1 CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO Oggetto
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1 CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO Oggetto
CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO Oggetto: assunzione in comodato d’uso, a titolo gratuito, della p.f. 237 di mq. 297 antistante la p.ed. 3 in C.C. SAMOCLEVO , da destinare a parco giochi, per la frazione di SAMOCLEVO. L’anno 2016, addì ________ del mese di gennaio ad ore 11,00 presso gli uffici comunali di CALDES, sono personalmente comparsi i signori: - ANTONIO MAINI nato a Cles il 29/08/1972 – nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Caldes, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale (Cod. Fisc. 83005150228), di seguito denominato “Comodatario”. - Rev. don RENATO PELLEGRINI. nato a Cles il 18/03/1952 e residente a RABBI (TN) in frazione San Bernardo n. 142, il quale agisce in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia di SAN VIGILIO con sede a SAMOCLEVO (Codice fiscale 92004890221) e di seguito denominato “Comodante”. Premesso che - è intenzione dell’Amministrazione comunale realizzare nella frazione di SAMOCLEVO, nell’area antistante la canonica - uno spazio attrezzato dove i bambini possano liberamente giocare; - preso atto che il Parroco pro tempore si è dichiarato disponibile alla cessione di parte dell’area; - con nota di data 17 dicembre 2015 prot.n. 151/2015/Amm., la Curia Arcivescovile di Trento ha autorizzato la concessione a titolo 1 gratuito dell’immobile contraddistinto dalla p.f. 237 C.C. Samoclevo, adibito ad orto della Canonica, ed autorizzato il Parroco pro tempore alla stipula del presente atto; - con deliberazione giuntale n. 73, dd. 22.12.2015 è stata autorizzata l’assunzione in comodato gratuito della p.f. 237 in C.C. Samoclevo, di proprietà della Parrocchia di San Vigilio con sede a Samoclevo, per adibirla a “parco giochi per la frazione. Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si stipula il seguente contratto di Comodato in uso gratuito. Art. 1 - Oggetto La Parrocchia di SAN VIGILIO con sede a SAMOCLEVO, proprietaria della p.f. 237 C.C. SAMOCLEVO, e di seguito denominata “Comodante”, rappresentata dal Parroco pro tempore Rev. RENATO PELLEGRINI, concede in comodato d’uso gratuito al Comune di CALDES, di seguito denominato “Comodatario”, rappresentato dal Sindaco pro tempore ANTONIO MAINI , che accetta, la p.f. 237 di mq. 297 in C.C. SAMOCLEVO, come risulta dalla planimetria sub A), per destinarla a parco giochi per la frazione di SAMOCLEVO. Art. 2 – Durata Il presente contratto avrà durata di anni 15 dal giorno 01 gennaio 2016 al giorno 31 dicembre 2031. Il presente contratto potrà essere rinnovato, previa adozione di apposito atto amministrativo, escludendo fin d’ora il rinnovo tacito. Ad entrambe le parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, senza onere alcuno. Il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata con avviso di 2 ricevimento, da notificarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. Alla scadenza del contratto, l’area ritornerà di proprietà della Parrocchia ad uso esclusivo della stessa, le attrezzatture installate presso l’area come da planimetrie sub B), sub C) e sub D), potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del comune di CALDES. Art. 3 – Destinazione dell’area Il Comune di CALDES ---- intende realizzare su quest’area un piccolo parco giochi, collocandovi vari tipi di giochi (scivoli, altalene, dondoli ecc.) alcune panchine, per far si che diventi un luogo di socializzazione e divertimento a servizio della frazione, come meglio descritto/illustrato nelle planimetrie sub B), sub C) e sub D). Si impegna inoltre alla manutenzione del verde, (taglio dell’erba in modo regolare e frequente, irrigazione, concimazione, ecc.),per tutto il periodo di concessione. Art. 4 – Oneri del Comodatario Il Comandante (Parrocchia) attribuisce alla parte Comodataria (Comune) la facoltà di effettuare a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero necessari per adibire l’area individuata nella planimetria a parco giochi, installando su tale area attrezzature ricreative per bambini. Il Comodante attribuisce altresì alla parte Comodataria la facoltà di provvedere alla delimitazione dell’area anche con l’apposizione di idonee stanghe e/o sbarre per la maggiore sicurezza degli utenti del parco. 3 Il Comodatario, nell’utilizzo dell’area, si obbliga ad utilizzare il bene di cui all’art. 1) con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1804 del Codice civile. Si impegna in particolare alla realizzazione e alla manutenzione del verde (a titolo esemplificativo: taglio dell’erba in modo regolare e frequente, irrigazione, concimazione se necessario), per tutto il periodo do durata del contratto. Il Comodatario (Comune) non potrà in ogni caso pretendere alcun rimborso per le opere eseguite a sue spese e a propria discrezione per la corretta e idonea fruibilità del parco. Art. 5 – Assicurazione e Responsabilità Il Comodatario (Comune) si impegna ad aver cura e non arrecare danni o pregiudizi ai beni di cui all’art. 1) attribuiti in comodato gratuito ed al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento. Il Comodatario sarà quindi ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, per l’uso dei beni di cui all’art. 1), pertanto solleva e rende indenne fin d’ora il Comodante (Parrocchia) da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. A tal fine il Comodatario (Comune) dichiara di avere in essere con primarie compagnie idonei contratti di assicurazione a copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile derivante dall’esercizio della propria attività che comprende anche quanto dedotto nel presente contratto. Art. 6 – Comodante 4 Il Comodante dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell’area di cui all’art. 1 (uno), il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa di qualsivoglia titolo. Art. 7 – Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento agli art. 1803 del Codice civile in materia di comodato. Art. 8 – Spese Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a totale carico del Comodatario. Il Comodante Il Comodatario Parrocchia di San Vigilio Comune di Caldes Il Parroco pro tempore Il Sindaco pro tempore Rev. Don RENATO PELLEGRINI ANTONIO MAINI 5