OGGETTO: INDICAZIONI IN CASO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE

Transcript

OGGETTO: INDICAZIONI IN CASO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”
GUASILA
VIA R. SCINTU, 24 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C
Tel. 070/987015 – Fax 070/9837226 - sito internet: www.comprensivoguasila.it
e-mail: [email protected]; [email protected]
Circ. N. 20
Guasila 30/09/2015
Al personale DOCENTE
Al personale ATA
Ai GENITORI degli alunni
Al DSGA
SITO
OGGETTO: INDICAZIONI IN CASO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE
VISTA la recente ordinanza di chiusura scuole dovuta all’allerta meteo;
CONSIDERATO che le ordinanze per maltempo sono spesso emesse all’ultimo minuto, a seguito di
un’attenta e puntuale valutazione da parte degli amministratori comunali;
CONSIDERATO che in caso di ordinanza di chiusura delle scuole, gli uffici di segreteria non risultano
operativi;
CONSIDERATO l’interesse relativo agli obblighi di servizio del personale in tali occasioni, si ritiene utile
dare alcune indicazioni anche di carattere normativo.
Il dirigente scolastico per cercare di gestire al meglio queste situazioni, fornendo una puntuale e
tempestiva informazione alle famiglie degli alunni e a tutto il personale scolastico, dispone le seguenti
indicazioni operative da attuare in caso di ordinanza di chiusura scuole.
Indicazioni operative per personale e famiglie
In caso di comunicazioni dei principali media nazionali e regionali, su eventuali allerte meteo nel
territorio, il personale scolastico potrà verificare la situazione d’emergenza relativa al proprio Comune e
scuola attraverso i siti istituzionali dei Comuni e della scuola. In assenza di comunicazione in tal senso, tutto
il personale scolastico è tenuto a prendere regolare servizio nel proprio plesso;
Non appena ricevuta la comunicazione e/o l’ordinanza di chiusura scuole dall’Amministrazione Comunale,
il Dirigente Scolastico, o persona da lui delegata, avrà cura di pubblicare tempestivamente la
comunicazione nella HOME PAGE del sito istituzionale della scuola. Le comunicazioni saranno pubblicate
nella pagina iniziale del sito e saranno visibili, da tutti gli utenti, salvo malfunzionamenti o impedimenti
informatici;
Qualora il personale scolastico non abbia la possibilità di accedere al sito della scuola e/o del Comune, per
accertarsi della situazione potra’ mettersi in contatto direttamente con il referente del proprio plesso che
sarà prontamente informato dal Dirigente Scolastico;
Qualora il personale che arriva da fuori sede e deve prendere servizio a scuola, non riesca a raggiungere il
luogo di lavoro, perché impossibilitato per gravi ragioni (es. abbondanti piogge o nevicate che blocchino le
strade), dovrà comunicarlo tempestivamente al proprio referente di plesso e alla segreteria della scuola.
Nel caso in cui la sede della segreteria risulti chiusa, l’interessato dovrà mandare quanto prima la
comunicazione scritta via mail o via fax, per i dovuti adempimenti amministrativi. Se la scuola dove presta
servizio è aperta, dovrà richiedere un giorno di permesso per gravi motivi personali, oppure, ove possibile,
compensare ore di straordinario o, ancora, concordare la concessione di un giorno di ferie.
Riferimenti normativi per il personale scolastico.
È utile chiarire che esiste una distinzione tra la Sospensione delle lezioni e delle attività didattiche e la
Chiusura delle scuole.
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.
Il riferimento normativo specifico, in materia di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche da
parte degli enti locali, è costituito dal D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, il quale, all’art. 139 comma 1 lett. e)
che individua nel Sindaco (per le scuole del primo ciclo) e nel Presidente della Provincia (per gli istituti
scolastici del secondo grado) le autorità competenti ad emanare l’ordinanza di sospensione delle attività
didattiche per “casi gravi e urgenti”.
Questa norma parla solo di attività didattiche.
A tale distinzione è correlato il diverso trattamento del
personale scolastico conseguente alle ordinanze di sospensione delle attività didattiche emanate dal
Sindaco o dal Presidente della Provincia.
Il personale docente, considerato che, per provvedimento
autoritativo, è privato della possibilità di prestare la sua attività di docenza, è esonerato dall’obbligo di
presentarsi in servizio (a meno che, in orario fuori lezione e/o fuori sede, non siano state programmate
attività funzionali all’insegnamento, per le quali – non trattandosi di attività didattica – rimane l’obbligo di
regolare partecipazione, sempre che il dirigente non abbia provveduto, autonomamente, a differire la
riunione).
Tali giornate (o le ore d’insegnamento previste per ciascun docente in quella giornata) non sono soggette,
ovviamente, ad alcun recupero, in considerazione del fatto che la mancata prestazione didattica dei docenti
è conseguente a una decisione per norma affidata a organi degli enti locali e, quindi, completamente al di
fuori della volontà dei docenti stessi.
Invece, in caso di sospensione delle sole attività didattiche e NON di chiusura delle scuole, il dirigente
scolastico e il personale ATA, in quanto addetti ad attività non di insegnamento, ma amministrativa (o
funzionale all’amministrativa, come quella dei collaboratori scolastici), sono tenuti a prestare regolare
servizio.
CHIUSURA DELLE SCUOLE
Ci sono altre disposizioni, di carattere più generale, che assegnano al Sindaco e/o al Prefetto competenze
e poteri che consentono provvedimenti che vanno oltre la sola sospensione delle attività didattiche e
riguardano anche la chiusura delle scuole.
Al Sindaco, nella sua qualità, appunto, di ufficiale del governo è riconosciuta la possibilità, ricorrendone i
presupposti e avviate le necessarie interlocuzioni istituzionali previste dalla norma, di emanare un motivato
provvedimento di chiusura della scuola, anche come attività amministrativa: in questo caso tutto il
personale è esonerato dalla prestazione del servizio, salvo che il provvedimento stesso non disponga
diversamente.
La chiusura delle scuole (cioè sospensione dell’attività didattica e di quella amministrativa) può essere
disposta anche dal Prefetto. In caso di chiusura disposta da quest’ultimo, tutto il personale scolastico sarà
esentato dall’obbligo di recarsi a scuola né sarà tenuto a alcuna forma di recupero della giornata non
lavorata.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra Cocco)