Verso il successo
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Verso il successo Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax Circolare di Paolo Zanazza, Rödl & Partner Milano Edizione: Febbraio 2013 · www.roedl.com/it Gentili Lettori, 1. Azioni e strumenti finanziari partecipativi la legge di Stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n. 228, art. 1 cc. 491.500) ha introdotto la cosiddetta Tobin Tax, ossia l’imposta sulle transazioni finanziarie. ¾ I presupposti dell’imposta. L’imposta si applica alle cessioni della proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi emessi da società di azioni con sede nel territorio dello Repubblica Italiana. ¾ Oggetto dell’imposta. Le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi sia negoziati sia non negoziati in mercati regolamentati emessi da società che hanno sede legale nel territorio italiano. ¾ Le aliquote applicate. Per i trasferimenti fuori da mercati regolamentati: In particolare, sono soggette all’imposta in parola le transazioni aventi ad oggetto: 9 azioni e strumenti finanziari partecipativi; 9 operazioni su contratti derivati e 9 negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari. - 0,22% sul valore della transazione per l’anno 2013; In considerazione della rilevanza e dell’imminente entrata a regime della Tobin Tax (applicabile a decorrere dal 1° Marzo del 2013 alle operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi, ivi incluse le relative negoziazioni ad alta frequenza, e a decorrere dal 1° luglio del 2013 a tutte le rimanenti transazioni), desideriamo illustrarne i contenuti essenziali, descrivendo - schematicamente e senza alcuna pretesa di esaustività - oggetto, condizioni e presupposti di applicabilità dell’imposta in relazione alle 3 diverse tipologie di operazioni finanziarie rispettivamente interessate. - 0,20% sul valore della transazione dall’anno 2014 in poi. Per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati (ad es. in Borsa): - 0,12% sul valore della transazione per l’anno 2013; - 0,10% sul valore della transazione dall’anno 2014 in poi. ¾ La base imponibile. L’imposta è applicata sul valore della transazione, inteso come il saldo netto delle operazioni concluse nella stessa giornata sullo stesso strumento e stessa controparte, ovvero come il corrispettivo versato. In caso di azioni o strumenti quotati il valore della transazione sarà pari al saldo netto delle operazioni concluse nella giornata sullo strumento finanziario, men- 1 Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax Edizione: Febbraio 2013 I contratti e i titoli che incorporano i derivati, se il sottostante è costituito da azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da società con sede nel territorio dello Repubblica Italiana. tre nel caso di titoli non quotati sarà utilizzato come base imponibile il corrispettivo versato. ¾ Il soggetto inciso. L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento ed è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale. ¾ Le aliquote applicate. Imposta fissa determinata in funzione del valore e della tipologia della transazione. La quantificazione è determinata dalla tabella 3 allegata alla Legge di Stabilità e prevede importi variabili da un minimo di Euro 0,01875 ad un massimo di Euro 200,00. ¾ Il soggetto inciso. L’imposta è dovuta da ciascuna delle controparti ed è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale. L’imposta è dovuta, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo stato di residenza delle parti contraenti. ¾ L’entrata in vigore della tassazione. L’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013. ¾ Le eventuali esenzioni. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta le cessioni delle azioni negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore ad Euro 500 milioni. L’imposta è dovuta, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo stato di residenza delle parti contraenti. ¾ L’entrata in vigore della tassazione. L’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 01.07.2013. ¾ Le eventuali esenzioni. L’imposta non si applica nel caso in cui il sottostante o il valore di riferimento degli strumenti finanziari e dei valori mobiliari sia composto per una percentuale inferiore al 50% da azioni o strumenti finanziari partecipativi. L’imposta non si applica, altresì, qualora il trasferimento avvenga per successione o donazione, tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo o a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. E’ esclusa, inoltre, l’applicazione dell’imposta al trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile. Sono previste ulteriori esenzioni in determinati casi elencati nella Legge: ad es. se la controparte è l’Unione Europea, una banca centrale, etc. ¾ Ulteriori particolarità. L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. 2. Operazioni su contratti derivati ¾ I presupposti dell’imposta. L’imposta si applica alle operazioni su strumenti finanziari derivati (ad es. opzioni, futures, forwards, swaps, etc.). ¾ Oggetto dell’imposta. Sono previste esenzioni in determinati casi elencati nella Legge: ad es. se la controparte è l’Unione Europea, una banca centrale, in caso di operazioni tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo o a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale, etc. ¾ Ulteriori particolarità. L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, l’imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Quando il regolamento del contratto derivato prevede il trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti partecipativi sottostanti, si applica anche l’imposta proporzionale dello 0,2% o dello 0,1% prevista per le transazioni su azioni o strumenti partecipativi. 2 Legge di Stabilità 2013: Tobin Tax 3. Negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari ¾ I presupposti dell’imposta. L’imposta si applica alle operazioni ad alta frequenza effettuate sul mercato finanziario italiano. ¾ Oggetto dell’imposta. Le azioni, gli strumenti partecipativi, i derivati e i titoli che li incorporano. ¾ Le aliquote applicate. 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superano la soglia numerica determinata con decreto ministeriale. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi. ¾ Il soggetto inciso. L’imposta è dovuta dal soggetto che immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni. ¾ L’entrata in vigore della tassazione. L’imposta si applica alle transazione concluse: - a decorrere dal 01.03.2013 in caso di negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari partecipativi; - a decorrere dal 01.07.2013 in caso di negoziazioni ad alta frequenza su strumenti derivati. ¾ Le eventuali esenzioni. Non sono previste esenzioni. Edizione: Febbraio 2013 In data 21 febbraio 2013, così come previsto dall’articolo articolo 1, comma 500, della Legge di Stabilità, è stato emanato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze un decreto avente ad oggetto una definizione più dettagliata delle modalità di applicazione delle predette imposte, ivi inclusi gli eventuali obblighi dichiarativi per i soggetti interessati. *** Rödl & Partner e i propri collaboratori saranno lieti di fornire eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito all’applicazione dell’imposta sulle attività finanziarie e al sopra menzionato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero di approfondire i profili del tema di interesse. Cordiali saluti. Contatto per ulteriori informazioni Paolo Zanazza Avvocato Tel.: + 39 02 6328841 E-Mail: [email protected] ¾ Ulteriori particolarità. L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Verso il successo “Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi. „La nostra filosofia è condividere gli obiettivi dei nostri assistiti in una visione globale e imprenditoriale. Pensiamo al cliente e al mercato in cui opera, ne condividiamo le finalità e impostiamo la nostra consulenza con l’obiettivo di accompagnarlo verso il successo.“ Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Rödl & Partner „ Non perdiamo mai di vista lo scopo del nostro impegno. Un chiaro obiettivo ci aiuta a scorgere gli errori, le debolezze e rischi e ad evitarli per tempo. Solo quando la strada è libera dagli ostacoli, iniziamo la scalata, ma avendo sempre ben presente quale sia la nostra meta.“ „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. Castelleres de Barcelona Impressum - Edizione febbraio 2013 Rödl & Partner Largo Donegani 2, 20121 Milano Tel.: +39 02 6328841 | www.roedl.com/it Responsabile di redazione: Avv. Paolo Zanazza – [email protected] Largo Donegani 2, 20121 Milano Responsabile grafica: Rödl & Partner Unternehmenskommunikation Jeannie Pfefferlein - [email protected] Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg Redazione: La presente circolare è redatta a cura di Rödl & Partner e non è destinata alla stampa. Rödl & Partner non assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti della presente circolare né in merito alla veridicità, attualità o completezza delle informazioni o in merito a decisioni eventualmente assunte in seguito alla lettura, anche per estratto, della medesima. Le informazioni e valutazioni ivi contenute hanno carattere generale, non costituiscono parere legale o fiscale, né esame esaustivo dei temi trattati, non potendo sostituire né intendersi quali servizi di consulenza legale o tributaria personalizzati che raccomandiamo di richiedere ove foste interessati all’analisi e trattazione di questioni e casi concreti. 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