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scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani
FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18
in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto
SCHEDA CIRCOLARI E PRASSI DEL FORUM C.D.M
A cura di Alessio e Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
CIRCOLARI/PRASSI PREFETTURA UTG SIENA
Oggetto Rilascio carta d'identità - Problematiche applicative.
La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22162#22162
TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE
PREFETTURA DI SIENA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Area II – Raccordo con gli enti locali , consultazioni elettotali
Prot. n. 6149/1.13.4
Siena, 7 aprile 201 1
Al SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO
SEDI
OGGETTO Rilascio carta d'identità - Problematiche applicative.
E' pervenuta a questo Ufficio una richiesta di chiarimenti in ordine al alcune problematiche relative alle
modalità di rilascio della carta d'identità, con particolare riferimento al caso in cui il cittadino richiedente il
rilascio non sia in possesso di altro documento equipollente e che, comunque, non sia in grado di produrre,
in via documentale, alcun atto identificativo.
Al riguardo si rappresenta che il Ministero dell'Interno, interessata dalla Prefettura di Modena per analoga
problematica, ha fatto presente che, per quanto attiene ai principi generali in materia anagrafica e di rilascio
della carta d'identità, l'ufficiale d'anagrafe che riceve le dichiarazioni ed il funzionario incaricato dal Sindaco
che rilascia la carta d'identità devono, in via preliminare, procedere all'identificazione della persona
interessata
In materia di carta d'identità, in particolare, l'articolo 288 del R.D. 06.05.1940, n. 635 recante il regolamento
per l'esecuzione del TULPS, dispone che * La carta d'identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di
polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale."
L'articolo 289 del citato decreto, Inoltre, prevede che "La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi
accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguire, ove se necessario, a mezzo degli organi
di polizia".
Inoltre, si rende opportuno citare l'articolo 292 del summenzionato regio decreto, che specifica che al fine di
attestare l'identità personale, possono essere utilizzati anche altri documenti equipollenti, Ovvero documenti
rilasciati dall'Amministrazioni dello Stato e muniti di fotografia, pertanto in tale contesto, non risulta possibile
rinvenire alcuna espressa previsione normativa che consenta l'identificazione per mezzo di testimoni.
Da quanto sopra esposto, si evince che tutto il sistema dei documenti di identità e di riconoscimento o
fondato sulla identificazione rigorosa dell'interessato che, non può, quindi, essere affidata a testimoni, bensì
deve fondarsi su processi che garantiscono l'assoluta neutralità ed oggettività.
Ne consegue, pertanto, che in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validità, a possibile
ricorre alla copia dei vecchi cartellini custoditi dal comune o ad altri documenti scaduti, purché consentano
l'identificazione sicura. o, quale estrema ratto, alla identificazione tramite organi di polizia.
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scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani
Infine, esaminata la questione delle modalità di identificazione da un punto di vista strettamente giuridico, il
Ministero ha svolto un approfondimento in tema dì prerogative e di responsabilità ascrivibili direttamente al
funzionario comunale incaricato dal Sindacò per il rilascio della carta d'identità, nel caso di documento
rilasciato a persona identificata tramite testimoni.
In merito, il predetto Ministero ha precisato che la carta di identità rilasciata a persona identificata tramite
testimoni è valida, evidenziando tuttavia la responsabilità personale che il funzionario comunale addetto al
servizio si assume con la suddetta particolare forma di identificazione.
Al riguardo, infatti, è stato posto in luce che, contrariamente a quanto si verifica nel caso di identificazione
tramite documento idoneo munito di fotografia, in cui si esclude qualsiasi responsabilità del funzionario
comunale circa la veridicità dell'identità personale del richiedente (salvo il dolo, l'esibizione di falsa
documentazione è ascrivibile unicamente alla responsabilità del richiedente), la responsabilità, nella
circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad
eventuali "falsi* testimoni, anche al funzionario comunale.
Si coglie l'occasione per ricordare che, per quanto attiene la prassi di avvalersi di una pellicola trasparente
coprifoto e firma in luogo degli appositi occhielli metallici per fissare la foto alla carta d'identità, il Ministero
dell'Interno ha precisato che la carta d'identità non può essere plastificata. Il modello di carta d'identità
adottato con DMI del 27.01.1994, è dotato di caratteristiche anticontraffazione che, per non venire vanificate,
rendono necessario evitare ogni forma di plastificazione, cosi come precisato con circolare del Ministero
dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994.
LA DIRIGENTE
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in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto
SCHEDA CIRCOLARI E PRASSI DEL FORUM C.D.M
A cura di Alessio e Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
CIRCOLARI/PRASSI PREFETTURA UTG SIENA
Oggetto Rilascio carta d'identità - Problematiche applicative.
La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22162#22162
CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM
Articolo 288 - R.D. 6 maggio 1940, n. 635/1940 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.”
La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.
Chi la richiede e tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale
Articolo 289 - R.D. 6 maggio 1940, n. 635/1940 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.”
La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal
Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle
prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle
d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni [1] .
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono
demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del
regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 [1] .
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare
andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché
un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato
rilasciato nel bimestre stesso [1] .
Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.
ogni caso, facoltativa.
(1) Comma sostituito dal D.P.R. 4 aprile 1973, n. 369.
Articolo 292 [1]- R.D. 6 maggio 1940, n. 635/1940 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.”
Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla
carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una
amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e
militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere
che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di
cui sono muniti i conducenti di autovetture; Ie tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i
passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con
l'esibizione del libretto ferroviario.
E' considerata titolo equipollente alla carta di identità anche la tessera comprovante l'iscrizione al partito
nazionale fascista. [2]
(1) Per la nuova disciplina in materia di documenti di identità e di riconoscimento, vedi l'art. 35, comma 2,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(2) Disposizione implicitamente superata in seguito alla soppressione del Partito Nazionale Fascista, sancita
dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.