Prot. US. 160/2015 – 2016 REQUISITI PER INSEGNANTI TITOLARI
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Prot. US. 160/2015 – 2016 REQUISITI PER INSEGNANTI TITOLARI
Prot. US. 160/2015 – 2016 Lodi, 29 Marzo 2016 Ill.mo/a DIRIGENTE Scolastico OGGETTO: Richiesta nominativi IRC titolari di classe per a.s. 2016- 2017 E' consuetudine chiederle cortesemente, come ogni anno, di far pervenire all’Ufficio Scuola (servizio Insegnamento della Religione Cattolica) della Diocesi di Lodi i nominativi dei docenti del Circolo, che sono disponibili all’Insegnamento della Religione Cattolica, o l’eventuale dichiarazione di revoca della medesima. Acquisite le disponibilità, il Dirigente Scolastico comunicherà, entro il 30 Aprile 2016, a questo ufficio scrivente, oltre che alle autorità scolastiche competenti, le variazioni rispetto all’anno scolastico precedente. Ricordo inoltre che, in base al DPR 202/90, il riconoscimento dell’Idoneità all’IRC ha effetto permanente, salvo indicazione diversa o revoca da parte dell’Ordinario Diocesano. A tal proposito, per le ulteriori informazioni in merito, rimando alla copia del Decreto Vescovile (Prot. N. CL. 460/03 del 30 ottobre 2003) sulle disposizioni per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole della Diocesi di Lodi, già inviatovi in data 11 Marzo 2004. Offro alla sua cortese attenzione i requisiti per gli insegnanti che intendono impartire l’insegnamento di Religione Cattolica. REQUISITI PER INSEGNANTI TITOLARI di VOGLIONO IMPARTIRE LA RELIGIONE SEZIONE/CLASSE/MODULO SEZIONE/CLASSE/MODULO, CHE CATTOLICA NELLA PROPRIA (art. 2.6 Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 – Intesa tra il Ministero della pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana) Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall’ autorità scolastica, sentito l’Ordinamento diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell’ inizio dell’ anno scolastico. (art. 4.4 Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 – Intesa tra il Ministero della pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana) Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6 dagli insegnanti del circolo didattico che abbiamo frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dell’ ordinamento diocesano. ./. Gli insegnanti dichiarano la propria disponibilità all’ IRC alla scuola che lo comunica al Servizio IRC entro i tempi stabiliti. Il Servizio IRC per riconoscere l’idoneità, richiede che: -venga presentata la lettera del parroco che attesta le condizioni necessarie ad essere insegnanti di religione secondo i canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico. -vengano frequentati dei corsi d’aggiornamento organizzati dall’ ufficio IRC diocesano. Tutte le informazioni saranno comunicate alle scuole. La partecipazione sarà obbligatoria, pena la non conferma o il non rilascio dell’ idoneità. Al termine di ogni anno scolastico, anche gli insegnanti titolari dovranno compilare la relazione del programma svolto durante l’A.S., richiesta dal Servizio IRC e consegnarla al Servizio IRC. REQUISITI PER INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI O SPECIALISTI (art. 4 Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 – Intesa tra il Ministero della pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana) Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione 4.1. Premesso che: a) l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline; b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’ autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata; i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue: 4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati: 4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli: a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopali Italiana. 4.4. Nella scuola materna ed elementare nel caso in cui l’insegnamento delle religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato: a) sacerdoti e diaconi,oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del con. 804,par.1 del Codice di diritto Canonico e attestato dall’ordinario diocesano; b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4, oppure a chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana. ./. Per le insegnanti titolari di classe, che non insegnano Religione Cattolica da tempo ed intendessero di nuovo cominciare nell’anno scolastico 2016-17, è necessario documentare la frequenza ai corsi d’aggiornamento, organizzati dalla Diocesi di Lodi, per un numero di 30 (trenta) ore nell’arco di due anni, a partire da quando il docente interessato ha cessato l’Insegnamento della Religione Cattolica. Ritengo che la partecipazione da parte degli insegnanti, ai corsi d’aggiornamento per IRC (almeno un corso completo ogni due anni) approvati dal Provveditorato agli Studi, sia un dovere morale e un giusto mezzo per approfondire la conoscenza delle tematiche di carattere specifico e didattico per la materia d’insegnamento. In seguito, sarà comunicato il programma del Corso d’aggiornamento per il prossimo anno e, per facilitarne la partecipazione, è opportuno che gli insegnanti che vi prenderanno parte abbiano a far pervenire in tempo utile l’iscrizione al Corso presso l’Ufficio Scuola della Curia Diocesana di Lodi. L’eventuale non partecipazione al Corso d’aggiornamento può comportare la revoca dell’Idoneità da parte dell’Ordinario Diocesano (vedi Decreto Vescovile). . Ringrazio di cuore per l’attenzione e la collaborazione riscontrata in Lei e in tutte le Direzioni Didattiche del Lodigiano. Saluto cordialmente. Il Responsabile Diocesano del servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica don ROSSETTI Alfonso