3) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo - EUR-Lex

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3) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo - EUR-Lex
25.3.2006
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
3) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo: se
l'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno
2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero, sia da interpretare nel
senso che nel calcolo delle eccedenze esportabili nonché nel
calcolo della perdita media per tonnellata di zucchero
debbono essere considerate tutte le esportazioni, anche
quando nella relativa campagna di commercializzazione per
una parte di esse non siano state concesse restituzioni all'esportazione.
4) Qualora la prima, la seconda o la terza questione siano
risolte in senso affermativo: se il regolamento (CE) della
Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775 (4), che fissa, per la
campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi
dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sia
invalido.
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C 74/5
importo uguale o superiore a 15 milioni di ECU in Italia
(Regione: Sicilia), e al recupero dell'anticipo versato dalla
Commissione a titolo di tale contributo, nonché al disimpegno della somma a saldo. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata é viziata per:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 18 (1) e 32 (1) del
Regolamento (CEE) n. 1787/84 (1) del Consiglio del 19
giugno 1984 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale come modificato dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (2)
del Consiglio del 20 dicembre 1985;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del regolamento
n. 4253 del Consiglio del 19 dicembre 1988 (3) recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.
2052/88 (4) per quanto riguarda il coordinamento tra gli
interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali
interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e
degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro, come
modificato dal regolamento CEE n. 2082/93 (5) del Consiglio
del 20 luglio 1984;
178, pag. 1
50, pag. 40
160, pag. 33
316, pag. 64
Ricorso proposto l'11/01/2006 da Regione Siciliana contro
la sentenza pronunciata il 18/10/2005 dalla Prima Sezione
ampliata Sezione del Tribunale di primo grado delle
Comunità europee nella causa T-60/03 tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità Europee
(Causa C-15/06 P)
3. erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.
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Non più in vigore
Non più in vigore
Non più in vigore
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Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0020
(2006/C 74/11)
(Lingua di procedura: l'italiano)
L'11/01/2006, la Regione Siciliana, con l'avvocato I.M. Braguglia, agente e l'avvocato dello Stato G. Aiello, ha proposto alla
Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 18/10/2005 dalla Prima
Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee nella causa T-60/03 tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità Europee
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour
d'appel de Nancy (Francia) con sentenza 9 gennaio 2006,
nel procedimento SARL CELINE contro SA CELINE
(Causa C-17/06)
(2006/C 74/12)
(Lingua processuale: il francese)
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— Annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado e per
l'effetto annullare la decisione della Commissione
dell'11.12.2002 C(2002) 4905, relativa alla soppressione
del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
FESR, in favore di un investimento per infrastrutture, di
Con sentenza 9 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della
Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 gennaio 2006,
nel procedimento SARL CELINE contro SA CELINE, la Cour
d'appel de Nancy ha sottoposto alla Corte la seguente questione
pregiudiziale: