Approfondimento obblighi in carico alle aziende

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Approfondimento obblighi in carico alle aziende
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CARICO ALL'AZIENDA
Come chiarito nella pagina introduttiva gli effetti si producono a seguito di precisi impegni
comunicativi. Sono connessi a due finalità la cui distinzione va mantenuta separata
concettualmente per gli effetti che ciascuna produce:
1. Iter del licenziamento collettivo per le relative garanzie delle parti.
2. Inserimento dei lavoratori in lista di mobilità per agevolarne la rioccupazione ed il
sostegno al reddito nel periodo di disoccupazione al singolo.
L'art. 4 della legge 223/'91 è dedicato a stabilire tempi, metodi e strumenti per adempiere
correttamente alla prima finalità.
Articola gli obblighi comunicativi in 3 fasi/comunicazioni:
1. avvio (commi 2,3 e 4) (allegato 1)
2. conclusione (commi 6 e 7) (allegato 2)
3. esiti (commi 9 e 12) (allegato 3)
Sul secondo punto il comma 9 dell'articolo 4, che regola la chiusura della procedura
attivando gli esiti, fa riferimento all'obbligo di comunicare recessi e l'elenco dei licenziati in
una sequenza temporale che rende complessa la gestione degli effetti.
Ciò perché la comunicazione di recesso, nella quasi totalità dei casi, prevede il
licenziamento in “avvenire” ed i due eventi non si possono definire contestuali.
NOVITA' GESTIONALI
La delibera di Giunta Regione Veneto n.1321 del 2011 operando
sul piano della gestione amministrativa per l'inserimento in lista ha puntato a risolvere tale
complessità con una procedura telematica. Ciò anche al fine di accelerare i tempi di
inserimento dei lavoratori semplificando l'iter. Tale disposizione limita, quindi, l'impegno di
comunicazione ai primi due punti di avvio e chiusura lasciando alla procedura telematica1
di cui all'allegato A alla delibera stessa ogni relativo impegno.
Questa pregevole novità non è però stata realizzata lasciando aperta, nei fatti,
l'aspettativa amministrativa conseguente dei Servizi per l'impiego. Auspicio di collegare
celermente e senza errori la singola procedura con l'elenco dei lavoratori cessati e non
solo con i recessi comunicati.
LA NOSTRA SEMPLIFICAZIONE
Per concludere i Servizi della Provincia nel ribadire
gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 non possono obbligare ma promuovono la trasmissione
anche di quanto al punto 3 per consentire tempestivo inserimento in lista dei lavoratori.
Tutta la modulistica, nella consapevolezza dell'impegno aggiuntivo, è stata semplificata al
massimo chiedendo in ogni modulo solo notizie non già acquisite e la sola identificazione
tramite Codice Fiscale.
Relativamente al nostro territorio:
I Servizi del Lavoro della provincia di Vicenza [email protected]
e la Direzione Territoriale Lavoro di Vicenza
[email protected]
sono gli unici enti destinatari delle relative comunicazioni obbligatorie.
Una UNICA trasmissione via PEC assolve nei tre momenti citati gli obblighi complessivi.
1“le imprese e i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai servizi provinciali per l’impiego i nominativi dei
lavoratori collocati in mobilità. A decorrere dal 1 settembre 2011, la comunicazione viene effettuata, entro
cinque giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, attraverso il servizio informatico CO_Veneto,
utilizzando per ciascun lavoratore il Quadro Cessazione del modello Uni_Lav. In tal modo l’adempimento
sarà valido sia per adempiere all’obbligo specifico, sia per ottemperare all’obbligo di cui art. 21,
comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 21 aprile 2000,
n. 181 (comunicazione di cessazione).