Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non

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Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non
Inquadramento civilistico, contabile e
fiscale degli Enti Non Commerciali
1
AMBITO CIVILISTICO
FINALITA’
perseguimento di uno scopo di
natura ideale non valutabile
economicamente
AMBITO TRIBUTARIO
OGGETTO
attività effettivamente svolta
dall’ente, essenziale ai fini della
realizzazione degli scopi per i quali
è stato costituito
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Fondazioni e
Associazioni
riconosciute
Libro I, Titolo II, Capo
II, articoli da 14 a 35
Codice Civile
Associazioni non
riconosciute e
Comitati
Libro I, Titolo II, Capo
III, articoli da 36 a 42
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Fondazioni
Associazioni
Sono forme giuridiche attraverso le
La fondazione può essere definita
quali una pluralità di soggetti si
come un complesso di beni destinati al
organizza per il perseguimento di uno
perseguimento di uno scopo.
scopo comune non lucrativo.
PREVALE ELEMENTO PATRIMONIALE
PREVALE ELEMENTO PERSONALE
Comitati
I comitati si caratterizzano per il perseguimento di scopi esterni e collettivi, di
cui l’art. 39 del c.c. fornisce una elencazione, non tassativa: comitati di
soccorso o di beneficenza, promotori di opere pubbliche, monumenti,
esposizioni, mostre festeggiamenti e simili…
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Fondazioni di partecipazione
CARATTERISTICHE
a struttura
aperta
modello atipico di
fondazione la cui
ideazione si deve alla
dottrina
possono essere previsti
organi rappresentativi dei
“nuovi soci” con funzioni
consultive
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Modalità di costituzione degli enti dotati di personalità giuridica
e contenuto dell’atto costitutivo
Sia le Fondazioni che le associazioni riconosciute si costituiscono per atto
pubblico, le sole fondazioni possono essere costituite anche per testamento.
Contenuto
- denominazione dell’ente e sede
obbligatorio
- scopo e patrimonio
atto costitutivo - norme sull’ordinamento interno e sull’amministrazione
e statuto
- diritti e obblighi degli associati e condizioni per la loro
ammissione (per le sole associazioni)
- criteri e modalità di erogazione delle rendite (per le sole
fondazioni)
Contenuto
facoltativo
- norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione
del patrimonio
- norme relative alla trasformazione (per le sole
fondazioni).
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Riconoscimento della personalità giuridica
DPR n. 361 del 10/02/2000
Ambito nazionale
Registro prefettizio
delle persone
giuridiche
Ambito regionale
Registro regionale
delle persone
giuridiche
EFFETTI RICONOSCIMENTO: l’ente acquisisce autonomia patrimoniale
perfetta. Pertanto, per le obbligazioni assunte risponde la fondazione o
l’associazione limitatamente, rispettivamente, al proprio patrimonio o al fondo
comune.
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Modalità di costituzione di una associazione non riconosciuta come
persona giuridica
non è richiesta alcuna forma particolare
valgono gli accordi tra gli aderenti in qualsiasi forma esplicitati
ordinamento intero e amministrazione
modalità di scelta dei soggetti cui è attribuita la presidenza o la direzione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma delle obbligazioni
stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione.
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Enti Non Commerciali
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Ente non commerciale ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986
(art. 73, comma 1, lett. c, Tuir)
definizione
Sono non commerciali «gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali», intendendosi per tale l’attività che
determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir.
OGGETTO
in base alla
legge
atto costitutivo o statuto
se redatti nelle forme
previste
attività effettivamente
esercitata nel territorio dello
stato
vale in ogni caso per gli enti
non residenti
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Perdita della qualifica di Ente non commerciale
(art. 149 Tuir)
L’ente perde la propria qualifica di ente non commerciale quando,
indipendentemente dalle previsioni statutarie, esercita prevalentemente attività
commerciale per un intero periodo d’imposta.
Parametri
• prevalenza delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e
finanziarie) relative all'attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
• prevalenza dei ricavi derivanti dalle attività commerciali
rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni
riguardanti le attività istituzionali;
• prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali,
rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni,
liberalità, quote associative);
• prevalenza dei componenti negativi inerenti all'attività
commerciale rispetto alle restanti spese.
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Perdita della qualifica di Ente non commerciale - segue
Caratteristiche
dei parametri
costituiscono soltanto dei «fatti indice di commercialità»
e non comportano automaticamente la perdita della
qualifica di ente non commerciale (Circolare n. 124 del
12 maggio 1998, paragrafo 1.3).
Decorrenza
mutamento
qualifica
a partire dal periodo d’imposta in cui vengono a
mancare le condizioni di non commercialità.
Eccezioni alla
perdita della
qualifica
le disposizioni sulla perdita della qualifica non si
applicano:
- agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili
- alle associazioni sportive dilettantistiche.
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Regimi fiscali applicabili agli Enti non commerciali
Regime
ordinario
artt. 143 e 144 Tuir
Regime
forfetario
art. 145 Tuir
Regime degli
enti di tipo
associativo
art. 148 Tuir
Regime
agevolato
Legge n. 398/1991
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Reddito complessivo degli Enti non commerciali
(art. 143 Tuir)
Reddito
complessivo
Il reddito complessivo degli Enti non commerciali è dato dalla
somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi
ovunque siano prodotti e quale ne sia la destinazione, ad
esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Restano
esclusi
- Corrispettivi, che non eccedono i costi di diretta imputazione,
derivanti da prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195
c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza
specifica organizzazione;
- Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
- Contributi (sia a fondo perduto che aventi natura di
corrispettivo) corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo
svolgimento di attività aventi finalità sociali.
Gli Enti non commerciali sono soggetti all’Ires con aliquota del 27.5%
(art. 77 Tuir).
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Determinazione dei redditi degli Enti non commerciali
(art. 144 Tuir)
 La determinazione dei vari tipi di reddito avviene secondo le regole proprie di
ciascuna categoria reddituale.
In particolare, nel regime ordinario il reddito d’impresa è dato da:
Proventi attività commerciale –
Costi attività commerciale =
________________________
Reddito d’impresa
Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo
di tenere la contabilità separata.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti
promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
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Regime forfetario di determinazione del reddito
(art. 145 Tuir)
Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono
esercitare l’opzione per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa,
applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali un coefficiente di redditività, variabile secondo l’attività svolta e
l’ammontare stesso dei ricavi.
Tale imponibile sarà sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota IRES.
L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando
non è revocata e comunque per un triennio.
COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
prestazioni di servizi
- 15% per ricavi fino a 15.493,71 €
- 25% per ricavi tra 15.493,71 € e 400.000,00 €
altre attività
- 10% per ricavi fino a 25.822,84 €
- 25% per ricavi tra 25.822,84 € e 700.000,00 €
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Imposta sul Valore Aggiunto per gli Enti non commerciali
(art. 4, comma 4, DPR n. 633/1972)
 Gli enti non commerciali sono soggetti passivi soltanto per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di eventuali attività
commerciali o agricole.
 per le operazioni svolte nell’ambito della propria attività istituzionale essi
restano estranei al campo di applicazione del tributo.
ATTIVITÀ CONSIDERATE IN OGNI CASO COMMERCIALI
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzioni
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di
quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da particolari tipologie di
enti di tipo associativo.
Tali contributi vanno distinti dalle quote associative, versate al solo fine di
acquisire lo status di socio, che non sono soggette ad Iva;
- le operazioni oggettivamente commerciali elencate all’art 4, comma 5, del
DPR n. 633/1972.
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Detrazione dell’IVA per gli Enti non commerciali
(art. 19 ter, DPR n. 633/1972)
L’Iva ammessa in detrazione è soltanto quella relativa agli acquisti e alle
importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, purché:
 l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella
relativa all’attività principale e conformemente alle disposizioni dell’art. 20 del
DPR n. 600/1973;
 la contabilità sia tenuta, anche in relazione all’attività istituzionale, in modo
corretto e trasparente;
 i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività d’impresa;
 siano conservati tutti i documenti di acquisto.
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Scritture contabili degli Enti non commerciali
(art. 20, commi 1 e 2, DPR n. 600/1973)
Relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, gli enti non
commerciali devono tenere.
 il libro giornale ed il libro degli inventari;
 i registri prescritti ai fini IVA;
 le scritture ausiliarie (c.d. conti di mastro) dove registrare gli elementi
patrimoniali e reddituali;
 le scritture ausiliarie di magazzino (obbligatorie sole se per due esercizi
consecutivi l’ammontare dei ricavi annui e il valore complessivo delle rimanenze
superano importi);
 il registro dei beni ammortizzabili, in cui vanno annotati oltre ai beni
impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa anche quelli utilizzati
promiscuamente nell'attività commerciale e in quella istituzionale (in
alternativa, le annotazioni possono essere effettuate sul libro giornale o su
quello degli inventari).
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Scritture contabili degli Enti non commerciali - segue
Per gli Enti non commerciali in regime di contabilità semplificata sono
obbligatori i soli registri previsti dalla disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto
(fatture emesse, corrispettivi e acquisiti)
SEMPRE
 obbligo del rendiconto economico finanziario annuale
 ulteriore rendiconto in caso di raccolte pubbliche di fondi, da redigere entro
4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, dal quale devono risultare, anche tramite
una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione,
ricorrenza o compagna di sensibilizzazione.
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Enti di tipo associativo
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Enti di tipo associativo
(art. 148, comma 1, Tuir)
DECOMMERCIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RESE:
nei confronti di
associati o
partecipanti
in conformità alle finalità
istituzionali dell’ente
senza pagamento di
corrrispettivi specifici
Non concorrono, inoltre, a formare il reddito imponibile le somme versate dagli
associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi.
L’attività esterna di tali associazioni, cioè quella rivolta ai terzi in genere, non
associati o partecipanti, resta commerciale ed è esclusa dall’applicazione delle
disposizioni agevolative.
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Deroghe per determinate categorie di enti di tipo associativo
(art. 148, comma 3, Tuir)
associazioni politiche,
sindacali e di categoria
religiose,
NON COMMERCIALI
assistenziali,
culturali,
sportive dilettantistiche,
di promozione sociale
di formazione extra-scolastica della persona
le attività svolte in diretta
attuazione
degli
scopi
istituzionali,
verso
il
pagamento di corrispettivi
specifici, nei confronti degli
iscritti,
associati
o
partecipanti.
le cessioni anche a terzi di
proprie
pubblicazioni
cedute
prevalentemente
agli associati.
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Imposta sul Valore Aggiunto per gli Enti di tipo associativo
(art. 4, comma 4, secondo periodo, DPR n. 633/1972)
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale di formazione extra-scolastica
della persona
C
O
M
M
NE
O R
N C
I
A
L
I
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità
istituzionali, a soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi
specifici.
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Attività considerate sempre commerciali
(art. 148, comma 4, Tuir / art. 4, comma 5, DPR n. 633/1972)
Anche se effettuate nei confronti dei propri associati sono sempre considerate
commerciali e quindi imponibili sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva, le
seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
gestione di spacci aziendali e di mense;
somministrazione di pasti;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
servizi portuali e aeroportuali;
pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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Deroghe alla presunzione di commercialità
(art. 148, commi 5, 6 e 7, Tuir / art. 4, comma 6, DPR n. 633/1972)
ATTIVITÀ DECOMMERCIALIZZATE PER ALCUNI ENTI DI TIPO
ASSOCIATIVO
ass. promozione
sociale ex art. 3,
c. 6, lett. e, Legge
n. 287/1991
Somministrazione
di alimenti e
bevande
SI per imposte
dirette e Iva
Organizzazione
viaggi e soggiorni
turistici
SI per imposte
dirette
NO ai fini Iva
Cessione di
pubblicazioni su
contratti di lavoro
associazioni
politiche
associazioni
sindacali e di
categoria
SI per imposte
dirette
NO ai fini Iva
SI per imposte
dirette
NO ai fini Iva
ass. riconosciute
dalle confessioni
religiose
SI per imposte
dirette
NO ai fini Iva
SI per imposte
dirette
NO ai fini Iva
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Condizioni per usufruire delle agevolazioni
(art. 148, comma 8, Tuir / art. 4, comma 7, DPR n. 633/1972)
L’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata.
Clausole
statutarie
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita
dell’associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia per
il terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti
maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione;
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Contenuto dello statuto - segue
Clausole
statutarie
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo per ogni associato, sovranità dell’assemblea dei soci,
associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
Le disposizioni delle lettere c) ed e) non si applicano:
- alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato
ha stipulato patti, accordi o intese;
- alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
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Novità introdotte dall’art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Al fine di consentire gli opportuni controlli, l’art. 30, comma 1, del Decreto
Legge n. 185/2008 ha previsto che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui
all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 del DPR n. 633 del 1972, non sono imponibili a
condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti
previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica
all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo del Modello EAS, i dati e le notizie
rilevanti ai fini fiscali.
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Enti sportivi dilettantistici
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Legge n. 398 del
16/12/1991
Attività sportiva
dilettantistica
Art. 90 Legge n. 289 del
27/12/2002
N.B.: Il regime ex Legge n. 398/1991, con varie disposizioni di legge, è stato
esteso anche alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco, alle associazioni
bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare,
legalmente costituite senza fini di lucro.
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Il riconoscimento da parte del CONI
Le disposizioni agevolative possono essere applicate solo nei confronti dei
soggetti in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni comitato olimpico nazionale italiano.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito con Legge n. 186/2004, il
CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta
dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.
Il riconoscimento avviene attraverso l’iscrizione delle associazioni e società in
un apposito elenco tenuto e gestito dal Coni che lo trasmette annualmente
all’Agenzia delle entrate.
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Forma giuridica
(art. 90, comma 17)
associazione
sportiva
priva
di associazione sportiva con personalità
personalità giuridica disciplinata dagli giuridica di diritto privato ai sensi del
articoli 36 e seguenti del codice civile DPR 10 febbraio 2000, n. 361
società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro
Qualunque sia la forma giuridica prescelta, nella denominazione sociale deve
sempre essere indicata la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale
«dilettantistica».
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Modalità di costituzione di un ente sportivo dilettantistico
e contenuto dello statuto (art. 90, comma 18)
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto
scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Clausole
statutarie
- denominazione dell’ente;
- oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività
sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- attribuzione della rappresentanza legale;
- assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche
in forme indirette;
- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive
dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice
civile;
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Contenuto dello statuto - segue
Clausole
statutarie
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle società e delle associazioni.
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Regime speciale ex Legge n. 398/1991
Per poter usufruire del regime speciale è necessario il rispetto di alcuni requisiti
soggettivi e oggettivi.
REQUISITI SOGGETTIVI
assenza di fine
di lucro
svolgimento di attività sportiva
dilettantistica (riconosciuta dal
CONI) compresa l’eventuale
attività didattica
affiliazione a
Federazioni sportive
nazionali o Enti di
promozione sportiva
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Requisito oggettivo
E’ necessario che, nel periodo d’imposta precedente, i soggetti interessati
abbiano conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un
importo non superiore a 250.000 euro.
Criterio
applicabile
nella determinazione del limite, i proventi commerciali
devono essere individuati in base al criterio di cassa, per
cui si deve tener conto, in mancanza di fattura, dei proventi
incassati e, in presenza di fattura, dei proventi fatturati
anche se non ancora riscossi.
Superamento
del limite
se nel corso del periodo d’imposta si supera il limite di
250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente
e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il
requisito oggettivo, occorre applicare il regime ordinario.
Enti di nuova
costituzione
l’ammontare deve essere rapportato al periodo
intercorrente fra la data di costituzione e il termine
dell’esercizio, computato in giorni.
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Esercizio dell’opzione
I soggetti che vogliono optare per il regime di cui alla Legge n. 398/1991
devono comunicare l’opzione:
Ufficio della Siae
territorialmente competente in
base al domicilio fiscale
Agenzia delle Entrate mediante
la compilazione del quadro VO
della dichiarazione annuale Iva
comportamento concludente,
cioè concreta attuazione sin
dall’inizio dell’anno o dell’attività
L’opzione è valida fino a quando non viene revocata e, una volta fatta, è
vincolante per un periodo di cinque anni.
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Imposte sui redditi
 i ricavi derivanti dall’attività istituzionale non sono tassabili
 quelli derivanti da attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni,
diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche sono tassabili applicando agli
stessi un coefficiente di redditività pari al 3%.
Il reddito imponibile così determinato (aumentato dell’importo delle eventuali
plusvalenze patrimoniali) è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota
Ires del 27,5%.
NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE
 i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli
scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi, se percepiti
per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per
un importo non superiore a 51.645,69 euro.
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Imposta sul Valore Aggiunto
(art. 74, comma 6, DPR n. 633/1972)
Determinazione dell’Iva da versare in modo forfetario, applicando sui proventi
conseguiti tre differenti percentuali detrazione:
sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività 50% dell’Iva a debito
commerciali connesse agli scopi istituzionali,
spettacoli sportivi e pubblicità
sulle fatture emesse per sponsorizzazioni
10% dell’Iva a debito
per la cessione o concessione di diritti di ripresa 1/3 dell’Iva a debito
televisiva o trasmissione radiofonica
I proventi derivanti dall’attività istituzionale non sono imponibili
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Adempimenti Iva
Il versamento dell’Iva deve avvenire trimestralmente.
Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro
previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati,
anche con un’unica registrazione, entro il 15° giorno di ogni mese, tutti i
corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
nel mese precedente.
Nel medesimo registro devono essere annotati, separatamente, gli eventuali
proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, le plusvalenze
patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.
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Agevolazioni contabili
Da cosa si è
esonerati
• Tenuta delle scritture contabili
• Obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per le
prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni
di diritti radio - TV e per le prestazioni pubblicitarie)
• Emissione di scontrini e/o ricevute fiscali
• Presentazione della dichiarazione IVA
Cosa è
obbligatorio
• Conservare e numerare progressivamente le fatture
d’acquisto
• Redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario
• Tenere il “libro soci” e il “libro delle assemblee”
• Presentare la dichiarazione Mod. UNICO Enti non
commerciali e il Mod. 770, nei casi in cui è previsto.
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Tracciabilità dei pagamenti
(art. 25 Legge n. 133/1999)
I pagamenti e i versamenti effettuati da e nei confronti delle associazioni e
società sportive dilettantistiche per importi superiori a 516,46 euro devono
essere eseguiti con modalità tracciabili ossia tramite conti correnti bancari o
postali o mediante carte di credito o bancomat.
L’inosservanza di tale disposizione comporta, oltre all’applicazione di specifiche
sanzioni, anche la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/1991.
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