Circolare N. 149 del 10 novembre 2011

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Circolare N. 149 del 10 novembre 2011
Circolare N. 149 del 10 novembre 2011
I chiarimenti in merito ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni
superiori a 10.000 Euro
I chiarimenti in merito ai pagamenti delle Pubbliche
amministrazioni superiori a 10.000 Euro
Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che secondo quanto previsto dall'art. 48-bis,
D.P.R. 602/1973, successivamente disciplinato dal D.M. 18.1.2008, n. 40, i soggetti pubblici, ossia
le pubbliche Amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un
pagamento di importo superiore a euro 10mila, devono procedere alla verifica di
eventuali inadempienze tributarie da parte del soggetto beneficiario del pagamento
stesso, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.a la quale è preposta al controllo che non
risulti nessun inadempimento a carico del beneficiario dell'obbligo di versamento, di ammontare
complessivo pari almeno a euro 10mila, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'01.01.2000. Qualora
Equitalia comunichi che non risultano inadempimenti ovvero non fornisca alcuna risposta
nel termine previsto, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del
beneficiario delle somme ad esso spettanti. Mentre nel caso risulti un inadempimento, la
richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, co. 1, D.P.R.
602/1973. Il soggetto pubblico, dunque, non procede al pagamento delle somme dovute al
beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito in attesa che gli venga notificato
dall'agente della riscossione competente per territorio l'ordine di pagamento ex art. 72-bis. Sul tema
sono stati forniti recenti chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 27
del 23.09.2011.
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Premessa
Con la presente informativa si intende chiarire, alla luce della circolare della Ragioneria
Generale dello Stato n. 27 del 23.09.20111, l’ambito di applicazione dell’articolo 48 bis del
DPR n. 602/1973, ovvero la disciplina in materia di verifica di cartelle di pagamento
scadute a carico di un soggetto che richiede il pagamento di un credito vantato nei confronti
della Pubblica Amministrazione superiore a 10.000 euro.
L'art. 48-bis, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è stato introdotto dall'art. 2 co. 9 D.L. 3.10.2006 n. 262 e
riguarda, in particolare, le disposizioni sulla sospensione dei pagamenti effettuati:
 da pubbliche Amministrazioni;
 da società a prevalente partecipazione pubblica;
a favore di soggetti inadempienti dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o più cartelle di pagamento.
In tal caso, infatti, il pagamento al creditore viene bloccato al fine di agevolare il
competente agente della riscossione nel concreto esercizio dell'attività di riscossione
dei crediti iscritti a ruolo.
I chiarimenti della circolare n. 27/2011 – ambito di applicazione delle verifiche
Con particolare riguardo alle somme derivanti da sentenza o provvedimento esecutivo, la
Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che nei chiarimenti precedentemente diramati –
in particolare, con la cennata circolare n. 22/RGS del 2008 – è stato precisato come il pagamento,
da cui il legislatore fa derivare gli obblighi di verifica previsti dall’articolo 48-bis DPR n. 602/73, consti
elettivamente nell’adempimento di un obbligo contrattuale. In proposito, al fine di fugare
eventuali dubbi interpretativi, viene sottolineato che la discriminante per assoggettare o
meno un pagamento alla verifica in discorso non è costituita dalla semplice presenza di
un contratto che regola il rapporto tra l’Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso.
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In attesa dell'entrata in vigore del regolamento attuativo, la Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta
con due successive circolari (Circolari 06.08.2007, n. 28 e 04.09.2007, n. 29) che hanno dato
provvisoria applicazione all'art. 48-bis, delineando le tipologie di pagamenti che dovevano assoggettarsi alla
disciplina in argomento. Il regolamento è stato successivamente emanato con il D.M. 18.01.2008, n. 40
attraverso il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione dell'art. 48-bis. Successivamente la
Ragioneria Generale dello Stato, con le Circolari 29.07.2008, n. 22 e 8.10.2009, n. 29, ha dettato
ulteriori chiarimenti in materia, prospettando soluzioni interpretative alle problematiche di maggiore
importanza e di più generale interesse per i soggetti sottoposti alla procedura in parola. Da ultimo, sempre
la Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta nuovamente sull'argomento con la Circolare
23.09.2011, n. 27 che reca nuovi chiarimenti e istruzioni operative sulla corretta applicazione delle
svariate fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 48-bis.
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E’ ben possibile, infatti, che l’obbligazione del pagamento nasca non da contratto, ma anche
– in base al principio della atipicità delle fonti dell’obbligazione, sancito dall’ultima parte dell’articolo
1173 c.c. – da altro atto o fatto idoneo a produrla, in conformità dei principi
dell’ordinamento giuridico.
OSSERVA
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono scaturire obblighi di pagamento, nel
senso appena delineato e pur in assenza di un contratto per:
 gestione di affari altrui (c.d. negotiorum gestio ai sensi dell’articolo 2028 c.c.);
 pagamento dell’indebito (articolo 2033 c.c.);
 arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.);
 risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.);
 rovina di edificio (articolo 2053 c.c.);
 responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.).
L’obbligo di pagamento posto a carico dell’Amministrazione, peraltro, può derivare anche
dal dispositivo di una sentenza passata in giudicato o, comunque, da un provvedimento
giurisdizionale esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l’esistenza e la
misura del diritto di credito vantato dal beneficiario nei confronti della Pubblica
Amministrazione soccombente.
A tale riguardo, in particolare, sono stati più volte sollevati dubbi circa la sussistenza
dell’obbligo di attivazione del procedimento amministrativo previsto dall’articolo 48-bis in
occasione di pagamenti disposti in base a provvedimenti giurisdizionali esecutivi. In linea generale, sul
punto, appare opportuno ricordare che un’obbligazione si estingue attraverso il suo esatto
adempimento (articolo 1218 c.c.) ovvero per effetto di altre fattispecie comunque satisfattorie
dell’interesse del creditore, quali, ad esempio, la confusione (articolo 1253 c.c.), la datio in
solutum (articolo 1197 c.c.) e la compensazione (articolo 1241 c.c.).
Conseguentemente, per gli aspetti qui d’interesse, la Ragioneria Generale dello Stato reputa del tutto
coerente che un provvedimento giurisdizionale definitivo, avente efficacia esecutiva e
contenente la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma pecuniaria,
possa essere adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di denaro al soggetto
beneficiario, ma anche attraverso una compensazione – volontaria o legale – tra il debito e
l’eventuale credito dell’Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario.
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La Rgs, inoltre, è dell'avviso che in presenza di un pagamento scaturente da un provvedimento
giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, vada comunque effettuata la verifica di cui
all'art. 48-bis, fatte salve le esclusioni previste dalla legge o derivanti dalla particolare natura del
credito.
Casi particolari: somme assegnate al giudice dell’esecuzione
Un caso particolare è rappresentato dall’ipotesi in cui l'Amministrazione pubblica, che assume la
qualità di terzo pignorato, a seguito di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice
dell'esecuzione, deve effettuare il pagamento delle somme direttamente al creditore
assegnatario in base all'ordinanza, anziché al creditore originario.
OSSERVA
In questa particolare ipotesi, la Ragioneria Generale dello Stato è del parere che nei confronti
del creditore originario non possa essere attivata la procedura di verifica prevista
dall'art. 48-bis e disciplinata dal D.M. 40/2008 in quanto:
 l'Amministrazione debitrice non può liberamente disporre delle somme;
 l'agente della riscossione, pur nell'ipotesi di una eventuale inadempienza, si vedrebbe
comunque preclusa la possibilità di effettuare un pignoramento ex art. 72-bis,
D.P.R. 602/1973 su somme vincolate dal provvedimento emesso dal giudice
dell'esecuzione.
Per quanto riguarda il creditore assegnatario, invece, anche alla luce di quanto evidenziato, la
circolare n. 29 del 23.09.2011 non ravvisa elementi giuridici idonei a giustificare una
mancata attivazione delle suddetta procedura di verifica nei suoi confronti in occasione del
pagamento.
Erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi,
sovvenzioni o qualsiasi altro finanziamento a fondo perduto comunque denominato
Per quanto concerne le erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo di contributi,
incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto comunque denominati, invece, la
ragioneria sottolinea che come secondo l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di
aiuti alle imprese “la posizione dei beneficiari degli aiuti stessi è di diritto soggettivo allorquando le
disposizioni comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto
pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali; laddove, invece,
l’erogazione dei contributi in questione ed il loro eventuale recupero non discendono automaticamente
dall’accertamento di presupposti vincolanti, ma costituiscono esercizio di una funzione discrezionale
pubblicistica, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto
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attiene a posizioni di interesse legittimo, nascenti da norme di azione e non già di relazione”
(Consiglio di Stato, sezione IV, 14 maggio 2004, n. 3040)
Scheda di sintesi
Di seguito, una scheda di sintesi dell’ambito applicativo dell’articolo 48-bis DPR 602/1973
secondo quanto chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23.09.2011
FATTISPECIE
APPLICAZIONE / Non Applicazione
dell’articolo 48-bis DPR 602/1973
L’'art. 48-bis, D.P.R. 602/1973 non trova applicazione per i pagamenti
Rapporti nell'ambito
della pubblica
Amministrazione
disposti a favore delle Amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco
Crediti impignorabili
Non è ammessa la possibilità di sospendere il pagamento sulle
predisposto annualmente dall'Istat
erogazioni per le quali una normativa di rango primario escluda la
possibilità di procedere al loro pignoramento
Pagamento di stipendi Non devono essere soggetti a verifica ex art. 48-bis i trasferimenti di
somme da destinare successivamente al pagamento di salari, stipendi e
retribuzioni equivalenti
Pagamento di somme In caso di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta alla
soggette a ritenuta alla fonte, la soglia di euro 10.000 va riferita all'importo da pagare al netto
fonte
delle ritenute effettuate
Artificioso
frazionamento
E' vietato frazionare artificiosamente un unico pagamento al fine di
Preminente interesse
pubblico o rispetto dei
diritti fondamentali
della persona
Tra i pagamenti esclusi dall'obbligo di verifica vi rientrano a
eludere la disciplina di cui all'art. 48-bis
titolo esemplificativo:
 versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
 rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
 corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della
persona;
 pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o
operazioni di peacekeeping;
 pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per
fronteggiare situazioni di calamità;
 pagamenti a titolo di assegno alimentare;
 sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
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 indennità per inabilità temporanea al lavoro;
 - finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari
Sospensione o
rateazione della
cartella
L’art. 48-bis non si applica, per carenza del presupposto del "credito
scaduto, nel caso in cui per una cartella di pagamento sia stata
accordata una dilazione di pagamento, una sospensione amministrativa
della riscossione ovvero sia stato emanato un provvedimento di
sospensione in via di autotutela o in via giudiziale. Ciò perché è stato
emesso un provvedimento che ha inciso proprio su tale termine
Cartella di pagamento
impugnata
giudizialmente
L’art. 48-bis non si applica qualora la cartella sia stata impugnata e
Mutui
Sono escluse dall'applicazione dell'art. 48-bis le restituzioni di somme
sia stata chiesta e concessa la sospensione, l'art. 48-bis non si applica
relative a contratti di mutuo o altre operazioni di indebitamento
Cessione del credito
La verifica prevista dall'art. 48-bis va effettuata esclusivamente nei
confronti del creditore originario (cedente). Nei confronti del soggetto
cui è stato ceduto il credito (cessionario) non sussistono i presupposti
per procedere alla verifica
Natura del credito
Rientra nell'ambito operativo dell'art. 48-bis qualsiasi credito esposto
esposto nella cartella di in una cartella di pagamento, indipendentemente dalla sua natura e
pagamento
dall'ente creditore
Raggruppamenti
La verifica andrà effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei
temporanei di imprese riguardi delle imprese mandanti
Procedure concorsuali
L’articolo 48-bis non si applica nel caso in cui il beneficiario di un
pagamento risulti sottoposto a tali procedure
Determinazione
dell'importo del
pagamento in ordine
all'iva
La soglia di euro 10.000 deve ritenersi al lordo dell'Iva per il
pagamento di prestazioni e cessioni ricadenti nel campo di applicazione
dell'Iva
Pagamento in favore di L'obbligo di verifica sussiste soltanto ove il soggetto beneficiario del
soggetti esteri
pagamento sia in possesso di codice fiscale in Italia
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Procedura per gestire le irregolarità
La Circolare n. 27/2011 disciplina, inoltre, la procedura con la quale devono essere gestite
eventuali irregolarità da parte della pubblica Amministrazione che ha omesso di
effettuare la verifica ex art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, per portare a conoscenza la
magistratura di eventuali inadempimenti da parte del creditore.
Secondo quanto chiarito, prima di avanzare una segnalazione alla competente Procura
Regionale della Corte dei Conti sarà necessario effettuare una verifica "ora per allora" del
disposto pagamento.
Qualora uno dei soggetti deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile:
 rilevi l'omissione della verifica ex art. 48-bis
 rilevi l’insussistenza di alcuna fattispecie di esclusione della stessa
la pubblica Amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare, entro dieci giorni, un
accertamento per riscontrare se la mancata verifica abbia aggravato o compromesso la
possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario da parte dell'agente della riscossione.
OSSERVA
Tale accertamento dovrà avvenire interpellando Equitalia con un apposito modello, allegato
alla circolare in oggetto, al fine di verificare se il creditore si trovava, al momento del
pagamento, in una posizione di inadempienza derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento per un valore pari o superiore a e 10.000 euro. Solo in tal caso sarà
necessario procedere a trasmettere apposita segnalazione alla Procura Regionale della
Corte dei Conti.
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