Per l`affidamento della distribuzione dei titoli di viaggio ARST

Transcript

Per l`affidamento della distribuzione dei titoli di viaggio ARST
Gara n. 11/08 – CIG 015785493B
Allegato C)
CONTRATTO
Per l’affidamento della distribuzione dei titoli di viaggio ARST
L’anno
, il giorno
del mese di
a Cagliari in Via Zagabria n. 54, presso gli uffici
della sede ARST, tra:
L’ARST spa, di seguito, per brevità, denominata ARST – codice fiscale e partita IVA 00145190922,
con sede in Cagliari via Zagabria n. 54, in persona del suo legale rappresentante Ing. Renato Mameli,
nato a Cagliari il 10 ottobre 1948, e domiciliato per la carica in Cagliari via Zagabria n. 54;
e
La Ditta
, con sede in
, di seguito denominata
“Agente” o Distributore, nella persona di
, nella qualità di Titolare e Legale
Rappresentante della Ditta
si conviene e si stipula quanto segue
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto disciplina l’affidamento della distribuzione dei titoli di viaggio ARST (corsa
semplice, andata e ritorno, carnet da 10 corse, abbonamenti settimanali da 10/12 corse e
Abbonamenti mensili) sull’intero territorio regionale della Sardegna.
2. COMPITI DEL DISTRIBUTORE
L’Agente (nel seguito Distributore), sarà soggetto abilitato a stipulare convenzioni e contratti con
esercizi pubblici che svolgono l’attività marginale di vendita dei titoli di viaggio (nel seguito Punti
vendita o Rivendite), ai quali lo stesso Agente dovrà garantire l’approvvigionamento dei titoli (corsa
semplice, andata e ritorno, carnet da 10 corse, abbonamenti settimanali da 10/12 corse, abbonamenti
mensili) con un programma di distribuzione periodico, sul territorio assegnato, in base alle necessità
delle rivendite.
Tale programma deve essere approvato preliminarmente dall’ARST e rivalidato in occasione di
eventuali variazioni.
Il Distributore ha inoltre l’obbligo di soddisfare le eventuali esigenze di biglietti che le rivendite
dovessero manifestare in qualsiasi momento successivo a quello dell’approvvigionamento periodico
programmato, allo scopo di garantire, senza soluzione di continuità, la disponibilità dei titoli per la
clientela.
La distribuzione dei titoli di viaggio recanti messaggi pubblicitari o informazioni di servizio di
interesse diretto ed esclusivo di particolari Comuni, dovrà essere attuata nei tempi e nelle rivendite
che l’ARST indicherà, con modalità che saranno concordate tra le parti, con un preavviso di 15
giorni.
Pagina 1 di 6
Il Distributore ha altresì l’obbligo di accertare, per ciascuna rivendita, il possesso dei requisiti tecnici
richiesti dall’ARST e di quelli economici stabiliti dalle norme vigenti al momento della
sottoscrizione della presente convenzione e/o degli accordi con tali rivendite.
I requisiti tecnici, richiesti dall’ARST, sono i seguenti:
a) l’orario di apertura dell’esercizio deve ricoprire, a meno di eccezioni, gli orari delle
autocorse in transito e/o partenza dalla località presso la quale è stabilito l’esercizio,
al fine di consentire la regolare emissione di biglietti ;
b) nel giorno di chiusura festivo o infrasettimanale dovrà essere prevista la presenza di
una ulteriore Rivendita alternativa o complementare;
c) l’ubicazione del locale dovrà essere il più possibile prossima alle fermate ARST.
Poiché i soggetti contrattuali sono l’ARST ed il Distributore, resta inteso che quest’ultimo è l’unico
responsabile dei pagamenti nei confronti dell’ARST.
Mensilmente il distributore dovrà fornire all’ARST una rendicontazione dalla quale dovranno
risultare le quantità di biglietti, distribuiti alle singole rivendite,distinte per tipologia e per tratta.
Relativamente agli abbonamenti mensili, sarà cura del distributore garantire una capillare
distribuzione sul territorio degli stessi, che, a discrezione di ARST, potranno:
- essere emessi mediante l’utilizzo di emettitrici tipo “Almex” che in tal caso verranno fornite
dall’ARST;
- essere forniti al distributore, già valorizzati ed in tutto o parte compilati; in quest’ultimo caso
sarà cura della rivendita, nella quale l’abbonamento viene acquistato dall’utente finale,
provvedere al completamento dei dati mancanti (nome, cognome, origine e destinazione del
viaggio).
In ogni caso il distributore dovrà provvedere ad organizzare, tramite le rivendite, la raccolta ed il
controllo di eventuale documentazione necessaria per avere diritto a particolari agevolazioni (es.
attestazione dello stato di studente). L’ARST potrà controllare periodicamente la regolarità di detta
documentazione.
Il Distributore, mensilmente, dovrà presentare un resoconto degli abbonamenti venduti per ogni
rivendita, dal quale risulti il numero di abbonamenti emessi distinto per:
- Tipologia di abbonamento (% sconto e numero corse).
- Origine e Destinazione del viaggio e quindi relativa tratta tariffaria.
3. RETE DI RIVENDITE
Il Distributore dovrà presentare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’elenco delle
rivendite con le quali ha stipulato apposita convenzione. Tale elenco, approvato dall’ARST, dovrà
comprendere un numero di rivendite minime per ciascuna località, così come indicato nell’Allegato
C1. Si allega inoltre, per conoscenza, l’elenco completo (all. C2), con la denominazione, delle attuali
rivendite ARST.
Il numero di rivendite minimo, stabilito nell’Allegato C1 per ciascuna delle località indicate, dovrà
essere mantenuto per tutta la durata del contratto, salvo disposizioni diverse da parte dell’ARST .
L’ARST si riserva la facoltà di richiedere copia delle convenzioni stipulate tra il Distributore e le
Rivendite.
Pagina 2 di 6
4. INTRODUZIONE DI NUOVE RIVENDITE
L’ARST ha la facoltà di richiedere al Distributore l’inserimento in rete di nuove o ulteriori rivendite
ritenute utili, senza che ciò comporti modifiche al contratto sottoscritto.
Il Distributore si impegna a consegnare e rendere operative le nuove rivendite entro quindici giorni
dalla richiesta dell’ARST, salvo impossibilità dovute a specifiche motivazioni che saranno
comunicate all’ARST entro il predetto termine.
Il Distributore potrà attivare altri Punti vendita, previa autorizzazione dell’ARST , la quale valuterà
le esigenze reali, gli aspetti funzionali e gli obiettivi generali.
Il Distributore dovrà fornire, ad ogni variazione, un elenco aggiornato delle rivendite, in formato
elettronico (excel).
5. CESSAZIONI DI RIVENDITE
La cessazione di rivendite dovrà essere tempestivamente comunicata all’ARST, che si riserva,
inoltre, la facoltà di chiedere la cessazione di quelle rivendite che abbiano creato disservizi.
6. TITOLI DI VIAGGIO IN C/DEPOSITO
L’ARST, allo scopo di rendere maggiormente flessibile il servizio di distribuzione ed affrontare le
punte di domanda da parte dei Rivenditori, costituisce presso il Distributore uno stock assortito di
titoli di viaggio, in base a tipologia e tratte di percorso, per un valore complessivo pari a € 75.000,00
(settantacinquemila/00).
Tale stock, che ha la finalità di garantire le vendite senza soluzione di continuità, o interruzioni, assegnato in conto deposito - non darà luogo a pagamenti a favore dell’ARST da parte del
Distributore e sarà verificato, liquidato e ricostituito qualora ricorrano le condizioni.
L’utilizzo di tale stock deve avere carattere eccezionale e dovrà essere autorizzato dall’ARST.
In caso di variazione delle tariffe durante la vigenza del presente contratto, il Distributore dovrà
riconsegnare, entro i termini comunicati dall’ARST, i titoli di viaggio in C/Deposito nella stessa
misura in cui gli sono stati consegnati, provvedendo alla compensazione monetaria in caso di
variazioni nei quantitativi.
Incrementi delle tariffe stabiliti dall’Ente Concedente comportano la revisione del presente contratto.
7. APPROVVIGIONAMENTO TITOLI DI VIAGGIO
La richiesta dei titoli di viaggio dovrà essere trasmessa entro le ore 13,00 via fax al Servizio
Pianificazione e Produzione il lunedì di ogni settimana o in altro giorno se diversamente concordato.
Il Distributore si approvvigionerà dei Titoli di viaggio occorrenti direttamente presso la Direzione
Generale ARST, con cadenza settimanale. La consegna avverrà, con regolare bolla di
accompagnamento. Esigenze particolari dovranno essere comunicate preventivamente via fax e
saranno soddisfatte compatibilmente con le disponibilità in Azienda.
8. DISTRIBUZIONE ALTRO MATERIALE AZIENDALE
Il Distributore è tenuto a prendere in carico e distribuire ogni altro materiale informativo (orari,
tariffari, etc.) che l’Azienda ritenesse di dover consegnare alla rete di rivendite in esercizio. Nulla
sarà dovuto al Distributore per la distribuzione di tale materiale che sarà, di norma, concentrata
all’inizio del periodo scolastico ed all’inizio del periodo estivo.
Pagina 3 di 6
9. PROVVIGIONE DIRETTA – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l’attività di distribuzione è costituito da una provvigione calcolata in percentuale
sul valore nominale dei biglietti, al netto dell’IVA sugli stessi. Tale provvigione resterà fissa ed
invariabile per tutta la durata del contratto, salvo il presentarsi delle condizioni di cui al quarto
comma dell’art. 6 (incremento tariffe).
La provvigione applicata sarà pari al % ( percento) lordo, per i biglietti di corsa semplice, andata
e ritorno, carnet, abbonamenti settimanali e pari al
%(
percento) lordo per gli abbonamenti
mensili e/o annuali.
10. ASSICURAZIONI
Il Distributore, dovrà stipulare polizza assicurativa, a copertura dei rischi derivanti da:
- furto dei titoli di viaggio
- incendio del deposito che custodisce i titoli di viaggio
- ogni altro eventuale rischio dal quale derivi la perdita o il danneggiamento dei titoli di
viaggio.
Tale polizza dovrà garantire una copertura di € 900.000,00 (novecentomila/00)
In qualunque caso i biglietti consegnati dall’ARST, con le modalità fissate al punto 7, dovranno
essere pagati.
11. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto sarà biennale a decorrere dal
e fino al
. Esso potrà,
tuttavia, essere prorogato ai sensi della normativa vigente, per consentire l’espletamento della nuova
gara.
12. MODALITA’ PAGAMENTO
I pagamenti all’ARST da parte del Distributore dovranno essere eseguiti:
- per gli approvvigionamenti effettuati dal 1 al 15 del mese, entro il giorno 17 dello stesso mese;
- per gli approvvigionamenti effettuati dal 16 al 30 del mese, entro il giorno 2 del mese successivo.
Non potranno essere effettuate nuove consegne al distributore se non risulta pagata la quindicina
precedente.
I pagamenti di cui sopra dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante assegno non trasferibile
intestato ad ARST Cagliari, direttamente presso la Direzione Generale ARST, Via Zagabria 54,
Cagliari.
I suddetti versamenti devono corrispondere all’intero ammontare dei biglietti consegnati
dall’Azienda, al netto delle provvigioni calcolate percentualmente sul valore nominale dei titoli di
viaggio al netto dell’IVA sugli stessi (+ IVA sulle provvigioni).
A fronte di tali provvigioni il Distributore dovrà emettere regolare fattura intestata all’ARST.
13. RITARDATI VERSAMENTI
Il ritardo nei pagamenti all’ARST, stabiliti all’art. 12, comporta l’applicazione di un interesse di
mora, che sarà pari all’interesse legale, da calcolarsi sull’importo da versare per ogni giorno di
ritardo. Oltre gli interessi di mora sarà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo dovuto, per
ogni giorno di ritardo sui pagamenti.
Pagina 4 di 6
Trascorso il quindicesimo giorno di ritardo l’ARST si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di
effettuare prelevamenti direttamente dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 15.
Qualora l’ARST fosse costretta a distribuire direttamente i titoli di viaggio per cause imputabili al
distributore o mancati versamenti, per ogni giorno di distribuzione sarà addebitata la cifra di €
150,00 (centocinquanta/00)
14. PENALITA’
Qualora l’ARST accertasse il mancato approvvigionamento periodico di titoli di viaggio a favore
delle Rivendite, dovuto a cause imputabili al Distributore, potrà applicare per ogni giorno di ritardo
sul programma di cui all’art. 2, comma 1, una penale pari ad 1/30 del valore dei titoli di viaggio
distribuiti nel mese precedente.
15. DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dei titoli di viaggio ricevuti in conto deposito, di cui al precedente art. 6, e dei
versamenti relativi ai titoli di viaggio ricevuti e/o emessi, il distributore dovrà costituire deposito
cauzionale a favore dell’ARST pari a € 900.000 (novecentomila) mediante Fideussione Bancaria di
durata pari a quella del contratto.
Il deposito cauzionale è mantenuto fisso nell’ammontare sopra stabilito sino alla scadenza del
presente contratto.
Esso, pertanto, va reintegrato ogni qualvolta l’ARST operi prelevamenti per fatti connessi con
l’elusione del contratto.
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ARST può risolvere “ipso iure” il presente contratto, in caso:
- di frode, di negligenza grave, di contravvenzione all’esecuzione degli obblighi contrattuali generali
contenuti nel presente contratto;
- di cessione del Distributore, di cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della
ditta;
- di mancata presentazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dell’elenco delle
rivendite con le quali ha stipulato apposita convenzione, come stabilito dall’art. 3 del presente
contratto.
- di sub-appalto non autorizzato espressamente dall’ARST.
L’ARST si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal presente contratto, senza alcun indennizzo e con
preavviso di trenta giorni, qualora:
- debba modificare modalità e rete di vendita;
- ritenga opportuno modificare la propria organizzazione generale;
- riscontri che l’incarico di cui al presente contratto non sia rispondente alle proprie esigenze.
Il contratto, infine, si intenderà revocato di pieno diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso,
qualora il Distributore sia inadempiente anche ad una sola delle clausole contrattuali e del
Pagina 5 di 6
disciplinare, salva ed impregiudicata ogni azione di risarcimento da parte dell’ARST per eventuali
danni conseguenti all’anticipata risoluzione.
17. CONTROLLI
L’ARST, su richiesta delle rivendite, o di propria iniziativa potrà effettuare controlli al fine di
verificare la sussistenza di problemi connessi all’approvvigionamento dei biglietti dipendenti da
un’attività inefficiente del Distributore.
L’ARST potrà in ogni momento, disporre verifiche sulle giacenze in C/Deposito presso il
Distributore. Di ciascuna verifica sarà redatto specifico verbale che verrà trasmesso in copia al
Distributore.
18. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente il foro di Cagliari
19. SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Distributore le spese di copia, bollo e registro, nonché tutte le imposte e tasse
derivanti dal presente contratto in base alle vigenti disposizioni.
ARST spa
IL DISTRIBUTORE
Pagina 6 di 6