Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno

Transcript

Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno
Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno accertato
oltre l’anno successivo di Luciano Fazzi
L’art. 31, comma 26, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, elenca le sanzioni a carico di Comuni e
Province nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.
Deve precisarsi che a partire dall’anno successivo a quello nel quale si è verificato l’inadempimento al
Patto di stabilità interno l’Ente Locale è assoggettato alle seguenti sanzioni:
a) riduzione del Fondo di solidarietà in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato1;
b) l’Ente Locale non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) l’Ente Locale non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti2;
d) l’Ente Locale non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli
enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione;
e) l’Ente Locale è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, indicati
nell'art. 82 del Tuel, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno
2010.
L’art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 149/11, chiarisce che le suddette sanzioni si applicano a partire dalle
violazioni del Patto relative agli anni 2010 e seguenti.
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nel Parere n. 521/12, a
completamento del quadro sanzionatorio da applicare agli Enti Locali in caso di mancato rispetto del
Patto di stabilità interno, dispone che la modifica dell’art.7, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 149/11,
operata dall’art.4, comma 12-bis, del Dl. n. 16/12, si applica alle violazioni del Patto commesse
successivamente all’entrata in vigore della suddetta modifica e quindi a partire dal 2012 (per le violazioni
commesse prima del 2012 la sanzione relativa una riduzione del Fondo di solidarietà in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, non potrà essere
superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo rendiconto di gestione) 3 . Ad ulteriore
conferma di quanto previsto dalla norma interviene la Nota Mef – Dipartimento Rgs - 19 giugno 2012,
n. 52868, nella quale si chiarisce che per gli anni 2010 e 2011 non si applica la modifica apportata al
citato art. 7, del Dlgs. n. 149/11, dall’art. 4, comma 12-bis, del Dl. n. 16/12. La Nota Mef –
Dipartimento Rgs – 4 marzo 2013, n.14789, conferma che le sanzioni vanno calcolate applicando il
regime sanzionatorio vigente nell’anno in cui si è verificato il mancato rispetto del Patto di stabilità.
La Circolare della Rgs 7 febbraio 2013, n. 5, in proposito ha precisato che le sanzioni si applicano “per
il solo” anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del Patto di stabilità interno,
pertanto il mancato rispetto del saldo obiettivo per l’anno 2012 comporterà l’applicazione delle sanzioni
nell’anno 20134.
Il successivo comma 28, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, dispone che per quegli Enti Locali per i
quali la violazione del Patto di stabilità sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la
1 La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
2 I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli
investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di
stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
3 In ogni caso qualora le sanzioni per gli anni 2010 e 2011 dovessero essere superiori alle risorse previste dal Fondo di
Solidarietà, il Dm. Interno 16 aprile 2013 prevede che l’Ente Locale debba versare la somma residua entro il 31 dicembre
2013, tramite la locale Sezione della Tesoreria provinciale dello stato, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, Capitolo
3509, art. 2.
4 Vedasi Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo della Lombardia, Delibera 7 novembre 2012, n. 475.
violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il
mancato rispetto del Patto di stabilità interno.
Nel recente Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, emanato
in data 16 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, si chiariscono le modalità per
l’applicazione delle sanzioni ex art. 31, comma 28, della Legge n. 183/11, con riferimento agli anni 2010
e 2011. Tale indirizzo è confermato anche dal Parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia, n. 521/12.
La Sezione ritiene che laddove l’elusione o la violazione del Patto di stabilità sia stata accertata
successivamente all’anno seguente (2012) a quello cui la violazione si riferisce (2010), il corredo
sanzionatorio si applica nella sua interezza nell’anno successivo a quello dell’accertamento
dell’elusione/violazione (2013).
In merito all’applicazione della sanzione riguardante la decurtazione del 30% dell’indennità di carica
degli amministratori, sia la Delibera n. 409/2012 che il Parere n. 521/12 della Sezione Regionale di
Controllo della Lombardia, sia la Circolare Rgs. 7 febbraio 2013, n. 5, al Punto I.2, confermano che la
rideterminazione delle indennità di funzione si applica agli amministratori in carica nell’esercizio in cui è
avvenuta la violazione. Infatti, ai fini infatti della suddetta sanzione non rileva l’essere in carica al
momento dell’accertamento della violazione.
Se poi, nelle more dell’accertamento del mancato rispetto del Patto di stabilità interno (nel caso del
quesito l’anno 2012), viene stipulato un mutuo o viene assunto personale la Delibera della Corte dei
Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, n. 521/12, chiarisce che sugli gli atti avvenuti in
un periodo temporale in cui l’ente non era gravato dal rispetto delle sanzioni derivanti
dall’elusione/violazione del Patto non grava alcun divieto o limitazione amministrativa e, pertanto,
risulta legittima la stipula del mutuo e l’assunzione di personale, fermi restando i rispettivi vincoli
imposti dalla normativa relativa ai limiti all’indebitamento ed ai limiti previsti per la spesa di personale.
Giova infine ricordare quanto disciplinato dall’art. 31, comma 31, nel quale è previsto che nel caso in
cui la Sezione Regionale di Controllo delle Corte dei conti accerti che il rispetto del Patto di stabilità
interno sia conseguito ponendo in essere atti elusivi, può irrogare agli amministratori che hanno posto
in essere tali atti, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica
percepita al momento della commissione del fatto ed al Responsabile del servizio economicofinanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo.
A tutto questo si aggiunge la nullità degli atti e dei contratti posti in essere per eludere le regole del
Patto di stabilità interno.
Queste ultime sanzioni si vanno a sommare, e non sostituiscono, le normali sanzioni di cui all’art. 31,
comma 26, della Legge n. 138/11, che vengono comminate nel caso di mancato rispetto del Patto di
stabilità interno, in quanto la natura dolosa della condotta elusiva si configura quale ipotesi più grave
della mera violazione del Patto derivante da una corretta certificazione dei saldi di competenza mista
non coincidenti con i saldi-obiettivo.