La Relazione illustrativa

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La Relazione illustrativa
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE AUTORIZZAZIONE
AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA AD
ASSUMERE N. 100 DOCENTI DI I E II FASCIA PER L’ANNO ACCADEMICO
2015/2016 E N. 68 DOCENTI DI I E II FASCIA, PER L’ANNO ACCADEMICO
2016/2017, COMPRENSIVI DELLE UNITÀ DI PERSONALE DELL’ISTITUTO
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G.B. PERGOLESI” DI ANCONA
RELAZIONE
Il sistema di reclutamento del comparto AFAM nell’ultimo quindicennio presenta
notevoli elementi di criticità, dovuti alla stratificazione di norme non sempre coordinate tra
loro, specie con riferimento alle finalità perseguite, nonché alla mancata completa
attuazione del disegno legislativo di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante
“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”.
Tale norma, all’art. 2, comma 7, lettera e), prevede l’adozione di un Regolamento in
merito alle procedure di reclutamento del personale di tali Istituzioni: stante il mancato
adempimento di questa previsione, l’articolo 19, comma 01, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha fissato
per detta emanazione di regolamento il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili
per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. Tale termine è scaduto il 12 maggio 2014.
La previsione iniziale del legislatore che riformava il settore Afam prevedeva, nelle
more dell’emanazione di detto Regolamento un regime di reclutamento chiaramente
transitorio: con il comma 6 del suddetto articolo 2 della legge 508/1999 ha trasformato le
“graduatorie permanenti” allora esistenti in “graduatorie ad esaurimento” ed ha previsto,
altresì che il personale già in servizio con contratto a tempo indeterminato e quello
reclutato secondo le modalità descritte fosse inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento,
atteso che il ruolo ordinario sarebbe stato istituito con le assunzione del personale
reclutato sulla base della nuova disciplina da definire nell’apposito regolamento il quale,
come detto, non risulta ancora adottato.
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Nel contesto di tale vuoto regolamentare, che perdura dal 1999, l’art. 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, ha previsto la creazione di ulteriori apposite e specifiche graduatorie in cui inserire
i docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa
valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, da utilizzare ai fini del conferimento
delle supplenze.
In seguito, il comma 1 del citato articolo 19 del d.l. 104/2013, ha stabilito che le
graduatorie nazionali di cui al sopra detto articolo 2-bis del d.l. 97/2004 sono trasformate
anch’esse in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, ai fini del regolare
svolgimento delle attività dell’anno accademico 2013-2014.
Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2015, n. 11 e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, lettera b), ha esteso agli anni
accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di fruizione delle suddette graduatorie.
Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, disciplina, all’articolo 270, l’accesso nei ruoli del personale docente, degli
assistenti amministrativi, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori,
che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili,
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a
graduatorie nazionali permanenti.
In sintesi quindi, allo stato attuale, le immissioni in ruolo, su posti vacanti e
disponibili, avvengono tramite il doppio canale che prevede la copertura dei posti per il
50% attingendo alle graduatorie per esami e titoli (GET) e per il restante 50% attingendo
dalle graduatorie nazionali ad esaurimento [GNE –ex graduatorie per titoli, poi trasformate
in graduatorie nazionali permanenti dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 3, c. 1, lett. a), ed
infine in graduatorie nazionali ad esaurimento dalla legge 508/1999, art. 2, c. 6] e da
ultimo, anche dalle suddette graduatorie di cui all’art. 2-bis del d.l. 97/2004, inizialmente
utili per le supplenze e, come detto, recentemente trasformate anch’esse in graduatorie ad
esaurimento1, utilizzabili per le immissioni in ruolo2.
La mancata adozione del fatidico regolamento, che non può non essere fermamente
stigmatizzata3, ha creato, e continua a creare, enormi criticità e disfunzioni
nell’organizzazione delle istituzioni AFAM, determinando la reiterata stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato e non solo per il conferimento di incarichi di supplenza su
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dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
come detto, per gli Anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016.
3 anche alla luce del mancato rispetto del termine di cui al sopra richiamato articolo 19, comma 01, del d.l. 104/2013.
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posti coperti, bensì anche per incarichi annuali di supplenza su posti disponibili e vacanti,
atteso che per molte classi di concorso le graduatorie per l’immissione in ruolo (GET e
GNE) risultano esaurite. Tutto questo ha comportato la creazione di un importante bacino
di precariato, che non può essere ignorato, anche alla luce del quadro normativo
comunitario e della recente giurisprudenza europea4 sull’utilizzo improprio di tipologie di
contratto a tempo determinato.
Inoltre, l’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito
delle misure finalizzate al ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area
vasta e della CRI5, nel prevedere il divieto di effettuare nuove assunzioni, ha espressamente
escluso il personale non amministrativo del comparto AFAM dalle suddette procedure di
mobilità, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di
cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione
del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da
destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo
interessato ai processi di mobilità.
In tale condizione di transizione, da ultimo, il legislatore, con il comma 54 dell’articolo
1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola), nelle more dell’adozione dei
regolamenti di cui all’articolo 2, comma 7, della citata legge n.508 del 1999, ha previsto un
incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti
superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica nelle more di un processo di razionalizzazione
degli stessi.
In tale contesto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
presentato, con nota del 17 giugno 2016, n. 15406, la richiesta di autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2015/2016, n. 100 docenti, di cui
n. 89 di I fascia e n. 11 di II fascia e, per l’anno accademico 2016/2017, n. 60 docenti, di cui
n. 50 di I fascia e n. 10 di II fascia, comunicando che le cessazioni dal servizio al 1°
novembre 2015 sono state pari a n. 146 unità di personale docente, di cui n. 135 di I fascia
e n. 11 di II fascia, e le cessazioni dal servizio con decorrenza 1° novembre 2016 sono
stimate in n. 121 unità di personale docente, di cui n. 103 di I fascia – cui si aggiungono n. 4
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Corte giustizia Unione Europea Sez. III, Sent., 26/11/2014, n. 22/13.
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Ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall’articolo 1, comma 398, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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unità di I fascia del ruolo ad esaurimento – e n. 14 di II fascia. Rispetto alla discrasia nella
nota citata, tra il numero 89 ed 11 ed il numero 88 e 12, di docenti da assumere,
rispettivamente di prima e di seconda fascia, per le vie brevi il Miur ha evidenziato che il
dato corretto è di 89 unità e 11 unità
In particolare, nella suddetta richiesta si rappresenta che a fronte di n. 1.330 cattedre
vacanti all’inizio dell’anno accademico 2015/2016 (di cui n. 1.220 di I fascia e n. 110 di II),
proprio a causa della concentrazione di posti vacanti per discipline per le quali non ci sono
iscritti nelle graduatorie nazionali preesistenti, cioè graduatorie per esami e titoli (GET) e
graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), le nuove assunzioni richieste interessano n.
25 unità (di cui n. 16 di I fascia e n. 9 di II fascia) (25%) provenienti dalle graduatorie
nazionali preesistenti, vale a dire dalle graduatorie per esami e titoli (GET) e dalle
graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), e n. 75 unità (di cui n. 73 di I fascia e n. 2 di II
fascia) (75%) provenienti dalle graduatorie di cui al suddetto articolo 2-bis del d.l. n. 97 del
2004.
Per quanto riguarda l’anno accademico 2016/2017, l’assunzione delle n. 60 unità di
personale docente riguarderà n. 50 unità (83%) provenienti dalle graduatorie nazionali
preesistenti, vale a dire dalle graduatorie per esami e titoli (GET) e dalle graduatorie
nazionali ad esaurimento (GNE), e n. 10 unità (17%) provenienti dalle graduatorie
nazionali di cui al suddetto articolo 2-bis del d.l. n. 97 del 2004. Si evince, quindi, che le
percentuali non sono coerenti con l’articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha motivato il mancato
rispetto delle percentuali con l’esigenza di garantire il funzionamento della didattica delle
istituzioni AFAM interessate, immettendo nei ruoli profili professionali coerenti con le
discipline vacanti in dette istituzioni, per le quali le graduatorie per esami e titoli (GET) e le
graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) risultano ad oggi esaurite, rimandando alla
precedente corrispondenza intercorsa, nella quale si garantiva un futuro riequilibrio dei
canali di reclutamento.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha poi richiesto
l’autorizzazione ad assumere, per l’anno accademico 2016/2017, ulteriori n. 8 docenti
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona.
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.B. Pergolesi”, ex istituto pareggiato ai
Conservatori Statali di Musica, e trasformato nell’Istituto Superiore di Studi Musicali ai
sensi dell’art. 2, comma 2 della legge n. 508 del 1999, ricomprendendolo all’interno del
“sistema Afam”, da tempo commissariato a seguito di dissesto finanziario, ha attivato, con
le note del 29 aprile 2016 e del 24 maggio 2016, ai sensi dell’articolo 33 del decreto
legislativo n.165 del 2001, la procedura di collocamento in disponibilità di personale per n.
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8 unità di docenti di I fascia. Con l’integrazione dell’istanza assunzionale il MIUR comunica
di voler assorbire detto personale nel ruolo docente nazionale.
L’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo
Economia, con nota del 9 agosto 2016 prot. ACG/7-RIFPA/10775, ha trasmesso la nota del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 5 agosto 2016 prot. 65988 in cui si
rappresenta, pur rimandando alla necessità di procedere comunque al riequilibrio dei
canali di reclutamento e facendo riferimento alla corrispondenza intercorsa in merito ai
due precedenti decreti di autorizzazione ad assumere, di non avere osservazioni da
formulare ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di n. 168 docenti di I e II fascia, in
considerazione, tra l’altro, del fatto che la richiesta assunzionale è inferiore all’ordinario
turn-over e che il personale da assumere a tempo indeterminato è comunque già assunto a
tempo determinato.
Tutto quanto sopra premesso, si rappresenta che, in considerazione del difficile
contesto sopra detto, nell’ottica di superamento del precariato e alla luce della volontà del
legislatore di prorogare l’utilizzo delle graduatorie di cui al d.l. 97/2004, nelle more
dell’allora ipotizzata imminente emanazione del Regolamento, al fine di garantire il
funzionamento della didattica delle istituzioni AFAM, per consentire la copertura dei posti
resisi vacanti a seguito del turnover, negli ultimi due anni accademici, 2013/2014 e
2014/2015, è stata concessa l’autorizzazione6 ad assumere docenti in deroga alle
percentuali previste dal cosiddetto doppio canale di reclutamento, fermo restando il
richiamo all’obbligo per l’amministrazione di garantire l’allineamento alla normativa
generale una volta esauriti gli effetti dell’emergenza illustrata.
A distanza di due anni però, pur in considerazione del fatto che le assunzioni proposte
garantiscono il ricambio minimo legato tal turnover nonché il regolare svolgimento delle
attività didattiche con personale di ruolo, non si può però prescindere dal richiamo
dell’importanza del rispetto delle previste percentuali, in coerenza con i principi
costituzionali in materia di reclutamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Tali
percentuali, pertanto, dovranno essere riallineate con le prossime assunzioni da realizzare
con procedure di reclutamento pubbliche sulla base del regolamento che il Miur deve
adottare in tempi brevissimi.
Tutto quanto sopra premesso, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, è autorizzato all’assunzione a tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, di n. 100 docenti di I e II
fascia, per l’anno accademico 2015/2016 e di n. 68 docenti di I e II fascia, per l’anno
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dPR 22 agosto 2014, con il quale si autorizzavano n. 276 docenti di I e II fascia e all’anno accademico 2014/2015 e
dPR 23 settembre 2015, con il quale si autorizzavano n. 167 docenti di I e II fascia.
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accademico 2016/2017, comprensivi delle unità di personale dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona.
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