Emanuela Pregnolato

Transcript

Emanuela Pregnolato
AUTO USATA E CONGIUNTURA ECONOMICA
COME REAGIRA’ L’AUTO USATA ALLE ATTUALI
DIFFICOLTA’ DEL MERCATO AUTO?
INNOVAZIONI NORMATIVE SUL COMMERCIO DELL’AUTO USATA
EMANUELA PREGNOLATO
ANFIA – Studi e Statistiche
1
Bologna, 15 maggio 2008
1
Agenda
• ANFIA e la FILIERA
AUTOMOTIVE
• INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’AUTO USATA
2
ANFIA e la Filiera Automotive
ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica,
rappresenta l’intera filiera automotive e internamente è organizzata
in 9 gruppi
•Autobus
•Autoveicoli
•Autovetture sportive e speciali
ANFIA
FILIERA
Addetti
120.000
180.000
Fatturato
> 50 Mld €
ca.75 Mld €
•Carrozzieri autovetture
•Carrozzieri veicoli industriali
•Componenti
•Produttori camper
•Pneumatici
•Rimorchi
3
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
PRIMA DEL 2002
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
CODICE CIVILE
ARTT. DAL 1490 AL 1495
“GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA”
4
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
PRIMA DEL 2002
GARANZIA - Art. 1490 comma 1 c.c.
il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che
la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore
ESCLUSIONE GARANZIA - Artt. 1490 comma 2, 1491 c.c.
la garanzia è ESCLUSA se al momento del contratto il compratore conosceva
i vizi della cosa, o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo
caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
E’ possibile che le parti stabiliscano un “PATTO DI ESCLUSIONE O
LIMITAZIONE” della garanzia, che però NON HA EFFETTO se il venditore
ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa.
5
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
PRIMA DEL 2002
EFFETTI - Artt. 1492 comma 1, 1493, 1494 c.c.
in presenza di vizi il compratore può domandare a sua scelta
la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Nel caso di risoluzione il compratore restituisce la cosa, se non
perita in conseguenza dei vizi, e il venditore restituisce il prezzo più
le spese e i pagamenti fatti per la vendita.
SEMPRE il venditore è tenuto vs il compratore al risarcimento del danno,
se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore
deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
6
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
PRIMA DEL 2002
TERMINI - Art. 1495 c.c.
8 GIORNI x la DENUNCIA DEL DIFETTO dalla sua manifestazione
12 MESI dalla consegna = prescrizione del diritto
DOVERE DI CORRETTEZZA - Art. 1337 c.c.
SEMPRE il venditore ha DOVERE DI CORRETTEZZA nelle
TRATTATIVE poiché esiste una responsabilità di natura precontrattuale
che può obbligare a RISARCIRE l’INTERESSE NEGATIVO.
7
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
NUOVI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.Lgs. N°24 del 2/2/2002
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CE n°44 DEL 1999)
HA INTRODOTTO NEL CODICE CIVILE
ARTT. DAL 1519 BIS AL 1519 NONIES
“DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO”
8
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2002
APPLICAZIONE - Art. 1519 bis c.c.
• BENI DI CONSUMO anche AUTO USATE (limitatamente ai
difetti non derivanti dall’uso normale della cosa o per carenza di
manutenzione)
• CONTRATTI TRA CONSUMATORE E PROFESSIONISTA DELL’AUTO
ESCLUSI
ACQUISTI TRA PRIVATI
Vale disciplina ordinaria del Codice Civile (artt. dal 1490 al 1495 c.c)
9
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2002
CONFORMITA’ - Art. 1519 ter c.c.
• auto usata DEVE essere CONFORME al CONTRATTO
PRESUNZIONE DI CONFORMITA’
• idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
• conformi alla descrizione fatta dal venditore
• con qualità e prestazioni di un bene dello stesso tipo (modello) che
il consumatore può ragionevolmente aspettarsi
• idonei all'uso particolare voluto dal consumatore, comunicato e accettato dal
venditore
10
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2002
CONFORMITA’ - Art. 1519 ter c.c.
• auto usata DEVE essere CONFORME al CONTRATTO
NESSUN DIFETTO DI CONFORMITA’:
Se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a
conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza
11
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2002
DIRITTI DEL CONSUMATORE - Art. 1519 quater c.c.
il VENDITORE è responsabile vs il CONSUMATORE per
qualsiasi DIFETTO DI CONFORMITA’ esistente al momento
della consegna del bene
DURATA DELLA GARANZIA = 2 ANNI
RIPRISTINO (riparazione o sostituzione) senza spese
della CONFORMITA’ o riduzione del prezzo o risoluzione
del contratto
12
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2002
DIRITTO DI REGRESSO - Art. 1519 quinquies c.c.
PRODUTTORE
VENDITORE
CONSUMATORE
13
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2002
TERMINI -
Art. 1519 sexies c.c.
2 MESI x la DENUNCIA DEL DIFETTO dalla sua manifestazione
6 MESI = difetti manifestati entro 6 mesi SI PRESUME esistessero
già al momento della consegna
26 MESI dalla consegna = prescrizione del diritto
14
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2002
GARANZIA CONVENZIONALE - Art. 1519 septies c.c.
ulteriore garanzia offerta dal Venditore a vantaggio del consumatore
• INCLUSA NEL PREZZO DI VENDITA DELL’AUTO
• GRATUITA
GARANZIA CONVENZIONALE SCRITTA
USATO GARANTITO
15
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2002
CARATTERE IMPERATIVO - Art. 1519 octies c.c.
• E’ NULLO QUALSIASI PATTO tra venditore e consumatore
PER RIDURRE O ELIMINARE LA GARANZIA LEGALE
• PER LE AUTO USATE venditore e consumatore possono
concordare la riduzione ad 1 anno della durata della
responsabilità del venditore
16
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2007
NUOVO MODELLO “F24 AUTO UE”
• 3/12/2007 : PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE
In attuazione delle disposizioni contenute DL 3/10/2006 n. 262
UTILIZZATO per autoveicoli di provenienza UE
acquistati da OPERATORI del MERCATO PARALLELO
VERSAMENTO IVA – entro
-i termini liquidazione periodica mensile o trimestrale
-9° gg lavorativo ANTERIORE alla richiesta di immatricolazione
17
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2007
ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
L’operatore nazionale deve versare l’IVA in Italia
ACQUISTO IN REGIME DEL MARGINE IVA
Stesso regime nel momento della vendita se presentati all’Agenzia
delle Entrate
•FATTURA ACQUISTO
•CARTA CIRCOLAZIONE ESTERA
•DICHIARAZIONE dalla quale risulti da chi il rivenditore
ha acquistato il veicolo usato (4 casi)
18
INNOVAZIONI NORMATIVE sul
COMMERCIO dell’auto USATA
DAL 2007
AGENZIA DELLE ENTRATE
VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI
•DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE > 6 MESI
•ALMENO UNA PERSONA FISICA TRA I PRECEDENTI POSSESSORI
•CONTINUITA’ NEI PASSAGGI DI PROPRIETA’
COMUNICAZIONE A CED MCTC dati veicolo - n. TELAIO
19
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
EMANUELA PREGNOLATO
ANFIA – Studi e Statistiche
E-mail: [email protected]
Tel. 011 55 46 524
20