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PROGRAMMA “ERASMUS+ Traineeship”
A.A. 2016-2017
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI 8 BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+ PER TIROCINIO
PREMESSA
Nell’ambito del Programma Comunitario ERASMUS+ per l’a.a. 2016-17 e a seguito
dell’attribuzione di fondi Europei da parte della Agenzia Nazionale, la Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM bandisce nr 8 borse di studio per mobilità a fini di Tirocinio per
studenti universitari dei corsi di laurea Magistrale, da svolgersi in uno dei paesi Europei
aderenti al programma (vedi Art.2)
La borsa Erasmus+ è da intendersi esclusivamente come “contributo comunitario mensile
forfetario per le spese straordinarie sostenute in mobilità” e pertanto rappresenta un
aiuto economico forfettario ma non finalizzato alla copertura totale dei costi di soggiorno
all’estero.
ART. 1 – Requisiti di ammissibilità dei candidati al Bando di Concorso
Le Borse ERASMUS sono destinate a studenti cittadini di uno stato membro dell’UE o di un altro
Paese partecipante al Programma, nonché a soggetti ufficialmente riconosciuti dall’Italia come
profughi, apolidi o residenti permanenti (come da Dlgs n. 286/98 – Articolo 9 e successive
modifiche) che nell’a.a. 2016/2017 risultano regolarmente iscritti al II anno di uno dei Corsi di
Laurea Magistrale IULM che sono in procinto di svolgere un tirocinio formativo all’estero avente
le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.
Sono esclusi dalla partecipazione al Bando:
•
gli studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello;
•
gli studenti non in regola con l’iscrizione 2016/2017;
•
gli studenti iscritti per il 2016/2017 in qualità di fuori corso.
Inoltre i candidati non devono:
•
usufruire, nello stesso periodo, di un’altra borsa finanziata dall’Unione Europea per l’a.a.
2016/2017;
•
qualora il candidato abbia già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno
Erasmus Plus per studio o di un soggiorno Erasmus Plus per Traineeship, la somma dei
mesi di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere
superiore a 12 mesi;
•
essere occupati.
Art.2 – Destinazione, durata e periodo di svolgimento del Tirocinio all’estero.
Il tirocinio può svolgersi esclusivamente in uno dei paesi Europei partecipanti al programma e
indicato sul sito Erasmusplus al seguente link:
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti
Il tirocinio deve una avere durata minima di 2 mesi da svolgersi in un’unica soluzione, nel
periodo compreso tra il 01.03.2017 e il 30.09.2017; non sono ammesse interruzioni nel
periodo complessivo di Traineeship.
Ogni borsa di studio finanzierà un massimo di nr. 3 mensilità, calcolate secondo i
parametri indicati all’art. 5.
Eventuali prolungamenti andranno preventivamente concordati con l’Azienda/ente e con
l’Ufficio Stage estero e verranno finanziati solo a posteriori in caso di sussistenza di fondi
residui a rendiconto finale.
I contenuti del tirocinio dovranno rispettare le caratteristiche indicate all’Art.4 ed essere
espressamente indicati nel Training Agreement (piano di lavoro dello studente) concordato e
controfirmato dall’Azienda o Ente ospitante.
ART. 3 – Sedi di tirocinio eleggibili
Sono eleggibili come sedi di tirocinio all’estero:
•
Imprese e centri di formazione e ricerca operanti
•
Rappresentanze o istituzioni pubbliche come Istituti di Cultura e Camere di Commercio
e le scuole a patto che sia garantito il principio di transnazionalità.
•
Istituti di Istruzione Superiore, Accademie e Università esclusivamente per attività di
tirocinio, intesa come formazione professionale, presso Uffici Relazioni Internazionali,
biblioteche, laboratori universitari ecc. Non sono ammesse attività di studio o ricerca
personale.
Non sono eleggibili come sedi ti tirocinio all’estero:
•
le istituzioni comunitarie incluse le agenzie europee e gli organismi che gestiscono
programmi comunitari (motivo: evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti),
•
le rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e
presenti nel Paese ospitante (ambasciate, consolati, …).
Art. 4 - Caratteristiche del tirocinio ed attività ammissibili.
Sono ammissibili a finanziamento con borse di studio Erasmus+ i tirocini curricolari
(ossia previsti in Piano di studi) che rispettano le seguenti caratteristiche:
•
L’attività viene svolta a tempo pieno, non è retribuita, ha una durata minima di due
mesi senza interruzioni e presenta caratteristiche coerenti con il percorso formativo
dello studente
•
Il contenuti e le attività del tirocinio devono essere approvati preventivamente dal tutor
didattico del Corso di Laurea di riferimento ed inseriti nel Training Agreement firmato
dallo studente, dall’Istituto di appartenenza e dall’azienda/ente ospitante, nonché
rispettati dallo studente nello svolgimento dell’attività
•
Il tirocinio costituisce parte integrante del piano di studi dello studente e i crediti
formativi ottenuti vengono pienamente riconosciuti in carriera.
Non sono ammissibili a finanziamento con borse Erasmus+:
•
Le attività di studio/ricerca;
•
I tirocini part-time e quelli di durata inferiore ai due mesi;
•
I tirocini non curricolari
ART. 5 – Presentazione della candidatura
I candidati devono compilare la domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo
compilabile dal sito web:
http://www.iulm.it/ alla voce:
Erasmus+ per tirocinio.
Successivamente
documentazione:
dovranno
Risorse e Servizi
consegnare
all’Ufficio
Mobilità Internazionale
Relazioni
Internazionali
Programma
la
seguente
• Certificato d’iscrizione con esami sostenuti, numero di crediti acquisiti e media;
• Copia di un documento d’identità e del Codice Fiscale;
• Eventuali certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute;
• Autocertificazione di conoscenza della lingua scelta al livello B2 di “Europass passaporto
delle lingue”. Tale conoscenza verrà verificata e valutata direttamente dalle aziende/enti in
sede di colloquio;
• Curriculum Vitae redatto nella lingua del Paese prescelto;
• Lettera di accettazione dell’azienda che ospiterà il tirocinante (se disponibile e comunque
entro le date specificate all’art. 7).
Candidature prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide.
All’atto della presentazione della candidatura gli studenti devono specificare preventivamente
in quale dei seguenti periodi intendono iniziare lo stage:
•
PERIODO A: tra il 1 marzo e il 30 aprile 2017
•
PERIODO B: tra il 1 maggio e il 1 luglio 2017 (da concludersi in ogni caso entro il 30
settembre 2017)
Inoltre gli studenti devono specificare preventivamente se:
1. Intendono attivarsi in prima persona nel reperimento dello stage
2. Intendono avvalersi del servizio stage estero per il reperimento dello stage
Scadenza per la presentazione della candidatura: 13 gennaio 2017
ART. 6 – Criteri di valutazione della candidatura e graduatoria finale
Il punteggio di graduatoria sarà basato sui seguenti dati:
•
Percentuale di realizzazione, ossia numero di crediti formativi conseguiti in
rapporto all’anno di iscrizione;
•
Media aritmetica dei voti relativi alle discipline verbalizzate, come risultante
nella carriera accademica. A tal fine varranno la media e il numero di crediti acquisti
ossia regolarmente verbalizzati e registrati in carriera entro la sessione di settembre
2016, che si è conclusa in data 30/09/2016. Esami sostenuti o registrati
successivamente a questa data non verranno conteggiati. Considerato che media e
crediti acquisiti verranno calcolati esclusivamente in base ai dati registrati nella carriera
on-line, è fatto preciso compito allo studente controllare l’esattezza della propria
carriera e segnalare all’ufficio eventuali discrepanze.
Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio, verrà data la precedenza allo
studente che ha un voto di laurea di primo livello più alto, a prescindere dall’Istituto di
provenienza.
La graduatoria verrà pubblicata on line entro il giorno 23 gennaio 2017.
Il contributo economico verrà assegnato IN VIA PROVVISORIA ai primi 8 studenti in
graduatoria mentre gli studenti successivi in graduatoria, ossia “idonei non
assegnatari” fino ad un massimo di 6 verranno mantenuti in lista d’attesa in caso di
rinuncia dei precedenti.
ART. 7 – Accettazione della borsa di studio provvisoria e successiva attribuzione dei
fondi
All’atto della pubblicazione della graduatoria gli studenti risultati assegnatari devono firmare
formale accettazione della borsa di studio provvisoria entro la scadenza e secondo le modalità
fissate dall’ufficio. La mancata accettazione entro i termini previsti si intende come rinuncia
alla borsa, che verrà automaticamente riassegnata al successivo candidato “idoneo non
assegnatario”.
Gli studenti idonei non assegnatari dovranno sottoscrivere l’eventuale disponibilità a rimanere
nella graduatoria e ad effettuare il tirocinio senza borsa, con lo status di studente “Erasmus
zero grant”. In caso di ulteriore disponibilità di fondi, sarà cura dell’Ufficio Relazioni
Internazionali riassegnarli secondo graduatoria.
L’assegnazione dei fondi diverrà DEFINITIVA solo a fronte della presentazione da
parte dello studente della lettera di accettazione dell’ente o azienda dove svolgerà il
Traineeship. Nel momento in cui a uno studente è stata assegnata una borsa di
studio in via definitiva, l’eventuale rinuncia comporta l’esclusione da altre possibilità
di finanziamento per Traineeship Erasmus+ nel a.a. 2016-17.
Nel caso lo studente intenda reperire autonomamente lo stage le scadenze di presentazione
della lettera di accettazione da parte dell’Azienda o Ente sono:
- per il periodo A: 15 FEBBRAIO 2017;
- per il periodo B: 15 APRILE 2017;
I candidati che decidessero in un secondo tempo di spostarsi dal periodo A al periodo B non
avranno priorità rispetto agli altri già inseriti nel periodo B.
Nel caso lo studente risultato assegnatario intenda avvalersi del servizio stage estero per il
reperimento dello stage finanziato con borsa di studio Erasmus+ egli accetta
automaticamente che:
•
Nella ricerca dello stage finanziato da borsa Erasmus+, il servizio stage estero darà la
priorità agli studenti in partenza nel periodo A, secondo graduatoria.
•
L’ufficio stage estero si impegna a reperire un’offerta di stage che si svolga nell’area
linguistica prescelta dal candidato (senza specificità di destinazione) e conforme da un
punto di vista tecnico esclusivamente ai requisiti indicati agli Art. 3 e 4 del
presente bando. Qualora lo studente assegnatario in graduatoria rifiuti per motivi
personali una proposta tecnicamente ammissibile e riconoscibile in carriera, o non
venga selezionato dall’Ente/azienda, l’offerta di stage verrà immediatamente riproposta
al candidato successivo in graduatoria per area linguistica e lo studente perderà diritto
al contributo economico Erasmus+ e potrà usufruire del servizio stage estero
esclusivamente per stage non finanziati da borsa di studio.
•
L’Ufficio Stage può proporre al candidato periodi diversi da quelli scelti dallo studente, in
funzione delle disponibilità dell’azienda.
Si ribadisce che la scelta finale del candidato spetta esclusivamente all’azienda e che
l’Ufficio Stage non può in alcun modo intervenire nelle decisioni di enti o aziende in
merito al reclutamento dei propri studenti.
ART.8 – Borsa di studio – importi e calcolo
L’importo del contributo è calcolato sulla base del Paese di destinazione secondo il seguente
schema:
• Paesi del gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito: 480 € per 30 giorni di mobilità.
• Paesi del gruppo 2 (costo della vita medio/basso): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro,
Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna,
Turchia, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania,
Slovacchia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia: 430 € per 30 giorni di mobilità.
L’importo finale sarà conteggiato moltiplicando il numero effettivo di giorni realizzati (secondo
quanto certificato dall’azienda/ente ospitante) per l’importo giornaliero risultante dividendo
l’importo mensile attribuito per 30. Oltre a ciò il MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca)
stanzia da alcuni anni un ulteriore contributo alla mobilità internazionale. Sia lo stanziamento
(soggetto all’approvazione della Legge Finanziaria) che l’importo vengono deliberati dal MIUR di
anno in anno e pertanto – qualora disponibili – i relativi fondi verranno erogati in un’unica
soluzione a fine mobilità. Le borse Erasmus sono cumulabili con altre borse o sovvenzioni
erogate da Enti Italiani (Enti, Aziende, per il diritto allo studio) mentre è vietato usufruire di
altri contributi comunitari per lo stesso periodo.
ART. 9 – Supporto linguistico
Lo studente beneficiario si impegna a completare la valutazione linguistica prima e dopo il
periodo di mobilità e si impegna a seguire il corso OLS, in caso di assegnazione.
ART. 10 – Supporto alla mobilità internazionale per studenti disabili
Gli Uffici Relazioni Internazionali e Stage & Placement si impegnano a fornire un supporto
mirato agli studenti disabili che intendano partecipare al presente bando. Tale supporto verrà
offerto in collaborazione sia con le aziende partner sia con l'Agenzia Nazionale e comprenderà
in particolare: la verifica delle destinazioni accessibili e del tragitto per raggiungerle, la ricerca
di un alloggio adeguato e, qualora l'Agenzia Nazionale rinnovi il bando per ulteriori fondi di
incentivazione della mobilità internazionale per studenti disabili, la predisposizione di tutte le
relative formalità.
ART. 11 – Copertura assicurativa
Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico della
IULM. Inoltre, al momento della partenza, lo studente deve essere in possesso della tessera
sanitaria (TEAM: tessera europea di assicurazione malattia) rilasciata dalla ASL di
appartenenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il
soggiorno all’estero, alle condizioni stabilite dal sistema sanitario nazionale.
(http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanita
ria.jsp?id=624&menu=strumentieservizi)
ART. 12 - Riconoscimento
Entro e non oltre una settimana dal rientro, lo studente è tenuto a fornire all’Ufficio Stage &
Placement tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento: certificato di
frequenza, transcript of work, relazione individuale, convenzione di stage e progetto formativo.
Per le procedure di riconoscimento del tirocinio, gli studenti sono tenuti ad attenersi a quanto
indicato dai regolamenti dei propri corsi di laurea, pubblicati on line.
In accordo con i competenti organi della Facoltà di Arti, Turismo e Mercati, gli studenti del
Corso di Laurea in “Arti Patrimoni e Mercati” potranno richiedere il riconoscimento di un esame
opzionale. La procedura verrà attuata con il diretto supporto dell’Ufficio Stage & Placement.
Dovranno pertanto rivolgersi agli uffici competenti, nei modi e nei tempi previsti dai singoli
regolamenti. L’ufficio Stage & Placement provvederà, comunque, a comunicare alla Segreteria
Studenti i nominativi dei borsisti.
ART. 13 - Dati Personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al programma
Erasmus + sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del
Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e dalla legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003),
nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati
esclusivamente per dare esecuzione all’accordo da parte dell’Istituto di appartenenza,
dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli
trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa
comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Beneficiario può, su
richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni
inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei
propri dati all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale Erasmus+ italiana. Il
partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con
riferimento alle modalità d’uso degli stessi da parte dell’Istituto di appartenenza e/o
dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei
Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
ART. 14 – Emendamenti
Il presente regolamento potrebbe subire modifiche dovute ad indicazioni specifiche da parte
dell’Agenzia Nazionale; tali modifiche saranno comunicate e diffuse attraverso il sito e
comunicazioni ad hoc.
APPROVATO CON DECRETO RETTORALE N. 17613 DEL 24 NOVEMBRE 2016