SINTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
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SINTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
SINTESI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INDUSTRIA TURISTICA PARTI CONTRAENTI Federturismo Confindustria, Aica, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil DATA DI STIPULA 3 febbraio 2008 FINALITÀ rinnovo e CCNL 2 febbraio 04 - CCNL 16 ottobre 03 Aica (catene alberghiere) COEFFICIENTI Divisore giornaliero: 26 Orario: 172/40 ore settimanali MENSILITÀ 14 mensilità (13^ in occasione del Natale e 14^ con la retribuzione del mese di luglio) SCATTI ANZIANITÀ 6 triennali (vedere tabella) FERIE 26 giorni lavorativi. La settimana è considerata di 6 giorni. RIDUZIONE ORARIO 104 ore annue per gli alberghi. 108 ore annue per stabilimenti balneari. Conservazione del Trattamento economico: MALATTIA Carenza (primi 3 giorni) integrazione dell’indennità raggiungimento del 75% integrazione dell’indennità raggiungimento del posto per 180 unificazione: Federturismo-Confindustria giorni per anno. Alberghi 100% a carico datore lavoro.Dal 4° al 20° giorno: erogata dall’INPS da parte del datore di lavoro fino al della retribuzione giornaliera.Dal 21° giorno in poi: erogata dall’INPS da parte del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione giornaliera. Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari Carenza (primi 3 giorni) 100% a carico datore di lavoro (solo se la malattia supera i cinque giorni).Dal 4° giorno in poi: 80% da corrispondersi dall’INPS. Conservazione del posto per 180 giorni nell’anno solare.Trattamento economico: INFORTUNIO Alberghi Intera retribuzione nel giorno dell’infortunio e 60% della stessa per i 3 giorni successivi. Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari Integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio. MATERNITÀ Durante l’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto, per un periodo di 5 mesi, ad una integrazione dell’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera. CONGEDO MATRIMONIALE Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio. PERMESSI PER LUTTO In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà rapportata alle reali esigenze di assenza, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati. Il predetto impianto, viene di seguito riportato e sinteticamente semplificato: AREA “A” Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 (ex QA) e A2 (ex QB), le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE AREA “B” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 (ex 1° liv) e B2 (ex 2° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA ”C” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico-gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1 (ex 3° liv), C2 (ex 4° liv) e C3 (ex 5° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. AREA “D” Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ricevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali. L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 (ex 6s e 6° liv) e D2 (ex 7° liv), le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL. Tutti i lavoratori inquadrati nel 6° livello vengono trasferiti nell’area D, al livello D1 (ex 6° super), ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento. AREA A LIVELLI E QUALIFICHE Appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro”. L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni dell’azienda e delle funzioni svolte in due categorie: A1 (ex QA) A2 (ex QB) AREA B L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni dell’azienda e sulla base delle mansioni svolte in due categorie: B1 (ex 1° livello)B2 (ex 2° livello) AREA C L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni dell’azienda e sulla base delle mansioni svolte in tre categorie: C1 (ex 3° livello) C2 (ex 4° livello)C3 (ex 5° livello) AREA D L’area è suddivisa sulla base delle dimensioni dell’azienda e sulla base delle mansioni svolte in due categorie: D1 (ex 6S e 6° livello) D2 (ex 7° livello) La durata del periodo di prova è stabilita nelle seguenti misure: AREA EX LIVELLO GIORNI A1 – A2 Ex Quadri A e B 180 B1 Ex 1° livello 150 B2 Ex 2° livello 75 C1 Ex 3° livello 45 C2 – C3 Ex 4° e 5° livello 30 D1 Ex 6°S e 6°livello 20 D2 Ex 7° livello 15 PERIODO DI PROVA Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti: LIVELLO TRA 0 e 5 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI PREAVVISO OLTRE I 5 E FINO AI 10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI OLTRE I 10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI A1 e A2 4 mesi 5 mesi 6 mesi B1 2 mesi 3 mesi 4 mesi B2 e C1 1 mese 45 giorni 2 mesi C2 e C3 20 giorni 30 giorni 45 giorni D1 e D2 15 giorni 20 giorni 20 giorni Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione. Retribuzione Totale Lorda (Paga Base + Contingenza) TRATTAMENTO ECOMOMICO AREA (ex livelli) Al 31 dicembre 2007 Dal 1° gennaio 2008 A1 (ex QA) 1.728,43 1.852,58 A2 (ex QB) 1.600,18 1.715,34 B1 (ex 1°) 1.490,91 1.598,41 B2 (ex 2°) 1.362,66 1.461,18 C1 (ex 3°) 1.285,16 1.378,24 C2 (ex 4°) 1.212,59 1.300,59 C3 (ex 5°) 1.137,29 1.220,00 D1 (ex 6° S) 1.093,56 1.173,21 D1 (ex 6°) 1.078,06 1.156,62 D2 (ex 7°) 1.010,23 1.084,04 Dal 1° luglio 2008 Dal 1° luglio 2009 A1 (ex QA) 1.888,21 1.926,84 A2 (ex QB) 1.748,33 1.784,32 B1 (ex 1°) 1.629,15 1.662,89 B2 (ex 2°) 1.489,27 1.520,36 C1 (ex 3°) 1.404,73 1.434,22 C2 (ex 4°) 1.325,59 1.353,59 C3 (ex 5°) 1.243,45 1.269,90 D1 (ex 6° S) 1.195,75 1.221,29 D1 (ex 6°) 1.178,84 1.204,06 D2 (ex 7°) 1.104,87 1.128,70 1° maggio 1990 AREA INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRI 1° febbraio 2008 A1 (ex categoria A) 46,48 60,00 75,00 A2 (ex categoria B) 41,32 55,00 70,00 AREA (ex Livelli) SCATTI DI ANZIANITÀ 1° febbraio 2009 Valore scatto A1 (ex QA) € 40,80 A2 (ex QB) € 39,25 B1 (ex 1°) € 37,70 B2 (ex 2°) € 36,15 C1 (ex 3°) € 34,86 C2 (ex 4°) € 33,05 C3 (ex 5°) € 32,54 D1 (ex 6° S) € 31,25 D1 (ex 6°) € 30,99 D2 (ex 7°) € 30,47 In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. MAGGIORAZIONI E STRAORDINARI Limite individuale annuo 260 ore Lavoro straordinario diurno 30% Lavoro straordinario notturno 60% (svolto tra le ore ventiquattro e le ore sei) Maggiorazione per lavoro notturno Maggiorazione per lavoro notturno (per personale con qualifica “notturno”) Maggiorazione per lavoro festivo Maggiorazione per lavoro domenicale 25% 12% (in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell’inquadramento e dei relativi livelli retributivi) 20% 10% (con riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica) FESTIVITÀ FESTIVITÀ DATA Capodanno 1° gennaio Epifania 6 gennaio Lunedì di Pasqua Mobile Anniversario della Liberazione 25 aprile Festa del Lavoro 1° maggio Festa della Repubblica 2 giugno Assunzione 15 agosto Ognissanti 1° novembre Immacolata Concezione 8 dicembre Santo Natale 25 dicembre Santo Stefano 26 dicembre Santo Patrono Differente per ogni città Le Parti hanno disciplinato l’apprendistato professionalizzante, i cui tratti salienti sono i seguenti: SFERA DI APPLICAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZA NTE Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con giovani di età da 18 a29 anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età. È ammessa anche la stipula con giovani che abbiano compiuto 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica ex Legge 28 marzo 2003, n. 53. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nei seguenti livelli: B2 ex 2° livello C1 C2 C3 D1 ex 3° livello ex 4° livello ex 5° livello ex 6° super e 6° livello DURATA La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire: 54 mesi per inquadramento finale in B2 (ex 2° livello) 54 mesi per inquadramento finale in C1 (ex 3° livello) 48 mesi per inquadramento finale in C2 (ex 4° livello) 42 mesi per inquadramento finale in C3 (ex 5° livello) 30 mesi per inquadramento finale in D1 (ex 6°S livello) - 30 mesi per inquadramento finale in D1 (ex 6° livello) Nelle imprese di viaggi e turismo e congressi le Parti hanno stabilito di innalzare a 54 mesi la durata dell’apprendistato per le figure professionali inquadrate in C2. TRATTAMENTO ECONOMICO Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi: - nel primo periodo l’inquadramento sarà di un livello inferiore a quello di destinazione finale. - nel secondo periodo l’inquadramento sarà uguale a quello di destinazione finale. CATEGORIA DESTINAZIONE FINALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PRIMO PERIODO (durata) SECONDO PERIODO (durata) B2 (ex 2° liv.) 54 C1 (30 mesi) B2 (24 mesi) C1 (ex 3° liv.) 54 C2 (30 mesi) C1 (24 mesi) C2 (ex 4° liv.) 48 C3 (26 mesi) C2 (22 mesi) C3 (ex 5° liv.) 42 D1 (24 mesi) C3 (18 mesi) D1 (ex 6°S e 6°liv.) 30 D2 (18 mesi) D1 (12 mesi) A decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto ai fondi di assistenza sanitaria integrativa è pari a 10,00 euro mensili. Le parti concordano che gli obblighi previsti relativamente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende dell’industria turistica sono da riferirsi al FONTUR. A decorrere dal 1° gennaio 2008, saranno iscritti al fondo FONTUR anche gli apprendisti. Il fondo di Contribuzione: PREVIDENZA COMPLEMENTARE DURATA TOTALE MESI previdenza TIPOLOGIA LAVORATORI complementare QUOTA T.F.R. di riferimento CONTRIBUTO LAVORATORE è il Marco Polo. CONTRIBUT O AZIENDA SOSTEGNO AL REDDITO Lavoratori occupati dopo il 28/4/1993 100% 0,55% (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore) Lavoratori già occupati al 28/4/1993 50% (il avoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso) 0,55% (misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore) 0,55% 0,55% Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 aprile 2008, la quota dello 0,25 % di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività. La quota è accantonata in un apposito fondo, denominato “Fondo Sostegno al Reddito”, costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica.