Modalità del rilascio della carta d`identità

Transcript

Modalità del rilascio della carta d`identità
Modalità del rilascio della carta d'identità
I cittadini residenti in Aci Castello devono presentarsi PERSONALMENTE all'ufficio
Carte di Identità.
I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da quello che esercita in via esclusiva
la potestà.
Non esistono più limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità
temporale a seconda dell'età:
 vale 3 anni per i minori di tre anni;
 vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni
 vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.
Le carta di identità rilasciate o rinnovate dal 10 febbraio 2012 scadono nel giorno del compleanno
del titolare successivo al termine riportato sopra (ad esempio se è stata rilasciata una carta di
identità
il 10 febbraio 2012 ad una persona maggiorenne nata il 4 gennaio 2012, il documento scadrà
il 4 gennaio 2023, primo compleanno successivo al termine di 10 anni previsto dalla legge).
I cittadini maggiorenni in possesso di carte di identità di validità quinquennale devono recarsi in
Comune - in prossimità della scadenza - per la convalida del documento per ulteriori 5 anni. Poichè
le autorità di frontiera di alcuni paesi stranieri non riconoscono la proroga tramite timbro
(apostilla), il cittadino che si reca all'estero può richiedere la sostituzione della propria carta
con validità quinquennale (anche se già prorogata) con un nuovo documento valido per dieci
anni dalla data del rilascio.
VALIDITA' PER L'ESPATRIO
Il cittadino maggiorenne deve dichiarare di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge,
impediscono il rilascio del passaporto.
Per i minori i genitori sottoscrivono l'istanza e la dichiarazione che il minore non si trova in alcuna
delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto e il relativo assenso all'espatrio.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori, anche in due momenti separati.
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile supplire a ciò mediante
l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
I genitori separati legalmente (vedovi, divorziati, celibi o nubili,) che hanno figli minori, hanno
l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso
dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio (Legge 1185 del 21/11/67
art. 3 comma b).
L'autorizzazione non occorre per i genitori naturali conviventi.
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'A.I.R.E del Comune di Aci Castello devono
presentarsi presso l'Ufficio certificazioni e carte di identità.
Dal 1° giugno 2007 gli uffici consolari possono rilasciare la e rinnovare la carta d'identità a favore
degli italiani iscritti in A.I.R.E.
CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri residenti a Aci Castello possono ottenere la carta d'identità che ha
esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Documentazione
1. Un valido documento di riconoscimento dal quale risulti riconoscibile il richiedente (in
mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, non parenti né affini del
richiedente, munite di documento di identità valido, che dichiarino di conoscere
personalmente l'interessato). Nel caso di rinnovo è sufficiente presentare il documento
scaduto.
2. Tre fotografie recenti formato tessera su sfondo chiaro.
Per i cittadini extracomunitari , oltre ai documenti già indicati, occorre, alternativamente:
 il permesso di soggiorno;
 la carta di soggiorno;
 permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo,
effettuata prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza.
Smarrimento - furto
La procedura è la stessa: occorre presentare, in questo caso, denuncia di smarrimento o furto della
Carta d'Identità.
Costi
Il rilascio della carta d'identità è soggetto al pagamento dei diritti fissi pari al € 5,42.
Normativa













art. 3 R.D. 18.6.1931 n. 773;
artt. 288 - 294 R.D. 6.3.1940 n. 635;
art. 11 D.P.R. 30.12.1965 n. 1656;
L.1185 del 21.11.1967;
L..3 del 16.1.2003 modifica all'art.3 della legge 1185/1967;
artt. 1 - 4 D.P.R. 6.8.1974 n. 649.;
L.127/97;
L.191/98;
Corte Costituzionale - Sentenza 16-30 dicembre 1997 n.464;
Circolare ministeriale n.24380 n.300/c/21229/21.62.5/IV del 13.4.1999
Legge n. 296/2006 (comma 1319);
D.L. n. 70/2011;
D.L. n. 5/2012.
Osservazioni
La carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno anteriore alla
scadenza di quella precedente.
In casi eccezionali, la carta d'identità può essere rilasciata a CITTADINI NON RESIDENTI dietro
motivata richiesta. I tempi di rilascio dipendono, in questo caso, dal periodo occorrente per il
rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza (di norma occorrono 7 giorni).
Il documento non è plastificabile.
Non può essere rilasciata per semplice trasferimento di residenza o per cambiamenti dello stato
civile.
Non deve essere più indicato lo stato civile, salvo espressa richiesta dell'interessato. In tal caso, per
le persone non coniugate si utilizza la dizione "stato libero".
I richiedenti che sono soggetti ad obbligo di leva non devono più dichiarare tale situazione.