raccomandata;
› concessione edilizia, autorizzazione o DIA;
› comunicazione alla Asl in caso di apertura di un cantiere con durata
superiore ai 200 giorni-uomo;
› bonifici;
›fatture;
› pagamento dell’Ici.
Per quel che riguarda invece l’obbligo di indicazione separata della
manodopera in fattura, previsto del d.l. n. 223/2006, questo è stato abolito per tutte le fatture successive al 14 maggio 2011. Le novità previste
nel decreto Sviluppo, il d.l. n. 70/2011, e valide a partire dalla sua entrato in vigore, appunto il 14 maggio. Per le fatture con data precedente valgono le regole precedenti. Quindi senza manodopera niente
detrazione. L’unica eccezione è quella delle fatture in acconto: qui è
possibile anche non indicare la manodopera, a patto che questa venga dettagliata nella fattura a saldo. Lo stesso provvedimento ha inoltre
abolito l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori a Pescara.
Quest’obbligo è stato sostituito da un’autocertificazione con la data di
avvio degli interventi di ristrutturazione da conservare insieme ai documenti di spesa.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
41.12 Domande&Risposte
È possibile richiedere le detrazioni sia per i lavori di ristrutturazione che
per quelli destinati al risparmio energetico per i quali lo sconto d’imposta
è pari al 55%?
Sì, è possibile avere entrambe le detrazioni. È necessario, però, che si tratti
di agevolazioni richieste per lavori diversi, ad esempio se si rifà l’impianto
di riscaldamento e contestualmente si amplia una stanza, i lavori relativi
all’impianto di riscaldamento potranno godere della sola detrazione del
55% e non anche di quella del 36% per ristrutturazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 16-bis
 Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41
“Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia”
 Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 5
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale”
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4
Circolare 23 aprile 2010, n. 21
Risoluzione 12 luglio 2007, n. 167
Circolare 10 giugno 2004, n. 24
Circolare 14 giugno 2001, n. 55
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
Circolare 11 maggio 1998, n. 121
Provvedimento 2 novembre 2011, prot. n. 2011/149646
42.Detrazione 36% a comodatari e inquilini
Sconto fiscale sui lavori
anche per coloro che
abitano nell'immobile
senza esserne proprietari.
Necessaria, però,
l'autorizzazione ai lavori
da parte del proprietario
Possono beneficiare dello sconto Irpef non solo i proprietari degli immobili
ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. L’agevolazione prescinde dal possesso, in quanto il diritto a goderne previsto dalla legge fa
riferimento esclusivamente al pagamento delle spese.
42.1 I soggetti interessati e l’autorizzazione ai lavori
La detrazione è dunque riconosciuta anche a:
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
›usufruttuari;
› titolari del diritto di abitazione;
›inquilini;
›comodatari.
Requisito indispensabile per l’agevolazione, però, è quella di avere l’autorizzazione scritta da parte del proprietario dell’immobile. La documentazione deve essere esibita in caso di verifiche.
42.2 La detrazione si trasferisce con l’inquilino
Quando i lavori vengono pagati dal detentore dell’immobile, se allo scadere del contratto di locazione questo non viene rinnovato, l’agevolazione non si perde. Si ha il diritto, infatti, di continuare a detrarre le rate
anche una volta lasciato libero l’appartamento. L’agevolazione è riconosciuta anche se il contratto di locazione non è intestato a chi paga i lavori
ma ad un suo familiare convivente.
42.3 Documentazione
› Comunicazione di inizio lavori e ricevuta della raccomandata;
› concessione edilizia, autorizzazione o DIA;
› comunicazione alla Asl in caso di apertura di un cantiere con durata
superiore ai 200 giorni-uomo;
› bonifici;
›fatture;
› contratto di locazione o comodato;
› autorizzazione del proprietario ad effettuare i lavori.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 16-bis
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 14 giugno 2001, n. 55
Circolare 11 maggio 1998, n. 121
43.Detrazione 36% con il coniuge
L’agevolazione fiscale, come detto, è riconosciuta in base alle spese effettivamente pagate, a prescindere dalle quote di possesso dell’immobi- Diritto alla detrazione in
le. In caso di coniugi con immobile in comproprietà è possibile valutare
come attribuire le spese in modo da ottimizzare la detrazione.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
base all'importo delle
spese pagate. Possibile
suddividere i pagamenti tra
i coniugi per massimizzare
l'agevolazione
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
43.1 Massimizzare l’agevolazione in base ai redditi
Poiché anche in caso di comproprietà la detrazione spetta a ciascun
proprietario in base alle spese pagate, a prescindere dalla quota di possesso, nulla vieta a chi possiede solo la metà dell’appartamento di attribuirsi l’intera agevolazione, ovviamente con l’accordo degli altri. Così
in caso di coniugi con redditi di importi significativamente diversi, può
risultare conveniente attribuire l’intera detrazione ad uno dei due per non
perdere in tutto o in parte l’agevolazione per incapienza.
43.2 Niente detrazione al marito per le spese pagate dalla moglie a carico
Non è invece ammessa la detrazione per il marito quando la moglie non
ha redditi, se fatture e bonifici sono intestati anche a lei. Per questa tipologia di spese, infatti, non è prevista la detrazione in caso di familiari a
carico. Quindi qualora uno dei due coniugi intestatari del documento di
spesa non avesse più capienza nella sua imposta, la rata relativa all’anno
o agli anni in questione non potrebbe essere detratta dall’altro.
43.3 Le regole per i bonifici
In linea di principio se ci sono più soggetti che sostengono la spesa e
intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di
codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio. E poichè
per la detrazione fa testo solo l’attestazione di spesa, se il bonifico e la fattura sono intestati ad entrambi i coniugi è obbligatorio dividere la spesa
a metà. Al contrario quando il bonifico contiene l’indicazione del codice
fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione di
inizio lavori, la moglie che intende usufruire dell’agevolazione per la sua
quota deve indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il
codice fiscale riportato sul bonifico e annotare sulla fattura di aver contribuito per metà (o per altra quota) al pagamento delle spese.
43.4 Documentazione
› Comunicazione di inizio lavori e ricevuta della raccomandata;
› concessione edilizia, autorizzazione o DIA;
› comunicazione alla Asl in caso di apertura di un cantiere con durata
superiore ai 200 giorni-uomo;
› bonifici;
›fatture;
› contratto di locazione o comodato;
› autorizzazione del proprietario ad effettuare i lavori.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
43.5 Domande&Risposte
Se ci si dimentica di riportare il codice fiscale di uno dei beneficiari sul
bonifico, la detrazione si perde o si può avere comunque?
Si può avere comunque. Nel caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione nel bonifico bancario del solo codice fiscale
del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di
servizio competente, il diritto alla detrazione da parte di altri soggetti non
viene meno qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello
spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la
detrazione il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. Nel caso in
cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso, è necessario annotare nella fattura la percentuale
di spese alla quale si è direttamente contribuito.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 16-bis
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 14 giugno 2001, n. 55
Circolare 1° giugno 1999, n. 122
44.Detrazione 36% immobili di familiari
In tutti i casi in cui l’immobile non è di proprietà, ma appartiene al 100% a
uno dei propri familiari ha diritto alla detrazione anche chi non lo possiede Detrazione del 36% anche
e non ci abita, purché conviva con il proprietario. Occorre che la convivenza sussista prima dell’invio della comunicazione a Pescara, e questo
è un requisito indispensabile. Non conta il fatto che si tratti di familiare a
carico o essere o meno in comunione dei beni.
per gli immobili non di
proprietà o non abitati,
se si tratta di proprietà
di familiari conviventi. Fa
testo il grado di parentela
44.1 Fa sempre testo il grado di parentela
In ogni caso l’agevolazione è ammessa solo se l’immobile appartiene a
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado ossia:
› Coniuge, figli e genitori (familiari di primo grado);
› fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni (familiari di secondo grado);
› zii e nipoti, ossia figli di un fratello o una sorella (parenti di terzo grado);
› suoceri, generi e nuore (affini di primo grado);
› cognati (affini di secondo grado).
Se la casa appartiene ad uno di loro, e chi la vuol ristrutturare è convivente a tutti gli effetti, la detrazione va sempre riconosciuta.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
44.2 Solo immobili a disposizione e non locati
Non è invece richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, ma è necessario
che sia uno degli immobili che sono a disposizione del proprietario, e che
possano essere utilizzati anche da chi ha pagato i lavori. Anche per le seconde case, quindi, il beneficio è sempre riconosciuto. Non è invece ammessa la detrazione al familiare nei casi in cui si tratta non di un immobile
a disposizione ma di uno dato in locazione. In questa situazione, infatti, la
spesa e la relativa detrazione spettano solo al proprietario.
44.3 Bonifici intestati al convivente che paga i lavori
Convivenza a parte, chi intende chiedere le detrazioni deve pagare le spese e avere fatture e bonifici a lui intestati. In ogni caso la detrazione spetta
anche se le eventuali autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Anche in
caso di lavori condominiali la detrazione è riconosciuta con le stesse regole.
44.4 Documentazione
› Comunicazione di inizio lavori e ricevuta della raccomandata;
› concessione edilizia, autorizzazione o DIA;
› comunicazione alla Asl in caso di apertura di un cantiere con durata
superiore ai 200 giorni-uomo;
› bonifici;
›fatture;
› attestazione della convivenza con il proprietario dell’immobile.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 16-bis
Prassi

Agenzia delle entrate
Circolare 12 giugno 2002, n. 50
Risoluzione del 12 giugno 2002, n. 184
Risoluzione del 6 maggio 2002, n. 136
Circolare 11 maggio 1998, n. 121
45.Detrazione 36% in condominio
Detrazione del 36% per
tutti i lavori condominiali,
anche quelli di semplice
manutenzione ordinaria.
Burocrazia a carico
dell'amministratore
92
In caso di immobile in condominio gli interventi sono sempre agevolati,
qualunque sia la loro tipologia. In caso di interventi sulle parti comuni di un
edificio residenziale godono della detrazione non solo le opere di ristrutturazione vera e propria ma anche gli interventi di riparazione, rinnovamento
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Antonella Donati - Detrazioni 730

e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti sono sempre agevolati. Detrazione anche per l’eventuale costruzione di posti auto condominiali consente
di avere lo sconto fiscale, come pure per tutti gli interventi di messa a norma degli impianti comuni, o l’installazione di nuovi ascensori.
45.1 Parti comuni e quote millesimali
Anche nel caso degli interventi sulle parti comuni l’importo massimo di
spesa sulla quale applicare la detrazione per le parti comuni è pari a
48.000 euro per ciascun appartamento, a prescindere dal numero dei
proprietari e a prescindere dal numero degli appartamenti che si possiedono nello stesso condominio.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117 c.c.
ossia:
› fondamenta e muri maestri;
› tetti e i lastrici solari;
› portoni d’ingresso e scale;
› vestiboli e anditi;
› portici e cortili;
› locali portineria e alloggio del portiere;
› locali riscaldamento centrale e altri servizi in comune;
›ascensori;
› acquedotti e fognature;
› canali di scarico;
› impianti comuni.
La detrazione per gli interventi relativi alle parti comuni spetta ad ogni
condomino in base alla quota millesimale di proprietà.
45.2 La delibera dell’assemblea
Per questo per l’agevolazione è necessaria la copia della delibera dell’assemblea di approvazione dei lavori e quella della tabella millesimale di
ripartizione delle spese relative all’intervento deliberato. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario allegare la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese.
45.3 I compiti dell’amministratore
Sciolto il nodo dell’approvazione della spesa spetterà all’amministratore
occuparsi di tutta la questione burocratica. Sarà lui, infatti, tenuto ad occuparsi dei permessi e delle eventuali concessioni edilizie, della comunicazione alla Asl in caso di apertura di cantiere dovrà inviare la comunicazione di inizio lavori a Pescara indicando il codice fiscale del condominio,
e provvedere al pagamento con bonifico.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
93

Detrazioni 730 - Antonella Donati
45.4 L’attestazione di pagamento
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni la detrazione compete con
riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione. I singoli condomini, però, hanno diritto alla detrazione a patto di
aver effettivamente versato la rata di competenza entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per questo fa testo un’apposita
dichiarazione che l’amministratore dovrà rilasciare a tutti i condomini attestando di aver effettuato tutte le pratiche richieste, indicando la quota
di lavori pagata dal singolo condomino nell’anno in questione. Questa
somma sarà riportata in dichiarazione ai fini della detrazione.
45.5 In caso di più comproprietari
Se l’appartamento è in comproprietà, la detrazione per i lavori condominiali
spetta a tutti coloro che pagano le spese, a prescindere dalle quote di possesso. Per avere il riconoscimento all’agevolazione occorrerà indicare sulla
ricevuta dell’amministratore la cifra singolarmente pagata. In caso di accordo tra comproprietari, comunque, anche se la dichiarazione dell’amministratore è intestata a tutti, la detrazione può essere usufruita da uno solo, a patto
che venga annotato sulla ricevuta il nome di chi ha pagato tutte le spese.
45.6 Se si fanno lavori in casa e in condominio
In caso di contemporanei lavori in casa e in condominio si devono sommare le detrazioni che spettano per ciascun intervento, anche se complessivamente superano il tetto dei 48.000 euro. Infatti le spese sostenute per i lavori
condominiali vanno considerate in modo autonomo, perché sono espressamente agevolate come tali e perciò possono essere aggiunte ai lavori sui
singoli appartamenti. Quindi nel caso di lavori condominiali vanno considerati due “tetti” per appartamento: 48.000 euro per le spese che riguardano
la proprietà privata e altrettanti per gli interventi sulle parti comuni.
45.7 Documentazione
› Verbale dell’assemblea di approvazione dei lavori;
› tabella di ripartizione delle spese per i lavori;
› dichiarazione dell’amministratore con l’attestazione della spesa effettivamente sostenuta.
45.8 Domande&Risposte
Se si possiedono più appartamenti all’interno di uno stesso condominio
come ci si deve comportare per quel che riguarda il tetto dei 48.000 euro
per le spese sulle parti comuni?
94
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

Nel caso di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di uno stabile nel
quale una stessa persona è proprietaria di più case, l’importo da portare
in detrazione è la somma delle quote spettanti per ogni unità immobiliare,
e il tetto massimo di spesa su cui calcolare il beneficio è sempre di 48.000
euro per abitazione.
Se l’amministratore non fornisce in tempo la comunicazione per la detrazione, è comunque possibile rimediare in qualche modo e non perdere il
diritto all’agevolazione?
Sì, infatti nel caso in cui non venga richiesta la detrazione nella prima
dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale sono stati effettuati
i lavori, si può usufruire dell’agevolazione a partire dalla seconda rata
presentando la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo. La
prima rata può essere recuperata presentando una dichiarazione integrativa entro la stessa data di presentazione della denuncia dei redditi
oppure con una richiesta di rimborso all’Agenzia delle entrate.
Se l’amministratore per un appartamento cointestato rilascia la certificazione intestata ad uno solo dei proprietari, l’altro può comunque
usufruire della detrazione?
Sì, è sufficiente riportare sul documento rilasciato dall’amministratore la
quota di spesa sostenuta.
Se un immobile è composto di un solo appartamento ma ha due pertinenze, è sempre possibile considerare una detrazione a parte per le parti
comuni?
No, in questo caso non è possibile perché non si può parlare di “parti comuni” quando un edificio è costituito da una sola unità abitativa, anche
se questa ha più di una pertinenza. Le detrazioni, infatti, sono ammesse
solo per gli edifici a destinazione residenziale, e le pertinenze vanno considerate tutt’uno con gli appartamenti, tanto che non possono godere
di una detrazione autonoma. Motivo per cui essendoci un solo appartamento sul quale è possibile avere le detrazioni, non ci possono essere
anche parti comuni.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 16-bis
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 12 febbraio 2010, n.7
Circolare 24 febbraio 1998, n. 57
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
95

Detrazioni 730 - Antonella Donati
46.Detrazione 36%& per acquisto box
Detrazione del 36%
anche in caso di acquisto
di box di pertinenza di
nuova realizzazione.
L'agevolazione anche se
non si tratta di prima casa
L’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - “Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica”, nell’introdurre la detrazione d’imposta del 36%
per gli interventi di ristrutturazione, ha previsto la possibilità di ottenere la
stessa agevolazione per le spese di realizzazione di autorimesse o posti
auto di pertinenza di un’abitazione. Si ha diritto all’agevolazione anche in
caso di acquisto di box già realizzato, o di acquisto con un un unico atto
notarile di casa e box di pertinenza. In tutti i casi l’agevolazione è riconosciuta per le sole spese di costruzione che debbono essere certificate a
parte dal costruttore.
46.1 Sempre obbligatori bonifici e manodopera in fattura
La detrazione è riconosciuta su una spesa massima di 48.000 euro. Nella
fattura di acquisto deve essere riportato separatamente l’importo della
manodopera. In caso di pagamenti a stato di avanzamento lavori, sono
ammesse singole fatture senza manodopera, purchè nel documento a
saldo sia indicato il suo costo totale. Sempre richiesto il pagamento con
bonifico.
46.2 Vincolo di pertinenza e pagamento prima del rogito
Condizione fondamentale per la detrazione è il vincolo di pertinenza
tra l’abitazione e l’autorimessa che si va ad acquistare. In caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto definitivo di acquisto è
obbligatoria la registrazione del compromesso al fine di attestare la presenza del vincolo. Tuttavia se il pagamento e il rogito avvengono nella stessa giornata, ossia si tratta di un semplice “sfasamento” orario tra
l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, il diritto allo sconto fiscale
non è compromesso.
46.3 L’invio della comunicazione di inizio lavori
Obbligatorio, anche nel caso dell’acquisto del box, l’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle entrate. In questo caso, però, è
sufficiente che la raccomandata al Centro operativo di Pescara sia inviata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi a partire
dalla quale si effettua la detrazione.
46.4 In caso di acquisto cointestato
Anche se il box è acquistato in comproprietà, la detrazione va riconosciuta in base ai pagamenti effettuati, a prescindere dalle quote di possesso
del box. Si deve seguire, cioè, il criterio generale relativo all’attribuzione
96
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

della detrazione a chi sostiene materialmente la spesa. Quindi nel caso
di due coniugi in comunione di beni, per i quali l’acquisto per legge è
cointestato, ma la spesa è effettuata da uno solo dei due, la detrazione
compete solo a quest’ultimo.
46.5 Documentazione
› Fattura con indicazione della manodopera;
› attestazione dei costi da parte del costruttore;
› bonifico di pagamento;
› vincolo di pertinenza nel rogito;
› comunicazione di inizio lavori da inviare prima della presentazione della dichiarazione fiscale.
46.6 Domande&Risposte
Se la moglie è a carico, il marito può usufruire della sua quota di detrazione per l’acquisto cointestato?
Solo se il marito è l’unico a sostenere le spese e fatture e bonifici sono
intestati solo a lui e quindi si ricade nel caso di spese di ristrutturazione pagate dal familiare proprietario dell’immobile. Se invece sono cointestati,
il marito non può usufruire della detrazione della moglie per la quale non
c’è capienza nella sua imposta.
Se la casa è intestata al marito e non alla moglie, è possibile comperare
un box intestato ad entrambi i coniugi e avere ciascuno la detrazione del
36% sulla spesa sostenuta?
Sì, perché la legge riconosce tra i possibili beneficiari, anche il familiare
convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono
effettuati i lavori. Quindi anche se la moglie non è proprietaria della
casa, ha diritto alla detrazione se acquista il box e paga i lavori di costruzione.
Nel caso di costruzione di box da parte di cooperativa, è obbligatoria la
registrazione del compromesso per la detrazione?
No, in questo caso è ammesso il beneficio della detrazione anche in assenza di un compromesso di vendita regolarmente registrato, ma è necessario che il verbale di accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della richiesta di assegnazione del bene sia trascritto nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni. In questo modo anche i soci della
cooperativa edilizia possono fruire dell’agevolazione fiscale sugli acconti
pagati con bonifico.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
97

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 16-bis
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7
Circolare 14 giugno 2001, n. 55
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
47.Detrazione 36% per acquisto immobili ristrutturati da impresa
L’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha introdotto
Detrazione del 36%
sull'acquisto in caso di
immobili ristrutturati da
imprese. Agevolazione a
fronte del rogito che riporti
la specifica indicazione
il beneficio della detrazione Irpef del 36% per gli acquirenti o assegnatari
di appartamenti all’interno di immobili interamente ristrutturati da imprese
di costruzione o ristrutturazione, o da cooperative edilizie. L’agevolazione
è riconosciuta su una quota pari al 25% del prezzo di acquisto, con il limite massimo di 48.000 euro. La detrazione è stata più volte reiterata con
diversi limiti temporali per avvio lavori e stipula del rogito.
47.1 Le date di riferimento
In base alla proroga delle disposizioni prevista dalla legge finanziaria
per il 2008 (legge 27 dicembre 2007, n. 244) la detrazione è riconosciuta a patto che i lavori di ristrutturazione siano iniziati non prima del 1°
gennaio 2008 e si concludono entro il 31 dicembre 2011. Il rogito, poi,
dovrà essere stipulato entro il 30 giugno 2012. Per avere la detrazione, gli
interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione
devono essere eseguiti, direttamente o tramite appalti a imprese terze,
da imprese o cooperative edilizie che provvedano successivamente alla
vendita o all’assegnazione dell’immobile. Non è richiesto in questo caso
il pagamento con bonifico né l’invio della comunicazione di inizio lavori.
47.2 Detrazione solo sul prezzo dell’abitazione
L’agevolazione è riconosciuta solo per l’acquisto di unità immobiliari di
tipo residenziale, non importa che si tratti di prima o seconda casa, mentre le pertinenze rientrano nel beneficio esclusivamente nel caso in cui
vengono acquistate insieme all’abitazione e risulti il vincolo di pertinenza
nell’atto di acquisto. È possibile avere l’agevolazione anche per le somme pagate a titolo di acconto prima del rogito, purché il compromesso venga registrato. Se un privato rivende un’immobile ristrutturato per il
quale ha goduto delle detrazioni di acquisto, le rate non godute passano
automaticamente all’acquirente, con le modalità viste nel precedente
capitolo.
98
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

47.3 Agevolazione riconosciuta a tutti gli acquirenti
Il beneficio fiscale spetta a ciascun proprietario in base alla sua quota di
acquisto. Così se a comperare sono due coniugi, ognuno potrà avere il
50% della detrazione entro il tetto massimo di 48.000 euro. Nel caso in cui
due soggetti acquistino, uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto dell’immobile ristrutturato, la detrazione deve essere proporzionata ai rispettivi
valori della nuda proprietà e dell’usufrutto.
47.4 Documentazione
› Rogito dal quale risulti che l’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione.
47.5 Domande&Risposte
In caso di acquisto in comproprietà di immobile ristrutturato da parte di
due coniugi, se la moglie è a carico e quindi non ha la possibilità di avere
la detrazione, può averla per intero il marito?
No, la detrazione non spetta al marito. Questo tipo di agevolazione, infatti, è riconosciuta agli acquirenti pro-quota, ossia in base alla quota di possesso. Poiché il marito è proprietario al 50%, non può avere la detrazione
al 100% anche se la moglie è a carico.
In caso di acquisto da parte di un genitore di un appartamento ristrutturato la cui nuda proprietà viene intestata al figlio e l’usufrutto ai genitori,
con tre fatture intestate agli interessati ma importo interamente pagato
dal padre, come va calcolata la detrazione?
Il genitore acquirente del diritto di usufrutto sull’immobile, che ha sostenuto interamente la spesa, ha diritto di beneficiare della detrazione del 36%
solo sulla somma corrispondente all’importo a lui fatturato, pari ad un terzo del totale. Invece, non può essere riconosciuta la detrazione ai familiari
del contribuente che non hanno sostenuto la spesa perché, secondo i
principi generali che regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il
contribuente, per aver diritto alla detrazione, deve avere effettivamente
sostenuto la spesa, cosa che non è stata in questo caso.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 2
 Decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41
“Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia”
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
99

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Prassi
 Agenzia entrate
Risoluzione 9 gennaio 2007, n.1
Circolare 1 giugno 2004, n. 24
48.Detrazione 36% per acquisto immobile ristrutturato da privato
Rivisto il criterio di destinazione delle rate di detrazione non godute in
Passano dal venditore
all’acquirente le rate
non godute per le
compravendite fino al 17
settembre. Da questa data
in poi la detrazione resta
al venditore
caso di passaggio di proprietà dell’immobile. A partire dai rogiti effettuati
dal 17 settembre 2011, le rate possono anche rimanere all’acquirente, o
comunque possono essere oggetto di trattativa.
48.1 Documentazione dal vecchio proprietario
Il d.l. n. 138/2011, la manovra-bis, ha infatti riscritto le disposizioni della
legge n. 449/1997 prevedendo la possibilità che rimanessero al venditore,
e non passassero più per legge all’acquirente, le rate residue. Questo
principio si applica per le compravendite effettuate dal 17 settembre,
data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. In sostanza ora non c’è più alcun automatismo, ma è consentito alle
parti di accordarsi, in sede di rogito, stabilendo che la detrazione possa continuare ad essere fruita dal venditore, oppure, appunto, passare
all’acquirente come in precedenza. Resta fermo in ogni caso l’obbligo
di acquisire e conservare la documentazione relativa alla detrazione per
poter usufruire dell’agevolazione.
48.2 Compravendita con lavori in corso
Diverse le regole, invece, se la vendita avviene quando sono ancora in
corso lavori di ristrutturazione e il proprietario ha pagato solo una quota
dei lavori stessi. In questa situazione l’acquirente deve inviare una nuova
comunicazione a Pescara a suo nome e subentrare nella DIA al precedente proprietario.
48.3 L’utilizzo della rata
Il diritto a godere delle rate rimanenti scatta a partire dalla dichiarazione
dei redditi successiva al passaggio di proprietà, riferita, quindi, allo stesso
anno d’imposta nel quale è stato effettuato il rogito, dato che non è previsto il godimento dell’agevolazione pro quota in base ai giorni di possesso.
In sostanza fa fede la proprietà effettiva al 31 dicembre dell’anno precedente, qualunque sia la data del rogito.
In ogni caso, in considerazione delle novità introdotte nel 2011, solo
per lo scorso anno per stabilire chi ha diritto alla detrazione occorre
100
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

far riferimento alla data del rogito. Chi avesse venduto prima del 17
settembre, infatti, non potrebbe continuare a godere delle agevolazioni anche se non avesse ceduto la documentazione necessaria al
venditore.
48.4 In caso di vendita parziale di un alloggio ristrutturato
Niente subentro dell’acquirente nell’agevolazione, invece, nel caso di acquisto di una quota parte dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione da parte del venditore. Così, ad esempio, se la
ristrutturazione ha riguardato un appartamento di grandi dimensioni, successivamente suddiviso in due unità catastalmente distinte, la detrazione
non segue l’acquisto. In questa situazione, infatti, il venditore conserva il
diritto al beneficio per la parte di abitazione nella quale rimane, mentre
all’acquirente non spetta nulla.
48.5 Documentazione
Per gli appartamenti privati:
› comunicazione di inizio lavori;
› DIA se richiesta dalle disposizioni comunali;
› ricevute di pagamento dell’Ici se dovuta;
› fatture e bonifici.
Per gli interventi su parti condominiali:
› dichiarazione dell’amministratore con l’attestazione della spesa sostenuta.
48.6 Domande&Risposte
Se si acquista un appartamento da un privato che a sua volta lo aveva
acquistato da un’impresa ma non aveva mai goduto della detrazione,
l’acquirente può averla comunque per le rate rimanenti?
Il fatto che il venditore non abbia usufruito a suo tempo dell’agevolazione non impedisce all’acquirente di averla, quando si tratta di acquisto
di immobile ristrutturato. È però necessario avere l’atto di compravendita da cui risulti il corrispettivo sul quale deve essere calcolata la detrazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 16-bis
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 1° dicembre 2008, n. 457
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
101

Detrazioni 730 - Antonella Donati
49.Detrazione 36% per successione
Se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’interPassa all'erede
la detrazione per
ristrutturazione in caso di
successione. Necessario
presentare la relativa
denuncia
vento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione
si trasmette agli eredi. Questo però, come ha stabilito la legge finanziaria per il 2003, solo se l’erede conserva la detenzione materiale e diretta
dell’immobile.
49.1 L’utilizzo dell’immobile
Il requisito dell’utilizzo diretto è stato introdotto dal comma 5 dell’art. 2,
della legge 289 del 2002 secondo il quale la detrazione spetta all’erede del proprietario dell’immobile che ne ha la “disponibilità materiale
e diretta”. E come precisato dall’Agenzia, la disponibilità materiale
e diretta prevista dalla legge sussiste qualora l’erede assegnatario
abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso
liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione
principale.
49.2 Niente detrazione se la casa si affitta
Non è necessario trasferire la residenza nell’appartamento, o comunque andarlo ad abitare per godere della detrazione, dato che non
è richiesta la residenza ma è ovviamente obbligatorio presentare la
denuncia di successione, perché è necessario che l’erede o gli eredi
siano individuati esattamente tra tutti gli aventi diritto. Se la detrazione
riguarda la casa coniugale ovviamente non ci sono problemi visto che
il coniuge superstite eredita per legge il diritto di abitazione. Ma se ci
sono più case e più eredi, è necessario chiarire chi avrà la disponibilità
dell’appartamento a suo tempo ristrutturato.
49.3 Documentazione
› Denuncia di successione.
49.4 Domande&Risposte
Il coniuge che rinuncia all’eredità e mantiene solo il diritto di abitazione,
ha la possibilità di usufruire della detrazione del marito?
No, perché la rinuncia all’eredità fa venir meno la condizione di erede
passando a quella di legatario ex-lege, e di conseguenza pur disponendo della detenzione materiale e diretta del bene, non è più nella condizione di avere l’agevolazione.
102
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 5
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 24/2004
50.Detrazione 55% per risparmio energetico
Le detrazioni del 55% per il risparmio energetico seguono le stesse regole
previste per le detrazioni per ristrutturazione. Previsto però l’obbligo aggiuntivo di inviare la comunicazione all’Enea al momento del collaudo
dei lavori. Comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono a cavallo di più anni. Il termine scade il 31 marzo.
Detrazione del 55% per
tutti gli interventi volti
al risparmio energetico.
Agevolazione prorogata per
le spese effettuate fino al 31
dicembre 2011
50.1 I lavori che danno diritto allo sconto d’imposta
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 - “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2011), ha
prorogato a tutto il 2011 gli incentivi già vigenti sul 55%, inserendo la novità che quanto speso nel 2011 sarà detraibile al 55% in 10 anni, anziché
in 5 come in precedenza. Tutto il resto rimane inalterato. Gli interventi
per i quali spetta la detrazione, restano quelli già previsti, ossia sono tutti
quelli in grado di aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, quindi di ridurre il consumo di energia per il riscaldamento,
il raffreddamento, la ventilazione, il miglioramento termico dell’edificio
(finestre comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di
pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti di spesa sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo
di intervento:
Intervento
 Riqualificazione energetica di tutto l’edificio
Tetto di spesa
100.000 euro
 Sostituzione di infissi e finestre
60.000 euro
 Installazione di pannelli solari
60.000 euro
 Sostituzione impianti di riscaldamento
30.000 euro
50.2 Solo edifici esistenti
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti. Non sono agevolabili,
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
103

Detrazioni 730 - Antonella Donati
quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. Così, in
particolare, l’agevolazione è esclusa se si acquista un immobile in costruzione e si chiede una modifica rispetto al capitolato originario, per
installare, ad esempio, un impianto di riscaldamento a minor consumo
energetico rispetto a quello originariamente previsto dal costruttore. Se
l’immobile non è ancora completato e se non si sostituisce un vecchio
impianto con uno nuovo, insomma, l’agevolazione non si può avere. Lo
stesso principio si applica nel caso in cui si vogliano installare pannelli solari per l’acqua calda: anche per questo intervento per avere la detrazione è necessario aver completato la costruzione dell’edificio e richiesto
l’iscrizione in catasto.
50.3 Niente agevolazioni sugli ampliamenti
Seguendo queste regole è esclusa anche l’agevolazione in caso di ampliamento di immobili. L’agevolazione è invece riconosciuta se si effettua
un lavoro di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione. È necessario, quindi, che la ricostruzione avvenga mantenendo inalterata la
sagoma e la volumetria del precedente edificio. In caso contrario l’agevolazione può essere usufruita solo per la parte di lavori che riguardano
una superficie pari a quella precedentemente esistente.
50.4 Agevolati anche i pannelli per produzione combinata di acqua
calda ed energia elettrica
Di recente, invece, è stata riconosciuta la possibilità di ottenere l’agevolazione non solo ai pannelli solari per la produzione di acqua calda ma
anche ai pannelli che consentono la produzione combinata di acqua
calda ed energia elettrica. La quota di spesa detraibile va però individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica
prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
In ogni caso la detrazione d’imposta per risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali quando queste sono richieste per
gli stessi interventi, o nel caso in cui siano previsti contributi pubblici.
50.5 Bonifici e pagamenti
Al di là delle specifiche certificazioni richieste, per avere la detrazione
è necessario seguire tutte le disposizioni previste dalle norme in materia di detrazione del 36% per ristrutturazione. Per i pagamenti, quindi, è
sempre necessario il bonifico con l’intestazione della ditta che esegue
il lavoro e i dati fiscali di chi paga. Come previsto per la detrazione del
36%, anche in questo caso nella fattura è obbligatoria l’indicazione del
costo della manodopera. Le regole sono le stesse anche per quel che
104
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

riguarda il pagamento effettuato da più proprietari, per i quali la detrazione spetta in base alla cifra effettivamente pagata a prescindere
dalla quota di possesso. Anche in questo caso, poi, è possibile avere la
detrazione se si eseguono lavori su immobili di proprietà dei familiari, a
patto che si sia conviventi con loro. In caso di variazione della titolarità dell’immobile, durante il periodo di godimento dell’agevolazione le
quote di detrazione residue (non utilizzate) possono essere utilizzate dal
nuovo titolare.
50.6 In caso di lavori nell’arco di più anni
Per attivare la procedura e poter avere il rimborso, è necessario compilare ed inviare on-line all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal
collaudo degli impianti. Per i lavori in corso è necessario inviare l’apposito
modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate per comunicare le
spese sostenute con riferimento a lavori non ancora conclusi.
50.7 Documentazione
›Fatture;
› bonifici;
› ricevuta informatica dell’invio della documentazione all’Enea;
› eventuale copia della comunicazione di lavori in corso.
50.8 Domande&Risposte
È possibile avere la detrazione del 55% per la trasformazione di un sottotetto non riscaldato in una mansarda abitabile?
Se il sottotetto non è riscaldato, è possibile avere la detrazione per la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde
della copertura e sottotetto: la normativa, infatti, si limita ad agevolare
la riduzione della dispersione di calore verso l’esterno o verso vani non
riscaldati. Inoltre non si può avere la detrazione per l’installazione dell’impianto di riscaldamento perché il sottotetto ne è sprovvisto e quindi non
c’è sostituzione.
Se per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento occorre effettuare
dei lavori edili necessari all’installazione dell’impianto stesso, su questi lavori si può avere la detrazione del 55%?
Sì, in questo caso la detrazione del 55% è ammessa perché le spese detraibili comprendono anche i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico.
I costi dei cassonetti e degli scuri possono beneficiare della detrazione?
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
105

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Sì. Si ha diritto alla detrazione anche per i costi relativi a cassonetti, persiane, scuri o altre strutture accessorie dell’infisso purché questi contribuiscano a migliorare la prestazione energetica oppure siano strutturalmente
accorpati. In sostanza gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle
strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore.
È possibile avere la detrazione per risparmio energetico se si sostituisce
una porta insieme alle finestre?
Se si tratta di porta a vetri che ha quindi le caratteristiche tipologiche e
costruttive proprie delle finestre, la detrazione è ammessa con la semplice documentazione fornita dal costruttore in merito alla trasmittanza termica. Se invece si tratta di un portoncino in legno, per attestare il risparmio ottenuto con questo intervento occorre la certificazione energetica
rilasciata dal tecnico abilitato.
Si può avere la detrazione per la coibentazione del tetto e l’installazione di
nuovi infissi in una casa di campagna nella quale ci sono solo un camino e
una stufa a legna ma non c’è impianto di riscaldamento?
No, anche in questo caso non si ha diritto alla detrazione del 55% per
risparmio energetico ma solo a quella del 36% per ristrutturazione, in
quanto non è presente un impianto di riscaldamento ma solo stufe a
legna il cui consumo energetico viene considerato pari a zero.
È possibile avere la detrazione se si sostituisce una serie di stufe con
un impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione?
No, in questo caso la detrazione del 55% non è ammessa perché per
usufruire della detrazione è necessario che si sostituisca un impianto già
esistente. Per questo tipo di intervento, però, è sempre possibile avere la
detrazione del 36%.
Se si esegue in proprio la coibentazione del tetto, ci sono vincoli da rispettare per l’acquisto dei materiali?
No, in questo caso non sono richieste caratteristiche particolari per i materiali. Spetterà poi al tecnico incaricato della certificazione energetica
attestare che è stato raggiunto il risparmio previsto ai fini della detrazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
106
 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 344 a 347
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione 7 febbraio 2011, n.12
Risoluzione 4 gennaio 2011, n.4
Circolare 1° luglio 2010, n. 39
Circolare 23 aprile 2010, n. 21
Circolare 31 maggio 2007, n. 36
51.Dietisti e diete
Agevolazione fiscale per le visite dal dietista in quanto prestazioni effettuate da un operatore tecnico sanitario. La spesa rientra tra le spese me- Il dietista è un tecnico
diche generiche, per cui nel caso di un soggetto disabile ai sensi della sanitario specializzato.
legge 104/1992 la fattura è deducibile dal reddito.
51.1 Prescrizione medica sempre necessaria
Le prestazioni fornite sono
perciò detraibili, solo a
fronte della richiesta del
medico
Poiché non si tratta di personale con laurea in medicina, però, per poter
usufruire della detrazione è necessaria la prescrizione del medico. Il dietista, infatti, è un professionista sanitario che può solo elaborare diete ma
non può effettuare la prescrizione autonoma del piano nutrizionale, né
quella di farmaci o di attività fisica. Può operare, quindi, sostanzialmente
solo sulla base delle indicazioni fornite dal medico. Di conseguenza, ai fini
della detrazione è richiesto che un medico si assuma la responsabilità di
dichiarare come necessario quello specifico tipo di assistenza ai fini della
detrazione fiscale.
51.2 Niente sconti fiscali per gli integratori
Anche se la fattura del dietista è detraibile, non ci sono sconti Irpef per
l’acquisto di integratori alimentari. Detrazione esclusa anche nel caso in
cui a prescrivere l’acquisto sia un medico. Come precisato dall’Agenzia
delle entrate nel 2008, infatti, gli integratori non possono mai essere equiparati ai medicinali, in quanto la stessa composizione li qualifica come
prodotti appartenenti all’area alimentare. Di conseguenza anche a fronte della prescrizione medica, l’acquisto degli integratori non può essere
equiparato ad una spesa sanitaria per la quale è possibile godere della
detrazione.
51.3 Agevolazione esclusa anche per i disabili
L’indetraibilità per gli integratori alimentari non prevede eccezioni. Non è
ammessa, infatti, la detrazione neppure nel caso in cui la spesa riguardi
un soggetto disabile, perchè pur se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
107

Detrazioni 730 - Antonella Donati
possono comunque essere equiparati a medicinali. Quindi anche nel caso
in cui gli integratori siano finalizzati non ad una dieta dimagrante ma necessari per una specifica patologia, dal diabete alle insufficienze renali, la
detrazione non viene riconosciuta.
51.4 Documentazione
› Ricetta medica di richiesta della prestazione del dietista.
› fattura del dietista.
51.5 Domande&Risposte
Come si distingue un integratore alimentare da un farmaco detraibile
quando dal nome non è facile risalire alla distinzione e l’integratore viene
prescritto dal medico?
Gli integratori sono riconoscibili dal codice alfanumerico che si trova al di
sopra del codice a barre e che inizia con “A 9…”. La detraibilità in questo
caso non è ammessa. I farmaci detraibili, infatti, hanno un codice che
inizia sempre con “A 0…”. Inoltre nello stesso scontrino fiscale per questi
prodotti appare la dicitura “parafarmaco”, categoria che non consente
la detraibilità per le spese relative a questi prodotti dato che l’agevolazione fiscale per spese mediche è ammessa solo per i farmaci in quanto tali.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lettera b)
 Tuir art. 15, comma 1, lettera c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 20 giugno 2008, n. 256
Circolare 18 maggio 2006, n. 17
52.Erogazioni liberali deducibili
Deducibilità dal reddito per le donazioni in favore delle istituzioni religiose
Donazioni alla chiesa ma
anche alle Onlus e alle
associazioni di promozione
sociale. Obbligatoria
la tracciabilità del
versamento, la sola ricevuta
non è sufficiente
ma anche delle Onlus e delle organizzazioni che operano nel sociale. Agevolate anche le donazioni effettuate tramite datore di lavoro.
52.1 I versamenti a favore delle istituzioni religiose
La deduzione è riconosciuta innanzitutto per i versamenti in favore di istituzioni religiose quali:
› Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana;
108
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

› Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
› Ente morale Assemblee di Dio in Italia;
› Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi;
› Chiesa Evangelica Luterana in Italia e comunità a essa collegate;
› Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Per ciascuna di queste erogazioni è ammessa la deduzione dal reddito
deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro. Le donazioni debbono
obbligatoriamente essere effettuate con strumenti tracciabili.
52.2 Le donazioni a ong e Onlus
Deducibili anche i versamenti in favore di:
› Onlus;
› associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
› fondazioni e associazioni riconosciute per tutela, promozione valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
› fondazioni e associazioni riconosciute di ricerca scientifica.
L’importo massimo della deduzione in questo caso non potrà superare il
10% del reddito dichiarato e, comunque, i 70.000 euro.
Per questo tipo di erogazioni è possibile scegliere, ove fosse più conveniente, la detrazione del 19% al posto della donazione. Previsto anche in
questo caso un limite massimo per il versamento. Agevolazione con le
stesse regole anche nel caso in cui sia il datore di lavoro a raccogliere
direttamente i fondi.
52.3 Le donazioni alla ricerca
Nessun limite, invece, per le erogazioni in favore di:
› università e fondazioni universitarie;
› istituzioni universitarie pubbliche;
› enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
› enti parco regionali e nazionali.
52.4 Documentazione
› Ricevute dei bollettini postali di versamento;
› quietanze liberatorie;
› ricevute dei bonifici bancari;
› estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
109

Detrazioni 730 - Antonella Donati
52.5 Domande&Risposte
Nel caso di Onlus la detrazione non è ammessa se il versamento riguarda
le adozioni a distanza?
No. Nel caso in cui si tratti specificatamente di adozione a distanza e non di
versamento in favore dell’organizzazione, la deduzione non è riconosciuta.
é possibile versare in contanti presso la sede dell’associazione e ottenere
la detrazione presentando solo la ricevuta?
No. Per tutte le erogazioni liberali è richiesta anche l’attestazione dell’avvenuto versamento con strumenti di pagamento tracciabili.
Nel caso di versamento effettuato tramite datore di lavoro è comunque
possibile effettuare l’opzione tra deduzione e detrazione del 19%?
Sì. Anche il lavoratore dipendente può scegliere la soluzione fiscalmente
più conveniente, o attraverso la compilazione di un modulo ad hoc, oppure attraverso il modulo legato all’iniziativa di erogazione di somme a
favore di una o più Onlus.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. da g) al l)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. i-bis)
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione del 15 giugno 2009, n. 160
Risoluzione 17 novembre 2008, n. 441
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
53.Erogazioni liberali detraibili
Agevolate dal fisco anche altre erogazioni liberali. Le organizzazioni amDetrazione del 19% per
le erogazioni liberali a
favore di cultura e sport
ma anche dei partiti politici
con detrazione d'imposta
del 19%. Possibile optare
per questa formula anche
in caso di versamenti alle
Onlus
messe coprono diversi campi di interesse.
53.1 Dallo sport alla cultura
La detrazione del 19% è riconosciuta infatti per i versamenti in favore di:
› società e associazioni sportive dilettantistiche per un importo massimo
di 1.500 euro;
› “La Biennale di Venezia” per un importo non superiore al 30 per cento
del reddito complessivo;
› attività culturali ed artistiche gestite da enti senza scopo di lucro e patrocinate dal Ministero per i beni culturali;
› enti dello spettacolo;
110
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
› fondazioni operanti nel settore musicale su un importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
› movimenti e partiti politici (con almeno un parlamentare eletto) per
un importo compreso tra un minimo di 51,65 euro e un massimo di
103.291,38 euro.
53.2 I limiti di versamento in favore delle Onlus
In alternativa alla deduzione vista nel precedente capitolo è ammessa
la detrazione del 19% delle somme versate in favore delle Onlus o delle
associazioni di promozione sociale. Agevolazione ammessa su un importo
non superiore a 2.065,83 euro.
53.3 Documentazione
› Ricevute dei bollettini postali di versamento;
› quietanze liberatorie;
› ricevute dei bonifici bancari;
› estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. da g) al l)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. da h) a i-quater)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione del 15 giugno 2009, n. 160
Risoluzione 17 novembre 2008, n. 441
54.Farmaci
Agevolazione fiscale come spese mediche generiche per l’acquisto di
farmaci prescritti dal medico. Le somme sono interamente deducibili nel Le spese per i i farmaci
caso di acquisti da parte di persone disabili ai sensi della legge 104/1992.
54.1 Lo scontrino parlante
A partire dal 2007, in seguito all’entrata in vigore dall’art. 1, comma
godono della detrazione
fiscale come spese
mediche generiche. Per
l'agevolazione fiscale
basta lo scontrino
28, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali
deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si tratta del cosiddetto “scontrino
parlante” che riporta sia i dati fiscali dell’acquirente che l’identikit dei
prodotti acquistati. Una norma più restrittiva rispetto al passato, per
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
111

Detrazioni 730 - Antonella Donati
consentire di identificare con esattezza i prodotti ammessi a godere
della detrazione come spese mediche.
54.2 Il codice AIC
In particolare, per quanto riguarda l’indicazione della qualità del prodotto, nel 2009, in seguito ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che al posto
del nome del medicinale dovesse apparire solo l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) rilevato mediante
lettura ottica del codice a barre. I medicinali autorizzati per i quali è riconosciuta l’agevolazione fiscale presentano sopra il codice a barre un
codice di riconoscimento alfanumerico attribuito al momento dell’autorizzazione al commercio che inizia per “A0”.
54.3 Obbligatorio specificare la tipologia del prodotto
Per quanto riguarda le le altre diciture, invece, è stato confermato l’obbligo di specificare la qualità del prodotto, ossia “farmaco” o “medicinale”.
Ammesse anche le abbreviazioni come “med.” o “f.co.” o le altre, illustrate
successivamente, e destinate ad identificare i farmaci a seconda della loro
tipologia di appartenenza. Lo stesso anche per altre categorie di farmaci
identificati attaverso la composizione, come successivamente precisato.
54.4 La scomparsa dell’obbligo di ricetta
Con lo stesso provvedimento del 2009, il Garante della privacy, proprio a
tutela dei dati personali, ha stabilito il divieto non solo di indicare il nome
del prodotto, ma anche di allegare la ricetta allo scontrino per ottenere
la detrazione. A partire dalle spese effettuate nel 2009, quindi, non è più
richiesta nessuna copia della ricetta, nè alcun tipo di autocertificazione
sulla necessità, e l’unico documento necessario è lo scontrino parlante.
Poiché l’unico documento da esibire per la detrazione è lo scontrino, l’agevolazione fiscale può essere riconosciuta solo al titolare della tessera sanitaria, ossia al contribuente identificato con il codice fiscale che appare sullo scontrino, anche se non è la persona alla quale i farmaci sono destinati.
54.5 Nessuna agevolazione per i parafarmaci
Una volta stabilito che per poter avere l’agevolazione fiscale è obbligatorio esibire lo scontrino con l’indicazione “farmaco”, restano automaticamente esclusi “alla fonte” tutti i prodotti che farmaci non sono e che
quindi sullo scontrino non appaiono come tali. Niente più agevolazione,
quindi, per tutti i “parafarmaci”, pomate, colliri e integratori alimentari,
112
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
ossia – come li ha definiti il Ministero della salute – prodotti che “anche se
talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere
definiti medicinali”. Stessa esclusione dall’agevolazione per scontrini che
riportino genericamente l’indicazione “presidio medico”. In tutti i casi in
cui non si tratta di farmaci ma di attrezzature e/o articoli sanitari detraibili
è necessario che lo scontrino specifichi la natura del prodotto acquistato.
In caso di indicazioni generiche l’agevolazione non è riconosciuta.
54.6 Documentazione
› Scontrino parlante.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lettera b)
 Tuir art. 15, comma 1, lettera c)
Prassi


Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento 29 aprile 2009
Agenzia delle entrate
Circolare 30 luglio 2009, n. 40
Circolare 2008, n. 34
Circolare 2008, n. 30
Risoluzione 2007, n. 156
55.Farmaci da banco
Non solo medicinali prescritti dal medico. La detrazione del 19% o la deduzione, è riconosciuta anche per l’acquisto dei farmaci per i quali non Detrazione senza limiti
c’è obbligo di ricetta. Anche in questo caso, però, lo scontrino deve rispettare le regole prescritte per l’identificazione del prodotto.
per i farmaci acquistabili
senza ricetta. Ammesse
anche abbreviazioni sullo
scontrino
55.1 Farmaci di libera vendita
I farmaci non soggetti all’obbligo di ricetta sono di due tipi, e sono regolamentati dal d.lgs. n. 219 del 2006. La classificazione prevede i farmaci da
banco o “OTC” (sigla che sta per “over the counter”, ovvero, “medicinale sul banco” quindi di libera vendita), e i farmaci identificati come “SOP”,
ossia senza obbligo di prescrizione. I primi sono di libera vendita e possono inoltre essere oggetto di pubblicità, e per questo possono, appunto,
essere esibiti sul bancone della farmacia. I farmaci SOP, invece, possono
essere venduti liberamente ma non pubblicizzati al pubblico: devono essere consigliati espressamente dal farmacista e non possono essere tenuti
esposti sul banco.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
113

Detrazioni 730 - Antonella Donati
55.2 Le sigle che identificano i prodotti
Le sigle SOP e OTC, quindi, identificano una specifica categoria di
medicinali che è disciplinata espressamente dalla legge. Di conseguenza, ha stabilito l’Agenzia, è ammesso alla detrazione anche lo
scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica che al posto del “farmaco” o “medicinale” riporti le
sigle SOP o OTC.
55.3 Documentazione
› Scontrino parlante.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lettera b)
 Tuir art. 15, comma 1, lettera c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione del 17 febbraio 2010, n. 10
Circolare 30 luglio 2009, n. 40
56.Farmaci galenici
Preparazioni medicinali
del farmacista detraibili.
Necessaria, però, una
fattura con la specifica
indicazione del prodotto
Una volta erano molto comuni, ora si usano meno, ma anche nel caso
delle preparazioni galeniche è possibile avere la detrazione fiscale. é necessario però, anche in questo caso, che sia possibile individuare con
esattezza il prodotto.
56.1 I prodotti “su misura”
I galenici sono farmaci preparati in tempo reale nel laboratorio della
farmacia con sostanze medicinali. Si tratta di quelle pomate, sciroppi,
polveri, soluzioni per uso esterno, che vengono preparate dallo stesso farmacista, direttamente in farmacia. Quando il preparato è realizzato sulla
base di formule standardizzate previste nella farmacopea nazionale, si
tratta di preparazioni “officinali”. Se invece i farmaci sono realizzati sulla base delle quantità indicate dal medico, si tratta delle preparazioni
definite “magistrali”, che di fatto, quindi, sono dei farmaci su misura per
ciascun singolo paziente.
56.2 La fattura del farmacista
Per poter detrarre i farmaci di questo tipo, sia officinali che magistrali, non è
possibile utilizzare lo scontrino poichè non è previsto ovviamente un codice
a barre trattandosi di confezioni di tipo non industriale. Per l’agevolazione è
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

invece necessaria una fattura del farmacista che riporti la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione
galenica”.
56.3 Documentazione
› Fattura con specifica della tipologia del prodotto e dati fiscali dell’acquirente.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 12 agosto 2009, n. 218
57.Farmaci fitoterapici
Niente agevolazione per i rimedi naturali a base di erbe, a meno che non
si tratti di farmaci fitoterapici riconosciuti come tali. Anche in questo caso,
infatti, l’agevolazione è ammessa solo se si tratta di medicinali registrati,
non, quindi, per i prodotti acquistati nelle erboristerie, né per i parafarmaci a base di erbe.
57.1 Solo prodotti approvati dall’Aifa
Agevolazione fiscale come
spese mediche generiche
per l'acquisto di prodotti
fitoterapici in tutti i casi
in cui sono riconosciuti
come farmaci. Nessuna
detrazione per i prodotti di
erboristeria
Relativamente ai prodotti fitoterapici le norme definiscono come medicinale di origine vegetale o fitoterapico “ogni medicinale che contiene
esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o
più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”. I medicinali fitoterapici, ufficialmente approvati dall’Aifa, possono essere venduti esclusivamente nelle
farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.
57.2 Nessuna detrazione per le preparazioni di erboristeria
Per i prodotti classificati come farmaci, quindi, lo scontrino riporterà l’apposita dicitura e il codice di autorizzazione. Per gli altri prodotti a base di
erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio come
farmaci anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica,
sullo scontrino apparirà, quindi, la dicitura “parafarmaci”, e quindi la detrazione in questo caso non è ammessa. Lo stesso, ovviamente, nel caso
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
115

Detrazioni 730 - Antonella Donati
di preparazioni di erboristerie dato che la vendita dei farmaci fitoterapici
in quanto tali è riservata alle farmacie.
57.3 Documentazione
› Scontrino parlante.
57.4 Domande&Risposte
È possibile avere la detrazione per shampoo, creme, saponi alle erbe e altri
prodotti naturali prescritti dal dermatologo a fronte di allergie?
No, la detrazione è ammessa solo se si tratta di medicinali regolarmente
registrati. Per gli altri prodotti a base di erbe o di sostanze naturali che non
hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio dall’Aifa, ad esempio pomate o colliri, non è prevista la detrazione anche se prescritti dal
medico e quindi considerati utili ai fini di quella determinata patologia.
In questo caso, infatti, si tratta di “parafarmaci” e per questi prodotti la
detrazione non è riconosciuta neppure a fronte di regolare prescrizione
del medico specialista.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396
58.Farmaci omeopatici
Detrazione del 19% o deduzione dal reddito dei disabili per l’acquisto di farAgevolazione fiscale come
spese mediche generiche
anche per l'acquisto
di prodotti omeopatici.
Detrazione ammessa
a patto che, ovviamente,
si tratti di omeopatici
registrati come farmaci e
non come parafarmaci
maci omeopatici. Agevolazione riconosciuta anche se si tratta di medicinali
omeopatici senza obbligo di ricetta. Diverse possibilità per quel che riguarda
le modalità di indicazione del prodotto sullo scontrino.
58.1 Omeopatici certificati
L’agevolazione spetta, infatti, innanzitutto quando accanto al nome
o al codice del prodotto appare la dicitura farmaco o medicinale.
Nessun problema anche quando sullo scontrino non compare la dicitura “farmaco” ma solo l’indicazione “omeopatici” accanto al relativo
codice di autorizzazione. é proprio il codice AIC, infatti, che consente di classificare il prodotto come farmaco, a prescindere dalle altre
indicazioni. Quindi per i farmaci già in possesso del relativo codice di
116
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
autorizzazione, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di
spesa, in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.
58.2 Le indicazioni sullo scontrino
Ma per i prodotti omeopatici, per i quali non è stata ancora attivata la
procedura per l’attribuzione del codice è, comunque, possibile individuare
univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull’intero
territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica. Grazie alla possibilità di identificazione univoca, sono detraibili
anche gli scontrini sui quali la qualità del medicinale omeopatico viene
indicata solo con il numero identificativo.
58.3 Documentazione
› Scontrino parlante.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprile 2010, n. 21
Risoluzione 17 febbraio 2010, n. 10
59.Farmaci veterinari
Oltre che per i medicinali per uso umano, il Tuir riconosce la detrazione del 19% anche per i farmaci veterinari. Diversamente da quan- Detraibili anche i
to accade per le spese sanitarie ordinarie, per le quali è ammessa la
detraibilità dell’intero importo, salva la franchigia, nel caso delle cure
destinate agli animali la detrazione è ammessa su un importo massimo
farmaci per gli animali
da compagnia. Per loro,
però, regole ad hoc e tetto
massimo
di 387,34 euro.
59.1 Il tetto di spesa
Il limite di spesa euro è il tetto massimo indipendentemente dal numero
e dal tipo di animali posseduti, e comunque, solo al di sopra della franchigia di 129,11 euro. La legge, comunque riconosce la detrazione per
le spese per farmaci veterinari per tutti gli animali da compagnia senza
eccezione. Detrazione ammessa anche per i cani da caccia.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
117

Detrazioni 730 - Antonella Donati
59.2 Detrazioni a chi presenta lo scontrino
L’agevolazione fiscale è riconosciuta a chi ha sostenuto la spesa anche
se non è proprietario dell’animale, quindi a chi presenta la tessera sanitaria in farmacia e esibisce il relativo scontrino parlante. Per la detrazione dei farmaci veterinari, infatti, sono previste le stesse regole anche
per quel che riguarda l’obbligo di scontrino parlante, mentre non occorre alcun riferimento al possesso degli animali in questione per poter
scaricare la spesa. Anche in questo caso, quindi, dovrà essere prevista
la dicitura “farmaco”, e il relativo codice di identificazione ai fini della
detrazione.
59.3 Documentazione
› Scontrino parlante.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c-bis)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 14 giugno 2006, n. 55
60.Fecondazione assistita
Anche le procedure per la fecondazione assistita rientrano tra le prestazioni
Detrazione del 19% come
spese mediche
specialistiche per gli
interventi e le procedure
necessarie per la
fecondazione assistita.
Agevolazione qualunque
sia la tipologia di tecnica
adottata
sanitarie specialistiche. é prevista la detrazione sia per l’intervento in sè sia
per tutte le prestazioni accessorie necessarie al buon esito della procedura.
60.1 Agevolazione riconosciuta fin dal 1996
La detrazione è riconosciuta per l’intervento in quanto tale. Non c’è,
quindi, alcuna differenza relativamente al fatto che questo sia praticato
presso strutture pubbliche o private, o relativamente al tipo di tecnica
scelta per l’intervento di fecondazione assistita. L’indicazione data dal
Ministero delle finanze fin dal 1996.
60.2 Nessun limite per le spese all’estero
Successivamente a questa data non sono state previste limitazioni o restrizioni o indicazioni relative alla tecnica. Risultano, quindi, pienamente detraibili, quindi, anche le spese eventualmente sostenute all’estero, anche in
questo caso a prescindere dalla tecnica utilizzata.
60.3 Documentazione
› Fattura del centro medico.
118
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia entrate
Circolare 3 maggio 1996, n. 108
61.Fisioterapia
Il fisioterapista è uno degli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sulle professioni sanitarie (vedi appendice). Le Agevolazione fiscale come
prestazioni effettuate rientrano tra quelle finalizzate alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, e quindi ammesse a godere delle agevolazioni fiscali.
spese sanitarie generiche
per le prestazioni di
fisioterapia. Necessaria
la prescrizione medica
61.1 Prescrizione medica sempre necessaria
Poiché, però, il fisioterapista è un tecnico sanitario, non è sufficiente la sua
fattura per poter avere l’agevolazione. In tutti i casi in cui non si tratta di
laureati in medicina, infatti, ai fini della detrazione è necessario che sia
un medico a prescrivere la necessità di quella specifica prestazione. In
sostanza quando le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai
medici, la detrazione è ammessa solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria e, appunto,
prescritte da un medico. Non è comunque richiesto che si tratti di un medico specialista, ma è sufficiente anche la prescrizione del medico di base.
61.2 Se chi segue la terapia è un disabile
Nel caso in cui a sottoporsi alla terapia sia un soggetto disabile ai sensi
della legge 104/1992, la prestazione di un fisioterapista abilitato rientra tra
le spese per le quali è ammessa la deduzione dal reddito. Il fisioterapista,
infatti, è uno dei tecnici abilitati alla riabilitazione, e in quanto tale le sue
prestazioni rientrano tra quelle di assistenza specifica ai disabili. Di conseguenza le fatture del fisioterapista sono deducibili dal reddito del disabile.
La stessa agevolazione è riconosciuta nel caso in cui le spese vengano
pagate da familiari, anche se il disabile non è fiscalmente a carico o convivente (vedi capitolo 88).
61.3 Documentazione
› Prescrizione medica;
› fattura della prestazione.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
119

Detrazioni 730 - Antonella Donati
61.4 Domande&Risposte
é ammessa la detrazione di un corso di potenziamento di muscoli della
colonna in seguito ai danni riportati per un incidente prescritto da un medico ma effettuato in una palestra e fatturato da questa struttura e non da
un centro di riabilitazione?
No, la detrazione in questo caso non è ammessa. Per l’agevolazione è richiesto, infatti, che si tratti di prestazioni effettuate da personale sanitario
autorizzato.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 1° luglio 2010, n. 39
Circolare 18 maggio 2006, n. 17
62.Ginnastica correttiva
Ginnastica come terapia di riabilitazione e quindi sempre estraibile tra le
Agevolazione fiscale come
spese sanitarie generiche
anche per le sedute
di ginnastica correttiva
e riabilitativa. Obbligatorio
praticarle in un centro
medico specializzato o
con personale sanitario
spese sanitarie di tipo medico-generico, anche se si tratta di un tipo di attività meno impegnativa rispetto alle vere e proprie sedute di fisioterapia.
Necessario, però, che il trattamento sia praticato da personale paramedico o in un centro medico-specialistico.
62.1 Fisioterapisti o centro medico
Trattandosi di una prestazione sanitaria resa da personale diverso dal medico, inoltre, è sempre richiesta la specifica prescrizione. Nel caso in cui
l’attività sia praticata presso un centro medico specializzato e con un diretto sanitario medico, è sufficiente la fattura della struttura. Se praticata
altrove deve invece essere fatturata dal fisioterapista.
62.2 Documentazione
› Prescrizione del medico;
› fattura del fisioterapista;
› fattura del centro specializzato.
62.3 Domande&Risposte
Chi si sottopone ad un ciclo di ginnastica riabilitativa prescritta da un
medico, può detrarre la fattura della palestra se l’attività è fatta sotto la
guida di un fitoterapista?
120
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
Sì. Occorre, però, che sulla fattura sia annotato che la prestazione è stata
eseguita direttamente da personale sanitario autorizzato.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Ministero delle finanze
Circolare 23 aprile 1981, n. 14
63.Intermediazione immobiliare
Detrazione del 19% sui compensi pagati alle agenzie di intermediazione
immobiliare. Obbligatoria la registrazione del compromesso se si paga Sconto fiscale per la
prima del rogito.
63.1 Solo acquisto della prima casa
fattura dell'agenzia
immobiliare. Agevolazione
su un massimo di 1.000
euro di spesa
Lo sconto fiscale è riconosciuto, però, esclusivamente per l’attività di
intermediazione finalizzata all’acquisto di immobili ad uso abitativo da
destinare ad abitazione principale. La finalizzazione dell’acquisto è una
condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione. Di
conseguenza se l’acquisto viene meno la detrazione non può più essere riconosciuta. E non è ammessa neppure se si compra solo un box,
anche se questo è destinato a diventare pertinenza dell’abitazione
principale.
63.2 Detrazione a tutti gli acquirenti compreso l’usufruttuario
L’importo sul quale applicare la detrazione è fissato in un massimo di
1.000 euro,da dividersi tra tutti gli eventuali comproprietari in base alla
percentuale di acquisto. In pratica per l’agevolazione si deve far riferimento esclusivamente alla quota di proprietà a prescindere dall’intestatario della fattura. Questo principio si applica anche nel caso in cui si
tratti di acquisto separato di nuda proprietà e usufrutto. A condizione che
l’immobile sia adibito ad abitazione principale, in sostanza, l’agevolazione è riconosciuta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena
proprietà.
63.3 Per l’agevolazione sufficiente il compromesso
L’agevolazione è riconosciuta anche se il pagamento dell’intermediazione avviene al momento del compromesso e il rogito l’anno successivo. é
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
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Detrazioni 730 - Antonella Donati
determinante, infatti, solo il fatto che la somma sia finalizzata all’acquisto
dell’immobile. Per questo, peraltro, è ammessa la detrazione anche se la
somma per l’intermediazione viene pagata ancora prima della stipula del
compromesso, purché, appunto, ci sia poi la prova data dall’effettivo acquisto.
63.4 Documentazione
› Fattura dell’agenzia;
› compromesso registrato;
› rogito.
63.5 Domande&Risposte
Nel caso di familiare dell’acquirente dell’immobile che paga le spese ma
non è intestatario dell’abitazione, la detrazione è ammessa?
No, solo se la fattura è intestata all’acquirente o a uno degli acquirenti dell’immobile è possibile avere la detrazione perché questa è legata
all’acquisto dell’abitazione. Ai fini dell’agevolazione, infatti, è necessario
attestare l’acquisto con l’esibizione del rogito.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 15, comma 1, lettera b-bis)
Prassi

Agenzia delle entrate
Circolare 1° luglio 2010, n. 39
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
Circolare 4 agosto 2006, n. 28
64.Lenti a contatto
Detrazione del 19% per la spesa di acquisto delle lenti a contatto. Anche
Sconto fiscale per le lenti
a contatto. Detrazione
riconosciuta, però, solo
per quelle correttive
le sole lenti, infatti, rientrano nella categoria delle protesi sanitarie (vedi
capitolo 81). 64.1 Solo lenti graduate
L’acquisto delle lenti, dunque, è considerato come una delle spese mediche generiche, a patto che, ovviamente, si tratti di lenti correttive e
non di semplici lenti acquistate per scopo estetico. Per la detrazione
occorre la richiesta del medico oppure la certificazione dell’ottico che
precisi che si tratta di acquisto necessario per correggere un difetto della vista.
122
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
64.2 Detraibile anche il liquido di conservazione
Rientra nell’agevolazione fiscale anche l’acquisto del liquido per la conservazione. Si tratta, infatti, di un prodotto indispensabile per la corretta
ed efficiente utilizzazione delle lenti stesse.
64.3 Documentazione
› Ricetta medica e scontrino parlante
oppure
› fattura e certificazione dell’ottico
oppure
› scontrino parlante con dettaglio dell’acquisto e autocertificazione. nel
caso di acquisto del solo liquido di mantenimento;
64.4 Domande&Risposte
In caso di acquisto effettuato per i figli a carico è necessaria la richiesta
del medico?
No. Anche in questo caso è sufficiente la fattura dell’ottico che attesti la tipologia del prodotto. Occorrerà poi autocertificare la necessità della figlia.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprile 1981, n. 14
65.Logopedista
Le spese per le sedute di logopedia godono delle agevolazioni fiscali. Il
logopedista è una delle figure che appartengono all’insieme delle pro- Agevolazione fiscale
fessioni tecnico sanitarie elencate nel d.m. 29 marzo 2001 (vedi appendice) e quindi le sue prestazioni sono detraibili o deducibili a seconda del
soggetto interessato.
per le sedute di logopedia.
Le sedute rientrano tra le
terapie di riabilitazione
65.1 Terapia di riabilitazione
L’area di attività del logopedista è quella dei tecnici della riabilitazione.
In questo ambito si occupa di disturbi della voce, del linguaggio e della
comunicazione, disturbi dell’apprendimento e disturbi dell’attenzione, e
disturbi neurocomportamentali. Le sedute effettuate dal logopedista rientrano, perciò, tra le spese per le quali è ammessa la detrazione come
spese mediche generiche al pari delle altre sedute di riabilitazione.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
123

Detrazioni 730 - Antonella Donati
65.2 Decidibilità per i disabili
Se invece la prestazione effettuata riguarda un disabile ai sensi di legge,
la spesa è deducibile. Tutte le terapie di riabilitazione rientrano, infatti, tra
quelle di assistenza specifica per le quali è riconosciuta la deduzione dal
reddito del disabile o dei suoi familiari anche se non si tratta di soggetto
fiscalmente a carico. Necessaria, comunque, la prescrizione del medico.
65.3 Documentazione
› Prescrizione del medico;
› fattura della prestazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art.15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 1° luglio 2010, n. 39
66.Master
Rientrano tra le spese di istruzione che danno diritto alla detrazione del 19%
Detrazione come spese
di istruzione per i master
di specializzazione post
laurea. Agevolazione
riconosciuta, però, solo
se gestiti da istituti
universitari o equiparati
anche i master. Agevolazione ammessa a due condizioni: si deve trattare
di corsi post-laurea e gestiti da università pubbliche e private, oppure da
istituti che sono riconosciuti come di livello universitario, come da specifico
decreto che deve essere citato nei riferimenti legali della scuola.
66.1 Solo corsi post-laurea
L’agevolazione fiscale per le spese di perfezionamento, infatti, è riconosciuta solo nel caso in cui i corsi siano assimilabili, per durata e struttura
d’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione. Sono quindi detraibili i corsi di perfezionamento scientifico e di formazione, successivi al
conseguimento della laurea triennale, ossia i master di I livello, o della laurea magistrale, master di II livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati
gli specifici attestati.
66.2 Esclusivamente strutture universitarie
La differenza in merito al diritto alla detrazione delle spese la fa la struttura.
Si deve trattare, infatti, di corsi tenuti esclusivamente da istituti universitari,
pubblici o privati. Non si può quindi avere la detrazione per le spese pagate a enti diversi da quelli di tipo universitario, anche se si tratta di corsi
gestiti in collaborazione con l’università, ma appaltati da questa a soggetti
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
esterni, come, ad esempio, imprese private del settore produttivo legato al
master. Se il pagamento non viene effettuato all’università, in sostanza, la
detrazione non è ammessa.
66.3 L’importo detraibile
Per quel che riguarda le spese dei master gestiti da università private o
strutture accreditate, l’agevolazione è riconosciuta su un importo massimo
pari a quello stabilito per tasse e contributi versati per i master con analoga tipologia effettuabili presso istituti statali italiani. Se corsi identici non ci
sono, si devono verificare le somme richieste per quelli relativi a argomenti
e materia analoghi o affini al corso prescelto.
66.4 Documentazione
› Attestati di pagamento.
66.5 Domande&Risposte
Nel caso di master, ai fini della detrazione, com’è possibile riconoscere
dal titolo del corso se si tratta di un corso detraibile?
Per la detrazione non occorre considerare il tipo di insegnamento ma i
titoli di studio richiesti per entrare, che non possono essere inferiori al diploma di laurea. Se l’istituto che offre il master non richiede la laurea, la
detrazione non è riconosciuta, perché si tratta di formazione professionale e non di livello universitario.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. e)
Prassi
 Ministero delle finanze
Circolare 19 maggio 2000, n. 101
67.Mutuo prima casa
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del Tuir stabilisce il diritto all’agevolazione per un massimo di 4.000 euro di interessi pagati ogni anno. Detrazione del 19% per
Fondamentale l’utilizzo diretto dell’abitazione acquistata con il mutuo gli interessi pagati
come prima casa.
67.1 Agevolazione e abitazione principale
per i mutui finalizzati
all’acquisto della prima
casa. Diverse le variabili
da considerare
L’agevolazione è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto agevolato
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
125

Detrazioni 730 - Antonella Donati
della prima casa. Come precisa lo stesso testo, infatti, per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente
acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile
è adibito ad abitazione principale di un suo familiare. Occorre che
dal contratto di mutuo risulti che si tratta di un finanziamento destinato all’acquisto di un immobile che diverrà abitazione principale, a
prescindere dal fatto che questo sia o meno acquistato a sua volta
con le agevolazioni prima casa, e, quindi, che il mutuo sia un mutuo
agevolato da questo punto di vista. Se la banca non rilascia la relativa attestazione, è ammessa anche l’autocertificazione di questo
requisito. La detrazione, inoltre, spetta a condizione che l’immobile
sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e
che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al
mutuo.
67.2 Le voci che danno diritto allo sconto d’imposta
La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro di interessi pagati all’anno, ed è riconosciuta solo per i mutui che sono accesi a fronte
di un’ipoteca sull’immobile. Possono esser stipulati con banche italiane
o con istituti di credito residenti nel territorio di uno degli Stati dell’Unione
europea. L’agevolazione è ammessa anche per le rate pagate a titolo di
preammortamento, ossia le rate di soli interessi dovute nella fase iniziale
del prestito, prima che inizi la restituzione del capitale. Niente detrazione,
invece, per gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie,
di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con
garanzia ipotecaria sugli immobili.
Nell’importo sul quale applicare la detrazione rientrano anche i cosiddetti
“oneri accessori”, ossia le spese indispensabili per l’accensione e la restituzione del mutuo. Si tratta di:
› spese di istruttoria e perizia tecnica;
› imposta per l’iscrizione dell’ipoteca;
› l’imposta sostitutiva sul capitale;
› onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo;
› eventuali spese di incasso della rata.
Al di fuori di questo elenco non sono previste spese detraibili.
67.3 Importo del mutuo e prezzo di acquisto
Se il mutuo è superiore al costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione solo gli interessi relativi alla
126
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

parte che copre il costo indicato nell’atto di acquisto più le spese
notarili e gli altri oneri accessori. Per determinare la parte di interessi
da detrarre occorre considerare il costo di acquisizione dell’immobile
moltiplicato per l’importo degli interessi pagati diviso per l’importo
del mutuo.
67.4 Detrazione solo se contemporaneamente proprietari dell’immobile
e intestatari del contratto
Requisito indispensabile per avere la detrazione è quello di essere contemporaneamente proprietari dell’immobile e intestatari del contratto di
mutuo. Se entrambe queste condizioni non sono rispettate non si ha alcun
diritto allo sconto Irpef. Quindi niente agevolazione a chi è terzo datore di
ipoteca, né al marito che paga il mutuo per la casa acquistata prima del
matrimonio e intestata solo alla moglie.
67.5 Nessuna agevolazione agli usufruttuari
Allo stesso modo non ha diritto all’agevolazione per l’eventuale mutuo
di acquisto il titolare del solo usufrutto. L’usufrutto, infatti, non è un titolo
di possesso ma solo un diritto di utilizzo. L’usufruttuario, infatti, non può
vendere la proprietà dell’immobile, e quindi poichè manca il requisito
del possesso, non può neppure avere la detrazione del mutuo. Nessuna
detrazione neppure nel caso in cui si tratti di immobile intestato ai figli
minori, anche se sui loro beni i genitori hanno l’usufrutto fino alla maggiore età. Anche questa situazione, infatti, non comporta per i genitori
alcun diritto di proprietà, e quindi nessuna possibilità di godere dell’agevolazione.
67.6 Obbligatorio trasferirsi nell’immobile entro 12 mesi
La detrazione è riconosciuta solo a patto di utilizzare stabilmente l’appartamento acquistato come sua abitazione principale, oppure se questo è abitato dai propri familiari. In ogni caso è indispensabile abitare
nell’immobile entro 12 mesi dalla stipula del contratto di mutuo, altrimenti
il diritto all’agevolazione fiscale si perde. Solo al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà non è richiesto il requisito
della dimora abituale. Non è comunque necessario cambiare la residenza quando la detrazione è richiesta dal proprietario dell’immobile, ma è
obbligatorio vivere in quel determinato appartamento. L’utilizzo può esser
dimostrato anche con un’autocertificazione con la quale il contribuente
può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
127

Detrazioni 730 - Antonella Donati
67.7 Domicilio e residenza
Come precisato più volte dall’Agenzia delle entrate, infatti, tra i documenti che possono essere sostituiti dall’autocertificazione sono ammessi
anche quelli attestanti i requisiti per avere la detrazione del mutuo. è così
possibile autocertificare la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, compreso, quindi, il trasferimento entro i 12 mesi dall’acquisto, come richiesto per godere della
detrazione. Peraltro per questo non è richiesto dal Tuir il requisito della residenza anagrafica quando si tratta di agevolazioni prima casa, ma solo
l’attestazione, sotto la propria responsabilità, dell’uso dell’immobile come
abitazione principale, finché si tratta di contribuente che abita nella propria casa. Nel caso in cui si tratti di casa adibita ad abitazione principale
solo dei familiari è invece richiesta la residenza dei familiari stessi.
67.8 Se si compra un immobile locato o un appartamento all’asta
L’uso diretto dell’immobile è dunque un requisito indispensabile e per
questo nel caso di un immobile affittato acquistato con un mutuo, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato all’inquilino lo sfratto per finita locazione e, purché entro un
anno dal rilascio, l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
In pratica è possibile detrarre il mutuo, fin dalla prima rata, solo se si acquista un immobile con il contratto in scadenza entro tre mesi al massimo. In tutti gli altri casi l’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta.
Queste stesse regole vanno rispettate anche nel caso in cui si acquisti un
immobile all’asta e questo risulti abitato dall’ex proprietario. A condizione
di avviare le procedure per lo sfatto entro tre mesi dal decreto di trasferimento della proprietà e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione
principale entro un anno dal rilascio, la detrazione è ammessa anche in
questo caso fin dalla prima rata.
67.9 Se ci sono lavori in corso
Se nell’immobile acquistato sono in corso lavori di ristrutturazione e l’appartamento non è abitabile, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Questo, però, deve avvenire
entro due anni dall’acquisto. Inoltre è necessario dimostrare con la relativa licenza edilizia o con la DIA che ci sono effettivamente lavori in corso.
67.10 Se si compra un’altra quota
La detrazione spetta, poi, quando il mutuo è stipulato per acquistare una
ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare nella quale già si vive.
Solo per la casa, però. La detrazione non compete, invece, nel caso in
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare solo una
pertinenza dell’abitazione principale dato che l’agevolazione riguarda
esclusivamente gli immobili per uso abitativo. Se invece si acquistano contemporaneamente due immobili da destinare entrambi a prima casa unificandoli, l’agevolazione è riconosciuta solo per uno dei due appartamenti.
67.11 Se la casa poi si lascia
Se dopo essere andati ad abitare nell’appartamento acquistato con il
mutuo ci si trasferisce altrove, si perde il diritto alla detrazione, a partire
dall’anno di imposta successivo a quello nel quale si lascia l’appartamento. In pratica si può stare fuori casa per un anno intero senza perdere la
detrazione. Dall’anno successivo, invece, l’agevolazione non è più riconosciuta. Se però si torna ad abitare nell’appartamento è possibile avere di
nuovo la detrazione. Fa eccezione il trasferimento per motivi di lavoro: in
questo caso, infatti, il diritto alla detrazione non si perde comunque.
67.12 Le regole per gli anziani in casa di cura
Gli anziani trasferiti in case di cura hanno diritto a mantenere la detrazione del mutuo a patto che l’appartamento non venga affittato. Infatti
non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti
da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari.
67.13 Se ci sono più titolari del contratto
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, il tetto
massimo di importo detraibile si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Così, ad
esempio, nel caso di coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro
cointestatari in parti uguali del mutuo, ciascuno può indicare non più della metà degli interessi complessivamente dovuti sul finanziamento, con
un massimo di 2.000 euro.
67.14 Documentazione
› Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o
autocertificazione del requisito;
› quietanza della banca relativa agli interessi pagati;
› residenza o domicilio nell’immobile;
› residenza nell’immobile di propri familiari.
67.15 Domande&Risposte
Ho acquistato una nuova casa con un mutuo senza vedere quella che
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
129

Detrazioni 730 - Antonella Donati
già possedevo, ma è mia intenzione utilizzare questa nuova abitazione
come prima casa. è possibile avere la detrazione del mutuo se sul contratto non appare la destinazione “prima casa”?
Deve richiedere per questo che la banca le attesti che il mutuo è finalizzato
all’acquisto della casa che diverrà la sua abitazione principale. è necessario,
infatti, che la finalità del mutuo risulti dal testo del contratto o da altra documentazione bancaria fornita a richiesta del sottoscrittore.
Acquistando un appartamento con un mutuo e affittandolo per il primo
anno, si ha diritto alla detrazione quando ci si va ad abitare?
No, si ha diritto a detrarre il mutuo della prima casa solo se si va ad abitare
l’appartamento entro 12 mesi dall’acquisto. Trascorso questo termine la
detrazione non è più ammessa.
Nel caso di immobile locato con contratto in scadenza due anni dopo
l’acquisto, si può avere il diritto alla detrazione?
No, non si può usufruire della detrazione del mutuo. Quando si acquista
un appartamento affittato con un contratto in regola, infatti, è un obbligo
di legge rispettare la scadenza del contratto. E se non si ha la possibilità
di dare lo sfratto per finita locazione entro tre mesi dall’acquisto, la detrazione non è riconosciuta.
Se si acquista un appartamento e vi si abita per un breve periodo, poi ci si
trasferisce altrove, tornando nell’appartamento dopo due anni è possibile
usufruire di nuovo della detrazione del mutuo?
Sì, è possibile riprendere la detrazione per le rate pagate a decorrere
dal momento in cui l’immobile torna ad essere utilizzato come abitazione
principale. La continuità nell’utilizzo, infatti, non è un requisito richiesto per
usufruire della detrazione.
Può essere considerato un onere accessorio al mutuo il contratto di assicurazione sull’immobile che taluni istituti di credito richiedono ad ulteriore
garanzia oltre quella ipotecaria nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile che potrebbe poi avere un valore inferiore a quello
ipotecato?
No. Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi sono
compresi solo l’onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto, le spese per l’iscrizione dell’ipoteca e l’imposta sostitutiva, ossia spese
assolutamente necessarie alla stipula stessa del contratto. Le spese per l’assicurazione dell’immobile non danno diritto alla detrazione poichè non solo
necessarie rispetto al contratto di mutuo in quanto tale, ma rappresentano
solo un’ulteriore forma di garanzia aggiuntiva.
130
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
Nel caso di un mutuo per l’acquisto di una seconda abitazione nello stesso
comune, da destinare a nuova abitazione principale, è ammessa la detrazione visto che il mutuo non è espressamente agevolato per la prima casa e
la banca non rilascia nessuna attestazione in materia?
Sì, la detrazione è riconosciuta anche in questo caso. Qualora la banca
non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere all’autocertificazione dichiarando che il mutuo è stato contratto per
l’acquisto dell’abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale
e civile delle dichiarazioni rese. Il CAF potrà riconoscere la detrazione in
questione sulla base dell’autodichiarazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. b)
Prassi

Agenzia delle entrate
Circolare del 27 marzo 2010, n. 16
Risoluzione del 14 ottobre 2008, n. 385
Risoluzione 22 dicembre 2006, n. 147
Circolare del 20 aprile 2005, n. 15
Circolare del 12 giugno 2002, n. 50
Circolare del 3 gennaio 2001, n. 1
Circolare 19 maggio 2000, n. 95
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
68.Mutuo e prima casa con il coniuge
Il diritto alla detrazione, come detto, spetta a tutti coloro che sono proprietari e titolari del contratto. Per la detrazione si deve far riferimento alla quo- Nel caso di mutuo per
ta di interessi pagata da ciascuno e certificata dalla banca. Nel caso di la casa coniugale per
mutui cointestati con il coniuge, però, ci possono essere diverse situazioni.
68.1 Comunione dei beni e casa acquistata dopo il matrimonio
Se la casa è acquistata dopo il matrimonio da parte di due coniugi in
comunione dei beni con mutuo cointestato, è riconosciuta la detrazione
ad entrambi anche se il rogito è stato effettuato da uno solo, poichè l’im-
la detrazione occorre
tener conto di diverse
variabili. In ogni caso se
uno dei due coniugi è a
carico, l’altro può avere
l’agevolazione per intero
anche in caso di mutuo
cointestato
mobile è comunque di proprietà di entrambi. Ai fini della proprietà tra coniugi fa testo l’art. 177 c.c. secondo il quale “costituiscono oggetto della
comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”,
e per questo motivo il notaio annota sull’atto il regime patrimoniale dei
coniugi. Nessun dubbio, quindi, sul diritto alla detrazione del mutuo cointestato anche se all’atto con il notaio era presente un solo coniuge.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
131

Detrazioni 730 - Antonella Donati
68.2 Mutuo cointestato e casa no
Se invece la casa è stata acquistata prima del matrimonio da uno
solo dei due interessati, non anche se l’altro ha contribuito con un
contratto di mutuo cointestato, l’agevolazione è riconosciuta solo al
titolare della proprietà dell’appartamento e, ovviamente, solo per la
quota che paga direttamente. Manca, infatti, in questo caso il requisito determinante della proprietà abbinata alla titolarità del contratto
di mutuo.
68.3 Casa cointestata e mutuo no
Se invece la casa è stata acquistata da entrambi i coniugi al 50% ma il
mutuo è stato stipulato da uno solo, ai fini della detrazione fa premio comunque che si tratti di casa coniugale. Il fisco in questo caso riconosce
al coniuge che ha stipulato il mutuo la detrazione in relazione a tutti gli
interessi pagati a prescindere dal fatto che sia proprietario solo a metà.
L’Agenzia delle entrate con la circolare 17 del 2006 ha stabilito, infatti,
che si può considerare l’intero prezzo di acquisto che risulta dal rogito
“perché nel quadro dei rapporti familiari può accadere che la ripartizione del costo tra i soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla
percentuale di titolarità del diritto reale acquistato”.
Come dire, quello che conta è l’interesse della famiglia, quindi la detrazione spetta per intero anche se si è proprietari solo di mezza casa.
68.4 Se uno dei due coniugi è carico
Quando oltre la casa anche il mutuo è cointestato, ma uno dei coniugi
non ha reddito e risulta fiscalmente a carico, l’intera detrazione spetta
all’altro proprietario. Si tratta di una possibilità espressamente riconosciuta dal Tuir. Quindi chi ha la moglie o il marito a carico, ha sempre diritto
alla detrazione per tutte e due le quote pagate a prescindere dall’intestazione del mutuo.
68.5 Se non c’è capienza nell’imposta
Se il coniuge non è carico ma non ha capienza nella sua imposta, la detrazione si perde. Non è prevista, infatti, in questo caso la possibilità che
l’altro coniuge possa recuperarla, perché la doppia detrazione spetta
solo in caso di coniuge a carico. In questa situazione l’alternativa è quella
dell’accollo dell’intero mutuo. Un’operazione che si può fare se al vantaggio fiscale si può abbinare quello della rinegoziazione. In questo caso
a chi si accolla tutto il peso del prestito spetta tutto lo sconto sull’Irpef,
dato che si tratta di casa familiare.
132
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

68.6 Se i coniugi si separano e la casa spetta a lei
La detrazione in linea di principio si può ottenere fintanto che si abita
nell’appartamento acquistato con il mutuo. Se si va via di casa non
spetta più, e questo è vero nella gran parte dei casi, a meno che nell’appartamento non restino ad abitare propri familiari. Cosa che accade anche quando in seguito ad una separazione legale viene riconosciuto il
diritto di abitazione ad uno solo dei due coniugi. In questa situazione il
coniuge che deve lasciare l’appartamento mantiene comunque la detrazione perché il coniuge legalmente separato resta a tutti gli effetti un
familiare. Il diritto alla detrazione non si perde neppure in caso di divorzio
se ci sono dei figli: anche se con il divorzio l’ex coniuge esce di fatto
dall’insieme dei familiari, il diritto a mantenere la detrazione resta perché
in casa restano i figli.
68.7 Documentazione
› Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o
autocertificazione del requisito;
› quietanza della banca relativa agli interessi pagati;
› residenza o domicilio nell’immobile;
› residenza nell’immobile di propri familiari.
68.8 Domande&Risposte
Acquistando una casa in separazione dei beni ma con un mutuo al 50%
con il coniuge, anche lui ha diritto alla detrazione degli interessi?
Quando la casa è solo di un coniuge l’altro non ha diritto alla detrazione.
Infatti condizione indispensabile per avere la detrazione è quella di essere contemporaneamente intestatari del contratto di mutuo e proprietari
dell’alloggio.
Se la casa è solo della moglie che è a carico, il marito può detrarre il
mutuo?
No, anche nel caso di coniuge a carico manca una delle due condizioni
perché l’altro possa avere la detrazione, ossia il possesso dell’immobile.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. b)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 18 maggio 2006, n. 17
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
133

Detrazioni 730 - Antonella Donati
69.Mutuo prima casa dei familiari
Detrazione del mutuo non solo per la casa dove si abita ma anche
Detrazione del mutuo
anche se nella casa
acquistata abitano solo
i propri familiari. Se
però si possiedono due
abitazioni l’agevolazione è
concessa solo per quella
utilizzata direttamente dal
proprietario
per quella nella quale abitano solo i familiari. Chi decide di comprare
casa per i figli può godere della detrazione del 19% sugli interessi anche
senza andare ad abitarci, purché non abiti già in un’altra casa di sua
proprietà.
69.1 Parenti e affini fino al terzo grado
Dai figli ai nipoti, dai suoceri alla zia. Il fisco, a partire dal 1° gennaio 2001,
data di entrata in vigore della legge 388 del 2000 (legge finanziaria per
il 2001) riconosce il diritto di godere delle agevolazioni Irpef relative alla
prima casa anche all’abitazione utilizzata da un parente del proprietario.
Agevolazione riconosciuta per i familiari fino al terzo grado e gli affini fino
al secondo grado. Ai sensi di legge si tratta di:
› Coniuge, figli e genitori (familiari di primo grado);
› fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli) e nonni (familiari di secondo grado);
› zii e nipoti, ossia figli di un fratello o una sorella (familiari di terzo grado);
› suoceri, generi e nuore (affini di primo grado);
› cognati (affini di secondo grado).
Se si compra un appartamento pagandolo con un mutuo e poi si concede questo appartamento in uso gratuito ad una delle persone che appartengono all’insieme dei familiari più vicini si ha quindi il diritto ad avere la
detrazione.
69.2 Obbligo di residenza da parte del familiare
L’agevolazione fiscale è riconosciuta, però a patto che vengano rispettati tutti i requisiti, che in questo caso prevedono anche espressamente
l’obbligo di di residenza da parte del familiare. Non è sufficiente il solo
domicilio da parte del familiare ma è necessario che sia espressamente
rispettato il requisito della residenza anagrafica.
69.3 Nessuna scelta se possiede più di una casa
La possibilità di detrarre il mutuo per la casa nella quale abitano solo
i familiari, però è concessa solo a chi non abita in casa propria. Non
basta, cioè, pagare il mutuo e poi mandare a vivere un figlio nell’appartamento, ma è necessario anche abitare in una casa non di proprietà,
in affitto o in uso gratuito, ma comunque non intestata. Il concetto di
134
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

“prima casa” presuppone, infatti, che si tratti anche di “unica” casa,
e non è contemplata la possibilità di avere due prime case. E non c’è
neppure possibilità di scelta: il proprietario di due immobili entrambi con
i requisiti dell’abitazione principale, in quanto in una abita con la moglie, mentre nell’altra abita il figlio, può calcolare la detrazione solo in
riferimento agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito
a propria abitazione.
69.4 Documentazione
› Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o
autocertificazione del requisito;
› quietanza della banca relativa agli interessi pagati;
› residenza nell’immobile di propri familiari.
69.5 Domande&Risposte
Un genitore che acquista un immobile e lo va ad abitare per il primo
anno, e successivamente cede l’appartamento alla figlia che però ci va
ad abitare solo dopo due mesi, può continuare a detrarsi gli interessi passivi del mutuo nei prossimi anni?
Sì, perché è stato comunque rispettato il requisito della destinazione
dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e
poiché la detrazione si perde solo dall’anno successivo a quello in cui
l’immobile non viene più utilizzato come abitazione principale, in questo
caso non c’è perdita del beneficio in quanto nell’anno in questione si è
trasferita nell’immobile la figlia.
è possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione e degli
interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto della casa
di abitazione del figlio, o, in caso contrario scegliere per quale dei due
mutui richiedere la detrazione?
No. Nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed
uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente
per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del titolare
stesso e, eventualmente, delle pertinenze. Quindi anche nel caso in cui
il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a
propria abitazione principale, e un mutuo per l’acquisto di un immobile
da adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con questo principio
la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza
dell’immobile adibito a propria abitazione.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
135

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. b)
 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 2
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 12 giugno 2002, n. 50
Risoluzione 11 febbraio 2000, n. 13
70.Mutuo e prima casa e successione
In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’eDetrazione del mutuo
anche in caso di
successione. Il diritto,
infatti, spetta agli eredi che
subentrano nel contratto
rede o legatario. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se
contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.
70.1 Accollo obbligatorio per la detrazione
Nell’ipotesi di decesso del titolare del mutuo le condizioni di detraibilità
ricorrono solo, però, nei confronti dell’erede che si è accollato il mutuo.
In mancanza di indicazioni nel testamento, infatti, tutti gli eredi subentrano pro-quota nella titolarità del mutuo se l’eredità è stata accettata, o
esplicitamente o per dato di fatto, ad esempio presa di possesso dei beni
ereditari. In questa situazione anche qualora il mutuo fosse pagato, ad
esempio, solo dal coniuge superstite, o solo da uno degli eredi che abita nell’appartamento, sarebbe possibile attribuire il diritto alla detrazione
solo pro quota.
70.2 Necessario anche l’uso dell’immobile
In ogni caso per l’agevolazione deve essere sempre rispettato anche
l’uso dell’immobile come abitazione principale. Quindi se il pagamento
del mutuo è diviso, ad esempio, tra coniuge superstite e due figli, ma i
figli hanno a loro volta una casa di proprietà, l’unica persona che ha
titolo a detrarre il mutuo per un terzo è il coniuge superstite. Al contrario
se i figli non avessero case di proprietà avrebbero diritto alla detrazione
in quanto nella casa abita un familiare.
70.3 Documentazione
› Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o
autocertificazione del requisito;
›accollo;
› quietanza della banca relativa agli interessi pagati;
› domicilio o residenza nell’immobile.
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E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. b)
Prassi
 Ministero delle finanze
Circolare 1° giugno 1999, n. 122
71.Mutuo e prima casa e trasferimento per lavoro
Sia che si debba lasciare la casa già abitata, sia che non ci si possa trasferire entro un anno dall’acquisto, non si decade dal dritto a detrarre il Detrazione per il mutuo
mutuo quando ci si deve spostare per motivi di lavoro. In questo caso la
mancata utilizzazione dell’immobile non ha influenza, neppure se la casa
viene data in locazione.
se si deve lasciare la
casa per motivi di lavoro.
L’agevolazione in questo
caso non si perde mai
71.1 Non importa quale sia il nuovo comune se il trasferimento deriva
dalla nuova occupazione
Ai fini del diritto a mantenere la detrazione del mutuo non è necessario
che il nuovo comune di abitazione o di residenza coincida con quello
di lavoro, per cui iI diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi
rimane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. La
generica formulazione adottata dalla norma “trasferimenti per motivi di
lavoro” consente di continuare a godere dell’agevolazione fiscale in tutti
i casi in cui la variazione dell’abitazione principale risulti una conseguenza diretta della mutata o nuova situazione lavorativa, un trasferimento di
sede con la stessa azienda o un nuovo contratto, senza alcuna ulteriore
condizione. La norma, infatti, non subordina in alcun modo il diritto all’agevolazione all’ulteriore vincolo che la nuova abitazione principale sia
stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.
71.2 Diritto alla detrazione anche in caso di successivi trasferimenti, finché restano i motivi di lavoro
Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione
ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché
sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché
permangono i “motivi di lavoro” che hanno determinato la variazione della
dimora abituale. Solo se vengono meno le esigenze lavorative che hanno
determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze
lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
137

Detrazioni 730 - Antonella Donati
71.3 Detrazione riconosciuta anche se l’immobile viene dato in locazione
Il trasferimento per motivi di lavoro consente si mantenere la detrazione anche nel caso in cui l’immobile venga affittato. Non è prevista
nessuna eccezione in questo caso, e quindi si ha il diritto a mantenere lo sconto fiscale sugli interessi anche se l’immobile viene concesso
in locazione. Ovviamente in questo caso si dovranno utilizzare i codici
relativi al contratto di affitto e non fare riferimento all’immobile come
“prima casa”.
71.4 Documentazione
› Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o
autocertificazione del requisito;
› quietanza della banca relativa agli interessi pagati;
› autocertificazione delle motivazioni del trasferimento.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. b)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprile 2010, n. 21
72.Mutuo e prima casa per nuda proprietà
La detrazione per i mutui
è riconosciuta anche
in caso di acquisto di
nuda proprietà. Occorre,
però, rispettare anche
il requisito dell’uso
dell’immobile
Il fisco fa lo sconto anche a chi acquista solo il diritto di proprietà dell’immobile, senza quello di utilizzo. Anche in presenza di un usufruttuario la
detrazione è riconosciuta al nudo proprietario, ma resta comunque l’obbligo di uso dell’immobile.
72.1 Necessario l’uso dell’immobile
L’agevolazione fiscale spetta al nudo proprietario in quanto acquirente
della proprietà dell’immobile. L’usufruttuario, invece, ne acquista solo il
diritto di utilizzo, ma non, appunto, la proprietà. E poiché la detrazione
del mutuo è riconosciuta solo a chi è contemporaneamente titolare
del contratto e proprietario del bene, è evidente che chi possiede solo
l’uso del bene ma non la sua proprietà, non può avere la detrazione. Poiché, però è obbligatorio rispettare anche il requisito dell’utilizzo
dell’immobile, se si effettua l’acquisto di una nuda proprietà come forma d’investimento, lasciando all’ex pieno proprietario il diritto di abitazione o l’usufrutto, la detrazione per il nudo proprietario non può essere
riconosciuta.
138
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
72.2 Sì all’agevolazione se ad abitarci sono solo i familiari
Situazione diversa, invece, se l’acquisto viene fatto in ambito familiare, ad
esempio per favorire dei parenti anziani. Infatti se si acquista la nuda proprietà di un’abitazione nella quale hanno o avranno l’usufrutto dei familiari, il
diritto alla detrazione è riconosciuto dato che anche in questo caso, come
illustrato nel capitolo 69, è rispettato il requisito di abitazione principale.
72.3 Documentazione
› Contratto di mutuo con attestazione della destinazione a prima casa o
autocertificazione del requisito;
› quietanza della banca relativa agli interessi pagati;
› residenza o domicilio nell’immobile;
› residenza nell’immobile di propri familiari.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. b)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 18 maggio 2006, n. 17
73.Mutuo rinegoziato
Detrazioni per il mutuo senza perdere nessun beneficio fiscale anche in
caso di rinegoziazione o surroga. Si mantiene inalterato il diritto alla de- Diritto a mantenere
trazione del 19% degli interessi anche se il nuovo mutuo è di importo più
elevato rispetto a quello in scadenza. La detrazione spetta, però, solo sulla
quota di interessi dovuti sulla parte di mutuo che corrisponde all’importo
l’agevolazione per i mutui
rinegoziati . Detrazione,
però, solo sull’importo
originario
del finanziamento originario, più le spese eventualmente dovute per la procedura se non si tratta di semplice surroga.
73.1 Detrazione ammessa anche se cambiano gli intestatari
Il diritto a mantene l’agevolazione in cado di rinegoziazione del mutuo è ad
ampio raggio. Posto il limite dell’importo riconosciuto per la detrazione, l’agevolazione non si perde anche se cambiano gli intestatari del contratto.
Così, ad esempio, se da un mutuo intestato ad un solo coniuge si passa ad un
contratto cointestato l’agevolazione è comunque consentita. Per l’Agenzia
delle entrate, infatti, la norma che consente al contribuente di conservare
i benefici fiscali in occasione della sostituzione di un vecchio mutuo con un
altro più conveniente, tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta
dell’interessato. Quindi anche nel caso in cui il vecchio mutuo fosse stato
intestato ad uno solo dei coniugi e l’altro ad entrambi, con il nuovo contratto
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
139

Detrazioni 730 - Antonella Donati
il diritto alla detrazione spetterebbe a tutti e due. In caso di rinegoziazione,
infatti, non si tiene conto del tempo intercorso tra la stipula del contratto di
mutuo e il trasferimento nell’immobile. Solo in caso di acquisto, infatti, non
debbono intercorre più di 12 mesi tra il contratto di mutuo e l’atto di acquisto.
73.2 Come fare i calcoli per non sbagliare
In caso di rinegoziazione, comunque, la detrazione è riconosciuta solo
sulla parte del nuovo mutuo di importo pari al capitale residuo del vecchio .Per sapere qual è l’importo di detrazione che spetta si deve far utilizzare questa formula:
residua quota di capitale da rimborsare + oneri correlati
________________________________________________________
importo del secondo mutuo
Quindi fatto 100 l’importo del mutuo residuo, 3.978 euro le spese e 104.000
l’importo del nuovo mutuo la detrazione spetta su X = (100 x 103.978,37) /
104.000,00 = 99,98.
73.3 Documentazione
› Contratto o contratti di mutuo con attestazione della destinazione a
prima casa o autocertificazione del requisito;
› quietanza annuale della banca o delle banche relativa agli interessi
pagati che vanno però riparametrati in riferimento all’importo rimanente del mutuo originario.
Normativa e prassi di riferimento
Agevolazione doppia
per chi si accolla tutto
il mutuo in precedenza
cointestato con il coniuge.
Non si tiene conto della
quota di proprietà
140
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. b)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 4 aprile 2008, n.34
74.Mutuo rinegoziato e accollo
Il diritto ad avere condizioni migliori per il mutuo e a mantenere la detrazione, come detto, non ha confini. Quindi in caso di mutui cointestati tra
coniugi comproprietari della prima casa, ha diritto all’intera detrazione il
coniuge che accende un nuovo mutuo per sostituire il vecchio, passando
da un contratto con due mutuatari a uno solo.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

74.1 L’accollo del mutuo per la casa familiare
In questo caso, infatti, la detrazione che prima era divisa a metà dai due
mutuatari può essere goduta per intero dal coniuge che ha sottoscritto
il nuovo contratto, a prescindere dal fatto che il finanziamento risulta superiore al prezzo di acquisto originariamente pagato per il 50% dell’appartamento che possiede accollandosi l’intero finanziamento. A far testo,
è, come visto nel capitolo 68, solo il fatto che si tratti di casa coniugale.
74.2 Importo detraibile sempre entro i limiti del vecchio contratto
Ovviamente, però, la detrazione compete in misura non superiore all’importo totale del mutuo riferito al prezzo pagato per l’acquisto. Quindi
anche se il nuovo mutuo superasse questa somma, ovvero l’importo del
mutuo precedentemente sottoscritto, occorrerebbe comunque far riferimento solo all’importo di capitale residuo del mutuo che si è andati a
sostituire.
74.3 Documentazione
› Contratto o contratti di mutuo con attestazione della destinazione a
prima casa o autocertificazione del requisito;
› quietanza annuale della banca o delle banche relativa agli interessi
pagati che vanno però riparametrati in riferimento all’importo rimanente del mutuo originario.
74.4 Domande&Risposte
La possibilità di avere l’intera detrazione da parte di un solo coniuge è
riconosciuta anche nel caso in cui la moglie, essendo una dipendente
pubblica, accende da sola un mutuo con l’Inpdap per sostituire il vecchio
finanziamento visto che il marito, dipendente privato, non può averlo?
Sì, non importa quale sia l’istituto erogatore o il fatto che si tratti di un mutuo agevolato. Il principio in base al quale in caso di rinegoziazione con
accollo da parte di un solo comproprietario si ha diritto alla detrazione si
applica comunque, quindi l’intestatario del nuovo mutuo che si fa carico
delle spese per quelle che in precedenza erano due quote, ha diritto alla
detrazione doppia.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. b)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 18 maggio 2006, n. 17
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
141

Detrazioni 730 - Antonella Donati
75.Mutuo per costruzione
Diritto alla detrazione
degli interessi pagato
anche nel caso di mutuo
sottoscritto per la
costruzione dell’abitazione
principale. Agevolazione
ammessa con riferimento
al costo dei lavori
Sconto fiscale anche per i mutui per la costruzione della prima casa. Il
diritto alla detrazione, come detto, spetta a tutti coloro che sono proprietari e titolari del contratto, ma anche, in questo caso ai soli usufruttuari o
titolari del diritto di abitazione.
75.1 Detrazione anche all’usufruttuario
Il diverso trattamento è legato alla nascita dell’agevolazione. Questa, infatti, è stata prevista nell’ambito della legge 449 del 1997 che ha introdotto
le detrazioni per ristrutturazione. Insieme a questa agevolazione è stato stabilito anche il diritto alla detrazione degli interessi sui mutui eventualmente
sottoscritti per finanziare questi lavori. Quindi l’agevolazione è riconosciuta
non solo ai proprietari ma anche a chi abita nell’immobile in base ad un
diritto di usufrutto o di abitazione.
75.2 Data del contratto e inizio dei lavori
L’agevolazione è riservata all’abitazione principale. Per questo motivo è
richiesto che l’indicazione sia contenuta nel contratto di appalto dei lavori.
Altra condizione da rispettare è quella relativa alla data di conclusione dei
lavori: non si può sforare rispetto al termine indicato dalla DIA o dalla licenza edilizia, in caso contrario la detrazione non spetta. Inoltre l’immobile
deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei
lavori. Per poter avere la detrazione il mutuo deve essere stipulato non oltre
sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori oppure entro i 18 mesi successivi.
Non si perde il diritto alla detrazione se i lavori non possono iniziare entro
i termini previsti per ritardi imputabili esclusivamente all’amministrazione
comunale, per quel che riguarda il rilascio delle autorizzazioni edilizie.
75.3 L’importo massimo ammesso in detrazione
La detrazione si applica unicamente sugli interessi pagati sull’importo del
mutuo effettivamente utilizzato nell’anno per pagare i lavori. Se l’ammontare del mutuo è superiore alle spese documentate la detrazione non
spetta sugli interessi che si riferiscono a questa parte del finanziamento.
Per questa tipologia di mutuo è previsto un importo massimo di 2.582,28
euro sul quale calcolare la detrazione.
75.4 Verifica a fine lavori
Al termine dei lavori di ristrutturazione si dovrà calcolare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute. Se dovesse risultare che in considerazione dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, sono stati detratti
142
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
più interessi rispetto alla detrazione effettivamente spettante, l’importo
detratto in eccesso dovrà essere sottoposto a tassazione separata.
75.5 Documentazione
› Contratto di mutuo dal quale risulti la destinazione a costruzione dell’abitazione principale o autocertificazione del requisito;
› quietanze di pagamento;
› copia della licenza edilizia o della DIA;
› fatture delle spese.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1-ter)
 Decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311
“Regolamento recante norme per l’individuazione
delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la
detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui
contratti per la costruzione dell’abitazione principale”
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione 3 marzo 2008, n. 73
Risoluzione 7 settembre 2007, n. 241
Risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1
76.Mutuo per ristrutturazione
Le stesse regole appena viste per quel che riguarda i mutui per la costruzione. In caso di lavori di ristrutturazione finanziati con un mutuo, la Doppia detrazione in caso
detrazione è cumulabile con quella prevista per i mutui per l’acquisto
dell’abitazione principale.
76.1 Agevolazione cumulabile con il mutuo per l’acquisto
I mutui per la ristrutturazione seguono le stesse regole previste per quelli di
di mutuo per l’acquisto
e successivo mutuo
per ristrutturazione.
Agevolazione riconosciuta,
però, solo finché i lavori
sono in corso
costruzione. La detrazione in questo caso è cumulabile con quella per il
mutuo di acquisto, ma solo per il periodo che va dall’inizio dei lavori fino,
al massimo, sei mesi dopo la loro conclusione.
76.2 In caso di unico mutuo per acquisto e ristrutturazione
è possibile anche sottoscrivere un mutuo unico da destinare ad acquisto
e ristrutturazione dell’immobile. Per poter usufruire della doppia detrazione, però è necessario che nel contatto sia dettagliata separatamente la
parte della somma che è destinata all’acquisto e quella finalizzata alla
ristrutturazione, per consentire di attribuire con esattezza le detrazioni.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
143

Detrazioni 730 - Antonella Donati
76.3 Domande&Risposte
Nel caso di rinegoziazione di un mutuo per ristrutturazione, è possibile
mantenere il diritto alla detrazione fiscale come nel caso di un mutuo per
l’acquisto della prima casa?
Le regole della rinegoziazione valgono anche per i mutui contratti per
la costruzione o la ristrutturazione, perché le norme che consentono la
conferma delle detrazioni fiscali in caso di rinegoziazione non prevedono
eccezioni in riferimento al tipo di mutuo.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. 1-ter)
 Decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311
“Regolamento recante norme per l’individuazione
delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la
detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui
contratti per la costruzione dell’abitazione principale”
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 390
77.Occhiali e montature
Come visto per le sole lenti, anche gli occhiali appartengono alla cateDetrazione del 19% per
l’acquisto degli occhiali.
Possibile autocertificare
la necessità
goria delle protesi sanitarie (vedi capitolo 81). In quanto dispositivi utilizzati
per sostituire, anche solo parzialmente, una parte del corpo che non è
più in grado di operare correttamente, l’acquisto da diritto alla detrazione del 19% come spesa sanitaria.
77.1 Prescrizione del medico non obbligatoria
Proprio per la funzione che svolgono per la detrazione non è vincolante
la prescrizione del medico, ma è sufficiente l’attestazione dell’ottico che
sulla fattura dichiari la presenza della patologia per la quale sono necessarie le lenti. In sostanza l’ottico deve dichiarare che non si tratti, ad
esempio di semplice acquisto di occhiali da sole, ma di vere e proprie
lenti correttive. Se non è l’ottico a fatturare direttamente, dovrà comunque annotare sulla fattura che ha eseguito la prestazione legata all’acquisto degli occhiali, oltre a fornire la dichiarazione in merito alla necessità di usare le lenti.
77.2 Autocertificazione per gli acquisti in farmacia
Invece se gli occhiali si comprano in farmacia – ad esempio nel caso di
occhiali premontati con lenti graduate per la presbiopia – insieme allo
144
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

scontrino fiscale che dovrà dettagliare il tipo di prodotto acquistato, occorre autocertificare che gli occhiali servono per la patologia di cui si è
affetti. Lo stesso se la spesa riguarda un familiare a carico: anche in questo
caso l’autocertificazione attesterà la sua necessità.
77.3 Detraibili anche le sole montature
Da diritto alla detrazione, infine, anche il semplice acquisto della sola montatura in caso di necessità di ricambio. Godono, infatti, della detrazione,
non solo le protesi ma anche tutti i “pezzi di ricambio” necessario al loro
funzionamento. Unica eccezione in questo campo l’acquisto di singole
montature che siano realizzate in metalli preziosi.
77.4 Documentazione
› Ricetta medica e scontrino parlante
oppure
› fattura e certificazione dell’ottico
oppure
› scontrino parlante con dettaglio dell’acquisto e autocertificazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. c)
Prassi


Agenzia delle entrate
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
Ministero delle finanze
Circolare 23 aprile 1981, n. 14
78.Prestazioni chiropratiche
Il chiropratico svolge un’attività che non rientra nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute dal d.m. 29 marzo 2001 (vedi appendice)
e quindi non appartiene all’elenco dei tecnici sanitari specializzati, a
differenza, ad esempio, del fisioterapista. La detrazione delle prestazioni
effettuate dal chiropratico in quanto tale non è, dunque, detraibile. Uni-
Prestazioni chiropratiche
detraibili solo con fattura
di un centro medico. La sola
fattura del chiropratico non
è invece detraibile
ca eccezione che vengano eseguite presso un centro medico specializzato, sotto il controllo medico, e fatturate dal centro stesso.
78.1 Il chiropratico e l’albo che non c’è
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha infatti
previsto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un registro dei dottori in chiropratica. Secondo il testo delle norme l’iscrizione al registro è
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
145

Detrazioni 730 - Antonella Donati
consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale
in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo
di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come
professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute.
Il regolamento che avrebbe dovuto dare attuazione della legge, però,
non è ancora stato emanato. Da parte sua il Ministero della sanità, fin dal
1984 aveva precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere
prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione
sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia. In queste
situazioni, quindi, ossia a fronte della fattura rilasciata non dal professionista ma dalla struttura sanitaria, la detrazione è ammessa.
78.2 Detrazione no-problem se il chiropratico è anche un medico
Ovviamente nel caso in cui ad effettuare il trattamento di chiroprassi fosse
un medico, anche generico, non ci sarebbe alcun problema per la detrazione e non occorrerebbe altra documentazione. Qualunque prestazione
effettuata da personale medico è infatti detraibile in quanto tale, e quindi il
chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione sotto la sua diretta responsabilità e fatturare il trattamento direttamente.
78.3 Documentazione
› Fattura del centro medico autorizzato.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare del 23 aprile 2010, n. 21
Circolare del 18 maggio 2006, n. 17
79.Previdenza integrativa
Fondi pensione con sconto
fiscale. Agevolazioni
anche per i piani
previdenziali al di fuori
dagli accordi aziendali
L’art. 15 comma 1, lett. e-bis)del Tuir riconosce la deduzione dal reddito per i premi versati a forme di previdenza integrativa individuali come
i fondi pensione. La detrazione è ammessa per un importo massimo di
5.164,57 euro l’anno complessivamente.
79.1 Contributi deducibili con tetto massimo
La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o
dalla tipologia di reddito e sia che si tratti di contributi volontari che di
146
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Deduzione ammessa anche quando si scelgono fondi aperti al di fuori
dei contratti aziendali e quindi con piani personalizzati, anche aggiuntivi ai piani di previdenza aziendali. Per il calcolo della somma detraibile
occorre, ovviamente, far riferimento anche a quella dedotta direttamente a monte dal datore di lavoro e indicata nel Cud, nel caso di
versamenti dovuti in base agli accordi aziendali. L’agevolazione fiscale
spetta anche quando si versano contributi nell’interesse dei familiari a
carico. Anche in questo caso, però, sempre fino all’importo complessivo
di 5.164,57 euro.
79.2 Più agevolazioni per i neo assunti
Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 è invece previsto un regime
fiscale più favorevole: dopo i primi cinque anni di iscrizione al fondo sarà
infatti possibile dedurre fino a 2.582,30 euro in più all’anno. In sostanza,
l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal
6° anno successivo a quello di iscrizione) sale a 7.746,86 euro.
79.3 Le voci da considerate in sede di 730
In sede di 730, quindi, ai fini della deduzione vanno considerate sia le
somme indicate nel Cud e dedotte alla fonte, sia quelle effettivamente
rimaste a carico o versate ad alti fondi aperti. In ogni caso la deduzione
non può superare il tetto massimo previsto, a meno che non si tratti di
fondi in squilibrio finanziario. Per i versamenti ai fondi per i quali il Ministro
del lavoro accerta situazioni di squilibrio finanziario, infatti, continua ad
applicare la disciplina precedente al 2007, che consente la piena deducibilità dei contributi versati senza il rispetto del limite di 5.164,57 euro. In
caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio
finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità
dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e i contributi
versati ai fondi in squilibrio.
79.4 La prosecuzione volontaria della contribuzione
Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità
fiscale anche nei casi di prosecuzione volontaria dei versamenti dei
contributi alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile. Questa possibilità, però, è ammessa a
condizione di avere almeno un anno di contribuzione a favore delle
forme di previdenza complementare alla data del pensionamento. La
deduzione con gli stessi limiti generalmente previsti.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
147

Detrazioni 730 - Antonella Donati
79.5 Documentazione
› Ricevuta dei versamenti;
› contratto con il fondo in caso di forme previdenziali individuali.
79.6 Domande&Risposte
Nel caso di contributi dovuti nel dicembre 2011 ma versati in ritardo il
mese successivo, che data va considerata ai fini della deduzione?
Occorre sempre far riferimento al principio di cassa, quindi alla data nella
quale è stato effettuato il versamento. Non ci sono eccezioni a questa regola.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. e-bis)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 18 dicembre 2007, n. 70
80.Previdenza integrativa all’estero
Fondi pensione senza
confini. Deducibili anche
gli investimenti all’estero
purché si tratti di fondi
europei
L’agevolazione riconosciuta per i versamenti di previdenza integrativa
non è limitata ai soli prodotti italiani. L’esclusione dal reddito dell’importo
dei versamenti, infatti, è ammessa anche se si tratta di fondi esteri, purché
dell’area Ue.
80.1 Deduzione per tutti i fondi Ue
Il diritto a dedurre dal reddito i contributi per la previdenza integrativa
è riconosciuta anche nel caso di contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea e
presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che
consentono un effettivo scambio di informazione. In sostanza, dal punto
di vista fiscale, i contributi versati a forme pensionistiche di questi Paesi
sono stati equiparati a quelli italiani.
80.2 Agevolazione riconosciuta anche per le somme versate a fondi assicurativi
La stessa agevolazione è ammessa quando i versamenti riguardano i
premi pagati per le forme di previdenza individuale attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita a soggetti non residenti. In entrambi
i casi, ovviamente, è sempre necessario verificare il limite massimo ammesso per la deducibilità, che non varia anche se si scelgono più forme
di previdenza.
148
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
80.3 Documentazione
› Ricevuta dei versamenti;
› contratto con il fondo.
80.4 Domande &Risposte
Chi ha lavorato all’estero, oltre ai fondi pensione, può portare in detrazione
anche i contributi previdenziali volontari all’Istituto di previdenza per raggiungere il requisito minimo per aver diritto alla pensione?
Sì. Si applicano, infatti, le stesse disposizioni previste per quel che riguarda i contributi volontari versati agli enti previdenziali italiani per le stesse
finalità.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. e-bis)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 18 dicembre 2007, n. 70
81.Protesi
Dal punto di vista medico e di conseguenza per quel che riguarda le
spese sanitarie, sono qualificati come protesi non solo le sostituzioni di Detrazione del 19%
un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o
di ausilio di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. Rientrano pertanto in questa categoria, come detto, le lenti e gli occhiali,
per l’acquisto di protesi,
di qualunque tipo siano. In
caso di disabili acquisto
detraibile senza franchigia
gli apparecchi dentari compresi quelli correttivi, gli apparecchi acustici
ma anche le scarpe, i plantari e i tacchi ortopedici, purché realizzati su
misura, ma anche stampelle e carrozzine per disabili, e comunque tutti i
prodotti classificati ufficialmente come tali.
81.1 Il nomenclatore ufficiale
L’elenco delle protesi è contenuto nel Nomenclatore tariffario, documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della
salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e
ausili a carico del Servizio sanitario nazionale, e conseguentemente
delle protesi che sono riconosciute ai fini del diritto alla detrazione. In
caso di dubbio, quindi, è sempre necessario far riferimento al Nomenclatore. Quello delle protesi è comunque un insieme assai vasto, e
come le protesi sono detraibili anche gli eventuali pezzi di ricambio
e le riparazioni che si dovessero rendere necessarie. L’agevolazione,
cioè, è ammessa anche per tutto ciò che è necessario al loro corretto
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
149

Detrazioni 730 - Antonella Donati
utilizzo, anche nel caso in cui a fornire la protesi fosse stata la Asl, a
titolo gratuito, e a carico dell’interessato ci fossero solo le spese necessarie al funzionamento.
81.2 Detrazione riconosciuta anche per acquisti al di fuori dei negozi di
sanitari
Inoltre poichè tra le protesi rientrano anche prodotti di uso comune, non
necessariamente destinate ai disabili gravi ai sensi della legge 104/1992,
ma anche a chi soffre di patologie più lievi, o semplicemente ha bisogno
di ausili per la vista come gli occhiali, nel caso in cui uno dei prodotti inseriti nel Nomenclatore o i loro accessori (le pile per gli apparecchi acustici,
ad esempio) siano acquistati al di fuori dei negozi di sanitari è sempre
necessario che sul documento di spesa appaia la tipologia esatta del
prodotto acquistato. Nel caso di riparazioni, invece, è obbligatorio rivolgersi ai centri espressamente attrezzati per la gestione delle protesi o ai
rivenditori autorizzati.
81.3 Prescrizione o autocertificazione
Per aver diritto alla detrazione non è sempre necessaria la prescrizione
del medico. A seconda del tipo di protesi, infatti, può essere sufficiente
l’indicazione della necessità sulla fattura attestata da personale sanitario (odontotecnico, ottico, audiometrista, ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente occorre comunque una sua attestazione sul documento che certifichi la necessità. Inoltre in riferimento alla tipologia del
prodotto è possibile anche la semplice autocertificazione, come visto
con gli occhiali.
81.4 Documentazione
› Scontrino con la descrizione del prodotto e dati fiscali dell’acquirente;
› prescrizione medica o autocertificazione della necessità (a seconda
della tipologia di ausilio);
› certificazione di accertamento della patologia invalidante;
› autocertificazione per i disabili ai sensi della legge 104.
81.5 Domande&Risposte
è ammessa la detrazione per l’acquisto di protesi per disabili non fiscalmente a carico, ad esempio un busto ortopedico per la zia?
Nel caso in cui sia necessario sostenere delle spese per l’acquisto di protesi per un soggetto disabile, anche se non a carico, l’agevolazione è
ammessa. Si deve trattare, però esclusivamente di uno dei familiari per
150
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
i quali è previsto l’obbligo di mantenimento, ossia genitori e nonni, figli e
nipoti, generi e suoceri. Al di fuori di questi gradi di parentela l’agevolazione non è riconosciuta.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprile1981, n. 14
82.Psicoterapia
Le sedute di psicoterapia rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di
tipo medico-specialistico. Agevolazione riconosciuta sia per le sedute di
terapia tenute da medici psichiatri che per quelle degli psicologi, purché
si tratti di laureati iscritti all’Albo degli psicoterapeuti.
Detrazione del 19%
anche per le sedute
di psicoterapia. Sconti
fiscale anche se fatturate
da uno psicologo abilitato
82.1 Solo personale iscritto all’Albo degli psicoterapeuti
In base a quanto stabilito dal d.m. 17 maggio 2002 - “Individuazione delle
prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”, infatti, anche quella dello psicologo è una prestazione finalizzata alla
diagnosi, cura e riabilitazione della persona e resa da personale sanitario
specializzato, ma per poter praticare la psicoterapia è necessaria un’ulteriore specializzazione post-laurea che può essere rilasciata solo da istituti
pubblici autorizzati.
82.2 Prestazione di tipo specialistico
Quindi per la detrazione della prestazione non è necessaria la richiesta
del medico in quanto anche gli psicologi iscritti all’albo degli psicoterapeuti sono abilitati a questo tipo di attività come i medici specialisti in
psichiatria. Di conseguenza tutte le sedute di psicoterapia, indipendentemente dal fatto che siano tenute da uno psicologo iscritto all’Albo o
da un medico, in quanto effettuate da personale sanitario in possesso di
una specifica specializzazione, rientrano tra le spese mediche specialistiche. Non sono invece detraibili le sedute eventualmente effettuate
da altre figure professionali diverse da quelle abilitate a questo tipo di
attività.
82.3 Documentazione
›Fattura.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
151

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. c)
 Decreto del Ministero della sanità 17 maggio 2002
“Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 23 aprile 1981, n. 14
83.Società di mutuo soccorso
Tra le diverse detrazioni d’imposta previste, la lettera i-bis) del comma
Detrazione del 19% per
le quote versate alle
società di mutuo soccorso.
Agevolazione legata
alle finalità di assistenza
previste nello statuto
1 dell’art. 15 del Tuir ne riconosce una a favore degli iscritti alle società di mutuo soccorso. Lo sconto fiscale riguarda esclusivamente gli enti
che, come prevede la legge 3818 del 1896, hanno come fine istituzionale
quello di assicurare sussidi ai soci principalmente in ambito sanitario e in
caso di inabilità al lavoro.
83.1 Detrazione e importo massimo
La detrazione del 19% sui contributi associativi è limitata ad un importo
massimo di 1.291,14 euro versati esclusivamente, però, con riferimento
alla propria posizione personale e non a quella di eventuali familiari a
carico. La detrazione, in sostanza, è nominativa e non può essere estesa
ad altre persone che non abbiano la qualità di socio. In cambio di questa
agevolazione le spese mediche rimborsate dalle società ai propri soci
non possono essere detratte in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Possono invece essere sempre detratte le spese mediche non rimborsate,
o, in caso di rimborso parziale, la parte non rimborsata, ovvero le spese
rimborsate per i familiari per i quali si è pagato un premio non detraibile
(vedi capitolo 92).
83.2 Versamenti sempre tracciabili
Requisito per avere la detrazione è che i pagamenti siano tracciabili. Le regole sono le stesse previste per tutte le erogazioni indicate nello stesso comma.
83.3 Documentazione
Ricevuta del versamento effettuato tramite:
› bollettino postale;
› bonifico;
›assegno;
›bancomat;
152
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
› carta di credito;
› carta prepagata.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. i-bis)
Prassi


Agenzia delle entrate
Risoluzione 28 maggio 2004, n. 77
Ministero delle finanze
Circolare 19 maggio 2000, n. 101
84.Spese di degenza
Spese di ricovero rimaste a carico sempre detraibili. Rientrano, infatti, a
pieno titolo tra le spese mediche, qualunque sia la motivazione del rico- Agevolazione fiscale per
vero. Nessuna agevolazione, invece, per le prestazioni non direttamente
connesse con quelle relative alla cura e al benessere del malato.
84.1 Le spese legate all’intervento
Nel caso di ricovero per interventi chirurgici tra le spese detraibili rientra-
tutte le spese di ricovero
a prescindere
dall’eventuale intervento
chirurgico. Esclusi gli
extra e le prestazioni di
tipo alberghiero
no tutte quelle direttamente connesse all’intervento stesso, che rientrano tra le spese di tipo specialistico. Detraibili, ovviamente, anche tutte
quelle sostenute per gli esami medici, e quelle per l’eventuale successiva riabilitazione. Nel caso in cui si tratti di prestazioni fornite da personale esterno è comunque sempre necessario che la relativa fattura sia
intestata al contribuente che chiede la detrazione. Agevolazione non
ammessa, invece, nel caso in cui la fattura sia intestata al professionista
medico o alla struttura sanitaria, anche se effettivamente pagata dal
soggetto.
84.2 Sempre esclusi gli optional
Per quel che riguarda le altre spese di degenze, l’agevolazione è riconosciuta per tutte quelle sostenute purché finalizzate al benessere del
paziente. Sì, dunque alla detrazione per questioni di confort, come ad
esempio per la stanza singola. Sono invece, sempre da escludere le spese relative a servizi extra e non direttamente necessari come il televisore
o l’aggiunta di un letto nella stanza per i propri familiari.
84.3 Documentazione
› Fatture spesa.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
153

Detrazioni 730 - Antonella Donati
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. b)
Prassi


Agenzia delle entrate
Circolare 1° luglio 2010, n.39
Circolare 10 giungo 2004, n. 24
Ministero delle finanze
Circolare 1 giugno 1999, n. 122
Circolare 24 aprile 1981, n. 14
85.Spese di istruzione
La lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, riconosce la detrazione del 19%
Le tasse di iscrizione
e frequenza agli istituti
scolastici superiori danno
diritto alla detrazione
d’imposta. Indetraibili,
invece, le rette delle
scuole private
per le spese di istruzione. Tra queste sono specificamente elencate quelle
per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università
italiane o straniere. In caso di strutture private o estere la detrazione è comunque ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse degli
istituti statali. Altre spese detraibili come spese di istruzione non sono previste.
85.1 Scuola pubblica gratuita fino al terzo anno delle superiori
Per quel che riguarda gli istituti pubblici, poichè è previsto l’obbligo scolastico, attualmente fino ai 16, non c’è alcun importo da pagare come spesa
di frequenza dalla scuola primaria ai primi tre anni delle superiori. Scuola
pubblica totalmente gratuita, dunque, almeno per quel che riguarda gli
obblighi nei confronti dello Stato. Il che significa che qualunque tipo di versamento richieda la scuola pubblica al momento dell’iscrizione, non è una
spesa detraibile come spesa di istruzione, mentre può rientrare tra i contributi
volontari (vedi capitolo 29). A partire dal quarto anno delle superiori, ossia
dal termine dell’obbligo scolastico, si pagano le tasse per la frequenza e
poi per l’esame di maturità. Attualmente però la tassa di frequenza dovuta
allo Stato è pari a circa 15 euro e i ragazzi che hanno superato l’esame di
terza media con il massimo dei voti sono esonerati da questo pagamento.
Meno di 30 euro complessivamente per la tassa per l’esame di maturità e
quella di diploma nei licei. Gli importi appena indicati sono, dunque, quelli di
riferimento anche per chi sceglie le scuole private, dato che la detrazione è
ammessa solo per un importo pari a quello richiesto per le scuole pubbliche.
85.2 Sempre indetraibile la retta della scuola privata
Nessuna detrazione a qualunque titolo è comunque ammessa per le rette e per tutte le altre somme richieste relativamente all’iscrizione e alla
154
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

frequenza, diverse dalle tasse dovute allo Stato. Allo stesso modo non è
ammesso nessuno sconto fiscale per i corsi di lingua, sia in Italia che all’estero, come pure per le spese per i viaggi di istruzione organizzati dagli
istituti.
85.3 Corsi di formazione senza agevolazione
Nessuna detrazione, poi, è prevista per i corsi di formazione professionale offerti da istituti privati e accessibili da chi ha solo il diploma
di terza media, o di scuola superiore. Qualunque sia il tipo di corso
seguito in questo caso, infatti, le spese di iscrizione e frequenza non
danno diritto alla detrazione del 19% per spese scolastiche, perché
anche la formazione professionale è gratuita quando si scelgono gli
istituti pubblici.
85.4 Documentazione
› Ricevute di pagamento.
85.5 Domande&Risposte
è possibile avere la detrazione per le somme versate per le gite scolastiche? E quelle per il pagamento del corso per la patente europea di
computer?
No. A titolo di spese scolastiche è ammessa solo la detrazione di quelle
espressamente indicate nel Tuir, ossia le spese per la frequenza di corsi di
istruzione secondaria e universitaria. Non rientrano tra queste né la prima
né la seconda voce.
Come è possibile sapere se il corso di formazione frequentato presso un
istituto privato gode della detrazione per spese di istruzione?
È possibile avere la detrazione solo per i corsi di formazione gestiti da università o istituti universitari riconosciuti dal Ministero, ossia solo per quelli
che richiedono come requisito per l’accesso l’aver conseguito un diploma di laurea. Se per l’iscrizione è sufficiente il diploma di scuola media
superiore l’agevolazione non è riconosciuta.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. b)
Prassi
 Ministero delle finanze
Circolare 23 maggio 1987, n. 11
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
155

Detrazioni 730 - Antonella Donati
86.Spese funebri
La lettera d) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, riconosce la detrazione del
Detrazione del 19%
delle spese funebri.
Agevolazione riconosciuta
anche se non si tratta
di familiari a carico
19% per le spese funebri sostenute per i familiari fino ad un massimo di spesa di 1.549,37 euro per ciascun decesso. L’agevolazione è riconosciuta a
tutti coloro che pagano le spese.
86.1 Quali spese e quali familiari
Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle
per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. Non sono detraibili le somme pagate per il futuro (ad esempio per
l’acquisto di loculi o cappelle), o quelle relative alla successiva esumazione, in quanto non direttamente legate al decesso. La detrazione spetta
anche nel caso in cui si paghino le spese per familiari non a carico; deve
trattarsi, però, dei familiari nei confronti dei quali c’è l’obbligo di assistenza,
ossia quelli previsti dall’art. 433. c.c.
86.2 Quando a pagare sono più persone
Il limite massimo di spesa detraibile si riferisce al singolo evento, per cui
se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria
quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di
1.549,37 euro. Se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è
però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall’intestatario una dichiarazione nella quale deve
risultare la quota versata da ciascuno, ai fini della detrazione.
86.3 Documentazione
›Fattura.
86.4 Domande&Risposte
Una fattura relativa a spese funebri intestata alla moglie che però non ha
capienza nella sua Irpef può portarla in detrazione il marito?
No, la detrazione non può passare al marito. Il marito, però, ha diritto a
detrarre l’eventuale parte di spesa sostenuta annotando il relativo importo sulla fattura.
È possibile detrarre le spese funebri sostenute dal nipote, unico erede, per
la propria zia con la quale conviveva?
No, perché gli zii non rientrano nell’elenco dei parenti per i quali è possibile godere della detrazione, neppure se conviventi. Il fatto di essere
nominato erede non ha alcuna influenza da questo punto di vista.
156
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. d)
Prassi
 Ministero delle finanze
Circolare 25 maggio 1979, n. 29
87.Spese mediche per disabili
In caso di disabili ai sensi della legge 104/1992 il fisco riconosce il regime fiscale più favorevole della deduzione dal reddito per alcune spese di tipo
sanitario. Questo stesso regime si estende anche ai familiari che sostengono le stesse spese nel suo interesse, anche se il disabile non è a carico
(vedi capitolo successivo).
Per le spese mediche
generiche e di assistenza
specifica deduzione dal
reddito. Solo detraibili,
invece, le spese
specialistiche
87.1 Medico generico e farmaci
Le spese per le quali l’art. 10 del Tuir riconosce la deducibilità al posto
della semplice detrazione, sono innanzitutto le spese mediche generiche, ossia di tutte le prestazioni, di qualunque tipo, fornite dai medici generici. Rientrano, quindi tra queste anche eventuali costi per la
redazione di certificati, come pure le spese per eventuali sedute di
agopuntura (vedi capitolo 9). Deduzione piena anche per le spese per
l’acquisto dei i farmaci di qualunque tipologia, con o senza obbligo di
ricetta.
87.2 Fisioterapia, riabilitazione e assistenza specifica
Sono poi interamente deducibili le spese per l’assistenza specifica (vedi
capitolo 22). Deducibili anche tutte le prestazioni effettuate da personale
qualificato come tecnico della riabilitazione, ossia:
›podologo;
› fisioterapista;
›logopedista;
› ortottista-assistente di oftalmologia ;
› terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
› tecnico della riabilitazione psichiatrica;
› terapista occupazionale;
› educatore professionale.
Deducibili anche le spese di assistenza infermieristica.
87.3 Sempre necessaria la prescrizione del medico
Poiché si tratta di prestazioni effettuate da personale tecnico, è sempre
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
157

Detrazioni 730 - Antonella Donati
necessaria la richiesta del medico. Non ci sono eccezioni per nessuna
delle figure indicate, neppure per le prestazioni del fisioterapia. L’Agenzia delle entrate aveva in passato escluso l’obbligo di richiesta del medico per le prestazioni di questo tipo riconoscendo la deducibilità delle
spese a fronte della sola fattura del fisioterapista. A partire dal 2010,
invece, l’obbligo di richiesta del medico è stato ripristinato anche in
questo caso.
87.4 Le spese di tipo specialistico
Non sono invece deducibili ma solo detraibili dal reddito del disabile o
dei familiari se il disabile è a carico, le spese di tipo specialistico. Tra
queste rientrano:
› esami di laboratorio;
› elettrocardiogrammi ed altri controlli ordinari;
› esami complessi (TAC, ecografie, indagini laser);
› spese per interventi chirurgici anche ambulatoriali;
›anestesia;
› prestazione rese da un medico specialista nella particolare branca cui
attiene la specializzazione (neurologo, fisiatra, oculista, dentista, cardiologo, angiologo, ecc.).
Per queste spese non è prevista agevolazione fiscale nel caso in cui siano
sostenute da familiari diversi da quelli dei quali il disabile è a carico. A seconda del tipo di spesa e di disabilità, però, può essere comunque prevista
la detrazione del 19%, come illustrato nel capitolo seguente.
87.5 Documentazione
› Fattura del medico;
› scontrino parlante;
› prescrizione del medico e fattura.
Normativa e prassi di riferimento
158
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
Prassi


Agenzia delle entrate
Circolare 1° luglio 2010, n. 39
Ministero delle finanze
Circolare 23 aprile 1981, n. 14
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
88. Spese mediche per disabili non fiscalmente a carico
Deduzione delle spese mediche per i disabili anche se non si tratta di familiari a carico. L’agevolazione è riconosciuta per i parenti più stretti.
La deducibilità dal reddito delle spese mediche generiche e di assistenza
specifica per i disabili si estende a tutti i familiari più vicini. In questo caso
conta solo il rapporto di parentela.
Risparmio fiscale per
chi sostiene le spese
mediche necessarie ai
disabili. Necessaria solo
l'attestazione di spesa
88.1 I parenti interessati
I familiari interessati, infatti, sono quelli per i quali la legge impone l’obbligo di assistenza, ossia:
›coniuge;
› figli;
›nipoti;
›genitori;
›nonni;
›generi;
›suoceri;
›fratelli.
Le spese per le quali è riconosciuta la detraibilità nel caso in cui si tratti di
disabili ai sensi di legge, risultano quindi deducibili da uno qualunque tra i
parenti elencati che abbia sostenuto le spese al loro posto.
88.2 Le regole per l’agevolazione
La deduzione delle spese dal reddito è ammessa nel caso in cui la fattura sia intestata a chi ha pagato, con l’indicazione del soggetto assistito. Se la fattura è intestata al disabile non a carico, il familiare che ha
sostenuto effettivamente la spesa per poter dedurre l’importo deve annotare sul documento l’importo della somma pagata in tutto o in parte.
Questa stessa regola si applica anche nel caso in cui a sostenere le
spese siano stati più familiari. Naturalmente, nel caso in cui la fattura è
intestata al disabile c’è l’obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta
la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.
88.3 Nel caso di disabili ricoverati in casa di cura
Non gode, invece, di nessuna agevolazione la spesa per la retta nel caso di
ricovero in casa di cura per pazienti disabili ai sensi di legge. Lo sconto Irpef
spetta, invece, per tutti gli altri costi di tipo sanitario purché debitamente
evidenziati dalla struttura. è necessario, quindi, che la casa di cura fornisca
una fattura distinta voce per voce. Senza la documentazione specifica la
detrazione non può essere riconosciuta.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
159

Detrazioni 730 - Antonella Donati
88.4 Documentazione
› Fatture e documenti di spesa;
› fattura della struttura sanitaria con evidenziate separatamente le varie
voci di costo.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
Prassi


Agenzia delle entrate
Circolare 1° luglio 2010, n. 39
Ministero delle finanze
Circolare 23 aprile 1981, n. 14
89. Spese mediche per familiari incapienti esenti dal ticket
Subentro dei familiari
nella detrazione delle
spese sanitarie sostenute
per patologie che danno
diritto all’esenzione dal
ticket, se non c’è capienza
nell’imposta. Limiti
all’importo detraibile
Il comma 2 dell’art. 15 del Tuir consente ai familiari di persone affette da
patologie che danno diritto all’esenzione del pagamento del ticket di
detrarre le spese sanitarie per le quali non c’è stata capienza nella loro
imposta, e per quelle sostenute direttamente nel loro interesse. Agevolazione ammessa, anche in questo caso, per tutti i familiari indicati dall’art.
433 c.c.
89.1 Spese direttamente legate alla patologia
La detrazione delle spese da parte dei familiari, però, è limitata ad un importo di 6.197,48 euro annui ed è riconosciuta solo per le spese sanitarie
legate alla patologia che da diritto all’esenzione dal ticket. La possibilità
di subentrare nella detrazione del familiare incapiente riguarda sia le spese mediche vere e proprie che quelle per l’acquisto di prodotti sanitari
necessari per quella specifica patologia.
89.2 Obbligatoria l’attestazione medica dell’esenzione
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessaria la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la presenza di una o più malattie incluse tra
quelle per le quali spetta l’esenzione dal pagamento del ticket. Non si
può prescindere dalla certificazione in nessun caso. Non è sufficiente, ad
esempio, che il familiare sia stato ricoverato in un istituto o clinica se non
si può esibire l’esenzione.
89.3 Dichiarazione fiscale e incapienza
La detrazione è riconosciuta, come detto, per tutte le spese sostenute
in riferimento alla specifica patologia. Quando si tratta di un soggetto
160
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
incapiente o che possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni alla fonte, non è necessaria la presentazione della dichiarazione, e l’intera spesa potrà essere detratta dal
familiare, sempre entro il tetto massimo previsto. Se invece c’è obbligo
di dichiarazione, potrà essere detratta solo la quota che non ha trovato
capienza nell’imposta dell’interessato.
89.4 Documentazione
› Certificazione di esenzione;
› fatture di spesa.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 2
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 14 giugno 2001, n. 55
90.Spese per acquisto farmaci all’estero
Le spese per farmaci acquistati al di fuori del territorio italiano danno di-
ritto alla deduzione o alla detrazione con le stesse regole previste per Detrazione del 19%
le spese effettuate in casa. Sempre necessario che sia identificabile in
maniera univoca dal documento di spesa che il prodotto acquistato appartiene alla categoria dei medicinali.
per le medicine acquistate
all’estero. Sempre
necessaria la specifica
relativa ai prodotti
90.1 Obbligatorio identificare i medicinali
Per la detrazione dei farmaci in Italia, per questo motivo è ammessa
solo la presentazione dello scontrino parlante. Per quel che riguarda
gli acquisti all’estero, invece, le regole sono più elastiche ed è possibile attestare la spesa anche con altri documenti. è indispensabile, però che la natura, la qualità e la quantità del farmaco, risultino
dalla documentazione rilasciata dalla farmacia e non da autocertificazioni.
90.2 Possibile aggiungere a mano solo il codice fiscale
Solo nel caso in cui il farmacista non aggiunga anche il codice fiscale
dell’acquirente è possibile integrare l’annotazione a mano. Altre indicazioni o forme di autocertificazione non sono più riconosciute. Non è
ammessa, quindi, nessuna documentazione integrativa o di chiarimento
rispetto a quella rilasciata dal farmacista.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
161

Detrazioni 730 - Antonella Donati
90.3 Documentazione
› Documentazione rilasciata dal farmacista.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 4 aprile 2008, n. 34
91.Spese sanitarie all’estero
Le regole per la detrazione delle spese mediche si applicano senza diSpese mediche all’estero
deducibili o detraibili
a seconda della tipologia
e del soggetto assistito.
Richiesta la traduzione
giurata dei documenti a
seconda della lingua
stinzione rispetto al Paese nel quale vengono sostenute. Sia che si tratti
di una necessità – perché ci si trova all’estero per un viaggio, di lavoro
o di piacere – sia che si tratti di una scelta, non c’è dunque alcuna restrizione.
91.1 La documentazione e la traduzione
I documenti di spesa da esibire sono gli stessi richiesti per l’agevolazione fiscale delle spese sostenute in Italia. Se la documentazione sanitaria
è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la
documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la
traduzione può essere eseguita direttamente e sottoscritta; se è redatta in
una lingua diversa va corredata da una traduzione giurata. Quanto invece all’importo da indicare nella dichiarazione se non si tratta di spese in
euro, è obbligatorio applicare il cambio di listino del giorno in cui la spesa
è stata sostenuta.
91.2 Niente sconto fiscale sul trasporto in ambulanza
Poiché le regole per le detrazioni sono identiche a quelle previste in Italia, non è ammessa la detrazione delle spese di trasporto in ambulanza
a meno che non si tratti di un paziente disabile (vedi capitolo successivo). Allo stesso modo è esclusa l’agevolazione per le spese generiche di
viaggio e di soggiorno, anche se sono necessarie per il trasferimento e
l’assistenza del malato all’estero.
91.3 Documentazione
› Fatture di spesa.
162
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Ministero delle finanze
Circolare 9 maggio 1987, n. 9
92.Spese sanitarie rimborsate
In linea di principio, come stabiliscono gli articoli 10 e 15 del Tuir, la deducibilità o la detraibilità delle spese mediche è riconosciuta solo per quelle In caso di spese mediche
effettivamente rimaste a carico. Quando le spese mediche sono rimborsate, però, occorre distinguere caso per caso.
92.1 Spese rimborsate da enti di gestione dell’assistenza sanitaria integrativa
A iscritti agli enti di assistenza sanitaria integrativa (vedi capitolo 20) è ri-
rimborsate può essere
ammessa comunque la
detraibilità. L’agevolazione
nel caso in cui il premio
pagato alla forma di
assicurazione non goda a
sua volta di agevolazioni
fiscali
conosciuto il diritto a dedurre dai redditi il contributo versato agli enti stessi. Quando è prevista una deduzione fiscale sui contributi versati somma,
le spese mediche per le quali si è avuto il rimborso non possono essere
considerate rimaste a carico ma costituiscono reddito. Non è riconosciuta, dunque, la possibilità di portarle in detrazione.
92.2 Spese rimborsate da casse mutue e polizze infortuni
Per lo stesso motivo non è ammesso portare in detrazione le spese mediche rimborsate da società di mutuo soccorso o da polizze infortuni,
sempre relativamente a spese sanitarie. Anche per i versamenti in favore
di questi soggetti, infatti, è previsto il diritto a godere dell’agevolazione
fiscale, ossia della detrazione del 19% del premio pagato, e poichè non è
ammessa la doppia agevolazione non è riconosciuta la detrazione delle
spese rimborsate neppure in questo caso.
92.3 Spese rimborsate a fronte di contributi indetraibili
è invece riconosciuta la detrazione per tutte le spese, comprese le somme per le quali si è avuto il rimborso, nel caso in cui non sia stato possibile godere della detrazione del premio perché non previsto dalle norme.
Così, ad esempio, poichè è indetraibile la somma versata da persone
diverse dai soci degli enti di mutuo soccorso, le somme incassate a titolo
di rimborso per questi familiari non costituiscono reddito ad esempio. Lo
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
163

Detrazioni 730 - Antonella Donati
stesso nel caso in cui sia stato pagato un premio per familiari non fiscalmente a carico: non essendoci stata detrazione alla fonte in quanto non
ammessa, è possibile avere l’agevolazione su tutte le spese sostenute,
comprese quelle oggetto di rimborso.
92.4 Spese rimborsate da polizze sanitarie
Risultano detraibili anche le spese rimborsate nel caso in cui provengano
da polizze sanitarie. Poiché per i premi versati alle assicurazioni che hanno
come oggetto solo il rimborso delle spese mediche non c’è detraibilità del
premio, le somme incassate non costituiscono reddito. Consentita, quindi,
la detrazione di tutte le spese sostenute, comprese quelle successivamente
restituite dall’assicurazione. Per lo stesso motivo si considerano rimaste a
carico anche le spese rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate
e pagate direttamente dal datore di lavoro, senza versamento di premi da
parte del dipendente.
92.5 Non si può scegliere l’opzione più conveniente
A fronte delle restrizioni previste non è possibile scegliere la soluzione fiscalmente più conveniente, ossia rinunciare all’agevolazione sul
premio e detrarre, invece, le spese mediche. II Tuir, infatti, subordina
la possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate, alla circostanza
che per i contributi e premi di assicurazione versati dal contribuente
competa o meno la detraibilità o deducibilità. Di conseguenza non
è rilevante la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle agevolazioni fiscali spettanti per i contributi in
questione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 19 giugno 2002, n. 54
93.Sussidi tecnici ed informatici
Tra le spese sanitarie rientrano anche quelle per l’acquisto di sussidi
Detrazione del 19% tra
le spese sanitarie anche
per i sussidi informatici.
Necessaria una specifica
documentazione medica
164
tecnici ed informatici volti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei disabili. Rientrano tra questi, ad esempio, telefono a
viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa per il computer, lo stesso
computer.
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
93.1 La lista dei prodotti
In particolare rientrano nel beneficio sia le apparecchiature di comune
reperibilità, sia appositamente fabbricate. Deve inoltre trattarsi di sussidi
da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti
di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una
delle seguenti finalità:
› facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura;
› agevolare il controllo dell’ambiente;
› assistere la riabilitazione.
L’elenco dei sussidi appositamente realizzati per le varie disabilità è contenuto nella lista dei dispositivi medici (vedi capitolo11). Per l’acquisto di prodotti di serie fa testo, invece, la necessità indicata dal medico.
93.2 Obbligatoria la certificazione del medico
Per la detrazione, infatti, è necessario esibire anche una specifica certificazione medica. In particolare il medico dovrà attestare che quel determinato sussidio è adeguato a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di
integrazione del soggetto disabile. Deve essere, quindi, adatto per la sua
patologia, anche se si tratta di un oggetto prodotto in serie.
93.3 Documentazione
› Certificazione del medico;
› fatture di spesa.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Decreto Ministero delle finanze 14 marzo 1998
“Determinazione delle condizioni e delle modalità alle
quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA
ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei
soggetti portatori di handicap.”
94.Test di accesso all’università
Rientrano tra le spese di istruzione universitaria anche i test di accesso alle
facoltà. Si tratta, infatti, di un passaggio necessario per l’iscrizione.
94.1 Condizione indispensabile per l’iscrizione
La detrazione del costo del test è riconosciuta in quanto il test costituisce
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Detrazione del 19% anche
per i test di accesso
all’università. Spesa
necessaria per poter
accedere ai corsi
165

Detrazioni 730 - Antonella Donati
una condizione indispensabile per l’accesso al corso di istruzione universitaria. Di conseguenza la somma richiesta per poter partecipare
alla prova di selezione è a tutti gli effetti un contributo obbligatorio e
come tale detraibile. Nessuna agevolazione, invece, per la spesa per la
partecipazione ai corsi per la preparazione ai test di accesso, in quanto
corsi di preparazione non sono equiparati ai corsi universitari o a quelli
di istruzione superiore, e di conseguenza rientrano tra le voci di spesa
detraibili.
94.2 Documentazione
› Attestazione di pagamento.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir art. 15, comma 1, lett. e)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Risoluzione del 11 marzo 2008, n. 87
95.Ticket farmaci
Il pagamento del ticket per i medicinali da sempre diritto alla detrazione
Sconto fiscale per i ticket
per le medicine. Non
occorre allegare la
richiesta del medico
o alla deduzione tra le spese sanitarie. Non occorre allegare la ricetta.
95.1 Basta il ticket per sapere che si tratta di medicine
Per quanto riguarda i farmaci, infatti, l’abolizione dell’obbligo di allegare
la ricetta riguarda anche queste spese, o di specificare altre sigle sullo
scontrino. è sufficiente la dicitura “ticket” per indicare la natura del prodotto acquistato dato che questa può essere riferita soltanto a medicinali
erogati dal Servizio sanitario nazionale.
95.2 Documentazione
› Scontrino parlante.
Normativa e prassi di riferimento
166
Normativa
 Tuir, art. 10, comma 1, lett. b)
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 17 febbraio 2010, n. 10
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
96.Trasporto in ambulanza
Lo sconto fiscale per le spese sanitarie non è riconosciuto per quelle relative al trasporto in ambulanza. Unica eccezione il trasporto di disabili ai Trasporto in ambulanza
sensi della legge 104/1992.
96.1 Per i disabili spese di accompagnamento con agevolazione ad hoc
Le spese necessarie a trasportare il disabile, infatti, in questo caso vengo-
detraibile solo per i
soggetti disabili ai sensi
di legge. Detrazione anche
per eventuali interventi
praticati durante il viaggio
no considerate “spese di accompagnamento”. Per questa tipologia di
costo la detrazione è riconosciuta sull’intera somma pagata senza franchigia.
96.2 Detraibili come spese mediche specialistiche le prestazioni praticate durante il viaggio
Nel caso in cui durante il trasporto vengano effettuati dei trattamenti medici, invece, le relative spese risultano detraibili qualunque sia il soggetto
interessato. Le prestazioni mediche, infatti, danno sempre diritto alla detrazione d’imposta, a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate.
96.3 Documentazione
› Fattura di trasporto per i disabiliti;
› fattura delle spese mediche sostenute.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. c)
Prassi
 Agenzia delle entrate
Circolare 3 maggio 1996, n. 108
97.Università
La lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir stabilisce il diritto alla detrazione d’imposta per le spese di istruzione universitaria. La detrazione del 19%
spetta sulle spese annuali per iscrizione, frequenza ed esami.
97.1 La spesa massima detraibile
La legge prevede espressamente la detrazione anche per le università
Detrazione del 19% per
le spese per l’iscrizione
e la frequenza a corsi
universitari. Agevolazione,
con tetto, anche per le
università private
libere o private, senza limitazione alcuna, su una spesa, però, non superiore a quella richiesta per le università pubbliche. Per sapere qual’è
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
167

Detrazioni 730 - Antonella Donati
il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione si deve fare riferimento all’analogo corso di laurea dell’università pubblica. In caso di città
in cui sono presenti più università pubbliche e quindi più corsi di laurea
identici, per la somma da portare in detrazione si deve far riferimento
a quello per il quale è più alto l’importo dei contributi da pagare. Se
invece il corso proposto dall’università privata non ha un equivalente
nell’università statale, ci si deve riferire ai corsi di laurea nelle materie
affini.
97.2 Nessun riferimento al reddito
Non si deve, invece, tener conto delle riduzioni delle spese previste in
base al reddito. Anche se o costi per la frequenza presso gli atenei pubblici sono proporzionali al reddito (secondo il modello ISEU), le spese per
la frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati
per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Quindi l’importo
da indicare è pari alla misura massima delle tasse stabilita dall’università
pubblica di riferimento, a prescindere dalle agevolazioni da queste previste in base al reddito.
97.3 Documentazione
› Attestazione dei pagamenti.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 15, comma 1, lett. e)
Prassi

Agenzia delle entrate :
Circolare 21 aprile 2009, n. 18
Circolare 12 maggio 2000, n. 95
Circolare 23 maggio 1987, n. 11
98.Università all’estero
Detrazione del 19% per chi studia presso università straniere. Anche in
Agevolazione fiscale
anche per le spese
universitarie all’estero.
Le regole da seguire sono
analoghe a quelle per le
università privata in Italia
questo caso è previsto un tetto massimo per la spesa detraibile pari a
quello delle università statali italiane.
98.1 I parametri per la spesa detraibile
Per la frequenza di università estere, per determinare l’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione si deve far riferimento alle spese
previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’università statale
168
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse

Antonella Donati - Detrazioni 730
italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. Agevolazioni
analoghe anche per i corsi di specializzazione.
98.2 Nessuno sconto fiscale per le spese di riconoscimento del diploma
estero
Non rientrano, invece, tra le spese per le quali si ha diritto alla detrazione
come spese di istruzione i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero. Questi contributi, infatti, non rientrano nel concetto di “spese per
frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” contemplato
nell’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir.
98.3 Documentazione
› Attestazione dei pagamenti.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 1, comma 1, lett. e)
Prassi
 Agenzia delle entrate :
Circolare 12 maggio 2000, n. 95
Circolare 23 maggio 1987, n. 11
99.Università telematiche
Quando si tratta di spese per l’istruzione universitaria non fa testo il tipo
di università scelta, anche se si tratta di insegnamento a distanza. Re- Detrazione del 19% per
gole identiche sia che i corsi siano gestiti da università pubbliche che
private.
99.1 Nessuna differenza per la laurea se i corsi si seguono da casa
le spese per le università
telematiche. Agevolazione
ammessa a patto che
abbiano il riconoscimento
ministeriale
I corsi di studio a distanza sono istituiti e attivati dalle università degli studi
statali e non statali e dalle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli
accademici e che per questo assumono la denominazione di “università
telematiche”. Per quanto riguarda le istituzioni private, il d.m. 17 aprile
2003 - “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre
1999, n. 509”, prevede che questi enti debbano avere il riconoscimento
con provvedimento di accreditamento, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le università telematiche regolarmente istituite e riconosciute svolgono, pertanto, un’attività
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
169

Detrazioni 730 - Antonella Donati
di formazione universitaria alternativa a quella tradizionale, ma rilasciano
titoli accademici con lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle università tradizionali.
99.2 Spese detraibili nei limiti fissati per i corsi delle università pubbliche
L’attività di formazione a distanza fornita dalle università telematiche riconosciute dal Ministero è quindi equiparata ad ogni fine alla formazione
universitaria tradizionale. Di conseguenza le spese di iscrizione e frequenza danno diritto alla detrazione con gli stessi limiti previsti per le università
tradizionali. è quindi necessario riferirsi alle somme richieste dalle università
pubbliche.
99.3 Le regole per calcolare il limite di spesa
In particolare per il calcolo dell’importo sul quale è ammessa la detrazione
ci si deve basare anche in questo caso sul costo dei corsi di laurea tenuti
presso l’università statale della stessa città in cui ha sede l’istituto che si
frequenta. In caso di più corsi di laurea corrispondenti, invece, si deve far
riferimento a quello per il quale è più alto l’importo dei contributi richiesti.
99.4 Documentazione
› Attestazione dei pagamenti.
Normativa e prassi di riferimento
Detrazione del 19%
per le prestazioni del
medico veterinario.
Previsto un tetto massimo
di spesa
Normativa
 Tuir, art. 1, comma 1, lett. e)
Prassi

Agenzia delle entrate
Risoluzione 24 gennaio 2007, n. 6
Circolare 13 maggio 2011, n. 20
Circolare 23 maggio 1987, n. 11
100. Visite veterinarie
Non solo farmaci (vedi capitolo 59). Anche per le visite veterinarie è riconosciuta, infatti, la possibilità di detrarre le spese.
100.1Tetto massimo insieme ai farmaci
L’agevolazione è riconosciuta entro il tetto massimo di spesa di 387 euro
l’anno, compreso l’acquisto dei farmaci. La detrazione anche in questo
caso è riconosciuta all’intestatario della fattura del medico, a prescindere dal fatto che sia o meno anche il proprietario dell’animale curato.
170
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
Antonella Donati - Detrazioni 730

100.2Documentazione
› Fattura della prestazione.
Normativa e prassi di riferimento
Normativa
 Tuir, art. 1, comma 1, lett. c-bis)
 Decreto Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289
“Regolamento per l’individuazione delle tipologie di
animali per le quali le spese veterinarie danno diritto
ad una detrazione d’imposta”
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
171
APPENDICE NORMATIVA
173|Legge 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi
181|Decreto Ministero della sanità 29 marzo 2001 - Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, da includere nelle fattispecie
previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto
2000, n. 251
182|Codice civile, Libro primo - Delle persone e della famiglia Titolo XIII - “Degli alimenti”
182|Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.)
E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse
172
Appendice normativa
Antonella Donati - Detrazioni 730
Legge 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi
Art. 10 - Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formarlo,
i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a)i canoni, livelli, censi ed altri
oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a
formare il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in
dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b)le spese mediche e quelle di
assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione,
sostenute dai soggetti indicati
nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria
relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione
della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di
contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali
non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo
nè dai redditi che concorrono
a formarlo; si considerano,
altresì, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o
premi che, pur essendo versati
da altri, concorrono a formare il
suo reddito;
c)gli assegni periodici corrisposti
al coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d)gli assegni periodici corrisposti
in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura
in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
gli assegni alimentari corrisposti
a persone indicate nell’articolo
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni
precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza
a disposizioni di legge, nonchè
quelli versati facoltativamente
alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli
per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo
di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8
marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
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stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle
condizioni e nei limiti previsti
dall’articolo 8 del medesimo
decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono
deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis;
e-ter) i contributi versati, fino ad
un massimo di euro 3.615,20, ai
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento
stabiliti con decreto del Ministro
della salute da emanare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene
conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai
sensi dell’articolo 51, comma 2,
lettera a). Per i contributi versati
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle
173
Appendice normativa
persone stesse, fermo restando
l’importo
complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere
funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del
decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell’articolo 1 della legge
30 aprile 1981, n. 178;
g)i contributi, le donazioni e le
oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell’articolo 28
della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in
caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti
ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro,
fino all’importo di 2 milioni di lire,
a favore dell’Istituto centrale
per il sostentamento del clero
della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro
di cui all’articolo 29, comma 2,
della legge 22 novembre 1988,
n. 516, all’articolo 21, comma 1,
della legge 22 novembre 1988,
n. 517, e all’articolo 3, comma
2, della legge 5 ottobre 1993, n.
409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento
della procedura di adozione
disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo
III della legge 4 maggio 1983,
n. 184;
174
Detrazioni 730 - Antonella Donati
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri
difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato,
anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater)le erogazioni liberali in
denaro effettuate a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 del Fondo per il
merito degli studenti universitari, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, ivi compresi l’Istituto
superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, nonchè
degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del
comma 1 sono deducibili anche
se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del
codice civile. Tale disposizione si
applica altresì per gli oneri di cui
alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo articolo 433 del codice
civile se fiscalmente a carico. Sono
altresì deducibili, fino all’importo
di lire 3.000.000, i medesimi oneri
versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o
familiare.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g)
e h) del comma 1 sostenuti dalle
società semplici di cui all’articolo 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito. Nella stessa proporzione è
deducibile, per quote costanti nel
periodo d’imposta in cui avviene
il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo
3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e quello
delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare
della rendita catastale dell’unità
immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo
dell’anno durante il quale sussiste
tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta
unità immobiliare. Sono pertinenze
le cose immobili di cui all’articolo
817 del codice civile, classificate
o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
Non si tiene conto della variazione
della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata.
Art. 15 - Detrazioni per oneri
1. Dall’imposta lorda si detrae un
importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote
di rivalutazione dipendenti da
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Appendice normativa
Antonella Donati - Detrazioni 730
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari
di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b)gli interessi passivi, e relativi
oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti
da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno
Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti
per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto stesso, per un
importo non superiore a 4.000
euro. L’acquisto della unità
immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o
successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo.
Non si tiene conto del suddetto
periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne
viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua
quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e
degli oneri correlati. In caso di
acquisto di unità immobiliare
locata, la detrazione spetta a
condizione che entro tre mesi
dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per
finita locazione e che entro un
anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre
il periodo d’imposta nel corso
del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi,
delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di
ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di
lavori di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta
a decorrere dalla data in cui
l’unità immobiliare è adibita a
dimora abituale, e comunque
entro due anni dall’acquisto.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti
di mutuo il limite di 4.000 euro
è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta,
nello stesso limite complessivo
e alle stesse condizioni, anche
con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di
alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unità immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice
a titolo di rimborso degli interessi
passivi, oneri accessori e quote
di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa
e ancora indivisi. Se il mutuo è
intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per
la propria quota di interessi; in
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caso di coniuge fiscalmente a
carico dell’altro la detrazione
spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000
per ciascuna annualità;
c)le spese sanitarie, per la parte
che eccede lire 250 mila. Dette
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e
di assistenza specifica, diverse
da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e
dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in
genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa
all’acquisto di medicinali deve
essere certificata da fattura
o da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualità e quantità dei
beni e l’indicazione del codice
fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all’accompagnamento,
alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l’autosufficienza e
le possibilità di integrazione dei
soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel
precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di
cui, rispettivamente, agli articoli
175
Appendice normativa
53, comma 1, lettere b), c) ed
f), e 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche
se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle
capacità motorie. Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo
cambio automatico, purché
prescritto dalla commissione
medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione
dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. Tra i mezzi
necessari per la locomozione
dei sordomuti sono compresi
gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta
una sola volta in un periodo di
quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto
veicolo sia stato cancellato da
detto registro, e con riferimento
a un solo veicolo, nei limiti della
spesa di lire trentacinque milioni
o, nei casi in cui risultasse che il
suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l’eventuale rimborso assicurativo. è consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre
176
Detrazioni 730 - Antonella Donati
spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime
eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali
non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo
nè dai redditi che concorrono
a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la
detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino
all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del
Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali
per le quali spetta la detraibilità
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi
della legge 26 maggio 1970, n.
381;
d)le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del
codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
a 3 milioni di lire per ciascuna di
esse;
e)le spese per frequenza di corsi
di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse
e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di morte
o di invalidità permanente non
inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso
dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite
le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che
assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di
redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei
premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha
effettuato la detrazione in sede
di ritenuta;
g)le spese sostenute dai soggetti
obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle
cose vincolate ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089,
e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessità delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla
competente
soprintendenza
del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità
effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei
beni senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione
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Appendice normativa
Antonella Donati - Detrazioni 730
per i beni culturali e ambientali,
di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire
l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di
questi ultimi.
L’amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del
Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione;
dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica
della dichiarazione dei redditi;
h)le erogazioni liberali in denaro
a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali,
effettuate in base ad apposita
convenzione, per l’acquisto, la
manutenzione, la protezione o
il restauro delle cose indicate
nell’articolo 1 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l’organizzazione
in Italia e all’estero di mostre e
di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle
cose anzidette, e per gli studi e
le ricerche eventualmente a tal
fine necessari, nonchè per ogni
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le
ricerche, la documentazione
e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere
del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali,
dal Ministero per i beni culturali
e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed
il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinchè le erogazioni liberali
fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle
istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono,
per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali
non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono
all’entrata del bilancio dello
Stato, o delle regioni e degli
enti locali territoriali, nel caso di
attività o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno
successivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun
anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l’elenco
nominativo dei soggetti erogatori, nonchè l’ammontare delle
erogazioni effettuate entro il 31
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dicembre dell’anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei
beni ceduti gratuitamente, in
base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività
di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti
o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione
di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonchè per la
produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non
utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due
anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalità,
all’entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus), delle
iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonchè i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila
lire, versati dai soci alle società
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori
di cui all’articolo 1 della legge
15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
177
Appendice normativa
assicurare ai soci un sussidio nei
casi di malattia, di impotenza
al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
alle loro famiglie. La detrazione
è consentita a condizione che
il versamento di tali erogazioni
e contributi sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a
consentire all’amministrazione
finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli, che possono
essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro
per un importo complessivo in
ciascun periodo d’imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero
secondo altre modalità stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater)le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni
di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale
e l’abbonamento, per i ragazzi
178
Detrazioni 730 - Antonella Donati
di età compresa tra 5 e 18 anni,
ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le
attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione
stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni, i
canoni relativi ai contratti di
ospitalità, nonchè agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il
diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro
e cooperative, dagli studenti
iscritti ad un corso di laurea
presso una università ubicata in
un comune diverso da quello di
residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e
comunque in una provincia
diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui
ha sede l’università o in comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
i-septies)le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro,
sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui
alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni,
finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica
e all’ampliamento dell’offerta
formativa; la detrazione spetta
a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito
tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
1-bis. Dall’imposta lorda si detrae
un importo pari al 19 per cento
per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di
lire effettuate mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, si detrae
dall’imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonchè
delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunità europee, ovvero a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione
che la stipula del contratto di
mutuo da parte del soggetto
possessore a titolo di proprietà
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o altro diritto reale dell’unità
immobiliare avvenga nei sei
mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all’inizio
dei lavori di costruzione. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e
le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al
presente comma.
1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di
lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)
del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 13 che si trovino
nelle condizioni ivi previste, fermo
restando, per gli oneri di cui alla
lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla
lettera c) del medesimo comma
1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 13 che
non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo, affette da patologie che
danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la
parte che non trova capienza
nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie
riguardanti tali patologie, ed entro
il limite annuo di lire 12.000.000. Per
le spese di cui alla lettera i-septies)
del citato comma 1, la detrazione
spetta, alle condizioni ivi stabilite,
anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell’articolo 12
ancorchè non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 sostenuti dalle società
semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato articolo 5 ai fini della
imputazione del reddito.
Art. 16 - Detrazioni per canoni di
locazione
01. Ai soggetti titolari di contratti di
locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta
una detrazione complessivamente
pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b)euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di
locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, spetta una detrazione
complessivamente pari a:
a)
lire 960.000, se il reddito
complessivo non supera lire
30.000.000;
b)lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che
hanno trasferito o trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari
di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi e situate nel
nuovo comune di residenza, a non
meno di 100 chilometri di distanza
dal precedente e comunque al di
fuori della propria regione, spetta
una detrazione, per i primi tre anni
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complessivamente pari a:
a)lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b)lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma
non lire 60 milioni.
1-ter. Ai giovani di età compresa
fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un
contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale,
sempre che la stessa sia diversa
dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli organi competenti ai sensi di
legge, spetta per i primi tre anni la
detrazione di cui al comma 1-bis,
lettera a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai
commi da 01 a 1-ter, da ripartire
tra gli aventi diritto, non sono tra
loro cumulabili e il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di fruire della
detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai
commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante
il quale l’unità immobiliare locata
è adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto
titolare del contratto di locazione
o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione
spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita,
nell’ordine, delle detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota
di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite
le modalità per l’attribuzione del
predetto ammontare.
179
Appendice normativa
Art. 16-bis - Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
1. Dall’imposta lorda si detrae un
importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad
un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000
euro per unità immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base
di un titolo idoneo, l’immobile
sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d)
dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all’articolo
1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d)
dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o
al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui
alle lettere a) e b) del presente comma,
semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà
comune;
e) finalizzati alla eliminazione
180
Detrazioni 730 - Antonella Donati
delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazione di
gravità, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti
da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di
opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento
acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento
di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di
energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in
applicazione della normativa
vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di
misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere
interi edifici e, ove riguardino
i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità
immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di
esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al
comma 1 sono comprese quelle
di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e
alla messa a norma degli edifici
ai sensi della legislazione vigente
in materia.
3. La detrazione di cui al comma
1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui di cui alle lettere c)
e d) del comma 1 dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione
di un’aliquota del 36 per cento
del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al
25 per cento del prezzo dell’unità
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Appendice normativa
Antonella Donati - Detrazioni 730
immobiliare risultante nell’atto
pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000
euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di
cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del
computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi
anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite
promiscuamente
all’esercizio
dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività
commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile
con le agevolazioni già previste
sugli immobili oggetto di vincolo
ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella
misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
8. In caso di vendita dell’unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al
comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita
per i rimanenti periodi di imposta,
salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica
dell’unità immobiliare. In caso
di decesso dell’avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale
e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Ministro
delle finanze di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici 18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
marzo 1998, n. 60, con il quale
è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione
e procedure di controllo di cui
all’articolo 1 della l. 27 dicembre
1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del
Ministro dell’economia e delle
finanze possono essere stabilite
ulteriori modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Decreto Ministero della sanità 29 marzo 2001 - Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251
Art. 1
Le figure professionali di cui all’art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse
nelle fattispecie di cui agli articoli
1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto
2000, n. 251, come specificato nei
successivi articoli.
Art. 2
Nella fattispecie: “professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica” sono incluse le
seguenti figure professionali:
a)infermiere;
b)ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.
Art. 3
Nella fattispecie: “professioni sanitarie riabilitative” sono incluse le
seguenti figure professionali:
a)podologo;
b) fisioterapista;
c)logopedista;
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d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e)terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
Art. 4
1. Nella fattispecie: “professioni
tecnico sanitarie” articolata in
area tecnicodiagnostica e area
181
Appendice normativa
tecnico-assistenziale, sono incluse
le seguenti figure professionali:
1.1 area tecnico-diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b)tecnico sanitario di laboratorio
biomedico;
c)tecnico sanitario di radiologia
medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
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1.2 area tecnico-assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e)dietista.
Art. 5
Nella fattispecie: “professioni tecniche della prevenzione” sono
incluse le seguenti figure professionali:
a)
tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.
Codice civile, Libro primo - Delle persone e della famiglia Titolo XIII - “Degli alimenti”
Art. 433 - Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti
sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o
naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3)i genitori e, in loro mancanza,
gli ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6)i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei
germani sugli unilaterali.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.)
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
1. è persona handicappata colui
che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha
diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura
182
e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola
o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione
di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi
dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica
anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente legislazione
o da accordi internazionali.
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Art. 4 - Accertamento dell’handicap
1. Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua,
di cui all’articolo 3, sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all’articolo 1 della legge 15 ottobre
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1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
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