autorita` di bacino di rilievo regionale chiarimenti tecnici e normativi
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AUTORITA’ DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE CHIARIMENTI TECNICI E NORMATIVI IN MERITO AI FRANCHI DI SICUREZZA IDRAULICI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ALVEO Documento approvato dal CTR nella seduta dell’11/11/2008 Nota prot. n. 165209/4714/2002 Documento 2.2 CIRCOLARE DEL CTR – PROT. N. 165209/4714/2002 Franchi di sicurezza per la progettazione di opere in alveo Al fine di meglio chiarire gli aspetti tecnici e normativi connessi alla applicazione dei franchi di sicurezza previsti per la progettazione di opere interferenti con l’alveo dei corsi d’acqua, la Sezione del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio per le funzioni dell’Autorità di Bacino di rilievo Regionale, nella seduta dell’11.11.2002, si è espressa nei termini seguenti. 1) Sotto il profilo tecnico è noto che, nell’ambito della progettazione di opere che interessano l’alveo dei corsi d’acqua, è necessario prevedere adeguati franchi tra la sommità arginale o l’intradosso delle strutture in progetto ed il previsto livello della piena di riferimento, al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere in questione ed assicurare il deflusso della portata di progetto con un adeguato coefficiente di sicurezza, tenendo conto di tutte le incertezze legate alla modellazione idrologico-idraulica e ai vari fenomeni che possono occorrere durante l’evento di piena, dei quali la modellazione non tiene solitamente conto (a titolo di esempio ostruzioni, trasporto solido, forti depositi etc.). A tal fine i criteri regionali per l’elaborazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui alla DGR 357/2001 e ss.mm. e ii., prevedono che i franchi di sicurezza non debbano essere inferiori al maggiore tra: (a) il carico cinetico della corrente determinabile come U2/2g, dove U è la velocità media della corrente (m/s) e g è l’accelerazione di gravità (m/s2) (valore particolarmente rilevante per correnti veloci) ed b) i valori per categorie di opere di seguito indicati: I. argini e difese spondali II. ponti e similari fino a estensioni longitudinali di m. 10 III. coperture o tombinature, ponti e similari oltre m. 10 cm. 50/100 cm. 100/150 cm. 150/200 ove i due valori estremi corrispondono rispettivamente a bacini poco dissestati con previsione di modesto trasporto solido ed a bacini molto dissestati con previsione di forte trasporto solido in caso di piena. Per le opere di cui al punto III, nel caso di modesta rilevanza dell’opera stessa e di bacini ben sistemati, il valore minimo del franco come sopra indicato può essere derogato dall’amministrazione competente fino a 100 cm. Documento 2.2 Pagina 1 di 4 Chiarimenti tecnici e normativi in merito ai franchi di sicurezza idraulici per la progettazione di opere in alveo Si noti che tali valori, compresa la valutazione del carico cinetico quale parametro di riferimento per la determinazione dei franchi di sicurezza, erano già stati introdotti nella circolare applicativa dell’art. 26 della L.R 9/93, assunta con nota n. 3410/93,che richiamava, peraltro, il piano di bacino campione del t. Bisagno redatto dalla Commissione Scientifica Regionale per la difesa del suolo (DGR 975/1978). In particolare si ricorda che il carico cinetico rappresenta il massimo valore che può assumere l’innalzamento del pelo libero qualora si verifichino condizioni di moto diverse rispetto a quelle assunte nella modellazione e quindi l’assumere il valore del carico cinetico quale valore limite permette di garantire il corretto funzionamento dell’opera. Questo vale in particolare in condizioni di correnti veloci (supercritiche) per le quali, come noto, anche un modesto ostacolo o una variazione di natura dell’alveo possono provocare un innalzamento anche rilevante della superficie libera; si rammenta, infatti, a tale proposito che, nel caso di correnti veloci, la somma di profondità e carico cinetico (detta carico specifico) approssima la corrispondente profondità di corrente lenta con stessa energia, la profondità, cioè, che si potrebbe concretamente realizzare in caso di brusca transizione della corrente da veloce a lenta. Nel caso le velocità della corrente in prossimità dell’opera che si intende realizzare siano particolarmente elevate, il valore del carico cinetico può risultare elevato, ed in particolare maggiore dei valori “standard” di riferimento tradizionalmente assunti, ma rappresenta il possibile reale innalzamento, che può subire la corrente in particolare condizioni e deve quindi essere necessariamente tenuto in considerazione al fine della sicurezza. Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che velocità di deflusso molto elevate rappresentano elemento di criticità non solo nei termini suddetti ma anche dal punto di vista delle sollecitazioni sulle strutture, che interferiscono con il deflusso (scalzamento, erosione spondale etc). In questi casi, peraltro, deve essere valutata, già a livello progettuale, la compatibilità della realizzazione di un’opera interferente con il deflusso con tali condizioni di moto, prevedendo, se del caso, una corretta sistemazione della zona, che potrà significativamente diminuire le velocità di riferimento. Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto evidente la congruità e la fondatezza tecnica del criterio di determinazione dei franchi assunto nei criteri regionali, che è finalizzato a tutelare la pubblica e privata incolumità assicurando, con adeguata sicurezza, il transito senza esondazioni della portata di progetto anche in condizioni non previste dalla modellazione matematica utilizzata per il calcolo, ma che possono in concreto realizzarsi durante eventi di piena anche ordinaria. 2) Sotto il profilo normativo appare opportuno precisare che, anche a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 18/99, permane in capo alle Province la facoltà di ammettere, nell’ambito delle autorizzazioni e dei pareri di competenza, motivatamente ed in relazione a casi specifici, deroghe ai franchi di sicurezza rispetto alla piene di progetto delle opere idrauliche, come peraltro già previsto dalla L.R. 9/93. Competenza che sussiste anche in presenza dei piani di bacino approvati. Documento 2.2 Pagina 2 di 4 Chiarimenti tecnici e normativi in merito ai franchi di sicurezza idraulici per la progettazione di opere in alveo In ogni caso e senza soluzione di continuità rispetto all’applicazione dell’art. 26 della L.R. 9/93 posta in essere da parte degli uffici provinciali, si conferma la necessità di adottare particolare cautela nell’applicazione di tali deroghe in quanto, come precedentemente ricordato, i franchi stabiliti dai criteri regionali sono finalizzati ad assicurare con un adeguato coefficiente di sicurezza il transito senza esondazioni della portata di progetto e concorrono quindi alla tutela della pubblica e privata incolumità. Si evidenzia peraltro che l’approvazione dei piani di bacino comporta il superamento di talune incertezze a riguardo di elementi tecnici di conoscenza, in particolare a riguardo della portata di progetto, determinata con analisi specifiche per ogni singolo bacino. Alla luce degli argomenti sopra svolti ne consegue che, fermo restando l’obbligo di conformità della normativa degli approvandi piani di bacino ai citati regionali anche relativamente ai franchi di sicurezza (cfr. all. B dei criteri di cui alla DR 357/02), la Provincia possa autorizzare deroghe a tali franchi motivatamente ed in relazione a casi specifici, ed a seguito di adeguate analisi e valutazioni, a condizione che sia comunque assicurata l’adeguata sicurezza delle opere in progetto e delle aree limitrofe ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità. Si sottolinea peraltro la necessità che, nell’ambito di autorizzazione di deroghe ai franchi rispetto alla portata di progetto (tempo di ritorno di 200 anni), sia sempre indicata la portata smaltibile con l’adeguato franco, che deve essere considerata, quindi, come la portata per la quale l’opera in progetto assicura il deflusso senza esondazioni, pur non rappresentando la “messa in sicurezza” definita dalla normativa vigente (cfr possibilità di deroga alla portata di progetto ai sensi dell’art. 7, comma 2 della normativa-tipo di cui alla DGR 357/01 e ss.mm. e ii.). In particolare nell’autorizzare deroghe ai franchi la Provincia deve valutare esplicitamente, caso per caso, sulla base di adeguate analisi idrauliche (vedi ancora all. B dei criteri di cui alla DGR 357/02), almeno gli aspetti di seguito evidenziati, conformemente alle indicazioni tecniche a tutt’oggi in uso, al fine di accertare che si possa ragionevolmente escludere la possibilità di notevoli innalzamenti del livello di piena rispetto a quanto determinato con la modellazione utilizzata, dando atto delle risultanze di tale valutazione negli atti di competenza. a) Rilevanza dei corsi d’acqua in esame e dell’estensione dei bacini sottesi. A questo proposito, in particolare, possano essere qualificati come corsi d’acqua minori quelli con superficie inferiore a circa 2 km2. b) Caratteristiche del corso d’acqua e del bacino sotteso. A questo proposito occorre valutare se tali caratteristiche permettano di escludere l’evenienza di fenomeni non tenuti in conto nella modellazione matematica utilizzata per determinare il livello di piena (valutazione ad esempio dell’entità della pendenza di fondo, dell’uniformità longitudinale delle sezioni fluviali, del trasporto solido, dell’influenza di opere interferenti con il deflusso, etc.). In particolare deve essere valutata l’entità del possibile trasporto solido durante un evento di piena, fenomeno che può significativamente alterare gli effetti previsti con la modellazione matematica (ad esempio effetto della dinamica dell’alveo sui livelli idrici durante gli eventi di piena e/o effetto dell’opera sulla dinamica del trasporto di sedimenti). Documento 2.2 Pagina 3 di 4 Chiarimenti tecnici e normativi in merito ai franchi di sicurezza idraulici per la progettazione di opere in alveo c) Caratteristiche idrauliche della corrente. In particolare, devono essere verificate le condizioni di deflusso nel tratto in esame con la distinzione tra corrente “veloce” (detta anche supercritica in quanto superiore alla “velocità critica”) o “lenta” (subcritica); si ricorda infatti che, in caso di correnti veloci, anche un modesto ostacolo o una variazione di natura dell’alveo possono provocare un innalzamento anche rilevante della superficie libera, che può raggiungere il valore del carico cinetico U2/2g, e provocare quindi esondazioni non previste qualora le opere non abbiano previsto l’adeguato franco. Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che velocità elevate rappresentano, senza dubbio, un elemento di criticità progettuale dal punto di vista delle sollecitazioni sulle strutture che interferiscono con il deflusso (scalzamenti, erosioni spondali, etc); in tali condizioni di moto deve quindi essere prioritariamente valutata la compatibilità della realizzazione di un’opera interferente con il deflusso, prevedendo, se del caso, una corretta sistemazione della zona, che potrà significativamente diminuire le velocità di riferimento. d) Caratteristiche progettuali dell’opera. In particolare va valutata la rilevanza dell’opera in progetto e la sua interferenza con il normale deflusso del corso d’acqua, tenendo conto che, se l’opera interferisce significativamente con la corrente (ad es. una tombinatura), la stessa può essere causa di modifiche non trascurabili delle condizioni del moto della corrente stessa, anche in funzione di fenomeni non considerati nella modellazione. e) Caratteristiche delle zone limitrofe all’opera e valutazione del danno atteso in caso di esondazione della portata di progetto In particolare deve essere valutata la possibilità connessa ad una esondazione della portata di progetto conseguente alla mancata previsione dell’adeguato franco al sopravvenire di circostanze non prese in considerazione esplicitamente nella schematizzazione modellistica. Deve inoltre essere valutato il relativo danno atteso in funzione delle caratteristiche delle zone limitrofe; a tale proposito possono essere distinte, a titolo di esempio, zone urbanizzate per le quali il danno atteso di una eventuale esondazione è sempre elevato e zone non urbanizzate ove tale danno possa essere, al contrario, ritenuto non rilevante. Documento 2.2 Pagina 4 di 4