Sez. - Corte d`Appello di Milano
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Mercoledì 29 aprile 2015 – ore 14.30 – 17.30 Aula Magna “Emilio Alessandrini – Guido Galli” Palazzo di Giustizia di Milano ASPETTI CRITICI NELLE OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE L’opposizione a cartella esattoriale e ad ingiunzione diretta Relatore: dott. Sergio Rossetti – Tribunale di Milano I provvedimenti cautelari in materia di codice della strada Relatore: dott. Aldo Carrato – Corte di Cassazione Casistica in tema di competenza territoriale Relatore: dott. Roberto Ambrosini – Giudice di Pace di Monza Coordinatore: dott. Renato Amoroso Formazione decentrata di Milano – Scuola Superiore della Magistratura Metodologia di lavoro il grande tema delle OSA viene suddiviso in sottotemi molto specifici e dettagliati sui sottotemi viene costituito un piccolo gruppo di lavoro fatto da due/tre persone ogni sottogruppo elabora un report che contiene l’analisi dei problemi, l’indicazione delle fonti normative di quelle giurisprudenziali, indicando possibili soluzioni il lavoro dei sottogruppi viene elaborato in un unico report finale che costituisce il materiale sul quale costruire l’evento formativo. Sottogruppi tematici In genere problemi di cancelleria fissazione dell’udienza costituzione delle parti Tema specifico Notifica del verbale termini identificazione destinatario Tema specifico Cartella esattoriale e ingiunzione diretta Tema specifico I provvedimenti cautelari in genere il fermo il sequestro Tema specifico 186 e 187 CdS in genere sottotema Rapporti fra proc. penale e amministrativo sottotema Provvedimenti cautelari in materia sottotema sospensione patente – atto dovuto? stato di ebbrezza Tema specifico Poteri istruttori d’ufficio prova orale CTU Tema specifico Competenza per territorio Prefetture L’opposizione a cartella esattoriale e ad ingiunzione diretta Relatore: dott. Sergio Rossetti – Tribunale di Milano “Avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; 3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora”. Cassazione civile, sez. II, 22/02/2010, n. 4139; conforme Cassaz.civile sez. 3 sentenza n. 12239 del 25/05/2007 Poiché l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata, è di tutta evidenza che il giudice dell'opposizione può alternativamente: a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza; b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità; c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo. Cassaz.civile Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 25/05/2007 Riscossione della pretesa sanzionatoria tramite: 1) Esattoria – fino al 1° gennaio 2014 2) Ingiunzione fiscale RD 639/1910 Legittimazione attiva e passiva dell’Esattore Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013 Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Vizi propri della cartella Fatti estintivi della pretesa Forme, modalità e termini delle opposizioni esperibili Opposizione 615 cpc proposta con DL 150/11 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015 La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014 La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21043 del 13/09/2013 In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014 L'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26173 del 21/11/2013 In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza-ingiunzione può essere impugnata con il rimedio dell'opposizione prevista dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche per far valere fatti estintivi maturati prima della notificazione del provvedimento al destinatario, come la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni accertate.