a cura di Vincenzo D`Andò - CAF Nazionale del Lavoro

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a cura di Vincenzo D`Andò - CAF Nazionale del Lavoro
6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
INDICE
(6/2) Credito Iva 2016: rimborso o compensazione ? _______________________________________2
(6/2) Spese scolastiche: nuovi limiti per la detrazione fiscale ______________________________8
(7/2) Voluntary disclosure bis: da oggi parte l’invio delle istanze _______________________ 10
(7/2) Spostamento del termine di conservazione digitale IVA ____________________________ 11
(8/2) Impresa di ristorazione, se controllata ha poche chance di evadere _______________ 12
(8/2) Condotta antieconomica: prova in salita per il Fisco _______________________________ 13
(8/2) Trasmissione dei dati di tutte le fatture: primi chiarimenti delle Entrate _________ 14
(9/2) Scontrini, ricevute fiscali e fatture elettroniche fuori dal nuovo “spesometro” ____ 19
(10/2) Alberghi: avviso istanze tax credit _________________________________________________ 20
(10/2) Approvato il decreto con gli incentivi fiscali per il Sud ____________________________ 21
(10/2) Iri: come gestire il plafond nel caso di perdite _____________________________________ 24
(10/2) Agenzia delle Entrate e Mef presentano i risultati del 2016 ______________________ 26
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(6/2) Credito Iva 2016: rimborso o compensazione ?
Coloro che presentano un credito che scaturisce dalla dichiarazione Iva annuale possono,
alternativamente alla richiesta di rimborso, utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni
periodiche del 2017, utilizzarlo in compensazione con il modello F24, a partire dall’1°
gennaio 2017 per il pagamento di tributi, contributi o premi.
La richiesta a rimborso del credito emergente dalla Dichiarazione annuale IVA/2017 per
l’anno 2016, possibile a partire dal 1° febbraio 2017, è disciplinata dall’art. 38-bis del
D.P.R. 633/1972, che risulta ora modificata dalle disposizioni contenute nel neo Decreto
Fiscale (D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016), avendo raddoppiando il precedente
limite portandolo da 15.000 a 30.000 euro, che riguarda esclusivamente la richiesta di
rimborso del credito Iva.
Possibili alternativa in presenza di credito Iva
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riporto del credito all’anno successivo e scomputo dello stesso nelle relative
liquidazioni periodiche;
riporto del credito all’anno successivo e utilizzo dello stesso in compensazione;
richiesta di rimborso.
Le predette alternative possono anche coesistere. Il credito può, infatti, essere in parte
destinato alla compensazione (o detrazione) e in parte rimborsato.
Presentazione della Dichiarazione annuale Iva
Dal 2017 la Dichiarazione annuale Iva deve essere presentata in forma autonoma entro il
28 febbraio 2017 (e non più unificata con Unico/Redditi), in sostituzione della
Comunicazione dati Iva, che non dovrà più essere trasmessa.
Questo significa rivedere oltre le scadenze, anche gli utilizzi dei crediti in compensazione
e la tempistica delle richieste di rimborso.
Novità sulla domanda di rimborso
In virtù delle modifiche normative, dalle richieste di rimborso effettuate nel modello di
dichiarazione annuale IVA/2017 per l’anno 2016 (e per quanto riguarda le istanze
trimestrali, a partire dal modello TR relativo al primo trimestre 2017):
-
-
è pari a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di
garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della
Dichiarazione Iva annuale;
è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione
della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale
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munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di
revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante la sussistenza di determinati requisiti;
è obbligatoria la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di
specifiche situazioni di rischio.
Rimborsi di importo fino a 30.000 euro
Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la
compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di Dichiarazione
annuale Iva. L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia (al tempo del
chiarimento pari a 15.000 euro ma ora di 30.000 euro) ha precisato che tale limite è da
intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso
effettuate per l’intero periodo d’imposta.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)
Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro, il contribuente può
evitare di presentare apposita garanzia se:
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fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nel frontespizio
della Dichiarazione Iva annuale (va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro
per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le
compensazioni, confermata in 15.000 euro);
attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere
nell’apposito riquadro presente nella Dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati
requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal
contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da
chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate).
Oltre ad apporre il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa), il contribuente deve
rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei
seguenti tre requisiti:
a) requisito di solidità patrimoniale: che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto
alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli
immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di
imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione
dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di
cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) requisito di continuità aziendale: che non risultano cedute, se la richiesta di
rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati,
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nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un
ammontare superiore al 50% del capitale sociale. Secondo la circolare n. 31/2014, ai
fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta
del rimborso;
c) requisito di regolarità contributiva: che sono stati eseguiti i versamenti dei
contributi previdenziali e assicurativi.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)
In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti
Iva di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione
della garanzia.
Il comma 4 del citato art. 38-bis, prevede l’obbligo di prestare apposita garanzia da parte
dei soggetti “a rischio”, ossia sussistendo le seguenti situazioni:
a) esercizio dell’attività d’impresa da meno di due anni (escluse le start up di cui
all’art. 25 del D.L. n. 179/2012 ed i lavoratori autonomi). L’Agenzia delle Entrate
chiarisce che per individuare il periodo di due anni rileva l’effettivo esercizio
dell’attività e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita
Iva; inoltre, il termine va riferito ai due anni precedenti la data di richiesta del
rimborso: ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata
l’11.4.2015, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l’attività d’impresa
sia iniziata prima del 12.4.2013;
b) notifica nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di
accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi
accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
- 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000,00;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000,00 ma non superano €
1.500.000,00;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000,00 se gli importi dichiarati
superano € 1.500.000,00;
c) dichiarazione o istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione
alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
d) la richiesta di rimborso dall’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione
dell’attività.
Chi può richiedere il rimborso
In via generale, la procedura di rimborso è fruibile da coloro che si trovino
strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che
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presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2017, per cui non
riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.
E’ possibile richiedere il rimborso del credito che emerge dalla dichiarazione annuale Iva,
se ricorre una delle seguenti fattispecie:
-
-
l’attività è cessata nel corso dell’anno 2016 (senza limiti di importo, anche se
inferiore a 2.582,28 euro);
l’aliquota media delle operazioni attive è inferiore a quella degli acquisti di oltre il
10%, con esclusione delle operazioni inerenti i beni ammortizzabili;
le operazioni non imponibili per esportazioni o assimilate sono superiori al 25% del
totale di quelle effettuate;
sono stati effettuati acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche,
limitatamente all’imposta relativa, anche se registrati in anni precedenti;
sono state effettuate prevalentemente operazioni non soggette all’Iva per il
requisito della territorialità;
soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia o che hanno
nominato un rappresentante fiscale;
produttori agricoli che hanno effettuato esportazioni e altre operazioni non
imponibili, limitatamente all’importo corrispondente alla c.d. Iva teorica;
contribuenti minori che dall’anno seguente si avvalgono del regime forfetario
disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
e chiedono il rimborso del credito emergente dalla Dichiarazione annuale;
minor eccedenza detraibile del triennio, quando dalle dichiarazioni relative agli
ultimi tre anni (2014-2015-2016) risultino eccedenze di imposte a credito, anche se
inferiore a 2.582,28 euro e comunque al netto di quanto già chiesto a rimborso o
compensato con il modello F24.
Procedura per ottenere il rimborso
Il rimborso del credito Iva annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:
-
la procedura ordinaria, dal competente Ufficio, entro 90 giorni dalla richiesta.
In tal caso il rimborso è erogato dall’Agente della Riscossione entro 20 giorni dal
ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate;
-
la procedura semplificata (con la compilazione del campo 2 del rigo VX4),
direttamente dall’Agente della Riscossione, nel limite massimo di € 700.000 ovvero
€ 1.000.000, per i subappaltatori nel settore edile aventi un volume d’affari
costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di
subappalto.
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L’art. 14, D.Lgs. n. 175/2014, modificando l’art. 78, comma 33, lett. a), Legge n. 413/91
prevede che l’erogazione dei rimborsi in conto fiscale avviene entro:
-
dal 41° al 60° giorno della richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il
diritto al rimborso;
20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte
del competente Ufficio.
Inoltre, in caso di rimborso in conto fiscale, l’Agente della Riscossione procede ad erogare
anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una
specifica richiesta.
Tale procedura è comunque preclusa per i soggetti che hanno cessato l’attività e per quelli
sottoposti a procedure concorsuali.
Residuo credito Iva dell’anno 2015
Nel caso in cui un contribuente abbia ancora un residuo credito relativo al periodo
d’imposta 2015, non interamente compensato nel 2016, può utilizzarlo per i primi due
mesi del 2017, secondo le vecchie regole, fino alla presentazione della Dichiarazione
annuale Iva entro il 28 febbraio 2017, a partire dalla quale esso verrà assorbito (per la
parte non ancora utilizzata) nel nuovo credito annuale, che assumerà l’anzianità 2016.
Ciò trova applicazione fino all’importo di 15.000 euro per il credito Iva 2015 non
“vistato”, mentre è senza limiti per il credito Iva 2015 già oggetto di visto di conformità
per quella Dichiarazione annuale.
L’utilizzo dovrà avvenire con l’indicazione nel modello F24 del codice tributo 6099 e
l’anno 2015.
L’importo che fino alla data del 16 febbraio 2017 sarà utilizzato in compensazione, dovrà
essere riportato nel quadro VL della dichiarazione annuale Iva e dal quel momento in poi,
il credito residuo si trasformerà in credito 2016 (6099/2016) e sempre da quel momento
rientrerà nel regime delle compensazioni monitorate.
Compensazione dei crediti in presenza di ruoli scaduti
Il D.L. 78/2010 ha previsto che dal 1° gennaio 2011 non è più possibile compensare i
crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti per imposte o cartelle scadute di
importo superiore a € 1.500,00.
Quindi sarà preclusa la compensazione in presenza delle seguenti due condizioni:
-
che vi siano degli importi iscritti a ruolo per i quali siano scaduti i termini per il
pagamento (dopo i 60 gg. dalla notifica); non basta quindi la sola notifica della
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cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il
pagamento;
l’importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 considerando oltre
all’imposta anche gli oneri accessori e le sanzioni.
Quindi con ruoli scaduti oltre i 1.500 euro il blocco delle compensazioni è integrale e non
limitato all’importo del debito da pagare (comunicato stampa del 14/01/11).
Per le società di comodo, il D.L. n. 138/2011 ha vietato la compensazione del credito Iva
alle società cosiddette non operative.
(TORNA ALL'INDICE)
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(6/2) Spese scolastiche: nuovi limiti per la detrazione
fiscale
Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) sono stati stabiliti nuovi limiti alla
detrazione delle spese scolastiche sostenute nell’anno d’imposta 2016. Vengono
determinati, infatti, i limiti riferiti agli anni d’imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e seguenti.
Ecco nel dettaglio come detrarre tali importi.
Come indicato nell’art.15 del Tuir al c.1, lett. e-bis), la detrazione Irpef del 19% si riferisce
alle spese di frequenza delle scuole d’infanzia (asili), del primo e secondo grado di
istruzione (scuole elementari e medie) e delle scuole secondarie di secondo grado
(superiori), siano esse statali o paritarie.
Per l’anno d’imposta 2015 la detrazione competeva per l’importo massimo di euro 400,00
a studente.
La Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) all’art. 1 comma 617 fissa i seguenti nuovi
limiti, usufruibili dal 2016 in poi:
-
per l’anno d’imposta 2016 in euro 564,00
per l’anno d’imposta 2017 in euro 717,00
per l’anno d’imposta 2018 in euro 786,00
dall’anno d’imposta 2019 in poi in euro 800,00.
Così come specificato nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E/2016 e n. 18/E/2016
e nella Risoluzione 68/E/2016, tra le spese detraibili rientrano:
-
-
le tasse d’iscrizione e di frequenza
le spese sostenute per la mensa scolastica, anche se il servizio mensa è erogato dal
Comune o da altri soggetti
i contributi volontari e le erogazioni liberali, così come deliberati dagli Istituti
scolastici, diversi da quelli indicati nella lettera i-octies) che riguardano erogazioni
liberali a favore di Istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa
l’assistenza al pasto
il pre scuola e il post scuola.
La Risoluzione citata conferma inoltre la non detraibilità delle spese sostenute per il
trasporto scolastico.
L’importo sostenuto, nel limite stabilito, è detraibile al rigo E8 del modello 730 o al rigo
RP8 del modello Unico PF utilizzando il codice 12.
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Ai fini della detraibilità devono essere presentate e conservate le ricevute o le quietanze di
pagamento recanti gli importi sostenuti.
In riferimento alle spese sostenute per il servizio mensa, sul bollettino o bonifico bancario
attestante il pagamento va indicato:
-
il destinatario della somma
la causale del versamento (servizio mensa)
la scuola frequentata e il nominativo dell’alunno.
Se il pagamento è effettuato in modalità diverse dal bonifico (es. in contanti o tramite
l’acquisto di buoni mensa, ecc.) il soggetto che ha erogato il servizio rilascerà attestazione
del costo sostenuto nell’anno dal contribuente e i dati dello studente.
La detrazione per tali spese spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa.
Se il documento è invece intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori al
50% ciascuno. Rimane valido il principio generale che permette l’annotazione sul
documento di spesa di una percentuale diversa qualora l’onere sia stato sostenuto
diversamente tra i due genitori.
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(7/2) Voluntary disclosure bis: da oggi parte l’invio
delle istanze
Approvate in via definitiva con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate le
specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze per aderire alla nuova procedura di
collaborazione volontaria (“voluntary-bis”) e integrate le istruzioni del modello di
domanda. Si completa, quindi, il pacchetto oggi 7 febbraio 2017, quando si aprono i canali
per la trasmissione telematica delle istanze.
Lo dice l’Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa n. 29 del 3 febbraio 2017.
Voluntary bis, ok alle specifiche tecniche
Pronto il kit delle Entrate per consentire l’invio delle istanze di adesione. In particolare
oggi sono state approvate definitivamente le specifiche tecniche per la trasmissione e
integrate le istruzioni del modello di istanza per una gestione più semplice delle imposte
sostitutive, dell’Ivie e dell’Ivafe e della relativa sanzione. Nessuna modifica invece al
modello, ma un nuovo layout allo scopo di renderne più agevole la stampa. Quest’ultimo è
disponibile, insieme alle specifiche tecniche e alle istruzioni aggiornate, sul sito internet
dell’Agenzia, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata alla voluntary disclosure.
In apertura il canale per l’invio
A partire da martedì 7 febbraio 2017 si apre il canale telematico attraverso il quale i
professionisti abilitati che rientrano nell’elenco contenuto nel Dpr n. 322/1998 e nei
successivi decreti attuativi, compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori
contabili, potranno inviare all’Agenzia delle Entrate le richieste di accesso alla procedura.
I contribuenti che, per accedere alla collaborazione volontaria disciplinata dal Dl n.
193/2016, hanno nel frattempo inviato il “vecchio” modello approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia n. 13193 del 30 gennaio 2015, a seguito dell’apertura del canale
telematico dovranno provvedere a trasmettere il “nuovo” modello pubblicato sul sito delle
Entrate. In questo caso, nel modello dovrà essere barrata la casella “Istanza trasmessa in
precedenza”.
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(7/2) Spostamento del termine di conservazione
digitale IVA
Occorre riunire il termine di chiusura del processo di conservazione di tutti i documenti a
rilevanza tributaria alla data del 31 dicembre 2017.
Lo chiede, espressamente all’Agenzia delle entrate, il comunicato unitario sindacale dei
Commercialisti (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO) con
il comunicato stampa congiunto del 3 febbraio 2017, della serie, “Continuiamo a
chiedere semplificazione e razionalizzazione!” (ma da “lassù”, ancora nessuno ascolta i
Commercialisti).
Con la Legge di Stabilità 2015 è stata introdotta la Dichiarazione annuale IVA in forma
autonoma, poi stata posticipata al 2017 in conseguenza dell’entrata in vigore del D.L.
193/2016 e del D.L. 244/2016. Pertanto il 2017 è il primo anno in cui la Dichiarazione
annuale IVA dovrà essere presentata in forma autonoma, al di fuori dalla Dichiarazione
dei redditi.
Venendo alle conseguenze di natura “digitale”, nel suddetto comunicato viene osservato
che si è creata una nuova scadenza in via del tutto eccezionale e per il solo periodo di
imposta 2016 nell’ambito del processo di conservazione digitale a norma dei documenti
tributari. Infatti, la Dichiarazione annuale IVA 2017 dovrà essere trasmessa
telematicamente entro il 28 febbraio 2017 pertanto i termini di chiusura del processo di
conservazione digitale a norma, (ex art.3 co.3 del D.M.17/6/14) sono da effettuare “entro il
termine previsto dall’art.7, co.4-ter, del D.L.357/94” ossia 3 mesi dalla presentazione della
Dichiarazione annuale IVA, per cui entro la data del 31 maggio 2017 per i documenti a
rilevanza tributaria IVA.
Per quanto sopra, viene perciò chiesto un intervento immediato dell’Agenzia delle Entrate
che chiarisca ufficialmente che, solo per l’anno 2017, la predetta scadenza dei tre mesi è
da intendersi con riferimento alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi e non
della Dichiarazione annuale IVA, ai fini della conservazione dei documenti a rilevanza
fiscale in materia di IVA. Quindi riunendo il termine di chiusura del processo di
conservazione di tutti i documenti a rilevanza tributaria alla data del 31 dicembre 2017.
L’anticipo nell’invio della dichiarazione IVA ha di fatto creato una nuova scadenza,
sdoppiando quello che prima era un termine unico e, come se non bastasse, il termine del
31 maggio coincide con il periodo di maggior lavoro e stress per gli studi dei Dottori
Commercialisti.
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(8/2) Impresa di ristorazione, se controllata ha poche
chance di evadere
Via libera alla ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo di tovaglioli e acqua
minerale.
E’ legittimo l’accertamento dei ricavi di una impresa di ristorazione fondato sulla base del
consumo unitario dei tovaglioli utilizzati. Questo il principio enunciato dalla Suprema
Corte nella sentenza 25129/2016 nella quale ha altresì rilevato che anche il consumo di
acqua minerale può costituire valido elemento per la ricostruzione del volume di affari
della società contribuente. La CTR Lazio aveva ritenuto che la ricostruzione presuntiva dei
ricavi eseguita dall'Ufficio ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1,
lett. d), era sorretta da un apparato probatorio insufficiente e poco attendibile. La Corte di
Cassazione, nel cassare la sentenza, ha invece chiarito che il mancato assolvimento da
parte dell’Ufficio di un ulteriore onere probatorio appare in definitiva del tutto
immotivato.
(Corte di cassazione, sentenza del 07/12/2016 n. 25129/5)
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(8/2) Condotta antieconomica: prova in salita per il
Fisco
Detrazione Iva ad alta resistenza. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2875 del 3
febbraio 2017, ha deciso che l'acquisto ritenuto antieconomico dal fisco non legittima il
recupero dell'Iva in quanto il diritto alla detrazione non può essere negato solo sul
presupposto che il costo sostenuto sia eccessivo. L'amministrazione, infatti, dovrebbe
contestare, con elementi oggettivi, la falsità dell'operazione. Trattandosi di una rettifica
Iva, il fisco è tenuto all'obbligo del contraddittorio preventivo prima di emettere l'atto la
cui violazione comporta l'invalidità se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe
fatto valere. In merito al principio di neutralità, spetta al fisco valutare la congruità dei
costi e dei ricavi. A ciò consegue la possibilità di negare la deducibilità della parte di costo
sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. Ma tali poteri non sono applicabili in
materia di Iva, ne consegue che pur in presenza di antieconomicità non è consentito
rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore
escludendo il diritto alla detrazione.
Contestabile il reddito irragionevole
La Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 2873/2017, ha stabilito che il
contribuente non può a priori e qualitativamente contestare la metodologia accertativa
applicata dall'Amministrazione finanziaria. Lo può fare, però, a posteriori, se i risultati
quantitativi a cui è pervenuto l'Erario sono irragionevoli e incongrui in confronto con i
dati di comune esperienze e di ciò il giudice tributario deve tenerne conto nel giudizio di
rinvio.
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(8/2) Trasmissione dei dati di tutte le fatture: primi
chiarimenti delle Entrate
Fino al 31 marzo 2017, sarà possibile esercitare l’opzione per trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e
delle eventuali variazioni. I termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico
tanto per chi eserciterà l’opzione quanto per chi non lo farà: l’Agenzia delle Entrate,
infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a
quelli fissati dal decreto legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero
essere modificate.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate con il comunicato n. 31/2017 che, inoltre, avverte i
contribuenti sul fatto che é disponibile, sul sito dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it,
la circolare 1/E del 7 febbraio 2017 con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati
da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. Il
documento di prassi ribadisce che i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione
obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale n. 193 dello scorso anno e
precisa quali contribuenti non sono tenuti all’adempimento.
I dati delle e-fatture sono acquisiti da SdI
Se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di
Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non
sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.
Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari
Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la
comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni
esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell’imposta
l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura
dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica
utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.
Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati
Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i
produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime
forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse
I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società
sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture
emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle
fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non
siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.
Invio “dati fattura” e spesometro
Ecco, in particolare, le indicazioni da seguire per la corretta compilazione del file, nel
tracciato xml, e per la comunicazione da trasmettere online all’amministrazione
finanziaria.
La Legge 23/2014 ha delegato il Governo ad adottare misure volte a incentivare, in materia
di Iva, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi
con l’obiettivo di ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili gravanti sui
contribuenti.
A tal fine, è stata introdotta la possibilità per i soggetti passivi di optare (con riguardo alle
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017) per la trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo 3,
comma 1, Dlgs 127/2015). Inoltre, l’Agenzia può acquisire gli stessi dati anche nel caso in
cui il soggetto trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio
(Sid).
A regime, l’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e ha
effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione telematica dei dati e per i quattro
anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di
quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che
intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto
dall’anno solare in cui viene esercitata.
Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l’opzione può essere
esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14
dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Esercitata l’opzione, il contribuente (o il suo intermediario) può compilare e inviare le
informazioni attraverso una procedura gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia ovvero,
in alternativa, utilizzando specifici software di mercato.
Lo scorso 28 ottobre, peraltro, è stato emanato il provvedimento del direttore
dell’Agenzia, con cui sono state rese note - unitamente alle specifiche tecniche - le regole
per la trasmissione telematica, le informazioni da inviare, il loro formato, i termini di
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
trasmissione e le modalità tecniche con le quali vengono comunicati i dati garantendone
la sicurezza.
Trasmissione telematica: la compilazione del file “Dati fattura”
Dal punto di vista strettamente tecnico, le informazioni da trasmettere all’Agenzia sono
contenute in un file denominato “Dati fattura”, in formato xml.
Con la circolare n. 1/E/2017, l’Agenzia innanzitutto fornisce utili chiarimenti per la
corretta compilazione del file, con particolare riguardo alle informazioni da inserire nel
tracciato relative alla tipologia e alla natura (ai fini Iva) dell’operazione indicata in fattura
(infatti, laddove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta, è necessario
specificane la natura per poter liquidare correttamente l’Iva).
Ciò posto, l’Agenzia precisa che, con riguardo alle fatture emesse, il dato “Natura”
dell’operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il
cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica
annotazione. Per queste operazioni, quindi, non deve essere valorizzato il campo
“Imposta”, ma il campo “Natura” (corrispondente all’annotazione), con l’inserimento di
una specifica codifica, secondo lo schema indicato nella tabella sottostante.
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
CODIFICA
Escluse
N1 – escluse ex articolo 15
Non soggette
N2 – non soggette
Non imponibili
N3 – non imponibile
Esenti
N4 – esente
Soggette al regime del margine
N5 – regime del margine / Iva non esposta in
fattura
Soggette a inversione contabile/reverse
charge
N6 – inversione contabile (reverse charge)
Soggette a modalità speciali di
determinazione/assolvimento dell’Iva
N7 – Iva assolta in altro Stato Ue
Per le fatture ricevute, il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime
codifiche indicate per le fatture emesse, con l’unica differenza che, nel caso in cui la
fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i
campi “Imposta” e “Aliquota”.
Con riguardo al dato da inserire nel tracciato del file relativo al numero della fattura,
l’Agenzia precisa che il relativo campo deve essere sempre valorizzato.
Viene ricordato, inoltre, che l’indicazione del dato relativo ai campi “detraibile” e
“deducibile” è facoltativa (il dato, infatti, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità
del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona
fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione).
Ulteriori chiarimenti vengono, infine, forniti per la corretta compilazione dei tracciati del
file “Dati fattura”, con riferimento: ai campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante
fiscale”; ai dati relativi alle importazioni (bollette doganali); al documento riepilogativo
delle fatture di acquisto/vendita - indicazione dei dati analitici delle singole fatture; ai
dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intracomunitarie e interne);
ai dati relativi a operazioni extracomunitarie; ai dati relativi alle fatture per le attività
rientranti nel regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche (legge
398/1991).
Chiarimenti relativi allo “spesometro”
Nella circolare in esame, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche in ordine allo
“spesometro”, vale a dire all’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo a ogni trimestre – dei dati delle fatture emesse e ricevute
(quest’ultime se registrate), previsto dall’articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dal
decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016). In particolare,
l’Agenzia precisa che:
-
i chiarimenti forniti in ordine ai dati fattura per la trasmissione telematica
opzionale valgono anche per assolvere l’obbligo dello spesometro
i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica
possono sfruttare il Sistema di interscambio per emettere o ricevere fatture
elettroniche; in tal caso, i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti
dall’Agenzia delle Entrate (nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute
transitino tramite il Sid, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o
anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la
trasmissione dei dati fatture).
La circolare, inoltre, indica i soggetti esclusi (in tutto o in parte) dall’obbligo dello
spesometro.
Difatti sono del tutto esonerati i contribuenti:
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
-
che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone
montane
in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014)
che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità (cosiddetti “minimi”).
Le amministrazioni pubbliche, invece, sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle
fatture ricevute (resta invece obbligatorio l’invio dei dati delle fatture, e relative note di
variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che
non siano state trasmesse tramite il Sistema di interscambio).
Infine, la circolare chiarisce che, nei casi di operazioni straordinarie (o altre
trasformazioni sostanziali soggettive), a seguito delle quali il soggetto dante causa si è
estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai:
-
dati delle sue fatture
dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha
avuto efficacia l’operazione straordinaria
dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso
in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i
termini per l’invio non erano ancora decorsi.
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(9/2) Scontrini, ricevute fiscali e fatture elettroniche
fuori dal nuovo “spesometro”
Il Fisco precisa che l’esonero vale anche per gli importi superiori a 3.600 euro.
In attesa di ulteriori sviluppi normativi, legati anche alla proclamazione dello sciopero
indetto dalle associazioni sindacali dei commercialisti, l’Agenzia delle entrate ha
spiegato, con la circolare n. 1/2017, alcuni aspetti legati al nuovo spesometro.
L’Agenzia ha, quindi, precisato che il cd. “spesometro” infrannuale non riguarda le
operazioni attive e passive non documentate da fattura (ad esempio quelle documentate
mediante scontrino o ricevuta fiscale), a prescindere dall’importo.
Nella versione precedente dello “spesometro” (ancora da effettuarsi, su base annuale, per
il 2016), invece, dette operazioni risultavano incluse sia pure di valore superiore a 3.600
euro (IVA compresa).
Dunque, l’esonero per la nuova comunicazione è ricollegato alla tipologia di documento
emesso: il semplice fatto di emettere una fattura, anche su base volontaria, ovvero perché
richiesta dal cliente, fa nascere comunque l’obbligo comunicativo.
In definitiva, come indicato dall’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi IVA saranno
obbligati a “trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse (...) indipendentemente
dal loro valore”.
I corrispettivi derivanti dalle operazioni certificate con modalità differenti dalla fattura
non dovranno essere trasmessi, ma confluiranno comunque nella comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010).
Tra gli esoneri dal nuovo spesometro vi rientrano le fatture elettroniche emesse, sia nei
casi di opzione o meno (regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1
comma 3 del DLgs. 127/2015).
Viene, invece, richiesta la comunicazione delle fatture attive e/o passive di importo
inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento
riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del DPR 695/1996).
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(10/2) Alberghi: avviso istanze tax credit
Il Ministero dei beni culturali ha reso noti i termini di presentazione delle istanze relative
al 2016 per accedere al credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive,
delle agenzie viaggio e dei tour operator.
Tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour
operator in relazione al Modello Redditi 2017 (periodo d’imposta 2016).
Il Ministero ha comunicato le seguenti date:
Compilazione dell’istanza dalle ore 10:00 del 9 Febbraio 2017 fino alle ore 16:00 del 23
Febbraio 2017.
Viene poi comunicato che l’ultimo giorno utile alla compilazione della domanda (giovedì
23 febbraio 2017) per Tax credit digitalizzazione non verrà garantito una tempestiva
risposta alle e-mail che dovessero pervenire.
Click day dalle ore 10:00 del 27 Febbraio 2017 alle ore 16:00 del 28 Febbraio 2017.
L’istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di
effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti
https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin
.aspx
Informazioni per problematiche esclusivamente afferenti al procedimento è attiva la
seguente casella di posta elettronica: [email protected]
Per problemi riguardanti aspetti tecnico-informatici è attiva la casella di posta elettronica
[email protected]
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(10/2) Approvato il decreto con gli incentivi fiscali per il
Sud
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del Decreto legge 29
dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200-A). Il
provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Tra le varie misure, emerge quella contenuta nell’art. 7-quater recante misure in materia
di credito d’imposta.
L’articolo 7-quater, inserito nel corso dell’esame parlamentare, modifica in parte la
disciplina del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta
dalla legge di stabilità 2016 (articoli 1, commi da 98 a
108, della legge n. 208 del 2015).
In particolare si prevede:
-
-
l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla
disciplina in tema di aiuti di Stato, in quanto regione ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (articolo
107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE), in luogo della deroga attualmente prevista,
ovvero per il caso di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di
talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse (articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE);
si evidenzia che tale modifica è compatibile con la decisione C(2016) 5938 final
della Commissione europea la quale, su richiesta del Governo italiano, ha incluso
l’intera regione Sardegna come “zona a”, con un massimale standard di intensità di
aiuto del 25% per le grandi imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al 31
dicembre 2020. Si ricorda peraltro che ai sensi della carta degli aiuti a finalità
regionale 2014-2020 dell’Italia, approvata con decisione della Commissione del 16
settembre 2014, solo alcune parti della regione Sardegna sono designate come zone
ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) (comma 1);
l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di
beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli
aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese
situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3
lett. a) TFUE) e al 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni
delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
degli aiuti e indicati nell’allegato della decisione citata (comma 1). Si ricorda che le
intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere
maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un
massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (paragrafo n.
177 della Carta: maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI).
La norma vigente prevede, invece, una misura massima del 20% per le piccole imprese, del
15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese;
-
-
-
l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato
il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da
5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi
imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito
d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per
beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili (comma 2 e
conseguente modifica prevista al comma 4 in caso di riduzione successiva del
credito d’imposta);
è soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti
al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla
normativa europea (comma 3);
le suddette modifiche si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della legge di
conversione del D.L. n. 243 del 2016 in esame (comma 5).
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208
del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1°
gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20% per
le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese (tali
misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo,
forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La
norma originaria prevede che l'agevolazione è commisurata alla quota del costo
complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta
relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva,
esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite
massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 miilioni dalla norma in
esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di
15 milioni per le grandi imprese.
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato
approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del
credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in
via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016
fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate
ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti
agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed
efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di
imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.
Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe
agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al
secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo
paragrafo. Tale paragrafo prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato
interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; c) gli
aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse.
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(10/2) Iri: come gestire il plafond nel caso di perdite
La Legge di bilancio 2017, come è noto, ha introdotto la nuova imposta sul reddito per le
imprese in contabilità ordinaria (l’Iri al 24%) applicabile solo su opzione e che, di fatto,
alleggerisce la tassazione degli utili che rimangono in azienda. L’applicazione dell’Iri al
24% andrà effettuata in sede di dichiarazione dei redditi e avrà durata quinquennale
rinnovabile.
L’Iri al 24% sarà applicata ai redditi lasciati e reinvestiti in azienda, in sostituzione delle
aliquote progressive Irpef.
In tal modo imprese e artigiani verranno tassati con l’aliquota unica al 24% come previsto
per le società di capitali, soggette al pagamento dell’Ires (aliquota scesa dal 27,50% al
24%).
L’applicazione dell'Iri sostituisce le aliquote progressive Irpef, calcolate sulla base dei
redditi aziendali dal 23% al 43%. Tali aliquote progressive non si applicheranno, dunque,
alla parte di utili reinvestiti in azienda.
Deducibilità dei prelievi
Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la determinazione della
base imponibile Iri avviene nel seguente modo:
-
prima si determina il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste
dal capo VI, titolo I del Tuir;
poi si deducono dal reddito così individuato le somme prelevate nei limiti del
plafond Iri.
Il plafond Iri è proprio formato dalla somma degli utili che hanno scontato la tassazione
proporzionale al 24% e che se prelevati diventano componenti deducibili per l’impresa (e,
quindi, in questo caso soggetti alla tassazione con le citate aliquote progressive).
Perdite
Relativamente alle perdite maturate nei periodi d’imposta in cui è stata applicata l’Iri,
queste vengono portate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per
l’intero importo che trova capienza in essi.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate precisa che le suddette perdite che riducono la base
imponibile non devono essere sottratte anche dal plafond Iri.
Questo poiché, afferma l’Agenzia, l’art. 55-bis, comma 1 del Tuir prevede che il plafond
deve essere calcolato al netto delle perdite residue riportabili a nuovo.
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
Il dubbio esposto riguardava il modo in cui il plafond si modificasse nel caso in cui le
perdite venissero utilizzate in compensazione con l’utile.
Plafond Iri
Dunque, l’Agenzia delle entrate ha ora precisato (risposta n. 18 di Telefisco 2017) che il
plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione
separata al 24% e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Ma, anche nel
caso in cui tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno, comunque, più essere
portate in diminuzione del plafond Iri.
Plafond IRI diverso dall’imponibile IRI
L’Agenzia delle entrate per spiegare meglio come si calcola il plafond Iri, riporta il
seguente esempio:
-
esercizio T1: reddito 1.000; prelievi 700; imponibile 300; plafond 300;
esercizio T2: reddito 100; prelievi 400; perdita 300 riportabile a nuovo; plafond
zero (300-300);
esercizio T3: reddito 500; prelievi 150; imponibile 350 meno perdite 300 = 50
(imponibile Iri); il plafond Iri è, invece, pari a 350 (300+50).
Insomma, si è reso il sistema troppo complesso.
(TORNA ALL'INDICE)
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
(10/2) Agenzia delle Entrate e Mef presentano i risultati
del 2016
Record assoluto per il recupero dell’evasione: 19 i miliardi incassati. Aumentano i
versamenti spontanei grazie alla promozione della compliance.
Terzo anno consecutivo da record per l’Agenzia delle Entrate, che nel 2016 registra un
nuovo primato nel recupero dell’evasione. Lo scorso anno, infatti, sono stati riportati
nelle casse dello Stato 19 miliardi, la somma più alta mai incassata dalle Entrate grazie
alle attività di controllo e di promozione della compliance. Di questi, infatti, circa 500
milioni derivano dalla promozione del dialogo preventivo con il cittadino, che l’Agenzia
ha inaugurato negli ultimi anni per dare ai contribuenti la possibilità di rimediare per
tempo agli errori commessi, pagando sanzioni ridotte, ed evitare così l’accertamento vero
e proprio, sulla base di un nuovo rapporto all’insegna di fiducia e trasparenza reciproca.
Buone notizie anche sul fronte dei rimborsi: nel 2016 gli uffici delle Entrate hanno
erogato alle famiglie e alle imprese 2 milioni e 740mila rimborsi, per un totale di oltre 14
miliardi di euro.
Cresce intanto l’utilizzo dei servizi online, con oltre 6 milioni di utenti registrati, e il
numero delle dichiarazioni precompilate gestite in autonomia dai cittadini: nel 2016 2,1
milioni sono state inviate direttamente via web dai contribuenti.
Sono solo alcuni dei risultati raggiunti dall’Amministrazione finanziaria presentati questa
mattina dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di una
conferenza stampa svoltasi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla
presenza del ministro, Pier Carlo Padoan, del viceministro Luigi Casero, e dei
rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria.
Recuperati 19 mld di evasione: è record - Dopo il successo dei due anni precedenti (14,2
mld nel 2014 e 14,9 mld nel 2015), il 2016 conferma al rialzo il trend di crescita nel
recupero dell’evasione, con oltre 19 miliardi di euro incassati (+28%).
Di questi, 10,5 miliardi derivano da attività di controllo sostanziale, in crescita del 36%
rispetto al 2015; 8 miliardi sono frutto di attività di liquidazione; circa 500 milioni, infine,
derivano da versamenti spontanei a seguito della ricezione degli alert dell’Agenzia, le
cosiddette lettere di compliance. Oltre 222mila contribuenti, infatti, informati per tempo
della presenza di un’incongruenza nella loro posizione fiscale, hanno scelto di rimediare
autonomamente agli errori, senza incappare in un accertamento.
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
La voluntary disclosure frutta 4,1 mld
In particolare, 4,1 miliardi sono riferibili alla procedura di collaborazione volontaria, che
diventano 4,3 se si considerano anche i recuperi del 2015. Un risultato che è andato oltre
le previsioni, grazie alla certosina attività di controllo portata avanti dai funzionari
dell’Agenzia sulle oltre 129mila richieste di adesione arrivate, che è scaturita in 344mila
atti di accertamento e 124mila atti di irrogazione di sanzioni.
I controlli sui grandi contribuenti
Nel 2016 l’Agenzia delle Entrate ha controllato il 40,3% dei grandi contribuenti, il 15,3%
delle imprese di medie dimensioni e l’1,4% delle imprese di piccole dimensioni e
lavoratori autonomi. I controlli sulle persone fisiche sono stati, invece, oltre 280mila.
14 miliardi di rimborsi a famiglie e imprese
Una decisa spinta sull’acceleratore è stata data all’erogazione dei rimborsi: grazie alla
velocizzazione dei processi e all’impegno degli uffici, l’Agenzia delle Entrate è riuscita a
erogare 2 milioni e 740mila rimborsi a famiglie e imprese, per un importo totale pari a
oltre 14 miliardi di euro. Di questi, 586 milioni di euro sono stati erogati a 730mila
contribuenti senza sostituto di imposta che hanno presentato il modello 730 entro luglio:
in questo modo anche chi era senza datore di lavoro ha ricevuto comunque i soldi in tempi
brevi. Anche i rimborsi Iva hanno subito una notevole accelerazione: ad oggi, infatti, sono
state concluse positivamente tutte le istanze presentate fino al 31 luglio 2016.
Dichiarazione precompilata: oltre 2 milioni di italiani la inviano da soli
Nel suo secondo anno di sperimentazione, la dichiarazione precompilata si è arricchita di
nuovi dati e si è allargata anche al modello Unico. Nel 2016 2,1 milioni di dichiarazioni
sono state inviate direttamente online dai contribuenti, senza rivolgersi al Caf o a un
intermediario, con un incremento del 50% rispetto al 2015. Un dato destinato ad
aumentare, grazie all’introduzione di nuove informazioni relative a spese deducibili e
detraibili, come le spese sanitarie relative ai farmaci da banco e alle prestazioni erogate da
ottici, parafarmacie e psicologi, che saranno presenti nella dichiarazione 2017.
Servizi digitali, tra innovazione ed efficienza
L’impegno dell’Agenzia delle Entrate si è concentrato, inoltre, nell’offerta di servizi
sempre più a misura di contribuente, abbattendo le distanze grazie all’uso di nuovi
strumenti di dialogo. Nel 2016 sono stati erogati complessivamente oltre 13 milioni e
600mila servizi. Di questi, oltre 10 milioni sono stati resi ai cittadini direttamente presso
gli uffici e più di 2 milioni al telefono. Tramite Civis, il servizio di assistenza online sulle
comunicazioni di irregolarità relative agli avvisi telematici e alle cartelle di pagamento,
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
sono state fornite risposte a circa 994mila istanze, nella maggior parte dei casi entro 3
giorni.
L’utilizzo del web è stato fondamentale anche per snellire i procedimenti burocratici. Lo
scorso anno, per esempio, oltre 1 milione di registrazioni di contratti di locazione (il 61%
del totale) sono state effettuate senza andare in ufficio: erano l’11% nel 2010. Inoltre, gli
utenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia hanno raggiunto quota 6 milioni, con 23
milioni di accessi al proprio “cassetto fiscale”. Sul fronte dei versamenti, infine, l’Agenzia
ha gestito 200 milioni di modelli F24 in un anno, per un controvalore di 587 miliardi di
euro.
-20% di ricorsi e fisco vittorioso 7 volte su 10
L’anno appena trascorso ha segnato un’ulteriore riduzione dei ricorsi tributari in primo
grado. I contribuenti che si sono rivolti alla Commissione tributaria provinciale sono stati,
infatti, 85mila, a fronte dei 107mila ricorrenti del 2015, in calo del 20%. Anche le
controversie hanno fatto registrare buoni risultati: nel 2016, 7 su 10 si sono
definitivamente chiuse in modo favorevole o parzialmente favorevole all’Agenzia, grazie
anche alla lungimiranza degli uffici che hanno puntato alla sostenibilità sostanziale della
pretesa, evitando di resistere in giudizio per questioni meramente formali. Circa 60mila
giudizi tributari, inoltre, sono stati evitati grazie all’istituto della mediazione.
Il fisco consulente di imprese e cittadini
Sul fronte dell’interpretazione normativa, nel 2016 sono stati presentati 11.781 interpelli
e 538 consulenze giuridiche. L’Agenzia ha risposto puntualmente a tutte in modo rapido,
anticipando spesso la scadenza prevista dalla legge. Per gli interpelli ordinari, ad esempio,
le Entrate hanno fornito una risposta entro 80 giorni a circa 3mila istanze, anziché nel
termine standard di 90.
Infine, con riguardo all’interpello sui nuovi investimenti, hanno raggiunto quota 16 gli
investitori che hanno rappresentato all’Agenzia il piano di investimento in fase di
progettazione e l’interesse ad avvalersi del nuovo istituto. Le istanze già presentate sono
6 (di cui 3 relative a investitori stranieri), per un valore complessivo di 3,87 miliardi di
euro e ricadute occupazionali per circa 75.000 posizioni lavorative.
Il catasto dice addio alla carta
Per quanto riguarda i servizi catastali e ipotecari, il 2016 può essere sicuramente ricordato
come l’anno che ha mandato in pensione la carta in favore del digitale. Oltre alla
trasmissione degli atti di aggiornamento delle banche dati, che viaggiano ormai
telematicamente, anche l’archiviazione è stata digitalizzata, con notevoli vantaggi in
termini di trasparenza, efficienza e spending review. In particolare, lo scorso anno sono
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6/2/17 – 10/2/17 - a cura di Vincenzo D’Andò
stati presentati online oltre 1,36 milioni di atti di aggiornamento del catasto fabbricati,
oltre 300mila del catasto terreni, più di 3,1 milioni di formalità ipotecarie e quasi 369mila
cancellazioni ipotecarie semplificate.
Inoltre si è proseguito nella digitalizzazione e informatizzazione dei dati e nello sviluppo
di nuovi progetti, come il SIT, il Sistema Integrato del Territorio, che rappresenta
un’evoluzione dell’attuale sistema catastale e cartografico, e l’Anagrafe dei Titolari, che
permetterà di definire la corretta identificazione degli intestatari degli immobili,
migliorando notevolmente la qualità dei dati attraverso una piena integrazione dei
sistemi informativi.
Fatturazione elettronica
Parallelamente alle attività di natura strettamente fiscale, l’Agenzia è stata impegnata
anche in altri processi di innovazione nella Pa, come la fatturazione elettronica.
Dall’avvio del servizio, nel giugno 2014, le fatture scambiate elettronicamente con la Pa
sono giunte a 56 milioni: una crescita esponenziale che vede interessati in prima fila
23mila amministrazioni e 895mila fornitori.
In vista dell’estensione della fatturazione elettronica anche tra privati, dal 1 luglio 2016 le
Entrate hanno reso disponibile il servizio gratuito di generazione, trasmissione e
conservazione delle e-fatture, fruibile attraverso l’interfaccia “Fatture e Corrispettivi”.
Canone tv: 2,1 mld incassati ed evasione giù
Un’altra attività che ha molto impegnato l’Agenzia lo scorso anno è stata la riscossione
del canone tv tramite addebito in bolletta. Grazie alla nuova modalità di pagamento, sono
stati incassati circa 2,1 miliardi di euro, con un extragettito, rispetto agli anni precedenti,
di 500 milioni, nonostante l’importo del canone sia sceso da 113,50 a 100 euro annui.
(Agenzia delle entrate, comunicato n. 33 del 9 febbraio 2017)
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