OGGETTO ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E CONGEDO DI

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OGGETTO ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E CONGEDO DI
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OGGETTO
ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E CONGEDO DI MATERNITÀ
QUESITI
(posti in data 18 ottobre 2013)
Sono un dirigente medico a tempo indeterminato in aspettativa non
retribuita per motivi familiari dal febbraio scorso fino al febbraio
dell’anno prossimo. Essendo in attesa di un figlio pongo i seguenti
quesiti:
1) è possibile passare all'aspettativa per maternità a rischio senza
interruzione. Nell'eventualità che ciò sia attuabile cosa devo fare dal
punto di vista burocratico?
2) Nel caso in cui non lo fosse, al mio ritorno come devo comportarmi?
È possibile fare richiesta di maternità flessibile al termine
dell’aspettativa per motivi familiari, a febbraio del prossimo anno.,
quando sarò già al settimo mese di gravidanza?
3) Nel caso in cui dovessi interrompere l'aspettativa per motivi familiari
per rientrare in quella da maternità, la collega che mi sostituisce
perderebbe la possibilità di subentrarmi automaticamente?
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RISPOSTE
(inviate in data 18 ottobre 2013)
1) è possibile passare all'aspettativa per maternità a rischio senza
interruzione. Nell'eventualità che ciò sia attuabile cosa devo fare dal
punto di vista burocratico?
Lo stato di gravidanza determina il diritto ad una tutela specifica, che
prevale sull’aspettativa per motivi familiari che Le è stata concessa.
L’ interruzione della prestazione lavorativa della quale attualmente
beneficia è per Lei onerosa, perché si tratta di un’aspettativa non
retribuita, mentre il congedo per maternità Le garantisce evidenti
benefici in termini economici e previdenziali.
La fruizione del congedo obbligatorio previsto dall’articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, avente ad oggetto la tutela
della maternità, richiede l’invio all’INPS del certificato attestante
la data presunta del parto. Tale certificato deve essere inviato all’INPS
esclusivamente per via telematica da parte del medico di fiducia
utilizzando il sistema messo a disposizione dall’INPS. Considerata
anche la particolare situazione nella quale si trova l’interessata è
necessario che essa comunichi all’azienda sanitaria di appartenenza
lo stato di gravidanza comunicazione che di per sé determina l’obbligo
per l’Azienda di applicare le disposizioni di legge. (Il congedo per
maternità non è una facoltà ma un obbligo, sia per l’azienda che per
la stessa lavoratrice).
La fruizione del congedo obbligatorio per maternità, e la contestuale
interruzione dell’aspettativa per motivi familiari, richiedono comunque
che l’interessata si metta in contatto con il proprio medico curante,
che potrà assisterla nelle procedure da seguire, eventualmente
trasmettendo idonea documentazione rilasciata dal servizio sanitario
nazionale del Paese nel quale attualmente vive.
Se invece la dottoressa intende avvalersi del diritto ad una maggior
tutela, in presenza di una situazione di rischio di qualsiasi natura,
deve presentare specifica istanza al servizio di medicina del lavoro
dell’Azienda sanitaria territorialmente competente e deve in questo
caso sottoporsi a visita medica in loco.
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2) È possibile fare richiesta di maternità flessibile al termine
dell’aspettativa per motivi familiari, a febbraio del prossimo anno.,
quando sarò già al settimo mese di gravidanza?
Se non si pongono problemi di gravidanza a rischio il congedo
obbligatorio per maternità decorre da due mesi dalla data presunta
del parto, e si concretizzerebbe pertanto nel caso in esame senza
soluzione di continuità rispetto all’aspettativa per motivi familiari
attualmente fruita. In ogni caso la decorrenza del congedo per
maternità interrompe l’aspettativa per motivi familiari, laddove tale
congedo si concretizzi quando ancora è attiva l’aspettativa stessa.
3) Nel caso in cui dovessi interrompere l'aspettativa per motivi familiari
per rientrare in quella da maternità, la collega che mi sostituisce
perderebbe la possibilità di subentrarmi automaticamente?
Il medico che sostituisce un medico in aspettativa ha per questo un
contratto di lavoro a tempo determinato nel quale deve essere indicato
il nome del dirigente sostituito e che si risolve automaticamente,
anche prima della scadenza in esso indicata, al rientro in servizio
dello stesso. Entro il termine previsto quale scadenza naturale del
contratto appare possibile utilizzare lo stesso contratto per mantenere
il rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista, nonché prorogare
il contratto stesso laddove, anche se per motivi diversi, sia prolungato
il periodo di assenza del dirigente sostituito. Occorre verificare come
esattamente è stato impostato il contratto a termine, e quali eventuali
norme specifiche sono inserite nel contratto integrativo aziendale.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Il principio generale che deve ispirare i comportamenti delle pubbliche
amministrazioni, ed al contempo i rapporti di lavoro, è la trasparenza
e la chiarezza. In coerenza con questo principio è opportuno che
l’interessata informi della propria situazione i suoi diretti interlocutori
in azienda, dal responsabile della struttura complessa alla quale è
assegnata, al responsabile dell’ufficio risorse umane, al medico
competente.
Ciascuno di questi, se opportunamente coinvolto, potrà tra l’altro dare
un utile supporto per una corretta e tempestiva attuazione di tutti gli
adempimenti richiesti per fruire dei diritti che la normativa vigente
garantisce alle lavoratrici madri.
Utile ed opportuno contattare anche il proprio medico curante, che
per motivi diversi deve essere coinvolto a tutela dell’interessata.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze
di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le
medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente,
non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile
decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per
le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso
8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione
di struttura complessa;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica
esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente
che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa
e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante
sino alla valutazione. (*)
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita
lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere
cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata
allo stesso titolo.
(*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13
dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine
dell’aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal
preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni
prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui
alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo
di prova presso altra azienda.
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti
possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un
massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera
frazionata, al fine di una collaborazione all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti
siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’
azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali
normative regionali in materia. Le aspettative ed i distacchi per
motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente
il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi
ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse
di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa, fermo restando che, in applicazione del comma
57 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è
instaurato il rapporto di lavoro.
3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una
aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del
coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località
in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo
di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3
senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6
mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste
dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione
della normativa a tutela della maternità e della paternità.
(*) la precisazione sull’aspettativa per la partecipazione a progetti
di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell’articolo
16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 16
Divieto di adibire al lavoro le donne
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ferma
restando la facoltà della donna di restare al lavoro fino ad un
mese dalla data presunta del parto, purché il medico competente
attesti che ciò non comporta rischi per il nascituro;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, o durante i cinque mesi
successivi al parto laddove l’interruzione della prestazione
lavorativa sia decorsa da un mese prima della data presunta del
parto
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo
il parto.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché
in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo
di maternità le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque
momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al
datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN, o
convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione
non arrechi pregiudizio alla loro salute.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 17
Estensione del divieto
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo
quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione
obbligatoria per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata
dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta
dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni
caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni
dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è
disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza
della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza
emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 20.
Flessibilità del congedo di maternità
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità,
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 21.
Documentazione
1. Prima dell'inizio del periodo di congedo obbligatorio per gravidanza,
le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto
erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante
la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato,
nonostante qualsiasi errore di previsione.
1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato
medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve
essere inviato all' INPS esclusivamente per via telematica
direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni il certificato
di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.
2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato
di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente
per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo
le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto del ministro
della salute di cui al comma 1-bis.
2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis
trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al
comma 1-bis.
2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane
in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS
il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto,
nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 22
Trattamento economico e normativo
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80
per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di
maternità.
2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia, è corrisposta dal datore di lavoro e viene
rimborsata dall’INPS in conto dei contributi dovuti con gli stessi
criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'
anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi
alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando
i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi
periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo
di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare
dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi
non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad
altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi
di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità la lavoratrice che,
in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro,
di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento
a corsi di formazione professionale.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 25
Trattamento previdenziale
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza
di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa
ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto
alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli
16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono
considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto
possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni
di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed
ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del
quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
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