DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE L`anno 2014 addì

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE L`anno 2014 addì
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 143/2014
OGGETTO
Seduta del 19.11.2014
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S.
ANDREA APOSTOLO PER L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI
RECUPERABILI
L’anno 2014 addì 19 del mese di novembre alle ore 18.45 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
P
P
A
P
P
P
e pertanto complessivamente presenti n. 5 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
N. 1154 registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d. Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia della presente delibera è stata
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi dal 01.12.2014
Addì 01.12.2014
Si certifica che la presente deliberazione È
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 01.12.2014
Addì 01.12.2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 143 DEL 19.11.2014
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione della convenzione con la Parrocchia di S. Andrea apostolo per
l’attività di raccolta di rifiuti urbani recuperabili
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 51 del vigente Regolamento comunale di igiene ambientale il quale prevede
che “le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all’interno del territorio comunale
possono essere autorizzate alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o
partecipare ad iniziative organizzate del Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. I rapporti tra le
associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta
Comunale”;
VISTO che la parrocchia di S. Andrea Apostolo con nota prot. 21351 del 14/10/2014 ha
manifestato l’intenzione di effettuare la raccolta di rottami ferrosi nella giornata del 29 novembre
2014;
ATTESO che ai sensi del sopraccitato Regolamento Comunale di Igiene Ambientale è possibile
rilasciare l’autorizzazione ad effettuare la raccolta di cui trattasi tramite la stipula di apposita
convenzione approvata dalla Giunta Comunale;
VISTO lo schema di Convenzione predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, volto a disciplinare i
rapporti tra le parti e le modalità di gestione dell’attività di raccolta, allegato sub. A);
DATO ATTO che, come indicato all’art.6 della convenzione di cui allo schema allegato sub A),
l’approvazione dell’attività ad oggetto della convenzione medesima non comporta alcun onere a
carico del Comune e pertanto il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa a
carico del bilancio comunale;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n.° 267/2000;
PRESO atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 48
del d. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Cadoneghe e la Parrocchia di
S.Andrea Apostolo allegato sub A) al presente provvedimento, avente ad oggetto lo
svolgimento dell’attività di raccolta di materiale ferroso nel periodo avente le finalità di cui alle
premesse;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale gli adempimenti conseguenti
l’adozione del presente provvedimento, dando atto che il presente provvedimento non
comporta assunzione di spesa a carico del bilancio comunale
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
PARERI:
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267: si esprime parere favorevole
relativamente alla regolarità tecnica.
Cadoneghe,19.11.2014
Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale
Arch. Nicoletta Paiaro
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe, 19.11.2014
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
ALLEGATO A)
Convenzione tra il Comune di Cadoneghe e la Parrocchia di S. Andrea Apostolo, per l’attività di
raccolta di rifiuti urbani recuperabili.
L’anno 2014 il giorno -- del mese di novembre, nella sede municipale:
- tra il Comune di Cadoneghe, rappresentato dall’arch. Nicoletta Paiaro in qualità di Responsabile dei Servizi
Sviluppo Territoriale;
- la Parrocchia S.Andea Apostolo, C.F. 92029450282, rappresentata da Don Sandro Stefani, nato a Tiene il
01.09.1957 e residente a Rotzo (Vi) in Via Dal Pozzo, 45;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina l'effettuazione, da parte della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, di attività di
raccolta dei rifiuti urbani recuperabili contrassegnati con il seguente codice CER: 200140 (metallo).
Lo svolgimento dell’attività è a titolo gratuito, non professionale e non persegue finalità di lucro.
L’iniziativa è esentata dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
Art. 2 TERRITORIO DI INTERESSE
L’attività di raccolta, potrà essere effettuata sull’intero territorio Comunale, in conformità ai principi generali di
cui alla Parte Quarta del D. Lgs 152/2006.
Art. 3 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI RACCOLTI E DELLA LORO DESTINAZIONE
La Parrocchia di S. Andrea Apostolo, fornirà un rendiconto riguardante:
− il tipo di rifiuto raccolto e relativo codice CER;
− la quantità;
− il trasportatore all’impianto di destinazione, che deve essere autorizzato al trasporto del rifiuto raccolto e
iscritto all’albo nazionale dei trasportatori;
− l’impianto di destinazione del rifiuto;
entro 15 giorni da ogni raccolta, al fine di consentire al Comune di integrare i dati in proprio possesso relativi
alla raccolta differenziata, e di effettuare la comunicazione di cui all’art. 189 del D. Lgs n.152/2006.
Art. 4 GESTIONE DELL’INIZIATIVA
La Parrocchia di S. Andrea Apostolo si assume ogni responsabilità connessa alla pianificazione,
organizzazione e conduzione dell’attività di raccolta oggetto della presente convenzione, nonché,
conformemente alle vigenti disposizioni, l’avvio al recupero del rifiuto raccolto.
Il Comune, in caso di comprovate ragioni di opportunità e di interesse pubblico, ha facoltà di richiedere la
modifica o la sospensione delle attività di raccolta oggetto della presente convenzione.
La Parrocchia di S. Andrea Apostolo si impegna a non effettuare stoccaggi in proprio dei materiali raccolti, e
di conferirli immediatamente alla loro destinazione finale.
Il conferimento in fase di raccolta dei rifiuti è individuata all’interno di un’area che dovrà essere
preventivamente indicata all’amministrazione comunale, in attesa del trasporto. La Parrocchia di S. Andrea
Apostolo si impegna a trasmettere preventivamente l’atto di assenso al deposito da parte del proprietario o
del legittimo possessore del suolo e la durata della raccolta. Garantirà inoltre la perfetta pulizia delle aree
private e/o pubbliche eventualmente occupate ogni qualvolta il Comune lo richieda ed in ogni caso quando
termina l’iniziativa.
Art. 5 RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI E RESPONSABILITÀ
L’attività di raccolta oggetto della presente convenzione dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa
vigente (articoli 189 “Catasto rifiuti”, 190 “Registri di carico e scarico” e 193 “Trasporto rifiuti” del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.), e con modalità tali da non recare disturbo o fastidio alle persone, né danno
all’ambiente o al decoro del territorio Comunale.
Ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa con detta attività di raccolta (infortuni, danni a
terzi, ecc.) ricadrà sulla Parrocchia di S. Andrea Apostolo restandone sollevato il Comune in qualsiasi
situazione e circostanza.
Art. 6 ONERI PER IL COMUNE
La presente Convenzione non comporta alcun onere a carico del Comune (né alcun corrispettivo può essere
richiesto dalla Parrocchia di S. Andrea Apostolo a terzi).
Sui formulari dovrà essere indicato come “PRODUTTORE/DETENTORE” il Comune di Cadoneghe con
sede in Piazza Insurrezione, 1 35010 - C.F. 80008870281. I materiali recuperabili raccolti sono dati dal
Comune in disponibilità al legale rappresentante della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo che ha la facoltà
di commercializzarli, col vincolo di assicurarne il recupero.
Art. 7 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia nascesse dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Padova.
Art. 8 REGISTRAZIONE
Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso
Art. 7 DURATA E VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE
L’iniziativa si svolgerà nella giornata del 29 novembre 2014 ed eventualmente recuperata in caso di
maltempo entro il 20 dicembre 2014.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cadoneghe,
Per La Parrocchia di S. Andrea Apostolo
Per il Comune di Cadoneghe
Don Sandro Stefani
Legale rappresentante
Nicoletta Paiaro architetto
Responsabile Servizi Sviluppo
Territoriale
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 143 DEL 19.11.2014
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO