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PROGRAMMA “ERASMUS+ Traineeship” A.A. 2016-2017 BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 8 BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+ PER TIROCINIO PREMESSA Nell’ambito del Programma Comunitario ERASMUS+ per l’a.a. 2016-17 e a seguito dell’attribuzione di fondi Europei da parte della Agenzia Nazionale, la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM bandisce nr 8 borse di studio per mobilità a fini di Tirocinio per studenti universitari dei corsi di laurea Magistrale, da svolgersi in uno dei paesi Europei aderenti al programma (vedi Art.2) La borsa Erasmus+ è da intendersi esclusivamente come “contributo comunitario mensile forfetario per le spese straordinarie sostenute in mobilità” e pertanto rappresenta un aiuto economico forfettario ma non finalizzato alla copertura totale dei costi di soggiorno all’estero. ART. 1 – Requisiti di ammissibilità dei candidati al Bando di Concorso Le Borse ERASMUS sono destinate a studenti cittadini di uno stato membro dell’UE o di un altro Paese partecipante al Programma, nonché a soggetti ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (come da Dlgs n. 286/98 – Articolo 9 e successive modifiche) che nell’a.a. 2016/2017 risultano regolarmente iscritti al II anno di uno dei Corsi di Laurea Magistrale IULM che sono in procinto di svolgere un tirocinio formativo all’estero avente le caratteristiche indicate negli articoli seguenti. Sono esclusi dalla partecipazione al Bando: • gli studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello; • gli studenti non in regola con l’iscrizione 2016/2017; • gli studenti iscritti per il 2016/2017 in qualità di fuori corso. Inoltre i candidati non devono: • usufruire, nello stesso periodo, di un’altra borsa finanziata dall’Unione Europea per l’a.a. 2016/2017; • qualora il candidato abbia già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno Erasmus Plus per studio o di un soggiorno Erasmus Plus per Traineeship, la somma dei mesi di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere superiore a 12 mesi; • essere occupati. Art.2 – Destinazione, durata e periodo di svolgimento del Tirocinio all’estero. Il tirocinio può svolgersi esclusivamente in uno dei paesi Europei partecipanti al programma e indicato sul sito Erasmusplus al seguente link: http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti Il tirocinio deve una avere durata minima di 2 mesi da svolgersi in un’unica soluzione, nel periodo compreso tra il 01.03.2017 e il 30.09.2017; non sono ammesse interruzioni nel periodo complessivo di Traineeship. Ogni borsa di studio finanzierà un massimo di nr. 3 mensilità, calcolate secondo i parametri indicati all’art. 5. Eventuali prolungamenti andranno preventivamente concordati con l’Azienda/ente e con l’Ufficio Stage estero e verranno finanziati solo a posteriori in caso di sussistenza di fondi residui a rendiconto finale. I contenuti del tirocinio dovranno rispettare le caratteristiche indicate all’Art.4 ed essere espressamente indicati nel Training Agreement (piano di lavoro dello studente) concordato e controfirmato dall’Azienda o Ente ospitante. ART. 3 – Sedi di tirocinio eleggibili Sono eleggibili come sedi di tirocinio all’estero: • Imprese e centri di formazione e ricerca operanti • Rappresentanze o istituzioni pubbliche come Istituti di Cultura e Camere di Commercio e le scuole a patto che sia garantito il principio di transnazionalità. • Istituti di Istruzione Superiore, Accademie e Università esclusivamente per attività di tirocinio, intesa come formazione professionale, presso Uffici Relazioni Internazionali, biblioteche, laboratori universitari ecc. Non sono ammesse attività di studio o ricerca personale. Non sono eleggibili come sedi ti tirocinio all’estero: • le istituzioni comunitarie incluse le agenzie europee e gli organismi che gestiscono programmi comunitari (motivo: evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti), • le rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti nel Paese ospitante (ambasciate, consolati, …). Art. 4 - Caratteristiche del tirocinio ed attività ammissibili. Sono ammissibili a finanziamento con borse di studio Erasmus+ i tirocini curricolari (ossia previsti in Piano di studi) che rispettano le seguenti caratteristiche: • L’attività viene svolta a tempo pieno, non è retribuita, ha una durata minima di due mesi senza interruzioni e presenta caratteristiche coerenti con il percorso formativo dello studente • Il contenuti e le attività del tirocinio devono essere approvati preventivamente dal tutor didattico del Corso di Laurea di riferimento ed inseriti nel Training Agreement firmato dallo studente, dall’Istituto di appartenenza e dall’azienda/ente ospitante, nonché rispettati dallo studente nello svolgimento dell’attività • Il tirocinio costituisce parte integrante del piano di studi dello studente e i crediti formativi ottenuti vengono pienamente riconosciuti in carriera. Non sono ammissibili a finanziamento con borse Erasmus+: • Le attività di studio/ricerca; • I tirocini part-time e quelli di durata inferiore ai due mesi; • I tirocini non curricolari ART. 5 – Presentazione della candidatura I candidati devono compilare la domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo compilabile dal sito web: http://www.iulm.it/ alla voce: Erasmus+ per tirocinio. Successivamente documentazione: dovranno Risorse e Servizi consegnare all’Ufficio Mobilità Internazionale Relazioni Internazionali Programma la seguente • Certificato d’iscrizione con esami sostenuti, numero di crediti acquisiti e media; • Copia di un documento d’identità e del Codice Fiscale; • Eventuali certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute; • Autocertificazione di conoscenza della lingua scelta al livello B2 di “Europass passaporto delle lingue”. Tale conoscenza verrà verificata e valutata direttamente dalle aziende/enti in sede di colloquio; • Curriculum Vitae redatto nella lingua del Paese prescelto; • Lettera di accettazione dell’azienda che ospiterà il tirocinante (se disponibile e comunque entro le date specificate all’art. 7). Candidature prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide. All’atto della presentazione della candidatura gli studenti devono specificare preventivamente in quale dei seguenti periodi intendono iniziare lo stage: • PERIODO A: tra il 1 marzo e il 30 aprile 2017 • PERIODO B: tra il 1 maggio e il 1 luglio 2017 (da concludersi in ogni caso entro il 30 settembre 2017) Inoltre gli studenti devono specificare preventivamente se: 1. Intendono attivarsi in prima persona nel reperimento dello stage 2. Intendono avvalersi del servizio stage estero per il reperimento dello stage Scadenza per la presentazione della candidatura: 13 gennaio 2017 ART. 6 – Criteri di valutazione della candidatura e graduatoria finale Il punteggio di graduatoria sarà basato sui seguenti dati: • Percentuale di realizzazione, ossia numero di crediti formativi conseguiti in rapporto all’anno di iscrizione; • Media aritmetica dei voti relativi alle discipline verbalizzate, come risultante nella carriera accademica. A tal fine varranno la media e il numero di crediti acquisti ossia regolarmente verbalizzati e registrati in carriera entro la sessione di settembre 2016, che si è conclusa in data 30/09/2016. Esami sostenuti o registrati successivamente a questa data non verranno conteggiati. Considerato che media e crediti acquisiti verranno calcolati esclusivamente in base ai dati registrati nella carriera on-line, è fatto preciso compito allo studente controllare l’esattezza della propria carriera e segnalare all’ufficio eventuali discrepanze. Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio, verrà data la precedenza allo studente che ha un voto di laurea di primo livello più alto, a prescindere dall’Istituto di provenienza. La graduatoria verrà pubblicata on line entro il giorno 23 gennaio 2017. Il contributo economico verrà assegnato IN VIA PROVVISORIA ai primi 8 studenti in graduatoria mentre gli studenti successivi in graduatoria, ossia “idonei non assegnatari” fino ad un massimo di 6 verranno mantenuti in lista d’attesa in caso di rinuncia dei precedenti. ART. 7 – Accettazione della borsa di studio provvisoria e successiva attribuzione dei fondi All’atto della pubblicazione della graduatoria gli studenti risultati assegnatari devono firmare formale accettazione della borsa di studio provvisoria entro la scadenza e secondo le modalità fissate dall’ufficio. La mancata accettazione entro i termini previsti si intende come rinuncia alla borsa, che verrà automaticamente riassegnata al successivo candidato “idoneo non assegnatario”. Gli studenti idonei non assegnatari dovranno sottoscrivere l’eventuale disponibilità a rimanere nella graduatoria e ad effettuare il tirocinio senza borsa, con lo status di studente “Erasmus zero grant”. In caso di ulteriore disponibilità di fondi, sarà cura dell’Ufficio Relazioni Internazionali riassegnarli secondo graduatoria. L’assegnazione dei fondi diverrà DEFINITIVA solo a fronte della presentazione da parte dello studente della lettera di accettazione dell’ente o azienda dove svolgerà il Traineeship. Nel momento in cui a uno studente è stata assegnata una borsa di studio in via definitiva, l’eventuale rinuncia comporta l’esclusione da altre possibilità di finanziamento per Traineeship Erasmus+ nel a.a. 2016-17. Nel caso lo studente intenda reperire autonomamente lo stage le scadenze di presentazione della lettera di accettazione da parte dell’Azienda o Ente sono: - per il periodo A: 15 FEBBRAIO 2017; - per il periodo B: 15 APRILE 2017; I candidati che decidessero in un secondo tempo di spostarsi dal periodo A al periodo B non avranno priorità rispetto agli altri già inseriti nel periodo B. Nel caso lo studente risultato assegnatario intenda avvalersi del servizio stage estero per il reperimento dello stage finanziato con borsa di studio Erasmus+ egli accetta automaticamente che: • Nella ricerca dello stage finanziato da borsa Erasmus+, il servizio stage estero darà la priorità agli studenti in partenza nel periodo A, secondo graduatoria. • L’ufficio stage estero si impegna a reperire un’offerta di stage che si svolga nell’area linguistica prescelta dal candidato (senza specificità di destinazione) e conforme da un punto di vista tecnico esclusivamente ai requisiti indicati agli Art. 3 e 4 del presente bando. Qualora lo studente assegnatario in graduatoria rifiuti per motivi personali una proposta tecnicamente ammissibile e riconoscibile in carriera, o non venga selezionato dall’Ente/azienda, l’offerta di stage verrà immediatamente riproposta al candidato successivo in graduatoria per area linguistica e lo studente perderà diritto al contributo economico Erasmus+ e potrà usufruire del servizio stage estero esclusivamente per stage non finanziati da borsa di studio. • L’Ufficio Stage può proporre al candidato periodi diversi da quelli scelti dallo studente, in funzione delle disponibilità dell’azienda. Si ribadisce che la scelta finale del candidato spetta esclusivamente all’azienda e che l’Ufficio Stage non può in alcun modo intervenire nelle decisioni di enti o aziende in merito al reclutamento dei propri studenti. ART.8 – Borsa di studio – importi e calcolo L’importo del contributo è calcolato sulla base del Paese di destinazione secondo il seguente schema: • Paesi del gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito: 480 € per 30 giorni di mobilità. • Paesi del gruppo 2 (costo della vita medio/basso): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia: 430 € per 30 giorni di mobilità. L’importo finale sarà conteggiato moltiplicando il numero effettivo di giorni realizzati (secondo quanto certificato dall’azienda/ente ospitante) per l’importo giornaliero risultante dividendo l’importo mensile attribuito per 30. Oltre a ciò il MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) stanzia da alcuni anni un ulteriore contributo alla mobilità internazionale. Sia lo stanziamento (soggetto all’approvazione della Legge Finanziaria) che l’importo vengono deliberati dal MIUR di anno in anno e pertanto – qualora disponibili – i relativi fondi verranno erogati in un’unica soluzione a fine mobilità. Le borse Erasmus sono cumulabili con altre borse o sovvenzioni erogate da Enti Italiani (Enti, Aziende, per il diritto allo studio) mentre è vietato usufruire di altri contributi comunitari per lo stesso periodo. ART. 9 – Supporto linguistico Lo studente beneficiario si impegna a completare la valutazione linguistica prima e dopo il periodo di mobilità e si impegna a seguire il corso OLS, in caso di assegnazione. ART. 10 – Supporto alla mobilità internazionale per studenti disabili Gli Uffici Relazioni Internazionali e Stage & Placement si impegnano a fornire un supporto mirato agli studenti disabili che intendano partecipare al presente bando. Tale supporto verrà offerto in collaborazione sia con le aziende partner sia con l'Agenzia Nazionale e comprenderà in particolare: la verifica delle destinazioni accessibili e del tragitto per raggiungerle, la ricerca di un alloggio adeguato e, qualora l'Agenzia Nazionale rinnovi il bando per ulteriori fondi di incentivazione della mobilità internazionale per studenti disabili, la predisposizione di tutte le relative formalità. ART. 11 – Copertura assicurativa Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico della IULM. Inoltre, al momento della partenza, lo studente deve essere in possesso della tessera sanitaria (TEAM: tessera europea di assicurazione malattia) rilasciata dalla ASL di appartenenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno all’estero, alle condizioni stabilite dal sistema sanitario nazionale. (http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanita ria.jsp?id=624&menu=strumentieservizi) ART. 12 - Riconoscimento Entro e non oltre una settimana dal rientro, lo studente è tenuto a fornire all’Ufficio Stage & Placement tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento: certificato di frequenza, transcript of work, relazione individuale, convenzione di stage e progetto formativo. Per le procedure di riconoscimento del tirocinio, gli studenti sono tenuti ad attenersi a quanto indicato dai regolamenti dei propri corsi di laurea, pubblicati on line. In accordo con i competenti organi della Facoltà di Arti, Turismo e Mercati, gli studenti del Corso di Laurea in “Arti Patrimoni e Mercati” potranno richiedere il riconoscimento di un esame opzionale. La procedura verrà attuata con il diretto supporto dell’Ufficio Stage & Placement. Dovranno pertanto rivolgersi agli uffici competenti, nei modi e nei tempi previsti dai singoli regolamenti. L’ufficio Stage & Placement provvederà, comunque, a comunicare alla Segreteria Studenti i nominativi dei borsisti. ART. 13 - Dati Personali Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al programma Erasmus + sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e dalla legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale Erasmus+ italiana. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso degli stessi da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea. ART. 14 – Emendamenti Il presente regolamento potrebbe subire modifiche dovute ad indicazioni specifiche da parte dell’Agenzia Nazionale; tali modifiche saranno comunicate e diffuse attraverso il sito e comunicazioni ad hoc. APPROVATO CON DECRETO RETTORALE N. 17613 DEL 24 NOVEMBRE 2016