regolamento per la gestione del recupero crediti

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regolamento per la gestione del recupero crediti
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI
INSOLUTI
ART. 1 FINALITA’
Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel
caso di mancato pagamento degli stessi.
ART. 2 TIPOLOGIA DEI CREDITI
La S.C. Affari Generali e Legali svolge istituzionalmente attività di recupero dei crediti
insoluti che possono essere di seguito riepilogati:
Ø tickets per prestazioni sanitarie ambulatoriali di Pronto Soccorso;
Ø intero costo delle prestazioni in caso di mancato ritiro referti nel termine di
giorni 30 (L. 412/91 art. 4 c. 18) fatto salvo il ticket già pagato;
Ø ticket per prestazioni relative ad esami pre-operatori, da recuperare in caso di
rinuncia, da parte dell’assistito, al ricovero programmato ( Regolamento
aziendale)
Ø quote sanitarie e/o alberghiere per ricoveri in camere a pagamento;
Ø corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di attività liberoprofessionale intramuraria, consulenze e prestazioni medico legali;
Ø costi per rilascio di certificazioni, di copie di atti e di documentazione
sanitaria (L. 241/90);
Ø recupero oneri stipendiali (es: personale comandato);
Ø recupero di oneri derivanti da violazione di accordi contrattuali;
Ø quote per ricoveri presso RSA;
Ø fatture per prestazioni commerciali di vario genere e natura;
Ø corrispettivi per rilascio pareri da parte della S.C. Igiene e Sanità (pareri
nuovi insediamenti produttivi e autorizzazioni emissioni atmosfera);
Ø sanzioni amministrative di cui ai verbali di accertamento elevati dal
Dipartimento di Prevenzione, dal Dipartimento del Farmaco e dalla S.C.
Organizzazione dei Servizi di Base – Distretto 15;
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Ø ordinanze-ingiunzioni emesse dai sindaci dei comuni ovvero dal Direttore
Generale di Asl 4 a seguito di verbali di rilevazione di illeciti da parte delle
Strutture Aziendali o di organi esterni (NAS, Guardia Forestale)
Ø compensi per controlli sanitari in applicazione del D.Lgs 194/2008 attuat.
Regolamento CE 882/2004 effettuati dai Vigili Sanitari del Dipartimento di
Prevenzione;
Ø corrispettivi per prestazioni sanitarie a favore di cittadini stranieri tenuti al
pagamento, in base alla vigente normativa.
ART. 3 - PROCEDURA PER IL RECUPERO DEI CREDITI
Le Strutture presso le quali si consolida il credito, attraverso l’attività del
personale amministrativo a loro assegnato procedono ad inviare, previ i necessari
accertamenti consultando l’anagrafe sanitaria regionale oppure presso i competenti Uffici
Anagrafe dei Comuni, un sollecito di pagamento a mezzo lettera raccomandata a/r,
ovvero tramite pec, nella quale dovrà essere precisato l’oggetto della prestazione,
l’importo da pagare, comprensivo del rimborso spese postali ed il termine di 30 giorni
entro il quale adempiere al pagamento.
Le suddette strutture verificano, altresì, il regolare ricevimento della raccomandata
ovvero l’avvenuta compiuta giacenza; nel caso in cui l’utente risulti “irreperibile”, la
struttura acquisisce la dichiarazione di irreperibilità dall’ufficio anagrafe comunale e
trasmette la pratica alla S.C. Affari Generali e Legali per eventuali ulteriori accertamenti.
Nel caso in cui il sollecito debba essere inviato a soggetti minorenni le comunicazioni
dovranno recare l’indicazione “ai genitori di….” o “al tutore di…..”.
Decorsi inutilmente i tempi per il pagamento, la Struttura trasmette alla S.C. Affari
Generali e Legali i fascicoli dei singoli utenti morosi contenenti le copie degli atti che
individuano con esattezza il soggetto debitore e definiscono il credito certo ed esigibile.
In caso di invii massivi di tickets insoluti, la trasmissione alla S.C. Affari Generali e
Legali dovrà avvenire attraverso la compilazione su un apposito supporto informatico in
formato excel.
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La S.C. Affari Generali e Legali, rilevato il carattere certo ed esigibile del credito e
verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvede, se del caso, a
mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso
di ricevimento o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l’invito al
pagamento, contenente:
-
l’importo della somma dovuta (comprendente il rimborso delle spese
postali) e la sua causale;
-
le modalità di pagamento
-
il termine per adempiere, di norma stabilito in giorni 30 dalla data della
notifica, con l’espressa avvertenza che, in caso di inerzia l’ASL si attiverà
per il recupero coattivo del credito.
La S.C. Affari Generali e Legali, ove ritenuto necessario in relazione alla specificità
della pratica, potrà effettuare un’ulteriore attività istruttoria e di accertamento presso
altri Enti Pubblici (quali Questura, Centro per l’Impiego, Ufficio delle Entrate,
Comune ect.).
Nel caso in cui l’utente in base alla dichiarazione dell’ufficio anagrafe comunale risulti
deceduto, si procederà ad inoltrare il sollecito di pagamento agli eredi legittimi
individuati in base al titolo 2 del libro 2 del codice civile o testamentari; qualora
venga prodotta la copia autenticata dell’atto pubblico di rinuncia all’eredità, si
procederà allo stralcio del credito. Evidenti situazioni oggettive in cui l’onere della
ricerca è maggiore dell’importo richiesto, saranno valutate di volta in volta.
Le eventuali contestazioni pervenute alla S.C. Affari Generali e Legali a seguito dei
solleciti inviati, verranno rese note alle Strutture competenti, per le conseguenti
valutazioni.
La S.C. Affari Generali e Legali, valutata l’opportunità di procedere al recupero
coattivo provvede ad incaricare un soggetto esterno, individuato attraverso pubblico
avviso e/o selezione, che si occuperà di predisporre i necessari provvedimenti
ingiuntivi nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910. Nel
rispetto della par condicio, l’incarico verrà affidato secondo un principio di rotazione.
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L’ingiunzione verrà emessa per la somma indicata nella lettera di messa in mora,
maggiorata degli interessi legali maturati, delle spese postali e dei diritti di notifica e
degli oneri connessi all’espletamento della procedura a cura del soggetto esterno
incaricato. Restano salve ulteriori diverse maggiorazioni previste da specifiche
disposizioni di legge o regolamento.
Di ogni iniziativa assunta la S.C. Affari Generali e Legali deve formare idonea
documentazione, da inserire nel fascicolo. Qualora si renda necessario ricorrere alle
vie giudiziarie,
il conferimento di incarico legale per l’assistenza e patrocinio
dell’Azienda, avverrà attraverso l’adozione di formale provvedimento deliberativo a
legale
compreso
nell’elenco
dei
difensori
fiduciari
costituito
a
seguito
dell’espletamento di avviso pubblico.
Ogni onere relativo alle prestazioni erogate dal soggetto esterno incaricato dovrà
ricadere a carico dei debitori.
Attivata la fase coattiva del recupero, i debitori potranno effettuare i pagamenti con le
modalità individuate dall’Azienda.
ARTICOLO 4 - PAGAMENTI RATEALI
Nel
caso
di
situazioni
documentate
e/o
autocertificate
di
grave
disagio
sociale/economico, le strutture presso cui é consolidato il credito, potranno consentire
una rateizzazione dell’importo con previsione di interessi calcolati al tasso legale vigente
a decorrere dalla data di scadenza individuata nella nota di primo sollecito. La domanda
di rateizzazione, debitamente motivata, dovrà essere compilata dall’utente e corredata di
fotocopia di carta d’identità ( se utente straniero, dovrà allegare il documento di
riconoscimento rilasciato dal paese di origine da cui sia chiaramente desumibile
l’indirizzo estero).
Le medesime strutture, una volta autorizzata la rateazione, avranno cura di verificare la
regolarità dei pagamenti e, nel caso di mancato pagamento di 3 rate consecutive,
decadendo il beneficio della rateazione, procederanno ad inviare il fascicolo alla S.C.
Affari Generali e Legali affinché proceda al recupero del credito con le modalità
descritte nei precedenti articoli.
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ART. 5 - CREDITI DI MODESTA ENTITA’
Ai fini del presente regolamento si considerano di modesta entità i crediti pari o inferiori
all’importo capitale di € 50,00. L’Azienda può disporre l’eventuale rinuncia ai crediti di
modesta entità quando, per ciascuno di essi, il costo delle operazioni di riscossione risulti
eccessivo rispetto all’ammontare del credito.
ART. 6 INESIGIBILITA’ DEI CREDITI
Nell’eventualità che tutti i tentativi espletati per il recupero di un credito non vadano a
buon fine, acquisita all’occorrenza relazione da parte del soggetto esterno eventualmente
incaricato del recupero forzoso, la S.C. Affari Generali e Legali provvede a comunicare
l’inesigibilità alla S.C. Bilancio e Contabilità.
ART. 7 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di adozione della delibera di
approvazione cioè il 30.11.2016 e sarà oggetto di revisione ogni 3 anni ed ogniqualvolta
se ne ravvisi la necessità.
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