1. Relazione di don Orlando Barba

Transcript

1. Relazione di don Orlando Barba
Sac. Dr. Orlando Barba
La figura del Parroco nel Codice di diritto canonico e gli organismi di partecipazione ecclesiale
In questo primo intervento verranno illustrati principalmente gli aspetti giuridici ed ecclesiologici sia della Parrocchia come tale, sia del Parroco in particolare.
Premessa
Anzitutto una premessa:
Diapositiva 2
Can. 540 - §1. L'Amministratore Parrocchiale è tenuto agli stessi doveri e ha gli stessi diritti del
Parroco, a meno che il Vescovo diocesano non stabilisca diversamente.
Pertanto, tutto ciò che diremo per il Parroco può benissimo applicarsi anche per gli Amministratori Parrocchiali.
Inoltre, come sapete, da quest’anno l’Arcivescovo ha deciso di procedere sempre prima alla nomina ad Amministratore Parrocchiale e poi a quella di Parroco. Tale decisione non deriva da una
mancanza di fiducia da parte del Vescovo nei vostri riguardi né dalla volontà di mettere alla prova
nessuno di voi, ma si basa esclusivamente sul desiderio di essere maggiormente fedeli al Codice di
diritto canonico che stabilisce:
Diapositiva 3
Can. 527 - §1. Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una Parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso.
N.B. La presa di possesso è oggi prevista esplicitamente dal Codice solo per il Vescovo diocesano,
il Vescovo Coadiutore, il Vescovo Ausiliare ed il Parroco
Per essere più espliciti, ciò significa che chi è nominato Parroco può esercitare le sue funzioni, con tutti i diritti e i doveri connessi, solo dopo un ulteriore atto giuridico: la presa di
possesso, che non è una semplice formalità (cf. Vescovo Diocesano).
Pertanto, per evitare pericolosi periodi di “vacatio” tra la nomina a Parroco e l’immissione
in possesso, da oggi la nomina a Parroco sarà fatta quando stabilirete con l’Arcivescovo il
giorno del possesso canonico e porterà la data dello stesso.
Comunque, intanto con la nomina di Amministratore parrocchiale )che ha gli stessi diritti e
doveri del Parroco) avete già la legale rappresentanza della Parrocchia e potete prendervi cura dei fedeli a voi affidati.
Colgo l’occasione per chiarire un equivoco: scaduto il novennio della prima nomina, non si
verifica nessun tacito rinnovo (non si applica ciò che vale per i contratti di locazione !!!), nè si
cessa automaticamente dall’incarico.
1
Da quel momento si è dal diritto prorogati sine die, conservando i pieni poteri di Parroco,
finchè il Vescovo non decida a sua libera discrezione di trasferire ad altro incarico.
1.
Una nuova definizione di Parrocchia
Diapositiva 4
Il concilio Vaticano II sulla Parrocchia ha pochi ma significativi testi, che mi limito a citare:
SC 42;
LG 26 (estensibile alla Parrocchia);
CD 30-32;
AA 10; AG 37; PO 6; 9.
Diapositiva 5
Sono testi costantemente ripresi nei documenti successivi (cfr., in particolare ChL 26-27) e ispiratori dei canoni che troviamo nel Nuovo Codice (cc. 515-555).
La definizione di Parrocchia che troviamo nel Codice è la seguente:
Diapositiva 6
Can. 515 - §1. La Parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente
nell'àmbito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo
diocesano, ad un Parroco quale suo proprio pastore.
Il principale elemento di novità, rispetto alla visione preconciliare, è il riferimento alla “comunità di fedeli”.
Il christifidelis, sia esso chierico, laico o consacrato, non è più un soggetto passivo, destinatario
della cura pastorale del Parroco, ma un soggetto attivo.
In forza del battesimo ogni fedele, infatti, è incorporato a Cristo, costituito popolo di Dio, reso
partecipe della triplice funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, chiamato ad attuare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (c. 204, § 1).
Diapositiva 7
La Parrocchia è, quindi, una comunità di persone in comunione con Cristo e tra loro, chiamate
alla stessa missione: l’annuncio del Vangelo e la costruzione del Regno di Dio.
click
Il Parroco è, quindi, il ministro di questa comunione.
Sentiamo come Paolo VI, presto Beato, l’8 marzo 1964 definiva la Parrocchia:
Diapositiva 8
Adunque la Parrocchia è la presenza della Chiesa viva ed operante in mezzo al popolo fedele. È
- per definirla in maniera più completa - la presenza di Cristo nella pienezza della sua funzione salvatrice. Senza dubbio, anche nelle altre chiese c’è il Signore; ma non compie quello che esercita
qui, dove i fanciulli sono rigenerati alla grazia; dove c’è il battesimo. Nelle altre chiese non si è tenuti ad annunciare la parola di Dio con regolarità, mediante catechesi organizzate e volute come
istruzione programmata e responsabile. Qui è dispensata, in modo particolare, la parola di Dio.
Dunque questa è la casa del Vangelo, la casa della verità, la scuola di Nostro Signore; qui la sua
cattedra, qui Egli insegna con metodo, e dà ogni aiuto perché si corrisponda al nostro fondamentale
dovere.
2
2. Il Parroco come ministro della comunione ecclesiale
Il Codice riconosce afferma esplicitamente:
Diapositiva 9
c. 529 §2. Il Parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della
Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Collabori con il proprio
Vescovo e con il presbiterio della diocesi, impegnandosi anche perché i fedeli si prendano cura di
favorire la comunione Parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione.
Nella Parrocchia, il Parroco è quindi anzitutto ministro della comunione ecclesiale.
Diapositiva 10
Questa comunione è al servizio della missione affidata alla Parrocchia che non è solo celebrare
i sacramenti, ma consiste nell’annuncio integrale della parola di Dio a tutti coloro che si trovano
nel territorio Parrocchiale, è catechesi, è promozione dello spirito evangelico anche in ordine alla
giustizia sociale, è formazione di tutte le categorie di fedeli alla preghiera, alla partecipazione alla
liturgia, alla vita ecclesiale (c. 528, §§ 1-2). L’annuncio evangelico deve giungere anche a coloro
che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede (ivi, § 1).
3. Il compito della “cura pastorale”
Diapositiva 11
Il Codice definisce spesso il compito del Parroco ricorrendo all’espressione “cura pastorale”1 che
esplicita facendo riferimento alla triplice missione di insegnare, santificare e governare.
A differenza di cura animarum, che sottolinea il rapporto verticale e unidirezionale tra il presbitero
e i singoli fedeli, il termine “cura pastorale” comprende anche la cura della comunione che unisce i
singoli fedeli nella Parrocchia e fa di essa una “comunità fraterna”.
1.
Cf cc. 515, § 1; 516, § 2; 517; 519; 527, § 1; 542; 543, § 1; 545, § 1; 548, § 3
Diapositiva 12
Non sono solo i singoli fedeli, individualmente presi, ad essere affidati al Parroco, ma anche la
comunità come insieme di relazioni.
Ciò comporta un profondo cambiamento nel modo di concepire il ruolo del Parroco e i suoi compiti, in particolare in ordine ad uno stile di corresponsabilità all’esterno e all’interno della Parrocchia.
Tutto quanto abbiamo detto si trova sintetizzato nel can. 519:
Diapositiva 13
Can. 519 - Il Parroco è il pastore proprio della Parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale
di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma
del diritto.
3
Diapositiva 14
L’espressione “Pastor proprius” indica che il Parroco non è un semplice “delegato” del Vescovo
diocesano, ma colui che il Signore chiama in prima persona a dare la vita per le pecore a Lui affidate: non è un mercenario… stipendiato da altri …
Ma il canone sottolinea due aspetti importanti del ministero del Parroco, spesso dimenticati:
Diapositiva 15
1) la collaborazione all’esterno che riguarda in primo luogo il rapporto con la Diocesi, nelle
sue articolazioni centrali (Curia) e periferiche (Decanati). La specificazione per cui la cura
pastorale va esercitata dal Parroco “sotto l’autorità del Vescovo diocesano” allude non solo
ad un rapporto di dipendenza gerarchica del Parroco dai Superiori, ma anche all’inserimento
di quest’ultimo nel Presbiterio diocesano: nessuno deve vivere isolato nè camminare da solo.
Diapositiva 16
2) la collaborazione all’interno della Parrocchia che il Parroco deve promuovere con gli altri
presbiteri o diaconi, che lavorano nella stessa comunità, e con i fedeli laici.
Viene ribadito ancora una volta il principio fondamentale: il Parroco non esercita da solo la
cura pastorale che gli è affidata, ma deve operare con altri operatori collaborando insieme,
ricercando e promuovendo la collaborazione.
Si intuisce già l’importanza dei Consigli parrocchiali, quello pastorale e quello per gli affari
economici, di cui dopo diremo.
4. Il Parroco religioso 1
Diapositiva 17
Poiché ad oggi nella nostra Diocesi circa 50 parrocchie sono affidate ad Istituti religiosi o Società
di vita apostolica, è bene ora dire qualche parola specifica circa i religiosi nominati Amministratori
parrocchiali o Parroci.
Diapositiva 18
I religiosi destinati alla cura pastorale della Parrocchia sono chiamati ad esercitare il loro ministero in armonia con la pastorale diocesana, anche se nello spirito e con lo stile proprio dell’istituto
religioso o della società di vita apostolica a cui appartengono, in fraterna collaborazione sia con gli
altri religiosi della comunità che con il clero diocesano e con i laici apostolicamente impegnati nella diocesi.
Diapositiva 19
Non bisogna, però, dimenticare che la Parrocchia ha una sua precisa soggettività, ecclesiale e canonica, che l’istituto deve riconoscere, accogliere, promuovere e tutelare. Pertanto, il Parroco e gli
altri religiosi che vivono in Parrocchia nella conduzione quotidiana del loro apostolato devono distinguere le attività, le strutture, le entrate e le uscite che attengono alla Parrocchia da quelle relative alla casa religiosa o all’istituto.
1 Per approfondire cf: MONTAN A., Il Parroco religioso: aspetti giuridici di un ministero ecclesiale e carismatico, in Carità e missione, n.
1/2011 (Anno I), pp. 38-48.
4
Diapositiva 20
Vanno distinte, quindi, le due amministrazioni: quella della Parrocchia che spetta al Parroco e
quella della Casa religiosa in quanto tale, che spetta al Superiore (se diverso). Ci siano, quindi, libri
contabili diversi.
Solitamente sono considerati proventi spettanti alla
click
1. Comunità religiosa: la retribuzione del Sostentamento clero, gli stipendi e le pensioni ricevute dai religiosi, nonché le offerte delle Messe;
click
2. Parrocchia: le offerte date dai fedeli in occasione dei sacramenti, le offerte volontarie,
eventuali rendite derivanti da beni immobili o mobili.
5. Gli organismi di partecipazione
La creazione sia del Consiglio pastorale che di quello per gli affari economici, sia a livello diocesano che parrocchiale, è uno dei frutti del Concilio Vaticano II che ma molto insistito sulla partecipazione attiva dei fedeli, promuovendo il loro impegno in tutti gli ambiti della vita e della missione
della Chiesa.
Diapositiva 21
Consiglio pastorale parrocchiale
Can. 536 - §1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal
Parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.
§2. Il Consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è chiamato a coinvolgere tutte le componenti della comunità
parrocchiale nella programmazione pastorale e ad offrire al Parroco una più esatta conoscenza della
realtà sociale, culturale e religiosa del territorio.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale presuppone e manifesta la maturità e la vitalità di una Parrocchia; esso ha una funzione consultiva; tuttavia la sua funzione è molto importante poiché esprime il “camminare insieme” di tutta la comunità parrocchiale, anche se, in ultima istanza, le
decisioni gerarchicamente al Parroco.
Al Consiglio Pastorale Parrocchiale spetta, sotto l'autorità del Parroco, «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Parrocchia» (cf c.
511), affinchè il Parroco possa più adeguatamente “promuovere la conformità della vita e dell'attività del Popolo di Dio con il Vangelo» (cf. ES I, 16, 1).
I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale – che devono distinguersi per fede sicura, buoni
costumi e prudenza (cf. c. 512 § 3) – devono essere, perciò scelti in modo da rappresentare tutta la
porzione di Popolo di Dio che costituisce la Parrocchia, tenendo presenti le diverse zone, le diverse
condizioni sociali e professioni, nonché i diversi ruoli che essi hanno nell'apostolato (cf. c.512 § 2).
5
Bisogna sottolineare che il significato e l'efficacia del Consiglio Pastorale Parrocchiale non dipendono tanto dagli aspetti giuridici ed organizzativi, bensì soprattutto dalla fede, dalla speranza e
dalla carità nutrite dai suoi membri e dall'ansia missionaria di essi.
Per questo incombe sul Parroco l’obbligo di scegliere come membri del Consiglio pastorale
persone dotate di una chiara identità ecclesiale, che non s'improvvisa ma che è frutto di una
profonda formazione spirituale.
Attualmente nella nostra Diocesi è ancora vigente un decreto del Cardinale Ursi del lontano 12 gennaio 1986 che dava applicazione alle norme dell’ultimo Sinodo della chiesa di Napoli
Diapositiva 22
Diapositiva 23
Tale decreto stabilisce:
1. l’obbligatorietà del Consiglio pastorale in ogni Parrocchia;
2. la composizione:
a. Vicari parrocchiali;
b. altri Presbiteri residenti od operanti nell'ambito parrocchiale
c. Diaconi, Accoliti, Lettori
d. Superiori delle Comunità religiose maschili e femminili
e. Presidente del Consiglio per gli affari economici
6
f. Responsabile del coordinamento della formazione cristiana dei fanciulli
g. Due coniugi, responsabili della pastorale familiare
h. Presidente dell'Azione Cattolica Parrocchiale
i. Responsabili delle associazioni, movimenti e gruppi, Confraternite etc
j. Rappresentante degli insegnanti di religione
k. Altri, scelti dal Parroco o eletti dall’Assemblea parrocchiale
3. le convocazioni (almeno 4 volte l’anno);
4. la durata (tre anni);
Diapositiva 24
Consiglio parrocchiale per gli affari economici
Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che
dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le
medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.
Il C.P.A.E. ha funzione consuntiva non deliberativa, pertanto non può essere equiparato ad un
Consiglio di amministrazione.
In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per
l'amministrazione della Parrocchia.
Diapositiva 25
Il Concilio Vaticano II prescrive quanto segue:
«quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli, come esige
la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l’aiuto di
esperti laici» (Presbyterorum ordinis 17, c).
Così, se un tempo la responsabilità del patrimonio ecclesiastico poteva essere completamente affidata a persone prive di particolare competenza, quali spesso erano i chierici, attualmente, considerata l’enorme complessità del mondo economico-amministrativo, essa esige la collaborazione di
persone qualificate ed esperte che, con il loro prezioso aiuto e sapiente consiglio, favoriscano una
buona e corretta amministrazione dei beni e una più razionale e moderna gestione degli stessi.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici
spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.
Anche qui vige un decreto del Cardinale Ursi del lontano 12 gennaio 1986 che, recependo
una proposta fatta dalla Conferenza Episcopale Italiana, promulgava il regolamento del Consiglio parrocchiale per gli affari economici
7
Diapositiva 26
Diapositiva 27
Tale Regolamento prevede:
1. i compiti;
a. coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo (mai abolito, anche se in desuetudine) e quello consuntivo, da presentare poi al Consiglio Pastorale;
n.b. la competenza del CPAE sui bilancio parrocchiale non deve comunque essere intesa
e vissuta come una forma di controllo esercitata dalla comunità sull’operato del parroco, bensì come uno strumento per garantire ed assicurare il parroco stesso circa l’esatta
impostazione della contabilità. Pare infatti corretto ammettere che, per alcuni movimenti di cassa, sia in entrata che in uscita, il parroco abbia il diritto, e talvolta anche il dovere, di non fornire una completa giustificazione. Si pensi, tanto per fare un esempio,
alla provenienza o alla destinazione di offerte o interventi caritativi sui quali è giusto
conservare un doveroso riserbo. Una diversa configurazione dell’attività del CPAE potrebbe essere in contraddizione col ruolo ad esso affidato dal codice.
b. verificare l'applicazione della convenzione prevista per le Parrocchie date ai Religiosi;
c. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
d. curare l'aggiornamento annuale dell’Archivio parrocchiale;
e. portare a conoscenza di tutti i fedeli le componenti essenziali delle entrate e delle uscite
verificatesi nel corso dell'anno, nonchè il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle of8
ferte fatte dai fedeli;
n.b. Ricordo che il can. 1287 impone a tutti gli amministratori di rendere conto ai fedeli
dei beni da questi offerti alla Chiesa;
f. promuovere la partecipazione dei fedeli alle necessità economiche della Parrocchia;
È infatti auspicabile l’impegno dei consiglieri in merito alla ricerca di modi adeguati
per il reperimento dei fondi, per l’incremento degli introiti e per la promozione di forme
di sensibilizzazione dei fedeli sul dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa e della
parrocchia in particolare (cf c. 222, § 1).
2. la composizione:
a. Parroco, che di diritto ne è il Presidente
b. Vicari parrocchiali;
c. almeno tre fedeli nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale, tra quelli dotati di integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare
le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia.
Non possono essere nominati i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità
o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.
3. le convocazioni (almeno 4 volte l’anno);
4. la durata:
i membri del C.P.A.E., durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato.
Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere
revocati se non per gravi e documentati motivi.
N.B. potete prendere copia di entrambi i decreti.
6. Fare memoria … per il futuro
Tra i doveri del Parroco rientra anche quello di curare l'archivio della parrocchia.
Anche se i doveri primari di un parroco sono quelli che riguardano le opere di apostolato ed
evangelizzazione, l'attività caritativa e l'amministrazione dei sacramenti, non è corretto pensare alla
gestione dell'archivio come ad un fatto accessorio, secondario o estraneo all'ufficio sacerdotale.
Il Codice infatti ne prescrive l'obbligo:
Diapositiva 28
c. 535, §4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal
suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non
vadano in mano ad estranei.
9
Diapositiva 29
L'archivio parrocchiale, oggi come un tempo, continua ad avere una notevole importanza. Esso
ha una duplice funzione:
click
1. quella storica: cioè di conservazione delle memorie delle passate attività della parrocchia
per i posteri;
click
2. quella attuale: cioè di informazione precisa circa lo stato giuridico attuale dei fedeli
Quali sono i libri che ogni parroco deve custodire ed aggiornare?
Diapositiva 30
Libri obbligatori:
click
1. Libro dei battesimi (cf. c. 535 § 1)
Alcuni casi particolari:
a. bambino nato da madre nubile: il nome della padre si deve scrivere se la paternità è provata da un documento legale (civile) o per sua dichiarazione davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi il nome del battezzato deve essere scritto senza porre alcuna
indicazione circa il nome del padre.
b. figlio adottivo: l'indicazione dei genitori naturali e dell'adozione deve essere scritta nel libro dei battesimi, se attestata da un documento legale (civile) ma riportata solo sui certificati di battesimo ad uso matrimonio ( per verificare l'esistenza di consanguineità o affinità),
che in tal caso andrà posto in busta chiusa indirizzata al parroco che lo richiede.
c. battesimo non amministrato in parrocchia: il ministro del battesimo (ad esempio Cappellano dell’Ospedale) ha l’obbligo di informare il parroco del luogo affinché questo proceda
alla annotazione sul libro della parrocchia.
d. richiesta “sbattezzo” ovvero di cancellazione dal Registro dei battezzati: se avete ricevuto la richiesta con lettera raccomandata corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, potete inviare il tutto, insieme al certificato di battesimo alla Cancelleria (anche
via fax o email), per i necessari adempimenti da parte dell’Ordinario.
Nel libro dei battezzati si deve annotare tutto ciò che riguarda lo stato giuridico del fedele (confermazione; matrimonio e suo scioglimento o nullità; ordine sacro; professione perpetua etc…
Tali annotazioni vanno pure riportate nei certificati di battesimo.
click
2. Libro delle Cresime (cf. CEI, delibera 6);
click
3. Libro dei matrimoni (cf. c. 1121);
click
4. Libro dei defunti (cf. c. 535, § 1);
click
5. Libro dei catecumeni (cf c. 788, § 1);
10
Diapositiva 31
Libri obbligatori:
click
6. Inventario del patrimonio dell'ente (cf c. 1283, 3°);
click
7. Libro delle entrate e delle uscite (cf c. 1284, § 2,7°);
click
8. Catalogo dei atti di proprietà (cf c. 1284, § 2,9°);
click
9. Tabella degli oneri da pia fondazione: messe ed altro (cf c. 1307, § 1);
click
10. Registro del loro adempimento (cf c. 1307, § 2);
Diapositiva 32
Libri obbligatori:
click
11. Registro delle SS. Messe (cf c. 958, § 1);
click
12. Libro dei verbali del consiglio pastorale;
click
13. Libro dei verbali del consiglio degli affari economici;
click
14. Catalogo dei documenti dell'archivio (cf c. 491, § 1).
Diapositiva 33
Libri raccomandati (cf. CEI, delibera 7):
click
15. Registro delle Prime Comunioni;
click
16. Registro dello status animarum (censimento in occasione della visita alle famiglie);
click
17. Registro della cronaca parrocchiale;
Diapositiva 34
Da inviare in Curia:
1. Inventario aggiornato dei beni;
2. Atti di proprietà (compravendita, donazioni).
3. Estremi conti correnti intestati alla Parrocchia
11