IMMISSIONI DI RUMORE DEVE AGIRE IL DANNEGGIATO L`azione
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IMMISSIONI DI RUMORE DEVE AGIRE IL DANNEGGIATO L`azione
IMMISSIONI DI RUMORE DEVE AGIRE IL DANNEGGIATO L’azione diretta a far cessare le immissioni di rumore può essere esperita dal singolo condomino contro il condominio, in persona dell’amministratore. La legittimazione attiva va riconosciuta non solo in capo al proprietario, ma anche al conduttore, il quale ha interesse a vedere tutelato il proprio diritto alla salute, peraltro garantito costituzionalmente dall’art. 32 della Costituzione. Quanto invece alla legittimazione passiva, l’azione può essere proposta anche nei confronti dell’autore materiale delle immissioni – e quindi del solo conduttore - quando allo stesso debba essere imposto di tenere o meno fare o di non fare qualcosa suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego oppure si chieda più semplicemente la cessazione delle immissioni. L’azione, in buona sostanza, ha carattere personale quando il danneggiato miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle immissioni, sia esso conduttore o proprietario dell’immobile da cui queste provengono. Per fare cessare le intollerabili immissioni sonore i condomini possono altresì chiedere al giudice di emettere un provvedimento in via d’urgenza: occorre solo che il lamentato rumore superi i limiti di tollerabilità, essendo tale elemento di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un danno irreparabile in quanto l’immissione nociva comporta sempre l’alterazione dell’equilibrio psicofisico del soggetto. Assunti se del caso i provvedimenti urgenti, il danneggiato deve richiedere al giudice ordinario di riconoscere il suo buon diritto alla tranquillità e quant’altro, non escluso il risarcimento dei danni subiti. Tale giudizio va promosso avanti il Giudice di Pace del luogo in cui si verifica l’immissione. Se la causa è di poco valore, la parte può anche difendersi da sola. Una volta esperita l’azione giudiziaria, la pronunzia avrà per contenuto l’ordine di fare cessare le immissioni rumorose ed in divieto di compiere in futuro altre simili attività illecite. Il tutto dopo aver esaminato i necessari parametri nel contesto dei luoghi e delle circostanze in cui si verificano le immissione ritenute eccessive. L’esistenza del pregiudizio derivante da esse non può essere accertata con criteri astratti che prescindano dall’esame del concreto ambiente in cui vive la persona che lamenta l’immissione. Avvocato Augusto Cirla