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PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI D’ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 25 gennaio 2006 Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n.29 del 6 giugno 2007 Pag. 2 INDICE Articolo 1 Definizioni Pag. 3 Articolo 2 Oggetto e finalità Pag. 4 Articolo 3 Categorie di autoscuole “ Articolo 4 Autorizzazione “ Articolo 5 Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione Pag. 5 Articolo 6 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione Pag. 6 Articolo 7 Capacità finanziaria Pag. 8 Articolo 8 Rilascio di nuove autorizzazioni Articolo 9 Trasferimenti di sede Pag. 9 Articolo 10 Trasferimento del complesso aziendale Pag. 10 Articolo 11 Riconoscimento dei centri di istruzione automobilistica Pag. 11 Articolo 12 Locali Pag. 15 Articolo 13 Arredamento e materiale didattico Pag. 17 Articolo 14 Veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida Pag. 18 Articolo 15 Insegnanti di teoria e istruttori di guida Pag. 22 Articolo 16 Tessera di riconoscimento Pag. 23 Articolo 17 Durata e modalità di svolgimento dei corsi Articolo 18 Registri Pag. 24 Articolo 19 Orario di apertura al pubblico Pag. 26 Articolo 20 Informazioni al pubblico e comunicazioni Articolo 21 Cessazione dell’attività Articolo 22 Esercizio provvisorio dell’attività “ Articolo 23 Sospensione volontaria dell’attività “ Articolo 24 Vigilanza Pag. 28 Articolo 25 Sanzioni Pag. 28 Articolo 26 Esercizio abusivo dell’attività di autoscuola e di insegnante e istruttore di guida Pag. 30 Articolo 27 Entrata in vigore “ Articolo 28 Abrogazione “ “ “ “ Pag. 27 2 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI D’ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA TESTO DEL REGOLAMENTO NORME RICHIAMATE DAL REGOLAMENTO Articolo 1 (Definizioni) 1) Ai fini del presente regolamento si intende: a. per “Provincia” la Provincia di Verona; b. per “dirigente” il dirigente provinciale competente in materia di trasporti; c. per “competente ufficio provinciale” s’intende l’ufficio provinciale competente in materia di autoscuole quale indicato nel funzionigramma della Provincia e pubblicato sul portale web provinciale all’indirizzo www.provincia.verona.it d. per “autoscuola” l’attività esercitata dalle scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; e. per dichiarazione di inizio attività la dichiarazione di cui al comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f. per “centro di istruzione” centro di istruzione automobilistica riconosciuto ai sensi del comma 7 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; g. per “codice della strada” il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; h. per “regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; i. per “CAP” il certificato di abilitazione professionale di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. 3 Articolo 2 (Oggetto e finalità) 1) Il presente regolamento disciplina l’attività delle Articolo 123 comma 2 del codice della strada: autoscuole aventi la sede operativa nella provincia di Le autoscuole sono soggette e vigilanza Verona. amministrativa e tecnica da parte delle province. Articolo 105 comma 3 punto a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112: Sono attribuite alla Provincia le funzioni relative alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull’attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche. Articolo 1 comma 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 11: L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della legge n. 264 del 1991, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Articolo 3 (Categorie di autoscuole) 1) Le autoscuole si distinguono nelle categorie previste dall’articolo 335 comma 10 punti a) e b), del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Articolo 335 comma 10: Le autoscuole si distinguono in: a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A,B,C,D,E, delle patenti speciali della categorie A, B, C e E, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed i relativi esami di revisione. Articolo 4 (Autorizzazione) 1) L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di autoscuola può essere richiesta dai soggetti individuati dall’articolo 123, comma 4, del codice della strada. 2) Nel caso di società od enti l’autorizzazione può essere rilasciata al soggetto individuato dall’articolo 123, comma 4, del codice della strada e con le modalità previste dall’articolo 335, comma 3, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada. 3) Il titolare dell’autorizzazione ha la gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali dell’autoscuola, come previsto dall’articolo 123, Articolo 123 comma 4 del codice della strada. 4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad 4 comma 4, del codice della strada. 4) L’autorizzazione è rilasciata, previo sopralluogo, con determinazione del dirigente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal riavvio del procedimento interrotto. 5) Entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione l’autoscuola deve iniziare l’attività. Il rispetto del suddetto termine è verificato dal competente ufficio provinciale, anche mediante interrogazione della banca dati della locale camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. La verifica del mancato inizio dell’attività presso la sede indicata comporta la decadenza dell’autorizzazione. eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica . Articolo 335 comma 3 del regolamento di attuazione del codice della strada: Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all’articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell’autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell’ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell’ente che ha richiesto l’autorizzazione. Articolo 4 bis (Dichiarazione di inizio attività) 1. La dichiarazione di inizio attività di autoscuola può essere presentata dai soggetti individuati dall’articolo 123, comma 4, del codice della strada. 2. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio attività di autoscuola devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 123 comma 5 del codice della strada. 3. La dichiarazione di inizio attività di autoscuola è disciplinata, oltre da quanto previsto dalla normativa statale di settore, dall’articolo 14 del regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi. 4. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio attività di autoscuola dichiarano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 comma 5 del presente regolamento. La dichiarazione di inizio attività è redatta secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente. Articolo 10 comma 5 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 31 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”. 5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. Articolo 123 comma 3 del codice della strada. 3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. Articolo 123 commi 4 e 5 del codice della strada 4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva 5 e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica . 5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. Articolo 5 (Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione) 1) I requisiti necessari per ottenere il rilascio dell’autorizzazione sono stabiliti dall’articolo 123, commi 5 e 6, del codice della strada. La verifica da parte dell’ufficio provinciale competente della sussistenza del requisito della buona condotta è effettuata attraverso un logico e razionale giudizio di apprezzamento sulla personalità del soggetto e sulla sua affidabilità nello svolgere, nell’interesse pubblico, l’attività di autoscuola; in particolare, sono oggetto di valutazione gli eventuali fatti commessi, il tempo dei fatti e della condanna, la natura della condanna, la tipologia dei reati, l’entità della pena, anche in relazione ai minimi e massimi edittali, le misure accessorie e i procedimenti pendenti. 2) I soggetti che possiedono i requisiti di cui al comma 1, sono individuati dall’articolo 123, comma 5, del codice della strada e dall’articolo 335, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice Articolo 123 comma 5 e 6 del codice della strada: 5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. 6. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1. Articolo 335 comma 2 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada: Qualora l’autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione 6 della strada. della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l’autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. 3) L’autoscuola dispone di: a. locali idonei, arredati e attrezzati, come specificato in dettaglio agli articoli 12 e 13; b. adeguata dotazione di veicoli, come specificato all’articolo 14; c. adeguata capacità finanziaria, come specificato all’articolo 7; 4) Il titolare, il socio amministratore, il legale rappresentante dell’autoscuola o del centro di istruzione comunica al competente ufficio provinciale non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto o dalla sua conoscenza, ogni circostanza che possa comportare il venir meno o la modifica dei requisiti e delle condizioni che esistevano al momento del rilascio dell’autorizzazione. Articolo 6 (Domanda per il rilascio dell’autorizzazione) 1) Il dirigente disciplina, attraverso propri atti di organizzazione, forme e modalità di supporto all’utenza per la corretta formulazione delle istanze. 2) Le domande di rilascio o di aggiornamento delle autorizzazioni sono istruite dall’ufficio provinciale competente, ai fini della verifica della loro regolarità e in particolare della presenza di tutti i requisiti prescritti. 3) In caso di documentazione incompleta l’ufficio provinciale competente dispone l’integrazione della medesima mediante specifica richiesta, stabilendo il termine entro cui la documentazione mancante deve essere prodotta. La richiesta di integrazione della documentazione interrompe il procedimento. 4) La domanda di rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta dal titolare o dal socio amministratore o dal legale rappresentante deve essere indirizzata all’ufficio provinciale competente. 5) Nella domanda il richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a. nome, cognome, data e luogo di nascita, 7 residenza, cittadinanza e codice fiscale; il cittadino extracomunitario dichiara inoltre di essere in regola con le norme sull’immigrazione e indica gli estremi del provvedimento autorizzativo posseduto; b. denominazione o ragione sociale, sede e codice fiscale dell’autoscuola, nonché durata dell’eventuale contratto di società; c. il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5; il cittadino straniero dichiara l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero rispetto a quello richiesto ed ivi attestare gli estremi dell’avvenuto riconoscimento del titolo ai sensi di legge; d. la disponibilità di locali di cui al successivo articolo 12; e. la disponibilità, presso i locali dell’autoscuola e in relazione alla categoria di autoscuola per la quale intende essere autorizzato, del materiale di arredamento e delle attrezzature tecnico didattiche previste dall’articolo 13; f. la disponibilità, in relazione alla categoria di autoscuola per la quale intende essere autorizzato, dei veicoli previsti dall’articolo 14, specificandone targa e modello. Se per determinate categorie di patenti l’autoscuola intende avvalersi in via continuativa di un centro di istruzione e, conseguentemente, non dotarsi dei corrispondenti veicoli, il richiedente deve dichiarare tale intenzione esplicitamente, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all’ufficio provinciale competente, comunque non oltre sette giorni, ogni eventuale successiva modifica della suddetta situazione; g. le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida; h. la categoria di autoscuola per la quale intende essere autorizzato. 6) Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a. attestazione di adeguata capacità finanziaria secondo le modalità stabilite all’articolo 7; b. nel caso di persona giuridica, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, se previsto; l’oggetto sociale deve comprendere l’indicazione dell’esercizio dell’attività di autoscuola; 8 c. planimetria dei locali adibiti all’attività di autoscuola, in scala non meno dettagliata di 1:200, con allegata perizia redatta da un tecnico abilitato, attestante la rispondenza della planimetria allo stato di fatto, la presenza di tutti i requisiti richiesti al successivo articolo 12, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; d. contratto attestante la disponibilità dei locali dell’autoscuola regolarmente registrato; e. copia dei contratti di assicurazione relativi ai veicoli utilizzati per l’attività di autoscuola; f. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. Articolo 7 (Capacità finanziaria) 1) Il requisito dell’adeguata capacità finanziaria è Articolo 2 del decreto ministeriale 17 maggio dimostrato secondo quanto previsto dall’articolo 2 1995, n. 317: Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317. dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare un’adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a lire 100.000.000 (euro 51.645,69) liberi da gravami ipotecari ovvero un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di: a) aziende o istituti di credito; b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000 (euro 25.822,84) deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento. Articolo 8 (Rilascio di nuove autorizzazioni) ABROGATO Articolo 9 (Trasferimenti di sede) ABROGATO . Articolo 10 (Trasferimento del complesso aziendale) 1) Il trasferimento del complesso aziendale, l’ingresso, Articolo 335 commi 5), 6), 7) e 8) del il recesso o l’esclusione di uno o più soci e le regolamento di esecuzione e di attuazione del trasformazioni societarie sono disciplinati dai commi codice della strada: 5. Nel caso di trasferimento 9 5), 6), 7) e 8) dell’articolo 335 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. 2) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo particolare, il dante causa deve dichiarare, con specifica comunicazione all’ufficio provinciale competente, di voler rinunciare all’autorizzazione. Il dante causa non può più continuare ad esercitare l’attività dalla data di efficacia dell’atto di cessione, del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti. 6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale devono essere comunicati all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. 7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione. 8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, è rilasciata un’autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente. Articolo 11 (Riconoscimento dei centri di istruzione automobilistica) 1) Come previsto dall’articolo 123 comma 7) del codice della strada e nel rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente in materia, due o più autoscuole autorizzate possono consorziarsi e costituire un centro di istruzione automobilistica. Il riconoscimento del centro di istruzione avviene, previo sopralluogo, con determinazione del dirigente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal riavvio del procedimento interrotto. Articolo 123 comma 7 del codice della strada: Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte. Articolo 7 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317: E’ data facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo 10 quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra l'altro all'autorità competente di cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada: a) le generalità degli insegnanti; b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del centro così come previsto dall'art. 3. I consorzi comunicano, altresì, alla stessa autorità: a) la denominazione delle autoscuole aderenti; b) il responsabile del centro d'istruzione; c) le generalità degli istruttori; d) l'ubicazione della sede del centro. Il centro d'istruzione è dotato di: a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti; b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, così come previsto dall'art. 123 del codice della strada. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che sono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non è consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti. L'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione 11 all'amministrazione provinciale, che provvederà a adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma è effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti. Articolo 105 comma 3) punto b) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative a: b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore. 2) L’adesione al centro di istruzione di nuove autoscuole è comunicata all’ufficio provinciale competente, da parte del responsabile del centro stesso, entro trenta giorni. 3) Le autoscuole consorziate possono demandare al centro d’istruzione, in relazione al tipo d’autorizzazione posseduta, corsi d’insegnamento per determinate categorie di patente diverse dalla “B” come di seguito specificato: a. teorici e pratici; b. solo teorici; c. solo pratici. 4) Se il centro di istruzione effettua i corsi di cui al precedente comma 3) punto a., è dotato dei locali indicati all’articolo 12 e dispone dei veicoli appartenenti alle categorie per le quali impartisce l’insegnamento. Nel caso del comma 3) punto b. il centro di istruzione è dotato dei locali indicati all’articolo 12. Il centro, che impartisce l’istruzione di cui al comma 3) punto c., dispone di una sede che può coincidere con i locali di un’autoscuola aderente al consorzio e deve dotarsi dei veicoli previsti dall’articolo 14, in relazione alle categorie per le quali impartisce l’insegnamento. 5) Le autoscuole autorizzate secondo l’articolo 335 comma 10 punto b) possono demandare al centro di istruzione solo corsi relativi al tipo di autorizzazione 12 posseduta. 6) I veicoli sono intestati al consorzio, che ha costituito il centro di istruzione, e possono essere utilizzati, con personale istruttore del centro stesso o delle autoscuole consorziate, per l’effettuazione delle esercitazioni e degli esami degli allievi delle autoscuole che aderiscono al consorzio. 7) La domanda per ottenere il riconoscimento del centro di istruzione è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio ed è indirizzata all’ufficio provinciale competente. 8) Nella domanda il richiedente, responsabile del centro di istruzione, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; il cittadino extracomunitario deve dichiarare di essere in regola con le norme sull’immigrazione e indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo posseduto; b. denominazione, ubicazione della sede del centro e codice fiscale; c. durata del consorzio; d. denominazione, sede e codice fiscale delle autoscuole aderenti al centro di istruzione; e. il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5; il cittadino straniero deve dichiarare l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero rispetto a quello richiesto ed ivi attestare gli estremi dell’avvenuto riconoscimento del titolo ai sensi di legge; f. la disponibilità, se il centro effettua anche corsi di teoria, dei locali di cui all’articolo 12 e del materiale di arredamento e delle attrezzature tecnicodidattiche previste dall’articolo 13; g. la disponibilità dei veicoli previsti dall’articolo 14, in funzione dei corsi da effettuare; h. i corsi che il centro di istruzione intende effettuare; i. le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida. 9) Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a. copia atto costitutivo e dello statuto; l’oggetto sociale deve contenere l’indicazione dell’esercizio dell’attività di centro di istruzione automobilistica; 13 b. planimetria dei locali adibiti all’attività di centro di istruzione, in scala non meno dettagliata di 1:200, con allegata perizia redatta da un tecnico abilitato, attestante la rispondenza della planimetria allo stato di fatto e la presenza di tutti i requisiti richiesti al successivo articolo 13, nonché dalle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; c. contratto attestante la disponibilità dei locali del centro di istruzione regolarmente registrato; nel caso in cui il centro intenda avvalersi dei locali di un’autoscuola ad esso aderente, nella domanda deve esserne fornita specifica indicazione; d. contratti di assicurazione relativi ai veicoli utilizzati per l’attività di centro di istruzione; e. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 10) Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1 il centro di istruzione inizia l’attività. Il rispetto del suddetto termine è verificato dal competente ufficio provinciale, anche mediante interrogazione della banca dati della locale camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. 11) La verifica del mancato inizio dell’attività presso la sede indicata comporta la decadenza del provvedimento. Articolo 12 (Locali) 1) Nei locali autorizzati può essere svolta esclusivamente l’attività di autoscuola, con l’eccezione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 4 del decreto del ministro dei trasporti 9 novembre 1992. 2) L’attività di autoscuola deve essere svolta esclusivamente nei locali autorizzati. Non sono ammesse sedi secondarie di autoscuole riferite ad una stessa autorizzazione. 3) I locali dell’autoscuola e dei centri di istruzione, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, devono rispettare le seguenti prescrizioni: a. l’ufficio e l’aula di teoria hanno un’illuminazione naturale tale che per ogni locale il rapporto illuminante sia di almeno 1/8 per superfici sino a 50 mq.; per la parte eccedente il rapporto deve essere di almeno 1/10. Nel computo della superficie illuminante la porzione vetrata è misurata a Articolo 3 del decreto ministeriale 17 maggio 1995 n. 317: I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art. 7 del presente decreto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione comprendono: a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata 14 partire da 70 cm dal pavimento. Il 50% della superficie illuminante è collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari; b.l’ufficio e l’aula di teoria hanno un’aerazione naturale tale che per ogni locale il rapporto aerante sia di almeno 1/8 per superfici sino a 50 mq; per la parte eccedente il rapporto deve essere di almeno 1/20. Dai valori predetti sono esclusi i contributi di porte e portoni. In presenza di un impianto di condizionamento o di ventilazione con le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 6), della circolare regionale 1 luglio 1997 n. 13, approvata con deliberazione della Giunta regionale del 27 maggio 1997, n. 1887, i parametri sull’aerazione naturale sono ridotti del 50%; in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività era esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 9, comma 6) della circolare regionale 1 luglio 1997 n. 13 : Aerazione artificiale (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 16, comma 6): In presenza di un impianto di condizionamento o ventilazione con i sottonotati requisiti specifici, i parametri sull'aerazione naturale diretta di cui al punto 9.5 potranno essere ridotti del 50%. a) Impianti di condizionamento: - Immissione d'aria esterna non inferiore a 20 mc per persona e per ora. Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori presenti contemporaneamente in ogni singolo locale - La velocità dell'aria in una fascia di 2 metri d'altezza rispetto alla quota del pavimento non deve superare 0,15 m/sec. Tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità fino a 0,7 m/sec purché forma ed ubicazione delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone. - La temperatura e l'umidità relativa dell'aria debbono essere mantenute entro i seguenti limiti: - nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell'aria: temperature interne 16-18 C; umidità relativa compresa tra il 40 ed il 60%; - nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell'aria la differenza di temperatura fra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7 C; l'umidità relativa deve essere compresa fra il 40 ed il 50%. b) Impianti di ventilazione: - immissione di sola aria esterna con portata non inferiore a 32 mc per persona e per ora, - come valore di velocità dell'aria si utilizzano i limiti fissati per gli impianti di condizionamento; - la temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20 C e l'umidità relativa non deve essere inferiore al 30%. Sia per la ventilazione sia per il condizionamento i punti esterni di captazione devono prelevare aria da zone non inquinate, 15 anche mediante canalizzazioni. Gli impianti di condizionamento dell'aria o quelli di ventilazione devono essere forniti di dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati sulla base dei limiti sopra riportati; inoltre i gruppi di trattamento dell'aria le relative canalizzazioni devono essere adeguatamente isolate allo scopo di ridurre la diffusione del rumore. Contestualmente alla richiesta di concessione edilizia deve essere prodotta una relazione redatta da tecnico competente, descrittiva dell'impianto scelto, indicante la collocazione delle bocchette di immissione e di ripresa, sia interne sia esterne, il tipo di filtri e i processi di trattamento dell'aria, le caratteristiche di funzionamento (temperatura, umidità relativa in dipendenza della stagione) e di regolazione (posizione dei sensori), nonché la manutenzione necessaria durante la vita dell'impianto. Unitamente alla richiesta di agibilità deve essere prodotta una relazione di collaudo dell'impianto. Nel caso di aerazione artificiale non sussiste l'obbligo di serramenti tipo wasistas o equivalenti. Articolo 1 comma 4 del decreto ministro dei trasporti 9 novembre 1992: In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 3. 4) Le prescrizioni previste nei punti a. e b., del comma 3, si applicano esclusivamente alle autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento in caso di: a. nuova apertura; b. trasferimento della sede. Articolo 13 (Arredamento e materiale didattico) 1) L’arredamento dell’autoscuola o del centro di Articolo 4 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317: L'arredamento dell'aula istruzione è costituito almeno da: d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti a. cattedra o tavolo per insegnante; elementi: a) una cattedra od un tavolo per b. posti a sedere per ogni allievo. l'insegnante; b) una lavagna dalle dimensioni 16 2) L’autoscuola o il centro di istruzione dispone del materiale didattico specificato nell’articolo 5 comma 1) del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317. 3) Il materiale didattico di cui al comma 2 può essere sostituito da un idoneo sistema multimediale o audiovisivo. minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa; c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo. Articolo 5 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317: 1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da: a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa; b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli; c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione; d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico; e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso; f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli; h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata. Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti: i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli; m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio. 2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando 17 l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) ed m). 3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi. Articolo 14 (Veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida) 1) Le caratteristiche, le modalità di utilizzo e i tipi di veicoli necessari per l’effettuazione delle esercitazioni di guida e dei relativi esami sono individuati dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317. Articolo 6) comma 1 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317: 1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'art. 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.) Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335 devono essere dotate di: a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h; b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h; c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocità di 80 km/h; d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h; e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri. 2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma 1. 3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54, 18 lettera g), del codice della strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà. 4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola dell'ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro d'istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo. 5. È ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing. 6. I veicoli sono muniti di apposite scritte «Scuola Guida» conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del codice della strada al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Questo provvede a comunicarlo tempestivamente alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio. 8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami. 9. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività. 10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso. 2) Costituiscono forme di disponibilità dei veicoli di Articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 1. Agli effetti del presente articolo cui al comma 1: un veicolo si intende adibito a locazione senza a. la proprietà; conducente quando il locatore, dietro b. l’usufrutto; 19 c. il patto di riservato dominio; d. la locazione con facoltà di acquisto (leasing); e. il contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. 2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni. 4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione. 7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 33,60 a euro 137,55 se trattasi di altri veicoli. 8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 3) Non è ammessa la comproprietà o lo scambio di veicoli tra le autoscuole. I veicoli possono essere utilizzati da più autoscuole solo nel caso in cui le 20 stesse facciano capo ad un unico titolare e purchè ogni autoscuola sia dotata del numero minimo di veicoli previsti dalla normativa vigente. 4) Se l’autoscuola demanda ad un centro di istruzione, in via continuativa, l’effettuazione delle esercitazioni e degli esami di determinate categorie di patenti può, osservando quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 punto f., essere esentata dal disporre dei corrispondenti veicoli. 5) Qualsiasi variazione relativa al parco veicolare dell’autoscuola o del centro di istruzione è comunicata all’ufficio provinciale competente non oltre sette giorni dal verificarsi della variazione stessa. Articolo 15 (Insegnanti di teoria e istruttori di guida) 1) Oltre che dalla normativa vigente, la materia è Articolo 8, commi 1) e 5) del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317: 1. disciplinata da quanto previsto nei commi seguenti. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati. 5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalle province, che al riguardo provvedono a verificare: a) per gli insegnanti di teoria: 1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale; 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) per gli istruttori di guida: 1) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D; 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 2) Gli insegnanti e gli istruttori muniti della tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 16 possono prestare servizio, nel rispetto e con le forme previste dalle vigenti norme in materia di lavoro, presso più autoscuole o centri di istruzione. 3) Qualsiasi variazione relativa all’organico degli insegnanti o degli istruttori che prestano servizio presso l’autoscuola o il centro di istruzione deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio provinciale competente e comunque non oltre sette giorni dal fatto. 4) Il titolare, socio amministratore, legale 21 rappresentante dell’autoscuola o del centro di istruzione in possesso dell’abilitazione di istruttore di guida può continuare a gestire l’autoscuola anche nel caso di declassamento della patente posseduta per raggiunti limiti d’età o per mancanza dei requisiti psicofisici. In tal caso l’attività di istruttore può essere svolta esclusivamente per i corsi relativi alle categorie di patente non declassate. Articolo 16 (Tessera di riconoscimento) 1) Il personale didattico è munito di apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all’insegnamento e all’istruzione. 2) Durante l’attività dal personale didattico la tessera di riconoscimento è esibita con continuità e, in particolare, al personale della Provincia o alle altre autorità che effettuano i controlli. 3) La tessera di riconoscimento è rilasciata dal competente ufficio provinciale in seguito a domanda del titolare, del socio amministratore o del legale rappresentante dell’autoscuola o del centro di istruzione presso cui l’insegnante o l’istruttore svolge le proprie funzioni. Nel caso di cessazione dall’attività da parte del soggetto autorizzato, la tessera di riconoscimento deve essere restituita al competente ufficio provinciale nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. 4) Alla domanda di rilascio devono essere allegate due foto formato tessera del soggetto da autorizzare, nonché, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44:: a. dichiarazione del possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida; b. dichiarazione del possesso della patente di guida categoria A C D ovvero A C+E e D per gli istruttori e categoria A-B per gli insegnanti; c. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente ovvero dell’insegnante e/o istruttore. Articolo 17 (Durata e modalità di svolgimento dei corsi) 1) Il numero minimo di ore di lezioni teoriche impartite agli allievi che devono essere frequentate per ciascun corso è quello stabilito dalla normativa vigente in materia. Articolo 12 comma 1 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a 22 2) La durata dei corsi per la preparazione all’esame di idoneità per la guida dei ciclomotori, è stabilita dalla normativa vigente in materia. 3) le lezioni di preparazione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e delle patenti di categoria A e B possono essere svolte congiuntamente solo quando vi sia completa coincidenza degli argomenti trattati. 4) Il numero delle ore delle lezioni di guida è stabilito dalla normativa vigente in materia. quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna: 1) corsi normali: a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale; b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale; c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale Articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2003: I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno durata di 12 ore, così ripartite: a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento; b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione; c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge. 3. La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, custoditi dalle scuole o dalle autoscuole che effettuano i corsi. Articolo 12 comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame Articolo 18 (Registri) 1) L’autoscuola e i centri di istruzione provvedono alla regolare compilazione dei seguenti registri: a. registro di iscrizione; b. registro di frequenza delle lezioni teoriche; c. registro di frequenza dei corsi per il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori; d. registro-giornale per il rilascio delle ricevute sostitutive del documento di abilitazione alla guida, come previsto 23 dalla legge 8 agosto 1991, n. 264; e. registro delle iscrizioni e registro di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida, come previsto dalla vigente normativa; Articolo 7 del decreto ministeriale del 29 luglio 2003. 1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono essere iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 1 tenuto dall’autoscuola o dal soggetto abilitato. 2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un «registro di frequenza dei corsi» (conforme al modello previsto all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L’assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione. 3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni. f. ogni altro registro previsto dalla legge. 2) Il registro di iscrizione, vidimato dal competente ufficio provinciale, contiene, per ogni allievo, i seguenti dati: a. numero progressivo e data di iscrizione; b. generalità; c. categoria di patente eventualmente posseduta; d. categoria di patente, certificato o abilitazione che l’allievo intende conseguire; e. estremi dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa); f. data degli esami di teoria e di guida e relativo esito. 3) Il registro di frequenza del corso per il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, vidimato dal competente ufficio provinciale, contiene, per ogni allievo, i seguenti dati: a. numero progressivo e data di iscrizione; b. generalità; c. giorni e ore di frequenza; d. data dell’esame. 4) Il registro di frequenza delle lezioni teoriche contiene, per ogni allievo, i seguenti dati: a. generalità; b. giorni di frequenza. 5) Gli allievi sono iscritti nel registro di iscrizione in 24 ordine strettamente cronologico. 6) Sui registri non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori sono corretti mantenendo visibile l’errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate, datate e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell’autoscuola. 7) Se l’allievo è inviato ad un centro di istruzione il registro di iscrizione contiene, oltre quanto previsto al comma 2, i seguenti dati: a. data del trasferimento al centro di istruzione; b. denominazione del centro di istruzione. 8) Il registro tenuto dal centro di istruzione contiene, oltre quanto previsto al comma 2, i seguenti dati: a. l’autoscuola da cui proviene l’allievo; b. la data di trasferimento dell’allievo al centro di istruzione. 9) I registri sono tenuti presso la sede dell’autoscuola dove sono svolti i corsi. Articolo 19 (Orario di apertura al pubblico) 1) L’autoscuola o il centro di istruzione comunica al competente ufficio provinciale, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, i giorni e gli orari relativi a: a. apertura al pubblico; b. lezioni teoriche. 2) Le variazioni degli orari di cui al comma 1, sono comunicate lo stesso giorno, anche via fax, al competente ufficio provinciale. 3) Le autoscuole ed i centri di istruzione possono sospendere l’attività per ferie o per altri motivi, ogni anno, per un periodo non superiore a cinque settimane. Tali periodi di chiusura devono essere preventivamente comunicati all’ufficio provinciale competente. 4) Le autoscuole ed i centri di istruzione garantiscono un periodo di apertura al pubblico non inferiore alle tre ore giornaliere per almeno quattro giorni la settimana. Articolo 20 (Informazioni al pubblico e comunicazioni) 1) Nei locali dell’autoscuola e del centro di istruzione è affisso, in modo visibile, quanto segue: a. autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola o di centro di istruzione; b. tariffario, secondo lo schema definito dal competente ufficio provinciale. 2) Le autoscuole sono tenute ad applicare le tariffe esposte. 25 3) Entro il 31 gennaio di ogni anno l’autoscuola o il centro di istruzione invia all’ufficio provinciale competente formale comunicazione contenente: a. l’elenco aggiornato dei veicoli in dotazione all’autoscuola b. l’indicazione degli orari di apertura al pubblico e dello svolgimento delle lezioni teoriche c. il tariffario d. l’elenco aggiornato degli insegnanti di teoria e istruttori di guida inseriti nell’organico, con indicazione del tipo di rapporto, nonché la data di inizio dello stesso Articolo 21 (Cessazione dell’attività) 1) L’autoscuola o il centro di istruzione comunica al competente ufficio provinciale non oltre 30 giorni, la cessazione dell’attività. 2) L’attività dell’autoscuola o del centro di istruzione si considera comunque cessata e l’autorizzazione decade quando, dai registri di cui all’articolo 18, salvo i casi di sospensione previsti dall’articolo 23, non risultino registrati allievi per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza ha effetto dalla relativa pronuncia da parte del dirigente. Articolo 22 (Esercizio provvisorio dell’attività) 1) L’esercizio provvisorio dell’attività nel caso di impedimento del titolare dell’autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante o del delegato, è disciplinato dalla vigente normativa di settore. 2) Il compimento del periodo previsto dalla vigente normativa per l’esercizio provvisorio dell’attività senza che siano state ripristinate le condizioni che avevano consentito il rilascio dell’autorizzazione comporta la decadenza della stessa. Articolo 335 comma 4 del regolamento di attuazione del codice della strada: Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi Articolo 23 (Sospensione volontaria dell’attività) 1) Il titolare, il socio amministratore o il legale rappresentante o il delegato possono chiedere al competente ufficio provinciale di poter sospendere l’attività per un periodo non superiore a mesi sei, specificandone i motivi. In un quinquennio non possono essere richiesti più di due periodi di sospensione. 2) Il superamento del termine suddetto senza che 26 l’attività sia regolarmente ripresa comporta la decadenza dell’autorizzazione. 3) Durante il periodo di sospensione l’autoscuola non può esercitare l’attività. 4) Sulla richiesta di cui al comma 1 decide il dirigente con proprio provvedimento motivato, valutando l’interesse pubblico al regolare funzionamento del servizio e le motivazioni addotte dal richiedente. Articolo 24 (Vigilanza) 1) La vigilanza tecnica è effettuata dal competente ufficio provinciale anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l’effettuazione degli esami e nel rispetto della procedura previste dalle norme di settore vigenti. Articolo 336 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada: 1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo: a) la capacità didattica del personale; b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature; c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; d) l'idoneità dei locali; e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi; f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami; g) la regolare esecuzione dei corsi; h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice. 2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti 27 ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni. 4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione. 5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente. 2) La vigilanza amministrativa nei confronti delle autoscuole e dei centri di istruzione è effettuata dal competente ufficio provinciale mediante idonee verifiche periodiche, al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e della normativa di settore, nonché la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione. Articolo 25 (Sanzioni) 1) Fatte salve le sanzioni previste per la violazione della normativa statale di settore, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate conformemente alle disposizioni generali previste dall’ordinamento degli enti locali. Articolo 123 commi 8, 9, 9 bis, 11, 11 bis, 12, del codice della strada. 8 L’attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a)l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola. 9. L’esercizio dell’autoscuola è revocato quando: a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola; c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio. 28 9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. 12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1982, n. 689. 29 Articolo 26 (Esercizio abusivo dell’attività di autoscuola e di insegnante e istruttore di guida) 1) Chiunque gestisce un’autoscuola senza autorizzazione o dichiarazione di inizio attività è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 123, comma 11, del codice della strada. 2) Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 123, comma 12, del codice della strada. 11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. 12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Articolo 27 (Entrata in vigore) 1) Il presente regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel sito internet e all’albo pretorio della “Provincia” per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Articolo 28 (Abrogazione) 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento provinciale in materia di autoscuole e centri di istruzione approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 117 del 28 ottobre 1992. 30