Emanuela Pregnolato
Transcript
Emanuela Pregnolato
AUTO USATA E CONGIUNTURA ECONOMICA COME REAGIRA’ L’AUTO USATA ALLE ATTUALI DIFFICOLTA’ DEL MERCATO AUTO? INNOVAZIONI NORMATIVE SUL COMMERCIO DELL’AUTO USATA EMANUELA PREGNOLATO ANFIA – Studi e Statistiche 1 Bologna, 15 maggio 2008 1 Agenda • ANFIA e la FILIERA AUTOMOTIVE • INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’AUTO USATA 2 ANFIA e la Filiera Automotive ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l’intera filiera automotive e internamente è organizzata in 9 gruppi •Autobus •Autoveicoli •Autovetture sportive e speciali ANFIA FILIERA Addetti 120.000 180.000 Fatturato > 50 Mld € ca.75 Mld € •Carrozzieri autovetture •Carrozzieri veicoli industriali •Componenti •Produttori camper •Pneumatici •Rimorchi 3 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA PRIMA DEL 2002 RIFERIMENTI LEGISLATIVI CODICE CIVILE ARTT. DAL 1490 AL 1495 “GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA” 4 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA PRIMA DEL 2002 GARANZIA - Art. 1490 comma 1 c.c. il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ESCLUSIONE GARANZIA - Artt. 1490 comma 2, 1491 c.c. la garanzia è ESCLUSA se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa, o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. E’ possibile che le parti stabiliscano un “PATTO DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE” della garanzia, che però NON HA EFFETTO se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa. 5 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA PRIMA DEL 2002 EFFETTI - Artt. 1492 comma 1, 1493, 1494 c.c. in presenza di vizi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Nel caso di risoluzione il compratore restituisce la cosa, se non perita in conseguenza dei vizi, e il venditore restituisce il prezzo più le spese e i pagamenti fatti per la vendita. SEMPRE il venditore è tenuto vs il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. 6 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA PRIMA DEL 2002 TERMINI - Art. 1495 c.c. 8 GIORNI x la DENUNCIA DEL DIFETTO dalla sua manifestazione 12 MESI dalla consegna = prescrizione del diritto DOVERE DI CORRETTEZZA - Art. 1337 c.c. SEMPRE il venditore ha DOVERE DI CORRETTEZZA nelle TRATTATIVE poiché esiste una responsabilità di natura precontrattuale che può obbligare a RISARCIRE l’INTERESSE NEGATIVO. 7 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA NUOVI RIFERIMENTI LEGISLATIVI D.Lgs. N°24 del 2/2/2002 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CE n°44 DEL 1999) HA INTRODOTTO NEL CODICE CIVILE ARTT. DAL 1519 BIS AL 1519 NONIES “DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO” 8 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2002 APPLICAZIONE - Art. 1519 bis c.c. • BENI DI CONSUMO anche AUTO USATE (limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa o per carenza di manutenzione) • CONTRATTI TRA CONSUMATORE E PROFESSIONISTA DELL’AUTO ESCLUSI ACQUISTI TRA PRIVATI Vale disciplina ordinaria del Codice Civile (artt. dal 1490 al 1495 c.c) 9 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2002 CONFORMITA’ - Art. 1519 ter c.c. • auto usata DEVE essere CONFORME al CONTRATTO PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ • idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; • conformi alla descrizione fatta dal venditore • con qualità e prestazioni di un bene dello stesso tipo (modello) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi • idonei all'uso particolare voluto dal consumatore, comunicato e accettato dal venditore 10 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2002 CONFORMITA’ - Art. 1519 ter c.c. • auto usata DEVE essere CONFORME al CONTRATTO NESSUN DIFETTO DI CONFORMITA’: Se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza 11 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2002 DIRITTI DEL CONSUMATORE - Art. 1519 quater c.c. il VENDITORE è responsabile vs il CONSUMATORE per qualsiasi DIFETTO DI CONFORMITA’ esistente al momento della consegna del bene DURATA DELLA GARANZIA = 2 ANNI RIPRISTINO (riparazione o sostituzione) senza spese della CONFORMITA’ o riduzione del prezzo o risoluzione del contratto 12 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2002 DIRITTO DI REGRESSO - Art. 1519 quinquies c.c. PRODUTTORE VENDITORE CONSUMATORE 13 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2002 TERMINI - Art. 1519 sexies c.c. 2 MESI x la DENUNCIA DEL DIFETTO dalla sua manifestazione 6 MESI = difetti manifestati entro 6 mesi SI PRESUME esistessero già al momento della consegna 26 MESI dalla consegna = prescrizione del diritto 14 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2002 GARANZIA CONVENZIONALE - Art. 1519 septies c.c. ulteriore garanzia offerta dal Venditore a vantaggio del consumatore • INCLUSA NEL PREZZO DI VENDITA DELL’AUTO • GRATUITA GARANZIA CONVENZIONALE SCRITTA USATO GARANTITO 15 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2002 CARATTERE IMPERATIVO - Art. 1519 octies c.c. • E’ NULLO QUALSIASI PATTO tra venditore e consumatore PER RIDURRE O ELIMINARE LA GARANZIA LEGALE • PER LE AUTO USATE venditore e consumatore possono concordare la riduzione ad 1 anno della durata della responsabilità del venditore 16 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2007 NUOVO MODELLO “F24 AUTO UE” • 3/12/2007 : PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE In attuazione delle disposizioni contenute DL 3/10/2006 n. 262 UTILIZZATO per autoveicoli di provenienza UE acquistati da OPERATORI del MERCATO PARALLELO VERSAMENTO IVA – entro -i termini liquidazione periodica mensile o trimestrale -9° gg lavorativo ANTERIORE alla richiesta di immatricolazione 17 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2007 ACQUISTO INTRACOMUNITARIO L’operatore nazionale deve versare l’IVA in Italia ACQUISTO IN REGIME DEL MARGINE IVA Stesso regime nel momento della vendita se presentati all’Agenzia delle Entrate •FATTURA ACQUISTO •CARTA CIRCOLAZIONE ESTERA •DICHIARAZIONE dalla quale risulti da chi il rivenditore ha acquistato il veicolo usato (4 casi) 18 INNOVAZIONI NORMATIVE sul COMMERCIO dell’auto USATA DAL 2007 AGENZIA DELLE ENTRATE VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI •DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE > 6 MESI •ALMENO UNA PERSONA FISICA TRA I PRECEDENTI POSSESSORI •CONTINUITA’ NEI PASSAGGI DI PROPRIETA’ COMUNICAZIONE A CED MCTC dati veicolo - n. TELAIO 19 GRAZIE PER L’ATTENZIONE EMANUELA PREGNOLATO ANFIA – Studi e Statistiche E-mail: [email protected] Tel. 011 55 46 524 20