autorita` di bacino di rilievo regionale chiarimenti tecnici e normativi

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autorita` di bacino di rilievo regionale chiarimenti tecnici e normativi
AUTORITA’ DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE
CHIARIMENTI TECNICI E NORMATIVI
IN MERITO AI
FRANCHI DI SICUREZZA IDRAULICI
PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ALVEO
Documento approvato dal CTR
nella seduta dell’11/11/2008
Nota prot. n. 165209/4714/2002
Documento 2.2
CIRCOLARE DEL CTR –
PROT. N. 165209/4714/2002
Franchi di sicurezza
per la progettazione di opere in alveo
Al fine di meglio chiarire gli aspetti tecnici e normativi connessi alla applicazione
dei franchi di sicurezza previsti per la progettazione di opere interferenti con
l’alveo dei corsi d’acqua, la Sezione del Comitato Tecnico Regionale per il
Territorio per le funzioni dell’Autorità di Bacino di rilievo Regionale, nella seduta
dell’11.11.2002, si è espressa nei termini seguenti.
1) Sotto il profilo tecnico è noto che, nell’ambito della progettazione di opere che
interessano l’alveo dei corsi d’acqua, è necessario prevedere adeguati franchi tra la
sommità arginale o l’intradosso delle strutture in progetto ed il previsto livello della
piena di riferimento, al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere in
questione ed assicurare il deflusso della portata di progetto con un adeguato
coefficiente di sicurezza, tenendo conto di tutte le incertezze legate alla modellazione
idrologico-idraulica e ai vari fenomeni che possono occorrere durante l’evento di piena,
dei quali la modellazione non tiene solitamente conto (a titolo di esempio ostruzioni,
trasporto solido, forti depositi etc.).
A tal fine i criteri regionali per l’elaborazione della normativa dei piani di bacino per la
tutela dal rischio idrogeologico, di cui alla DGR 357/2001 e ss.mm. e ii., prevedono che
i franchi di sicurezza non debbano essere inferiori al maggiore tra:
(a) il carico cinetico della corrente determinabile come U2/2g, dove U è la velocità
media della corrente (m/s) e g è l’accelerazione di gravità (m/s2) (valore
particolarmente rilevante per correnti veloci)
ed
b) i valori per categorie di opere di seguito indicati:
I. argini e difese spondali
II. ponti e similari fino a estensioni longitudinali di m. 10
III. coperture o tombinature, ponti e similari oltre m. 10
cm. 50/100
cm. 100/150
cm. 150/200
ove i due valori estremi corrispondono rispettivamente a bacini poco dissestati
con previsione di modesto trasporto solido ed a bacini molto dissestati con
previsione di forte trasporto solido in caso di piena.
Per le opere di cui al punto III, nel caso di modesta rilevanza dell’opera stessa e di
bacini ben sistemati, il valore minimo del franco come sopra indicato può essere
derogato dall’amministrazione competente fino a 100 cm.
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ai franchi di sicurezza idraulici per la progettazione di opere in alveo
Si noti che tali valori, compresa la valutazione del carico cinetico quale parametro di
riferimento per la determinazione dei franchi di sicurezza, erano già stati introdotti nella
circolare applicativa dell’art. 26 della L.R 9/93, assunta con nota n. 3410/93,che
richiamava, peraltro, il piano di bacino campione del t. Bisagno redatto dalla
Commissione Scientifica Regionale per la difesa del suolo (DGR 975/1978).
In particolare si ricorda che il carico cinetico rappresenta il massimo valore che può
assumere l’innalzamento del pelo libero qualora si verifichino condizioni di moto
diverse rispetto a quelle assunte nella modellazione e quindi l’assumere il valore del
carico cinetico quale valore limite permette di garantire il corretto funzionamento
dell’opera. Questo vale in particolare in condizioni di correnti veloci (supercritiche) per
le quali, come noto, anche un modesto ostacolo o una variazione di natura dell’alveo
possono provocare un innalzamento anche rilevante della superficie libera; si
rammenta, infatti, a tale proposito che, nel caso di correnti veloci, la somma di
profondità e carico cinetico (detta carico specifico) approssima la corrispondente
profondità di corrente lenta con stessa energia, la profondità, cioè, che si potrebbe
concretamente realizzare in caso di brusca transizione della corrente da veloce a lenta.
Nel caso le velocità della corrente in prossimità dell’opera che si intende realizzare
siano particolarmente elevate, il valore del carico cinetico può risultare elevato, ed in
particolare maggiore dei valori “standard” di riferimento tradizionalmente assunti, ma
rappresenta il possibile reale innalzamento, che può subire la corrente in particolare
condizioni e deve quindi essere necessariamente tenuto in considerazione al fine della
sicurezza.
Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che velocità di deflusso molto elevate
rappresentano elemento di criticità non solo nei termini suddetti ma anche dal punto di
vista delle sollecitazioni sulle strutture, che interferiscono con il deflusso (scalzamento,
erosione spondale etc). In questi casi, peraltro, deve essere valutata, già a livello
progettuale, la compatibilità della realizzazione di un’opera interferente con il deflusso
con tali condizioni di moto, prevedendo, se del caso, una corretta sistemazione della
zona, che potrà significativamente diminuire le velocità di riferimento.
Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto evidente la congruità e la fondatezza tecnica
del criterio di determinazione dei franchi assunto nei criteri regionali, che è finalizzato
a tutelare la pubblica e privata incolumità assicurando, con adeguata sicurezza, il
transito senza esondazioni della portata di progetto anche in condizioni non previste
dalla modellazione matematica utilizzata per il calcolo, ma che possono in concreto
realizzarsi durante eventi di piena anche ordinaria.
2)
Sotto il profilo normativo appare opportuno precisare che, anche a seguito
dell’entrata in vigore della L.R. 18/99, permane in capo alle Province la facoltà di
ammettere, nell’ambito delle autorizzazioni e dei pareri di competenza, motivatamente
ed in relazione a casi specifici, deroghe ai franchi di sicurezza rispetto alla piene di
progetto delle opere idrauliche, come peraltro già previsto dalla L.R. 9/93.
Competenza che sussiste anche in presenza dei piani di bacino approvati.
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ai franchi di sicurezza idraulici per la progettazione di opere in alveo
In ogni caso e senza soluzione di continuità rispetto all’applicazione dell’art. 26 della
L.R. 9/93 posta in essere da parte degli uffici provinciali, si conferma la necessità di
adottare particolare cautela nell’applicazione di tali deroghe in quanto, come
precedentemente ricordato, i franchi stabiliti dai criteri regionali sono finalizzati ad
assicurare con un adeguato coefficiente di sicurezza il transito senza esondazioni della
portata di progetto e concorrono quindi alla tutela della pubblica e privata incolumità. Si
evidenzia peraltro che l’approvazione dei piani di bacino comporta il superamento di
talune incertezze a riguardo di elementi tecnici di conoscenza, in particolare a riguardo
della portata di progetto, determinata con analisi specifiche per ogni singolo bacino.
Alla luce degli argomenti sopra svolti ne consegue che, fermo restando l’obbligo di
conformità della normativa degli approvandi piani di bacino ai citati regionali anche
relativamente ai franchi di sicurezza (cfr. all. B dei criteri di cui alla DR 357/02), la
Provincia possa autorizzare deroghe a tali franchi motivatamente ed in relazione a casi
specifici, ed a seguito di adeguate analisi e valutazioni, a condizione che sia comunque
assicurata l’adeguata sicurezza delle opere in progetto e delle aree limitrofe ai fini della
tutela della pubblica e privata incolumità.
Si sottolinea peraltro la necessità che, nell’ambito di autorizzazione di deroghe ai
franchi rispetto alla portata di progetto (tempo di ritorno di 200 anni), sia sempre
indicata la portata smaltibile con l’adeguato franco, che deve essere considerata,
quindi, come la portata per la quale l’opera in progetto assicura il deflusso senza
esondazioni, pur non rappresentando la “messa in sicurezza” definita dalla normativa
vigente (cfr possibilità di deroga alla portata di progetto ai sensi dell’art. 7, comma 2
della normativa-tipo di cui alla DGR 357/01 e ss.mm. e ii.).
In particolare nell’autorizzare deroghe ai franchi la Provincia deve valutare
esplicitamente, caso per caso, sulla base di adeguate analisi idrauliche (vedi ancora
all. B dei criteri di cui alla DGR 357/02), almeno gli aspetti di seguito evidenziati,
conformemente alle indicazioni tecniche a tutt’oggi in uso, al fine di accertare che si
possa ragionevolmente escludere la possibilità di notevoli innalzamenti del livello di
piena rispetto a quanto determinato con la modellazione utilizzata, dando atto delle
risultanze di tale valutazione negli atti di competenza.
a) Rilevanza dei corsi d’acqua in esame e dell’estensione dei bacini sottesi.
A questo proposito, in particolare, possano essere qualificati come corsi d’acqua
minori quelli con superficie inferiore a circa 2 km2.
b) Caratteristiche del corso d’acqua e del bacino sotteso.
A questo proposito occorre valutare se tali caratteristiche permettano di escludere
l’evenienza di fenomeni non tenuti in conto nella modellazione matematica
utilizzata per determinare il livello di piena (valutazione ad esempio dell’entità della
pendenza di fondo, dell’uniformità longitudinale delle sezioni fluviali, del trasporto
solido, dell’influenza di opere interferenti con il deflusso, etc.). In particolare deve
essere valutata l’entità del possibile trasporto solido durante un evento di piena,
fenomeno che può significativamente alterare gli effetti previsti con la modellazione
matematica (ad esempio effetto della dinamica dell’alveo sui livelli idrici durante gli
eventi di piena e/o effetto dell’opera sulla dinamica del trasporto di sedimenti).
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ai franchi di sicurezza idraulici per la progettazione di opere in alveo
c) Caratteristiche idrauliche della corrente.
In particolare, devono essere verificate le condizioni di deflusso nel tratto in esame
con la distinzione tra corrente “veloce” (detta anche supercritica in quanto superiore
alla “velocità critica”) o “lenta” (subcritica); si ricorda infatti che, in caso di correnti
veloci, anche un modesto ostacolo o una variazione di natura dell’alveo possono
provocare un innalzamento anche rilevante della superficie libera, che può
raggiungere il valore del carico cinetico U2/2g, e provocare quindi esondazioni non
previste qualora le opere non abbiano previsto l’adeguato franco.
Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che velocità elevate rappresentano, senza
dubbio, un elemento di criticità progettuale dal punto di vista delle sollecitazioni
sulle strutture che interferiscono con il deflusso (scalzamenti, erosioni spondali,
etc); in tali condizioni di moto deve quindi essere prioritariamente valutata la
compatibilità della realizzazione di un’opera interferente con il deflusso,
prevedendo, se del caso, una corretta sistemazione della zona, che potrà
significativamente diminuire le velocità di riferimento.
d) Caratteristiche progettuali dell’opera.
In particolare va valutata la rilevanza dell’opera in progetto e la sua interferenza
con il normale deflusso del corso d’acqua, tenendo conto che, se l’opera
interferisce significativamente con la corrente (ad es. una tombinatura), la stessa
può essere causa di modifiche non trascurabili delle condizioni del moto della
corrente stessa, anche in funzione di fenomeni non considerati nella modellazione.
e) Caratteristiche delle zone limitrofe all’opera e valutazione del danno atteso in
caso di esondazione della portata di progetto
In particolare deve essere valutata la possibilità connessa ad una esondazione
della portata di progetto conseguente alla mancata previsione dell’adeguato franco
al sopravvenire di circostanze non prese in considerazione esplicitamente nella
schematizzazione modellistica. Deve inoltre essere valutato il relativo danno atteso
in funzione delle caratteristiche delle zone limitrofe; a tale proposito possono
essere distinte, a titolo di esempio, zone urbanizzate per le quali il danno atteso di
una eventuale esondazione è sempre elevato e zone non urbanizzate ove tale
danno possa essere, al contrario, ritenuto non rilevante.
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