museo rocca sanvitale - Comune di Fontanellato
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MUSEO ROCCA SANVITALE Capitolato speciale per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di cui alle lettere a), d) e) di cui al comma 2 dell’art. 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , così come modificato dai Decreti Legislativi nn. 156 e 157 del 2006, nonché del servizio di biglietteria di cui al comma 3 dell’art. 103 del citato D.Lgs. Mesi 74 (1 novembre 2009 – 31 dicembre 2015) ART. 1 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE I servizi in oggetto si svolgono nella ROCCA SANVITALE, in Comune di Fontanellato, p.zza G. Matteotti n. 1. La tipologia dei servizi turistici, museali e culturali oggetto della concessione viene specificata di seguito agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, così come risultano dal PROGETTO OFFERTA presentato in sede di gara. Gli spazi in cui si svolgeranno le attività oggetto della concessione, individuati nell’ALLEGATO N 1 sono i seguenti: 1. Locale adibiti a biglietteria, piano terra Rocca Sanvitale 2. Locale adibito a book shop, piano terra Rocca Sanvitale 3. Spazi del Museo Rocca Sanvitale piano terra e piano primo Rocca Sanvitale 4. Sala dei Merli piano terzo Rocca Sanvitale 5. Sala delle Gelosie piano terzo Rocca Sanvitale L’Amministrazione comunale concedente, per motivate esigenze connesse al miglioramento del servizio si riserva la possibilità, durante la vigenza del contratto, di modificare l’ubicazione o di aumentare la dimensione degli spazi già assegnati, senza modifica 1 del canone. Il Concessionario s’impegna nel caso a provvedere ai relativi allestimenti. Le eventuali modifiche operative e logistiche saranno oggetto di particolari verifiche da accertarsi in contraddittorio con il Concessionario. La necessità di eseguire lavori di manutenzione dei locali elencati nel presente articolo potrà comportare variazioni temporanee per l’accesso alla visita; in tali casi ne verrà data tempestiva notizia al Concessionario, concordando le soluzioni più opportune. Di seguito si riportano i dati relativi al triennio 2006-2008 utili ai fini della valutazione dei contenuti della concessione. Affluenza nel Museo Rocca Sanvitale: Anno Biglietti 2006 88.980 2007 94.365 2008 88.992 Introiti accertati per l’ingresso al Museo Rocca Sanvitale Anno Introiti € 280.521,50 2006 € 297.439,00 2007 € 284.123,00 2008 Fatturato del Book shop annesso al Museo Rocca Sanvitale Anno Fatturato 2006 € 35.214,06 2007 € 42.845,75 2008 € 40.340,72 2 4. Fatturato per attività di convegnistica Anno Fatturato 2006 € 7.364,80 2007 € 5.600,00 2008 € 3.200,00 Il concessionario ritrarrà il corrispettivo della concessione dal diritto di sfruttamento economico del servizio, provenientegli dagli introiti derivanti: a) dalla riscossione dei biglietti per la visita del Museo Rocca Sanvitale b) dalla riscossione dei canoni per la concessione in uso delle Sale c) dalla gestione diretta del Bookshop del Museo Rocca Sanvitale d) dalla gestione diretta delle attività di laboratorio e) dalla gestione diretta dell’Ufficio IAT f) dall’eventuale stipulazione di contratti di sponsorizzazione per il sito turistico di Fontanellato, g)dalla gestione delle attività previste nel PROGETTO OFFERTA presentato in sede di gara Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso. ART. 2 SERVIZIO EDITORIALE E DI VENDITA – BOOK SHOP 1. Il funzionamento del book si svolge di norma negli orari di apertura del Museo Rocca Sanvitale. 2. L’attività del book shop comprende l’acquisto, la vendita e la realizzazione di materiale didattico, di materiale editoriale e di documentazione legato alla Rocca Sanvitale (cataloghi e pubblicazioni, video, cartoline, manifesti, riproduzioni, 3 3. 4. 5. 6. gadget, oggettistica, ecc.. ) ed alle emergenze turistiche del territorio. Il materiale posto in vendita e quello realizzato dovranno essere previamente concordati con l’Amministrazione comunale concedente; Il Concessionario si obbliga ad acquistare all’inizio del periodo di concessione il materiale fornito dall’Amministrazione comunale concedente al prezzo di costo. Il Concessionario, altresì, si obbliga ad acquistare in conto vendita, a vendere a prezzo concordato, ad esporre e promuovere adeguatamente pubblicazioni edite e/o patrocinate dall’Amministrazione Il Concessionario deve assicurare la gestione dei rispettivi incassi con rendiconto amministrativo, contabile e tributario e la dotazione di ogni strumentazione idonea ad accettare ogni modalità di pagamento, compresi i pagamenti tramite bancomat e carta di credito; ART. 3 VISITE DIDATTICHE E ATTIVITA’ LABORATORIALI 1. Presso la Rocca Sanvitale si svolgono attualmente: - visite didattiche - attività di laboratorio gestite da soggetti esterni, quali ‘affresco’, ‘ritratto’, ‘burattini’, ‘incisione’ ‘guida multimediale del castello per bambini e ragazzi’ e “studio della luce”, 2. Il Concessionario garantirà lo svolgimento di visite didattiche e di attività di laboratorio così come previste nel PROGETTO OFFERTA. 4 ART. 4 SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO ROCCA SANVITALE 4.1 L’attuale orario di funzionamento del Museo Rocca Sanvitale è il seguente: periodo 1 novembre – 31 marzo chiuso lunedì non festivo feriale 9,30/12,30 - 15,00/18,00 (l'ultima visita inizia un'ora prima della chiusura) festivo 9,30/13,00 - 14,30/18,00 (l'ultima visita inizia un'ora prima della chiusura) periodo 1 aprile – 31 ottobre aperto tutti i giorni feriale 9,30/12,30 - 15,00/19,00 (l'ultima visita inizia un'ora prima della chiusura) festivo 9,30/13,00 - 14,30/19,00 (l'ultima visita inizia un'ora prima della chiusura) 4.2 Il Concessionario può disporre la chiusura totale del Museo Rocca Sanvitale nelle giornate del 24/12 e 25/12 e parziale nella mattina del 1 gennaio. Nel rispetto del calendario soprariportato il PROGETTO OFFERTA potrà prevedere ampliamenti o riduzioni dell’orario di apertura ,nel rispetto delle seguenti fasce orarie minime: dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 nel periodo di vigenza dell’ora solare; dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 nel periodo di vigenza dell’ora legale. 5 Durante il rapporto contrattuale gli eventuali ampliamenti o riduzioni dell’orario di apertura previsto nel PROGETTO OFFERTA dovranno essere adeguatamente motivati e saranno 5 oggetto di specifico accordo con la Amministrazione comunale concedente. 6 Il Concessionario è obbligato ad osservare eventuali aperture straordinarie del Museo Rocca Sanvitale, anche in orari serali, stabilite dall’Amministrazione comunale concedente in coincidenza con specifiche manifestazioni culturali o turistiche. 4..2 I percorsi di visita 1. L'accesso è consentito solo con visita guidata. 2. All’atto di approvazione del presente capitolato sono previsti i seguenti percorsi di visita: - Percorso completo: stanze arredate, giardino pensile, camera ottica, stanze a piano terra con affresco del Parmigianino - Percorso Piano nobile: stanze arredate, giardino pensile, camera ottica - Percorso del Parmigianino: stanze a piano terra con affresco del Parmigianino 3. Il Concessionario può organizzare percorsi di visita diversi. In ogni caso: - è assolutamente vietata la circolazione incontrollata dei visitatori all’interno del Museo Rocca Sanvitale, cui deve essere garantito un adeguato servizio di orientamento, oltre agli abituali strumenti informativi quali piante con la numerazione e la denominazione delle sale, la indicazione dei percorsi; la segnalazione dei servizi, didascalie e pannelli informativi con informazioni chiare e leggibili, il catalogo e/o una guida breve e/o opuscoli informativi. - l’organizzazione dei gruppi di visitatori all’interno delle sale non deve superare le 50 unità a gruppo per le sale 6 arredate e 30 unità per la saletta affrescata dal Parmigianino; - il tempo di attesa tra una visita e l’altra non deve superare i 30 minuti di attesa 4. Ove non già specificato, l’Amministrazione comunale concedente si riserva altresì di determinare, quando opportuno, il numero massimo di presenze contemporanee ammesse per la visita di ogni singolo spazio museale. 5. Il Concessionario garantisce l’accesso al Museo Rocca Sanvitale, anche avvalendosi di apparecchiature idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche. L’Amministrazione comunale concedente mette a disposizione in comodato d’uso gratuito un apposito apparecchio scoiattolo montascale con relativo caricabatteria la cui manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario 4. 3 Le tariffe 1. Le tariffe vigenti all’atto di approvazione del presente capitolato sono le seguenti: A) Percorso Stanze arredate, giardino pensile e camera ottica: Adulti, € 4,00 Ragazzi (6-16 anni), € 2,50 Alunni scuola dell’infanzia: € 1,50 Comitive adulti (minimo 20 persone) € 3,50 Ridotto Card, € 3,00 B) Percorso Saletta di Diana e Atteone del Parmigianino e stanze a piano terra: Ingresso unico, € 3,00 C) Per i residenti nel comune di Fontanellato, per gli accompagnatori di comitive, gli insegnanti con scolaresche e disabili è previsto l’ingresso gratuito. D) Sono inoltre previsti i seguenti sconti: 7 - € 1,00 per i degenti e i parenti accompagnatori del Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato; - € 1,00 per i soci TCI, FAI, ART’E’ e Card del circuito Castelli del Ducato di Parma e Piacenza 2. Il Concessionario, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, può applicare una struttura tariffaria diversa da quella in uso, anche in relazione alla eventuale modifica dei percorsi di visita. In ogni caso: A)i visitatori non potranno circolare liberamente all’interno del Museo Rocca Sanvitale. B) il prezzo/persona fissato per la visita completa per persona (Sale arredate, Parmigianino e Camera Ottica) non potrà essere superiore a € 10. Con decorrenza dal 1/1/2011, il Concessionario potrà aggiornare annualmente tale prezzo in base alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l’anno precedente. C) deve essere mantenuto l’ingresso gratuito per i residenti in comune di Fontanellato. D)devono essere praticare le tariffe agevolate previste dalle convezioni stipulate dall’Amministrazione comunale concedente per finalità di promozione turistica o culturale quali il TCI, FAI, ART’E’, Card del circuito Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, Bandiera arancione, Città slow, Centro Cardinal Ferrari, Slow-food, le cui convenzioni sono note al concessionario. 3. L’Amministrazione comunale concedente si riserva il diritto dell’ingresso gratuito per i propri ospiti fino ad un massimo di 400 ingressi annui. 4. L’Amministrazione concedente si riserva l’utilizzo di spazi museali per l’organizzazione di manifestazioni di rappresentanza per un numero massimo di 10 giorni annui. 8 4.4 Il servizio di biglietteria 1. Il servizio comprende: a. le attività di informazione circa l’accesso al Museo Rocca Sanvitale (in particolare, orari, tariffe, modalità di acquisto dei biglietti di ingresso, modalità di pagamento, modalità di visita, indicazioni su come raggiungere il Museo Rocca Sanvitale e modalità di accesso per persone con handicap. b. la gestione delle attività di biglietteria c. la vendita dei biglietti per la visita del Museo Rocca Sanvitale presso i locali della biglietteria d. la ricezione e la tenuta delle prenotazioni per la visita con le modalità previste nel PROGETTO-OFFERTA e. la prevendita dei biglietti, con le modalità previste nel PROGETTO-OFFERTA f. la fornitura di ogni strumentazione idonea ad accettare ogni modalità di pagamento previste nel PROGETTOOFFERTA 4.5 Adempimenti contabili e fiscali 1. Il Concessionario provvede alla vendita dei biglietti per la visita al Museo Rocca Sanvitale e incassa i rispettivi corrispettivi, nel rispetto degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari previsti dalla legislazione vigente. 2. Il Concessionario dovrà curare la registrazione e l’aggiornamento dei registri contabili e fiscali. In particolare: per motivazioni di ordine contabile (rendicontazione su base mensile), il servizio di biglietteria deve avere inizio il primo giorno del mese in cui il servizio stesso viene attivato. 9 ART. 5 GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 1. Il servizio di accoglienza turistica del Comune di Fontanellato ha ottenuto il riconoscimento di Ufficio I.A.T. con provvedimento dell’Amministrazione provinciale con Deliberazione GP 770/2007. Il Concessionario dovrà gestire il servizio nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite. 2. Il servizio sarà gestito con le modalità risultanti dal PROGETTO OFFERTA, e deve in ogni caso comprendere: - l’apertura dell’ufficio IAT durante l’orario di apertura del Museo Rocca Sanvitale. - la realizzazione, gestione e l’aggiornamento di un sito internet contenente le informazioni promozionali circa le attività oggetto della presente concessione; è consentita l’inserzione nel sito di link e banner pubblicitari previa autorizzazione della Amministrazione comunale concedente. I link ed i banner pubblicitari dovranno espressamente prevedere la dizione ‘pubblicità’. I contenuti del sito saranno oggetto di previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale concedente. - la gestione del servizio ‘Nolo Bike Parma’, coordinato da Parma Turismi per conto dell’Amministrazione Provinciale di Parma. ART. 6 GESTIONE SALE _- ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, EVENTI CULTURALI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 1. Il Concessionario organizza mostre, eventi culturali e attività promozionali nei seguenti spazi: - Sala dei Merli, posta al 3 piano della Rocca Sanvitale; attrezzata con impianto audio, video, sistema di riscaldamento, sistema di condizionamento, sedie e tavoli - Sala delle Gelosie, posta al 3 piano della Rocca Sanvitale. E’ fatto salvo il diritto dell’amministrazione proprietaria di 10 2. 3. 4. 5. 6. 7. utilizzare la porta taglia fuoco che si affaccia sul lato nord della Sala. Il Concessionario è autorizzato a concedere in uso a terzi l’uso delle Sale predette, per le medesime finalità. L’organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti: a. è consentito lo svolgimento di convegni, conferenze, congressi di carattere culturale, artistico, letterario, medico scientifico e di ogni altra manifestazione che possa contribuire a promuovere l’immagine del Museo Rocca Sanvitale e del territorio di Fontanellato. b. è vietato l’uso delle predette sale per festeggiamenti di carattere personale o familiare e comunque quando sia incompatibile con il carattere e il decoro della Rocca Sanvitale e con la funzione pubblica della stessa e di ogni altra manifestazione che possa ledere l’immagine della Rocca Sanvitale e del territorio. Il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione concedente con 20 giorni di anticipo la data e l’oggetto delle mostre, eventi culturali e attività promozionali che intende organizzare. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di vietarle nei successivi sette giorni. Costituiscono cause di annullamento lo svolgimento di eventi che, in qualsiasi forma, possano recare danno al prestigio della Rocca Sanvitale, nonché l’omessa comunicazione nei termini sopra indicati. E’ fatto divieto al Concessionario di acconsentire che i locali oggetto di concessione siano utilizzati in via continuativa, quale sede di società, associazioni ed organismi collettivi in genere, o siano adibiti allo svolgimento dell’attività propria delle società, associazioni ed organismi collettivi anzidetti. 11 8. L’Amministrazione concedente si riserva l’utilizzo della Sala dei Merli per l’organizzazione di manifestazioni di rappresentanza per un numero massimo di 10 giorni annui. 9. Il PROGETTO-OFFERTA descrive i criteri che il concessionario intende utilizzare per la concessione in uso delle Sale a terzi e le modalità di organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali. ART. 7 MARCHI E CONTRASSEGNI 1. Al Concessionario è assicurato in via esclusiva, per tutta la durata della concessione e per l’erogazione dei servizi oggetto della gara, limitatamente alle attività in concessione, l’uso del marchio e del logo “Il Gusto della Cultura” 2. E’ vietato l’uso del logo del concedente, nonché l’esibizione - anche a fini pubblicitari – di insegne o marchi di qualsiasi genere e tipo, salvo quelli di titolarità dell’amministrazione da questa eventualmente autorizzati. ART. 8 SERVIZIO DI PULIZIA 1. Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi di seguito indicati, dettagliatamente descritti nella pianta (ALLEGATO N. 1) : - Biglietteria e Bookshop - Museo Rocca Sanvitale - Cortile - Porticato; - Loggia al piano primo - Giardino pensile - Ingresso Rocca Sanvitale dal ponte compreso - Servizi igienici posti nel seminterrato della Rocca Sanvitale 12 - Servizi igienici posti al piano terra della Rocca Sanvitale - Servizi igienici posti al piano terzo della Rocca Sanvitale (annessi Sala delle Gelosie) - Sala dei Merli - Sala delle Gelosie - Ascensore che accede al terzo piano della Rocca 2. Il servizio di pulizia sarà eseguito a perfetta regola d’arte, con diligenza e cura secondo lo schema puntuale e dettagliato contenute nel PROGETTO OFFERTA. ART 9 VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA ROCCA SANVITALE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 1. Il PROGETTO OFFERTA presentato in sede di gara descrive le attività che il Concessionario intende intraprendere per la promozione turistica della Rocca Sanvitale e del territorio comunale di Fontanellato, con la relativa tempistica. 2. Costituiscono elementi minimi del PROGETTO OFFERTA: a. Le modalità di ricezione e tenuta delle prenotazioni per la visita museale; b. Le modalità di prevendita dei biglietti per la visita museale; c. Le modalità di valorizzazione dell’afflusso turistico proveniente dalle Aree di sosta per Camperisti poste sul territorio comunale; d. Le strumentazioni messe a disposizione per il pagamento dei biglietti; e. Le forme di organizzazione dei servizi museali finalizzata all’incremento della utenza straniera; 13 f. Le modalità di gestione dello IAT, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5; g. Le modalità di elaborazione e di gestione delle visite didattiche e delle attività di laboratorio h. Le modalità di organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali comportanti l’utilizzo della Sala dei Merli e della Sala delle Gelosie e i criteri per la concessione delle stesse a terzi per le medesime finalità. i. Il modello organizzativo delle attività, con la descrizione della qualificazione del personale impiegato per ciascuno dei servizi oggetto della concessione, con specifico riferimento alla sua formazione scolastica e professionale, ed alla conoscenza delle lingue straniere j. Le forme utilizzate per la promozione delle attività turistiche k. Le modalità di informatizzazione dei servizi gestiti; l. Il Piano delle manutenzioni ordinarie dei beni immobili in conformità alle previsioni dell’art. 13 del presente capitolato m. Il Piano di esecuzione del servizio di pulizia; n. Il progetto del contenuto del sito turistico; 3. Il Concessionario farà pervenire all’Amministrazione comunale concedente con cadenza mensile il resoconto dettagliato delle attività svolte in attuazione del PROGETTO OFFERTA. In particolare il resoconto dovrà indicare: - il numero dei visitatori presso il Museo Rocca Sanvitale - la frequenza e le modalità di utilizzo delle sale attrezzate - le convenzioni stipulate con gli operatori turistici locali per la vendita di pacchetti turistici venduti - i laboratori svolti. 14 4. Quanto previsto dal progetto offerta costituirà obbligo contrattuale a tutti gli effetti di legge. ART. _10 UTENZE - ONERI A CARICO DELLE PARTI 1. E’ a carico del Concessionario l’utenza telefonica 0521 829055. Tale utenza attualmente comunale verrà immediatamente volturata dopo l’aggiudicazione della gara. Al termine del rapporto di concessione l’utenza sarà nuovamente trasferita al Comune o al Concessionario subentrante. 2. Sono a carico del Concessionario i costi relativi a tutte le utenze telefoniche (schede prepagate) relative al sistema d’allarme. 3. Sono a carico del Concessionario i costi relativi all’effettuazione dei pagamenti tramite sistemi POS, le carte di credito e i pagamenti On line; 4. Sono a carico dell’Amministrazione comunale concedente i costi delle utenze per la fornitura dell’energia elettrica, per la fornitura dell’acqua e del riscaldamento. ART 11 OBBLIGHI A CARICO AL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario si obbliga a conformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore che regolano le attività del servizio oggetto del presente capitolato. 2. Il Concessionario si obbliga a provvedere ad ottenere le licenze, nulla osta, permessi ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi. 3. Il Concessionario si obbliga ad adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza, alla tecnica, nonché alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive normative di settore, a garantire la vita e l’incolumità psicofisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le 15 prestazioni contrattuali, nonché di terzi, attraverso l’eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di infortunio e di inquinamento. 4. Il Concessionario si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare, durante lo svolgimento del Servizio, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture museali etc.; 5. Il Concessionario si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Servizio e ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. 6. Il Concessionario si obbliga a fornire tempestivamente all’Amministrazione comunale concedente ogni notizia o avvenimento riguardante la gestione dei servizi in oggetto che eccedano il normale funzionamento. 7. Il Concessionario si obbliga a esporre, permanentemente e in modo ben visibile, nei locali adibiti al servizio, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni. 8. II Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalia vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge. 9. II Concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà del Concessionario medesimo e/o dell’Amministrazione comunale concedente. 10. II Concessionario si obbliga a non alterare l'attuale struttura degli immobili. 16 11. II Concessionario si obbliga a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e eliminazione di materiali di scarto; 12. II Concessionario si obbliga a assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi concessi; 13. II Concessionario si obbliga a assumere a proprio carico integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio del servizio, sui locali concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione dei danni determinati da cause estranee ai servizi prestati e all'occupazione dei locali, pur restando a carico del Concessionario l'onere della prova. 14. II Concessionario si obbliga a indicare contestualmente all’attivazione del servizio gli indirizzi (postali, telefonici, fax, email) cui indirizzare le comunicazioni di servizio che si rendessero eventualmente necessarie; 15. II Concessionario si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure e l'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto di atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio. Il Concessionario è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate. Deve essere assicurato il segreto su tutto quanto il Concessionario e il suo personale conosceranno a causa della concessione ( sistemi di allarme e sicurezza, turni custodi, contenuti di atti e documenti, fatti e notizie di qualsiasi tipo). In caso di accertata violazione l’ Amministrazione comunale concedente si riserva di agire giudizialmente contro i 17 responsabili nelle opportune sedi civili e penali. Qualora si verifichino furti e/o danneggiamenti dovuti alla fuga di dati e notizie il Concessionario ne risponderà in solido con i suoi dipendenti che eventualmente avessero divulgato le notizie riservate. 16. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/06/90 n.146 e successive modificazioni “sull’esercizio del diritto nei servizi pubblici essenziali” 17. Il Concessionario si obbliga a partecipare alla realizzazione di iniziative culturali programmate dall’Amministrazione concedente. ART _12__ PERSONALE 1. Il Concessionario si obbliga a dotare tutto il personale di apposito tesserino di riconoscimento, da tenere ben visibile durante lo svolgimento del servizio. L’eventuale smarrimento del tesserino dovrà essere immediatamente notificato dal Concessionario all’Amministrazione comunale concedente. 2. Il Concessionario si obbliga altresì: a. a curare sotto la propria responsabilità che, durante il servizio, i dipendenti tengano un contegno corretto sotto ogni riguardo; b. a provvedere al pagamento dei salari, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, in base alle vigenti disposizioni legislative, regolamentare e contrattuali; c. a prestare la massima sorveglianza sulla sicurezza ai locali concessi, con i relativi impianti, attrezzature, arredi e di ogni oggetto ivi contenuto e conservato, assumendo a proprio carico il totale reintegro di quanto venisse danneggiato dal personale; 18 3. 4. 5. 6. d. a dare esecuzione al servizio nella forma più scrupolosa, esatta e completa; Il Concessionario si obbliga a fornire al personale idoneo ed omogeneo abbigliamento per facilitarne l’individuazione ed evitare che persone non autorizzate possano introdursi nei locali dove deve essere effettuato il servizio; Il Concessionario è, altresì, obbligato a comunicare preventivamente all’Amministrazione comunale concedente le generalità dei soggetti che intende adibire ai servizi, comunicando successivamente eventuali variazioni e sostituendo il personale che, per giustificati motivi non risultasse gradito all’Amministrazione appaltante. Il Concessionario è senz’altro tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme contrattuali di legge, concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio, restando l’Amministrazione appaltante esonerata, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità. Gli addetti al servizio dovranno essere a conoscenza delle disposizioni e delle procedure prescritte nel Piano di Emergenza, in particolare delle modalità di evacuazione del pubblico dai locali. ART. 13__ ONERI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 1. I locali in cui si svolgeranno i servizi oggetto della concessione, elencati all’art. 1 del presente capitolato, saranno consegnati dotati di impiantistica di base, provvisti di finiture architettoniche e degli elementi di arredo attualmente esistenti, previa redazione in contraddittorio di apposito verbale di consegna. 2. Il Concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione i predetti locali. Il PROGETTO – OFFERTA contiene il Piano delle manutenzioni ordinarie dei beni immobili. 19 3. Il Concessionario si obbliga altresì a mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione gli impianti di aria condizionata e gli impianti di allarme. In ogni caso di attivazione dei sistemi di allarme posti a protezione dei locale oggetto della presente concessione, il concessionario è tenuto a recarsi immediatamente presso i medesimi locali stessi al fine di verificare le cause di attivazione ed adottare le opportune conseguenti iniziative. 4. Il Concessionario si obbliga non alterare in alcun modo la condizione degli immobili oggetto di concessione, salva la espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale concedente. 5. In ogni caso alcuna responsabilità potrà essere attribuita all’Amministrazione comunale concedente per eventuali danni o perdite subiti dal Concessionario a seguito di eventi occorsi negli spazi dati in concessione e non imputabili a responsabilità dell’Amministrazione medesima. 6. In tutti i casi, alla scadenza naturale o comunque alla cessazione della concessione il Concessionario si impegna a sgomberare i locali da merci, materiali, arredi ed impianti di sua proprietà al più presto, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del rapporto. 7. Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla attivazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sistemi d’allarme, antincendio, antintrusione, rilevazione tasso di umidità relativo e segnalatore di presenza presenti nei locali del Museo Rocca Sanvitale, dello IAT e nel Bookshop, al fine di garantire l’integrità dei beni e materiali ivi custoditi. 8. Il Concessionario si obbliga a segnalare senza indugi al competente ufficio tecnico comunale le necessità di interventi di manutenzione straordinaria. 9. Restano a carico dell’Amministrazione comunale concedente gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei locali oggetto della concessione. L’Amministrazione comunale concedente, 20 qualora durante il rapporto di concessione, si rendesse necessario eseguire tali interventi, adotterà tutte le tecniche necessarie per evitare ostacoli al flusso turistico. 10 L’Amministrazione comunale concedente provvede alla verifica periodica degli estintori. ART. 14 ALLESTIMENTO DEI LOCALI 1. Il L’Amministrazione comunale concedente mette a disposizione del Concessionario i beni strumentali di proprietà comunale già presenti nell’Ufficio IAT, nel Bookshop e nelle Sale poste al terzo piano della Rocca descritti nell’ ALLEGATO N. 2 e risultanti dal verbale di consegna. 2. Il Concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione, i beni predetti. 3. Il Concessionario si obbliga altresì, qualora non ne sia possibile la manutenzione, a sostituire i predetti beni divenuti inservibili. Al termine del rapporto di concessione i beni messi a disposizione dal Concessionario per la sostituzione di quelli usurati restano di proprietà dell’Amministrazione comunale concedente. 4. Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese all’allestimento degli spazi ulteriori a quelli descritti nell’art. 1 che l’Amministrazione comunale concedente stabilisca di concedere nel corso del rapporto di concessione. 5. Il Concessionario si obbliga a non alterare la sistemazione dei beni mobili e l’ allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale concedente. 21 ART. 15 PATRIMONIO MUSEALE – BENI VINCOLATI DALLA SOPRINTENDENZA 1. Il L’Amministrazione comunale affida al Concessionario i beni museali descritti nell’ALLEGATO N “_2___” e risultanti dal verbale di consegna. 2. E’ fatto obbligo al Concessionario di rispettare le prescrizioni in ordine alla tenuta dei beni museali impartite dall’Amministrazione concedente, dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Parma e Piacenza, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Parma e Piacenza e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia Romagna. 3. E’ fatto obbligo altresì al Concessionario di fornire all’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna (IBC) la documentazione dei dati rilevati in sede di monitoraggio periodico degli ambienti museali nei parametri di temperatura, umidità relativa e illuminamento. ART. 16 RESPONSABILITÀ. Il Concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione Concedente ed i terzi della regolare e corretta gestione del servizio del presente capitolato. Il Concessionario risponde direttamente e indirettamente di ogni danno a persone o cose che, durante lo svolgimento dei servizi, per fatto proprio e dei suoi dipendenti (intendendosi per tale qualsiasi persona della cui opera si avvalga per la gestione del servizio), potrà derivare al all’Amministrazione concedente, oltre ai destinatari dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte dell’Amministrazione concedente. L’Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per incidenti alle persone o danni alle cose che dovessero venire provocati dal Concessionario nel corso della durata del contratto. 22 Il Concessionario è pertanto obbligato a tenere indenne l’Amministrazione da ogni azione che dovesse essere in tal senso promossa da terzi. Il Concessionario dovrà consegnare alla Amministrazione comunale concedente copia delle polizze perfezionate prima della sottoscrizione del contratto. Ogni eventuale modificazione successiva delle polizze dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione concedente. Il Concessionario: a) assume, nei confronti dell’Amministrazione Comunale concedente ogni responsabilità per i danni causati ai beni di sua proprietà in occasione o a causa della gestione del servizio dato in concessione; b) deve tenere indenne l’Amministrazione comunale concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale, conseguente a danni a cose o a persone dipendenti dalla gestione del servizio, o comunque verificatisi durante il suo espletamento; c) assume ogni responsabilità derivante da iniziative, manifestazioni e qualsiasi altra attività da essa organizzata, anche per gli eventuali danni al pubblico. A tal fine, il Concessionario è tenuto a stipulare: a) per rischi di cui agli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., apposita polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro. A tale fine il Concessionario è assimilato al conduttore e la relazione intercorrente tra questi e l’Amministrazione concedente equivale ad un rapporto di locazione, ai sensi del codice civile; b) per il rischio di responsabilità civile terzi derivante dall’espletamento del servizio, apposita polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche: b1) Sezione RCT massimale minimo unico di €. 2.000.000,00 b2) Sezione RCO massimale minimo €. 2.000.000,00 / €. 1.000.000,00 23 La polizza dovrà comunque contemplare le seguenti garanzie aggiuntive /integrative a deroga delle norme generali di assicurazione: a) danni a cose/enti mobili e immobili del Comune conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose del Concessionario o da lui detenute per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. b) danni a cose/enti mobili del Comune detenute dal Concessionario a qualsiasi titolo e destinazione; c) danni a cose/enti mobili del Comune, sollevate, e/o movimentate con qualsiasi mezzo e strumento di lavoro; Per le garanzie aggiuntive/integrative richiamate la polizza dovrà prevedere massimali minimi non inferiori a: a) lettere a) e b) massimale € 500.000,00 b) lettera c) massimale € 150.000,00 Il Concessionario è tenuto a stipulare con primaria compagnia di assicurazione ed a mantenere pienamente efficaci le polizze di cui sopra per una durata equivalente a quella del contratto, in difetto essendole accollata ogni responsabilità susseguente. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi per danni a persone o a cose loro arrecati ecceda i massimali richiesti la differenza resterà a carico del Concessionario. La polizza dovrà essere corrisposta almeno 20 giorni prima dalla data fissata per la sottoscrizione del contratto e la mancata consegna comporterà decadenza dall’aggiudicazione. ART. 17 SICUREZZA Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita all’Amministrazione comunale concedente in caso di incidenti e sinistri, di ogni natura e genere, eventualmente accaduti al personale impiegato dal Concessionario o ai clienti del servizio. 24 II Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perchè l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne dell’ Amministrazione comunale concedente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. II Concessionario, prima di iniziare l'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione dell’ Amministrazioni concedente, provvede alla elaborazione del Piano di Sicurezza (ex lege 626/1994, e succ. modif., l. 81/2008) . Il Concessionario curerà l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, nominerà il coordinatore dell’emergenza, che avrà l’obbligo della presenza nella struttura,gli addetti al servizio di emergenza (legge n. 818/84, D.Lgs 626/94 e s.m.i.; D.M. 10/03/1998, l. 81/2008), per il rispetto di quanto previsto anche dal D.M. 569/92 (prevenzione incendi). Il personale del Concessionario che opera negli ambienti oggetto di concessione (coordinatore e preposti al servizio di prevenzione) partecipa ad eventuali momenti formativi su istanza del Responsabile della sicurezza del Comune di Fontanellato. ART. 18 QUALITA’ DEI SERVIZI - CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 1. L’Amministrazione si riserva di fornire indicazioni sulle modalità con cui devono essere organizzati gli interventi oggetto della concessione 2. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le 25 valutazioni circa la qualità delle prestazioni rese dal Concessionario. 3. II Concessionario si obbliga ad informare l’Amministrazione comunale concedente di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dai clienti del servizio; il Concessionario si obbliga anche a corredare l'informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni, proposte utili. 4. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno direttamente all’Amministrazione saranno trasmessi al Concessionario, che fornirà obbligatoriamente, e per iscritto, le spiegazioni e le giustificazioni del caso. 5. L’Amministrazione concedente mediante personale dipendente o comunque incaricato mantiene le proprie funzioni di controllo per assicurare la qualità di tutti i servizi resi dal Concessionario e può disporre verifiche sul loro livello qualitativo in qualsiasi momento e senza preavviso. 6. L’Amministrazione comunale concedente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario. 7. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, intendendo per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare. ART. 19 CANONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 1. Il Concessionario versa all’Amministrazione comunale un canone complessivo di € 550.000,00, maggiorato dell’incremento percentuale offerto in sede di gara, oltre l’IVA, così ripartito: 26 - periodo 1/11/2009-31/12/2009: € 100.000,00 (centomila), , oltre l’IVA, da corrispondersi in rata unica entro e non oltre il 30/11/2009; - periodo 1/1/2010 – 31/12/2015: € 450.000,00 maggiorato dell’incremento percentuale offerto in sede di gara, oltre l’IVA, da corrispondersi mediante il pagamento di 72 rate mensili anticipate costanti di € 6.250,00 maggiorato dell’incremento percentuale offerto in sede di gara, oltre l’IVA, cadauna, decorrenti dall’1/1/2010; 2. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi nella misura prevista dal D.gs 231/2002, cui convenzionalmente si rinvia, senza necessità di messa in mora alcuna e decorrenti dalla data del dovuto pagamento alla data di effettivo pagamento. ART. 20 CAUZIONE 1. Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva per la regolare esecuzione del presente contratto pari ad un’annualità del canone di concessione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 2. L’importo della garanzia definitiva, così come previsto dall’art. 16 del bando, è valutato sulla base dell’attuale costo anno per il mantenimento del servizio. 1. La fideiussione deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale concedente. 27 2. La garanzia di cui al presente articolo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte nel presente contratto e sarà svincolata, con atto espresso, decorso un anno dalla scadenza della concessione, verificato il regolare compimento delle prestazioni convenute. 3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell’aggiudicazione. ART. 21 CLAUSOLA PENALE. 1. Fatta salva la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto, nonché il risarcimento dell’eventuale maggior danno, la concessionaria dovrà corrispondere le penali: a) di 500,00 euro, per ogni giorno di mancata effettuazione delle prestazioni dedotte nel presente contratto e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA b) di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del Responsabile del Servizio dell’Amministrazione concedente nell’esecuzione di interventi posto a carico del Concessionario ai sensi del presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA; c) di 100,00 euro, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o dei rappresentati dell’Amministrazione comunale concedente; d) € 400,00 in presenza di condizioni igieniche o di sicurezza inadeguate, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale concedente fermo l’obbligo di eliminarle immediatamente quando oggetto di contestazione; e) da 100,00 euro a 500,00 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi contemplati dal 28 presente contratto e/o di quelli assunti dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA e non comportante la sua decadenza 2. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal responsabile del Servizio dell’Amministrazione comunale concedente, indicante l’infrazione compiuta. 3. L’eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni, rimostranze, doglianze, contestazioni, eccezioni, scritti difensivi o di qualunque altro atto d’opposizione alla contestazione non esenta il concessionario dal pagamento della penale comminata, salvo l’esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria. 4. Qualora, scaduto il termine, la concessionaria non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione a mente del precedente comma, l’Amministrazione comunale concedente può rivalersi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per la regolare esecuzione del presente contratto. ART. 22 DURATA DELLA CONCESSIONE. RECESSO. 1. La presente Concessione ha durata dall’1/11/2009 al 31/12/2015. 2. In caso di inosservanza delle obbligazioni di cui al presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA, l’Amministrazione comunale concedente potrà recedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dal contratto, senza che il Concessionario possa pretendere alcun risarcimento. 3. L’Amministrazione comunale concedente può in ogni momento recedere dal contratto, con preavviso non minore di quattro mesi, 29 ai sensi dell’art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso sarà restituito al Concessionario il canone eventualmente già versato sino alla data di efficacia del recesso. ART. 23 SCADENZA O CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE 1. Alla scadenza naturale o alla cessazione della concessione il Concessionario, fermo restando quanto stabilito all’art.14 “Allestimento dei locali”, comma 3°, potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti di sua proprietà utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione comunale concedente di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo. 2. Per le giacenze di magazzino riguardanti l’intera produzione editoriale e di oggettistica, l’Amministrazione comunale concedente può esercitare, entro trenta giorni dalla scadenza o cessazione, totale o parziale facoltà di opzione per l’acquisto ad un prezzo concordato o determinato da un terzo da nominarsi ai sensi dell’art. 1473 del C.C., tenendo conto del prezzo di fattura e del costo di produzione. 3. Relativamente alle suddette produzioni, qualora l’opzione di acquisto non venga esercitata o venga esercitata solo parzialmente dall’Amministrazione comunale concedente, il Concessionario uscente ed il nuovo aggiudicatario potranno concordare le modalità per l’acquisizione dei materiali residui. ART. 24 DECADENZA DALLA CONCESSIONE. 1. La concessione sarà risolta di diritto, senza bisogno di pronuncia, che non fosse meramente dichiarativa, per: a) Cessazione e/o scioglimento della concessionaria; 30 b) mancato avvio dei servizi museali, o dell’Ufficio IAT o dei servizi di pulizia entro il termine prefissato dal capitolato; c) sospensione non autorizzata dei servizi museali o dello IAT o dei servizi di pulizia per più di 3 giorni consecutivi o per 10 giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno; d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento gravemente scorretto nei confronti degli utenti o dell’Amministrazione comunale concedente; e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il contratto di lavoro con il personale adibito all’erogazione dei servizi oggetto della concessione f) mancata stipulazione della polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità verso per i prestatori d’opera comunque impiegati, prevista dal presente contratto; g) gravi o reiterate inosservanze, segnalate per iscritto almeno tre volte, a quanto prescritto dal presente contratto; h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dal presente capitolato nel termine previsto, o, in mancanza di espressa previsione, imposto con apposita comunicazione dall’Amministrazione comunale concedente i) subconcessione del servizio j) dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del Concessionario; k) passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari o per reati che incidano sulla moralità professionale; l) mancato pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti a loro favore; m) altre espresse ipotesi stabilite nel presente capitolato; 31 n) ritardato pagamento delle rate del canone, che si protragga oltre il termine di 30 giorni dalle scadenze previste. Il pagamento parziale del canone non interrompe i termini di cui all’art. 19 e di quanto qui stabilito. L’Amministrazione comunale concedente non accetterà pagamenti inferiori alle somme dovute di cui all’art 19. o) mancato rispetto agli impegni assunti nel PROGETTO OFFERTA; p) Perdita dei riconoscimenti relativi a Città-Slow, Slow-Food, TCI, TCI – Bandiera Arancione, Castelli del Ducato di Parma e Piacenza per imprudenza, imperizia, negligenza, dolo e/o colpa del concessionario; 2. In ogni altro caso di grave inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente contratto e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA , la decadenza della concessione può essere pronunciata previa contestazione degli addebiti alla concessionaria, con l’assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la concessionaria abbia risposto, l’Amministrazione comunale concedente potrà dichiarare la risoluzione della concessione. 4. Nel caso in cui l’inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente contratto nel presente contratto e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA non si configurasse di gravità tale da comportare la decadenza della concessione, e sempreché essa non fosse espressamente comminata nel capitolato, l’Amministrazione comunale concedente assegnerà alla concessionaria un termine non inferiore a dieci giorni per 32 adempiervi - salvi i casi d’urgenza - impartendo inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione comunale concedente potrà ordinare e fare eseguire, d’ufficio, in danno del Concessionario, le prestazioni necessarie, rivalendosi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per l’esecuzione del presente contratto. 6. La decadenza e/o risoluzione comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione. 7. Non spetterà al Concessionario, in caso di decadenza dalla concessione, alcun indennizzo, ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese. ART. 25 -VARIAZIONI SOGGETTIVE IN CAPO AL CONCESSIONARIO 1. Ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs. 163/06, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ Amministrazione comunale concedente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge. 2. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione comunale concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al 33 comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1 991, n. 223. ART. _26__CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 1. Ai sensi dell’Art. 117 del D.Lgs. 163/06, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese agli eventuali crediti verso la stazione appaltante derivanti dal presente contratto. 2. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 3. Ai fini dell’opponibilità alle Amministrazioni concedenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto 34 pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate mediante lettera Raccomandata A/R all’Amministrazione comunale concedente. 4. Le cessioni di crediti dei corrispettivi di cui al presente contratto sono efficaci e opponibili alle 5. Amministrazioni concedenti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi mediante lettera Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. 6. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto ed agli eventuali atti ad esso aggiuntivi. ART. 27 SUBCONCESSIONE. 1. Il Concessionario può avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l’Amministrazione comunale concedente estraneo da qualsiasi rapporto con essi. 2. E’ vietata ogni forma di sub-concessione, totale o parziale, di diritto o di fatto, dei servizi oggetto del presente contratto o della gestione ad esso relativa, pena la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto. 3. Il Concessionario può affidare a terzi muniti dei requisiti abilitativi, di capacità e di qualificazione eventualmente prescritti dalle norme vigenti in materia, lo svolgimento di specifiche prestazioni, commessegli dal presente contratto, che non comportino la traslazione della gestione del servizio né il trasferimento del godimento e dell’uso degli impianti. 4. Non costituisce subconcessione l’attività di gestione delle Sale di cui all’art. 6. 35 ART. 28 FORO COMPETENTE. 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente contratto, è competente il foro di Parma. ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI. 1. Nessun indennizzo, ad alcun titolo, verrà riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dell’ Amministrazione comunale concedente . Il Museo Rocca Sanvitale sarà gestito nel rispetto: - del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - della LR n. 18/2000 recante “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” - della LR n. 4/2000, recante “Norme per la disciplina delle attività di animazione e accompagnamento turistico” - della Delibera di Giunta regionale n. 1888 del 17/11/2008 “Approvazione criteri e linee guida per il riconoscimento dei Musei regionali in base agli standard e obiettivi di qualità ai sensi della LR 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” 2. Il servizio di gestione dell’ ufficio Informazione e accoglienza Turistica sarà organizzato nel rispetto della Delibera di Giunta regionale n. 956 / 2005 - Definizione standard minimi e degli standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica - Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art. 21 L.R. 7/03. 36 3. L’Amministrazione comunale concedente precisa che non ci sono oneri della sicurezza a proprio carico (‘oneri da interferenza’) attinenti i servizi e le attività oggetto della presente concessione. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto. *** Fontanellato, 31 agosto 2009 Il Responsabile del Procedimento (dott. Andrea Ricco) 37