ANNUARIO SPORTIVO AUTOMOBILISTICO 2008 - Csai

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ANNUARIO SPORTIVO AUTOMOBILISTICO 2008 - Csai
ANNUARIO SPORTIVO
AUTOMOBILISTICO
2008
Avvertenza Generale
Tutti i testi contenuti nel presente Annuario aggiornano e sostituiscono
quelli di uguale argomento precedentemente pubblicati o diffusi con altro mezzo.
Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito Internet www. csai.aci.it
che è considerato a tutti gli effetti pubblicazione ufficiale ai sensi dell’art. 7 ter
del Regolamento Nazionale Sportivo.
1
ACI-CSAI
n
ACI-CSAI
SEDE:
00185 Roma, Via Solferino 32
Fax:
06 - 49 40 961
E-mail:
[email protected]
Sito Internet:
www.csai.aci.it
Nome
Telefono
Settore di attività
Fax
Barone Maria Pia
06 4998-2862
06 44702225 [email protected]
Bastrentaz Cinzia
06 4998-2847
Blasi Fabrizio
Busardò Ottavio
06 4998-2813
06 4998-2820
Cametti Alessandra
06 4998-2863
Castaldo Luciano
06 4998-2838
De Zordo Mauro
06 4998-2817
RAPPORTI INTERNAZIONALI
CALENDARIO E COMMISSIONI FIA
AMMINISTRAZIONE –
GESTIONE RISORSE
T.N.A. E ARBITRATO
ATTIVITA’ SPERIMENTALI E
PROGETTO GIOVANI
ENERGIE ALTERNATIVE
MEDICA - ANTIDOPING –
GESTIONE CONTRIBUTI E
ORGANISMI TERRITORIALI
RAPPORTI ENTI PUBBLICI –
GARE ABUSIVE
REDAZIONE SITO WEB
Di Blasio Fabio
06 4998-2830
Di Stefano Francesca 06 4998-2869
Duranti Umberto
06 4998-2832
Ferrari Marco
06 4998-2807
Gioia Laura
Lago Laura
Maggini Antonella
06 4998-2818
06 4998-2828
06 4998-2837
06 4998-2836
Mandolesi Paola
06 4998-2815
Marini Paola
06 4998-2845
Monti Giovanni
06 4998-2827
2
RIMBORSI SPESE MISSIONI
AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI
E RAPPORTI CON FORNITORI
REGOLARITA’ AUTO STORICHE
E MODERNE
SEGRETARIO CSAI DIRIGENTE SERVIZIO
ATTIVITA’ SPORTIVE
TESSERAMENTO
SPORTIVO E SERVIZI
RALLIES - SLALOM
GRUPPO UFFICIALI DI GARA –
GRUPPO COMMISSARI SPORTIVI
FICHE AUTO STORICHE E
REGOLARITA’
AMMINISTRAZIONE E BILANCIO –
FATTURAZIONE ATTIVA E
CICLO PASSIVO
ARCHIVIO, PROTOCOLLO E
MAGAZZINO
06 4940961
E-mail
[email protected]
06 49982826 [email protected]
06 49982825 ottavio_busardò@csai.aci.it
06 44702225 [email protected]
06 49982834 [email protected]
06 49982821 [email protected]
06 4940961 [email protected]
[email protected]
06 4940961 [email protected]
06 4940961 [email protected]
06 49982834 [email protected]
06 44702225 [email protected]
06 49982825 [email protected]
06 49982810 [email protected]
06 4457713 [email protected]
06 49982834 [email protected]
06 4940961
[email protected]
06 4940961
[email protected]
ACI-CSAI
Nome
Telefono
Settore di attività
Fax
Orlando Gisella
Pannitto Paola
06 4998-2873
06 4998-2805
06 4940961 [email protected]
06 44702225 [email protected]
Paoloni Luisa
06 4998-2859
Patacchiola Marina
06 4998-2801
Pro Paola
Ragonesi Daniela
06 4998-2848
06 4998-2861
RIMBORSI SPESE MISSIONI
SEGRETERIA DI DIREZIONE E
ORGANISMI CENTRALI –
ORGANIZZAZIONE EVENTI
GIUDICE SPORTIVO - PREMIAZIONI
- PROCEDURE INFORMATIZZATE
GESTIONE RISORSE – RAPPORTI
CON I FORNITORI
AMMINISTRAZIONE–PREMI PILOTI
PROCURA FEDERALE
Romanelli Loredana
06 4998-2803
Tagliaferri Laura
06 4998-2802
Tatarelli Margherita
Travali Anna
Tucconi Marialuisa
06 4998-2839
06 4998-2823
06 4998-2806
Zampetti Paola
06 4998-2865
Zedde Salvatore
06 4998-2814
GESTIONE RISORSE –
AUTOSTORICHE E HTP
DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE
ED AMMISTRAZ DELLE RISORSE
RALLIES
SLALOM
SEGRETERIA DI DIREZIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI
E CON IL CONI
OFF ROAD (AUTOCROSS F. CHALLENGE - VELOCITA’ SU
GHIACCIO)
TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO
E-mail
06 44702225 [email protected]
06 49982825 [email protected]
06 4940961 [email protected]
06 4940961 [email protected]
06 44702225
06 49982875 [email protected]
06 49982875 [email protected]
06 49982810 [email protected]
06 49982810 [email protected]
06 44702225 [email protected]
06 4940961 [email protected]
06 49982826 [email protected]
CSAI MILANO Corso Venezia, 45 - 15121 Milano
Buscemi Daniela
Chiapella Gianpiero
Fregoni Roselda
Luciani Mauro
02 76012562–63 FUORISTRADA E RALLIES TOUT
TERRAIN - TECNICA
02 76012562-63 TECNICA - OMOLOGAZIONI
- PASSAPORTI TECNICI
02 76012562-63 VELOCITA’ IN CIRCUITOVELOCITA’ IN SALITA
02 76012562-63 SICUREZZA - OMOLOGAZIONI
- VELOCITA’ IN SALITA
02 7601 4479 [email protected]
02 7601 4479 [email protected]
02 7601 4479 [email protected]
02 7601 4479 [email protected]
SCUOLE DI PILOTAGGIO 00060 Campagnano di Roma Autodromo di Vallelunga
Zinzi Rosario
Talice Paolo
06 9042949
06 9041600
-
RALLY
VELOCITA’
06 9042949
06 9041600
[email protected]
[email protected]
ACI SPORT Spa - 00185 Roma - Via Solferino, 32 - Tel. 06 44341291 - Fax 06 44341294 - [email protected]
3
ACI-CSAI
n
ORGANISMI DELLA CSAI
ORGANISMI CENTRALI
PRESIDENTE
COMITATO ESECUTIVO:
CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE:
Luigi Macaluso
Luigi Macaluso
(Presidente CSAI)
Angelo Sticchi Damiani
(Vice Presidente CSAI)
Da nominare
(Vice Presidente CSAI)
Tullio Lauria
(Rappresentante Automobile Club)
Mario Colelli
(Rappresentante Delegati Regionali)
Bruno Longoni
(Rappresentante Delegati Regionali)
Riccardo Bertocci
(Rappresentante piloti)
Rinaldo Capello
(Rappresentante piloti)
Oronzo Pezzolla
(Rappresentante piloti)
Luigi Macaluso
(Presidente Csai)
Adriano Baso
(Rappresentante Automobile Club)
Donato Cataldo
“
Innocenzo De Sanctis
“
Elio Galanti
“
(Da Nominare)
“
Tullio Lauria
“
Paolo Rizzi
“
Pietro Paolo Seddone
“
Angelo Sticchi Damiani
“
Ettore Vierin
“
Mario Colelli
(Rappresentante Delegati Regionali)
Domenico De Santis
“
Maurizio Emer
“
Bruno Longoni
“
Pasquale Mauro
“
Fabrizio Peroni
“
Giancarlo Zattera
“
Riccardo Bertocci
Giuseppe Grossi
Daniele Settimo
Rinaldo Capello
Raffaele Giammaria
Serafino La Delfa
Oronzo Pezzolla
Fabrizio Nannini
Alessandro Piccini
(Rappresentante Piloti Rallies)
“
“
(Rappresentante Piloti Velocità)
“
“
“
(Rappresentante Piloti Karting)
“
Roberta Gremignani
(Rappresentante Tecnici)
Giorgio Croce
4
(Rappresentante Scuderie)
Lia Carmela Perilli
Gennaro Pezzella
(Rappresentante Ufficiali Di Gara)
“
Alessandro Da Re
(Rappresentante Fik)
Stefano Venturini
(Rappresentante Fisaps)
ACI-CSAI
ORGANISMI TERRITORIALI
DELEGATI REGIONALI
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Trentino Alto Adige: Prov. Trento
Trentino Alto Adige: Prov. Bolzano
Friuli
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Goi Maurizio
Zattera Gian Carlo
Longoni Bruno
Fattoretto Codognozzo Capuzzo Patrizia
Emer Maurizio
Unterholzer Tanja
Cargnelli Ornella
Clemente Eligio
Focacci Gabriele
Riva Cristiana
Poponi Marco
Peroni Fabrizio
Loiacono Francesco
De Santis Domenico
Ricciardi Saverio
Milo Antonio
Colelli Mario
Solimena Francesco
Castagna Alberto
Mauro Pasquale
Marinelli Graziano
DELEGATI PROVINCIALI E LOCALI
Valle d’Aosta
Aosta
Goi Maurizio
Piemonte
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Torino
Verbano/Cusio/Ossola
Vercelli
De Michelis Franco
Ceste Luciano
Gubernati Emanuele
Adamo Ezio
Zattera Giancarlo
Cataldo Donato
Formaggio Massimo
Liguria
Genova
Imperia
La Spezia
Sanremo
Savona
Clemente Eligio
Paglieri Marialuisa
Bertonasco Marina
Calvini Giuliano
Peirano Franco
Lombardia
Bergamo
Como
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Vigevano
Errante Alfredo
Barone Antonella
Marcenaro Paolo
Simoneschi Luigi
Longoni Bruno
Bigatti Pierluigi
Redaelli Riccardo
Rettani Roberto
Finotello Renzo
Trentino Alto Adige Bolzano:
Trento:
Unterholzer Tanja
Emer Maurizio
Friuli Venezia Giulia Gorizia
Pordenone
Udine
Franzoni Giovanni
De Rosa Valentino
Cargnelli Ornella
Veneto
Bottacin Gianpaolo
Rosso Moreno
Fantato Edoardo
Fattoretto Codognotto Capuzzo Patrizia
Rossetti Fabrizio
Pesavento Giorgio
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
5
ACI-CSAI
n
Emilia Romagna
Bologna
Forli'
Parma
Piacenza
Reggio Emilia
Rimini
Castaldini Paolo
Focacci Gabriele
Lorenzani Cesare
Aiolfi Maurizio
Storchi Massimo
Finanziere Antonio
Toscana
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Pisa
Prato
Siena
Alberti Massimo
Riva Cristiana
Santini Paolo
Contesini Paolo
Pucci Andrea
Baccetti Riccardo Arnolfo
Verdiani Claudio
Marche
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro Urbino
Golfetti Massimo
Peroni Fabrizio
Nardi Paolo
Nardini Francesco
Umbria
Perugia
Terni
Poponi Marco
Roselli Paolo
Lazio
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Bucciarelli Roberto
Finotti Elisa
Marotta Gianluca
Loiacono Francesco
Carrubba Sandro
Abruzzo
Chieti
Pescara
Teramo
Passeri Claudio
De Santis Domenico
Goffredo Francesco
Molise
Campobasso
Ricciardi Saverio
Campania
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
D'alelio Carmine
Perrella Vincenzo
Delli Paoli Sergio Angelo
Baiano Giovanni
Milo Antonio
Basilicata
Potenza
Solimena Francesco
Puglia
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Di Pinto Vito Nicola
Colelli Mario
Antenozio Roberto
Cillo Silvio
Politi Giovanni Antonio
Calabria
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Vibo Valentia
Castagna Alberto
Tropea Gaetano
Pirino Natale Sebastiano
Ferrazzo Saverio
Sicilia
Acireale
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Calabretta Danilo
Mauro Pasquale
Giugno Maurizio Michele
Caruso Salvatore
Crisafulli Marco
Giacoppo Domenico
Mavaro Gianfranco
Di Giacomo Angelo
Lo Bianco Gregorio
Castro Rocco
Sardegna
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
Loriga Vittorio
Marinelli Graziano
Maulu Mario
Lella Giovanni
6
ACI-CSAI
ORGANISMI GIURISDIZIONALI
Presidente:
V. Presidenti:
Componenti:
Presidente:
Prima Sezione
Presidente:
Componenti:
Seconda Sezione
Presidente:
Componenti:
Procuratore Federale:
Sostituto Procuratore:
Sostituto Procuratore:
Presidente
Vice Presidente
TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO
Dr. Renato Teresi
Dr. Claudio Zucchelli
Dr. Ermanno Di Francisco
Ing. Vincenzo Pirruccio
Ing. Giovanni Castagna
Avv. Francesco De Beaumont
Avv. Sergio Lio
GIUDICE SPORTIVO
Dr. Salvatore Giacchetti
Dr. Salvatore Giacchetti
Avv. Camillo Tatozzi
Ing. Giuseppe Invernizzi
Dr. Franco Marozzo della Rocca
Avv. Giovanni Di Blasi
(da nominare)
PROCURA FEDERALE
Dr. Renato Vasaturo
Avv. Riccardo Ceci
Avv. Francesco Cariti
CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO COMMISSARI SPORTIVI
Francesco Pujia
(Rappresentante C.S.Nazionali)
Marco Messina
(Rappresentante C.S.Nazionali)
Marcello Caratatoli
(Rappresentante C.S.Regionali)
Vittorio Loriga
(Rappresentante C.S.Karting)
Roberto Misseri
(Rappresentante C.S.Nazionali)
ORGANISMI TECNICO CONSULTIVI
COMMISSIONE CONSULTIVA INTERDISCIPLINARE
Presidente
Luigi Macaluso
Componenti
Presidenti delle Sottocommissioni:
Autostoriche
Gianni Pagliarello
Energie Alternative
Bruno Moretti
Karting
Vittorio Loriga
Medica
Francesco Bevilacqua
Off-Road
Ettore Vierin
Rallies
Ninni Russo
Rallies T.T. e Fuoristrada
Lucio De Mori
Regolarità/Storica/Moderna
Leonardo Adessi
Ricerca e Sviluppo
Claudio Berro
Slalom
Pino Santacroce
Sicurezza
Giorgio Beghella Bartoli
Tecnica
Paolo Martinelli
Velocità in Circuito
Stefano Domenicali
Velocità in Salita
Giorgio Croce
Associazioni di Categoria:
A.I.C.A.
Enrico Ferrari
A.N.F.I.A.
Andrea De Bernardinis
AUTODROMI non A.I.C.A.
Ezio Sisti
F.I.K.
Alessandro Da Re
F.I.S.A.P.S.
Stefano Venturini
G.U.G.
Gennaro Pezzella
ORGANIZZATORI
Giuseppe Licata
U.N.R.A.E.
Antonio Cernicchiaro
7
ACI-CSAI
SOTTO COMMISSIONI
Velocità in Circuito
Velocità in Salita
Rallies
Ricerca & Sviluppo
Autostoriche
Regolarità Storica e Moderna
Fuoristrada & Rallies Tout Terrain
Slalom
Off Road
Energie Alternative
Karting
Sicurezza
8
n
Stefano Domenicali (Presidente)
Antonello Coletta
Enrico Ferrari
Giancarlo Minardi
Ciro Sessa
Ezio Sisti
Giorgio Croce (Presidente)
Amedeo Biraghi
Francesco Molinaro
Rosanna Di Gioacchino
Flavio Candoni
Marco Poponi
Ninni Russo (Presidente)
Roberta Gremignani
Daniele Settimo
Luciano Tedeschini
Michele Rayneri
Claudio Berro (Presidente)
Ornella Cargnelli
Cristiano Del Balzo
Sergio Cherubini
Alfredo Scala
Gianni Pagliarello (Presidente)
Domenico Cifaldi
Francesco Fazzalari
Gianfranco Pucci
Carlo Stenhauslin
Patrizia Fattoretto Codognotto Capuzzo
Leonardo Adessi (Presidente)
Paolo Borghi
Giovanni Maffucci
Sandro Munari
Giancarlo Zattera
Rocco Castro
Lucio De Mori (Presidente)
Roberto Maculan
Emanuele Gubernati
Renato Rickler Del Mare
Mario Simoni
Pino Santacroce (Presidente)
Franco Bella
Gian Carlo Quaranta
Giovanni Trinca Colonel
Mario Marinelli
Ettore Vierin (Presidente)
Gabriele Focacci
Angelo Caldarini
Giovanni Magistrini
Alessandro Tibiletti
Lorenzo Saracco
Bruno Moretti (Presidente)
Mario Bonifacio
Riccardo Falci
Angelo M. Guerciotti
Vittorio Loriga (Presidente)
Salomone Bevilacqua
Orazio Manni
Alessandro Piccini
Marcello Somera
Giorgio Beghella Bartoli (Presidente)
Roberto Benelli
Sante Ghedini
Alessandro Zanardi
Antonio Cammarata
Vittorio Giavotto
ACI-CSAI
Tecnica
Medica
Commissione Antidoping
Comunicazione
Paolo Martinelli (Presidente)
Gianpaolo Dallara
Stefano Fini
Gennaro Pezzella
Emilio Radaelli
Giacomo Danisi
Francesco Bevilacqua (Presidente)
Piero Faccini
Serafino La Delfa
Alessandro Misley
Sigismondo Cesaroni
Domenico Salcito
Claudio Protettì (Presidente)
Luigi Fuggiano
Marco Ferrari (segretario CSAI)
Alessandro Pavesi
Luca Bartolini
CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO UFFICIALI DI GARA
Presidente
Vice Presidente
Gennaro Pezzella
Giancarlo Zattera
Francesco Paolo Andolina
Angelo Caldarini
Luca Faccini
Antonio Macrillanti
Giovanni Antonio Politi
(Rappresentante C.T.Nazionali)
(Rappresentante D.G.Nazionali)
(Rappresentate U.G.Provinciali)
(Rappresentante C.T.Nazionali)
(Rappresentante C.T.Regionali)
(Rappresentante U.G.Karting)
(Rappresentante D.G.Regionali)
CONSULTA NAZIONALE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO
Presidente della CSAI
Luigi Macaluso
Delegati Regionali
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto
Prov. Autonoma Bolzano
Prov. Autonoma Trento
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna
Maurizio Goi
Giancarlo Zattera
Eligio Clemente
Bruno Longoni
Patrizia C. F. Capuzzo
Tanja Unterholzer
Maurizio Emer
Ornella Cargnelli
Gabriele Focacci
Cristiana Riva
Fabrizio Peroni
Marco Poponi
Francesco Loiacono
Domenico De Santis
Saverio Ricciardi
Antonio Milo
Francesco Solimena
Mario Colelli
Alberto Castagna
Pasquale Mauro
Graziano Marinelli
Rappresentanti degli Automobile Club Organizzatori
A.C. Aosta
A.C. Como
A.C. Domodossola
A.C. Verona
A.C. Ascoli Piceno
A.C. Campobasso
A.C. Rieti
A.C. Enna
A.C. Lecce
A.C. Nuoro
Ettore Vierin
Enrico Gelpi
Donatio Cataldo
Adriano Baso
Elio Galanti
Paolo Rizzi
Innocenzo De Santis
Tullio Lauria
Angelo Sticchi Damiani
Paolo Seddone
9
ACI-CSAI
n
Presidenti dei Comitati Regionali degli Automobile Club
Piemonte
Piergiorgio Re
Lombardia
Ludovico Grandi
Trentino
Roberto Pizzinini
Veneto
Paolo Stragà
Friuli Venezia Giulia
Giorgio Cappel
Liguria
(in attesa di nomina)
Emilia Romagna
Amedeo Russo
Toscana
Federico Mazzoni
Umbria
Mario Andrea Bartolini
Marche
Marco Rogano
Lazio
Pasquale De Vita
Molise
Paolo Rizzi
Abruzzo
Giampiero Sartorelli
Campania
Guido Mazzuolo
Puglia
Mario Colelli
Basilicata
Mario Rivelli
Calabria
Corradini Aquino
Sicilia
Tullio Lauria
Sardegna
Stefano Mario Mundula
Presidenti delle Sottocommissioni CSAI
Autostoriche
Energie Alternative
Karting
Medica
Off-Road
Rallies
Rallies T.T. e Fuoristrada
Regolarità/Storica/Moderna
Ricerca e Sviluppo
Slalom
Sicurezza
Tecnica
Velocità in Circuito
Velocità in Salita
Gianni Pagliarello
Bruno Moretti
Vittorio Loriga
Francesco Bevilacqua
Ettore Vierin
Ninni Russo
Lucio De Mori
Leonardo Adessi
Claudio Berro
Pino Santacroce
Giorgio Beghella Bartoli
Paolo Martinelli
Stefano Domenicali
Giorgio Croce
Rappresentanti delle Associazioni di Categoria
A.I.C.A.
A.N.F.I.A.
AUTODROMI non A.I.C.A.
F.I.K.
F.I.S.A.P.S.
U.N.R.A.E.
Enrico Ferrari
Andrea De Bernardinis
Ezio Sisti
Alessandro Da Re
Stefano Venturini
Antonio Cernicchiaro
Rappresentanti degli Organizzatori
Circuito
Rallies
Salita
Slalom
Sergio Peroni
Piero Capello
Sergio Perri
Giuseppe Licata
Rappresentanti delle Scuderie
Mauro Bertolami
Francesco Bevilacqua
Giorgio Croce
Francesco Montagna
Renzo Mastroianni
Agatino Pedicone
10
PSKT-Pordenone
Motor Jolly
Sc. Friuli
Sc. Valle dell’Itria
Sc. AIPK
Sc. Ateneo
A.C. Torino
A.C. Milano
A.C. Trento
A.C. Belluno
A.C. Trieste
A.C. Ferrara
A.C. Prato
A.C. Terni
A.C. Ancona
A.C. Roma
A.C. Campobasso
A.C. Pescara
A.C. Napoli
A.C. Brindisi
A.C. Matera
A.C. Cosenza
A.C. Enna
A.C. Sassari
ACI-CSAI
Rappresentanti dei Conduttori Tecnici
Velocità
Oronzo Pezzolla
Gianmaria Raffaele
Serafino La Delfa
Rinaldo Capello
Gianni Marchiol
Salvatore Riolo
Renato Benusiglio
Salvatore Tornatore
Daniele Settimo
Giuseppe Grossi
Riccardo Bertocci
Luisa Zumelli
Fabrizio Tabaton
Bruno Perno
Alessandro Piccini
Fabrizio Nannini
Vito Bonanno
Roberta Gremignani
Sergio Lo Sardo
Rallies
Karting
Tecnici
CONSULTA REGIONALE DELLO SPORT AUTOMOBILISTICO
Ogni Consulta Regionale è composta:
a) dal Delegato Regionale della CSAI, che presiede;
b) dai Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club
della Regione;
c) dai Presidenti degli Automobile Club Provinciali e locali
della Regione;
d) dai Presidenti e dai Componenti delle Sottocommissioni che risiedono nella Regione;
e) dagli Organizzatori, dai circuiti permanenti e dalle Scuderie presenti nella Regione;
f) dai conduttori residenti nella Regione;
g) dal Fiduciario di Zona del Gruppo Ufficiali di gara.
DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO LA F.I.A.
(Federation Internationale de l’Automobile)
Formula 1
Gran Turismo
Commissione Vetture Turismo
Commissione Circuiti
Commissione Rallies
Commissione Tecnica
Gruppo di Lavoro Omologazioni e Tecnica
Commissione Velocità in salita
Commissione Vetture storiche
Commissione Off Road
Commissione Medica
Commissione Vetture a Energie Alternative
Commissione Corse di Camions
Commissione Dragster
Commissione Record
Commissione Calendario
Enrico Ferrari
Antonello Coletta
Enrico Ferrari
Angelo Sticchi Damiani
Ninni Russo
Gianpiero Chiapella
Sergio Limone
Giorgio Croce
Luigi Macaluso
Alessandro Tibiletti
Francesco Bevilacqua
Bruno Moretti (Presidente)
Maurizio Damerini
Gianfranco Bisoffi Varani
Stefano Jacoponi
Bruno Moretti
DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO LA COMMISSIONE
INTERNAZIONALE KARTING (C.I.K.)
Presidente
Titolare
Luigi Macaluso
Vittorio Loriga
11
Regolamenti
STATUTO DELL’ACI
Art. 25
Esercizio del potere sportivo
L’esercizio del potere sportivo di cui all’art. 4 lett. d) del presente Statuto è attribuito in via permanente ed esclusiva ad un organo dell’Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
(CSAI), al quale è garantita piena autonomia normativa e finanziaria.
Essa agisce nel rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività
sportiva da parte di chiunque in condizione di parità, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale
ed internazionale, secondo la disciplina prevista dal d.Lgs.. n. 242/99, n. 15/04 e successive modificazioni.
Negli organismi direttivi nazionali della CSAI deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi organismi direttivi nazionali una quota del 30%
deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali.
Il Presidente della CSAI deve essere eletto tra candidati in possesso di comprovata esperienza e
competenza nel settore dello sport automobilistico e dell’automobilismo in generale e in grado di rappresentare al meglio gli interessi dello sport automobilistico italiano, in tutte le sue componenti; non deve
avere in essere - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie e società - controversie giudiziarie contro la FIA, l’ACI, la CSAI e il CONI. Viene eletto dal Consiglio Sportivo Nazionale con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti; dopo 3 votazioni sarà sufficiente la maggioranza dei presenti. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell’ambito dello sport automobilistico italiano.
Tutte le entrate ed i proventi derivanti dall’attività sportiva governata dalla CSAI confluiscono nel budget di gestione della CSAI.
12
Regolamenti
REGOLAMENTO DELLA C.S.A.I.
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana)
SOMMARIO
Titolo 1° - Disposizioni Generali
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
Ambito di applicazione
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
Titolarità del potere sportivo
Programmazione dell’attività sportiva
Rappresentanza presso la FIA
Rappresentanza presso il CONI
Titolo 2° - Organizzazione della CSAI
Sezione 1ª - Organismi di gestione
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Organismi di gestione
Consiglio Sportivo Nazionale (CSN)
Comitato Esecutivo della CSAI (CE)
Presidente
Segretario
Sezione 2ª - Organismi tecnici e consultivi
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
12
13
14
15
16
17
Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico
Consulte Regionali per lo Sport Automobilistico
Sottocommissioni per settori di attività
Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare
Ufficio di Presidenza
Gruppo Ufficiali di Gara
Titolo 3° - Organismi territoriali
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Delegazioni Provinciali e locali
Delegazioni Regionali
Elezioni dei Delegati Provinciali e locali e dei Delegati Regionali
Titolo 4° - Attività Sportiva Automobilistica
Art.
Art.
Art.
Art.
21
22
23
24
Principi generali
Tesseramento sportivo
Manifestazioni sportive
Tutela sanitaria e antidoping
Titolo 5° - Codice di comportamento sportivo
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
25
26
27
28
29
30
31
32
Osservanza ed efficacia dei provvedimenti della CSAI
Principio di lealtà
Divieto di alterazione dei risultati sportivi
Divieto di doping
Principio di non violenza
Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
Dovere di riservatezza
Responsabilità oggettiva
13
Regolamenti
Titolo 6° - Giustizia Sportiva
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Principi generali
Sanzioni disciplinari
Organismi di Giustizia Sportiva
Collegio dei Commissari Sportivi
Giudice Sportivo
Procura Federale
Tribunale Nazionale d’Appello
Clausola compromissoria – Conciliatore - Arbitro Unico o Collegio Arbitrale
Giudizio di revisione
Prescrizione
Astensione e ricusazione dei giudici
Provvedimenti di clemenza
Provvedimenti cautelari
Titolo 7° - Disposizioni comuni agli Organismi della CSAI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
46
47
48
49
50
51
Durata delle cariche
Requisiti per l’eleggibilità, la nomina e la designazione
Candidature - Presentazione
Incompatibilità
Dimissioni, decadenza
Procedure per le riunioni
Titolo 8° - Amministrazione
Art. 52
Amministrazione e contabilità
Titolo 9° - Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Delibere e decisioni degli Organismi della CSAI
Regolamenti di votazione, durata delle cariche
Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI).
Art. 2 - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI)
2.1 La CSAI è un Organo permanente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) istituito ai sensi dell’Art. 25
dello Statuto ACI. La CSAI è retta da un regolamento approvato dal Consiglio Sportivo Nazionale di cui
al successivo Art. 8 improntato ai principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva
da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dai D.lgs. n. 242/99 e n. 15/04 e successive modificazioni. Negli
organismi direttivi della CSAI è garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro
componenti, ad atleti (conduttori) e tecnici. Negli stessi organismi direttivi una quota del 30% è riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali.
2.2 La CSAI ha sede in Roma presso l’Automobile Club d’Italia (ACI).
2.3 Possono far parte della CSAI le persone fisiche che a qualsiasi titolo svolgono attività nell’ambito
dell’automobilismo sportivo nazionale e che sono titolari di tessera sportiva ACI.
2.4 La CSAI non persegue fini di lucro.
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Regolamenti
Art. 3 – Titolarità del potere sportivo
3.1 L’ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla
Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) e che gli è riconosciuto dalla legge.
3.2 L’ACI è la Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi
dell’Art. 2, comma 5, del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, svolge l’attività di Federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (D.P.R. 8 settembre 1950, n. 818 e successive modificazioni).
3.3 L’ACI svolge la sua attività di Federazione Sportiva per lo Sport automobilistico italiano attraverso
l’Organo CSAI al quale è attribuito in via permanente ed esclusiva l’esercizio del potere sportivo ed è
garantita piena autonomia normativa e finanziaria.
Art. 4 – Programmazione dell’attività sportiva
4.1 La programmazione quadriennale dell’attività sportiva spetta al Consiglio Sportivo Nazionale della
CSAI (CSN). Il documento di programmazione è predisposto all’inizio del quadriennio olimpico.
4.2 Sulla base del documento di programmazione quadriennale e delle relazioni dei Delegati Regionali,
il Comitato Esecutivo della CSAI elabora annualmente il documento recante “Linee annuali di indirizzo
per l’attività della CSAI” che viene comunicato al Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI.
Art. 5 –Rappresentanza presso la FIA
5.1 La rappresentanza dello Sport automobilistico nazionale presso la Federazione Internazionale
dell’Automobile - FIA Sport, nonché la responsabilità e il coordinamento della delegazione italiana, spettano al Presidente dell’ACI che può delegare, a tal fine, il Presidente della CSAI.
5.2 Su proposta del Presidente della CSAI, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI, il
Presidente dell’ACI nomina i rappresentanti italiani presso le Commissioni della FIA Sport.
Art. 6 – Rappresentanza presso il CONI
6.1 Il Presidente dell’ACI, quale Presidente della Federazione Sportiva Nazionale per lo Sport automobilistico, rappresenta lo Sport automobilistico presso gli organi nazionali del CONI.
6.2 La rappresentanza presso i Comitati Regionali del CONI è demandata ai Delegati Regionali della CSAI.
6.3 La rappresentanza presso i Comitati Provinciali del CONI è demandata ai Delegati Provinciali della CSAI.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA CSAI
SEZIONE 1a - ORGANISMI DI GESTIONE
Art. 7 – Organismi di gestione
Sono Organismi di gestione centrali e territoriali della CSAI:
7.1 Organismi centrali: a) il Consiglio Sportivo Nazionale; b) il Comitato Esecutivo; c) il Presidente.
7.2 Organismi territoriali: d) Delegazioni Provinciali e locali; e) Delegazioni Regionali.
Art. 8 - Consiglio Sportivo Nazionale
8.1 Il Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI (CSN) è composto da 33 componenti:
a) dal Presidente della CSAI che lo presiede;
b) da sette Delegati Regionali della CSAI;
c) da dieci Presidenti di Automobile Club;
d) da dieci rappresentanti dei Conduttori e Tecnici, escludendo, da quest’ultima qualifica, gli
Ufficiali di Gara;
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Regolamenti
e) da due rappresentanti degli Ufficiali di Gara settore auto;
f) da un rappresentante delle Scuderie automobilistiche, titolari di tessera sportiva ACI di “scuderia”
che non siano costituite sotto forma di società di capitali;
g) da un rappresentante della Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (FISAPS);
h) da un rappresentante della Federazione Italiana Karting (FIK).
8.2 Elezione e nomina dei componenti del CSN
8.2.1 I componenti di cui alla lettera b) – Delegati Regionali - sono eletti, mediante votazione a
scrutinio segreto, dai Delegati Regionali della CSAI con i seguenti criteri:
a) tre Delegati in ragione:
- di uno per le regioni del Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia),
- di uno per quelle del Centro Italia (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo);
- di uno per quelle del Sud Italia e delle Isole (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
e Sardegna);
b) quattro Delegati in base alla graduatoria della votazione senza tener conto della ripartizione geografica.
8.2.2 I componenti di cui alla lettera c) – Presidenti di Automobile Club - sono eletti dal Consiglio
Generale dell'ACI nei termini e nei modi previsti dallo stesso Consiglio Generale e nel rispetto dei
seguenti criteri geografici:
a) sei Presidenti di Automobile Club in ragione:
- di due per le regioni del Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia);
- di due per quelle del Centro Italia (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo);
- di due per quelle del Sud Italia e delle Isole (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
e Sardegna);
b) quattro Presidenti di Automobile Club in base alla graduatoria della votazione senza tener conto
della ripartizione geografica.
8.2.3 I componenti di cui alla lettera d) – rappresentanti dei Conduttori e Tecnici - sono eletti, sulla base
di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto dai Conduttori e Tecnici (Direttori
Sportivi/Tecnici di Scuderia e Istruttori) a condizione che questi ultimi siano titolari delle corrispondenti
tessere sportive ACI in corso di validità – con esclusione delle tessere giornaliere - e che lo siano stati
almeno nell’anno precedente quello delle elezioni.
8.2.4 I componenti di cui alla lettera e) – rappresentanti degli Ufficiali di Gara - sono eletti, sulla base di
una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, dagli Ufficiali di Gara a condizione che questi ultimi siano titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità e che lo siano stati
almeno nell’anno precedente quello delle elezioni.
8.2.5 Il componente di cui alla lettera f) – rappresentante delle Scuderie automobilistiche – deve essere il legale rappresentante di una Scuderia ed è eletto, sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, dalle Scuderie che non sono costituite come società di capitali a condizione
che queste ultime siano titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità e che lo siano
state almeno nell’anno precedente quello delle elezioni.
8.2.6 I componenti di cui alle lettere g) ed h) – rappresentanti della FISAPS e della FIK –sono eletti sulla
base di una lista nazionale mediante votazioni a scrutinio segreto nelle assemblee di categoria. Il rappresentante della FISAPS è eletto dai titolari di tessera sportiva ACI “H” disabili – con esclusione delle tessere giornaliere -a condizione che tali elettori siano titolari di tessere in corso di validità e che lo siano stati
almeno nell’anno precedente quello delle elezioni. Il rappresentante della FIK è eletto dai titolari di tessera sportiva ACI karting – con esclusione delle tessere giornaliere - a condizione che tali elettori siano titolari di tessere in corso di validità e che lo siano stati almeno nell’anno precedente quello delle elezioni.
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Regolamenti
8.3 Spetta al Consiglio Sportivo Nazionale:
a) predisporre il documento di programmazione quadriennale della politica sportiva automobilistica
nazionale;
b) approvare la relazione annuale del Presidente della CSAI sull’attività svolta dagli organismi dalla CSAI;
c) approvare il Regolamento della CSAI con la maggioranza qualificata di 2/3 più uno dei propri componenti;
d) formulare l’indirizzo per l’adozione della regolamentazione sportiva e tecnica nazionale;
e) approvare i regolamenti elettorali per l’elezione dei componenti elettivi degli organismi della CSAI
con la maggioranza qualificata di 2/3 più uno dei propri componenti;
f) riconoscere le associazioni di categoria che fanno parte della Consulta Nazionale per lo Sport
Automobilistico e che sono chiamate a partecipare alla vita sportiva della Federazione.
Art. 9 - Comitato Esecutivo
9.1 Il Comitato Esecutivo della CSAI (CE) è composto da nove componenti:
a) dal Presidente della CSAI che lo presiede;
b) da due Delegati Regionali CSAI;
c) da tre Presidenti di Automobile Club;
d) da tre rappresentanti dei conduttori e tecnici.
9.2 Elezione dei componenti del Comitato Esecutivo.
9.2.1 I componenti di cui alla lettera b) – Delegati Regionali - sono eletti, mediante votazione a scrutinio
segreto, dai Delegati Regionali componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e sono scelti tra gli stessi
Delegati componenti del Consiglio.
9.2.2 I componenti di cui alla lettera c) – Presidenti di Automobile Club -sono eletti mediante votazione
a scrutinio segreto dai Presidenti degli Automobile Club componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e
sono scelti tra gli stessi Presidenti degli Automobile Club componenti del Consiglio Sportivo Nazionale.
9.2.3 I componenti di cui alla lettera d) – rappresentanti dei conduttori e tecnici - sono eletti, mediante
votazione a scrutinio segreto, dai conduttori e dai tecnici componenti del Consiglio Sportivo Nazionale
e sono scelti tra gli stessi conduttori e tecnici componenti del Consiglio.
9.3 Spetta al Comitato Esecutivo:
a) istituire le Sottocommissioni approvandone i relativi regolamenti ed esprimere il preventivo parere
sulla nomina dei Presidenti delle Sottocommissioni medesime, di competenza del Presidente della CSAI;
b) predisporre, sulla base del documento di programmazione quadriennale approvato dal CSN e delle
relazioni dei Delegati Regionali, il documento recante “Linee annuali di indirizzo per l’attività della CSAI”;
c) esprimere il parere sulla nomina, da parte del Presidente dell’ACI, dei rappresentanti della
Federazione presso le Commissioni della FIA Sport, ai sensi del precedente Art. 5.par. 5.2;
d) definire, sulla base degli indirizzi del CSN, sentite le Sottocommissioni competenti e la
Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare, la regolamentazione sportiva e tecnica nazionale e, in
particolare, approvare il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue Norme Supplementari e fornire l’interpretazione autentica delle loro norme;
e) deliberare sulle proposte di modifica della regolamentazione sportiva e tecnica internazionale da sottoporre alla FIA, sentito il parere delle Sottocommissioni e dei delegati italiani presso le Commissioni FIA;
f) approvare i regolamenti del Gruppo Commissari Sportivi e del Gruppo Ufficiali di Gara ed i regolamenti
di votazione per l’elezione dei loro Consigli Direttivi, nonché esercitare il controllo sull’attività degli stessi;
g) esercitare il controllo sulle attività della Scuola Federale di Pilotaggio;
h) istituire Gruppi di Lavoro e di Studio per l'esame di specifici argomenti nominandone i componenti su proposta del Presidente della CSAI;
i) annualmente, istituire i Campionati Italiani e gli altri titoli nazionali, determinare, anche su proposta
delle competenti Sottocommissioni, le gare valevoli per ogni Campionato e per ogni altro titolo e approvare il calendario sportivo nazionale;
j) designare le gare per le quali richiedere la validità per i Campionati internazionali della FIA;
k) proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali;
l) determinare l’assegnazione di contributi sportivi a Enti, gruppi, associazioni o soggetti privati e di
eventuali premi finali per i Campionati e gli altri titoli nazionali;
m) esprimere il parere sulla nomina dei responsabili didattici della Scuola di Pilotaggio Federale.
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Regolamenti
Art. 10 – Presidente
10.1 Il Presidente della CSAI è eletto tra candidati in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dello Sport automobilistico e/o dell’automobilismo in generale e in grado di rappresentare al meglio gli interessi dello sport automobilistico italiano in tutte le sue componenti. Il Presidente della
CSAI non deve avere in essere – anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie e società –
controversie giudiziarie contro la FIA, l’ACI, la CSAI e il CONI. Il Presidente della CSAI viene eletto dal
Consiglio Sportivo Nazionale con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti; dopo
tre votazioni, sarà sufficiente la maggioranza dei presenti. La carica di Presidente della CSAI è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell’ambito dello sport automobilistico italiano.
10.2 Il Presidente della CSAI ha la rappresentanza generale della CSAI, presiede l’attività del Consiglio
Sportivo Nazionale, del Comitato Esecutivo, dell’Ufficio di Presidenza, della Consulta Nazionale per lo
Sport automobilistico e della Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare. Coordina l’attività delle
Sottocommissioni e degli altri Gruppi di Lavoro e di Studio.
10.3 Spetta al Presidente della CSAI:
a) predisporre la relazione annuale sull’attività degli Organismi della CSAI da portare all’approvazione del Consiglio Sportivo Nazionale;
b) nominare i Presidenti delle Sottocommissioni, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI;
c) nominare i componenti delle Sottocommissioni, sentiti i Presidenti delle Sottocommissioni medesime;
d) nominare due Vice Presidenti della CSAI scelti tra i componenti del Comitato Esecutivo della CSAI;
e) proporre al Presidente dell’ACI, ai sensi del precedente Art. 5, par. 5.2, la nomina dei rappresentanti italiani presso le Commissioni della FIA Sport;
f) convocare e presiedere il Consiglio Sportivo Nazionale, il Comitato Esecutivo della CSAI, l’Ufficio
di Presidenza e la Consulta Nazionale dello Sport automobilistico;
g) designare, presso le competizioni, i Commissari Sportivi (Collegio), su indicazione del Gruppo
Commissari Sportivi, e il Commissario Tecnico Nazionale, su indicazione del Gruppo Ufficiali di Gara, e
controllarne l’operato;
h) esercitare il controllo sullo svolgimento delle manifestazioni sportive e sulla applicazione dei regolamenti che le disciplinano;
i) esercitare il controllo sull’attività dei Delegati Regionali, Provinciali e locali della CSAI; j) omologare i record nazionali e proporre alla FIA l'omologazione dei record internazionali;
k) nominare, sentito il Comitato Esecutivo della CSAI, i responsabili didattici della Scuola di Pilotaggio Federale.
l) proporre al Comitato Esecutivo della CSAI la nomina dei componenti di Gruppi di Lavoro e di Studio;
m) affidare a uno dei due Vice Presidenti l’incarico di convocare e presiedere la Sottocommissione
Interdisciplinare;
n) adottare, anche con consultazione epistolare (compreso il fax e/o la e-mail), provvedimenti indifferibili e urgenti nelle materie riservate dal presente Regolamento alla competenza del Consiglio Sportivo
Nazionale e del Comitato Esecutivo della CSAI, che devono essere sottoposti a ratifica degli stessi organismi nella prima riunione utile.
10.4 Il Presidente della CSAI può affidare con apposito provvedimento ai Vice Presidenti o ad altri componenti del Comitato Esecutivo le funzioni e attribuzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h), i) e j), nonché il coordinamento delle Sottocommissioni e dei Gruppi di Lavoro e di Studio. Limitatamente ai regolamenti particolari di
gara, il Presidente può affidare al Dirigente del Servizio Attività Sportive la funzione della verifica della conformità dei regolamenti particolari di gara alle normative vigenti e della conseguente loro approvazione.
10.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente della CSAI, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente con più anzianità di carica e, in caso di parità, da quello più anziano d’età.
Art. 11 – Gestione amministrativa e Segreteria della CSAI
11.1 Il Dirigente del Servizio Attività Sportive dell’ACI cura la complessiva gestione amministrativa della
CSAI avvalendosi delle risorse ad esso assegnate. Esso, in tale ambito, svolge le seguenti funzioni:
a) assicura l’esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organismi della CSAI garantendo il rispetto
delle norme e dei regolamenti;
b) assicura l’esecuzione dei provvedimenti di gestione del budget della CSAI, di cui al successivo
Art. 52, par. 52.2, deliberati dal Comitato Esecutivo in linea con le indicazioni programmatiche di cui alla
lettera b) del precedente Art. 9, par. 9.3;
c) assicura l’attività di segreteria di tutti gli organismi della CSAI, delle Sottocommissioni e dei Gruppi
di Lavoro e di Studio.
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Regolamenti
11.2 Il Dirigente del Servizio Attività Sportive è di norma anche Segretario della CSAI. Spetta al
Segretario della CSAI:
a) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Sportivo Nazionale, del Comitato
Esecutivo, dell’Ufficio di Presidenza della CSAI, della S/Commissione Consultiva Interdisciplinare e
della Consulta Nazionale per lo Sport automobilistico esercitandovi le funzioni di Segretario;
b) assicurare il coordinamento di tutti gli Organismi della CSAI nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo emanati dall’ACI;
c) assistere il Presidente della CSAI nell’espletamento delle sue attribuzioni;
d) partecipare, ove lo ritenga, alle riunioni di tutti gli altri organismi della CSAI; e) curare i rapporti con
quanti partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività sportiva automobilistica.
11.3 In relazione a specifiche e contingenti esigenze connesse alla necessità di assicurare il migliore
coordinamento delle complessive attività sportive ed il massimo raccordo tra i diversi Organismi della
CSAI e tra questi e le competenti strutture tecnico-sportive del Servizio Attività Sportive, l’incarico di
Segretario della CSAI può essere temporaneamente affidato, con provvedimento del Presidente
dell’ACI, sentito il Comitato Esecutivo dell’ACI, a persona in possesso di comprovata esperienza e qualificazione nel settore dell’automobilismo sportivo. Con lo stesso provvedimento può essere riconosciuto all’interessato un compenso in relazione all’incarico ad esso attribuito.
11.4 Per materie tecnico-sportive o legali la cui complessità richieda l’ausilio di particolari professionalità, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più esperti nei rispettivi settori di competenza, nominato/i dal Presidente dell’ACI su proposta del Presidente della CSAI.
SEZIONE 2a - ORGANISMI TECNICI E CONSULTIVI
Art. 12 -Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico
12.1 La Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico è composta:
a) dal Presidente della CSAI che la presiede;
b) dai Delegati Regionali della CSAI;
c) dai dieci Presidenti degli Automobile Club componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e dai
Presidenti dei Comitati Regionali degli Automobile Club;
d) dai Presidenti delle Sottocommissioni della CSAI;
e) dai rappresentanti legali delle associazioni di categoria riconosciute ai sensi del precedente Art. 8,
par. 8.3, lettera f);
f) dai rappresentanti legali degli Organizzatori in ragione di uno per ogni settore di attività;
g) dal rappresentante della Scuderia componente del Consiglio Sportivo Nazionale e dai primi
cinque rappresentanti legali delle Scuderie che seguono nella graduatoria delle assemblee di
categoria per l’elezione nel Consiglio Sportivo Nazionale;
h) dai dieci Conduttori e Tecnici componenti del Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI e dai
primi dieci Conduttori e Tecnici che seguono nella graduatoria delle assemblee di categoria per
l’elezione dei conduttori nel Consiglio Sportivo Nazionale.
12.2 Elezione e designazione dei Componenti della Consulta Nazionale.
12.2.1 I componenti di cui alla lettera e) – rappresentanti delle associazioni riconosciute - sono designati
dalle rispettive associazioni.
12.2.2 I componenti di cui alla lettera f) – rappresentanti legali degli Organizzatori - sono eletti sulla base
di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, dagli Organizzatori a condizione che questi ultimi siano titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità e che lo siano stati
almeno nell’anno precedente quello delle elezioni.
12.3 Ogni anno, entro il mese di settembre, le associazioni di cui al precedente par. 12.1, lettera e) che
avanzano domanda di riconoscimento o presentano richiesta di rinnovo annuale devono allegare alla
relativa domanda lo statuto, la composizione degli organi direttivi e l’elenco degli iscritti.
12.4 Spetta alla Consulta Nazionale:
a) esprimere pareri sull’attività sportiva in generale sulla base dei temi annualmente proposti dal
Consiglio Sportivo Nazionale;
b) pronunciarsi sulle problematiche generali dello Sport automobilistico ai fini della valutazione degli
Organismi della CSAI.
12.5 La Consulta è convocata dal Presidente della CSAI al termine di ogni stagione sportiva.
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Regolamenti
Art. 13 – Consulte Regionali per lo Sport Automobilistico
13.1 Sono istituite le Consulte Regionali per lo Sport automobilistico presso ciascuna delle Regioni indicate nell’Art. 19, par. 19.1.
13.2 Ogni Consulta Regionale è composta:
a) dal Delegato Regionale della CSAI, che la presiede;
b) dai Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club della Regione;
c) dai Presidenti degli Automobile Club Provinciali e locali della Regione;
d) dai Presidenti e dai componenti delle Sottocommissioni che risiedono nella Regione;
e) dagli Organizzatori, dai circuiti permanenti e dalle Scuderie presenti nella Regione;
f) dai conduttori residenti nella Regione;
g) dal Fiduciario di Zona del Gruppo Ufficiali di gara.
13.3 Alla Consulta Regionale spetta raccogliere e definire, annualmente, le esigenze e le problematiche
regionali dello Sport automobilistico e formulare proposte da sottoporre ai competenti Organismi della
CSAI per il tramite della Delegazione Regionale.
13.4 La Consulta Regionale è convocata dal Delegato Regionale.
13.5 Il Segretario della Consulta Regionale è nominato, in occasione di ogni riunione, dai componenti
della Consulta stessa.
Art. 14 – Sottocommissioni per settori di attività
14.1 Le Sottocommissioni sono organismi tecnico-consultivi di cui, in relazione alla rispettiva competenza, si avvalgono il Presidente ed il Comitato Esecutivo della CSAI riguardo a questioni inerenti allo svolgimento delle rispettive funzioni. Le Sottocommissioni hanno anche funzioni propositive in ordine alla normativa dei settori di competenza e all’assegnazione delle validità nazionali nei settori di competenza.
14.2 Le Sottocommissioni sono istituite dal Comitato Esecutivo della CSAI a norma dell'Art.9 nei vari
settori delle attività sportive automobilistiche e sono composte da un Presidente e da un numero massimo di quattro componenti scelti tra esperti di settore.
14.3 I Presidenti delle Sottocommissioni sono nominati dal Presidente della CSAI, sentito il parere del
Comitato Esecutivo della CSAI. I componenti di ogni Sottocommissione sono nominati dal Presidente
della CSAI sentito il Presidente della Sottocommissione stessa. Gli incarichi hanno durata biennale e
possono essere confermati e revocati con la stessa procedura prevista per la nomina. Gli incarichi dei
componenti sono su base fiduciaria.
14.4 Le Sottocommissioni sono rette da appositi regolamenti approvati dal Comitato Esecutivo della CSAI.
Art. 15 – Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare
15.1 Fanno parte della Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare i Presidenti delle Sottocommissioni di
cui al precedente Art. 14 e un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni di categoria:
Associazione Italiana Circuiti Automobilistici (AICA), Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche
(ANFIA), Gruppo Ufficiali di Gara (GUG), Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE),
Costruttori non ANFIA o UNRAE, Organizzatori, Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche (FISA),
Autodromi non AICA, Federazione Italiana Karting (FIK) e Federazione Italiana Sportiva Automobilismo
Patenti Speciali (FISAPS).
15.2 I rappresentanti di AICA, Autodromi non AICA, ANFIA, UNRAE, FISA, FIK, FISAPS e GUG sono
designati dalle rispettive associazioni mentre gli Organizzatori e i Costruttori non ANFIA o UNRAE sono
eletti sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, nelle assemblee delle
rispettive categorie di tesserati.
15.3 La Sottocommissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti per il Comitato Esecutivo della
CSAI, in materia di regolamentazione sportiva e tecnica.
15.4 La Sottocommissione è convocata e presieduta dal Presidente della CSAI o da un Vice Presidente
della CSAI incaricato dal Presidente della CSAI.
15.5 Gli incarichi dei componenti della Sottocommissione hanno durata biennale e possono essere confermati o revocati con la stessa procedura prevista nel precedente par. 15.2.
20
Regolamenti
Art. 16 - Ufficio di Presidenza
16.1 Fanno parte dell’Ufficio di Presidenza il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario della CSAI.
16.2 L’Ufficio di Presidenza ha la funzione:
a) di esaminare preliminarmente le proposte relative ai regolamenti presentate dagli Organismi tecnico-consultivi della CSAI;
b) di armonizzare le proposte degli Organismi tecnico-consultivi con la regolamentazione generale e
con quella dei singoli settori di attività e di sottoporle all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI;
c) di dirimere i conflitti di competenza tra gli Organismi tecnico-consultivi.
16.3 Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza possono partecipare, su invito, i Presidenti degli Organismi
tecnico-consultivi di volta in volta interessati.
Art. 17 -Gruppo Ufficiali di Gara
17.1 La regolarità di svolgimento delle competizioni è affidata agli Ufficiali di Gara che sono organizzati, nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo, nel Gruppo Ufficiali di
Gara che provvede al loro reclutamento, alla loro abilitazione e formazione, al loro inquadramento e alla
loro disciplina.
17.2 Il Gruppo Ufficiali di Gara organizza, ai sensi del precedente par. 17.1, tutti gli Ufficiali di Gara. Sono
Ufficiali di Gara tutti i soggetti preposti alla gestione tecnico/sportiva delle competizioni, con esclusione
dei Commissari Sportivi.
17.3 Il Gruppo Ufficiali di Gara è un Organismo tecnico-consultivo che opera sotto la vigilanza del
Comitato Esecutivo della CSAI. I suoi compiti e funzioni sono stabiliti da un Regolamento proposto dal
Consiglio Direttivo del Gruppo ed approvato dal Comitato Esecutivo della CSAI.
17.4 Gli Ufficiali di Gara eleggono, per il quadriennio coincidente con quello degli altri Organismi della
CSAI, il Consiglio Direttivo che a sua volta elegge, al suo interno, il Presidente del Gruppo.
17.5 Gli Ufficiali di Gara sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento
Nazionale Sportivo, alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della CSAI. Sono invece soggetti
a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo Regolamento del Gruppo.
TITOLO III
ORGANISMI TERRITORIALI
Art. 18 - Delegazioni Provinciali e locali
18.1 Le Delegazioni Provinciali e locali sono costituite presso ciascun Automobile Club.
18.2 A ogni Delegazione Provinciale e locale è preposto un Delegato Provinciale o locale che diventa
membro di diritto della Commissione Sportiva dello stesso Automobile Club.
18.3 Ogni decisione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club in materia sportiva automobilistica deve
essere presa sentito il Delegato Provinciale o locale dello stesso Automobile Club.
18.4 Il Delegato Provinciale o locale svolge le proprie funzioni d’intesa con l’Automobile Club presso il
quale è stato eletto. In particolare, spetta al Delegato Provinciale o locale:
a) curare la promozione dell’attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dal Comitato Esecutivo della CSAI;
b) vigilare sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di competenza, riferendone direttamente all’Automobile Club e, per il tramite del competente Delegato Regionale, alla CSAI;
c) curare, nell’ambito delle proprie competenze, i rapporti con gli Organismi territoriali competenti in
materia sportiva, secondo gli indirizzi definiti dall’Automobile Club, al quale riferisce sull’attività svolta La
cura dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche. è di competenza degli Automobile Club;
d) collaborare con le Delegazioni Regionali della CSAI;
e) rappresentare la CSAI nel territorio di competenza.
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Regolamenti
18.5 Alle Delegazioni Provinciali e locali gli Organismi della CSAI e le Delegazioni Regionali e gli
Automobile Club interessati possono affidare incarichi ordinari e straordinari nell’interesse del movimento sportivo territoriale.
18.6 I Delegati Provinciali e locali, nell’esercizio delle loro funzioni, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dagli Automobile Club.
Art. 19 – Delegazioni Regionali
19.1 Sono istituite Delegazioni Regionali presso ciascuna delle seguenti Regioni: Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
19.2 I Delegati Provinciali e locali, sotto la presidenza del Delegato Regionale, costituiscono la
Delegazione Regionale.
19.3 Spetta alla Delegazione Regionale:
a) rappresentare la CSAI nella regione; b) promuovere ed attuare iniziative a livello regionale per il
perseguimento dei fini istituzionali della CSAI;
c) coordinare le attività dei Delegati Provinciali e locali e vigilare sull’andamento generale delle attività sportive automobilistiche nella regione, riferendo alla CSAI;
d) trasmettere al Presidente della CSAI una relazione annuale sulle attività sportive della Regione;
e) svolgere i compiti e gli incarichi ordinari e straordinari affidati dagli Organismi centrali della CSAI
nell’interesse dell’attività sportiva automobilistica nazionale.
19.4 I Delegati Regionali della CSAI sono membri consultivi dei Comitati Regionali degli Automobile
Club per le materie sportive automobilistiche. Ogni decisione del Comitato Regionale degli Automobile
Club in materia sportiva automobilistica deve essere presa sentito il Delegato Regionale.
19.5 La Delegazione Regionale ha sede presso l’Automobile Club di residenza del Delegato Regionale
oppure presso il competente Comitato Regionale degli Automobile Club.
19.6 I Delegati Regionali della CSAI, nell’esercizio delle loro funzioni, si avvalgono dei servizi messi a
disposizione dai Comitati Regionali degli Automobile Club.
Art. 20 – Elezioni dei Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club e dei Delegati Regionali
20.1 Delegati Provinciali e locali
20.1.1 I titolari delle tessere sportive ACI residenti in ogni provincia e territorio sede di Automobile Club
eleggono ogni quattro anni, previa convocazione di apposite assemblee, i Delegati Provinciali e locali
della CSAI.
20.1.2 Non sono ammesse, per una stessa persona, candidature plurime.
20.1.3 Sono ammessi al voto i maggiorenni titolari di una tessere sportiva ACI, con esclusione delle tessere giornaliere, a condizione di essere titolari di una tessera sportiva ACI in corso di validità e di esserlo stati almeno nell’anno precedente quello delle elezioni.
20.2 Delegati Regionali
I Delegati Regionali di cui al precedente par. 19.1 sono eletti, mediante votazione a scrutinio palese,
dai Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club della Regione di riferimento, riuniti in assemblea.
20.3 Procedure di elezione
Le procedure per l'elezione dei Delegati Provinciali e locali della CSAI e dei Delegati Regionali sono stabilite mediante apposito Regolamento approvato dal CSN, su proposta del Comitato Esecutivo della CSAI.
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Regolamenti
TITOLO IV
ATTIVITA’ SPORTIVA AUTOMOBILISTICA
Art. 21 – Principi generali
21.1 I principi generali e particolari per la disciplina delle attività sportive automobilistiche ai fini di garantire il regolare, corretto e sicuro svolgimento delle manifestazioni sportive e di promuovere la massima
diffusione della pratica sportiva automobilistica a tutti i livelli, sono contenuti nel Regolamento Nazionale
Sportivo, emanato dal Comitato Esecutivo della CSAI, al quale si fa espresso rinvio.
21.2 Il Regolamento Nazionale Sportivo ha lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo
dell’attività sportiva automobilistica a livello nazionale. Non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una manifestazione sportiva o la partecipazione ad essa, salvo nei casi in cui il Comitato
Esecutivo della CSAI riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo Sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza, con giustizia e con rispetto delle regole.
21.3 E’ fatto divieto di far parte dell’ordinamento sportivo a quanti si siano sottratti volontariamente, con
dimissioni o mancato rinnovo della tessera sportiva ACI, ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti. In caso di morosità nel pagamento di diritti e tasse comunque dovuti alla CSAI, le tessere sportive ACI sono sospese fino alla soluzione della situazione debitoria.
Art. 22 – Tesseramento sportivo
Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell’ambito dell’automobilismo sportivo è tenuto
ad essere titolare di tessera sportiva ACI. L’affiliazione di una persona giuridica si ottiene mediante la
titolarità di una tessera sportiva ACI di qualifica corrispondente alle funzioni che la persona giuridica
stessa ricopre nell’ordinamento sportivo.
Art. 23 – Manifestazioni sportive
Le manifestazioni sportive automobilistiche (competizioni) hanno diverse tipologie di svolgimento in base:
- alle caratteristiche dei percorsi;
- alle vetture ammesse e alle loro specificità;
- alle modalità di compilazione delle classifiche.
Nessuna manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata in Italia senza il permesso
di organizzazione rilasciato dalla CSAI e senza il controllo tecnico e sportivo della CSAI stessa.
Art. 24 – Tutela sanitaria - Antidoping
La CSAI promuove la tutela della salute dei conduttori, la prevenzione e la repressione dell’uso di
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni dei conduttori nelle attività agonistiche e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle competizioni, in conformità alle
disposizioni di legge ed in linea con le disposizioni in materia adottate dal CONI e dalla FIA.
TITOLO V
CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
Art. 25 - Osservanza ed efficacia dei regolamenti e dei provvedimenti della CSAI
25.1 Tutti i soggetti, titolari di tessera sportiva ACI, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico,
organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo automobilistico, hanno l’obbligo di osservare il presente Regolamento e ogni altro regolamento o disposizione della CSAI.
25.2 I soggetti, le associazioni, gli organismi e i loro componenti di cui al comma precedente, in ragione della
loro appartenenza all’ordinamento sportivo automobilistico e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare,
tecnico ed economico adottato dalla CSAI e dai suoi Organismi nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva automobilistica, rinunciando espressamente ad adire altre autorità diverse da
quelle sportive della CSAI a tutela dei loro interessi e diritti connessi all’attività sportiva.
25.3 La non conoscenza del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo non può
essere invocata a nessun effetto.
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Regolamenti
Art. 26 - Principio di lealtà
Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza
in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Art. 27 - Divieto di alterazione dei risultati sportivi
E’ fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti
ad alterare
Artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un indebito
vantaggio nelle gare stesse.
Art. 28 - Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute
E’ fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
Art. 29 - Principio di non violenza
Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente
diretta a ledere l’integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.
Art. 30 - Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi
della reputazione, dell’immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo o della Federazione.
Art. 31 - Dovere di riservatezza
31.1 I Delegati Provinciali e locali e i Delegati Regionali della CSAI:
- devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati;
- devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'ACI, del Regolamento della CSAI e del Regolamento
Nazionale Sportivo e suoi allegati. In particolare, nei confronti degli Automobile Club devono intrattenere rapporti di massima collaborazione, dati i fini comuni nella gestione dello sport;
- non devono mai interferire con i compiti svolti dai Commissari Sportivi e dagli Ufficiali di Gara, durante le manifestazioni sportive;
- devono segnalare all’Automobile Club di competenza e alla CSAI tutte le anomalie che dovessero
riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva in generale.
31.2 I Componenti degli Organismi della CSAI, eletti, nominati o designati, sono tenuti a operare con la
massima correttezza, riservatezza e professionalità. E' fatto loro divieto di diffondere le informazioni di
cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle loro funzioni. L’inosservanza del
dovere di riservatezza comporta l’adozione dei provvedimenti di cui al successivo Art. 34.
Art. 32 – Responsabilità oggettiva
I titolari di tessera sportiva ACI sono responsabili dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di tessera sportiva ACI - quando questi siano volti a sostenere i tesserati
stessi nei rapporti relativi all’esercizio della propria attività sportiva automobilistica.
TITOLO VI
GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 33 – Principi generali
33.1 Secondo le disposizioni stabilite dalla legge, le controversie riguardanti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive sono devolute in via esclusiva agli Organismi di giustizia sportiva che tutti i tesserati hanno l’obbligo di adire in base alle previsioni del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo.
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Regolamenti
33.2 Per la soluzione di tutte le altre controversie, anche di natura patrimoniale, comunque attinenti lo
svolgimento dell’attività sportiva, con la richiesta della tessera sportiva ACI tutti gli interessati assumono l’obbligo di rivolgersi esclusivamente agli Organismi di giustizia sportiva.
33.3 Le decisioni degli Organismi di giustizia sportiva federale fanno stato fra le parti.
33.4 A tutela della funzione giurisdizionale sportiva, le decisioni di giustizia sportiva non potranno in nessun caso comportare responsabilità di carattere patrimoniale in capo ai giudici o all’ACI o alla CSAI, tranne in caso di dolo.
33.5 Gli Organismi di giustizia sportiva svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi della terzietà e
imparzialità, del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della ragionevole durata dei procedimenti, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organismi che li hanno designati.
33.6 Le persone che ricoprono cariche o incarichi presso gli Organismi della CSAI, i Commissari Sportivi
e gli Ufficiali di Gara in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi
agli organi di giustizia sportiva, né far parte degli stessi.
33.7 I termini, le modalità e le procedure dei giudizi avanti agli Organismi di giustizia sportiva sono stabiliti dal Regolamento Nazionale Sportivo approvato dal Comitato Esecutivo della CSAI.
Art. 34 – Sanzioni disciplinari
Per l’inosservanza del codice di comportamento sportivo (Titolo 5°) e delle norme regolamentari, organizzative e statutarie saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale Sportivo.
Art. 35 – Organismi di Giustizia Sportiva
Sono Organismi di giustizia sportiva:
a) il Collegio dei Commissari Sportivi;
b) il Giudice Sportivo;
c) la Procura Federale;
d) il Tribunale Nazionale d’Appello;
e) l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.
Art. 36 – Collegio dei Commissari Sportivi
36.1 Il Collegio dei Commissari Sportivi presso ogni manifestazione sportiva è composto da tre
Commissari Sportivi – di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio - ed è competente a giudicare
le violazioni di norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e
ad adottare i provvedimenti disciplinari di competenza previsti dal Regolamento Nazionale Sportivo. Il
Collegio dei Commissari Sportivi non deve avere alcuna responsabilità e alcuna funzione esecutiva nell’organizzazione di una manifestazione sportiva, né avere alcun rapporto gerarchico con
l’Organizzatore. Il Collegio dei Commissari Sportivi agisce d’ufficio o su reclamo.
36.2 Per particolari tipologie di manifestazioni previste dal Regolamento Nazionale Sportivo, in luogo del
Collegio può essere designato un solo Commissario Sportivo con funzioni di Giudice Unico.
36.3 I componenti del Collegio dei Commissari Sportivi sono scelti nell’ambito degli appartenenti al
Gruppo dei Commissari Sportivi.
36.4 Il Collegio dei Commissari Sportivi è nominato dal Presidente della CSAI su indicazione del Gruppo
dei Commissari Sportivi.
36.5 Il Gruppo Commissari Sportivi è costituito dai Commissari Sportivi in attività e da quelli che hanno
superato gli appositi esami a livello nazionale indetti dalla CSAI tra i titolari di tessera sportiva ACI di
Ufficiale di Gara da almeno tre anni. Il regolamento del Gruppo e il regolamento di votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo è approvato dal CSN.
36.6 I Commissari Sportivi sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento
Nazionale Sportivo alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della CSAI. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo Regolamento del Gruppo.
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Regolamenti
Art. 37 - Giudice Sportivo
37.1 Il Giudice Sportivo è un Organo collegiale di primo grado costituito da due sezioni, ciascuna delle
quali composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Comitato Esecutivo dell’ACI su proposta del Presidente dell’ACI. Il Presidente del Giudice Sportivo è anche il Presidente della 1° Sezione.
Il Presidente del Giudice Sportivo assegna di volta in volta a ciascuna Sezione il procedimento da trattare seguendo, salvo diversa valutazione, alternativamente l’ordine cronologico di presentazione.
37.2 Il Giudice Sportivo è competente a giudicare su tutte le infrazioni a norme, regolamenti e comportamenti commesse, durante e al di fuori delle manifestazioni sportive, da tutti i soggetti titolari di tessera sportiva ACI che a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva automobilistica.
37.3 Il Giudice Sportivo è attivato dal Procuratore Federale.
37.4 Il Giudice Sportivo deve pronunciare il proprio giudizio entro un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento del deferimento prorogabile per non più di una volta in casi particolari.
37.5 Il Regolamento del Giudice Sportivo è approvato dal Consiglio Generale dell’ACI.
Art. 38 – Procura Federale
38.1 La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da due Sostituti nominati dal
Comitato Esecutivo dell’ACI su proposta del Presidente dell’ACI.
38.2 Alla Procura Federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti innanzi al Giudice Sportivo e al
Tribunale Nazionale d’Appello.
38.3 La Procura Federale, su segnalazione dei Collegi dei Commissari Sportivi – quando gli stessi ritengono i provvedimenti disciplinari di loro competenza insufficienti a sanzionare adeguatamente le infrazioni
contestate -, degli Organi dell’ACI, dei titolari di tessera sportiva ACI o d’ufficio compie indagini preliminari
a conclusione delle quali dispone il deferimento al Giudice Sportivo oppure provvede all’archiviazione.
38.4 La Procura Federale, d’ufficio o su richiesta del Presidente della CSAI, ha anche il potere di impugnazione sui provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva di primo grado.
38.5 La Procura Federale deve concludere le indagini preliminari e disporre il deferimento al Giudice
Sportivo o l’archiviazione entro un termine di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data del ricevimento della segnalazione, prorogabile per non più di una volta in casi di particolare complessità.
38.6 Il Regolamento della Procura Federale è approvato dal Consiglio Generale dell’ACI.
Art.39 – Tribunale Nazionale d’Appello
39.1 Il Tribunale Nazionale d’Appello è un Organo collegiale di secondo grado competente a dirimere
ogni controversia in materia di Sport automobilistico nazionale insorta tra quanti a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva.
39.2 Il Tribunale Nazionale d’Appello è composto da un numero massimo di otto componenti, dei quali
uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di Vice-Presidenti, nominati dal Comitato Esecutivo
dell’ACI, su proposta del Presidente dell’ACI.
39.3 Il Tribunale Nazionale d’Appello delibera nella composizione minima di quattro componenti. In caso
di assenza o impedimento del suo Presidente, le corrispondenti funzioni sono esercitate dal VicePresidente più anziano.
39.4 Il Tribunale Nazionale d’Appello deve pronunciare il proprio giudizio entro un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento dei motivi di appello.
39.5 Il Regolamento del Tribunale Nazionale d’Appello è approvato dal Consiglio Generale dell’ACI.
Art. 40 – Clausola compromissoria – Conciliatore - Arbitro Unico o Collegio Arbitrale
40.1 Le controversie tra i soggetti di cui al precedente Art. 25 o tra gli stessi e la CSAI per le quali non
siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, devono essere devolute, su istanza della
parte interessata, unicamente al Tribunale Nazionale d’Appello e alla cognizione conciliativa e arbitrale
della CSAI, secondo quanto disposto dal Regolamento Nazionale Sportivo.
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Regolamenti
40.2 Non sono soggette a procedimento di conciliazione o di arbitrato le controversie di natura tecnica
e disciplinare decise in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva della CSAI relative alla omologazione dei risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione dalla
classifica ovvero a sanzioni di natura pecuniaria ovvero a sanzioni comportanti la sospensione delle tessere sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, per un periodo inferiore a 120 giorni.
40.3 Gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto, salvo che le parti non chiedano di decidere
secondo equità.
40.4 Il Comitato Esecutivo della CSAI, per particolari ragioni di opportunità può autorizzare il ricorso alla
giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.
40.5 Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente Articolo, ovvero comunque
volto ad eludere il vincolo di giustizia sportiva, comporta l’irrogazione della sanzione non inferiore alla
sospensione delle tessere sportive per una durata di sei mesi.
Art. 41 – Giudizio di revisione
Il giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, è esperibile, su richiesta dell’interessato o della Procura Federale o del Presidente della CSAI ed
entro il termine di due anni successivi all’anno in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, dinanzi al Tribunale Nazionale d’Appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) inconciliabilità dei fatti
posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; b) sopravvenienza di prove
nuove e decisive di innocenza; c) acclarata falsità in atti o in giudizio.
Art. 42 – Prescrizione
Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni successivi alla stagione
sportiva in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
La prescrizione è interrotta con l’inizio del procedimento disciplinare.
Art. 43 – Astensione e ricusazione dei giudici
a) I Giudici possono essere ricusati:
- se hanno un interesse personale nel procedimento;
- se hanno dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle
funzioni cui sono preposti;
- se vi è inimicizia grave tra i giudici e il soggetto interessato al procedimento;
- se il difensore del soggetto interessato al procedimento o il soggetto stesso sono prossimi congiunti
dei giudici.
b) La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale o dal soggetto interessato al procedimento o, per procura, dal difensore del soggetto stesso.
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta durante l’istruttoria prima della chiusura della
medesima e durante il giudizio prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.
La dichiarazione deve enunciare i motivi e indicarne le prove.
c) Sulla ricusazione del giudice decide il Tribunale Nazionale d’Appello e, per i procedimenti davanti
a esso Tribunale, il Presidente dell’ACI.
d) Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti
urgenti di istruzione.
e) Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, il giudice al quale tale motivo si
riferisce ha l’obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti, quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi, non annoverate tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione è fatta dal Presidente dell’Organismo di giustizia sportiva che decide senza formalità, con decreto, se il giudice deve astenersi.
Art. 44 – Provvedimenti di clemenza
44.1 La potestà di condono è esercitata dal Presidente dell’ACI, sentito il Presidente della CSAI, a condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione di cui l’interessato abbia chiesto il condono.
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Regolamenti
44.2 Nei casi di squalifica, il condono non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque
anni dall’adozione della sanzione definitiva.
44.3 L’amnistia e l’indulto sono di competenza del Consiglio Generale dell’ACI, su proposta del Consiglio
Sportivo Nazionale della CSAI, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento.
44.4 Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni condonate.
Art. 45 – Provvedimenti cautelari
45.1 E’ consentita, su richiesta della Procura Federale, l’emanazione da parte del Giudice Sportivo di
provvedimenti di sospensione cautelare delle tessere sportive. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni e possono essere revocati o modificati dallo stesso Giudice Sportivo prima della
conclusione del procedimento.
45.2 Contro i provvedimenti di sospensione cautelare delle tessere sportive è ammesso il ricorso al
Tribunale Nazionale d’Appello.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANISMI DELLA CSAI
Art. 46- Durata delle cariche
46.1 Tutte le cariche della CSAI, elettive e di nomina, sono a titolo onorifico.
46.2 Tutti gli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico-consultivi della CSAI durano in carica quattro anni secondo il ciclo olimpico, ad eccezione delle Sottocommissioni, dei Collegi dei
Commissari Sportivi e degli Arbitri.
46.3 Tutti gli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico-consultivi sono rinnovati entro tre
mesi dalla loro scadenza. I loro componenti sono rieleggibili per più mandati.
Art. 47 – Requisiti per l’eleggibilità, la nomina e la designazione
47.1 Possono essere eletti o nominati o designati negli Organismi della CSAI, anche in quelli tecnicoconsultivi, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura, della nomina o della designazione;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato superiori a un anno per reati non colposi ovvero condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;
c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della CSAI o di un’altra Federazione Sportiva,
nell’ultimo decennio, a provvedimenti disciplinari di sospensione dell’attività sportiva complessivamente
superiori ad un anno;
d) non avere subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze
o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) essere titolari di patente di guida. Il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto ai componenti del Tribunale Nazionale d’Appello, del Giudice Sportivo e della Procura Federale, ai Conciliatori e
agli Arbitri;
f) essere titolari di tessere sportive ACI - con esclusione delle tessere giornaliere – in corso di validità o esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni. I requisiti di
cui alla presente lettera non sono richiesti ai Presidenti di Automobile Club, ai componenti del Tribunale
Nazionale d’Appello, del Giudice Sportivo e della Procura Federale, ai Conciliatori e agli Arbitri.
g) fatta eccezione per i componenti degli Organismi tecnico-consultivi, non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività imprenditoriale e/o commerciale collegata all’attività della CSAI;
h) non avere in essere - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società - controversie giudiziarie contro la FIA, l’ACI, la CSAI e il CONI;
i) essere in possesso dei titoli di studio previsti dai rispettivi regolamenti elettorali;
j) limitatamente ai Delegati Provinciali e locali, essere residenti nel territorio di competenza degli
Automobile Club presso i quali si candidano ed essere loro soci.
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Regolamenti
47.2 Per l’elezione dei Delegati Provinciali o locali, dei Conduttori, delle Scuderie e degli Ufficiali di Gara
nel Consiglio Sportivo Nazionale e degli Organizzatori nella Consulta Nazionale è richiesto il quorum
percentuale degli aventi diritto al voto indicato nei rispettivi regolamenti elettorali.
47.3 La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione o la nomina o la designazione, o il venire meno nel
corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente Articolo, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Art. 48 – Candidature – Presentazione
48.1 Le candidature per l’elezione negli Organismi della CSAI devono pervenire alla Segreteria della
CSAI nei modi e nei termini indicati nei regolamenti elettorali. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data di pubblicazione del bando per l’indizione delle elezioni
48.2 I candidati devono allegare alla domanda di ammissione alle elezioni la fotocopia delle documentazioni richieste e sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 47 e l’assenza delle incompatibilità di cui al successivo Art. 49.
Art. 49- Incompatibilità
49.1 Il Presidente e i Componenti degli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico¬consultivi non possono svolgere attività in contrasto con i compiti dell’ACI, della CSAI e degli Automobile Club.
49.2 La carica di Presidente della CSAI è incompatibile con qualsiasi altra carica o altro incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano. Le cariche di componente degli Organismi di giustizia sportiva sono incompatibili con qualsiasi altra carica o altro incarico nell'ambito dello sport automobilistico
italiano, fatta eccezione per gli incarichi di natura meramente tecnica/consultiva.
49.3 Le cariche di componente del Comitato Esecutivo della CSAI sono incompatibili con quelle di
Presidente e componente delle Sottocommissioni.
49.4 Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con
l’Organismo nel quale sono stati eletti o nominati o designati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato
a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve dichiararlo e non deve prendere parte alle une
o agli altri.
49.5 La funzione di Delegato Provinciale o locale è incompatibile, nel territorio di competenza, con la
funzione di Ufficiale di Gara e/o di Organizzatore.
49.6 La funzione di Delegato Regionale è incompatibile, nella Regione di competenza, con la funzione
di Ufficiale di Gara e/o di Organizzatore.
49.7 I Commissari Sportivi, i Commissari Tecnici e i Direttori di Gara sono incompatibili con la qualifica di
concorrente/conduttore. I Commissari Sportivi sono incompatibili anche con la qualifica di Ufficiale di gara.
Art. 50 -– Dimissioni - Decadenza
50.1 Dimissioni
a) In caso di dimissioni o vacanze tra i componenti degli Organismi della CSAI si provvede alla loro
sostituzione mediante una nuova nomina o designazione, se trattasi di componente nominato o designato, o mediante il subentro del primo dei non eletti, se trattasi di componenti elettivi. Nei casi in cui le
dimissioni o la vacanza si riferiscano a un componente eletto nell’ambito di un’area geografica, si procede alla nomina del primo dei non eletti attingendo dalla medesima area geografica e, ove ciò non fosse
possibile, dalla graduatoria generale.
b) In caso di impossibilità di sostituzione dei componenti elettivi ai sensi della precedente lettera a),
il nuovo componente è eletto con le procedure previste nel presente Regolamento e nei Regolamenti
Elettorali.
c) Il Delegato Provinciale o locale dimissionario decade anche dalla eventuale carica di Delegato
Regionale e viceversa.
d) I nuovi componenti eletti, nominati o designati in sostituzione rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio.
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Regolamenti
50.2 Decadenza
a) Qualsiasi Organismo collegiale decade di diritto al venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio Sportivo Nazionale o del Comitato
Esecutivo, al Presidente della CSAI spetta la gestione dell'ordinaria amministrazione della CSAI ed il
compito di provvedere, entro tre mesi, alla loro ricostituzione con le procedure previste dal presente
Regolamento. In caso di decadenza degli altri Organismi, quello decaduto permane in prorogatio, fino
al suo rinnovo per il quale si deve provvedere entro tre mesi, soltanto per l’espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.
b) Decadono dalla carica i componenti degli Organismi centrali e tecnico-consultivi che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
50.3 Le dichiarazioni di decadenza e di incompatibilità, di cui al precedente Art. 49 sono di competenza
del Comitato Esecutivo della CSAI su iniziativa del Segretario della CSAI o di uno qualsiasi dei componenti degli Organismi della CSAI o di almeno 10 titolari di tessera sportiva ACI.
Art. 51 - Procedure per le riunioni
51.1. Convocazione
51.1.1 Salvo diverse disposizioni del regolamento dei singoli Organismi, la loro convocazione è fatta dal
loro Presidente, di propria iniziativa, o a richiesta di almeno un terzo dei componenti, a mezzo fax, posta
elettronica o lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione o, in caso di
urgenza a mezzo fax o posta elettronica inviati almeno 3 giorni prima della data della riunione.
51.1.2 Il luogo, l'orario e l’ordine del giorno della riunione sono stabiliti dal Presidente e indicati nella
convocazione.
51.1.3 Tutti gli Organismi della CSAI possono essere convocati in prima e in seconda convocazione purché tra le due convocazioni vi sia un intervallo di almeno un giorno. La presente disposizione non si
applica alle riunioni degli Organismi di giustizia sportiva e degli Organismi tecnico-consultivi.
51.1.4 Annualmente, il Consiglio Sportivo Nazionale è convocato almeno due volte, il Comitato
Esecutivo almeno sei volte, le Consulte Nazionale e Regionali per lo Sport Automobilistico almeno una
volta. Tutti gli altri Organismi si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
51.1.5 Le riunioni degli Organismi della CSAI sono valide anche con il ricorso a collegamenti in video o
tele conferenza dei loro componenti.
51.2 Documentazione relativa all’ordine del giorno
La documentazione scritta relativa agli argomenti all'O.d.G. deve essere inviata ai Componenti almeno
8 (otto) giorni prima della data della riunione.
In caso di convocazione d'urgenza, deve essere spedita a mezzo fax, posta elettronica o posta prioritaria almeno 2 giorni prima della riunione.
51.3 Validità delle riunioni - Votazioni
51.3.1 Le riunioni sono validamente costituite in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà
più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.
51.3.2 Sia in prima che in seconda convocazione gli Organismi deliberano a maggioranza dei voti. In
caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Sono previsti i seguenti sistemi di votazione: per alzata
di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto quando si tratti di votazioni concernenti le persone
e salva diversa volontà unanime dei presenti.
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Regolamenti
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 52 - Amministrazione e contabilità
52.1 L’amministrazione e contabilità della CSAI, quale organo dell’ACI, è curata dagli uffici dell’Ente e si
conforma, ai sensi dell’Art.26 dello Statuto dell’Ente, al principio di distinzione tra attività di indirizzo e
controllo ed attività di attuazione e gestione di cui al d. l.vo 29/93 e successive modificazioni.
52.2 Tutte le entrate ed i proventi derivanti dall’attività sportiva governata dalla CSAI confluiscono nel
budget di gestione della CSAI e sono accertati dal preposto ufficio amministrativo alla corrispondente
voce del Bilancio Generale dell’Ente.
52.3 Il Comitato Esecutivo della CSAI, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Sportivo
Nazionale, stabilisce, in sede di approvazione annuale dei regolamenti sportivi e tecnici, gli importi unitari delle entrate della CSAI (licenze sportive, iscrizioni a calendario, reclami, ricorsi in appello, ammende, omologazioni, fiches di omologazione, passaporti tecnici e quant’altro), ai fini della predisposizione
del Bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
52.4 Le spese di funzionamento della CSAI sono determinate in conformità al Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’ACI, al Regolamento di Organizzazione dell’Ente ed alle relative
norme attuative, sulla base degli indirizzi programmatici, degli obiettivi e delle deliberazioni dei competenti organismi della CSAI.
52.5 L’erogazione di contributi ad Enti, gruppi ed associazioni o soggetti privati, per attività sportiva, è
decisa dal Comitato Esecutivo della CSAI.
52.6 Il Comitato Esecutivo dell’ACI, su proposta del Comitato Esecutivo della CSAI, determina le eventuali indennità e gettoni di presenza da corrispondere al Presidente ed ai componenti degli Organismi
della CSAI. Per quanto concerne il rimborso degli oneri di trasferta (spese di viaggio, soggiorno e vitto),
si applicano le norme previste allo stesso titolo per il Segretario Generale e i Dirigenti dell’ACI.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53 – Delibere e decisioni degli Organismi della CSAI
Ogni delibera e decisione degli Organismi della CSAI, anche se tecnici o consultivi, deve essere adeguatamente motivata.
Art. 54 – Regolamento della CSAI, regolamenti di votazione, durata delle cariche
54.1 I Regolamenti elettorali per l’elezione dei componenti elettivi degli Organismi della CSAI sono
approvati dal CSN.
54.2 Le Assemblee e le riunioni per l’elezione dei componenti elettivi degli Organismi della CSAI sono
convocate dal Presidente della CSAI.
54.3 Tutti gli Organismi della CSAI eletti in applicazione delle disposizioni regolamentari approvate dalla
Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 101 del 27 febbraio 2007, scadranno il 31/12/2008.
Art. 55 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento sarà inviato al CONI per quanto di competenza ed, in via di prima applicazione, entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio Sportivo Nazionale.
Ogni delibera e decisione degli Organismi della CSAI, anche se tecnici o consultivi, deve essere adeguatamente motivata.
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Regolamenti
REGOLAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO
Art. 1 - Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo (G.S.) è un organo collegiale di primo grado costituito da due sezioni, ciascuna
delle quali composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Comitato Esecutivo
dell’Automobile Club d’Italia (ACI) su proposta del Presidente dell’ACI.
Il Presidente del Giudice Sportivo è anche il Presidente della 1^ Sezione.
Il Presidente del Giudice Sportivo assegna di volta in volta a ciascuna Sezione il procedimento da
trattare seguendo, salvo diversa valutazione, alternativamente l’ordine cronologico di presentazione.
L’ufficio del G.S. ha sede presso gli uffici di Roma della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
(d’ora in avanti indicata semplicemente come CSAI) e dispone di un proprio Ufficio di Segreteria.
Il G.S. è autonomo nell’esercizio delle sue funzioni e può avvalersi, ai fini delle decisioni, della collaborazione di altri Organismi federali, centrali e territoriali.
Le decisioni del G.S. possono assumere la forma del decreto, nei casi consentiti, e della sentenza.
Per la validità delle decisioni collegiali è necessaria la presenza di almeno due componenti. In caso
di assenza o impedimento del Presidente, le udienze sono presiedute dal componente delegato dal
Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del componente che presiede.
Art. 2 - Competenza
Il G.S. è competente a giudicare disciplinarmente gli atti ed i comportamenti contrari a norme e
regolamenti sia durante che al di fuori delle manifestazioni sportive, commessi dai soggetti titolari di
tessera sportiva ACI che a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva automobilistica, compreso
il settore Karting.
Art. 3 - Attivazione dell’azione disciplinare
Il G.S. è attivato dal Procuratore Federale.
Art. 4 - Giudizio
Entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto di deferimento, il G.S. fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza. avvertendo l’incolpato delle facoltà di nominare un difensore, di nominare consulenti, di essere
sentito personalmente, di indicare testimoni e di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti
nel fascicolo per il dibattimento, nonché di depositare entro la data della prima udienza la lista con le circostanze di fatto degli eventuali testi e consulenti dei quali chiede l’assunzione nel dibattimento.
L’atto di deferimento e la data di fissazione della prima udienza del G.S. devono essere notificati all’incolpato, a pena di nullità, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’udienza.
L’atto di deferimento deve contenere l’esposizione sommaria del fatto contestato e delle norme regolamentari che si assumono violate.
Negli stessi termini, la convocazione dell’udienza deve essere notificata al Procuratore Federale.
Art. 5 – Costituzione delle parti
Alla prima udienza, prima di dare inizio al dibattimento, il G.S. controlla la regolare costituzione delle
parti disponendo la rinnovazione della notifica quando è provato o appare probabile che l’incolpato o il
suo difensore non abbiano avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a loro colpa,
della notifica stessa.
Quando l’incolpato o il suo difensore non si presentino all’udienza per assoluta impossibilità a comparire per causa fortuita o forza maggiore, il G.S. può rinviare l’udienza disponendo la notifica all’incolpato e al suo difensore della nuova data di udienza.
Art. 6 – Questioni preliminari e apertura del dibattimento
Le questioni concernenti la competenza del G.S., la regolare citazione delle parti, la nullità degli atti
d’indagine, la nullità del deferimento e della convocazione dell’udienza sono precluse se non sono
dedotte subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti.
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Regolamenti
Compiute le attività indicate negli articoli precedenti, il G.S. dichiara aperto il dibattimento dando lettura della contestazione e stabilendo modi e termini per l’ammissione delle prove, l’ordine della loro
assunzione, l’esame degli eventuali testi e consulenti, l’interrogatorio dell’incolpato e le conclusioni scritte o verbali delle parti.
Art. 7 - Istruttoria dibattimentale
L’istruttoria dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dalle parti. Nel corso dell’istruttoria, il G.S. può compiere ogni attività ritenuta necessaria ai fini della decisione, ivi compresa la
facoltà di avvalersi di consulenti e di testimoni e di acquisire qualsiasi documento.
Eventuali atti di indagine possono essere compiuti fuori sede, qualora il G.S. lo reputasse opportuno.
Il G.S. può richiedere l’escussione dei testi già sentiti dal Procuratore Federale soltanto su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni rese.
Gli atti dell’istruttoria dibattimentale devono essere documentati con verbalizzazione manuale o elettronica.
Art. 8 – Discussione e deliberazione
Esaurita l’assunzione delle prove, le parti - Procuratore Federale e incolpato o difensore - formulano
e illustrano le rispettive conclusioni con possibilità di replica, contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari, ammessa una sola volta.
Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il G.S. delibera in Camera di
Consiglio la sentenza con la redazione e sottoscrizione del dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in Camera di Consiglio, vi si
provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo proroga di ulteriori quindici
giorni motivata dalla complessità delle questioni e la gravità delle incolpazioni.
Art. 9 – Procedimento per decreto
a) Nel caso in cui, in relazione alla complessità delle questioni e alla gravità delle incolpazioni si ravvisi l’urgenza di provvedere, il G.S. ha la facoltà di infliggere sanzioni, ad eccezione della squalifica, con
decreto previa sommaria istruttoria e senza necessità di ascoltare l’incolpato, quindi senza l’obbligo di
instaurare una formale istruttoria e di convocare udienze secondo le procedure indicate nei precedenti
articoli.
Il G.S. ha la facoltà di procedere con decreto anche nei casi in cui i fatti siano sufficientemente documentati, ovvero siano già stati contestati dal Collegio dei Commissari Sportivi.
Il decreto di condanna, che non è ammesso nel caso di irrogazione della sanzione della squalifica,
può essere emanato direttamente dal Presidente del G.S..
Contro il decreto di condanna gli interessati possono presentare opposizione allo stesso G.S. entro
due giorni dalla notifica del provvedimento.
L’opposizione deve essere presentata mediante telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione indirizzati alla segreteria del G.S., con riserva di presentare i motivi e
i mezzi di prova e di versare il deposito cauzionale previsto dalla Norma Supplementare n. 2 del RNS,
entro i cinque giorni successivi. In caso di mancata osservanza di quanto sopra, l’opposizione sarà
dichiarata inammissibile.
b) Nei procedimenti di opposizione e in tutti i casi in cui non si ravvisi l’urgenza di provvedere con
decreto, il G.S. instaura formale istruttoria e stabilisce l’udienza secondo le procedure indicate nei precedenti articoli e definisce il procedimento con sentenza.
In attesa della definizione del procedimento, il G.S. può, a suo insindacabile giudizio, su istanza dell’interessato, sospendere l’esecuzione del decreto opposto.
Se il procedimento è fondato su una decisione del Collegio dei Commissari Sportivi contro la quale è
stato presentato appello, il G.S. deve sospendere il procedimento in attesa della decisione del Tribunale
Nazionale d’Appello (d’ora in avanti indicato semplicemente come TNA).
c) Per i procedimenti di opposizione e per i procedimenti disciplinari instaurati dalla Procura Federale
su richiesta del Collegio dei Commissari Sportivi, la sentenza, in relazione alle risultanze emerse in sede
di istruttoria e/o di dibattimento, può confermare, revocare, ridurre o aggravare sia i provvedimenti emessi dal Collegio dei Commissari Sportivi, sia il decreto opposto.
d) In caso di grave violazione di norme e regolamenti, il G.S. o il suo Presidente, autonomamente o
su richiesta del Procuratore Federale, può pronunciare, con decreto, la sospensione cautelare della
licenza in attesa della conclusione della istruttoria e fino alla pronuncia definitiva.
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Regolamenti
Art. 10 – Notifica dei provvedimenti
La segreteria del G.S. deve notificare i provvedimenti (decreti e sentenze) agli interessati mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma
di ricezione
Salvo il caso in cui sia stato accordato il beneficio della non menzione, i dispositivi dei decreti e
delle sentenze sono pubblici. Il Presidente del G.S. può disporre la pubblicazione integrale dei decreti e delle sentenze.
Art. 11 - Impugnazione
Contro le sentenze del G.S. gli interessati possono proporre appello al TNA nei termini e con le modalità previste negli articoli 182 e seguenti del RNS.
Art. 12 - Testimonianze e consulenze
Ai testimoni e ai consulenti convocati ed escussi dal G.S. sono rimborsate le spese di trasferta sulla
base delle disposizioni CSAI in materia.
Tutti i soggetti di diritto sportivo sono tenuti, se richiesto, a testimoniare ed a collaborare per agevolare il compito del G.S..
Art. 13 – Giudizio di revisione
Il giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, è esperibile, su richiesta dell’interessato o della Procura Federale o del Presidente della CSAI ed
entro il termine di due anni successivi all’anno in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, dinanzi al TNA al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
c) acclarata falsità in atti o in giudizio.
Art. 14 - Prescrizione
Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni successivi alla stagione
sportiva in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. La prescrizione è interrotta con l’inizio del procedimento disciplinare.
Art. 15 – Astensione e ricusazione dei Giudici
I Giudici possono essere ricusati ai sensi dell’art. 160 del RNS.
La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale o dal soggetto interessato al procedimento o, per procura, dal difensore del soggetto stesso.
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta durante l’istruttoria prima della chiusura della
medesima e in udienza prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. La dichiarazione deve enunciare i motivi e indicarne le prove.
Sulla ricusazione del giudice decide il TNA.
Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti
urgenti di istruzione.
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Regolamenti
REGOLAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Art. 1 - Procura Federale
La Procura Federale è composta da un Procuratore e da due Sostituti nominati dal Comitato
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia (d’ora in avanti indicato semplicemente come ACI) su proposta
del Presidente dell’ACI.
L’ufficio della Procura Federale ha sede presso gli uffici di Roma della Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana (d’ora in avanti indicata semplicemente come CSAI) e dispone di un proprio
Ufficio di Segreteria.
Eventuali atti di indagine possono essere compiuti fuori sede qualora i componenti dell’ufficio lo reputassero opportuno.
In caso di impedimento o assenza temporanea del Procuratore Federale, il Sostituto ha facoltà di
agire autonomamente.
Art. 2 - Competenza
Alla Procura Federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti innanzi al Giudice Sportivo ed al
Tribunale Nazionale d’Appello.
La Procura Federale (Procuratore e Sostituto Procuratore) è competente ad indagare su tutte le infrazioni a norme. regolamenti e comportamenti commesse durante ed al di fuori delle manifestazioni sportive da tutti i soggetti titolari di tessera sportiva ACI che a qualsiasi titolo partecipino all’attività sportiva
automobilistica.
Sono esclusi dalla competenza i casi di infrazione alla normativa antidoping espressamente riservata alla competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in
avanti indicato semplicemente come CONI).
Art. 3 - Promozione dell’azione disciplinare
La Procura Federale su segnalazione dei Collegi dei Commissari Sportivi – quando gli stessi ritengono i provvedimenti disciplinari di loro competenza insufficienti a sanzionare adeguatamente le infrazioni contestate -, degli Organi dell’ACI, dei titolari di tessera sportiva ACI o d’ufficio compie indagini preliminari a conclusione delle quali dispone il deferimento al Giudice Sportivo oppure provvede all’archiviazione.
La Procura Federale è autonoma nell’esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri Organismi federali, centrali e territoriali.
Art. 4 - Attività di indagine
La Procura Federale svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione disciplinare, compiendo ogni attività ritenuta necessaria ivi compresa la facoltà di avvalersi di consulenti tecnici che, se tesserati della CSAI, non possono rifiutare la loro opera, avendo diritto soltanto al
rimborso delle spese.
La Procura Federale assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini
delle indagini, le quali, se sono tesserate della CSAI, non possono rifiutarsi.
Tutti i soggetti di diritto sportivo sono tenuti a testimoniare se richiesto e ad agevolare il compito della
Procura nel corso dell’indagine.
La Procura Federale può acquisire nel corso delle indagini qualsiasi documento ritenuto utile.
Gli atti d’indagine devono essere documentati mediante verbale.
Art. 5 - Nomina ed assistenza del difensore
Il Procuratore ed il Sostituto se ritengono di procedere a interrogatorio cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini la invitano a presentarsi, a proprie spese.
L’invito a presentarsi deve contenere:
- il giorno, l’ora ed il luogo della presentazione, nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve
presentarsi;
- qualora la persona sia chiamata per rendere interrogatorio, l’invito deve contenere l’esposizione
sommaria del fatto contestato e delle norme regolamentari che si assumono violate.
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Regolamenti
La persona deve essere avvisata della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il difensore può essere persona di fiducia non necessariamente un professionista iscritto negli albi professionali.
Nel corso delle indagini, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e/o documenti.
Art. 6 - Durata delle indagini
La Procura Federale deve concludere le indagini preliminari e disporre il deferimento al Giudice
Sportivo o l’archiviazione entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della segnalazione, prorogabile per non più di una volta in casi di particolare complessità.
Scaduto quest’ultimo termine, la Procura può chiedere una ulteriore proroga della durata delle indagini al Presidente del TNA che può autorizzarla, con ordinanza non impugnabile emessa senza l’intervento della Procura e dei difensori, per non più di 30 giorni.
Art. 7 - Chiusura delle indagini
Al termine dell’indagine la Procura, nel caso in cui non ritenga di disporre l’archiviazione, emette un
provvedimento di deferimento al Giudice Sportivo dandone notizia all’incolpato.
Il provvedimento di deferimento viene trasmesso, per l’inizio dell’azione disciplinare, al Giudice
Sportivo unitamente al fascicolo per il dibattimento.
Il fascicolo contiene:
- le sommarie informazioni raccolte nel corso delle indagini;
- gli interrogatori assunti dal Procuratore o dal Sostituto;
- le eventuali consulenze tecniche;
- i documenti acquisiti;
- le memorie difensive;
- gli atti depositati dal difensore dell’incolpato.
Nel caso in cui ritenga che l’indagine preliminare non possa dar luogo all’applicazione di sanzione
disciplinare, sia per l’infondatezza della denuncia che per l’impossibilità di dimostrare gli addebiti, la
Procura dispone l’archiviazione del procedimento della quale va data notizia all’incolpato.
Se l’indagine scaturisce da un esposto viene data comunicazione dell’esito dell’indagine ha chi ha
presentato l’esposto.
Ove successivamente all’emissione del provvedimento di archiviazione emergano nuovi elementi di
prova, la Procura può disporre la riapertura delle indagini.
Art. 8 - Impugnazione
La Procura Federale, d’ufficio o su richiesta del Presidente della CSAI, ha anche il potere di impugnazione sui provvedimenti degli Organi di giustizia di primo grado.
L’impugnazione deve avvenire nel termine di 60 giorni dal momento della ricezione del provvedimento impugnato.
Art. 9 - Sospensione cautelare
Per gravi violazioni di regolamenti e di norme di comportamento la Procura Federale può richiedere al Giudice Sportivo l’emanazione di provvedimenti di sospensione cautelare delle licenze sportive
ai sensi dell’art. 167 del Regolamento Nazionale Sportivo (d’ora in avanti indicato semplicemente
come RNS).
Art. 10 - Procedimenti dinnanzi al Tribunale Nazionale d’Appello e al Giudice Sportivo
La Procura Federale interviene a tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale Nazionale d’Appello (d’ora
in avanti indicato semplicemente come TNA). L’intervento può essere esercitato anche mediante conclusioni scritte depositate prima dell’udienza.
Il rappresentante della Procura deve comunque, qualora non sia stato fatto in precedenza, formulare
oralmente o per iscritto le proprie conclusioni in sede di udienza.
Art. 11 - Testimonianze e consulenze
Ai testimoni e ai consulenti convocati o escussi dalla Procura nel corso delle indagini sono rimborsate le spese di trasferta sulla base delle disposizioni CSAI in materia.
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Regolamenti
Art. 12 – Giudizio di revisione
Il giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, è esperibile, su richiesta dell’interessato o della Procura Federale o del Presidente della CSAI ed
entro il termine di due anni successivi all’anno in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, dinanzi al TNA al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
c) acclarata falsità in atti o in giudizio.
Art. 13 - Prescrizione
Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni successivi alla stagione
sportiva in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. La prescrizione è interrotta con l’inizio del procedimento disciplinare.
Art. 14 -- Astenzione e ricusazione dei Giudici
I Giudici possono essere ricusati ai sensi dell’art. 160 del RNS.
La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale o dal soggetto interessato al procedimento o, per procura, dal difensore del soggetto stesso.
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta durante l’istruttoria prima della chiusura della
medesima e in udienza prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. La dichiarazione deve enunciare i motivi e indicarne le prove.
Sulla ricusazione del giudice decide il TNA.
Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti
urgenti di istruzione.
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Regolamenti
REGOLAMENTO GRUPPO UFFICIALI DI GARA
Articolo 1 - Costituzione - Scopi
Il “Gruppo Ufficiali di Gara” (GUG) è un organismo tecnico/consultivo della CSAI ed ha lo scopo di
reclutare, abilitare, preparare, inquadrare, disciplinare ed aggiornare tutti gli Ufficiali di gara di cui all'articolo 2 che esplicano la loro attività nelle manifestazioni sportive autorizzate dalla CSAI.
Articolo 2 - Appartenenti al Gruppo
Appartengono al “Gruppo” i seguenti Ufficiali di Gara:
a) Capi Posto
b) Commissari di Percorso
c) Commissari Tecnici
d) Direttori di Gara
e) Segretari di Manifestazione
f) Verificatori Sportivi e Tecnici
Le categorie ed i ruoli nei quali si suddividono le varie specialità sono quelle stabilite dal Regolamento
Nazionale Sportivo e dalla Norma Supplementare n. 4.
Articolo 3 - Organi
Gli Organi del “Gruppo” sono:
a)Centrali
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente.
b) Periferici
I Fiduciari di zona.
Le zone sono quelle stabilite dal Consiglio Direttivo GUG.
Articolo 4 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 4 anni dagli Ufficiali di Gara riuniti in assemblee provinciali ed è composto da 7 Consiglieri di cui:
a) 2 Commissari Tecnici Nazionali;
b) 1 Direttore di Gara Nazionale;
c) 1 rappresentante dei Commissari Tecnici Regionali;
d) 1 rappresentanti dei Direttori di Gara Regionali;
e) 1 rappresentante degli Ufficiali di Gara Provinciali (Verificatori Sportivi e Tecnici, Segretari di
Manifestazione, Capi Posto, Commissari di Percorso);
f) 1 rappresentante degli Ufficiali di gara Karting.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio della CSAI.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, possibilmente almeno una volta per semestre, ed alla sua prima riunione, presieduta dal consigliere più anziano di licenza elegge fra i componenti
di cui alle precedenti lettere a) e b), il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 4 componenti.
Se un componente del Consiglio Direttivo sarà assente alle riunioni per tre volte consecutive senza
giustificato motivo, verrà considerato decaduto.
Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto e in caso di assenza alle riunioni,
non è ammessa la delega.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, è determinante il voto di chi
presiede.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- reclutare, abilitare e formare gli Ufficiali di Gara;
- tenere aggiornati gli albi degli Ufficiali di Gara;
- esaminare e valutare l'attività del “Gruppo” con particolare riguardo a quella svolta tramite i
Fiduciari Zonali ;
- presentare al Comitato Esecutivo della CSAI una relazione annuale sull’attività svolta dal Gruppo;
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Regolamenti
- proporre modifiche normative da sottoporre all'esame dei competenti Organismi della CSAI;
- proporre eventuali modifiche al Regolamento del “Gruppo” da sottoporre all'approvazione del
Comitato Esecutivo della CSAI;
- tenere costantemente aggiornati gli appartenenti al Gruppo per una più ortodossa applicazione dei
regolamenti con i mezzi di diffusione più opportuni;
- autorizzare/organizzare i corsi di abilitazione ed aggiornamento degli Ufficiali di Gara, indetti dagli
Automobile Club Provinciali, dai Fiduciari Zonali e dal Consiglio Direttivo stesso;
- proporre la cancellazione dai ruoli degli Ufficiali di Gara secondo quanto previsto dalla N.S. 4;
- indicare al Presidente della CSAI i Commissari Tecnici Nazionali da designare alle competizioni;
- provvedere all'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli Ufficiali di Gara che violano le disposizioni del presente Regolamento e quelle della NS 4;
- infliggere la sanzione dell'ammonizione, con o senza diffida;
- proporre la nomina dei Commissari Tecnici Nazionali e dei Direttori di Gara al Presidente della CSAI;
- segnalare alla CSAI i nominativi degli Ufficiali di gara particolarmente meritevoli di riconoscimenti
speciali, per le benemerenze acquisite nell’espletamento degli incarichi;
- esprimere pareri alla CSAI sul mantenimento nei ruoli degli Ufficiali di gara in deroga alle disposizioni della N.S. 4;
- tenere costanti contatti con i Fiduciari Zonali informandoli sull'attività del Consiglio Direttivo;
- proporre alla CSAI il passaggio al Ruolo d'Onore degli Ufficiali di gara Nazionali secondo le condizioni di cui alla N.S. 4;
- proporre alla CSAI la costituzione di Gruppi di Lavoro o di Comitati di studio.
Se il Presidente si dimette, o viene a mancare per una qualsiasi ragione, ne assume la carica, sino
alla scadenza del mandato, il Vice Presidente. In questo caso, il Consiglio Direttivo sarà integrato con il
primo dei non eletti della categoria degli Ufficiali di Gara alla quale apparteneva il Presidente dimissionario o che è venuto a mancare. Se ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione a ricoprire il ruolo vacante.
Analoga procedura verrà osservata in caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, verranno all’uopo indette nuove assemblee provinciali per il rinnovo del Consiglio Direttivo dimissionario.
I nuovi componenti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno la facoltà di presenziare senza diritto al voto, il Presidente,
i componenti del Comitato Esecutivo della CSAI e il Segretario della CSAI.
Articolo 5 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza del “Gruppo”. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fa eseguire tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 6 - Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo ed è responsabile del
suo operato verso lo stesso Presidente.
Articolo 7 - Segreteria
La Segreteria del Gruppo è assicurata dal Segretario della CSAI
Articolo 8 - Fiduciari Zonali
Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Consiglio del Gruppo Commissari Sportivi, nomina i Fiduciari
Zonali scegliendoli fra tutti gli appartenenti al GUG o al GCS.
I compiti dei Fiduciari sono:
- riunire almeno una volta all'anno gli appartenenti al “Gruppo” residenti nella zona di competenza per
raccogliere proposte ed istanze da inoltrare al Consiglio Direttivo;
- seguire nella zona di competenza l'attività degli Ufficiali di Gara per poter informare il Consiglio
Direttivo sul comportamento degli stessi e sui vari fatti avvenuti nelle competizioni;
- tenere i contatti con il Delegato Regionale della CSAI e i Delegati Provinciali e locali degli Automo-
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Regolamenti
bile Club per coordinare opportunamente i rapporti tra gli Ufficiali di Gara e le altre componenti sportive;
- designare, di concerto con gli Organizzatori interessati, i Commissari Regionali componenti lo staff
tecnico delle singole manifestazioni, nonché, su richiesta del GUG, i Commissari Tecnici Regionali con
funzioni di Commissari Tecnici Nazionali facenti funzione presso le gare non titolate che si svolgono nella
zona di competenza;
- svolgere, nel territorio di competenza, attività di arruolamento degli Ufficiali di Gara;
- su delega del Consiglio Direttivo organizzare e presiedere i corsi di abilitazione e di qualificazione
degli Ufficiali di Gara Provinciali.
I Fiduciari Zonali rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo.
Articolo 9 - Rimborso spese di indennità di trasferta
I rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni dei componenti il Consiglio Direttivo sono stabiliti
nella misura e con le modalità di quelli dei Componenti degli Organismi Centrali della CSAI.
I rimborsi sono a carico del bilancio di funzionamento della CSAI.
Nella stessa misura, sono a carico degli Organizzatori i rimborsi spese per i Commissari Tecnici
Nazionali designati in servizio fuori sede.
Articolo 10 - Provvedimenti disciplinari
Sulla base degli atti comunque acquisiti, il Consiglio Direttivo del Gruppo direttamente o a mezzo di
uno o più suoi delegati, inizierà l'istruttoria per l'irrogazione della sanzione dell’ammonizione, con o
senza diffida, a carico degli Ufficiali di Gara (esclusi i cronometristi) per violazione delle disposizioni del
presente Regolamento e della NS 4.
Ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti.
L'interessato dovrà far pervenire le proprie eventuali ragioni entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
La convocazione dell’interessato è obbligatoria quando, a seguito dei chiarimenti richiesti, emergano
dichiarazioni contraddittorie o situazioni non chiare in rapporto, anche, alla documentazione in atti. Delle
risposte che fornirà il convocato sarà redatto un sommario verbale.
La mancata risposta alla contestazione degli addebiti nei termini stabiliti dal 3° comma del presente
articolo, o la mancata presentazione alla convocazione saranno considerate come aggravanti.
In relazione alla gravità degli addebiti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di segnalare le violazioni alla
Procura Federale della CSAI.
Avverso i provvedimenti disciplinari gli Ufficiali di gara interessati possono ricorrere al Tribunale
Nazionale d'Appello, osservando le modalità previste dal R.N.S..
Articolo 11 - Scioglimento
Il Presidente della CSAI può, per gravi motivi, sciogliere gli organi del “Gruppo” e nominare un
Commissario Straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla loro ricostituzione con le procedure previste dal regolamento della CSAI e nel presente
regolamento.
La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.
Articolo 12 - Validità del regolamento
Il Comitato Esecutivo della CSAI è competente ad approvare e modificare il presente Regolamento,
sentito il Consiglio Direttivo del “Gruppo”.
Per ciò che non è espressamente previsto, valgono, per analogia ed in quanto applicabili, le norme
del Regolamento della CSAI.
Articolo 13 – Disposizioni transitorie
a) Il Consiglio Direttivo, eletto a seguito delle elezioni 2007, durerà in carica fino al 31 dicembre 2008.
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Regolamenti
REGOLAMENTO GRUPPO COMMISSARI SPORTIVI
Art. 1- Costituzione e scopi
Il Gruppo Commissari Sportivi - in appresso indicato con la sigla GCS - è un organismo tecnico - consultivo della CSAI ed ha lo scopo di proporre la composizione dei Collegi giudicanti ed inoltre di preparare, aggiornare, inquadrare e disciplinare i Commissari Sportivi.
Art. 2- Appartenenti al Gruppo
Appartengono al GCS i Commissari Sportivi Nazionali e Regionali che superano gli appositi esami
periodici di abilitazione indetti a livello nazionale.
Art. 3- Organi
Gli Organi del GCS sono:
a) centrali:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
b) periferici:
- i Fiduciari Regionali.
Art. 4- Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Commissari Sportivi, di cui tre Nazionali auto, uno Regionale
auto ed uno Nazionale Karting, eletti dagli appartenenti al GCS mediante assemblee provinciali.
Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice
Presidente ed il Segretario. Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di indicare al Presidente della
CSAI i Collegi dei Commissari Sportivi di tutte le manifestazioni sportive autorizzate dalla CSAI ed inoltre deve: - provvedere alla preparazione, inquadramento ed aggiornamento dei Commissari di cui al precedente art.2.
- proporre al Presidente della CSAI la nomina di Commissari Sportivi Nazionali;
- predisporre l'organizzazione dell'Ufficio di Segreteria del GCS;
- proporre la cancellazione dai ruoli nazionale e regionale dei Commissari secondo quanto previsto
dall'art. 2.4 della N. S. 4, in quanto applicabile;
- provvedere alla giustizia domestica;
- proporre alla CSAI il passaggio al Ruolo d'Onore di Commissari Sportivi;
- proporre alla CSAI modifiche ed aggiornamenti normativi;
il Consiglio Direttivo dura in carica per il quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto. In caso
di dimissioni o vacanze tra i componenti del GCS si provvede alla loro sostituzione mediante il subentro
del primo dei non eletti della categoria. Se ciò non fosse possibile, il nuovo o i nuovi componenti sono
nominati dal Presidente dell'ACI, sentito il Consiglio Direttivo del GCS. I nuovi componenti, eletti o nominati in sostituzione, rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio.
I Componenti il Consiglio Direttivo per tutta la durata del loro mandato non possono far parte dei
Collegi dei Commissari Sportivi, né ricoprire altri incarichi nelle competizioni che si svolgono in Italia.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di presenziare, senza diritto di voto, il Presidente o
un suo delegato ed il Segretario della CSAI.
Art. 5- Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza del GCS; convoca e presiede il consiglio Direttivo; in caso di temporanea sua assenza è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 6- Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza ed è responsabile del suo operato
verso il Presidente stesso.
Art. 7- Segretario
Il segretario, coadiuvato da un Ufficio di Segreteria messo a disposizione dalla CSAI, cura le funzioni di carattere meramente operativo e da esecuzione a tutte le delibere del Consiglio Direttivo.
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Regolamenti
Art. 8- Fiduciari Regionali
Il Consiglio Direttivo del GCS nomina i Fiduciari Regionali scegliendoli, di intesa con il Consiglio
Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara, nell'ambito dell'appartenenza ad uno dei due gruppi.
I Fiduciari Regionali svolgono attività di supporto al Consiglio Direttivo per il reclutamento e l'aggiornamento dei Commissari Sportivi e per la scelta dei Commissari Sportivi Regionali componenti i Collegi.
I Fiduciari regionali rispondono del loro operato ai rispettivi Consigli Direttivi per l'attività svolta su
incarico di questi ultimi.
Il Fiduciario Regionale non potrà svolgere attività sportiva, connessa alla sua qualifica, nell'ambito
della regione di sua competenza.
Art. 9- Rimborso spese di trasferta
I rimborsi spesa per la partecipazione a riunioni dei Componenti il Consiglio Direttivo e la Segreteria
(qualora non siano dipendenti ACI) sono stabiliti nella misura e con le modalità di quelli dei Componenti
degli Organismi di gestione della CSAI.
Art.10- Provvedimenti Disciplinari
Ogni infrazione al presente Regolamento è soggetta alla giurisdizione del Consiglio Direttivo del GCS
il quale provvede, anche a mezzo di un suo delegato, all'istruttoria disciplinare e decide la relativa sanzione che può essere soltanto quella dell'ammonizione con o senza diffida.
Se il Consiglio Direttivo ritiene la sanzione dell'ammonizione insufficiente, trasmette gli atti alla procura Federale perché possa disporre il deferimento al Giudice Sportivo o provvedere all'archiviazione.
Art.11- Scioglimento
Il Presidente dell'ACI può per gravi motivi sciogliere gli organi del GCS e nominare un commissario
straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi, poteri che manterrà sino alla scadenza
del quadriennio olimpico.
Art.12- Validità del regolamento
Il presente regolamento è emanato dal Consiglio Generale dell'ACI che è anche competente ad
approvare eventuali modifiche, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI e del Consiglio
Direttivo del GCS.
Per ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento valgono, per analogia ed in
quanto applicabili, le norme del regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo.
Art.13- Norme transitorie
a) I Commissari Sportivi Nazionali e Regionali in attività nel 2005 appartengono di diritto al GCS.
b) Il regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo del GCS è emanato dal Consiglio
Generale dell'ACI, sentita una Commissione di esperti, tra cui almeno due Commissari Sportivi, nominati dallo stesso Consiglio Generale.
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Regolamenti
SOTTOCOMMISSIONI DELLA CSAI
REGOLAMENTO
Art. 1 - REGOLAMENTO GENERALE DELLE SOTTOCOMMISSIONI
Art. 1.1 – Definizione
Le Sottocommissioni sono organismi tecnico-consultivi di cui si avvalgono il Presidente ed il Comitato
Esecutivo della CSAI riguardo a questioni relative ai loro compiti.
Le competenze delle Sottocommissioni in generale e delle singole Sottocommissioni in particolare
sono indicate negli articoli 1.7, 1.8, 2.1 e seguenti del presente Regolamento.
Art. 1.2 – Istituzione
a) Sottocommissioni per settori di attività
Le Sottocommissioni per settori di attività sono istituite dal Comitato Esecutivo della CSAI ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento della CSAI. Attualmente sono istituite le seguenti Sottocommissioni:
- Auto Storiche (Velocità e Rallies)
- Comunicazione
- Energie Alternative
- Karting
- Medica
- Off Road
- Rallies
- Rallyes Tout Terrain e Fuoristrada
- Regolarità (Auto Storiche e Moderne)
- Ricerca e Sviluppo
- Sicurezza
- Slalom
- Tecnica
- Velocità in Circuito
- Velocità in Salita
b) Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare
La Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare è istituita ai sensi dell’art. 15 del Regolamento
della CSAI.
Art. 1.3 – Costituzione e durata
a) Costituzione
a1) Sottocommissioni per settori di attività
Ogni Sottocommissione è costituita da un Presidente e da un numero massimo di quattro
Componenti scelti tra esperti e tecnici operanti nei settori di competenza. La Sottocommissione
Sicurezza è integrata da specialisti con competenza specifica per i percorsi dei vari settori di attività
I Presidenti sono nominati dal Presidente della CSAI, sentito il parere del Comitato Esecutivo della
CSAI.
I Componenti sono nominati, su base fiduciaria, dal Presidente della CSAI, sentito il Presidente della
Sottocommissione stessa, partecipano alle riunioni a titolo personale e come tali non possono farsi rappresentare.
a2) Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare
La Sottocommissione è costituita:
- dal Presidente della CSAI o da un Vice-Presidente della CSAI incaricato dal Presidente della CSAI;
- dai Presidenti delle Sottocommissioni di cui alla lettera a) del precedente art. 1.2;
- dai rappresentanti delle associazioni di categoria Aica, Anfia, Fik, Fisaps,Gug e Unrae in ragione di
un rappresentante per associazione;
- da un rappresentante degli Organizzatori e da un rappresentante dei Costruttori non
Anfia/Unrae eletti ai sensi dell’art. 15.2 del Regolamento della CSAI;
- da un rappresentante degli Autodromi non facenti parte dell’Aica.
I Componenti partecipano alle riunioni a titolo personale e come tali non possono farsi rappresentare.
b) Norme di comportamento
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Regolamenti
I Presidenti ed i Componenti sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. E' fatto loro divieto:
- di diffondere notizie sui lavori delle Sottocommissioni se non dopo la loro approvazione e/o il vaglio
degli organismi a ciò preposti;
- di diffondere le informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza in relazione al loro
incarico.
c) Durata dell’incarico
Gli incarichi hanno durata biennale e possono essere confermati o revocati.
d) Mancata partecipazione alle riunioni
I Componenti che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica.
Art. 1.4 – Osservanza dei regolamenti
I Componenti delle Sottocommissioni:
- devono essere titolari della tessera sportiva ACI di “Dirigente sportivo”;
- hanno l’obbligo di osservare il Regolamento della CSAI, il presente Regolamento e ogni altro regolamento o disposizione della CSAI;
- in ragione della loro appartenenza all’ordinamento sportivo automobilistico accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento assunto dalla CSAI nei loro confronti nelle materie comunque
riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva automobilistica, rinunciando espressamente ad adire
altre autorità diverse da quelle sportive della CSAI.
Art. 1.5 – Dimissioni e decadenza
a) Dimissioni
In caso di dimissioni o vacanza tra i Presidenti delle Sottocommissioni, il Presidente della CSAI, sentito il Comitato Esecutivo, provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina.
In caso di dimissioni o vacanza tra i Componenti delle Sottocommissioni, il Presidente della CSAI, sentito il Presidente della Sottocommissione, provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina.
b) Decadenza
Le Sottocommissioni decadono di diritto al venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei
propri componenti. Le Sottocommissioni decadute permangono in prorogatio soltanto per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e fino al loro rinnovo, per il quale si deve provvedere entro tre mesi,
c) Durata della nomina nei casi di sostituzione o di rinnovo
Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), i Presidenti ed i Componenti nominati in sostituzione e
le Sottocommissioni rinnovate rimangono in carica fino alla scadenza del biennio.
Art. 1.6 - Riunioni
a) Convocazione
Le convocazioni sono decise dai Presidenti delle Sottocommissioni, di propria iniziativa o a richiesta
di almeno un terzo dei Componenti, a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica inviati almeno 3 giorni prima della data della riunione. Il luogo, l'orario e l’ordine del giorno delle riunioni sono
stabiliti dai Presidenti e indicati nell’avviso di convocazione.
Le Sottocommissioni sono convocate almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Possono essere validamente convocate anche in collegamento video o tele conferenza.
Di norma, le Sottocommissioni si riuniscono presso le sedi CSAI di Roma e Milano. Possono essere
autorizzate sedi diverse su richiesta motivata del Presidente della Sottocommissione.
b) Documentazione relativa all’ordine del giorno
La documentazione relativa agli argomenti all'O.d.G. deve essere inviata ai Componenti almeno 8
(otto) giorni prima della data della riunione.
In caso di convocazione d'urgenza, deve essere spedita a mezzo fax, posta elettronica o posta prioritaria almeno 3 giorni prima della riunione.
c) Validità delle riunioni - Votazioni
Le riunioni sono validamente costituite con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti, con
arrotondamento per difetto.
Le Sottocommissioni deliberano a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
In caso di votazione, possono essere adottati, in alternativa, i seguenti sistemi di votazione: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.
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Regolamenti
d) Disposizioni diverse
Nell’espletamento dei loro compiti, le Sottocommissioni possono consultare, su specifiche questioni,
altre Sottocommissioni o altri esperti. L’eventuale partecipazione di esperti alle riunioni delle
Sottocommissioni può avvenire soltanto dietro esplicito invito dei Presidenti delle Sottocommissioni
stesse. Se tale partecipazione comporta spese di trasferta a carico della CSAI, i Presidenti devono
richiedere la preventiva autorizzazione al Segretario della CSAI.
Alle riunioni delle Sottocommissioni devono essere invitati i rappresentanti della CSAI presso le
Commissioni FIA che hanno le medesime competenze.
L’avviso di convocazione delle riunioni deve essere inviato, per opportuna conoscenza, anche ai
Componenti del Comitato Esecutivo della CSAI.
Art. 1.7 – Competenze dei Presidenti delle Sottocommissioni
I Presidenti delle Sottocommissioni hanno il compito:
a) di stabilire il programma annuale delle riunioni delle Sottocommissioni di competenza e di comunicarlo al Presidente, ai Componenti del Comitato Esecutivo e al Segretario della CSAI;
b) di disporre le convocazioni delle riunioni;
c) di presiedere le riunioni o, in caso di impedimento, delegare un proprio sostituto nella persona di
uno dei Componenti;
d) di approvare i verbali delle riunioni predisposti dalla segreteria della Sottocommissione;
e) di esercitare il controllo sullo svolgimento dell’attività sportiva del settore di competenza;
f) di inviare al Comitato Esecutivo della CSAI una relazione trimestrale sull’attività della Sottocommissione e del settore sul quale la stessa ha competenza;
g) se previste, di disporre le ispezioni delle competizioni, designandone gli Osservatori con spese a
carico degli Organizzatori;
h) di disporre, in caso di competizioni su percorsi di gara provvisori e con spese a carico degli
Organizzatori, i sopralluoghi ai fini dell’approvazione dei percorsi;
i) di disporre sopralluoghi, con spese a carico degli Organizzatori, per accertare che le condizioni di
effettuazione di una competizione siano conformi alla regolamentazione tecnico/sportiva e di sicurezza
del settore;
l) di sottoporre al Presidente o al Comitato Esecutivo della CSAI ogni altra questione di competenza
della Sottocommissione.
I compiti del Presidente della Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare sono limitati ai casi di cui
alle lettere a), b), c) e d).
Art. 1.8 – Competenze delle Sottocommissioni
a) Competenze comuni delle Sottocommissioni per settori di attività
Le Sottocommissioni hanno il compito:
a1) di sottoporre all’approvazione dei competenti Organismi della CSAI le proposte relative alla regolamentazione tecnica e sportiva del settore di competenza e alla loro interpretazione autentica;
a2) in coordinamento con i rappresentanti della CSAI presso le Commissioni della FIA, di esprimere
pareri sulle proposte di modifica della regolamentazione sportiva e tecnica da sottoporre alla FIA;
a3) di esaminare periodicamente l’andamento dell’attività del settore di competenza e fornire agli
Organismi della CSAI tutti i suggerimenti atti a conseguire ogni possibile miglioramento dell’attività stessa;
a4) di esaminare, esprimendo il proprio parere, ogni altra questione particolare rientrante nella competenza della Sottocommissione.
b) Competenze specifiche di ogni singola Sottocommissione
Si rinvia agli articoli 2.1 e seguenti del presente Regolamento.
Art. 1.9 - Segreteria
L’attività di segreteria delle Sottocommissioni è assicurata dal Segretario della CSAI che si avvale, a
tal fine, delle risorse umane e gestionali che l’Automobile Club d’Italia ha assegnato alla CSAI.
In particolare, le segreterie delle Sottocommissioni hanno il compito:
a) di assistere i Presidenti, i componenti delle Sottocommissioni e le Sottocommissioni stesse nell’espletamento delle loro attribuzioni;
b) di provvedere, su disposizione del Presidente della S/Commissione, alla convocazione delle riunioni;
c) di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Sottocommissioni provvedendo a redigerne i
verbali e ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti assunti;
d) di inviare, per conoscenza, i verbali delle riunioni delle Sottocommissioni al Presidente, ai
Componenti del Comitato Esecutivo e al Segretario della CSAI;
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Regolamenti
e) di trasmettere al Segretario della CSAI le proposte delle Sottocommissioni da sottoporre all’esame e/o all’approvazione dei competenti Organismi della CSAI;
f) di redigere i testi dei regolamenti relativi al settore di competenza secondo le decisioni del Comitato
Esecutivo della CSAI;
g) di predisporre e fornire al Segretario della CSAI le statistiche relative all’andamento dell’attività
sportiva del settore di competenza;
h) di svolgere tutte le attività di segretariato relative ai settori di competenza.
i) in caso di Sottocommissioni che hanno competenza su settori nell’ambito dei quali sono organizzate competizioni:
- di provvedere, in coordinamento con i Presidenti delle Sottocommissioni, con gli Automobile Club
provinciali e con gli Organismi Territoriali della CSAI, alla gestione, anche dal punto di vista contabile, del Calendario sportivo del settore;
- di predisporre, per il proprio settore, i regolamenti-tipo di gara che gli Organizzatori devono utilizzare
per la richiesta del permesso di organizzazione;
- di predisporre, ove previsti per il proprio settore, i rapporti ispettivi-tipo che gli Osservatori devono utilizzare ai fini della valutazione delle competizioni;
- di esaminare i regolamenti particolari di gara per verificarne la loro conformità ai regolamenti generali e di settore e di sottoporli all’approvazione del Presidente della CSAI per il rilascio del permesso
di organizzazione;
- di esaminare gli incartamenti di chiusura delle competizioni e di relazionare alle Sottocommissioni ai
fini delle proposte di omologazione dei loro risultati;
- di trasmettere agli Organismi di giustizia sportiva gli atti necessari alla istruzione dei procedimenti disciplinari;
- di predisporre le classifiche dei Campionati Italiani, dei Trofei Nazionali e delle Coppe CSAI del settore di competenza.
Art. 2 – REGOLAMENTI PARTICOLARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI
Art. 2.1 – Auto Storiche (Velocità e Rallies)
La Sottocommissione Auto Storiche è competente a trattare le questioni riguardanti i Rallies e le competizioni di Velocità in Circuito e in Salita per auto storiche, secondo le definizioni della Norma
Supplementare 14.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Auto Storiche ha anche il compito, relativamente ai settori di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
e) di rilasciare i passaporti tecnici FIA e CSAI per Auto Storiche (HTP) Velocità e Rallies;
f) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara.
Art. 2.2 – Energie Alternative
La Sottocommissione Energie Alternative è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni per veicoli che utilizzano, per la propulsione, l’energia elettrica o qualsivoglia tipo di motore termico alimentato da carburanti rispettosi dell’ambiente, secondo le definizioni della Norma Supplementare 20.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Energie Alternative ha anche il
compito, relativamente al settore di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di approvare i percorsi di gara provvisori;
e) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
f) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara.
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Regolamenti
Art. 2.3 - Karting
La Sottocommissione Karting è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni Karting,
secondo le definizioni del Regolamento Nazionale Karting e sue Norme Supplementari.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Karting ha anche il compito, relativamente al settore di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre l’omologazione dei circuiti permanenti (kartodromi) e di approvare i percorsi di gara
provvisori;
e) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
f) di curare, in coordinamento con la Federazione Italiana Karting, il reclutamento e la preparazione
degli Ufficiali di gara Karting;
g) di proporre l’omologazione nazionale di telai, motori, pneumatici e accessori di sicurezza;
h) di predisporre l’elenco dei piloti prioritari Karting;
i) di esercitare il controllo sulle attività sportive di supporto alla CSAI che la Federazione Italiana
Karting svolge sul territorio in base a una convenzione;
l) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara.
Art. 2.4 - Medica
La Sottocommissione Medica è competente a trattare le questioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva automobilistica in generale e dei conduttori in particolare, secondo le definizioni della
Norma Supplementare 6.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Medica ha anche il compito:
a) di proporre al Presidente della CSAI la nomina dei Medici Federali Regionali;
b) di proporre ai competenti Organismi della CSAI normative di prevenzione a tutela della sicurezza
di quanti partecipano all’attività sportiva automobilistica;
c) di proporre ai competenti Organismi della CSAI i piani di pronto intervento nei vari settori di attività e i relativi aggiornamenti;
d) di proporre studi e ricerche applicative nel campo specifico della tutela sanitaria;
e) di esprimere pareri, in via preventiva, sui programmi di preparazione psico-fisica dei conduttori e
sui corsi di primo intervento per Ufficiali di gara;
f) di coordinarsi con la Commissione Antidoping istituita nell’ambito del Regolamento Antidoping
emanato dal CONI.
Art. 2.5 – Off Road
La Sottocommissione Off-Road è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni di
Velocità su Terra (autocross), di Velocità su Ghiaccio e di Formula Challenge, secondo le definizioni della
Norma Supplementare 13.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Off-Road ha anche il compito, relativamente ai settori di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre l’omologazione dei circuiti permanenti (crossodromi) e di approvare i percorsi di gara
provvisori;
e) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
f) di assegnare i numeri di gara fissi ai conduttori che partecipano alle competizioni del settore;
g) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara.
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Regolamenti
Art. 2.6 Rallies
La Sottocommissione Rallies è competente a trattare le questioni riguardanti i Rallies (competizioni
di regolarità e di velocità), secondo le definizioni della Norma Supplementare 11.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Rallies ha anche il compito, relativamente al settore di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
e) di predisporre gli elenchi dei piloti prioritari Rallies;
f) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara.
Art. 2.7 – Rallyes Tout Terrain e Fuoristrada
La Sottocommissione Rallyes Tout Terrain e Fuoristrada è competente a trattare le questioni riguardanti i Rallyes Tout Terrain (competizioni di regolarità e di velocità su percorsi, privi di pavimentazione e
senza viabilità ordinaria) e le competizioni per veicoli fuoristrada, secondo le definizioni delle Norme
Supplementari 15 e 22.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Rallyes Tout Terrain e Fuoristrada
ha anche il compito, relativamente ai settori di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
e) di proporre l’omologazione dei circuiti permanenti e di approvare i percorsi di gara provvisori;
f) di predisporre gli elenchi dei piloti prioritari (Rallyes Tout Terrain) e di assegnare i numeri di gara
fissi (Velocità Fuoristrada);
g) di esercitare il controllo sulle attività sportive di supporto alla CSAI che la Federazione Italiana
Fuoristrada svolge sul territorio in base a una convenzione;
h) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara.
Art. 2.8 – Regolarità (auto storiche e moderne)
La Sottocommissione Regolarità (auto storiche e moderne) è competente a trattare le questioni
riguardanti le competizioni di Regolarità, i Raduni, le Gymkane, le Cacce al Tesoro e le manifestazioni
atipiche che non rientrano in alcun altra tipologia di gara, secondo le definizioni delle Norme
Supplementari 19 e 23.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Regolarità ha anche il compito,
relativamente ai settori di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e, se previste, internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
e) di approvare i percorsi di gara provvisori;
f) di predisporre gli elenchi dei piloti prioritari Regolarità Auto Storiche (Top Driver);
g) di rilasciare le fiches di identità di Regolarità Auto Storiche;
h) di approvare, di volta in volta, le caratteristiche di svolgimento e di percorso delle manifestazioni atipiche.
Art. 2.9 – Ricerca e Sviluppo
La Sottocommissione Ricerca e Sviluppo è competente a trattare le iniziative volte a facilitare l’approccio allo sport automobilistico e a svolgere una funzione sociale nel quadro delle attività sportive e
del tempo libero. In particolare rientrano nella competenza della Sottocommissione Ricerca e Sviluppo
i Centri di Avviamento allo Sport, il coordinamento con la Scuola di Pilotaggio Federale e con i suoi programmi finalizzati ai giovani, le attività legate alla iniziativa “Caccia al Pilota” e le competizioni di accelerazione, di Formula Start e sui minimpianti, secondo le definizioni della Norma Supplementare 24.
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Regolamenti
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Ricerca e Sviluppo ha anche il
compito, relativamente ai settori di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
c) di approvare i percorsi di gara provvisori;
d) di assistere e coordinare i centri di Avviamento allo Sport;
e) di proporre la sperimentazione di nuove iniziative che abbiano lo scopo di facilitare l’approccio allo sport
automobilistico e di svolgere una funzione sociale nel quadro delle attività sportive e del tempo libero.
Art. 2.10 – Sicurezza
La Sottocommissione Sicurezza è competente a trattare le questioni riguardanti l’omologazione dei
circuiti permanenti, l’approvazione dei percorsi di gara provvisori e la sicurezza delle competizioni nei
suoi vari aspetti (percorsi, vetture, conduttori, svolgimento), di concerto e in coordinamento con le
Sottocommissioni di volta in volta interessate e secondo le definizioni della Norma Supplementare 8 e
dei regolamenti dei diversi settori di attività.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Sicurezza ha anche il compito:
a) di esaminare ed approvare i progetti dei circuiti permanenti e i successivi progetti di modifica, stabilendo, ai fini della loro omologazione, i lavori da effettuarsi e le eventuali condizioni da rispettare;
b) di esprimere il parere ai fini dell’omologazione FIA degli autodromi e, se richiesta, dei circuiti provvisori;
c) di proporre il rilascio delle licenze Nazionali di autodromo;
d) di disporre le ispezioni, autonomamente o su incarico della FIA e con spese a carico dei Gestori
e/o degli Organizzatori, ai fini dell’accertamento dell’avanzamento dei lavori e delle condizioni di omologabilità degli autodromi e dei circuiti provvisori;
e) di disporre, in accordo con le Sottocommissioni interessate, l’ispezione dei percorsi di gara su strade o aree pubbliche ai fini dell’accertamento dell’esistenza di adeguate condizioni di sicurezza;
f) di assistere, con un proprio incaricato, i tecnici della FIA nelle visite ispettive presso gli autodromi;
g) di curare le procedure di omologazione presso la FIA dei dispositivi e dell’abbigliamento di sicurezza prodotti in Italia;
h) di esprimere il parere per il rilascio della licenza di Costruttore di equipaggiamenti di sicurezza.
Art. 2. 11 - Slalom
La Sottocommissione Slalom è competente a trattare le questioni riguardanti gli Slalom, secondo le
definizioni della Norma Supplementare 18.
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Slalom ha anche il compito, relativamente al settore di attività di competenza:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e, se previste, internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
e) di approvare, con spese a carico degli Organizzatori, i percorsi di gara proposti per la prima volta;
f) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara.
Art. 2.12 - Tecnica
La Sottocommissione Tecnica è competente a trattare le questioni di carattere tecnico relative alle vetture, secondo le definizioni delle Norme Supplementari 5, 9, 10 e 25 (Passaporti Tecnici).
Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Tecnica ha anche il compito:
a) di esprimere il parere, ai fini della loro approvazione, sulle proposte delle Sottocommissioni relative alle vetture non regolamentate dall’All. J;
b) di esprimere il parere per l’omologazione FIA delle vetture di costruzione italiana e di curarne le
procedure;
c) di rilasciare le omologazioni nazionali delle vetture;
d) di esprimere il parere per il rilascio delle licenze di Costruttore, ad eccezione di quelli degli equipaggiamenti di sicurezza;
e) di disporre sopralluoghi ed ispezioni, con spese a carico del Costruttore e/o dell’Organizzatore, allo
scopo di accertare la conformità delle vetture ai regolamenti o la corretta esecuzione delle verifiche tecniche ante e post gara;
f) di rilasciare i passaporti tecnici delle vetture.
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Regolamenti
Art. 2.13 – Velocità in Circuito
La Sottocommissione Velocità in Circuito è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni di velocità che si svolgono in autodromo (secondo le definizioni della Norma Supplementare 16)
ed i tentativi di record.
Oltre a quelli indicati nel precedente par. 1.8, la Sottocommissione Velocità in Circuito ha anche il
compito:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
e) di esprimere il parere sulle domande di passaggio di categoria, quando non esistono i requisiti previsti dalla NS 3.
Art. 2.14 – Velocità in Salita
La Sottocommissione Velocità in Salita è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni di velocità che si svolgono su percorsi in salita, secondo le definizioni della Norma
Supplementare 16 bis.
Oltre a quelli indicati nel precedente par. 1.8, la Sottocommissione Velocità in Salita ha anche il
compito:
a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli
Organizzatori riuniti in assemblea nazionale;
b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali;
c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale;
d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del
Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione;
e) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara.
Art. 3 – SOTTOCOMMISSIONE CONSULTIVA INTERDISCIPLINARE
La Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare ha il compito di esprimere pareri obbligatori, ma
non vincolanti per il Comitato Esecutivo della CSAI, in materia di regolamentazione sportiva e tecnica di
tutti i settori.
I pareri sono richiesti dalle Sottocommissioni e/o dal Comitato Esecutivo della CSAI.
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