lex mercatoria e nuovi principi unidroit 050121

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lex mercatoria e nuovi principi unidroit 050121
Ancora sull’importanza della scelta della legge applicabile ai contratti commerciali
internazionali: la lex mercatoria ed i nuovi principi Unidroit
1. Introduzione
Con il presente scritto si intende proseguire un “discorso” già avviato su questa rivista con
riferimento all’importanza della scelta della legge applicabile ai contratti commerciali
internazionali1.
Come noto, infatti, uno dei principali problemi nelle trattative commerciali tra soggetti operanti in
Paesi diversi è costituito dalla scelta della legge alla quale assoggettare il contratto, anche in
considerazione della volontà, spesso confliggente, di ciascuna delle parti contrattuali di imporre la
propria legge nazionale.
In casi di empasse, ovvero quando nessuna delle parti contrattuali è in grado di imporre la propria
legge nazionale o quella di uno Stato terzo, si corre il rischio che la legge applicabile non sia
indicata dalle parti (ciò che crea incertezze e problemi circa la determinazione dei principi
disciplinanti l’intero contratto e potrebbe portare, di conseguenza, anche all’applicazione di norme
particolarmente sfavorevoli ad una delle parti contraenti). Come già segnalato nei precedenti
articoli, pertanto, una valida soluzione a tale situazione di stallo potrebbe consistere
nell’assoggettamento del contratto alla c.d. lex mercatoria.
In particolare, con tale ultima espressione si intende quel sistema di norme “a-nazionali”, “creato
dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati e formato da regole
destinate a disciplinare in modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti
commerciali che si instaurano entro l’unità economica dei mercati”2.
Tuttavia, si deve tenere a mente che, secondo importanti autori, la suddetta lex consiste in un
insieme di “principi generalissimi, dai contenuti, almeno per ora, scarsamente definiti”3. In
particolare, essa non risulta univocamente definibile con riferimento (i) alla propria “forza” cogente
e (ii) con riferimento ai suoi contenuti.
Quanto al primo aspetto, si possono segnalare due orientamenti dottrinari: “quella autonomista che
vede nella lex mercatoria un corpus autonomo ed autosufficiente di norme e quella positivista, per
la quale le uniche norme che per se stesse hanno forza di legge sarebbero quelle statali, mentre la
lex mercatoria deriverebbe la propria cogenza dalla previsione da parte di norme statali, alla
stregua del diritto consuetudinario”4.
Per ciò che attiene invece al secondo aspetto, ovvero al profilo dei contenuti riconducibili al
concetto di lex mercatoria, si segnala che, mentre non si rinviene nella giurisprudenza arbitrale
della CCI un’organica individuazione di tali contenuti, in dottrina coesistono posizioni diversificate.
A tale riguardo, per brevità espositiva, segnaliamo che “sembra esserci concordia tra i sostenitori
della nuova lex mercatoria sul fatto che ne facciano parte: (a) le pratiche contrattuali diffuse, (b)
gli usi del commercio e (c) i principi generali del diritto. A questi potrebbero aggiungersi, secondo
1
Cfr. articoli pubblicati sul Bollettino di ________ 2003 e di novembre 2004, dei quali la presente introduzione
richiama in parte il contenuto.
2
Galgano, “Lex mercatoria. Storia del Diritto Commerciale”, Bologna, 1993, pag. 217 ss..
3
Bortolotti, “Diritto dei Contratti Internazionali”, Padova, 1997, pag. 26.
4
Traisci, “Principi Unidroit, lex mercatoria e diritto del commercio internazionale: note a margine di un lodo
arbitrale”, in Il Diritto del Commercio Internazionale, 1999, pag. 486 ss..
alcuni, le norme di diritto materiale uniforme, i principi di diritto comuni agli ordinamenti delle
parti e le codificazioni “private” dei principi generali in materia di contratti”5.
Alla luce di quanto precede, si può ragionevolmente ritenere che la lex mercatoria sia costituita da:
(i)
le norme delle principali convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme6
(come, ad esempio, la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita
internazionale di beni mobili) nel caso in cui, per il fatto di essere state ratificate
da numerosi Stati, possa riconoscersi loro il carattere di regole transnazionali
largamente applicate nel commercio internazionale;
(ii)
i principi generali di diritto comuni alle leggi delle “commercial nations” o, più
limitatamente, alle leggi nazionali delle parti contrattuali;
(iii)
gli usi commerciali internazionali che gli operatori economici seguono in via
generale e costante nella convinzione di essere giuridicamente tenuti al rispetto
dei medesimi (analogamente a quanto si verifica nell’ordinamento italiano con
riguardo ai c.d. usi normativi di cui all’art. 8 delle preleggi al Codice Civile);
(iv)
le eventuali normative tecniche, elaborate da organismi internazionali ed
applicabili al caso di specie;
(v)
le “norme ed usi uniformi” della Camera di Commercio Internazionale, cioè
quelle raccolte di regole uniformi private che la CCI periodicamente elabora sulla
base di usi affermatisi nella prassi commerciale e/o delle problematiche affrontate
nell’ambito dei gruppi di lavoro organizzati dalla stessa CCI7;
(vi)
gli altri usi commerciali largamente diffusi, ai quali comunque gli operatori
economici non attribuiscono valore giuridicamente vincolante (a differenza di
quanto accade per gli usi normativi sopra indicati al punto (iii)) e
(vii)
i “principi dei contratti commerciali internazionali dell’Unidroit” (i “principi
Unidroit”).
Con particolare riferimento a questi ultimi, si deve osservare che tali principi rappresentano una
sorta di codificazione “privata” mai tentata in precedenza, elaborati per la prima volta nel 1994 in
seno all’International Institute for the Unification of Private Law (“Unidroit”), con la quale un
gruppo di lavoro internazionale, composto da esperti e rappresentanti di differenti sistemi giuridici,
ha cercato (a) di riassumere le norme ed usi in materia contrattuale che appaiono comuni alla
maggior parte degli ordinamenti giuridici, (b) dare corpo alla lex mercatoria che, come visto, ha
sempre subito la critica di essere troppo vaga e incerta circa i suoi contenuti8 e (c) di proporre
alcune soluzioni innovative che possano soddisfare le esigenze del commercio internazionale9.
5
Bortolotti, op. cit., pag. 36 ss..
L’espressione “convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme” designa una categoria di convenzioni che – a
differenza delle convenzioni che fissano criteri per individuare la legge nazionale applicabile ad un determinato
rapporto – introducono una autonoma disciplina di diritto materiale (ad esempio, per quanto riguarda la Convenzione di
Vienna del 1980, la regolamentazione delle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita). Tale disciplina diverrà la
disciplina di diritto interno degli Stati aderenti, limitatamente al campo di applicazione di ciascuna delle convenzioni in
questione. In tal modo (e sempre nei limiti del campo di applicazione della disciplina convenzionale) il diritto
sostanziale degli Stati aderenti verrà ad assumere il medesimo contenuto di base, circostanza che spiega perché le
suddette convenzioni vengano dette “di diritto uniforme”.
7
A titolo di esempio, si richiamano le pubblicazioni CCI n. 560 (Incoterms 2000), n. 458 (garanzie a prima domanda),
n. 500 (crediti documentari) e n. 522 (incassi).
8
Gli stessi principi Unidroit, nel preambolo dell’edizione del 1994, si presentano come codificazione della lex
mercatoria (“[the principles] may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by general
principles of law, the lex mercatoria or the like”).
9
A tale riguardo, si segnala come la giurisprudenza arbitrale della CCI abbia già fatto applicazione di tali principi in
alcuni procedimenti arbitrali in cui i rapporti contrattuali tra le parti andavano valutati e regolati sulla base di principi
generali di diritto o, più in generale, sulla base della lex mercatoria. Circa l’applicazione dei principi Unidroit nel
6
2
Il successo riscosso dai principi Unidroit del 1994 ha condotto, nell’aprile del 2004, alla
pubblicazione dei nuovi principi, che, sostanzialmente, riprendono e mantengono inalterati i
principi del 1994 aggiungendovi nuovi capitoli e articoli così da migliorarne ulteriormente l’utilità
(estendendone, al tempo stesso, il campo di applicazione, che comunque rimane limitato ai contratti
commerciali internazionali)10.
Nel paragrafo successivo viene effettuata una breve analisi delle modalità di utilizzazione dei
principi Unidroit, mentre al paragrafo 3 si elencano le principali novità introdotte dai principi
Unidroit 200411. Infine, al paragrafo 4, si effettua un breve confronto tra i principi Unidroit ed il
Diritto contrattuale europeo12.
2. Quando e come utilizzare i principi Unidroit 2004
Con riferimento ai possibili utilizzi dei principi Unidroit, il preambolo dei principi Unidroit 2004
stabilisce che essi possono essere:
a) applicati ai contratti commerciali internazionali;
b) scelti dalle parti contrattuali come legge applicabile al contratto;
c) applicati quando le parti contrattuali hanno scelto di assoggettare il contratto alla lex
mercatoria;
d) utilizzati dagli arbitri o dal giudice nazionale quando le parti non hanno scelto quale
legge applicare al contratto;
e) utilizzati come strumento interpretativo o integrativo delle convenzioni internazionali di
diritto materiale uniforme o delle norme di diritto interno; e
f) utilizzati dal legislatore nazionale ed internazionale come modello da seguire nella loro
attività legislativa13.
2.1 I principi Unidroit e i contratti commerciali internazionali
Come detto, i principi Unidroit stabiliscono regole generali applicabili ai contratti commerciali
internazionali. Pertanto, va da sé che (i) i contratti che non sono classificabili come “commerciali”
(ad esempio i contratti dei consumatori) non potranno essere disciplinati dai principi Unidroit14 e
(ii) tali principi potranno applicarsi solo ai contratti “internazionali” ovvero a quei contratti che, in
qualsiasi modo esso avvenga, presentino elementi di internazionalità.
2.2 I principi Unidroit come legge applicabile al contratto
contesto di arbitrati CCI, si rinvia a M.J. Bonell, “I Principi Unidroit dei Contratti Commerciali”, in “Contratti
Commerciali Internazionali e Principi Unidroit”, AA.VV., a cura di Bonell e Bonelli, Milano, 1997, pag. 16 ss.
10
Nel prosieguo del testo, il termine generico “principi Unidroit” deve intendersi riferito ai principi Unidroit 2004.
11
Per un approfondimento sui principi Unidroit cfr. Bonell “Unidroit Principles 2004 – The New Edition of the
Principles of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private
Law” reperibile sul sito internet www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm e la documentazione reperibile
sul sito ufficiale della banca dati Unilex http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=14311.
12
Comunicazione della Commissione europea sul Diritto contrattuale europeo e revisione dell’acquis: prospettive per il
futuro, COM(2004) 651 definitivo.
13
Si tratta ovviamente di un auspicio, fermo restando, infatti, che l’utilizzo dei Principi Unidroit in tutti i casi che
precedono non è obbligatorio; d’altra parte, per le ragioni già esposte in precedenza, è più che probabile che essi siano
utilizzati in contesti in cui si ritenga di dover fare riferimento alla lex mercatoria.
14
La ragione di questa esclusione, con particolare riferimento ai contratti dei consumatori, risiede nel fatto che questi
ultimi, in quasi tutti i sistemi giuridici nazionali, sono sempre più spesso assoggettati a norme imperative di
applicazione necessaria che, pertanto, non possono essere “derogate” dai principi Unidroit.
3
I principi Unidroit possono essere utilizzati dalle parti contrattuali come vera e propria legge
applicabile al contratto poiché, come accennato in precedenza, essi rappresentano una summa dei
principi generali comuni ai sistemi giuridici nazionali. Pertanto, in alcuni casi per le parti
contrattuali potrebbe essere preferibile assoggettare il contratto ai principi Unidroit piuttosto che
alla legge nazionale di una delle parti o a quella di un paese terzo.
Per quanto concerne il richiamo ai principi Unidroit nell’ambito del contratto, lo stesso gruppo di
lavoro che ha stilato i principi Unidroit 2004, ha proposto l’utilizzo della seguente formula
contrattuale: “This contract shall be governed by the Unidroit Principles (2004) [except as to
Articles …]”. Si noti, pertanto, che le parti contrattuali possono anche decidere di escludere
l’applicazione di alcuni articoli dei principi Unidroit.
In alternativa, qualora sia opportuno utilizzare i principi Unidroit affiancandoli ad una specifica
legge nazionale, si potrebbe utilizzare la seguente clausola contrattuale: “This contract shall be
governed by the law of [jurisdiction X], supplemented when necessary by the Unidroit Principles
(2004) [except as to Articles …]”15.
Inoltre, qualora le parti scelgano di applicare i principi Unidroit è opportuno che esse inseriscano
nel contratto anche una clausola arbitrale che attribuisca agli arbitri, o all’arbitro unico, il compito
di decidere le eventuali controversie derivanti dal contratto sulla base dei Principi Unidroit e non
sulla base della disposizioni di diritto nazionale o internazionale.
In ogni caso, si deve segnalare che, una volta attribuito agli arbitri o all’arbitro unico il compito di
decidere sulla base dei principi Unidroit, sussiste il rischio che gli arbitri possano, nell’esercizio dei
loro poteri, integrare o disapplicare le disposizioni contrattuali qualora si verifichi uno squilibrio nel
rapporto di sinallagmaticità delle prestazioni delle parti16; ciò, sulla base del principio generale di
buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale in forza del quale si deve evitare che
l’applicazione delle norme contrattuali possa far venir meno un ragionevole equilibrio tra le
rispettive prestazioni delle parti contrattuali17. Si tratta tuttavia di un rischio che appare
verosimilmente limitato ad ipotesi in cui la sopravvenuta mancanza di sinallagmaticità assuma una
eccezionale gravità e l’applicazione delle norme contrattuali, senza correttivi da parte degli arbitri,
porti ad un sostanziale abuso ai danni di una della parti contrattuali, in violazione del principio di
buona fede18.
2.3 I principi Unidroit come lex mercatoria
15
Naturalmente, qualora si volesse dare preminenza ai principi Unidroit e valore accessorio alla legge nazionale, basterà
invertire la suddetta clausola.
16
Intendendosi per sinallagmaticità quel principio generale di diritto, comune alla gran parte degli ordinamenti delle
commercial nations, secondo il quale in un contratto a prestazioni corrispettive, quale il contratto di vendita, la
prestazione di una parte deve trovare giustificazione nella controprestazione dell’altra parte.
17
Si noti che quello della buona fede è uno dei principi cardine dei principi Unidroit (art. 1.7).
18
A tale riguardo, si segnala in particolare la sentenza arbitrale CCI n. 4761 del 1987, la quale ha affermato in termini
generali che è contrario al principio di buona fede insistere sul rispetto degli obblighi contrattuali quando le circostanze
sopravvenute ne abbiano modificato sostanzialmente la base economica. Si rileva tuttavia che in detta sentenza gli
arbitri sono giunti a tale determinazione non solo sulla base dei principi della lex mercatoria, ma anche in forza di una
norma della legge libica (nel caso di specie, infatti, tale legge era indicata dal contratto come legge applicabile, ma gli
arbitri e le parti avevano concordato di applicare anche la lex mercatoria ove opportuno al fine di integrare le
disposizioni della legge libica).
Si segnala, inoltre, la sentenza arbitrale CCI n. 2291 del 1975, la quale ha affermato – ma solo in via incidentale – che,
in base alla lex mercatoria, le prestazioni reciproche delle parti dovrebbero sempre rimanere equilibrate sul piano
finanziario.
4
Come detto in precedenza, quando le parti contrattuali non riescono o non vogliono scegliere di
assoggettare il contratto ad una specifica legge nazionale, questa situazione di empasse può essere
superata scegliendo di assoggettare il contratto alla lex mercatoria (potendo utilizzare a tal fine
varie formule contrattuali che assoggettino il contratto “ai principi generali del diritto” oppure agli
“usi e consuetudini del commercio internazionale”). Tuttavia, come visto, il semplice riferimento
alla lex mercatoria potrebbe non essere sufficiente, stante gli ampi margini di incertezza riguardo al
contenuto ed alla portata della lex mercatoria; pertanto, qualora si desideri che vengano applicati i
principi Unidroit, sarà opportuno inserire una clausola del tipo di quella indicata al precedente
punto 2.2.
2.4 I principi Unidroit come legge applicabile nel silenzio delle parti contrattuali
Qualora le parti contrattuali, per un motivo o per l’altro, non scelgano la legge applicabile al
contratto, il giudice o l’arbitro chiamato a dirimere una controversia derivante da tale contratto,
qualora sulla base delle norme di diritto internazionale privato non sia in grado di individuare la
legge applicabile al contratto, potrebbe fare riferimento ai principi Unidroit per la risoluzione di tale
controversia.
A tale riguardo, è decisamente più probabile che, in assenza di un qualsiasi richiamo nel contratto,
un tale utilizzo dei principi Unidroit sia effettuato nell’ambito di un arbitrato internazionale,
piuttosto che da un giudice nazionale (il quale solitamente cerca di individuare una legge
applicabile/una convenzione internazionale che disciplini il caso di specie); in ogni caso, appare
opportuno che la parte che ha interesse a che la questione sia valutata anche alla luce dei principi
Unidroit, ne richiami l’applicazione nell’ambito delle proprie memorie difensive (fermo restando
che ciò non garantirà ovviamente che tali principi siano presi in considerazione dall’organo
giudicante laddove il contratto non li abbia espressamente richiamati).
2.5 I principi Unidroit come strumento interpretativo o integrativo delle convenzioni
internazionali o delle norme di diritto interno19
Anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano individuato una specifica legge, o convenzione
internazionale, alla quale assoggettare il contratto, può capitare che il giudice o l’arbitro chiamato a
dirimere una controversia derivante da quel contratto non sia in grado di individuare in maniera
precisa la norma o il principio da applicare al caso concreto (ad esempio, perché ciò comporterebbe
notevoli costi anche in termini di tempo ed energie). In questi casi, pertanto, i principi Unidroit
potrebbero essere un efficace strumento integrativo o interpretativo della legge nazionale o delle
convenzioni internazionali; anche in questo caso, tuttavia, valgono le considerazioni già espresse al
precedente punto 2.4.
2.6 I principi Unidroit come modello per il legislatore nazionale e internazionale
I principi Unidroit si prestano, per loro natura, ad essere considerati dal legislatore nazionale e
internazionale come un modello da seguire nella loro attività di elaborazione della normativa
disciplinante i contratti o taluni tipi di operazioni commerciali. Infatti, diversi Stati hanno già attinto
ispirazione da tali principi per le riforme della legislazione interna. Ad esempio il nuovo codice
civile della Federazione russa e progetti analoghi di Israele, Estonia, Lituania, Cina e Indonesia
19
Questa ipotesi è ovviamente diversa da quella di cui al precedente punto 2.2, dal momento che riguarda il caso in cui
le parti non abbiano specificamente precisato nel contratto che i principi Unidroit debbono essere utilizzati in via
integrativa ed accessoria alla legge applicabile al contratto.
5
fanno riferimento ai principi Unidroit. Altrettanto hanno fatto le commissioni che si sono occupate
di stilare le proposte di riforma nel settore in Germania, Scozia, e Nuova Zelanda20.
3. Principali differenze tra i principi Unidroit del 1994 e principi Unidroit 2004
Come accennato in precedenza, i principi Unidroit 2004, sostanzialmente, riprendono e mantengono
inalterati i principi del 1994 aggiungendovi nuovi capitoli e articoli21.
Pertanto, a fianco delle norme in materia di:
-
principi generali (capitolo 1),
formazione dei contratti (capitolo 2),
validità dei contratti (capitolo 3),
interpretazione dei contratti (capitolo 4),
contenuto dei contratti (capitolo 5),
adempimento (capitolo 6) e
inadempimento dei contratti (capitolo 7),
i principi Unidroit 2004 hanno aggiunto i capitoli 8, 9 e 10 dedicati, nell’ordine, alla
compensazione22, alla cessione/trasferimento dei diritti, dei contratti, delle obbligazioni23 e alla
prescrizione24, oltre ad altri vari articoli inseriti nei capitoli da 1 a 725.
20
Cfr. Massari “l’efficacia dei principi Unidroit nei contratti internazionali” in Diritto & Diritti n. 10, marzo 2002.
L’unica eccezione è rappresentata dall’art. 2.8, secondo comma, dei principi Unidroit del 1994 che, nella nuova
versione dei principi Unidroit 2004, è diventato l’art. 1.12. Inoltre, alcuni commenti ai diversi articoli che componevano
i principi Unidroit del 1994 sono stati ampliati e integrati. Si noti che i commenti che affiancano gli articoli (c.d. black
letters) devono essere interpretati ed utilizzati come parte integrante dei principi Unidroit poiché tali commenti non solo
esplicano il contenuto degli articoli ma li integrano e li completano.
22
In particolare, per quanto concerne il capitolo 8 in materia di compensazione, l’art. 8.1 stabilisce che i crediti, o le
obbligazioni oggetto di compensazione, devono essere omogenei (“of the same kind”), liquidi (“ascertained as to their
existence and amount”) ed esigibili (“performance is due”). Inoltre, qualora i crediti o le obbligazioni da compensare
derivino dallo stesso contratto, una parte può compensare il proprio credito con il credito dell’altra parte anche se
quest’ultimo non è ancora liquido. Infine, contrariamente a certi ordinamenti giuridici dove la compensazione opera
automaticamente, l’art. 8.3 stabilisce che la compensazione opera esclusivamente a seguito di comunicazione con la
quale una parte rende nota all’altra parte la propria intenzione di compensare.
23
In linea generale, per quanto concerne la cessione di diritti, non è necessario il consenso del debitore ceduto, tranne i
casi di obbligazioni avente contenuto prevalentemente personale dove invece il consenso del debitore è necessario (art.
9.1.7). Inoltre, in caso di pluralità di cessioni dello stesso diritto, prevale il cessionario che per primo notifica al debitore
ceduto l’avvenuta cessione del diritto (art. 9.1.11). Infine, poiché la cessione è efficace senza il consenso del debitore
ceduto, quest’ultimo può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (art. 9.1.13).
Diversamente, per quanto concerne il trasferimento di obbligazioni e/o la cessione del contratto, il principio generale è
che ogni trasferimento richiede il consenso del debitore ceduto, in assenza del quale il trasferimento non produrrà alcun
effetto nei confronti del debitore ceduto mantenendo, pertanto, efficacia meramente obbligatoria tra il trasferente ed il
trasferitario (artt. 9.2.1 e 9.3.3). In ogni caso, tale consenso, sia per quanto concerne il trasferimento di obbligazioni sia
con riferimento alla cessione del contratto, può essere fornito anticipatamente dalle parti contrattuali o da una sola di
esse (ad esempio mediante apposita clausola contrattuale).
24
Il capitolo 10 in materia di prescrizione disciplina, tra l’altro, la durata del periodo di tempo decorso il quale opera la
prescrizione (al riguardo, l’art. 10.2 prevede un termine generale di 3 anni ed un termine massimo di 10 anni), il
momento in cui la prescrizione inizia ad operare (ai sensi dell’art. 10.2 la prescrizione inizia a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il diritto può essere esercitato), la possibilità per le parti di prevedere un durata diversa del
periodo di prescrizione (l’art. 10.3 prevede la possibilità per le parti di derogare alla durata del periodo di prescrizione
con i seguenti limiti: a) le parti non possono prevedere una durata generale del periodo di prescrizione inferiore ad 1
anno; b) le parti non possono prevedere un periodo massimo di prescrizione inferiore a 4 anni e c) le parti non possono
prevedere un periodo massimo di prescrizione superiore a 15 anni) ed a quali condizioni il decorso del periodo di
prescrizione può essere sospeso o interrotto (a titolo di esempio, la sospensione opera in caso di avvio di procedimenti
21
6
4. I principi Unidroit ed il Diritto contrattuale europeo
Come accennato in premessa, la lex mercatoria è costituita da un insieme non “tassativamente”
definito (o definibile) di norme, usi e consuetudini; tra questi possono ora rientrare, al pari dei
principi Unidroit, anche le recenti norme sul Diritto contrattuale europeo che sono in via di studio e
definizione; si tratta, in particolare, di un insieme di norme predisposte da un working group creato
dalle istituzioni dell’Unione europea che non hanno carattere vincolante26.
Da più parti in dottrina è stata segnalata una certa similitudine tra i principi Unidroit ed il suddetto
Diritto contrattuale europeo, tanto da far pensare che quest’ultimo costituisca una inutile ripetizione
dei principi Unidroit; a ben vedere, invece, sussistono diverse differenze tra i due “set di norme
uniformi”.
Senza voler entrare troppo nello specifico, basti considerare il diverso ambito territoriale di
applicazione dei principi Unidroit e del Diritto contrattuale europeo; infatti, i primi si applicano agli
“international commercial contracts” mentre i secondi mirano a creare un quadro comune di norme
da applicarsi ai contratti stipulati all’interno dell’Unione europea.
Inoltre, come detto, i principi Unidroit riguardano solo i contratti commerciali (cioè ai rapporti tra
professionisti del settore, detti anche B2B – “business to business”) escludendo espressamente dal
loro ambito di applicazione i contratti dei consumatori (cioè i contratti stipulati tra un professionista
ed un consumatore, detti anche B2C – “business to consumers”); diversamente, il Diritto
contrattuale europeo riguardano tanto i contratti commerciali quanto i contratti dei consumatori.
Giacomo Pescatore
Stefano Angione
giudiziali e/o arbitrali, di procedimenti di ADR, in caso di forza maggiore, morte o incapacità di una delle parti. Invece,
per quanto concerne l’interruzione della prescrizione, essa opera solo nel caso in cui il debitore riconosca il proprio
debito e/o la propria obbligazione).
Con riferimento agli effetti della prescrizione, è interessante osservare che, ai sensi dell’art. 10.9, i redattori dei principi
Unidroit 2004 hanno espressamente rifiutato sia l’approccio tipico dei paesi di common law (secondo il quale a seguito
del decorso del periodo di prescrizione il creditore non potrà più far valere il suo diritto in giudizio) sia l’approccio dei
paesi di civil law (secondo il quale, come noto, il decorso del periodo di prescrizione determina l’estinzione del diritto)
preferendo invece un approccio “debole” in forza del quale a seguito del decorso del periodo di prescrizione il debitore
ha il diritto di rifiutarsi di adempiere
25
Ad esempio, il capitolo 2 è stato integrato con una intera “section” 2 dedicata al potere di rappresentanza. Lo stesso
vale anche per il capitolo 5 integrato con la “section” 2 dedicata ai diritti di terzi.
26
Certo, la Commissione europea non nasconde il proprio desiderio di rendere vincolanti (in un futuro non prossimo)
norme di diritto contrattuale uniforme; tuttavia, un simile progetto appare allo stato difficilmente realizzabile, stanti le
forti resistenze da parte degli Stati nazionali.
7