commercio ambulante - Provincia di Cuneo

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commercio ambulante - Provincia di Cuneo
COMMERCIO AMBULANTE
PREMESSA
Per commercio ambulante (o su area pubblica) si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio
sulle aree pubbliche, su piazzole (posteggi) assegnati oppure in forma itinerante, comprese quelle
del demanio marittimo o delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, coperte o
scoperte.
Il commercio ambulante purché in forma itinerante può essere svolto su posteggi dati in
concessione per la durata di dieci anni dai Comuni. Questa attività consiste essenzialmente nella
vendita al dettaglio degli articoli che si è scelto di proporre alla clientela; si potrà infatti offrire:
abbigliamento, prodotti per la casa, calzature, generi alimentari (frutta, verdura), fiori, ecc…
Per quanto riguarda la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande in forma
ambulante, la licenza e i requisiti professionali richiesti sottostando alla tipologia specifica.
Questo genere di vendita si svolge essenzialmente in un luogo denominato mercato. Nello specifico,
per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità,
attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività, mediante una concentrazione di posteggi, per
uno o più giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la
somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi.
Le categorie di operatori di mercato sono tre e si distinguono in funzione delle zone occupabili:
- zona 1: posti fissi da assegnare ai commercianti
- zona 2: posti fissi da assegnare ai produttori diretti
- zona 3: posti da assegnare a turno
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Si distingue dal mercato la fiera, manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle
aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
In questo caso si parla di autorizzazione o concessione temporanea.
DESTINATARI
Secondo un’indagine Fiva (Federazione Italiana venditori ambulanti su aree pubbliche www.fiva.it)
del 2004 (condotta attraverso la somministrazione a campione di 1721 questionari in 307 mercati di
202 capoluoghi di provincia) il consumatore tipo è donna (80%), di età compresa fra i 31 e i 55
anni, casalinga ma anche impiegata,con famiglia, che frequenta il mercato costantemente (almeno
una volta a settimana oppure ogni ¾ giorni). La componente maschile, anche se in regresso rispetto
agli anni passati, è ben presente; non mancano gli under 30 (quasi il 28% dei frequentatori) e i
giovanissimi, soprattutto studenti (circa l’8%). L’universo sociale è quindi ben rappresentato da chi
si incontra al mercato: non mancano operai (il 12%), lavoratori autonomi (il 6%), persone in attesa
di occupazione (oltre l’11%) e molti pensionati (quasi il 21%).Nel dettaglio il banco acquista più
potere attrattivo se:
• è gestito da persone disponibili e cortesi;
• propone spesso novità e offerte e cura l’impatto visivo della merce.
COMPETENZE PROFESSIONALI
• Il commerciante ambulante deve, tra l’altro:
• saper gestire i rapporti con la clientela;
• ascoltare le esigenze del cliente;
• saper proporre il prodotto,
• supportare le operazioni di assistenza e eventuali reclami;
• gestire il magazzino;
• controllare i documenti e la merce in arrivo;
• gestire le scorte;
• saper predisporre il banco;
• curare lo spazio espositivo;
• rispettare le norme igienico-sanitarie;
• promuovere i prodotti.
Se la zona è caratterizzata da alto flusso turistico, gioverà al commerciante ambulante la conoscenza
di almeno una lingua straniera.
Non vanno poi trascurate le capacità gestionali e di promozione dell’azienda; quelle relative alla
comunicazione, si pensi alla capacità di attirare il cliente al proprio banco, e alla flessibilità rispetto
agli orari, al tempo atmosferico, allo spazio da occupare spesso diverso dalla volta precedente.
Infine fondamentale la capacità di fidelizzare i clienti.
Occorre, altresì, una conoscenza della normativa relativa alla gestione di un'attività imprenditoriale
dal punto di vista organizzativo ed alcune nozioni in merito alla tenuta della contabilità (per la
quale, comunque, ci si potrà servire di un consulente di fiducia).
I LOCALI
Il commerciante ambulante essenzialmente non necessita di locali. Il suo lavoro infatti si svolge in
luoghi aperti dove predispone il proprio banco per la vendita della merce. Se si tratta di commercio
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di generi alimentari (salumi, formaggi, carne arrosto, ecc…) può dover utilizzare un furgone adibito
(con frigo, forno, ecc…) a questo genere di alimenti.
Può necessitare di un magazzino dove conservare le merci fino al momento della vendita. Il
magazzino deve essere idoneo al mantenimento igienico e sanitario della merce.
ANALISI DI MERCATO E SCELTE STRATEGICHE
ANALISI DEL MACRO AMBIENTE E CONTESTO LOCALE
Stando ai dati forniti dalla Regione e dall’osservatorio regionale del commercio, la provincia di
Cuneo è un luogo fertile per le attività di commercio ambulante, ma al tempo stesso molto
competitivo.
L’affluenza è data sia dai residenti che dall’elevato flusso turistico, quest’ultimo attratto
principalmente dal mercato enogastronomico.
Occorre quindi che l’offerta all’interno dei mercati sia la più varia possibile così da consentire al
cliente di poter reperire in un unico posto tutto ciò di cui necessita (dalla frutta all’abbigliamento,
agli articoli per la pulizia della casa e così via).
Da tenere in considerazione è la forte presenza nei mercati cittadini di commercianti ambulanti
stranieri che offrono i loro prodotti a prezzi più concorrenziali rispetto alla media delle attività.
DESCRIZIONE DELL’IMPRESA
Come già detto, l’ attività consiste nella vendita al dettaglio di articoli scelti tra i più diversi generi,
dall’ abbigliamento ai prodotti per la casa, dalle calzature ai generi alimentari (frutta, verdura), ecc.
L’attività può essere svolta su posteggi dati in concessione per la durata di dieci anni o a turno; si
svolge essenzialmente su aree pubbliche all’aperto.
E’ necessario un banco dove posizionare in modo ben visibile la propria merce e i relativi prezzi.
Per i generi alimentari freschi è inoltre prevista una struttura frigorifera per conservare il prodotto.
Il personale deve essere disponibile alle esigenze del cliente e la merce deve essere il più possibile
varia per consentire alla clientela di scegliere.
I SERVIZI OFFERTI
Un’attività di commercio ambulante può offrire qualsiasi genere di merce; è infatti possibile
commercializzare:
• Abbigliamento (donna, uomo, bambino),
• Calzature;
• Accessori (borse, gioielli di bigiotteria, sciarpe, ecc...);
• Accessori per la casa (tappeti, vasi, stoviglie, tende, cuscini, lenzuola, ecc…);
• Prodotti per la pulizia personale (bagnoschiuma, shampoo, creme, profumi, ecc…) e della
casa (detersivi, spray per la polvere e per ambienti, ecc…);
• Gadget sportivi;
• Musica e videocassette;
• Generi alimentari:
• Frutta
• Verdura
• Carni
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• Pesce
• Pasta fresca
• Salumi e formaggi
• Dolciumi
• Fiori.
Un ruolo essenziale in questo tipo di attività lo assume la qualità del servizio, il quale, oltre a
rappresentare un eccellente strumento di promozione, consente la fidelizzazione della clientela.
L’atmosfera deve essere dinamica consentendo contemporaneamente di poter contare su personale
serio e preparato; va tenuta in considerazione anche la predisposizione del banco, infatti la merce
esposta deve essere di facile individuazione e posizionata in modo che il cliente possa servirsi
autonomamente.
LA CURA DELLA CLIENTELA
Il punto strategicamente più rilevate per un commerciante ambulante è "la cura della clientela".
Il passaparola tra clienti soddisfatti infatti è una fondamentale forma di promozione.
E’ opportuno quindi sapere che il primo investimento in termini di promozione è dato dalla capacità
del gestore e dei suoi dipendenti di creare con il cliente un rapporto amichevole, ma allo stesso
tempo di fiducia.
Il compratore ha, infatti, all’interno dello stesso mercato, la possibilità di acquistare il medesimo
prodotto in diverse strutture. Se si riesce a diversificare l’offerta con una buona capacità relazionale,
il cliente sarà più invogliato a frequentare e servirsi nella nostra attività.
Ulteriore segno di un buona capacità a relazionarsi e intrattenere la clientela consiste nella capacità
di proporre novità, magari prendendo spunto da suggerimenti dati proprio da questa, che la
invoglino a continuare ad servirsi da noi e ci consigli ad amici e conoscenti.
PROMOZIONE
Il modo migliore per promuovere la propria attività è l’offerta di articoli che abbiano un buon
rapporto qualità-prezzo e che siano convenienti.
Importante è altresì la disposizione della merce sul banco così da consentire al cliente di avere una
visione generale degli articoli che si vendono e la possibilità di scegliere e servirsi autonomamente
senza la presenza costante e insistente del commerciante o dei suoi dipendenti.
Importante per avere una buona visibilità è la presenza costante nelle giornata di mercato.
Utile sarebbe partecipare a fiere locali o feste di rione inserendo il proprio banco all’interno della
manifestazione; se si trattano prodotti gastronomici le fiere del settore sono ottimo luogo di
visibilità.
Rilevante è anche avere sempre un buon assortimento di merci così che il cliente non debba servirsi
altrove, con il pericolo che non torni in futuro. La capacità di interagire con il cliente offrendo un
servizio cordiale e familiare è un buon modo per promuovere la propria attività. Classico e utile
strumento di promozione è la fidelizzazione della clientela; ciò permette al contempo la frequenza
assidua di un certo numero di clienti e il passaparola che consente di ingrandire il numero di
acquirenti.
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LA POLITICA DEI PREZZI
Il prezzo delle articoli offerti da un venditore ambulante può discostarsi ma non di molto da quello
applicato dagli altri esercenti dello stesso settore merceologico.
I prezzi possono poi variare durante l’anno a seconda del tipo di vendita che si effettua; infatti il
prezzo cambia se ci troviamo in periodi ‘normali’ dell’anno o se si è nei periodi di vendita
straordinaria come quelle di fine stagione o promozionali. A tale riguardo è possibile consultare la
specifica normativa sul sito della Regione Piemonte.
LA LOCALIZZAZIONE
La localizzazione del banco ha la sua rilevanza, ma non è oggetto di scelta in particolare per il posto
fisso che viene assegnato dall’autorità competente.
REQUISITI E NORMATIVE
L’esercizio dell’attività (sia in forma stabile che itinerante) è soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata a persone fisiche o giuridiche regolarmente costituite. L’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base
alla normativa emanata dalla regione, dal Sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche
all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.
L’autorizzazione può essere rilasciata per il posteggio o per la forma itinerante. Nel primo caso il
rilascio necessita di appositi bandi comunali. Nel secondo è sufficiente porre istanza al Sindaco.
Una volta in possesso di autorizzazione è comunque necessario presentare domanda al Sindaco
qualora si intenda ottenere un posto fisso (posteggio) sia attraverso una nuova concessione, sia
attraverso trasferimento da altro mercato. E’ possibile presentare domanda di posto fisso per non
più di dodici mercati.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma
itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il
richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. Tale
autorizzazione abilita alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi
per motivi di lavoro, di cura, di intrattenimento o svago.
Nella domanda di autorizzazione l’interessato dichiara:
il settore o i settori merceologici, distinti tra generi alimentari e non;
il posteggio del quale chiede la concessione, qualora non intenda esercitare in forma itinerante
esclusiva.
L’autorizzazione da diritto a vendere. In casi particolari (come le aree marittime, portuali,
ferroviarie ed autostradali), l’esercizio dell’attività è subordinato a specifici permessi dell’ente
proprietario e gestore.L’autorizzazione abilita alla partecipazione a fiere che si svolgono sia
nell’ambito della regione cui appartiene il Comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre
regioni del territorio nazionale.
L’ultimo step dell’iter burocratico consiste nell’iscrizione all’INAIL; tale procedura è obbligatoria
per le società di persone, mentre non lo è per le ditte individuali in quanto l’attività non è soggetta a
particolari rischi.
Se si esercita il commercio su area pubblica senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto
dall’autorizzazione stessa, si è puniti con la sanzione amministrativa prevista e con la confisca delle
attrezzature e della merce. In casi specifici l’autorizzazione può essere sospesa. I Comuni
stabiliscono gli orari del commercio sul suolo pubblico che normalmente sono gli stessi del
commercio al dettaglio in sede fissa.
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Solo per esercitare il commercio ambulante nel settore alimentare occorre essere in possesso dei
requisiti professionali.
Infatti per gestire un'attività di commercio di alimentari, il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59,
all'art. 71, prevede il possesso dei requisiti professionali e morali; qui di seguito elenchiamo i
requisiti professionali previsti dalla normativa (in alternativa fra loro):
• aver frequentato con esito positivo un corso professionale per lo svolgimento dell’attività,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano
• aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio
lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza
sociale (INPS);
• essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale,
o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti.
Coloro che non sono in possesso dei requisiti sopra elencati devono rivolgersi agli Enti
convenzionati con la Regione Piemonte il cui elenco è al seguente indirizzo:
www.regione.piemonte.it/commercio/cat/dwd/elencogest2010.pdf.
Al termine del corso è previsto un esame di idoneità. Si informa che il corso ha durata di 80 ore e
che la frequenza di un modulo di ulteriori 50 ore e il superamento dell'esame finale, consente
l'accesso anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La Regione Piemonte ha inoltre stabilito che la pregressa iscrizione al Rec per la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, costituisce requisito anche per l'attività di vendita nel settore
alimentare. Tale precisazione è contenuta nella seguente nota:
www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/integraz_nota_4865_DB1701.doc
Per ulteriori informazioni in materia di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, si rimanda al sito della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm contenente sia la normativa nazionale che quella
regionale e le relative note esplicative.
SCELTA DELLA FORMULA SOCIETARIA
L’attività può essere svolta sia in forma di impresa individuale che in forma di società di persone.
La normativa più recente di ispirazione comunitaria ha previsto che anche le società e le
cooperative possono avviare iniziative per vendita in forma ambulante.
Dato il tipo di attività, la forma giuridica più semplice è l’impresa individuale (art. 2082 C.C.), o
quella dell’impresa a conduzione famigliare (art. 230-bis C.C.). La forma giuridica più
consigliabile, oltre l'impresa individuale, è quella familiare.
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INVESTIMENTI
Dopo aver illustrato le peculiarità che definiscono l’idea del commercio ambulante, forniamo le
prospettive di investimento e sviluppo economico che possono derivare dalla sua apertura. Lo
facciamo pensando di dar vita ad un’attività di dimensioni e con caratteristiche ‘tipo’: il lavoro è
svolto tutta la settimana in mercati di diverse città dal lunedì al sabato con orario 6:00/19:00, per la
quale si può prevedere un’affluenza giornaliera di circa 80-100 persone delle quali circa l’80%
decidono di comprare il prodotto offerto.
Si ipotizza un banco di una grandezza di circa 5mX2m (le dimensioni dei posteggi sono definite
dalla normativa) dove poter posizionare la merce da vendere e che permetta al cliente di prendere
visione degli articoli e di servirsi in modo autonomo. È necessario un tendone per la copertura del
banco e dove si possano sistemare alcuni dei migliori articoli che l’attività propone con i prezzi
della merce che si offre.
L’investimento iniziale per l'avvio dell'attività dipende dalle dimensioni del banco, dal posteggio
assegnato, dal numero di persone impiegate, ecc… e poi dal fatto che l’attività sia presa in gestione
o sia la propria. Ad ogni modo vi è la necessità di alcune attrezzature indispensabili che sono:
- una bancarella;
- un tendone;
- un registratore di cassa;
- gli articoli da vendere e le scorte;
- un furgone per il trasporto della merce.
ATTREZZATURA
Bancarella e tendone
Furgone (usato)
Registratori di cassa
TOTALE
5.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
16.500,00 €
RICAVI E COSTI
Le spese fisse che si devono sopportare sono legate ai costi dell'affitto del posteggio ed
eventualmente di un magazzino dove conservare le scorte e del personale, a questi si aggiungono
dei costi variabili legati all’acquisto all’ingrosso della merce destinata alle vendite e quindi i costi di
tenuta della contabilità, ecc…
Non è possibile stimare nel dettaglio quale potrà essere il fatturato di un’attività di questo tipo dal
momento che le variabili sono notevoli (tipo di prodotto offerto, tipo di clientela, localizzazione del
banco, giorni di mercato alla settimana, ecc...). Occorre poi tener conto delle differenze di affluenza
nei diversi periodi dell’anno e della settimana (prefestivi, Natale, Pasqua, fiere e manifestazioni,
ecc…).
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Fatturato
acquisto esterno merci
e materie prime (40%
del fatturato)
Reddito lordo
Affitto posteggio
Utenze (acqua,energia,
telefono)
trasporti
Costo del lavoro
Costi
vari
amministrazione
tasse
Ammortamenti
e
e
Margine d’impresa
Prima Annualità
Seconda Annualità
TerzaAnnualità
57.600,00
60.000,00
61.500,00
- 23.000,00
- 25.000,00
- 25.500,00
34.600,00
35.000,00
36.000,00
- 3.000,00
- 600,00
- 3.000,00
- 600,00
- 3.000,00
- 700,00
- 1.500,00
- 1.600,00
-1.700,00
- 20.000,00
- 1.200,00
- 20.000,00
-1.200,00
- 20.500,00
- 1.350,00
- 2.000,00
6.300,00
- 2.000,00
6.600,00
- 2.000,00
6.750,00
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa Nazionale
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - "Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno.
APPROFONDIMENTO:
Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico - Requisiti morali per l'accesso al
commercio, Art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 - Art. 110 c. 9 lett. c) e d) del T.U.L.P.S.
Normativa Regionale
Nota relativa all'applicazione del Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n. 59.
Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario
Commerciale - prot. n. 4865/DB1701 del 7.6.2010. Nota avente ad oggetto: applicazione
del decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno"; aspetti rilevanti agli effetti della normativa
regionale in materia di commercio.
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Indicazioni integrative Protocollo n. 5543/DB1701 del 01/07/2010 alla nota della Direzione
regionale Commercio n. 4865/DB/1701 del 7 giugno 2010 avente ad oggetto:
applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 "Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; aspetti rilevanti agli effetti della
normativa regionale in materia di commercio".
Disposizioni di attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato
interno.
Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38
Testo coordinato della L. R. n. 28/99 Disciplina,
sviluppo ed incentivazione del
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore
Terziario Commerciale -prot. n. 0001501/DB1701 del 24.02.2010 avente ad oggetto:
indicazioni sulle recenti novità normative introdotte con leggi Regionali, rilevanti agli
effetti della normativa in materia di commercio.
Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore
Terziario Commerciale -prot. n. 7343/DB1701 del 28.10.2009 avente ad oggetto:
Indicazioni sulle recenti novità normative introdotte con leggi dello Stato, rilevanti agli
effetti della normativa in materia di commercio
D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010
Nota Della Direzione Regionale Commercio - Settore Programmazione del Settore
Terziario Commerciale - prot. n. 304/DB1701 del 15.1.2010 avente ad oggetto: DURC.
applicazione all'attività di commercio su area pubblica dopo la legge 191/2009 "Finanziaria
2010".
Testo coordinato L.R. 29.12.2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande"
Altra Normativa
• Regolamenti Comunali
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