museo rocca sanvitale - Comune di Fontanellato

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museo rocca sanvitale - Comune di Fontanellato
MUSEO ROCCA SANVITALE
Capitolato speciale per l’affidamento in concessione della gestione dei
servizi di cui alle lettere a), d) e) di cui al comma 2 dell’art. 117 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 , così come modificato dai Decreti Legislativi nn. 156 e
157 del 2006, nonché del servizio di biglietteria di cui al comma 3 dell’art.
103 del citato D.Lgs.
Mesi 74 (1 novembre 2009 – 31 dicembre 2015)
ART. 1 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA
CONCESSIONE
I servizi in oggetto si svolgono nella ROCCA SANVITALE, in
Comune di Fontanellato, p.zza G. Matteotti n. 1.
La tipologia dei servizi turistici, museali e culturali oggetto della
concessione viene specificata di seguito agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
così come risultano dal PROGETTO OFFERTA presentato in sede
di gara.
Gli spazi in cui si svolgeranno le attività oggetto della concessione,
individuati nell’ALLEGATO N 1 sono i seguenti:
1. Locale adibiti a biglietteria, piano terra Rocca Sanvitale
2. Locale adibito a book shop, piano terra Rocca Sanvitale
3. Spazi del Museo Rocca Sanvitale piano terra e piano primo
Rocca Sanvitale
4. Sala dei Merli piano terzo Rocca Sanvitale
5. Sala delle Gelosie piano terzo Rocca Sanvitale
L’Amministrazione comunale concedente, per motivate esigenze
connesse al miglioramento del servizio si riserva la possibilità,
durante la vigenza del contratto, di modificare l’ubicazione o di
aumentare la dimensione degli spazi già assegnati, senza modifica
1
del canone. Il Concessionario s’impegna nel caso a provvedere ai
relativi allestimenti.
Le eventuali modifiche operative e logistiche saranno oggetto di
particolari verifiche da accertarsi in contraddittorio con il
Concessionario.
La necessità di eseguire lavori di manutenzione dei locali elencati
nel presente articolo potrà comportare variazioni temporanee per
l’accesso alla visita; in tali casi ne verrà data tempestiva notizia al
Concessionario, concordando le soluzioni più opportune.
Di seguito si riportano i dati relativi al triennio 2006-2008 utili ai fini
della valutazione dei contenuti della concessione.
Affluenza nel Museo Rocca Sanvitale:
Anno
Biglietti
2006
88.980
2007
94.365
2008
88.992
Introiti accertati per l’ingresso al Museo Rocca Sanvitale
Anno
Introiti
€ 280.521,50
2006
€ 297.439,00
2007
€ 284.123,00
2008
Fatturato del Book shop annesso al Museo Rocca Sanvitale
Anno
Fatturato
2006
€ 35.214,06
2007
€ 42.845,75
2008
€ 40.340,72
2
4. Fatturato per attività di convegnistica
Anno
Fatturato
2006
€ 7.364,80
2007
€ 5.600,00
2008
€ 3.200,00
Il concessionario ritrarrà il corrispettivo della concessione dal
diritto di sfruttamento economico del servizio, provenientegli dagli
introiti derivanti:
a) dalla riscossione dei biglietti per la visita del Museo Rocca
Sanvitale
b) dalla riscossione dei canoni per la concessione in uso delle Sale
c) dalla gestione diretta del Bookshop del Museo Rocca Sanvitale
d) dalla gestione diretta delle attività di laboratorio
e) dalla gestione diretta dell’Ufficio IAT
f) dall’eventuale stipulazione di contratti di sponsorizzazione
per il sito turistico di Fontanellato,
g)dalla gestione delle attività previste nel PROGETTO OFFERTA
presentato in sede di gara
Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di imprevisti e
difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun
compenso.
ART. 2 SERVIZIO EDITORIALE E DI VENDITA – BOOK SHOP
1. Il funzionamento del book si svolge di norma negli orari di
apertura del Museo Rocca Sanvitale.
2. L’attività del book shop comprende l’acquisto, la vendita e la
realizzazione di materiale didattico, di materiale editoriale e di
documentazione legato alla Rocca Sanvitale (cataloghi e
pubblicazioni, video, cartoline, manifesti, riproduzioni,
3
3.
4.
5.
6.
gadget, oggettistica, ecc.. ) ed alle emergenze turistiche del
territorio.
Il materiale posto in vendita e quello realizzato dovranno
essere previamente concordati con l’Amministrazione
comunale concedente;
Il Concessionario si obbliga ad acquistare all’inizio del periodo
di concessione il materiale fornito dall’Amministrazione
comunale concedente al prezzo di costo.
Il Concessionario, altresì, si obbliga ad acquistare in conto
vendita, a vendere a prezzo concordato, ad esporre e
promuovere adeguatamente
pubblicazioni edite e/o
patrocinate dall’Amministrazione
Il Concessionario deve assicurare la gestione dei rispettivi
incassi con rendiconto amministrativo, contabile e tributario e
la dotazione di ogni strumentazione idonea ad accettare ogni
modalità di pagamento, compresi i pagamenti tramite
bancomat e carta di credito;
ART. 3 VISITE DIDATTICHE E ATTIVITA’ LABORATORIALI
1. Presso la Rocca Sanvitale si svolgono attualmente:
- visite didattiche
- attività di laboratorio gestite da soggetti esterni, quali
‘affresco’, ‘ritratto’, ‘burattini’, ‘incisione’ ‘guida
multimediale del castello per bambini e ragazzi’ e “studio
della luce”,
2. Il Concessionario garantirà lo svolgimento di visite didattiche
e di attività di laboratorio così come previste nel PROGETTO OFFERTA.
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ART. 4 SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ROCCA
SANVITALE
4.1 L’attuale orario di funzionamento del Museo Rocca Sanvitale è
il seguente:
periodo 1 novembre – 31 marzo
chiuso lunedì non festivo
feriale 9,30/12,30 - 15,00/18,00 (l'ultima visita inizia un'ora prima
della chiusura)
festivo 9,30/13,00 - 14,30/18,00 (l'ultima visita inizia un'ora prima
della chiusura)
periodo 1 aprile – 31 ottobre
aperto tutti i giorni
feriale 9,30/12,30 - 15,00/19,00 (l'ultima visita inizia un'ora prima
della chiusura)
festivo 9,30/13,00 - 14,30/19,00 (l'ultima visita inizia un'ora prima
della chiusura)
4.2
Il Concessionario può disporre la chiusura totale del Museo
Rocca Sanvitale nelle giornate del 24/12 e 25/12 e parziale nella
mattina del 1 gennaio. Nel rispetto del calendario
soprariportato il PROGETTO OFFERTA potrà prevedere
ampliamenti o riduzioni dell’orario di apertura ,nel rispetto
delle seguenti fasce orarie minime:
dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 nel periodo di
vigenza dell’ora solare;
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 nel periodo di
vigenza dell’ora legale.
5 Durante il rapporto contrattuale gli eventuali ampliamenti o
riduzioni dell’orario di apertura previsto nel PROGETTO
OFFERTA dovranno essere adeguatamente motivati e saranno
5
oggetto di specifico accordo con la Amministrazione comunale
concedente.
6 Il Concessionario è obbligato ad osservare eventuali aperture
straordinarie del Museo Rocca Sanvitale, anche in orari serali,
stabilite dall’Amministrazione comunale concedente in
coincidenza con specifiche manifestazioni culturali o turistiche.
4..2 I percorsi di visita
1. L'accesso è consentito solo con visita guidata.
2. All’atto di approvazione del presente capitolato sono previsti i
seguenti percorsi di visita:
- Percorso completo: stanze arredate, giardino pensile, camera
ottica, stanze a piano terra con affresco del Parmigianino
- Percorso Piano nobile: stanze arredate, giardino pensile, camera
ottica
- Percorso del Parmigianino: stanze a piano terra con affresco del
Parmigianino
3. Il Concessionario può organizzare percorsi di visita diversi. In
ogni caso:
- è assolutamente vietata la circolazione incontrollata dei
visitatori all’interno del Museo Rocca Sanvitale, cui deve
essere garantito un adeguato servizio di orientamento,
oltre agli abituali strumenti informativi quali piante con
la numerazione e la denominazione delle sale, la
indicazione dei percorsi; la segnalazione dei servizi,
didascalie e pannelli informativi con informazioni chiare
e leggibili, il catalogo e/o una guida breve e/o opuscoli
informativi.
- l’organizzazione dei gruppi di visitatori all’interno delle
sale non deve superare le 50 unità a gruppo per le sale
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arredate e 30 unità per la saletta affrescata dal
Parmigianino;
- il tempo di attesa tra una visita e l’altra non deve
superare i 30 minuti di attesa
4. Ove non già specificato, l’Amministrazione comunale
concedente si riserva altresì di determinare, quando
opportuno, il numero massimo di presenze contemporanee
ammesse per la visita di ogni singolo spazio museale.
5. Il Concessionario garantisce l’accesso al Museo Rocca
Sanvitale, anche avvalendosi di apparecchiature idonee a
permettere il superamento delle barriere architettoniche.
L’Amministrazione comunale concedente mette a disposizione
in comodato d’uso gratuito un apposito apparecchio scoiattolo
montascale con relativo caricabatteria la cui manutenzione
ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario
4. 3 Le tariffe
1. Le tariffe vigenti all’atto di approvazione del presente
capitolato sono le seguenti:
A) Percorso Stanze arredate, giardino pensile e camera
ottica:
Adulti, € 4,00
Ragazzi (6-16 anni), € 2,50
Alunni scuola dell’infanzia: € 1,50
Comitive adulti (minimo 20 persone) € 3,50
Ridotto Card, € 3,00
B) Percorso Saletta di Diana e Atteone del Parmigianino e
stanze a piano terra:
Ingresso unico, € 3,00
C) Per i residenti nel comune di Fontanellato, per gli
accompagnatori di comitive, gli insegnanti con scolaresche e
disabili è previsto l’ingresso gratuito.
D) Sono inoltre previsti i seguenti sconti:
7
- € 1,00 per i degenti e i parenti accompagnatori del Centro
Cardinal Ferrari di Fontanellato;
- € 1,00 per i soci TCI, FAI, ART’E’ e Card del circuito
Castelli del Ducato di Parma e Piacenza
2. Il Concessionario, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, può
applicare una struttura tariffaria diversa da quella in uso,
anche in relazione alla eventuale modifica dei percorsi di
visita. In ogni caso:
A)i visitatori non potranno circolare liberamente all’interno
del Museo Rocca Sanvitale.
B) il prezzo/persona fissato per la visita completa per
persona (Sale arredate, Parmigianino e Camera Ottica)
non potrà essere superiore a € 10. Con decorrenza dal
1/1/2011, il Concessionario potrà aggiornare annualmente
tale prezzo in base alla variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati per l’anno precedente.
C) deve essere mantenuto l’ingresso gratuito per i residenti
in comune di Fontanellato.
D)devono essere praticare le tariffe agevolate previste dalle
convezioni stipulate dall’Amministrazione comunale
concedente per finalità di promozione turistica o
culturale quali il TCI, FAI, ART’E’, Card del circuito
Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, Bandiera
arancione, Città slow, Centro Cardinal Ferrari, Slow-food,
le cui convenzioni sono note al concessionario.
3. L’Amministrazione comunale concedente si riserva il diritto
dell’ingresso gratuito per i propri ospiti fino ad un massimo di
400 ingressi annui.
4. L’Amministrazione concedente si riserva l’utilizzo di spazi
museali per l’organizzazione di manifestazioni di
rappresentanza per un numero massimo di 10 giorni annui.
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4.4 Il servizio di biglietteria
1. Il servizio comprende:
a. le attività di informazione circa l’accesso al Museo Rocca
Sanvitale (in particolare, orari, tariffe, modalità di
acquisto dei biglietti di ingresso, modalità di pagamento,
modalità di visita, indicazioni su come raggiungere il
Museo Rocca Sanvitale e modalità di accesso per persone
con handicap.
b. la gestione delle attività di biglietteria
c. la vendita dei biglietti per la visita del Museo Rocca
Sanvitale presso i locali della biglietteria
d. la ricezione e la tenuta delle prenotazioni per la visita
con le modalità previste nel PROGETTO-OFFERTA
e. la prevendita dei biglietti, con le modalità previste nel
PROGETTO-OFFERTA
f. la fornitura di ogni strumentazione idonea ad accettare
ogni modalità di pagamento previste nel PROGETTOOFFERTA
4.5 Adempimenti contabili e fiscali
1. Il Concessionario provvede alla vendita dei biglietti per la visita
al Museo Rocca Sanvitale e incassa i rispettivi corrispettivi, nel
rispetto degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari
previsti dalla legislazione vigente.
2. Il Concessionario dovrà curare la registrazione e l’aggiornamento
dei registri contabili e fiscali. In particolare: per motivazioni di
ordine contabile (rendicontazione su base mensile), il servizio di
biglietteria deve avere inizio il primo giorno del mese in cui il
servizio stesso viene attivato.
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ART. 5
GESTIONE
UFFICIO INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA
1. Il servizio di accoglienza turistica del Comune di Fontanellato
ha ottenuto il riconoscimento
di Ufficio I.A.T. con
provvedimento
dell’Amministrazione
provinciale
con
Deliberazione GP 770/2007. Il Concessionario dovrà gestire il
servizio nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite.
2. Il servizio sarà gestito con le modalità risultanti dal
PROGETTO OFFERTA, e deve in ogni caso comprendere:
- l’apertura dell’ufficio IAT durante l’orario di apertura del
Museo Rocca Sanvitale.
- la realizzazione, gestione e l’aggiornamento di un sito
internet contenente le informazioni promozionali circa le attività
oggetto della presente concessione; è consentita l’inserzione nel
sito di link e banner pubblicitari previa autorizzazione della
Amministrazione comunale concedente. I link ed i banner
pubblicitari dovranno espressamente prevedere la dizione
‘pubblicità’. I contenuti del sito saranno oggetto di previa
approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale
concedente.
- la gestione del servizio ‘Nolo Bike Parma’, coordinato da
Parma Turismi per conto dell’Amministrazione Provinciale di
Parma.
ART. 6 GESTIONE SALE _- ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE,
EVENTI CULTURALI E ATTIVITA' PROMOZIONALI
1. Il Concessionario organizza mostre, eventi culturali e attività
promozionali nei seguenti spazi:
- Sala dei Merli, posta al 3 piano della Rocca Sanvitale;
attrezzata con impianto audio, video, sistema di
riscaldamento, sistema di condizionamento, sedie e tavoli
- Sala delle Gelosie, posta al 3 piano della Rocca Sanvitale. E’
fatto salvo il diritto dell’amministrazione proprietaria di
10
2.
3.
4.
5.
6.
7.
utilizzare la porta taglia fuoco che si affaccia sul lato nord della
Sala.
Il Concessionario è autorizzato a concedere in uso a terzi l’uso
delle Sale predette, per le medesime finalità.
L’organizzazione di mostre, eventi culturali e attività
promozionali dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti:
a. è consentito lo svolgimento di convegni, conferenze,
congressi di carattere culturale, artistico, letterario,
medico scientifico e di ogni altra manifestazione che
possa contribuire a promuovere l’immagine del Museo
Rocca Sanvitale e del territorio di Fontanellato.
b. è vietato l’uso delle predette sale per festeggiamenti di
carattere personale o familiare e comunque quando sia
incompatibile con il carattere e il decoro della Rocca
Sanvitale e con la funzione pubblica della stessa e di ogni
altra manifestazione che possa ledere l’immagine della
Rocca Sanvitale e del territorio.
Il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione
concedente con 20 giorni di anticipo la data e l’oggetto delle
mostre, eventi culturali e attività promozionali che intende
organizzare.
L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di vietarle
nei successivi sette giorni.
Costituiscono cause di annullamento lo svolgimento di eventi
che, in qualsiasi forma, possano recare danno al prestigio della
Rocca Sanvitale, nonché l’omessa comunicazione nei termini
sopra indicati.
E’ fatto divieto al Concessionario di acconsentire che i locali
oggetto di concessione siano utilizzati in via continuativa,
quale sede di società, associazioni ed organismi collettivi in
genere, o siano adibiti allo svolgimento dell’attività propria
delle società, associazioni ed organismi collettivi anzidetti.
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8. L’Amministrazione concedente si riserva l’utilizzo della Sala dei
Merli per l’organizzazione di manifestazioni di rappresentanza
per un numero massimo di 10 giorni annui.
9. Il PROGETTO-OFFERTA descrive i criteri che il concessionario
intende utilizzare per la concessione in uso delle Sale a terzi e le
modalità di organizzazione di mostre, eventi culturali e attività
promozionali.
ART. 7 MARCHI E CONTRASSEGNI
1.
Al Concessionario è assicurato in via esclusiva, per
tutta la durata della concessione e per l’erogazione dei
servizi oggetto della gara, limitatamente alle attività in
concessione, l’uso del marchio e del logo “Il Gusto
della Cultura”
2.
E’ vietato l’uso del logo del concedente, nonché
l’esibizione - anche a fini pubblicitari – di insegne o
marchi di qualsiasi genere e tipo, salvo quelli di
titolarità
dell’amministrazione
da
questa
eventualmente autorizzati.
ART. 8 SERVIZIO DI PULIZIA
1. Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e
spese alla pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi di seguito
indicati, dettagliatamente descritti nella pianta (ALLEGATO N. 1) :
- Biglietteria e Bookshop
- Museo Rocca Sanvitale
- Cortile
- Porticato;
- Loggia al piano primo
- Giardino pensile
- Ingresso Rocca Sanvitale dal ponte compreso
- Servizi igienici posti nel seminterrato della Rocca Sanvitale
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- Servizi igienici posti al piano terra della Rocca Sanvitale
- Servizi igienici posti al piano terzo della Rocca Sanvitale
(annessi Sala delle Gelosie)
- Sala dei Merli
- Sala delle Gelosie
- Ascensore che accede al terzo piano della Rocca
2. Il servizio di pulizia sarà eseguito a perfetta regola d’arte,
con diligenza e cura secondo lo schema puntuale e dettagliato
contenute nel PROGETTO OFFERTA.
ART 9
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA ROCCA
SANVITALE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
1. Il PROGETTO OFFERTA presentato in sede di gara descrive le
attività
che il Concessionario intende intraprendere per la
promozione turistica della Rocca Sanvitale e del territorio comunale
di Fontanellato, con la relativa tempistica.
2. Costituiscono elementi minimi del PROGETTO OFFERTA:
a. Le modalità di ricezione e tenuta delle prenotazioni per
la visita museale;
b. Le modalità di prevendita dei biglietti per la visita
museale;
c. Le modalità di valorizzazione dell’afflusso turistico
proveniente dalle Aree di sosta per Camperisti poste
sul territorio comunale;
d. Le strumentazioni messe a disposizione per il
pagamento dei biglietti;
e. Le forme di organizzazione dei servizi museali
finalizzata all’incremento della utenza straniera;
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f. Le modalità di gestione dello IAT, nel rispetto dei limiti
previsti dall’art. 5;
g. Le modalità di elaborazione e di gestione delle visite
didattiche e delle attività di laboratorio
h. Le modalità di organizzazione di mostre, eventi
culturali e attività promozionali comportanti l’utilizzo
della Sala dei Merli e della Sala delle Gelosie e i criteri
per la concessione delle stesse a terzi per le medesime
finalità.
i. Il modello organizzativo delle attività, con la descrizione
della qualificazione del personale impiegato per
ciascuno dei servizi oggetto della concessione, con
specifico riferimento alla sua formazione scolastica e
professionale, ed alla conoscenza delle lingue straniere
j. Le forme utilizzate per la promozione delle attività
turistiche
k. Le modalità di informatizzazione dei servizi gestiti;
l. Il Piano delle manutenzioni ordinarie dei beni immobili
in conformità alle previsioni dell’art. 13 del presente
capitolato
m.
Il Piano di esecuzione del servizio di pulizia;
n. Il progetto del contenuto del sito turistico;
3. Il Concessionario farà pervenire all’Amministrazione
comunale concedente con cadenza mensile il resoconto
dettagliato delle attività svolte in attuazione del PROGETTO
OFFERTA. In particolare il resoconto dovrà indicare:
- il numero dei visitatori presso il Museo Rocca Sanvitale
- la frequenza e le modalità di utilizzo delle sale attrezzate
- le convenzioni stipulate con gli operatori turistici locali per
la vendita di pacchetti turistici venduti
- i laboratori svolti.
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4. Quanto previsto dal progetto offerta costituirà obbligo
contrattuale a tutti gli effetti di legge.
ART. _10 UTENZE - ONERI A CARICO DELLE PARTI
1. E’ a carico del Concessionario l’utenza telefonica 0521
829055. Tale utenza attualmente comunale verrà
immediatamente volturata dopo l’aggiudicazione della gara.
Al termine del rapporto di concessione l’utenza sarà
nuovamente trasferita al Comune o al Concessionario
subentrante.
2. Sono a carico del Concessionario i costi relativi a tutte le
utenze telefoniche (schede prepagate) relative al sistema
d’allarme.
3. Sono a carico del Concessionario i costi relativi
all’effettuazione dei pagamenti tramite sistemi POS, le carte
di credito e i pagamenti On line;
4. Sono a carico dell’Amministrazione comunale concedente
i costi delle utenze per la fornitura dell’energia elettrica, per
la fornitura dell’acqua e del riscaldamento.
ART 11 OBBLIGHI A CARICO AL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario si obbliga a conformarsi a tutte le leggi e
regolamenti in vigore che regolano le attività del servizio
oggetto del presente capitolato.
2. Il Concessionario si obbliga a provvedere ad ottenere le licenze,
nulla osta, permessi ed autorizzazioni previste dalla normativa
vigente per lo svolgimento dei servizi.
3. Il Concessionario si obbliga ad adottare, nell’esecuzione dei
servizi, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie, in
base alla particolarità del lavoro, all’esperienza, alla tecnica,
nonché alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 626/94 e
successive normative di settore, a garantire la vita e l’incolumità
psicofisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le
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prestazioni contrattuali, nonché di terzi, attraverso
l’eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di
infortunio e di inquinamento.
4. Il Concessionario si obbliga ad adottare tutte le cautele
necessarie al fine di evitare, durante lo svolgimento del
Servizio, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle
strutture museali etc.;
5. Il Concessionario si obbliga a garantire la riservatezza delle
informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Servizio e
ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o
opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa
vigente.
6. Il Concessionario si obbliga a fornire tempestivamente
all’Amministrazione comunale concedente ogni notizia o
avvenimento riguardante la gestione dei servizi in oggetto che
eccedano il normale funzionamento.
7. Il Concessionario si obbliga a esporre, permanentemente e in
modo ben visibile, nei locali adibiti al servizio, l'orario di
apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi e le tariffe dei
prodotti e delle prestazioni.
8. II Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli
scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente
previsti dalia vigente normativa, utilizzando gli strumenti
(registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge.
9. II Concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni
d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria
impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà
del Concessionario medesimo e/o dell’Amministrazione
comunale concedente.
10. II Concessionario si obbliga a non alterare l'attuale struttura
degli immobili.
16
11. II Concessionario si obbliga a conformarsi alla legislazione e ai
regolamenti in vigore in materia di deposito e eliminazione di
materiali di scarto;
12. II Concessionario si obbliga a assumere integralmente ogni
onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc.,
stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione
a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi
concessi;
13. II Concessionario si obbliga a assumere a proprio carico
integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di
qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio del
servizio, sui locali concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione
dei danni determinati da cause estranee ai servizi prestati e
all'occupazione dei locali, pur restando a carico del
Concessionario l'onere della prova.
14. II Concessionario si obbliga a indicare contestualmente
all’attivazione del servizio gli indirizzi (postali, telefonici, fax, email) cui indirizzare le comunicazioni di servizio che si
rendessero eventualmente necessarie;
15. II Concessionario si obbliga a garantire la riservatezza delle
informazioni, conoscenze e procedure e l'osservanza del segreto
d'ufficio sul contenuto di atti e documenti nonché su fatti e
notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a
conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio. Il
Concessionario è tenuto a dare istruzione al proprio personale
affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello
svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come
tali vengano trattate. Deve essere assicurato il segreto su tutto
quanto il Concessionario e il suo personale conosceranno a
causa della concessione ( sistemi di allarme e sicurezza, turni
custodi, contenuti di atti e documenti, fatti e notizie di qualsiasi
tipo). In caso di accertata violazione l’ Amministrazione
comunale concedente si riserva di agire giudizialmente contro i
17
responsabili nelle opportune sedi civili e penali. Qualora si
verifichino furti e/o danneggiamenti dovuti alla fuga di dati e
notizie il Concessionario ne risponderà in solido con i suoi
dipendenti che eventualmente avessero divulgato le notizie
riservate.
16. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai
propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge
12/06/90 n.146 e successive modificazioni “sull’esercizio del
diritto nei servizi pubblici essenziali”
17. Il Concessionario si obbliga a partecipare alla realizzazione di
iniziative
culturali
programmate
dall’Amministrazione
concedente.
ART _12__ PERSONALE
1. Il Concessionario si obbliga a dotare tutto il personale di
apposito tesserino di riconoscimento, da tenere ben visibile
durante lo svolgimento del servizio. L’eventuale smarrimento
del tesserino dovrà essere immediatamente notificato dal
Concessionario all’Amministrazione comunale concedente.
2. Il Concessionario si obbliga altresì:
a. a curare sotto la propria responsabilità che, durante il
servizio, i dipendenti tengano un contegno corretto sotto
ogni riguardo;
b. a provvedere al pagamento dei salari, di tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti,
in base alle vigenti disposizioni legislative, regolamentare
e contrattuali;
c. a prestare la massima sorveglianza sulla sicurezza ai
locali concessi, con i relativi impianti, attrezzature, arredi
e di ogni oggetto ivi contenuto e conservato, assumendo a
proprio carico il totale reintegro di quanto venisse
danneggiato dal personale;
18
3.
4.
5.
6.
d. a dare esecuzione al servizio nella forma più scrupolosa,
esatta e completa;
Il Concessionario si obbliga a fornire al personale idoneo ed
omogeneo abbigliamento per facilitarne l’individuazione ed
evitare che persone non autorizzate possano introdursi nei
locali dove deve essere effettuato il servizio;
Il Concessionario è, altresì, obbligato a comunicare
preventivamente all’Amministrazione comunale concedente le
generalità dei soggetti che intende adibire ai servizi,
comunicando successivamente eventuali variazioni e
sostituendo il personale che, per giustificati motivi non
risultasse gradito all’Amministrazione appaltante.
Il Concessionario è senz’altro tenuto alla più rigorosa e stretta
osservanza di tutte le norme contrattuali di legge, concernenti
la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del
personale impiegato nel servizio, restando l’Amministrazione
appaltante esonerata, al riguardo, da ogni e qualsiasi
responsabilità.
Gli addetti al servizio dovranno essere a conoscenza delle
disposizioni e delle procedure prescritte nel Piano di
Emergenza, in particolare delle modalità di evacuazione del
pubblico dai locali.
ART. 13__ ONERI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI
1. I locali in cui si svolgeranno i servizi oggetto della concessione,
elencati all’art. 1 del presente capitolato, saranno consegnati dotati
di impiantistica di base, provvisti di finiture architettoniche e degli
elementi di arredo attualmente esistenti, previa redazione in
contraddittorio di apposito verbale di consegna.
2. Il Concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni
d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione i predetti
locali. Il PROGETTO – OFFERTA contiene il Piano delle
manutenzioni ordinarie dei beni immobili.
19
3. Il Concessionario si obbliga altresì a mantenere in perfette
condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione gli
impianti di aria condizionata e gli impianti di allarme. In ogni caso
di attivazione dei sistemi di allarme posti a protezione dei locale
oggetto della presente concessione, il concessionario è tenuto a
recarsi immediatamente presso i medesimi locali stessi al fine di
verificare le cause di attivazione ed adottare le opportune
conseguenti iniziative.
4. Il Concessionario si obbliga non alterare in alcun modo la
condizione degli immobili oggetto di concessione, salva la espressa
autorizzazione dell’Amministrazione comunale concedente.
5. In ogni caso alcuna responsabilità potrà essere attribuita
all’Amministrazione comunale concedente per eventuali danni o
perdite subiti dal Concessionario a seguito di eventi occorsi negli
spazi dati in concessione e non imputabili a responsabilità
dell’Amministrazione medesima.
6. In tutti i casi, alla scadenza naturale o comunque alla cessazione
della concessione il Concessionario si impegna a sgomberare i locali
da merci, materiali, arredi ed impianti di sua proprietà al più
presto, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del
rapporto.
7. Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla
attivazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sistemi
d’allarme, antincendio, antintrusione, rilevazione tasso di umidità
relativo e segnalatore di presenza presenti nei locali del Museo
Rocca Sanvitale, dello IAT e nel Bookshop, al fine di garantire
l’integrità dei beni e materiali ivi custoditi.
8. Il Concessionario si obbliga a segnalare senza indugi al
competente ufficio tecnico comunale le necessità di interventi di
manutenzione straordinaria.
9. Restano a carico dell’Amministrazione comunale concedente gli
oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei locali oggetto
della concessione. L’Amministrazione comunale concedente,
20
qualora durante il rapporto di concessione, si rendesse necessario
eseguire tali interventi, adotterà tutte le tecniche necessarie per
evitare ostacoli al flusso turistico.
10 L’Amministrazione comunale concedente provvede alla verifica
periodica degli estintori.
ART.
14 ALLESTIMENTO DEI LOCALI
1. Il L’Amministrazione comunale concedente mette a
disposizione del Concessionario i beni strumentali di
proprietà comunale già presenti nell’Ufficio IAT, nel
Bookshop e nelle Sale poste al terzo piano della Rocca
descritti nell’ ALLEGATO N. 2 e risultanti dal verbale di
consegna.
2. Il Concessionario si obbliga a mantenere in perfette
condizioni d’uso, mediante periodici interventi di
manutenzione, i beni predetti.
3. Il Concessionario si obbliga altresì, qualora non ne sia
possibile la manutenzione, a sostituire i predetti beni
divenuti inservibili. Al termine del rapporto di concessione
i beni messi a disposizione dal Concessionario per la
sostituzione di quelli usurati restano di proprietà
dell’Amministrazione comunale concedente.
4. Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e
spese all’allestimento degli spazi ulteriori a quelli descritti
nell’art. 1 che l’Amministrazione comunale concedente
stabilisca
di concedere nel corso del rapporto di
concessione.
5. Il Concessionario si obbliga a non alterare la sistemazione
dei beni mobili e l’ allestimento dei locali, salvo espressa
autorizzazione dell’Amministrazione comunale concedente.
21
ART. 15
PATRIMONIO MUSEALE – BENI VINCOLATI
DALLA SOPRINTENDENZA
1. Il L’Amministrazione comunale affida al Concessionario i
beni museali descritti nell’ALLEGATO N “_2___” e risultanti dal
verbale di consegna.
2. E’ fatto obbligo al Concessionario di rispettare le
prescrizioni in ordine alla tenuta dei beni museali impartite
dall’Amministrazione concedente, dalla Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Parma e
Piacenza,
dalla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le provincie di Parma e Piacenza e dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia Romagna.
3. E’ fatto obbligo altresì al Concessionario di fornire
all’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna (IBC) la
documentazione dei dati rilevati in sede di monitoraggio periodico
degli ambienti museali nei parametri di temperatura, umidità
relativa e illuminamento.
ART. 16 RESPONSABILITÀ.
Il
Concessionario
è
direttamente
responsabile
verso
l’Amministrazione Concedente ed i terzi della regolare e corretta
gestione del servizio del presente capitolato. Il Concessionario
risponde direttamente e indirettamente di ogni danno a persone o
cose che, durante lo svolgimento dei servizi, per fatto proprio e dei
suoi dipendenti (intendendosi per tale qualsiasi persona della cui
opera si avvalga per la gestione del servizio), potrà derivare al
all’Amministrazione concedente, oltre ai destinatari dei servizi,
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o a compensi da parte dell’Amministrazione
concedente.
L’Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità
per incidenti alle persone o danni alle cose che dovessero venire
provocati dal Concessionario nel corso della durata del contratto.
22
Il Concessionario è pertanto obbligato a tenere indenne
l’Amministrazione da ogni azione che dovesse essere in tal senso
promossa da terzi.
Il Concessionario dovrà consegnare alla Amministrazione
comunale concedente copia delle polizze perfezionate prima della
sottoscrizione del contratto. Ogni eventuale modificazione
successiva delle polizze dovrà essere preventivamente approvata
dall’Amministrazione concedente.
Il Concessionario:
a) assume, nei confronti dell’Amministrazione Comunale
concedente ogni responsabilità per i danni causati ai beni di sua
proprietà in occasione o a causa della gestione del servizio dato in
concessione;
b) deve tenere indenne l’Amministrazione comunale concedente da
qualsiasi responsabilità civile e penale, conseguente a danni a cose o
a persone dipendenti dalla gestione del servizio, o comunque
verificatisi durante il suo espletamento;
c) assume ogni responsabilità derivante da iniziative,
manifestazioni e qualsiasi altra attività da essa organizzata, anche
per gli eventuali danni al pubblico.
A tal fine, il Concessionario è tenuto a stipulare:
a) per rischi di cui agli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., apposita
polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad Euro
1.500.000,00 per sinistro. A tale fine il Concessionario è assimilato al
conduttore e la relazione intercorrente tra questi e
l’Amministrazione concedente equivale ad un rapporto di
locazione, ai sensi del codice civile;
b) per il rischio di responsabilità civile terzi derivante
dall’espletamento del servizio, apposita polizza assicurativa con le
seguenti caratteristiche:
b1) Sezione RCT massimale minimo unico di €. 2.000.000,00
b2) Sezione RCO massimale minimo €. 2.000.000,00 / €. 1.000.000,00
23
La polizza dovrà comunque contemplare le seguenti garanzie
aggiuntive /integrative a deroga delle norme generali di
assicurazione:
a) danni a cose/enti mobili e immobili del Comune conseguenti ad
incendio, esplosione o scoppio di cose del Concessionario o da lui
detenute per un massimale non inferiore ad € 500.000,00.
b) danni a cose/enti mobili del Comune detenute dal
Concessionario a qualsiasi titolo e destinazione;
c) danni a cose/enti mobili del Comune, sollevate, e/o movimentate
con qualsiasi mezzo e strumento di lavoro;
Per le garanzie aggiuntive/integrative richiamate la polizza dovrà
prevedere massimali minimi non inferiori a:
a) lettere a) e b) massimale € 500.000,00
b) lettera c) massimale € 150.000,00
Il Concessionario è tenuto a stipulare con primaria compagnia di
assicurazione ed a mantenere pienamente efficaci le polizze di cui
sopra per una durata equivalente a quella del contratto, in difetto
essendole accollata ogni responsabilità susseguente.
Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi per danni a
persone o a cose loro arrecati ecceda i massimali richiesti la
differenza resterà a carico del Concessionario.
La polizza dovrà essere corrisposta almeno 20 giorni prima dalla
data fissata per la sottoscrizione del contratto e la mancata consegna
comporterà decadenza dall’aggiudicazione.
ART. 17 SICUREZZA
Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita
all’Amministrazione comunale concedente in caso di incidenti e
sinistri, di ogni natura e genere, eventualmente accaduti al
personale impiegato dal Concessionario o ai clienti del servizio.
24
II Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari
perchè l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in
condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle
norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio
nazionale, nonché delle eventuali norme interne dell’
Amministrazione comunale concedente in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro.
II Concessionario, prima di iniziare l'attività contrattuale, in
relazione ai rischi specifici propri dell'attività, a seguito delle
informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e
sulle misure di prevenzione dell’ Amministrazioni concedente,
provvede alla elaborazione del Piano di Sicurezza (ex lege
626/1994, e succ. modif., l. 81/2008) .
Il Concessionario curerà l'informazione e l'addestramento dei
propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da
applicare durante l'esecuzione dei servizi, nominerà il coordinatore
dell’emergenza, che avrà l’obbligo della presenza nella struttura,gli
addetti al servizio di emergenza (legge n. 818/84, D.Lgs 626/94 e
s.m.i.; D.M. 10/03/1998, l. 81/2008), per il rispetto di quanto previsto
anche dal D.M. 569/92 (prevenzione incendi).
Il personale del Concessionario che opera negli ambienti oggetto di
concessione (coordinatore e preposti al servizio di prevenzione)
partecipa ad eventuali
momenti formativi su istanza del
Responsabile della sicurezza del Comune di Fontanellato.
ART. 18
QUALITA’ DEI SERVIZI - CONTROLLO DELLE
ATTIVITA’
1. L’Amministrazione si riserva di fornire indicazioni sulle
modalità con cui devono essere organizzati gli interventi
oggetto della concessione
2. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di
raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le
25
valutazioni circa la qualità delle prestazioni rese dal
Concessionario.
3. II Concessionario si obbliga ad informare l’Amministrazione
comunale concedente di tutte le osservazioni, i reclami e i
suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dai clienti del
servizio; il Concessionario si obbliga anche a corredare
l'informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni,
giustificazioni, proposte utili.
4. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno
direttamente all’Amministrazione saranno trasmessi al
Concessionario, che fornirà obbligatoriamente, e per iscritto, le
spiegazioni e le giustificazioni del caso.
5. L’Amministrazione
concedente
mediante
personale
dipendente o comunque incaricato mantiene le proprie
funzioni di controllo per assicurare la qualità di tutti i servizi
resi dal Concessionario e può disporre verifiche sul loro livello
qualitativo in qualsiasi momento e senza preavviso.
6. L’Amministrazione comunale concedente si riserva il diritto di
controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate
dal Concessionario.
7. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore,
non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti,
intendendo per forza maggiore qualunque fatto eccezionale,
imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario,
che quest’ultimo non possa evitare.
ART. 19 CANONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il Concessionario versa all’Amministrazione comunale un
canone complessivo di € 550.000,00, maggiorato dell’incremento
percentuale offerto in sede di gara, oltre l’IVA, così ripartito:
26
- periodo 1/11/2009-31/12/2009: € 100.000,00 (centomila), , oltre
l’IVA, da corrispondersi in rata unica entro e non oltre il
30/11/2009;
- periodo 1/1/2010 – 31/12/2015: € 450.000,00 maggiorato
dell’incremento percentuale offerto in sede di gara, oltre l’IVA,
da corrispondersi mediante il pagamento di 72 rate mensili
anticipate costanti di € 6.250,00 maggiorato dell’incremento
percentuale offerto in sede di gara, oltre l’IVA, cadauna,
decorrenti dall’1/1/2010;
2. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi nella
misura prevista dal D.gs 231/2002, cui convenzionalmente si
rinvia, senza necessità di messa in mora alcuna e decorrenti dalla
data del dovuto pagamento alla data di effettivo pagamento.
ART. 20 CAUZIONE
1. Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia
definitiva per la regolare esecuzione del presente contratto pari ad
un’annualità del canone di concessione, mediante fideiussione
bancaria o assicurativa.
2. L’importo della garanzia definitiva, così come previsto dall’art.
16 del bando, è valutato sulla base dell’attuale costo anno per il
mantenimento del servizio.
1. La fideiussione deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
comunale concedente.
27
2. La garanzia di cui al presente articolo copre gli oneri per il
mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte nel
presente contratto e sarà svincolata, con atto espresso, decorso
un anno dalla scadenza della concessione, verificato il regolare
compimento delle prestazioni convenute.
3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina
decadenza dell’aggiudicazione.
ART. 21 CLAUSOLA PENALE.
1. Fatta salva la decadenza dalla concessione e la susseguente
nullità del contratto, nonché il risarcimento dell’eventuale
maggior danno, la concessionaria dovrà corrispondere le penali:
a) di 500,00 euro, per ogni giorno di mancata effettuazione delle
prestazioni dedotte nel presente contratto e/o di quelle assunte
dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO
OFFERTA
b) di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del
Responsabile del Servizio dell’Amministrazione concedente
nell’esecuzione di interventi posto a carico del Concessionario
ai sensi del presente capitolato e/o di quelle assunte dal
Concessionario con la
presentazione del PROGETTO
OFFERTA;
c) di 100,00 euro, per ogni evento denotante comportamento
scorretto nei confronti degli utenti o dei rappresentati
dell’Amministrazione comunale concedente;
d) € 400,00 in presenza di condizioni igieniche o di sicurezza
inadeguate, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
comunale concedente
fermo l’obbligo di eliminarle
immediatamente quando oggetto di contestazione;
e) da 100,00 euro a 500,00 euro secondo la gravità dell’infrazione,
per ogni altra inosservanza degli obblighi contemplati dal
28
presente contratto e/o di quelli assunti dal Concessionario con
la presentazione del PROGETTO OFFERTA e non comportante
la sua decadenza
2. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici
giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal
responsabile del Servizio dell’Amministrazione comunale
concedente, indicante l’infrazione compiuta.
3. L’eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni,
rimostranze, doglianze, contestazioni, eccezioni, scritti difensivi
o di qualunque altro atto d’opposizione alla contestazione non
esenta il concessionario dal pagamento della penale comminata,
salvo l’esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità
giudiziaria.
4. Qualora, scaduto il termine, la concessionaria non avesse
spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche
qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione a mente del
precedente comma, l’Amministrazione comunale concedente
può rivalersi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per
la regolare esecuzione del presente contratto.
ART. 22 DURATA DELLA CONCESSIONE. RECESSO.
1. La presente Concessione ha durata dall’1/11/2009 al 31/12/2015.
2. In caso di inosservanza delle obbligazioni di cui al presente
capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la
presentazione del PROGETTO OFFERTA, l’Amministrazione
comunale concedente potrà recedere, a proprio insindacabile
giudizio ed in qualsiasi momento, dal contratto, senza che il
Concessionario possa pretendere alcun risarcimento.
3. L’Amministrazione comunale concedente può in ogni momento
recedere dal contratto, con preavviso non minore di quattro mesi,
29
ai sensi dell’art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. In tal caso sarà restituito al
Concessionario il canone eventualmente già versato sino alla data
di efficacia del recesso.
ART. 23 SCADENZA O CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
1. Alla scadenza naturale o alla cessazione della concessione il
Concessionario, fermo restando quanto stabilito all’art.14
“Allestimento dei locali”, comma 3°, potrà liberamente
disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i
supporti di sua proprietà utilizzati nella conduzione
dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per
l'Amministrazione comunale concedente di riscattarli o
corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque
titolo.
2. Per le giacenze di magazzino riguardanti l’intera produzione
editoriale e di oggettistica, l’Amministrazione comunale
concedente può esercitare, entro trenta giorni dalla scadenza o
cessazione, totale o parziale facoltà di opzione per l’acquisto
ad un prezzo concordato o determinato da un terzo da
nominarsi ai sensi dell’art. 1473 del C.C., tenendo conto del
prezzo di fattura e del costo di produzione.
3. Relativamente alle suddette produzioni, qualora l’opzione di
acquisto non venga esercitata o venga esercitata solo
parzialmente dall’Amministrazione comunale concedente, il
Concessionario uscente ed il nuovo aggiudicatario potranno
concordare le modalità per l’acquisizione dei materiali residui.
ART. 24 DECADENZA DALLA CONCESSIONE.
1. La concessione sarà risolta di diritto, senza bisogno di
pronuncia, che non fosse meramente dichiarativa, per:
a) Cessazione e/o scioglimento della concessionaria;
30
b) mancato avvio dei servizi museali, o dell’Ufficio IAT o dei
servizi di pulizia entro il termine prefissato dal capitolato;
c) sospensione non autorizzata dei servizi museali o dello IAT o
dei servizi di pulizia per più di 3 giorni consecutivi o per 10
giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno;
d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile
di comportamento gravemente scorretto nei confronti degli
utenti o dell’Amministrazione comunale concedente;
e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti
il contratto di lavoro con il personale adibito all’erogazione dei
servizi oggetto della concessione
f) mancata stipulazione della polizza assicurativa per la
copertura delle responsabilità verso per i prestatori d’opera
comunque impiegati, prevista dal presente contratto;
g) gravi o reiterate inosservanze, segnalate per iscritto almeno tre
volte, a quanto prescritto dal presente contratto;
h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie
e delle garanzie assicurative previste dal presente capitolato
nel termine previsto, o, in mancanza di espressa previsione,
imposto con apposita comunicazione dall’Amministrazione
comunale concedente
i) subconcessione del servizio
j) dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la
cessazione di attività del Concessionario;
k) passaggio in giudicato di sentenze di condanna del
Concessionario per delitti finanziari o per reati che incidano
sulla moralità professionale;
l) mancato pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei
contributi previdenziali e assistenziali previsti a loro favore;
m) altre espresse ipotesi stabilite nel presente capitolato;
31
n) ritardato pagamento delle rate del canone, che si protragga
oltre il termine di 30 giorni dalle scadenze previste. Il
pagamento parziale del canone non interrompe i termini di cui
all’art. 19 e di quanto qui stabilito. L’Amministrazione
comunale concedente non accetterà pagamenti inferiori alle
somme dovute di cui all’art 19.
o) mancato rispetto agli impegni assunti nel PROGETTO
OFFERTA;
p) Perdita dei riconoscimenti relativi a Città-Slow, Slow-Food,
TCI, TCI – Bandiera Arancione, Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza per imprudenza, imperizia, negligenza, dolo e/o
colpa del concessionario;
2.
In ogni altro caso di grave inadempimento alle obbligazioni
contemplate nel presente contratto e/o di quelle assunte dal
Concessionario con la
presentazione del PROGETTO
OFFERTA , la decadenza della concessione può essere
pronunciata previa contestazione degli addebiti alla
concessionaria, con l’assegnazione di un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni.
3.
Acquisite
e
valutate
negativamente
le
predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la
concessionaria abbia risposto, l’Amministrazione comunale
concedente potrà dichiarare la risoluzione della concessione.
4.
Nel caso in cui l’inadempimento alle obbligazioni contemplate
nel presente contratto nel presente contratto e/o di quelle
assunte dal Concessionario con la
presentazione del
PROGETTO OFFERTA non si configurasse di gravità tale da
comportare la decadenza della concessione, e sempreché essa
non fosse espressamente comminata nel capitolato,
l’Amministrazione comunale concedente assegnerà alla
concessionaria un termine non inferiore a dieci giorni per
32
adempiervi - salvi i casi d’urgenza - impartendo inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno
di ricevimento della comunicazione.
5.
Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento
permanga, l’Amministrazione comunale concedente potrà
ordinare e fare eseguire, d’ufficio, in danno del
Concessionario, le prestazioni necessarie, rivalendosi, per il
relativo importo, sulla garanzia prestata per l’esecuzione del
presente contratto.
6.
La decadenza e/o risoluzione comporterà, in ogni caso,
l'incameramento, di diritto, della cauzione.
7.
Non spetterà al Concessionario, in caso di decadenza dalla
concessione, alcun indennizzo, ad alcun titolo, neppure sotto il
profilo di rimborso spese.
ART. 25 -VARIAZIONI SOGGETTIVE IN CAPO AL
CONCESSIONARIO
1. Ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs. 163/06, le cessioni di azienda e
gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al
Concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti
dell’ Amministrazione comunale concedente fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dalla legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione comunale
concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al
33
comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo
10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative
vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che
sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli
effetti loro attribuiti dalla legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano
anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte
degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore
di cooperative costituite o da costituirsi secondo le
disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno
tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti,
a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro
subordinato oppure che si trovino in regime di cassa
integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6
della legge 23 luglio 1 991, n. 223.
ART. _26__CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL
CONTRATTO
1. Ai sensi dell’Art. 117 del D.Lgs. 163/06, le disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese agli eventuali
crediti verso la stazione appaltante derivanti dal presente
contratto.
2. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente
a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Ai fini dell’opponibilità alle Amministrazioni concedenti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
34
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate
mediante
lettera
Raccomandata
A/R
all’Amministrazione comunale concedente.
4. Le cessioni di crediti dei corrispettivi di cui al presente
contratto sono efficaci e opponibili alle
5. Amministrazioni concedenti qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi mediante lettera
Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quindici
giorni dalla notifica della cessione.
6. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al presente contratto ed agli eventuali atti ad
esso aggiuntivi.
ART. 27 SUBCONCESSIONE.
1. Il Concessionario può avvalersi delle prestazioni
specialistiche di terzi, restando l’Amministrazione comunale
concedente estraneo da qualsiasi rapporto con essi.
2. E’ vietata ogni forma di sub-concessione, totale o parziale, di
diritto o di fatto, dei servizi oggetto del presente contratto o
della gestione ad esso relativa, pena la decadenza dalla
concessione e la susseguente nullità del contratto.
3. Il Concessionario può affidare a terzi muniti dei requisiti
abilitativi, di capacità e di qualificazione eventualmente
prescritti dalle norme vigenti in materia, lo svolgimento di
specifiche prestazioni, commessegli dal presente contratto,
che non comportino la traslazione della gestione del servizio
né il trasferimento del godimento e dell’uso degli impianti.
4. Non costituisce subconcessione l’attività di gestione delle
Sale di cui all’art. 6.
35
ART. 28 FORO COMPETENTE.
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine
all’applicazione del presente contratto, è competente il foro di
Parma.
ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI.
1. Nessun indennizzo, ad alcun titolo, verrà riconosciuto al
Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni
poste in essere dai dipendenti dell’ Amministrazione comunale
concedente .
Il Museo Rocca Sanvitale sarà gestito nel rispetto:
- del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il
"Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- della LR n. 18/2000 recante “Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”
- della LR n. 4/2000, recante “Norme per la disciplina delle
attività di animazione e accompagnamento turistico”
- della Delibera di Giunta regionale n. 1888 del 17/11/2008
“Approvazione criteri e linee guida per il riconoscimento
dei Musei regionali in base agli standard e obiettivi di
qualità ai sensi della LR 18/2000 “Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”
2. Il servizio di gestione dell’ ufficio Informazione e accoglienza
Turistica sarà organizzato nel rispetto della Delibera di Giunta
regionale n. 956 / 2005 - Definizione standard minimi e degli
standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione
turistica - Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art. 21 L.R. 7/03.
36
3. L’Amministrazione comunale concedente precisa che non ci
sono oneri della sicurezza a proprio carico (‘oneri da
interferenza’) attinenti i servizi e le attività oggetto della
presente concessione.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, trovano
applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono
l’oggetto.
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Fontanellato, 31 agosto 2009
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Andrea Ricco)
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