OGGETTO: INDICAZIONI IN CASO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE
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OGGETTO: INDICAZIONI IN CASO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” GUASILA VIA R. SCINTU, 24 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C Tel. 070/987015 – Fax 070/9837226 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: [email protected]; [email protected] Circ. N. 20 Guasila 30/09/2015 Al personale DOCENTE Al personale ATA Ai GENITORI degli alunni Al DSGA SITO OGGETTO: INDICAZIONI IN CASO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE VISTA la recente ordinanza di chiusura scuole dovuta all’allerta meteo; CONSIDERATO che le ordinanze per maltempo sono spesso emesse all’ultimo minuto, a seguito di un’attenta e puntuale valutazione da parte degli amministratori comunali; CONSIDERATO che in caso di ordinanza di chiusura delle scuole, gli uffici di segreteria non risultano operativi; CONSIDERATO l’interesse relativo agli obblighi di servizio del personale in tali occasioni, si ritiene utile dare alcune indicazioni anche di carattere normativo. Il dirigente scolastico per cercare di gestire al meglio queste situazioni, fornendo una puntuale e tempestiva informazione alle famiglie degli alunni e a tutto il personale scolastico, dispone le seguenti indicazioni operative da attuare in caso di ordinanza di chiusura scuole. Indicazioni operative per personale e famiglie In caso di comunicazioni dei principali media nazionali e regionali, su eventuali allerte meteo nel territorio, il personale scolastico potrà verificare la situazione d’emergenza relativa al proprio Comune e scuola attraverso i siti istituzionali dei Comuni e della scuola. In assenza di comunicazione in tal senso, tutto il personale scolastico è tenuto a prendere regolare servizio nel proprio plesso; Non appena ricevuta la comunicazione e/o l’ordinanza di chiusura scuole dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente Scolastico, o persona da lui delegata, avrà cura di pubblicare tempestivamente la comunicazione nella HOME PAGE del sito istituzionale della scuola. Le comunicazioni saranno pubblicate nella pagina iniziale del sito e saranno visibili, da tutti gli utenti, salvo malfunzionamenti o impedimenti informatici; Qualora il personale scolastico non abbia la possibilità di accedere al sito della scuola e/o del Comune, per accertarsi della situazione potra’ mettersi in contatto direttamente con il referente del proprio plesso che sarà prontamente informato dal Dirigente Scolastico; Qualora il personale che arriva da fuori sede e deve prendere servizio a scuola, non riesca a raggiungere il luogo di lavoro, perché impossibilitato per gravi ragioni (es. abbondanti piogge o nevicate che blocchino le strade), dovrà comunicarlo tempestivamente al proprio referente di plesso e alla segreteria della scuola. Nel caso in cui la sede della segreteria risulti chiusa, l’interessato dovrà mandare quanto prima la comunicazione scritta via mail o via fax, per i dovuti adempimenti amministrativi. Se la scuola dove presta servizio è aperta, dovrà richiedere un giorno di permesso per gravi motivi personali, oppure, ove possibile, compensare ore di straordinario o, ancora, concordare la concessione di un giorno di ferie. Riferimenti normativi per il personale scolastico. È utile chiarire che esiste una distinzione tra la Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche e la Chiusura delle scuole. SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. Il riferimento normativo specifico, in materia di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche da parte degli enti locali, è costituito dal D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, il quale, all’art. 139 comma 1 lett. e) che individua nel Sindaco (per le scuole del primo ciclo) e nel Presidente della Provincia (per gli istituti scolastici del secondo grado) le autorità competenti ad emanare l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche per “casi gravi e urgenti”. Questa norma parla solo di attività didattiche. A tale distinzione è correlato il diverso trattamento del personale scolastico conseguente alle ordinanze di sospensione delle attività didattiche emanate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia. Il personale docente, considerato che, per provvedimento autoritativo, è privato della possibilità di prestare la sua attività di docenza, è esonerato dall’obbligo di presentarsi in servizio (a meno che, in orario fuori lezione e/o fuori sede, non siano state programmate attività funzionali all’insegnamento, per le quali – non trattandosi di attività didattica – rimane l’obbligo di regolare partecipazione, sempre che il dirigente non abbia provveduto, autonomamente, a differire la riunione). Tali giornate (o le ore d’insegnamento previste per ciascun docente in quella giornata) non sono soggette, ovviamente, ad alcun recupero, in considerazione del fatto che la mancata prestazione didattica dei docenti è conseguente a una decisione per norma affidata a organi degli enti locali e, quindi, completamente al di fuori della volontà dei docenti stessi. Invece, in caso di sospensione delle sole attività didattiche e NON di chiusura delle scuole, il dirigente scolastico e il personale ATA, in quanto addetti ad attività non di insegnamento, ma amministrativa (o funzionale all’amministrativa, come quella dei collaboratori scolastici), sono tenuti a prestare regolare servizio. CHIUSURA DELLE SCUOLE Ci sono altre disposizioni, di carattere più generale, che assegnano al Sindaco e/o al Prefetto competenze e poteri che consentono provvedimenti che vanno oltre la sola sospensione delle attività didattiche e riguardano anche la chiusura delle scuole. Al Sindaco, nella sua qualità, appunto, di ufficiale del governo è riconosciuta la possibilità, ricorrendone i presupposti e avviate le necessarie interlocuzioni istituzionali previste dalla norma, di emanare un motivato provvedimento di chiusura della scuola, anche come attività amministrativa: in questo caso tutto il personale è esonerato dalla prestazione del servizio, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente. La chiusura delle scuole (cioè sospensione dell’attività didattica e di quella amministrativa) può essere disposta anche dal Prefetto. In caso di chiusura disposta da quest’ultimo, tutto il personale scolastico sarà esentato dall’obbligo di recarsi a scuola né sarà tenuto a alcuna forma di recupero della giornata non lavorata. Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Alessandra Cocco)