delib. CC 13-2012 acquisto energia libero mercato

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delib. CC 13-2012 acquisto energia libero mercato
Deliberazione Consiglio Comunale N. 13 del 17 aprile 2012
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE AL CONSORZIO “BRESCIA
ENERGIA E SERVIZI” PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO
MERCATO.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 16 Marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
VISTO l’art. 2, comma 6, di tale D.Lgs., il quale prevede che cliente idoneo del mercato elettrico è
la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto medesimo, di stipulare
contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in
Italia che all’estero;
VISTO l’art. 14 di tale D.Lgs. e in particolare, il comma 2, lett. b) e il comma 4, lett. b), in base al
cui combinato disposto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei del mercato elettrico, tra gli altri,
anche i consorzi e le società consortili aventi un consumo annuo di energia, come somma dei
consumi dei singoli componenti, non inferiore a 9 GWh, purché i consumi di ciascun componente
siano della dimensione minima di 1 GWh su base annua misurabile in un unico punto del territorio
nazionale e siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale,
esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui;
VISTO l’art. 25 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, che ammette la partecipazione ai consorzi
suddetti anche delle pubbliche amministrazioni, secondo criteri e modalità stabiliti con direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 Settembre 2000 (in Gazz. Uff., 25
Ottobre 2000, n. 250), sull’applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia
di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi del citato art. 25 della legge n. 488 del 1999;
POSTO che tale direttiva stabilisce, tra l’altro, come indirizzo operativo per le pubbliche
amministrazioni, che i consorzi dalle medesime partecipati abbiano ad oggetto l’acquisto, alle
migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, dell’energia elettrica necessaria a
soddisfare il fabbisogno dei consorziati e che il loro funzionamento avvenga nel rispetto dei princìpi
di par condicio, di non discriminazione e di trasparenza;
VISTA la delibera della Giunta regionale della Lombardia 25 Gennaio 2002, n. 7/7852 (in B.U.R.,
11 Febbraio 2002, n. 7) che ha individuato l’intero territorio regionale quale area di ubicazione dei
consumi ai fini della partecipazione ai consorzi di acquisto di energia elettrica ai sensi dell’art. 14,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 79 del 1999;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 91/99 del 30 Giugno 1999,
concernente la definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente
idoneo del mercato elettrico e l’istituzione dell’elenco dei clienti idonei;
EVIDENZIATO che, stando a quanto precisato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel
caso dei comuni sono considerati unico sito di consumo tutti i punti di misura, riferibili a strutture
nella disponibilità dell’amministrazione, disposti sulla rete viaria comunale o su aree che vi si
affacciano;
VISTO, peraltro, il comma 5-bis dell’art. 14, D.Lgs. n. 79 del 1999, aggiunto dall’art. 10, comma 4,
della legge 5 Marzo 2001, n. 57, in base al quale, a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione,
da parte di “ENEL s.p.a.”, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 79:
- è cliente idoneo del mercato elettrico ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo,
misurato in un unico punto del territorio nazionale e destinato ad attività d’impresa o pubbliche
amministrazioni, sia risultato, nell’anno precedente, superiore a 0,1 GWh;
- cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 14, D.Lgs. n. 79 del 1999;
DATO ATTO che “ENEL s.p.a.” ha completato la cessione di capacità produttiva ai sensi dell’art.
8, D.Lgs. n. 79 del 1999 in data 30 Gennaio 2003 e che, pertanto, a decorrere dal 1° Maggio 2003, è
cliente idoneo del mercato elettrico, tra gli altri, ogni pubblica amministrazione il cui consumo
finale di elettricità sia risultato, nell’anno precedente, superiore a 0,1 GWh;
RILEVATO che, stante la cessazione, con la medesima decorrenza, dell’applicazione dei commi 2
e 4 dell’art. 14, D.Lgs. n. 79 del 1999, non sarà più necessario che la somma dei consumi dei singoli
componenti i consorzi di acquisto di energia elettrica sul libero mercato sia non inferiore a 9 GWh
né che detti consumi siano ubicati entro zone individuate da specifici atti di programmazione
regionale (sempre che, in applicazione del citato comma 5-bis, i consumi dei singoli consorziati
siano destinati ad attività d’impresa o a pubbliche amministrazioni ed i consumi stessi, misurati in
un unico punto del territorio nazionale, siano risultati, nell’anno precedente, superiori a 0,1 GWh);
VISTA la direttiva europea 2003/54/CE che stabilisce che gli stati membri provvedano affinché dal
1° Luglio 2004 siano idonei tutti gli usi non domestici indipendentemente dall’entità del consumo e
dal 1° Luglio 2007 tutti i clienti finali;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 107/2004 che recepisce la prima
scadenza del 1° Luglio 2004;
DATO ATTO, pertanto, che questo Comune ha diritto alla qualifica di cliente idoneo del mercato
elettrico, sicché può essere sin da ora confermata la legittimità della sua partecipazione ad un
consorzio di acquisto di energia elettrica sul libero mercato;
VISTO, altresì, il D.Lgs. 23 Maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
VISTO, in particolare, l’art. 22, comma 2, di tale D.Lgs., a mente del quale a decorrere dal 1°
Gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei;
RILEVATO, pertanto, che questo Comune è cliente idoneo del mercato del gas e può di
conseguenza partecipare ad un consorzio avente ad oggetto l’acquisto di gas sul libero mercato;
RILEVATO che, secondo quanto stabilito dalle sopra citate direttive comunitarie sul mercato
interno dell’energia elettrica e del gas naturale, i clienti idonei sono abilitati a concludere i contratti
di fornitura in regime di libera concorrenza sulla base di accordi commerciali volontari (art. 17, par.
1, direttiva 96/92/CE e art. 15, par. 1, direttiva 98/30/CE);
TENUTO CONTO che l’acquisto di energia elettrica e di gas sul libero mercato, attraverso un
organismo consortile a ciò dedicato, condurrà senz’altro ad una consistente riduzione degli oneri
attualmente sostenuti da questo Comune per il soddisfacimento dei propri fabbisogni energetici;
RILEVATE la convenienza e l’economicità dell’adesione da parte del Comune di Sabbio Chiese al
consorzio denominato “Brescia Energia e Servizi” costituito per l’acquisto sul libero mercato sia
dell’energia elettrica sia del gas;
POSTO CHE i punti essenziali del consorzio denominato “Brescia Energia e Servizi” con sede in
Via Solforino n. 53, sono i seguenti:
a) il consorzio non ha scopo di lucro;
b) il consorzio ha durata sino al 31.12.2030;
c) il consorzio può cessare anticipatamente, con deliberazione della maggioranza dei consorziati;
d) il consorzio opera esclusivamente in favore dei consorziati per l’acquisto di energia elettrica e di
gas necessari a soddisfare i loro fabbisogni;
e) il consorzio è impegnato a negoziare l’acquisto di energia e di gas alle migliori condizioni
reperibili sul mercato nazionale e/o estero;
f) il consorzio, come mandatario collettivo dei consorziati, negozierà le condizioni di fornitura e
sarà titolare delle relative convenzioni stipulate con i fornitori, mentre le forniture avverranno,
tendenzialmente, sulla base di contratti diretti tra i fornitori ed i singoli consorziati;
g) le condizioni e le modalità di fruizione dei servizi consortili potranno essere ulteriormente
disciplinate da regolamenti predisposti dal consorzio;
h) il contributo iniziale di adesione al consorzio è fissato in € 500,00;
i) i consorziati sono altresì tenuti a contribuire alle spese di frazionamento ed ai costi di gestione
del consorzio, mediante versamento di un contributo annuale;
j) l’assemblea consortile potrà deliberare il versamento di contributi straordinari;
k) nello statuto del consorzio sono previste e disciplinate le modalità di ammissione di nuovi
consorziati e le modalità di recesso e di esclusione dei consorziati;
l) nello statuto del consorzio sono previsti e disciplinati le modalità di nomina e di funzionamento
nonché i poteri degli organi consortili;
VISTI gli artt. 2602 e seguenti del codice civile;
ACQUISITO il prescritto parere tecnico in merito alla presente deliberazione espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, il prescritto parere contabile in merito alla presente deliberazione espresso dal
Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
CON VOTI favorevoli n.15, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata
di mano da n.15 Consiglieri comunali presenti e votanti
DELIBERA
1)
di approvare l’adesione di questo Comune al consorzio denominato “Brescia Energia e
Servizi” tramite la sottoscrizione del contributo iniziale di adesione di € 500,00;
2)
di approvare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio, i cui testi sono allegati alla presente
deliberazione sotto le lettere a) e b) e ne costituiscono parte integrante.
Dopodichè con separata votazione, stante l’urgenza, con voti favorevoli n-15, contrari nessuno -ed
astenuti nessuno- su n. 15 consiglieri presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.