(RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d`Italia
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(RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d`Italia
Decisione N. 1696 del 06 marzo 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA Presidente (RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) FERRO LUZZI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore FERRO LUZZI FEDERICO Nella seduta del 11/12/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica Fatto La società ricorrente afferma di essere titolare di una carta di pagamento emessa dalla resistente e abbinata ad uno specifico automezzo di proprietà della società ricorrente. Nel mese di novembre e dicembre del 2013, l’odierna resistente emetteva n.4 Fatture di pagamento in cui venivano addebitati taluni rifornimenti di carburante mai effettuati dalla ricorrente. Nello specifico: in relazione alla fattura n.30037461 del 18.11.2013, di cui per errore veniva effettuato l’integrale pagamento, non sono mai stati effettuati tutti i rifornimenti addebitati e pertanto chiede l’emissione di una nota di credito pari ad Euro 3.269,67 (2680.06+589.61); in relazione alla fattura n. 30083786 del 30.11.2013, chiede lo storno dalla suddetta fattura dell’importo pari ad Euro 6.658,06 (5457.43 +1200.63); in relazione alla fattura n. 3013866 del 17.12.2013, chiede lo storno dell’importo pari ad Euro 7.536,66 (6177.59+1359.07); in relazione alla fattura n. 30183994 del 31.12.2013, chiede lo storno di Euro 536.82 (440.02+96.80). Pag. 2/4 Decisione N. 1696 del 06 marzo 2015 Sulla base dei calcoli operati, la ricorrente medesima risulterebbe allora debitrice solo della somma di Euro 361.59 per le operazioni di rifornimento realmente effettuate e, pertanto, provvedeva al pagamento della somma anzidetta mediante bonifico bancario. In effetti, dai controlli effettuati tramite rilevamento satellitare installato sull’automezzo cui la carta è associata, emerge che i rifornimenti di carburante contestati sono avvenuti in luoghi diversi dal percorso stradale effettuato dall’automezzo. Non solo. Dalla lettura delle fatture risulta che alcuni rifornimenti sono stati effettuati con il servizio Iper-self, servizio non connesso alla carta di pagamento in questione ove tale circostanza evidenzia l’erroneità degli addebiti oggetto di contestazione. In conseguenza di quanto evidenziato, parte ricorrente chiede l’annullamento e/o rettifica degli importi addebitati. L’intermediario, regolarmente costituitosi, afferma che la carta intestata alla società ricorrente è finalizzata al rifornimento di beni e servizi degli autoveicoli di proprietà della società cliente e che, al momento della stipula contrattuale, la società ricorrente ha esplicitamente richiesto l’attivazione della modalità “Iperself/Outdoor” (è stato infatti barrato con “flag” il campo “Abilitazione su Pos esterni non presidiati”), modalità, della quale la società si è avvalsa più volte effettuando transazioni non contestate e che consente al titolare l’utilizzazione della carta senza la presenza fisica del gestore per l’effettuazione della transazione. La prima delle suddette fatture (n.30037461 del 18.11.2013) veniva regolarmente pagata dall’istante, mentre le altre tre rimanevano insolute (due totalmente ed una parzialmente). In data 23.12.2013, ad oltre un mese dall’invio della prima fattura, la ricorrente trasmetteva una richiesta di blocco della carta, non motivata né seguita da copia della denuncia di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, in violazione di quanto previsto dall’art.16 del contratto e solo in data 21.02.2014, dopo quasi due mesi, la ricorrente disconosceva formalmente le operazioni fatturate ipotizzando un utilizzo abusivo della carta. Fatto è che tutte le operazioni sono state compiute utilizzando la carta e il PIN e nei limiti di spesa concordati. Pertanto non vi è stata alcuna anomalia operativa che potesse allertare l’odierna resistente su un eventuale utilizzo non autorizzato della carta in questione. Non può poi non essere rilevato che i tabulati prodotti dalla ricorrente contenenti l’asserita posizione del veicolo sono privi di valore probatorio e comunque irrilevanti atteso che la carta è utilizzabile da vario personale preposto dal titolare. Difatti la richiesta di inserire sulla carta il dato relativo alla targa del mezzo ha “l’unica funzione di facilitare la gestione amministrativa e contabile della carta da parte del Titolare nel suo esclusivo interesse” (art.5 comma 3 Condizioni Generali del Contratto). In base al contratto sottoscritto dalla ricorrente, non vi è dunque a carico del gestore alcun obbligo di controllo della targa dell’automezzo che si presenta presso il punto vendita né di identificazione dell’utilizzatore. Non priva di rilievo, inoltre, la circostanza che l’odierna resistente ha messo a disposizione il servizio SMS ALERT, non attivato dalla ricorrente. La resistente, in ragione di quanto evidenziato, chiede che il Collegio respinga il ricorso per i motivi suesposti e, in subordine, la convenuta chiede una riduzione dell’eventuale rimborso ai sensi dell’art.1227 c.c. Diritto Evidenzia in via preliminare il Collegio che (i) ai sensi del contratto perfezionatosi tra le parti (art.5 comma 3 delle Condizioni Generali) la richiesta di inserire sulla carta il dato Pag. 3/4 Decisione N. 1696 del 06 marzo 2015 relativo alla targa del mezzo ha “l’unica funzione di facilitare la gestione amministrativa e contabile delle carte da parte del Titolare nel suo esclusivo interesse”; e che (ii) l’utilizzo della carta in modalità Iperself/Outdoor, che dovrebbe confermare – secondo parte ricorrente – l’utilizzo illegittimo della suddetta carta, è invece uno dei modi negozialmente convenuti di impiego proprio del mezzo di pagamento. Venendo ora all’utilizzo (assuntamente) illegittimo della carta da parte di terzi non autorizzati, più volte questo Collegio si è espresso nel senso di ritenere che assumano rilievo, ai fini della decisione, gli obblighi posti a carico dell’intermediario dalle disposizioni di legge, e in particolare quello previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 11/2010, di “assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall’utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 7” e, in questa ottica, stigmatizzando la mancata predisposizione del sistema di allarme tramite sms (c.d. SMS ALERT), che consente al cliente di avvedersi tempestivamente dell’uso non autorizzato del bancomat fin dalle prime operazioni. Nella fattispecie in esame, è il Cliente che sebbene informato della possibilità di attivare tale servizio lo rifiuta assumendosene il relativo rischio. È indubbio, infatti, che qualora parte ricorrente avesse attivato il servizio di SMS ALERT propostole da parte resistente ma mai attivato, ben avrebbe potuto contestare immediatamente la prima fattura del 18 novembre 2013, con relativo blocco della carta, allora limitando il numero delle operazioni a quelle ivi riportate (euro 3.269,67) mentre – in assenza del ricordato presidio di sicurezza – il titolare della carta procede al blocco soltanto in data 23 dicembre 2013 e dopo la ricezione di ben tre fatture poi oggetto di contestazione. In senso uguale e contrario è evidente che anche qualora avesse attivato il servizio di SMA Alert, parte ricorrente avrebbe potuto contestare l’utilizzo illegittimo della carta soltanto dopo il primo: quello, appunto, di cui alla fattura del 18 novembre 2013. Ritiene conclusivamente il Collegio che gli acquisti disconosciuti e relativi alla prima fattura in contestazione (quella del 18.11.2013), debbano essere rimborsati a parte ricorrente in quanto non sono da rilevarsi comportamenti di colpa grave in capo a quest’ultima mentre quelli successivi non debbano essere rimborsati e proprio in quanto la mancata attivazione del presidio di SMA ALERT costituisce chiara ipotesi di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso limitatamente agli addebiti disconosciuti relativi alla fattura del 18.11.2013. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4