Fiscal Approfondimento
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Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 13 07.04.2015 L’utilizzo delle percentuali di ricarico negli accertamenti tributari A cura di Alberto Nastasia Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Accertamento e controlli Nelle recenti Sentenze nn. 673 del 16 gennaio 2015 e 4312 del 4 marzo 2015, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dei limiti entro cui l’Amministrazione Finanziaria può - attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico - ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute. Secondo i giudici di legittimità, la scelta del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della “media aritmetica semplice”, in luogo della “media ponderata”, soltanto quando risulti l’omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio. Dopo aver ripercorso le regole tecniche che gli operatori dell’Amministrazione Finanziaria sono chiamati a seguire nella determinazione di tali percentuali, distinguendo la percentuale “media semplice” da quella “ponderata”, sposterò l’attenzione sui limiti che la più recente giurisprudenza di legittimità ha individuato con riguardo alla possibilità di utilizzare le stesse, per poi proporre, in via di conclusione, alcune personali considerazioni. Le modalità di determinazione della cosiddetta “percentuale di ricarico” Fra le attività istruttorie cui i verificatori più frequentemente ricorrono, nell’ambito di attività ispettive tributarie, per integrare la quantificazione delle giacenze di magazzino, vi è certamente la rilevazione dei prezzi di acquisto e di vendita delle diverse tipologie di beni che formano oggetto dell’attività. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tale prassi consente, infatti, di acquisire elementi assai utili per il calcolo degli incrementi percentuali medi applicati al prezzo di acquisto delle merci. In effetti, le imprese commerciali fondano il proprio impianto contabile sugli acquisti di merce maggiorati della percentuale di ricarico che è applicata al cosiddetto “costo del venduto”. Costo del Venduto = Giacenze Iniziali + Acquisti – Rimanenze Finali Poiché il costo del venduto è pari alla somma algebrica delle giacenze iniziali maggiorate degli acquisti e diminuite delle rimanenze finali, la percentuale di ricarico, è data dalla formula matematica: Ricavi Percentuale di Ricarico = ___________________ x 100 Costo del Venduto Costo del Venduto = Giacenze Iniziali + Acquisti – Rimanenze Finali È di tutta evidenza che una percentuale di ricarico bassa rispetto a quella media delle aziende del settore è sintomatica di sottofatturazione in vendita (e quindi può costituire elemento per un recupero a tassazione di elementi positivi di reddito), mentre una percentuale elevata rispetto a quella “verosimile” può essere ritenuta espressiva di sopravvalutazioni delle rimanenze ovvero di sottofatturazione degli acquisti. In relazione ad accertamenti su soggetti che emettono esclusivamente fatture e ricevute fiscali, i verificatori sono soliti rilevare analiticamente i beni ovvero suddividerli in gruppi merceologici omogenei, per poi procedere applicando la formula del Ricarico Medio Ponderato. Qualora, invece, il soggetto sottoposto a verifica o controllo eserciti l’attività di commercio al dettaglio e quindi emetta, in via prevalente ovvero esclusiva, scontrini fiscali, gli operatori del Fisco saranno obbligati, in assenza di fatture che chiariscano la tipologia dei beni venduti, a operare una ricostruzione che utilizzi il Ricarico Medio Ponderato, non essendo possibile giungere alla determinazione analitica del ricarico in ragione della mancanza negli scontrini di sufficienti indicazioni circa i prodotti venduti. In tali ipotesi, i verificatori, dopo aver rilevato i prezzi di acquisto e i corrispondenti prezzi di vendita di ogni articolo e suddiviso gli stessi in gruppi omogenei, generalmente supportano la ricostruzione del ricarico applicato assumendo in atti le dichiarazioni del contribuente circa gli articoli percentualmente più venduti nei diversi periodi d’imposta. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La fondatezza di tale ricostruzione - che dovrà essere necessariamente supportata dal riscontro di violazioni contabili - varierà in ragione della più o meno puntuale suddivisione degli articoli per gruppi omogenei, tale da includere almeno quelli più venduti e/o rappresentativi. La percentuale di ricarico medio ponderato per gruppi omogenei deve, inoltre, tenere conto sia dell’incidenza percentuale del prodotto sul totale delle vendite di ciascun gruppo, sia dell’incidenza percentuale dei prezzi rilevati per ciascun gruppo. La prassi dell’Amministrazione Finanziaria in ordine alla determinazione della percentuale di ricarico Puntuali indicazioni in ordine alle modalità tecniche di determinazione della percentuale di ricarico sono state fornite dal Comando Generale della Guardia di Finanza nella Parte IV, Capitolo 2, della Circolare n. 1/2008. In particolare, il documento di prassi prevede che “quando le quantità dei beni commercializzati sono molto elevate e differenziate, ovvero le stesse sono soggette a unione o miscelazione, può risultare difficoltoso procedere sia alla rilevazione fisica delle giacenze, sia ai controlli contabili per quantità; in tale circostanza, peraltro molto diffusa nella pratica, può risultare utile procedere, appunto, alla ricostruzione indiretta della movimentazione delle merci, attraverso il controllo contabile per valore”. E ancora, “Tale metodo si fonda sulle seguenti fasi: individuazione del “costo del venduto” (CV) attraverso la seguente formula: (Valore delle giacenze iniziali risultanti dall’inventario o dalle scritture contabili + costo degli acquisti come da fatture) – valore delle giacenze finali come da inventario o da altre scritture contabili = CV; determinazione della “percentuale di ricarico” (R%) di una unità di prodotto per ogni tipologia (in caso di diverse e numerose tipologie di prodotto, saranno scelte a campione quelle più rappresentative) sulla base dei prezzi di acquisto e vendita di una singola unità di prodotto di ciascun tipo (rilevabili dai listini dell’impresa, dai documenti contabili e da ogni altro utile elemento) attraverso la seguente formula: (Prezzo di vendita di ogni tipologia – prezzo di acquisto di ogni tipologia) x 100 = R% Prezzo di acquisto di ogni tipologia di prodotto determinazione della percentuale dell’incidenza (I%) del costo totale di ciascuna tipologia di prodotto rispetto al costo complessivo di tutti i prodotti, attraverso la seguente formula: Costo totale di ciascuna tipologia di prodotto x 100 = I% Costo complessivo di tutti i prodotti Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info sulla base delle percentuali di ricarico delle diverse tipologie di prodotti A, B, C, ecc. (RA%, RB%, RC%, ecc.) e delle percentuali di incidenza relative alle medesime tipologie A, B, C, ecc. (IA%, IB%, IC%, ecc,), ponderazione delle percentuali di ricarico delle diverse tipologie di prodotti al fine di ottenere la percentuale di ricarico medio ponderata (RM%), attraverso la seguente procedura: (RA% x IA%) + (RB% x IB%) + (RC% x IC%) = RM % (IA% + IB% + IC%) applicazione del valore così ottenuto (RM%) al costo del venduto in precedenza determinato (CV), al fine di ottenere il “valore presunto di ricavi” (VPR) secondo la seguente formula: CV x (1+RM%) = VPR confronto di tale valore con l’ammontare delle operazioni annotate nel registro dei corrispettivi, al netto dell’IVA, oppure nel registro delle fatture emesse, relativamente al solo imponibile; se da tale confronto: o il VPR è maggiore del dato complessivo fatturato e contabilizzato (F), si determinerà per la differenza il valore delle vendite non fatturate e non registrate; o il VPR è inferiore a quello fatturato e contabilizzato (F), il risultato della procedura è da ritenersi espressivo di acquisti non fatturati e non registrati”. Il documento di prassi aggiunge poi che “per determinare in concreto il valore degli acquisti non fatturati è necessario rapportare la differenza fra il fatturato contabilizzato (F) e il valore presunto di ricavi (VPR), al costo del venduto (CV), dopo averla depurata del ricarico implicito (RM%), al fine di ottenere valori omogenei confrontabili, secondo la seguente formula: F – VPR= valore acquisti non fatturati 1 + RM% La circolare della Guardia di Finanza evidenzia, infine, che “la percentuale di ricarico media calcolata sui dati contabili del contribuente non necessariamente deve essere determinata prendendo in considerazione tutte le categorie di merci trattate, a condizione che la procedura di calcolo sia fondata su un campione di merci particolarmente significativo e sintomatico rispetto alle caratteristiche dell’attività svolta”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La principale giurisprudenza in tema di utilizzo della “percentuale di ricarico” Sentenza della Corte di Cassazione n. 3357 del 12 febbraio 2013 Assai interessante è il passaggio di questa sentenza della Cassazione in cui i giudici - dopo aver osservato che “la censura così, come formulata, pur potendosi considerare pertinente al «decisum» in quanto rivolta a contestare uno degli elementi di calcolo utilizzati dall’Ente impositore, per la rideterminazione della nuova percentuale di ricarico”, hanno affermato, che “la generica affermazione dell’illegittimità dell’utilizzo di dati contenuta nel ricorso, si risolve in una mera asserzione apodittica priva di riferimenti al caso concreto (non essendo apprezzabile, in mancanza di trascrizione del contenuto dell’avviso o della parte rilevante del verbale di constatazione, quali dati abbiano effettivamente utilizzato i verbalizzanti per la determinazione della percentuale di ricarico, applicata all’anno 1998, soprattutto a fronte della contestazione mossa dall’Ufficio, in ordine alla determinazione delle contestate percentuali di ricarico in contraddittorio con la contribuente). La contribuente si è limitata a lamentare la inadeguatezza dei dati utilizzati, relativi a momento storico distinto, omettendo tuttavia di dare supporto a tale doglianza, mediante trascrizione del verbale di constatazione almeno nella parte che interessava”. Sentenza della Corte di Cassazione n. 19074 del 10 settembre 20141 Questa sentenza riguarda un atto di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati da parte di una società operante nel settore florovivaistico sulla scorta di una percentuale di ricarico media determinata in base a dati relativi a una sola giornata lavorativa. Il ricorso proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano veniva accolto in primo grado mentre, in appello, i giudici tributari confermavano la legittimità dell’avviso di accertamento prodotto dall’Amministrazione Finanziaria. Avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione il contribuente sostenendo, tra l’altro, l’illegittimo dell’accertamento induttivo svolto. I giudici di legittimità hanno accolto tale ricorso sostenendo che “è di tutta evidenza che calcolare la media dei ricavi sulla base delle vendite effettuate in una sola giornata e per di più non relativa all’anno oggetto di accertamento 1 Per un commento a tale decisione, cfr. M. Denaro, “Illegittimo l’accertamento induttivo che tiene conto dei ricavi di un solo giorno” in banca dati “fisconline”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info non è metodo logico e in astratto idoneo a fornire attendibile presunzione di ricavi non contabilizzati. Infatti l’andamento delle vendite in un solo giorno può dipendere da infinite variabili che non possono per tale motivo essere estese ad un intero anno specie se trattasi di vendite effettuate in un giorno ricadente in due anni prima di quello in valutazione e attinenti ad una tipologia di merci limitata, 17 tipologie di fior rispetto alla ottocento varietà trattate dalla ricorrente”. Sentenza della Corte di Cassazione n. 21791 del 15 ottobre 2014 Altrettanto interessante è questa sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione con riferimento a un ricorso presentato dal contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria Regionale Lombardia che aveva confermato il giudizio di primo grado con cui era stata sostenuta la piena legittimità di un accertamento. Nell’ambito dei motivi proposti, il contribuente lamentava l’illegittimo ricorso da parte dell’Ufficio al metodo di accertamento analitico-induttivo. A tale proposito la Suprema Corte ha, innanzitutto, posto in luce che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nell’ambito di accertamenti analitico-induttivi, non è sufficiente per procedere a rettifiche il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di percentuali di ricarico diverse da quella mediamente riscontrate nel settore di appartenenza, ma “occorre invece che risulti qualche elemento ulteriore, incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverossia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti”. In relazione al caso di specie, gli stessi giudici hanno poi osservato che “la Commissione Tributaria Regionale ha individuato quale «elemento ulteriore», incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione il fatto che la società contribuente aveva dichiarato per sette anni consecutivi (dal 1997 al 2003) una perdita e ha ritenuto che tale elemento fosse idoneo a conferire alla presunzione semplice, costituita dallo scostamento dei ricavi dalle media di settore, quei caratteri di gravità e precisione richiesti dall’art. 2729 C.c., affermando altresì che la contribuente non aveva fornito spiegazioni valide e convincenti sui motivi delle perdite, continuate e ripetute, contrastanti con ogni logica imprenditoriale”. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal contribuente atteso che “a fronte delle specifiche giustificazioni della contribuente, astrattamente rilevanti e supportate da idonea documentazione, in ordine alle ragioni delle perdite di esercizio, imputate, in particolare, ai Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info notevoli investimenti effettuati ai fini di accrescere l’avviamento aziendale, la CTR ha omesso di verificare, dandone conto in motivazione, la fondatezza, rilevanza, e incidenza causale di dette giustificazioni, e di fornire sostegno argomentativo alla generica affermazione di inidoneità delle giustificazioni fomite dalla contribuente”. Secondo i giudici, quindi, “la motivazione della sentenza impugnata appare dunque carente e inidonea a giustificare la decisione, in quanto omette di valutare e dare conto di un punto decisivo della controversia, costituito dalla concreta rilevanza giustificazioni ed fornite adeguatezza dalla nonché contribuente in della fondatezza relazione della all’andamento antieconomico dell’impresa, posto a fondamento dell'applicazione da parte dell’Ufficio del metodo analitico per la determinazione dei ricavi realizzati dalla contribuente, calcolati mediante il cosiddetto “ricarico medio ponderato”. Sentenza della Corte di Cassazione n. 25100 del 26 novembre 2014 Rilevanti considerazioni sono state svolte dai giudici di legittimità anche in tale sentenza, originata dall’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della decisione della Commissione tributaria Lombardia – Sezione staccata di Brescia 10 marzo 2009 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità di un avviso di accertamento rettificativo di ricavi. Nell’ambito della sentenza di legittimità, i giudici hanno, innanzitutto, rilevato che “la C.T.R. ha del tutto trascurato di esprimere un apprezzamento, ancorché critico, sul metodo seguito dall’Ufficio, che appare ispirato … a un ricalcolo dei ricavi in virtù di una puntuale individuazione di una percentuale media ponderale di ricarico propria di ciascuna categoria di prodotto e secondo la medesima leva aziendale, ancora per media generale, in mancanza e dunque per categorie di merci residuali, alla stregua di quanto dichiarato per l’anno d’imposta dal contribuente stesso. In pari tempo, la sentenza censurata omette di dar conto di quali fossero i parametri, offerti in raffronto dall’appellante, e la cui invocazione di per sé avrebbe condotto a determinare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli oggetto di accertamento analitico-induttivo”. In base a tali considerazioni i giudici hanno, quindi, accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, avendo la Commissione Tributaria Regionale del tutto trascurato che “la media ponderale applicata dall’Ufficio era ancora più prudente di quella che, alle citate condizioni, consentirebbe le predette rettifiche, facendo essa riferimento, ben più di quella del settore economicoproduttivo di appartenenza dell'imprenditore, proprio agli standards di ricalcolo (desunti dal sistema della formazione dei prezzi) interni all’azienda Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info stessa, così determinandosi un indice di inaffidabilità del relativo scostamento, una concomitante irragionevolezza del mero richiamo di contrasto alla sola formale regolarità contabile e perciò, in ultima analisi, un’insufficiente sviluppo, ad opera del contribuente, dell’onere della prova cedente a suo carico, secondo il condiviso sistema presuntivo, fondato com’era dall’Ufficio su circostanze concrete ed adattate alla situazione economica accertata”. Sentenza della Corte di Cassazione n. 673 del 16 gennaio 2015 Merita un cenno anche la richiamata Sentenza della Corte di Cassazione n. 673 del 16 gennaio 2015 la quale trae origine dall’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della decisione della Commissione tributaria Regionale della Campania n. 136/05 del 12 maggio 2008 con cui i giudici di merito avevano confermato la pronuncia di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che aveva annullato un accertamento rettificativo dei ricavi del 2002, condotto dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti di una S.n.c. esercente l’attività di commercio di arredi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che “il riscontro di incongrue percentuali di ricarico sulla merce venduta costituisce - sia in tema di imposte dirette, sia in tema di IVA - legittimo presupposto dell’accertamento induttivo, purché la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti, sicché, qualora il contribuente, in sede di giudizio, contesti il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea o disomogenea, dei benimerce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto”. Nel caso di specie, l’ufficio dell’Agenzia aveva determinato una percentuale di ricarico del 48% (a fronte di quella dichiarata dal contribuente del 45%), calcolata come media aritmetica su un campione di merce pari al 9% del totale. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno confermato le decisioni di merito, avendo ritenuto insufficiente detto campione di merci e inadeguata la percentuale di ricarico calcolata come media aritmetica. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Sentenza della Corte di Cassazione n. 4312 del 4 marzo 2015 Quest’ultima decisione riguarda la legittimità di un avviso di accertamento, operato con metodologia analitico-induttiva, con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, ricavi non dichiarati e, ai fini IVA, costi indebitamente detratti. Tale accertamento era stato avallato dai giudici di merito i quali avevano ritenuto congrua la percentuale di ricarico determinata nella misura del 46,69%. La Corte di Cassazione ha, invece, osservato che, nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria avrebbe determinato la percentuale di ricarico senza tenere in alcun conto la diversa natura dei beni venduti. In particolare, i beni disomogenei non avrebbero dovuto essere accumunati in macro-categorie omnicomprensive ma essere, invece, isolatamente considerati ai fini della determinazione della media ponderata. Inoltre, sempre secondo i giudici di legittimità, i dati di raffronto avrebbero dovuto essere desunti dall’esame delle singole fatture di vendita e non acquisiti in base al riscontro dei listini generali dei prezzi e in relazione ai dati relativi al mercato di riferimento. Conclusioni La proposta carrellata giurisprudenziale fornisce chiara testimonianza dell’impossibilità di predeterminare l’ampiezza dei beni merce da prendere in considerazione ai fini della definizione della percentuale di ricarico. Essa infatti varia, come visto, in funzione delle caratteristiche del soggetto sottoposto ad accertamento e, in particolare, dell’ampiezza del ventaglio di prodotti offerti e del loro rispettivo valore2. Cosicché, nei casi in cui i prodotti commercializzati siano assai limitati e abbiano tutti valore omogeneo, è ammesso l’utilizzo, in luogo della percentuale di ricarico medio-ponderata, della percentuale media semplice; la media ponderata deve, invece, essere preferita laddove sussista una notevole differenziazione nelle tipologie di prodotti offerti e nel loro rispettivo valore. 2 Al riguardo, A Marcheselli, “Accertamenti tributari e difesa del contribuente”, Giuffré editore, 2010, osserva che “Innanzitutto ci si può domandare quali e quanti beni venduti debbano essere considerati per calcolare il ricarico. In termini generici, la risposta è: un campione significativo e non tutti i beni”. E ancora “Non è possibile dettagliare molto di più tale indicazione, perché quasi tutto dipende dalle circostanze del caso: anche ammesso di suddividere i beni in categorie diverse e omogenee, ci sono beni (o rivenditori) per i quali la determinazione dei prezzi è tendenzialmente rigida (per i quali è già campione rappresentativo un numero ridotto di beni) e altri per i quali è più fluttuante (e rispetto al quale il campione per essere rappresentativo deve essere più ricco)”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Va poi considerato un ulteriore elemento di criticità, rappresentato dal confronto fra la percentuale di ricarico determinata e quella relativa alle imprese similari, attesa l’assenza di dati oggettivi sui ricarichi medi dei soggetti operanti nei distinti settori merceologici. Ma, a mio avviso, il punto più interessante della questione è quello relativo al rapporto fra la determinazione della predetta percentuale e la metodologia di accertamento. Se infatti, da un lato, la Suprema Corte ha, in alcune sentenze3, chiarito che ogni qualvolta l’Amministrazione Finanziaria decida, nell’ambito della metodologia analitico-induttiva, di procedere ad accertamenti giustificati sulla scorta della divergenza fra la percentuale di ricarico applicata e quella media di settore, la rettifica deve necessariamente essere supportata da elementi ulteriori che minino l’attendibilità complessiva della contabilità tenuta dal contribuente, per altro verso essa ha, in altre pronunce4, posto l’accento sulla circostanza che dette divergenze costituiscono legittimo presupposto per accertamenti induttivi, purché la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti. Da ciò la necessità che ogni valutazione in ordine alla legittimità o meno dell’utilizzo di percentuali di ricarico sia effettuata tenendo conto della metodologia di accertamento in concreto utilizzata. In buona sostanza, occorre guardare alla diversa forza richiesta alle presunzioni: l’accertamento analitico-induttivo può, infatti, essere esperito soltanto attraverso l’impiego di presunzioni cosiddette “qualificate”, ossia dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; l’accertamento induttivo “puro” può fondarsi, invece, anche su presunzioni sprovviste dei predetti requisiti. Ovviamente, poi, tutte le rettifiche operate sulla scorta delle percentuali di ricarico dovranno, come ogni altra attività di accertamento, rispettare il principio di “capacità contributiva” di cui all’art. 53 della Costituzione. - Riproduzione riservata - 3 Tra le più recenti, cfr. richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 21791 del 15 ottobre 2014 e la n. 11165 del 21 maggio 2014. 4 Da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 673 del 16 gennaio 2015. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info