Regolamento per le elezioni degli organi sociali dell`Associazione
Transcript
Regolamento per le elezioni degli organi sociali dell`Associazione
Regolamento per le elezioni degli organi sociali dell’Associazione “Coordinamento Solidarietà – ONLUS, Valle d’Aosta” PREMESSA Art. 1 – Oggetto Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 15 maggio 2009, disciplina le modalità di elezione o di rinnovo degli organi sociali dell’Associazione “Coordinamento Solidarietà – ONLUS Valle d’Aosta” di seguito indicata “CSV”, secondo i principi dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Centro di servizio per il volontariato vigenti e di competenza dell’Assemblea dei soci, in seguito indicata “Assemblea” e cioè - Il Presidente e il vice- Presidente dell’Assemblea e ipso facto del Comitato direttivo, I membri consiglieri del Comitato direttivo (non meno di quattro e non più di otto), I due componenti effettivi e un supplente del Collegio dei sindaci revisori dei conti, iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio dei garanti (tre membri effettivi e un supplente) Art. 2 – Collegio dei sindaci revisori I tre componenti effettivi e un supplente del Collegio dei sindaci revisori dei conti sono eletti su una rosa di professionisti proposta dal Presidente in carica. CANDIDATURE Art. 3 - Inviti alla presentazione di candidature Almeno trenta giorni antecedenti alle elezioni, il Presidente del CSV invita le Organizzazioni di volontariato della Valle d’Aosta e le Associazioni di promozione sociale (di seguito: Organizzazioni e Associazioni) iscritte nel Registro dei soci, a presentare le proprie candidature, su modulo appositamente predisposto, per uno o più organi, di cui all’articolo 1. Art. 4 - Soggetti abilitati alle candidature Le candidature devono essere presentate dal Presidente dell’Organizzazione e dell’Associazione, per iscritto su modulo appositamente predisposto, da far pervenire al CSV entro le ore 18:00 del quinto giorno antecedente alla riunione dell’Assemblea in cui si svolgeranno le elezioni e le nomine; la data e l’ora del ricevimento è annotata a cura degli uffici del CSV. Ai sensi dell’articolo 3, punto 1 del Regolamento per il funzionamento, per l’elezione del Comitato direttivo, del Collegio dei garanti, ogni Organizzazione e Associazione può proporre un solo candidato per ciascuno dei predetti organi. REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DEL CSV - ONLUS Art. 5 - Requisiti dei candidati. Possono essere candidati alle cariche sociali i soci delle Organizzazioni e delle Associazioni. che abbiano i seguenti requisiti: - la maggiore età e la residenza in un Comune della Valle d’Aosta, siano in possesso dei diritti civili e politici e non abbiano in corso procedimenti penali, I predetti requisiti debbono essere dichiarati in allegato alla domanda di candidatura datata e sottoscritta la quale deve contenere: - nome e cognome completi, data di nascita, comune di residenza, indirizzo, e-mail (eventuale), codice fiscale, Organizzazione o Associazione di appartenenza e ruolo ricoperto. Non può essere candidato a Presidente colui il quale abbia ricoperto la carica per tre mandati consecutivi, ai sensi dell’art. 7. punto 3 dello Statuto Art. 6 - Soggetti non abilitati alle candidature Non possono essere candidati negli organi sociali del CSV: - i membri del Comitato di Gestione, i dipendenti e i consulenti abituali del CSV, i rappresentanti delle Organizzazioni e Associazioni che abbiano conflitti in corso con la propria associazione o con il CSV Art. 7 - Accertamento della regolarità delle candidature. La regolarità delle candidature è verificata dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 9 integrata dal Coordinatore del CSV o da un dipendente del CSV suo delegato. Le candidature escluse, congruamente motivate, debbono essere comunicate all’Assemblea, prima dell’inizio delle operazioni elettorali. Art. 8 - Assenza o carenza di candidature In caso di assenza o carenza di candidature per uno o più organi, alle relative proposte provvede il Presidente, sentito il Comitato direttivo in carica. Art. 9 - Commissione elettorale Svolge le funzioni di Commissione elettorale, la Commissione verifica poteri di cui all’art. 4 del regolamento del CSV in carica nella sua composizione perfetta (tre membri). In caso di assenza di componenti, l’Assemblea provvede a sostituire temporaneamente i membri assenti, su proposta del Presidente. REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DEL CSV - ONLUS Art. 10 - Operazioni di accertamento degli aventi diritto alle votazioni. Deleghe La registrazione degli elettori all’Assemblea e il contestuale diritto alle votazioni nonché la regolarità delle deleghe di cui all’articolo 5, punto 1 dello Statuto, sono accertate da personale del CSV, sotto la sovraintendenza della Commissione elettorale di cui all’art. 9. ELEZIONI Art. 11 - Determinazione del numero dei componenti del Comitato direttivo. L’Assemblea dei soci determina, prima dell’inizio delle votazioni, il numero dei componenti del Comitato direttivo da eleggere, nei limiti previsti dall’articolo 6, punto 1 dello Statuto. Art. 12 - Modalità di votazione Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto, a mezzo di schede predisposte con nome e cognome completi, data di nascita, Organizzazione o Associazione di appartenenza preventivamente distribuite agli elettori e ai delegati aventi diritto. Fac-simile delle schede è affissa nei locali delle votazioni. Le schede di colore differente, a seconda dell’organo da eleggere, sono timbrate e siglate dal Presidente della Commissione elettorale. Art. 13 - Operazioni di voto Gli elettori sono chiamati alla votazione per appello nominale e depongono le schede in apposita urna. SPOGLIO SCHEDE E SCRUTINIO Art. 14 - Spoglio delle schede Dichiarate terminate le votazioni, la Commissione elettorale separa le schede a seconda del loro colore, verifica che il loro numero non sia superiore a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio nell’ordine di cui all’articolo 1. Art. 15 - Nullità di schede Sono dichiarate nulle le schede che: - esprimano un numero di voti superiore ai componenti da eleggere per ogni organo. non permettano di interpretare la volontà dell’elettore; non abbiano le caratteristiche di cui all’art. 12. REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DEL CSV - ONLUS Art. 16 - Scrutinio Al termine di ogni scrutinio, la Commissione elettorale annuncia l’esito delle votazioni: - Numero elettori aventi diritto; Voti espressi validi: Schede bianche; Schede nulle; Voti conseguiti dai singoli candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto il maggiore numero di voti; in caso di parità prevale il candidato più giovane, tenuto conto delle incompatibilità sotto indicate. I candidati eletti non possono far parte di più organi. Non è preclusa l’elezione di candidato non presente all’Assemblea. I candidati eletti, seduta stante o nei tre giorni successivi alle elezioni devono per iscritto: -comunicare l’eventuale rinuncia alla carica -optare per la carica scelta in caso di elezione plurima. Non possono far parte dello stesso organo: - I coniugi e le persone conviventi con unioni civili regolarizzate, Genitori e figli, Fratelli. Ai sensi dell’articolo 6, punto 9 dello Statuto non può essere nominato nel Comitato direttivo più di un rappresentante per Organizzazione e Associazione socia. Art. 17 - Insediamento degli organi Acquisito il verbale delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale, il Comitato direttivo neo-eletto nella sua prima seduta, adotta un atto di insediamento dei nuovi organi, invitando il Collegio dei revisori e il Collegio dei garanti a procedere all’elezione dei rispettivi presidenti. L’atto di insediamento dei loro mandati determina la data di inizio di esercizio delle funzioni degli organi nonché la futura data di cessazione del mandato. Art. 18 - Sostituzioni Salvo quanto previsto dall’articolo 5, punto 3 dello Statuto, qualora nel corso del mandato, componenti degli organi cessino, per qualsiasi motivo, di farne parte, l’Assemblea procede alla sostituzione sulla base dei candidati primi esclusi nelle liste. Qualora non si possa procedere alla sostituzione, si procede a nuova elezione del componente da parte dell’Assemblea, alla prima seduta ordinaria. Art. 19 - Entrata in vigore Il presente Regolamento si applica dalle prossime prime elezioni. REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DEL CSV - ONLUS