SINTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

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SINTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
SINTESI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INDUSTRIA TURISTICA
PARTI CONTRAENTI
Federturismo Confindustria, Aica, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
DATA DI STIPULA
3 febbraio 2008
FINALITÀ
rinnovo
e
CCNL
2
febbraio
04
- CCNL 16 ottobre 03 Aica (catene alberghiere)
COEFFICIENTI
Divisore giornaliero: 26 Orario: 172/40 ore settimanali
MENSILITÀ
14 mensilità (13^ in occasione del Natale e 14^ con la retribuzione del mese di luglio)
SCATTI ANZIANITÀ
6 triennali (vedere tabella)
FERIE
26 giorni lavorativi. La settimana è considerata di 6 giorni.
RIDUZIONE
ORARIO
104 ore annue per gli alberghi. 108 ore annue per stabilimenti balneari.
Conservazione
del
Trattamento economico:
MALATTIA
Carenza (primi 3 giorni)
integrazione dell’indennità
raggiungimento del 75%
integrazione dell’indennità
raggiungimento
del
posto
per
180
unificazione:
Federturismo-Confindustria
giorni
per
anno.
Alberghi
100% a carico datore lavoro.Dal 4° al 20° giorno:
erogata dall’INPS da parte del datore di lavoro fino al
della retribuzione giornaliera.Dal 21° giorno in poi:
erogata dall’INPS da parte del datore di lavoro fino al
100%
della
retribuzione
giornaliera.
Pubblici
Esercizi
e
Stabilimenti
Balneari
Carenza (primi 3 giorni) 100% a carico datore di lavoro (solo se la malattia supera i
cinque giorni).Dal 4° giorno in poi: 80% da corrispondersi dall’INPS.
Conservazione del posto per 180 giorni nell’anno solare.Trattamento economico:
INFORTUNIO
Alberghi
Intera retribuzione nel giorno dell’infortunio e 60% della stessa per i 3 giorni
successivi.
Pubblici
Esercizi
e
Stabilimenti
Balneari
Integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della
retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio.
MATERNITÀ
Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto, per un periodo di 5 mesi, ad
una integrazione dell’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione
giornaliera.
CONGEDO
MATRIMONIALE
Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario
retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
PERMESSI PER
LUTTO
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di
affinità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata
sarà rapportata alle reali esigenze di assenza, con un limite massimo di cinque giorni
di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di
ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente
rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica,
in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati.
Il predetto impianto, viene di seguito riportato e sinteticamente semplificato:
AREA “A”
Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed
integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che,
pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n.
1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e
di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali
fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia
e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di
importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di
professionalità,
svolgono
funzioni
di
notevole
interesse
aziendale.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione
dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento
denominate A1 (ex QA) e A2 (ex QB), le cui declaratorie ed i relativi profili sono
puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
CLASSIFICAZIONE
PROFESSIONALE
AREA “B”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite
conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi,
svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto
professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché
lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell’attività
aziendale.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione
dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di
inquadramento denominate B1 (ex 1° liv) e B2 (ex 2° liv), le cui declaratorie ed i
relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione
del presente CCNL.
AREA ”C”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate
conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di
formazione professionale, svolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite,
con autonomia adeguata alla categoria attribuita, operazioni specialistiche in uno o più
settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a
tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico-gestionali
e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione
dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento
denominate C1 (ex 3° liv), C2 (ex 4° liv) e C3 (ex 5° liv), le cui declaratorie ed i
relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione
del presente CCNL.
AREA “D”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni
ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie
che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze
professionali.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione
dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento
denominate D1 (ex 6s e 6° liv) e D2 (ex 7° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili
sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente
CCNL.
Tutti i lavoratori inquadrati nel 6° livello vengono trasferiti nell’area D, al livello D1 (ex
6° super), ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento.
AREA A
LIVELLI E
QUALIFICHE
Appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro”. L’area è suddivisa
sulla base delle dimensioni dell’azienda e delle funzioni svolte in due categorie:
A1 (ex QA) A2 (ex QB)
AREA B
L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni dell’azienda e sulla base delle mansioni
svolte
in
due
categorie:
B1 (ex 1° livello)B2 (ex 2° livello)
AREA C
L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni dell’azienda e sulla base delle mansioni
svolte
in
tre
categorie:
C1 (ex 3° livello)
C2 (ex 4° livello)C3 (ex 5° livello)
AREA D
L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni dell’azienda e sulla base delle mansioni
svolte
in
due
categorie:
D1 (ex 6S e 6° livello) D2 (ex 7° livello)
La durata del periodo di prova è stabilita nelle seguenti misure:
AREA
EX LIVELLO
GIORNI
A1 – A2
Ex Quadri A e B
180
B1
Ex 1° livello
150
B2
Ex 2° livello
75
C1
Ex 3° livello
45
C2 – C3
Ex 4° e 5° livello
30
D1
Ex 6°S e 6°livello
20
D2
Ex 7° livello
15
PERIODO DI PROVA
Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso
sono i seguenti:
LIVELLO
TRA 0 e 5 ANNI
DI SERVIZIO
COMPIUTI
PREAVVISO
OLTRE I 5 E FINO AI
10 ANNI DI
SERVIZIO
COMPIUTI
OLTRE I 10 ANNI
DI SERVIZIO
COMPIUTI
A1 e A2
4 mesi
5 mesi
6 mesi
B1
2 mesi
3 mesi
4 mesi
B2 e C1
1 mese
45 giorni
2 mesi
C2 e C3
20 giorni
30 giorni
45 giorni
D1 e D2
15 giorni
20 giorni
20 giorni
Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un
permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di
altra occupazione.
Retribuzione Totale Lorda (Paga Base + Contingenza)
TRATTAMENTO
ECOMOMICO
AREA
(ex livelli)
Al
31 dicembre 2007
Dal
1° gennaio 2008
A1 (ex QA)
1.728,43
1.852,58
A2 (ex QB)
1.600,18
1.715,34
B1 (ex 1°)
1.490,91
1.598,41
B2 (ex 2°)
1.362,66
1.461,18
C1 (ex 3°)
1.285,16
1.378,24
C2 (ex 4°)
1.212,59
1.300,59
C3 (ex 5°)
1.137,29
1.220,00
D1 (ex 6° S)
1.093,56
1.173,21
D1 (ex 6°)
1.078,06
1.156,62
D2 (ex 7°)
1.010,23
1.084,04
Dal
1° luglio 2008
Dal
1° luglio 2009
A1 (ex QA)
1.888,21
1.926,84
A2 (ex QB)
1.748,33
1.784,32
B1 (ex 1°)
1.629,15
1.662,89
B2 (ex 2°)
1.489,27
1.520,36
C1 (ex 3°)
1.404,73
1.434,22
C2 (ex 4°)
1.325,59
1.353,59
C3 (ex 5°)
1.243,45
1.269,90
D1 (ex 6° S)
1.195,75
1.221,29
D1 (ex 6°)
1.178,84
1.204,06
D2 (ex 7°)
1.104,87
1.128,70
1° maggio
1990
AREA
INDENNITÀ DI
FUNZIONE QUADRI
1° febbraio
2008
A1
(ex categoria A)
46,48
60,00
75,00
A2
(ex categoria B)
41,32
55,00
70,00
AREA (ex Livelli)
SCATTI DI
ANZIANITÀ
1° febbraio
2009
Valore scatto
A1 (ex QA)
€ 40,80
A2 (ex QB)
€ 39,25
B1 (ex 1°)
€ 37,70
B2 (ex 2°)
€ 36,15
C1 (ex 3°)
€ 34,86
C2 (ex 4°)
€ 33,05
C3 (ex 5°)
€ 32,54
D1 (ex 6° S)
€ 31,25
D1 (ex 6°)
€ 30,99
D2 (ex 7°)
€ 30,47
In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati è
calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti
maturati per il periodo pregresso.
MAGGIORAZIONI E
STRAORDINARI
Limite individuale annuo
260 ore
Lavoro straordinario diurno
30%
Lavoro straordinario notturno
60% (svolto tra le ore ventiquattro e le ore sei)
Maggiorazione per lavoro notturno
Maggiorazione per lavoro notturno
(per personale con qualifica “notturno”)
Maggiorazione per lavoro festivo
Maggiorazione per lavoro domenicale
25%
12%
(in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già
tenuto conto ai fini dell’inquadramento e dei relativi
livelli retributivi)
20%
10%
(con riposo settimanale in giornata diversa dalla
domenica)
FESTIVITÀ
FESTIVITÀ
DATA
Capodanno
1° gennaio
Epifania
6 gennaio
Lunedì di Pasqua
Mobile
Anniversario della Liberazione
25 aprile
Festa del Lavoro
1° maggio
Festa della Repubblica
2 giugno
Assunzione
15 agosto
Ognissanti
1° novembre
Immacolata Concezione
8 dicembre
Santo Natale
25 dicembre
Santo Stefano
26 dicembre
Santo Patrono
Differente per ogni città
Le Parti hanno disciplinato l’apprendistato professionalizzante, i cui tratti salienti sono i
seguenti:
SFERA DI APPLICAZIONE
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZA
NTE
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con giovani di
età da 18 a29 anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di
età. È ammessa anche la stipula con giovani che abbiano compiuto 17 anni di età e
siano in possesso di una qualifica ex
Legge 28 marzo 2003, n. 53.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori
destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nei
seguenti livelli:
B2
ex 2° livello
C1
C2
C3
D1
ex 3° livello
ex 4° livello
ex 5° livello
ex 6° super e 6° livello
DURATA
La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime
in
relazione
alle
qualifiche
da
conseguire:
54
mesi
per
inquadramento
finale
in
B2
(ex
2°
livello)
54
mesi
per
inquadramento
finale
in
C1
(ex
3°
livello)
48
mesi
per
inquadramento
finale
in
C2
(ex
4°
livello)
42
mesi
per
inquadramento
finale
in
C3
(ex
5°
livello)
30
mesi
per
inquadramento
finale
in
D1
(ex
6°S
livello)
- 30 mesi per inquadramento finale in D1 (ex 6° livello)
Nelle imprese di viaggi e turismo e congressi le Parti hanno stabilito di innalzare a 54
mesi la durata dell’apprendistato per le figure professionali inquadrate in C2.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il
rapporto
di
apprendistato
sarà
ripartito
in
due
periodi:
- nel primo periodo l’inquadramento sarà di un livello inferiore a quello di destinazione
finale.
- nel secondo periodo l’inquadramento sarà uguale a quello di destinazione finale.
CATEGORIA
DESTINAZIONE
FINALE
ASSISTENZA
SANITARIA
INTEGRATIVA
PRIMO
PERIODO
(durata)
SECONDO
PERIODO
(durata)
B2 (ex 2° liv.)
54
C1 (30 mesi)
B2 (24 mesi)
C1 (ex 3° liv.)
54
C2 (30 mesi)
C1 (24 mesi)
C2 (ex 4° liv.)
48
C3 (26 mesi)
C2 (22 mesi)
C3 (ex 5° liv.)
42
D1 (24 mesi)
C3 (18 mesi)
D1 (ex 6°S e 6°liv.)
30
D2 (18 mesi)
D1 (12 mesi)
A decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto ai fondi di assistenza sanitaria
integrativa
è
pari
a
10,00
euro
mensili.
Le parti concordano che gli obblighi previsti relativamente al Fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende dell’industria turistica sono da riferirsi
al
FONTUR.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, saranno iscritti al fondo FONTUR anche gli
apprendisti.
Il fondo di
Contribuzione:
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
DURATA
TOTALE
MESI
previdenza
TIPOLOGIA
LAVORATORI
complementare
QUOTA
T.F.R.
di
riferimento
CONTRIBUTO
LAVORATORE
è
il
Marco
Polo.
CONTRIBUT
O
AZIENDA
SOSTEGNO AL
REDDITO
Lavoratori
occupati dopo
il 28/4/1993
100%
0,55% (misura minima
per
avere
diritto
al
contributo del datore di
lavoro. Il lavoratore può
fissare liberamente una
misura maggiore)
Lavoratori
già
occupati
al 28/4/1993
50%
(il avoratore
può scegliere
di
versare
una
quota
superiore,
pari all’intero
flusso)
0,55% (misura minima
per
avere
diritto
al
contributo del datore di
lavoro. Il lavoratore può
fissare liberamente una
misura maggiore)
0,55%
0,55%
Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 aprile 2008, la quota dello 0,25 %
di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al
finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di
ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione
dell’attività.
La quota è accantonata in un apposito fondo, denominato “Fondo Sostegno al
Reddito”, costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica.