ANNUARIO SPORTIVO AUTOMOBILISTICO 2008 - Csai
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ANNUARIO SPORTIVO AUTOMOBILISTICO 2008 - Csai
ANNUARIO SPORTIVO AUTOMOBILISTICO 2008 Avvertenza Generale Tutti i testi contenuti nel presente Annuario aggiornano e sostituiscono quelli di uguale argomento precedentemente pubblicati o diffusi con altro mezzo. Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito Internet www. csai.aci.it che è considerato a tutti gli effetti pubblicazione ufficiale ai sensi dell’art. 7 ter del Regolamento Nazionale Sportivo. 1 ACI-CSAI n ACI-CSAI SEDE: 00185 Roma, Via Solferino 32 Fax: 06 - 49 40 961 E-mail: [email protected] Sito Internet: www.csai.aci.it Nome Telefono Settore di attività Fax Barone Maria Pia 06 4998-2862 06 44702225 [email protected] Bastrentaz Cinzia 06 4998-2847 Blasi Fabrizio Busardò Ottavio 06 4998-2813 06 4998-2820 Cametti Alessandra 06 4998-2863 Castaldo Luciano 06 4998-2838 De Zordo Mauro 06 4998-2817 RAPPORTI INTERNAZIONALI CALENDARIO E COMMISSIONI FIA AMMINISTRAZIONE – GESTIONE RISORSE T.N.A. E ARBITRATO ATTIVITA’ SPERIMENTALI E PROGETTO GIOVANI ENERGIE ALTERNATIVE MEDICA - ANTIDOPING – GESTIONE CONTRIBUTI E ORGANISMI TERRITORIALI RAPPORTI ENTI PUBBLICI – GARE ABUSIVE REDAZIONE SITO WEB Di Blasio Fabio 06 4998-2830 Di Stefano Francesca 06 4998-2869 Duranti Umberto 06 4998-2832 Ferrari Marco 06 4998-2807 Gioia Laura Lago Laura Maggini Antonella 06 4998-2818 06 4998-2828 06 4998-2837 06 4998-2836 Mandolesi Paola 06 4998-2815 Marini Paola 06 4998-2845 Monti Giovanni 06 4998-2827 2 RIMBORSI SPESE MISSIONI AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI E RAPPORTI CON FORNITORI REGOLARITA’ AUTO STORICHE E MODERNE SEGRETARIO CSAI DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE TESSERAMENTO SPORTIVO E SERVIZI RALLIES - SLALOM GRUPPO UFFICIALI DI GARA – GRUPPO COMMISSARI SPORTIVI FICHE AUTO STORICHE E REGOLARITA’ AMMINISTRAZIONE E BILANCIO – FATTURAZIONE ATTIVA E CICLO PASSIVO ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MAGAZZINO 06 4940961 E-mail [email protected] 06 49982826 [email protected] 06 49982825 ottavio_busardò@csai.aci.it 06 44702225 [email protected] 06 49982834 [email protected] 06 49982821 [email protected] 06 4940961 [email protected] [email protected] 06 4940961 [email protected] 06 4940961 [email protected] 06 49982834 [email protected] 06 44702225 [email protected] 06 49982825 [email protected] 06 49982810 [email protected] 06 4457713 [email protected] 06 49982834 [email protected] 06 4940961 [email protected] 06 4940961 [email protected] ACI-CSAI Nome Telefono Settore di attività Fax Orlando Gisella Pannitto Paola 06 4998-2873 06 4998-2805 06 4940961 [email protected] 06 44702225 [email protected] Paoloni Luisa 06 4998-2859 Patacchiola Marina 06 4998-2801 Pro Paola Ragonesi Daniela 06 4998-2848 06 4998-2861 RIMBORSI SPESE MISSIONI SEGRETERIA DI DIREZIONE E ORGANISMI CENTRALI – ORGANIZZAZIONE EVENTI GIUDICE SPORTIVO - PREMIAZIONI - PROCEDURE INFORMATIZZATE GESTIONE RISORSE – RAPPORTI CON I FORNITORI AMMINISTRAZIONE–PREMI PILOTI PROCURA FEDERALE Romanelli Loredana 06 4998-2803 Tagliaferri Laura 06 4998-2802 Tatarelli Margherita Travali Anna Tucconi Marialuisa 06 4998-2839 06 4998-2823 06 4998-2806 Zampetti Paola 06 4998-2865 Zedde Salvatore 06 4998-2814 GESTIONE RISORSE – AUTOSTORICHE E HTP DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE ED AMMISTRAZ DELLE RISORSE RALLIES SLALOM SEGRETERIA DI DIREZIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON IL CONI OFF ROAD (AUTOCROSS F. CHALLENGE - VELOCITA’ SU GHIACCIO) TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO E-mail 06 44702225 [email protected] 06 49982825 [email protected] 06 4940961 [email protected] 06 4940961 [email protected] 06 44702225 06 49982875 [email protected] 06 49982875 [email protected] 06 49982810 [email protected] 06 49982810 [email protected] 06 44702225 [email protected] 06 4940961 [email protected] 06 49982826 [email protected] CSAI MILANO Corso Venezia, 45 - 15121 Milano Buscemi Daniela Chiapella Gianpiero Fregoni Roselda Luciani Mauro 02 76012562–63 FUORISTRADA E RALLIES TOUT TERRAIN - TECNICA 02 76012562-63 TECNICA - OMOLOGAZIONI - PASSAPORTI TECNICI 02 76012562-63 VELOCITA’ IN CIRCUITOVELOCITA’ IN SALITA 02 76012562-63 SICUREZZA - OMOLOGAZIONI - VELOCITA’ IN SALITA 02 7601 4479 [email protected] 02 7601 4479 [email protected] 02 7601 4479 [email protected] 02 7601 4479 [email protected] SCUOLE DI PILOTAGGIO 00060 Campagnano di Roma Autodromo di Vallelunga Zinzi Rosario Talice Paolo 06 9042949 06 9041600 - RALLY VELOCITA’ 06 9042949 06 9041600 [email protected] [email protected] ACI SPORT Spa - 00185 Roma - Via Solferino, 32 - Tel. 06 44341291 - Fax 06 44341294 - [email protected] 3 ACI-CSAI n ORGANISMI DELLA CSAI ORGANISMI CENTRALI PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO: CONSIGLIO SPORTIVO NAZIONALE: Luigi Macaluso Luigi Macaluso (Presidente CSAI) Angelo Sticchi Damiani (Vice Presidente CSAI) Da nominare (Vice Presidente CSAI) Tullio Lauria (Rappresentante Automobile Club) Mario Colelli (Rappresentante Delegati Regionali) Bruno Longoni (Rappresentante Delegati Regionali) Riccardo Bertocci (Rappresentante piloti) Rinaldo Capello (Rappresentante piloti) Oronzo Pezzolla (Rappresentante piloti) Luigi Macaluso (Presidente Csai) Adriano Baso (Rappresentante Automobile Club) Donato Cataldo “ Innocenzo De Sanctis “ Elio Galanti “ (Da Nominare) “ Tullio Lauria “ Paolo Rizzi “ Pietro Paolo Seddone “ Angelo Sticchi Damiani “ Ettore Vierin “ Mario Colelli (Rappresentante Delegati Regionali) Domenico De Santis “ Maurizio Emer “ Bruno Longoni “ Pasquale Mauro “ Fabrizio Peroni “ Giancarlo Zattera “ Riccardo Bertocci Giuseppe Grossi Daniele Settimo Rinaldo Capello Raffaele Giammaria Serafino La Delfa Oronzo Pezzolla Fabrizio Nannini Alessandro Piccini (Rappresentante Piloti Rallies) “ “ (Rappresentante Piloti Velocità) “ “ “ (Rappresentante Piloti Karting) “ Roberta Gremignani (Rappresentante Tecnici) Giorgio Croce 4 (Rappresentante Scuderie) Lia Carmela Perilli Gennaro Pezzella (Rappresentante Ufficiali Di Gara) “ Alessandro Da Re (Rappresentante Fik) Stefano Venturini (Rappresentante Fisaps) ACI-CSAI ORGANISMI TERRITORIALI DELEGATI REGIONALI Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Veneto Trentino Alto Adige: Prov. Trento Trentino Alto Adige: Prov. Bolzano Friuli Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Goi Maurizio Zattera Gian Carlo Longoni Bruno Fattoretto Codognozzo Capuzzo Patrizia Emer Maurizio Unterholzer Tanja Cargnelli Ornella Clemente Eligio Focacci Gabriele Riva Cristiana Poponi Marco Peroni Fabrizio Loiacono Francesco De Santis Domenico Ricciardi Saverio Milo Antonio Colelli Mario Solimena Francesco Castagna Alberto Mauro Pasquale Marinelli Graziano DELEGATI PROVINCIALI E LOCALI Valle d’Aosta Aosta Goi Maurizio Piemonte Alessandria Asti Biella Cuneo Torino Verbano/Cusio/Ossola Vercelli De Michelis Franco Ceste Luciano Gubernati Emanuele Adamo Ezio Zattera Giancarlo Cataldo Donato Formaggio Massimo Liguria Genova Imperia La Spezia Sanremo Savona Clemente Eligio Paglieri Marialuisa Bertonasco Marina Calvini Giuliano Peirano Franco Lombardia Bergamo Como Cremona Mantova Milano Pavia Sondrio Varese Vigevano Errante Alfredo Barone Antonella Marcenaro Paolo Simoneschi Luigi Longoni Bruno Bigatti Pierluigi Redaelli Riccardo Rettani Roberto Finotello Renzo Trentino Alto Adige Bolzano: Trento: Unterholzer Tanja Emer Maurizio Friuli Venezia Giulia Gorizia Pordenone Udine Franzoni Giovanni De Rosa Valentino Cargnelli Ornella Veneto Bottacin Gianpaolo Rosso Moreno Fantato Edoardo Fattoretto Codognotto Capuzzo Patrizia Rossetti Fabrizio Pesavento Giorgio Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona 5 ACI-CSAI n Emilia Romagna Bologna Forli' Parma Piacenza Reggio Emilia Rimini Castaldini Paolo Focacci Gabriele Lorenzani Cesare Aiolfi Maurizio Storchi Massimo Finanziere Antonio Toscana Arezzo Firenze Grosseto Livorno Pisa Prato Siena Alberti Massimo Riva Cristiana Santini Paolo Contesini Paolo Pucci Andrea Baccetti Riccardo Arnolfo Verdiani Claudio Marche Ancona Ascoli Piceno Macerata Pesaro Urbino Golfetti Massimo Peroni Fabrizio Nardi Paolo Nardini Francesco Umbria Perugia Terni Poponi Marco Roselli Paolo Lazio Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo Bucciarelli Roberto Finotti Elisa Marotta Gianluca Loiacono Francesco Carrubba Sandro Abruzzo Chieti Pescara Teramo Passeri Claudio De Santis Domenico Goffredo Francesco Molise Campobasso Ricciardi Saverio Campania Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno D'alelio Carmine Perrella Vincenzo Delli Paoli Sergio Angelo Baiano Giovanni Milo Antonio Basilicata Potenza Solimena Francesco Puglia Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Di Pinto Vito Nicola Colelli Mario Antenozio Roberto Cillo Silvio Politi Giovanni Antonio Calabria Catanzaro Cosenza Reggio Calabria Vibo Valentia Castagna Alberto Tropea Gaetano Pirino Natale Sebastiano Ferrazzo Saverio Sicilia Acireale Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Calabretta Danilo Mauro Pasquale Giugno Maurizio Michele Caruso Salvatore Crisafulli Marco Giacoppo Domenico Mavaro Gianfranco Di Giacomo Angelo Lo Bianco Gregorio Castro Rocco Sardegna Cagliari Nuoro Oristano Sassari Loriga Vittorio Marinelli Graziano Maulu Mario Lella Giovanni 6 ACI-CSAI ORGANISMI GIURISDIZIONALI Presidente: V. Presidenti: Componenti: Presidente: Prima Sezione Presidente: Componenti: Seconda Sezione Presidente: Componenti: Procuratore Federale: Sostituto Procuratore: Sostituto Procuratore: Presidente Vice Presidente TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO Dr. Renato Teresi Dr. Claudio Zucchelli Dr. Ermanno Di Francisco Ing. Vincenzo Pirruccio Ing. Giovanni Castagna Avv. Francesco De Beaumont Avv. Sergio Lio GIUDICE SPORTIVO Dr. Salvatore Giacchetti Dr. Salvatore Giacchetti Avv. Camillo Tatozzi Ing. Giuseppe Invernizzi Dr. Franco Marozzo della Rocca Avv. Giovanni Di Blasi (da nominare) PROCURA FEDERALE Dr. Renato Vasaturo Avv. Riccardo Ceci Avv. Francesco Cariti CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO COMMISSARI SPORTIVI Francesco Pujia (Rappresentante C.S.Nazionali) Marco Messina (Rappresentante C.S.Nazionali) Marcello Caratatoli (Rappresentante C.S.Regionali) Vittorio Loriga (Rappresentante C.S.Karting) Roberto Misseri (Rappresentante C.S.Nazionali) ORGANISMI TECNICO CONSULTIVI COMMISSIONE CONSULTIVA INTERDISCIPLINARE Presidente Luigi Macaluso Componenti Presidenti delle Sottocommissioni: Autostoriche Gianni Pagliarello Energie Alternative Bruno Moretti Karting Vittorio Loriga Medica Francesco Bevilacqua Off-Road Ettore Vierin Rallies Ninni Russo Rallies T.T. e Fuoristrada Lucio De Mori Regolarità/Storica/Moderna Leonardo Adessi Ricerca e Sviluppo Claudio Berro Slalom Pino Santacroce Sicurezza Giorgio Beghella Bartoli Tecnica Paolo Martinelli Velocità in Circuito Stefano Domenicali Velocità in Salita Giorgio Croce Associazioni di Categoria: A.I.C.A. Enrico Ferrari A.N.F.I.A. Andrea De Bernardinis AUTODROMI non A.I.C.A. Ezio Sisti F.I.K. Alessandro Da Re F.I.S.A.P.S. Stefano Venturini G.U.G. Gennaro Pezzella ORGANIZZATORI Giuseppe Licata U.N.R.A.E. Antonio Cernicchiaro 7 ACI-CSAI SOTTO COMMISSIONI Velocità in Circuito Velocità in Salita Rallies Ricerca & Sviluppo Autostoriche Regolarità Storica e Moderna Fuoristrada & Rallies Tout Terrain Slalom Off Road Energie Alternative Karting Sicurezza 8 n Stefano Domenicali (Presidente) Antonello Coletta Enrico Ferrari Giancarlo Minardi Ciro Sessa Ezio Sisti Giorgio Croce (Presidente) Amedeo Biraghi Francesco Molinaro Rosanna Di Gioacchino Flavio Candoni Marco Poponi Ninni Russo (Presidente) Roberta Gremignani Daniele Settimo Luciano Tedeschini Michele Rayneri Claudio Berro (Presidente) Ornella Cargnelli Cristiano Del Balzo Sergio Cherubini Alfredo Scala Gianni Pagliarello (Presidente) Domenico Cifaldi Francesco Fazzalari Gianfranco Pucci Carlo Stenhauslin Patrizia Fattoretto Codognotto Capuzzo Leonardo Adessi (Presidente) Paolo Borghi Giovanni Maffucci Sandro Munari Giancarlo Zattera Rocco Castro Lucio De Mori (Presidente) Roberto Maculan Emanuele Gubernati Renato Rickler Del Mare Mario Simoni Pino Santacroce (Presidente) Franco Bella Gian Carlo Quaranta Giovanni Trinca Colonel Mario Marinelli Ettore Vierin (Presidente) Gabriele Focacci Angelo Caldarini Giovanni Magistrini Alessandro Tibiletti Lorenzo Saracco Bruno Moretti (Presidente) Mario Bonifacio Riccardo Falci Angelo M. Guerciotti Vittorio Loriga (Presidente) Salomone Bevilacqua Orazio Manni Alessandro Piccini Marcello Somera Giorgio Beghella Bartoli (Presidente) Roberto Benelli Sante Ghedini Alessandro Zanardi Antonio Cammarata Vittorio Giavotto ACI-CSAI Tecnica Medica Commissione Antidoping Comunicazione Paolo Martinelli (Presidente) Gianpaolo Dallara Stefano Fini Gennaro Pezzella Emilio Radaelli Giacomo Danisi Francesco Bevilacqua (Presidente) Piero Faccini Serafino La Delfa Alessandro Misley Sigismondo Cesaroni Domenico Salcito Claudio Protettì (Presidente) Luigi Fuggiano Marco Ferrari (segretario CSAI) Alessandro Pavesi Luca Bartolini CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO UFFICIALI DI GARA Presidente Vice Presidente Gennaro Pezzella Giancarlo Zattera Francesco Paolo Andolina Angelo Caldarini Luca Faccini Antonio Macrillanti Giovanni Antonio Politi (Rappresentante C.T.Nazionali) (Rappresentante D.G.Nazionali) (Rappresentate U.G.Provinciali) (Rappresentante C.T.Nazionali) (Rappresentante C.T.Regionali) (Rappresentante U.G.Karting) (Rappresentante D.G.Regionali) CONSULTA NAZIONALE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO Presidente della CSAI Luigi Macaluso Delegati Regionali Valle d’Aosta Piemonte Liguria Lombardia Veneto Prov. Autonoma Bolzano Prov. Autonoma Trento Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Puglia Calabria Sicilia Sardegna Maurizio Goi Giancarlo Zattera Eligio Clemente Bruno Longoni Patrizia C. F. Capuzzo Tanja Unterholzer Maurizio Emer Ornella Cargnelli Gabriele Focacci Cristiana Riva Fabrizio Peroni Marco Poponi Francesco Loiacono Domenico De Santis Saverio Ricciardi Antonio Milo Francesco Solimena Mario Colelli Alberto Castagna Pasquale Mauro Graziano Marinelli Rappresentanti degli Automobile Club Organizzatori A.C. Aosta A.C. Como A.C. Domodossola A.C. Verona A.C. Ascoli Piceno A.C. Campobasso A.C. Rieti A.C. Enna A.C. Lecce A.C. Nuoro Ettore Vierin Enrico Gelpi Donatio Cataldo Adriano Baso Elio Galanti Paolo Rizzi Innocenzo De Santis Tullio Lauria Angelo Sticchi Damiani Paolo Seddone 9 ACI-CSAI n Presidenti dei Comitati Regionali degli Automobile Club Piemonte Piergiorgio Re Lombardia Ludovico Grandi Trentino Roberto Pizzinini Veneto Paolo Stragà Friuli Venezia Giulia Giorgio Cappel Liguria (in attesa di nomina) Emilia Romagna Amedeo Russo Toscana Federico Mazzoni Umbria Mario Andrea Bartolini Marche Marco Rogano Lazio Pasquale De Vita Molise Paolo Rizzi Abruzzo Giampiero Sartorelli Campania Guido Mazzuolo Puglia Mario Colelli Basilicata Mario Rivelli Calabria Corradini Aquino Sicilia Tullio Lauria Sardegna Stefano Mario Mundula Presidenti delle Sottocommissioni CSAI Autostoriche Energie Alternative Karting Medica Off-Road Rallies Rallies T.T. e Fuoristrada Regolarità/Storica/Moderna Ricerca e Sviluppo Slalom Sicurezza Tecnica Velocità in Circuito Velocità in Salita Gianni Pagliarello Bruno Moretti Vittorio Loriga Francesco Bevilacqua Ettore Vierin Ninni Russo Lucio De Mori Leonardo Adessi Claudio Berro Pino Santacroce Giorgio Beghella Bartoli Paolo Martinelli Stefano Domenicali Giorgio Croce Rappresentanti delle Associazioni di Categoria A.I.C.A. A.N.F.I.A. AUTODROMI non A.I.C.A. F.I.K. F.I.S.A.P.S. U.N.R.A.E. Enrico Ferrari Andrea De Bernardinis Ezio Sisti Alessandro Da Re Stefano Venturini Antonio Cernicchiaro Rappresentanti degli Organizzatori Circuito Rallies Salita Slalom Sergio Peroni Piero Capello Sergio Perri Giuseppe Licata Rappresentanti delle Scuderie Mauro Bertolami Francesco Bevilacqua Giorgio Croce Francesco Montagna Renzo Mastroianni Agatino Pedicone 10 PSKT-Pordenone Motor Jolly Sc. Friuli Sc. Valle dell’Itria Sc. AIPK Sc. Ateneo A.C. Torino A.C. Milano A.C. Trento A.C. Belluno A.C. Trieste A.C. Ferrara A.C. Prato A.C. Terni A.C. Ancona A.C. Roma A.C. Campobasso A.C. Pescara A.C. Napoli A.C. Brindisi A.C. Matera A.C. Cosenza A.C. Enna A.C. Sassari ACI-CSAI Rappresentanti dei Conduttori Tecnici Velocità Oronzo Pezzolla Gianmaria Raffaele Serafino La Delfa Rinaldo Capello Gianni Marchiol Salvatore Riolo Renato Benusiglio Salvatore Tornatore Daniele Settimo Giuseppe Grossi Riccardo Bertocci Luisa Zumelli Fabrizio Tabaton Bruno Perno Alessandro Piccini Fabrizio Nannini Vito Bonanno Roberta Gremignani Sergio Lo Sardo Rallies Karting Tecnici CONSULTA REGIONALE DELLO SPORT AUTOMOBILISTICO Ogni Consulta Regionale è composta: a) dal Delegato Regionale della CSAI, che presiede; b) dai Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club della Regione; c) dai Presidenti degli Automobile Club Provinciali e locali della Regione; d) dai Presidenti e dai Componenti delle Sottocommissioni che risiedono nella Regione; e) dagli Organizzatori, dai circuiti permanenti e dalle Scuderie presenti nella Regione; f) dai conduttori residenti nella Regione; g) dal Fiduciario di Zona del Gruppo Ufficiali di gara. DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO LA F.I.A. (Federation Internationale de l’Automobile) Formula 1 Gran Turismo Commissione Vetture Turismo Commissione Circuiti Commissione Rallies Commissione Tecnica Gruppo di Lavoro Omologazioni e Tecnica Commissione Velocità in salita Commissione Vetture storiche Commissione Off Road Commissione Medica Commissione Vetture a Energie Alternative Commissione Corse di Camions Commissione Dragster Commissione Record Commissione Calendario Enrico Ferrari Antonello Coletta Enrico Ferrari Angelo Sticchi Damiani Ninni Russo Gianpiero Chiapella Sergio Limone Giorgio Croce Luigi Macaluso Alessandro Tibiletti Francesco Bevilacqua Bruno Moretti (Presidente) Maurizio Damerini Gianfranco Bisoffi Varani Stefano Jacoponi Bruno Moretti DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE KARTING (C.I.K.) Presidente Titolare Luigi Macaluso Vittorio Loriga 11 Regolamenti STATUTO DELL’ACI Art. 25 Esercizio del potere sportivo L’esercizio del potere sportivo di cui all’art. 4 lett. d) del presente Statuto è attribuito in via permanente ed esclusiva ad un organo dell’Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), al quale è garantita piena autonomia normativa e finanziaria. Essa agisce nel rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dal d.Lgs.. n. 242/99, n. 15/04 e successive modificazioni. Negli organismi direttivi nazionali della CSAI deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi organismi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali. Il Presidente della CSAI deve essere eletto tra candidati in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dello sport automobilistico e dell’automobilismo in generale e in grado di rappresentare al meglio gli interessi dello sport automobilistico italiano, in tutte le sue componenti; non deve avere in essere - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie e società - controversie giudiziarie contro la FIA, l’ACI, la CSAI e il CONI. Viene eletto dal Consiglio Sportivo Nazionale con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti; dopo 3 votazioni sarà sufficiente la maggioranza dei presenti. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell’ambito dello sport automobilistico italiano. Tutte le entrate ed i proventi derivanti dall’attività sportiva governata dalla CSAI confluiscono nel budget di gestione della CSAI. 12 Regolamenti REGOLAMENTO DELLA C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) SOMMARIO Titolo 1° - Disposizioni Generali Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 Ambito di applicazione Commissione Sportiva Automobilistica Italiana Titolarità del potere sportivo Programmazione dell’attività sportiva Rappresentanza presso la FIA Rappresentanza presso il CONI Titolo 2° - Organizzazione della CSAI Sezione 1ª - Organismi di gestione Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Organismi di gestione Consiglio Sportivo Nazionale (CSN) Comitato Esecutivo della CSAI (CE) Presidente Segretario Sezione 2ª - Organismi tecnici e consultivi Art. Art. Art. Art. Art. Art. 12 13 14 15 16 17 Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico Consulte Regionali per lo Sport Automobilistico Sottocommissioni per settori di attività Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare Ufficio di Presidenza Gruppo Ufficiali di Gara Titolo 3° - Organismi territoriali Art. 18 Art. 19 Art. 20 Delegazioni Provinciali e locali Delegazioni Regionali Elezioni dei Delegati Provinciali e locali e dei Delegati Regionali Titolo 4° - Attività Sportiva Automobilistica Art. Art. Art. Art. 21 22 23 24 Principi generali Tesseramento sportivo Manifestazioni sportive Tutela sanitaria e antidoping Titolo 5° - Codice di comportamento sportivo Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 25 26 27 28 29 30 31 32 Osservanza ed efficacia dei provvedimenti della CSAI Principio di lealtà Divieto di alterazione dei risultati sportivi Divieto di doping Principio di non violenza Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione Dovere di riservatezza Responsabilità oggettiva 13 Regolamenti Titolo 6° - Giustizia Sportiva Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Principi generali Sanzioni disciplinari Organismi di Giustizia Sportiva Collegio dei Commissari Sportivi Giudice Sportivo Procura Federale Tribunale Nazionale d’Appello Clausola compromissoria – Conciliatore - Arbitro Unico o Collegio Arbitrale Giudizio di revisione Prescrizione Astensione e ricusazione dei giudici Provvedimenti di clemenza Provvedimenti cautelari Titolo 7° - Disposizioni comuni agli Organismi della CSAI Art. Art. Art. Art. Art. Art. 46 47 48 49 50 51 Durata delle cariche Requisiti per l’eleggibilità, la nomina e la designazione Candidature - Presentazione Incompatibilità Dimissioni, decadenza Procedure per le riunioni Titolo 8° - Amministrazione Art. 52 Amministrazione e contabilità Titolo 9° - Disposizioni transitorie e finali Art. 53 Art. 54 Art. 55 Delibere e decisioni degli Organismi della CSAI Regolamenti di votazione, durata delle cariche Entrata in vigore TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI). Art. 2 - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) 2.1 La CSAI è un Organo permanente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) istituito ai sensi dell’Art. 25 dello Statuto ACI. La CSAI è retta da un regolamento approvato dal Consiglio Sportivo Nazionale di cui al successivo Art. 8 improntato ai principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dai D.lgs. n. 242/99 e n. 15/04 e successive modificazioni. Negli organismi direttivi della CSAI è garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti (conduttori) e tecnici. Negli stessi organismi direttivi una quota del 30% è riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali. 2.2 La CSAI ha sede in Roma presso l’Automobile Club d’Italia (ACI). 2.3 Possono far parte della CSAI le persone fisiche che a qualsiasi titolo svolgono attività nell’ambito dell’automobilismo sportivo nazionale e che sono titolari di tessera sportiva ACI. 2.4 La CSAI non persegue fini di lucro. 14 Regolamenti Art. 3 – Titolarità del potere sportivo 3.1 L’ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) e che gli è riconosciuto dalla legge. 3.2 L’ACI è la Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi dell’Art. 2, comma 5, del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, svolge l’attività di Federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (D.P.R. 8 settembre 1950, n. 818 e successive modificazioni). 3.3 L’ACI svolge la sua attività di Federazione Sportiva per lo Sport automobilistico italiano attraverso l’Organo CSAI al quale è attribuito in via permanente ed esclusiva l’esercizio del potere sportivo ed è garantita piena autonomia normativa e finanziaria. Art. 4 – Programmazione dell’attività sportiva 4.1 La programmazione quadriennale dell’attività sportiva spetta al Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI (CSN). Il documento di programmazione è predisposto all’inizio del quadriennio olimpico. 4.2 Sulla base del documento di programmazione quadriennale e delle relazioni dei Delegati Regionali, il Comitato Esecutivo della CSAI elabora annualmente il documento recante “Linee annuali di indirizzo per l’attività della CSAI” che viene comunicato al Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI. Art. 5 –Rappresentanza presso la FIA 5.1 La rappresentanza dello Sport automobilistico nazionale presso la Federazione Internazionale dell’Automobile - FIA Sport, nonché la responsabilità e il coordinamento della delegazione italiana, spettano al Presidente dell’ACI che può delegare, a tal fine, il Presidente della CSAI. 5.2 Su proposta del Presidente della CSAI, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI, il Presidente dell’ACI nomina i rappresentanti italiani presso le Commissioni della FIA Sport. Art. 6 – Rappresentanza presso il CONI 6.1 Il Presidente dell’ACI, quale Presidente della Federazione Sportiva Nazionale per lo Sport automobilistico, rappresenta lo Sport automobilistico presso gli organi nazionali del CONI. 6.2 La rappresentanza presso i Comitati Regionali del CONI è demandata ai Delegati Regionali della CSAI. 6.3 La rappresentanza presso i Comitati Provinciali del CONI è demandata ai Delegati Provinciali della CSAI. TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA CSAI SEZIONE 1a - ORGANISMI DI GESTIONE Art. 7 – Organismi di gestione Sono Organismi di gestione centrali e territoriali della CSAI: 7.1 Organismi centrali: a) il Consiglio Sportivo Nazionale; b) il Comitato Esecutivo; c) il Presidente. 7.2 Organismi territoriali: d) Delegazioni Provinciali e locali; e) Delegazioni Regionali. Art. 8 - Consiglio Sportivo Nazionale 8.1 Il Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI (CSN) è composto da 33 componenti: a) dal Presidente della CSAI che lo presiede; b) da sette Delegati Regionali della CSAI; c) da dieci Presidenti di Automobile Club; d) da dieci rappresentanti dei Conduttori e Tecnici, escludendo, da quest’ultima qualifica, gli Ufficiali di Gara; 15 Regolamenti e) da due rappresentanti degli Ufficiali di Gara settore auto; f) da un rappresentante delle Scuderie automobilistiche, titolari di tessera sportiva ACI di “scuderia” che non siano costituite sotto forma di società di capitali; g) da un rappresentante della Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (FISAPS); h) da un rappresentante della Federazione Italiana Karting (FIK). 8.2 Elezione e nomina dei componenti del CSN 8.2.1 I componenti di cui alla lettera b) – Delegati Regionali - sono eletti, mediante votazione a scrutinio segreto, dai Delegati Regionali della CSAI con i seguenti criteri: a) tre Delegati in ragione: - di uno per le regioni del Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia), - di uno per quelle del Centro Italia (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo); - di uno per quelle del Sud Italia e delle Isole (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna); b) quattro Delegati in base alla graduatoria della votazione senza tener conto della ripartizione geografica. 8.2.2 I componenti di cui alla lettera c) – Presidenti di Automobile Club - sono eletti dal Consiglio Generale dell'ACI nei termini e nei modi previsti dallo stesso Consiglio Generale e nel rispetto dei seguenti criteri geografici: a) sei Presidenti di Automobile Club in ragione: - di due per le regioni del Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia); - di due per quelle del Centro Italia (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo); - di due per quelle del Sud Italia e delle Isole (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna); b) quattro Presidenti di Automobile Club in base alla graduatoria della votazione senza tener conto della ripartizione geografica. 8.2.3 I componenti di cui alla lettera d) – rappresentanti dei Conduttori e Tecnici - sono eletti, sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto dai Conduttori e Tecnici (Direttori Sportivi/Tecnici di Scuderia e Istruttori) a condizione che questi ultimi siano titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità – con esclusione delle tessere giornaliere - e che lo siano stati almeno nell’anno precedente quello delle elezioni. 8.2.4 I componenti di cui alla lettera e) – rappresentanti degli Ufficiali di Gara - sono eletti, sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, dagli Ufficiali di Gara a condizione che questi ultimi siano titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità e che lo siano stati almeno nell’anno precedente quello delle elezioni. 8.2.5 Il componente di cui alla lettera f) – rappresentante delle Scuderie automobilistiche – deve essere il legale rappresentante di una Scuderia ed è eletto, sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, dalle Scuderie che non sono costituite come società di capitali a condizione che queste ultime siano titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità e che lo siano state almeno nell’anno precedente quello delle elezioni. 8.2.6 I componenti di cui alle lettere g) ed h) – rappresentanti della FISAPS e della FIK –sono eletti sulla base di una lista nazionale mediante votazioni a scrutinio segreto nelle assemblee di categoria. Il rappresentante della FISAPS è eletto dai titolari di tessera sportiva ACI “H” disabili – con esclusione delle tessere giornaliere -a condizione che tali elettori siano titolari di tessere in corso di validità e che lo siano stati almeno nell’anno precedente quello delle elezioni. Il rappresentante della FIK è eletto dai titolari di tessera sportiva ACI karting – con esclusione delle tessere giornaliere - a condizione che tali elettori siano titolari di tessere in corso di validità e che lo siano stati almeno nell’anno precedente quello delle elezioni. 16 Regolamenti 8.3 Spetta al Consiglio Sportivo Nazionale: a) predisporre il documento di programmazione quadriennale della politica sportiva automobilistica nazionale; b) approvare la relazione annuale del Presidente della CSAI sull’attività svolta dagli organismi dalla CSAI; c) approvare il Regolamento della CSAI con la maggioranza qualificata di 2/3 più uno dei propri componenti; d) formulare l’indirizzo per l’adozione della regolamentazione sportiva e tecnica nazionale; e) approvare i regolamenti elettorali per l’elezione dei componenti elettivi degli organismi della CSAI con la maggioranza qualificata di 2/3 più uno dei propri componenti; f) riconoscere le associazioni di categoria che fanno parte della Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico e che sono chiamate a partecipare alla vita sportiva della Federazione. Art. 9 - Comitato Esecutivo 9.1 Il Comitato Esecutivo della CSAI (CE) è composto da nove componenti: a) dal Presidente della CSAI che lo presiede; b) da due Delegati Regionali CSAI; c) da tre Presidenti di Automobile Club; d) da tre rappresentanti dei conduttori e tecnici. 9.2 Elezione dei componenti del Comitato Esecutivo. 9.2.1 I componenti di cui alla lettera b) – Delegati Regionali - sono eletti, mediante votazione a scrutinio segreto, dai Delegati Regionali componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e sono scelti tra gli stessi Delegati componenti del Consiglio. 9.2.2 I componenti di cui alla lettera c) – Presidenti di Automobile Club -sono eletti mediante votazione a scrutinio segreto dai Presidenti degli Automobile Club componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e sono scelti tra gli stessi Presidenti degli Automobile Club componenti del Consiglio Sportivo Nazionale. 9.2.3 I componenti di cui alla lettera d) – rappresentanti dei conduttori e tecnici - sono eletti, mediante votazione a scrutinio segreto, dai conduttori e dai tecnici componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e sono scelti tra gli stessi conduttori e tecnici componenti del Consiglio. 9.3 Spetta al Comitato Esecutivo: a) istituire le Sottocommissioni approvandone i relativi regolamenti ed esprimere il preventivo parere sulla nomina dei Presidenti delle Sottocommissioni medesime, di competenza del Presidente della CSAI; b) predisporre, sulla base del documento di programmazione quadriennale approvato dal CSN e delle relazioni dei Delegati Regionali, il documento recante “Linee annuali di indirizzo per l’attività della CSAI”; c) esprimere il parere sulla nomina, da parte del Presidente dell’ACI, dei rappresentanti della Federazione presso le Commissioni della FIA Sport, ai sensi del precedente Art. 5.par. 5.2; d) definire, sulla base degli indirizzi del CSN, sentite le Sottocommissioni competenti e la Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare, la regolamentazione sportiva e tecnica nazionale e, in particolare, approvare il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue Norme Supplementari e fornire l’interpretazione autentica delle loro norme; e) deliberare sulle proposte di modifica della regolamentazione sportiva e tecnica internazionale da sottoporre alla FIA, sentito il parere delle Sottocommissioni e dei delegati italiani presso le Commissioni FIA; f) approvare i regolamenti del Gruppo Commissari Sportivi e del Gruppo Ufficiali di Gara ed i regolamenti di votazione per l’elezione dei loro Consigli Direttivi, nonché esercitare il controllo sull’attività degli stessi; g) esercitare il controllo sulle attività della Scuola Federale di Pilotaggio; h) istituire Gruppi di Lavoro e di Studio per l'esame di specifici argomenti nominandone i componenti su proposta del Presidente della CSAI; i) annualmente, istituire i Campionati Italiani e gli altri titoli nazionali, determinare, anche su proposta delle competenti Sottocommissioni, le gare valevoli per ogni Campionato e per ogni altro titolo e approvare il calendario sportivo nazionale; j) designare le gare per le quali richiedere la validità per i Campionati internazionali della FIA; k) proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali; l) determinare l’assegnazione di contributi sportivi a Enti, gruppi, associazioni o soggetti privati e di eventuali premi finali per i Campionati e gli altri titoli nazionali; m) esprimere il parere sulla nomina dei responsabili didattici della Scuola di Pilotaggio Federale. 17 Regolamenti Art. 10 – Presidente 10.1 Il Presidente della CSAI è eletto tra candidati in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dello Sport automobilistico e/o dell’automobilismo in generale e in grado di rappresentare al meglio gli interessi dello sport automobilistico italiano in tutte le sue componenti. Il Presidente della CSAI non deve avere in essere – anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie e società – controversie giudiziarie contro la FIA, l’ACI, la CSAI e il CONI. Il Presidente della CSAI viene eletto dal Consiglio Sportivo Nazionale con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti; dopo tre votazioni, sarà sufficiente la maggioranza dei presenti. La carica di Presidente della CSAI è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell’ambito dello sport automobilistico italiano. 10.2 Il Presidente della CSAI ha la rappresentanza generale della CSAI, presiede l’attività del Consiglio Sportivo Nazionale, del Comitato Esecutivo, dell’Ufficio di Presidenza, della Consulta Nazionale per lo Sport automobilistico e della Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare. Coordina l’attività delle Sottocommissioni e degli altri Gruppi di Lavoro e di Studio. 10.3 Spetta al Presidente della CSAI: a) predisporre la relazione annuale sull’attività degli Organismi della CSAI da portare all’approvazione del Consiglio Sportivo Nazionale; b) nominare i Presidenti delle Sottocommissioni, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI; c) nominare i componenti delle Sottocommissioni, sentiti i Presidenti delle Sottocommissioni medesime; d) nominare due Vice Presidenti della CSAI scelti tra i componenti del Comitato Esecutivo della CSAI; e) proporre al Presidente dell’ACI, ai sensi del precedente Art. 5, par. 5.2, la nomina dei rappresentanti italiani presso le Commissioni della FIA Sport; f) convocare e presiedere il Consiglio Sportivo Nazionale, il Comitato Esecutivo della CSAI, l’Ufficio di Presidenza e la Consulta Nazionale dello Sport automobilistico; g) designare, presso le competizioni, i Commissari Sportivi (Collegio), su indicazione del Gruppo Commissari Sportivi, e il Commissario Tecnico Nazionale, su indicazione del Gruppo Ufficiali di Gara, e controllarne l’operato; h) esercitare il controllo sullo svolgimento delle manifestazioni sportive e sulla applicazione dei regolamenti che le disciplinano; i) esercitare il controllo sull’attività dei Delegati Regionali, Provinciali e locali della CSAI; j) omologare i record nazionali e proporre alla FIA l'omologazione dei record internazionali; k) nominare, sentito il Comitato Esecutivo della CSAI, i responsabili didattici della Scuola di Pilotaggio Federale. l) proporre al Comitato Esecutivo della CSAI la nomina dei componenti di Gruppi di Lavoro e di Studio; m) affidare a uno dei due Vice Presidenti l’incarico di convocare e presiedere la Sottocommissione Interdisciplinare; n) adottare, anche con consultazione epistolare (compreso il fax e/o la e-mail), provvedimenti indifferibili e urgenti nelle materie riservate dal presente Regolamento alla competenza del Consiglio Sportivo Nazionale e del Comitato Esecutivo della CSAI, che devono essere sottoposti a ratifica degli stessi organismi nella prima riunione utile. 10.4 Il Presidente della CSAI può affidare con apposito provvedimento ai Vice Presidenti o ad altri componenti del Comitato Esecutivo le funzioni e attribuzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h), i) e j), nonché il coordinamento delle Sottocommissioni e dei Gruppi di Lavoro e di Studio. Limitatamente ai regolamenti particolari di gara, il Presidente può affidare al Dirigente del Servizio Attività Sportive la funzione della verifica della conformità dei regolamenti particolari di gara alle normative vigenti e della conseguente loro approvazione. 10.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente della CSAI, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente con più anzianità di carica e, in caso di parità, da quello più anziano d’età. Art. 11 – Gestione amministrativa e Segreteria della CSAI 11.1 Il Dirigente del Servizio Attività Sportive dell’ACI cura la complessiva gestione amministrativa della CSAI avvalendosi delle risorse ad esso assegnate. Esso, in tale ambito, svolge le seguenti funzioni: a) assicura l’esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organismi della CSAI garantendo il rispetto delle norme e dei regolamenti; b) assicura l’esecuzione dei provvedimenti di gestione del budget della CSAI, di cui al successivo Art. 52, par. 52.2, deliberati dal Comitato Esecutivo in linea con le indicazioni programmatiche di cui alla lettera b) del precedente Art. 9, par. 9.3; c) assicura l’attività di segreteria di tutti gli organismi della CSAI, delle Sottocommissioni e dei Gruppi di Lavoro e di Studio. 18 Regolamenti 11.2 Il Dirigente del Servizio Attività Sportive è di norma anche Segretario della CSAI. Spetta al Segretario della CSAI: a) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Sportivo Nazionale, del Comitato Esecutivo, dell’Ufficio di Presidenza della CSAI, della S/Commissione Consultiva Interdisciplinare e della Consulta Nazionale per lo Sport automobilistico esercitandovi le funzioni di Segretario; b) assicurare il coordinamento di tutti gli Organismi della CSAI nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo emanati dall’ACI; c) assistere il Presidente della CSAI nell’espletamento delle sue attribuzioni; d) partecipare, ove lo ritenga, alle riunioni di tutti gli altri organismi della CSAI; e) curare i rapporti con quanti partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività sportiva automobilistica. 11.3 In relazione a specifiche e contingenti esigenze connesse alla necessità di assicurare il migliore coordinamento delle complessive attività sportive ed il massimo raccordo tra i diversi Organismi della CSAI e tra questi e le competenti strutture tecnico-sportive del Servizio Attività Sportive, l’incarico di Segretario della CSAI può essere temporaneamente affidato, con provvedimento del Presidente dell’ACI, sentito il Comitato Esecutivo dell’ACI, a persona in possesso di comprovata esperienza e qualificazione nel settore dell’automobilismo sportivo. Con lo stesso provvedimento può essere riconosciuto all’interessato un compenso in relazione all’incarico ad esso attribuito. 11.4 Per materie tecnico-sportive o legali la cui complessità richieda l’ausilio di particolari professionalità, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più esperti nei rispettivi settori di competenza, nominato/i dal Presidente dell’ACI su proposta del Presidente della CSAI. SEZIONE 2a - ORGANISMI TECNICI E CONSULTIVI Art. 12 -Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico 12.1 La Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico è composta: a) dal Presidente della CSAI che la presiede; b) dai Delegati Regionali della CSAI; c) dai dieci Presidenti degli Automobile Club componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali degli Automobile Club; d) dai Presidenti delle Sottocommissioni della CSAI; e) dai rappresentanti legali delle associazioni di categoria riconosciute ai sensi del precedente Art. 8, par. 8.3, lettera f); f) dai rappresentanti legali degli Organizzatori in ragione di uno per ogni settore di attività; g) dal rappresentante della Scuderia componente del Consiglio Sportivo Nazionale e dai primi cinque rappresentanti legali delle Scuderie che seguono nella graduatoria delle assemblee di categoria per l’elezione nel Consiglio Sportivo Nazionale; h) dai dieci Conduttori e Tecnici componenti del Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI e dai primi dieci Conduttori e Tecnici che seguono nella graduatoria delle assemblee di categoria per l’elezione dei conduttori nel Consiglio Sportivo Nazionale. 12.2 Elezione e designazione dei Componenti della Consulta Nazionale. 12.2.1 I componenti di cui alla lettera e) – rappresentanti delle associazioni riconosciute - sono designati dalle rispettive associazioni. 12.2.2 I componenti di cui alla lettera f) – rappresentanti legali degli Organizzatori - sono eletti sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, dagli Organizzatori a condizione che questi ultimi siano titolari delle corrispondenti tessere sportive ACI in corso di validità e che lo siano stati almeno nell’anno precedente quello delle elezioni. 12.3 Ogni anno, entro il mese di settembre, le associazioni di cui al precedente par. 12.1, lettera e) che avanzano domanda di riconoscimento o presentano richiesta di rinnovo annuale devono allegare alla relativa domanda lo statuto, la composizione degli organi direttivi e l’elenco degli iscritti. 12.4 Spetta alla Consulta Nazionale: a) esprimere pareri sull’attività sportiva in generale sulla base dei temi annualmente proposti dal Consiglio Sportivo Nazionale; b) pronunciarsi sulle problematiche generali dello Sport automobilistico ai fini della valutazione degli Organismi della CSAI. 12.5 La Consulta è convocata dal Presidente della CSAI al termine di ogni stagione sportiva. 19 Regolamenti Art. 13 – Consulte Regionali per lo Sport Automobilistico 13.1 Sono istituite le Consulte Regionali per lo Sport automobilistico presso ciascuna delle Regioni indicate nell’Art. 19, par. 19.1. 13.2 Ogni Consulta Regionale è composta: a) dal Delegato Regionale della CSAI, che la presiede; b) dai Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club della Regione; c) dai Presidenti degli Automobile Club Provinciali e locali della Regione; d) dai Presidenti e dai componenti delle Sottocommissioni che risiedono nella Regione; e) dagli Organizzatori, dai circuiti permanenti e dalle Scuderie presenti nella Regione; f) dai conduttori residenti nella Regione; g) dal Fiduciario di Zona del Gruppo Ufficiali di gara. 13.3 Alla Consulta Regionale spetta raccogliere e definire, annualmente, le esigenze e le problematiche regionali dello Sport automobilistico e formulare proposte da sottoporre ai competenti Organismi della CSAI per il tramite della Delegazione Regionale. 13.4 La Consulta Regionale è convocata dal Delegato Regionale. 13.5 Il Segretario della Consulta Regionale è nominato, in occasione di ogni riunione, dai componenti della Consulta stessa. Art. 14 – Sottocommissioni per settori di attività 14.1 Le Sottocommissioni sono organismi tecnico-consultivi di cui, in relazione alla rispettiva competenza, si avvalgono il Presidente ed il Comitato Esecutivo della CSAI riguardo a questioni inerenti allo svolgimento delle rispettive funzioni. Le Sottocommissioni hanno anche funzioni propositive in ordine alla normativa dei settori di competenza e all’assegnazione delle validità nazionali nei settori di competenza. 14.2 Le Sottocommissioni sono istituite dal Comitato Esecutivo della CSAI a norma dell'Art.9 nei vari settori delle attività sportive automobilistiche e sono composte da un Presidente e da un numero massimo di quattro componenti scelti tra esperti di settore. 14.3 I Presidenti delle Sottocommissioni sono nominati dal Presidente della CSAI, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI. I componenti di ogni Sottocommissione sono nominati dal Presidente della CSAI sentito il Presidente della Sottocommissione stessa. Gli incarichi hanno durata biennale e possono essere confermati e revocati con la stessa procedura prevista per la nomina. Gli incarichi dei componenti sono su base fiduciaria. 14.4 Le Sottocommissioni sono rette da appositi regolamenti approvati dal Comitato Esecutivo della CSAI. Art. 15 – Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare 15.1 Fanno parte della Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare i Presidenti delle Sottocommissioni di cui al precedente Art. 14 e un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni di categoria: Associazione Italiana Circuiti Automobilistici (AICA), Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche (ANFIA), Gruppo Ufficiali di Gara (GUG), Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), Costruttori non ANFIA o UNRAE, Organizzatori, Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche (FISA), Autodromi non AICA, Federazione Italiana Karting (FIK) e Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (FISAPS). 15.2 I rappresentanti di AICA, Autodromi non AICA, ANFIA, UNRAE, FISA, FIK, FISAPS e GUG sono designati dalle rispettive associazioni mentre gli Organizzatori e i Costruttori non ANFIA o UNRAE sono eletti sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, nelle assemblee delle rispettive categorie di tesserati. 15.3 La Sottocommissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti per il Comitato Esecutivo della CSAI, in materia di regolamentazione sportiva e tecnica. 15.4 La Sottocommissione è convocata e presieduta dal Presidente della CSAI o da un Vice Presidente della CSAI incaricato dal Presidente della CSAI. 15.5 Gli incarichi dei componenti della Sottocommissione hanno durata biennale e possono essere confermati o revocati con la stessa procedura prevista nel precedente par. 15.2. 20 Regolamenti Art. 16 - Ufficio di Presidenza 16.1 Fanno parte dell’Ufficio di Presidenza il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario della CSAI. 16.2 L’Ufficio di Presidenza ha la funzione: a) di esaminare preliminarmente le proposte relative ai regolamenti presentate dagli Organismi tecnico-consultivi della CSAI; b) di armonizzare le proposte degli Organismi tecnico-consultivi con la regolamentazione generale e con quella dei singoli settori di attività e di sottoporle all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI; c) di dirimere i conflitti di competenza tra gli Organismi tecnico-consultivi. 16.3 Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza possono partecipare, su invito, i Presidenti degli Organismi tecnico-consultivi di volta in volta interessati. Art. 17 -Gruppo Ufficiali di Gara 17.1 La regolarità di svolgimento delle competizioni è affidata agli Ufficiali di Gara che sono organizzati, nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo, nel Gruppo Ufficiali di Gara che provvede al loro reclutamento, alla loro abilitazione e formazione, al loro inquadramento e alla loro disciplina. 17.2 Il Gruppo Ufficiali di Gara organizza, ai sensi del precedente par. 17.1, tutti gli Ufficiali di Gara. Sono Ufficiali di Gara tutti i soggetti preposti alla gestione tecnico/sportiva delle competizioni, con esclusione dei Commissari Sportivi. 17.3 Il Gruppo Ufficiali di Gara è un Organismo tecnico-consultivo che opera sotto la vigilanza del Comitato Esecutivo della CSAI. I suoi compiti e funzioni sono stabiliti da un Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo del Gruppo ed approvato dal Comitato Esecutivo della CSAI. 17.4 Gli Ufficiali di Gara eleggono, per il quadriennio coincidente con quello degli altri Organismi della CSAI, il Consiglio Direttivo che a sua volta elegge, al suo interno, il Presidente del Gruppo. 17.5 Gli Ufficiali di Gara sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento Nazionale Sportivo, alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della CSAI. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo Regolamento del Gruppo. TITOLO III ORGANISMI TERRITORIALI Art. 18 - Delegazioni Provinciali e locali 18.1 Le Delegazioni Provinciali e locali sono costituite presso ciascun Automobile Club. 18.2 A ogni Delegazione Provinciale e locale è preposto un Delegato Provinciale o locale che diventa membro di diritto della Commissione Sportiva dello stesso Automobile Club. 18.3 Ogni decisione del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club in materia sportiva automobilistica deve essere presa sentito il Delegato Provinciale o locale dello stesso Automobile Club. 18.4 Il Delegato Provinciale o locale svolge le proprie funzioni d’intesa con l’Automobile Club presso il quale è stato eletto. In particolare, spetta al Delegato Provinciale o locale: a) curare la promozione dell’attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dal Comitato Esecutivo della CSAI; b) vigilare sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di competenza, riferendone direttamente all’Automobile Club e, per il tramite del competente Delegato Regionale, alla CSAI; c) curare, nell’ambito delle proprie competenze, i rapporti con gli Organismi territoriali competenti in materia sportiva, secondo gli indirizzi definiti dall’Automobile Club, al quale riferisce sull’attività svolta La cura dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche. è di competenza degli Automobile Club; d) collaborare con le Delegazioni Regionali della CSAI; e) rappresentare la CSAI nel territorio di competenza. 21 Regolamenti 18.5 Alle Delegazioni Provinciali e locali gli Organismi della CSAI e le Delegazioni Regionali e gli Automobile Club interessati possono affidare incarichi ordinari e straordinari nell’interesse del movimento sportivo territoriale. 18.6 I Delegati Provinciali e locali, nell’esercizio delle loro funzioni, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dagli Automobile Club. Art. 19 – Delegazioni Regionali 19.1 Sono istituite Delegazioni Regionali presso ciascuna delle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 19.2 I Delegati Provinciali e locali, sotto la presidenza del Delegato Regionale, costituiscono la Delegazione Regionale. 19.3 Spetta alla Delegazione Regionale: a) rappresentare la CSAI nella regione; b) promuovere ed attuare iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali della CSAI; c) coordinare le attività dei Delegati Provinciali e locali e vigilare sull’andamento generale delle attività sportive automobilistiche nella regione, riferendo alla CSAI; d) trasmettere al Presidente della CSAI una relazione annuale sulle attività sportive della Regione; e) svolgere i compiti e gli incarichi ordinari e straordinari affidati dagli Organismi centrali della CSAI nell’interesse dell’attività sportiva automobilistica nazionale. 19.4 I Delegati Regionali della CSAI sono membri consultivi dei Comitati Regionali degli Automobile Club per le materie sportive automobilistiche. Ogni decisione del Comitato Regionale degli Automobile Club in materia sportiva automobilistica deve essere presa sentito il Delegato Regionale. 19.5 La Delegazione Regionale ha sede presso l’Automobile Club di residenza del Delegato Regionale oppure presso il competente Comitato Regionale degli Automobile Club. 19.6 I Delegati Regionali della CSAI, nell’esercizio delle loro funzioni, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dai Comitati Regionali degli Automobile Club. Art. 20 – Elezioni dei Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club e dei Delegati Regionali 20.1 Delegati Provinciali e locali 20.1.1 I titolari delle tessere sportive ACI residenti in ogni provincia e territorio sede di Automobile Club eleggono ogni quattro anni, previa convocazione di apposite assemblee, i Delegati Provinciali e locali della CSAI. 20.1.2 Non sono ammesse, per una stessa persona, candidature plurime. 20.1.3 Sono ammessi al voto i maggiorenni titolari di una tessere sportiva ACI, con esclusione delle tessere giornaliere, a condizione di essere titolari di una tessera sportiva ACI in corso di validità e di esserlo stati almeno nell’anno precedente quello delle elezioni. 20.2 Delegati Regionali I Delegati Regionali di cui al precedente par. 19.1 sono eletti, mediante votazione a scrutinio palese, dai Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club della Regione di riferimento, riuniti in assemblea. 20.3 Procedure di elezione Le procedure per l'elezione dei Delegati Provinciali e locali della CSAI e dei Delegati Regionali sono stabilite mediante apposito Regolamento approvato dal CSN, su proposta del Comitato Esecutivo della CSAI. 22 Regolamenti TITOLO IV ATTIVITA’ SPORTIVA AUTOMOBILISTICA Art. 21 – Principi generali 21.1 I principi generali e particolari per la disciplina delle attività sportive automobilistiche ai fini di garantire il regolare, corretto e sicuro svolgimento delle manifestazioni sportive e di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva automobilistica a tutti i livelli, sono contenuti nel Regolamento Nazionale Sportivo, emanato dal Comitato Esecutivo della CSAI, al quale si fa espresso rinvio. 21.2 Il Regolamento Nazionale Sportivo ha lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo dell’attività sportiva automobilistica a livello nazionale. Non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una manifestazione sportiva o la partecipazione ad essa, salvo nei casi in cui il Comitato Esecutivo della CSAI riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo Sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza, con giustizia e con rispetto delle regole. 21.3 E’ fatto divieto di far parte dell’ordinamento sportivo a quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo della tessera sportiva ACI, ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti. In caso di morosità nel pagamento di diritti e tasse comunque dovuti alla CSAI, le tessere sportive ACI sono sospese fino alla soluzione della situazione debitoria. Art. 22 – Tesseramento sportivo Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell’ambito dell’automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI. L’affiliazione di una persona giuridica si ottiene mediante la titolarità di una tessera sportiva ACI di qualifica corrispondente alle funzioni che la persona giuridica stessa ricopre nell’ordinamento sportivo. Art. 23 – Manifestazioni sportive Le manifestazioni sportive automobilistiche (competizioni) hanno diverse tipologie di svolgimento in base: - alle caratteristiche dei percorsi; - alle vetture ammesse e alle loro specificità; - alle modalità di compilazione delle classifiche. Nessuna manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata in Italia senza il permesso di organizzazione rilasciato dalla CSAI e senza il controllo tecnico e sportivo della CSAI stessa. Art. 24 – Tutela sanitaria - Antidoping La CSAI promuove la tutela della salute dei conduttori, la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni dei conduttori nelle attività agonistiche e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle competizioni, in conformità alle disposizioni di legge ed in linea con le disposizioni in materia adottate dal CONI e dalla FIA. TITOLO V CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO Art. 25 - Osservanza ed efficacia dei regolamenti e dei provvedimenti della CSAI 25.1 Tutti i soggetti, titolari di tessera sportiva ACI, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo automobilistico, hanno l’obbligo di osservare il presente Regolamento e ogni altro regolamento o disposizione della CSAI. 25.2 I soggetti, le associazioni, gli organismi e i loro componenti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento sportivo automobilistico e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla CSAI e dai suoi Organismi nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva automobilistica, rinunciando espressamente ad adire altre autorità diverse da quelle sportive della CSAI a tutela dei loro interessi e diritti connessi all’attività sportiva. 25.3 La non conoscenza del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo non può essere invocata a nessun effetto. 23 Regolamenti Art. 26 - Principio di lealtà Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Art. 27 - Divieto di alterazione dei risultati sportivi E’ fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare Artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse. Art. 28 - Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute E’ fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore. Art. 29 - Principio di non violenza Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l’integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche. Art. 30 - Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell’immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo o della Federazione. Art. 31 - Dovere di riservatezza 31.1 I Delegati Provinciali e locali e i Delegati Regionali della CSAI: - devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati; - devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'ACI, del Regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo e suoi allegati. In particolare, nei confronti degli Automobile Club devono intrattenere rapporti di massima collaborazione, dati i fini comuni nella gestione dello sport; - non devono mai interferire con i compiti svolti dai Commissari Sportivi e dagli Ufficiali di Gara, durante le manifestazioni sportive; - devono segnalare all’Automobile Club di competenza e alla CSAI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva in generale. 31.2 I Componenti degli Organismi della CSAI, eletti, nominati o designati, sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. E' fatto loro divieto di diffondere le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle loro funzioni. L’inosservanza del dovere di riservatezza comporta l’adozione dei provvedimenti di cui al successivo Art. 34. Art. 32 – Responsabilità oggettiva I titolari di tessera sportiva ACI sono responsabili dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di tessera sportiva ACI - quando questi siano volti a sostenere i tesserati stessi nei rapporti relativi all’esercizio della propria attività sportiva automobilistica. TITOLO VI GIUSTIZIA SPORTIVA Art. 33 – Principi generali 33.1 Secondo le disposizioni stabilite dalla legge, le controversie riguardanti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive sono devolute in via esclusiva agli Organismi di giustizia sportiva che tutti i tesserati hanno l’obbligo di adire in base alle previsioni del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo. 24 Regolamenti 33.2 Per la soluzione di tutte le altre controversie, anche di natura patrimoniale, comunque attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva, con la richiesta della tessera sportiva ACI tutti gli interessati assumono l’obbligo di rivolgersi esclusivamente agli Organismi di giustizia sportiva. 33.3 Le decisioni degli Organismi di giustizia sportiva federale fanno stato fra le parti. 33.4 A tutela della funzione giurisdizionale sportiva, le decisioni di giustizia sportiva non potranno in nessun caso comportare responsabilità di carattere patrimoniale in capo ai giudici o all’ACI o alla CSAI, tranne in caso di dolo. 33.5 Gli Organismi di giustizia sportiva svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi della terzietà e imparzialità, del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della ragionevole durata dei procedimenti, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organismi che li hanno designati. 33.6 Le persone che ricoprono cariche o incarichi presso gli Organismi della CSAI, i Commissari Sportivi e gli Ufficiali di Gara in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva, né far parte degli stessi. 33.7 I termini, le modalità e le procedure dei giudizi avanti agli Organismi di giustizia sportiva sono stabiliti dal Regolamento Nazionale Sportivo approvato dal Comitato Esecutivo della CSAI. Art. 34 – Sanzioni disciplinari Per l’inosservanza del codice di comportamento sportivo (Titolo 5°) e delle norme regolamentari, organizzative e statutarie saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale Sportivo. Art. 35 – Organismi di Giustizia Sportiva Sono Organismi di giustizia sportiva: a) il Collegio dei Commissari Sportivi; b) il Giudice Sportivo; c) la Procura Federale; d) il Tribunale Nazionale d’Appello; e) l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale. Art. 36 – Collegio dei Commissari Sportivi 36.1 Il Collegio dei Commissari Sportivi presso ogni manifestazione sportiva è composto da tre Commissari Sportivi – di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio - ed è competente a giudicare le violazioni di norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad adottare i provvedimenti disciplinari di competenza previsti dal Regolamento Nazionale Sportivo. Il Collegio dei Commissari Sportivi non deve avere alcuna responsabilità e alcuna funzione esecutiva nell’organizzazione di una manifestazione sportiva, né avere alcun rapporto gerarchico con l’Organizzatore. Il Collegio dei Commissari Sportivi agisce d’ufficio o su reclamo. 36.2 Per particolari tipologie di manifestazioni previste dal Regolamento Nazionale Sportivo, in luogo del Collegio può essere designato un solo Commissario Sportivo con funzioni di Giudice Unico. 36.3 I componenti del Collegio dei Commissari Sportivi sono scelti nell’ambito degli appartenenti al Gruppo dei Commissari Sportivi. 36.4 Il Collegio dei Commissari Sportivi è nominato dal Presidente della CSAI su indicazione del Gruppo dei Commissari Sportivi. 36.5 Il Gruppo Commissari Sportivi è costituito dai Commissari Sportivi in attività e da quelli che hanno superato gli appositi esami a livello nazionale indetti dalla CSAI tra i titolari di tessera sportiva ACI di Ufficiale di Gara da almeno tre anni. Il regolamento del Gruppo e il regolamento di votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo è approvato dal CSN. 36.6 I Commissari Sportivi sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento Nazionale Sportivo alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della CSAI. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo Regolamento del Gruppo. 25 Regolamenti Art. 37 - Giudice Sportivo 37.1 Il Giudice Sportivo è un Organo collegiale di primo grado costituito da due sezioni, ciascuna delle quali composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Comitato Esecutivo dell’ACI su proposta del Presidente dell’ACI. Il Presidente del Giudice Sportivo è anche il Presidente della 1° Sezione. Il Presidente del Giudice Sportivo assegna di volta in volta a ciascuna Sezione il procedimento da trattare seguendo, salvo diversa valutazione, alternativamente l’ordine cronologico di presentazione. 37.2 Il Giudice Sportivo è competente a giudicare su tutte le infrazioni a norme, regolamenti e comportamenti commesse, durante e al di fuori delle manifestazioni sportive, da tutti i soggetti titolari di tessera sportiva ACI che a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva automobilistica. 37.3 Il Giudice Sportivo è attivato dal Procuratore Federale. 37.4 Il Giudice Sportivo deve pronunciare il proprio giudizio entro un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento del deferimento prorogabile per non più di una volta in casi particolari. 37.5 Il Regolamento del Giudice Sportivo è approvato dal Consiglio Generale dell’ACI. Art. 38 – Procura Federale 38.1 La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da due Sostituti nominati dal Comitato Esecutivo dell’ACI su proposta del Presidente dell’ACI. 38.2 Alla Procura Federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti innanzi al Giudice Sportivo e al Tribunale Nazionale d’Appello. 38.3 La Procura Federale, su segnalazione dei Collegi dei Commissari Sportivi – quando gli stessi ritengono i provvedimenti disciplinari di loro competenza insufficienti a sanzionare adeguatamente le infrazioni contestate -, degli Organi dell’ACI, dei titolari di tessera sportiva ACI o d’ufficio compie indagini preliminari a conclusione delle quali dispone il deferimento al Giudice Sportivo oppure provvede all’archiviazione. 38.4 La Procura Federale, d’ufficio o su richiesta del Presidente della CSAI, ha anche il potere di impugnazione sui provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva di primo grado. 38.5 La Procura Federale deve concludere le indagini preliminari e disporre il deferimento al Giudice Sportivo o l’archiviazione entro un termine di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data del ricevimento della segnalazione, prorogabile per non più di una volta in casi di particolare complessità. 38.6 Il Regolamento della Procura Federale è approvato dal Consiglio Generale dell’ACI. Art.39 – Tribunale Nazionale d’Appello 39.1 Il Tribunale Nazionale d’Appello è un Organo collegiale di secondo grado competente a dirimere ogni controversia in materia di Sport automobilistico nazionale insorta tra quanti a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva. 39.2 Il Tribunale Nazionale d’Appello è composto da un numero massimo di otto componenti, dei quali uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di Vice-Presidenti, nominati dal Comitato Esecutivo dell’ACI, su proposta del Presidente dell’ACI. 39.3 Il Tribunale Nazionale d’Appello delibera nella composizione minima di quattro componenti. In caso di assenza o impedimento del suo Presidente, le corrispondenti funzioni sono esercitate dal VicePresidente più anziano. 39.4 Il Tribunale Nazionale d’Appello deve pronunciare il proprio giudizio entro un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento dei motivi di appello. 39.5 Il Regolamento del Tribunale Nazionale d’Appello è approvato dal Consiglio Generale dell’ACI. Art. 40 – Clausola compromissoria – Conciliatore - Arbitro Unico o Collegio Arbitrale 40.1 Le controversie tra i soggetti di cui al precedente Art. 25 o tra gli stessi e la CSAI per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, devono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente al Tribunale Nazionale d’Appello e alla cognizione conciliativa e arbitrale della CSAI, secondo quanto disposto dal Regolamento Nazionale Sportivo. 26 Regolamenti 40.2 Non sono soggette a procedimento di conciliazione o di arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva della CSAI relative alla omologazione dei risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione dalla classifica ovvero a sanzioni di natura pecuniaria ovvero a sanzioni comportanti la sospensione delle tessere sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, per un periodo inferiore a 120 giorni. 40.3 Gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto, salvo che le parti non chiedano di decidere secondo equità. 40.4 Il Comitato Esecutivo della CSAI, per particolari ragioni di opportunità può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. 40.5 Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente Articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia sportiva, comporta l’irrogazione della sanzione non inferiore alla sospensione delle tessere sportive per una durata di sei mesi. Art. 41 – Giudizio di revisione Il giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, è esperibile, su richiesta dell’interessato o della Procura Federale o del Presidente della CSAI ed entro il termine di due anni successivi all’anno in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, dinanzi al Tribunale Nazionale d’Appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza; c) acclarata falsità in atti o in giudizio. Art. 42 – Prescrizione Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni successivi alla stagione sportiva in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. La prescrizione è interrotta con l’inizio del procedimento disciplinare. Art. 43 – Astensione e ricusazione dei giudici a) I Giudici possono essere ricusati: - se hanno un interesse personale nel procedimento; - se hanno dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni cui sono preposti; - se vi è inimicizia grave tra i giudici e il soggetto interessato al procedimento; - se il difensore del soggetto interessato al procedimento o il soggetto stesso sono prossimi congiunti dei giudici. b) La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale o dal soggetto interessato al procedimento o, per procura, dal difensore del soggetto stesso. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta durante l’istruttoria prima della chiusura della medesima e durante il giudizio prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. La dichiarazione deve enunciare i motivi e indicarne le prove. c) Sulla ricusazione del giudice decide il Tribunale Nazionale d’Appello e, per i procedimenti davanti a esso Tribunale, il Presidente dell’ACI. d) Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti di istruzione. e) Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, il giudice al quale tale motivo si riferisce ha l’obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti, quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi, non annoverate tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione è fatta dal Presidente dell’Organismo di giustizia sportiva che decide senza formalità, con decreto, se il giudice deve astenersi. Art. 44 – Provvedimenti di clemenza 44.1 La potestà di condono è esercitata dal Presidente dell’ACI, sentito il Presidente della CSAI, a condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione di cui l’interessato abbia chiesto il condono. 27 Regolamenti 44.2 Nei casi di squalifica, il condono non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva. 44.3 L’amnistia e l’indulto sono di competenza del Consiglio Generale dell’ACI, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento. 44.4 Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni condonate. Art. 45 – Provvedimenti cautelari 45.1 E’ consentita, su richiesta della Procura Federale, l’emanazione da parte del Giudice Sportivo di provvedimenti di sospensione cautelare delle tessere sportive. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni e possono essere revocati o modificati dallo stesso Giudice Sportivo prima della conclusione del procedimento. 45.2 Contro i provvedimenti di sospensione cautelare delle tessere sportive è ammesso il ricorso al Tribunale Nazionale d’Appello. TITOLO VII DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANISMI DELLA CSAI Art. 46- Durata delle cariche 46.1 Tutte le cariche della CSAI, elettive e di nomina, sono a titolo onorifico. 46.2 Tutti gli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico-consultivi della CSAI durano in carica quattro anni secondo il ciclo olimpico, ad eccezione delle Sottocommissioni, dei Collegi dei Commissari Sportivi e degli Arbitri. 46.3 Tutti gli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico-consultivi sono rinnovati entro tre mesi dalla loro scadenza. I loro componenti sono rieleggibili per più mandati. Art. 47 – Requisiti per l’eleggibilità, la nomina e la designazione 47.1 Possono essere eletti o nominati o designati negli Organismi della CSAI, anche in quelli tecnicoconsultivi, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura, della nomina o della designazione; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato superiori a un anno per reati non colposi ovvero condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno; c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della CSAI o di un’altra Federazione Sportiva, nell’ultimo decennio, a provvedimenti disciplinari di sospensione dell’attività sportiva complessivamente superiori ad un anno; d) non avere subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; e) essere titolari di patente di guida. Il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto ai componenti del Tribunale Nazionale d’Appello, del Giudice Sportivo e della Procura Federale, ai Conciliatori e agli Arbitri; f) essere titolari di tessere sportive ACI - con esclusione delle tessere giornaliere – in corso di validità o esserlo stati per almeno due anni negli ultimi dieci anni precedenti quello delle elezioni. I requisiti di cui alla presente lettera non sono richiesti ai Presidenti di Automobile Club, ai componenti del Tribunale Nazionale d’Appello, del Giudice Sportivo e della Procura Federale, ai Conciliatori e agli Arbitri. g) fatta eccezione per i componenti degli Organismi tecnico-consultivi, non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività imprenditoriale e/o commerciale collegata all’attività della CSAI; h) non avere in essere - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società - controversie giudiziarie contro la FIA, l’ACI, la CSAI e il CONI; i) essere in possesso dei titoli di studio previsti dai rispettivi regolamenti elettorali; j) limitatamente ai Delegati Provinciali e locali, essere residenti nel territorio di competenza degli Automobile Club presso i quali si candidano ed essere loro soci. 28 Regolamenti 47.2 Per l’elezione dei Delegati Provinciali o locali, dei Conduttori, delle Scuderie e degli Ufficiali di Gara nel Consiglio Sportivo Nazionale e degli Organizzatori nella Consulta Nazionale è richiesto il quorum percentuale degli aventi diritto al voto indicato nei rispettivi regolamenti elettorali. 47.3 La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione o la nomina o la designazione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente Articolo, comporta l’immediata decadenza dalla carica. Art. 48 – Candidature – Presentazione 48.1 Le candidature per l’elezione negli Organismi della CSAI devono pervenire alla Segreteria della CSAI nei modi e nei termini indicati nei regolamenti elettorali. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data di pubblicazione del bando per l’indizione delle elezioni 48.2 I candidati devono allegare alla domanda di ammissione alle elezioni la fotocopia delle documentazioni richieste e sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 47 e l’assenza delle incompatibilità di cui al successivo Art. 49. Art. 49- Incompatibilità 49.1 Il Presidente e i Componenti degli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico¬consultivi non possono svolgere attività in contrasto con i compiti dell’ACI, della CSAI e degli Automobile Club. 49.2 La carica di Presidente della CSAI è incompatibile con qualsiasi altra carica o altro incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano. Le cariche di componente degli Organismi di giustizia sportiva sono incompatibili con qualsiasi altra carica o altro incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano, fatta eccezione per gli incarichi di natura meramente tecnica/consultiva. 49.3 Le cariche di componente del Comitato Esecutivo della CSAI sono incompatibili con quelle di Presidente e componente delle Sottocommissioni. 49.4 Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’Organismo nel quale sono stati eletti o nominati o designati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve dichiararlo e non deve prendere parte alle une o agli altri. 49.5 La funzione di Delegato Provinciale o locale è incompatibile, nel territorio di competenza, con la funzione di Ufficiale di Gara e/o di Organizzatore. 49.6 La funzione di Delegato Regionale è incompatibile, nella Regione di competenza, con la funzione di Ufficiale di Gara e/o di Organizzatore. 49.7 I Commissari Sportivi, i Commissari Tecnici e i Direttori di Gara sono incompatibili con la qualifica di concorrente/conduttore. I Commissari Sportivi sono incompatibili anche con la qualifica di Ufficiale di gara. Art. 50 -– Dimissioni - Decadenza 50.1 Dimissioni a) In caso di dimissioni o vacanze tra i componenti degli Organismi della CSAI si provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina o designazione, se trattasi di componente nominato o designato, o mediante il subentro del primo dei non eletti, se trattasi di componenti elettivi. Nei casi in cui le dimissioni o la vacanza si riferiscano a un componente eletto nell’ambito di un’area geografica, si procede alla nomina del primo dei non eletti attingendo dalla medesima area geografica e, ove ciò non fosse possibile, dalla graduatoria generale. b) In caso di impossibilità di sostituzione dei componenti elettivi ai sensi della precedente lettera a), il nuovo componente è eletto con le procedure previste nel presente Regolamento e nei Regolamenti Elettorali. c) Il Delegato Provinciale o locale dimissionario decade anche dalla eventuale carica di Delegato Regionale e viceversa. d) I nuovi componenti eletti, nominati o designati in sostituzione rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio. 29 Regolamenti 50.2 Decadenza a) Qualsiasi Organismo collegiale decade di diritto al venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio Sportivo Nazionale o del Comitato Esecutivo, al Presidente della CSAI spetta la gestione dell'ordinaria amministrazione della CSAI ed il compito di provvedere, entro tre mesi, alla loro ricostituzione con le procedure previste dal presente Regolamento. In caso di decadenza degli altri Organismi, quello decaduto permane in prorogatio, fino al suo rinnovo per il quale si deve provvedere entro tre mesi, soltanto per l’espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione. b) Decadono dalla carica i componenti degli Organismi centrali e tecnico-consultivi che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. 50.3 Le dichiarazioni di decadenza e di incompatibilità, di cui al precedente Art. 49 sono di competenza del Comitato Esecutivo della CSAI su iniziativa del Segretario della CSAI o di uno qualsiasi dei componenti degli Organismi della CSAI o di almeno 10 titolari di tessera sportiva ACI. Art. 51 - Procedure per le riunioni 51.1. Convocazione 51.1.1 Salvo diverse disposizioni del regolamento dei singoli Organismi, la loro convocazione è fatta dal loro Presidente, di propria iniziativa, o a richiesta di almeno un terzo dei componenti, a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza a mezzo fax o posta elettronica inviati almeno 3 giorni prima della data della riunione. 51.1.2 Il luogo, l'orario e l’ordine del giorno della riunione sono stabiliti dal Presidente e indicati nella convocazione. 51.1.3 Tutti gli Organismi della CSAI possono essere convocati in prima e in seconda convocazione purché tra le due convocazioni vi sia un intervallo di almeno un giorno. La presente disposizione non si applica alle riunioni degli Organismi di giustizia sportiva e degli Organismi tecnico-consultivi. 51.1.4 Annualmente, il Consiglio Sportivo Nazionale è convocato almeno due volte, il Comitato Esecutivo almeno sei volte, le Consulte Nazionale e Regionali per lo Sport Automobilistico almeno una volta. Tutti gli altri Organismi si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 51.1.5 Le riunioni degli Organismi della CSAI sono valide anche con il ricorso a collegamenti in video o tele conferenza dei loro componenti. 51.2 Documentazione relativa all’ordine del giorno La documentazione scritta relativa agli argomenti all'O.d.G. deve essere inviata ai Componenti almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di convocazione d'urgenza, deve essere spedita a mezzo fax, posta elettronica o posta prioritaria almeno 2 giorni prima della riunione. 51.3 Validità delle riunioni - Votazioni 51.3.1 Le riunioni sono validamente costituite in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. 51.3.2 Sia in prima che in seconda convocazione gli Organismi deliberano a maggioranza dei voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Sono previsti i seguenti sistemi di votazione: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto quando si tratti di votazioni concernenti le persone e salva diversa volontà unanime dei presenti. 30 Regolamenti TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE Art. 52 - Amministrazione e contabilità 52.1 L’amministrazione e contabilità della CSAI, quale organo dell’ACI, è curata dagli uffici dell’Ente e si conforma, ai sensi dell’Art.26 dello Statuto dell’Ente, al principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di attuazione e gestione di cui al d. l.vo 29/93 e successive modificazioni. 52.2 Tutte le entrate ed i proventi derivanti dall’attività sportiva governata dalla CSAI confluiscono nel budget di gestione della CSAI e sono accertati dal preposto ufficio amministrativo alla corrispondente voce del Bilancio Generale dell’Ente. 52.3 Il Comitato Esecutivo della CSAI, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Sportivo Nazionale, stabilisce, in sede di approvazione annuale dei regolamenti sportivi e tecnici, gli importi unitari delle entrate della CSAI (licenze sportive, iscrizioni a calendario, reclami, ricorsi in appello, ammende, omologazioni, fiches di omologazione, passaporti tecnici e quant’altro), ai fini della predisposizione del Bilancio preventivo per l’esercizio successivo. 52.4 Le spese di funzionamento della CSAI sono determinate in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI, al Regolamento di Organizzazione dell’Ente ed alle relative norme attuative, sulla base degli indirizzi programmatici, degli obiettivi e delle deliberazioni dei competenti organismi della CSAI. 52.5 L’erogazione di contributi ad Enti, gruppi ed associazioni o soggetti privati, per attività sportiva, è decisa dal Comitato Esecutivo della CSAI. 52.6 Il Comitato Esecutivo dell’ACI, su proposta del Comitato Esecutivo della CSAI, determina le eventuali indennità e gettoni di presenza da corrispondere al Presidente ed ai componenti degli Organismi della CSAI. Per quanto concerne il rimborso degli oneri di trasferta (spese di viaggio, soggiorno e vitto), si applicano le norme previste allo stesso titolo per il Segretario Generale e i Dirigenti dell’ACI. TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 53 – Delibere e decisioni degli Organismi della CSAI Ogni delibera e decisione degli Organismi della CSAI, anche se tecnici o consultivi, deve essere adeguatamente motivata. Art. 54 – Regolamento della CSAI, regolamenti di votazione, durata delle cariche 54.1 I Regolamenti elettorali per l’elezione dei componenti elettivi degli Organismi della CSAI sono approvati dal CSN. 54.2 Le Assemblee e le riunioni per l’elezione dei componenti elettivi degli Organismi della CSAI sono convocate dal Presidente della CSAI. 54.3 Tutti gli Organismi della CSAI eletti in applicazione delle disposizioni regolamentari approvate dalla Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 101 del 27 febbraio 2007, scadranno il 31/12/2008. Art. 55 – Entrata in vigore Il presente Regolamento sarà inviato al CONI per quanto di competenza ed, in via di prima applicazione, entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio Sportivo Nazionale. Ogni delibera e decisione degli Organismi della CSAI, anche se tecnici o consultivi, deve essere adeguatamente motivata. 31 Regolamenti REGOLAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO Art. 1 - Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo (G.S.) è un organo collegiale di primo grado costituito da due sezioni, ciascuna delle quali composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Comitato Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia (ACI) su proposta del Presidente dell’ACI. Il Presidente del Giudice Sportivo è anche il Presidente della 1^ Sezione. Il Presidente del Giudice Sportivo assegna di volta in volta a ciascuna Sezione il procedimento da trattare seguendo, salvo diversa valutazione, alternativamente l’ordine cronologico di presentazione. L’ufficio del G.S. ha sede presso gli uffici di Roma della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (d’ora in avanti indicata semplicemente come CSAI) e dispone di un proprio Ufficio di Segreteria. Il G.S. è autonomo nell’esercizio delle sue funzioni e può avvalersi, ai fini delle decisioni, della collaborazione di altri Organismi federali, centrali e territoriali. Le decisioni del G.S. possono assumere la forma del decreto, nei casi consentiti, e della sentenza. Per la validità delle decisioni collegiali è necessaria la presenza di almeno due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le udienze sono presiedute dal componente delegato dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del componente che presiede. Art. 2 - Competenza Il G.S. è competente a giudicare disciplinarmente gli atti ed i comportamenti contrari a norme e regolamenti sia durante che al di fuori delle manifestazioni sportive, commessi dai soggetti titolari di tessera sportiva ACI che a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva automobilistica, compreso il settore Karting. Art. 3 - Attivazione dell’azione disciplinare Il G.S. è attivato dal Procuratore Federale. Art. 4 - Giudizio Entro dieci giorni dal ricevimento dell’atto di deferimento, il G.S. fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza. avvertendo l’incolpato delle facoltà di nominare un difensore, di nominare consulenti, di essere sentito personalmente, di indicare testimoni e di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, nonché di depositare entro la data della prima udienza la lista con le circostanze di fatto degli eventuali testi e consulenti dei quali chiede l’assunzione nel dibattimento. L’atto di deferimento e la data di fissazione della prima udienza del G.S. devono essere notificati all’incolpato, a pena di nullità, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’udienza. L’atto di deferimento deve contenere l’esposizione sommaria del fatto contestato e delle norme regolamentari che si assumono violate. Negli stessi termini, la convocazione dell’udienza deve essere notificata al Procuratore Federale. Art. 5 – Costituzione delle parti Alla prima udienza, prima di dare inizio al dibattimento, il G.S. controlla la regolare costituzione delle parti disponendo la rinnovazione della notifica quando è provato o appare probabile che l’incolpato o il suo difensore non abbiano avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a loro colpa, della notifica stessa. Quando l’incolpato o il suo difensore non si presentino all’udienza per assoluta impossibilità a comparire per causa fortuita o forza maggiore, il G.S. può rinviare l’udienza disponendo la notifica all’incolpato e al suo difensore della nuova data di udienza. Art. 6 – Questioni preliminari e apertura del dibattimento Le questioni concernenti la competenza del G.S., la regolare citazione delle parti, la nullità degli atti d’indagine, la nullità del deferimento e della convocazione dell’udienza sono precluse se non sono dedotte subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti. 32 Regolamenti Compiute le attività indicate negli articoli precedenti, il G.S. dichiara aperto il dibattimento dando lettura della contestazione e stabilendo modi e termini per l’ammissione delle prove, l’ordine della loro assunzione, l’esame degli eventuali testi e consulenti, l’interrogatorio dell’incolpato e le conclusioni scritte o verbali delle parti. Art. 7 - Istruttoria dibattimentale L’istruttoria dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dalle parti. Nel corso dell’istruttoria, il G.S. può compiere ogni attività ritenuta necessaria ai fini della decisione, ivi compresa la facoltà di avvalersi di consulenti e di testimoni e di acquisire qualsiasi documento. Eventuali atti di indagine possono essere compiuti fuori sede, qualora il G.S. lo reputasse opportuno. Il G.S. può richiedere l’escussione dei testi già sentiti dal Procuratore Federale soltanto su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni rese. Gli atti dell’istruttoria dibattimentale devono essere documentati con verbalizzazione manuale o elettronica. Art. 8 – Discussione e deliberazione Esaurita l’assunzione delle prove, le parti - Procuratore Federale e incolpato o difensore - formulano e illustrano le rispettive conclusioni con possibilità di replica, contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari, ammessa una sola volta. Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il G.S. delibera in Camera di Consiglio la sentenza con la redazione e sottoscrizione del dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in Camera di Consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo proroga di ulteriori quindici giorni motivata dalla complessità delle questioni e la gravità delle incolpazioni. Art. 9 – Procedimento per decreto a) Nel caso in cui, in relazione alla complessità delle questioni e alla gravità delle incolpazioni si ravvisi l’urgenza di provvedere, il G.S. ha la facoltà di infliggere sanzioni, ad eccezione della squalifica, con decreto previa sommaria istruttoria e senza necessità di ascoltare l’incolpato, quindi senza l’obbligo di instaurare una formale istruttoria e di convocare udienze secondo le procedure indicate nei precedenti articoli. Il G.S. ha la facoltà di procedere con decreto anche nei casi in cui i fatti siano sufficientemente documentati, ovvero siano già stati contestati dal Collegio dei Commissari Sportivi. Il decreto di condanna, che non è ammesso nel caso di irrogazione della sanzione della squalifica, può essere emanato direttamente dal Presidente del G.S.. Contro il decreto di condanna gli interessati possono presentare opposizione allo stesso G.S. entro due giorni dalla notifica del provvedimento. L’opposizione deve essere presentata mediante telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione indirizzati alla segreteria del G.S., con riserva di presentare i motivi e i mezzi di prova e di versare il deposito cauzionale previsto dalla Norma Supplementare n. 2 del RNS, entro i cinque giorni successivi. In caso di mancata osservanza di quanto sopra, l’opposizione sarà dichiarata inammissibile. b) Nei procedimenti di opposizione e in tutti i casi in cui non si ravvisi l’urgenza di provvedere con decreto, il G.S. instaura formale istruttoria e stabilisce l’udienza secondo le procedure indicate nei precedenti articoli e definisce il procedimento con sentenza. In attesa della definizione del procedimento, il G.S. può, a suo insindacabile giudizio, su istanza dell’interessato, sospendere l’esecuzione del decreto opposto. Se il procedimento è fondato su una decisione del Collegio dei Commissari Sportivi contro la quale è stato presentato appello, il G.S. deve sospendere il procedimento in attesa della decisione del Tribunale Nazionale d’Appello (d’ora in avanti indicato semplicemente come TNA). c) Per i procedimenti di opposizione e per i procedimenti disciplinari instaurati dalla Procura Federale su richiesta del Collegio dei Commissari Sportivi, la sentenza, in relazione alle risultanze emerse in sede di istruttoria e/o di dibattimento, può confermare, revocare, ridurre o aggravare sia i provvedimenti emessi dal Collegio dei Commissari Sportivi, sia il decreto opposto. d) In caso di grave violazione di norme e regolamenti, il G.S. o il suo Presidente, autonomamente o su richiesta del Procuratore Federale, può pronunciare, con decreto, la sospensione cautelare della licenza in attesa della conclusione della istruttoria e fino alla pronuncia definitiva. 33 Regolamenti Art. 10 – Notifica dei provvedimenti La segreteria del G.S. deve notificare i provvedimenti (decreti e sentenze) agli interessati mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione Salvo il caso in cui sia stato accordato il beneficio della non menzione, i dispositivi dei decreti e delle sentenze sono pubblici. Il Presidente del G.S. può disporre la pubblicazione integrale dei decreti e delle sentenze. Art. 11 - Impugnazione Contro le sentenze del G.S. gli interessati possono proporre appello al TNA nei termini e con le modalità previste negli articoli 182 e seguenti del RNS. Art. 12 - Testimonianze e consulenze Ai testimoni e ai consulenti convocati ed escussi dal G.S. sono rimborsate le spese di trasferta sulla base delle disposizioni CSAI in materia. Tutti i soggetti di diritto sportivo sono tenuti, se richiesto, a testimoniare ed a collaborare per agevolare il compito del G.S.. Art. 13 – Giudizio di revisione Il giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, è esperibile, su richiesta dell’interessato o della Procura Federale o del Presidente della CSAI ed entro il termine di due anni successivi all’anno in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, dinanzi al TNA al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza; c) acclarata falsità in atti o in giudizio. Art. 14 - Prescrizione Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni successivi alla stagione sportiva in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. La prescrizione è interrotta con l’inizio del procedimento disciplinare. Art. 15 – Astensione e ricusazione dei Giudici I Giudici possono essere ricusati ai sensi dell’art. 160 del RNS. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale o dal soggetto interessato al procedimento o, per procura, dal difensore del soggetto stesso. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta durante l’istruttoria prima della chiusura della medesima e in udienza prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. La dichiarazione deve enunciare i motivi e indicarne le prove. Sulla ricusazione del giudice decide il TNA. Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti di istruzione. 34 Regolamenti REGOLAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Art. 1 - Procura Federale La Procura Federale è composta da un Procuratore e da due Sostituti nominati dal Comitato Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia (d’ora in avanti indicato semplicemente come ACI) su proposta del Presidente dell’ACI. L’ufficio della Procura Federale ha sede presso gli uffici di Roma della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (d’ora in avanti indicata semplicemente come CSAI) e dispone di un proprio Ufficio di Segreteria. Eventuali atti di indagine possono essere compiuti fuori sede qualora i componenti dell’ufficio lo reputassero opportuno. In caso di impedimento o assenza temporanea del Procuratore Federale, il Sostituto ha facoltà di agire autonomamente. Art. 2 - Competenza Alla Procura Federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti innanzi al Giudice Sportivo ed al Tribunale Nazionale d’Appello. La Procura Federale (Procuratore e Sostituto Procuratore) è competente ad indagare su tutte le infrazioni a norme. regolamenti e comportamenti commesse durante ed al di fuori delle manifestazioni sportive da tutti i soggetti titolari di tessera sportiva ACI che a qualsiasi titolo partecipino all’attività sportiva automobilistica. Sono esclusi dalla competenza i casi di infrazione alla normativa antidoping espressamente riservata alla competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in avanti indicato semplicemente come CONI). Art. 3 - Promozione dell’azione disciplinare La Procura Federale su segnalazione dei Collegi dei Commissari Sportivi – quando gli stessi ritengono i provvedimenti disciplinari di loro competenza insufficienti a sanzionare adeguatamente le infrazioni contestate -, degli Organi dell’ACI, dei titolari di tessera sportiva ACI o d’ufficio compie indagini preliminari a conclusione delle quali dispone il deferimento al Giudice Sportivo oppure provvede all’archiviazione. La Procura Federale è autonoma nell’esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri Organismi federali, centrali e territoriali. Art. 4 - Attività di indagine La Procura Federale svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione disciplinare, compiendo ogni attività ritenuta necessaria ivi compresa la facoltà di avvalersi di consulenti tecnici che, se tesserati della CSAI, non possono rifiutare la loro opera, avendo diritto soltanto al rimborso delle spese. La Procura Federale assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, le quali, se sono tesserate della CSAI, non possono rifiutarsi. Tutti i soggetti di diritto sportivo sono tenuti a testimoniare se richiesto e ad agevolare il compito della Procura nel corso dell’indagine. La Procura Federale può acquisire nel corso delle indagini qualsiasi documento ritenuto utile. Gli atti d’indagine devono essere documentati mediante verbale. Art. 5 - Nomina ed assistenza del difensore Il Procuratore ed il Sostituto se ritengono di procedere a interrogatorio cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini la invitano a presentarsi, a proprie spese. L’invito a presentarsi deve contenere: - il giorno, l’ora ed il luogo della presentazione, nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; - qualora la persona sia chiamata per rendere interrogatorio, l’invito deve contenere l’esposizione sommaria del fatto contestato e delle norme regolamentari che si assumono violate. 35 Regolamenti La persona deve essere avvisata della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il difensore può essere persona di fiducia non necessariamente un professionista iscritto negli albi professionali. Nel corso delle indagini, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e/o documenti. Art. 6 - Durata delle indagini La Procura Federale deve concludere le indagini preliminari e disporre il deferimento al Giudice Sportivo o l’archiviazione entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della segnalazione, prorogabile per non più di una volta in casi di particolare complessità. Scaduto quest’ultimo termine, la Procura può chiedere una ulteriore proroga della durata delle indagini al Presidente del TNA che può autorizzarla, con ordinanza non impugnabile emessa senza l’intervento della Procura e dei difensori, per non più di 30 giorni. Art. 7 - Chiusura delle indagini Al termine dell’indagine la Procura, nel caso in cui non ritenga di disporre l’archiviazione, emette un provvedimento di deferimento al Giudice Sportivo dandone notizia all’incolpato. Il provvedimento di deferimento viene trasmesso, per l’inizio dell’azione disciplinare, al Giudice Sportivo unitamente al fascicolo per il dibattimento. Il fascicolo contiene: - le sommarie informazioni raccolte nel corso delle indagini; - gli interrogatori assunti dal Procuratore o dal Sostituto; - le eventuali consulenze tecniche; - i documenti acquisiti; - le memorie difensive; - gli atti depositati dal difensore dell’incolpato. Nel caso in cui ritenga che l’indagine preliminare non possa dar luogo all’applicazione di sanzione disciplinare, sia per l’infondatezza della denuncia che per l’impossibilità di dimostrare gli addebiti, la Procura dispone l’archiviazione del procedimento della quale va data notizia all’incolpato. Se l’indagine scaturisce da un esposto viene data comunicazione dell’esito dell’indagine ha chi ha presentato l’esposto. Ove successivamente all’emissione del provvedimento di archiviazione emergano nuovi elementi di prova, la Procura può disporre la riapertura delle indagini. Art. 8 - Impugnazione La Procura Federale, d’ufficio o su richiesta del Presidente della CSAI, ha anche il potere di impugnazione sui provvedimenti degli Organi di giustizia di primo grado. L’impugnazione deve avvenire nel termine di 60 giorni dal momento della ricezione del provvedimento impugnato. Art. 9 - Sospensione cautelare Per gravi violazioni di regolamenti e di norme di comportamento la Procura Federale può richiedere al Giudice Sportivo l’emanazione di provvedimenti di sospensione cautelare delle licenze sportive ai sensi dell’art. 167 del Regolamento Nazionale Sportivo (d’ora in avanti indicato semplicemente come RNS). Art. 10 - Procedimenti dinnanzi al Tribunale Nazionale d’Appello e al Giudice Sportivo La Procura Federale interviene a tutti i procedimenti dinanzi al Tribunale Nazionale d’Appello (d’ora in avanti indicato semplicemente come TNA). L’intervento può essere esercitato anche mediante conclusioni scritte depositate prima dell’udienza. Il rappresentante della Procura deve comunque, qualora non sia stato fatto in precedenza, formulare oralmente o per iscritto le proprie conclusioni in sede di udienza. Art. 11 - Testimonianze e consulenze Ai testimoni e ai consulenti convocati o escussi dalla Procura nel corso delle indagini sono rimborsate le spese di trasferta sulla base delle disposizioni CSAI in materia. 36 Regolamenti Art. 12 – Giudizio di revisione Il giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, è esperibile, su richiesta dell’interessato o della Procura Federale o del Presidente della CSAI ed entro il termine di due anni successivi all’anno in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, dinanzi al TNA al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza; c) acclarata falsità in atti o in giudizio. Art. 13 - Prescrizione Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni successivi alla stagione sportiva in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. La prescrizione è interrotta con l’inizio del procedimento disciplinare. Art. 14 -- Astenzione e ricusazione dei Giudici I Giudici possono essere ricusati ai sensi dell’art. 160 del RNS. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale o dal soggetto interessato al procedimento o, per procura, dal difensore del soggetto stesso. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta durante l’istruttoria prima della chiusura della medesima e in udienza prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. La dichiarazione deve enunciare i motivi e indicarne le prove. Sulla ricusazione del giudice decide il TNA. Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti di istruzione. 37 Regolamenti REGOLAMENTO GRUPPO UFFICIALI DI GARA Articolo 1 - Costituzione - Scopi Il “Gruppo Ufficiali di Gara” (GUG) è un organismo tecnico/consultivo della CSAI ed ha lo scopo di reclutare, abilitare, preparare, inquadrare, disciplinare ed aggiornare tutti gli Ufficiali di gara di cui all'articolo 2 che esplicano la loro attività nelle manifestazioni sportive autorizzate dalla CSAI. Articolo 2 - Appartenenti al Gruppo Appartengono al “Gruppo” i seguenti Ufficiali di Gara: a) Capi Posto b) Commissari di Percorso c) Commissari Tecnici d) Direttori di Gara e) Segretari di Manifestazione f) Verificatori Sportivi e Tecnici Le categorie ed i ruoli nei quali si suddividono le varie specialità sono quelle stabilite dal Regolamento Nazionale Sportivo e dalla Norma Supplementare n. 4. Articolo 3 - Organi Gli Organi del “Gruppo” sono: a)Centrali Il Consiglio Direttivo; Il Presidente. b) Periferici I Fiduciari di zona. Le zone sono quelle stabilite dal Consiglio Direttivo GUG. Articolo 4 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 4 anni dagli Ufficiali di Gara riuniti in assemblee provinciali ed è composto da 7 Consiglieri di cui: a) 2 Commissari Tecnici Nazionali; b) 1 Direttore di Gara Nazionale; c) 1 rappresentante dei Commissari Tecnici Regionali; d) 1 rappresentanti dei Direttori di Gara Regionali; e) 1 rappresentante degli Ufficiali di Gara Provinciali (Verificatori Sportivi e Tecnici, Segretari di Manifestazione, Capi Posto, Commissari di Percorso); f) 1 rappresentante degli Ufficiali di gara Karting. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni coincidenti con il quadriennio della CSAI. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, possibilmente almeno una volta per semestre, ed alla sua prima riunione, presieduta dal consigliere più anziano di licenza elegge fra i componenti di cui alle precedenti lettere a) e b), il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 4 componenti. Se un componente del Consiglio Direttivo sarà assente alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, verrà considerato decaduto. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto e in caso di assenza alle riunioni, non è ammessa la delega. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede. Spetta al Consiglio Direttivo: - reclutare, abilitare e formare gli Ufficiali di Gara; - tenere aggiornati gli albi degli Ufficiali di Gara; - esaminare e valutare l'attività del “Gruppo” con particolare riguardo a quella svolta tramite i Fiduciari Zonali ; - presentare al Comitato Esecutivo della CSAI una relazione annuale sull’attività svolta dal Gruppo; 38 Regolamenti - proporre modifiche normative da sottoporre all'esame dei competenti Organismi della CSAI; - proporre eventuali modifiche al Regolamento del “Gruppo” da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI; - tenere costantemente aggiornati gli appartenenti al Gruppo per una più ortodossa applicazione dei regolamenti con i mezzi di diffusione più opportuni; - autorizzare/organizzare i corsi di abilitazione ed aggiornamento degli Ufficiali di Gara, indetti dagli Automobile Club Provinciali, dai Fiduciari Zonali e dal Consiglio Direttivo stesso; - proporre la cancellazione dai ruoli degli Ufficiali di Gara secondo quanto previsto dalla N.S. 4; - indicare al Presidente della CSAI i Commissari Tecnici Nazionali da designare alle competizioni; - provvedere all'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli Ufficiali di Gara che violano le disposizioni del presente Regolamento e quelle della NS 4; - infliggere la sanzione dell'ammonizione, con o senza diffida; - proporre la nomina dei Commissari Tecnici Nazionali e dei Direttori di Gara al Presidente della CSAI; - segnalare alla CSAI i nominativi degli Ufficiali di gara particolarmente meritevoli di riconoscimenti speciali, per le benemerenze acquisite nell’espletamento degli incarichi; - esprimere pareri alla CSAI sul mantenimento nei ruoli degli Ufficiali di gara in deroga alle disposizioni della N.S. 4; - tenere costanti contatti con i Fiduciari Zonali informandoli sull'attività del Consiglio Direttivo; - proporre alla CSAI il passaggio al Ruolo d'Onore degli Ufficiali di gara Nazionali secondo le condizioni di cui alla N.S. 4; - proporre alla CSAI la costituzione di Gruppi di Lavoro o di Comitati di studio. Se il Presidente si dimette, o viene a mancare per una qualsiasi ragione, ne assume la carica, sino alla scadenza del mandato, il Vice Presidente. In questo caso, il Consiglio Direttivo sarà integrato con il primo dei non eletti della categoria degli Ufficiali di Gara alla quale apparteneva il Presidente dimissionario o che è venuto a mancare. Se ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione a ricoprire il ruolo vacante. Analoga procedura verrà osservata in caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, verranno all’uopo indette nuove assemblee provinciali per il rinnovo del Consiglio Direttivo dimissionario. I nuovi componenti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno la facoltà di presenziare senza diritto al voto, il Presidente, i componenti del Comitato Esecutivo della CSAI e il Segretario della CSAI. Articolo 5 - Presidente Il Presidente ha la rappresentanza del “Gruppo”. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fa eseguire tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Articolo 6 - Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo ed è responsabile del suo operato verso lo stesso Presidente. Articolo 7 - Segreteria La Segreteria del Gruppo è assicurata dal Segretario della CSAI Articolo 8 - Fiduciari Zonali Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Consiglio del Gruppo Commissari Sportivi, nomina i Fiduciari Zonali scegliendoli fra tutti gli appartenenti al GUG o al GCS. I compiti dei Fiduciari sono: - riunire almeno una volta all'anno gli appartenenti al “Gruppo” residenti nella zona di competenza per raccogliere proposte ed istanze da inoltrare al Consiglio Direttivo; - seguire nella zona di competenza l'attività degli Ufficiali di Gara per poter informare il Consiglio Direttivo sul comportamento degli stessi e sui vari fatti avvenuti nelle competizioni; - tenere i contatti con il Delegato Regionale della CSAI e i Delegati Provinciali e locali degli Automo- 39 Regolamenti bile Club per coordinare opportunamente i rapporti tra gli Ufficiali di Gara e le altre componenti sportive; - designare, di concerto con gli Organizzatori interessati, i Commissari Regionali componenti lo staff tecnico delle singole manifestazioni, nonché, su richiesta del GUG, i Commissari Tecnici Regionali con funzioni di Commissari Tecnici Nazionali facenti funzione presso le gare non titolate che si svolgono nella zona di competenza; - svolgere, nel territorio di competenza, attività di arruolamento degli Ufficiali di Gara; - su delega del Consiglio Direttivo organizzare e presiedere i corsi di abilitazione e di qualificazione degli Ufficiali di Gara Provinciali. I Fiduciari Zonali rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo. Articolo 9 - Rimborso spese di indennità di trasferta I rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni dei componenti il Consiglio Direttivo sono stabiliti nella misura e con le modalità di quelli dei Componenti degli Organismi Centrali della CSAI. I rimborsi sono a carico del bilancio di funzionamento della CSAI. Nella stessa misura, sono a carico degli Organizzatori i rimborsi spese per i Commissari Tecnici Nazionali designati in servizio fuori sede. Articolo 10 - Provvedimenti disciplinari Sulla base degli atti comunque acquisiti, il Consiglio Direttivo del Gruppo direttamente o a mezzo di uno o più suoi delegati, inizierà l'istruttoria per l'irrogazione della sanzione dell’ammonizione, con o senza diffida, a carico degli Ufficiali di Gara (esclusi i cronometristi) per violazione delle disposizioni del presente Regolamento e della NS 4. Ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti. L'interessato dovrà far pervenire le proprie eventuali ragioni entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. La convocazione dell’interessato è obbligatoria quando, a seguito dei chiarimenti richiesti, emergano dichiarazioni contraddittorie o situazioni non chiare in rapporto, anche, alla documentazione in atti. Delle risposte che fornirà il convocato sarà redatto un sommario verbale. La mancata risposta alla contestazione degli addebiti nei termini stabiliti dal 3° comma del presente articolo, o la mancata presentazione alla convocazione saranno considerate come aggravanti. In relazione alla gravità degli addebiti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di segnalare le violazioni alla Procura Federale della CSAI. Avverso i provvedimenti disciplinari gli Ufficiali di gara interessati possono ricorrere al Tribunale Nazionale d'Appello, osservando le modalità previste dal R.N.S.. Articolo 11 - Scioglimento Il Presidente della CSAI può, per gravi motivi, sciogliere gli organi del “Gruppo” e nominare un Commissario Straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla loro ricostituzione con le procedure previste dal regolamento della CSAI e nel presente regolamento. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi. Articolo 12 - Validità del regolamento Il Comitato Esecutivo della CSAI è competente ad approvare e modificare il presente Regolamento, sentito il Consiglio Direttivo del “Gruppo”. Per ciò che non è espressamente previsto, valgono, per analogia ed in quanto applicabili, le norme del Regolamento della CSAI. Articolo 13 – Disposizioni transitorie a) Il Consiglio Direttivo, eletto a seguito delle elezioni 2007, durerà in carica fino al 31 dicembre 2008. 40 Regolamenti REGOLAMENTO GRUPPO COMMISSARI SPORTIVI Art. 1- Costituzione e scopi Il Gruppo Commissari Sportivi - in appresso indicato con la sigla GCS - è un organismo tecnico - consultivo della CSAI ed ha lo scopo di proporre la composizione dei Collegi giudicanti ed inoltre di preparare, aggiornare, inquadrare e disciplinare i Commissari Sportivi. Art. 2- Appartenenti al Gruppo Appartengono al GCS i Commissari Sportivi Nazionali e Regionali che superano gli appositi esami periodici di abilitazione indetti a livello nazionale. Art. 3- Organi Gli Organi del GCS sono: a) centrali: - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; b) periferici: - i Fiduciari Regionali. Art. 4- Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Commissari Sportivi, di cui tre Nazionali auto, uno Regionale auto ed uno Nazionale Karting, eletti dagli appartenenti al GCS mediante assemblee provinciali. Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di indicare al Presidente della CSAI i Collegi dei Commissari Sportivi di tutte le manifestazioni sportive autorizzate dalla CSAI ed inoltre deve: - provvedere alla preparazione, inquadramento ed aggiornamento dei Commissari di cui al precedente art.2. - proporre al Presidente della CSAI la nomina di Commissari Sportivi Nazionali; - predisporre l'organizzazione dell'Ufficio di Segreteria del GCS; - proporre la cancellazione dai ruoli nazionale e regionale dei Commissari secondo quanto previsto dall'art. 2.4 della N. S. 4, in quanto applicabile; - provvedere alla giustizia domestica; - proporre alla CSAI il passaggio al Ruolo d'Onore di Commissari Sportivi; - proporre alla CSAI modifiche ed aggiornamenti normativi; il Consiglio Direttivo dura in carica per il quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto. In caso di dimissioni o vacanze tra i componenti del GCS si provvede alla loro sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della categoria. Se ciò non fosse possibile, il nuovo o i nuovi componenti sono nominati dal Presidente dell'ACI, sentito il Consiglio Direttivo del GCS. I nuovi componenti, eletti o nominati in sostituzione, rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio. I Componenti il Consiglio Direttivo per tutta la durata del loro mandato non possono far parte dei Collegi dei Commissari Sportivi, né ricoprire altri incarichi nelle competizioni che si svolgono in Italia. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di presenziare, senza diritto di voto, il Presidente o un suo delegato ed il Segretario della CSAI. Art. 5- Presidente Il Presidente ha la rappresentanza del GCS; convoca e presiede il consiglio Direttivo; in caso di temporanea sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. Art. 6- Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza ed è responsabile del suo operato verso il Presidente stesso. Art. 7- Segretario Il segretario, coadiuvato da un Ufficio di Segreteria messo a disposizione dalla CSAI, cura le funzioni di carattere meramente operativo e da esecuzione a tutte le delibere del Consiglio Direttivo. 41 Regolamenti Art. 8- Fiduciari Regionali Il Consiglio Direttivo del GCS nomina i Fiduciari Regionali scegliendoli, di intesa con il Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara, nell'ambito dell'appartenenza ad uno dei due gruppi. I Fiduciari Regionali svolgono attività di supporto al Consiglio Direttivo per il reclutamento e l'aggiornamento dei Commissari Sportivi e per la scelta dei Commissari Sportivi Regionali componenti i Collegi. I Fiduciari regionali rispondono del loro operato ai rispettivi Consigli Direttivi per l'attività svolta su incarico di questi ultimi. Il Fiduciario Regionale non potrà svolgere attività sportiva, connessa alla sua qualifica, nell'ambito della regione di sua competenza. Art. 9- Rimborso spese di trasferta I rimborsi spesa per la partecipazione a riunioni dei Componenti il Consiglio Direttivo e la Segreteria (qualora non siano dipendenti ACI) sono stabiliti nella misura e con le modalità di quelli dei Componenti degli Organismi di gestione della CSAI. Art.10- Provvedimenti Disciplinari Ogni infrazione al presente Regolamento è soggetta alla giurisdizione del Consiglio Direttivo del GCS il quale provvede, anche a mezzo di un suo delegato, all'istruttoria disciplinare e decide la relativa sanzione che può essere soltanto quella dell'ammonizione con o senza diffida. Se il Consiglio Direttivo ritiene la sanzione dell'ammonizione insufficiente, trasmette gli atti alla procura Federale perché possa disporre il deferimento al Giudice Sportivo o provvedere all'archiviazione. Art.11- Scioglimento Il Presidente dell'ACI può per gravi motivi sciogliere gli organi del GCS e nominare un commissario straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi, poteri che manterrà sino alla scadenza del quadriennio olimpico. Art.12- Validità del regolamento Il presente regolamento è emanato dal Consiglio Generale dell'ACI che è anche competente ad approvare eventuali modifiche, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI e del Consiglio Direttivo del GCS. Per ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento valgono, per analogia ed in quanto applicabili, le norme del regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo. Art.13- Norme transitorie a) I Commissari Sportivi Nazionali e Regionali in attività nel 2005 appartengono di diritto al GCS. b) Il regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo del GCS è emanato dal Consiglio Generale dell'ACI, sentita una Commissione di esperti, tra cui almeno due Commissari Sportivi, nominati dallo stesso Consiglio Generale. 42 Regolamenti SOTTOCOMMISSIONI DELLA CSAI REGOLAMENTO Art. 1 - REGOLAMENTO GENERALE DELLE SOTTOCOMMISSIONI Art. 1.1 – Definizione Le Sottocommissioni sono organismi tecnico-consultivi di cui si avvalgono il Presidente ed il Comitato Esecutivo della CSAI riguardo a questioni relative ai loro compiti. Le competenze delle Sottocommissioni in generale e delle singole Sottocommissioni in particolare sono indicate negli articoli 1.7, 1.8, 2.1 e seguenti del presente Regolamento. Art. 1.2 – Istituzione a) Sottocommissioni per settori di attività Le Sottocommissioni per settori di attività sono istituite dal Comitato Esecutivo della CSAI ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della CSAI. Attualmente sono istituite le seguenti Sottocommissioni: - Auto Storiche (Velocità e Rallies) - Comunicazione - Energie Alternative - Karting - Medica - Off Road - Rallies - Rallyes Tout Terrain e Fuoristrada - Regolarità (Auto Storiche e Moderne) - Ricerca e Sviluppo - Sicurezza - Slalom - Tecnica - Velocità in Circuito - Velocità in Salita b) Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare La Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare è istituita ai sensi dell’art. 15 del Regolamento della CSAI. Art. 1.3 – Costituzione e durata a) Costituzione a1) Sottocommissioni per settori di attività Ogni Sottocommissione è costituita da un Presidente e da un numero massimo di quattro Componenti scelti tra esperti e tecnici operanti nei settori di competenza. La Sottocommissione Sicurezza è integrata da specialisti con competenza specifica per i percorsi dei vari settori di attività I Presidenti sono nominati dal Presidente della CSAI, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI. I Componenti sono nominati, su base fiduciaria, dal Presidente della CSAI, sentito il Presidente della Sottocommissione stessa, partecipano alle riunioni a titolo personale e come tali non possono farsi rappresentare. a2) Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare La Sottocommissione è costituita: - dal Presidente della CSAI o da un Vice-Presidente della CSAI incaricato dal Presidente della CSAI; - dai Presidenti delle Sottocommissioni di cui alla lettera a) del precedente art. 1.2; - dai rappresentanti delle associazioni di categoria Aica, Anfia, Fik, Fisaps,Gug e Unrae in ragione di un rappresentante per associazione; - da un rappresentante degli Organizzatori e da un rappresentante dei Costruttori non Anfia/Unrae eletti ai sensi dell’art. 15.2 del Regolamento della CSAI; - da un rappresentante degli Autodromi non facenti parte dell’Aica. I Componenti partecipano alle riunioni a titolo personale e come tali non possono farsi rappresentare. b) Norme di comportamento 43 Regolamenti I Presidenti ed i Componenti sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. E' fatto loro divieto: - di diffondere notizie sui lavori delle Sottocommissioni se non dopo la loro approvazione e/o il vaglio degli organismi a ciò preposti; - di diffondere le informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza in relazione al loro incarico. c) Durata dell’incarico Gli incarichi hanno durata biennale e possono essere confermati o revocati. d) Mancata partecipazione alle riunioni I Componenti che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. Art. 1.4 – Osservanza dei regolamenti I Componenti delle Sottocommissioni: - devono essere titolari della tessera sportiva ACI di “Dirigente sportivo”; - hanno l’obbligo di osservare il Regolamento della CSAI, il presente Regolamento e ogni altro regolamento o disposizione della CSAI; - in ragione della loro appartenenza all’ordinamento sportivo automobilistico accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento assunto dalla CSAI nei loro confronti nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva automobilistica, rinunciando espressamente ad adire altre autorità diverse da quelle sportive della CSAI. Art. 1.5 – Dimissioni e decadenza a) Dimissioni In caso di dimissioni o vacanza tra i Presidenti delle Sottocommissioni, il Presidente della CSAI, sentito il Comitato Esecutivo, provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina. In caso di dimissioni o vacanza tra i Componenti delle Sottocommissioni, il Presidente della CSAI, sentito il Presidente della Sottocommissione, provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina. b) Decadenza Le Sottocommissioni decadono di diritto al venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei propri componenti. Le Sottocommissioni decadute permangono in prorogatio soltanto per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e fino al loro rinnovo, per il quale si deve provvedere entro tre mesi, c) Durata della nomina nei casi di sostituzione o di rinnovo Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), i Presidenti ed i Componenti nominati in sostituzione e le Sottocommissioni rinnovate rimangono in carica fino alla scadenza del biennio. Art. 1.6 - Riunioni a) Convocazione Le convocazioni sono decise dai Presidenti delle Sottocommissioni, di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei Componenti, a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica inviati almeno 3 giorni prima della data della riunione. Il luogo, l'orario e l’ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti dai Presidenti e indicati nell’avviso di convocazione. Le Sottocommissioni sono convocate almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Possono essere validamente convocate anche in collegamento video o tele conferenza. Di norma, le Sottocommissioni si riuniscono presso le sedi CSAI di Roma e Milano. Possono essere autorizzate sedi diverse su richiesta motivata del Presidente della Sottocommissione. b) Documentazione relativa all’ordine del giorno La documentazione relativa agli argomenti all'O.d.G. deve essere inviata ai Componenti almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di convocazione d'urgenza, deve essere spedita a mezzo fax, posta elettronica o posta prioritaria almeno 3 giorni prima della riunione. c) Validità delle riunioni - Votazioni Le riunioni sono validamente costituite con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti, con arrotondamento per difetto. Le Sottocommissioni deliberano a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. In caso di votazione, possono essere adottati, in alternativa, i seguenti sistemi di votazione: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto. 44 Regolamenti d) Disposizioni diverse Nell’espletamento dei loro compiti, le Sottocommissioni possono consultare, su specifiche questioni, altre Sottocommissioni o altri esperti. L’eventuale partecipazione di esperti alle riunioni delle Sottocommissioni può avvenire soltanto dietro esplicito invito dei Presidenti delle Sottocommissioni stesse. Se tale partecipazione comporta spese di trasferta a carico della CSAI, i Presidenti devono richiedere la preventiva autorizzazione al Segretario della CSAI. Alle riunioni delle Sottocommissioni devono essere invitati i rappresentanti della CSAI presso le Commissioni FIA che hanno le medesime competenze. L’avviso di convocazione delle riunioni deve essere inviato, per opportuna conoscenza, anche ai Componenti del Comitato Esecutivo della CSAI. Art. 1.7 – Competenze dei Presidenti delle Sottocommissioni I Presidenti delle Sottocommissioni hanno il compito: a) di stabilire il programma annuale delle riunioni delle Sottocommissioni di competenza e di comunicarlo al Presidente, ai Componenti del Comitato Esecutivo e al Segretario della CSAI; b) di disporre le convocazioni delle riunioni; c) di presiedere le riunioni o, in caso di impedimento, delegare un proprio sostituto nella persona di uno dei Componenti; d) di approvare i verbali delle riunioni predisposti dalla segreteria della Sottocommissione; e) di esercitare il controllo sullo svolgimento dell’attività sportiva del settore di competenza; f) di inviare al Comitato Esecutivo della CSAI una relazione trimestrale sull’attività della Sottocommissione e del settore sul quale la stessa ha competenza; g) se previste, di disporre le ispezioni delle competizioni, designandone gli Osservatori con spese a carico degli Organizzatori; h) di disporre, in caso di competizioni su percorsi di gara provvisori e con spese a carico degli Organizzatori, i sopralluoghi ai fini dell’approvazione dei percorsi; i) di disporre sopralluoghi, con spese a carico degli Organizzatori, per accertare che le condizioni di effettuazione di una competizione siano conformi alla regolamentazione tecnico/sportiva e di sicurezza del settore; l) di sottoporre al Presidente o al Comitato Esecutivo della CSAI ogni altra questione di competenza della Sottocommissione. I compiti del Presidente della Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare sono limitati ai casi di cui alle lettere a), b), c) e d). Art. 1.8 – Competenze delle Sottocommissioni a) Competenze comuni delle Sottocommissioni per settori di attività Le Sottocommissioni hanno il compito: a1) di sottoporre all’approvazione dei competenti Organismi della CSAI le proposte relative alla regolamentazione tecnica e sportiva del settore di competenza e alla loro interpretazione autentica; a2) in coordinamento con i rappresentanti della CSAI presso le Commissioni della FIA, di esprimere pareri sulle proposte di modifica della regolamentazione sportiva e tecnica da sottoporre alla FIA; a3) di esaminare periodicamente l’andamento dell’attività del settore di competenza e fornire agli Organismi della CSAI tutti i suggerimenti atti a conseguire ogni possibile miglioramento dell’attività stessa; a4) di esaminare, esprimendo il proprio parere, ogni altra questione particolare rientrante nella competenza della Sottocommissione. b) Competenze specifiche di ogni singola Sottocommissione Si rinvia agli articoli 2.1 e seguenti del presente Regolamento. Art. 1.9 - Segreteria L’attività di segreteria delle Sottocommissioni è assicurata dal Segretario della CSAI che si avvale, a tal fine, delle risorse umane e gestionali che l’Automobile Club d’Italia ha assegnato alla CSAI. In particolare, le segreterie delle Sottocommissioni hanno il compito: a) di assistere i Presidenti, i componenti delle Sottocommissioni e le Sottocommissioni stesse nell’espletamento delle loro attribuzioni; b) di provvedere, su disposizione del Presidente della S/Commissione, alla convocazione delle riunioni; c) di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Sottocommissioni provvedendo a redigerne i verbali e ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti assunti; d) di inviare, per conoscenza, i verbali delle riunioni delle Sottocommissioni al Presidente, ai Componenti del Comitato Esecutivo e al Segretario della CSAI; 45 Regolamenti e) di trasmettere al Segretario della CSAI le proposte delle Sottocommissioni da sottoporre all’esame e/o all’approvazione dei competenti Organismi della CSAI; f) di redigere i testi dei regolamenti relativi al settore di competenza secondo le decisioni del Comitato Esecutivo della CSAI; g) di predisporre e fornire al Segretario della CSAI le statistiche relative all’andamento dell’attività sportiva del settore di competenza; h) di svolgere tutte le attività di segretariato relative ai settori di competenza. i) in caso di Sottocommissioni che hanno competenza su settori nell’ambito dei quali sono organizzate competizioni: - di provvedere, in coordinamento con i Presidenti delle Sottocommissioni, con gli Automobile Club provinciali e con gli Organismi Territoriali della CSAI, alla gestione, anche dal punto di vista contabile, del Calendario sportivo del settore; - di predisporre, per il proprio settore, i regolamenti-tipo di gara che gli Organizzatori devono utilizzare per la richiesta del permesso di organizzazione; - di predisporre, ove previsti per il proprio settore, i rapporti ispettivi-tipo che gli Osservatori devono utilizzare ai fini della valutazione delle competizioni; - di esaminare i regolamenti particolari di gara per verificarne la loro conformità ai regolamenti generali e di settore e di sottoporli all’approvazione del Presidente della CSAI per il rilascio del permesso di organizzazione; - di esaminare gli incartamenti di chiusura delle competizioni e di relazionare alle Sottocommissioni ai fini delle proposte di omologazione dei loro risultati; - di trasmettere agli Organismi di giustizia sportiva gli atti necessari alla istruzione dei procedimenti disciplinari; - di predisporre le classifiche dei Campionati Italiani, dei Trofei Nazionali e delle Coppe CSAI del settore di competenza. Art. 2 – REGOLAMENTI PARTICOLARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI Art. 2.1 – Auto Storiche (Velocità e Rallies) La Sottocommissione Auto Storiche è competente a trattare le questioni riguardanti i Rallies e le competizioni di Velocità in Circuito e in Salita per auto storiche, secondo le definizioni della Norma Supplementare 14. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Auto Storiche ha anche il compito, relativamente ai settori di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; e) di rilasciare i passaporti tecnici FIA e CSAI per Auto Storiche (HTP) Velocità e Rallies; f) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara. Art. 2.2 – Energie Alternative La Sottocommissione Energie Alternative è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni per veicoli che utilizzano, per la propulsione, l’energia elettrica o qualsivoglia tipo di motore termico alimentato da carburanti rispettosi dell’ambiente, secondo le definizioni della Norma Supplementare 20. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Energie Alternative ha anche il compito, relativamente al settore di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di approvare i percorsi di gara provvisori; e) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; f) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara. 46 Regolamenti Art. 2.3 - Karting La Sottocommissione Karting è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni Karting, secondo le definizioni del Regolamento Nazionale Karting e sue Norme Supplementari. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Karting ha anche il compito, relativamente al settore di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre l’omologazione dei circuiti permanenti (kartodromi) e di approvare i percorsi di gara provvisori; e) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; f) di curare, in coordinamento con la Federazione Italiana Karting, il reclutamento e la preparazione degli Ufficiali di gara Karting; g) di proporre l’omologazione nazionale di telai, motori, pneumatici e accessori di sicurezza; h) di predisporre l’elenco dei piloti prioritari Karting; i) di esercitare il controllo sulle attività sportive di supporto alla CSAI che la Federazione Italiana Karting svolge sul territorio in base a una convenzione; l) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara. Art. 2.4 - Medica La Sottocommissione Medica è competente a trattare le questioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva automobilistica in generale e dei conduttori in particolare, secondo le definizioni della Norma Supplementare 6. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Medica ha anche il compito: a) di proporre al Presidente della CSAI la nomina dei Medici Federali Regionali; b) di proporre ai competenti Organismi della CSAI normative di prevenzione a tutela della sicurezza di quanti partecipano all’attività sportiva automobilistica; c) di proporre ai competenti Organismi della CSAI i piani di pronto intervento nei vari settori di attività e i relativi aggiornamenti; d) di proporre studi e ricerche applicative nel campo specifico della tutela sanitaria; e) di esprimere pareri, in via preventiva, sui programmi di preparazione psico-fisica dei conduttori e sui corsi di primo intervento per Ufficiali di gara; f) di coordinarsi con la Commissione Antidoping istituita nell’ambito del Regolamento Antidoping emanato dal CONI. Art. 2.5 – Off Road La Sottocommissione Off-Road è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni di Velocità su Terra (autocross), di Velocità su Ghiaccio e di Formula Challenge, secondo le definizioni della Norma Supplementare 13. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Off-Road ha anche il compito, relativamente ai settori di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre l’omologazione dei circuiti permanenti (crossodromi) e di approvare i percorsi di gara provvisori; e) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; f) di assegnare i numeri di gara fissi ai conduttori che partecipano alle competizioni del settore; g) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara. 47 Regolamenti Art. 2.6 Rallies La Sottocommissione Rallies è competente a trattare le questioni riguardanti i Rallies (competizioni di regolarità e di velocità), secondo le definizioni della Norma Supplementare 11. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Rallies ha anche il compito, relativamente al settore di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; e) di predisporre gli elenchi dei piloti prioritari Rallies; f) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara. Art. 2.7 – Rallyes Tout Terrain e Fuoristrada La Sottocommissione Rallyes Tout Terrain e Fuoristrada è competente a trattare le questioni riguardanti i Rallyes Tout Terrain (competizioni di regolarità e di velocità su percorsi, privi di pavimentazione e senza viabilità ordinaria) e le competizioni per veicoli fuoristrada, secondo le definizioni delle Norme Supplementari 15 e 22. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Rallyes Tout Terrain e Fuoristrada ha anche il compito, relativamente ai settori di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; e) di proporre l’omologazione dei circuiti permanenti e di approvare i percorsi di gara provvisori; f) di predisporre gli elenchi dei piloti prioritari (Rallyes Tout Terrain) e di assegnare i numeri di gara fissi (Velocità Fuoristrada); g) di esercitare il controllo sulle attività sportive di supporto alla CSAI che la Federazione Italiana Fuoristrada svolge sul territorio in base a una convenzione; h) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara. Art. 2.8 – Regolarità (auto storiche e moderne) La Sottocommissione Regolarità (auto storiche e moderne) è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni di Regolarità, i Raduni, le Gymkane, le Cacce al Tesoro e le manifestazioni atipiche che non rientrano in alcun altra tipologia di gara, secondo le definizioni delle Norme Supplementari 19 e 23. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Regolarità ha anche il compito, relativamente ai settori di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e, se previste, internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; e) di approvare i percorsi di gara provvisori; f) di predisporre gli elenchi dei piloti prioritari Regolarità Auto Storiche (Top Driver); g) di rilasciare le fiches di identità di Regolarità Auto Storiche; h) di approvare, di volta in volta, le caratteristiche di svolgimento e di percorso delle manifestazioni atipiche. Art. 2.9 – Ricerca e Sviluppo La Sottocommissione Ricerca e Sviluppo è competente a trattare le iniziative volte a facilitare l’approccio allo sport automobilistico e a svolgere una funzione sociale nel quadro delle attività sportive e del tempo libero. In particolare rientrano nella competenza della Sottocommissione Ricerca e Sviluppo i Centri di Avviamento allo Sport, il coordinamento con la Scuola di Pilotaggio Federale e con i suoi programmi finalizzati ai giovani, le attività legate alla iniziativa “Caccia al Pilota” e le competizioni di accelerazione, di Formula Start e sui minimpianti, secondo le definizioni della Norma Supplementare 24. 48 Regolamenti Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Ricerca e Sviluppo ha anche il compito, relativamente ai settori di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; c) di approvare i percorsi di gara provvisori; d) di assistere e coordinare i centri di Avviamento allo Sport; e) di proporre la sperimentazione di nuove iniziative che abbiano lo scopo di facilitare l’approccio allo sport automobilistico e di svolgere una funzione sociale nel quadro delle attività sportive e del tempo libero. Art. 2.10 – Sicurezza La Sottocommissione Sicurezza è competente a trattare le questioni riguardanti l’omologazione dei circuiti permanenti, l’approvazione dei percorsi di gara provvisori e la sicurezza delle competizioni nei suoi vari aspetti (percorsi, vetture, conduttori, svolgimento), di concerto e in coordinamento con le Sottocommissioni di volta in volta interessate e secondo le definizioni della Norma Supplementare 8 e dei regolamenti dei diversi settori di attività. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Sicurezza ha anche il compito: a) di esaminare ed approvare i progetti dei circuiti permanenti e i successivi progetti di modifica, stabilendo, ai fini della loro omologazione, i lavori da effettuarsi e le eventuali condizioni da rispettare; b) di esprimere il parere ai fini dell’omologazione FIA degli autodromi e, se richiesta, dei circuiti provvisori; c) di proporre il rilascio delle licenze Nazionali di autodromo; d) di disporre le ispezioni, autonomamente o su incarico della FIA e con spese a carico dei Gestori e/o degli Organizzatori, ai fini dell’accertamento dell’avanzamento dei lavori e delle condizioni di omologabilità degli autodromi e dei circuiti provvisori; e) di disporre, in accordo con le Sottocommissioni interessate, l’ispezione dei percorsi di gara su strade o aree pubbliche ai fini dell’accertamento dell’esistenza di adeguate condizioni di sicurezza; f) di assistere, con un proprio incaricato, i tecnici della FIA nelle visite ispettive presso gli autodromi; g) di curare le procedure di omologazione presso la FIA dei dispositivi e dell’abbigliamento di sicurezza prodotti in Italia; h) di esprimere il parere per il rilascio della licenza di Costruttore di equipaggiamenti di sicurezza. Art. 2. 11 - Slalom La Sottocommissione Slalom è competente a trattare le questioni riguardanti gli Slalom, secondo le definizioni della Norma Supplementare 18. Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Slalom ha anche il compito, relativamente al settore di attività di competenza: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e, se previste, internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; e) di approvare, con spese a carico degli Organizzatori, i percorsi di gara proposti per la prima volta; f) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara. Art. 2.12 - Tecnica La Sottocommissione Tecnica è competente a trattare le questioni di carattere tecnico relative alle vetture, secondo le definizioni delle Norme Supplementari 5, 9, 10 e 25 (Passaporti Tecnici). Oltre a quelli previsti nel precedente art. 1.8, la Sottocommissione Tecnica ha anche il compito: a) di esprimere il parere, ai fini della loro approvazione, sulle proposte delle Sottocommissioni relative alle vetture non regolamentate dall’All. J; b) di esprimere il parere per l’omologazione FIA delle vetture di costruzione italiana e di curarne le procedure; c) di rilasciare le omologazioni nazionali delle vetture; d) di esprimere il parere per il rilascio delle licenze di Costruttore, ad eccezione di quelli degli equipaggiamenti di sicurezza; e) di disporre sopralluoghi ed ispezioni, con spese a carico del Costruttore e/o dell’Organizzatore, allo scopo di accertare la conformità delle vetture ai regolamenti o la corretta esecuzione delle verifiche tecniche ante e post gara; f) di rilasciare i passaporti tecnici delle vetture. 49 Regolamenti Art. 2.13 – Velocità in Circuito La Sottocommissione Velocità in Circuito è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni di velocità che si svolgono in autodromo (secondo le definizioni della Norma Supplementare 16) ed i tentativi di record. Oltre a quelli indicati nel precedente par. 1.8, la Sottocommissione Velocità in Circuito ha anche il compito: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; e) di esprimere il parere sulle domande di passaggio di categoria, quando non esistono i requisiti previsti dalla NS 3. Art. 2.14 – Velocità in Salita La Sottocommissione Velocità in Salita è competente a trattare le questioni riguardanti le competizioni di velocità che si svolgono su percorsi in salita, secondo le definizioni della Norma Supplementare 16 bis. Oltre a quelli indicati nel precedente par. 1.8, la Sottocommissione Velocità in Salita ha anche il compito: a) di predisporre il calendario sportivo delle competizioni e di sottoporlo all’approvazione degli Organizzatori riuniti in assemblea nazionale; b) di sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI le proposte relative all’assegnazione delle validità nazionali e internazionali; c) di esprimere il parere sulle domande di prima iscrizione di una competizione al calendario internazionale; d) di proporre alla CSAI l’omologazione dei risultati delle competizioni, fatta salva la facoltà del Comitato Esecutivo della CSAI di avocare a sé l’esercizio del potere di omologazione; e) di coordinarsi con la Sottocommissione Sicurezza per il controllo, ai fini della sicurezza, dei percorsi di gara. Art. 3 – SOTTOCOMMISSIONE CONSULTIVA INTERDISCIPLINARE La Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare ha il compito di esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti per il Comitato Esecutivo della CSAI, in materia di regolamentazione sportiva e tecnica di tutti i settori. I pareri sono richiesti dalle Sottocommissioni e/o dal Comitato Esecutivo della CSAI. 50