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PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI
D’ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 25 gennaio 2006
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n.29 del 6 giugno 2007
Pag. 2
INDICE
Articolo 1
Definizioni
Pag. 3
Articolo 2
Oggetto e finalità
Pag. 4
Articolo 3
Categorie di autoscuole
“
Articolo 4
Autorizzazione
“
Articolo 5
Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell’autorizzazione
Pag. 5
Articolo 6
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
Pag. 6
Articolo 7
Capacità finanziaria
Pag. 8
Articolo 8
Rilascio di nuove autorizzazioni
Articolo 9
Trasferimenti di sede
Pag. 9
Articolo 10
Trasferimento del complesso aziendale
Pag. 10
Articolo 11
Riconoscimento dei centri di istruzione automobilistica
Pag. 11
Articolo 12
Locali
Pag. 15
Articolo 13
Arredamento e materiale didattico
Pag. 17
Articolo 14
Veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida
Pag. 18
Articolo 15
Insegnanti di teoria e istruttori di guida
Pag. 22
Articolo 16
Tessera di riconoscimento
Pag. 23
Articolo 17
Durata e modalità di svolgimento dei corsi
Articolo 18
Registri
Pag. 24
Articolo 19
Orario di apertura al pubblico
Pag. 26
Articolo 20
Informazioni al pubblico e comunicazioni
Articolo 21
Cessazione dell’attività
Articolo 22
Esercizio provvisorio dell’attività
“
Articolo 23
Sospensione volontaria dell’attività
“
Articolo 24
Vigilanza
Pag. 28
Articolo 25
Sanzioni
Pag. 28
Articolo 26
Esercizio abusivo dell’attività di autoscuola e di insegnante e istruttore di guida
Pag. 30
Articolo 27
Entrata in vigore
“
Articolo 28
Abrogazione
“
“
“
“
Pag. 27
2
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DELLE
AUTOSCUOLE
E
DEI
CENTRI
D’ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA
TESTO DEL REGOLAMENTO
NORME RICHIAMATE DAL
REGOLAMENTO
Articolo 1
(Definizioni)
1) Ai fini del presente regolamento si intende:
a. per “Provincia” la Provincia di Verona;
b. per “dirigente” il dirigente provinciale
competente in materia di trasporti;
c. per “competente ufficio provinciale” s’intende
l’ufficio provinciale competente in materia di
autoscuole quale indicato nel funzionigramma
della Provincia e pubblicato sul portale web
provinciale all’indirizzo
www.provincia.verona.it
d. per “autoscuola” l’attività esercitata dalle
scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e
la formazione dei conducenti di cui al comma 1
dell’articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
e. per dichiarazione di inizio attività la
dichiarazione di cui al comma 3 dell’articolo
123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
f. per “centro di istruzione” centro di istruzione
automobilistica riconosciuto ai sensi del
comma 7 dell’articolo 123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
g. per “codice della strada” il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
h. per “regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada” il decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni;
i. per “CAP” il certificato di abilitazione
professionale di cui all’articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.
3
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
1) Il presente regolamento disciplina l’attività delle Articolo 123 comma 2 del codice della strada:
autoscuole aventi la sede operativa nella provincia di Le autoscuole sono soggette e vigilanza
Verona.
amministrativa e tecnica da parte delle province.
Articolo 105 comma 3 punto a) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n 112: Sono
attribuite alla Provincia le funzioni relative alla
autorizzazione e vigilanza tecnica sull’attività
svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche.
Articolo 1 comma 3 della legge 4 gennaio 1994,
n. 11: L’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata
da imprese e società, ai sensi della legge n. 264
del 1991, nonché, limitatamente alle funzioni di
assistenza ed agli adempimenti relativi alle
operazioni le patenti di guida e i certificati di
abilitazione professionale alla guida di mezzi di
trasporto, dalle autoscuole.
Articolo 3
(Categorie di autoscuole)
1) Le autoscuole si distinguono nelle categorie previste
dall’articolo 335 comma 10 punti a) e b), del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada.
Articolo 335 comma 10: Le autoscuole si
distinguono in: a) autoscuole per conducenti di
veicoli a motore per la preparazione di candidati
al conseguimento della patente di guida delle
categorie A,B,C,D,E, delle patenti speciali della
categorie A, B, C e E, ai relativi esami di
revisione e al conseguimento del certificato di
abilitazione professionale (CAP);b) autoscuole
per conducenti di veicoli a motore per la
preparazione di candidati al conseguimento
della patente di guida delle categorie A e B e
delle patenti speciali corrispondenti ed i relativi
esami di revisione.
Articolo 4
(Autorizzazione)
1) L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di
autoscuola può essere richiesta dai soggetti
individuati dall’articolo 123, comma 4, del codice
della strada.
2) Nel caso di società od enti l’autorizzazione può
essere rilasciata al soggetto individuato dall’articolo
123, comma 4, del codice della strada e con le
modalità previste dall’articolo 335, comma 3, del
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice
della strada.
3) Il titolare dell’autorizzazione ha la gestione diretta e
personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali
dell’autoscuola, come previsto dall’articolo 123,
Articolo 123 comma 4 del codice della strada.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli
enti possono presentare l’apposita dichiarazione
di inizio attività. Il titolare deve avere la
proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva
e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione
diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola,
rispondendo del suo regolare funzionamento nei
confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato
il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad
4
comma 4, del codice della strada.
4) L’autorizzazione è rilasciata, previo sopralluogo, con
determinazione del dirigente entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda o dal riavvio del
procedimento interrotto.
5) Entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione
l’autoscuola deve iniziare l’attività. Il rispetto del
suddetto termine è verificato dal competente ufficio
provinciale, anche mediante interrogazione della
banca dati della locale camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato. La verifica del
mancato inizio dell’attività presso la sede indicata
comporta la decadenza dell’autorizzazione.
eccezione della capacità finanziaria che deve
essere dimostrata per una sola sede, e deve
essere preposto un responsabile didattico, in
organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di società di
persone o di capitali, quale rispettivamente
socio o amministratore, che sia in possesso
dell’idoneità tecnica .
Articolo 335 comma 3 del regolamento di
attuazione del codice della strada: Nel caso di
delega da parte di società o enti, di cui
all’articolo 123, comma 4, del codice, la stessa
deve risultare da atto pubblico precedente la
richiesta di rilascio dell’autorizzazione che deve
comunque essere presentata da parte della
società o dell’ente. Nel provvedimento
autorizzatorio sono riportate, oltre alle
generalità del delegato, anche quelle del
rappresentante legale della società o dell’ente
che ha richiesto l’autorizzazione.
Articolo 4 bis
(Dichiarazione di inizio attività)
1. La dichiarazione di inizio attività di autoscuola
può essere presentata dai soggetti individuati
dall’articolo 123, comma 4, del codice della
strada.
2. I soggetti che presentano la dichiarazione di
inizio attività di autoscuola devono essere in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 123
comma 5 del codice della strada.
3. La dichiarazione di inizio attività di autoscuola è
disciplinata, oltre da quanto previsto dalla
normativa statale di settore, dall’articolo 14 del
regolamento provinciale sui procedimenti
amministrativi.
4. I soggetti che presentano la dichiarazione di
inizio attività di autoscuola dichiarano il
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6
comma 5 del presente regolamento. La
dichiarazione di inizio attività è redatta secondo
il modello predisposto dall’ufficio provinciale
competente.
Articolo 10 comma 5 del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 31 “Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche,
la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli”.
5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola
dichiarazione di inizio attività da presentare
all'amministrazione provinciale territorialmente
competente ai sensi della normativa vigente,
fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e
professionali, della capacità finanziaria e degli
standard tecnico-organizzativi previsti dalla
stessa normativa.
Articolo 123 comma 3 del codice della strada.
3. I compiti delle province in materia di
dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla
base di apposite direttive emanate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto
dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per
la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
Articolo 123 commi 4 e 5 del codice della strada
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli
enti possono presentare l’apposita dichiarazione
di inizio attività. Il titolare deve avere la
proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva
5
e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione
diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola,
rispondendo del suo regolare funzionamento nei
confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato
il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad
eccezione della capacità finanziaria che deve
essere dimostrata per una sola sede, e deve
essere preposto un responsabile didattico, in
organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di società di
persone o di capitali, quale rispettivamente
socio o amministratore, che sia in possesso
dell’idoneità tecnica .
5. La dichiarazione può essere presentata da chi
abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di
buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di
secondo grado e di abilitazione quale insegnante
di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale. Per le persone
giuridiche i requisiti richiesti dal presente
comma, ad eccezione della capacità finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona
giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
Articolo 5
(Requisiti per il rilascio ed il mantenimento
dell’autorizzazione)
1) I requisiti necessari per ottenere il rilascio
dell’autorizzazione sono stabiliti dall’articolo 123,
commi 5 e 6, del codice della strada. La verifica da
parte dell’ufficio provinciale competente della
sussistenza del requisito della buona condotta è
effettuata attraverso un logico e razionale giudizio di
apprezzamento sulla personalità del soggetto e sulla
sua affidabilità nello svolgere, nell’interesse
pubblico, l’attività di autoscuola; in particolare, sono
oggetto di valutazione gli eventuali fatti commessi, il
tempo dei fatti e della condanna, la natura della
condanna, la tipologia dei reati, l’entità della pena,
anche in relazione ai minimi e massimi edittali, le
misure accessorie e i procedimenti pendenti.
2) I soggetti che possiedono i requisiti di cui al comma
1, sono individuati dall’articolo 123, comma 5, del
codice della strada e dall’articolo 335, comma 2, del
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice
Articolo 123 comma 5 e 6 del codice della
strada: 5. La dichiarazione può essere presentata
da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di
buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di
secondo grado e di abilitazione quale insegnante
di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale. Per le persone
giuridiche i requisiti richiesti dal presente
comma, ad eccezione della capacità finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona
giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai
delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dall’articolo 120,
comma 1.
Articolo 335 comma 2 del regolamento di
esecuzione ed attuazione del codice della strada:
Qualora l’autorizzazione sia rilasciata a persone
giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione
6
della strada.
della capacità finanziaria che deve essere
posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti
al legale rappresentante o, nel caso di società od
enti, alla persona da questi delegata. Quando
l’autorizzazione sia rilasciata in favore di
società non aventi personalità giuridica, i
requisiti prescritti devono essere posseduti dal
socio amministratore. Qualora ci siano più soci
amministratori di società non aventi personalità
giuridica, tali requisiti devono essere posseduti
da ognuno di questi.
3) L’autoscuola dispone di:
a. locali idonei, arredati e attrezzati, come
specificato in dettaglio agli articoli 12 e
13;
b. adeguata dotazione di veicoli, come
specificato all’articolo 14;
c. adeguata capacità finanziaria, come
specificato all’articolo 7;
4) Il titolare, il socio amministratore, il legale
rappresentante dell’autoscuola o del centro di
istruzione comunica al competente ufficio
provinciale non oltre quindici giorni dal verificarsi
del fatto o dalla sua conoscenza, ogni circostanza
che possa comportare il venir meno o la modifica dei
requisiti e delle condizioni che esistevano al
momento del rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 6
(Domanda per il rilascio dell’autorizzazione)
1) Il dirigente disciplina, attraverso propri atti di
organizzazione, forme e modalità di supporto
all’utenza per la corretta formulazione delle istanze.
2) Le domande di rilascio o di aggiornamento delle
autorizzazioni sono istruite dall’ufficio provinciale
competente, ai fini della verifica della loro regolarità
e in particolare della presenza di tutti i requisiti
prescritti.
3) In caso di documentazione incompleta l’ufficio
provinciale competente dispone l’integrazione della
medesima mediante specifica richiesta, stabilendo il
termine entro cui la documentazione mancante deve
essere prodotta. La richiesta di integrazione della
documentazione interrompe il procedimento.
4) La domanda di rilascio dell’autorizzazione,
sottoscritta dal titolare o dal socio amministratore o
dal legale rappresentante deve essere indirizzata
all’ufficio provinciale competente.
5) Nella domanda il richiedente dichiara, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. nome, cognome, data e luogo di nascita,
7
residenza, cittadinanza e codice fiscale; il
cittadino
extracomunitario
dichiara
inoltre di essere in regola con le norme
sull’immigrazione e indica gli estremi del
provvedimento autorizzativo posseduto;
b. denominazione o ragione sociale, sede e
codice fiscale dell’autoscuola, nonché
durata dell’eventuale contratto di società;
c. il possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 5; il cittadino straniero
dichiara l’equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero rispetto a quello
richiesto ed ivi attestare gli estremi
dell’avvenuto riconoscimento del titolo ai
sensi di legge;
d. la disponibilità di locali di cui al
successivo articolo 12;
e. la disponibilità, presso i locali
dell’autoscuola e in relazione alla
categoria di autoscuola per la quale
intende essere autorizzato, del materiale
di arredamento e delle attrezzature
tecnico didattiche previste dall’articolo
13;
f. la disponibilità, in relazione alla categoria
di autoscuola per la quale intende essere
autorizzato,
dei
veicoli
previsti
dall’articolo 14, specificandone targa e
modello. Se per determinate categorie di
patenti l’autoscuola intende avvalersi in
via continuativa di un centro di istruzione
e, conseguentemente, non dotarsi dei
corrispondenti veicoli, il richiedente deve
dichiarare tale intenzione esplicitamente,
impegnandosi altresì a comunicare
tempestivamente all’ufficio provinciale
competente, comunque non oltre sette
giorni, ogni eventuale successiva
modifica della suddetta situazione;
g. le generalità degli insegnanti di teoria e
degli istruttori di guida;
h. la categoria di autoscuola per la quale
intende essere autorizzato.
6) Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a. attestazione di adeguata capacità
finanziaria secondo le modalità stabilite
all’articolo 7;
b. nel caso di persona giuridica, copia
dell’atto costitutivo e dello statuto, se
previsto;
l’oggetto
sociale
deve
comprendere l’indicazione dell’esercizio
dell’attività di autoscuola;
8
c. planimetria dei locali adibiti all’attività di
autoscuola, in scala non meno dettagliata
di 1:200, con allegata perizia redatta da
un tecnico abilitato, attestante la
rispondenza della planimetria allo stato di
fatto, la presenza di tutti i requisiti
richiesti al successivo articolo 12, nonché
il rispetto delle norme vigenti in materia
di superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche;
d. contratto attestante la disponibilità dei
locali
dell’autoscuola
regolarmente
registrato;
e. copia dei contratti di assicurazione
relativi ai veicoli utilizzati per l’attività di
autoscuola;
f. copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità del richiedente.
Articolo 7
(Capacità finanziaria)
1) Il requisito dell’adeguata capacità finanziaria è Articolo 2 del decreto ministeriale 17 maggio
dimostrato secondo quanto previsto dall’articolo 2 1995, n. 317: Le persone fisiche o giuridiche,
per ottenere l'autorizzazione all'esercizio
del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.
dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare
un’adeguata capacità finanziaria mediante un
certificato attestante la proprietà di beni
immobili di valore non inferiore a lire
100.000.000 (euro 51.645,69) liberi da gravami
ipotecari ovvero un’attestazione di affidamento
nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito; b) società
finanziarie con capitale sociale non inferiore a
cinque miliardi. L'attestazione riferita ad un
importo di lire 50.000.000 (euro 25.822,84)
deve essere formulata secondo lo schema
allegato al presente regolamento.
Articolo 8
(Rilascio di nuove autorizzazioni)
ABROGATO
Articolo 9
(Trasferimenti di sede)
ABROGATO
.
Articolo 10
(Trasferimento del complesso aziendale)
1) Il trasferimento del complesso aziendale, l’ingresso, Articolo 335 commi 5), 6), 7) e 8) del
il recesso o l’esclusione di uno o più soci e le regolamento di esecuzione e di attuazione del
trasformazioni societarie sono disciplinati dai commi codice della strada: 5. Nel caso di trasferimento
9
5), 6), 7) e 8) dell’articolo 335 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada.
2) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a
titolo particolare, il dante causa deve dichiarare, con
specifica comunicazione all’ufficio provinciale
competente, di voler rinunciare all’autorizzazione. Il
dante causa non può più continuare ad esercitare
l’attività dalla data di efficacia dell’atto di cessione,
del complesso aziendale a titolo universale o a
titolo particolare, l'avente causa è tenuto a
richiedere a proprio favore il rilascio di
un'autorizzazione in sostituzione di quella del
trasferente che, contestualmente alla revoca di
quest'ultima, deve essere rilasciata previo
accertamento nel richiedente dei prescritti
requisiti. 6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata
in favore di una società o di un ente, l'ingresso,
il recesso e l'esclusione di uno o più soci da
documentare con l'esibizione della copia
autentica del relativo verbale devono essere
comunicati all'autorità che ha provveduto al
rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto,
previo accertamento dei prescritti requisiti,
qualora le modifiche della composizione della
società o dell'ente non siano tali da comportare
il rilascio di una nuova autorizzazione. 7.
Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società
semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più
soci comportano il rilascio di un'autorizzazione
in sostituzione della precedente, previa revoca
di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata
della copia autentica della scrittura privata
autenticata contenente la dichiarazione di
assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta
individuale a società, avente o meno personalità
giuridica, o di trasformazione di forme
societarie, è rilasciata un’autorizzazione in
sostituzione di quella precedente, previo
accertamento dei requisiti prescritti per il legale
rappresentante o per il socio amministratore e
contestuale
revoca
dell'autorizzazione
precedente.
Articolo 11
(Riconoscimento dei centri di istruzione
automobilistica)
1) Come previsto dall’articolo 123 comma 7) del
codice della strada e nel rispetto di quanto indicato
dalla normativa vigente in materia, due o più
autoscuole autorizzate possono consorziarsi e
costituire un centro di istruzione automobilistica. Il
riconoscimento del centro di istruzione avviene,
previo sopralluogo, con determinazione del dirigente
entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda o dal riavvio del procedimento interrotto.
Articolo 123 comma 7 del codice della strada:
Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino
e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica,
riconosciuto
dall’ufficio
competente del Dipartimento dei trasporti
terrestri secondo criteri uniformi fissati con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le dotazioni complessive, in personale
ed attrezzature, possono essere adeguatamente
ridotte.
Articolo 7 del decreto ministeriale 17 maggio
1995, n. 317: E’ data facoltà a due o più
autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo
10
quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e
seguenti), e costituire centri di istruzione
automobilistica. Se le singole autoscuole
demandano al centro di istruzione anche
l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra
l'altro all'autorità competente di cui all'art. 123,
comma 7, del codice della strada: a) le
generalità degli insegnanti; b) l'ubicazione dei
locali da adibire all'attività del centro così come
previsto dall'art. 3. I consorzi comunicano,
altresì, alla stessa autorità: a) la denominazione
delle autoscuole aderenti; b) il responsabile del
centro d'istruzione; c) le generalità degli
istruttori; d) l'ubicazione della sede del centro.
Il centro d'istruzione è dotato di: a) veicoli
necessari per assolvere alle funzioni demandate
dalle autoscuole aderenti; b) attrezzatura
didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5. 4. Il
responsabile del centro d'istruzione deve essere
in possesso dei requisiti analoghi a quelli
richiesti per i titolari di autoscuola, così come
previsto dall'art. 123 del codice della strada. Le
autoscuole consorziate continuano ad esercitare
la loro attività singolarmente purché siano
dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti,
degli istruttori e dei veicoli necessari per
l'esercitazione e la presentazione agli esami
degli allievi iscritti nei propri registri, e non
inviati al centro d'istruzione, nonché della
prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può
essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e
pratici, o solo teorici, o solo pratici per il
conseguimento di determinate categorie di
patenti. Ai centri confluiscono solo gli allievi
iscritti presso le autoscuole aderenti al centro
stesso che sono annotati su apposito registro.
Non è consentito iscrivere allievi direttamente
nel centro. Non è consentito riconoscere il
centro d'istruzione che abbia sede in comune
diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le
autoscuole consorziate. Gli esami di guida per il
conseguimento della patente di categoria A
possono essere effettuati presso i centri se questi
sono provvisti di piste dichiarate idonee dal
Ministero dei trasporti. L'ufficio provinciale
della Direzione generale della motorizzazione
civile e trasporti in concessione, previa istanza
del responsabile del centro d'istruzione e
verificata la sussistenza dei requisiti prescritti
dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i
centri d'istruzione a tutti gli effetti legali.
Conseguentemente, ne dà comunicazione
11
all'amministrazione provinciale, che provvederà
a adeguare le dotazioni complessive del
personale ed attrezzature di ciascuna delle
autoscuole consorziate. Qualora al consorzio
aderiscano autoscuole aventi sede in comuni
appartenenti a province diverse e limitrofi a
quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il
riconoscimento di cui al precedente comma è
effettuato
dall'ufficio
provinciale
della
Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione nella cui
circoscrizione territoriale è ubicata la sede di
detto centro. Detto ufficio provvede alle relative
comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato
l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti
nonché ai direttori degli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione per i conseguenti adempimenti.
Articolo 105 comma 3) punto b) decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Sono
attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni relative a: b) al riconoscimento dei
consorzi di scuole per conducenti di veicoli a
motore.
2) L’adesione al centro di istruzione di nuove
autoscuole è comunicata all’ufficio provinciale
competente, da parte del responsabile del centro
stesso, entro trenta giorni.
3) Le autoscuole consorziate possono demandare al
centro d’istruzione, in relazione al tipo
d’autorizzazione posseduta, corsi d’insegnamento
per determinate categorie di patente diverse dalla
“B” come di seguito specificato:
a. teorici e pratici;
b. solo teorici;
c. solo pratici.
4) Se il centro di istruzione effettua i corsi di cui al
precedente comma 3) punto a., è dotato dei locali
indicati all’articolo 12 e dispone dei veicoli
appartenenti alle categorie per le quali impartisce
l’insegnamento. Nel caso del comma 3) punto b. il
centro di istruzione è dotato dei locali indicati
all’articolo 12. Il centro, che impartisce l’istruzione
di cui al comma 3) punto c., dispone di una sede che
può coincidere con i locali di un’autoscuola aderente
al consorzio e deve dotarsi dei veicoli previsti
dall’articolo 14, in relazione alle categorie per le
quali impartisce l’insegnamento.
5) Le autoscuole autorizzate secondo l’articolo 335
comma 10 punto b) possono demandare al centro di
istruzione solo corsi relativi al tipo di autorizzazione
12
posseduta.
6) I veicoli sono intestati al consorzio, che ha costituito
il centro di istruzione, e possono essere utilizzati,
con personale istruttore del centro stesso o delle
autoscuole consorziate, per l’effettuazione delle
esercitazioni e degli esami degli allievi delle
autoscuole che aderiscono al consorzio.
7) La domanda per ottenere il riconoscimento del
centro di istruzione è sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio ed è indirizzata
all’ufficio provinciale competente.
8) Nella domanda il richiedente, responsabile del centro
di istruzione, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a. nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza, cittadinanza e codice fiscale; il
cittadino
extracomunitario
deve
dichiarare di essere in regola con le
norme sull’immigrazione e indicare gli
estremi del provvedimento autorizzativo
posseduto;
b. denominazione, ubicazione della sede del
centro e codice fiscale;
c. durata del consorzio;
d. denominazione, sede e codice fiscale
delle autoscuole aderenti al centro di
istruzione;
e. il possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 5; il cittadino straniero deve
dichiarare l’equipollenza del titolo di
studio conseguito all’estero rispetto a
quello richiesto ed ivi attestare gli estremi
dell’avvenuto riconoscimento del titolo ai
sensi di legge;
f. la disponibilità, se il centro effettua anche
corsi di teoria, dei locali di cui
all’articolo 12 e del materiale di
arredamento e delle attrezzature tecnicodidattiche previste dall’articolo 13;
g. la disponibilità dei veicoli previsti
dall’articolo 14, in funzione dei corsi da
effettuare;
h. i corsi che il centro di istruzione intende
effettuare;
i. le generalità degli insegnanti di teoria e
degli istruttori di guida.
9) Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a. copia atto costitutivo e dello statuto;
l’oggetto
sociale
deve
contenere
l’indicazione dell’esercizio dell’attività di
centro di istruzione automobilistica;
13
b. planimetria dei locali adibiti all’attività di
centro di istruzione, in scala non meno
dettagliata di 1:200, con allegata perizia
redatta da un tecnico abilitato, attestante
la rispondenza della planimetria allo stato
di fatto e la presenza di tutti i requisiti
richiesti al successivo articolo 13, nonché
dalle norme in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche;
c. contratto attestante la disponibilità dei
locali
del
centro
di
istruzione
regolarmente registrato; nel caso in cui il
centro intenda avvalersi dei locali di
un’autoscuola ad esso aderente, nella
domanda deve esserne fornita specifica
indicazione;
d. contratti di assicurazione relativi ai
veicoli utilizzati per l’attività di centro di
istruzione;
e. copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità del richiedente.
10) Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al
comma 1 il centro di istruzione inizia l’attività. Il
rispetto del suddetto termine è verificato dal
competente ufficio provinciale, anche mediante
interrogazione della banca dati della locale camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato.
11) La verifica del mancato inizio dell’attività presso la
sede indicata comporta la decadenza del
provvedimento.
Articolo 12
(Locali)
1) Nei locali autorizzati può essere svolta
esclusivamente l’attività di autoscuola, con
l’eccezione di quanto previsto dall’articolo 1 comma
4 del decreto del ministro dei trasporti 9 novembre
1992.
2) L’attività di autoscuola deve essere svolta
esclusivamente nei locali autorizzati. Non sono
ammesse sedi secondarie di autoscuole riferite ad
una stessa autorizzazione.
3) I locali dell’autoscuola e dei centri di istruzione,
oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a. l’ufficio e l’aula di teoria hanno
un’illuminazione naturale tale che per ogni
locale il rapporto illuminante sia di almeno
1/8 per superfici sino a 50 mq.; per la parte
eccedente il rapporto deve essere di almeno
1/10. Nel computo della superficie
illuminante la porzione vetrata è misurata a
Articolo 3 del decreto ministeriale 17 maggio
1995 n. 317: I locali dell'autoscuola e dei centri
di istruzione, di cui all'art. 7 del presente
decreto, riconosciuti idonei dall'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione
comprendono: a) un'aula di almeno mq 25 di
superficie e comunque tale che per ogni allievo
siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di
idoneo arredamento e separata dagli uffici o da
altri locali di ricevimento del pubblico; b) un
ufficio di segreteria di almeno mq 10 di
superficie antistante l'aula oppure laterale alla
stessa con ingresso autonomo; c) servizi igienici
composti da bagno e antibagno, illuminati ed
areati. L'altezza minima di tali locali è quella
prevista dal regolamento edilizio vigente nel
comune in cui ha sede l'autoscuola. I criteri
dettati nel presente articolo non si applicano alle
autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata
14
partire da 70 cm dal pavimento. Il 50%
della superficie illuminante è collocata a
parete se la restante parte è costituita da
lucernari;
b.l’ufficio e l’aula di teoria hanno
un’aerazione naturale tale che per ogni
locale il rapporto aerante sia di almeno 1/8
per superfici sino a 50 mq; per la parte
eccedente il rapporto deve essere di almeno
1/20. Dai valori predetti sono esclusi i
contributi di porte e portoni. In presenza di
un impianto di condizionamento o di
ventilazione con le caratteristiche di cui
all’articolo 9, comma 6), della circolare
regionale 1 luglio 1997 n. 13, approvata
con deliberazione della Giunta regionale
del 27 maggio 1997, n. 1887, i parametri
sull’aerazione naturale sono ridotti del
50%;
in vigore del presente decreto, anche se negli
stessi locali si svolge l'attività di consulenza di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri
si applicano alle autoscuole che trasferiscono la
propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi
di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in
locali diversi da quelli in cui l'attività era
esercitata anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Articolo 9, comma 6) della circolare regionale 1
luglio 1997 n. 13 : Aerazione artificiale (D.Lgs.
n. 626 del 1994, art. 33, comma 6, come
modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 16,
comma 6): In presenza di un impianto di
condizionamento o ventilazione con i sottonotati
requisiti specifici, i parametri sull'aerazione
naturale diretta di cui al punto 9.5 potranno
essere ridotti del 50%. a) Impianti di
condizionamento: - Immissione d'aria esterna
non inferiore a 20 mc per persona e per ora. Il
numero delle persone deve essere computato in
base al numero massimo di frequentatori
presenti contemporaneamente in ogni singolo
locale - La velocità dell'aria in una fascia di 2
metri d'altezza rispetto alla quota del pavimento
non deve superare 0,15 m/sec. Tuttavia nelle
vicinanze delle bocchette di estrazione ed
eventualmente di quelle di mandata, nel caso
queste si trovino nella zona occupata dalle
persone, possono essere tollerate velocità fino a
0,7 m/sec purché forma ed ubicazione delle
bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle
persone. - La temperatura e l'umidità relativa
dell'aria debbono essere mantenute entro i
seguenti limiti: - nei periodi in cui non è
necessaria
la
refrigerazione
dell'aria:
temperature interne 16-18 C; umidità relativa
compresa tra il 40 ed il 60%; - nei periodi in cui
è necessaria la refrigerazione dell'aria la
differenza di temperatura fra l'esterno e l'interno
non deve superare il valore di 7 C; l'umidità
relativa deve essere compresa fra il 40 ed il
50%. b) Impianti di ventilazione: - immissione
di sola aria esterna con portata non inferiore a
32 mc per persona e per ora, - come valore di
velocità dell'aria si utilizzano i limiti fissati per
gli impianti di condizionamento; - la
temperatura dell'aria non deve essere inferiore a
20 C e l'umidità relativa non deve essere
inferiore al 30%. Sia per la ventilazione sia per
il condizionamento i punti esterni di captazione
devono prelevare aria da zone non inquinate,
15
anche mediante canalizzazioni. Gli impianti di
condizionamento dell'aria o quelli di
ventilazione devono essere forniti di dispositivi
automatici per il controllo della temperatura e
dell'umidità relativa, tarati sulla base dei limiti
sopra riportati; inoltre i gruppi di trattamento
dell'aria le relative canalizzazioni devono essere
adeguatamente isolate allo scopo di ridurre la
diffusione del rumore. Contestualmente alla
richiesta di concessione edilizia deve essere
prodotta una relazione redatta da tecnico
competente, descrittiva dell'impianto scelto,
indicante la collocazione delle bocchette di
immissione e di ripresa, sia interne sia esterne, il
tipo di filtri e i processi di trattamento dell'aria,
le caratteristiche di funzionamento (temperatura,
umidità relativa in dipendenza della stagione) e
di regolazione (posizione dei sensori), nonché la
manutenzione necessaria durante la vita
dell'impianto. Unitamente alla richiesta di
agibilità deve essere prodotta una relazione di
collaudo dell'impianto. Nel caso di aerazione
artificiale non sussiste l'obbligo di serramenti
tipo wasistas o equivalenti.
Articolo 1 comma 4 del decreto ministro dei
trasporti 9 novembre 1992: In aggiunta a quanto
previsto dal primo comma del presente articolo,
qualora lo studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto sia in
possesso anche dell'autorizzazione a svolgere
attività di autoscuola, i locali destinati allo
svolgimento dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e di
autoscuola potranno avere in comune l'ingresso
e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione
del pubblico ed al ricevimento degli incarichi,
sempre nell'osservanza di quanto prescritto al
punto 3.
4) Le prescrizioni previste nei punti a. e b., del comma
3, si applicano esclusivamente alle autorizzazioni
rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento in caso di:
a. nuova apertura;
b. trasferimento della sede.
Articolo 13
(Arredamento e materiale didattico)
1) L’arredamento dell’autoscuola o del centro di Articolo 4 del decreto ministeriale 17 maggio
1995, n. 317: L'arredamento dell'aula
istruzione è costituito almeno da:
d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti
a. cattedra o tavolo per insegnante;
elementi: a) una cattedra od un tavolo per
b. posti a sedere per ogni allievo.
l'insegnante; b) una lavagna dalle dimensioni
16
2) L’autoscuola o il centro di istruzione dispone del
materiale didattico specificato nell’articolo 5 comma
1) del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.
3) Il materiale didattico di cui al comma 2 può essere
sostituito da un idoneo sistema multimediale o
audiovisivo.
minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna
luminosa; c) posti a sedere per gli allievi in
proporzione alla disponibilità di superficie
dell'aula per ogni allievo.
Articolo 5 del decreto ministeriale 17 maggio
1995, n. 317: 1. Il materiale didattico per
l'insegnamento teorico è costituito da: a) una
serie di cartelli con le segnalazioni stradali:
segnaletica verticale, segnaletica orizzontale,
segnaletica luminosa; b) un quadro elettrico con
impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli; c) tavole raffiguranti le cinture di
sicurezza, il casco e la loro funzione; d) tavole
raffiguranti
i
dispositivi
per
ridurre
l'inquinamento
atmosferico;
e)
tavole
raffiguranti gli interventi di primo soccorso; f)
pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di
merci pericolose e carichi sporgenti; g) una serie
di tavole raffiguranti i principali organi del
motore, gli impianti di raffreddamento, di
lubrificazione, di accensione, il carburatore, la
pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le
sospensioni, la struttura della carrozzeria degli
autoveicoli, la struttura dei motoveicoli; h) un
gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in
scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato,
dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto
di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio
e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con
pneumatico sezionato, una pompa di iniezione
sezionata. Inoltre, le autoscuole di cui al punto
a), comma 10, dell'art. 335 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495
(regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada) che
non aderiscono ad un centro d'istruzione sono
dotate del materiale didattico di cui ai seguenti
punti: i) una serie di cartelli raffiguranti il
motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il
servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli
elementi frenanti dei veicoli industriali; l) una
serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino
dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli
organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli; m) elementi
frenanti sia per il freno misto che per quello del
tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di
frenatura del rimorchio. 2. Se le autoscuole
dispongono di pannelli luminosi, sistemi
audiovisivi,
computers,
possono
essere
adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti
quanto previsto dal comma 1, fermo restando
17
l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i),
ed il materiale didattico previsto ai punti h) ed
m). 3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi
per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi
interattivi.
Articolo 14
(Veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida)
1) Le caratteristiche, le modalità di utilizzo e i tipi di
veicoli necessari per l’effettuazione delle
esercitazioni di guida e dei relativi esami sono
individuati dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17
maggio 1995, n. 317.
Articolo 6) comma 1 del decreto ministeriale 17
maggio 1995, n. 317: 1. Il materiale didattico
per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione
dei relativi esami è diverso a seconda che
l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a)
o b) dell'art. 335, comma 10, del regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della
strada (decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.) Le autoscuole
ricomprese nel punto a) del citato art. 335
devono essere dotate di: a) motociclo senza
sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che
raggiunge una velocità di almeno 100 km/h; b)
veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che
deve poter raggiungere la velocità di almeno
100 km/h; c) veicolo a motore della categoria C
con una massa massima autorizzata di almeno
10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri,
che raggiunge la velocità di 80 km/h; d) veicolo
della categoria D la cui lunghezza non deve
essere inferiore a 9 metri e che deve poter
raggiungere la velocità di almeno 80 km/h; e)
autoarticolato con una massa massima
autorizzata di almeno 18.000 kg ed una
lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la
velocità di almeno 80 km/h, o complesso
costituito da un veicolo d'esame della categoria
C e da un rimorchio avente una lunghezza di
almeno 4 metri, la cui massa massima
autorizzata è di almeno 18.000 kg e la
lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter
raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un
autobus di cui al punto d) con un rimorchio di
almeno 4 metri. 2. Le autoscuole ricomprese nel
punto b) del citato art. 335 sono munite dei
veicoli previsti ai punti a) e b) del comma 1. 3.
Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità
manuale e, ad eccezione di quello di cui al
punto a) di doppio comando almeno per la
frizione ed il freno. Tale installazione risulta
dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel
comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus,
oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono
considerati ad uso speciale in base all'art. 54,
18
lettera g), del codice della strada in quanto
attrezzati conformemente alle disposizioni
impartite dalla M.C.T.C. I veicoli indicati nel
comma 1 ai punti a) e b) possono essere
utilizzati per uso privato purché su quelli di cui
al punto b) i doppi comandi vengano resi
inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a
condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale
sulla tassa di proprietà. 4. Tutti i veicoli sono
immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola
dell'ente o della società o del consorzio che ha
costituito il centro d'istruzione e possono essere
utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo
ad un unico titolare o ente o società purché
venga rispettato il numero minimo previsto
dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi
pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
5. È ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello
strumento contrattuale del leasing. 6. I veicoli
sono muniti di apposite scritte «Scuola Guida»
conformemente a quanto stabilito dall'art. 334
del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495. 7. Per dismettere od
inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il
legale rappresentante dell'autoscuola o il
responsabile del centro di istruzione richiede
apposito aggiornamento della carta di
circolazione ai sensi dell'art. 78 del codice della
strada al competente ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione. Questo provvede a comunicarlo
tempestivamente alla amministrazione che ha
rilasciato
l'autorizzazione
all'attività
di
autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca
ad un consorzio. 8. Tutti i veicoli devono avere
la copertura assicurativa in conformità alle
disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai
relativi massimali assicurativi, sia per le
esercitazioni di guida che per l'effettuazione
degli esami. 9. Nell'uso autoscuola è compreso
anche il trasporto degli allievi da e per la sede
degli esami, nonché la circolazione per ogni
incombenza connessa all'attività. 10. Per le
esercitazioni e per l'esame per il conseguimento
di patenti delle categorie speciali e della
categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di
proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno
autorizzato l'uso.
2) Costituiscono forme di disponibilità dei veicoli di Articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285: 1. Agli effetti del presente articolo
cui al comma 1:
un veicolo si intende adibito a locazione senza
a. la proprietà;
conducente quando il locatore, dietro
b. l’usufrutto;
19
c. il patto di riservato dominio;
d. la locazione con facoltà di acquisto
(leasing);
e. il contratto di locazione senza
conducente, ai sensi dell’articolo 84 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione
del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il
veicolo stesso. 2. È ammessa, nell'ambito delle
disposizioni
che
regolano
i
trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità
europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati locati senza conducente, dei quali
risulti locataria un'impresa stabilita in un altro
Stato membro delle Comunità europee, a
condizione che i suddetti veicoli risultino
immatricolati o messi in circolazione
conformemente alla legislazione dello Stato
membro. 3. L'impresa italiana iscritta all'albo
degli autotrasportatori di cose per conto terzi e
titolare di autorizzazioni può utilizzare
autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti
in disponibilità mediante contratto di locazione
ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta
all'albo degli autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni. 4. Possono, inoltre, essere
destinati alla locazione senza conducente: a) i
veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli,
aventi al massimo nove posti compreso quello
del conducente, destinati al trasporto di persone,
nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le
autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 5.
La carta di circolazione di tali veicoli è
rilasciata sulla base della prescritta licenza. 6. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, d'intesa con il Ministro
dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali
criteri limitativi e le modalità per il rilascio della
carta di circolazione. 7. Chiunque adibisce a
locazione senza conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 343,35 a euro 1.376,55 se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 33,60 a
euro 137,55 se trattasi di altri veicoli. 8. Alla
suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due
a otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI
3) Non è ammessa la comproprietà o lo scambio di
veicoli tra le autoscuole. I veicoli possono essere
utilizzati da più autoscuole solo nel caso in cui le
20
stesse facciano capo ad un unico titolare e purchè
ogni autoscuola sia dotata del numero minimo di
veicoli previsti dalla normativa vigente.
4) Se l’autoscuola demanda ad un centro di istruzione,
in via continuativa, l’effettuazione delle esercitazioni
e degli esami di determinate categorie di patenti può,
osservando quanto previsto dall’articolo 6 comma 5
punto f., essere esentata dal disporre dei
corrispondenti veicoli.
5) Qualsiasi variazione relativa al parco veicolare
dell’autoscuola o del centro di istruzione è
comunicata all’ufficio provinciale competente non
oltre sette giorni dal verificarsi della variazione
stessa.
Articolo 15
(Insegnanti di teoria e istruttori di guida)
1) Oltre che dalla normativa vigente, la materia è Articolo 8, commi 1) e 5) del decreto
ministeriale 17 maggio 1995, n. 317: 1.
disciplinata da quanto previsto nei commi seguenti.
L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere
uno o più insegnanti di teoria e uno o più
istruttori di guida oppure uno o più soggetti
abilitati che cumulino entrambe le funzioni in
relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o
legale rappresentante o socio amministratore i
quali possono, peraltro, cumulare le suddette
funzioni se abilitati. 5. Gli insegnanti e
istruttori, per esercitare l'attività, sono
autorizzati dalle province, che al riguardo
provvedono a verificare: a) per gli insegnanti di
teoria: 1) patente di guida almeno della
categoria B normale o B speciale; 2) certificato
di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione
generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione; b) per gli istruttori di
guida: 1) patente di guida della categoria A e
DE ovvero A e D; 2) certificato di idoneità
tecnica rilasciato dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.
2) Gli insegnanti e gli istruttori muniti della tessera di
riconoscimento prevista dall’articolo 16 possono
prestare servizio, nel rispetto e con le forme previste
dalle vigenti norme in materia di lavoro, presso più
autoscuole o centri di istruzione.
3) Qualsiasi variazione relativa all’organico degli
insegnanti o degli istruttori che prestano servizio
presso l’autoscuola o il centro di istruzione deve
essere tempestivamente comunicata all’ufficio
provinciale competente e comunque non oltre sette
giorni dal fatto.
4) Il
titolare,
socio
amministratore,
legale
21
rappresentante dell’autoscuola o del centro di
istruzione in possesso dell’abilitazione di istruttore
di guida può continuare a gestire l’autoscuola anche
nel caso di declassamento della patente posseduta
per raggiunti limiti d’età o per mancanza dei
requisiti psicofisici. In tal caso l’attività di istruttore
può essere svolta esclusivamente per i corsi relativi
alle categorie di patente non declassate.
Articolo 16
(Tessera di riconoscimento)
1) Il personale didattico è munito di apposita tessera di
riconoscimento, che costituisce autorizzazione
all’insegnamento e all’istruzione.
2) Durante l’attività dal personale didattico la tessera di
riconoscimento è esibita con continuità e, in
particolare, al personale della Provincia o alle altre
autorità che effettuano i controlli.
3) La tessera di riconoscimento è rilasciata dal
competente ufficio provinciale in seguito a domanda
del titolare, del socio amministratore o del legale
rappresentante dell’autoscuola o del centro di
istruzione presso cui l’insegnante o l’istruttore
svolge le proprie funzioni. Nel caso di cessazione
dall’attività da parte del soggetto autorizzato, la
tessera di riconoscimento deve essere restituita al
competente ufficio provinciale nel più breve tempo
possibile e comunque non oltre sette giorni.
4) Alla domanda di rilascio devono essere allegate due
foto formato tessera del soggetto da autorizzare,
nonché, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
44::
a. dichiarazione del possesso del certificato
di abilitazione alle funzioni di insegnante
di teoria e/o istruttore di guida;
b. dichiarazione del possesso della patente
di guida categoria A C D ovvero A C+E
e D per gli istruttori e categoria A-B per
gli insegnanti;
c. copia del documento di riconoscimento
in corso di validità del richiedente ovvero
dell’insegnante e/o istruttore.
Articolo 17
(Durata e modalità di svolgimento dei corsi)
1) Il numero minimo di ore di lezioni teoriche impartite
agli allievi che devono essere frequentate per ciascun
corso è quello stabilito dalla normativa vigente in
materia.
Articolo 12 comma 1 del decreto ministeriale 17
maggio 1995, n. 317.
Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore
alla durata sottoindicata e comprende lezioni
teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un
minimo di ore complessive non inferiore a
22
2) La durata dei corsi per la preparazione all’esame di
idoneità per la guida dei ciclomotori, è stabilita dalla
normativa vigente in materia.
3) le lezioni di preparazione agli esami per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori e delle patenti di categoria A e B
possono essere svolte congiuntamente solo quando
vi sia completa coincidenza degli argomenti trattati.
4) Il numero delle ore delle lezioni di guida è stabilito
dalla normativa vigente in materia.
quanto appresso indicato, ed esercitazioni
pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:
1) corsi normali:
a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la
preparazione di candidati al conseguimento
della patente di guida per veicoli della categoria
A e A speciale;
b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la
preparazione di candidati al conseguimento
della patente di guida per veicoli della categoria
B e B speciale;
c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la
preparazione di candidati al conseguimento
della patente di guida per veicoli della categoria
C, D, E, C speciale, D speciale
Articolo 2 comma 2 del decreto ministeriale 30
giugno 2003: I corsi per il conseguimento del
certificato di idoneità per la guida dei
ciclomotori svolti presso le autoscuole hanno
durata di 12 ore, così ripartite: a) 4 ore da
destinare alle norme di comportamento; b) 6 ore
da destinare alla segnaletica e altre norme di
circolazione; c) 2 ore da destinare all'educazione
al rispetto della legge. 3. La partecipazione alle
lezioni deve essere annotata in appositi registri
conformi al modello previsto nell'allegato 1,
custoditi dalle scuole o dalle autoscuole che
effettuano i corsi.
Articolo 12 comma 2 del decreto ministeriale 17
maggio 1995, n. 317.
La determinazione del numero e delle ore di
lezioni di guida sono lasciate al giudizio
dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i
quali prima della presentazione all'esame
devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al
successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto
un'abilità alla guida sufficiente per sostenere
l'esame
Articolo 18
(Registri)
1) L’autoscuola e i centri di istruzione provvedono alla
regolare compilazione dei seguenti registri:
a. registro di iscrizione;
b. registro di frequenza delle lezioni
teoriche;
c. registro di frequenza dei corsi per il
certificato di idoneità per la guida dei
ciclomotori;
d. registro-giornale per il rilascio delle
ricevute sostitutive del documento di
abilitazione alla guida, come previsto
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dalla legge 8 agosto 1991, n. 264;
e. registro delle iscrizioni e registro di
frequenza dei corsi per il recupero dei
punti della patente di guida, come
previsto dalla vigente normativa;
Articolo 7 del decreto ministeriale del 29 luglio
2003.
1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui
all'art. 1 devono essere iscritti in un apposito
«registro
delle
iscrizioni»
conforme
al modello previsto all'allegato 1 tenuto
dall’autoscuola o dal soggetto abilitato.
2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono
tenere anche un «registro di frequenza dei corsi»
(conforme
al
modello
previsto
all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la
presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno,
orario
e
argomento
della
lezione,
firme in entrata ed in uscita da parte del
frequentatore. L’assenza di un partecipante deve
essere annotata sul registro entro quindici
minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri devono avere le pagine numerate
consecutivamente
e
dovranno
essere
preventivamente vidimati dall'ufficio
provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri. Detti registri devono essere conservati
per almeno cinque anni.
f. ogni altro registro previsto dalla legge.
2) Il registro di iscrizione, vidimato dal competente
ufficio provinciale, contiene, per ogni allievo, i
seguenti dati:
a. numero progressivo e data di iscrizione;
b. generalità;
c. categoria di patente eventualmente
posseduta;
d. categoria di patente, certificato o
abilitazione che l’allievo intende
conseguire;
e. estremi dell’autorizzazione ad esercitarsi
alla guida (foglio rosa);
f. data degli esami di teoria e di guida e
relativo esito.
3) Il registro di frequenza del corso per il certificato di
idoneità per la guida dei ciclomotori, vidimato dal
competente ufficio provinciale, contiene, per ogni
allievo, i seguenti dati:
a. numero progressivo e data di iscrizione;
b. generalità;
c. giorni e ore di frequenza;
d. data dell’esame.
4) Il registro di frequenza delle lezioni teoriche
contiene, per ogni allievo, i seguenti dati:
a. generalità;
b. giorni di frequenza.
5) Gli allievi sono iscritti nel registro di iscrizione in
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ordine strettamente cronologico.
6) Sui registri non sono ammesse cancellature,
raschiature o abrasioni. Eventuali errori sono corretti
mantenendo visibile l’errore stesso e indicando le
correzioni mediante annotazioni, convalidate, datate
e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante
dell’autoscuola.
7) Se l’allievo è inviato ad un centro di istruzione il
registro di iscrizione contiene, oltre quanto previsto
al comma 2, i seguenti dati:
a. data del trasferimento al centro di
istruzione;
b. denominazione del centro di istruzione.
8) Il registro tenuto dal centro di istruzione contiene,
oltre quanto previsto al comma 2, i seguenti dati:
a. l’autoscuola da cui proviene l’allievo;
b. la data di trasferimento dell’allievo al
centro di istruzione.
9) I registri sono tenuti presso la sede dell’autoscuola
dove sono svolti i corsi.
Articolo 19
(Orario di apertura al pubblico)
1) L’autoscuola o il centro di istruzione comunica al
competente ufficio provinciale, entro trenta giorni
dall’inizio dell’attività, i giorni e gli orari relativi a:
a. apertura al pubblico;
b. lezioni teoriche.
2) Le variazioni degli orari di cui al comma 1, sono
comunicate lo stesso giorno, anche via fax, al
competente ufficio provinciale.
3) Le autoscuole ed i centri di istruzione possono
sospendere l’attività per ferie o per altri motivi, ogni
anno, per un periodo non superiore a cinque
settimane. Tali periodi di chiusura devono essere
preventivamente comunicati all’ufficio provinciale
competente.
4) Le autoscuole ed i centri di istruzione garantiscono
un periodo di apertura al pubblico non inferiore alle
tre ore giornaliere per almeno quattro giorni la
settimana.
Articolo 20
(Informazioni al pubblico e comunicazioni)
1) Nei locali dell’autoscuola e del centro di istruzione è
affisso, in modo visibile, quanto segue:
a. autorizzazione all’esercizio dell’attività di
autoscuola o di centro di istruzione;
b. tariffario, secondo lo schema definito dal
competente ufficio provinciale.
2) Le autoscuole sono tenute ad applicare le tariffe
esposte.
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3) Entro il 31 gennaio di ogni anno l’autoscuola o il
centro di istruzione invia all’ufficio provinciale
competente formale comunicazione contenente:
a. l’elenco aggiornato dei veicoli in dotazione
all’autoscuola
b. l’indicazione degli orari di apertura al
pubblico e dello svolgimento delle lezioni
teoriche
c. il tariffario
d. l’elenco aggiornato degli insegnanti di
teoria e istruttori di guida inseriti
nell’organico, con indicazione del tipo di
rapporto, nonché la data di inizio dello
stesso
Articolo 21
(Cessazione dell’attività)
1) L’autoscuola o il centro di istruzione comunica al
competente ufficio provinciale non oltre 30 giorni, la
cessazione dell’attività.
2) L’attività dell’autoscuola o del centro di istruzione si
considera comunque cessata e l’autorizzazione
decade quando, dai registri di cui all’articolo 18,
salvo i casi di sospensione previsti dall’articolo 23,
non risultino registrati allievi per un periodo
superiore a sei mesi. La decadenza ha effetto dalla
relativa pronuncia da parte del dirigente.
Articolo 22
(Esercizio provvisorio dell’attività)
1) L’esercizio provvisorio dell’attività nel caso di
impedimento del titolare dell’autorizzazione, o del
socio amministratore o del legale rappresentante o
del delegato, è disciplinato dalla vigente normativa
di settore.
2) Il compimento del periodo previsto dalla vigente
normativa per l’esercizio provvisorio dell’attività
senza che siano state ripristinate le condizioni che
avevano consentito il rilascio dell’autorizzazione
comporta la decadenza della stessa.
Articolo 335 comma 4 del regolamento di
attuazione del codice della strada:
Nel caso di impedimento del titolare
dell'autorizzazione, o del socio amministratore o
del legale rappresentante in caso di società o
ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio
dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta
dell'autorità
competente
al
rilascio
dell'autorizzazione, mediante la nomina di un
sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti
per il soggetto impedito, per non più di sei mesi
Articolo 23
(Sospensione volontaria dell’attività)
1) Il titolare, il socio amministratore o il legale
rappresentante o il delegato possono chiedere al
competente ufficio provinciale di poter sospendere
l’attività per un periodo non superiore a mesi sei,
specificandone i motivi. In un quinquennio non
possono essere richiesti più di due periodi di
sospensione.
2) Il superamento del termine suddetto senza che
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l’attività sia regolarmente ripresa comporta la
decadenza dell’autorizzazione.
3) Durante il periodo di sospensione l’autoscuola non
può esercitare l’attività.
4) Sulla richiesta di cui al comma 1 decide il dirigente
con proprio provvedimento motivato, valutando
l’interesse pubblico al regolare funzionamento del
servizio e le motivazioni addotte dal richiedente.
Articolo 24
(Vigilanza)
1) La vigilanza tecnica è effettuata dal competente
ufficio provinciale anche durante lo svolgimento
delle lezioni e durante l’effettuazione degli esami e
nel rispetto della procedura previste dalle norme di
settore vigenti.
Articolo 336 del regolamento di esecuzione e
attuazione del codice della strada:
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio
provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede
l'autoscuola o il centro di istruzione
automobilistica, deve essere svolta con attività
ispettiva anche durante lo svolgimento delle
lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo: a) la
capacità didattica del personale; b) l'efficienza e
la completezza delle attrezzature; c) la
rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; d)
l'idoneità dei locali; e) la percentuale degli
allievi che non hanno superato la prova di
esame nell'arco di sei mesi; f) la percentuale
degli allievi prenotati ma non presentati agli
esami; g) la regolare esecuzione dei corsi; h) il
rispetto delle direttive impartite dal Ministero
dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3
e 10, del codice.
2. In occasione delle ispezioni effettuate
nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene
redatto un verbale in cui si evidenziano le
irregolarità riscontrate nel funzionamento
dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse
sono contestate immediatamente al titolare, al
legale rappresentante o al socio amministratore
o al responsabile del centro di istruzione,
mediante consegna di copia del verbale da
sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale
rappresentante o il socio amministratore o il
responsabile legale del centro di istruzione,
entro quindici giorni dalla consegna del verbale
o dalla data di ricezione della lettera
raccomandata, deve far pervenire le proprie
giustificazioni all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le
giustificazioni non siano ritenute sufficienti
27
ovvero non siano pervenute nel termine
prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il
legale rappresentante o il socio amministratore o
il responsabile del centro di istruzione, con
raccomandata con avviso di ricevimento,
invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un
termine che, in ogni caso, non potrà essere
inferiore a quindici giorni.
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui
al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. provvede ad informare
l'autorità
competente
al
rilascio
dell'autorizzazione,
affinché
adotti
i
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo
123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni
dalla ricezione di tale comunicazione.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura
di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà
del direttore dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le
misure urgenti ritenute più idonee a garantire
l'osservanza della normativa vigente.
2) La vigilanza amministrativa nei confronti delle
autoscuole e dei centri di istruzione è effettuata dal
competente ufficio provinciale mediante idonee
verifiche periodiche, al fine di verificare il rispetto
del presente regolamento e della normativa di
settore, nonché la permanenza dei requisiti in base ai
quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
Articolo 25
(Sanzioni)
1) Fatte salve le sanzioni previste per la violazione
della normativa statale di settore, le violazioni al
presente
regolamento
sono
sanzionate
conformemente alle disposizioni generali previste
dall’ordinamento degli enti locali.
Articolo 123 commi 8, 9, 9 bis, 11, 11 bis, 12,
del codice della strada.
8 L’attività dell’autoscuola è sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando: a)l’attività
dell’autoscuola non si svolga regolarmente; b) il
titolare non provveda alla sostituzione degli
istruttori che non siano più ritenuti idonei dal
competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri; c) il titolare non ottemperi alle
disposizioni date dall’ufficio competente del
Dipartimento i trasporti terrestri ai fini del
regolare funzionamento dell’autoscuola.
9. L’esercizio dell’autoscuola è revocato
quando: a) siano venuti meno la capacità
finanziaria e i requisiti morali del titolare; b)
venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica
dell’autoscuola; c) siano stati adottati più di due
provvedimenti
di
sospensione
in
un
quinquennio.
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9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta
carenza dei requisiti morali del titolare, a
quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità
tecnica. L’interessato potrà conseguire una
nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attività o i requisiti
prescritti
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di
cessazione della relativa attività, ordinata dal
competente ufficio secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L’istruzione o la formazione dei
conducenti impartita in forma professionale o,
comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto
disciplinato dal presente articolo costituisce
esercizio abusivo dell’attività di autoscuola.
Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si
applica inoltre il disposto del comma 9-bis del
presente articolo.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole,
senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro
594.
Articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le
violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500
euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al
comma 1 si applica anche alle violazioni alle
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente
della provincia sulla base di disposizioni di
legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
2. L'organo competente a irrogare la sanzione
amministrativa è individuato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1982,
n. 689.
29
Articolo 26
(Esercizio abusivo dell’attività di autoscuola e di
insegnante e istruttore di guida)
1) Chiunque
gestisce
un’autoscuola
senza
autorizzazione o dichiarazione di inizio attività è
soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 123,
comma 11, del codice della strada.
2) Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce
alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a
ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione
prevista dall’articolo 123, comma 12, del codice
della strada.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attività o i requisiti
prescritti
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di
cessazione della relativa attività, ordinata dal
competente ufficio secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
11-bis. L’istruzione o la formazione dei
conducenti impartita in forma professionale o,
comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto
disciplinato dal presente articolo costituisce
esercizio abusivo dell’attività di autoscuola.
Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si
applica inoltre il disposto del comma 9-bis del
presente articolo.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole,
senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro
594.
Articolo 27
(Entrata in vigore)
1) Il presente regolamento, dopo l’esecutività della
deliberazione di approvazione, è pubblicato nel sito
internet e all’albo pretorio della “Provincia” per
quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel
quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Articolo 28
(Abrogazione)
1) Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento è abrogato il regolamento provinciale in
materia di autoscuole e centri di istruzione approvato
con deliberazione del consiglio provinciale n. 117
del 28 ottobre 1992.
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