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1 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto SCHEDA CIRCOLARI E PRASSI DEL FORUM C.D.M A cura di Alessio e Maurizio Buzzani Redazione: [email protected] CIRCOLARI/PRASSI PREFETTURA UTG SIENA Oggetto Rilascio carta d'identità - Problematiche applicative. La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22162#22162 TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE PREFETTURA DI SIENA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO Area II – Raccordo con gli enti locali , consultazioni elettotali Prot. n. 6149/1.13.4 Siena, 7 aprile 201 1 Al SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI OGGETTO Rilascio carta d'identità - Problematiche applicative. E' pervenuta a questo Ufficio una richiesta di chiarimenti in ordine al alcune problematiche relative alle modalità di rilascio della carta d'identità, con particolare riferimento al caso in cui il cittadino richiedente il rilascio non sia in possesso di altro documento equipollente e che, comunque, non sia in grado di produrre, in via documentale, alcun atto identificativo. Al riguardo si rappresenta che il Ministero dell'Interno, interessata dalla Prefettura di Modena per analoga problematica, ha fatto presente che, per quanto attiene ai principi generali in materia anagrafica e di rilascio della carta d'identità, l'ufficiale d'anagrafe che riceve le dichiarazioni ed il funzionario incaricato dal Sindaco che rilascia la carta d'identità devono, in via preliminare, procedere all'identificazione della persona interessata In materia di carta d'identità, in particolare, l'articolo 288 del R.D. 06.05.1940, n. 635 recante il regolamento per l'esecuzione del TULPS, dispone che * La carta d'identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale." L'articolo 289 del citato decreto, Inoltre, prevede che "La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguire, ove se necessario, a mezzo degli organi di polizia". Inoltre, si rende opportuno citare l'articolo 292 del summenzionato regio decreto, che specifica che al fine di attestare l'identità personale, possono essere utilizzati anche altri documenti equipollenti, Ovvero documenti rilasciati dall'Amministrazioni dello Stato e muniti di fotografia, pertanto in tale contesto, non risulta possibile rinvenire alcuna espressa previsione normativa che consenta l'identificazione per mezzo di testimoni. Da quanto sopra esposto, si evince che tutto il sistema dei documenti di identità e di riconoscimento o fondato sulla identificazione rigorosa dell'interessato che, non può, quindi, essere affidata a testimoni, bensì deve fondarsi su processi che garantiscono l'assoluta neutralità ed oggettività. Ne consegue, pertanto, che in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validità, a possibile ricorre alla copia dei vecchi cartellini custoditi dal comune o ad altri documenti scaduti, purché consentano l'identificazione sicura. o, quale estrema ratto, alla identificazione tramite organi di polizia. 2 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani Infine, esaminata la questione delle modalità di identificazione da un punto di vista strettamente giuridico, il Ministero ha svolto un approfondimento in tema dì prerogative e di responsabilità ascrivibili direttamente al funzionario comunale incaricato dal Sindacò per il rilascio della carta d'identità, nel caso di documento rilasciato a persona identificata tramite testimoni. In merito, il predetto Ministero ha precisato che la carta di identità rilasciata a persona identificata tramite testimoni è valida, evidenziando tuttavia la responsabilità personale che il funzionario comunale addetto al servizio si assume con la suddetta particolare forma di identificazione. Al riguardo, infatti, è stato posto in luce che, contrariamente a quanto si verifica nel caso di identificazione tramite documento idoneo munito di fotografia, in cui si esclude qualsiasi responsabilità del funzionario comunale circa la veridicità dell'identità personale del richiedente (salvo il dolo, l'esibizione di falsa documentazione è ascrivibile unicamente alla responsabilità del richiedente), la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali "falsi* testimoni, anche al funzionario comunale. Si coglie l'occasione per ricordare che, per quanto attiene la prassi di avvalersi di una pellicola trasparente coprifoto e firma in luogo degli appositi occhielli metallici per fissare la foto alla carta d'identità, il Ministero dell'Interno ha precisato che la carta d'identità non può essere plastificata. Il modello di carta d'identità adottato con DMI del 27.01.1994, è dotato di caratteristiche anticontraffazione che, per non venire vanificate, rendono necessario evitare ogni forma di plastificazione, cosi come precisato con circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994. LA DIRIGENTE 3 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18 in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto SCHEDA CIRCOLARI E PRASSI DEL FORUM C.D.M A cura di Alessio e Maurizio Buzzani Redazione: [email protected] CIRCOLARI/PRASSI PREFETTURA UTG SIENA Oggetto Rilascio carta d'identità - Problematiche applicative. La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22162#22162 CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM Articolo 288 - R.D. 6 maggio 1940, n. 635/1940 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.” La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede e tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale Articolo 289 - R.D. 6 maggio 1940, n. 635/1940 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.” La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni [1] . I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 [1] . Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso [1] . Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno. ogni caso, facoltativa. (1) Comma sostituito dal D.P.R. 4 aprile 1973, n. 369. Articolo 292 [1]- R.D. 6 maggio 1940, n. 635/1940 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.” Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; Ie tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero. L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario. E' considerata titolo equipollente alla carta di identità anche la tessera comprovante l'iscrizione al partito nazionale fascista. [2] (1) Per la nuova disciplina in materia di documenti di identità e di riconoscimento, vedi l'art. 35, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (2) Disposizione implicitamente superata in seguito alla soppressione del Partito Nazionale Fascista, sancita dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.