1 CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO Oggetto

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1 CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO Oggetto
CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO
Oggetto: assunzione in comodato d’uso, a titolo gratuito, della p.f. 237
di mq. 297 antistante la p.ed. 3 in C.C. SAMOCLEVO , da
destinare a parco giochi, per la frazione di SAMOCLEVO.
L’anno 2016, addì ________ del mese di gennaio ad ore 11,00
presso gli uffici comunali di CALDES, sono personalmente comparsi i
signori:
-
ANTONIO MAINI nato a Cles il 29/08/1972 – nella sua qualità di
Sindaco pro tempore del Comune di Caldes, domiciliato per la
carica presso il Municipio, il quale interviene in nome, per conto e
nell’interesse
dell’Amministrazione
comunale
(Cod.
Fisc.
83005150228), di seguito denominato “Comodatario”.
-
Rev. don RENATO PELLEGRINI. nato a Cles il 18/03/1952 e
residente a RABBI (TN) in frazione San Bernardo n. 142, il quale
agisce in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia di SAN
VIGILIO con sede a SAMOCLEVO (Codice fiscale 92004890221)
e di seguito denominato “Comodante”.
Premesso che
-
è intenzione dell’Amministrazione comunale realizzare nella
frazione di SAMOCLEVO, nell’area antistante la canonica - uno
spazio attrezzato dove i bambini possano liberamente giocare;
-
preso atto che il Parroco pro tempore si è dichiarato disponibile alla
cessione di parte dell’area;
-
con nota di data 17 dicembre 2015 prot.n. 151/2015/Amm., la Curia
Arcivescovile di Trento ha autorizzato la concessione a titolo
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gratuito
dell’immobile
contraddistinto
dalla
p.f.
237
C.C.
Samoclevo, adibito ad orto della Canonica, ed autorizzato il Parroco
pro tempore alla stipula del presente atto;
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con deliberazione giuntale n. 73, dd. 22.12.2015 è stata autorizzata
l’assunzione in comodato gratuito della p.f. 237 in C.C. Samoclevo,
di proprietà della Parrocchia di San Vigilio con sede a Samoclevo,
per adibirla a “parco giochi per la frazione.
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si stipula il
seguente contratto di Comodato in uso gratuito.
Art. 1 - Oggetto
La Parrocchia
di SAN VIGILIO con sede a SAMOCLEVO,
proprietaria della p.f. 237 C.C. SAMOCLEVO, e di seguito denominata
“Comodante”, rappresentata dal Parroco pro tempore Rev. RENATO
PELLEGRINI, concede in comodato d’uso gratuito al Comune di
CALDES, di seguito denominato “Comodatario”, rappresentato dal
Sindaco pro tempore ANTONIO MAINI ,
che accetta, la p.f. 237 di
mq. 297 in C.C. SAMOCLEVO, come risulta dalla planimetria sub A),
per destinarla a parco giochi per la frazione di SAMOCLEVO.
Art. 2 – Durata
Il presente contratto avrà durata di anni 15 dal giorno 01 gennaio
2016 al giorno 31 dicembre 2031.
Il presente contratto potrà essere rinnovato, previa adozione di
apposito atto amministrativo, escludendo fin d’ora il rinnovo tacito.
Ad entrambe le parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto
prima della scadenza, senza onere alcuno. Il recesso deve essere
comunicato alla controparte con lettera raccomandata con avviso di
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ricevimento, da notificarsi almeno tre mesi prima della data in cui il
recesso avrà esecuzione.
Alla scadenza del contratto, l’area ritornerà di proprietà della
Parrocchia ad uso esclusivo della stessa, le attrezzatture installate
presso l’area come da planimetrie sub B), sub C) e sub D), potranno
essere rimosse e rimarranno di proprietà del comune di CALDES.
Art. 3 – Destinazione dell’area
Il Comune di CALDES ---- intende realizzare su quest’area un
piccolo parco giochi, collocandovi vari tipi di giochi (scivoli, altalene,
dondoli ecc.) alcune panchine, per far si che diventi un luogo di
socializzazione e divertimento a servizio della frazione, come meglio
descritto/illustrato nelle planimetrie sub B), sub C) e sub D).
Si impegna inoltre alla manutenzione del verde, (taglio dell’erba in
modo regolare e frequente, irrigazione, concimazione, ecc.),per tutto il
periodo di concessione.
Art. 4 – Oneri del Comodatario
Il Comandante (Parrocchia) attribuisce alla parte Comodataria
(Comune) la facoltà di effettuare a propria cura e spese tutti i lavori che
si rendessero necessari per adibire l’area individuata nella planimetria a
parco giochi, installando su tale area attrezzature ricreative per bambini.
Il Comodante attribuisce altresì alla parte Comodataria la facoltà di
provvedere alla delimitazione dell’area anche con l’apposizione di
idonee stanghe e/o sbarre per la maggiore sicurezza degli utenti del
parco.
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Il Comodatario, nell’utilizzo dell’area, si obbliga ad utilizzare il bene
di cui all’art. 1) con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi
dell’art. 1804 del Codice civile.
Si impegna in particolare alla realizzazione e alla manutenzione del
verde (a titolo esemplificativo: taglio dell’erba in modo regolare e
frequente, irrigazione, concimazione se necessario), per tutto il periodo
do durata del contratto.
Il Comodatario (Comune) non potrà in ogni caso pretendere alcun
rimborso per le opere eseguite a sue spese e a propria discrezione per la
corretta e idonea fruibilità del parco.
Art. 5 – Assicurazione e Responsabilità
Il Comodatario (Comune) si impegna ad aver cura e non arrecare
danni o pregiudizi ai beni di cui all’art. 1) attribuiti in comodato gratuito
ed al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento.
Il Comodatario sarà quindi ritenuto responsabile di tutti i danni a
persone o cose che potessero derivare a terzi, per l’uso dei beni di cui
all’art. 1), pertanto solleva e rende indenne fin d’ora il Comodante
(Parrocchia) da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse
pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. A tal fine
il Comodatario (Comune) dichiara di avere in essere con primarie
compagnie idonei contratti di assicurazione a copertura dei rischi
relativi alla responsabilità civile derivante dall’esercizio della propria
attività che comprende anche quanto dedotto nel presente contratto.
Art. 6 – Comodante
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Il Comodante dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi
che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il
completo godimento dell’area di cui all’art. 1 (uno), il quale resta
pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa di qualsivoglia titolo.
Art. 7 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le
parti fanno riferimento agli art. 1803 del Codice civile in materia di
comodato.
Art. 8 – Spese
Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a totale carico
del Comodatario.
Il Comodante
Il Comodatario
Parrocchia di San Vigilio
Comune di Caldes
Il Parroco pro tempore
Il Sindaco pro tempore
Rev. Don RENATO PELLEGRINI
ANTONIO MAINI
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