MISSIONE ALL`ESTERO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI: UNA

Transcript

MISSIONE ALL`ESTERO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI: UNA
MISSIONE ALL’ESTERO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI: UNA SENTENZA DELLA
CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione Sicilia con sentenza n. 4229 del 23 dicembre
2011 si è pronunciata sulla legittimità di missioni all’estero di amministratori locali in relazione ai
fatti intercorsi nel 2005 nel comune di Palagonia.
Sulla base degli esposti di alcuni cittadini e di un consigliere di minoranza del Comune, la Guardia
di Finanza ha svolto un indagine avente come oggetto presunte ipotesi di danno erariale sostenute
dall’Ente locale di fronte a missioni effettuate all’estero.
Dalla relazione della Guardia di Finanza si evince che il Sindaco del Comune in oggetto aveva
partecipato ad una fiera organizzata dall’Istituto per il commercio estero (ICI) che si era svolta a
NewYork.
Il capo dipartimento, con determina, aveva dato atto della partecipazione del sindaco a tale fiera
autorizzando l’ufficio di ragioneria a emettere mandato di pagamento a favore dell’economo
comunale con obbligo di rendiconto per consentire le spese del viaggio.
Nel preambolo della determina era avanzata come unica giustificazione per la partecipazione
dell’Ente il fatto che la manifestazione in oggetto faceva parte delle fiere del settore alimentare e
che era “ avvenimento importante e prestigioso e può giovare a migliorare lo sviluppo economico…
del paese”.
Il Sindaco provvedeva, di ritorno dal viaggio, alla documentazione relativa alle spese sostenute,
consistente nei documenti di viaggio a New York e dei pernottamenti, negli scontrini di vari esercizi
commerciali, nonché in una ricevuta di spostamento in taxi. La giunta comunale con la presenza e il
voto favorevole del sindaco con deliberazione approvava la proposta di rimborso viaggio.
In relazione ai fatti richiamati la Procura contabile ravvisava una ipotesi di danno erariale per la
mancanza di collegamento tra la partecipazione alla manifestazione e gli interessi e gli obbiettivi
della comunità rappresentata dall’ente. In particolare si rilevava che dalla determina (contenente
una così generica motivazione) non poteva certo emergere la sussistenza di un interesse
pubblico. Inoltre l’azione dei soggetti interessati (il capo dipartimento, il sindaco e gli assessori), a
cui era stato notificato il rituale invito a dedurre, “apparivano integrare modalità di gestione del
denaro pubblico connotate da inescusabile superficialità e quindi colpa grave”.
La sentenza della Sezione giurisdizionale ha affermato la responsabilità contabile dei convenuti
in giudizio.
La Corte richiamando la sentenza n. 346 del 28 luglio 2008 della I sezione d’Appello della Corte
dei Conti, ha in primo luogo riaffermato che “fra le funzioni attribuite agli enti locali, non è
ricompressa la promozione all’estero di attività imprenditoriali, né, più in generale, lo
svolgimento di compiti con rilievo internazionale, dal momento che l’ordinamento ripartisce le
competenze fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.”1
Inoltre la Corte ha ritenuto che non vi sia traccia di alcun elemento riconducibile a una attività
programmatica strutturata sull’obbiettivo dell’incremento dell’economia locale, di cui la
missione sarebbe stata attuazione; tanto meno è stato dimostrato il conseguimento di un vantaggio
per l’Ente locale.
1
La sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello – sentenza 28 luglio 2008 n. 346 è
reperibile alla pagina.
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2008/Sentenza_346_2008_prima_centrale_appell
o.pdf
La mancanza di una preventiva programmazione che individuasse ex ante gli obbiettivi e
garantisse così anche una verifica ex post, rende quindi la partecipazione, a spese del Comune,
alla manifestazione arbitraria, diseconomica e non improntata a criteri di razionalità
amministrativa..
Le spese che l’Ente ha sostenuto rientrano quindi nella fattispecie di danno erariale subito
dall’ente e il danno è facilmente riconducibile alla condotta sostenuta dai convenuti con l’adozione
della determina e poi con l’approvazione della delibera da parte della Giunta del rimborso spese.
La Corte ha ritenuto anche che per la persona capo dipartimento che ha firmato la determina iniziale
sussista l’elemento psicologico della colpa grave in quanto “costituisce negligenza non scusabile
non essersi avveduta dell’assenza di una convincente giustificazione dell’impegno che assumeva,
frutto di una scelta del tutto arbitraria e contra legem.”
Anche per il Sindaco e i membri della Giunta la Corte dei Corti ha ritenuto sussista l’elemento
psicologico della colpa grave.
A questo proposito la Corte ha richiamato la legge regionale n. 30 del 2000 all’articolo 21 che
contiene la disciplina dei rimborsi delle spese e delle indennità di missioni spettanti agli
amministratori degli enti siciliani nel testo vigente all’epoca dei fatti.
In base a queste disposizioni il Sindaco non necessitava di una preventiva autorizzazione per recarsi
alla manifestazione, ma per avere la liquidazione del rimborso non doveva solo fornire “la
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute”, ma anche una
“dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione”.
Per la Corte quindi: “deve affermarsi la responsabilità contabile dei membri della giunta che,
inosservanti della norma regionale citata, noncuranti del riparto dei compiti fra i soggetti
dell’ordinamento ed in spregio ai criteri di comune prudenza e ragionevolezza, con votazione
unanime, approvavano la proposta di approvazione del rendiconto.”
La Corte ha quindi condannato al pagamento in favore del Comune di Palagonia il Sindaco, i
membri della giunta e il capo dipartimento, nonché gli stessi convenuti al pagamento in favore dello
stato per le spese processuali.