Regolamento per le elezioni degli organi sociali dell`Associazione

Transcript

Regolamento per le elezioni degli organi sociali dell`Associazione
Regolamento per le elezioni degli organi sociali
dell’Associazione “Coordinamento Solidarietà – ONLUS, Valle d’Aosta”
PREMESSA
Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 15 maggio 2009,
disciplina le modalità di elezione o di rinnovo degli organi sociali dell’Associazione “Coordinamento
Solidarietà – ONLUS Valle d’Aosta” di seguito indicata “CSV”, secondo i principi dello Statuto e
del Regolamento per il funzionamento del Centro di servizio per il volontariato vigenti e di
competenza dell’Assemblea dei soci, in seguito indicata “Assemblea” e cioè
-
Il Presidente e il vice- Presidente dell’Assemblea e ipso facto del Comitato direttivo,
I membri consiglieri del Comitato direttivo (non meno di quattro e non più di otto),
I due componenti effettivi e un supplente del Collegio dei sindaci revisori dei conti, iscritti al
registro dei revisori contabili.
Il Collegio dei garanti (tre membri effettivi e un supplente)
Art. 2 – Collegio dei sindaci revisori
I tre componenti effettivi e un supplente del Collegio dei sindaci revisori dei conti sono eletti su una
rosa di professionisti proposta dal Presidente in carica.
CANDIDATURE
Art. 3 - Inviti alla presentazione di candidature
Almeno trenta giorni antecedenti alle elezioni, il Presidente del CSV invita le Organizzazioni di
volontariato della Valle d’Aosta e le Associazioni di promozione sociale (di seguito: Organizzazioni
e Associazioni) iscritte nel Registro dei soci, a presentare le proprie candidature, su modulo
appositamente predisposto, per uno o più organi, di cui all’articolo 1.
Art. 4 - Soggetti abilitati alle candidature
Le candidature devono essere presentate dal Presidente dell’Organizzazione e dell’Associazione,
per iscritto su modulo appositamente predisposto, da far pervenire al CSV entro le ore 18:00 del
quinto giorno antecedente alla riunione dell’Assemblea in cui si svolgeranno le elezioni e le
nomine; la data e l’ora del ricevimento è annotata a cura degli uffici del CSV.
Ai sensi dell’articolo 3, punto 1 del Regolamento per il funzionamento, per l’elezione del Comitato
direttivo, del Collegio dei garanti, ogni Organizzazione e Associazione può proporre un solo
candidato per ciascuno dei predetti organi.
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DEL CSV - ONLUS
Art. 5 - Requisiti dei candidati.
Possono essere candidati alle cariche sociali i soci delle Organizzazioni e delle Associazioni. che
abbiano i seguenti requisiti:
-
la maggiore età e la residenza in un Comune della Valle d’Aosta,
siano in possesso dei diritti civili e politici e non abbiano in corso procedimenti penali,
I predetti requisiti debbono essere dichiarati in allegato alla domanda di candidatura datata e
sottoscritta la quale deve contenere:
-
nome e cognome completi, data di nascita, comune di residenza, indirizzo, e-mail
(eventuale), codice fiscale, Organizzazione o Associazione di appartenenza e ruolo
ricoperto.
Non può essere candidato a Presidente colui il quale abbia ricoperto la carica per tre mandati
consecutivi, ai sensi dell’art. 7. punto 3 dello Statuto
Art. 6 - Soggetti non abilitati alle candidature
Non possono essere candidati negli organi sociali del CSV:
-
i membri del Comitato di Gestione,
i dipendenti e i consulenti abituali del CSV,
i rappresentanti delle Organizzazioni e Associazioni che abbiano conflitti in corso con la
propria associazione o con il CSV
Art. 7 - Accertamento della regolarità delle candidature.
La regolarità delle candidature è verificata dalla Commissione elettorale di cui al successivo
articolo 9 integrata dal Coordinatore del CSV o da un dipendente del CSV suo delegato. Le
candidature escluse, congruamente motivate, debbono essere comunicate all’Assemblea, prima
dell’inizio delle operazioni elettorali.
Art. 8 - Assenza o carenza di candidature
In caso di assenza o carenza di candidature per uno o più organi, alle relative proposte provvede il
Presidente, sentito il Comitato direttivo in carica.
Art. 9 - Commissione elettorale
Svolge le funzioni di Commissione elettorale, la Commissione verifica poteri di cui all’art. 4 del
regolamento del CSV in carica nella sua composizione perfetta (tre membri). In caso di assenza di
componenti, l’Assemblea provvede a sostituire temporaneamente i membri assenti, su proposta
del Presidente.
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DEL CSV - ONLUS
Art. 10 - Operazioni di accertamento degli aventi diritto alle votazioni. Deleghe
La registrazione degli elettori all’Assemblea e il contestuale diritto alle votazioni nonché la
regolarità delle deleghe di cui all’articolo 5, punto 1 dello Statuto, sono accertate da personale del
CSV, sotto la sovraintendenza della Commissione elettorale di cui all’art. 9.
ELEZIONI
Art. 11 - Determinazione del numero dei componenti del Comitato direttivo.
L’Assemblea dei soci determina, prima dell’inizio delle votazioni, il numero dei componenti del
Comitato direttivo da eleggere, nei limiti previsti dall’articolo 6, punto 1 dello Statuto.
Art. 12 - Modalità di votazione
Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto, a mezzo di schede predisposte con nome e
cognome completi, data di nascita, Organizzazione o Associazione di appartenenza
preventivamente distribuite agli elettori e ai delegati aventi diritto. Fac-simile delle schede è affissa
nei locali delle votazioni. Le schede di colore differente, a seconda dell’organo da eleggere, sono
timbrate e siglate dal Presidente della Commissione elettorale.
Art. 13 - Operazioni di voto
Gli elettori sono chiamati alla votazione per appello nominale e depongono le schede in apposita
urna.
SPOGLIO SCHEDE E SCRUTINIO
Art. 14 - Spoglio delle schede
Dichiarate terminate le votazioni, la Commissione elettorale separa le schede a seconda del loro
colore, verifica che il loro numero non sia superiore a quello consegnato agli elettori e procede allo
scrutinio nell’ordine di cui all’articolo 1.
Art. 15 - Nullità di schede
Sono dichiarate nulle le schede che:
-
esprimano un numero di voti superiore ai componenti da eleggere per ogni organo.
non permettano di interpretare la volontà dell’elettore;
non abbiano le caratteristiche di cui all’art. 12.
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DEL CSV - ONLUS
Art. 16 - Scrutinio
Al termine di ogni scrutinio, la Commissione elettorale annuncia l’esito delle votazioni:
-
Numero elettori aventi diritto;
Voti espressi validi:
Schede bianche;
Schede nulle;
Voti conseguiti dai singoli candidati.
Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto il maggiore numero di voti; in caso di parità
prevale il candidato più giovane, tenuto conto delle incompatibilità sotto indicate. I candidati eletti
non possono far parte di più organi.
Non è preclusa l’elezione di candidato non presente all’Assemblea.
I candidati eletti, seduta stante o nei tre giorni successivi alle elezioni devono per iscritto:
-comunicare l’eventuale rinuncia alla carica
-optare per la carica scelta in caso di elezione plurima.
Non possono far parte dello stesso organo:
-
I coniugi e le persone conviventi con unioni civili regolarizzate,
Genitori e figli,
Fratelli.
Ai sensi dell’articolo 6, punto 9 dello Statuto non può essere nominato nel Comitato direttivo più di
un rappresentante per Organizzazione e Associazione socia.
Art. 17 - Insediamento degli organi
Acquisito il verbale delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale, il Comitato
direttivo neo-eletto nella sua prima seduta, adotta un atto di insediamento dei nuovi organi,
invitando il Collegio dei revisori e il Collegio dei garanti a procedere all’elezione dei rispettivi
presidenti. L’atto di insediamento dei loro mandati determina la data di inizio di esercizio delle
funzioni degli organi nonché la futura data di cessazione del mandato.
Art. 18 - Sostituzioni
Salvo quanto previsto dall’articolo 5, punto 3 dello Statuto, qualora nel corso del mandato,
componenti degli organi cessino, per qualsiasi motivo, di farne parte, l’Assemblea procede alla
sostituzione sulla base dei candidati primi esclusi nelle liste. Qualora non si possa procedere alla
sostituzione, si procede a nuova elezione del componente da parte dell’Assemblea, alla prima
seduta ordinaria.
Art. 19 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento si applica dalle prossime prime elezioni.
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI DEL CSV - ONLUS