Sez. - Corte d`Appello di Milano

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Sez. - Corte d`Appello di Milano
Mercoledì 29 aprile 2015 – ore 14.30 – 17.30
Aula Magna “Emilio Alessandrini – Guido Galli” Palazzo di Giustizia di Milano
ASPETTI CRITICI NELLE OPPOSIZIONI
A SANZIONI AMMINISTRATIVE
L’opposizione a cartella esattoriale e ad ingiunzione diretta
Relatore: dott. Sergio Rossetti – Tribunale di Milano
I provvedimenti cautelari in materia di codice della strada
Relatore: dott. Aldo Carrato – Corte di Cassazione
Casistica in tema di competenza territoriale
Relatore: dott. Roberto Ambrosini – Giudice di Pace di Monza
Coordinatore: dott. Renato Amoroso
Formazione decentrata di Milano – Scuola Superiore della Magistratura
Metodologia di lavoro
il grande tema delle OSA viene suddiviso in sottotemi molto specifici e dettagliati
sui sottotemi viene costituito un piccolo gruppo di lavoro fatto da due/tre persone
ogni sottogruppo elabora un report che contiene l’analisi dei problemi, l’indicazione delle fonti
normative di quelle giurisprudenziali, indicando possibili soluzioni
il lavoro dei sottogruppi viene elaborato in un unico report finale che costituisce il materiale sul
quale costruire l’evento formativo.
Sottogruppi tematici
In genere
problemi di cancelleria
fissazione dell’udienza
costituzione delle parti
Tema specifico
Notifica del verbale termini
identificazione destinatario
Tema specifico
Cartella esattoriale e ingiunzione diretta
Tema specifico
I provvedimenti cautelari in genere
il fermo il sequestro
Tema specifico
186 e 187 CdS in genere
sottotema
Rapporti fra proc. penale e amministrativo
sottotema
Provvedimenti cautelari in materia
sottotema
sospensione patente – atto dovuto?
stato di ebbrezza
Tema specifico
Poteri istruttori d’ufficio
prova orale
CTU
Tema specifico
Competenza per territorio
Prefetture
L’opposizione a cartella
esattoriale e ad ingiunzione
diretta
Relatore: dott. Sergio Rossetti –
Tribunale di Milano
“Avverso
la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni
amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la
cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta
dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire
all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo
agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto
del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della
cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della
iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano
fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il
rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in
applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal
legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come
competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel
termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità
formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione
esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti
i successivi avvisi di mora”.
Cassazione civile, sez. II, 22/02/2010, n. 4139; conforme Cassaz.civile sez. 3 sentenza n.
12239 del 25/05/2007
Poiché l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di
accertamento negativo della sussistenza del diritto posto a base
dell'esecuzione minacciata od iniziata, è di tutta evidenza che il giudice
dell'opposizione può alternativamente:
a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in
toto, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa
esecutiva nella loro interezza;
b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale
inesistenza, accogliere l'opposizione in toto, negando il diritto di
procedere esecutivamente nella sua totalità;
c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di
procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per
cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto
divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di
esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente
l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la
conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte
e come inesistente per il residuo.
Cassaz.civile Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 25/05/2007
Riscossione della pretesa sanzionatoria tramite:
1) Esattoria – fino al 1° gennaio 2014
2) Ingiunzione fiscale RD 639/1910
Legittimazione attiva e passiva dell’Esattore
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento
di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il
destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di
accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non
soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale
contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha
emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione
dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella
può avere sul rapporto esattoriale.
Vizi propri della cartella
Fatti estintivi della pretesa
Forme, modalità e termini delle opposizioni esperibili
Opposizione 615 cpc proposta con DL 150/11
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015
La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa
alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla
competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per
materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della
cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella
esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente
giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta
comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai
sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014
La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della
strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella
specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta
alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza
per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari
della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento
presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto
l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21043 del 13/09/2013
In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca
l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione
dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta
al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada,
atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione
della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori
costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza,
tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima
posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse
stato a suo tempo notificato.
Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014
L'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di
una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice
della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione
ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in
ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di
contestazione o dell'ordinanza ingiunzione.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26173 del 21/11/2013
In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza-ingiunzione può essere
impugnata con il rimedio dell'opposizione prevista dall'art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, anche per far valere fatti estintivi maturati
prima della notificazione del provvedimento al destinatario, come la
prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
accertate.