CAPITOLATO GENERALE PER LA FORNITURA DI

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CAPITOLATO GENERALE PER LA FORNITURA DI
Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino
Sede Legale – Via San Domenico, 21 – 10023 Chieri /To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017
CAPITOLATO GENERALE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE
ART. 1 – OGGETTO
Le condizioni e le clausole stabilite dal presente capitolato generale si applicano alle forniture di attrezzature
elettromedicali (in senso lato: comprendenti le apparecchiature radiologiche e di laboratorio e relativi accessori),
anche eventualmente in forma mista comprendenti la somministrazione dei materiali di consumo; tali forniture
sono aggiudicate in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare:
• il Dlgs 163 del 12 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al relativo regolamento di
attuazione;
• il Regolamento aziendale per la fornitura di beni e servizi in economia
Nelle lettere di invito e Capitolati Speciali che regolano le forniture in oggetto possono essere inserite clausole in
deroga a quelle del presente Capitolato Generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica
dell’oggetto della fornitura medesima. Anche se non espressamente previsto, le clausole del Capitolato
Speciale contrarie od in deroga a quelle del Capitolato Generale devono ritenersi prevalenti.
In tale caso gli aggiudicatari saranno tenuti all’osservanza delle condizioni speciali che le modificano, fermo
restando, per il rimanente, le condizioni generali.
La sottoscrizione dei capitolati od anche la sola presentazione dell’offerta sulla base dell’invito trasmesso
dall’Azienda Sanitaria, implica, per gli offerenti, l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni, ivi
previste. In caso di contrasto tra qualsiasi condizione contrattuale contenuta in offerta con le clausole qui
contenute (o contenute nel capitolato speciale) sarà considerato mero errore materiale, e varranno quindi queste
ultime, senza dunque la necessità di dichiarare risolto il contratto.
Le clausole che seguono si intendono in quanto applicabili; a mero titolo di esempio quelle riguardanti le
somministrazioni.
Questo capitolato, le varie modulistiche, i documenti informativi, riguardanti forniture e servizi presso l’ASLTO5
sono tutti reperibili e scaricabili dal sito aziendale www.aslto5.piemonte.it
1.1 SPECIFICHE TECNICHE GENERALI
Specifiche generali delle attrezzature- ove applicabili
Le specifiche generali sono le seguenti:
- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di
accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità di utilizzo e di
intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, non a scapito, si
intende, delle prestazioni e della disponibilità di funzioni avanzate; infine, intesa ancora in termini di congruità
degli ingombri e dei pesi;
- massima standardizzazione: con particolare riferimento alla componentistica;
- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all’operatore ed al
paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; e questo anche per quanto riguarda gli accessi
macchina e/o i movimenti richiesti all’operatore per le comuni operazioni; anche il software deve essere
garantito scevro da errori che compromettano l’analisi ed il corretto riconoscimento degli eventi;
- insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi, ed in particolare le parti a microprocessore, non devono
deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di
alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in presenza di disturbi di
linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione); con particolare riferimento ai disturbi
eventualmente derivanti dall'uso contemporaneo nelle vicinanze di altre apparecchiature medicali,
radiologiche, ed attrezzature di sollevamento o di condizionamento dell’aria.
La fornitura deve pertanto comprendere adeguato/i UPS per alimentazione apparati computerizzati e di rete e/o
eln, da interfacciarsi con sistema computerizzato per allarmi, gestione messaggistica, shut down automatico;
salvo che sia data adeguata garanzia, sia nel periodo di garanzia, sia nel periodo di copertura FR, che tutti gli
eventuali danni causati dall’alimentazione (es. normale blackout) non siano in alcun modo posti a carico
dell’A.S.L. TO5. (con la sola eccezione degli usuali eventi eccezionali esclusi: fulmini, guasti di centrale).
SISTEMI COMPUTERIZZATI
Le specifiche e gli obblighi contrattuali generali per i sistemi computerizzati (work station, stazioni client,
server) sono i seguenti:
LICENZE
La fornitura comprende la licenza d’uso di tutti i software sia applicativi che operativi e d’ambiente necessari per
il funzionamento dei sistemi; l’Azienda Sanitaria è autorizzata ad utilizzare liberamente i s/w, farne copie di back
up e qualunque altra operazione informatica al solo scopo di proteggerne il funzionamento e minimizzare i fermi
macchina, su un numero di postazioni (fisiche o contemporanee) mai superiore a quanto definito nella licenza
stessa; il soggetto fornitore ha diritto a richiedere specifiche restrizioni esclusivamente per il rispetto del diritto di
autore (ex L. 633/41 e succ. modif., compreso DPCM 338/01 e L. 248/00); la fornitura deve comprendere i dischi
di installazione (anche se il s/w è preinstallato), i manuali originali (se possibile anche in italiano), il contratto di
licenza originari della casa produttrice o altra documentazione idonea a dimostrare il regolare possesso;
qualsivoglia chiave utile o necessaria per parametrizzazioni o reinstallazioni del s/w deve essere consegnata
obbligatoriamente al collaudo; nel caso in cui il contratto di licenza comprendesse delle clausole a sfavore
dell’utilizzatore tali clausole non avrebbero alcun valore nel rapporto contrattuale tra Azienda Sanitaria e
soggetto fornitore che è regolato dal presente capitolato.
Nel caso in cui il s/w fosse protetto da una cosiddetta chiave hardware, la Azienda Sanitaria si impegna
a custodirla ed a proteggerla da qualsivoglia comportamento illecito e deterioramento, ed in caso di sottrazione,
a denunciare il fatto all’autorità giudiziaria competente; in caso di guasto/rottura la Azienda Sanitaria si impegna
a restituirla; in ogni caso, ferme restando le responsabilità dei singoli, il soggetto fornitore si impegna a
riparare/sostituire o fornire una nuova chiave hardware al solo costo della chiave stessa (non della licenza), e
della mano d’opera eventualmente necessaria per la reinstallazione, in quanto la non disponibilità della chiave
stessa non può costituire ipso facto la decadenza del contratto di licenza o l’addebito del costo di questa.
Parimenti a riguardo dei dischi originari di installazione, l’Azienda Sanitaria si impegna a custodirli ed a
denunciarne l’eventuale scomparsa,il soggetto fornitore a fornirne una nuova copia al costo del solo supporto
informatico e delle spese di consegna.
SPECIFICHE GENERALI DEL S/W APPLICATIVO
I s/w applicativi devono essere rispondenti alle leggi ed alle norme italiane ed Europee; oltre alla compatibilità
Y2K, dovrà essere gestibile l’Euro; in particolare devono rispondere ai principi del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196,
intendendosi che di norma tutte le basi dati dei sistemi informatici sanitari possono contenere dati sensibili
(anche per il solo fatto che un paziente sia ivi registrato); pertanto i s/w applicativi devono soddisfare almeno le
misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 ed ai relativi allegati tecnici; a titolo meramente
esemplificativo devono quindi: contenere la Gestione username e password (codici identificativi personali univoci), separate per ciascun separato applicativo; devono essere installati e personalizzati con le opportune
chiavi di accesso per ogni operatore (non è ammesso l’utilizzo di username collettive, non è ammesso via s/w
l’accesso contemporaneo di sessioni con la stessa username da postazioni differenti). Devono garantire la
separazione, all’interno dei database, dei dati identificativi dei pazienti da quelli sensibili, anche mediante
cifratura; a mero titolo esemplificativo le stampe destinate a personale estraneo per meri motivi contabili (es.
calcolo ticket) non dovranno contenere informazioni sanitarie non indispensabili, etc..
Il soggetto fornitore stesso assume l’obbligo di mantenere riservati i dati che venisse a conoscere o
dovesse consultare in fase di installazione o assistenza, di non divulgarli e di non farne utilizzo diverso da
quello, appunto, legato al funzionamento del sistema (installazione o assistenza).
Salvo ulteriori specifiche tutti i s/w applicativi devono essere parametrizzati in fase di installazione;
pertanto nelle visualizzazioni e nelle stampe devono essere disponibili le denominazioni dell’Azienda Sanitaria e
del Servizio utilizzatore, che possono essere caricate; in particolare, non è in alcun modo ammesso che venga
lasciato alcun riferimento ad altre strutture/servizi sanitari.
AGGIORNAMENTO H/W e S/W
E’ palese che la vita utile di una attrezzatura informatica è molto inferiore alla vita utile di una
apparecchiatura elettromedicale; è pertanto indispensabile che il soggetto fornitore proponga, per sistemi
contenenti una parte informatica rilevante (ad esempio PC, server), all’interno dei contratti di manutenzione
formule di upgrade; in particolare con la fornitura il soggetto fornitore si impegna a quanto segue:
all’interno di contratti su chiamata: garantire comunque la sostituzione, quando necessario, delle componenti
h/w standard, con componenti up-to-date (cioè quelle più aggiornate al momento della sostituzione e
compatibili), a prezzi di costo (rilevabili al dettaglio per il prodotto proposto), con il normale addebito della
mano d’opera necessaria per la reinstallazione, nonché degli upgrade delle licenze s/w (aggiornamento s/w
operativi, d’ambiente ed applicativi); per i s/w operativi e d’ambiente standard (es. Microsoft Windows)
potranno essere addebitate le sole spese di upgrade (non l’intera licenza); identicamente per
l’aggiornamento dei s/w applicativi potranno essere addebitate i soli costi di upgrade (non una intera nuova
licenza); con tale fornitura il soggetto fornitore si obbliga a non addebitare un costo di upgrade superiore al
40% del prezzo del nuovo pacchetto applicativo, calcolato applicando il prezzo di listino al momento vigente
e lo sconto applicato alla prima fornitura, se da questa (collaudo) sono passati almeno 4 anni, o comunque
un importo non superiore al 10% del prezzo (calcolato come sopra) per ogni anno passato dall’ultima
fornitura/upgrade;
in caso di vigenza di contratto specifico di manutenzione full risk le componenti h/w, se necessario (guasto,
irreperibilità dei componenti), dovranno essere sostituite come sopra (cioè up-to-date) all’interno del costo;
le componenti interdipendenti all’aggiornamento (h/w o s/w) dovranno essere corrispondentemente
aggiornate, sempre all’interno del prezzo del contratto;
quanto sopra vale nel caso in cui non siano state differenziate in fase di offerta due differenti proposte di
contratto Full Risk, una comprendente, ed una non comprendente, l’upgrade informatico; in assenza di
espliciti riferimenti il contratto Full Risk si intende onnicomprensivo (comprende anche l’upgrade); è infatti
fatto obbligo in offerta di proporre comunque almeno la forma contrattuale comprendente l’upgrade; tale
forma sarà infatti utilizzata nel confronto economico (l’assenza costituirà elemento economico mancante –
offerta non valutabile).
Specifiche generali per l’installazione delle apparecchiature
(quanto segue vale specificamente in relazione ad installazioni che richiedano vere e proprie opere
impiantistiche, ma anche il semplice allacciamento, in quanto applicabile)
L’installazione delle apparecchiature medicali, dei computer, di qualsiasi apparato, deve essere effettuata a
regola d’arte; non è ammesso l’uso di prese multiple o adattatori, ogni apparecchiatura dev’essere dotata
dell’idoneo gruppo prese; o vengono collegate al più vicino disponibile o dev’essere installato un apposito
gruppo prese, con standard coordinato, protezione magnetotermica unipolare per ogni presa, con numero di
prese ridondante rispetto alla immediata necessità (es. n.3 apparecchiature, gruppo prese da 6). Gli apparati
devono essere installati a regola d’arte: non possono essere semplicemente appoggiati sul pavimento, o appesi
ai cavi in montaggio “aereo”, o appoggiati su una quadrotta di un controsoffitto; deve essere prevista una idonea
sede accessibile (al normale utente), adeguatamente fissati e protetti.
Apparati che non debbano essere accessibili all’utente dovranno comunque essere accessibili al personale della
manutenzione, e segnalati con idonee etichettature.
I cavi facenti parte dell’installazione delle apparecchiature (es. connessioni tra le varie componenti) devono
essere posati a regola d’arte; devono essere montati in apposite canalizzazioni incassate, preferibilmente nelle
canalizzazioni di segnale esistenti; non è ammesso l’attraversamento dei locali con cavo volante (a pavimento o
parete); non è ammesso l’attraversamento delle luci delle porte; in caso di insufficienza delle canalizzazioni
esistenti deve essere prevista la fornitura e posa di nuove canalizzazioni; nella scelta del materiale e dei locali e
pareti da attraversare, devono essere rispettate le più comuni regole igieniche ed estetiche; di norma devono
essere di sezione rettangolare, senza scanalature, complete di tutti i pezzi speciali; non possono attraversare
pareti o parti di locali assolutamente privi di altre canalizzazioni esterne; devono essere previste in numero
adeguato le scatole di derivazione o ispezione; in caso di utilizzo di canalizzazioni esistenti devono essere
esclusivamente adoperati i vani appositi per cavi di segnale; non si deve procedere all’utilizzo in caso di
presenza di cavi di dubbia provenienza (di cui non è verificata la tensione massima). I tratti visibili delle
canalizzazioni esterne devono essere appositamente minimizzati nella scelta dei percorsi. In caso di necessità
devono essere previsti gli adeguati ripetitori, amplificatori di linea; anche per tali apparecchiature valgono le
regole già espresse in merito al montaggio a regola d’arte (non è per esempio ammesso il montaggio a
scomparsa in controsoffitto).
In ogni caso le scelte di dettaglio sono soggette all’esame ed alla approvazione della Direzione dell’Esecuzione.
Tutte le specifiche riportate in questo Capitolato in merito alle apparecchiature, ed in particolare le specifiche
riguardanti le normative, il montaggio, la consegna dei manuali in italiano, valgono anche per tutti gli accessori e
apparecchi citati.
Le normative di riferimento sono le norme CEI, in particolare 64.8 sez 7.
Per vere e proprie realizzazioni, a norma di legge, antecedentemente al collaudo dovrà essere fornita
certificazione ai sensi della D.M. 22/1/2008 n. 37; prima dell’inizio lavori (per l’approvazione) nonché in
redazione definitiva prima del collaudo dovrà essere fornito lo schema elettrico e logico delle connessioni.
Il soggetto aggiudicatario dovrà far eseguire i lavori di costruzione da imprese specializzate in possesso delle
rispettive S.O.A., rimanendo in ogni caso responsabile sia civilmente che penalmente della progettazione ed
esecuzione dei lavori di cui sopra e degli oneri relativi.
L’impresa, inoltre, dovrà presentare i progetti ed i calcoli motivandoli tecnicamente e precisando a quali
normative i calcoli si riferiscono.
L’impresa, nella scelta progettuale dovrà tenere conto e motivare dettagliatamente in rapporto al D.Lgs. 81/2008
la valutazione dei rischi dei lavoratori ed, in particolare, deve essere ben delineata l’organizzazione del servizio
di protezione e prevenzione di rischi e le competenze del responsabile stesso.
In caso di esecuzione di veri e propri lavori il soggetto aggiudicatario dovrà, successivamente alla
realizzazione delle opere e prima del collaudo, fornire all’Amministrazione committente, in copia
cartacea e su supporto informatico in versione Autocad AutoCad Autodesk (.DWG)ver. LT 2000, i
disegni architettonici e strutturali del realizzato ed i disegni AS-BUILT degli impianti, le
certificazioni relative agli impianti realizzati, le schede tecniche di materiali ed apparecchiature
componenti, le certificazioni VVFF, ecc. (anche questi ove possibile su supporto informatico).
CONNESSIONE A SISTEMA INFORMATICO (es. PACS cardiologico, PACS radiologico, HIS)
Tutti i sistemi di bioimmagini in oggetto dovranno essere dotati delle necessarie interfacce Dicom 3
(principalmente worklist, storage, print – in base ai normali flussi di lavoro – senza omissioni rispetto agli
standard) e di quant’altro necessario per la interconnessione bidirezionale di dati ed immagini con il sistemi
informatici in dotazione attuale o futura.
Ad esempio tutti i sistemi di registrazione locali (su CD, DVD) dovranno essere quotati separatamente, in quanto
l’A.S.L. si riserva di non acquisire tali sistemi, essendo la funzione di registrazione garantita a livello centrale.
In particolare dovranno essere fornite tutte le informazioni e dati tecnici necessari per l’interfacciamento, con i
soli limiti della non divulgazione di segreti industriali coperti da brevetti, intendendosi che tutti i dati relativi a
protocolli ed interfacce di comunicazione con sistemi prodotti da terzi non si intendono coperti da brevetto; in
caso di controversie si intende accettato che l’arbitro sarà stabilito dalla A.S.L. TO 5; ad ogni modo ogni
controversia che impedisse il funzionamento in tutto o in parte dei sistemi impedirà il riconoscimento del
superamento del collaudo, con tutte le conseguenze economiche e di decorrenza dei termini stabiliti, per
entrambi i sistemi, ferme restando le responsabilità personali e le azioni di recupero danni, fatta salva
espressamente l’A.S.L. TO 5, che per l’esecuzione di tali clausole si intende implicitamente manlevata da
qualsivoglia pretesa di rimborso dall’accettazione del capitolato.
CARATTERISTICHE STANDARD HARDWARE E SOFTWARE
Tutti i sistemi computerizzati (workstation, stazioni di lavoro, server) devono essere dotati di sistema operativo
Windows XP o altro standard riconosciuto e compatibile con la connettività aziendale, nelle rispettive versioni
adeguate al tipo di hardware e di applicativo forniti, ma comunque aggiornate a quanto disponibile sul mercato al
momento della fornitura. Eventuali eccezioni a tale standard dovranno essere adeguatamente motivate dal
punto di vista tecnologico e non commerciale.
Le apparecchiature computerizzate dovranno essere dotate di interfaccia di rete Gigabit Ethernet, salvo ove
queste non siano compatibili con altre componenti hardware dei sistemi forniti.
E’ ammessa la fornitura di interfaccia basso livello (ad. Es. RS232) per il riporto ad eventuale control room
centralizzata di eventuali anomalie di funzionamento.
I sistemi computerizzati (workstation, stazioni di lavoro, server) devono essere forniti con tutti gli accessori e i
cavi necessari per il loro funzionamento e per la connessione alla rete di trasmissione dati.
Per ospitare i programmi applicativi ed i relativi Data Base dovranno essere forniti uno o più server in
configurazione adeguata al numero di stazioni client previsto, ma espandibile nelle caratteristiche hardware
principali (ad esempio memoria RAM, unità Hard Disk, processori, etc.) in vista di futuri ampliamenti. Per ogni
server la fornitura deve comprendere, oltre a tutte le componenti hardware in configurazione ridondata o
comunque adeguatamente sicura, anche tutti i software operativi, di ambiente, di servizio, di Data Base
necessari per il funzionamento dell'applicativo fornito.
Il Sistema Informatico dell’ASLTO5 è in corso di riprogettazione e ristrutturazione su piattaforma ERP Trakcare
Intersystems. Quando disponibili (lato ASL) dovranno essere realizzati gli l’interfacciamenti/integrazioni con i
sistemi software e i Data Base aziendali tra cui i principali sono:
- anagrafe centralizzata dei pazienti
- sistema di prenotazione CUP, e gestione ADT
- PACS/RIS radiologico e/o specifico cardiologico
- cartella clinica
Le modalità di interfacciamento tra i sistemi e i software applicativi/Data Base esistenti saranno oggetto di
apposita analisi di concerto tra i le strutture aziendali, il soggetto aggiudicatario e le ditte fornitrici degli altri
sistemi, in modo da individuare le soluzioni tecniche più idonee.
Il sistema dovrà inoltre garantire la gestione di tutte le informazioni di carattere amministrativo e sanitario
necessarie per la rilevazione dell’attività svolta dal Servizio per la produzione dei flussi informativi regionali e
ministeriali, secondo le regole e indicazioni stabilite dagli Enti preposti.
Il sistema dovrà includere, oltre alle specifiche funzionalità per l’integrazione con la gestione della cartella
clinica, dedicata alle procedure del Servizio, anche le seguenti di carattere più generale:
identificazione del paziente attraverso alcuni dati principali (a titolo esemplificativo codice fiscale,
numero di cartella, ID paziente) e anche tramite codice a barre (con possibilità di lettura e creazione
degli stessi),
utilizzo delle tabelle di codifica già impiegate per altri sistemi aziendali (a titolo esemplificativo
prestazioni, centri di costo, reparti, ospedali esterni,etc.);
scarico mensile dei dati relativi ai tracciati regionali C (specialistica ambulatoriale per esterni), C4 (per
ricoverati, sia secondo lo schema analitico sia secondo quello cumulativo) e C5 (prestazioni ad altri enti)
che preveda la gestione delle sostituzioni/ cancellazioni e garantisca gli adeguamenti normativi e le
modifiche ai tracciati nell’ambito della manutenzione ordinaria;
reportistica standard e definibile dall’utente (con la produzione di report finalizzati anche al caricamento
degli indicatori regionali e dei flussi ministeriali);
sistema per l’estrazione di dati secondo parametri predefiniti e definibili dall’utente;
sistema per la produzione e l’elaborazione di statistiche standard e definibili dall’utente, compresa la
possibilità di poter conteggiare i referti stilati dal personale
possibilità di introdurre gestioni personalizzate (a titolo esemplificativo per libera professione,
convenzioni, studi clinici, etc.);
possibilità di futura integrazione con la firma elettronica dei documenti clinici prodotti dall’applicativo.
Specifiche generali a tutti i sistemi RX:
I sistemi devono essere conformi, e dichiarati espressamente tali, in ogni loro parte, alla legislazione vigente in
materia di sicurezza e radioprotezione. In particolare devono, inoltre, consentire nel modo più diretto ed efficace
la valutazione e la registrazione della dose erogata al paziente di cui all’art. 8, comma 8, del D.Lgs 187/00 e
s.m.i..
In particolare i valori relativi al paziente dovranno essere comunicati al sistema PACS-RIS (oggetto dell’apposita
interfaccia).
Inoltre:
in fase di collaudo, il soggetto aggiudicatario è obbligato a consegnare idoneo e completo elenco dei
parametri di funzionamento misurati (all’art. 8, co. 2, del D.Lgs 187/00) e le tolleranze previste per le prove di
accettazione nonché per la successiva vita utile
nell’effettuazione del servizio di assistenza tecnica di cui all’art. 34 del presente capitolato, dopo ogni
intervento rilevante, devono essere assicurate le relative prove di funzionamento, con verifica del rispetto delle
tolleranze di cui al precedente capoverso. Al termine delle operazioni deve essere redatto un rapporto accurato
ed esauriente in lingua italiana, delle eventuali anomalie riscontrate, degli interventi correttivi, del livello di
ripristino, con l’espresso consenso all’utilizzo clinico delle apparecchiature, specificando la necessità di eventuali
controlli preliminari da parte dell’utente (es. dosimetria).
nell’installazione chiavi in mano si intendono compresi tutte le forniture e tutti gli allacciamenti previsti
per legge e per normativa alle porte di accesso (ogni finitura e componente incluso, microswitch compresi) ed
alle relative segnalazioni a bandiera
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO - QUANTITATIVI
In caso di somministrazione durata e possibilità di rinnovo sono stabiliti nel Capitolato Speciale.
L’A.S.L., nelle more dell’espletamento della nuova gara, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un
periodo di tre/sei mesi e la ditta dovrà effettuare le forniture senza pretendere condizioni diverse da quelle
pattuite.
E’ consentita la prosecuzione del contratto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un periodo massimo di tre anni
I quantitativi sono puramente indicativi, per cui potranno essere variati secondo le necessità, a giudizio
insindacabile del committente, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta. Qualora in corso di
esecuzione del contratto dovessero verificarsi delle modifiche sulle quantità indicate, l’appaltatore si impegna a
mantenere per tutta la durata della somministrazione, inclusa l’eventuale proroga del contratto, lo stesso prezzo
che ha determinato l’aggiudicazione a suo favore dell’appalto. L’offerta si intende omnicomprensiva di eventuali
costi, contributi, spese di trasporto, imballo, assicurativi, etc., ad esclusione dell’IVA.
Il corrispettivo della fornitura è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutto il periodo di efficacia dell’appalto,
inclusa l’eventuale proroga.
ART. 3 RIFERIMENTI ALL’ OFFERTA ECONOMICA
3.1 A corredo dell’offerta economica dovranno essere forniti i seguenti dati:
• quotazioni delle eventuali parti accessorie indicate nelle specifiche ed eventuali ulteriori accessori/opzioni
disponibili a listino;
• materiali/componenti soggette a consumo/monouso: le quotazioni unitarie di tutti gli eventuali materiali di
consumo necessari per il funzionamento, nessuno escluso, - sola eccezione: energia elettrica ed altre
alimentazioni), con l’indicazione se reperibili nel mercato o solamente in esclusiva (qualunque materiale e/o
parte qui omessa dovrà essere fornita gratuitamente per tutta la durata della vita utile dell’attrezzatura); deve
essere quindi riportata la valutazione analitica (quantità e costi), la più verosimile possibile, del costo
annuo di utilizzazione, nell’ipotesi di utilizzo indicata nella lettera d’invito/capitolato speciale
• sconti garantiti: allo scopo di definire i successivi rapporti economici per le forniture in esclusiva (accessori,
materiali di consumo, pezzi di ricambio), per tutta la vita utile dell’attrezzatura, deve essere indicato in
offerta lo sconto medio applicato nell’offerta stessa per tali voci rispetto ai listini depositati;
• le condizioni particolari o migliorative di garanzia, fermo restando quanto prescritto in merito dalla lettera
d’invito e dalle condizioni contrattuali standard;
• assistenza tecnica: condizioni tecniche ed economiche dei contratti che saranno assicurati, ed in particolare:
contratto di manutenzione Full Risk, con le clausole minime sottodescritte, ed in alternativa contratto di
manutenzione su chiamata
> Contratto di manutenzione su chiamata (valido in alternativa al C.M. Full Risk, nei normali casi di
esclusione per colpa o disastro), con tempo di intervento garantito entro tre giorni feriali lavorativi;
indicazione delle quotazioni componenti:
* diritto di chiamata;
* costo orario di lavoro e/o viaggio
* eventuali spese di viaggio (forfetarie, per fasce, km, pié di lista)
* eventuale diaria giornaliera
* sconto sul prezzo di listino dei pezzi di ricambio, come di seguito meglio precisato
> Si precisa che il contratto di assistenza tecnica di tipo Full-Risk, che il soggetto fornitore si impegna a
garantire al termine della garanzia, salvo i dovuti aggiornamenti inflativi o tecnologici (per gli anni
successivi), si intende per il sistema completo nella configurazione della quotazione complessiva, con
l'indicazione delle eventuali parti di consumo non coperte; tale quotazione deve essere espressa
esclusivamente in valore percentuale rispetto ai prezzi di offerta; inoltre dovrà essere dichiarato il numero
di interventi programmati per la comune manutenzione ed elenco dettagliato delle operazioni svolte.
Il contratto dovrà comunque soddisfare le condizioni minime elencate in questo capitolato (per Full Risk
intendasi una modalità di assistenza che comprenda una remunerazione forfetaria “assicurativa”, e quindi
qualsivoglia intervento su chiamata, ma anche specifiche operazioni di manutenzione preventiva, per il
mantenimento in perfette e sicure condizioni d’uso).
Per fermo macchina si intende il periodo durante il quale la funzione globale, il servizio offerto, non sono
garantiti per malfunzionamenti delle apparecchiature fornite nella loro globalità o in una sola parte. Per
sconto sul prezzo di listino dei pezzi di ricambio si intende lo sconto rispetto alla quotazione corrente alla
data di offerta; nel caso in cui la somma delle parti di ricambio principali, pari ad una intera apparecchiatura,
abbia costo di listino superiore al costo di listino dell’apparecchiatura, il soggetto candidato si impegna ad
applicare almeno lo sconto necessario a riportare pari i due costi.
I prezzi indicati per gli accessori, i pezzi di ricambio o i materiali di consumo si intendono comunque
impegnativi, per tutta la vita utile dell’attrezzatura, in termini assoluti o in termini di mantenimento dello
sconto percentuale rispetto ai listini depositati (o consegnati in fase di offerta e/o collaudo).
Il soggetto fornitore deve provvedere all’adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in
cui, successivamente all’affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato, vengano praticate
condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale (e dunque comprese offerte in
gare effettuate presso la medesima ASL).
Si richiede infine di elencare e quotare gli eventuali costi di sostituzione delle eventuali parti (di consumo)
escluse dal contratto (es. tubi), e l’eventuale garanzia a scalare (mesi, ore o colpi). Se non citati in offerta
tali costi saranno comunque compresi nella copertura contrattuale.
Si precisa dunque che l’apparecchiatura oggetto della procedura dovrà necessariamente funzionare, per tutta la
vita utile, con le sole forniture descritte e quotate in offerta (dunque materiali di consumo, parti di ricambio non
comprese nei contratti di manutenzione FR).
3.2 PROVE – CAMPIONATURE
Il soggetto candidato si impegna, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, a far pervenire in visione quanto offerto in
sede di gara o ad o ad indicare una o più installazioni limitrofe, in configurazione identica o similare, per la
visione e la valutazione di quanto offerto in sede di gara.
In caso contrario non sarà possibile procedere alla valutazione qualitativa.
ART. 4- DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO – solo per le gare sopra soglia
A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, il fornitore dovrà depositare, nei modi consentiti dalle vigenti
leggi, una somma pari al 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato, a titolo di deposito cauzionale
definitivo, che sarà infruttifero, salvo quanto previsto dall’art. 113 in caso di ribasso d’asta La ditta aggiudicataria
sarà tenuta a prorogare la validità di detta cauzione qualora l'Amministrazione faccia ricorso alla proroga. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui
la garanzia si riferisce.
La cauzione deve prevedere espressamente le clausole di cui al comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
ART. 5- RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE - SOPRALLUOGHI
Ove non espressamente previsto dalla procedura di gara i soggetti candidati hanno comunque facoltà di
richiedere l’effettuazione di uno o più sopralluoghi nei locali di installazione, per assumere tutte le informazioni
necessarie per la compilazione dell’offerta. Con la sottoscrizione della medesima il soggetto dichiarerà
espressamente di aver assunto tutte le informazione necessarie.
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione e sicurezza del lavoro ed
assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L’aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e
danni, a persone o a cose, arrecati all’Azienda o a terzi per fatto dell’aggiudicatario medesimo o dei suoi
dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto
l’Azienda da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo le venisse mossa. L’aggiudicatario è responsabile del
buon andamento del servizio e della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere
sopportati dall’Azienda in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso
dipendente. L’aggiudicatario, infine, assume l’obbligo di garantire all’Azienda il sicuro ed indisturbato possesso
dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. L’ASL si riserva
la facoltà di effettuare controlli periodici sulla regolarità retributiva e contributiva.
ART. 6-VERSIONE DI CONSEGNA
Il soggetto fornitore deve obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica e
nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è
obbligato a darne tempestiva comunicazione all’Azienda Sanitaria e deve offrire l’attrezzatura innovata senza
maggiori oneri. L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le
innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse
caratteristiche dell’offerta (o comunque caratteristiche non inferiori).
ART. 7- CONSEGNA, TRASPORTO, IMBALLO E CONDIZIONI DI FORNITURA DI BENI
L'aggiudicatario deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei
locali indicati, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali stessi sono aperti.
Il soggetto fornitore è responsabile “in toto” per ogni problema insorgente da parte di eventuali ditte di trasporto
a cui affiderà la consegna dei prodotti; qualora la ditta di trasporto volesse provvedere diversamente, per
problemi di tempo, con consegne in portineria, il materiale sarà respinto al mittente.
Eventuali danni derivanti dalle operazioni di trasporto e montaggio nell’ambito dell’Azienda Sanitaria saranno
posti a totale e diretto carico del soggetto fornitore.
La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita all’Azienda Sanitaria:
dalla data del collaudo favorevole, risultante da specifico verbale, nel caso di beni soggetti a collaudo;
dalla data di consegna e/o dalla data di attestazione per ricevuta merce, nel caso di beni non soggetti a
collaudo.
7.1 CONSEGNA DI APPARECCHIATURE
La consegna si intende porto franco.
Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio,
allacciamento alle linee di alimentazione, messa in funzione, eventuale custodia dei materiali a piè d’opera,
collaudo, sono a carico del soggetto fornitore.
Altresì, sono a carico del soggetto fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui
non fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale
accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli), fermo restando la facoltà di prevedere in
offerta un’apposita quotazione.
Salvo diversamente indicato nell’ordinativo, la consegna deve essere effettuata presso i locali di destinazione;
l’eventuale appoggio a magazzino, o presso qualsivoglia locale dell’ASLTO5, in attesa del personale addetto al
montaggio non esonera il soggetto fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del
codice civile.
L’Azienda Sanitaria si riserva di non consentire l’appoggio presso il proprio magazzino dei colli, a suo
insindacabile giudizio; è responsabilità del soggetto fornitore farsi espressamente autorizzare, in caso di
necessità.
Al momento della consegna viene effettuato un controllo di sola rispondenza tra il numero dei colli con quanto
indicato sul documento di trasporto.
Nel caso in cui la merce consegnata fosse differente dalla versione riportata in offerta, il soggetto fornitore è
obbligato a darne tempestiva comunicazione all’Azienda Sanitaria, ai fini della necessaria autorizzazione.
Il documento di accompagnamento deve obbligatoriamente riportare la data, l’ora di consegna, i riferimenti del
buono d’ordine, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell’Azienda Sanitaria e le relative quantità (in
caso contrario la consegna non può essere accettata); la firma di qualunque documento di trasporto/consegna
non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la
normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna il soggetto
fornitore si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la
descrizione dei colli e dell’oggetto.
Sino al superamento del collaudo, non essendo stato certificata la presenza o il funzionamento di tutte le
componenti, l’Azienda Sanitaria non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali
direttamente perseguibili.
7.2 SOMMINISTRAZIONI DI MATERIALI/PRODOTTI
Gli ordini e le consegne saranno frazionati secondo le modalità stabilite dall'Azienda.
Inoltre:
- i prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile
immagazzinamento
- sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il codice
dei prodotti, tipo e numero di materiali contenuti, ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalle
norme vigenti; qualora richiesto dalla specificità dei prodotti da fornire, devono riportare la dicitura “sterile”,
metodo e data di sterilizzazione e la data di scadenza, le indicazioni d’uso, modalità di conservazione
- i prodotti oggetto della fornitura devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie (riportate sulle
etichette e/o fogli illustrativi e redatte in lingua italiana) per garantirne una utilizzazione corretta e sicura
- devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano
alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di tempo indicato
- i prodotti, i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle
leggi e regolamenti vigenti all’atto della fornitura. Ove previsto dalla normativa vigente non verranno accettati
prodotti privi di marcatura di conformità CE
- qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica
dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al ritiro
immediato di quanto presente presso l’A.S.L., provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con
eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche, regolarmente autorizzato dagli organi preposti
- qualora nel corso della fornitura, intervenissero variazioni relative alla titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione. I materiali di risulta e
gli imballi dovranno essere smaltiti a cura della ditta aggiudicataria.
ART. 8- COLLAUDO
Il soggetto fornitore deve obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica e
nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è
obbligato a darne tempestiva comunicazione all’Azienda Sanitaria e deve offrire l’attrezzatura innovata senza
maggiori oneri. L’Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le
innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse
caratteristiche dell’offerta (o comunque caratteristiche non inferiori).
Le operazioni di collaudo delle apparecchiature e delle opere installative, ancorché comprendenti differenti fasi e
soggetti, saranno contestuali, e contestualmente verbalizzate.
Le spese relative al collaudo ed alla messa in funzione si intendono a carico della ditta fornitrice.
Entro venti giorni dalla consegna ed installazione dovrà essere effettuata e verbalizzata la “messa in
funzione”, in presenza del personale utilizzatore e collaudatore; la firma dello specifico verbale da parte dei
funzionari della ditta certifica che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e
corretto funzionamento, e che ne consente formalmente l’utilizzo; l’Amministrazione scrivente, che dovrà essere
preavvisata, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali,
oltreché richiedere modifiche all’installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto
è stato offerto ed ordinato ed alle normative vigenti.
Le operazioni di collaudo avranno inizio non prima di un periodo intermedio (di primo utilizzo) indicato nella
lettera d’invito o nel capitolato speciale e non oltre i 15 gg successivi. Nel caso in tale termine non sia indicato si
intenderà pari a 15 gg, o un periodo più breve concordato con il direttore dell’esecuzione.
Le verifiche che saranno effettuate per il superamento del collaudo saranno svolte a certificare il pieno
funzionamento delle varie parti e della globalità dei singoli sistemi, il rispetto delle normative vigenti, la
completezza e l'aderenza della fornitura in base a quanto ordinato ed in generale agli elementi del contratto.
A partire dal 120° giorno dalla messa in funzione il ritardo del superamento del collaudo (inadeguatezza
installativa, mancata consegna di un accessorio ecc.) viene considerato alla stessa stregua del ritardo di
consegna con conseguenti penali.
I verbali di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso, dovranno essere redatti e firmati
dalla ditta fornitrice e controfirmati dai Responsabili o delegati delle S.C. interessate (utilizzatori, Reti e
Tecnologie), a testimonianza dell'effettuazione delle verifiche di competenza.
La ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non
conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per garantire il
funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti.
Se le operazioni di collaudo non avranno avuto inizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di convocazione della
ditta fornitrice, per motivi non dipendenti da quest'ultima, si darà comunque decorrenza ai termini di garanzia,
fatturazione e pagamento; tale clausola ha validità soltanto nel caso in cui la ditta abbia adempiuto a tutti gli
obblighi spettanti da contratto.
Il collaudo si considera positivamente accettato alla data alla quale le prescrizioni del collaudatore (dell’Azienda
Sanitaria) sono state eseguite dalla ditta ed alla quale i funzionari collaudatori, appositamente convocati,
accertano la presenza e la conformità dell’ultima consegna.
Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali, nel caso in cui la ditta non sia in grado di consegnare
una parte di quanto offerto ed ordinato, e richieda il superamento del collaudo ed il pagamento della quota
relativa alla parte consegnata e collaudabile; solo nel caso in cui l’Azienda Sanitaria non sia in grado di
consegnare i locali di destinazione per l’installazione e la ditta non possa provvedere ad installare e mettere in
funzione una parte o la totalità della fornitura, per cause a lei non imputabili, è previsto il riconoscimento di una
parte delle spettanze, in percentuale da concordarsi, con liquidazione della quota residua di garanzia (es. 20%)
ad installazione avvenuta e collaudo finale superato.
In particolare le apparecchiature dovranno essere fornite con spine corrispondenti agli impianti dei locali di
destinazione: normalmente prese tipo “schuko”; pertanto se l’apparecchiatura è dotata di cavo intercambiabile,
dovrà essere fornito il corrispondente cavo con la spina richiesta (pressofusa); altrimenti (cavo inamovibile)
dovrà essere sostituita la spina (non fornita da questa Azienda). Se nel manuale di installazione è consigliata la
presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque
altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura lo dovrà prevedere (compreso nel prezzo, se tali forniture o
installazioni non sono state quotate a parte). In generale qualunque operazione “consigliata” nei manuali di
installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l’installazione a cura della ditta.
I manuali dovranno comunque essere forniti in italiano, o in subordine dovrà esserne consegnata una traduzione
anche sintetica in italiano, purché contenga le prescrizioni di sicurezza e le principali modalità di funzionamento.
E’ inoltre richiesto per il superamento delle verifiche di collaudo la consegna su scheda vidimata delle misure di
dispersione elettrica ai sensi delle norme CEI 62.5 terza edizione (relative alle attrezzature che sono a contatto
con il paziente) o CEI 66-5 (relative alle attrezzature che non sono a contatto con il paziente), in quanto
applicabili.
Non saranno di norma accettate le misurazioni effettuate in fabbrica, se non come documentazione ulteriore
consegnabile per completezza, in quanto ogni verifica deve essere effettuata nella sede definitiva di
installazione e con gli impianti relativi.
I dettagli operativi riguardanti messa in funzione e collaudo sono visionabili nel sito aziendale.
Al collaudo,sarà verificata la completezza e l’idoneità della documentazione prevista dalla citata procedura
pubblicata (si segnalano in particolare: copia controfirmata del plico delle Condizioni Contrattuali Standard
manutenzione apparecchiature medicali vigenti e listino dei ricambi distinto dell’apparecchiatura, in chiaro,
comprensibile)
ART. 9- GARANZIA
9.1 Apparecchiature
La fornitura di beni deve comprendere la garanzia onnicomprensiva presso l’installazione, per la durata
dichiarata in offerta (salvo diversamente indicato in lettera d’invito-capitolato speciale almeno due anni dal
superamento del collaudo); il soggetto fornitore si obbliga pertanto a riparare o sostituire le parti che si
dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d’opera, viaggi e trasferte, parti di
ricambio) senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione.
Il soggetto fornitore risponde dei difetti di fabbrica, intendendosi come tali tutti i guasti o mal funzionamenti che
non sono manifestamente causati da errato uso o dolo degli operatori o altre cause esterne.
La firma del collaudo da parte dei funzionari dell’ASL non esclude che a termini di legge, per tutto il successivo
periodo di garanzia, il soggetto fornitore debba rispondere di eventuali vizi occulti, non rilevati al momento del
collaudo stesso; per vizio occulto si intende qui anche un fatto o una caratteristica tecnica rilevabile al momento
del collaudo ma che solo dopo il verificarsi di un guasto o un incidente risulti esserne causa.
A mero titolo esemplificativo in caso di rottura di qualsiasi componente/parte, salvo che non sia dimostrabile un
errato uso da parte dell’utilizzatore (es. traccia di una caduta), la riparazione si intende comunque coperta dalla
garanzia.
La riparazione gratuita deve comunque essere garantita nel periodo convenuto anche in caso di utilizzo di
materiali di consumo non originali e nel caso di interventi di manutenzione da parte del personale dell’Azienda
Sanitaria o di terzi da questa autorizzati, purché non sia manifesto che il guasto intervenuto sia stato causato
dall’uso dei materiali citati o dagli interventi effettuati. Durante tale periodo è richiesto comunque di assicurare
tempi di intervento inferiori a 8 ore feriali lavorative. Per tempo di intervento si intende “il tempo che intercorre tra
la chiamata e l’arrivo di un tecnico del servizio Assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari,
in base a quanto descritto dalla chiamata”.
Durante il periodo di garanzia deve comunque essere assicurato un servizio di assistenza tecnica che
garantisca il regolare funzionamento dell’apparecchiatura; saranno dunque comprese tutte quelle operazioni di
manutenzione (es. preventiva) che sono previste o anche solo raccomandate dai manuali originali dei sistemi
forniti.
Nel caso la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti in Capitolato
Speciale, l’ASL può far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati,
addebitandone l’importo all’aggiudicatario.
9.2 Opere installative.
Per la durata di 24 (ventiquattro) mesi a far tempo dalla data di collaudo, l'Appaltatore garantisce la Azienda
Sanitaria contro i vizi ed i difetti che in qualsiasi grado diminuiscano l'uso e l'efficienza delle opere e forniture
eseguite e che non si siano precedentemente manifestati. Ciò anche nel caso che l'Appaltatore abbia ignorato i
suddetti vizi e difetti. Per la durata su indicata l'Appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente a quelle
prove, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a tutte quelle altre prestazioni che fossero richieste di
conseguenza.
9.3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Durante il periodo di garanzia, e durante la copertura del contratto di manutenzione “Full Risk”, il soggetto
fornitore (come precedentemente definito) dovrà garantire il mantenimento in perfette condizioni di
funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura tramite servizio di manutenzione (comunemente
denominato full risk) con intervento garantito in 8 ore feriali lavorative, tutto incluso (compresa la fornitura di
pezzi di ricambio) ad eccezione dei materiali di consumo, comprensivo di manutenzione preventiva (calibrata in
modo da garantire adeguata sicurezza ed efficienza funzionale), comprendente almeno due visite annuali, e del
servizio di aggiornamento ed upgrade.
Si stabilisce contrattualmente un limite massimo ai tempi di fermo macchina totalizzati nell’arco dell’anno
(compresi i fermo macchina per manutenzione programmata) nel valore di 12 giorni lavorativi; per fermo
macchina si intende il periodo durante il quale la funzione globale, il servizio offerto, non sono garantiti per
malfunzionamenti delle apparecchiature fornite nella loro globalità o in una sola parte.
A tutela dell'osservanza di tali condizioni l'Azienda Sanitaria si riserva di stabilire ed applicare, salvo casi di forza
maggiore, per ogni giorno feriale di ritardo sull'intervento e di prolungamento del fermo macchina totalizzato,
penali ai sensi del presente capitolato.
Quanto sopra si intende valido sia nel caso in cui il soggetto che fornirà assistenza durante il periodo
contrattuale e postcontrattuale coincida con il soggetto fornitore, sia nel caso in cui sia distinto; in tal caso il
soggetto fornitore rimane comunque responsabile dell’adempimento delle condizioni contrattuali stabilite, fermo
restando l’eventualità che i futuri contratti siano definiti con il differente soggetto di assistenza competente.
ART. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI
10.1 MODALITA’
La fatturazione dovrà essere effettuata per ogni singola consegna (somministrazioni). Il pagamento verrà
effettuato a 120 gg. f.m. dalla data di ricevimento della fattura, o dal superamento del collaudo (se in data
posteriore) per le apparecchiature. Nessun acconto sarà riconosciuto prima di tale pagamento. A seguito di
contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine. Quale data di pagamento si intende il giorno di esecuzione
del mandato da parte del Tesoriere dell’Ente. Il saggio degli interessi moratori che questa Azienda riconoscerà
non sarà superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea, pertanto non sarà riconosciuta
nessuna altra maggiorazione. In ogni caso l'Azienda committente si intende esonerata da ogni responsabilità per
i pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate. L’eventuale ritardo nel pagamento
delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte
dell’appaltatore. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro della data di registrazione ai fini IVA.
In caso di contrasto sull'esecuzione (esecuzione di alcuni lavori o sulla definizione di alcune forniture), ritenuti
necessari in fase di collaudo per la completezza e la sicurezza del sistema, l'Amministrazione si riserva di
rivalersi, sull'importo dovuto alla Ditta, sulla cauzione e su ogni altra somma a disposizione della Stazione
Appaltante fino alla concorrenza delle spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio, salvo sempre ed
impregiudicata ogni azione per gli eventuali danni.
10.2 APPLICAZIONE IVA RIDOTTA – (Per installazioni stazionarie con opere)
Ove applicabile è prevista l’applicazione della riduzione dell’I.V.A. al 10% per l’intero importo (aliquota opere e
ristrutturazioni) in conformità al D.P.R. n.633/1972, tabella A, art.127 terdecies della parte III (aliquota 10%), in
particolare trattandosi sostanzialmente di attrezzature che, al pari delle usuali componenti degli impianti
(prese, plafoniere, ecc.), pur non perdendo la propria individualità (beni finiti, smontabili e riutilizzabili in qualsiasi
momento), sono destinate ad essere strutturalmente incorporati nell’edificio.
Il soggetto aggiudicatario è sempre e comunque tenuto ad applicare alla fatturazione ogni possibile riduzione, in
quanto applicabile, nonché sostenere tutte le attività e gli oneri (a mero titolo esemplificativo fornire i necessari
chiarimenti ed informazioni tecniche presso l’Ufficio I.V.A. competente) per adottare la riduzione, ove possibile.
Nella fatturazione il medesimo soggetto è inoltre obbligato a non suddividere artificialmente l’importo di fornitura
in voci componenti e/o scorpori che possano ritenersi assoggettati ad altra aliquota, trattandosi di una fornitura
contrattualmente unica ed indivisibile, senza eccezioni (a mero titolo esemplificativo non è ammessa
l’evidenziazione degli oneri progettuali).
ART. 11- CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE
RISOLUZIONE CONTRATTUALE
CONTRATTUALI,
PENALITÀ'
E
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto all’applicazione di penalità
quando:
1. non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicati in contratto 2. non
effettua, o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti in corso di esecuzione
o al momento della consegna o in sede di collaudo
3. la qualità dei beni forniti non è rispondente a quanto richiesto nel capitolato speciale L'aggiudicataria è
responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.
In caso di mancata somministrazione od anche solo in caso di ritardi nelle consegne, l'Amministrazione potrà
applicare una penale a carico del fornitore inadempiente fino al 10% dell'importo della merce non consegnata e
per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di forniture di servizi, la penale per inadempienza contrattuale non potrà essere superiore al 10%
dell’importo contrattuale.
Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non
corrispondenti alle ordinazioni l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 gg. da
darsi mediante lettera A.R., senza bisogno di diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà
per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore
decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione
prestata che si devolverà a beneficio dell'A.S.L. E’ sempre comunque fatta salva per l’Azienda la facoltà di
esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese
sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "Della
risoluzione del contratto".
L’A.S.L. non assume responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal
fornitore.
ART. 12- RECESSO
L’Azienda ha il diritto di recedere unilateralmente nei seguenti casi:
1) giusta causa
2) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi
3) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento
o soppressione o trasferimento di uffici, morte del fornitore, quando trattasi di impresa individuale, fallimento a
carico del fornitore
4) mutamenti di carattere organizzativo dell’ASL, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
accorpamento/soppressione di ASL e/o servizi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o
venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per
l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali
è stato scelto il Fornitore
medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o
il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle
misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni
singolo rapporto attuativo.
ART. 13- CESSIONE O SUBAPPALTO
Il soggetto candidato deve indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare.
E' vietato all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto, senza il consenso scritto dell'A.S.L., l'esecuzione di
tutto o di parte della fornitura di beni e servizi, oggetto del contratto.
Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a
rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali
ART. 14- SICUREZZA
14.1 PRESCRIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA
L’ASL TO5 considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine
morale, sociale giuridico ed istituzionale.
L’A.S.L. TO 5 non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici per la sicurezza interferente
(comma 3 art. 26 del dlgs 81/2008), poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri dell’attività del
soggetto aggiudicatario, fornitore abituale di Aziende Sanitarie. Questo nel caso in cui non sia già esclusa
l’applicazione del citato comma 3 ai sensi del comma 3 bis.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed
integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel capitolato speciale di gara di riferimento, a
rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell’esecuzione
dell’appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a
segnalare particolari attività non previste dalla Stazione appaltante o variazioni intervenute nelle attività, con
riguardo alla sicurezza interferente.
Tutte le prescrizioni previste dal capitolato speciale di gara di riferimento dovranno essere rispettate sia dal
personale del soggetto aggiudicatario, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo corriere o
ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui il soggetto aggiudicatario sarà comunque responsabile “in toto”.
In particolare:
A) Eliminazione rischi da sovrapposizione
Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il
coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell’Azienda Sanitaria; a mero
titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al
di fuori del normale orario di lavoro.
Non è in alcun modo consentito l’utilizzo di mezzi e attrezzature dell’Azienda Sanitaria (muletti, transpallet, ecc.)
per lo scarico delle merci; parimenti il soggetto aggiudicatario non dovrà consentire l’utilizzo dei propri mezzi da
parte di personale non specificamente autorizzato.
B) Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni
Ad esclusione delle consegne dei materiali di cui all’oggetto specifico di gara ed a quant’altro previsto
espressamente nel capitolato speciale di gara di riferimento, nei locali dell’Azienda Sanitaria non è consentito
eseguire alcun altro tipo di operazione (a mero titolo esemplificativo le sanificazioni/disinfezioni).
C) Rischi presenti nei locali dell’Azienda Sanitaria e non previsti nelle valutazioni del datore di lavoro della ditta
appaltatrice
Nei locali ove si svolgono le operazioni previste nei capitolati speciali di gara di riferimento non vi sono rischi che
non siano di norma presenti in qualunque struttura sanitaria e che, in fase di richiesta di offerta, si presume
essere già stati previsti nelle valutazioni dei rischi dei soggetti candidati. Il soggetto candidato conferma tale
fatto con l’accettazione del capitolato speciale di gara e la sottoscrizione dell’offerta, e si impegna in caso di
aggiudicazione ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi per quanto necessario. Questa
Azienda Sanitaria e, corrispondentemente, il soggetto aggiudicatario si impegnano a comunicare l’eventuale
insorgenza di rischi specifici non previsti e di dare accesso ai propri documenti di valutazione rischi per le
verifiche di competenza.
Gli oneri specifici a base di gara per la sicurezza interferente sono dunque pari ad Euro zero.
Nel caso in cui emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato, ove individuasse oneri per la
sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara, estranei ai rischi propri dell’attività
comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi,
purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell’eventuale valutazione del ribasso d’asta e
dell’elemento di prezzo, ai sensi dell’art. 86, comma 3 ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il Documento aziendale di Valutazione dei rischi è a disposizione presso la S.C. Prevenzione e Protezione dai
rischi.
Successivamente alla fase di scelta del contraente, la Stazione appaltante dovrà eventualmente recepire tale
valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario, in caso di
accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.
14.2 INDICAZIONI PRELIMINARI GENERALI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
Ove previsto dalle vigenti normative, a seguire vengono riportate tutte le indicazioni che dovranno essere
osservate per la stesura del P.S.C. relativo alle opere installative.
Lo stesso conterrà l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi presenti, le conseguenti procedure,
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme in materia
di prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori; nonché la stima dei relativi costi che non
saranno soggetti a ribasso d’asta in quanto costi per la sicurezza.
Inoltre il PSC deve considerare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o
successiva di più imprese o lavoratori autonomi e verrà redatto al fine di prevedere, se necessario, l’utilizzo di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il piano é costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI nonché la stima dei costi di
cui al punto 4 dell'allegato XV.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve essere corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove
la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
Il PSC é parte integrante del contratto di appalto.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel
PSC e nel piano operativo di sicurezza.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
Le imprese partecipanti alla realizzazione dell’opera avranno facoltà di presentare al coordinatore per
l'esecuzione proposte integrative al PSC con lo scopo di aumentare la sicurezza nel cantiere sulla base delle
proprie esperienze.
Le imprese partecipanti alla realizzazione dell’opera dovranno presentare il proprio POS al coordinatore
fase esecutiva prima dell’inizio dei lavori.
L’impresa esecutrice dovrà comunicare alla amministrazione, prima dell’inizio del lavori, il nominativo del
Coordinatore Sicurezza Progetto (CSP) e il Coordinatore Sicurezza Esecutiva (CSE) .
L’ASLTO5 si riserva di verificare tramite personale interno, i documenti inerenti la sicurezza del
cantiere e dei lavori in oggetto sia in fase progettuale che in fase esecutiva, ed eventualmente richiedere
modifiche ed integrazioni.
14.3 TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Ai sensi dell’art. 18 lett.u del dlgs 81/2008, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.
ART. 15– CONTINUITA’ DEL SERVIZIO/FORNITURA
In caso di sciopero, la ditta dovrà comunque garantire la continuità del servizio/fornitura .
ART. 16 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bollo, carta bollata, tasse di
registrazione, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, nonché, ove si sia fatto ricorso al Notaio, le spese notarili,
sono a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 17 - STIPULAZIONE CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 18- CONTROVERSIE
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Torino.
ART. 19- DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI EX D.LGS 196/2003
19.1 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
L’esecuzione di qualunque fornitura ed intervento presso l’ASL presuppone l’accettazione di quanto segue, in
merito alla protezione dei dati personali. Questo sia in relazione agli strumenti informatici compresi nelle
apparecchiature elettromedicali di fornitura, ma anche di qualunque informazione che fosse trattata ed
incontrata in altro formato.
Il soggetto fornitore è nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs 196/03, RESPONSABILE del
trattamento di dati necessari all’adempimento del contratto. Nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa
affidati, che risultano espressamente dagli atti contrattuali, la ditta si impegna ad osservare le norme di legge
sulla protezione dei dati personali e il Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari,
approvato con D.P.G.R. 11 maggio 2006, n. 3/R. Si impegna altresì ad attenersi alle decisioni del Garante dei
dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.
Il soggetto fornitore dichiara di aver adottato tutte le misure di sicurezza predisposte per evitare rischi di
distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, tutte descritte negli atti contrattuali e nella normativa
richiamata. Si impegna altresì a consegnare alla ASL estratto del documento sulla sicurezza relativo al servizio
di che trattasi.
In ogni caso si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati
personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'azienda committente senza preventivo
consenso dell'azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate.
Dichiara che tutte le persone fisiche che interverranno nelle operazioni di trattamento, indicate nell’elenco
allegato, hanno ricevuto una formazione adeguata all’incarico affidato.
19.2 OBBLIGHI DELL’A.S.L.
L’A.S.L. si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs 196/2003, per l’esclusivo
svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico.
La partecipazione alla gara implica la raccolta ed il trattamento, da parte dell’A.S.L. TO5, di “dati personali” e di
“dati giudiziari” della Ditta/Società concorrente, nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di riservatezza
ex D.Lgs 196/2003.
ART. 20– ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, RICHIAMI NORMATIVI
L'Azienda garantisce l'accesso ai propri documenti amministrativi secondo il disposto della legge 7 agosto 1990
n. 241 e s.m.i.
Per quanto non previsto dal presente capitolato e ad integrazione delle disposizioni in esso contenute, si
richiamano per quanto applicabili le norme in materia di contabilità generale dello Stato e del vigente Codice
Civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia de quo.