Le sostanze chimiche nella legislazione europea attuale e futura
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Le sostanze chimiche nella legislazione europea attuale e futura
Le sostanze chimiche nella legislazione europea attuale e futura Roberta Bernasconi Università dell’Insubria Varese, 21 marzo 2007 Produzione globale di sostanze chimiche 1930 2000 1.000.000 T/a 400.000.000 T/a Nel 1998 il giro d’affari mondiale delle sostanze chimiche era di circa 1.244 Miliardi di euro. ca. + 3.2 % anno Produzione globale di sostanze chimiche 10/03/2006 27.476.176 sono le sostanze chimiche inserite nel registro CAS (Chemical Abstracts Service) Importanza delle sostanze chimiche in EU Sono impiegati circa 5 milioni di persone (1.9 mil. mil. direttamente) Terza maggiore industria europea (96% delle PMI) Il 31% del fatturato mondiale è dell’Europa (principale produttrice (saldo positivo di 41Miliardi di euro) 31.000 imprese La legislazione europea e le sostanze chimiche • • • • • • • Classification & labelling Restriction of marketing Notification of new chemicals Risk assessment of existing chemicals Registration of pesticides Registration of biocides C & L preparations • • • • Registration of veterinary drugs feed additives food additives cosmetics EC Directive 67/548/EEC EC Directive 76/769/EEC EC Directive 92/32/EEC EC Council Reg. 793/93 EC Directives 91/414/EEC EC Directive 98/8/EC EC Directive 1999/45/EC EC Regulation 2377/90 EC Directive 70/524/EEC 89/107/EEC SCP/803/90 • medicinal products for human and veterinary use (European Medicines Agency) EC Regulation 726/2004 Politica delle sostanze chimiche I potenziali rischi connessi all’utilizzo delle sostanze chimiche erano già una priorità alla fine degli anni ’80. Il consiglio delle Comunità Europee approvando il IV programma ambiente (1987-1992), sancì l’obbligo della valutazione dei rischi per ambiente e salute umana causati dall’utilizzo delle sostanze chimiche pericolose. Sostanze chimiche industriali Sostanze nuove Sostanze esistenti 100.204 01/01/71 18/09/1981 Sono state individuate 141 sostanze prioritarie soggette alla valutazione dei rischi (EINECS N. European INventory of Existing Commercial chemical Substances) ca. 4.000 Devono essere valutate se prodotte in quantità superiore ai10 Kg 67/548/CEE (no EINECS N. ma ELINCS N. European List of New Chemical Substances) Sostanze chimiche esistenti Nel 1993 il Consiglio adotta il regolamento (EEC) 793/93, l’Existing Substances Regulation (ESR), che introduce un piano d’azione di valutazione e controllo delle sostanze chimiche esistenti (EINECS), a complemento alla direttiva esistente. gestione delle sostanze tossiche – capitolo 19 dell’Agenda 21 dichiarazione di Rio, adottata dall’UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) Regolamento sulle sostanze esistenti In teoria è un regolamento (793/93) semplice e logico che prevede quattro fasi: 1. Raccolta dati Industria COM MS 2. Liste di priorità COM Propone MS adotta 3. Risk Assessment MS report TM 4. Riduzione del rischio MS report RRTM MS adotta 1 : Raccolta dati HPVCs (1000 T/a) fase I (II) commercializzate tra il 03/90 e 03/94 entro 1994 (1995) 85% (tox-ecotox; ch-fis) LPVCs (10-1000 T/a) fase III serie di dati ridotti entro il 1998. I dati devono essere forniti elettronicamente (Hedset), devono essere aggiornati almeno ogni 3 anni. 2: Priority setting Dopo la fase di raccolta dati, la Commissione ha predisposto 4 liste di sostanze prioritarie che richiedono immediata attenzione a causa dei potenziali effetti per uomo e ambiente (+ esposiz.) Sono state predisposte 4 priority lists 1994 1995 1997 2000 42 sostanze 36 sostanze 32 sostanze 31 sostanze 2: Priority setting CAS No. EINECS No. Chemical Name Rapporteur 60-00-4 200-449-4 edetic acid D 62-53-3 200-539-3 aniline D 64-02-8 200-573-9 tetrasodium ethylenediaminetetraacetate D 71-43-2 200-753-7 benzene D 75-05-8 200-835-2 acetonitrile 79-01-6 201-167-4 trichloroethylene UK 79-06-1 201-173-7 acrylamide UK 79-10-7 201-177-9 acrylic acid D 79-20-9 201-185-2 methyl acetate D 79-41-4 201-204-4 methacrylic acid D 80-62-6 201-297-1 methyl methacrylate D 84-74-2 201-557-4 dibutyl phtalate NL 91-20-3 202-049-5 naphthalene UK EURAM EU Risk rAnking Method E 3: Risk assessment Regolamento (EC) 1488/94 e TGD. La prima fase è scritta dai MS “rapporteurs“ e la Commissione tramite meetings, arriva alla consensuale conclusione del RA . Dopo l’adozione sono prodotte tre tipi di pubblicazioni: 1. Il RA report completo (Web, libro) 2. Un riassunto (ECB Web Site) 3. Conclusioni nell’Official Journal of the European Communities. EUSES – 1997 – (II) 2004 European Union System for the Evaluation of Substances: strumento basato sulla TGD per valutare le sostanze esistenti e nuove, creato come supporto decisionale per la valutazione del rischio delle sostanze chimiche. Permette una valutazione uniforme utile a: - autorità governative, - industria, - consulenti, - istituti di ricerca Identificazione Valutazione effetti Valutazione esposizione Caratterizzazione rischio Procedura per la valutazione del rischio delle sostanze esistenti Classificazione rischio Analisi rischio-beneficio Riduzione del rischio Monitoraggio 4: riduzione del rischio • Accordo volontario (CEFIC) • Linee guida non vincolanti (Commission) • Legislazione comunitaria (EC) Restrictions in marketing and use (DG ENTR) Occupational Exposure Limits (DG EMPL) Emission Limit Values, Water Quality Standards (DG ENV) • Decisione del Consiglio su convenzioni internazionali (UN, OSPAR) ESR Aggiornamento a dicembre 2006 132 sostanze contro le 141 previste (ESR) sono state valutate con bozza di RAR. Di queste: · 79 sono state finalizzate dai MS · 14 finalizzate per lo Human Health · 16 finalizzate per l’Environment ESR Aggiornamento a dicembre 2006 Delle 79 valutate dai MS - 66 necessitano di misure di Risk reduction - 2 necessitano di maggiori informazioni - 11 non devono sottostare a nessun tipo di trattamento. i risultati sinora pubblicati (OFFICIAL JOURNAL, Commission communication e/o Commission recommendation) riguardano 39 sostanze ESIS European chemical Substances Information System Sostanze nuove Valutazione del rischio “Industria” deve fornire un dossier con identificazione della sostanze (IUPAC name- Cas number), caratteristiche della sostanze (processo produttivo…) e risultati di analisi delle proprietà chim-fis., insieme a indagini tossicologiche e ecotossicologiche (con una bozza di risk assesment) CA ECB Valutazione del rischio delle sostanze nuove > 10Kg obbligo di effettuare dei test (Acute hazard) Esiste una ÷ diretta tra l’approfondimento dei test e il volume commercializzato Batteria di base Livello I Livello II (*dati 2000) (< 1 ton) (< 100 ton) (>1000 ton) € 85.000* € 250.000* € 325.000* Problemi dell’attuale sistema di valutazione delle sostanze chimiche • lentezza nella valutazione • superlavoro per le Autorita’ (risorse umane e finaziarie) • scarsita’ di informazioni (problemi di armonizzazione legislativa...) Tappe della revisione della legislazione Problemi nell’efficacia della politica comunitaria per garantire una tutela sufficiente 04/98 Consiglio informale dei ministri dell’ambiente La Commissione si impegna ad analizzare la politica chimica 11/98 compilazione di una Relazione 12/98 approvazione del Consiglio 02/99 riunione di sondaggio 06/99 conclusione …. Conclusioni del Consiglio Il consiglio ha individuato alcuni punti deboli: • basso numero di RA (meno di 50) • carico di lavoro per le Autorita’ (MS e EU) • ridotta conoscenza sugli effetti (tox./ecotox) anche per le sostanze prodotte >1000 t/a • mancanza di dati soprattutto per l’esposizione delle sostanze “a valle” della produzione Il consiglio richiede alla Commissione la formulazione di un libro bianco sulla polica delle sostanze chimiche 27/02/2001 libro bianco Obiettivi della futura strategia chimica • Tutela della salute umana e dell’ambiente • Mantenimento/rafforzamento competitività dell’industria • Eliminazione rischio di frammentazione del mercato interno • Maggiore trasparenza (per consumatori e industria) • Sperimentazione senza animali Tutela della salute umana e dell’ambiente • Adozione di un sistema unico per la valutazione delle sostanze chimiche sia esistenti sia nuove • Fissazione di scadenze • Aumento della sicurezza con introduzione di schede su esposizione e valutazione accessibili • Sostituzione delle sostanze chimiche pericolose Competitività industriale • Promozione dello sviluppo di sostanze chimiche più sicure • Aumento dei valori soglia per la notifica • Estensione delle condizioni di deroga (per tutti i Paesi del Mondo che commercializzano in Europa) Sperimentazione • massimizzazione di uso di metodi non basati sugli animali • ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale • regolamentazione dei valori di soglia richiesti per i test Gruppi di lavoro 8 working groups + DG ENV e DG ENT impegnati nella redazione di una legislazione aggiornata Estate 2003: consultazione tramite la rete (public internet consultation) 29/10/03 proposta di regolamento per REACH Sistema REACH • Registration (sostanze > 1 t) • Evaluation (procedura di valutazione per tutte le sostanze con volumi di produzione > 100 t ) • Authorisation (per sostanze particolarmente pericolose) • Chemicals Creazione di un sistema unico di facile lettura per l’ottenimento di informazioni utili nelle fasi di valutazione Il compito della raccolta di informazioni spetta all’industria REACH: Registrazione Obbligo per l’industria (fabbricante o importatrice) di registrare tutte le sostanze nuove ed esistenti > 1 t • Identità ed effetti tox./ecotox. • Uso ed esposizione stimata su uomo e ambiente (utilizzatori “a valle”) • Volumi di produzione previsti • Proposta di classificazione ed etichettatura • schede di sicurezza della sostanza • valutazione preliminare (usi “a valle”) • Misure proposte per gestione del rischio REACH Registrazione Un dossier tecnico deve essere compilato per tutte le sostanze prodotte in quantità superiore a 1 tonnellata, (Proprietà della sostanza, C&L, usi della sostanza, guida al sicuro utilizzo…) Una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) deve essere compilato per tutte le sostanze prodotte in quantità superiore a 10 tonnellate, che contenga informazioni dettagliate sull’esposizione REACH Registrazione Nel dossier tecnico essere riportate le proprietà intrinseche delle sostanze chimiche - innalzamento della soglia di 10Kg 1-10 t dati su proprietà fisico chimiche e tossicologiche (solo test in vitro) 10-100 t Batterie di test di base (+ test in vivo) 100-1000 t test per gli effetti a lungo termine specifici > 1000 t test supplementari degli effetti a lungo termine la registrazione prevede il pagamento di fees! REACH Registrazione Ca. 30.000 sostanze saranno prese in considerazione, divise in: - phase-in - non phase-in Non dovranno essere registrate: - Sostanze ben conosciute (H2O, H2…) - Sostanze presenti in natura e non soggette a lavorazione (minerali) REACH: PRE- registrazione DATA SHARING Per la sua attuazione e’ prevista una pre-registrazione per tutte le sostanze phase-in Da attuarsi tra 12 e 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento! Classificazione sostanza, dati della contact person, prevista dead-line FORUM DI DISCUSSIONE di quella sostanza (SIEF) REACH Registrazione REACH: Valutazione Procedimento che assicura che i dati provenienti dalle registrazioni, siano utili e affidabili Dossier evaluation: l’agenzia deve controllare la regolarita’ del dossier arrivato e, soprattutto le proposte di tests (per evitare inutili tests) Substance evaluation: le autorita’ devono chiarire tutti i sospetti di rischio per salute e ambiente. Priorita’ per alcune sostanze! AGENZIA + CA liste di priorita’ REACH: Valutazione - liste di priorita’ Il primo piano d’azione a “rotazione” sara’ predisposto dall’Agenzia nel 2011. I piani d’azione a rotazione sono validi 3 anni e ogni anno sono riaggiornati (entro 28 febbraio)! Il piano d’azione a rotazione impone agli stati membri di valutare le sostanze inserite entro l’anno di assegnazione. Il MS puo’ delegare un altro soggetto per effettuare la valutazione REACH Autorizzazione Permesso specifico preliminare accordato per commercializzare le sostanze pericolose (5% delle sostanze registrate) • CMR • POPs • altre (sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) ~ 800 (Persistent Organic Polluants) ~ 200 (es. PBT, vPvB , effetti endocrini....) ~ 500 Allegato XIV REACH Autorizzazione Gli utilizzi delle sostanze piu’ pericolose possono cosi’ essere regolate centralmente dall’agenzia: cio’ garantisce che gli “usi” vengano sempre valutati (no divieto ‘by default’). Sono previste deroghe per usi che non destano peroccupazioni (es. Usi industriali controllati) Autorizzazione: concessa solo se l’uso della sostanza comporta un rischio trascurabile o in base a considerazioni socio-economiche AGENZIA deve preparare liste di priorita’ REACH Autorizzazione Due steps: 1) prioritizzazione: • Inserimento delle sostanze nelle liste di priorita’, • Individuazione degli usi che possano essere concessi • fissazione di scadenze 01/06/2009 => primo elenco di sostanze (poi ogni 2 anni) 2) Domanda di autorizzazione per ciascun uso: il richiedente deve dimostrare che l’uso della sostanza sia: • adeguatamente controllato e/o • che i benefici siano alti e/o • che non ci siano alternative! REACH Restrizione La procedura di Restrizione e’ utilizzata per regolarizzare le condizioni di produzione, la messa sul mercato e gli usi delle sostanze pericolose Le proposte di restrizione sono proposte da CA e Agenzia sotto forma di Dossier (annex XV) Classificazione ed etichettatura L’industria deve inviare tutte le informazione sulla classificazione delle sostsanze chimiche entro 3 anni dall’entrata in vigore del REACH Un nuovo regolamento europeo e’ previsto per l’inclusione del sistema GHS Esigenze future per la gestione delle sostanze esistenti L’Agenzia dovrà provvedere a: • registrazione • mantenimento database • controllo dell’approccio armonizzato sulla valutazione • redazione criteri guida per MS • accesso pubblico ai dati (non confidential) • gestione delle eccezione per la registrazione • supporto tecnico e scientifico (per autorizzazione e restrizione del mercato SVILUPPI DEL NUOVO SISTEMA Sviluppo della ricerca verso • convalida di metodi alternativi (Ridurre Raffinare e Rimpiazzare) ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) • sviluppo di modelli (es. QSAR) • ottimizzazione della valutazione dei rischi • studi sull’intero ciclo di vita delle sostanze chimiche • criteri per l’individuazione di sostanze PBT e vPvB Problematiche relative ai prodotti • prodotti che rilasciano sostanze periocolose: identificatione dei gruppi critici (es. giocattoli) e situazioni di esposizione rilevanti DUTY of CARE => diffusione dei dati necessari forniti dall’industria • Schede di sicurezza – sorgente di informazioni: miglioramento della qualità delle informazioni possibilità di valutazione del rischio per il consumatore • Sostituzione delle sostanze pericolose • Imposizioni fiscali per il finanziamento dei costi Stato di approvazione del REACH Dal 2003 … Parlamento: prima lettura: 17 novembre 2005 Consiglio: unanimita’ di accordo politico : 13 dicembre 2005 2006 seconda lettura del Parlamento Approvazione del Regolamento 1907/2006 del 18 dicembre 2006 06/2007 Entrata in vigore 06/2008 L’Agenzia diventa operativa 2011 prima scadenza per le registrazioni Piano della Commissione europea: 2004 – 2007 Interim period. Durerà fino al giugno 2007 (entrata in vigore di REACH): azioni finalizzate a rendere efficiente il cambiamento della legislazione dei new chemicals. - sviluppo dei documenti, sotware e infrastrutture (RIPs) - creazione di relazioni strategiche con industria, MS e ONG 2006 - 2008 Transition period (up to 18 months). La Commissione si prende carico delle funzioni dell’Agenzia (come prevede l’art 130) 2008 Agency fully operational. Come recita l’art 74 del regolamento l’Agenzia seguirà il sistema REACH REACH Implementation Projects - RIP 1 - REACH Process Description: Development of a detailed description of the REACH processes; - RIP 2 - REACH-IT: Development of the IT system set up to support REACH implementation - RIP 3 - Guidance Documents: Development of guidance documents for industry - RIP 4 - Guidance Documents: Development of guidance documents for authorities - RIP 5/6 - Setting up the Agency REACH Costs and benefits Costo previsto per industria 2.8-5.2 miliardi di euro (in 11 anni)* Semplificazione della normativa chimica (sostituisce ca 40 leggi) Aumenta la conoscenza di 30.000 sostanze (con introduzione di informazioni su effetti acuti e a lungo termine Migliora la salute dei cittadini (riduzione malattie) * Inizialmente era previsto un costo aggiuntivo di oltre 10 mil. di euro REACH Cosa fa l’ECB Lavoro tecnico e scientifico per l’implementazione della legislazione europea sulle sostanze chimiche - Classification and Labeling - Notification of New Chemicals - Risk Assessment of Existing Chemicals - Export / Import Control - Pesticides / Biocides - Implementation of Testing Methods - QSAR - REACH support (REACH-IT) REACH-IT Riferimenti http://ecb.jrc.it http://ecb.jrc.it/esis/ http://europa.eu.int/eur-lex/ http://www.cefic.be/icca/ http://www.oecd.org