Aggiornamento n.3 - L. 190-2012 anticorruzione

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Aggiornamento n.3 - L. 190-2012 anticorruzione
231- DDL ANTICORRUZIONE
Ritenendo di fare cosa gradita, Vi informo che la Camera, in data 31 ottobre 2012, ha approvato in
via definitiva il testo del DDL ANTICORRUZIONE “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, che si allega, senza apportare
modifiche al testo licenziato dal Senato.
Il testo deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si segnalano di seguito le novità rilevanti in relazione al D.Lgs. 231/2001, precisando che il DDL
ANTICORRUZIONE ha modificato altre disposizioni del codice penale e del codice di procedura
penale relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 1, commi 77 e ss), non rilevanti in
relazione alla disciplina della responsabilità degli enti.
1. MODIFICHE ALL’ART. 25 DEL D.LGS. 231/2001 (art. 1, comma 77, lett. a)
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E’ stato introdotto un nuovo reato previsto dall’art. 319 quater c.p.
« ART. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a
otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fino a tre anni ».
Il nuovo reato è stato inserito nel terzo comma dell’art. 25, per cui si applica la sanzione
pecuniaria da 300 a 800 quote.
Resta invariata la previsione dell’ultimo comma dall’art. 25 relativa all’applicazione delle
sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno, nei casi di condanna per uno
dei delitti previsti dal secondo e dal terzo comma.
Conseguentemente è stata modificata la rubrica dell’art. 25 che diviene: Concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
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E’ stato sostituito l’art. 317 c.p. 1 con il seguente:
« ART. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni ».
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E’ stato sostituito l’art. 318 2c.p. con il seguente:
« ART. 318. – (Corruzione per l’esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che,
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a
cinque anni ».
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Il primo comma dell’articolo 320 c.p.3 è stato sostituito dal seguente:
« Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico
servizio”.
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All’articolo 322 c.p. 4 sono state apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo comma, le parole:
« che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo
ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
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Testo precedente dell’ art. 317 c.p. Concussione: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad
un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
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Testo precedente dell’art. 318 c.p. Corruzione per un atto d’ufficio: “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto
del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad
un anno”,
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Testo precedente del primo comma dell’art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: “Le
disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si
applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato”.
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Testo precedente dell’art. 322 c.p. – Istigazione alla Corruzione “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità
non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico
impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,
alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o
a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la
qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per
le finalità indicate dall'articolo 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.
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2) il terzo comma è sostituito dal seguente: « La pena di cui al primo comma si applica al
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o
dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri».
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La modifica all’art. 322 bis – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di
Stati Esteri - riguarda l’estensione del secondo comma anche alla fattispecie prevista
dall’art. 319 quater, secondo comma, c.p.
Conseguentemente la rubrica dell’art. 322 bis c.p. diviene ora “Peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di
Stati Esteri”.
2. MODIFICHE ALL’ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001 (art. 1, comma 77, lett. b)
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L’art. 2635 5 c.c. è stato sostituito con il seguente:
« ART. 2635. – (Corruzione tra privati).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della
dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento
alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è
punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni .
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.
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Testo precedente dell’art. 2635 c.c Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità “Gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito
della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio,
cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
Si procede a querela della persona offesa”.
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Il nuovo reato previsto dall’art. 2635 c.c. è stato altresì inserito nella lettera s bis del primo comma
dell’art. 25 ter – Reati Societari, che fa riferimento solo al terzo comma:
« s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635
del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ».
Si segnala inoltre, quale informazione che può essere utile ai fini della predisposizione dei sistemi
di controllo di cui al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, la previsione dell’articolo 1, commi
51-59, secondo cui per l’efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali
maggiormente esposte ad infiltrazione mafiosa (espressamente indicate nel comma 53, tra cui,
trasporto di materiali a discarica per conto terzi, trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi…) sarà istituito, presso ogni prefettura, un elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti
nei medesimi settori (c.d. White List).
Secondo quanto previsto dal medesimo comma “l’iscrizione negli elenchi della prefettura della
Provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio
della relativa attività”.
Sarà nostra cura verificare la pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale e tenerVi informati.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, invio i miei migliori saluti.
avv. prof. Mario Casellato
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