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Pubblicato il 10-11-2016 alle 22:00
Nuove comunicazioni IVA: per il primo anno l’invio è semestrale
Con l'approvazione del pacchetto semplificazioni al D.L. 193/2016, è stato previsto che le “nuove” comunicazioni IVA,
limitatamente al primo anno, possano essere inviate con cadenza semestrale in luogo della “normale” cadenza trimestrale.
Scadenze però diverse. Il 16 Settembre per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, 25 luglio
la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
L’art. 4 del D.L. 193/2016 ha sostituito il previgente art. 21 D.L. 78/2010 e introdotto il nuovo articolo 21-bis al medesimo
D.L.. Vengono dettati precisi termini per l’invio delle suddette comunicazioni. Vediamo quali.
Comunicazione dati fatture emesse e ricevute - Con la sostituzione dell’art. 21 del D.L. 78/2010 viene:
soppresso l’obbligo di invio dello spesometro annuale;
introdotto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di
quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 DEL D.P.R. 633/1972 ivi comprese le bollette doganali, nonché' i
dati delle relative variazioni.
OSSERVA
I dati dovranno essere trasmessi telematicamente:
entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre
in relazione all'ultimo trimestre, la trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.
ESEMPIO
I dati relativi alle fatture emesse e ricevute del 1° trimestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 31.05.2017. Cosi i dati
relativi alle fatture emesse e ricevute del 2° trimestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 31.07.2017
Una particolarità è prevista per la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute relativi al 4° trimestre che
dovranno essere trasmessi entro il 28.02 dell’anno successivo.
ESEMPIO
I dati relativi alle fatture emesse e ricevute del 4° trimestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 28.02.2018.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche - Il nuovo art. 21-bis, D.L. 78/2010 prevede l’obbligo per i soggetti passivi
di trasmettere
negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute
una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.
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Questo significa che anche la comunicazione delle liquidazione periodiche dovrà essere effettuate nei medesimi termini previsti
per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
La novità – Rispetto alle scadenze su indicate, per il primo anno si dà la possibilità al contribuente di procedere alla
trasmissione delle nuove comunicazioni con cadenza semestrale. In sostanza, i dati dovranno essere trasmessi
telematicamente:
PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE :
relativamente al primo semestre entro il 16.09.
relativamente al secondo semestre entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui di
riferisce la comunicazione.
PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE LA COMUNICAZIONE RELATIVA AL
PRIMO SEMETRE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 25.07.2017.
Cambiano le sanzioni – Altra importante modifica riguarda il sistema sanzionatorio collegato alle nuove comunicazioni
trimestrali. La normativa attualmente in vigore prevede che:
per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura verrà punita con la sanzione di €. 25, con un
massimo di €. 25.000. Non si applica il concorso di violazioni e la continuazione
per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, si applica una sanzione da
€. 5.000 ad €. 50.000.
Nell’emendamento al DL fiscale si riduce l’ammontare delle sanzioni, prevedendo:
per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura un minimo di 2 euro a un massimo di 1.000 euro;
per le comunicazioni inesatte inviate un minimo di 500 fino a un massimo di 2.000.
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