regolamento per la gestione del recupero crediti
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regolamento per la gestione del recupero crediti
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI INSOLUTI ART. 1 FINALITA’ Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel caso di mancato pagamento degli stessi. ART. 2 TIPOLOGIA DEI CREDITI La S.C. Affari Generali e Legali svolge istituzionalmente attività di recupero dei crediti insoluti che possono essere di seguito riepilogati: Ø tickets per prestazioni sanitarie ambulatoriali di Pronto Soccorso; Ø intero costo delle prestazioni in caso di mancato ritiro referti nel termine di giorni 30 (L. 412/91 art. 4 c. 18) fatto salvo il ticket già pagato; Ø ticket per prestazioni relative ad esami pre-operatori, da recuperare in caso di rinuncia, da parte dell’assistito, al ricovero programmato ( Regolamento aziendale) Ø quote sanitarie e/o alberghiere per ricoveri in camere a pagamento; Ø corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di attività liberoprofessionale intramuraria, consulenze e prestazioni medico legali; Ø costi per rilascio di certificazioni, di copie di atti e di documentazione sanitaria (L. 241/90); Ø recupero oneri stipendiali (es: personale comandato); Ø recupero di oneri derivanti da violazione di accordi contrattuali; Ø quote per ricoveri presso RSA; Ø fatture per prestazioni commerciali di vario genere e natura; Ø corrispettivi per rilascio pareri da parte della S.C. Igiene e Sanità (pareri nuovi insediamenti produttivi e autorizzazioni emissioni atmosfera); Ø sanzioni amministrative di cui ai verbali di accertamento elevati dal Dipartimento di Prevenzione, dal Dipartimento del Farmaco e dalla S.C. Organizzazione dei Servizi di Base – Distretto 15; 1 Ø ordinanze-ingiunzioni emesse dai sindaci dei comuni ovvero dal Direttore Generale di Asl 4 a seguito di verbali di rilevazione di illeciti da parte delle Strutture Aziendali o di organi esterni (NAS, Guardia Forestale) Ø compensi per controlli sanitari in applicazione del D.Lgs 194/2008 attuat. Regolamento CE 882/2004 effettuati dai Vigili Sanitari del Dipartimento di Prevenzione; Ø corrispettivi per prestazioni sanitarie a favore di cittadini stranieri tenuti al pagamento, in base alla vigente normativa. ART. 3 - PROCEDURA PER IL RECUPERO DEI CREDITI Le Strutture presso le quali si consolida il credito, attraverso l’attività del personale amministrativo a loro assegnato procedono ad inviare, previ i necessari accertamenti consultando l’anagrafe sanitaria regionale oppure presso i competenti Uffici Anagrafe dei Comuni, un sollecito di pagamento a mezzo lettera raccomandata a/r, ovvero tramite pec, nella quale dovrà essere precisato l’oggetto della prestazione, l’importo da pagare, comprensivo del rimborso spese postali ed il termine di 30 giorni entro il quale adempiere al pagamento. Le suddette strutture verificano, altresì, il regolare ricevimento della raccomandata ovvero l’avvenuta compiuta giacenza; nel caso in cui l’utente risulti “irreperibile”, la struttura acquisisce la dichiarazione di irreperibilità dall’ufficio anagrafe comunale e trasmette la pratica alla S.C. Affari Generali e Legali per eventuali ulteriori accertamenti. Nel caso in cui il sollecito debba essere inviato a soggetti minorenni le comunicazioni dovranno recare l’indicazione “ai genitori di….” o “al tutore di…..”. Decorsi inutilmente i tempi per il pagamento, la Struttura trasmette alla S.C. Affari Generali e Legali i fascicoli dei singoli utenti morosi contenenti le copie degli atti che individuano con esattezza il soggetto debitore e definiscono il credito certo ed esigibile. In caso di invii massivi di tickets insoluti, la trasmissione alla S.C. Affari Generali e Legali dovrà avvenire attraverso la compilazione su un apposito supporto informatico in formato excel. 2 La S.C. Affari Generali e Legali, rilevato il carattere certo ed esigibile del credito e verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvede, se del caso, a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l’invito al pagamento, contenente: - l’importo della somma dovuta (comprendente il rimborso delle spese postali) e la sua causale; - le modalità di pagamento - il termine per adempiere, di norma stabilito in giorni 30 dalla data della notifica, con l’espressa avvertenza che, in caso di inerzia l’ASL si attiverà per il recupero coattivo del credito. La S.C. Affari Generali e Legali, ove ritenuto necessario in relazione alla specificità della pratica, potrà effettuare un’ulteriore attività istruttoria e di accertamento presso altri Enti Pubblici (quali Questura, Centro per l’Impiego, Ufficio delle Entrate, Comune ect.). Nel caso in cui l’utente in base alla dichiarazione dell’ufficio anagrafe comunale risulti deceduto, si procederà ad inoltrare il sollecito di pagamento agli eredi legittimi individuati in base al titolo 2 del libro 2 del codice civile o testamentari; qualora venga prodotta la copia autenticata dell’atto pubblico di rinuncia all’eredità, si procederà allo stralcio del credito. Evidenti situazioni oggettive in cui l’onere della ricerca è maggiore dell’importo richiesto, saranno valutate di volta in volta. Le eventuali contestazioni pervenute alla S.C. Affari Generali e Legali a seguito dei solleciti inviati, verranno rese note alle Strutture competenti, per le conseguenti valutazioni. La S.C. Affari Generali e Legali, valutata l’opportunità di procedere al recupero coattivo provvede ad incaricare un soggetto esterno, individuato attraverso pubblico avviso e/o selezione, che si occuperà di predisporre i necessari provvedimenti ingiuntivi nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910. Nel rispetto della par condicio, l’incarico verrà affidato secondo un principio di rotazione. 3 L’ingiunzione verrà emessa per la somma indicata nella lettera di messa in mora, maggiorata degli interessi legali maturati, delle spese postali e dei diritti di notifica e degli oneri connessi all’espletamento della procedura a cura del soggetto esterno incaricato. Restano salve ulteriori diverse maggiorazioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamento. Di ogni iniziativa assunta la S.C. Affari Generali e Legali deve formare idonea documentazione, da inserire nel fascicolo. Qualora si renda necessario ricorrere alle vie giudiziarie, il conferimento di incarico legale per l’assistenza e patrocinio dell’Azienda, avverrà attraverso l’adozione di formale provvedimento deliberativo a legale compreso nell’elenco dei difensori fiduciari costituito a seguito dell’espletamento di avviso pubblico. Ogni onere relativo alle prestazioni erogate dal soggetto esterno incaricato dovrà ricadere a carico dei debitori. Attivata la fase coattiva del recupero, i debitori potranno effettuare i pagamenti con le modalità individuate dall’Azienda. ARTICOLO 4 - PAGAMENTI RATEALI Nel caso di situazioni documentate e/o autocertificate di grave disagio sociale/economico, le strutture presso cui é consolidato il credito, potranno consentire una rateizzazione dell’importo con previsione di interessi calcolati al tasso legale vigente a decorrere dalla data di scadenza individuata nella nota di primo sollecito. La domanda di rateizzazione, debitamente motivata, dovrà essere compilata dall’utente e corredata di fotocopia di carta d’identità ( se utente straniero, dovrà allegare il documento di riconoscimento rilasciato dal paese di origine da cui sia chiaramente desumibile l’indirizzo estero). Le medesime strutture, una volta autorizzata la rateazione, avranno cura di verificare la regolarità dei pagamenti e, nel caso di mancato pagamento di 3 rate consecutive, decadendo il beneficio della rateazione, procederanno ad inviare il fascicolo alla S.C. Affari Generali e Legali affinché proceda al recupero del credito con le modalità descritte nei precedenti articoli. 4 ART. 5 - CREDITI DI MODESTA ENTITA’ Ai fini del presente regolamento si considerano di modesta entità i crediti pari o inferiori all’importo capitale di € 50,00. L’Azienda può disporre l’eventuale rinuncia ai crediti di modesta entità quando, per ciascuno di essi, il costo delle operazioni di riscossione risulti eccessivo rispetto all’ammontare del credito. ART. 6 INESIGIBILITA’ DEI CREDITI Nell’eventualità che tutti i tentativi espletati per il recupero di un credito non vadano a buon fine, acquisita all’occorrenza relazione da parte del soggetto esterno eventualmente incaricato del recupero forzoso, la S.C. Affari Generali e Legali provvede a comunicare l’inesigibilità alla S.C. Bilancio e Contabilità. ART. 7 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di adozione della delibera di approvazione cioè il 30.11.2016 e sarà oggetto di revisione ogni 3 anni ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. 5