Segreteria Nazionale
Transcript
Segreteria Nazionale
Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 48903735 [email protected] – www.coisp.it COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 459/09 S.N. Roma, 11 maggio 2009 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Decreto del Capo della Polizia concernente i titoli per l’esercizio di volo. Irragionevolezza di talune disposizioni. SEGUITO Con lettera del 27 gennaio 2009, recante prot. 84/09 S.N. e pari oggetto della presente (che si allega), questa O.S. poneva all’attenzione di codesto Dipartimento delle perplessità in merito a talune disposizioni contenute nel Decreto del Capo della Polizia datato 13 marzo 2007 concernente i titoli per l’esercizio di volo. Codesto Ufficio, con nota nr. 557/RS/01/67/0233 del 22 aprile 2009 (anche questa allegata), forniva chiarimenti di merito, su specifica indicazione della Direzione Centrale per le Specialità. Ebbene, tra i chiarimenti dati vi sono considerazioni che non sciolgono i dubbi che questo Sindacato aveva sollevato. Infatti: 1. nell’articolo 2 del citato Decreto, è indicato che il limite di età, utile per la partecipazione alle selezioni per l’esercizio al volo, è di 33 anni elevato a 35 anni per i funzionari; 2. nell’articolo 21 (disposizioni transitorie e finali) del medesimo Decreto, si evince che “per la prima selezione successiva all’approvazione del presente Decreto, per i funzionari, nonché per il personale già in possesso di uno dei brevetti di cui all’art. 1, i limiti di età sono elevati eccezionalmente a 37 anni”, abrogando nel contempo le disposizioni emanate in materia con i Decreti del Capo della Polizia nn. 11742 e 500/B/PDM 6/14785, rispettivamente del 12 settembre 1995 e 31 agosto 1998; 3. mentre, infine, nella citata risposta del 22 aprile 2009, si “chiarisce” che “l’art. 2 del Decreto del Capo della Polizia in data 13/03/07, che disciplina la materia, contiene disposizioni particolarmente favorevoli al personale già in possesso del brevetto di specialista, riconoscendogli il diritto a partecipare alle selezioni qualora abbia maturato 5 anni di esperienza operativa presso i Reparti Volo, a prescindere da alcuni requisiti, quali ad esempio, l’età anagrafica”. Non si comprende, a tal punto, alla luce di tali “chiarimenti”, quali siano i requisiti affinché il personale già in possesso del brevetto di specialista che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza operativa presso i Reparti Volo, possa partecipare alle selezioni per l’esercizio di volo. Inoltre in aderenza a quanto precisato nell’ultimo capoverso della nostra lettera del 22 aprile 2009, si accorda sull’esempio riportato ovvero quello relativo a titoli di medesima o molto similare categoria, ma si sottolinea la discordanza ad assimilare titoli che non attengono alla medesima materia oltre alla discriminante culturale relativa alla non concorrenza di plurimi titoli (diplomi) anche se in settori di prossima categoria, rispetto a concorrenti che possono far pesare il possesso di un solo titolo (diploma). Infatti, a mero esempio, a margine delle materie umanistiche, il piano studi utile al conseguimento del diploma di perito aereonautico (aerotecnica, traffico aereo, meteorologia, navigazione aerea, elettroradioradar tecnico per un totale di ben 1914 ore), è ben diverso da un omologo piano studi per diplomarsi come perito in costruzioni aereonautiche (meccanica e macchine a fluido, tecnologie aereonautiche e laboratorio, aerotecnica e laboratorio, disegno progettazione e esercitazione per un totale di ben 2046 ore ). Tale distinguo per far rilevare che le materie tecniche afferenti ai diversi diplomi di studio posseduti, sono molto diversificate e che, sommate insieme, si traducono in un bagaglio generale di conoscenze di gran lunga superiori a quelle riconducibili ad un solo titolo di studio. Quindi, pur in presenza di più titoli di studio in capo ad uno stesso candidato, valutando solo un titolo, come la nuova disciplina sembrerebbe prevedere, emerge la palese discriminazione tra ammessi a concorso dall’oggettiva differenza in ordine alla preparazione culturale posseduta. Si rinnova pertanto la richiesta di una rivisitazione del suddetto provvedimento al fine di porre rimedio alle illogiche disposizioni evidenziate sopra e nella precedente nota di questa O.S. In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 2 Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 48903735 [email protected] – www.coisp.it COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 084/09 S.N. Roma, 27 gennaio 2009 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Decreto del Capo della Polizia concernente i titoli per l’esercizio di volo. Irragionevolezza di talune disposizioni. Con decreto del Capo della Polizia datato 13.03.2008, sono stati abrogati i precedenti provvedimenti relativi ai titoli per l’esercizio di volo, ed introdotte nuove norme. Su questo aspetto, però, sono pervenute lamentele a questa O.S., riguardanti il limite di età per accedere alla selezione. In particolare l’art. 2, fissa due differenti limiti, distinguendoli in base alla qualifica posseduta: 35 anni per i funzionari e 33 anni per il resto del personale. Salvo poi andare in deroga con il successivo articolo 21 (Disposizioni transitorie e finali), che cita: “per la prima selezione successiva all'approvazione del presente decreto, per i funzionari, nonché per il personale già in possesso di uno dei brevetti di cui all'art.1, i limiti di età sono elevati eccezionalmente a 37 anni…..”. Le precedenti disposizioni emanate in materia, ed ora abrogate, disponevano, più favorevolmente, elevando il limite ad anni 37 per tutto il personale aeronavigante, come così riportato: “il personale pilota, specialista ed osservatore di età non superiore a 37 anni, impiegato in specifici servizi presso le unità di volo della Polizia di Stato da almeno 5 anni, può partecipare alle selezioni per il conseguimento di altro tipo di brevetto nella misura del 20% dei posti previsti in sede di concorso interno”. Ne consegue che, con l’attuazione del nuovo Decreto, non pochi colleghi, già operanti nel Settore Aereo e quindi con una professionalità indiscussa in materia, avranno a disposizione una vaga possibilità di partecipazione alle selezioni per pilota. Una previsione peggiorativa, quindi, che penalizza colleghi con riconosciute capacità e sovente anche in possesso di specifici titoli acquisiti privatamente a costi gravosi (Diploma di Perito Meccanico, diploma di Perito Aeronautico, diploma di Perito in Costruzioni Aeronautiche, brevetto di Pilota privato di Aereo e di Elicottero, attestato per il volo da diporto o sportivo e la radiofonia in lingua inglese, etc…): una professionalità di cui l’Amministrazione incredibilmente non vuole servirsi per una mera illogica questione di età anagrafica che, con il nuovo Decreto, prevede addirittura l’assurda diversificazione tra funzionari ed il resto del personale. Ulteriore elemento non condivisibile del nuovo Decreto sui titoli per l’esercizio di volo si rileva anche in quanto previsto nell’appendice alla “TABELLA DEI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AI CANDIDATI AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VOLO”, allegata al medesimo decreto. Infatti, se con l’applicazione della normativa “ex ante” i titoli posseduti venivano valutati nella loro completezza con l’assegnazione a ciascuno di uno specifico punteggio, cumulabili tra loro al fine dell’ottenimento del punteggio finale, con l’attualizzazione del Decreto di cui si parla, potrà essere presentato, per ogni categoria, un solo titolo. Quindi se un candidato ha più titoli rientranti nella stessa categoria, per quanto conseguiti a seguito di studi diversificati per materie ed ambiti didattici, solo uno di questi potrà essere portato a valutazione per la formulazione del punteggio finale, anche se - spesso - il piano studi utile al conseguimento di un dato diploma differisce notevolmente da quello per l’ottenimento di diploma diverso. Il maggior bagaglio di conoscenze che indiscutibilmente ha chi ha ottenuto diversi diplomi viene totalmente disconosciuto, in spregio al buon senso ed a qualsiasi principio di buona Amministrazione Le perplessità che, giustamente, ha suscitato nel personale tale Decreto sono quindi non poche, e sono pienamente condivise da questa O.S., la quale con la presente chiede una rivisitazione del suddetto provvedimento al fine di porre rimedio alle succitate illogiche disposizioni. In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. Il Segretario Generale Franco MACCARI 2