INCENTIVI DONNE E OVER 50: REQUISITI E PROCEDURE
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INCENTIVI DONNE E OVER 50: REQUISITI E PROCEDURE
INCENTIVI DONNE E OVER 50: REQUISITI E PROCEDURE OPERATIVE INPS Stante l’ abrogazione del contratto di inserimento lavorativo, a partire dal 1 gennaio 2013 non è più possibile stipulare questo contratto di lavoro ed applicare le agevolazioni normative e contributive che questa tipologia contrattuale riservava all’assunzione di giovani, donne, persone con handicap e lavoratori con più di 50 anni. Ai sensi dell’art. 4, commi 8-11,della Legge 92/2012 sono state tuttavia introdotte, con la medesima decorrenza, due nuove agevolazioni contributive: una dedicata ai lavoratori ultracinquantenni, sia donne che uomini, l’altra dedicata alle donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio. Il datore di lavoro può beneficiare dei nuovi sgravi in egual misura a prescindere dallo status di imprenditore: l’agevolazione si estende dunque anche in favore di professionisti, lavoratori autonomi, enti privati e pubblici, associazioni, agenzia di somministrazione, cooperative ed onlus. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, operando l’opportuno riproporzionamento in caso di assunzione part-time. I requisiti per l’assunzione di ultracinquantenni e lo status di disoccupazione Il lavoratore assunto deve: avere un’età di almeno 50 anni; essere in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi: tale condizione è certificata dal Centro per l’Impiego ed è dunque opportuno che i datori di lavoro, per loro stessa tutela, richiedano l’attestato di disoccupazione per accertarsi che il lavoratore sia effettivamente in possesso del requisito. L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 181 del 2000 definisce lo stato di disoccupazione come la condizione del soggetto: privo di un lavoro: ossia che non svolge alcuna attività lavorativa né con un rapporto di lavoro subordinato né come attività di lavoro autonomo; che garantisca l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa: ossia che abbia rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al Centro per l’Impiego; che abbia concordato con il Centro per l’Impiego le modalità di ricerca attiva del lavoro, compresa l’attività formativa e di aggiornamento, orientamento e svolgimento di tirocini. Lo status di disoccupazione viene mantenuto anche se si svolge un’attività lavorativa, purchè il reddito annuale conseguito non superi il reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale ovvero nel caso di svolgimento di lavori di utilità sociale e nei casi di rapporti giuridici che non costituiscono rapporti di lavoro come il tirocinio formativo e di orientamento, le borse lavoro e di ricerca del Piano di politica del lavoro. I requisiti per l’assunzione delle donne La riforma del lavoro rivolge la propria attenzione anche alle assunzioni di donne di qualsiasi età: prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree individuate con decreto ministeriale; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti. La situazione oggettiva in questione è verificata se la donna, nel periodo considerato, non ha svolto attività di lavoro subordinato, né attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui sia derivato un reddito pari al minimo annuale escluso da imposizione fiscale; in questi casi non è neanche necessaria la preventiva dichiarazione di disponibilità da rendere presso il centro per l’impiego. Dunque se la lavoratrice non ha un impiego da almeno 24 mesi non rileva la residenza della donna con cui si instaura il rapporto di lavoro. Altrimenti è importante l’individuazione delle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito di fondi strutturali dell’Unione Europa definite annualmente con apposito decreto ministeriale: per l’Italia le regioni sono la Campania, Puglia, Calabria, Sicilia a cui si aggiunge la Basilicata ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio. Sulla base di questa valutazione, il comma 11 dell’art. 4 della riforma del lavoro Fornero stabilisce quali sono i due casi alternativi tra loro in cui è ammessa la riduzione al 50% per donne prive di un impiego da almeno 6 mesi: a)La residenza nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europa ossia Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata (applicabilità immediata); b) la residenza nelle aree dove vi sia un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani. Per quel che riguarda il requisito di cui al suesposto punto b) è attesa nei prossimi giorni la pubblicazione in GU dei decreti datati 2 settembre 2013 che identificano i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lstat in relazione alla media annua. I settori e professioni individuati sono validi limitatamente al settore privato per gli anni 2013 e 2014. 1. Settori e professioni con disparità I requisiti del datore di lavoro Come detto sopra, il datore di lavoro può beneficiare dei nuovi sgravi in egual misura a prescindere dallo status di imprenditore: l’agevolazione si estende dunque anche in favore di professionisti, lavoratori autonomi, enti privati e pubblici, associazioni, agenzia di somministrazione, cooperative ed onlus. 2. Requisiti datore di lavoro Vanno comunque rispettate le norme in materia di regolarità contributiva (DURC), sicurezza sul lavoro, rispetto degli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali, regime de minimis, compatibilità con il mercato interno come da Regolamento CE n. 800/2008: L’assunzione, proroga o trasformazione, deve altresì realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, al netto degli eventi derivanti da dimissioni volontarie, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La giurisprudenza comunitaria ha in via definitiva chiarito che la valutazione dell’incremento in termini di ULA (unità lavorative per anno) va effettuata raffrontando il numero medio di lavoratori relativo all’anno precedente l’assunzione con il numero medio di unità lavoro riferito ai 12 mesi successivi alla stessa: ovviamente deve trattarsi di una stima basata sulla situazione di fatto esistente al momento dell’assunzione e non sono rilevanti dunque gli eventi (dimissioni, licenziamenti ecc…) effettivamente verificatisi nei 12 mesi successivi. A norma del regolamento CE 800/2008, il calcolo incrementale va riferito all’intera organizzazione datoriale e non con riferimento alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. 3.Criteri di calcolo ULA Tipologia rapporto di lavoro Base di computo ULA Tempo indeterminato X Tempo determinato X Stagionale X Sostituzione - Domicilio X Apprendistato X Intermittente e ripartito X Accessorio - Inserimento X 4. Esempi di calcolo ULA su base annua Tipologia rapporto N. dipendenti Numero mesi di lavoro Ore lavorative= ore ULA effettive (A) (B) AxBxC /ore CCNL (C) Tempo pieno 15 12/12= 1 1 15 3 per 4 mesi 1 1,332 intero periodo Tempo pieno periodo < 12 mesi 4/12=0,333 per 6 mesi Part-time 50% 1 6/12=0,5 1 0,5 2 12/12=1 0,5 1 5 Per 6 mesi 0,5 2,5 intero periodo Part-time 50% periodo < 12 mesi 6/12=0,5 L’assunzione inoltre non dovrà essere effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, previsto dalla Legge o dalla contrattazione collettiva, né in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore. Sono esclusi i datori di lavoro o gli utilizzatori con contratto di somministrazione che abbiano in atto, nella stessa unità produttiva, sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale per professionalità sostanzialmente coincidenti con quella del lavoratore da assumere. Durata e entità degli sgravi La riduzione del 50% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro è concessa per: Un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, incluse eventuali proroghe fino al limite complessivo di dodici mesi; 18 mesi in caso di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato entro il termine di scadenza del beneficio, o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Il contratto stipulato tra le parti può essere sia a tempo pieno che part-time. Il medesimo beneficio contributivo è riconosciuto anche nel caso di lavoratori utilizzati in regime di somministrazione. Nel caso in cui, terminato un primo rapporto a tempo determinato agevolato, venga effettuata una nuova assunzione dello stesso dipendente, l’incentivo può essere riconosciuto per la durata residua a condizione che il lavoratore abbia mantenuto l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi ai sensi del D. Lgs. 181/2000. I casi di decadenza dall’incentivo Il comma 12 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012 e la Circolare Inps n. 13 del 28 gennaio 2013 specificano e chiariscono quali sono le situazioni che comportano la perdita del diritto alla generalità degli incentivi all’assunzione, inclusa quella in esame. Si tratta di tutti casi in cui l’assunzione risulta essere non spontanea o non incrementativa della base occupazionale, nello specifico: assunzione in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; datore di lavoro o utilizzatore con contratto di somministrazione che, prima dell’utilizzo di un nuovo lavoratore, non abbia offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; datore di lavoro o utilizzatore che abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; assunzione di lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce invece la perdita dell’incentivo limitatamente al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Procedura INPS La disciplina sin qui descritta, che rappresenta a ben vedere l’unica tipologia incentivante la stipula di contratti di lavoro con lavoratori over 50 e donne, pur essendo stata regolamentata nel dettaglio dal decreto firmato ad aprile dall’allora Ministro del Lavoro Elsa Fornero, che ne ha oltretutto ribadito la piena operatività già a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata definita, sotto il profilo tecnico-operativo, soltanto lo scorso 24 luglio, con la Circolare INPS n. 111, che ha subordinato la fruizione dell’incentivo, seppur ad efficacia retroattiva, alla presentazione del modulo di istanza on-line “92/2012”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende del sito internet dell’ente previdenziale; 5. Gestione procedure INPS La domanda, che va presentata prima dell’invio della denuncia contributiva contenente l’agevolazione, verrà evasa entro le successive 24 ore con l’attribuzione al datore di lavoro del codice di autorizzazione 2H. L’INPS effettuerà gli opportuni controlli amministrativi solo successivamente. Per i periodi di spettanza dell’agevolazione già trascorsi, in quanto compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e quella agevolata entro tre mesi, a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013. Deborah Di Rosa